SCHEMA CONTRATTO-SCRITTURA PRIVATA
SCHEMA CONTRATTO-SCRITTURA PRIVATA
per la FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO MULTISTRATO PRESSO IL NUOVO P.O. DI VERDUNO DELL’ASL CN2 ALBA-BRA
TRA
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 ALBA-BRA (di seguito ASLCN2) con
sede legale in Xxxx (XX), Xxx Xxxx, 00 (codice fiscale) e partita IVA n. 02419170044 nella persona della dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx Direttore S.C. Programmazione, Acquisti e Xxxxxxxx, nata nata ad Albenga (SV) il 09/03/1960 e domiciliata, ai fini del presente contratto, presso la sede dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - Via Vida, 10 - C.F: PRNCST60C49A145F, in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale con provvedimento n. 275 del 06/06/2018;
E
La ditta con sede legale ed amministrativa In Via n. Cap. P.IVA/CF
iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma - Registro ditte n. , rappresentata dal sig. Dott. , nato a (..) il / / , C.F: e domiciliato ai fini del presente atto presso la società ;
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PREMESSO CHE:
a) I soggetti intendono definire con il presente documento i termini e le condizioni generali che regoleranno l’affidamento della fornitura oggetto dell’appalto;
b) L’ASL CN2 ha approvato l’aggiudicazione della fornitura con Determinazione del direttore della S.C. Programmazione Acquisti e Bilancio, n. del
c) Che, il termine dilatorio per la stipulazione del contratto è scaduto il xx/xx/2018 e non sono state proposte impugnazioni avverso l’aggiudicazione;
d) L’appaltatore risulta in possesso dei requisiti tecnico- professionali di cui alle normative vigenti;
e) L’ASL CN2 ha provveduto, altresì alla verifica del possesso in capo all’appaltatore dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice);
f) Che la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, co. 5 lett. a) del Codice;
g) L’aggiudicatario/i ha/hanno provveduto alla costituizione, ai sensi dell’art. 103 del Codice, della garanzia definitiva di €.
Emessa da Agenzia di
Polizza n. avvalendosi ai sensi dell’art. 93 comma 7, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., della riduzione del 50% dell’importo in quanto in possesso della certificazione di qualità;
h) L’ASL CN2 ha provveduto alla richiesta dell’informazione antimafia tramite la banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data …….ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. ;
Le premessa al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorchè non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’offerta economica, il capitolato tecnico e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai criteri della pubblica amministrazione;
b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dalle linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione concernenti l’esecuzione degli appalti pubblici
TUTTO CIO’ PREMESSO
TRA LE PARTI
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Disposizioni regolatrici dell’appalto
L’appalto viene concesso dall’ente committente ed accettato dall’affidatario sotto l’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente anche se non materialmente allegati al presente atto e che ne formano parte integrante e sostanziale:
a) Bando di gara e Disciplinare di gara e relativi allegati;
b) Capitolato tecnico prestazionale;
c) Offerta economica e rese dall’ appaltatore a corredo dell’offerta;
Art. 2 – Oggetto dell’appalto
L’ASL CN2 come sopra rappresentata ed in esecuzione degli atti in premessa richiamati, affida alla ditta , con sede legale ed amministrativa in Via , cap
P.IVA/C.F. , come sopra rappresentata, che accetta, l’esecuzione di tutte le opere necessarie per la fornitura di un tomografo assiale computerizzato multistrato presso il nuovo P.O. di Verduno dell’ASL CN2 Alba-Bra, alle condizioni tutte di cui al Disciplinare di gara e relativi allegati e alle condizioni dell’offerta economica.
E’ compreso nell’appalto anche tutto quanto non espressamente indicato in progetto, ma comunque necessario per la completa e funzionale per la realizzazione di tutta l’opera.
Art. 3 – Durata del contratto
La fornitura e installazione dovrà avvenire entro 60 gg. naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula del contratto.
La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di derogare il termine suddetto qualora i locali non siano disponibili ad accogliere le apparecchiature.
Il presente contratto decorre dalla data di collaudo delle attrezzature, per un periodo di 10 anni.
Art. 4 – Importo contrattuale
L’importo contrattuale per la fornitura di un tomografo assiale computerizzato multistrato presso il nuovo P.O. di Verduno dell’ASL CN2 Alba-Bra viene determinato in euro xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) IVA esclusa.
A tale importo va aggiunto il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, pari a euro xxxxxx (xxxxxxxx/xxx) IVA esclusa.
Pertanto, l’importo contrattuale complessivo; IVA e oneri per la sicurezza compresi, è pari a euro xxxxxxxx/xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx).
I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura.
Art. 5 – Modalità e termini di esecuzione del contratto
La ditta xxxxxxxxxx ai sensi delle clausole e norme richiamate espressamente nel presente contratto conferma di accettare tutto quanto attiene le modalità e i termini di esecuzione della fornitura, penali, garanzie, obblighi ed oneri a carico dell’aggiudicatario, e risoluzione contrattuale.
Art. 6 – Obblighi della Stazione Appaltante
Sona a carico dell’ASL CN2 le prestazioni che seguono:
1. corrispondere al fornitore il corrispettivo per il costo delle apparecchiature e/o arredi, il servizio di assistenza tecnica full-risk e manutenzione, per gli importi stabiliti nella relativa scheda di offerta economica.
2. corrispondere al fornitore il prezzo del materiale di consumo: accessori e quant’altro occorrente per l’effettuazione delle prestazioni richieste, per gli importi stabiliti nella relativa scheda di offerta economica.
Art. 7 – Obblighi dell’impresa
L’impresa xxxxx dichiara di accettare l’affidamento del contratto nonchè tutte le norme che ne disciplinano e regolano i singoli aspetti di cui al capitolato tecnico e all’offerta economica sopra citata e mentre conferma gli obblighi derivanti dall’appalto ed assunti con la partecipazione alla gara, formalmente si obbliga e si impegna all’espletamento della fornitura in oggetto sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia. Inoltre si assume tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ogni attività che si rendesse necessaria perla prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
Il fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni,le modalità, i termini, nonché le prescrizioni contenute nel presente contratto.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prestazioni di cui sopra anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto resteranno ad esclusivo carico del Fornitore.
L’aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
La ditta aggiudicataria dovrà ottemperare, per tutta la durata dell’applato, a tutte le norme legislative e regolamenti vigenti in pateria di “personale dipendente”, nonché a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria e dagli accordi integrativi territoriali; è tenuta all’osservanza delle
norme legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, di assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali, manlevando l’ASL CN2 da qualsiasi responsabilità in merito.
La ditta aggiudicataria, assumendosene ogni responsabilità civile e penale. È inoltre espressamente obbligata a tenere sollevata ed indenne l’ASL CN2 da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che potessero derivare a cose e/o persone dall’espletamento delle attività di cui al presente documento d gara. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti diposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 84/2008 e s.m.i.), nonché, in particolare a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI).
Art. 8 - Obblighi di riservatezza
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’ASL CN2 e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di
segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’ASLCN2 ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’ASLCN2.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
NOMINA RESPONSABILE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 Reg UE 2016/679 del 27/04/2016 e dell’art. 29 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii..
Le parti del presente contratto sono consapevoli dell’importanza della protezione dei dati personali e dichiarano di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle disposizione normative loro applicabili in materia di protezione dei dati.
Ad integrazione e specifica degli obblighi di protezione dei dati derivanti dalla suddetta norma, la (ditta contraente …inserire la denominazione del contraente) per quanto concerne il trattamento dei dati derivante dall’esecuzione del contratto di fornitura/manutenzione/installazione attrezzature in oggetto, ai sensi dell’art. 28 Reg UE 2016/679, quale “Responsabile del trattamento” , dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 e nel D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. a tutte le prescrizioni di seguito e a quelle successive che il titolare del trattamento, riterrà di dettare, senza oneri aggiuntivi per quest’ultimo.
Il ”Responsabile esterno” deve:
• trattare i dati personali esclusivamente nella misura necessaria a fornire i servizi di cui al presente (contratto, convenzione, atto,
accordo etc…);
• trattare i dati esclusivamente per il raggiungimento della finalità che determina anche la durata del trattamento stesso e comunque al termine dell’affidamento dell’incarico i dati personali di titolarità ASL CN1 non potranno più essere trattati dalla Ditta in indirizzo: i dati dovranno essere (cancellati o restituiti) all’ASL CN2 e dovranno essere cancellate tutte le copie esistenti, fatti salvi i trattamenti previsti da specifiche disposizioni di legge;
• rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza. l’integrità e la completezza dei dati trattati, ai sensi di quanto disposto dalla Parte Prima -Titolo V - del Dlgs 196/2003 e dal relativo allegato B e dall’art 32 del Reg. UE 2016/679. In particolare – in considerazione dello stato dell’arte, dei costi di attuazione, della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche, del rischio derivante da distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso in modo accidentale o illegale a dati personali trattati la (ditta contraente …inserire la denominazione del contraente) si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dalle dal D.Lgs 82/2005 e norme AGID e dalle disposizioni normative e regolamentari in materia
• garantire la riservatezza dei trattamenti, anche vincolando alla riservatezza i propri dipendenti impegnando loro e chiunque agisca sotto la responsabilità della (ditta contraente …inserire la denominazione del contraente) e abbia accesso ai dati personali a non trattare tali dati se non per le finalità del trattamento e comunque
dopo averli istruiti adeguatamente;
• farsi autorizzare dal titolare del trattamento per ricorrere ad altri responsabili del trattamento (ciascuno diventa “sub- responsabile del trattamento”) che devono rispettare le condizioni previste ai paragrafi
2 e 4 dell’art. 28 Reg. Ue 2016/679. Il “sub responsabile del trattamento” è autorizzato a trattare dati personali esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti alla (ditta contraente …inserire la denominazione del contraente) ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità. Se la (ditta contraente …inserire la denominazione del contraente) ricorre a “sub responsabili del trattamento”, essi saranno vincolati, per iscritto, da obblighi di protezione dei dati che assicurino almeno lo stesso livello di protezione previsto nel presente contratto/atto/convenzione.
Il “Responsabile esterno” deve:
• mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dall’allegato “Piano Aziendale misure di sicurezza ICT (AGID)- Prescrizioni per fornitori”;
• mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonomizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del GDPR e tutelare i diritti degli interessati (privacy by design);
• mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati
personali necessari per ogni specifica attività del trattamento, con riferimento alla quantità dei dati personali raccolti, alla portata del trattamento, al periodo di conservazione e all’accessibilità (privacy by default);
• compilare e sottoscrivere il modello “Amministratore di sistema” allegato al Capitolato tecnico (allegato 1 dichiarazione adozione misure di sicurezza).
Art.10 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva
L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Amministrazione e/o di terzi.
Inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’ASL CN2 da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto. È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all’ASL CN2 al personale dell’ASL CN2 ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell’appaltatore nell’espletamento dell’attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, con massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) e
con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui al disciplinare di gara e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatore.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.
Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Art. 11 – Subappalto e sub-contratti
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del
Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
• l’omessa dichiarazione della terna;
• l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
• l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
La terna dei subappaltatori può essere indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando e nel disciplinare di gara. È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
Il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.
Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
Nel caso di subappalto qualificante, i subappaltatori devono altresì, dichiarare oltre al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del codice, anche il
possesso dei requisiti di cui agli artt. 83 e 84 relativi alla prestazione oggetto di subappalto, compilando le relative parti del DGUE.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
Art. 12 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell’art. 3 della Legge nr. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.
I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e postale con conto corrente dedicato.
Con la comunicazione di affidamento, l’Azienda richiederà al soggetto aggiudicatario di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a. E’ fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 nr. 136.
E’ fatto altresì obbligo al fornitore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti delle filiera di imprese interessate alla fornitura, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 13 – Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia
dell’importo di € (in lettere ),
resa ai sensi dell’art. 103 del Codice, in favore dell’ASL CN2.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’ASL CN2, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’ASL CN2 qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’ASL CN2 ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
L’ASL CN2 ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 5 e 10 del presente contratto.
Art. 14 – Recesso del contratto
La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con le modalità previste dall’art.109 D.Lgs. 50/2016.
Art. 15 – Recesso per giusta causa
In caso di sopravvenienze normative interessanti l’ASL che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa ASL CN2 potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’ Appaltatore con PEC.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito
Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice.
Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ASL. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG
n. al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione,
affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ASL CN2 al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 17 – Penali e rilievi
La Stazione Appaltante si riserva di applicare le seguenti penalità:
• € 1.300,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al cronoprogramma concordato relativamente alla consegna, installazione trasporto collaudo e/o successive prescrizioni per apparecchiature/attrezzature;
• € 850,00 per ogni giorno di ritardo negli interventi di manutenzione straordinaria e urgente;
• € 850,00 per ogni attività di manutenzione programmata prevista e non effettuata;
• € 1.300,00 per ogni intervento di formazione previsto e/o necessario e non effettuato.
• € 100,00 per ogni ora di formazione prevista e/o necessaria non effettuata;
Tali importi saranno comunicati alla S.S. Bilancio e Contabilità dell’Azienda Sanitaria Locale che provvederà all’addebito della penale. Sulla fattura viene indicato l’IBAN su cui la ditta dovrà fare il versamento.
Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l’ammontare della penalità viene addebitata sulla cauzione. Le penalità sono notificate all’impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora. Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d’impresa queste sanzioni saranno a carico del trasgressore.
In ogni caso l’ASL CN2 si riserva il diritto di addebitare all’Impresa aggiudicataria l'importo dei maggiori danni imputabili a quest’ultimo.
Come previsto dall'art. 113-bis comma 2 del D. Lgs 50/2016 i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
Art. 18 – Risoluzione per inadempimento
L’ASL CN2 si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte
dell’Appaltatore. In tal caso l’ASL CN2 ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che l’ASL CN2, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:
a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ASL CN2;
b) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell’art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010.
In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ASL CN2 tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ASL CN2 interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario
aggiudicatario.
Art. 19 – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali L’ASL CN2 ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
In ogni caso, l’ASL CN2 potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.
L’ASL CN2 può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 co.1 del Codice.
Art. 20 – Fallimento dell’Appaltatore o morte del titolare
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.
Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’ASL CN2 proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
In caso di fallimento dell’impresa mandataria, l’ASL CN2 ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell’impresa mandante, l’impresa
mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente.
Ai sensi dell’art. 110 del Codice, l’ASL CN2 interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
Art. 21 – Quinto d’obbligo e Varianti
L’ASL CN2, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 106 del Codice. L’Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’ASL CN2, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non sia stata approvata dall’ASL CN2. Qualora siano
state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell’Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
Art. 22 – Direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile
del servizio
L’ASL CN2 nominerà il direttore dell’esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull’esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
Salvo diverse disposizioni, l’ASL CN2, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.
Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l’Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell’ASL CN2, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'ASL CN2, nonché di procedere verifica di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.
La Società indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell’Appaltatore medesimo, in ordine all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi.
Art. 23 – Collaudo
Il collaudo della fornitura dovrà essere effettuato entro di gg. 10 dalla data di ultimazione fornitura e installazione nei termini previsti nel sopra citato art. 5. Il collaudo dovrà essere effettuato alla presenza del responsabile delle Cucine della Stazione Appaltante e del servizio di Ingegneria Clinica e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dai presenti.
Il collaudo positivo della fornitura rappresenta il documento ufficiale a seguito del quale sarà possibile da parte dell’ Impresa procedere all’emissione della fattura.
Ogni onere relativo al collaudo sarà a carico dell’impresa Aggiudicataria.
Ove le forniture oggetto di collaudo non risultino conformi o appropriate, il fornitore dovrà provvedere immediatamente ad eliminarle, e se necessario a sostituire le apparecchiature o le parti non conformi nei termini prescritti dalla stazione appaltante. Decorsi i termini senza che l’impresa abbia ottemperato a quanto prescritto la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del problema rivolgendosi a ditta terza, addebitando le ulteriori spese sostenute all’impresa aggiudicataria inadempiente.
La ditta aggiudicataria, nonostante l’esito positivo del collaudo, è responsabile dei vizi/difetti che si dovessero riscontrare anche successivamente e comunque fino al termine del contratto.
Art. 24 – Fatturazione
Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge a seguito dell’entrata in vigore del disposto del D.M. 55 del 3 aprile 2013, ai sensi della Legge 244/2007 (art. 1 dal comma 209 al 214) che ha fissato come termine inderogabile il 31 marzo 2015 per l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni tra cui, quindi, anche le Aziende
Sanitarie.
Le fatture dovranno essere indirizzate a:
• ASL CN2 in Xxx Xxxx 00 – 00000 XXXX
Xx precisa che il Codice Univoco Ufficio per l’invio delle fatture elettroniche per questa Azienda è il seguente: UFXS51.
L’articolo 25 del D.L. 66/2014 stabilisce che in ogni fattura venga inserito il codice CIG (salvo nei casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità).
L’Azienda Sanitaria pertanto non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora non venga riportato il codice CIG.
Art. 25 – Pagamenti
I pagamenti delle fatture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento delle stesse. Qualora si verifichino contestazioni, i termini di pagamento verranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.
I termini di pagamento resteranno interrotti/subiranno variazioni a discrezione dell’ASL CN2.
Art. 26 – Definizione delle controversie
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Asti, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Art. 27 – Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011
c.d. Codice antimafia).
Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4- bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si
verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice.
Nei casi di cui all’art. 103, comma 11 del Codice, la stazione appaltante modifica la clausola sopra indicata prevedendo l’esonero della garanzia, sulla base di adeguata motivazione e miglioramento del prezzo di aggiudicazione, secondo le modalità di cui al predetto articolo.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Il contratto stipulato con la ditta che si riscontri trovarsi nella fattispecie di cui
all’art. 53 comma 16 ter. D.Lgs. 165/2001 è nullo.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del
d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € . La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
L’Amministrazione si riserva il diritto di annullare o modificare la presente gara e si riserva la facoltà di sospendere la procedura di affidamento o di non procedere alla stipula del contratto qualora:
− la fornitura del bene o del servizio non trovi copertura finanziaria nel proprio bilancio;
− la fornitura del bene o del servizio non rientri più nel fabbisogno
dell’Azienda per sopravvenute variazioni di attività o di organizzazione gestionale;
− per sopravvenute disposizioni regionali in materia di programmazione sanitaria;
− per motivi di pubblico interesse.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Per la ditta per l’ASL CN2
Il legale rappresentante Direttore S.C. Programmazione, Acquisti e Bilancio ( Dott. Xxxxxxxxx) (Dr.ssa Xxxxxxxx XXXXXXX)