REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI CON CONTRATTI
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI CON CONTRATTI
DI LAVORO AUTONOMO
Approvato con deliberazione della Giunta Camerale n.27 del 18/02/2008
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO
Art. 1
Oggetto, finalità, ambito applicativo
1. Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d’opera intellettuale ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in correlazione a quanto previsto dallʹart. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001, e s.m.i. (d’ora in avanti “incarichi”).
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d’opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l’attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell’ente.
3. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d’interesse dell’ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell’ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell’ente;
c) consulenze, consistenti nell’acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall’ente.
4. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d’opera intellettuale, rese nellʹambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d’opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell’art. 409 n.3 del codice di procedura civile.
5. Il contratto d’opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l’oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.
6. Il contratto d’opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l’inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.
7. Il presente regolamento non si applica agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell’amministrazione né agli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori.
Art. 2
Ricorso ai collaboratori esterni
1. La competenza all’affidamento degli incarichi è dei dirigenti dei Servizi che intendono avvalersene (di seguito: dirigenti competenti), i quali possono ricorrervi in coerenza con gli indirizzi generali di gestione formulati dagli organi di governo.
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche, ordinarie o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l’ente.
Art. 3
Presupposti per il conferimento di incarichi professionali
1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria nonché di una documentata esperienza nella materia oggetto dei medesimi incarichi, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall’atto di conferimento:
a) lʹoggetto della prestazione d’opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dallʹordinamento allʹente;
b) l’oggetto di cui alla lett. a) deve essere preventivamente illustrato mediante programmi di attività, o progetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l’apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità di livello universitario;
c) lʹente deve avere preliminarmente accertato l’inesistenza, all’interno della propria
organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento
dell’incarico ovvero lʹimpossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea magistrale (specialistica) o titolo equivalente ed eventualmente anche particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l’iscrizione in albi e/o elenchi;
e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
f) l’importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all’ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell’incarico;
g) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all’art. 5, salvo quanto previsto dal successivo art. 7.
Art. 4
Accertamento delle condizioni per la utilizzazione delle risorse interne
1. Allo scopo di accertare l’inesistenza, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, all’interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico o, comunque, l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio all’interno dell’ente, viene seguita la seguente procedura:
a) il dirigente competente invia ai dirigenti degli altri Servizi apposita richiesta di accertamento allegando una relazione contenente la specificazione delle iniziative e delle attività nelle quali si articola il progetto o il programma di lavoro, per la cui realizzazione si rende necessaria l’apporto del collaboratore esterno, e/o schema del disciplinare d’incarico, precisando altresì le caratteristiche professionali e curricolari richieste, nonché la durata prevista per lo svolgimento dell’incarico;
b) i dirigenti degli altri Servizi forniscono una documentata e motivata illustrazione dell’esito, positivo o negativo, dell’accertamento.
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo all’esito negativo della verifica condotta dai dirigenti e formalmente comunicata al dirigente competente.
Art. 5
Selezione degli esperti mediante procedure comparative
1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.
2. Il dirigente competente predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all’Albo e sul sito internet dell’ente per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:
a) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta come risultano dal programma di attività, e dai progetti specifici e determinati dall’ente e consultabili in allegato all’avviso;
b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
c) il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all’oggetto dell’incarico di collaborazione;
d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio);
e) il giorno dell’eventuale colloquio;
f) le materie e le modalità dell’eventuale colloquio;
g) le modalità di realizzazione dellʹincarico;
h) il tipo di rapporto per la formalizzazione dellʹincarico (occasionale o coordinato e continuativo);
i) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale; l’entità del compenso deve essere strettamente correlata al valore del risultato che l’ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo.
Art. 6
Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative
1. Il dirigente competente procede alla selezione dei candidati che partecipano alla selezione, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazione dell’avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l’incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.
2. Per la valutazione dei curricula, il dirigente può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche intersettoriale, composta a titolo gratuito da dirigenti e funzionari, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.
3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo di 5; il punteggio per il colloquio non può essere superiore ad un terzo del punteggio massimo previsto per i titoli.
4. All’esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesti, è stilata una graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del dirigente competente.
5. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.
Art. 7
Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa
1. In deroga a quanto previsto dallʹart. 5, il dirigente competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza lʹesperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 6, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall’avviso di selezione o dalla lettera di xxxxxx;
b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall’ente, che richiedono lʹesecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l’utile e tempestivo lʹesperimento di procedure comparative di selezione;
c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore dʹopera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto.
Art. 8
Liste di accreditamento di esperti
1. Il dirigente competente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi stabiliti dallo stesso, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività. Le liste sono aggiornate almeno annualmente.
2. Il dirigente competente, ricorre alle liste di accreditamento, nei casi indicati nell’art. 7, per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre.
3. Per la predisposizione delle liste, il dirigente competente pubblicizza, con periodicità annuale, un apposito avviso pubblico con la indicazione dei requisiti professionali che devono essere posseduti dai soggetti interessati.
4. La iscrizione nelle liste avviene automaticamente e in ordine alfabetico dei candidati.
Art. 9 Disciplinare di incarico
1. Il dirigente formalizza lʹincarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:
a) le generalità del contraente;
b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell’incarico;
d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
e) lʹoggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;
f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
g) l’ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento; la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
j) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
k) il foro competente in caso di controversie.
3. Il compenso della collaborazione è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l’ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell’oggetto dell’incarico. La corresponsione avviene di norma al termine
dello svolgimento dell’incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell’attività oggetto dell’incarico. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.
Art. 10
Verifica dellʹesecuzione e del buon esito dellʹincarico
1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dellʹincarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il dirigente competente accerta, altresì, il buon esito dellʹincarico, mediante riscontro delle attività svolte dallʹincaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
Art. 11
Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa
1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d’opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del dirigente competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal dirigente competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell’ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell’Amministrazione, secondo le direttive impartite dal dirigente competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all’espletamento dell’incarico.
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla legge n. 335/1995, e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all’Amministrazione. Gli obblighi di iscrizione all’INAIL e di comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro sono a carico dell’Amministrazione, nella persona del Dirigente competente del Servizio che intende instaurare il rapporto di collaborazione, dandone anche idonea comunicazione al collaboratore.
Il Dirigente competente dovrà dare contestuale comunicazione dell’avvenuta iscrizione all’Ufficio Personale che deve provvedere alla relativa numerazione nel registro INAIL. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.
6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla Determinazione Dirigenziale e dal Disciplinare d’incarico da redigersi a cura del Dirigente competente.
Art. 12 Pubblicizzazione degli incarichi
1. Lʹamministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicizzazione, sul proprio sito istituzionale e con aggiornamento tempestivo, degli elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa, con i relativi provvedimenti.
2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, lʹoggetto, la durata, il compenso e il provvedimento di assegnazione.
3. I contratti relativi ai rapporti disciplinati dal presente regolamento acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Pisa.
4. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri‐Dipartimento della Funzione Pubblica.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si richiamano le norme vigenti in materia
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