COMUNE DI COLLEFERRO
COMUNE DI COLLEFERRO
UFFICIO TECNICO
APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Colleferro li, 13 novembre 2013
SOMMARIO
TITOLO I - CARATTERI GENERALI DELL’APPALTO 2
TITOLO II - NORME DI RIFERIMENTO 9
TITOLO III - MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO 12
TITOLO IV - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE
TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI 26
TITOLO V - DISCIPLINE ECONOMICHE 28
TITOLO VI - DISCIPLINE AMMINISTRATIVE 31
TITOLO I - CARATTERI GENERALI DELL’APPALTO
Art 1. Definizioni
Le definizioni e gli acronimi indicati nel presente capitolato corrispondono, dove non meglio specificato, a quanto indicato nell’Allegato A (definizioni) al presente documento.
Art 2. Oggetto dell’appalto
L’Appalto di cui al presente Documento ha per oggetto:
• la gestione della pubblica illuminazione di proprietà comunale, da realizzarsi attraverso l’acquisto dell’energia elettrica e la sua distribuzione agli utilizzatori finali, la manutenzione ordinaria, la manutenzione programmata, la manutenzione straordinaria conservativa, il servizio di presidio, il servizio di pronta reperibilità e l’assistenza tecnica ed amministrativa alla committente, il tutto svolto nel pieno rispetto dalle vigenti leggi e dai regolamenti in materia di gestione, sicurezza del lavoro ed ambientale, utilizzo razionale dell’energia (prestazione principale);
• il finanziamento e la esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione in attuazione dell’apposito progetto definitivo ed esecutivo da redigere a cura dell’appaltatore sulla base del progetto preliminare fornito dalla committente (prestazione secondaria).
Scopi primari dell’appalto sono il conseguimento degli obiettivi di un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica, di un risparmio energetico ed economico, del contenimento dell’inquinamento luminoso nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme vigenti in materia.
Il servizio in appalto è da espletare secondo i modi delineati negli articoli che seguono del presente capitolato ed a completo carico dell’ appaltatore, pertanto da ritenersi comprese nel prezzo che lo stesso ha esposto in offerta.
Tutte le prestazioni sopra elencate dovranno essere erogate secondo i modi e i limiti di competenza meglio descritti negli articoli del presente capitolato, a favore degli impianti del committente presenti nel territorio della stessa come individuati nell’Allegato B (Elenco impianti) al presente capitolato.
Si specifica che relativamente agli impianti di pubblica illuminazione, le competenze dell’appaltatore iniziano sempre dal punto situato immediatamente a valle dei contatori dell’energia elettrica installati da parte della società distributrice dell’energia, questi compresi.
Art 3. Caratteristiche del servizio
I servizi oggetto del presente capitolato costituiscono a tutti gli effetti servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.
Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore, ovvero per gravi problemi verificatisi a causa della vetustà della rete, per i quali l’appaltatore è impegnato a ripristinare il servizio il più rapidamente possibile. In tali casi, che non costituiscono titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, l’appaltatore adotterà tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli utilizzatori, garantendo in ogni caso gli interventi
di emergenza.
L’appaltatore dovrà informare tempestivamente il committente di ogni rilevante circostanza di irregolare funzionamento o interruzione del servizio.
Art 4. Oneri in capo al committente ed all’appaltatore
Con la stipula del contratto d’appalto il committente rimane titolare dei servizi di illuminazione pubblica oggetto del presente capitolato, la cui gestione è affidata all’appaltatore per il tempo previsto e con le modalità meglio specificate nell’Allegato C (Disciplinare tecnico) al presente documento.
Il committente esercita le funzioni ad essa conferita dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e controllo per assicurare livelli e condizioni di prestazione dei servizi adeguati alle esigenze della popolazione e del territorio, nonché idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico e la qualità ambientale della comunità locale.
L’appaltatore provvede alla gestione dei servizi, assumendosene la relativa responsabilità, sollevando il committente da ogni richiesta per eventuali danni derivanti a terzi da detta gestione.
L’appaltatore è tenuto alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria come definite e con le modalità indicate nell’Allegato C (Disciplinare tecnico). Relativamente ai suddetti impianti, l’appaltatore è tenuto inoltre a fornire tutte le prestazioni necessarie al loro mantenimento e corretto funzionamento, anche se non specificatamente indicate nel presente capitolato e suoi allegati.
Art 5. Proprietà degli impianti
Per tutta la durata del presente appalto la proprietà degli impianti di pubblica illuminazione rimane in capo al committente.
Gli impianti di illuminazione pubblica sono oggetto di consegna da parte del committente all’appaltatore, in esito alla stipula del presente appalto e per tutta la sua durata, affinché questi li gestisca garantendo la fornitura alla collettività dei servizi oggetto del presente capitolato.
Il committente solleva l’appaltatore dal pagamento di ogni e qualsiasi onere/tassa/canone, eventualmente allo stesso dovuto, relativamente all'occupazione di suolo/sottosuolo in dipendenza degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti nel presente contratto.
L’appaltatore ha facoltà di gestire gli impianti ed i beni ricevuti in consegna, secondo le proprie procedure gestionali, fermo restando il vincolo di destinazione di cui all’art. 828, comma 2, del codice civile ed il rispetto delle norme del presente capitolato.
Il committente si riserva la facoltà di poter disdettare il servizio oggetto dell’appalto per quegli impianti, come anche per semplici parti degli stessi, che non dovessero più appartenere al proprio patrimonio o fossero dismessi dall’uso, qualsiasi ragione determini tale decisione.
Nel caso di dismissione o di aumento di punti luce si riterranno validi ai fini della contabilizzazione economica del servizio i parametri economici dell’offerta presentata in sede di gara, secondo quanto espressamente previsto all’art. 31 del presente capitolato.
Gli impianti ed i beni afferenti ai servizi in oggetto che verranno realizzati o acquisiti dal committente successivamente alla stipula del contratto d’appalto, saranno consegnati all’appaltatore, con le stesse modalità previste nel presente capitolato.
Il committente, in qualità di proprietario, autorizza l’appaltatore ad effettuare sugli impianti di pubblica illuminazione tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per la buona riuscita del servizio.
Art 6. -Durata dell’appalto
Il contratto d’appalto avrà la durata di 20 anni, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto disciplinata all’art. 30 del presente capitolato.
Da tale data decorreranno, quindi, tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell’appaltatore previsti dal presente capitolato.
Art 7. Valore economico dell’appalto
Il valore economico dell’appalto, per la completa e perfetta esecuzione del servizio e dei lavori come da oneri evidenziati dal presente capitolato e per tutta la sua durata temporale, ai sensi ed effetti dell’art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e ss.mm.ii..” (da ora in poi D. Lgs. n. 163/2006 o Codice dei contratti), è quantificato in € 9.086.398,80 al netto dell’IVA.
In considerazione di quanto previsto dall’art. 29 del D. Lgs. n. 163/2006 relativamente al metodo di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici, non si verifica quanto previsto dal comma 12, lettera b), in quanto viene preventivamente fissato il valore dell’appalto.
Per quanto indicato in precedenza si evidenzia che, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, l’appalto si connota come appalto di servizi intendendo che sono riscontrabili le condizioni di cui al comma 2, lettera c) del citato articolo stante la richiesta di esecuzione di lavori accessori alla fornitura dei servizi.
Ai sensi e per gli effetti della L.R. 9 marzo 2012 n. 3 e in particolare dell’art. 4 comma 1 bis introdotto con modifica dall’art. 11, comma 8, L. R. 5/2013, per il presente appalto non trova applicazione l’art. articolo 33, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legislativo 163/2006 in materia di centrale di committenza.
Art 8. Categoria dei servizi e dei lavori
I numeri di riferimento CPV (vocabolario comune per gli appalti) dei servizi e dei lavori oggetto dell’appalto sono i seguenti:
Vocabolario principale Descrizione
Oggetto principale 50232100 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione
stradale
Oggetti complementari 50232000-0 Manutenzione di impianti di pubblica illuminazione e semafori 50232110-4 Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica 71323200-0 Servizi di progettazione tecnica di impianti
Categorie dei servizi
Ai sensi ed effetti dell’articolo 3, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006 i servizi oggetto del presente capitolato si connotano quali servizi facente parte dei settori ordinari ovvero settore diverso da quello del gas, dell’energia termica, dell’elettricità, dell’acqua, dei trasporti, dei servizi postali e dello sfruttamento dell’area geografica ovvero dei servizi compresi nell’Allegato IIA - Categoria 1- del citato D. Lgs. n. 163/2006.
Categorie dei lavori
Ai sensi degli articoli 107 e 108 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (da ora in poi D.P.R. n. 207/2010), i lavori di manutenzione agli impianti, i lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, sono classificati nella categoria prevalente di opere OG 10.
Si individuano le seguenti parti di cui si compone l’insieme delle opere:
Descrizione Categoria Qualificazione obbl Classifica
Costruzione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione | OG 10(Prevalente) | SI | VI |
Impianti di reti di trasmissione e trattamento dati | OS 19 (scorporabile) | SI | I |
Art 9. Documenti che faranno parte del contratto d’appalto
Xxxxx parte integrante del contratto d’appalto:
– il progetto preliminare;
– il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suoi allegati;
– il bando di gara e il disciplinare di gara;
– l’offerta tecnica ed economica presentata dall’appaltatore in sede di gara.
Art 10. Rappresentante e domicilio legale dell’appaltatore - Responsabile del servizio
All'inizio dell’appalto, l’appaltatore dovrà comunicare alla committente il nominativo del proprio legale rappresentante, il quale dovrà possedere procura speciale conferente i poteri per tutti gli adempimenti inerenti il servizio appaltato; il relativo atto di procura dovrà essere acquisito agli atti della committente.
Per garantire la regolare esecuzione del servizio, l’appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla stipula del contratto, dovrà nominare un responsabile del servizio, cui dovrà essere conferito l’incarico di coordinare e controllare l’attività di tutto il personale addetto alla gestione, alla manutenzione e al controllo degli impianti affidati in gestione.
Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione del contratto, comunicate per iscritto, per fax, o per posta elettronica a detto responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente all’appaltatore.
Ogni variazione delle persone di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve essere tempestivamente comunicata alla committente; alla comunicazione della variazione della persona di cui al comma 1 dovrà essere allegato il nuovo atto di mandato.
Art 11. Coperture assicurative
Nel caso in cui nel corso dell’appalto, per negligenza dell’appaltatore, lo stesso venisse a causare danni a persone, dipendenti della committente o soggetti terzi, o a cose, sia di proprietà della committente o in uso alla stessa a qualsiasi titolo, l’appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni e al ripristino delle condizioni iniziali dei beni.
L’appaltatore è obbligato a produrre, almeno dieci giorni prima della data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, una polizza assicurativa riportante lo specifico oggetto dell’appalto che tenga indenne la committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e da azioni di terzi ed a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei servizi e dei lavori.
In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa dovrà essere rispettato quanto previsto dall’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010.
La polizza assicurativa è prestata da unica impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.). Si farà riferimento alla polizza Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 con le specifiche di seguito indicate.
Le somme da assicurare sono le seguenti:
Sezione A
Partita 1 - OPERE: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare alle stesse opere oggetto dell’appalto. Il massimale per la polizza dovrà essere unico e non inferiore a € 300.000 (trecentomila);
Partita 2 - OPERE PREESISTENTI: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare in corso di costruzione o manutenzione agli impianti già esistenti e sui quali si sta intervenendo. Il massimale non dovrà essere inferiore a € 100.000 (centomila);
Partita 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO: si riferisce a demolizioni e sgomberi che sono necessari e relativi eventuali costi in conseguenza del verificarsi di un danno, così come indicato ai precedenti punti 1) e 2). Il massimale non dovrà essere inferiore a € 100.000 (centomila).
Sezione B
Questa sezione della polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori e dei servizi, deve essere stipulata per un massimale non inferiore ad €
5.000.000 (cinquemilioni). Tale polizza deve:
a) prevedere specificamente, a chiarimento di quanto disposto dall'art. 11 dello schema tipo 2.3, l'indicazione che sono considerati "terzi" anche i rappresentanti della committente autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori e chiunque a vario titolo abbia possibilità di accesso;
b) comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere (art. 12 lett. l) dello schema tipo 2.3 );
c) comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a vibrazioni (art. 12 lett. j) dello schema tipo 2.3 ),
d) comprendere specificatamente i danni a cavi e condutture sotterranee (art. 12 lett. m) dello schema tipo 2.3 ).
La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 37 comma 5 del
D. Lgs. n. 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Indipendentemente dall'obbligo sopraccitato di stipula della polizza di responsabilità civile, l’appaltatore si assume ogni responsabilità civile e penale conseguente agli eventuali danni che avessero ad occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle sue funzioni nel contesto del servizio affidato.
Agli effetti assicurativi l’appaltatore, non appena a conoscenza di un fatto che provochi danno a persone o cose, è tenuto a segnalare alla committente l’accadimento, con dettagliato elenco dei danni e ad attivare le procedure presso la compagnia di assicurazione.
Art 12. Garanzie di esecuzione
Garanzia di esecuzione dei lavori
L’appaltatore sarà tenuto a prestare una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di illuminazione, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.
La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all’articolo 75, comma 3, del D. Lgs.
n. 163/2006 e va presentata in originale alla committente prima della formale sottoscrizione del contratto.
In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa dovrà essere rispettato quanto previsto dall’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010.
L’importo della garanzia fideiussoria dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di illuminazione posto a base d’asta, al netto dello sconto offerto in sede di gara e potrà subire la riduzione di cui all’articolo 113, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006; l’importo della garanzia è poi ridotto del 50% (cinquanta per cento) per il possesso della certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001:2000 essendo questo un requisito obbligatorio per la partecipazione alla gara.
La polizza dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata dei lavori risultante dal programma aumentata di sei mesi e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della committente.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà operare a “prima richiesta” e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della committente.
La committente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino alla sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte del direttore dell’esecuzione del contratto.
Lo svincolo della garanzia è condizionato alla attestazione di regolarità contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), sia per l’appaltatore che per le eventuali imprese subappaltatrici.
Garanzia di esecuzione dei servizi
L’appaltatore sarà tenuto a prestare una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.
La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all’articolo 75, comma 3, del D. Lgs.
n. 163/2006 e va presentata in originale alla committente prima della formale sottoscrizione del contratto.
In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa dovrà essere rispettato quanto previsto dall’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010.
Nella considerazione che trattasi di un servizio che ogni anno si ripete allo stesso modo, l’importo della garanzia fideiussoria dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell’importo annuale dei servizi e per
lo stesso motivo, nel corso del contratto non subirà la riduzione di cui all’articolo 113, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006; l’importo della garanzia è poi ridotto del 50% (cinquanta per cento) per il possesso della certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001:2000 essendo questo un requisito obbligatorio per la partecipazione alla gara.
La polizza dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata dell’appalto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della committente.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà operare a “prima richiesta” e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della committente.
La committente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d’ufficio; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino al termine dell’appalto ed all’avvenuta riconsegna alla committente di tutti gli impianti oggetto del servizio.
La garanzia fideiussoria va tempestivamente reintegrata, nell’importo, dall’appaltatore qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla committente. La mancata reintegrazione della fidejussione potrà essere causa di risoluzione del contratto.
Lo svincolo della garanzia è condizionato alla attestazione di regolarità contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), sia per l’appaltatore che per le eventuali imprese subappaltatrici.
TITOLO II - NORME DI RIFERIMENTO
Art 13. Riferimenti legislativi specifici
L’appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti in materia di appalto di lavori pubblici e di servizi pubblici, comprese quelle che dovessero essere emanate in corso dell’appalto; in particolare è fondamentale il riferimento al D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).
In generale, l’appalto è disciplinato da:
– D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
– D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE»
In particolare, le attività oggetto dell’appalto devono essere eseguite in conformità a:
– Legge 1 Marzo 1968, n. 186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.
– Legge 18 ottobre 1977, n. 791 Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.
– Legge 28 giugno 1986, n. 339 Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne
– Legge 9 gennaio 1991 n. 10 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale
– D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni
– D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni
– Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n . 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.
– Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Dovranno, da ultimo, essere osservate tutte le disposizioni di qualsiasi tipo emanate da locali Organi Istituzionali competenti per territorio, quali (sempre in senso descrittivo e non limitativo):
– il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio;
– l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia competente per territorio;
– la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Culturali competente per territorio;
– le Autorità Provinciali e Comunali.
Art 14. Riferimenti normativi specifici
Le attività oggetto dell’appalto dovranno essere eseguite in conformità alle seguenti normative:
NORME GENERALI
– D.M. 22/01/2008 n 37: disposizioni in materia di impianti negli edifici ;
– D.P.R. n. 503/96 “Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche”;
– D.M. 12/12/1985 “Norme tecniche relative alle tubazioni”;
– Circ. M. LL.PP. n. 27291 del 20/03/86 “Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni”;
– Norma UNI CEI 70030 “Impianti tecnologici sotterranei – Criteri generali di posa”;
– UNI EN ISO 6708 30/04/97 Elementi di tubazione. Definizione e selezione dei DN (diametro nominale).
NORME IMPIANTI
– D.M. 21 marzo 1988 n. 28 del Ministero dei Lavori Pubblici “Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche aeree esterne”.
NORME CEI
– 64-7 “Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari”: per l’individuazione dei minimi requisiti per le caratteristiche elettriche e meccaniche degli impianti in progetto;
– 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in c.a. e a 1500V in c.c.”: per l’individuazione di tutte le necessarie prescrizioni richieste allo scopo di garantire l’incolumità delle persone, degli animali e dei beni dai pericoli dell’energia elettrica;
– 11-1 “Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Norme generali.” (1987 Ottava edizione).
– 11-4 “Esecuzione delle linee elettriche aree esterne”;
– 11-8 “Norme per gli impianti di messa a terra”;
– 11-17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – linee in cavo”:
– 23-29 “Cavidotti in materiale plastico rigido”;
– 34-33 fascicolo n. 803 “Apparecchi per illuminazione stradale”;
NORME UNI
– 11248 “Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche”.
– 10819 “Limitazione del flusso luminoso verso l’alto”.
– EN 13201-2 “Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali”.
– EN 13201-3 “Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni”.
– EN 13201-4 “Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche”.
– UNI EN 40-3-1:2001 Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - Specifica dei carichi caratteristici
– UNI EN 40-3-2:2001 Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - Verifica tramite prova
– UNI EN 40-1:1992 Pali per illuminazione. Termini e definizioni
– UNI EN 40-2:2004 Pali per illuminazione pubblica - Parte 2: Requisiti generali e dimensioni
Art 15. Riferimenti legislativi a carattere regionale
Dovranno essere osservate, nell’ambito della progettazione ed esecuzione dei lavori, così come nell’ambito dei piani di manutenzione e, in genere, nella conduzione del servizio, le seguenti norme:
– Legge regionale Lazio 13 aprile 2000, n. 23 “Norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso “.
Art 16. Riferimenti normativi inerenti la manodopera
L’appaltatore è obbligato ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.
In particolare nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti ed occupati nell'espletamento dell’appalto, l’appaltatore deve attuare condizioni normative retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolge l’appalto stesso, anche se l’appaltatore non aderisce ad associazioni stipulanti tali accordi o recede da essi.
I lavoratori dipendenti dall’appaltatore, incaricati di eseguire le proprie mansioni attinenti il servizio appaltato, devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.
Art 17. Osservanza di norme particolari
Nell’esecuzione del contratto, l’appaltatore è obbligato ad applicare:
– la norma di garanzia della qualità UNI EN ISO 9001:2008, con riguardo alle attività di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione;
– la norma di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004, con riguardo alle attività di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione;
– la norma di gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro BS OHSAS 18001:2007, con riguardo alle attività di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione;
– la norma di gestione energetica UNI CEI EN ISO 50.001:2011 con riguardo al mantenimento e al miglioramento del sistema di gestione dell’energia;
– la norma di gestione aziendale SA 8000:2008 con riguardo alla responsabilità sociale di impresa.
TITOLO III - MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
Art 18. Prescrizioni di carattere generale
Tutte le prestazioni che l’appaltatore dovrà eseguire sugli impianti dovranno essere condotte in ottemperanza al presente capitolato ed in piena rispondenza al Piano gestionale presentato in sede di offerta, nonché nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale, delle normative specifiche dei vari settori e delle migliori regole dell'arte.
Eventuali modifiche al suddetto Piano dovranno essere comunicate al responsabile dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvate dal committente.
Inoltre le operazioni non dovranno essere d’intralcio per eventuali altri lavori in corso d’esecuzione da parte del committente (condotte da quest’ultima direttamente o affidate ad altra impresa), qualunque sia la natura di detti lavori.
La gestione degli impianti e l’esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di illuminazione, effettuate dall’appaltatore, non dovranno in alcun modo ostacolare, limitare o condizionare la normale attività della committente.
L’appaltatore è civilmente e penalmente responsabile durante l’esecuzione delle prestazioni di sua pertinenza:
– di eventuali disservizi che avessero ad occorrere su fabbricati e pertinenze degli stessi (impianti, infrastrutture, attrezzature, eccetera) di proprietà della committente o alla stessa in uso a qualsiasi titolo;
– dell’interruzione (anche parziale) di qualsiasi tipo d’attività svolta dalla committente qualunque sia il carattere di detta attività (istituzionale, assistenziale, logistico, eccetera).
Art 19. Funzionalità degli impianti
L’appaltatore dovrà mantenere in funzione gli impianti affidati ed esercitare un continuo controllo della conformità di tutti i parametri funzionali degli stessi, secondo le modalità riportate nell’Allegato C (Disciplinare tecnico) al presente capitolato,affinché forniscano le prestazioni dovute.
Art 20. Descrizione delle prestazioni da fornire nell’ambito dell’appalto
Sono da considerare a tutti gli effetti a carico dell’appaltatore tutte le seguenti prestazioni da eseguirsi su tutti gli impianti attuali e futuri in affidamento:
a) l’esercizio e la conduzione degli impianti;
b) l’accensione e spegnimento degli impianti;
c) la manutenzione ordinaria degli impianti;
d) la manutenzione programmata degli impianti;
e) la manutenzione straordinaria conservativa degli impianti;
f) approvvigionamento e gestione della energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti;
g) la voltura, con oneri a proprio carico, dei contratti di somministrazione dell’energia al servizio degli impianti;
h) l’attivazione di un call center, con numero verde dedicato, al fine di gestire il rapporto con la cittadinanza e per ricevere le segnalazioni di guasti;
i) un servizio di pronto intervento;
j) l’assistenza tecnica ed amministrativa;
k) gli interventi riparativi;
l) l’esecuzione di piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti a seguito di esplicita richiesta della committente che stanzierà apposite somme non essendo inclusi nelle tariffe del servizio;
m) gli interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione, per necessità di attività di terzi (ad esempio: potature piante private o pubbliche, manutenzione ad edifici), previamente autorizzati dalla committente. I costi di tali interventi saranno direttamente addebitati ai soggetti terzi che li richiedono e pertanto l’appaltatore dovrà fornire insieme al servizio anche il preventivo dell’intervento;
n) il ripristino della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati da soggetti terzi a seguito anche di incidenti stradali o svolgimento di attività e lavori; l’appaltatore recupererà direttamente dai soggetti terzi le spese sostenute per gli interventi di riparazione eseguiti;
o) la redazione di un rapporto annuale sull'andamento del servizio. Da tale rapporto la committente evincerà l’entità e la natura degli interventi svolti dall’appaltatore sugli impianti oggetto di affidamento. Il rapporto dovrà essere consegnato alla committente di norma entro la fine del mese di giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferisce;
p) la collaborazione con il committente nella predisposizione del "Piano dell'illuminazione pubblica comunale”.
Nell’Allegato C (Disciplinare tecnico), sono indicate nel dettaglio le modalità di esecuzione di ogni singola prestazione indicata al comma precedente.
I materiali utilizzati negli interventi di manutenzione devono essere conformi a quelli originariamente impiegati, comunque delle migliori marche in commercio e comunque rispondere ai requisiti tecnici di minima dichiarati in fase di offerta.
Con riferimento al punto f) “approvvigionamento e gestione della energia elettrica”, l’appaltatore dovrà acquistare almeno il 100% dell’energia elettrica, utilizzata a servizio degli impianti, da fonti rinnovabili.
L’appaltatore è pertanto obbligato, tramite sistema RECS o equivalente, a dimostrare con idonea documentazione l’annullamento di certificati di energia elettrica (per un ammontare non inferiore al 100% del consumo totale annuo degli impianti gestiti) prodotta dalle fonti di cui all’articolo 2, comma 1 lett. a) del
D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 (di seguito “energia verde” prodotta da FER). A tal fine, l’appaltatore dovrà produrre al termine di ogni anno idonea attestazione di annullamento dei certificati rilasciati tramite sistema RECS o equivalente per il quantitativo di energia elettrica non inferiore al 100% consumata dai suddetti impianti. Tale obbligo è a titolo non oneroso per la committente e pertanto ricompreso nel prezzo di offerta.
L’impresa si impegna, inoltre, a rendere disponibile un logo o un marchio, attestante l’uso di “energia verde” prodotta da FER che per la durata del contratto verrà concesso in uso alla committente la quale avrà facoltà di usarne gratuitamente e senza alcun impegno per il tempo di durata del presente contratto.
Art 21. Interventi straordinari a carico del committente
Il committente riconoscerà e si farà carico economicamente degli interventi di riparazione e/o ripristino conseguenti ad eventi atmosferici violenti, calamità naturali, atti vandalici, guerre, tumulti ed altri eventi di forza maggiore ferma restando la verifica preventiva degli importi dei lavori e le modalità di esecuzione
degli stessi.
Eventuali adeguamenti degli impianti conseguenti a modifiche normative e/o innovazioni tecnologiche sopravvenute dopo la sottoscrizione del contratto d’appalto potranno, a scelta del committente, essere eseguiti direttamente dalla stessa o fatti eseguire a proprie spese dall’appaltatore.
Per interventi di cui ai due commi precedenti, l’appaltatore, su richiesta della committente, dovrà redigere il relativo progetto secondo quanto previsto dalla normativa sui lavori pubblici.
I prezzi unitari delle singole lavorazioni, da adottare per il calcolo dell’importo dei lavori da corrispondere all’appaltatore, dovranno essere quelli del Prezziario Impianti Elettrici edito dalla DEI - Tipografia del Genio Civile (Via Nomentana 16 – 00000 Xxxx sito internet: xxx.xxxxx.xx), vigente al momento di stesura del progetto, al netto del ribasso offerto in sede di gara.
La scelta di adottare il Prezziario Impianti Elettrici edito dalla DEI è dettata dal fatto che trattasi del prezziario più completo nel settore degli impianti dell’illuminazione diffuso a livello nazionale e aggiornato ogni sei/dodici mesi.
Nell’eventualità di cui al comma precedente la committente riconoscerà all’appaltatore le spese di progettazione e direzione lavori nella misura di quanto stabilito dal D.M. 20 luglio 2012 n. 140 con rimborso spese forfetizzato nella misura del 20% (venti per cento); il progetto preliminare è comunque sempre a carico dell’appaltatore.
Art 22. Disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi e l’esecuzione dei lavori
Il personale dell’appaltatore addetto alla gestione degli impianti deve essere in possesso delle abilitazioni necessarie e dell’adeguata professionalità e competenza.
Il citato personale deve essere addestrato immediatamente e tempestivamente dall’appaltatore alla conoscenza specifica degli impianti oggetto di appalto e dei relativi orari e modi peculiari di funzionamento.
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) si obbliga ad applicare ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione dei servizi un contratto nazionale di lavoro che preveda nella sfera di applicazione la tipologia delle attività corrispondenti alle prestazioni oggetto del contratto nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto al committente dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della committente;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma precedente, accertata dal committente o ad essa segnalata da un ente preposto, il committente medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, destinando le
somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate a tenere negli stessi:
a) Fotocopia autenticata del Libro Unico del Lavoro di cui al D. L. n. 112/2008 art. 39 all'ultimo aggiornamento effettuato nonché elenco dipendenti occupati nel cantiere;
b) Copia della dichiarazione di assunzione ai sensi del D. Lgs. n. 152/1997 art.1 con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere assunti dopo la data dell'ultimo aggiornamento del L.U.L;
c) Registro degli infortuni vidimato dalla AUSL competente per territorio;
d) Copia dei contratti di subappalto e/o fornitura con posa in opera;
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate al rispetto delle vigenti disposizione in materia di previdenza, assistenza, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.
L’appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare dai dipendenti le prescrizioni ricevute dalla committente, verbali e scritte.
Art 23. Disposizioni in materia di sicurezza
I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’appaltatore, che è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs.
n. 81/2008, dovrà trasmettere alla committente, prima dell’inizio del servizio:
a) il documento di valutazione dei rischi aziendali ex articolo 17, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 81/2008;
b) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.
Art 24. Piani di sicurezza
Per quanto riguarda la manutenzione trattandosi di servizi che non comportano la formazione di cantieri veri e propri dove peraltro è prevista la presenza di un’unica impresa, il committente non è tenuta a designare il coordinatore per la progettazione né quello per l’esecuzione previsti dall’articolo 90, commi
3 e 4, del D. Lgs. n. 81/2008 e non è altresì tenuta a redigere neppure il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo previsti dall’articolo 91, comma 1, lettere a) e b) di tale decreto.
Stante la particolarità del servizio, che si svolge sostanzialmente in spazi pubblici, Il committente ha valutato altresì che non esistono rischi da interferenza per cui non ha proceduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).
L’appaltatore deve quindi, prima dell’inizio del servizio, ai sensi dell’articolo 131 del D. Lgs. n. 163/2006, predisporre ed inviare alla committente un Piano di sicurezza relativo ai rischi specifici delle singole lavorazioni che può essere inteso come l’insieme del Piano di sicurezza sostitutivo e del Piano operativo di sicurezza.
Per i lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di illuminazione invece, si ricade pienamente nel dettato del Titolo IV del D. Lgs.
n. 81/2008 pertanto l’appaltatore dovrà quindi, prima dell’inizio dei lavori, ai sensi dell’articolo 131 del D. Lgs. n. 163/2006, predisporre il Piano di sicurezza sostitutivo (PSS) ed il Piano operativo di sicurezza (POS) che analizzino in maniera dettagliata i processi di esecuzione e di modalità di lavoro quando essi hannoun'incidenza sull'igiene e la sicurezza dei lavoratori impiegati nel cantiere.
Il Piano di sicurezza sostitutivo (PSS) ed il Piano operativo di sicurezza (POS) dovranno essere redatti conformemente a quanto stabilito al punto 3 dell’Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Ai sensi dell’articolo 131 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 97 del D. Lgs. n. 81/2008, l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il proprio.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 163/2006 e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5 e 92, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008.
Tutti i piani di sicurezza (PSC, PSS, POS) dovranno essere redatti con i contenuti minimi previsti nell’Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008.
Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.
Art 25. Ulteriori competenze, oneri ed obblighi dell’appaltatore
Oltre a quanto previsto all’articolo 20, con la stipula del contratto d’appalto, l’appaltatore si assume, con oneri economici a proprio carico, le seguenti competenze, oneri ed obblighi:
a) Contratto d’appalto e atti vari. Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto d’appalto; spese per carte bollate e di bollo per gli atti e i documenti che lo richiedono, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio e dei lavori di cui all’appalto in oggetto. Così pure s’intendono a carico del medesimo appaltatore tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto o l’oggetto del medesimo, fatta eccezione per l’IVA ed ogni altra imposta che per legge fosse intesa a carico della committente.
b) Autorizzazioni, licenze. Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per istruire e gestire tutte le pratiche relative l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi, istituzioni statali, regionali, provinciali e altre operanti nel territorio, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente capitolato e più generalmente per una corretta gestione degli impianti.
c) Manodopera. Integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi.
d) Spese di cantiere. Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal preavviso, l’appaltatore dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati.
e) Preavviso. Obbligo di avvisare il committente prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne i casi di forza maggiore per i quali dovrà comunque essere data tempestiva comunicazione alla stessa.
f) Segnaletica stradale. Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle
segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori, secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto la committente o da altri soggetti pubblici dovessero prescrivere.
g) Ripristini. Al termine dei lavori l’appaltatore dovrà provvedere al ripristino del suolo pubblico secondo le indicazioni all'uopo definite e fornite dalla committente o da altri soggetti pubblici, nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di interventi stradali.
h) Sorveglianza e custodia. Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi compenso da parte della committente per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, nonché per opere di terzi.
i) Assicurazioni. L’assicurazione degli operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione dei lavori facenti parte dell’appalto in oggetto.
j) Prestazioni aggiuntive. Per gli interventi specificamente richiesti dal committente e con oneri economici a suo carico, secondo i dettami di cui al precedente art. 21 e previa concorde definizione fra le parti:
– progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di nuovi interventi;
– direzione dei lavori;
– esecuzione dei lavori;
– collaudo.
k) Sicurezza. Spese per la predisposizione, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo l'aggiudicazione dell’appalto e prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta all’appaltatore, previa consegna dello stesso al committente.
l) Xxxxxxxxx pareri tecnici ed esercitare il controllo sulla esecuzione degli impianti realizzati nell’ambito delle nuove urbanizzazioni, nonché procedere al loro collaudo prima della presa in carico.
m) Aggiornamento cartografico comprendente tutte le modifiche intervenute nell’anno, sia per quanto riguarda il numero dei punti luce, la tipologia ed il posizionamento.
n) Collaborare con il comune per la predisposizione delle domande di contributo che dovessero essere possibili per bandi emessi da Stato, Regioni o Province.
In generale l’appaltatore ha l’obbligo di fornire i servizi in oggetto con la massima diligenza, professionalità e correttezza nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, normative e regolamentari vigenti in materia.
Art 26. Standard qualitativi
Gli standard qualitativi dei servizi oggetto del presente capitolato vengono definiti sulla base dei seguenti principi:
a) la funzionalità degli impianti, per evitare disagi e situazioni di pericolo, dovrà essere sempre garantita secondo le indicazioni dell’Allegato C (Disciplinare tecnico);
b) la qualità dell’illuminamento della sede stradale e degli altri spazi pubblici deve essere adeguata agli standard normativi così come definiti nel progetto degli interventi;
c) il pronto intervento dovrà essere sempre eseguito nei tempi predeterminati nell’Allegato C (Disciplinare tecnico);
d) ogni tipo di intervento sugli impianti dovrà sempre tener presente lo standard di qualità di illuminamento minimo richiesto;
e) le risposte del Call Center alle chiamate devono avvenire nell’ambito di tempi di attesa ragionevoli; il Piano Gestionale deve prevedere un numero di addetti per fasce orarie sufficiente a limitare le code di attesa con la indicazione del livello di qualità offerto;
f) gli orari di disponibilità del Call Center devono essere indicati nel Piano Gestionale offerto.
Art 27. Obblighi del committente
Il committente è obbligato, nei confronti dell’appaltatore, ad espletare le seguenti attività:
a) Comunicare, prima dell’avvio del servizio, per iscritto all’appaltatore il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto previsto dall’art. 299 del D.P.R. n. 207/2010;
b) svolgere attività di programmazione e pianificazione dello sviluppo del territorio e delle infrastrutture primarie ivi compresa la progettazione di carattere generale, garantendo un costante rapporto con le strutture tecniche dell’appaltatore per verificare la compatibilità dei nuovi insediamenti con gli impianti esistenti e per procedere alla pianificazione di nuove opere;
c) comunicare con congruo anticipo all’appaltatore:
– le modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sulla gestione dei servizi, acquisendone il relativo parere;
– l’esecuzione di lavori interferenti con gli impianti ed i servizi oggetto dell’appalto;
d) astenersi dall’eseguire direttamente interventi o regolazioni degli impianti affidati in gestione all’appaltatore;
e) non consentire ad altri soggetti l’esercizio delle attività oggetto del presente appalto essendo che l’appaltatore, per l’intera durata dell’appalto, ne ha l’esclusiva;
f) riconoscere all’appaltatore il diritto di recuperare da soggetti terzi le spese sostenute per il ripristino della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati dagli stessi;
g) tenere sollevato e indenne l’appaltatore da richieste economiche e/o di altro tipo che dovessero richiedere soggetti terzi, proprietari di aree su cui insistono gli impianti di illuminazione;
h) richiedere preventivamente all’appaltatore, in caso di esecuzione da parte di soggetti terzi o dalla committente stessa di interventi relativi agli impianti di pubblica illuminazione, un parere tecnico obbligatorio e vincolante contenente tutte le relative prescrizioni tecnico-esecutive da rispettare;
i) approvare, ove necessario, i progetti relativi alle opere ed impianti da realizzare, al fine di acquisire tutti gli effetti derivanti dalla dichiarazione di pubblica utilità, specificamente per ciò che concerne le occupazioni d’urgenza e gli espropri;
j) farsi carico degli oneri sostenuti dall’appaltatore, per effettuare gli spostamenti e/o le modifiche degli impianti effettuati a seguito di esigenze della committente stessa, non comprese nell'appalto;
k) prescrivere i seguenti obblighi, relativamente ai lavori eseguiti da terzi:
• assumere presso l’appaltatore opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare gli impianti relativi ai servizi in oggetto;
• preavvisare l’appaltatore dell’inizio dei lavori da compiersi, informandolo altresì della loro natura;
• segnalare immediatamente all’appaltatore eventuali danni causati e risarcirli;
l) effettuare il coordinamento con le autorità preposte alla chiusura delle strade qualora ciò si rendesse necessario per l'espletamento delle operazioni di manutenzione.
Per quanto riguarda le alberature, pubbliche e private, il committente provvederà autonomamente al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso e garantire la sicurezza degli impianti, apparecchiature e linee di alimentazione ad eseguire o far eseguire le necessarie potature.
In generale il committente ha l’obbligo di mettere l’appaltatore nelle condizioni più agevoli per fornire i servizi in oggetto e quindi di non creare impedimenti burocratici non connessi al rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti.
Art 28. Cooperazione del committente
Il committente si assume l’impegno di agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte dell’appaltatore, con particolare riferimento all’adozione tempestiva dei provvedimenti necessari ed alla cura degli adempimenti compresi nell’ambito delle proprie competenze istituzionali. A tal fine si obbliga nei confronti dell’appaltatore, ad espletare le seguenti attività:
a) esercitare le funzioni ad essa conferite dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e controllo nei confronti dell’appaltatore al fine di assicurare che i livelli e le condizioni dei servizi erogati siano adeguati alle esigenze della popolazione, nonché risultino idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico della comunità locale;
b) agevolare ogni intervento per la realizzazione di impianti e, in generale, per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente capitolato;
c) consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in proprio possesso, funzionali all’espletamento dei servizi in oggetto;
d) garantire la collaborazione dei propri uffici tecnici ed amministrativi;
e) agevolare l’acquisizione da parte dell’appaltatore, con oneri in capo allo stesso, dei permessi relativi ai lavori di ampliamento, ove il tracciato delle condotte o di altri impianti accessori interessassero opere o proprietà di soggetti terzi;
f) garantire l’appaltatore, mediante l’adozione dei necessari atti amministrativi, la possibilità di
accedere e transitare su fondi privati per l’espletamento delle attività necessarie allo svolgimento dei servizi in oggetto;
g) assumere tutte le iniziative opportune per consentire all’appaltatore l’adempimento, nei tempi strettamente necessari, agli obblighi stabiliti a carico dello stesso dal presente capitolato, impegnandosi a prestare la massima collaborazione per il rilascio della documentazione occorrente;
h) sostenere e favorire l’attività dell’appaltatore attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti l’oggetto del contratto.
Art 29. Occupazioni e manomissioni di suolo pubblico
L’occupazione permanente di aree in superficie o nel sottosuolo, di proprietà comunale per la costruzione di strutture, impianti o condotte autorizzati, strumentali all’espletamento dei servizi in oggetto, divenendo gli stessi di proprietà della committente o essendo funzionali alla fornitura del servizio, sarà a titolo gratuito, senza alcun onere a carico dell’appaltatore.
L’appaltatore sarà esente dal pagamento della tassa comunale denominata TOSAP o contributo equivalente che potrà eventualmente essere imposto per l’occupazione del suolo pubblico.
L’occupazione temporanea e la manomissione di suolo pubblico di proprietà comunale durante lo svolgimento di lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di strutture, condotte o impianti strumentali all’espletamento dei servizi in oggetto saranno a titolo gratuito, con l’onere per l’appaltatore di informare preventivamente il committente in ordine alle aree oggetto di intervento.
Art 30. Avvio dell’esecuzione del contratto e consegna degli impianti
L’avvio dell’esecuzione del contratto verrà formalizzata con la redazione dell’apposito verbale previsto dall’art. 304 del D.P.R. n. 207/2010.
Con il suddetto verbale gli impianti oggetto del servizio ed i relativi locali tecnici saranno consegnati dalla committente all’appaltatore nello stato di fatto in cui si trovano.
Con il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, stilato in contraddittorio tra il committente e l’appaltatore, lo stesso prenderà in carico gli impianti e le loro pertinenze diventando responsabile della custodia e conservazione di tutto quanto ricevuto in consegna.
Il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto avrà come allegato un documento denominato “Catasto degli impianti” che costituisce ricognizione qualitativa e quantitativa precisa degli impianti dovrà riportare:
– l’identificativo di ciascuna cabina e la potenza elettrica impegnata;
– il numero di lampade della rete di pubblica illuminazione alla stessa cabina sottese e la loro potenza complessiva;
– le lampade complessive dell’impianto suddivise per tipologia (caratteristiche tecniche) e per modalità di impiego o accensione;
– l’identificativo di ciascun impianto semaforico con l’indicazione del numero e del tipo di lanterne e di sostegno.
Dovranno far parte del predetto verbale di avvio dell’esecuzione del contratto:
– il Catasto degli impianti;
– la documentazione tecnica e amministrativa degli impianti posseduta dal committente;
– la documentazione grafica degli impianti posseduta dal committente;
– la descrizione dello stato di conservazione di tutti i manufatti e degli impianti;
– le risultanze della verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature;
– la copia dei contratti di pubbliche forniture;
– la copia delle eventuali polizze assicurative;
– la tabella degli orari di accensione, spegnimento ed attenuazione e comunque le modalità di funzionamento prescritte dal comune.
A partire dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, l’appaltatore assumerà per tutti gli impianti già a norma ogni responsabilità civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto del presente appalto. Per gli impianti non a norma a tale data, le suddette responsabilità saranno trasferite all’appaltatore contestualmente all'emissione dei certificati di conformità degli impianti stessi.
In particolare si evidenzia che l’appaltatore non potrà valere alcuna pretesa verso il committente in conseguenza delle condizioni in cui si verranno a trovare gli impianti alla data di avvio dell’esecuzione del contratto rispetto alle condizioni in cui versavano alla data dei sopralluoghi che l’appaltatore ha effettuato per formulare l’offerta di gara.
Il Catasto degli impianti, in caso di variazioni della consistenza degli stessi a seguito di assegnazione successiva rispetto alla data di sottoscrizione del contratto d’appalto, verrà aggiornato contestualmente mediante la redazione di atti aggiuntivi.
L’appaltatore dovrà provvedere, entro trenta giorni dall’avvio dell’esecuzione del contratto, alla volturazione a proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto dell’appalto; qualora per cause non imputabili a sua negligenza la volturazione non potesse avvenire entro il termine stabilito, le fatture verranno liquidate direttamente dalla committente e l’importo relativo verrà portato in detrazione sul primo pagamento utile.
Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della facoltà di installare sugli impianti ricevuti in consegna apparecchiature diverse da quelle presenti, dovrà garantire l'integrità degli impianti stessi ed accollarsi ogni onere amministrativo conseguente.
Art 31. Aumento o diminuzione degli impianti – varianti introdotte dalla stazione appaltante
Il committente affiderà all’appaltatore la gestione di nuovi impianti di illuminazione in aggiunta a quelli indicati nel verbale di consegna, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.
L’assunzione, in carico all’appaltatore, dei nuovi impianti di illuminazione avrà luogo dopo che lo stesso avrà avuto modo di effettuare un collaudo tecnico-funzionale volto a verificarne la corrispondenza alle prescrizioni tecnico-esecutive impartite e dopo che sarà entrato in possesso della documentazione tecnica afferente agli stessi.
La presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione da parte dell’appaltatore sarà subordinata ad una preventiva e formale accettazione da parte del committente degli oneri aggiuntivi, determinati secondo quanto indicato ai commi successivi, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla loro accensione; l’accettazione del committente comporterà un aggiornamento del corrispettivo contrattuale previsto al medesimo articolo.
Il committente, in relazione alle proprie esigenze, potrà procedere alla dismissione provvisoria o
definitiva di illuminazione già affidati all’appaltatore dandone comunicazione al medesimo con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.
Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione definitiva, farà riferimento alle sole spese di esecuzione del servizio di esercizio e manutenzione nonché fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione; l'eventuale quota di ammortamento per interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico della committente; in tal senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale.
L’aggiornamento del corrispettivo contrattuale dovuto alla variazione della consistenza degli impianti verrà effettuato assumendo i seguenti corrispettivi unitari:
– per la quota relativa alla fornitura di energia elettrica si assumerà un prezzo unitario a kilowatt di potenza del punto luce, determinato dall’importo di offerta (voce 1 del Modello OFF-ECO), al netto dello sconto di gara, diviso per la somma delle potenze di tutti i punti luce dell’impianto (ricavabile dal “Catasto degli impianti” di cui al comma 4 del precedente articolo 30). In tale valutazione il consumo di energia dei punti luce a LED verrà assunta pari al 70% di quella dei punti luce normali.
– per la quota relativa alla gestione si assumerà un prezzo unitario a punto luce, determinato dall’importo di offerta (voce 2 del Modello OFF-ECO), al netto dello sconto di gara, diviso per il numero complessivo dei punti luce dell’impianto (ricavabile dal “Catasto degli impianti” di cui al comma 4 del precedente articolo 30);
– per la quota relativa alla manutenzione si assumerà un prezzo unitario a punto luce, determinato dall’importo di offerta (voce 3 del Modello OFF-ECO), al netto dello sconto di gara, diviso per il numero complessivo dei punti luce dell’impianto (ricavabile dal “Catasto degli impianti” di cui al comma 4 del precedente articolo 30).
– per la quota relativa agli oneri annuali della sicurezza legati alle attività di gestione e manutenzione, si assumerà un prezzo unitario a punto luce, determinato dall’importo di offerta (voce 4 del Modello OFFECO), diviso per il numero complessivo dei punti luce dell’impianto (ricavabile dal “Catasto degli impianti” di cui al comma 4 del precedente articolo 30).
I corrispettivi unitari di cui al comma precedente vanno naturalmente aggiornati con le modalità stabilite al successivo art. 45.
Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione provvisoria, purché di durata pari o superiore a 90 (novanta) giorni, farà riferimento al solo costo effettivo della fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione non consumata, rimanendo la completa responsabilità di esercizio e manutenzione in capo al gestore; l'eventuale quota di ammortamento per interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico della committente; in tal senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale.
Art 32. Riduzione e sospensione del servizio
L’appaltatore si impegna ad erogare i servizi in oggetto con continuità salvo comprovate cause di forza maggiore ovvero eventi a queste riconducibili; saranno comunque adottate tutte le misure possibili per ridurre il disagio causato, limitare gli inconvenienti e garantire le condizioni di sicurezza degli impianti. Qualora l’appaltatore dovesse trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma dovrà darne comunicazione alla committente e dovrà adottare, in accordo con la stessa, tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti, provvedendo a proprie spese a fornire ai cittadini interessati adeguata e preventiva informazione, ove possibile con preavviso non inferiore ad ore 72 (settantadue).
Nel caso previsto dal precedente comma 1, nessuna richiesta di risarcimento danni, diretti, indiretti e consequenziali, potrà essere avanzata dalla committente nei confronti dell’appaltatore in quanto non costituisce inadempienza al contratto.
Art 33. Utilizzo delle reti e degli impianti
L’appaltatore è tenuto ad utilizzare e destinare le reti e gli impianti oggetto del contratto d’appalto esclusivamente per la gestione dei servizi di illuminazione pubblica.
È consentito l'utilizzo delle reti e degli impianti per altre attività o iniziative solo a seguito di espressa autorizzazione da parte del committente e previa verifica di compatibilità di ulteriori utilizzi con la destinazione primaria oggetto dell’appalto.
Art 34. Modifiche agli impianti
Nel corso della durata del contratto l’appaltatore è autorizzato ad introdurre qualsiasi modificazione nei locali e negli impianti dati in consegna che porti un miglioramento tecnico e tecnologico dell’impianto senza riduzione della qualità e quantità del servizio erogato e questo senza necessità di esplicita autorizzazione del committente e senza oneri aggiuntivi per lo stesso.
L’appaltatore può proporre al committente nel corso del contratto d’appalto interventi di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio, per l'economia del costo di gestione nonché per la riduzione dei consumi energetici, sempre nel rispetto della normative vigenti in materia.
Le modifiche proposte ai sensi del comma precedente, dovranno essere preventivamente autorizzate dal committente, e saranno eseguite secondo quanto di seguito specificato:
L’appaltatore può proporre al committente di eseguire le nuove opere con una delle seguenti formule:
1. il "ritorno" dell'investimento avviene entro la durata contrattuale: in tal caso l’appaltatore provvede alle modifiche senza alcuna partecipazione economica diretta della committente;
2. il "ritorno" dell'investimento si prolunga oltre il termine del contratto: l’appaltatore provvede alle modifiche con una partecipazione economica della committente da concordare con preciso riferimento al caso specifico;
3. Il “ritorno" dell'investimento non avviene, in quanto l'opera realizzata migliora il servizio reso ma non offre risparmi economici: l’appaltatore provvede alle modifiche con una totale partecipazione economica della committente da concordare con preciso riferimento al caso specifico.
L'importo delle spese relative dovrà risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti.
Al termine dei lavori, le opere realizzate, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, sono di immediata proprietà della committente.
Trovano applicazione gli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010.
Art 35. Verifiche di conformità
Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione.
Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni,
modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Le verifiche di conformità in corso di esecuzione di cui all’art. 317 del D.P.R. n. 207/2010, avranno periodicità annuale e verranno effettuate, ai sensi dell’art. 301 del medesimo decreto, direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto attraverso tutti accertamenti e riscontri ritenuti necessari.
Indipendentemente dalla verifiche annuali, il committente ha diritto di procedere in qualunque momento alla verifica, in contraddittorio con l’appaltatore, del rispetto delle norme contrattuali, delle prestazioni di esercizio e manutenzione, dello stato di conservazione e funzionalità degli impianti, della corretta esecuzione degli interventi, del rispetto della normativa vigente, del rispetto della manutenzione programmata, dello stato di mantenimento complessivo degli impianti e delle reti.
Ai sensi dell’art. 320 del D.P.R. n. 207/2010, l’appaltatore dovrà fornire al personale incaricato del controllo tutta l'assistenza necessaria allo svolgimento delle verifiche e/o ispezioni e rimane obbligata a mettere a disposizione gratuitamente le apparecchiature idonee ad effettuare le necessarie verifiche.
Di ciascuna verifica di conformità verrà redatto un processo verbale secondo le modalità previste all’art. 319 del D.P.R. n. 207/2010.
L’ultima verifica assumerà il nome di Verifica di conformità definitiva e sarà effettuata con le modalità previste agli articoli 318 e 321 del D.P.R. n. 207/2010.
In esito alla verifica di conformità definitiva, il direttore dell’esecuzione del contratto procederà, ai sensi e con le modalità previste agli articoli 322 e 323 del D.P.R. n. 207/2010, al rilascio del Certificato di verifica di conformità.
Il certificato di verifica di conformità dovrà essere emesso non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione.
A seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità, il committente procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Relativamente agli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, il direttore dell’esecuzione del contratto, al fine di assicurare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere previste, avrà in particolare il compito di:
– sorvegliare, nell'interesse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e l'esecuzione degli stessi e la qualità dei materiali siano in conformità alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole d'arte, segnalando, ove del caso, all’appaltatore quelle opere che ritenesse essere state eseguite in modo non conforme a quanto stabilito;
– impartire eventuali disposizioni e collaborare con l’appaltatore per ottenere il miglior coordinamento dei tempi di esecuzione delle opere previste;
– approvare eventuali disegni di cantiere, ferme restando tutte le responsabilità dell’appaltatore;
– fornire le necessarie istruzioni all’appaltatore nel caso lo stesso dovesse segnalare problematiche che impediscono il regolare svolgimento dei lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto;
– redigere in contraddittorio con l’appaltatore il certificato di ultimazione delle opere;
– sottoscrivere, per condivisione, il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti.
Art 36. Ultimazione delle prestazioni
L’ultimo giorno di durata dell’appalto, il direttore dell’esecuzione del contratto effettuerà i necessari accertamenti e rilascerà il Certificato di ultimazione delle prestazioni previsto dall’art. 309 del D.P.R. n. 207/2010, attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
Il Certificato di ultimazione delle prestazioni avrà come allegato un Verbale riconsegna degli impianti, redatto in contraddittorio tra il committente e l’appaltatore, attraverso il quale gli impianti ed i loro accessori, alla fine dell’appalto, verranno ripresi in consegna dal committente.
Gli impianti dovranno essere riconsegnati alla committente nello stesso stato di conservazione e funzionalità in cui si trovavano al momento della consegna iniziale, salvo il normale deperimento per l'uso.
Ai fini della redazione del Verbale riconsegna degli impianti, prima della scadenza del contratto, il direttore dell’esecuzione del contratto, effettuerà, alla presenza dell’appaltatore, una verifica sullo stato di conservazione e di funzionalità degli impianti.
Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti, verrà sospesa la presa in carico degli impianti da parte del committente e sarà cura ed onere dell’appaltatore provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati.
Qualora l’appaltatore non vi ottemperasse nei modi e nei tempi previsti dal verbale di sopralluogo, la committente potrà provvedere direttamente ai lavori necessari a tutte spese dello stesso. L'importo dei lavori eseguiti d'ufficio, verrà trattenuto sulla liquidazione finale delle competenze dovute all’appaltatore.
Nel verbale di riconsegna degli impianti saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto dell’appalto.
Al momento della riconsegna, l’appaltatore consegnerà al committente tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa agli impianti che, viste le prescrizioni del presente capitolato, dovrà essere completa ed aggiornata.
La volturazione dei contratti di fornitura dovrà essere fatta tra l’appaltatore e la ditta subentrante al servizio di gestione degli impianti, o in sua assenza allo stesso committente.
Le spese di volturazione sono a carico della ditta subentrante, ovvero a carico del committente qualora la stessa dovesse decidere di diventare intestataria dei contratti di fornitura.
TITOLO IV - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATA ANCHE AL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Art 37. Attività preliminari
L’appaltatore, con l’offerta, ha già presentato il Progetto definitivo degli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione richiesto per la partecipazione alla gara.
Entro 120 (cento venti) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto effettuata per iscritto dal committente, l’appaltatore dovrà procedere alla redazione e consegna del progetto esecutivo, con tutti gli ulteriori elementi costruttivi di dettaglio, a completamento e a maggior precisazione di quanto già presentato con l’offerta, come stabilito dall’Allegato E (Documenti componenti i progetti) al presente capitolato.
Qualora il committente dovesse chiedere delle modifiche, l’appaltatore ha l’obbligo di apportarle entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
Il progetto esecutivo sarà approvato dal committente entro giorni 30 (trenta) dalla consegna.
L’appaltatore dovrà altresì provvedere alla redazione dei piani di sicurezza e alle attività previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori come previsto più in dettaglio agli articoli 23 e 24 del presente capitolato.
Art 38. Direzione dei lavori
L’attività di direzione dei lavori, per le opere di cui al presente titolo, dovrà essere svolta da un tecnico, il quale dovrà essere in possesso dei requisiti prescritti dal D. Lgs. 163/2006, potrà corrispondere al direttore dell’esecuzione del contratto, e comunque sarà incaricato dal committente.
Art 39. Consegna dei lavori, inizio ed ultimazione degli stessi
Entro 10 (dieci) giorni dall’approvazione del progetto esecutivo, il direttore dei lavori procederà alla consegna dei lavori in contraddittorio con l’appaltatore, redigendo apposito verbale.
Dalla data del verbale decorrerà il termine previsto per il compimento dei lavori, secondo quanto indicato nel programma dei lavori presentato dall’appaltatore in sede di offerta.
L’ultimazione dei lavori sarà accertata dal direttore dell’esecuzione del contratto nel più breve termine possibile dalla data di ricezione della comunicazione scritta fatta dall’appaltatore al committente. A tal proposito il direttore dei lavori provvederà, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo il certificato di ultimazione dei lavori.
Art 40. Programma dei lavori
Il programma dei lavori, redatto dall’appaltatore, è impegnativo per quest’ultimo; questi dovrà rispettarlo dalla data di consegna dei lavori sino alla loro ultimazione, osservando i termini di avanzamento previsti, le eventuali relative correzioni, gli aggiornamenti ed ogni altra modalità.
Sarà cura dell’appaltatore verificare l’andamento dei lavori allo scopo di ottenere la massima rispondenza al suddetto programma, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 46 (Penalità); non saranno applicate penali per sospensioni di lavori non dipendenti dall’appaltatore stesso.
Il direttore dei lavori provvederà, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo il verbale dello stato dei lavori.
Art 41. Documentazione tecnica
Al completamento dei lavori l’appaltatore dovrà consegnare al committente tutta la documentazione tecnica di seguito elencata, aggiornata secondo il reale modo di esecuzione, al fine di consentire a qualunque tecnico un facile accesso agli impianti e apparecchiature realizzati:
– disegni esecutivi (has built);
– particolari costruttivi e d’installazione (has built);
– schede tecniche di funzionamento;
– opuscoli illustrativi;
– dichiarazione di conformità degli impianti alle leggi vigenti.
Art 42. Regolare esecuzione dei lavori
Entro 60 (sessanta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il committente provvederà, con l’appaltatore, al riscontro della regolare esecuzione delle opere. Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere sottoscritto, in segno di condivisione, dal direttore dei lavori.
Le eventuali imperfezioni e deficienze risultanti dalla verifica dovranno essere eliminati a cura e spese dell’appaltatore entro il termine utile stabilito dal direttore dei lavori.
In caso di realizzazione di nuovi impianti, dalla data del certificato di regolare esecuzione inizierà a decorrere il termine previsto per la gestione del corrispondente corrispettivo annuo.
Dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, l’appaltatore rimane responsabile delle deficienze che dovessero riscontrarsi in seguito, sino alla fine del periodo contrattuale e comunque per un tempo non inferiore a quello di garanzia delle apparecchiature ed impianti installati.
TITOLO V - DISCIPLINE ECONOMICHE
Art 43. Corrispettivo annuo per la remunerazione dei servizi
L’appaltatore, quale remunerazione del servizio erogato e del capitale investito ai fini della realizzazione degli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, otterrà il pagamento del corrispettivo annuo netto, risultante dall’applicazione degli sconti offerti in sede di gara (riportati nel Modello OFF-ECO) sugli importi posti a base di gara, valido per gli impianti in esercizio alla data di pubblicazione del bando.
La quota del corrispettivo legata alla consistenza degli impianti (voci 1 - 2 - 3 - 4 dell’offerta economica di cui al Modello OFF-ECO) sarà oggetto di variazione in relazione al modificarsi della stessa, nei limiti previsti dall’art. 311 del D.P.R.207/2010.
Art 44. Modalità di pagamento del corrispettivo
Il pagamento del corrispettivo, per ogni anno di gestione, avverrà con le seguenti modalità:
– n. 12 (dodici) rate di acconto di uguale importo calcolate dividendo per 12 (dodici) l'importo annuo, con scadenza alla fine di ogni mese previa emissione, da parte dell’appaltatore, della relativa fattura;
– n. 1 (una) fattura o nota di accredito, non appena sarà disponibile l’indice ISTAT del mese di dicembre (indicativamente a febbraio o marzo dell’anno successivo) per il conguaglio (dovuto alla variazione della consistenza degli impianti) e per l'aggiornamento del corrispettivo da calcolarsi a fine di ogni anno, da pagarsi entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione.
Per ogni anno successivo al primo, la rata d'acconto sarà determinata dividendo per 12 (dodici) l'importo complessivo presunto, tenendo conto di quello sostenuto dal committente nel corso della precedente annata come evidenziabile dal conguaglio contabilizzato alla fine del mese di dicembre e delle previsioni dell’aggiornamento del corrispettivo come stabilito al successivo art. 45.
In caso di ritardo in tali pagamenti, il committente dovrà corrispondere, senza necessità di avviso per la costituzione in mora, gli “interessi legali di mora” di cui all’art. 2 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, per ogni giorno di ritardato pagamento, fatta salva la prova del danno ulteriore ovvero di ogni altro diritto conseguente a tale ritardo nel pagamento.
Art 45. Aggiornamento del corrispettivo
Il corrispettivo di cui al precedente art. 43, ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006, sarà soggetto ad aggiornamento, per effetto delle variazioni dei costi di produzione, legate al trascorrere del tempo, così determinato:
– la componente relativa all’energia elettrica (voce 1 dell’offerta economica di cui al Modello OFF-ECO) sulla base del prezzo PUN mensile mono_orario medio del Mercato Libero, rilevato dal Gestore del Mercato Elettrico, aumentato di € 3,00 MWh per spese di acquisto, a cui si aggiungono le imposte e gli oneri aggiuntivi;
– le componenti relative alla gestione, alla manutenzione e agli oneri della sicurezza per le attività di gestione e manutenzione (voci 2 - 3 - 4 dell’offerta economica di cui al Modello OFF-ECO), sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati (FOI).
L’aggiornamento sarà calcolato per ogni anno solare; il primo aggiornamento sarà calcolato per le variazioni dei prezzi intervenute dal mese precedente quello di svolgimento della gara fino al 31 dicembre dello stesso anno.
Art 46. Penalità
Nel caso venissero riscontrate deficienze di servizio imputabili all’appaltatore, verrà addebitata, a giudizio della committente, una penale che va da un minimo di € 10,00 (dieci) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00) per ogni deficienza, secondo la gravità della stessa; resta inoltre impregiudicata ogni azione della committente verso l’appaltatore per gli eventuali danni subiti.
L’applicazione delle penali deve essere preceduta da una formale contestazione scritta dell’inadempienza, a mezzo telefax o lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, alla quale l’appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione.
L’ammontare delle penalità applicate all’appaltatore, qualora venissero respinte le controdeduzioni dello stesso, verrà detratto dal primo rateo in pagamento successivo all’applicazione della penale.
Le inadempienze agli obblighi contrattuali e le relative penali applicate per ogni singolo impianto possono essere principalmente identificate in:
o Interruzione del servizio conseguenti a interventi non concordati o dovuto a cause imputabili alla cattiva conduzione degli impianti: Penale pari ad € 500,00 per ogni giorno di disservizio.
o Mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nel disciplinare tecnico (Allegato C) nei casi in cui sono fissati in termini di ore: Penale pari ad € 10,00 per ogni ora di ritardo.
o Mancato rispetto dei tempi di intervento o di adempimento previsti nel capitolato e nel disciplinare tecnico (Allegato C) nei casi in cui sono fissati in termini di giorni o di mesi: Penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
o Mancato rispetto dei parametri contrattuali (illuminamento, efficienza luminosa ecc.): Penale pari ad € 50,00 per ogni apparecchio di illuminazione riscontrato funzionante irregolarmente·
o Incuria nel mantenimento degli impianti e dei locali collegati:Penale pari a € 100,00 per ogni inadempimento.
o Mancato approvvigionamento di energia elettrica, per i casi dovuti a cause imputabili alla cattiva gestione da parte dell’appaltatore: Penale pari a € 1.000,00 per ogni inadempimento.
o Violazione degli obblighi di cui al comma 6 dell’art. 22: Penale di euro 300 per ciascun lavoratore. Nel caso in cui la tessera, pur posseduta, non venga esposta la penale sarà ridotta ad euro 150 per ciascun lavoratore.
o Ritardo nell’esecuzione di lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica degli impianti: Penale pari ad un importo pari all’uno per mille dell’importo dei lavori non eseguiti per ogni giorno di ritardo rispetto al programma concordato
o Nel caso il concorrente non dimostri con idonea documentazione l’approvvigionamento di energia da fonte rinnovabile nella quota prevista dal presente bando, la committente tratterà tale importo all’aggiudicatario e provvederà ad acquistare energia da fonti
rinnovabili autonomamente.
I disservizi sopra elencati sono di carattere indicativo e riguardano le principali deficienze che possono essere riscontrate; altre deficienze nella conduzione del servizio saranno trattate di volta in volta applicando a ciascuna di esse la penalità secondo la gravità del caso e la discrezionalità della committente nel rispetto del minimo e massimo stabilito al comma 1.
Qualora l’appaltatore manchi a qualunque degli obblighi contrattuali assunti e non vi adempia né spontaneamente, come d'obbligo, né dietro invito del committente, entro il termine temporale fissato, salvo sempre l'applicazione delle penalità di cui al presente capitolato, il committente potrà provvedere direttamente ai lavori necessari a spese dello stesso. L'importo della penalità e dei lavori eseguiti d'ufficio, verrà trattenuto sul primo pagamento che verrà fatto all’appaltatore.
Qualora le penali annualmente applicate dovessero raggiungere un importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo annuale dell’appalto la committente ha comunque la facoltà di risolvere il contratto, trattenendo gli importi dalle fatturazioni dal primo rateo di pagamento successivo al superamento di tale limite e/o dalla polizza a garanzia.
TITOLO VI - DISCIPLINE AMMINISTRATIVE
Art 47. Subappalto
L’appaltatore che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione del servizio (non oltre il 30% - trenta per cento - dell’importo complessivo netto offerto) dovrà averlo dichiarato in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare, ferma restando la responsabilità dello stesso nei confronti della committente per il complesso degli obblighi previsti dal presente capitolato.
Nell’offerta dovrà essere indicato anche il nominativo le ditte e il possesso dei requisiti nei casi in cui trovi applicazione l’art. 109 comma 2 del D.P.R. 207/2010.
Gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti e i piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti, potranno essere subappaltati per intero a ditte in possesso di tutti requisiti previsti dal D. Lgs. n. 163/2006 per l’esecuzione di lavori pubblici purché tale intenzione sia stata dichiarata in sede di offerta.
L’affidamento di lavori in subappalto comporta per l’appaltatore l’obbligo, ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006, di praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 (venti) per cento; gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; il committente, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
L’effettuazione del subappalto è subordinata al rilascio, da parte del committente, di specifico provvedimento autorizzativo.
Art 48. Responsabilità in materia di subappalto
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione dei servizi e dei lavori subappaltati.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la committente, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti in materia.
Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, del D. L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge con legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta documentazione.
Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al precedente comma 3, non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
Art 49. Pagamento dei subappaltatori
Il committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti e l’appaltatore, ai
sensi dell’art. 118, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, è obbligato a trasmettere alla stessa, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al precedente comma, il committente può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate del corrispettivo fino a che l’appaltatore non vi provveda.
Art 50. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare al committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.
Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata
per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 48, comma 1, lettera m), del presente capitolato.
I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, informano contestualmente il committente e la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
L’appaltatore dovrà inserire a pena di nullità nei contratti con subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire al committente la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.
Art 51. Interruzione anticipata dell’affidamento
In qualsiasi caso di interruzione anticipata dell’affidamento (per disposizioni di legge, per risoluzione, ecc.), l’appaltatore dovrà restituire al committente i beni, le reti e gli impianti dati in uso per la gestione del servizio e/o realizzati nel periodo di espletamento della gestione stessa entro novanta giorni dalla richiesta.
In tal caso il committente dovrà saldare le quote capitale delle annualità rimanenti inerenti gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, al netto degli oneri finanziari. Diversamente saranno liquidate solo le quote relative a quanto realmente eseguito ricavabile dal verbale di consistenza all’atto della presa in carico degli impianti da parte del committente.
L’appaltatore dovrà comunque a garantire il regolare espletamento dei servizi sino alla restituzione degli impianti.
Art 52. Cessione del contratto
È vietata la cessione anche parziale del contratto.
Si applica l’art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006 nei casi di cessione d’azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.
Art 53. Recesso dal contratto
Il committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.
Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, che dovrà pervenire almeno 150 (centocinquanta) giorni prima della data del recesso.
In tal caso il committente si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue:
– prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica delle stesse che dovrà essere appositamente redatto a cura del direttore dell’esecuzione del contratto;
– spese sostenute dall’appaltatore per gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica degli di illuminazione, non ancora ammortizzate, pari alle rate annuali non ancora fatturate ed incassate, attualizzate al momento del pagamento, applicando il tasso di attualizzazione della rendita posticipata pari al tasso legale vigente;
– mancato utile, corrispondente al 10% (dieci per cento) dell’importo del servizio (illuminazione pubblica e semafori – gestione e manutenzione) non eseguito, calcolato sulla ultima annualità intera applicata per gli anni di anticipato recesso, attualizzato alla data di pagamento applicando il tasso di attualizzazione della rendita posticipata pari al tasso legale vigente.
Saranno a carico della committente gli oneri relativi alla volturazione delle utenze.
Art 54. Risoluzione del contratto
Il contratto d’appalto è risolto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 135 del D. Lgs. n. 163/2006.
Il committente ha altresì la facoltà di risolvere il contratto d’appalto, mediante semplice lettera raccomandata o posta elettronica certificata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
– l’appaltatore ceda in tutto o in parte il contratto d’appalto a terzi, al di fuori di quanto previsto ai punti precedenti;
– gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
– il mancato rispetto delle condizioni poste all’art. 20 in ordine all’approvvigionamento dell’energia elettrica da fonti rinnovabili;
– l’appaltatore si renda gravemente inadempiente agli obblighi del presente capitolato, oltre quanto già descritto ai commi ed articoli precedenti, operi con trascuratezza nella gestione e manutenzione e con dolo o malafede nell'applicazione di quanto stabilito dal capitolato e comunque in modo tale comprometterne le finalità;
– l’appaltatore non provveda a reintegrare la cauzione definitiva parzialmente o totalmente incamerata dalla committente;
– gravi o ripetute violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità degli impianti e il loro conseguente normale esercizio.
• Senza pregiudizio per quanto precede, la committente avrà facoltà di ritenere integralmente risolto il contratto d’appalto anche nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi:
– l’appaltatore perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento dei servizi oggetto del contratto d’appalto;
– l’appaltatore ceda a terzi i propri diritti e/o le proprie obbligazioni (esclusi i crediti) di cui al contratto d’appalto senza il preventivo assenso della committente.
– in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento dell’appaltatore.
In caso di risoluzione anticipata del contratto d’appalto, l’appaltatore sarà soggetto a titolo di penale alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni.
In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto, la committente dovrà corrispondere all’appaltatore la quota dell'importo per l'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento.
Art 55. Risoluzione delle controversie
La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto d’appalto, che non si sia potuto risolvere bonariamente, è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro territorialmente
competente ove a sede la committente ed è esclusa la competenza arbitrale.
Art 56. Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell’appaltatore
Ai sensi dell’art. 139 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni.
Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale approvato con D. M. 19 aprile 2000 n. 145.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Il contratto disciplinato dal presente capitolato è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.