ACCADEMIA DI BELLE ARTI G. CARRARA SERVIZIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
ACCADEMIA DI BELLE ARTI X. XXXXXXX SERVIZIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Bando di concorso per l’assegnazione di Borse di Studio Universitario
agli studenti iscritti presso
l’Accademia di Belle Arti X. Xxxxxxx di Bergamo nell’a.a. 2017/2018
Indice
1. NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO ……………………………………………. 2
2. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO …………….. 3
3. REQUISITI PER L’INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DELLA BORSA DI STUDIO…………………………………………………………………………………… 4
a) requisiti di merito …………………………………………………... 4
b) requisiti relativi alle condizioni economiche ……………………… 5
4. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO ……………………………………… 7
5. INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO …………………………………….. 9
6. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE ……………... 9
a) studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio ……………… 9
b) studenti iscritti ad anno successivi al primo di tutti i corsi di studio 9
7. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 10
8. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI 11
9. ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 11
10. INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA – REVOCA………………………………….. 12
11. TRASFERIMENTI ………………………………………………………………. 13
12. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R. 445/2000, ART. 71) … 13
13. INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (LEGGE 30 GIUGNO 2003, N. 196) ………………………………………………… 14
Il presente concorso è bandito in conformità alle disposizioni fissate dalla legge della Regione Lombardia 13 Dicembre 2004, n. 33, dal D. Lgs 68/2012, e dalla deliberazione regionale riguardante le modalità operative ed il finanziamento minimo per l’assegnazione dei benefici a concorso, garantito per l’a.a. 2017-18.
Il concorso per l’assegnazione di borse di studio si rivolge agli studenti iscritti presso l’Accademia di Belle Arti X. Xxxxxxx di Bergamo nell’a.a. 2017-18 in possesso dei requisiti di merito e di situazione economica specificati nel presente bando.
Il beneficio della borsa di studio è concesso per il conseguimento per la prima volta del livello del corso con le seguenti modalità:
• per gli iscritti ai corsi accademici di 1. livello di Pittura e di Nuove tecnologie dell’arte attivati presso l’Accademia di Belle Arti X. Xxxxxxx di Bergamo, per un periodo di tempo pari alla durata legale del corso di studi più un semestre (sette semestri in totale), a partire dall’anno di prima iscrizione assoluta;
• per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, per un periodo pari a tre semestri oltre la durata legale del corso di studi frequentato.
Glossario
Nel presente Bando si intende per
Beneficiario: lo studente, che in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, risulta vincitore della Borsa di Studio
Xxxxxx non beneficiario: lo studente che, pur se in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, non risulta vincitore della Borsa di Studio per carenza di fondi
Prima immatricolazione assoluta: qualunque iscrizione a qualunque corso di laurea o di diploma accademico (anche diverso da quello frequentato nell’a.a. 2017/2018) del medesimo livello di studi per i quali si è iscritti per l’a.a. 2017/2018, in qualunque Università o Accademia italiana o straniera, indipendentemente dall’esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc.)
L’Accademia esonera totalmente dal pagamento della quota di frequenza gli studenti beneficiari delle borse di studio nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza e gli studenti in situazione di handicap con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%. E’ comunque dovuta la tassa regionale per il diritto allo studio (€ 140,00), la marca da bollo vigente da produrre al momento dell’iscrizione (€ 16,00) e, per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2017-18, la tariffa di immatricolazione.
La borsa di studio è esente dall’Imposta sui Redditi così come previsto dalla Circolare n. 109/E del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze. Gli studenti esentati dal pagamento delle quote di frequenza ai sensi del presente bando di concorso, non possono dedurre l’importo delle stesse in sede di dichiarazione dei redditi ad esclusione della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio. Ai beneficiari della Borsa di Studio verrà inviata una CU che dovrà essere prodotta in sede di Nuova Certificazione ISEE. Gli importi delle tasse universitarie pagate per anno fiscale verranno comunicati dal Comune di Bergamo all’Agenzia delle Entrate per la redazione del Mod. 730 precompilato.
1. NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO
L’Accademia di Belle Arti X. Xxxxxxx di Bergamo mette a concorso:
n. 3 borse di studio destinate agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di diploma accademico di 1. livello
n. 4 borse di studio destinate agli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di diploma accademico di 1. livello
Gli studenti portatori di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, avranno diritto all’assegnazione della borsa anche oltre il numero sopra indicato.
Il numero delle borse di studio messo a concorso potrà essere elevato in base agli eventuali stanziamenti aggiuntivi che saranno successivamente assegnati dalla Regione Lombardia, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e da eventuali residui sulle determinazioni dell’anno precedente.
2. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all’Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 che si iscrivono ai corsi attivati dall’Accademia di Belle Arti
X. Xxxxxxx di Bergamo nell’a.a. 2017/18.
Per essere validamente inseriti nelle graduatorie gli studenti dovranno perfezionare l’iscrizione entro e non oltre il 31 ottobre 2017.
Voto di maturità: I partecipanti al presente bando iscritti al primo anno dovranno aver conseguito un voto di maturità pari ad almeno 72/100 (per gli studenti stranieri sarà desunto dalla “Dichiarazione di valore in loco” prodotta alla Segreteria studenti all’atto dell’immatricolazione)
I soggetti sopra individuati dovranno essere iscritti per la prima volta:
• ad un regolare anno di xxxxx xxx xxxxx attivati ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508 presso l’Accademia di Belle Arti X. Xxxxxxx di Bergamo;
• ad un ulteriore anno oltre a quello previsto dall’ordinamento didattico (1. anno fuori corso)
Gli studenti, nell’anno accademico 2017/18, non devono:
• essere in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la borsa di studio per l’a.a. 2017/18
• beneficiare per lo stesso anno di corso di borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati.
Sono inoltre esclusi dalla graduatoria per l’assegnazione della borsa di studio gli studenti che nell’a.a. 2017/18
• xxxxxxxxx l’iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi
• siano iscritti ad un anno ripetente
• effettuino un passaggio di dipartimento o di corso di laurea o di corso di diploma con ripetizione di iscrizione a uno anno di corso già frequentato
• effettuino un cambio di sede accademica con ripetizione di iscrizione a uno anno di corso già frequentato.
Qualora nella propria carriera universitaria e/o accademica lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno stesso anno di corso anche a seguito di
rinnovo dell'iscrizione dopo avere effettuato una rinuncia agli studi, il numero dei crediti necessario per accedere alla graduatoria relativa alla Borsa di studio viene calcolato con riferimento ai crediti previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta, comprendendo anche gli anni accademici nei quali si sia trovato nelle condizioni di ripetere uno stesso anno di iscrizione.
3. REQUISITI PER L’INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DELLA BORSA DI STUDIO
Per essere ammessi alle graduatorie definitive i richiedenti devono essere regolarmente iscritti per l’anno accademico 2017/18 alla data del 31 ottobre 2017 ed essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito di seguito specificati.
Ai fini del possesso del requisito di merito viene considerato esclusivamente il superamento degli esami inseriti nel piano di studi, conclusi con il conseguimento dei CFA e della votazione definitiva; nel caso di corsi composti da più moduli non si potrà tenere conto delle prove parziali in cui gli stessi sono articolati e della eventuale votazione non registrata ufficialmente nella carriera dello studente.
a) Requisiti di merito
1. Studenti iscritti per la prima volta al primo anno del corso di Diploma di 1. livello:
• avere conseguito un voto di maturità pari almeno a 72/100 (per gli studenti stranieri sarà desunto dalla “Dichiarazione di valore in loco” prodotta alla Segreteria studenti all’atto dell’immatricolazione)
• risultare regolarmente iscritti
• conseguire 35 CFA (anche con l’utilizzo del bonus) entro il 10 agosto 2018 come meglio specificato al successivo punto 9;
2. Studenti iscritti ad anni successivi al primo:
• risultare regolarmente iscritti
• aver conseguito entro il 10 agosto 2017, il numero di crediti formativi specificato nella seguente tabella:
Corsi di studio | Anno di corso | ||
2° | 3° | Ultimo semestre | |
Diploma accademico di 1. livello | 35 | 95 | 155 |
Importante: Il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta per ciascun livello di studi, comprendendo anche gli anni accademici nei quali lo studente ha ripetuto, per qualsiasi motivo, uno stesso anno di iscrizione |
L’Accademia potrà avvalersi della facoltà di considerare validi i CFA acquisiti con i tirocini svolti, in base all’organizzazione didattica accademica, successivamente alla data del 10 agosto 2017, purché l’esito dei medesimi sia acquisito entro il 31 ottobre 2017.
Bonus
Gli studenti iscritti al secondo e al terzo anno dei corsi di Diploma accademico di 1. livello dispongono di un bonus da utilizzare nell’arco del triennio del corso di studio, per colmare eventuali differenze tra il numero minimo di crediti formativi richiesti e quello effettivamente acquisito. L’ammontare del bonus è differenziato in base all’anno di iscrizione in cui lo studente decide di utilizzarlo. In particolare, il bonus ammonta a complessivi:
• cinque crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno,
• dodici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno o per l’ultimo semestre.
La quota del bonus non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.
Per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, potranno essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che potranno discostarsi fino a un massimo del 40% in meno rispetto a quelli indicati nella tabella precedente. I requisiti di merito saranno stabiliti sentendo il docente delegato all’integrazione degli studenti disabili, che si avvarrà anche delle indicazioni di cui all’art.14 comma 6 del D.P.C.M. 9 aprile 2001.
b) Requisiti relativi alle condizioni economiche
Le condizioni economiche sono individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) Universitario, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n° 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e s.m.i..
La dichiarazione ISEE è rilasciata al richiedente direttamente dall’INPS; lo studente potrà richiederla autonomamente attraverso lo Sportello INPS o avvalendosi di un CAF convenzionato con l’INPS.
La richiesta dovrà essere riferita a “Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario”.
Lo studente dovrà provvedere a dichiarare i dati contenuti nella certificazione ISEE all’atto della presentazione della richiesta on-line, attraverso le modalità in seguito specificate, entro la data di scadenza del presente bando di concorso.
Si ricorda che l’ISEE è valido solo se è stato sottoscritto dopo il 15 gennaio 2017.
Indicatore di situazione patrimoniale e di situazione economica – ISEE – ISP/Scala equivalenza.
Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio devono avere:
• un indicatore di situazione economica equivalente universitario – ISEE – riferito al reddito al 31/12/2015 più 20% del patrimonio diviso scala di equivalenza, non superiore a € 23.000,00
• un indicatore di situazione patrimoniale equivalente universitario – ISP – dato dal patrimonio al 31/12/2016 diviso per la scala di equivalenza, non superiore a € 50.000,00
La certificazione ISEE dovrà essere rilasciata dall’INPS entro la data di scadenza del presente bando di concorso.
Nucleo familiare
Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013 con riferimento alla data di presentazione della domanda.
Studente autonomo
Nel caso di studenti componenti nucleo familiare a sé stante, gli stessi possono essere considerati autonomi solamente al ricorrere delle due condizioni sotto riportate, come previsto dalla vigente normativa (D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 159 – art. 8, comma 2):
• residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo componente;
• redditi da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a € 6.500,00.
Qualora non si verifichino entrambe le condizioni sopra richiamate – debitamente documentate – si terrà conto della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine.
Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri
In base al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 la situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare per gli studenti stranieri o italiani residenti all’estero deve essere certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono prodotti e deve essere tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Per redditi e patrimoni prodotti o detenuti all’estero in Paesi non della zona Euro la valutazione avverrà sulla base del cambio medio del 2016.
Per gli studenti albanesi la dichiarazione, anche negativa, dovrà riguardare sia i redditi da lavoro dipendente/pensione (Istituto nazionale della previdenza sociale) che da lavoro autonomo (Ministero delle Finanze). Per tali soggetti è sufficiente il timbro Apostilla posto dalle Autorità albanesi sulla traduzione.
Nei casi di quei Paesi in cui esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la stessa potrà essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture, ai sensi dell’art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Per gli studenti stranieri provenienti dai seguenti " Paesi particolarmente poveri e in via di Sviluppo" di cui al Decreto Ministeriale del 9 giugno 2017 n. 1455:
Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo Democratic Republic, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Korea Democratic Republic, Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tajikistan, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe; la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall’università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con
l’Ateneo o da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest’ultimo caso l’ente certificatore dovrà impegnarsi a restituire la borsa per conto dello studente in caso di revoca della stessa.
Lo studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base al decreto legislativo 31 marzo 1999, n.109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
Tutti gli studenti con reddito prodotto all’estero, per la valutazione delle condizioni economiche/patrimoniali familiari e il rilascio della certificazione ISEEU parificato, dovranno presentare ad un CAF la seguente documentazione tradotta dalle Autorità consolari italiane nel Paese di origine come precedentemente indicato:
- attestazione composizione del nucleo familiare;
- reddito dell’anno solare 2015 di ciascun componente la famiglia;
- fabbricati di proprietà della famiglia ad uso abitazione con l’indicazione dei metri quadrati (valutati 500,00 € al mq.)
- attestazione del patrimonio mobiliare (espresso in titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, frazioni di patrimonio netto di eventuali aziende possedute, ecc.);
ed eventuale attestazione I.S.E.E. per redditi e patrimoni posseduti e prodotti in Italia
4. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO
L’ammontare della borsa di studio è differenziato sia in base alla fascia corrispondente all’ISEE, sia in relazione alla diversa provenienza geografica dello studente, come di seguito specificato.
Fasce di reddito
Fascia | Valori ISEE /ISEEU parificato | |
1ª Fascia | da € 0,00 | a € 14.420,31 |
2ª Fascia | da € 14.420,32 | a € 17.709,34 |
3ª Fascia | da € 17.709,35 | a € 23.000,00 |
Provenienza geografica
Studente in sede (S): residente nel comune di Bergamo o nei comuni contermini o in un comune che consenta il trasferimento quotidiano presso la sede dei corsi, utilizzando i servizi pubblici, in un tempo inferiore o pari a 60 minuti
Studente pendolare (P): residente in un comune che consenta il trasferimento quotidiano presso la sede dei corsi, utilizzando i servizi pubblici, in un tempo superiore a 60 minuti;
Studente fuori sede (F): residente in un luogo distante più di 50 km dalla sede del corso di studi frequentato con un tempo di percorrenza, utilizzando i servizi pubblici, (computato con le modalità sotto indicate) superiore ai 60 minuti e che, per tale motivo, prenda alloggio a titolo oneroso nel comune di Bergamo o nei comuni contermini, utilizzando strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi. In carenza di tale condizione lo studente è considerato pendolare.
Gli studenti stranieri aventi il nucleo familiare residente all’estero sono considerati fuori sede anche se, in Italia, stabiliscono la loro residenza NON nella città sede del corso
universitario o nei comuni contermini. E’ tuttavia confermato per gli stessi l’obbligo di presentare la documentazione relativa all’alloggio a titolo oneroso presso strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi. In assenza di tali documenti saranno considerati PENDOLARI.
Si intende “a titolo oneroso” l’esistenza di un contratto d’affitto regolarmente registrato, intestato allo studente o a un genitore, oppure, per gli studenti domiciliati presso strutture pubbliche o private, l’esistenza di certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto (con indicazione del predetto periodo di 10 mesi) per l’alloggio utilizzato nel comune di Bergamo o nei comuni contermini. Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente prodotti entro il 30 novembre 2017, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva. Per le domande di riconferma del beneficio, qualora sia già stato prodotto il contratto o la certificazione fiscale nell’a.a. 2016/17, e non siano intercorse variazioni rispetto alla situazione già certificata, sarà sufficiente riconfermare i dati con autocertificazione fatti salvi eventuali controlli.
Il computo della distanza è effettuato sulla base degli orari dei mezzi pubblici di trasporto, dal comune di residenza al comune sede dei corsi, utilizzando l’applicativo presente sul sito della Regione Lombardia all’indirizzo seguente: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/“Muoversi in Lombardia” computando il tempo con una previsione di partenza alle ore 7,00 e prevedendo ulteriori 15 minuti per raggiungere la sede accademica dalla fermata Bergamo Stazione.
NB I controlli saranno effettuati sulla base dei dati presenti nell’applicativo al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva.
L’ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito:
Studenti in sede
• € 2.646,00 se inseriti nella fascia reddituale 1ª
• € 2.195,00 se inseriti nella fascia reddituale 2ª
• € 1.880,00 se inseriti nella fascia reddituale 3ª
Studenti pendolari
• € 2.847,00 se inseriti nella fascia reddituale 1ª
• € 2.394,00 se inseriti nella fascia reddituale 2ª
• € 2.076,00 se inseriti nella fascia reddituale 3ª
Studenti fuori sede che utilizzano strutture residenziali pubbliche o private:
• € 5.139,00 se inseriti nella fascia reddituale 1ª
• € 4.568,00 se inseriti nella fascia reddituale 2ª
• € 4.020,00 se inseriti nella fascia reddituale 3ª.
Tutti gli importi di cui sopra si intendono dimezzati, così come i relativi servizi gratuiti, per gli studenti iscritti all’Accademia X. Xxxxxxx che beneficiano della borsa di studio per l’anno successivo all’ultimo anno di corso regolare (1. Xxxxx Xxxxx), con riferimento all’anno di prima immatricolazione.
5. INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO Studenti in situazione di handicap
Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all’art. 2 della legge 30 marzo 1971, n.118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, l’importo annuo della borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo di € 2.746,00 per studenti considerati “in sede”, di € 3.908,00 per studenti considerati “pendolari” e € 7.157,00 per studenti considerati “fuori sede”. Tale borsa di studio, attribuibile su richiesta motivata dell’interessato, può essere convertita in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.
6. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le graduatorie sono formulate secondo i seguenti criteri qui di seguito specificati.
a) Studenti iscritti al primo anno
La graduatoria è formulata sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente corretto del nucleo familiare ISEE rapportato al limite di € 23.000,00 per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:
{1 – | ISEEU studente | } x 1.000 |
23.000,00 |
L’ordine in graduatoria è determinato in modo decrescente rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale lo studente con il voto più alto relativo al titolo di studio e successivamente prevale l’età anagrafica minore.
b) Studenti iscritti ad anni successivi al primo
L’ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero del crediti formativi conseguiti entro il 10 agosto 2017 e del punteggio determinato dalla votazione media degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti e 400 in base alla votazione media degli esami superati.
A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e quindi lo studente con il punteggio di reddito più alto. In caso di ulteriore parità prevale lo studente iscritto all’anno di corso più elevato e successivamente lo studente più giovane di età.
Gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto alla assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse bandite.
• Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito scolastico
Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti entro il 10 agosto 2017 è calcolato secondo la seguente formula che tiene conto della previsione media di 60 CFA per ogni anno di corso:
(Crediti studente – Crediti minimi) | X | 600 |
(60– Crediti minimi) |
• Saranno considerati validi soltanto i crediti acquisiti relativi all’intero insegnamento e definitivamente registrati.
Il punteggio relativo alla votazione media degli esami superati è calcolato secondo la seguente formula:
(Votazione media studente –18) | X | 400 |
(30 – 18) |
7. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate on-line entro le ore
12.30 del giorno
2 OTTOBRE 2017 UNICAMENTE ON-LINE ALLA PAGINA WEB
xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx-xxxxxx
La domanda deve essere completata con i dati riguardanti l’attestazione ISEE: data di presentazione dell’attestazione, numero di protocollo, importo ISEE e ISP. Lo studente quindi per compilare la domanda deve essere in possesso dell’attestazione ISEE riferita a “Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario” in corso di validità.
Alla domanda va allegata una copia di documento di identità del richiedente, in corso di validità.
E’ facoltà del Servizio richiedere, ad integrazione della domanda, idonea documentazione probatoria. La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comporteranno l’esclusione dello studente dal presente concorso.
Gli studenti sono tenuti a comunicare al Servizio per il Diritto allo Studio, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi evento riguardante la borsa di studio che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa borsa di studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Accademia o Università, sopraggiunta attività lavorativa, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell’iscrizione, mutamento dello stato civile ed economico dello studente, ecc.).
I dati dell’accreditamento e i requisiti di ammissione attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi sono dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000; lo studente è totalmente responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle dichiarazioni rese.
8. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI
Le graduatorie provvisorie saranno rese note agli interessati entro il 15 novembre 2017 attraverso la pubblicazione alla pagina web presente all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx alla voce Diritto allo studio/bandi.
Eventuali istanze di revisione delle graduatorie provvisorie dovranno essere presentate in forma scritta al Servizio per il Diritto allo Studio entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. L’istanza dovrà riguardare eventuali errate valutazioni da parte del Servizio e dovrà essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni dell’istante.
L’esito delle istanze di revisione sarà notificato agli interessati all’indirizzo indicato nell’istanza e produrrà eventuali effetti nelle successive graduatorie.
Completata la procedura relativa alle eventuali istanze presentate, verrà pubblicata entro il 13 dicembre 2017 la graduatoria definitiva attraverso la pubblicazione alla pagina web presente all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx alla voce Diritto allo studio/bandi.
Tale atto potrà subire variazioni solo in relazione ai controlli che verranno effettuati.
Eventuali ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti (TAR – Consiglio di Stato) nei termini previsti dalla normativa vigente.
9. ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
In relazione all’entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011 art. 12 comma 2) il pagamento delle borse agli studenti verrà effettuato esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente indicato dallo studente nella domanda, solo se a lui intestato ovvero tramite accreditamento su carte di debito munite di IBAN intestate allo stesso.
Le borse di studio verranno assegnate sino alla concorrenza del numero fissato dal presente bando. In caso di carenza di studenti beneficiari, le borse residue saranno assegnate a studenti utilmente collocati in altra graduatoria, sino al completamento del numero di borse di studio stabilito dal bando stesso.
• Studenti iscritti al primo anno:
- La prima rata della borsa di studio sarà erogata ai BENEFICIARI per un importo di € 700,00 entro il 31 dicembre 2017.
- La seconda rata della borsa sarà corrisposta, compatibilmente con la disponibilità dei fondi regionali, a partire dal mese di luglio 2018, al conseguimento di un livello minimo di merito, anche con l’utilizzo del bonus di 5 CFA, di 35 crediti, purché conseguiti entro il 10 agosto 2018.
Il conseguimento dei predetti 35 crediti entro il 30 novembre 2018 darà diritto all’esenzione totale della quota di frequenza e, se beneficiari, al 50% dell’importo della borsa.
La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno, i quali, entro il 30 novembre 2018, non abbiano conseguito almeno 35 crediti, anche con l’utilizzo del bonus. In caso di revoca, le somme riscosse e l’importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, devono essere restituiti, anche con accordi di rateizzazione.
Solo a seguito della definitiva assegnazione, legata per le matricole al conseguimento dei prescritti requisiti di merito, potranno essere rilasciate le relative certificazioni secondo la normativa – art. 15 della Legge 183/2011.
Agli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, non sono applicate le disposizioni riguardanti la revoca della borsa di studio e la corresponsione della seconda rata.
• Studenti iscritti ad anni successivi al primo:
La prima rata della borsa di studio sarà erogata ai BENEFICIARI per un importo di € 700,00 entro il 31 dicembre 2017.
La seconda rata della borsa sarà corrisposta, compatibilmente con la disponibilità dei fondi regionali, a partire dal mese di luglio 2018.
Agli studenti assegnatari di borsa di studio iscritti al primo anno fuori corso la borsa stessa verrà liquidata nel mese di giugno in un’unica soluzione per un importo pari al 50% dell’importo ordinario, dopo la verifica del perdurare dell’iscrizione al termine della sessione straordinaria per l’a.a. 2017/18 (febbraio 2018).
Nel caso in cui lo studente NON trasmetta al Servizio per il Diritto allo Studio il proprio codice IBAN entro il 31 dicembre 2018 decadrà dal beneficio della borsa per l’a.a. 2017-18.
10. INCOMPATIBILITA’ – DECADENZA - REVOCA Incompatibilità
La Borsa di Studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate dall’Accademia o da altri enti pubblici o privati, con le borse di studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri, con posti gratuiti in collegi, residenze o convitti non gestiti dal Servizio per il Diritto allo Studio: in tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell’una o dell’altra provvidenza. Qualora la gratuità sia parziale, la borsa di studio è rapportata in misura proporzionale.
Il diritto alla borsa di studio decade qualora lo studente:
• incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti dell’Accademia;
• non presenti al Servizio per il Diritto allo Studio, nei tempi che saranno indicati, la eventuale documentazione in originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte;
• per il mancato conseguimento del requisito di merito da parte delle matricole
La borsa di studio è revocata:
• qualora venga verificata, dai successivi accertamenti svolti sulle autocertificazioni, la mancanza dei requisiti di reddito che hanno portato all’inserimento dell’istante nella graduatoria degli idonei.
Nel predetto caso anche quando la responsabilità dell’errata certificazione dei redditi ISEE sia afferibile ai CAF, lo studente dovrà provvedere alla restituzione dei ratei eventualmente percepiti, fatte salve le previsioni di legge richiamate al successivo punto 12, qualora si ravvisino gli estremi di reato.
La decadenza e la revoca dell’idoneità comporteranno l’obbligo di provvedere al pagamento delle quote di frequenza nell’importo stabilito per la fascia di reddito di effettiva appartenenza.
11. TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI CORSO DI
Nel caso di trasferimento ad altra Istituzione AFAM o Università dopo l’inizio dell’anno accademico, la domanda di borsa presentata al Servizio per il Diritto allo Studio verrà, su richiesta scritta dell’interessato, trasmessa all’Ente/Università presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio che gli sia stato riconosciuto dall’Accademia X. Xxxxxxx di Bergamo e dovrà perciò restituire le eventuali rate riscosse.
Lo studente che si sia trasferito da altra Università o Istituzione AFAM all’Accademia X. Xxxxxxx di Bergamo dopo l’inizio dell’anno accademico, dovrà richiedere all’Ente per il Diritto allo Studio dell’Università o Istituzione AFAM di provenienza, la trasmissione d’ufficio della domanda, purché presentata entro i termini previsti dal bando di concorso. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata entro il 30 novembre 2017, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.
12. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R. 445/2000, art. 71)
Il Servizio per il Diritto allo Studio dell’Accademia di Belle Arti X. Xxxxxxx, ai fini dell’accertamento delle condizioni economiche, si avvale delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dall’art. 10 del D. Lgs . n. 68/2012 e dal DPCM 159/2013, art. 11 comma 6, anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, etc.).
Il Servizio, in accordo con la Banca dati ISEE gestita dall’INPS, l’Agenzia delle Entrate- Direzione Regionale della Lombardia - Ministero delle Finanze, nonché con la Guardia di Finanza, provvede al controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risultino beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso avvalendosi della normativa vigente e in particolare dell'art. 71 del
D.P.R. 445/2000.
In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché le sanzioni previste dal D. L. 31 maggio 2010 n. 78 art. 38, fatta salva l’adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all’autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato (art. 34 della Legge Regionale n. 33 del 25 novembre 1994). La sanzione dovuta potrà essere ridotta ad un terzo, nel rispetto delle previsioni di cui alla Legge 689/81 art.16, se l’oblazione avverrà entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica.
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento gli interessati dovranno rivolgersi unicamente al Servizio per il Diritto allo Studio presso l’Accademia X. Xxxxxxx di Bergamo.
13. INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (Legge 30 giugno 2003, n. 196)
I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:
a. devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso, secondo i criteri di cui al presente bando;
b. sono raccolti dal Servizio per il Diritto allo Studio dell’Accademia ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il beneficio richiesto ed in ogni caso per le finalità di legge;
c. possono essere scambiati tra enti compreso il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza per i controlli previsti;
d. sono utilizzati per provvedere al pagamento delle competenze dell’apposito Servizio del Comune di Bergamo.
Il dichiarante può rivolgersi in ogni momento al Servizio per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 legge 196/2003). Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuati entro il 30 novembre 2017.
Il Servizio per il Diritto allo Studio dell’Accademia di Belle Arti X. Xxxxxxx di Bergamo è il titolare del trattamento dei dati.
Bergamo, 14 luglio 2017