Condizioni generali per la fornitura
Condizioni generali per la fornitura
di energia elettrica
I n d i c e
Premesse | Pag. 2 | |
I 1 | DISPOSIZIONI GENERALI Definizioni | Pag. 3 |
2 | Scopo e campo di applicazione | Pag. 4 |
3 | Compiti dell’Azienda | Pag. 4 |
4 | Basi giuridiche | Pag. 4 |
5 | Comprensorio | Pag. 5 |
6 | Transito | Pag. 5 |
7 | Approvvigionamento | Pag. 5 |
8 | Restrizioni | Pag. 5 |
II 9 | IMPIANTI E INFRASTRUTTURE Rete e linee di distribuzione dell’Azienda | Pag. 5 |
III 10 | TIPOLOGIA DI CLIENTI Consumatore fisso finale | Pag. 6 |
11 | Consumatori liberi finali con diritto d’accesso alla rete (Cliente libero finale) | Pag. 6 |
12 | Consumatore finale con servizio universale | Pag. 6 |
IV 13 | ACCESSO AL LIBERO MERCATO Diritto di accesso alla rete | Pag. 6 |
14 | Limite di consumo | Pag. 6 |
15 | Modalità per il cambiamento di fornitore (opzione diritto d’accesso alla rete) | Pag. 7 |
16 | Ritorno alla fornitura dell’Azienda | Pag. 7 |
V 17 | CONDIZIONI TECNICHE FORNITURA Prodotto energia: norme di qualità e sicurezza | Pag. 7 |
18 | Utilizzo dell’energia | Pag. 7 |
19 | Apparecchi ammessi | Pag. 8 |
20 | Condizionamento termico | Pag. 8 |
21 | Allacciamenti di cantiere | Pag. 9 |
VI 22 | FORNITURA DI ENERGIA Condizioni di fornitura | Pag. 9 |
23 | Cessione di energia e produttori indipendenti | Pag. 9 |
24 | Richiesta e disdetta di fornitura | Pag. 9 |
25 | Richieste di modifica e trasferimento | Pag. 9 |
26 | Debitore nei confronti dell’Azienda | Pag. 10 |
VII 27 | LIMITAZIONI E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA Principio: regolarità della fornitura | Pag. 10 |
28 | Interruzioni d’esercizio della rete | Pag. 10 |
29 | Sospensioni per singoli Clienti | Pag. 11 |
30 | Esclusione di responsabilità e di indennizzo | Pag. 11 |
31 | Obblighi del Cliente | Pag. 11 |
VIII 32 | SISTEMA DI CONTEGGIO DELL’ENERGIA Proprietà, manutenzione, sostituzione | Pag. 11 |
33 | Tipologie di sistemi di conteggio dell’energia (contatori) | Pag. 12 |
34 | Misura dell’energia | Pag. 13 |
35 | Verifiche | Pag. 13 |
36 | Errori di misura | Pag. 13 |
37 | Impianti interni | Pag. 14 |
IX 38 | ASPETTI FINANZIARI Tariffe di vendita dell’elettricità | Pag. 14 |
39 | Tariffa forfetaria | Pag. 15 |
40 | Accordi speciali | Pag. 15 |
41 | Rimunerazione energia produttori | Pag. 15 |
42 | Fatture e pagamenti | Pag. 15 |
43 | Procedura d’incasso ed esecutiva | Pag. 15 |
44 | Ripristino della fornitura | Pag. 16 |
45 | Cauzione per consumatori liberi finali | Pag. 16 |
46 | Cauzione per consumatori liberi finali con servizio universale | Pag. 16 |
47 | Commerci, servizi, industrie | Pag. 16 |
48 | Privati (economie domestiche) | Pag. 16 |
49 | Cauzione per altre prestazioni / servizi / prodotti | Pag. 17 |
50 | Importo e genere della cauzione | Pag. 17 |
51 | Contatore a prepagamento | Pag. 17 |
52 | Inadempienza | Pag. 17 |
53 | Restituzione della cauzione | Pag. 17 |
54 | Acquisizione cauzioni | Pag. 18 |
X 55 | ASPETTI LEGALI Sanzioni | Pag. 18 |
56 | Abusi di prelievo e/o tariffa | Pag. 18 |
57 | Contestazioni di ordine tecnico | Pag. 18 |
58 | Controversie in materia di tariffe e accesso alla rete | Pag. 18 |
59 | Altre contestazioni: diritto applicabile e foro | Pag. 00 |
XX 00 | DISPOSIZIONI FINALI Approvazione | Pag. 19 |
61 | Entrata in vigore | Pag. 19 |
Premesse
Le presenti Condizioni Generali (CG) sono applicabili a tutti i Clienti forniti di energia elettrica dalle AIM.
I DISPOSIZIONI GENERALI
1. Definizioni
1.1 AES/VSE: Associazione delle Aziende elettriche Svizzere che emana le raccomandazioni del settore elettrico (in particolare Balancing Concept Suisse, Distribution Code, Metering Code, Transmission Code).
1.2 Azienda: s’intendono le Aziende Industriali di Mendrisio (AIM). L’Azienda ha la funzione di Gestore di rete, oppure di fornitore di energia elettrica o può rivestire entrambi i ruoli.
1.3 Centro di consumo: ubicazione dell’esercizio di un consumatore costituente un’unità economica e geografica, con un consumo annuo proprio effettivo, a prescindere dal fatto se dispone di uno o più punti di immissione e di prelievo.
1.4 CG: Condizioni Generali. Per “CG fornitura” si intendono le CG per la fornitura di energia elettrica e per “CG allacciamenti” le CG per allacciamenti alla rete di distribuzione elettrica.
1.5 Cliente: (utente/abbonato) colui che intrattiene un rapporto commerciale con l’Azienda; debitore del pagamento della prestazione di fornitura di energia.
1.6 Comprensorio: territorio/zona in cui l’Azienda assicura la distribuzione.
1.7 Consumatore libero finale: Cliente che acquista energia elettrica per proprio uso, con un consumo annuo superiore a 100 MWh e che usufruisce del diritto d’accesso alla rete.
1.8 Consumatore finale con servizio universale: consumatori finali che rinunciano all’accesso alla rete e consumatori fissi finali.
1.9 Consumatore fisso finale: Cliente che acquista energia elettrica per proprio uso e che non ha accesso libero alla rete in quanto non raggiunge il limite di consumo di 100 MWh annuo.
1.10 DPS: Dispositivo di protezione contro le sovracorrenti.
1.11 ElCom: Commissione federale dell’energia elettrica che sorveglia in particolare i prezzi del mercato elettrico e il rispetto del diritto di accesso alla rete dei consumatori liberi finali.
1.12 Fornitore: società che si occupa di approvvigionare in energia elettrica.
1.13 Gestore di rete: in questa sua funzione, l’Azienda garantisce unicamente il transito di energia attraverso le sue reti elettriche.
1.14 kVA: unità di misura della potenza apparente allacciata (kilovoltampère).
1.15 kVar: unità di misura della potenza reattiva consumata (kilovoltampère reattivo)
1.16 LAEl: Legge sull’approvvigionamento elettrico (RS 734.7).
1.17 LEne: Legge sull’energia (RS.730.0).
1.18 LIE: Legge sugli impianti elettrici (RS 734.0).
1.19 MWh: unità di misura dell’energia (megawattora). 1 MWh = 1'000 kWh
1.20 OAEl: Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (RS 734.71).
1.21 OEn: Ordinanza sull’energia (RS 730.01).
1.22 OIBT: Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (RS. 734.27).
1.23 OPBT: Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (RS. 734.26).
1.24 ORNI: Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (RS. 814.710).
1.25 PAE: Prescrizioni delle Aziende Elettriche (Svizzera italiana).
1.26 Produttore indipendente: chi produce elettricità per il proprio fabbisogno o che immette in rete l’energia prodotta.
1.27 Sistema di conteggio dell’energia: apparecchiature necessarie al conteggio dell’energia e all’eventuale trasmissione dei dati (quali ad esempio: contatori, trasformatori di misura, sistemi di telelettura e ricevitori di telecomando).
1.28 Swissgrid: Società nazionale che gestisce la rete di trasporto in alta tensione.
1.29 Transito: utilizzo della rete elettrica per il trasporto di energia.
2. Scopo e campo di applicazione
2.1 Le presenti CG disciplinano i rapporti tra l’Azienda e i Clienti nel campo della fornitura di energia elettrica in particolare per quanto riguarda le modalità e condizioni di fornitura nonché gli aspetti finanziari (tariffe).
2.2 Le presenti CG sono applicabili al consumatore finale con servizio universale o a consumatori liberi finali che ritornano dall’Azienda dopo aver fatto uso del diritto di accesso alla rete. Entrambe le categorie di consumatori vengono dette in seguito Clienti.
2.3 I rapporti commerciali relativi al transito per i consumatori liberi finali sono per contro regolati da appositi accordi speciali.
3. Compiti dell’Azienda
3.1 L’Azienda costruisce, gestisce e mantiene secondo lo stato dell’arte l’impianto della rete di distribuzione di energia elettrica di sua proprietà, tenuto conto delle normative internazionali, federali, cantonali ed eventualmente comunali nonché delle prescrizioni relative al settore elettrico.
3.2 L’Azienda si occupa altresì di fornire i propri Clienti in energia elettrica secondo quanto disposto dalle normative di legge applicabili.
3.3 L’Azienda promuove l’utilizzo razionale e parsimonioso dell’energia elettrica, nonché delle energie rinnovabili.
4. Basi giuridiche
4.1 Le presenti CG, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore, come pure qualsiasi eventuale contratto particolare o accordo speciale, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l’Azienda e i suoi Clienti.
4.2 Il consumo di energia elettrica implica l’accettazione delle presenti CG, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
4.3 Il Cliente ha il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare delle presenti CG e delle relative tariffe. Questi documenti possono essere inoltre consultati e scaricati dal sito internet dell’Azienda.
4.4 In caso di divergenze tra l’esemplare cartaceo delle CG in possesso del Cliente e quello pubblicato sul sito dell’Azienda, fa stato la versione aggiornata pubblicata in internet dall’Azienda.
4.5 In casi particolari e per fondati motivi, l’Azienda può stabilire condizioni speciali in deroga alle presenti CG e alle tariffe in vigore.
4.6 Per tutto quanto riguarda gli allacciamenti alla rete di distribuzione si rinvia alle specifiche e separate CG allacciamenti.
4.7 Restano riservate le normative internazionali, federali, cantonali ed eventualmente comunali applicabili in materia nonché le prescrizioni e disposizioni relative al settore elettrico.
5. Comprensorio
5.1 Le presenti Condizioni generali si applicano al comprensorio di distribuzione dell’Azienda, definito dall’art.4 LA-LAEl (allegato 3).
5.2 Il perimetro del comprensorio coincide generalmente con quello delle zone edificabili dei piani regolatori dei Comuni, all’interno del quale l’Azienda è tenuta di principio a fornire l’energia elettrica per legge o per convenzione.
5.3 Per contro al di fuori delle zone edificabili (Piano regolatore) l’Azienda non è di regola tenuta a fornire l’energia. Restano riservati gli obblighi di fornitura imposti dalle normative vigenti.
5.4 Deroghe al di fuori delle zone edificabili sono di esclusiva competenza dell’Azienda. Possono essere concesse deroghe in particolare nei casi di raccordi di impianti o attrezzature di pubblico interesse che, per loro natura, giustificano il loro insediamento su fondi di principio non edificabili.
6. Transito
6.1 L’Azienda, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche, metterà a disposizione la propria rete per il transito di energia destinata a terzi, secondo quanto disposto dalle norme vigenti.
6.2 Le condizioni del transito per i consumatori liberi finali vengono fissate in appositi contratti separati stipulati tra le parti.
7. Approvvigionamento
7.1 Per l’approvvigionamento in energia elettrica l’Azienda fa capo all’acquisto da terzi o può produrre in proprio.
8. Restrizioni
8.1 La fornitura o il transito di energia elettrica sono limitati dalle condizioni del singolo allacciamento, fondato a sua volta sulla capacità tecnica della rete. Si rimanda su questo punto alle specifiche CG allacciamenti.
II IMPIANTI E INFRASTRUTTURE
9. Rete e linee di distribuzione dell’Azienda
9.1 La rete dell’Azienda comprende le linee di distribuzione, gli impianti di trasformazione, gli armadi di distribuzione, le linee di allacciamento, le linee di alimentazione degli impianti di illuminazione pubblica a monte del contatore come pure le linee di teleazione, di telecomando e di telemisura.
9.2 Le linee di distribuzione servono all’urbanizzazione dei fondi e ad esse sono raccordati gli armadi di distribuzione e le linee di allacciamento degli impianti della Clientela.
III TIPOLOGIA DI CLIENTI
10. Consumatore fisso finale
10.1 Si tratta di consumatori fissi finali con un consumo annuo inferiore ai 100 MWh per centro di consumo.
10.2 Nella prima fase della liberalizzazione del mercato elettrico (sino almeno al 2014) questa categoria di consumatori non ha accesso alla rete e continua a ricevere energia dal suo gestore di rete locale (Azienda), senza la possibilità di scegliere un altro fornitore.
11. Consumatori liberi finali con diritto d’accesso alla rete (Cliente libero finale)
11.1 Si tratta di consumatori che hanno un consumo annuo registrato di almeno 100 MWh per centro di consumo e che possono dunque far valere il diritto di accesso alla rete secondo quanto disposto al capitolo IV “Accesso al libero mercato” delle presenti CG.
12. Consumatore finale con servizio universale
12.1 Si tratta di consumatori fissi finali e consumatori liberi finali con un consumo annuo di almeno 100 MWh che non esercitano il loro diritto di accesso alla rete (rinuncia) e che hanno il diritto alla fornitura della quantità di elettricità voluta in qualsiasi momento, nei limiti dell’articolo 8.1.
12.2 Questi Clienti continuano a ricevere energia elettrica alle tariffe dell’Azienda locale (gestore di rete) e non da un altro fornitore, rimanendo inoltre vincolati ai disposti delle presenti CG.
IV ACCESSO AL LIBERO MERCATO
13. Diritto di accesso alla rete
13.1 Il diritto di accesso alla rete è determinato dal consumo annuo (100 MWh) per centro di consumo registrato nel xxxxx xxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) mesi precedenti l’ultima lettura secondo i disposti OAEl.
13.2 Per consumo annuo si intende la somma dell’energia elettrica utilizzata in un anno dal consumatore libero finale per centro di consumo nonché l’energia prodotta in proprio.
14. Limite di consumo
14.1 Possono accedere al libero mercato unicamente i consumatori con un consumo annuo almeno di 100 MWh.
14.2 Questa categoria di consumatori può richiedere l’accesso alla rete e se esercita tale diritto riceverà energia non più dall’Azienda, ma da un altro fornitore.
In questa evenienza decade così l’obbligo di fornitura dell’Azienda che dovrà dunque garantire unicamente il transito.
Di conseguenza decadranno l’applicabilità delle presenti CG e delle relative tariffe fino a quel momento applicate.
Per il futuro faranno stato le condizioni generali e tariffe imposte dal nuovo fornitore di energia elettrica.
14.3 Resta riservata la regolamentazione contrattuale del consumatore libero finale con l’Azienda per quel che attiene alla fornitura di energia di soccorso ed eventualmente per i casi di forniture parziali (modalità e prezzi previsti in accordi specifici).
14.4 La medesima categoria di consumatori può richiedere l’accesso alla rete, ma decidere di non esercitarne il diritto durante l’anno in corso. In questi casi permane l’obbligo di fornitura dell’Azienda e l’applicabilità delle presenti CG.
15. Modalità per il cambiamento di fornitore (esercizio diritto d’accesso alla rete)
15.1 I consumatori liberi finali con accesso alla rete possono esercitare questo diritto comunicando all’Azienda (gestore della rete di distribuzione) entro il 31 ottobre di ogni anno, che intendono entrare nel libero mercato ed eventualmente cambiare il loro fornitore per il 1° gennaio dell’anno successivo.
15.2 È possibile anche una richiesta parziale di fornitura (banda) da altro fornitore. In questo caso si procederà con la sottoscrizione di specifici accordi in tal senso.
15.3 Il diritto di accedere per la prima volta alla rete e cambiare quindi fornitore è possibile solo una volta all’anno, cioè con effetto dal 1. gennaio. Una volta ottenuto, l’accesso alla rete non deve essere nuovamente richiesto per gli anni a venire.
15.4 Ulteriori dettagli sono regolati, se del caso, negli accordi stipulati tra l’Azienda e i consumatori liberi finali.
16. Ritorno alla fornitura dell’Azienda
16.1 I consumatori liberi finali che hanno esercitato il diritto all’accesso alla rete (e dunque scelto un fornitore terzo), possono decidere di richiedere nuovamente la fornitura di energia elettrica all’Azienda, secondo le modalità di annuncio specificati all’articolo precedente.
16.2 Questi Clienti saranno assoggettati alle presenti CG e per principio saranno loro applicate le tariffe di mercato.
16.3 Qualora il consumatore libero finale che ha esercitato il diritto all’accesso alla rete, decidesse o fosse costretto in particolare per fallimento del nuovo fornitore, interruzione di erogazione o quant’altro, a ritornare alla fornitura dell’Azienda, sarà assoggettato alle presenti CG e per principio gli saranno applicate le tariffe di mercato.
V CONDIZIONI TECNICHE FORNITURA
17. Prodotto energia: norme di qualità e sicurezza
17.1 L’Azienda fornisce l’energia nel rispetto dei parametri fissati dalle norme applicabili in materia (sia a livello nazionale che internazionale) con particolare riferimento alla qualità della tensione come pure alle misure di sicurezza da adottare nei confronti della propria rete, degli impianti interni e degli apparecchi ad essi allacciati.
18. Utilizzo dell’energia
18.1 Il Cliente è tenuto ad utilizzare l’energia secondo quanto notificato al momento della richiesta di fornitura (scopi previsti, potenza richiesta ecc). Le condizioni finanziarie di utilizzo sono indicate nell’allegato 1.
18.2 Ogni modifica di destinazione o qualsiasi inserimento di apparecchi in circuiti destinati ad altri scopi dovrà essere comunicata immediatamente all’Azienda.
18.3 Ogni violazione dei capoversi precedenti verrà sanzionata secondo quanto disposto agli articoli 56 e seguenti delle presenti CG.
19. Apparecchi ammessi
19.1 Il Cliente è autorizzato ad usare gli apparecchi ammessi dalle prescrizioni e ordinanze esecutive e relative norme applicabili al settore, purché adatti alle capacità degli impianti di distribuzione e a condizione che il loro uso non provochi perturbazioni elettriche (in particolare oscillazioni e/o abbassamenti della tensione, armoniche) o un assorbimento anormale dei segnali di telecomando.
19.2 Gli apparecchi devono essere equipaggiati con dispositivi adatti a renderli insensibili a perturbazioni, presenti in rete entro i limiti tollerati. Gli apparecchi devono rispettare le condizioni dell'OPBT. I limiti di perturbazione tollerabili vengono determinati dall’Azienda in base alle normative e alle raccomandazioni tecniche in vigore.
19.3 I provvedimenti necessari per l'eliminazione degli inconvenienti dovuti all'inserimento di apparecchi non idonei oppure installati in modo inadeguato sono a carico del Cliente.
19.4 Qualora il fattore di potenza (consumo di energia reattiva in eccedenza) non raggiungesse il valore imposto dalle normative, il Cliente è tenuto a prendere tutti i provvedimenti necessari imposti dalle circostanze. In caso contrario l’Azienda ha il diritto di fissare condizioni tecniche e di fatturare l’energia reattiva secondo quanto indicato nell’allegato 1.
19.5 In caso di dubbio è compito del Cliente preventivamente informarsi presso l’Azienda in merito alle possibilità ed alle condizioni di installazione dei propri apparecchi. L’Azienda può rifiutare l’autorizzazione all’installazione degli apparecchi non rispondenti alle summenzionate condizioni.
20. Condizionamento termico
20.1 L'allacciamento di impianti elettrici per il condizionamento termico (riscaldamento diretto, ad accumulazione o a pompa di calore, impianti di climatizzazione, piscine, saune, ecc.) è soggetto ad autorizzazione delle autorità cantonali preposte e dell’Azienda.
20.2 La domanda di autorizzazione da inoltrare all’Azienda deve essere allestita come indicato nelle PAE.
20.3 L’Azienda rilascia l’autorizzazione non appena possibile con l’indicazione delle eventuali condizioni specifiche di utilizzo (fasce orarie, modalità di avviamento, ecc).
20.4 E’ facoltà dell’Azienda rifiutare la predetta autorizzazione allorquando:
- la disponibilità della rete di distribuzione non è confacente all’installazione dell’impianto del Cliente;
- il Cliente non ha provveduto a richiedere ed ottenere la specifica autorizzazione rilasciata dalle autorità cantonali competenti;
- per motivi di ordine tecnico, economico o di interesse generale che imponessero limitazioni all'uso di energia elettrica.
20.5 Il rilascio di singole autorizzazioni per il riscaldamento elettrico non obbliga l’Azienda a concederne altre né ad estendere e potenziare quelle esistenti.
21. Allacciamenti di cantiere
21.1 Qualora gli allacciamenti di cantiere provochino disturbi agli altri Clienti, in particolare con oscillazioni e/o abbassamenti di tensione, è facoltà dell’Azienda interrompere l’erogazione di energia. Prima di procedere in tal senso le parti cercheranno una soluzione tecnica al problema.
VI FORNITURA DI ENERGIA
22. Condizioni di fornitura
22.1 L’Azienda fornirà energia elettrica al Cliente nei comprensori di cui all’articolo 5 e sulla base delle presenti CG, nel limite delle proprie possibilità tecniche, giuridiche ed economiche relative alla costruzione, all'ampliamento, al mantenimento dei propri impianti, per quanto detto limite sia conciliabile con il diritto superiore, e alle vigenti condizioni tariffarie.
23. Cessione di energia e produttori indipendenti
23.1 Salvo autorizzazione esplicita dell’Azienda, il Cliente non ha il diritto di vendere/cedere energia a terzi.
23.2 In deroga al capoverso precedente, i produttori indipendenti sono autorizzati a produrre ed immettere in rete l’energia secondo quanto indicato nell’allegato 2.
24. Richiesta e disdetta di fornitura
24.1 I consumatori finali con servizio universale devono richiedere o disdire la fornitura con le modalità delle richieste di modifica e trasferimento di cui all’articolo 25.
24.2 Per i consumatori liberi finali le modalità di disdetta sono quelle indicate all’articolo 15.
24.3 Per i nuovi Clienti la richiesta di fornitura deve essere inoltrata secondo i disposti dell’articolo 25.
25. Richieste di modifica e trasferimento
25.1 La richiesta di fornitura di energia elettrica, rispettivamente la disdetta, richieste di modifica e trasferimento, devono essere effettuate tramite domanda scritta, i relativi formulari sono da richiedere all’Azienda allo sportello, via e-mail o possono essere scaricati dal sito xxx.xxxxxxxxx.xx. In casi specifici l’Azienda può richiedere una conferma scritta da parte del Cliente.
La richiesta dovrà indicare l’oggetto (punto di fornitura) e la data desiderata per l’attivazione, disattivazione, il trasferimento o la modifica.
25.2 Qualsiasi cambiamento dei dati forniti dal Cliente al momento della richiesta deve essere notificato immediatamente all’Azienda. Le spese derivanti dalla mancata comunicazione sono poste a carico del Cliente.
25.3 Il Cliente dovrà notificare le richieste di cui sopra con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di preavviso. L’Azienda provvederà di regola ad evaderle con decorrenza dal 6° (sesto) giorno lavorativo.
25.4 Se il Cliente chiede un intervento d’urgenza dell’Azienda (in deroga al termine di preavviso di 5 (cinque) giorni oppure fuori dagli orari usuali lavorativi), dovrà pagare i costi aggiuntivi derivanti, indicati nell’allegato 1.
26. Debitore nei confronti dell’Azienda
26.1 Debitore nei confronti dell’Azienda è colui che richiede la fornitura di energia sino al momento in cui ha effetto la disdetta. Il Cliente è tenuto al pagamento di tutti gli scoperti fino alla lettura finale del contatore, da parte dell’Azienda. Le conseguenze finanziarie della mancata comunicazione della disdetta sono regolate nel capitolo relativo agli Aspetti finanziari.
26.2 In casi particolari, quali appartamenti di vacanza o appartamenti i cui inquilini cambiano frequentemente, l’Azienda può designare quale Cliente, rispettivamente debitore, il proprietario dell’immobile o la relativa Amministrazione.
26.3 Il proprietario dell’immobile allacciato è responsabile nei confronti dell’Azienda del consumo di energia e dell’eventuale abbonamento di potenza concernenti locali non affittati o impianti non utilizzati, come pure di eventuali perdite patite dall'Azienda per mancata o intempestiva comunicazione della partenza dei propri inquilini.
26.4 La temporanea inattività di impianti o apparecchi di uso stagionale o comunque saltuario, non giustifica la disdetta del contratto di fornitura e non dispensa dal pagamento dell’eventuale abbonamento di potenza e/o degli altri costi fissi.
VII LIMITAZIONI E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA
27. Principio: regolarità della fornitura
27.1 La fornitura di energia avviene generalmente senza interruzioni, nei limiti delle tolleranze indicati dalle normative internazionali in particolare per la tensione e la frequenza, riservate le eccezioni indicate negli articoli seguenti.
27.2 Per la gestione del carico della rete, l’Azienda è autorizzata a disinserire temporaneamente determinate categorie di apparecchi gestiti con telecomando.
28. Interruzioni d’esercizio della rete
28.1 L’Azienda ha il diritto di limitare o sospendere totalmente la fornitura di energia elettrica in particolare nei seguenti casi:
a) forza maggiore: eventi naturali, pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, ecc.;
b) eventi straordinari: incendi, inondazioni, esondazioni, scariche atmosferiche, vento, neve, gelo, siccità, perturbazioni, sovraccarico della rete, caduta alberi, ecc.;
c) attività legate all’esercizio: quali lavori di riparazione, manutenzioni e ampliamento degli impianti;
d) disturbi dell’esercizio (in particolare guasti);
e) penuria di energia: allo scopo di assicurare l'approvvigionamento generale del paese o riduzioni della produzione;
f) mancata o limitata erogazione da parte del fornitore;
g) imposizione delle autorità competenti;
h) distacco automatico del carico per bassa frequenza: trattasi di disconnessione automatica di un comprensorio da parte di Swissgrid per mantenere la stabilità della rete elettrica internazionale/nazionale.
28.2 Nei casi sopradescritti i produttori indipendenti dovranno provvedere al disinserimento automatico dei propri impianti di produzione dalla rete dell’Azienda. L’esclusione di responsabilità dell’Azienda per eventuali danni e/o indennizzi, richieste di perdite di guadagno nei confronti dei produttori è prevista all’articolo 30.
28.3 L’Azienda tiene conto, in simili casi e nella misura del possibile, dei bisogni dei Clienti.
28.4 Le interruzioni o restrizioni prevedibili vengono di regola comunicate per tempo alla Clientela attraverso i mezzi più appropriati.
29. Sospensioni per singoli Clienti
29.1 Oltre che nei casi già citati, l’Azienda si riserva il diritto di sospendere la fornitura di energia, con preavviso scritto (se la situazione non esige un intervento immediato), quando il Cliente o chi per esso:
a) utilizza impianti o apparecchi che non corrispondono alle prescrizioni vigenti, provocando in particolare disturbi sulla rete quali variazioni di tensione, di frequenza, armoniche, al di là dei limiti consentiti dalle normative del settore;
b) sottrae o consuma illecitamente energia elettrica contravvenendo alla legge ed alle tariffe;
c) rifiuta o rende impossibile agli incaricati dell’Azienda l’accesso alle installazioni elettriche;
d) non ottempera alle richieste di pagamento delle fatture scoperte;
e) non presenta la cauzione richiesta;
f) non si attiene alle prescrizioni delle presenti CG.
29.2 Gli incaricati dell’Azienda hanno il diritto di mettere fuori servizio o di piombare anche senza avvertimento alcuno, qualsiasi apparecchio o impianto difettoso e tale da presentare rischi di incendio o da mettere in pericolo persone e cose. In questa evenienza l’Azienda comunica tempestivamente con un rapporto scritto al Cliente e al proprietario dell’immobile le ragioni dell’avvenuto intervento e le modifiche richieste.
29.3 In caso di sospensione di fornitura di energia elettrica, il Cliente dovrà egualmente far fronte a tutti i suoi impegni verso l’Azienda senza diritto ad alcun risarcimento per eventuali danni subiti.
30. Esclusione di responsabilità e di indennizzo
30.1 E’ esclusa ogni responsabilità dell’Azienda e/o richiesta di indennizzo da parte di Clienti e produttori indipendenti a seguito di interruzioni e/o limitazioni e sospensioni della fornitura di energia per i casi indicati negli articoli precedenti 28/29, nonché dal suo ripristino, che dovessero comportare danni a persone, a cose materiali ed immateriali e danni patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.
31. Obblighi del Cliente
31.1 Il Cliente è tenuto a prendere tutti i provvedimenti imposti dalle circostanze atti a evitare danni diretti e indiretti a persone e cose che potrebbero essere causati dall'interruzione/sospensione parziale o totale o dal ritorno improvviso della tensione, come pure da oscillazioni anormali della tensione, della frequenza o delle armoniche.
31.2 I Clienti con impianti di produzione propria devono provvedere affinché, in caso di interruzione di corrente o sospensione nella rete dell’Azienda, gli stessi vengano automaticamente disinseriti e non possano venire riallacciati prima del reinserimento della tensione nella rete dell’Azienda.
VIII SISTEMA DI CONTEGGIO DELL’ENERGIA
32. Proprietà, manutenzione, sostituzione
32.1 A tutti i Clienti allacciati alla rete dell’Azienda viene predisposto di regola un sistema di conteggio dell’energia per la misura dei loro consumi. Le relative spese sono poste a loro carico secondo quanto indicato nell’allegato 1.
32.2 Gli impianti di tutti i consumatori liberi finali che esercitano il loro diritto di accesso alla rete e i produttori con una potenza allacciata superiore a 00 xXX xxxxxx, xx applicazione dell’OAEl, essere muniti per il tramite dell’Azienda, di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati. Tali Clienti dovranno mettere a disposizione dell’Azienda a loro spese, un collegamento di telecomunicazione idoneo alla trasmissione dei dati.
Tutti i costi di acquisto relativi agli apparecchi di telelettura e i costi ricorrenti sono a carico del Cliente.
32.3 Tutti i sistemi di conteggio dell’energia vengono forniti dall’Azienda e restano di sua proprietà. La manutenzione e la sostituzione per fondati motivi di tali sistemi di conteggio vengono eseguite dall’Azienda che se ne assume le relative spese.
32.4 I guasti ai sistemi di conteggio dell’energia causati da terzi, verranno riparati dall’Azienda e i relativi costi verranno posti a carico del proprietario dell’impianto, il quale potrà eventualmente far rivalsa sul responsabile del danno causato.
32.5 Solo gli incaricati dell’Azienda sono autorizzati ad agire sui sistemi di conteggio dell’energia, come pure sui sigilli apposti agli stessi. Essi sono gli unici autorizzati ad attivare o ad interrompere la fornitura di energia mediante la posa o lo smontaggio di tali sistemi di conteggio.
32.6 Chiunque manomette i sistemi di conteggio dell’energia dell’Azienda o i sigilli da essa apposti è ritenuto responsabile del danno arrecato e ne sopporta le spese di revisione, di taratura e il costo dell’energia sottratta. L’Azienda può denunciare l’autore alle competenti Autorità giudiziarie.
32.7 Per impianti di produzione indipendenti che sono stati messi in esercizio oppure ampliati o rinnovati in misura considerevole dopo il 1° gennaio 2006, l’Azienda fornisce ed installa due sistemi di misura in parallelo: uno standard di prelievo e uno di conteggio dell’energia prodotta e immessa in rete.
Per i produttori con una potenza allacciata superiore a 30 kVA, i contatori dovranno essere dotati di un sistema di telelettura.
32.8 Per impianti di produzione indipendenti messi in servizio prima del 1° gennaio 2006 l’Azienda ha fornito ed installato di regola due sistemi di conteggio dell’energia in serie: uno standard di prelievo e uno per l’energia che, prodotta in eccesso e non consumata dal Cliente, viene immessa in rete.
32.9 I costi relativi al sistema di conteggio dell’energia prodotta rispettivamente immessa in rete e i costi per la messa a disposizione dei dati di misurazione, sono posti integralmente a carico del produttore.
32.10 Resta riservata la facoltà del produttore indipendente di far capo a terzi, con l’approvazione dell’Azienda, per prestazioni di servizio nel campo dei sistemi di misura dell’energia prodotta (metrologia) e dei servizi di trasmissione dati.
32.11 Per ulteriori dettagli si rinvia all’allegato 2 per produttori indipendenti, alle specifiche CG allacciamenti e alle normative applicabili in materia.
33. Tipologie di sistemi di conteggio dell’energia (contatori)
33.1 Contatore standard: rileva il consumo (fatturato secondo le modalità di cui al capitolo relativo agli aspetti finanziari) e i cui costi di noleggio sono indicati nell’allegato 1.
33.2 Contatore a prepagamento: utilizzato per casi speciali decisi dall’Azienda, prevede un importo a credito sul quale verrà computato il consumo e gli eventuali scoperti per consumi passati secondo quanto previsto all’articolo 51.4 delle presenti CG. Per questo tipo di contatore l’Azienda preleva il nolo definito nell’allegato 1.
33.3 Contatore con misura della curva di carico: viene utilizzato per:
- Clienti liberi finali;
- per i produttori indipendenti con potenza allacciata superiore a 30 kVA;
- oppure nei casi decisi dall’Azienda.
I costi di installazione e quelli ricorrenti per la trasmissione dati sono regolati all’articolo 32.2 e dall’allegato 1.
33.4 L’Azienda non concede di regola contatori in derivazione per un sotto conteggio.
34. Misura dell’energia
34.1 Per la determinazione del consumo di energia fa stato unicamente l’indicazione dei contatori ufficiali forniti dall’Azienda.
34.2 La lettura dei contatori ufficiali viene eseguita periodicamente da un incaricato dell’Azienda. Se il Cliente richiede una lettura straordinaria non prevista dall’Azienda, i costi derivanti sono a suo carico.
34.3 I contatori provvisti di telelettura saranno rilevati dall’Azienda.
34.4 In taluni casi il Cliente può essere invitato a leggere i contatori e a comunicarne i dati all’Azienda (autolettura).
35. Verifiche
35.1 I sistemi di conteggio dell’energia forniti dall’Azienda rispettano le normative in vigore e vengono regolarmente verificati secondo i disposti di legge.
35.2 I sistemi di conteggio dell’energia devono essere accessibili e rilevabili ai fini delle verifiche di cui al punto precedente. In caso di inaccessibilità al contatore l’Azienda si riserva di fatturare i costi supplementari causati dal Cliente.
35.3 Il Cliente deve immediatamente segnalare all’Azienda qualsiasi presunta irregolarità di funzionamento dei sistemi di conteggio dell’energia.
35.4 In caso di contestazioni relative ai sistemi di conteggio dell’energia, il Cliente può richiedere che gli stessi vengano verificati presso una stazione di taratura ufficiale. L’Ufficio federale di metrologia decide sulla base delle verifiche quanto alle contestazioni formulate.
35.5 Le spese di verifica, comprese quelle di smontaggio e montaggio dei contatori, sono a carico della parte in errore.
36. Errori di misura
36.1 Errori di misura dell'energia elettrica dovuti a connessioni errate, cattivo funzionamento degli apparecchi ecc. sono corretti sulla base del consumo del periodo corrispondente degli anni precedenti, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
Se, in base ad una nuova taratura, si constata che l'inesattezza di un apparecchio di misura supera la tolleranza legale, il consumo effettivo viene stabilito in base alla percentuale di errore accertata.
36.2 Per i consumatori liberi finali il consumo effettivo viene determinato sulla base del profilo di carico secondo i disposti di AES/Metering Code.
36.3 Se è possibile stabilire esattamente o concordare l'ammontare dell'errore e la sua durata, la rettifica si estende a tutto il periodo di funzionamento difettoso con decorrenza dall’accertamento del difetto e/o dell’errore, ritenuto un massimo di 5 (cinque) anni retroattivi dalla richiesta.
36.4 Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo di fatturazione contestato.
36.5 Il Cliente non può richiedere una riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti dell'impianto interno quali ad esempio il circuito a terra, il corto circuito, il consumo dovuto ad allacciamenti abusivi sull’impianto da parte di terzi, ecc.
36.6 Per tutto quanto non previsto dal presente articolo in relazione alla determinazione dei valori sostitutivi in caso di dati di lettura mancanti o manifestatamente errati, fa stato quanto disposto da AES (con particolare riferimento al Metering Code).
37. Impianti interni
37.1 L’impianto interno costituisce l’impianto del Cliente e/o del proprietario. Conformemente all’OIBT l’impianto interno inizia dai morsetti d’entrata del DPS d’allacciamento. Per ulteriori dettagli si rinvia alle CG allacciamenti.
37.2 Gli impianti interni devono essere eseguiti e mantenuti conformemente all’OIBT e alle prescrizioni e normative tecniche del settore. I proprietari degli impianti interni sono responsabili degli stessi e pertanto tenuti a mantenerli costantemente in buono stato e a far riparare immediatamente qualsiasi difetto constatato in apparecchi o in parti di essi.
37.3 Gli incaricati dell’Azienda devono poter accedere agli impianti interni degli stabili per casi urgenti e fondati motivi in ogni momento, per casi ordinari (il controllo delle installazioni, degli apparecchi, lettura dei contatori, ecc.) negli orari d’ufficio. Laddove si rendesse necessario, il Cliente è invitato a consegnare le chiavi all’Azienda per favorire l’accesso ai locali tecnici. In caso di impedimento all’accesso, l’Azienda si riserva di fatturare al Cliente i costi di trasferta supplementare.
37.4 Solo se gli obblighi derivanti dagli articoli precedenti sono rispettati, l’Azienda garantisce la fornitura di energia elettrica, fatta eccezione per i casi di limitazioni/sospensioni indicati al capitolo VII.
IX ASPETTI FINANZIARI
38. Tariffe di vendita dell’elettricità
38.1 Le singole tariffe sono regolamentate in modo specifico nell’apposito tariffario allegato alle presenti CG (allegato 1) e si applicano ai consumatori finali con servizio universale e ai consumatori liberi finali.
38.2 Le tariffe si compongono di tre elementi:
- utilizzazione della rete (costo di transito);
- fornitura di energia;
- contributi di legge.
38.3 L’Azienda procederà alla pubblicazione delle tariffe sul suo sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx.
39. Tariffa forfait
39.1 E’ facoltà dell’Azienda applicare una tariffa forfait in particolare nei casi di messa in opera di un impianto di misura (contatore) improponibile, difficoltosa e/o sproporzionata al tipo di impianto, a condizione che il carico allacciato sia definibile con esattezza e non esistano possibilità di modificarlo.
39.2 La decisione di applicare una tariffa forfait è di pertinenza esclusiva dell’Azienda. La tariffa in vigore è definita nella relativa ordinanza.
40. Accordi speciali
40.1 Per fondati motivi è facoltà dell’Azienda stipulare accordi speciali con determinati Clienti in relazione alle condizioni e tariffe di fornitura dell’energia.
41. Rimunerazione energia produttori
41.1 L’energia generata da produttori indipendenti secondo la Legge sull’energia e relative Ordinanze, è ripresa secondo i parametri di prezzo previsti dalle predette normative.
42. Fatture e pagamenti
42.1 Le fatture vengono inviate ai Clienti a intervalli regolari fissati dall’Azienda e indicheranno gli elementi di cui all’articolo 38.2
42.2 Le fatture devono essere pagate entro e non oltre la scadenza indicata sulle stesse.
42.3 Per i consumatori fissi finali l’Azienda può richiedere, fra una lettura e l'altra, acconti calcolati in base al probabile consumo, che si fonda, laddove possibile, sui consumi accertati degli anni precedenti.
42.4 L’Azienda ha inoltre il diritto di inviare fatture intermedie oppure di posare contatori a prepagamento o di prevedere piani rateali di pagamento.
42.5 L’Azienda, qualora constatasse un errore di fatturazione o di calcolo, ha la facoltà di rettificare in ogni momento gli importi ivi indicati con l’emissione di nuove fatture.
43. Procedura d’incasso ed esecutiva
43.1 L’Azienda indirizza al Cliente in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine, scaduto il quale notifica una diffida di pagamento con comminatoria dell'interruzione della fornitura di energia. Le relative spese saranno a carico del Cliente secondo quanto predisposto nel tariffario di cui all’allegato 1.
43.2 Scaduto il termine assegnato con la diffida senza che il Cliente abbia esercitato la facoltà di reclamo/ricorso, l’Azienda può procedere con l’interruzione dell’erogazione di energia elettrica.
43.3 Nei casi di importi scoperti (mancati pagamenti) è altresì facoltà dell’Azienda procedere con l'eventuale posa di un contatore a prepagamento che coprirà, oltre agli scoperti delle fatture passate, il consumo di energia elettrica corrente. L’Azienda non risponde per eventuali danni derivanti dalla sospensione dell’erogazione di energia, dovuti alla mancata ricarica del contatore a prepagamento da parte del Cliente.
43.4 Qualora si rendesse necessario inoltrare una procedura d'incasso del credito scoperto per via esecutiva e/o giudiziaria, rispettivamente la posa di un contatore a prepagamento, le spese derivanti saranno poste integralmente a carico del Cliente.
43.5 L’Azienda non risponde per danni causati in seguito alla sospensione della fornitura a Clienti in ritardo con i pagamenti.
44. Ripristino della fornitura
44.1 Il ripristino della fornitura avviene se è ossequiata una delle seguenti condizioni:
- pagamento integrale dello scoperto e delle spese della procedura di incasso, giudiziario o in altro modo generate all’Azienda;
- definizione di un pagamento rateale e posa di un contatore a prepagamento (fino almeno al pagamento integrale del saldo degli scoperti). L’Azienda si riserva il diritto di mantenere il contatore a prepagamento anche per il pagamento delle fatture di energia elettrica corrente qualora nutrisse dubbi sulla solvibilità del Cliente, o nei casi di reiterati ritardi nei pagamenti.
44.2 L’Azienda può inoltre richiedere il deposito di una cauzione equivalente di regola al probabile consumo di un semestre, ma al massimo a quello presumibile di un anno.
45. Cauzione per consumatori liberi finali
45.1 La cauzione per i consumatori liberi finali a garanzia dei costi di transito, è regolato nel relativo contratto concluso con l’Azienda.
46. Cauzione per consumatori finali con servizio universale
46.1 Le cauzioni possono essere distinte in due categorie:
a) quelle relative ai commerci, servizi e industrie;
b) quelle relative ai privati (economie domestiche).
47. Commerci, servizi, industrie
47.1 Queste categorie di Cliente sono sempre tenuti al versamento della cauzione.
47.2 In particolare sono tenuti al pagamento della cauzione le ditte dedite al commercio e/o all’industria, società in nome collettivo, società anonime, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata, società cooperative, associazioni, fondazioni.
47.3 Sono inoltre tenuti a versare la cauzione i titolari di ditte individuali, società semplici e liberi professionisti.
47.4 E’ facoltà dell’Azienda di rinunciare alla cauzione allorquando il rischio di perdita dell’Azienda è minimo.
47.5 Possono essere inoltre esentati dal pagamento della cauzione enti pubblici (federali, cantonali, comunali) o società anonime a partecipazione maggioritaria di enti pubblici.
48. Privati (economie domestiche)
Sono tenuti al versamento della cauzione in particolare i Clienti:
48.1 domiciliati fuori dal comprensorio dell’Azienda;
48.2 notoriamente insolvibili o sulla cui solvibilità sussistono dubbi;
48.3 che utilizzano l’energia elettrica per i servizi comuni;
48.4 in ritardo nei pagamenti delle fatture dell’Azienda o di altri distributori;
48.5 stranieri senza permesso di domicilio nel comprensorio dell’Azienda.
49. Cauzione per altre prestazioni/servizi/prodotti
49.1 Taluni Clienti possono essere tenuti al pagamento di una cauzione per l’elettricità benché non siano in ritardo con il pagamento delle relative fatture, in quanto presentano un rischio di perdita, in particolare a seguito di reiterati mancati pagamenti per altre prestazioni fornite dall’Azienda.
50. Importo e genere della cauzione
50.1 Di regola l’importo della cauzione non può superare il costo del presumibile consumo annuale.
50.2 In caso di modifica delle circostanze, è facoltà dell’Azienda procedere ad un adeguamento rispettivamente ad un aumento dell’importo della cauzione prelevata in precedenza.
50.3 La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti, di fidejussione solidale di una compagnia d'assicurazione svizzera o di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.
51. Contatore a prepagamento
51.1 Per fondati motivi l’Azienda può decidere di rinunciare alla richiesta di una cauzione in favore della posa di un contatore a prepagamento.
51.2 L’Azienda può altresì imporre la posa di un contatore a prepagamento anche qualora il Cliente abbia già versato la cauzione in particolare allorquando egli si trovi nuovamente in ritardo con i pagamenti.
51.3 Agli esercizi pubblici di principio viene richiesta la cauzione. In casi particolari viene posato il contatore a prepagamento all’inizio della fornitura.
51.4 Il contatore a prepagamento conteggia e compensa gli importi scoperti come pure il consumo di energia corrente. I costi relativi sono a carico del Cliente secondo quanto previsto nell’allegato 1.
52. Inadempienza
52.1 E’ facoltà dell’Azienda rifiutare o sospendere l’erogazione dell’energia elettrica ai Clienti che non depositano la cauzione richiesta entro il termine stabilito.
52.2 Nei casi di inadempienza e laddove è tecnicamente possibile, l’Azienda può decidere la posa di un contatore a prepagamento.
52.3 Nel caso di un Cliente moroso e/o inadempiente che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per l’Azienda, è possibile condizionare il ripristino della fornitura di energia al pagamento degli importi scoperti.
53. Restituzione della cauzione
53.1 Di principio le cauzioni vengono restituite con la cessazione del rapporto commerciale, a condizione che non sussistano debiti nei confronti dell’Azienda.
53.2 Per fondati motivi e unicamente per i privati, è facoltà dell’Azienda decidere di restituire la cauzione prima della fine del contratto, previa richiesta motivata del Cliente.
53.3 Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti sul c.c.p. o sul conto bancario, l’Azienda corrisponde un interesse pari a quello praticato dalla BancaStato per conti di risparmio.
54. Acquisizione cauzioni
54.1 Le cauzioni non ritirate passano in proprietà all’Azienda dopo 10 (dieci) anni dalla cessazione del rapporto commerciale con il Cliente.
54.2 L’Azienda procederà in ogni tempo a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti qualora, anche dopo 10 (dieci) anni, venissero presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l’avvenuto deposito nonché la legittimazione a richiedere la restituzione (per esempio certificati ereditari, ecc.).
X ASPETTI LEGALI
55. Sanzioni
55.1 L’Azienda si riserva di procedere contro i contravventori alle presenti CG a norma del diritto Svizzero.
55.2 Restano riservate le disposizioni penali.
56. Abusi di prelievo e/o tariffa
56.1 Qualora il Cliente o chi per esso contravviene intenzionalmente alle disposizioni tariffali o inganna in qualsiasi altra forma l’Azienda, è tenuto a rimborsare l’importo sottratto compresi interessi e spese.
56.2 L’Azienda si riserva di denunciare il fatto all’Autorità penale e civile giudiziaria.
57. Contestazioni di ordine tecnico
57.1 Nei casi previsti dalla legge, ed in particolare nei casi controversi, l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) decide se un impianto soddisfa le prescrizioni dell’OIBT. La relativa decisione può essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale.
57.2 Per tutti gli altri casi di contestazioni, dove la competenza dell’Ispettorato non è fissata dalla legge, si applicano gli articoli seguenti.
58. Controversie in materia di tariffe e accesso alla rete
58.1 Il Cliente che intende contestare le decisioni dell’Azienda può rivolgersi alla ElCom.
58.2 In caso di controversia tra il Cliente e l’Azienda, l’ElCom decide:
- sull’accesso alla rete;
- sulle condizioni per la sua utilizzazione;
- sulle tariffe (di fornitura e di transito).
59. Altre contestazioni: diritto applicabile e foro
59.1 Le altre contestazioni di ordine giuridico al di fuori di quelle di competenza di ElCom sono regolamentate dalle normative di diritto cantonale vigenti e saranno risolte dai Tribunali ordinari.
59.2 Foro competente per ogni contestazione è quello di Mendrisio.
XI DISPOSIZIONI FINALI
60. Approvazione
60.1 Le presenti CG hanno validità con l’approvazione da parte da parte di Municipio, Consiglio Comunale e Consiglio di Stato (Dipartimento delle Istituzioni, sezione Enti locali).
61. Entrata in vigore
61.1 Le presenti CG, approvate dal Municipio di Mendrisio il 2 febbraio 2010, con risoluzione n° 1783, dal Consiglio Comunale di Mendrisio il 17 maggio 2010 e dal Dipartimento delle Istituzioni, sezione Enti Locali il 30 settembre 2010, entrano in vigore il 1° gennaio 2011.
61.2 Le stesse sostituiscono e annullano ogni precedente disposizione in materia.
Allegati:
1: Tariffe e tasse di consumo 2: Produttori indipendenti
3: Comprensorio distribuzione elettricità AIM
TARIFFE E TASSE DI CONSUMO
1. Base legale
1.1 La nuova Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEI) del 23 marzo 2007 e relativa Ordinanza (OAEI) del 14 marzo 2008, nonché le CG fornitura, costituiscono la base legale del presente regolamento, le cui tariffe vengono applicate in tutta la zona di distribuzione dell’Azienda.
2. Abbonamenti e tariffe
2.1 Ogni allacciamento alla rete di distribuzione dell’Azienda implica almeno un abbonamento. Gli abbonamenti sono suddivisi nelle seguenti categorie, ad ognuna delle quali corrisponde una tariffa:
Abbonamento Tariffa
• provvisori e cantieri T
• lampade pubbliche LP
• forfait F
• economie domestiche E
• allacciamenti esistenti abbinati A
• altri abbonamenti con consumo inferiore ai 100 MWh/anno U
• clienti con consumo > 100 MWh/anno allacciati in bassa tensione GC BT
• clienti con consumo > 100 MWh/anno allacciati in media tensione GC MT
2.2 L’Azienda stabilisce quale tariffa deve venir applicata ad ogni abbonato. Per l’attribuzione ad una categoria di potenza fanno stato il valore dei DPS d’abbonato, rispettivamente la potenza garantita.
2.3 L’abbonamento viene riscosso a partire dal giorno in cui ha inizio la fornitura fino al giorno in cui essa termina.
2.4 Per ogni mutazione d'abbonamento (nuova richiesta, trasloco o disdetta definitiva), vengono addebitati i seguenti importi a titolo di spese di intervento e amministrative (XXX xxxxxxx):
Minimo CHF | Xxxxxxx XXX | |
con preavviso scritto di almeno cinque giorni lavorativi | 30.- | 100.- |
per un intervento richiesto con preavviso inferiore ai cinque giorni lavorativi | 80.- | 200.- |
2.5 Per eventuali richieste di copie di bollette o altra documentazione vengono addebitati i seguenti importi a titolo di spese amministrative (IVA esclusa):
Minimo CHF | Xxxxxxx XXX | |
Richiesta copia di una bolletta | 20.- | 50.- |
Per ogni ulteriore copia | 10.- | 30.- |
3. Definizioni
3.1 Potenza prelevata (in kW): il valore più alto, registrato nel corso di un mese, rispettivamente tre mesi, della potenza media prelevata con intervallo d’integrazione di 15 min.
3.2 Energia reattiva (in kvarh): l’energia reattiva che eccede il 50% di tutta l’energia attiva prelevata in un periodo di conteggio.
3.3 Tariffa diurna: dalle ore 06:00 alle ore 22:00, dal lunedì alla domenica compresi.
3.4 Tariffa notturna: dalle ore 22:00 alle ore 06:00, dal lunedì alla domenica compresi
3.5 Tariffa unica: valida tutto il giorno
4. Modalità di incasso
4.1 Gli acconti e le bollette per la fornitura di energia devono venir pagati entro 30 giorni dall’emissione, senza deduzione alcuna.
4.2 L’azienda si riserva di installare contatori a prepagamento, come pure di interrompere la fornitura di energia in qualsiasi momento ai clienti morosi.
4.3 Per spese d’incasso vengono addebitati, per ogni abbonamento, i seguenti importi (IVA esclusa):
Minimo CHF | Massimo CHF | |
Richiamo di pagamento | 5.- | 20.- |
Diffida di pagamento | 10.- | 50.- |
Procedura esecutiva: per ogni atto esecutivo | 10.- | 50.- |
Tassa semestrale contatore a prepagamento | 40.- | 100.- |
Verranno inoltre addebitate le spese di giudizio, quelle dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, ed eventuali interessi di mora.
5. Varie
5.1 Il nolo degli apparecchi di misura e di comando è compreso nelle tasse d’abbonamento.
5.2 La sospensione degli abbonamenti per oggetti temporaneamente fuori uso (case di vacanza, ecc.) non viene concessa.
6. Allegati
Allegato A: Tariffa T Allegato B: Tariffa LP Allegato C: Tariffa F Allegato D: Tariffa E Allegato E: Tariffa A
Allegato F: Tariffa U Allegato G: Tariffa GC BT Allegato H: Tariffa GC MT
Allegato A: Tariffa T
Abbonamento per allacciamenti TEMPORANEI
1. Campo d’applicazione
1.1 La tariffa T viene applicata agli impianti di cantiere, o aventi carattere di utilizzo temporaneo, come pure nel caso di registrazione su impianti non terminati (posa anticipata del contatore)
2. Prezzi (IVA esclusa)
2.1 Utilizzo della rete
Min | Max | |
Abbonamento mensile (CHF/A) | 1.00 | 10.00 |
Tariffa unica (cts/kWh) | 5.00 | 22.00 |
2.2 Energia attiva
Min | Max | |
Tariffa unica (cts/kWh) | 5.00 | 14.00 |
2.3 Contributi di legge: l’azienda preleva contributi da riversare a terzi in applicazione alle legislazioni cantonali e/o federali vigenti.
3. Misurazione: 1 contatore trifase.
4. Fatturazione: 4 bollette trimestrali. (2 acconti e 2 conguagli)
5. Osservazioni: L’allacciamento di apparecchi che provocano forti oscillazioni di tensione armoniche o altre perturbazioni, è soggetto alle limitazioni previste dalle CG fornitura.
Allegato B: Tariffa LP
Abbonamento per allacciamenti LAMPADE PUBBLICHE
1. Campo d’applicazione
1.1 La tariffa LP viene applicata agli impianti di illuminazione pubblica, campi sportivi pubblici o di utilizzo pubblico.
2. Prezzi (IVA esclusa)
2.1 Utilizzo della rete
Min | Max | |
Abbonamento mensile (CHF/mese) | 10.00 | 50.00 |
Tariffa unica (cts/kWh) | 4.00 | 11.00 |
2.2 Energia attiva
Min | Max | |
Tariffa unica (cts/kWh) | 3.50 | 13.00 |
2.3 Contributi di legge: l’azienda preleva contributi da riversare a terzi in applicazione alle legislazioni cantonali e/o federali vigenti.
3. Misurazione: 1 contatore trifase. Eventuali apparecchi per il comando e lettura a distanza.
4. Fatturazione: 4 bollette trimestrali. (2 acconti e 2 conguagli)
Allegato C: Tariffa F
Abbonamento per allacciamenti FORFAIT
1. Campo d’applicazione
1.1 La tariffa F viene applicata nei casi in cui, a giudizio insindacabile dell’Azienda, risulti giustificato alimentare singole lampade o apparecchi a bassa potenza (di regola inferiori ai 100 W) senza l’installazione di un contatore. Si tratta quindi di casi eccezionali.
2. Prezzi (IVA esclusa)
2.1 Utilizzo della rete
Min | Max | |
Forfait semestrale in cts/W installato | 60.00 | 160.00 |
2.2 Energia attiva
Min | Max | |
Forfait semestrale in cts/W installato | 60.00 | 160.00 |
2.3 Contributi di legge: l’azienda preleva contributi da riversare a terzi in applicazione alle legislazioni cantonali e/o federali vigenti.
3. Fatturazione: 4 bollette trimestrali. (2 acconti e 2 conguagli)
4. Osservazioni: Le forniture a forfait vengono disdette non appena si presenti la possibilità di registrare l’energia prelevata tramite contatore.
Allegato D: Tariffa E
Abbonamento per allacciamenti ECONOMIE DOMESTICHE
1. Campo d’applicazione
1.1 La tariffa E viene applicata a tutte le economie domestiche.
2. Prezzi (IVA esclusa)
2.1 Utilizzo della rete
Min | Max | |
Abbonamento mensile (CHF) | 10.00 | 30.00 |
Tariffa diurna (cts/kWh) | 5.00 | 16.00 |
Tariffa notturna (cts/kWh) | 3.00 | 16.00 |
2.2 Energia attiva
Min | Max | |
Tariffa diurna (cts/kWh) | 5.00 | 18.00 |
Tariffa notturna (cts/kWh) | 3.50 | 14.00 |
2.3 Contributi di legge: l’azienda preleva contributi da riversare a terzi in applicazione alle legislazioni cantonali e/o federali vigenti.
3. Misurazione: 1 contatore trifase o monofase (solo 10 A). Eventuali apparecchi per il comando e lettura a distanza.
4. Fatturazione: 4 bollette trimestrali. (2 acconti e 2 conguagli)
5. Osservazioni
5.1 La tariffa notturna è accordata quando esiste un utilizzatore prevalentemente notturno di oltre 1 kVA di potenza.
5.2 Se un’abitazione comprende due o più locali oppure un’area superiore a 50 m² adibiti a scopo professionale, viene concluso un abbonamento secondo la tariffa U.
5.3 Per gli accessori dell’economia domestica con allacciamento separato, quali autorimesse, stalle, ecc., viene applicata la tariffa U.
5.4 Per gli impianti padronali (luce delle scale, bruciatore, lavatrice, ascensore, ecc.) viene concluso un abbonamento con tariffa U.
6. Supplemento per contatori a prepagamento
6.1 Per la gestione di contatori a prepagamento viene richiesto un supplemento semestrale (vedi introduzione).
Allegato E: Tariffa A Abbonamento ABBINATA
1. Campo d’applicazione
1.1 La tariffa A viene applicata agli impianti esistenti con registrazione separata dell’energia di illuminazione generale. Questa parte di energia viene conteggiata completamente come energia diurna.
2. Prezzi (IVA esclusa)
2.1 Utilizzo della rete
Min | Max | |
Abbonamento mensile fino a 63 A (CHF/A) | 1.00 | 10.00 |
Abbonamento mensile da 80 A (CHF) | 50.00 | 200.00 |
Potenza prelevata, mensile, da 80 A (CHF/kW) | 4.00 | 16.00 |
Tariffa diurna fino a 63 A (cts/kWh) | 5.00 | 18.00 |
Tariffa notturna fino a 63 A (cts/kWh) | 3.00 | 14.00 |
Tariffa diurna da 80 A (cts/kWh) | 5.00 | 17.00 |
Tariffa notturna da 80 A (cts/kWh) | 3.00 | 13.00 |
Energia reattiva (cts/kvarh) | 4.00 | 8.00 |
2.2 Energia attiva
Min | Max | |
Tariffa diurna (cts/kWh) | 5.00 | 18.00 |
Tariffa notturna (cts/kWh) | 3.50 | 14.00 |
2.3 Contributi di legge: l’azienda preleva contributi da riversare a terzi in applicazione alle legislazioni cantonali e/o federali vigenti.
3. Misurazione: 1 contatore trifase o monofase (solo 10 A). Eventuali apparecchi per il comando e lettura a distanza .
4. Fatturazione: 4 bollette trimestrali. (2 acconti e 2 conguagli)
5. Osservazioni
5.1 La tariffa notturna è accordata quando esiste un utilizzatore prevalentemente notturno di oltre 1 kVA di potenza.
5.2 Il prelievo di energia reattiva (kvarh), in un periodo di conteggio, non deve superare il 50% del prelievo di energia attiva (kWh).
5.3 L’Azienda si riserva di controllare il prelievo di energia reattiva e di richiedere all’abbonato l’istallazione di un impianto di compensazione qualora venisse superato il limite sopraindicato; in caso contrario verrà fatturata l’energia reattiva eccedente.
6. Supplemento per contatori a prepagamento
6.1 Per la gestione di contatori a prepagamento viene richiesto un supplemento semestrale (vedi introduzione).
Allegato F: Tariffa U Abbonamento UNITARIA
1. Campo d’applicazione
1.1 La tariffa U viene applicata a tutti i clienti con consumo inferiore ai 100'000 kWh/anno, per i quali non sono previste le tariffe E, A, LP, T e F.
2. Prezzi (IVA esclusa)
2.1 Utilizzo della rete
Min | Max | |
Abbonamento mensile fino a 63 A (CHF/A) | 0.75 | 5.00 |
Abbonamento mensile da 80 A (CHF) | 50.00 | 200.00 |
Potenza prelevata, mensile, da 80 A (CHF/kW) | 3.00 | 16.00 |
Tariffa diurna fino a 63 A (cts/kWh) | 4.00 | 17.00 |
Tariffa notturna fino a 63 A (cts/kWh) | 3.00 | 13.00 |
Tariffa diurna da 80 A (cts/kWh) | 4.00 | 15.00 |
Tariffa notturna da 80 A (cts/kWh) | 3.00 | 11.00 |
Energia reattiva (cts/kvarh) | 4.00 | 8.00 |
2.2 Energia attiva
Min | Max | |
Tariffa diurna (cts/kWh) | 5.00 | 18.00 |
Tariffa notturna (cts/kWh) | 3.50 | 14.00 |
2.3 Contributi di legge: l’azienda preleva contributi da riversare a terzi in applicazione alle legislazioni cantonali e/o federali vigenti.
3. Misurazione: 1 contatore trifase o monofase (solo 10 A). Eventuali apparecchi per il comando e lettura a distanza .
4. Fatturazione: 4 bollette trimestrali. (2 acconti e 2 conguagli)
5. Osservazioni
5.1 La tariffa notturna è accordata quando esiste un utilizzatore prevalentemente notturno di oltre 1 kVA di potenza.
5.2 Il prelievo di energia reattiva (kvarh), in un periodo di conteggio, non deve superare il 50% del prelievo di energia attiva (kWh).
5.3 L’Azienda si riserva di controllare il prelievo di energia reattiva e di richiedere all’abbonato l’istallazione di un impianto di compensazione qualora venisse superato il limite sopraindicato; in caso contrario verrà fatturata l’energia reattiva eccedente.
6. Supplemento per contatori a prepagamento
6.1 Per la gestione di contatori a prepagamento viene richiesto un supplemento semestrale (vedi introduzione).
Allegato G: Tariffa GC BT
Abbonamento GRANDI CLIENTI BASSA TENSIONE
1. Campo d’applicazione
1.1 La tariffa GC BT viene applicata ai clienti con consumo annuo > 100'000 kWh e allacciati alla rete bassa tensione.
2. Prezzi (IVA esclusa)
2.1 Utilizzo della rete
Min | Max | |
Abbonamento mensile (CHF) | 150.00 | 300.00 |
Prelievo potenza, mensile (CHF/kW) | 3.00 | 14.00 |
Tariffa diurna (cts/kWh) | 4.00 | 14.00 |
Tariffa notturna (cts/kWh) | 2.00 | 12.00 |
Energia reattiva (cts/kvarh) | 4.00 | 8.00 |
2.2 Energia attiva
Min | Max | |
Tariffa diurna (cts/kWh) | 4.00 | 14.00 |
Tariffa notturna (cts/kWh) | 3.00 | 10.00 |
2.3 Contributi di legge: l’azienda preleva contributi da riversare a terzi in applicazione alle legislazioni cantonali e/o federali vigenti.
3. Misurazione
3.1 Vengono di regola installati:
• riduttori di corrente
• 1 contatore di energia attiva, reattiva con indicatore della punta massima
• 1 ricevitore per il comando a distanza
3.2 Su richiesta del cliente, la messa a disposizione di letture giornaliere (curve di carico con intervallo d’integrazione di 15 min) verrà valutata e fatturata individualmente a seconda del tipo di impianto.
4. Fatturazione: 12 bollette mensili.
5. Osservazioni
5.1 La tariffa notturna (dalle 22:00 alle 06:00) viene applicata se il consumo annuale notturno in kWh è almeno il 25% di quello totale. Questa é comunque garantita ai clienti che ne beneficiano al 31 dicembre 2008. Dal 1° gennaio 2010 la tariffa notturna verrà applicata a tutti i clienti GC BT.
5.2 L’abbonamento mensile viene fatturato anche se il cliente sospende l’attività durante uno o più mesi all’anno.
Allegato H: Tariffa GC MT
Abbonamento GRANDI CLIENTI MEDIA TENSIONE
1. Campo d’applicazione
1.1 La tariffa GC MT viene applicata ai clienti con consumo annuo > 100'000 kWh e allacciati alla rete media tensione.
2. Prezzi (IVA esclusa)
2.1 Utilizzo della rete
Min | Max | |
Abbonamento mensile (CHF) | 250.00 | 500.00 |
Prelievo potenza, mensile (CHF/kW) | 3.00 | 14.00 |
Tariffa diurna (cts/kWh) | 2.60 | 9.20 |
Tariffa notturna (cts/kWh) | 1.30 | 6.40 |
Energia reattiva (cts/kvarh) | 4.00 | 8.00 |
Supplemento per misura in bassa tensione (cts/kWh) | 0.20 | 0.40 |
2.2 Energia attiva
Min | Max | |
Tariffa diurna (cts/kWh) | 4.30 | 12.00 |
Tariffa notturna (cts/kWh) | 3.30 | 9.00 |
2.3 Contributi di legge: l’azienda preleva contributi da riversare a terzi in applicazione alle legislazioni cantonali e/o federali vigenti.
3. Misurazione
3.1 Vengono di regola installati:
• riduttori di corrente
• 1 contatore di energia attiva, reattiva con indicatore della punta massima
• 1 ricevitore per il comando a distanza
3.2 Su richiesta del cliente, la messa a disposizione di letture giornaliere (curve di carico con intervallo d’integrazione di 15 min) verrà valutata e fatturata individualmente a seconda del tipo di impianto.
4. Fatturazione: 12 bollette mensili.
5. Osservazioni
5.1 La tariffa notturna (dalle 22:00 alle 06:00) viene applicata se il consumo annuale notturno in kWh è almeno il 25% di quello totale. Questa é comunque garantita ai clienti che ne beneficiano al 31 dicembre 2008. Dal 1° gennaio 2010 la tariffa notturna verrà applicata a tutti i clienti GC MT.
5.2 L’abbonamento mensile viene fatturato anche se l’utente sospende l’attività durante uno o più mesi all’anno.
PRODUTTORI INDIPENDENTI
1. Basi giuridiche:
1.1 Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) e relativa Ordinanza
1.2 Legge sull’energia (LEne) e relativa Ordinanza
2. Procedura di notifica e approvazione
2.1 I richiedenti di impianti nuovi sono tenuti a notificare il loro progetto all’Azienda (art. 14.7 CG allacciamenti), tramite il formulario ESI (IPE), scaricabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
2.2 Inoltre per impianti di produzione di energia monofase di oltre 3 kVA oppure polifase di oltre 10 kVA, il progetto deve essere approvato dall’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI).
2.3 La notifica per la remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC) per i nuovi impianti (impianti messi in funzione dopo il 1° gennaio 2006), nonché per gli ampliamenti o i rinnovi di impianti, va trasmessa direttamente a Swissgrid tramite il modulo ufficiale scaricabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx
3. Remunerazione
3.1 La remunerazione dell’immissione di elettricità generata da energie rinnovabili (forza idrica fino a 10 megawatt, fotovoltaico, energia eolica, geotermia, biomassa e rifiuti da biomassa) sarà effettuata a partire dalla data di inizio della produzione di elettricità e secondo quanto previsto dai disposti di legge (cfr. CG fornitura art. 41.1).
4. Raccordo alla rete di distribuzione e addebito dei relativi costi
4.1 E’ definito raccordo l’allacciamento fisico dell’impianto di produzione alla rete elettrica dell’Azienda.
4.2 Il raccordo alla rete di distribuzione viene definito dal gestore di rete, tenuto conto del punto di alimentazione economicamente e tecnicamente più vantaggioso.
4.3 A tale raccordo si applicano le CG allacciamenti emanate dall’Azienda relativa all’esecuzione (ev. modifica), alla manutenzione e agli aspetti finanziari degli allacciamenti.
4.4 I costi di raccordo ed allacciamento degli impianti di produttori indipendenti al punto di immissione nella rete dell’Azienda vengono stabiliti con accordi specifici conclusi tra produttori di energia e gestori di rete.
4.5 I costi per la costruzione delle linee di raccordo necessarie fino al punto di immissione nonché i costi per un’eventuale trasformazione di tensione sono a carico del produttore.
4.6 Se l’allacciamento o l’esercizio di impianti di produzione necessitano di un potenziamento della rete di distribuzione, i relativi costi supplementari generati, non fanno parte dei costi di rete, bensì fanno parte delle prestazioni di servizio della società nazionale di rete Swissgrid che se ne assume i relativi costi (art. 22.6 CG allacciamenti).
5. Esigenze tecniche per l’apparecchiatura di misurazione e addebito dei relativi costi
5.1 Nel caso di raccordo (RIC) per impianti messi in funzione dopo il 1° gennaio 2006 lo schema di raccordo dell’allacciamento è il seguente (art. 32.7 CG fornitura):
IPE = Impianto di produzione di energia
5.2 Per impianti di autoproduzione messi in servizio prima del 1° gennaio 2006 e per impianti di produzione che non seguono la procedura (RIC) o per i quali Swissgrid ha rifiutato l’applicabilità di tale procedura (RIC), lo schema di raccordo dell’allacciamento è il seguente (art. 32.8 CG fornitura):
5.3 Impianti di produzione con una potenza allacciata superiore a 30 kVA e messi in servizio, ampliati considerevolmente o rinnovati dopo il 1° gennaio 2006 devono essere muniti, per il tramite dell’Azienda ed in applicazione dell’OAEl, di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati. I produttori sostengono tutti i relativi costi (ivi compresi quelli relativi all’acquisto/noleggio degli apparecchi di telelettura) e i costi ricorrenti (articoli 32.2, 32.7, 32.8, 32.9,
32.10 CG fornitura).
5.4 Nuovi impianti con potenza di allacciamento inferiore a 30 kVA o messi in servizio prima del 1° gennaio 2006, sono esentati dall’obbligo d’installazione di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati.
6. Obblighi dei produttori indipendenti
6.1 I produttori indipendenti sono tenuti a prendere a proprie spese provvedimenti necessari ad evitare effetti perturbatori e pericolosi sulla rete dell’Azienda (articolo 14.7 CG allacciamenti).
6.2 I produttori indipendenti devono inoltre provvedere affinché, in caso di interruzione di corrente o sospensione nella rete dell’Azienda, i loro impianti di produzione vengano automaticamente disinseriti e separati dalla rete dell’Azienda e affinché gli stessi non possano venire ricollegati prima del reinserimento della tensione nella rete dell’Azienda (articoli 28.2, 31.2 CG fornitura e articolo 14.7 CG allacciamenti).
7. Obblighi del Gestore di rete
7.1 I gestori di rete sono tenuti, nel loro comprensorio, a ritirare in una forma appropriata per la rete e a remunerare tutta l’elettricità prodotta da nuovi impianti mediante l’utilizzazione di forza idrica fino a 10 MW, fotovoltaico, energia eolica, geotermia, biomassa e rifiuti da biomassa, sempre che tali nuovi impianti abbiano un’ubicazione appropriata. Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio, ampliati considerevolmente o rinnovati dopo il 1° gennaio 2006.
8. Rinvio
8.1 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente allegato fanno stato le CG di fornitura e di allacciamento emanate dall’Azienda, rispettivamente le normative della legislazione svizzera applicabile.
8.2 In particolare per i tipi di impianto, le potenze massime e i criteri di remunerazione sono descritti nelle ordinanze di applicazione.