CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO SICON
CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO SICON
1. CAMPO DI APPLICAZIONE
1.1. Le presenti Condizioni Generali d’Acquisto, suscettibili di revisione in qualsiasi momento da parte di SICON S.r.l. (di seguito “SICON”), si applicano a qualsiasi acquisto effettuato da parte della stessa SICON con un suo fornitore, (di seguito denominato il « Fornitore ») tanto nel caso in cui si tratti di acquisto di cose che di servizi (di seguito denominata la “Fornitura”). L’attestazione di ricezione dell’ordine di acquisto (di seguito l”Ordine”) ovvero la consegna della Fornitura valgono quali accettazioni senza riserve da parte del Fornitore delle presenti Condizioni Generali d’Acquisto e delle condizioni particolari contenute nell’Ordine. Gli articoli 8, 9, 10 e 12 delle presenti Condizioni Generali d’Acquisto costituiscono condizioni essenziali del contratto per SICON e prevalgono in ogni caso su qualsiasi documento del Fornitore ed in particolare sulle sue condizioni generali di vendita.
1.2. Si applicano in ogni caso le clausole previste dalle condizioni generali del Fornitore se più favorevoli per SICON, in particolare con riferimento alle garanzie.
2. ORDINI
2.1. XXXXX effettua il proprio Ordine a mezzo telefax, posta, o per via elettronica. La ricevuta di ricezione dell’Ordine deve essere inviata a SICON entro due giorni ore a partire dalla ricezione dell’Ordine.
2.2. Qualsiasi disaccordo del Fornitore in relazione all’Ordine (ed in particolare sul prezzo) è notificato e annotato in modo chiaro e preciso sull’Ordine. Il Fornitore rinvia il documento di Ordine a SICON per convalidazione delle modifiche prima di registrare e dare esecuzione a detto Ordine.
3. ESECUZIONE DELL’ORDINE
3.1. CONFORMITA’ DELLA FORNITURA
3.1.1. La Fornitura consegnata deve essere strettamente conforme alle specifiche indicate dell’Ordine e, se del caso, ai campioni e prototipi accettati da SICON. Qualsiasi modifica relativa alla Fornitura, ai metodi o ai luoghi di fabbricazione effettuata dal Fornitore deve essere oggetto di una preventiva autorizzazione scritta da parte di SICON.
3.2. IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE
3.2.1. Il Fornitore è responsabile delle avarie subite dalla Fornitura dovute in particolare alla inadeguatezza dell’imballaggio.
3.2.2. La consegna deve essere accompagnata da un elenco di spedizione in due (2) esemplari che specifichino tutte le indicazioni necessarie all’identificazione dei colli posti all’interno dell’imballaggio.
3.2.3. La Fornitura consegnata deve essere accompagnata dall’insieme dei documenti necessari al trasporto, all’utilizzo, alla conservazione ed alla manutenzione. Il Fornitore tiene a disposizione di SICON e fornisce a prima richiesta di quest’ultima qualsiasi informazione o documento che consenta di fare un uso appropriato e corretto della Fornitura. Il Fornitore si impegna in particolare a produrre a SICON al momento della consegna una attestazione di origine ed il codice doganale della Fornitura. XXXXX si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi consegna che non soddisfi le predette disposizioni.
3.3. CONSEGNA
3.3.1. Salvo diversa stipulazione contenuta nell’Ordine, la consegna è fatta DDP (Delivery Duty Paid - Incoterms 2000) presso i locali della SICON negli orari di apertura del servizio di ricezione delle consegne.
3.3.2. Il termine di consegna è imperativo e costituisce condizione essenziale dell’Ordine. Qualsiasi consegna anticipata rispetto alla data prevista nell’Ordine è rifiutata salvo preventivo accordo scritto di XXXXX.
3.3.3. In caso di ritardo nella consegna SICON può, senza pregiudizio per qualsiasi altro diritto di risarcimento danni e agli interessi : (a) mantenere l’Ordine richiedendo il pagamento di una penalità uguale almeno al 3% dell’ammontare dell’Ordine per ogni giorno di ritardo e richiedendo la consegna della Fornitura per via espressa nei più brevi termini a spese e a rischio del Fornitore; o (b) Revocare in tutto o in parte l’Ordine e rifiutare, se del caso, qualsiasi ulteriore consegna, senza indennizzo a vantaggio del Fornitore. Il Fornitore deve riprendere a proprie spese e rischi le Forniture rifiutate nei più brevi termini.
3.3.4 . Sono assimilate a ritardi di consegna le consegne incomplete, eccedenti e quelle non accompagnate dai documenti di spedizione. Le consegne non conformi all’Ordine o consegnate in un imballaggio o con un’etichettatura non conforme o presso un indirizzo diverso da quello convenuto, sono anch’esse riprese nei più brevi termini dal Fornitore a sue spese e a suo rischio.
4. CONTROLLO E MESSA IN CONFORMITA’
4.1. Nessuna spedizione può essere effettuate senza che il Fornitore abbia preventivamente verificato la conformità della Fornitura alle specifiche indicate da SICON nell’Ordine, sia specificamente sia con riferimento ad altri documenti. Ove richiesti con l’Ordine, i certificati di conformità o altri documenti specifici devono essere inclusi all’interno dell’imballaggio. Il Fornitore tiene a disposizione e si impegna a fornire a SICON a prima richiesta ed in qualsiasi momento qualsiasi documento che attesti la conformità della Fornitura, ed in particolare i certificati di conformità. Se dopo
la ricezione o la messa in servizio della Fornitura o l’esecuzione dell’Ordine questi si rivelano non conformi alle specifiche contrattuali o ai criteri di qualità usuali, SICON si riserva , senza pregiudizio di qualsivoglia diritto risarcitorio , il diritto:
- di rifiutare la Fornitura e dichiarare unilateralmente la risoluzione dell’Ordine per colpa esclusiva del Fornitore, nel qual caso quest’ultimo dovrà immediatamente rimborsa a SICON gli acconti da essa versati; ovvero, in alternativa
- di esigere la sostituzione o la messa in conformità della Fornitura a spese e rischi del Fornitore, nel qual caso questa dovrà essere sottoposta nuovamente ai controlli e alle verifiche appropriati.
4.2. Tutti i costi determinati dalla restituzione, la sostituzione o la messa in conformità della Fornitura, il fermo di produzione, sono a carico del Fornitore. Nessun pagamento della Fornitura può essere considerato come una rinuncia a prevalersi della garanzia per i difetti di produzione o della non conformità delle Forniture consegnate.
5. PREZZO
5.1. Salvo stipulazione contraria (in particolare in caso di listino prezzi convalidato da SICON e dal Fornitore e variabile in funzione dell’evoluzione dei prezzi delle materie prime), i prezzi indicati nell’Ordine sono fissi ed invariabili, comprensivi di ogni tassa (IVA esclusa) e diritti inclusi. La valuta di pagamento è indicata. I prezzi comprendono ogni costo connesso, quali l’imballaggio, la manutenzione, il trasporto e l’assicurazione.
6. FATTURAZIONE - CONDIZIONI DI PAGAMENTO
6.1. Qualsiasi consegna è oggetto di fattura. La data della fattura non può in ogni caso essere anteriore al giorno della spedizione. La fattura è conforme alla regolamentazione in vigore e richiama i riferimenti dell’Ordine ed il numero di fornitore attribuito da XXXXX e menzionato nell’Ordine. Qualsiasi fattura incompleta è restituita al Fornitore per rettifica. Il pagamento delle fatture avviene allorché la totalità delle relative obbligazioni assunte dal Fornitore siano state adempiute.
6.2. Le fatture sono pagabili a mezzo bonifico bancario (o per assegno in via eccezionale). I termini di pagamento sono previsti nell’Ordine.
6.3. XXXXX ha facoltà di compensare qualsiasi somma fatturata a titolo dell’Ordine con le somme ad essa dovute da parte del Fornitore a qualsiasi titolo ed in particolare a titolo di penalità da ritardo nella consegna. In caso di ritardo nel pagamento, le penalità eventualmente dovute da SICON al Fornitore non possono in nessun caso essere superiori al tasso di interesse legale vigente in Italia ai sensi dell’art. 1284 cod. civ.
7. TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’
7.1. Il trasferimento della proprietà della Fornitura avviene al momento della consegna. Qualsiasi clausola di riserva di proprietà in favore del Fornitore si ha per non apposta.
8. GARANZIA
8.1 Il Fornitore garantisce la Fornitura a partire dalla consegna contro qualsiasi difetto di conformità o vizio nascosto, in particolare contro quelli dipendenti dalla progettazione, dalla materia, dalla fabbricazione e/o contro qualsiasi usura anormale. Egli garantisce del pari la conformità alle specifiche dell’Ordine, il buon funzionamento della Fornitura, le caratteristiche e le performance concordate. Salvo stipulazione contraria nell’Ordine, la durata della garanzia è di 24 mesi minimo a partire dalla ricezione della Fornitura presso i locali di SICON, o in altro luogo concordato per la consegna. Il termine di decadenza per la denuncia di qualsiasi vizio è pari a 12 mesi dalla scoperta dello stesso.
8.2. In virtù di tale garanzia il Fornitore deve, a scelta di SICON e nei più brevi termini, procedere con la massima diligenza e gratuitamente alle riparazioni necessarie, alla sostituzione, o al rimborso della Fornitura. In ogni caso, la restituzione della Fornitura al Fornitore non è una condizione per l’attuazione della garanzia. La totalità dei costi diretti ed indiretti generati è a carico del Fornitore in particolare i costi di smontaggio e di montaggio dei pezzi da sostituire/riparare, i pezzi di sostituzione e i costi di trasporto in caso di restituzione della Fornitura al Fornitore.
8.3. In caso di messa in opera della garanzia, questa è ricostituita per la medesima durata. Nel caso in cui la riparazione e/o la sostituzione si rivelino impossibili nel termine impartito ovvero ve meno l’interesse agli stessi a giudizio di SICON, questa può, a sua esclusiva discrezione: (i) ottenere dal Fornitore il rimborso integrale del prezzo di acquisto, o (ii) recedere in tutto o in parte dall’Ordine, o (iii) effettuare essa stessa o far effettuare da un terzo a spese del Fornitore la sostituzione o la riparazione, e ciò in ogni caso senza liberazione del Fornitore dall’obbligo di garanzia.
9. RESPONSABILITA’ - ASSICURAZIONE
9.1. Il Fornitore è illimitatamente responsabile nei confronti di SICON per qualsiasi danno, fisico, materiale, immateriale, prevedibile o non risultante direttamente o indirettamente dall’esecuzione o dall’inesecuzione da parte del Fornitore delle obbligazioni da egli assunte ai sensi dell’Ordine.
9.2. Il Fornitore assume in particolare l’intera responsabilità della Fornitura, della sua progettazione, del suo processo di fabbricazione, delle scelte tecniche da porre in essere per la sua realizzazione ed il suo adeguamento all’uso per il quale è destinata di cui il Fornitore dichiara di aver conoscenza. Il Fornitore garantisce anche SICON avverso qualsiasi pretesa o rivendicazione nei confronti di SICON da parte di qualsiasi terzo che affermi di essere vittima di danni legati all’esecuzione dell’Ordine.
9.3. Il Fornitore sottoscrive e mantiene in vigore durante tutta la durata di esecuzione dell’Ordine le polizze di assicurazione adeguate, a copertura in particolare dei rischi di ritiro e richiamo, e si impegna a produrre qualsiasi giustificativo al riguardo a semplice richiesta di SICON. I limiti di garanzia delle predette polizze non costituiscono in ogni caso una limitazione di responsabilità per il Fornitore.
10. RICHIAMO DEI PRODOTTI
10.1. Ove la Fornitura sia considerata da SICON, dal Fornitore o da una decisione amministrativa o giudiziaria come avente un difetto di qualità, di performance o di conformità, il Fornitore è obbligato, a scelta di SICON, a modificare, riparare o sostituire la Fornitura al fine di correggere il difetto.
10.2. Il Fornitore assume integralmente il finanziamento delle operazioni di localizzazione, di analisi, di controllo, di riparazione e/o di sostituzione di qualsiasi Fornitura e di qualsiasi prodotto nel quale la Fornitura sia integrata, indipendentemente dal luogo in cui si trovano (in magazzino presso SICON o presso i soggetti cui i beni siano stati eventualmente rivenduti o consegnati attraverso la rete di distribuzione e di clienti). Tali operazioni sono realizzate o dal Fornitore, o da SICON o da qualsiasi terzo designato da SICON (imprese prestatrici di servizi, filiali, distributori, clienti), indipendentemente dal luogo in cui eventualmente si trovi la Fornitura.
10.3. In ogni caso, la restituzione della Fornitura al Fornitore non è una condizione per l’esecuzione e per l’assunzione da parte del Fornitore delle operazioni di richiamo della Fornitura descritte nel presente articolo.
10.4. Il Fornitore assume anche ed integralmente le conseguenze finanziarie delle operazioni di ritiro e di richiamo sopra descritte e si impegna a manlevare e tenere indenne SICON dalle stesse (ed in particolare le conseguenze finanziarie di un arresto momentaneo di uno strumento di produzione di un cliente di SICON …).
10.5. Il Fornitore e SICON si consultano preventivamente rispetto a qualsiasi decisione di richiamo dei prodotti e coordinano le loro azioni. A tal fine, il Fornitore tiene permanentemente a disposizione di SICON qualsiasi documento o qualsiasi informazione utile e necessaria alla tracciabilità, la localizzazione e l’identificazione della Fornitura.
11. BENI IN DEPOSITO PRESSO IL FORNITORE
11.1. I beni affidati al Fornitore da SICON per i bisogni esclusivi dell’esecuzione dell’Ordine si reputano essere in perfetto stato al momento della consegna. Il Fornitore sopporta i rischi legati ai beni precitati e si impegna a sottoscrivere una polizza assicurativa adeguata.
11.2. I modelli e le attrezzature realizzati dal Fornitore nel quadro dell’Ordine divengono di proprietà di SICON sin dalla loro realizzazione. Tali beni, modelli e attrezzature possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per i bisogni relativi all’Ordine e non possono essere né riprodotti né prestati né messi a disposizione di terzi. Essi sono rispediti a SICON su sua semplice domanda, senza che ciò dia diritto al Fornitore ad alcun compenso o indennizzo di sorta.
12. CONFIDENZIALITA’ – PROPRIETA’ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE
12.1. Il Fornitore è tenuto ad assumere tutte le necessarie disposizioni al fine di assicurare un trattamento confidenziale e per una durata illimitata – comunque non inferiore ad anni 30 - all’insieme delle informazioni e dei documenti comunicati da SICON e a restituire a prima domanda tutti i documenti trasmessi da SICON.
12.2 Il Fornitore dichiara che la Fornitura è libera da ogni diritto di proprietà intellettuale ed industriale, e garantisce SICON ed i suoi clienti avverso ogni rivendicazione e/o pretesa di terzi in materia. I diritti di proprietà industriale ed intellettuale derivanti dall’esecuzione dell’Ordine divengono, senza indennizzo o contropartita, proprietà esclusiva di SICON. Di conseguenza, il Fornitore trasmette in occasione della consegna qualsiasi documentazione, elemento o supporto relativo a tali diritti di proprietà intellettuale ed industriale derivanti dall’esecuzione dell’Ordine (ed in particolare i codici sorgente).
12.3. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto non danno luogo ad alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale ed industriale di cui XXXXX sia titolare a vantaggio del Fornitore.
13. CESSIONE – SUBAPPALTO
13.1. Il Fornitore non può, senza la preventiva approvazione scritta di SICON, cedere o subappaltare l’esecuzione totale o parziale dell’Ordine. In caso di ricorso al subappalto, anche se autorizzata, il Fornitore resta il solo responsabile della buona esecuzione dell’Ordine nei confronti di SICON.
14. MODIFICAZIONE – RISOLUZIONE DELL’ORDINE
14.1. Qualsiasi modificazione dell’Ordine è soggetto all’accordo preventivo di SICON e del Fornitore.
14.2. SICON si riserva il diritto di risolvere automaticamente l’Ordine unilateralmente, in tutto o in parte e senza formalità giudiziarie, senza indennità e senza pregiudizio per l’eventuale diritto a risarcimento danni, in caso di :
- mancato rispetto da parte del Fornitore di una delle obbligazioni contrattuali a seguito di messa in mora rimasta senza esito per non meno di 20 giorni;
- apertura di una procedura di concorsuale sul Fornitore ;
- mutamento del soggetto, persona fisica o giuridica, che detiene il controllo effettivo diretto o indiretto sulFornitore;
- eventi imprevisti che colpiscono il Fornitore (scioperi, serrate, etc. );
- casi di forza maggiore, o circostanze provenienti da SICON o da suoi clienti.
15. CONFORMITA’ ALLA REGOLAMENTAZIONE IN VIGORE – RISPETTO DELL’AMBIENTE
15.1. Il Fornitore si impegna a conformarsi all’insieme delle disposizioni legali o regolamentari applicabili in materia di rispetto dell’ambiente ed in particolare della raccolta dei materiali elettrici ed elettronici, che compongano in tutto o in parte la Fornitura così come in materia di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche.
16. OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO
16.1. Il Fornitore si impegna a conformarsi all’insieme delle disposizioni legale e regolamentari applicabili in materia di diritto del lavoro ed in particolare alle disposizioni della Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino del 20 novembre 1989, così come a qualsiasi regolamentazione relativa all’impiego di dipendenti stranieri. Si impegna inoltre a rispettare la normativa a relativa alla repressione del lavoro nero, ed a produrre a SICON al momento dell’accettazione dell’Ordine e, successivamente, ogni sei mesi:
- un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 attestante che tutti i lavoratori impiegati dal Fornitore sono stati assunti regolarmente ai sensi della legge sul lavoro;
- la lista nominativa dei dipendenti stranieri assunti dal Fornitore che necessitino per lavorare in Italia di espressa autorizzazione;
- una certificazione dell’autorità competente – ovvero un’autocertificazione ove ammessa dalla legge - attestante la regolarità della situazione previdenziale dei propri lavoratori emessa nel semestre anteriore;
- un’autocertificazione della correttezza e della completezza di tutte le dichiarazioni fiscali obbligatorie;
- una visura camerale dell’impresa del Fornitore emessa nel mese anteriore alla data dell’Ordine;
- un’attestazione di assicurazione in vigore.
16.2. Qualsiasi infrazione alle obbligazioni qui sopra esposte comporta la cessazione immediata delle relazioni commerciali tra il Fornitore e SICON. Il Fornitore garantisce SICON avverso le conseguenze pecuniarie di qualsiasi azione o reclamo proveniente da terzi ed in particolare dalle amministrazioni, derivanti dal non rispetto delle suddette obbligazioni
17. DIRITTO APPLICABILE – FORO COMPETENTE
17.1. La legge applicabile è la legge italiana.
17.2. In caso di lite il foro di Vicenza è competente in via esclusiva.