CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
G218 procedura aperta per l’affidamento, mediante accordo quadro, del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti speciali (comparto sicurezza) relativo agli immobili in uso all’Università degli Studi di Firenze come risulta dagli allegati “A”, “B”, “C” e “D” (elenco edifici), per un periodo di quattro anni con decorrenza dal 1° luglio 2012 ovvero data diversa come indicato all’art. 3 del C.S.A., non rinnovabile.
Codice CIG 40717881C1
PREMESSA AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
ART. 1 - Oggetto dell’appalto ART. 2 – Luoghi degli interventi ART. 3 - Durata e corrispettivo
ART. 4 - Condizioni per la conduzione del presente appalto ART. 5 - Sorveglianza e direzione del servizio
ART. 6 - Marche, materiali e prescrizioni generali ART. 7 - Richiamo generale alla normativa
ART. 8- Modalità di esecuzione del servizio ART. 9 - Riservatezza dell’accordo quadro ART. 10 - Difesa ambientale
ART. 11 - Trattamento dei dati personali ART. 12 - Garanzie e coperture assicurative
ART. 13 – Cessione dell’accordo quadro e subappalto ART. 14 – Cessione del credito
ART. 15 - Piani di sicurezza – Prevenzione infortuni ART. 16 - Tempi e Penali
ART. 17 – Cessazione dell’accordo quadro
ART. 18 - Responsabilità dell’operatore economico ART. 19 - Tutela contro azioni di terzi
ART. 20 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’operatore economico ART. 21 - Oneri e obblighi speciali a carico dell’operatore economico ART. 22 - Pagamenti
ART. 23 - Valutazione del servizio
ART. 24 – Adeguamento e revisione prezzi ART. 25 - Prove e verifiche delle prestazioni ART. 26 – Controversie e riserve
ART. 27 - Risoluzione del dell’accordo quadro ART. 28 - Spese contrattuali
ART. 29 – Elenchi Prezzi
ART. 30 - Documenti che fanno parte dell’accordo quadro Allegati:
“A”, “B”, “C” “D” Elenco edifici
“E”, “E1”, “E2” e “E3” Elenco impianti “F” Elenco prezzi
“F1” Descrizione interventi manutenzione programmata semestrale “G” D.U.V.R.I.
PREMESSA AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale di Appalto ed a questo scopo si precisa quanto segue.
Direttore dei lavori: è il direttore incaricato dell’esecuzione dell’accordo quadro. Il Direttore lavori provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dell’accordo quadro, assicura la regolare esecuzione da parte dell’operatore economico affidatario,
verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità e, tal fine, svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice dei contratti e dal regolamento di attuazione del codice dei contratti, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
Assistente incaricato: è la persona nominata dal Direttore dei lavori con il compito di collaborare con lui nell’effettuazione del servizio.
RUP (Responsabile Unico del Procedimento): è la persona nominata dall’Università per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione dell’accordo quadro. Geom. Fabio Fallai (fabio.fallai@unifi.it).
Oltre alle funzioni assegnate dalla normativa in vigore, tra i suoi compiti risultano:
□ funzioni di coordinamento e di raccordo con il direttore dei lavori e i suoi assistenti,
□ funzioni di programmazione complessiva degli interventi tra cui ad es. il controllo presso Equitalia Servizi S.p.A, come previsto all’art. 22 (“Pagamenti”) del capitolato,
□ l’espletamento di tutti gli atti necessari per atti di sottomissione nella misura consentita del 20%, per la parte a corpo,
□ l’espletamento di tutti gli atti necessari per la stipula di atti aggiuntivi al contratto per variazioni di importo superiore al 20%, per la parte a corpo,
□ effettuare la comunicazione di inizio del servizio per ciascun Polo.
Il RUP potrà anche sostituirsi al direttore di lavori qualora si renda necessario per tutte quelle attività indicate nel presente CSA.
ORGANIZZAZIONE UNIVERSITARIA: attualmente l’Università degli Studi di Firenze è così suddivisa: Polo Centro Storico, Polo Biomedico e Tecnologico, Polo delle Scienze Sociali e Polo Scientifico e Tecnologico.
L’Università, tuttavia, potrebbe modificare la propria organizzazione funzionale oppure la divisione degli edifici rispetto a quella indicata negli attuali allegati “A”, “B”, “C” e “D”, senza che l’operatore economico abbia a pretendere alcunché.
L’Università inoltre si riserva la facoltà, nell’ambito dello stanziamento complessivo stimato di cui all’art. 3 (“Durata e corrispettivo”) di richiedere all’operatore economico una diversa suddivisione del servizio nei vari Poli in funzione di una migliore gestione o per le esigenze che si potranno manifestare.
Responsabile incaricato: E’ il Responsabile incaricato dell’esecuzione dell’accordo quadro individuato dall’operatore economico.
Art. 1. Oggetto dell’Appalto.
La presente procedura hа per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti speciali (comparto sicurezza) presso gli edifici dell’Università degli Studi di Firenze, risultanti dagli allegati “A”, “B”, “C” e “D”; tali elenchi potranno subire variazioni, in più o in meno, tenendo conto che alcuni edifici saranno lasciati liberi dall’Università e altri invece entreranno in uso. Gli impianti attualmente in uso sono quelli risultanti dagli allegati “E”, “E1”, “E2” e “E3”.
L’affidamento sarà effettuato per mezzo di accordo quadro, ex art. 59 d. lgs. 163/06, pertanto l’operatore economico dovrà eseguire tutte le prestazioni specificamente richieste dalla stazione appaltante.
I servizi di manutenzione ordinaria includono le seguenti tipologie di interventi:
1) interventi di manutenzione periodica da contabilizzarsi periodicamente mediante l’applicazione del ribasso percentuale alla voce a corpo individuata nel capitolato Speciale di Appalto;
2) interventi su chiamata da contabilizzarsi a misura mediante applicazione del ribasso percentuale sui prezzi unitari risultanti dall’elenco prezzi.
La tipologia delle prestazioni affidabili ai sensi del presente accordo quadro è contenuta nel presente documento e nell’elenco prezzi .
La durata e l’ammontare massimo delle prestazioni affidabili in base al presente accordo quadro è stabilito all’art. 3 del presente capitolato.
Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro e che regoleranno gli interventi che saranno richiesti.
Con la conclusione dell’accordo quadro, l’operatore economico affidatario si impegna ad assumere i lavori che successivamente saranno richiesti ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo stesso.
La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad affidare i previsti servizi di manutenzione nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso.
I lavori successivamente affidati saranno remunerati mediante l’applicazione del ribasso complessivo offerto in gara a tutte le voci dell’elenco prezzi. I lavori saranno commissionati mediante invio di ordinativo di cui al successivo art. 8 contenenti la descrizione della prestazione, il computo dei lavori richiesti e il termine per la conclusione degli stessi.
L’ordinativo sarà inviato tramite fax e/o posta elettronica indicata dall’operatore economico affidatario.
L’ordinativo dovrà recare l’indicazione dell’atto con cui è finanziata la spesa e del relativo impegno contabile.
L’operatore economico affidatario dell’accordo quadro è tenuto a non eseguire le lavorazioni commissionate senza l’indicazione dell’impegno contabile.
L’operatore economico dovrà inviare, nei termini previsti, l’accettazione dei lavori richiesti.
Formano oggetto dell’appalto i seguenti interventi:
1) manutenzione programmata impianti di segnalazione allarme (rilevatori fumi, gas, ecc.)
Il servizio di manutenzione programmata degli impianti di rilevazione fumi/gas consta:
a) di interventi semestrali, aventi ad oggetto la verifica соn personale specializzato del regolare funzionamento degli impianti, la verifica dello stato di funzionamento dei sensori соn puliziа interna annuale, il controllo degli organi di allarme, funzioni di centrale, alimentatori е batterie,
b) di interventi mensili, aventi ad oggetto la verifica соn personale specializzato delle funzionalità delle centrali con segnalazione delle anomalie riscontrate. Il servizio di manutenzione ordinaria include la rimozione delle anomalie riscontrate, mentre gli interventi necessari ad integrare о mantenere in efficienza gli impianti esistenti saranno conteggiati a misura.
A titolo di esemplificazione si rimanda all’allegato F1 per la specifica degli interventi più importanti richiesti in sede di manutenzione programmata.
L'operatore economico si obbliga а rеgistrаrе gli interventi eseguiti sul registro delle attrezzature antincendio previsto dal D.P.R. 37 del 12.01.1998, che dovrà essere predisposto e collocato presso le varie strutture dotate di impianto antincendio a cura della Ditta aggiudicataria, insieme al rilascio delle certificazioni di legge
2) manutenzione programmata sistemi di allarme antintrusione/antifurto/controllo accessi
Il servizio di manutenzione programmata degli impianti antintrusione е controllo accessi consta:
a) di interventi semestrali, aventi ad oggetto lа verifica con personale specializzato del regolare funzionamento degli impianti, la verifica dello stato di funzionamento dei sensori con pulizia interna annuale, il controllo degli organi di allarme, funzioni di centrale, alimentatori е batterie,
b) di interventi mensili, aventi ad oggetto lа verifica con personale specializzato delle funzionalità delle centrali con segnalazione delle anomalie riscontrate. Il servizio di manutenzione ordinaria include la rimozione delle anomalie riscontrate, mеntre gli interventi necessari ad integrare о mantenere in efficienza gli impianti esistenti saranno conteggiati a misura.
A titolo di esemplificazione si rimanda all’allegato F1 per la specifica degli interventi più importanti richiesti in sede di manutenzione programmata.
Il servizio prevede inoltre il rilascio delle necessarie certificazioni di legge.
3) manutenzione programmata sbarre automatiche, cancelli e serrande motorizzate
Il servizio di manutenzione programmata delle sbarre automatiche, cancelli e serrande motorizzate consta di:
a) interventi semestrali aventi ad oggetto la verifica funzionale degli impianti, l'aggiornamento dei dati di programmazione, la verifica delle centraline, delle fotocellule e di tutte le parti meccaniche ed elettroniche volte al perfetto funzionamento dei meccanismi di apertura;
b) di interventi a chiamata (nella misura massima di 3 per ogni impianto censito), aventi ad oggetto la verifica con personale specializzato delle funzionalità degli impianti su richiamati con segnalazione delle anomalie riscontrate. Il servizio di manutenzione
ordinaria include la rimozione delle anomalie riscontrate, mentre gli interventi necessari ad integrare о mantenere in efficienza gli impianti esistenti saranno conteggiati a misura.
A titolo di esemplificazione si rimanda all’allegato F1 per la specifica degli interventi più importanti richiesti in sede di manutenzione programmata.
Il servizio prevede inoltre il rilascio delle necessarie certificazioni di legge.
4) manutenzione programmata impianti TV a circuito chiuso e videoregistrazione
Il servizio di manutenzione programmata degli impianti TV a circuito chiuso e videoregistrazione consta di:
a) interventi semestrali aventi ad oggetto la verifica funzionale degli impianti, l'aggiornamento dei dati di programmazione, la verifica di tutte le parti meccaniche ed elettroniche volte al perfetto funzionamento degli impianti;
b) di interventi a chiamata (nella misura massima di 3 per ogni impianto censito), aventi ad oggetto la verifica con personale specializzato delle funzionalità degli impianti su richiamati con segnalazione delle anomalie riscontrate. Il servizio di manutenzione ordinaria include la rimozione delle anomalie riscontrate, mentre gli interventi necessari ad integrare о mantenere in efficienza gli impianti esistenti saranno conteggiati a misura.
c) assistenza alle Forze dell’Ordine per visione e/o estrazione immagini su supporti informatici (C.D.).
A titolo di esemplificazione si rimanda all’allegato F1 per la specifica degli interventi più importanti richiesti in sede di manutenzione programmata.
Il servizio prevede inoltre il rilascio delle necessarie certificazioni di legge.
5) manutenzione programmata estintori portatili e carrellati
Il servizio di manutenzione programmata degli estintori portatili e carrellati consta di:
a) interventi semestrali aventi ad oggetto la verifica funzionale degli estintori di qualunque tipologia, l'aggiornamento dei dati di censimento e di numerazione progressiva, la verifica di tutte le parti come descritto dalle voci di elenco prezzi di cui all’Allegato “F”;
b) di interventi a chiamata (nella misura massima di 2 per ogni impianto censito), aventi ad oggetto la verifica con personale specializzato delle funzionalità degli estintori su
richiamati con segnalazione delle anomalie riscontrate. Il servizio di manutenzione ordinaria include la rimozione delle anomalie riscontrate, mentre gli interventi necessari ad integrare о mantenere in efficienza gli impianti esistenti saranno conteggiati a misura.
A titolo di esemplificazione si rimanda all’allegato F1 per la specifica degli interventi più importanti richiesti in sede di manutenzione programmata.
L'appaltatore si obbliga а rеgistrаrе gli interventi eseguiti sul registro delle attrezzature antincendio previsto dal D.P.R. 37 del 12.01.1998, che dovrà essere predisposto e collocato presso le varie strutture dotate di impianto antincendio a cura dell’operatore economico affidatario, insieme al rilascio delle certificazioni di legge.
6) manutenzione programmata porte tagliafuoco ed evacuatori automatici di fumo e calore
Il servizio di manutenzione programmata delle porte tagliafuoco e di evacuatori automatici di fumo e calore consta di:
a) interventi semestrali aventi ad oggetto la verifica funzionale degli porte così come descritto dall’Allegato “F1” e degli evacuatori automatici di fumo e calore sia nella parte meccanica che in quella elettrica e/o elettronica;
b) di interventi a chiamata aventi ad oggetto la verifica con personale specializzato delle funzionalità delle porte tagliafuoco e degli evacuatori automatici di fumo e calore su richiamati con segnalazione delle anomalie riscontrate. Il servizio di manutenzione ordinaria include la rimozione delle anomalie riscontrate, mentre gli interventi necessari ad integrare о mantenere in efficienza gli impianti esistenti saranno conteggiati a misura.
A titolo di esemplificazione si rimanda all’allegato F1 per la specifica degli interventi più importanti richiesti in sede di manutenzione programmata.
Il servizio comprende inoltre la tenuta di un registro degli interventi di volta in volta effettuati, la gestione e l’aggiornamento del data base con l’identificazione di tutte le porte, la loro numerazione, l’applicazione e l’aggiornamento degli adesivi di controllo su ogni porta e le necessarie certificazioni di legge.
7) manutenzione programmata impianti idrici fissi antincendio e sprinkler
Il servizio di manutenzione programmata degli impianti idrici fissi antincendio e sprinkler consta di:
a) di interventi semestrali, aventi ad oggetto lа verifica con personale specializzato del regolare funzionamento degli impianti, la verifica dello stato di funzionamento dei sensori con pulizia interna annuale, il controllo degli organi di allarme, funzioni di centrale, alimentatori е batterie;
b) di interventi a chiamata aventi ad oggetto la verifica con personale specializzato delle funzionalità degli impianti su richiamati con segnalazione delle anomalie riscontrate. Il servizio di manutenzione ordinaria include la rimozione delle anomalie riscontrate, mentre gli interventi necessari ad integrare о mantenere in efficienza gli impianti esistenti saranno conteggiati a misura. Il servizio comprende inoltre la tenuta di un registro degli interventi di volta in volta effettuati, la gestione e l’aggiornamento del data base con l’identificazione di tutte le postazioni fisse e le necessarie certificazioni di legge.
A titolo di esemplificazione si rimanda all’allegato F1 per la specifica degli interventi più importanti richiesti in sede di manutenzione programmata.
L'operatore economico si obbliga а rеgistrаrе gli interventi eseguiti sul registro delle attrezzature antincendio previsto dal D.P.R. 37 del 12.01.1998, che dovrà essere predisposto e collocato presso le varie strutture dotate di impianto antincendio a cura della Ditta aggiudicataria, insieme al rilascio delle certificazioni di legge.
8) Servizio di reperibilità.
L'appalto include il servizio di reperibilità 24 ore su 24 di tutti i giorni feriali е festivi, durante il quale l'operatore economico deve sempre essere raggiungibile. L'intervento in reperibilità, essendo diretto per sua natura а rimuovere le condizioni di pericolo non suscettibili di rinvio all'orario di servizio dovrà essere limitato аllе аttività idonee а riрristinаrе le condizioni di sicurezza.
Nei casi di urgenza l’operatore economico dovrà intervenire entro le tre ore dalla chiamata, pena la risoluzione dell’accordo quadro.
9) Interventi per la rimozione di anomalie, sostituzione di apparecchiature relativi ai punti 1),2), 3), 4), 5), 6) e 7)
Il presente contratto ha ad oggetto anche gli interventi atti а rinnоvаrе е sоstituirе parti anche strutturali degli impianti sopra menzionati. Tali interventi saranno eseguiti su autorizzazione del
Direttore dei lavori dell'Università degli Studi di Firenze, а seguito di segnalazione dell'operatore economico affidatario.
10) L’operatore economico affidatario avrà l'obbligo di quantificare, per ogni sede di cui all'art. 2, il numero delle seguenti apparecchiature, individuandone la posizione sulla planimetria CAD fornita dall'ufficio tecnico dei singoli Poli:
1) centrali; 2) sensori (rivelatori di fumo/gas, rivelatori antintrusione, rilevatori tecnologici); 3) sirene; 4) targhe di segnalazione; 5) alimentatori; 6) batterie (all'interno delle centrali е degli alimentatori); 7) organi di attivazione (tastiere, chiavi о рulsаnti); 8) ponti radio; 9) lettori di controllo accessi; 10) telecamere; 11) estintori (con distinzione se fissi, carrellati, a CO2, a sabbia, ecc.); 12) cassette di pronto soccorso; 13) porte tagliafuoco; 14) evacuatori automatici di fumo e calore; 15) lance antincendio; 16) punto presa VV.FF; 17) vasche di accumulo idrico.
L'operatore economico affidatario avrà inoltre l'obbligo di aggiornare la suddetta planimetria е di metterla а disposizione della stazione appaltante qualora venisse effettuato un intervento di manutenzione straordinaria.
Art. 2. Luoghi degli interventi
La manutenzione programmata di tutti gli impianti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) avverrà presso le sedi indicate negli allegati “A”, “B”, “C” e “D”.
Art. 3. Durata e corrispettivo
Durata.
L’accordo quadro ha la durata di quattro anni, e decorrerà dal 1° luglio 2012 ovvero dalla data di stipula nel caso in cui si prolunghino i tempi di svolgimento della procedura ovvero dalla data del verbale di consegna, fermo restando il termine finale.
Il presente accordo quadro sarà sottoposto ad un periodo di prova di un anno, con decorrenza dalla data come sopra individuata.
La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di prorogare l’accordo per un massimo di mesi 5 (cinque) dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per provvedere a interventi manutentivi che si rendessero necessari e per i tempi tecnici di affidamento di un nuovo accordo quadro o contratto. La proroga dovrà avvenire nel limite di importo specificato nel presente articolo rapportato al periodo di effettiva proroga.
La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara iniziale. L’operatore economico affidatario è obbligato ad accettare la proroga.
L’accordo quadro prevederà prestazioni parte a corpo e parte a misura. Le modalità di affidamento sono quelle tipiche dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 59 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.
Si precisa che gli impianti ubicati presso le sedi di cui agli allegati “A”, “B”, “C” e “D”, entreranno in gestione dal giorno successivo alla data di scadenza naturale dei contratti attualmente in vigore, salvo diversa scadenza risultante da eventuali atti di proroga resi necessari nelle more della stipula del presente accordo quadro.
Corrispettivo.
Il corrispettivo massimo di lavori affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso ammonta a Euro 1.600.000,00 (oltre IVА) реr l'esecuzione del servizio, di cui
€ 29.139,00 (oltre IVA) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare lavori nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso.
Il corrispettivo massimo annuale risulta così ripartito:
Polo Centro Storico | Polo delle Scienze Sociali | Polo Biomedico e Tecnologico | Polo Scientifico e Tecnologico | TOTALE | |||
1 | manutenzione programmata impianti di segnalazione d'incendio(rilevatori fumi е gas) | Anno | 10.500,00 | 7.000,00 | 24.000,00 | 22.500,00 | 64.000,00 |
2 | manutenzione programmata sistemi di allarme antintrusione/ antifurto/ controllo accessi | Anno | 14.500,00 | 7.700,00 | 14.500,00 | 16.900,00 | 53.600,00 |
3 | manutenzione programmata sbarre automatiche, cancelli e serrande motorizzate | Anno | 1.200,00 | 800,00 | 3.700,00 | 700,00 | 6.400,00 |
4 | manutenzione programmata impianti TV a circuito chiuso e videoregistrazione | Anno | 17.200,00 | 8.100,00 | 3.900,00 | 1.300,00 | 30.500,00 |
5 | manutenzione programmata estintori portatili e carrellati | Anno | 8.835,00 | 2.821,00 | 7.812,00 | 9.947,00 | 29.415,00 |
6 | manutenzione programmata porte tagliafuoco ed evacuatori automatici di fumo e calore | Anno | 3.480,00 | 8.740,00 | 4.770,00 | 7.540,00 | 24.530,00 |
7 | manutenzione programmata impianti idrici fissi antincendio e sprinkler | Anno | 8.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 11.000,00 | 36.000,00 |
8 | Servizio di reperibilità | Anno | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 4.800,00 |
9 | Di cui oneri per la sicurezza | Anno | 1.821,25 | 1.821,25 | 1.821,25 | 1.821,25 | 7.285,00 |
10 | Interventi per lа rimozione di anomalie, sоstituziоnе di apparecchiature relativi ai рunti 1), 2), 3). 4), 5), 6) e 7) | Anno | 38.863,75 | 33.717,75 | 41.096,75 | 29.791,75 | 143.470,00 |
Totale | Anno | 105.600,00 | 81.900,00 | 109.800,00 | 102.700,00 | 400.000,00 |
Corrispettivo massimo per l’anno 2012
A corpo A misura Oneri per la sicurezza Totale
Polo Centro Storico | 32.450,00 | 19.439,50 | 910.50 | 52.800,00 |
Polo delle Scienze Sociali | 23.180,00 | 16.859,50 | 910.50 | 40.950,00 |
Polo Biomedico e Tecnologico | 33.440,00 | 20.549,50 | 910.50 | 54.900,00 |
Polo Scientifico e Tecnologico | 35.540,00 | 14.899,50 | 910.50 | 51.350,00 |
TOTALE | 124.610,00 | 71.748,00 | 3.642,00 | 200.000,00 |
Corrispettivi massimo per ciascun anno di riferimento: 2013, 2014 e 2015
A corpo A misura Oneri per la sicurezza Totale
Polo Centro Storico | 64.915,00 | 38.863,75 | 1.821,25 | 105.600,00 |
Polo delle Scienze Sociali | 46.361,00 | 33.717,75 | 1.821,25 | 81.900,00 |
Polo Biomedico e Tecnologico | 66.882,00 | 41.096,75 | 1.821,25 | 109.800,00 |
Polo Scientifico e Tecnologico | 71.087,00 | 29.791,75 | 1.821,25 | 102.700,00 |
TOTALE | 249.245,00 | 143.470,00 | 7.285,00 | 400.000,00 |
Corrispettivo massimo per l’anno 2016
A corpo A misura Oneri per la sicurezza Totale
Polo Centro Storico | 32.450,00 | 19.439,50 | 910.50 | 52.800,00 |
Polo delle Scienze Sociali | 23.180,00 | 16.859,50 | 910.50 | 40.950,00 |
Polo Biomedico e Tecnologico | 33.440,00 | 20.549,50 | 910.50 | 54.900,00 |
Polo Scientifico e Tecnologico | 35.540,00 | 14.899,50 | 910.50 | 51.350,00 |
TOTALE | 124.610,00 | 71.748,00 | 3.642,00 | 200.000,00 |
Art. 4. Condizioni per la conduzione del presente appalto
L’operatore economico, almeno tre giorni prima della scadenza di ciascun contratto, dovrà notificare a mezzo fax all’Ufficio Servizi Patrimoniali e Tecnici di Polo dell’Università, l’elenco nominativo del personale impiegato per la conduzione e la manutenzione con la relativa qualifica, e trasmettere poi tutte le eventuali variazioni che si dovessero verificare.
La Stazione Appaltante si riserva di allontanare dal cantiere chiunque non risulti nell’elenco, ovvero non gradito.
Il personale destinato al servizio dovrà essere di provata capacità e fiducia e possedere cognizioni tecniche tali da fornire prestazioni conformi alla specializzazione richiesta, nonché dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza delle prestazioni da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con i Direttori incaricati.
Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di interventi, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.
L’Ufficio Servizi Patrimoniali e Tecnici di Polo potrà verificare periodicamente quanto richiesto nel comma precedente, e, nel caso ci siano maestranze dell’operatore economico mancanti dei requisiti richiesti – ovvero personale che risultasse non gradito - ne chiederà l’allontanamento dai luoghi di gestione o manutenzione.
Qualora l’operatore economico non ottemperasse alle richieste saranno applicate le penali previste dall’art. 16 del presente capitolato, nonchè quanto previsto dall’art. 27.
L’Ufficio Servizi Patrimoniali e Tecnici di Polo provvederà al controllo periodico della perfetta esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria oggetto del presente capitolato speciale di appalto.
Nel caso di inadempienze verranno applicate, a seguito di apposita relazione del direttore dei lavori, le penali di cui al successivo art. 16 del presente Capitolato Speciale di Appalto.
L’operatore economico dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, sulla tutela, sulla protezione e sull’assistenza dei lavoratori impegnati nel servizio di manutenzione.
Tutti i dipendenti dell’operatore economico sono tenuti ad osservare i regolamenti in vigore e le norme antinfortunistiche proprie della prestazione in esecuzione.
L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’operatore economico responsabilità, sia sul piano penale che civile, dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti, nonché alla Stazione Appaltante.
Art. 5. Sorveglianza e direzione del servizio
La sorveglianza e la direzione del servizio è affidata al Direttore dei lavori il quale potrà individuare e nominare ulteriori figure che collaborino con lo stesso all’esecuzione del servizio di manutenzione nella veste di “assistente incaricato”.
Art. 6. Marche, materiali e prescrizioni generali
I materiali e le forniture da impiegare nelle prestazioni oggetto del presente accordo quadro dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.
I materiali forniti dovranno essere riconosciuti dal Direttore dei lavori, della migliore qualità, dovranno inoltre corrispondere alle norme C.E.I. ed U.N.I., ed essere contraddistinti dal marchio di qualità IMQ e del marchio CE.
Nel caso di forniture di materiali, l’operatore economico dovrà presentare adeguate campionature, se richieste dal direttore incaricato ed ottenere dallo stesso l’approvazione.
Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti: dalle prescrizioni generali e particolari del presente capitolato; dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato.
Tali materiali e forniture dovranno essere, a giudizio del direttore incaricato, ritenuti idonei e rispondenti ai requisiti prescritti.
L’operatore economico è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato, ovvero richieste dal Direttore dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi.
Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.
Le forniture in genere, compresi gli apparecchi, dovranno essere di serie scelta e di rinomata casa di produzione ed essere inoltre di gradimento del Direttore dei lavori.
L’operatore economico farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso del servizio, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dal Direttore dei lavori.
Qualora nel corso del servizio, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l’operatore economico sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
Le forniture ritenute non conformi dal Direttore dei lavori, valutate mediante le modalità sopra descritte, dovranno essere immediatamente allontanate dal luogo di installazione a cura e spese dell’operatore economico e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L’operatore economico resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la Stazione Appaltante si riserva di avanzare prima della liquidazione del corrispettivo.
Tutti i materiali e le apparecchiature impiegate e le modalità del loro montaggio saranno tali da garantire l’assoluta compatibilità con la funzione a cui sono preposti e con l’ambiente in cui sono installati.
Tutti i materiali per i quali è prevista l’omologazione, o certificazione similare, da parte di Enti preposti (ISPESL, VV.FF., ASL o altri), saranno accompagnati dal documento attestante detta omologazione.
Tutti i materiali combustibili dovranno essere di Classe 0 (zero) e tali da non dar luogo, in caso di incendio, a produzione di fumi tossici.
Tutte le apparecchiature ed i materiali montati in corrispondenza delle compartimentazioni antincendio verticali ed orizzontali dovranno essere tali da non degradare la Classe REI della compartimentazione sia per caratteristiche proprie sia con l’uso di idonei prodotti di sigillatura.
Art. 7. Richiamo generale alla normativa
Il presente appalto è sottoposto a tutta la normativa vigente in materia e non in contrasto che qui si intende richiamata integralmente.
Si precisa che nel caso in cui non siano rispettate le leggi e le norme vigenti nell’esecuzione del presente accordo quadro, l’operatore economico dovrà impegnarsi, gratuitamente, alla messa in regola degli interventi non eseguiti a perfetta regola d’arte nei modi e nei tempi impartiti dal direttore incaricato.
Art. 8. Modalità di esecuzione del servizio
Per quanto attiene alle modalità di esecuzione del presente servizio di manutenzione, in particolare verbale di consegna, eventuali sospensioni, ultimazione, contabilizzazione, si rimanda al D.P.R. 207/2010 – regolamento di esecuzione e di attuazione del codice dei contratti – parte relativa alla gestione dei cantieri di lavori. In particolare verrà redatto il verbale di consegna, che dovrà contenere tutti gli elementi indicati dalla disciplinata anzi richiamata ed inoltre, un verbale di “consegna parziale” per ciascun Polo. Tali verbali saranno redatti in doppio esemplare, firmati dal direttore dei lavori e dall’operatore economico affidatario.
Qualora l’operatore economico affidatario intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, dovrà formulare esplicita contestazione sul predetto verbale, a pena di decadenza.
Le prestazioni di qualunque tipo e consistenza dovranno essere eseguite con personale qualificato e specializzato, secondo la “perfetta regola d’arte” e con le migliori modalità di intervento.
L’operatore economico non può iniziare o continuare le (prestazioni) qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Sia nell’approvvigionamento dei materiali (fornitura, accettazione…) come nell’esecuzione delle prestazioni, l’operatore economico dovrà uniformarsi alle prescrizioni dettate dalle norme vigenti.
Gli interventi o le forniture verranno disposti per iscritto mediante appositi “Ordini di servizio”, a firma del Direttore dei lavori o dai suoi assistenti.
Tali ordinativi effettuati su moduli appositamente predisposti dalla Stazione Appaltante, unici per tutti i Poli, costituiranno il rapportino di prestazione, per le successive elaborazioni statistiche, di controllo e di contabilizzazione, e dovranno contenere:
1. il luogo dove vengono effettuati gli interventi e/o le forniture;
2. l’indicazione sintetica delle forniture e delle prestazioni;
3. qualora lo si ritenga necessario, i termini di inizio e conclusione degli interventi o delle forniture stabiliti dal Direttore dei lavori ed eventualmente concordati con l’operatore economico.
Detti ordini dovranno essere restituiti dall’operatore economico compilati con i materiali e la manodopera necessaria per la contabilizzazione delle prestazioni eseguite con riferimento all’allegato elenco prezzi.
Altre specifiche tecniche e ordini potranno essere impartiti dal Direttore dei lavori o dai suoi assistenti nel corso dell’intervento.
L’operatore economico dovrà eseguire solo gli interventi in essi indicati e attenersi alle prescrizioni contenute.
Per l’inizio di una prestazione e provvista, l’operatore economico dovrà procedere su ordine inviato per fax o posta elettronica (e-mail).
In particolare l’operatore economico, qualora ravvisasse una situazione di pericolo dovrà darne immediato avviso all’Ufficio Servizi Patrimoniali e Tecnici di Polo, provvedendo senza indugio a tutte quelle opere precauzionali che il criterio e l’arte gli suggeriscono.
Gli interventi ordinati dovranno avere inizio e concludersi entro i termini indicati dal Direttore dei lavori ovvero, in mancanza di detti termini, dovranno avere immediato inizio e comunque:
1) entro e non oltre i 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell’ordine scritto;
2) nei casi di urgenza, dovranno essere eseguiti entro le 24 ore (naturali e consecutive) dalla segnalazione; in tal caso l’Ufficio Servizi Patrimoniali e Tecnici di Polo segnalerà l’urgenza sull’ordine.
3) nei casi di particolare emergenza, all’interno del normale orario di lavoro, gli interventi dovranno iniziare entro 1 ora dalla segnalazione anche telefonica, mentre al di fuori dell’orario 8,00 – 17,00 (fascia obbligatoria), dovranno essere iniziati entro le 2 ore dall’invio del fax ovvero dalla segnalazione telefonica; in tal caso l’Ufficio Servizi Patrimoniali e Tecnici di Polo segnalerà l’emergenza sull’ordine.
Gli interventi eseguiti, sebbene registrati nella sede ove sono avvenuti, dovranno anche essere notificati al Direttore dei lavori mediante compilazione almeno mensile da parte dall’operatore economico di una lista degli interventi effettuati.
Per quanto attiene, invece, agli interventi rientranti nell’art. 3 lettera a) e precisamente gli interventi da contabilizzarsi a corpo, descritti all’articolo 1 del presente capitolato, dovranno essere eseguiti
periodicamente, come prescritto dalle normative vigenti in materia, da uno o più operai specializzati; sono comunque compresi tutti gli interventi di manutenzione programmata che, per motivi di sicurezza, richiedono la presenza di più operai. Inoltre, le modalità concrete di espletamento del servizio inerente il programma di controllo periodico di manutenzione ordinaria, dovranno essere descritte negli appositi registri ai sensi del DPR 37/08.
In casi di eccezionale necessità non prevedibili, l’operatore economico è tenuto a predisporre prestazioni in orario notturno, in giornate festive e comunque con orario superiore la normale giornata lavorativa.
Qualora fosse necessario, a richiesta della Stazione Appaltante e previo idoneo preavviso, l’operatore economico è tenuto ad effettuare prestazioni ed interventi lavorativi anche durante il mese di Agosto, o durante i periodi di vacanza (Natale, Pasqua) o nelle giornate festive, mettendo a disposizione per detti periodi il personale e le maestranze, i materiali ed i mezzi d’opera occorrenti e ciò secondo accordi presi con il Direttore dei lavori.
Art. 9. Riservatezza dell’accordo quadro
L’operatore economico si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del presente servizio di manutenzione, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e s.m.
In particolare l’operatore economico non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le prestazioni oggetto dell’appalto, né autorizzare terzi a farlo.
Lo stesso obbligo ricorre per i subappaltatori debitamente autorizzati.
Art. 10. Difesa ambientale
L’operatore economico si impegna, nel corso dello svolgimento del servizio, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.
Art. 11. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 nr. 196 e s.m. si comunica che gli Uffici della Stazione Appaltante che verranno in possesso dei dati personali provvederanno al loro trattamento, anche con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento in
oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali nell’ambito della sola procedura concorsuale.
I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale. Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze.
Responsabile del trattamento: I Responsabili degli Uffici, il RUP, il Direttore dei lavori e i suoi assistenti.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 nr. 196 e s.m. è riconosciuto il diritto degli interessati di visionare tali dati e di chiederne la rettifica, l’integrazione, la cancellazione e la trasformazione ed il blocco dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali.
Art. 12. Garanzie e coperture assicurative
La formulazione dell’offerta è subordinata alla presentazione di una cauzione provvisoria di importo pari al 2% dell’importo a base d’asta comprensivo degli oneri per la sicurezza, come previsto all’art. 75 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.
Al momento della stipulazione dell’accordo quadro, l’operatore economico è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria nella misura e con le modalità previste dall’art. 113 del D.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.., da calcolarsi sul corrispettivo massimo eseguibile compresi gli oneri per la sicurezza. L’operatore economico dovrà inoltre dimostrare, almeno 10 giorni prima della decorrenza del servizio di manutenzione, di aver stipulato polizza assicurativa per:
1. danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione
del servizio. La somma assicurata deve essere pari ad € 2.500.000,00.
2. danni a terzi causati nel corso dell’esecuzione del servizio per un massimale pari ad € 2.500.000,00.
Art. 13. Cessione dell’accordo quadro e subappalto
Cessione dell’accordo quadro.
E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell’accordo quadro.
La cessione comporterà l'immediata risoluzione dell’accordo quadro e degli ordinativi emessi ai sensi dello stesso, l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.
Ai sensi dell’art. 116 comma 1 del d lgs. 163/2006 1 le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.
Subappalto.
Il subappalto è regolato dall’art. 118 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.
L’operatore economico potrà, nei limiti di cui al suddetto art. 118, richiedere l’autorizzazione al subappalto per il 30% della categoria prevalente e scorporabile e per le restanti categorie di lavorazione previste nel bando e preventivamente dichiarate in sede di offerta.
L’operatore economico, considerato che l’esecuzione dell’appalto è ripartita tra i quattro Poli, potrà individuare per la stessa categoria di lavorazioni anche più subappaltatori.
I subappaltatori dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti nel bando di gara e nel relativo capitolato speciale di appalto.
Le richieste di autorizzazione al subappalto dovranno essere inoltrate all’Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti e per conoscenza al Responsabile unico del procedimento; l’operatore economico affidatario non potrà fare eseguire le prestazioni ad altro soggetto finchè non sarà notificata da parte del suddetto ufficio l’autorizzazione al subappalto.
Si precisa che, anche in caso di subappalto, rimane solidalmente responsabile l’operatore economico contraente, il quale continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate.
Ai sensi dell'art. 3 co. 8 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. il contratto che sarà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario conterrà, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale l’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Inoltre ai sensi del comma 9- bis il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto dell’accordo quadro.
L’operatore economico aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai servizi oggetto del presente appalto devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e, qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. procedono all’immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla di Firenze.
Ai sensi dell’art. 5 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m., gli addetti dovranno essere identificati mediante tessera di riconoscimento da cui risulti altresì la data di assunzione, il numero di protocollo e la data dell’autorizzazione al subappalto.
I pagamenti relativi a lavorazioni eseguite da subappaltatori verranno effettuati direttamente al subappaltatore, pertanto l’operatore economico dovrà trasmettere in allegato alla fattura una sua dichiarazione da cui risultino le lavorazioni eseguite dai singoli subappaltatori, il polo di riferimento, gli importi eseguiti.
In attuazione del co. 1 dell’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010, così come modificato dal decreto legge n. 187 del 2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari l’appaltatore deve utilizzare esclusivamente uno o più conti correnti bancari o postali, accesi dal subappaltatore presso banche o presso la società Poste Italiane SpA dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche; sui pagamenti dovrà essere indicato il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione Appaltante e i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Il contratto di subappalto che sarà stipulato tra l’operatore economico aggiudicatario e il subappaltatore dovrà inoltre contenere, ai sensi dell’art. 3 co. 9 della legge 136 del 13 agosto 2010,
a pena di nullità assoluta un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla legge 28 giugno 1995 nr. 246 e s.m., e rappresenta una causa di risoluzione del presente contratto per grave inadempimento, così come le eventuali irregolarità contributive (INPS e INAIL).
Art. 14. Cessione del Credito
La cessione del credito è ammessa alle condizioni di cui all’art. 117 del decreto legislativo 163/06 e s.m..
Art. 15. Piani di sicurezza – Prevenzione infortuni
Nell’esecuzione degli interventi oggetto del presente accordo quadro l’operatore economico dovrà adottare tutte quelle cautele necessarie per mettere in atto interventi in completa sicurezza.
Il D.U.V.R.I. allegato al presente Capitolato Speciale di Appalto copre tutti i rischi più comuni inerenti il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti speciali (comparto sicurezza).
Tale documento deve leggersi in sincronia con altri documenti di valutazione dei rischi di altri Enti per gli edifici ad attività “mista”.
Il Responsabile Unico del Procedimento, dopo l’aggiudicazione definitiva, convocherà una riunione con i Direttori di esecuzione, con l’operatore economico aggiudicatario e con gli eventuali subappaltatori individuati, al fine di rilevare eventuali rischi di interferenza non contemplati nei richiamati documenti di valutazione dei rischi e nel D.U.V.R.I., a seguito della quale l’operatore economico potrà presentare proposte integrative sulla base dei rischi rilevati.
L’operatore economico, nel caso in cui ritenesse che le informazioni in meriti a rischi, specificate nel D.U.V.R.I. o in eventuali proposte integrative, non siano sufficienti e non complete o non contemplate ovvero risulti diversa la modalità di svolgimento del servizio, prima di iniziare gli interventi dovrà inviare al RUP un proposta integrativa che diventerà operativa solo dopo essere accolta.
Le proposte integrative saranno allegate ai relativi ordini.
Pertanto l’operatore economico dovrà attenersi, in particolare, a quanto indicato nei seguenti documenti:
1. documento di valutazione dei rischi redatto dal Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo;
2. per quanto attiene al Polo Biomedico e Tecnologico: anche al documento di valutazione dei rischi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi;
3. per quanto attiene al Polo Scientifico e Tecnologico (edificio misto Università degli Studi di Firenze e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare): anche al documento di valutazione dei rischi dell’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e del LENS;
4. documento di valutazione dei rischi generale di azienda e quindi a cura dell’operatore economico (che sarà allegato al contratto) e che dovrà dettagliatamente descrivere tutte le procedure e manovre cui l’operatore economico deve attenersi al fine di effettuare il servizio in regime di sicurezza;
5. eventuali proposte integrative emerse in sede di riunione di coordinamento tra il Responsabile Unico del Procedimento, i direttori di esecuzione e l’operatore economico;
6. eventuale documento integrativo richiesto dal Direttore di esecuzione per l’intervento specifico, che sarà allegato allo specifico ordine con cui si richiede l’intervento stesso;
7. eventuali ulteriori documenti di valutazione dei rischi relativi ad edifici misti che al momento non è possibile individuare .
Art. 16. Tempi e Penali
L’operatore economico è soggetto a penalità qualora non ottemperi alle prescrizioni dell’accordo quadro in ordine al personale da impiegare, alla documentazione da presentare, alle modalità ed ai tempi da osservare per gli interventi richiesti.
In quest’ultima ipotesi saranno addebitate in sede di liquidazione di ogni singola rata di acconto, direttamente dal Direttore dei lavori, € 100 (cento) per ogni ordinativo emesso, per ogni giorno di ritardo nei termini di inizio e di compimento di ogni intervento richiesto con i massimali appresso indicati:
- fino ad un massimo del 30% del corrispettivo di ogni singolo intervento;
- fino ad un massimo del 10% dell’intero importo contrattuale; fatto salvo l’accertamento di un maggior danno.
L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell’operatore economico maturati e non liquidati in ordine al presente accordo quadro.
Se i crediti mancano o sono insufficienti, l’ammontare della penalità verrà addebitato sulla garanzia fidejussoria.
Le penalità sono comunicate all’operatore economico in via amministrativa mediante notifica a mezzo fax, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
E’ riconosciuta all’operatore economico la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni con istanza indirizzata all’Amministrazione e corredata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative della non applicabilità delle penali.
Le istanze devono, in tal caso, essere presentate non oltre trenta giorni dalla data della lettera con la quale la Stazione Appaltante comunica all’operatore economico la determinazione di applicare penali per le inadempienze contestate ovvero comunica l’avvenuta emissione del certificato di pagamento in acconto o del saldo con applicazioni di penali.
Art. 17. Cessazione dell’accordo quadro
Alla conclusione dell’accordo quadro l’operatore economico è obbligato ad effettuare il passaggio delle consegne all’operatore economico subentrante, fornendole ogni indicazione necessaria per dare continuità al servizio.
Al termine del periodo contrattuale l’operatore economico affidatario dovrà restituire gli impianti oggetto di manutenzione nello stesso stato di conservazione e di efficienza, fatto salvo il normale deterioramento d’uso, con il quale sono stati loro consegnati.
Art. 18. Responsabilità dell’operatore economico
In caso di danni recati dall’operatore economico, a qualsiasi motivo commessi, lo stesso deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l’esecuzione del servizio, al ripristino di tutto quanto danneggiato.
Art. 19. Tutela contro azioni di terzi
L’operatore economico assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente alla Stazione Appaltante e a terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell’esecuzione degli adempimenti e degli obblighi sottoscritti con il contratto.
L’operatore economico assume l’obbligo di garantire alla Stazione Appaltante il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
Art. 20. Oneri ed obblighi diversi a carico dell’operatore economico
Risultano compresi nei prezzi unitari e nell’importo contrattuale tutti gli obblighi, gli oneri e le spese indicati nelle descrizioni delle prestazioni da eseguire e nelle specifiche tecniche.
Risultano altresì a carico dell’operatore economico e compresi nell’importo compensato all’articolo
3 comma a) i seguenti oneri ed obblighi diversi, in relazione alla tipologia ed entità delle prestazioni.
1. Ogni onere inerente l’uso e il noleggio:
b) di castellini mobili,
c) di scale zoppe,
d) di piccoli ponteggi a platea per una altezza massima di m. 5,00 ed una dimensione massima di mq.10,
e) di recinzioni,
f) di illuminazione,
g) di segnalazioni luminose notturne,
h) di pulizia e manutenzione dell’area oggetto di intervento,
i) della custodia diurna e notturna della predetta area e di tutti i materiali in esso esistenti,
j) dell’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
k) di passi carrabili,
l) di segnaletica orizzontale e verticale, diurna e notturna in conformità alle disposizioni normative vigenti,
m) quant’altro si renda necessario (piattaforme aeree e/o gru a cestello, ecc).
2. L’adozione, nell’esecuzione del servizio, di particolari procedimenti e cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette alle attività, nonché per evitare danni a persone e beni pubblici e privati.
3. Nell’esecuzione degli interventi che formano oggetto del presente appalto, l’operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali di categoria e negli accordi integrativi delle stesse, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio anzidetto.
L’operatore economico si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi integrativi dello stesso anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei confronti dei Soci.
I suddetti obblighi vincolano l’operatore economico anche se non sia aderente ad associazioni stipulanti o receda da esse e, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell’operatore economico e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
4. Entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva dovrà comunicare all’Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti il nominativo del :
• Responsabile del presente servizio di manutenzione, precisando che in caso di mancata
nomina sarà individuato referente il titolare/legale rappresentante dell’operatore economico;
• Medico competente;
• R.S.P.P.
5. Lo sgombero completo dell’area oggetto di intervento da materiali, mezzi d’opera ed impianti di proprietà dell’operatore economico, dovrà avvenire entro un termine massimo di giorni tre dall’ultimazione di ogni intervento richiesto, salvo quanto necessario per gli oneri generali di custodia e di manutenzione.
6. Tutti gli oneri e le spese per le assistenze murarie, lo smaltimento di rifiuti derivante dalle stesse e dalle apparecchiature rimosse, di qualsiasi genere e natura, ivi compresi quelli speciali.
Resta infine espressamente stabilito che il corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri sopra citati e specificati è conglobato nei prezzi delle prestazioni compensate nell’articolo 3 comma a) del presente appalto.
Art. 21. Oneri e obblighi speciali a carico dell’operatore economico
Oltre agli oneri ed obblighi diversi sopra richiamati sono a carico dell’operatore economico e compresi nell’articolo 3 comma a) precedentemente citato i seguenti obblighi e oneri speciali:
1. di fornire entro il termine di dieci giorni dall’aggiudicazione definitiva, all’Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti:
• un recapito telefonico attivo dal lunedì mattina (ore 7) al sabato sera (ore 20)
compreso, ed un secondo recapito telefonico (o in alternativa lo stesso) attivo negli orari notturni, il Sabato, la Domenica ed i festivi;
• un recapito per comunicazioni via FAX (sempre attivo) che assicurino una celere
reperibilità in tutti i periodi dell’anno compresi i mesi estivi; a detto recapito telefonico dovrà essere sempre reperibile un responsabile tecnico incaricato, per tutte le informazioni e disposizioni necessarie. Detto telefono, fax e Responsabile del servizio incaricato possono essere anche diversificati per Polo;
• un recapito telefonico sempre attivo, per ciascun Polo in particolare per garantire la
rintracciabilità del Responsabile del servizio anche per i casi di cui al successivo comma;
2. la effettuazione, per comprovata necessità, su richiesta del Direttore dei lavori, di prestazioni lavorative in orario straordinario diurno e notturno e festivo; in tal caso saranno compensati i maggiori oneri sostenuti corrispondendo per la sola mano d’opera il maggior costo orario sindacale (comprensivo di oneri previdenziali) rispetto alla prestazione in orario normale, incrementato del 15% per spese generali e del 10% per utili di operatore economico;
3. l’esecuzione degli interventi in oggetto, se necessari, anche nel mese di agosto e nei periodi di vacanza (Natale, Pasqua e altre festività ricorrenti).
Art. 22. Pagamenti
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge non è previsto alcun anticipo sull’importo contrattuale.
Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato trimestralmente con le seguenti modalità:
- contabilizzazione delle prestazioni di periodica manutenzione e controllo, di cui all’art. 3 lettera a), effettuata attraverso ripartizione mensile dell’importo per opere di periodica manutenzione e controllo;
- contabilizzazione delle prestazioni a misura, di cui all’art. 3 lettera b), effettuata con gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia.
Il pagamento delle prestazioni rientranti negli interventi a corpo potrà essere effettuato solo dopo che il Direttore dei lavori in contraddittorio con l’operatore economico avrà redatto e sottoscritto un verbale di controllo periodico da cui risulti che la prestazione è stata effettuata positivamente.
All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’operatore economico la quota spettante degli oneri per la sicurezza di cui al precedente art. 3 lettera c).
I pagamenti che saranno effettuati da ciascun Polo per la parte di competenza saranno effettuati mediante emissione di singole fatture trimestrali da inviare ai singoli Poli previo controllo della regolarità contributiva mediante certificato DURC e, qualora prevista, successivamente alla verifica stabilita dal D.M. 18 gennaio 2008 n. 40 da compiersi tramite apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A.
Si precisa che il controllo effettuato presso Equitalia Servizi S.p.A. sarà effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento al quale in allegato alla fattura dovrà essere trasmessa una dichiarazione resa e sottoscritta nelle forme di legge (DPR 445/2000 e s.m.) dal Legale Rappresentante dell’Operatore Economico affidatario dalla quale dovrà risultare l’importo trimestrale complessivo fatturato ai quattro Poli, al netto di IVA.
In attuazione del c.7 dell’art.3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l’operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al co.1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.
I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione Appaltante.
Art. 23. Valutazione del servizio
Le varie categorie di prestazioni saranno contabilizzate a misura, sulla base dei corrispondenti prezzi contrattuali ed in particolare:
• MANODOPERA – In base ad ore e sue frazioni effettivamente impiegate, escluso gli
intervalli, risultante dai documenti giornalieri per titoli di prestazioni non compresi nell’elenco prezzi allegato.
• MATERIALI E MANUFATTI POSTI IN OPERA – In base alle sole quantità impiegate con
rilevazioni effettuate, come qui di seguito riportato:
▪ i tubi e le guaine di contenimento conduttori, nonché i cavidotti in genere si valuteranno a metro lineare di lunghezza effettiva rilevata in opera da mezzeria a mezzeria di cassette, di box, di cassoni e scatole, comprendendo nella misura i pezzi di giunzione e di raccordo anche se, come nel caso dei raccordi filettati per guaine flessibili, valutati a parte;
▪ i canali, le canalette e le passerelle di distribuzione e supporti cavi eseguite in elementi componibili si valuteranno a metro lineare in base all’effettiva lunghezza rilevata in opera comprendendo pezzi speciali di giunzione raccordo e derivazione;
▪ i fili di rame si valuteranno a metro lineare di lunghezza effettiva rilevata in opera da mezzeria a mezzeria di cassette, cassoni e di scatole aumentando la lunghezza così rilevata di cm. 25 per ogni attacco di lampada;
▪ i cavi e le corde di rame si valuteranno a metro lineare di lunghezza effettiva rilevata in opera da capicorda a capicorda;
▪ i cavetti telefonici e microfonici si valuteranno a metro lineare di lunghezza effettiva rilevata in opera a montaggio avvenuto da mezzeria a mezzeria dei box di derivazione aumentando la lunghezza così rilevata di cm. 20 per ogni box;
▪ le linee di distribuzione ad elementi prefabbricati di rame si valuteranno a metro lineare in base all’effettiva lunghezza rilevata in opera compreso pezzi speciali ed escludendo dalle misure scatole spine e piastre in quanto valutate a parte;
▪ i manufatti, gli apparecchi e le apparecchiature corredati dagli accessori previsti in elenco si valuteranno a numero rilevato in opera.
Nei prezzi di materiali a piè d’opera sono compresi e compensati i materiali accessori sia per il loro montaggio che per il loro fissaggio alle strutture reggenti, nonché le opere di assistenza alla posa in opera.
I materiali, i manufatti e gli apparecchi non utilizzati non verranno contabilizzati e l’operatore economico è obbligato a ritirarli a propria cura e spese e senza compenso alcuno.
Art. 24. Adeguamento e revisione prezzi
I prezzi stabiliti restano impegnativi per l’intera durata dell’appalto. Non è ammessa la revisione dei prezzi.
L’adeguamento del prezzo è regolato secondo quanto previsto all’art. 115 del d.lgs. 163/2006 e s.m. La revisione sarà effettuata sulla base di apposita istruttoria, unica per tutto il contratto, condotta dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del d.lgs medesimo.
In mancanza della pubblicazione dei prezzi da parte dell’Osservatorio, ovvero dell’ISTAT, la revisione potrà essere operata sulla base dell’indice di variazione rilevato dalla Camera di Commercio di Firenze.
Art. 25. Prove e verifiche delle prestazioni
Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.
La Stazione Appaltante procederà, a mezzo del direttore dei lavori o dei suoi assistenti, al controllo dello svolgimento del servizio, verificandone lo stato.
Il Direttore dei lavori segnalerà tempestivamente all’operatore economico le prestazioni che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o secondo la c.d. “regola d’arte” il
quale dovrà provvedere a renderle idonee a sue spese.
Qualora l’operatore economico non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.
In ogni caso prima di dar corso alle prestazioni necessarie per perfezionare e rendere funzionante gli impianti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese per l’esecuzione delle prestazioni contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che le ha provocate.
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e, ove il direttore lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione dell’accordo quadro. Le varianti introdotte dalla stazione appaltante sono disciplinate dall’art. 311 del regolamento.
Il soggetto incaricato della verifica di conformità è il Direttore dei lavori il quale rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazioni a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Il certificato di verifica viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma l’esecutore potrà aggiungere le contestazioni che riterrà opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
Art. 26. Controversie e riserve
Qualunque controversia che dovesse insorgere durante l’esecuzione dell’appalto non darà mai diritto all’operatore economico di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione del servizio.
Per la definizione delle riserve e delle controversie che dovessero insorgere durante l’espletamento del servizio e al termine dello stesso, si procederà secondo quanto previsto all’art. 240 del D.lgs 163/2006 e s.m.
Ai sensi dell’art. 240-bis del suddetto decreto, le domande che faranno valere pretese già oggetto di riserva non potranno essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
E’ escluso il ricorso alla procedura dell’arbitrato ai sensi dell’art. 241 del D.lgs 163/2006 e s.m.
Per tutte le controversie che non si siano potute definire in via amministrativa applicando la procedura di cui sopra viene eletto competente il Foro di Firenze.
Art. 27. Risoluzione dell’accordo quadro
La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione ai sensi degli artt. 135 (Risoluzione dell’accordo quadro per reati accertati) e 136 (Risoluzione dell’accordo quadro per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo) del D. lgs. n. 163/06 e s.m.
Ai sensi dell'art. 3 co. 9 e 9 bis della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. l’accordo quadro che sarà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario conterrà una clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
L’operatore economico aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai servizi oggetto del presente appalto devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e, qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. procedono all’immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura di Firenze.
Nel caso in cui la risoluzione del contratto avvenisse per gravi violazioni degli obblighi contrattuali:
• arbitraria sospensione e ingiustificata mancanza di esecuzione, grave ritardo, difetti
nell’esecuzione del servizio o comunque per colpa dell’operatore economico;
• sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
• stato di insolvenza dell’operatore economico riguardo a tutti i debiti, contratti per l’esercizio della propria attività o lo svolgimento dell’accordo quadro;
• mancato aggiornamento della documentazione relativa agli impianti in conduzione consegnati all’operatore economico sottoposti alla verifica ISPESL;
• mancato reintegro della garanzia fidejussoria defintiva qualora la Stazione Appaltante si sia avvalsa della stessa per inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nella prestazione del servizio, ovvero per deficienze riscontrate nell’esecuzione della prestazione;
• subappalto non autorizzato od eventuali irregolarità contributive (INPS e INAIL);
ogni maggior costo, comprese tutte le spese per gli atti, resterà a carico dell’operatore economico. Il contratto inoltre potrà sciogliersi negli altri modi previsti dal codice civile.
Con la risoluzione dell’accordo quadro sorge per la Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi l’esecuzione in danno dell’operatore economico inadempiente.
All’operatore economico inadempiente è notificato nelle forme prescritte l’affidamento del servizio a terzi ed è trasmessa copia del relativo contratto ovvero, qualora non sia stipulato contratto formale, copia dell’atto formale di affidamento del servizio ad altro operatore economico.
All’operatore economico inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’operatore economico inadempiente senza pregiudizio dei diritti della Stazione Appaltante, fermo restando che, nel caso di minor spesa, nulla comporterà all’operatore economico inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime l’operatore economico inadempiente dalle responsabilità civili in cui lo stesso incorra a norma di legge o di contratto per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
In considerazione della natura dell’appalto, laddove si verifichino situazioni di particolare urgenza ed in caso di ritardo nell’intervento o di parziale o totale mancata prestazione da parte dell’operatore economico, la Stazione Appaltante si riserva di provvedere d’ufficio, previa formale diffida anche via fax, mediante altro operatore economico individuato con le procedure di legge.
In tal caso all’operatore economico inadempiente sarà addebitato, oltre alle spese ed oneri vari, il maggior prezzo pagato rispetto alle condizioni di appalto.
Tutto ciò salvo il diritto per l’azione di risarcimento dei maggiori danni subiti.
Art. 28. Spese contrattuali
Sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario tutte le spese dell’accordo quadro, compreso diritti e registrazioni, e tutte le altre spese inerenti il contratto stesso, attuali e conseguenti.
Art. 29. Elenco Prezzi
I prezzi unitari e di manodopera di riferimento, diminuiti del ribasso contrattuale, si intendono accettati dall’operatore economico in base a calcoli di sua convenienza e comprendono sempre, oltre a tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente Capitolato Speciale di Appalto, il trasporto di materiali, il carico e il trasporto a discarica dei materiali di risulta che deriveranno da ogni singolo intervento, compresi gli oneri di smaltimento correlati, mezzi d’opera e mano d’opera nel luogo dell’intervento.
Nel caso di prestazioni al momento non prevedibili, si farà riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana - Umbria relativi agli anni di riferimento.
Art. 30. Documenti che fanno parte dell’accordo quadro
Formano parte integrante e sostanziale dell’accordo quadro:
• Capitolato Speciale di Appalto;
• Elenco degli edifici all. “A”, “B”, “C”, “D”;
• Elenco impianti all. “E”, “E1”, “E2” e “E3”;
• Elenco Prezzi all. “F”;
• Descrizione interventi manutenzione programmata semestrale all. “F1”
• D.U.V.R.I., all. “G”;
• Offerta economica;
• Dichiarazione a corredo dell’offerta economica;
• Documento di valutazione dei rischi generale di azienda;
• Eventuali proposte integrative al D.U.V.R.I.
Formano, altresì, parte integrante e sostanziale dell’accordo quadro di appalto, anche se non materialmente allegati:
1) Documento di valutazione dei rischi dell’Università degli Studi di Firenze;
2) documento di valutazione dei rischi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi;
3) documento di valutazione dei rischi dell’ INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;
4) documento di valutazione dei rischi del LENS;
5) eventuali ulteriori documenti di valutazione dei rischi relativi ad edifici “misti” che al momento non sono individuabili.