MODELLI DI CONTRATTI PER LE ISTITUZIONI ALL’ ESTERO
MODELLI DI CONTRATTI PER LE ISTITUZIONI ALL’ ESTERO
Schema e schede di contratti integrativi di istituzione elaborati per il territorio metropolitano e integrati e/o adattati in relazione alla specificità dell’estero. Si tratta di tracce assolutamente indicative che contengono, a volte, delle indicazioni volutamente “avanzate”, considerato che alcune materie, anche se non sono soggette a contrattazione, hanno comunque bisogno di regolamentazione tramite intesa o accordo a livello di istituzione.
SCHEMA CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUZIONE
Il giorno del mese di dell’anno alle ore Presso
Il Dirigente Scolastico e la RSU costituita da: , e
- visti gli artt. da 3 a 9 del CCNL 98/2001;
- visto l’art. 3 del CCNL del 15-3-2001
- visti l’accordo successivo per l’estero dell’11-12-96, la sequenza contrattuale per l’estero del 24-2-2000 e il contratto collettivo nazionale integrativo estero previsto dalla sequenza stessa;
- viste le indicazioni del Dirigente scolastico che, ai sensi dell’art.10 dell’accordo successivo, in atto, si sostituisce al Consiglio di Circolo o di Istituto nei compiti che il CCNL riferisce alla competenza di detto organo collegiale;
- vista la delibera del Collegio dei Docenti in merito agli aspetti didattici del POF compresi i progetti per il miglioramento dell’offerta formativa;
concordano quanto segue:
art. 1: campo d’applicazione, durata e decorrenza del contratto di scuola a- specificare a quale personale si applica (docente, ata, a tempo
indeterminato/determinato, ….);
b- la data di entrata in vigore e la durata di validità;
c- che il contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente qualora una delle parti non abbia dato formale disdetta almeno giorni prima di ogni singola scadenza;
d- che, in caso di disdetta, le disposizioni del presente contratto rimangono in vigore fino a quando non vengono sostituite da quelle del contratto successivo.
Art. 2: (contenuti comuni quali quello della Formazione).
La scuola organizza in proprio, al di là delle attività previste dai piani nazionali e circoscrizionali, attività di formazione/aggiornamento per il personale. Il contratto di scuola deve stabilire:
♦ la percentuale di fondi da riservare al personale docente e agli Ata (a tale scopo la RSU deve rivendicare di conoscere per tempo l’entità delle risorse complessive e informare tutto il personale);
♦ le finalità e i temi della formazione con riguardo a quelli individuati nel contratto integrativo estero e alla attività formative specifiche per l’attuazione dei progetti per il
miglioramento dell’offerta formativa (risorse indicate nella tabella B e criteri riportati nella tabella D e E;
♦ chi vi partecipa e chi può avanzare proposte e progetti;
♦ priorità;
♦ altro ….
. ………………………………………………………..
……………………………………………………………………………… Art. 3: (contenuti). ……………………………………………………….
………………………………………………………………………………
Ecc… ………………………………………………………………………
…………………………………..………………………………………….
Art. n: conciliazione ed interpretazione autentica.
Precisare che in caso di contenzioso nell’applicazione del presente contratto o in presenza di esigenza di interpretazione autentica del suo contenuto o di parti di esso, la parti, su richiesta di una di esse, si incontrano entro giorni per dirimere il contenzioso e/o definire l’interpretazione autentica in modo consensuale. Il verbale d’intesa, qualora sottoscritto dalle parti, sostituisce, anche retroattivamente, le parti oggetto di contenzioso o di interpretazione autentica.
lì
Le parti sottoscrivono.
Il Dirigente Scolastico La RSU
SCHEDA CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUZIONE A LIVELLO ELEMENTARE
Art. 6 comma 3 lett. b) e h) del CCNL/99 ed art. 3 CCNL/2001, contratti e normativa per l’estero.
a- “Modalità di utilizzazione del personale in relazione al POF e ai progetti”;
b- “criteri riguardanti le assegnazioni ai plessi, sezioni e corsi”;
c- “ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica”;
d- “ritorni pomeridiani”.
e- “criteri di ripartizione delle risorse, dei compensi forfettari e retribuzioni per le collaborazioni del D.S.”( se e quando estesi all’estero)
SUGGERIMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA PIATTAFORMA
La RSU nell’attivare il confronto e la trattativa con il Dirigente Scolastico, dovrà proporre soluzioni in merito a:
art: ….. : CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI AI VARI PLESSI, ALLE CLASSI, AI CORSI E AD EVENTUALI DIVERSE TIPOLOGIE DI TEMPO SCUOLA
Possibili soluzioni (non necessariamente in ordine di priorità):
f- criterio della continuità didattica. Il docente ha diritto, su richiesta, ad essere assegnato allo stesso plesso e nelle stesse classi e corsi dell’anno scolastico precedente. Tale
diritto, per essere esigibile, si deve concretizzare su almeno il 50% (o altro: precisare)
dell’orario di insegnamento.
g- criterio di assegnazione sulla base dell’anzianità di servizio nella scuola o istituzione. Il docente in servizio nel circolo o istituzione da più anni, rispetto a coloro che ne sono entrati a far parte nell’a.s. di riferimento, ha diritto ad esprimere una opzione con priorità nella scelta del plesso, delle classi e nei vari modelli di tempo scuola presenti. (NB: tale criterio dovrebbe seguire quello precedente della continuità)
h- Scelte individuali. Il docente interessato a cambiare plesso, classi, sezioni, corsi e/o modello, sceglie sulla base delle disponibilità (classi vacanti) dopo l’operazione di cui al primo punto e a parità di condizioni di coloro che sono in servizio da più anni nel circolo/comprensivo.
i- Criterio generale. Nell’ambito di ciascuno dei suddetti criteri, in caso di concorrenza tra più docenti, si procede alla compilazione di una graduatoria d’istituto. Inoltre nella scuola elementare occorre tenere conto (sempre in ciascuno dei suddetti criteri) della presenza nelle classi di insegnanti con titoli specifici ( sostegno, L.2 etc.)
j- Utilizzo su particolari progetti. Sulla base della delibera del Collegio Docenti, il contratto definisce i criteri per l’individuazione del personale da utilizzare. Qualora fossero richieste particolari competenze o consolidate esperienze, il contratto definisce le modalità di accertamento delle oppure la contrattazione definisce direttamente i criteri (es. possesso di titoli specifici, di crediti formativi, di esperienze pregresse consolidate, oppure in base al punteggio in graduatoria d’istituto, altro….).
Art. ……: CRITERI GENERALI DI UTILIZZO DELL’ORARIO D’INSEGNAMENTO OBBLIGATORIO.
Premesso che la contrattazione di scuola deve tenere conto delle delibere del collegio dei docenti su tutti quegli elementi di natura didattica (es. orario tutto alle prime ore, tutto alle ultime ore, di xxxxxxx, di pomeriggio, servizio mensa, ecc…) i punti da affrontare sono:
k- Distribuzione giornaliera e settimanale dell’orario. Il quadro orario settimanale e giornaliero deve rispondere a criteri di omogeneità, con equilibrio tra impegni antimeridiani , pomeridiani o serali (ad es. se si tratta di tempo pieno, di corsi etc.) , evitando buchi e cercando di acconsentire ai desiderata. Attribuzione del servizio a mensa con criteri di equità. Prevedere agevolazioni in presenza di motivate e documentate esigenze personali e familiari (es. lavoratrice madre entro il 1°- 3° anno, esigenze di assistenza, altro…).
l- Regolamentazione degli impegni massimi complessivi nell’arco della stessa giornata tra orario d’insegnamento e orario funzionale all’insegnamento: ad es. massimo 8 ore.
m- Quota oraria eccedente l’attività d’insegnamento frontale: art. 41 comma. 2 del CCNL/94. Il contratto di scuola, sulla base di quanto deliberato dal collegio docenti, deve regolamentare:
n- Le modalità organizzative delle attività di recupero, dei progetti di arricchimento/ampliamento e miglioramento dell’offerta formativa, …… deliberate dal collegio. Possibili criteri: in base alla volontarietà, se docente della stessa/diversa classe, in base al punteggio in graduatoria, altro….
o- I criteri di organizzazione della eventuale quota destinata alle supplenze (solo nel caso in cui la programmazione del collegio non ci sia oppure non abbia impegnato l’intera quota su progetto). Il contratto definisce i criteri per la predisposizione del quadro settimanale di tali ore con criteri di equità (es. se prime ore o ultime ore, ….)
con priorità nel proprio “modulo” e comunque esclusivamente nel proprio plesso. Il contratto definisce anche se è possibile modificare, e a quali condizioni di congruo (specificare) preavviso, l’orario di messa a disposizione per supplenza.
p- Criteri di eventuale organizzazione di tale quota oraria su base plurisettimanale e volontaria. Ad esempio concentrando l’orario per attività di recupero in particolari periodi dell’anno, per attivare sportelli alunni/genitori in periodi concordati con loro, per progetti, altro…
q- Nella scuola dell’infanzia una quota dell’orario eccedente quello frontale, potrebbe essere destinato (è opportuno che lo si faccia) all’osservazione/valutazione in riferimento agli orientamenti nel contesto “privato”.
r- il contratto inoltre dovrebbe definire i possibili criteri di utilizzo del personale in caso di parziale chiusura della scuola (gite, stages,…). Possibili criteri: disposizione per supplenze nelle proprie e altre classi, recupero su base volontaria in altri periodi concordati e per specifiche attività, altro….
NORMA GENERALE: in tutte le situazioni in cui si determina una oggettiva (e inevitabile) intensificazione della prestazione solo per parte del personale, si deve contrattare l’organizzazione del lavoro per riconoscere tale diverso impegno e carico di lavoro.
Art. ….: CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE PER INCARICHI E/O ATTIVITA’ AGGIUNTIVE.
Premesso che si tratta di attività non obbligatorie (art. 25 del CCNL/99, 30 e 31 del CCNI/99), il contratto di scuola può definire:
s- i criteri generali sull’individuazione del personale e sull’impiego delle risorse, compresi i compensi forfettari e orari, in relazione alle attività ed alle modalità organizzative deliberate nell’ambito del POF compresi i progetti.(art. 3 c. 2 lett. b del CCNL/2001, contratti e normativa per l’estero);
t- l’entità dei compensi per i collaboratori del D.S. fino ad un massimo di 2 (art. 3 c. 2 lett. d – CCNL/2001).- Allorché l’istituto sarà attivato per l’estero-
u- criteri di omogeneità ed equità, in attuazione del POF, e tenendo conto delle dichiarata disponibilità dei docenti (es. cosa si fa quando i docenti interessati sono più di quelli necessari. Occorre dare pari opportunità evitando concentrazioni di incarichi da un lato ed esclusioni dall’altro).
v- che ogni qual volta, sulla base del POF, si rende necessario definire criteri riconducibili ad elementi di professionalità e/o crediti formativi inerenti l’incarico, si deve (è opportuno) prevedere un eventuale coinvolgimento di una commissione ( es. commissione designata allo scopo dal collegio) per la comparazione dei titoli in caso di eccedenza di richieste. Ad es. per gruppi di lavoro, commissioni, progetti, altro …..
w- per le attività di recupero e/o ampliamento o miglioramento dell’offerta formativa (tenendo conto anche di quanto deliberato dal collegio nel POF e da quanto emerso nei vari consigli di classe) il contratto decide, in base a criteri di equità e omogeneità, che per il conferimento degli incarichi si segua il seguente ordine di priorità
x- docente disponibile della stessa/diversa classe/modulo/sezione; y- docente disponibile dello stesso plesso;
z- docente in servizio nel circolo;
aa- altro….
N.B. - Nel contratto si deve inserire (sulla base anche delle indicazioni contenute nella C.M. n. 243 del 14/10/99 del MPI) l’obbligo, da parte del Capo d’Istituto, a conferire gli incarichi in forma scritta indicando:
a. la relativa delibera;
b. la durata dell’incarico;
c. l’impegno orario previsto o, in assenza, gli obiettivi da raggiungere;
d. il relativo compenso orario o forfetario previsto.
L’elenco complessivo degli incarichi con i relativi compensi va affisso all’albo della scuola e copia dello stesso consegnata alla RSU come informazione successiva ai sensi dell’art. 6 comma 4 del CCNL/99.
SCHEDA CONTRATTO INTEGRATIVO DI SCUOLA MEDIA
Art. 6 comma 3 lett. b) e h) del CCNL/99e art. 3 CCNL/2001, Contratti e normativa per l’estero.
bb- “Modalità di utilizzazione del personale in relazione al POF e ai progetti”;
cc- “ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica;
dd- ritorni pomeridiani”.
ee- “criteri di ripartizione delle risorse, entità dei compensi forfettari e retribuzioni per le collaborazioni del D.S.”(se e quando estesi all’estero)
SUGGERIMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA PIATTAFORMA
La RSU nell’attivare il confronto e la trattativa con il Dirigente Scolastico, dovrà proporre soluzioni in merito a:
art: ….. : CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI , AI DIVERSI MODELLI , AI CORSI
Possibili soluzioni (non necessariamente in ordine di priorità):
ff- continuità didattica. Il docente ha diritto, su richiesta, ad essere assegnato nelle stesse classi e corsi dell’anno scolastico precedente. Tale diritto, per essere esigibile, si deve concretizzare su almeno il 50% (o altro: precisare) dell’orario di lezione.
gg- Assegnazione sulla base dell’anzianità di servizio nella scuola. Il docente in servizio nella scuola da più anni, rispetto a coloro che ne sono entrati a far parte nell’a.s. di riferimento, ha diritto ad esprimere una opzione con priorità nella scelta delle classi e nei vari modelli di tempo scuola presenti, ai corsi. (NB: tale criterio dovrebbe seguire quello precedente della continuità)
hh- Scelte individuali. Il docente interessato a cambiare classi, sezioni e/o modello, sceglie sulla base delle disponibilità (classi vacanti) dopo l’operazione di cui al primo punto e a parità di condizioni di coloro che sono in servizio da più anni nella scuola.
ii- Criterio generale. Nell’ambito di ciascuno dei suddetti criteri, in caso di concorrenza tra più docenti, si tiene conto della graduatoria d’istituto.
jj- Utilizzo su particolari progetti. Sulla base della delibera del Collegio Docenti, il contratto definisce i criteri per l’individuazione del personale da utilizzare. Qualora fossero richieste particolari competenze o consolidate esperienze, il contratto definisce le modalità di accertamento delle stesse oppure la contrattazione definisce direttamente i criteri (es. titoli specifici, crediti formativi, esperienze pregresse consolidate, punteggio in graduatoria d’istituto, altro….).
Art. ……: CRITERI GENERALI DI UTILIZZO DELL’ORARIO D’INSEGNAMENTO OBBLIGATORIO.
Premesso che la contrattazione di scuola o di istituzione deve tenere conto delle delibere del collegio dei docenti su tutti quegli elementi di natura didattica (es. orario tutto alle prime ore, tutto all’ultime ore, di mattino, di pomeriggio, servizio mensa, ore consecutive della stessa disciplina, ecc…) i punti da affrontare sono:
kk- Distribuzione giornaliera e settimanale dell’orario. Il quadro orario settimanale e giornaliero deve rispondere a criteri di omogeneità, con equilibrio tra impegni antimeridiani e pomeridiani e serali, evitando buchi e cercando di acconsentire ai desiderata per il giorno libero. Attribuzione del servizio a mensa (se esiste) con criteri
di equità. Prevedere agevolazioni in presenza di motivate e documentate esigenze personali e familiari (es. lavoratrice madre entro il 1°- 3° anno, esigenze di assistenza, altro…).
ll- Regolamentazione degli impegni massimi complessivi nell’arco della stessa giornata tra orario d’insegnamento e orario funzionale all’insegnamento: ad es. massimo 8 ore.
mm- Completamento orario (cattedre con meno di 18 ore d’insegnamento curricolare oppure in presenza di riduzione dell’unità oraria d’insegnamento non dovuta da fattori esterni art. 41 comma. 3 del CCNL/94 e CCNI Estero:
nn- in classi collaterali se in presenza di più docenti in tale situazione. I possibili criteri potrebbero essere: la volontarietà, la continuità, il punteggio di graduatoria, altro….
oo- in attività di recupero, progetti, arricchimento/ampliamento/ miglioramento dell’offerta formativa, …… deliberate dal collegio (ad esempio in presenza della riduzione dell’unità oraria d’insegnamento). Possibili criteri: volontarietà, docente della stessa/diversa classe, punteggio graduatoria, altro….
pp- per supplenze (ad eccezione dove il completamento si effettua su progetto). Il contratto definisce i criteri per la predisposizione del quadro settimanale di tali ore di completamento con criteri di equità (es. se prime ore o ultime ore, ….). Il contratto definisce anche se è possibile modificare, e a quali condizioni di congruo (specificare) preavviso, l’orario di messa a disposizione
qq- su base plurisettimanale e su base volontaria. Ad esempio concentrando l’orario per attività di recupero in particolari periodi dell’anno, per attivare sportelli per gli studenti in periodi concordati con loro, per progetti, altro…
rr- il contratto inoltre dovrebbe definire i possibili criteri di utilizzo del personale in caso di parziale chiusura della scuola (gite, stages, etc, …). Possibili criteri: disposizione per supplenze nelle proprie e altre classi, recupero su base volontaria in altri periodi concordati, altro….
NORMA GENERALE: in tutte le situazioni in cui si determina una oggettiva (e inevitabile) intensificazione della prestazione solo per parte del personale, si deve contrattare l’organizzazione del lavoro per riconoscere tale diverso impegno e carico di lavoro.
Art. ….: CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE PER INCARICHI E/O ATTIVITA’ AGGIUNTIVE.
Premesso che si tratta di attività non obbligatorie (art. 25 del CCNL/99, 30 e 31 del CCNI/99), il contratto di scuola può definire:
ss- i criteri generali sull’individuazione del personale e sull’impiego delle risorse, compresi i compensi forfettari e orari, in relazione alle attività ed alle modalità organizzative deliberate nell’ambito del POF inclusi i progetti.(art. 3 c. 2 lett. b del CCNL/2001, contratti e normativa per l’estero);
tt- l’entità dei compensi per i collaboratori del D.S. fino ad un massimo di 2 (art. 3 c. 2 lett. d – CCNL/2001).- Allorché l’istituto sarà attivato per l’estero-
uu- criteri di omogeneità ed equità, in attuazione del POF, e tenendo conto delle dichiarata disponibilità dei docenti (es. cosa si fa quando i docenti interessati sono più di quelli necessari. Occorre dare pari opportunità evitando concentrazioni di incarichi da un lato ed esclusioni dall’altro).
vv- progetti, altro …..
ww- per le attività di recupero e/o ampliamento e miglioramento dell’offerta formativa
(tenendo conto anche di quanto deliberato dal collegio nel POF e da quanto emerso nei vari
consigli di classe) il contratto decide, in base a criteri di equità e omogeneità, che per il conferimento degli incarichi si segue il seguente ordine di priorità:
xx- docente disponibile della stessa/diversa classe; yy- docente disponibile dello spesso istituto;
zz- docente in servizio nell’istituto che debba completare l’orario obbligatorio sia in presenza di cattedre con meno di 18 ore che per effetto della riduzione dell’unità oraria di lezione (su programmazione);
aaa- docenti di ruolo disponibili in scuole viciniori(art. 27 CCNL/99); bbb- altro….
N.B. - Nel contratto si deve inserire l’obbligo, da parte del Capo d’Istituto, a conferire gli incarichi in forma scritta indicando:
a. la relativa delibera del Consiglio d’Istituto;
b. la durata dell’incarico;
c. l’impegno orario previsto o, in assenza, gli obiettivi da raggiungere;
d. il relativo compenso orario o forfetario previsto.
L’elenco complessivo degli incarichi con i relativi compensi va affisso all’albo della scuola e copia dello stesso consegnata alla RSU come informazione successiva ai sensi dell’art. 6 comma 4 del CCNL/99.
SCHEDA CONTRATTO INTEGRATIVO DI SCUOLA DI 2° GRADO
Art. 6 comma 3 lett. b) e h) del CCNL/99 e art. 3 CCNL/2001, contratti e normativa per l’estero.
ccc- “Modalità di utilizzazione del personale in relazione al POF”e ai progetti;
ddd- “ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica;
eee- ritorni pomeridiani”.
fff- “criteri di ripartizione delle risorse, dei compensi forfettari e retribuzioni per le collaborazioni del D.S.”(se e quando estesi al’estero)
SUGGERIMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA PIATTAFORMA
La RSU nell’attivare il confronto e la trattativa con il Dirigente Scolastico, dovrà proporre soluzioni in merito a:
art: ….. : CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI ED AI DIVERSI
INDIRIZZI. Possibili soluzioni (non necessariamente in ordine di priorità):
ggg- continuità didattica. Il docente ha diritto, su richiesta, ad essere assegnato nelle stesse classi dell’anno scolastico precedente. Tale diritto, per essere esigibile, si deve concretizzare su almeno il 50% (o altro: precisare) dell’orario di lezione.
hhh- Assegnazione sulla base dell’anzianità di servizio nella scuola. Il docente in servizio nella scuola da più anni, rispetto a coloro che ne sono entrati a far parte nell’a.s. di riferimento, ha diritto ad esprimere una opzione con priorità nella scelta delle classi nei vari indirizzi presenti. (NB: tale criterio dovrebbe seguire quello precedente della continuità)
iii- Scelte individuali. Il docente interessato a cambiare classi, sezioni e/o indirizzo, sceglie sulla base delle disponibilità (classi vacanti) dopo l’operazione di cui al primo punto e a parità di condizioni di coloro che sono in servizio da più anni.
jjj- Criterio generale. Nell’ambito di ciascuno dei suddetti criteri, in caso di concorrenza tra più docenti, si tiene conto della graduatoria d’istituto.
kkk- Utilizzo su particolari progetti. Sulla base della delibera del Collegio Docenti, il contratto definisce i criteri per l’individuazione del personale da utilizzare. Qualora fossero richieste particolari competenze o consolidate esperienze, il contratto definisce le modalità di accertamento delle stesse oppure la contrattazione definisce direttamente i criteri (es. titoli specifici, crediti formativi, esperienze pregresse consolidate, punteggio in graduatoria d’istituto, altro….).
Art. ……: CRITERI GENERALI DI UTILIZZO DELL’ORARIO D’INSEGNAMENTO OBBLIGATORIO.
Premesso che la contrattazione di scuola deve tenere conto delle delibere del collegio dei docenti su tutti quegli elementi di natura didattica (es. orario tutto alle prime ore, tutto all’ultime ore, di xxxxxxx, di pomeriggio, ore consecutive della stessa disciplina, ecc…) i punti da affrontare sono:
lll- Distribuzione giornaliera e settimanale dell’orario. Il quadro orario settimanale e giornaliero deve rispondere a criteri di omogeneità, con equilibrio tra impegni antimeridiani e pomeridiani, evitando”buchi” e cercando di acconsentire ai desiderata per il giorno libero. Prevedere agevolazioni in presenza di motivate e documentate esigenze personali e familiari (es. lavoratrice madre entro il 1°- 3° anno, esigenze di assistenza, altro…).
mmm- Regolamentazione degli impegni massimi complessivi nell’arco della stessa giornata tra orario d’insegnamento e orario funzionale all’insegnamento: ad es. massimo 8 ore.
nnn- Completamento orario (cattedre con meno di 18 ore d’insegnamento curricolare oppure in presenza di riduzione dell’unità oraria d’insegnamento non dovuta da fattori esterni art. 41 comma. 3 del CCNL/94 e CCNI Estero:
ooo-
a- in classi collaterali se in presenza di più docenti in tale situazione. I possibili criteri potrebbero essere: la volontarietà, la continuità, il punteggio di graduatoria, altro.
b- in attività di recupero, progetti, arricchimento/ampliamento dell’offerta formativa, deliberate dal collegio. Possibili criteri: volontarietà, docente della stessa/diversa classe, punteggio graduatoria, altro….
c- per supplenze . Il contratto definisce i criteri per la predisposizione del quadro settimanale di tali ore di completamento con criteri di equità (es. se prime ore o ultime ore, ….). Il contratto definisce anche se è possibile modificare, e a quali condizioni di congruo (specificare) preavviso, l’orario di messa a disposizione
d- su base plurisettimanale e su base volontaria. Ad esempio concentrando l’orario per attività di recupero in particolari periodi dell’anno, per attivare sportelli per gli studenti in periodi concordati con loro, per progetti, altro…
e- il contratto inoltre dovrebbe definire i possibili criteri di utilizzo del personale in caso di parziale chiusura della scuola (gite, stages, …). Possibili criteri: disposizione per supplenze nelle proprie e altre classi, recupero su base volontaria in altri periodi concordati, altro….
NORMA GENERALE: in tutte le situazioni in cui si determina una oggettiva (e inevitabile) intensificazione della prestazione solo per parte del personale, si deve contrattare l’organizzazione del lavoro per riconoscere tale diverso impegno.
Art. ….: CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE PER INCARICHI E/O
ATTIVITA’ AGGIUNTIVE
.
Premesso che si tratta di attività non obbligatorie (art. 25 del CCNL/99, 30 e 31 del CCNI/99), il contratto di scuola può definire:
ppp- i criteri generali sull’individuazione del personale e sull’impiego delle risorse, compresi i compensi forfettari e orari, in relazione alle attività ed alle modalità organizzative deliberate nell’ambito del POF inclusi i progetti.(art. 3 c. 2 lett. b del CCNL/2001, contratti e normativa per l’estero);
l’entità dei compensi per i collaboratori del D.S. fino ad un massimo di 2 (art. 3 c. 2 lett.
qqq- d – CCNL/2001) Quando verranno estesi all’estero.
rrr- criteri di omogeneità ed equità nell’attribuzione degli incarichi, in attuazione del POF e dei progetti, tenendo conto delle dichiarata disponibilità dei docenti;
sss- che ogni qual volta, sulla base del POF (attività recupero e/o ampliamento e miglioramento dell’offerta formativa tenendo conto anche di quanto deliberato dal collegio nel POF e da quanto emerso nei vari consigli di classe), si rende necessario definire criteri riconducibili ad elementi di professionalità e/o crediti formativi inerenti l’incarico, si deve (è opportuno) prevedere un eventuale coinvolgimento di una commissione (designata allo scopo dal collegio) per la comparazione dei titoli in caso di eccedenza di richieste. Il contratto può stabilire, in base a criteri di equità e omogeneità, che per il conferimento degli incarichi si effettua secondo il seguente ordine di priorità:
ttt- docente disponibile della stessa/diversa classe; uuu- docente disponibile dello spesso istituto;
vvv- docente in servizio nell’istituto che debba completare l’orario obbligatorio sia in presenza di cattedre con meno di 18 ore che per effetto della riduzione dell’unità oraria di lezione;
www- docenti di ruolo disponibili in scuole viciniori (art. 27 del CCNL/99);
xxx- docenti in graduatoria dell’istituto per le supplenze che sia disponibile e seguendo l’ordine di graduatoria;
yyy- altro….
N.B. - Nel contratto si deve l’obbligo, da parte del Capo d’Istituto, a conferire gli incarichi in forma scritta indicando:
a. la relativa delibera del Consiglio d’Istituto;
b. la durata dell’incarico;
c. l’impegno orario previsto o, in assenza, gli obiettivi da raggiungere;
d. il relativo compenso orario o forfetario previsto.
L’elenco complessivo degli incarichi con i relativi compensi va affisso all’albo della scuola e copia dello stesso consegnata alla RSU come informazione successiva ai sensi dell’art. 6 comma 4 del CCNL/99.
SCHEDA CONTRATTO INTEGRATIVO DI SCUOLA :
piattaforma personale ATA
La scheda che segue rappresenta una traccia di lavoro per predisporre una piattaforma per la contrattazione integrativa di scuola da affrontare con il dirigente scolastico sull’organizzazione del lavoro ATA al fine di sottoscrivere un contratto di scuola. Ovviamente tutte le esigenze e le specificità di ogni scuola vanno opportunamente inserite
ATA CONTRATTO INTEGRATIVO DI SCUOLA
Art. 6 comma 3 lett. I) del CCNL/99 e art. 3 del CCNL/2001, contratti e normativa per l’estero
♦ “modalità relative alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale ATA nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri di individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite.
♦ “criteri attuativi dell’impiego delle risorse per il personale Ata, entità dei compensi (anche forfettari) ”
♦ “modalità di organizzazione del lavoro ”.
Possibile premessa da inserire nell’accordo: le parti convengono di stipulare il presente accordo affinché nell’unità scolastica possano essere conseguiti obiettivi di qualità, efficacia ed efficienza del servizio scolastico attraverso una organizzazione del lavoro del personale ATA fondata su:
- la sua partecipazione e coinvolgimento nella realizzazione del POF con riguardo ai progetti per il miglioramento dell’offerta formativa;
- la valorizzazione delle competenze professionali;
- l’utilizzazione razionale delle risorse economiche, umane e culturali;
- il miglioramento delle condizioni di lavoro.
La RSU nell’attivare il confronto e la trattativa con il Dirigente Scolastico, dovrà affrontare i seguenti temi e proporre soluzioni:
art…..: relazioni sindacali di scuola.
Il contratto dovrà definire (esempi di punti da inserire):
a- Le modalità con cui il Capo d’istituto convoca la riunione di inizio anno (in base all’art. 19 comma 5 del CCNL/99 e dell’art. 52 comma 10 del CIN/99). Occorre definire i tempi (es massimo entro i primi 15 giorni di settembre). Il contratto nazionale non dice nulla sulla possibilità/opportunità di un incontro tra Dirigente Xxxxxxxxxx, Direttore dei Servizi generali e Amministrativi e docenti responsabili di eventuali laboratori. Tale incontro, al contrario, non solo è opportuno ma assolutamente necessario: serve a far conoscere al Direttore dei servizi il piano di utilizzo dei laboratori deliberato dal collegio dei docenti. Il contratto di scuola ne può sancire la prassi.
b- Che il piano delle attività e la conseguente organizzazione oraria predisposto dal Dirigente Xxxxxxxxxx, è portato a conoscenza della RSU prima di essere messo in atto, per il relativo assenso. Il contratto di scuola stabilisce i tempi e le modalità di effettuazione dell’informazione preventiva sul lavoro Ata e, soprattutto, stabilisce i servizi che rientrano nelle attività “ordinarie”, in quelle straordinarie e quali in quelle aggiuntive.
c- Che una volta concordata una data organizzazione dell’orario di lavoro, questa potrà essere modificata in corso d’anno solo in presenza di oggettive esigenze e previo un nuovo accordo con la RSU.
d- altro
art accertamento dell’orario di lavoro.
L’orario di lavoro di tutto il personale deve essere accertato mediante sistemi obiettivi ed univoci di controllo, che costituiscono atti documentali. Pertanto, allo scopo, si concorda che: …. (precisare).
art : orario di lavoro – orario flessibile – orario plurisettimanale – turnazioni.
Premesso che su tutti questi istituti si applica quanto stabilito dall’art. 52 del CCNL/99 il contratto di scuola deve fare le opportune precisazioni/integrazioni sulla base delle specificità, se necessario. Esempi di possibili precisazioni da inserire nel contratto:
1- Che l’articolazione dell’orario su 5 giorni lavorativi, così come l’adozione di orario flessibile, deve essere funzionale alle esigenze del servizio e può essere adottato anche per esigenze del singolo lavoratore, quando la richiesta non osti oggettivamente con le esigenze di funzionamento del servizio. Stabilire che le richieste per esigenze personali vanno presentate per iscritto all’inizio dell’anno, in modo che possano essere prese in considerazione nella predisposizione dell’orario e del piano delle attività. Che è possibile presentare richieste di variazione in corso d’anno per intervenute esigenze. Qualora non sia possibile soddisfarle, il dirigente scolastico informa la RSU motivando.
2- che se la scuola programma attività oltre le ore 14.00. è evidente che sarà necessario organizzare il lavoro del personale Ata su turni. In questo caso è bene stabilire come criterio fondamentale la rotazione tra le unità di personale dello stesso profilo se presenti. Al tempo stesso vanno esplicitate tutte le deroghe e eccezioni a favore di alcune categorie di lavoratori (ad es. studenti lavoratori, genitori con figli molto piccoli, lavoratori portatori di handicap o che prestano assistenza a familiari, ecc…) che possono, a domanda, essere esclusi o beneficiare di un orario più favorevole. In generale, sull’orario di lavoro, si può prevedere una clausola che consenta accordi tra personale per cambiamenti dell’orario e/o turni, quando non comportano modifiche agli assetti organizzativi della scuola.
3- Per lo straordinario, stabilire il principio di massima che le ore prestate in più darebbero diritto alla retribuzione. Ad un piano delle attività che prevede ore aggiuntive per il personale, deve corrispondere una delibera. Attualmente provvedere tramite recupero delle ore prestate, recupero che, in condizioni normali, dovrebbe rappresentare sempre una scelta individuale non imponibile nemmeno dal contratto di scuola.
4- Che nell’ambito della programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro, può essere prevista, su richiesta, la chiusura dei locali della scuola nei giorni prefestivi (NB: la chiusura prefestiva è sempre deliberata), con modalità da concordare ogni anno e comunque non meno di …… (precisare. Ad es. 30 giorni) prima del giorno di volta in volta previsto. In questo caso, a cura del dirigente Scolastico, sarà data accurata informazione all’utenza. Le ore di lavoro non effettuate vengono recuperate con una distribuzione nei rimanenti giorni lavorativi. Ad es. in sostituzione di un orario di 6 ore per 6 giorni, si può contrattare un orario di 7 ore e 15 minuti per 5 giorni, il che non obbliga nessuno al recupero delle ore mancanti per la chiusura pre-festiva e va incontro a coloro che non vogliono o non possono usare i giorni di ferie in questo periodo.
5- Altro …….
Art sostituzione assenti. Il contratto di scuola potrebbe definire i tempi e criteri di
sostituzione in caso di assenza.
art…….: rotazione delle mansioni. E’ un tema complesso e delicato. Il contratto potrebbe intervenire
Altro ………..
art salario accessorio
Preliminare alla contrattazione sul salario accessorio di scuola, è il quadro completo delle risorse disponibili. Si tratta risorse derivanti dall’attuazione dei progetti per il miglioramento dell'’O.F. , cui in futuro si potrebbero aaggiungere altre somme (art. 43 del CCNL/99).
Nella contrattazione sull’utilizzo del personale e sulla organizzazione del lavoro vanno individuati alcuni criteri per accedere al “salario accessorio”. Questo aspetto è molto importante ed il CCNI/99 offre molto spazio alla contrattazione di scuola. Fra questi si potrebbero indicare: la disponibilità degli interessati, la professionalità per il tipo di attività da svolgere, la coincidenza tra sede di servizio e svolgimento dell’attività. Questo per impedire che la scelta del personale sia a discrezione del solo Dirigente Scolastico o del Direttore dei servizi. inoltre è bene stabilire da subito quali attività aggiuntive si debbono svolgere oltre l’orario di lavoro obbligatorio e quali invece si svolgono al suo interno (intensificazione della prestazione). Quindi il contratto stabilisce, ad esempio:
a- Che l’utilizzazione del personale per le attività aggiuntive che danno diritto a compenso, sarà fatta con criteri di equità ed omogeneità nell’ambito del personale dichiaratosi disponibile.
b- Che entro il mese di ottobre il piano delle attività predisposto dal Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 52 comma 10 del CCNI/99 e l’elenco del personale impegnato nelle varie attività aggiuntive è affisso all’albo precisando (come chiarito anche dal Ministro della Pubblica Istruzione con la CM 243 del 14/10/99) l’impegno orario di ciascuno ed il compenso spettante. Copia dello stesso è consegnata alla RSU.
Che per il sotto elencato personale:
si assicura un compenso complessivo (compenso forfettario annuo, compenso per prestazioni aggiuntive in relazione ai progetti per il miglioramento dell’O.F.), pari a lire con le risorse e secondo i criteri di cui alla tabella C e C1 del contratto integrativo per l’estero
c- Altro ……..
art riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali.
In base all’articolazione dell’orario definito all’inizio dell’anno, si concorda che per il seguente personale:
si adotta l’orario a 35 ore perché
(va contrattata per tutti coloro che hanno un orario molto sfasato rispetto al turno antimeridiano).
art piano annuale delle ferie.
Il contratto di scuola deve definire:
1- Il mese entro cui (es. maggio?...prevedere una data congrua per l’emisfero australe) è adottato il piano annuale delle ferie di tutto il personale ATA, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 19 del CCNL/95 con le modifiche ed integrazioni dell’art. 49 lett. A del CCNL/99.
2- Che qualora più soggetti appartenenti allo stesso profilo richiedano le ferie nello stesso periodo e vi sia l’impossibilità di soddisfare tutte le domande, si procederà ad una rotazione annuale alternando i mesi di luglio ed agosto e garantendo un periodo minimo di 15 giorni consecutivi.
3- Che l’eventuale variazione del piano delle ferie definito, potrà avvenire solo per straordinarie e motivate (per iscritto) esigenze di servizio, o personali del lavoratore, anche per evitare danni economici ai lavoratori da un lato e disservizi dall’altro.
4- Altro …..
Art. ….: Formazione.
La scuola organizza in proprio, al di là dei piani provinciali, attività di formazione/aggiornamento per il personale. Il contratto di scuola deve stabilire:
♦ la percentuale di fondi da riservare agli Ata (a tale scopo la RSU deve rivendicare di conoscere per tempo l’entità delle risorse complessive e informare tutto il personale);
♦ le finalità e i temi della formazione;
♦ chi vi partecipa e chi può avanzare proposte e progetti;
♦ priorità;
♦ altro ….
art. …. : Utilizzo dei locali da parte di esterni. l’utilizzo dei locali da parte di Enti, di altre amministrazioni, di privati quasi sempre comporta un impegno aggiuntivo per il personale Ata. In questi casi è necessario contrattare sin dall’inizio i compensi dovuti al personale della scuola che volontariamente si assume questo onere ( compensi a carico de privati). Nel contratto è opportuno indicare i criteri di accettazione di questo genere di richiesta, stabilendo innanzitutto la disponibilità volontaria del personale e i compensi minimi .
DIRITTI SINDACALI
La presente scheda esemplifica una possibile bozza di piattaforma per il contratto di istituzione in merito alla lett. d comma 3 dell’art.6 del CCNL / 99. La bozza si compone di alcuni titoli di fondo che vanno esplicitati nell’intesa stessa con esempi di possibili contenuti da inserire e può costituire una traccia per predisporre una piattaforma rivendicativa per aprire la contrattazione con il Dirigente scolastico.
E’ evidente che ogni scuola può avere ulteriori esigenze e/o integrazioni e/o specificità che vanno ovviamente aggiunte e prese in considerazione.
CONTRATTO INTEGRATIVO DI SCUOLA SU:
modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali nonché di definizione dei contingenti di personale previsti dall’art:2 dell’allegato accordo al CCNL sull’attuazione della legge 146/90
A PREMESSA RIBADIRE CHE:
Le parti concordano nel considerare le relazioni sindacali di scuola, nel rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del dirigente scolastico e della RSU, fondamentali al fine di perseguire l’obiettivo di contemperare l’interesse a migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio alla collettività con il miglioramento delle condizioni di lavoro del personale che opera nella scuola stessa. La correttezza e la trasparenza dei comportamenti tra le parti ne sono la condizione e costituiscono un impegno reciproco.
DIRITTI SINDACALI
Gli aspetti da regolamentare potrebbero essere:
1- assemblee sindacali. Il contratto, ad esempio, potrebbe precisare che:
a – la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell’orario dell’assemblea sindacale e da rilasciare a seguito della comunicazione sull’assemblea da parte del dirigente scolastico, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. Pertanto i partecipanti non sono tenuti nè ad apporre firme di presenza durante l’assemblea ne ad assolvere ad ulteriori altri adempimenti a meno che la partecipazione dichiarata venga impedita per cause di forza maggiore.
b- nelle assemblee in cui è coinvolto il personale ATA , se l’adesione è totale, il dirigente e le RSU, verificando prioritariamente la disponibilità del personale, stabiliscono la quota e i nominativi di coloro che sono tenuti ad assicurare i sevizi essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi alla scuola al centralino ed alle altre attività indifferibili coincidenti con l’orario dell’assemblea. In assenza di dichiarata disponibilità si procede a rotazione con gli stessi criteri definiti nell’accordo sui contingenti in caso di sciopero.
c- altro......................
2- Chiarimenti in merito all’utilizzo dei permessi sindacali e alle modalità di espletamento delle funzioni delle RSU. Nel primo incontro con il DS in merito alle relazioni sindacali, è opportuno chiarire (N.B. vedasi nota ARAN del 30-1-2001):
a- che le modalità con cui la RSU opera, esprime la propria posizione ( a maggioranza), formula proposte/richieste/comunicati ecc sono definite dalle RSU:
La RSU decide autonomamente se dotarsi di proprio regolamento ( è opportuno che l faccia e rispetto ad esso la Dirigenza non è tenuta ad alcun intervento trattandosi di atto endosindacale.
Anche la modalità con cui la delegazione di parte sindacale, composta dalla RSU e Rappresentanti dei sindacali firmatari formalmente accreditati, esprime la propria volontà attiene all’organizzazione interna alle due componenti e non è di competenza del DS;
b- che la distribuzione e l’utilizzo del monte ore di permessi sindacali spettanti alla RSU sono decisi esclusivamente dalla RSU e ne va assicurato il pieno utilizzo (30 minuti per ogni unità di personale in servizio presso ogni istituzione).
c- che per la eventuale partecipazione alle riunioni degli organi statutari delle X.XX. da parte dei componenti le RSU va assicurata la fruizione , a richiesta, di permessi sindacali e/o eventuali cumuli degli stessi, al di fuori della quota spettante alla RSU e nei limiti complessivi ed individuali e con le modalità previste dalla normativa e dai contratti nazionali vigenti.
Ciò premesso e chiarito che tali aspetti non sono negoziabili perché rappresentano un diritto della RSU, il contratto di scuola deve decidere (art.6 comma 3 del CCNL):
• Modalità con cui si svolgono gli incontri, sia per l’informazione che per la contrattazione.
Dal momento che possono partecipare anche i sindacati provinciali firmatari, nel contratto di istituzione (quindi anche loro presenti, se vogliono) si concorda come procedere per prassi ( ad es. se in orario di servizio con i permessi, se tutto o in parte fuori dell’orario di servizio,ecc ).
• la modalità di verbalizzazione degli incontri;
• come procedere in presenza di richiesta di apertura della trattativa ( ferme restando le regole stabilite nel contratto); ad es. Come si informano/convocano i sindacati territoriali firmatari;
• altro.......
1- Calendario degli incontri (esempio di possibile modalità)
Tra il Dirigente scolastico e la RSU v iene concordato anche un calendario di massima degli incontri sulle materie di cui all’art.6 del CCNL/99, concernente le relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica, ai fini dell’informazione preventiva: (es. di possibile modalità)
a- nel mese di settembre ? incontro/i su:
- modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali
- organizzazione del lavoro del personale ATA
- adeguamento degli organici del personale
- assegnazione del personale ai plessi, alle sezioni staccate, ai corsi
- assegnazione dei docenti alle classi e alle attività
- criteri e utilizzo del personale in relazione al POF e ai progetti ivi comprese attività aggiuntive (N.B.: tale punto deve essere preceduto dalla contrattazione sui criterio generali di utilizzo delle risorse per le varie tipologie di personale e ordini e tipi di scuole: art. 3 comma 2 del CCNL 2001)
a- entro il mese di ottobre su:
- piano delle attività aggiuntive anche in relazione ai progetti per il miglioramento dell’offerta formativa
- utilizzo di eventuali risorse finanziarie e del personale relativamente a progetti, convenzioni e accordi sulle collaborazioni plurime e sull’attività risolta agli adulti
- criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento
- utilizzazione dei servizi sociali ( se presenti nella scuola per il personale)
- sicurezza nei luoghi di lavoro
b- nel mese di gennaio:
- verifica organizzazione del lavoro personale ATA c- nel mese di gennaio/febbraio:
- proposte formazione classi e determinazione organici.
d- entro giugno:
- verifica dell’organizzazione del lavoro del personale ATA
- informazione successiva sui nominativi del personale impegnato nelle attività aggiuntive retribuite e verifica dell’attuazione dell’accordo di istituzione sulle modalità attuative dell’impiego delle risorse finalizzate
e- altro................
Il contratto dovrebbe inoltre ribadire:
- che gli incontri sono attivati su invito del DS alle suddette scadenze ed anche in altri momenti se richiesto dalle RSU
- che almeno 48 ore prima degli incontri il DS fornisce la documentazione relativa
- se agli incontri può partecipare (non c’è ragione di veto da parte sindacale) anche il Direttore dei servizi generali e amministrativi (e/o qualunque altro collaboratore che segue la varie materie).Deve essere chiaro che in ogni fase degli incontri possono partecipare (se vogliono e in caso contrario meglio chiarirlo consensualmente), a norma dell’art. 9 del CCNL/99, i rappresentanti delle XX.XX. territoriali rappresentative ai sensi degli artt. 47, comma 2 e 47-bis del D.lgs 29/93 e successive modificazioni e firmatarie del contratto nazionale.
- che spetta al DS informarli della convocazione
- che la delegazione sindacale è definita dal sindacato con atto formale
- che al termine degli incontri sull’informazione è redatto un verbale che viene sottoscritto dalle parti
- altro......
N.B. – Dal momento che, ai sensi dell’art.6 comma 5 del CCNL/99, la contrattazione, attivata su richiesta delle parti, può concludersi con un accordo, vincolante tra le parti, oppure con un disaccordo, in questo secondo caso, deve essere redatto comunque un apposito verbale in cui risultano le diverse posizioni delle parti che viene sottoscritto da tutti i partecipanti.
1- Bacheca sindacale
E’ il contratto di scuola che:
a- regolamenta come e dove allestire la bacheca sindacale della RSU ( nelle istituzioni con più sedi si può provvedere a più bacheche). Tale xxxxxxx è aggiuntiva a quella spettante alle XX.XX. rappresentative e ai loro “referenti” associativi di scuola.
b- Esplicita che la RSU ha diritto di affiggere in bacheca sindacale o negli appositi spazi assegnati, materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
c- Precisa che stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture sindacali territoriali o esposte e siglate dalla RSU. Il Dirigente S. assicura la tempestiva trasmissione alla RSU del materiale che le viene inviato per posta o per fax.
d- Altro...........
4 - Agibilità sindacale
E’ il contratto di scuola che stabilisce:
a- le modalità con cui la RSU comunica con il personale della scuola durante l’orario di servizio e al di fuori di esse per motivi di carattere sindacale;
b- che per gli stessi motivi è consentito l’uso gratuito del telefono, del fax, del ciclostile, e della fotocopiatrice nonché l’uso dal personal computer compreso l’utilizzo della posta elettronica, delle reti telematiche e delle nuove tecnologie nel loro complesso (art. 3 e 10 del CCNQ del 7- agosto 98 e nota ARAN in merito dell’ottobre 2000)
c - quale locale viene riservato alla RSU per le riunioni, con un armadio e gli arredi per la raccolta
materiale sindacale. Tale locale è di esclusiva gestione della RSU. (Nei luoghi di lavoro piccoli come quelli all’estero detto diritto è legato alla disponibilità dei locali.)
d - altro..........
5 - Attività aggiuntive
L’accordo sulle relazioni sindacali potrebbe prevedere:
a- entro il mese di ottobre, dopo aver espletata l’informazione preventiva alla RSU, la pubblicazione del piano delle attività ( comprese quelle aggiuntive per i progetti per il miglioramento dell’offerta formativa ) e l’affissione all’albo della scuola dei prospetti analitici indicanti il personale impegnato, l’elenco delle attività, gli impegni orari ,gli elenchi degli aspiranti e i nominativi dei docenti xxxxxxxx delle F.O. con l’indicazione delle rispettive aree e articolazioni d’aree di pertinenza.
b- Che copia dei suddetti prospetti venga consegnata alle RSU nell’ambito del diritto all’informazione
c- Altro......
6 – Ferie docenti ( Non è materia contrattuale, ma non è vietato regolamentarne la fruizione con contratto di scuola).
Ad esempio si potrebbe concordare che:
a- premesso che il personale docente ha diritto alla anticipazione di 6 giorni di ferie alle condizioni previste dall’art. 19 del CCNL/95, si può stabilire che la richiesta, in forma scritta, deve essere inoltrata con congruo anticipo (10 gg ?)
b- che il Dirigente scolastico almeno 48 ore prima, comunica, per iscritto, la concessione o l’eventuale diniego esplicitandone le motivazioni
c- che eventuali imprevedibili variazioni all’ultimo momento delle condizioni che ne hanno consentito la concessione, non ne determinano la revoca
d- che in presenza di più richieste per gli stessi giorni ed in condizioni di parziale accoglimento, hanno precedenza coloro che ne hanno usufruito, per meno giorni, e , a parità, coloro che hanno effettuato prima la richiesta;
e- altro........
7 – Xxxxx XXX ( dal momento che la fruizione delle ferie ATA ha ricadute sulla organizzazione del lavoro, va regolamentata – meglio se nell’accordo specifico sul lavoro ATA-)
Il contratto potrebbe definire ad esempio:
a- il termine (maggio?) entro cui predisporre il piano di fruizione
b- la rotazione del personale
c- come tenere conto di esigenze personali documentate
d- altro..........
8 – Contingente ATA in caso di sciopero
( vedi ipotesi di specifico accordo sui contingenti. Tale punto può essere inserito nell’accordo generale su diritti e relazioni sindacali oppure essere oggetto di specifico e separato accordo)
9- Patrocinio e diritto di accesso agli atti
Il contratto di scuola precisa che la RSU ed i Sindacati territoriali rappresentativi, su delega degli interessati da acquisire agli atti della scuola, hanno diritto di accesso agli atti in ogni fase del procedimento che li riguarda. Gli Istituti di Patronato Sindacale hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro su tutte le materie previste dalla normativa vigente.
Il rilascio di copia degli atti personali avviene senza oneri e, di norma, entro 2 giorni dalla richiesta e comunque non oltre i 15 giorni.
La RSU e i sindacati territoriali di cui all’art. 9 del CCNL/99, hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie di cui all’art.6 del CCNL 26/5/9 oggetto di informazione preventiva e successiva.
10- Altro.........