per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio”
Città di
Venezia
“Regolamento
per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio”
(ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n.
205/2010).
Direzione Ambiente e Politiche Giovanili
Approvato con Delibera di Consiglio n.66 del 16 giugno 2008, pubblicata all’Albo Pretorio il 26 giugno 2008 e modificato con Delibera di Consiglio n. 149 del 20 dicembre 2010
Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati 4
Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione 5
DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI 6
ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI 9
Recupero dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e servizi integrativi 11
Frequenza ed orari del servizio 13
Collocazione dei contenitori 13
Lavaggio dei contenitori stradali e dei mezzi per la raccolta 14
TITOLO 5: CENTRI DI RACCOLTA ...............................................................................................
Centri di raccolta comunali 16
Modalità di accesso e apertura dei centri di raccolta 16
Rifiuti ammessi ai centri di raccolta 16
Obblighi del Gestore del servizio 16
Obblighi dell’utente del centro di raccolta 17
MODALITA’ DI CONFERIMENTO E TRASPORTO 18
Esclusioni dalla convenzione per l’autocompostaggio 19
Obblighi e divieti per l’utente 19
GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO 21
Frequenza e modalità del servizio 22
Carico/scarico di merci e materiali e defissione manifesti 23
Fabbricati ed aree scoperte 23
Esercizi stagionali, piscine e campeggi 23
Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti 24
ATTIVITA’ DI GESTIONE A SCOPO NON PROFESSIONALE 26
Contenuti minimi della convenzione 26
Requisiti e Principi gestionali 26
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 28
Organi di vigilanza e controllo 28
Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali 29
TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Premessa
1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi del D.Lgs. n 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, comprese quelle intervenute con il D.Lgs. n. 205/2010, della L.R. Veneto n. 3/2000 e delle norme dei Piani regionali e provinciali per la gestione dei rifiuti.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, i servizi di pulizia del territorio.
3. Il Regolamento viene adottato ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore, nonché di quella di riferimento per i servizi pubblici locali.
Art. 2 Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali, ha come oggetto:
a. la tutela igienico‐sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d. l’ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
e. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
f. l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
2. Il Comune esercita la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113, c. 5, del D.Lgs. n. 267/2000. Il Comune gestisce tale attività tramite il Gestore del servizio, secondo le modalità indicate in apposito Contratto di servizio.
3. Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006.
Art. 3 Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati
1. Il servizio di raccolta di rifiuti urbani e assimilati agli urbani viene effettuato nell’ambito del territorio comunale. Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
2. Il Comune può modificare l’ambito di applicazione del servizio nonché le sue modalità operative.
Art. 4 Principi generali
1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e prevedere controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente ed in particolare:
a. senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio di chi inquina paga.
4. Il Comune promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
a. azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
b. la promozione di strumenti economici, ecobilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti;
c. la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
d. la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo.
Art. 5 Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione
1. Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.
2. Il Comune promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d’informazione, educative e partecipative nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali‐quantitativo dei servizi, anche tramite il Gestore del servizio, con particolare riferimento a quelle pratiche che consentono la riduzione della produzione dei rifiuti.
Art. 6 Accesso alle informazioni
1. L’accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti è disciplinato dal D.Lgs. n. 195/2005 e dal Regolamento comunale per l’accesso alle informazioni ambientali.
TITOLO 2: DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI
Art. 7 Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni ai sensi degli artt. 183 e 218 del D.Lgs. n. 152/2006:
a. Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;
b. Produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti;
c. Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
d. Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
e. Raccolta: il prelievo dei rifiuti, la cernita preliminare e il deposito ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
f. Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
g. Smaltimento: qualsiasi operazione diversa anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia; l’allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
h. Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale; l’allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle possibili operazioni di recupero;
i. Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
j. Imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore;
k. Imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
l. Imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i
danni connessi al trasporto, e esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.
m. Rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla lettera a del presente comma, esclusi i residui della produzione.
2. Vengono, inoltre, adottate le seguenti definizioni:
a. Autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
b. Conferimento: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore;
c. Centro di raccolta: area presidiata recintata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
d. Isola/Piazzola ecologica: aree non custodite attrezzate con più contenitori per la raccolta differenziata di più frazioni di rifiuti;
e. Raccolta porta a porta o domiciliare: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi; si distingue in differenziata o indifferenziata a seconda che sia istituito o meno il servizio di raccolta differenziata;
f. Raccolta con contenitori: raccolta dei rifiuti tramite appositi contenitori stradali o posti presso altre strutture (centri di raccolta, isole/piazzole ecologiche ecc.);
g. Spazzamento: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
h. Servizio integrativo: servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o servizi personalizzati di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, svolti in base ad apposita convenzione;
i. Gestore del servizio: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente regolamento.
Art. 8 Classificazione dei rifiuti
1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate ai successivi commi 2, 3 e 4, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006.
2. Sono rifiuti urbani:
a. I rifiuti domestici, anche ingombranti provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:
i. Frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU): materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina;
ii. Frazione verde: frazione costituita, esclusivamente, da scarti della manutenzione del verde privato e pubblico, comprendente sfalci e potature, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
iii. Frazioni secche recuperabili: le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad esempio da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro, ma selezionabili con procedimenti manuali o meccanici;
iv. Rifiuto urbano residuo (RUR) o rifiuto secco non recuperabile: rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie, anche la raccolta separata della frazione organica;
v. Rifiuti particolari: pile, farmaci, contenitori marchiati “T” e “F”, batterie per auto, altri prodotti classificati come pericolosi secondo l’elenco CER 2002 (contrassegnati con “*”);
vi. Ingombranti: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie;
vii. Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.): i rifiuti di cui all’art. 227, c. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 152/2006, quali, ad esempio, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d’aria.
b. Rifiuti assimilati: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del titolo III° del presente Regolamento;
c. Rifiuti dallo spazzamento delle strade;
d. Rifiuti esterni, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
e. Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
f. Rifiuti cimiteriali: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d).
3. Sono rifiuti speciali:
a. I rifiuti da attività agricole e agro‐industriali;
b. I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
c. I rifiuti da lavorazioni industriali;
d. I rifiuti da lavorazioni artigianali;
e. I rifiuti da attività commerciali;
f. I rifiuti da attività di servizio;
g. I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
h. I rifiuti derivanti da attività sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 158/2003;
i. I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
j. I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, e loro parti.
TITOLO 3: ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI
URBANI
Art. 9 Criteri di assimilazione
1. Le disposizioni di cui al presente Titolo 3 disciplinano in via provvisoria – fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali ‐ quantitativi da emanarsi ai sensi dell’art. 195 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006 da parte dello Stato – l’assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti di cui al comma 2 lett. b) dell’art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.
2. Le disposizioni del presente Titolo 3 si applicano alle seguenti categorie di rifiuti speciali, se e in quanto non pericolosi:
x. Xxxxxxx da lavorazioni artigianali, di cui all’art. 184 comma 3 lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006;
b. Rifiuti da attività commerciali, di cui all’art. 184 comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006;
c. Rifiuti da attività di servizio, di cui all’art. 184 comma 3 lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006;
d. Rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all’art. 184 comma 3 lett. h) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle seguenti categorie, così come definite all’art. 2 comma 1 lettera g) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2003, qualora non rientrino tra i rifiuti di cui alle lettere c) e d) dello stesso art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 254/2003:
i. rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
ii. rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
iii. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;
iv. i rifiuti derivanti dalle attività di spazzamento;
v. indumenti e xxxxxxxx xxxxxxx e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
vi. rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
vii. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
viii. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera m) del
D.P.R. n. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non e' soggetta a privativa;
e. rifiuti da attività agricole di cui all’art. 184 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente:
i. alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana – o comunque comprese nell’area di espletamento del servizio pubblico – all’interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell’attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell’area di espletamento del pubblico servizio;
ii. ai rifiuti vegetali prodotti dal soggetto che abbia effettuato, anche in regime di impresa, la manutenzione del verde a condizione che abbia stipulato con il Gestore del servizio apposita convenzione dalla quale si evinca la provenienza da area sottoposta a TIA;
f. rifiuti derivanti da lavorazioni industriali di cui all’art. 184 comma 3 lett. c) del D.Lgs.
n. 152/2006, limitatamente a quelli prodotti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti derivanti direttamente dai processi di lavorazione industriale.
3. I riferimenti quantitativi e quali ‐ quantitativi per l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali di cui al comma 1 sono determinati con apposito provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto dei principi e delle esclusioni dettati dal presente titolo.
4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell’art. 198 comma del D.Lgs. n. 152/2006.
Art. 10 Esclusioni
1. Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:
a. siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
b. non presentino compatibilità tecnologica con l’impianto di trattamento specifico;
c. presentino caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta, coma ad esempio:
i. consistenza non solida, fatta eccezione per gli olii commestibili;
ii. produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
iii. fortemente maleodoranti;
iv. eccessiva polverulenza.
d. non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n. 36/2003.
e. siano classificati come pericolosi.
2. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
a. rifiuti costituiti da pneumatici;
b. rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
c. rifiuti di imballaggi terziari;
d. rifiuti di imballaggi secondari, al di fuori di quelli conferiti direttamente al pubblico servizio da parte degli utenti finali.
Art. 11 Recupero dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e servizi integrativi
1. Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani che rispettino i riferimenti quali e quali‐ quantitativi di assimilazione definiti ai sensi dell’art. 9 del presente Regolamento può provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti presso ditte terze.
2. I rifiuti non assimilabili possono essere conferiti, previa stipula di apposita convenzione con il Gestore del servizio, al servizio integrativo di raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche.
TITOLO 4: SISTEMI DI RACCOLTA
Art. 12 Raccolta differenziata
1. La raccolta differenziata viene organizzata al fine di rispondere alle indicazioni di cui all’art. 2 della L.R. Veneto n. 3/2000 e delle norme dei Piani regionali e provinciali per la gestione dei rifiuti, in particolare prevedendo :
a. l’attivazione della raccolta differenziata della frazione verde, nonché di quella putrescibile relativa ad utenze selezionate, per il successivo conferimento ad impianti di bioconversione;
b. l’attivazione della raccolta differenziata della frazione secca recuperabile, per il successivo conferimento ad impianti di recupero;
c. l’attivazione della raccolta delle rimanenti frazioni dei rifiuti urbani, operando prioritariamente la separazione della frazione umida a monte, mediante raccolta differenziata presso l’utente.
2. La raccolta dei rifiuti può essere attivata per le frazioni indicate nell’allegato A della DGRV n. 511/2004.
3. Ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. n. 152/2006 il Comune deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere all’utente di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi.
4. E’ fatto obbligo per l'utente conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata.
Art. 13 Sistemi di raccolta
1. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ai rifiuti urbani viene svolta secondo le seguenti modalità:
a. Raccolta porta a porta o domiciliare: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi;
b. Raccolta con contenitori stradali: raccolta tramite appositi contenitori posizionati sul territorio (cassonetti, campane,…), sia in piazzole che in isole ecologiche;
c. Raccolta presso Centri di raccolta: raccolta presso zone recintate, presidiate, dotate dei contenitori per il conferimento differenziato delle tipologie di rifiuti.
d. Raccolta per specifiche categorie di rifiuti particolari.
2. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta sono definite in funzione dei principi ed obiettivi indicati nel presente Regolamento, favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.
Art. 14 Frequenza ed orari del servizio
1. Le frequenze e gli orari del servizio di raccolta dei rifiuti urbani devono essere tali da non comportare rischi per la salute dell'uomo, a partire dalle lavoratrici e dai lavoratori e/o per l'ambiente e tali da salvaguardare le esigenze di decoro ambientale.
2. Il servizio di spazzamento sarà organizzato in modo tale da rimuovere i materiali giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.
Art. 15 Collocazione dei contenitori
1. I contenitori posizionati sul territorio comunale dovranno essere collocati, di norma, ad una distanza non superiore a 350 metri dalle utenze servite.
2. La localizzazione dei suddetti contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell’organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati.
3. In ossequio a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, vanno osservati i seguenti divieti di collocazione:
a. entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
b. entro la distanza di visibilità (minimo di circa 3 m) tenendo conto del senso di marcia presso passi carrabili pubblici o privati;
c. nelle aree d’ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
4. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a:
a. finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
b. ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti;
c. ingressi di farmacie;
d. ingressi di scuole, asili, ospedali.
5. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti.
6. Nella collocazione dei suddetti contenitori si deve altresì tener conto delle particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale ed ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.
7. I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in appositi siti opportunamente allestite ai fini dell’igienicità, dell’agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell’armonico inserimento con altre opere di arredo urbano. Nell’allestimento dei suddetti siti dovrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione di disabili. In caso contenitori di rifiuti urbani collocati,
temporaneamente, su di un marciapiede, si dovrà lasciare uno spazio utile di transito di almeno 90 cm.”
8. Ove non sia possibile o necessaria la realizzazione di piazzole per la collocazione dei cassonetti, la loro posizione dovrà essere in ogni caso individuata mediante l’apposita segnaletica prevista dal Codice della Strada e dalla vigente normativa, che dovrà essere realizzata a cura del Gestore del servizio.
9. La localizzazione dei suddetti contenitori è stabilita, nel rispetto della normative vigente, dal Gestore del servizio previo concerto della Polizia Locale, della Municipalità interessata, e dell’Ufficio Suolo e Verde pubblico.
10. Il Gestore del servizio ha la facoltà di collocare i contenitori all’interno delle aree private previa apposita convenzione con l’utente.
11. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, di nuove asfaltature dovute al rifacimento del manto stradale o ad altri lavori che necessitino lo spostamento o l’inaccessibilità temporanea da parte degli utenti di eventuali piazzole ecologiche con contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani, deve essere acquisito il preventivo parere del Gestore del servizio. Il ripristino della condizione originaria delle suddette piazzole e della segnaletica orizzontale è a carico della ditta esecutrice dei lavori.
12. Nel caso di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell’ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria devono essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole ecologiche e/o la segnaletica orizzontale di delimitazione dei contenitori di rifiuti urbani, sulla base di standards predisposti dal Gestore del servizio, d’intesa con il Comune, in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio.
13. E’ vietato agli utenti lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.
14. E’ vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere ai contenitori posizionati in aree pubbliche o aree privare ad uso pubblico.
15. E’ altresì vietato manomettere o danneggiare i contenitori.
Art. 16 Lavaggio dei contenitori stradali e dei mezzi per la raccolta
1. Al fine di prevenire l’insorgere di pericoli di natura igienico sanitaria, i contenitori stradali, le relative piazzole di posizionamento e le eventuali isole ecologiche e i mezzi utilizzati per le operazioni di raccolta devono essere mantenuti in buono stato conservativo, lavati e disinfettati periodicamente.
Art. 17 Pesatura dei rifiuti
1. Il Gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti urbani prima del loro avvio a recupero e smaltimento.
2. Il Gestore mette a disposizione del Comune in qualunque momento i dati relativi alla pesatura.
TITOLO 5: CENTRI DI RACCOLTA
Art. 18 Centri di raccolta comunali
1. I centri di raccolta comunali rientrano tra gli impianti connessi e funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il Comune e il Gestore del servizio rendono pubblici i siti ove sono installati i centri di raccolta comunali.
3. Nel rispetto delle normative vigenti e di quanto stabilito dal presente Regolamento, il Gestore del servizio adotta apposito regolamento per l’utilizzo del centro di raccolta.
4. Il centro di raccolta può essere gestito dal Gestore del servizio o da un suo delegato purché ne abbia titolo ai sensi di legge.
Art. 19 Modalità di accesso e apertura dei centri di raccolta
1. Il servizio di gestione dei rifiuti presso i centri di raccolta è eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura del produttore.
2. Nel rispetto delle normative vigenti, gli utenti possono accedere ed usufruire dei centri di raccolta.
3. Non potranno in ogni caso accedere ai centri di raccolta, gli utenti non domestici per i quali sia istituito un servizio dedicato di ritiro dei rifiuti assimilati.
4. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal Gestore del servizio, in accordo con il Comune.
5. Il Gestore del servizio ha la facoltà, nel caso di situazioni di comprovata necessità per la quale il servizio non può essere erogato, di modificare temporaneamente i giorni e gli orari di cui al comma 4, previa comunicazione al Comune. In tal caso il Gestore del servizio dà pubblicità e comunicazione dei temporanei cambiamenti esponendo avvisi all’ingresso dei centri di raccolta e/o attraverso altre opportune forme di comunicazione.
Art. 20 Rifiuti ammessi ai centri di raccolta
1. Gli utenti possono conferire nei centri di raccolta le tipologie dei rifiuti secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dal Gestore del servizio.
2. Il Gestore del servizio ha la facoltà di avviare l’iter autorizzatorio per introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie di rifiuti conferibili presso i centri di raccolta.
Art. 21 Obblighi del Gestore del servizio
1. Il Gestore del servizio è tenuto ad agevolare il corretto utilizzo dei centri di raccolta, dandone informazioni e istruzioni agli utenti.
2. Il Gestore del servizio è tenuto a controllare e collaborare con l’utente affinché conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti, nonché ad assistere l’utente, qualora ciò si renda necessario o utile.
3. Il Gestore del servizio è tenuto a svolgere direttamente, limitatamente ai rifiuti particolari, le operazioni di conferimento nei contenitori specifici.
4. Il Gestore del servizio adotta sistemi d’identificazione dell’utente che intende conferire rifiuti presso il centro di raccolta e di controllo dei rifiuti ammessi in centro di raccolta.
5. Il Gestore del servizio non consente l’accesso a chiunque non sia in grado di identificarsi, nonché a coloro che intendano conferire rifiuti non ammessi o in difformità alle norme del presente Capo.
Art. 22 Obblighi dell’utente del centro di raccolta
1. È vietato l’abbandono di rifiuti in luoghi diversi da quelli indicati all’interno dei centri di raccolta o all’esterno degli stessi.
2. L’utente è tenuto ad un comportamento rispettoso nei confronti del Gestore dei centri di raccolta.
3. È vietato manomettere, imbrattare o danneggiare le strutture o le attrezzature presenti nei centri di raccolta.
4. È vietato l’accesso degli utenti in assenza del Gestore del servizio.
5. Qualora l’utente contravvenga alle norme di cui ai precedenti commi, il Gestore del servizio è tenuto a diffidarlo, informandolo delle eventuali sanzioni previste e, se necessario, richiedendo l’intervento della Polizia Locale.
TITOLO 6: MODALITA’ DI CONFERIMENTO E TRASPORTO
CAPO I: NORME GENERALI
Art. 23 Divieti generali
1. Gli utenti devono avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate finalizzate al recupero‐riciclaggio dei rifiuti.
2. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nelle modalità stabilite nel presente Regolamento e nelle ordinanze in materia.
3. Sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale è vietato l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti urbani sul suolo e nel suolo. In tale divieto vengono comprese anche le aree immediatamente adiacenti, sottostanti o a ridosso di cestini portarifiuti, cassonetti per la raccolta, differenziata e non, dei rifiuti.
4. E’ altresì vietata l’immissione di rifiuti urbani, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
5. E’ vietato intralciare o ritardare l’opera degli addetti alla raccolta.
6. E’ vietato il conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
Art. 24 Divieti specifici
1. I rifiuti urbani domestici e quelli speciali assimilati devono essere conferiti, a cura del produttore, nei modi e nei tempi, stabiliti nel presente Regolamento e nelle Ordinanze in materia.
2. I rifiuti devono, salvo diverse disposizioni, essere contenuti in appositi sacchetti protettivi.
3. La quantità del rifiuto conferito giornalmente deve essere compatibile con i criteri del servizio di raccolta eseguito dal Gestore del servizio.
4. Nelle zone ove è in atto il servizio di raccolta porta a porta, gli utenti devono depositare i rifiuti in sacchetti ben chiusi, o altri contenitori appropriati, nelle aree prospicienti l’abitazione o l’attività e in posizione facilmente raggiungibile dagli addetti alla raccolta. In tali zone, é consentito il deposito di sacchetti o altri contenitori, secondo gli orari stabiliti dal Comune, sul piano stradale, all’esterno della propria abitazione o attività commerciale, immediatamente a ridosso della porta dell’abitazione o dell’attività stessa.
5. E’ in ogni caso vietato introdurre in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici e speciali assimilati:
a. liquidi in qualsiasi quantità;
b. materiali in combustione;
c. materiali taglienti o acuminati se non avvolti con idonei materiali o comunque trattati in modo tale da evitare infortuni ai lavoratori addetti e danneggiamenti alle attrezzature.
CAPO II: AUTOCOMPOSTAGGIO
Art. 25 Norme generali
1. Il Comune favorisce, anche mediante riduzioni della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, il ricorso all’autocompostaggio della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani (FORSU) e dei rifiuti vegetali domestici.
2. Le utenze domestiche interessate possono stipulare con il Gestore del servizio apposite convenzioni.
3. Il Comune controlla e verifica eventuali irregolarità connesse alla convenzione con l’utente.
Art. 26 Esclusioni dalla convenzione per l’autocompostaggio
1. Sono escluse dalla convenzione di cui all’articolo precedente:
a. Le utenze non domestiche;
b. Le utenze domestiche che non dispongano di un’area con caratteristiche e superficie ritenute adeguate dal Gestore del servizio;
c. Le utenze che ad un controllo non risultino rispettare le condizioni stabilite nella convenzione medesima.
Art. 27 Obblighi e divieti per l’utente
1. L’utente può ricorrere all’autocompostaggio per tutti i rifiuti di natura organica esclusivamente provenienti da attività di preparazione dei pasti, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino, sfalci, ramaglie, ecc.
2. L’utente é tenuto:
a. ad utilizzare in proprio il materiale risultante dal compostaggio;
b. a realizzare il compostaggio esclusivamente in aree di propria pertinenza.
3. E’ vietato agli utenti convenzionati il conferimento degli scarti organici presso gli appositi contenitori stradali o isole/piazzole ecologiche.
4. Gli utenti convenzionati sono esclusi dal servizio di raccolta della frazione organica e dal servizio di ritiro domiciliare gratuito dei rifiuti vegetali.
5. I rifiuti vegetali in quantità tali da non poter essere smaltiti in proprio tramite il compostaggio, possono essere conferiti esclusivamente presso gli appositi contenitori stradali, oppure presso i centri di raccolta o potrà essere richiesto il ritiro su chiamata, previo pagamento del costo del servizio.
6. Il Gestore del servizio e il Comune sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di autocompostaggio degli utenti.
CAPO III: TRASPORTO
Art. 28 Trasporto
1. Gli automezzi utilizzati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico‐sanitarie sia per le caratteristiche specifiche delle attrezzature sia per il loro stato di manutenzione e conservazione.
TITOLO 7: GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL
TERRITORIO
Art. 29 Ambito di attività
1. Il servizio di gestione rifiuti da spazzamento, così come definiti all’art. 8, comma 2, lettera c del presente Regolamento, è esteso a tutte le aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, comprese all’interno del territorio comunale.
2. Le aree all’interno delle quali sono istituiti i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio vengono definite così da comprendere:
a. le strade e le piazze, i campi, le calli, i campielli e i ponti compresi i portici ed i marciapiedi, classificati come comunali;
b. i tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali;
c. le strade private comunque soggette ad uso pubblico (purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche);
d. le aree dei cimiteri;
e. le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale (comprese le scalinate) aperte al pubblico;
f. le aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all’uso pubblico, compresi i parchi e le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all’interno delle ville e di giardini comunali aperti al pubblico, e gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centro viali;
g. gli spazi acquei di superficie nell’ambito del centro storico di Venezia di competenza comunale;
h. le rive dei corsi d’acqua, dei canali e le spiagge marine ed insulari;
i. le aree coperte e/o recintate appositamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
3. Le aree pubbliche e private adibite ad uso pubblico per le quali sia stata concessa dal Comune di Venezia la chiusura con l’apposizione di cancello e/o di qualsiasi strumento idoneo a limitare il libero accesso, non sono assoggettate al servizio pubblico di spazzamento, pulizia e raccolta dei rifiuti.
4. Il servizio di spazzamento e pulizia delle aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa e dalle norme del presente Regolamento.
5. Il servizio di spazzamento e pulizia comprende altresì le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio comunale, degli edifici comunali e dei plessi scolastici comunali, di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti costituiti da carogne e/o carcasse di animali morti abbandonati nel territorio comunale.
Art. 30 Frequenza e modalità del servizio
1. Il Gestore del servizio, in relazione agli indirizzi tecnico–programmatici e finanziari forniti dal Comune, tenuto conto delle necessità dell’utenza, delle tecnologie e dei mezzi disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali, svolge i servizi di gestione rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le modalità previste nel Contratto di Servizio. Sarà cura dell’Amministrazione Comunale dare adeguata pubblicizzazione a detto Contratto anche prevedendo forme semplificate e utilizzando il proprio sito.
2. Al fine di garantire la tutela igienico‐sanitaria dell’ambiente e della cittadinanza, rientrano tra i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio:
a. servizio di spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade, campi, calli e campielli ed aree pubbliche;
b. lavaggio stradale;
c. operazioni di diserbo stradale;
d. pulizia delle caditoie;
e. asporto rifiuti da aree a verde pubblico;
f. installazione negli spazi pubblici di appositi contenitori portarifiuti, a disposizione degli utenti e loro periodico svuotamento;
g. pulizia delle spiagge, non in concessione a terzi, incluse le spiagge ricomprese nelle aree SIC/ZPS dei litorali veneziani per le quali la pulizia dovrà essere svolta con tecniche compatibili alla conservazione di habitat e specie, fatti salvi gli obblighi previsti per i titolari di concessioni di aree demaniali marittime anche su spiagge non in concessione, delle coste marine, delle rive dei fiumi e delle isole definite dal Comune, sentito il Gestore del servizio, con il fine di garantire l’igienicità del territorio e la fruibilità dei siti;
h. pulizia del selciato cittadino che, a seguito del manifestarsi con più incidenza del fenomeno dell’acqua alta e/o degli effetti del moto ondoso, presenti la formazione di alghe o di depositi di materiali, sostanze e/o organismi che rendano pericoloso il transito dei passanti;
i. pulizia dei fossati comunali.
Art. 31 Lavaggio stradale
1. Per lavaggio stradale s’intende il lavaggio di strade, marciapiedi e piazze pubbliche o private aperte al pubblico, lavaggio e disinfezione di portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, scale e scalinate secondo modalità di esecuzione e frequenza di intervento definite in base all’utilizzazione del territorio, alle caratteristiche del fondo stradale ed alle condizioni meteorologiche.
Art. 32 Volantinaggio
1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato abbandonare volantini in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e la loro collocazione su veicoli, imbarcazioni e natanti in sosta.
2. E’ consentito esclusivamente il volantinaggio mediante consegna a mano o tramite introduzione in cassetta postale.
Art. 33 Carico/scarico di merci e materiali e defissione manifesti
1. Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell’area.
Art. 34 Animali
1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.
Art. 35 Fabbricati ed aree scoperte
1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a predisporre idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso alle aree ad estranei per l'abbandono di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.
Art. 36 Mercati
1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività conformemente a quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita, ad opera dei singoli concessionari, entro un'ora dalla chiusura delle operazioni commerciali.
3. Per consentire al personale del Gestore del servizio di eseguire le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia, devono essere rispettati gli orari del divieto di sosta per le autovetture.
4. Per la raccolta, l’asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, l’Ente promotore deve sottoscrivere apposita convenzione con il Gestore del servizio.
Art. 37 Esercizi stagionali, piscine e campeggi
1. I titolari di esercizi stagionali all’aperto, piscine, campeggi, devono comunicare al Gestore del servizio, con congruo preavviso, la data di inizio dell’attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
2. E’ obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all’interno dell’area ove si trova l’esercizio e l’immissione dei rifiuti nei contenitori di rifiuti urbani collocati dal Gestore del servizio su area pubblica o concordata.
3. I titolari di esercizi stagionali, piscine e campeggi devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Gestore del servizio, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività, impegnandosi a sensibilizzare i propri clienti.
4. Ogni onere sostenuto dal Gestore del servizio connesso al potenziamento o all’impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui titolari delle attività in oggetto.
Art. 38 Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti
1. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park, devono comunicare al Gestore del servizio, con congruo preavviso, la data di inizio dell’attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
2. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l’uso e lasciate pulite dagli occupanti e dai concessionari delle aree al termine dell’utilizzo.
3. Ogni onere sostenuto dal Gestore del servizio connesso al potenziamento o all’impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui titolari delle attività in oggetto.
Art. 39 Manifestazioni pubbliche
1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Gestore del servizio, con congruo preavviso, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. I promotori di cui al comma 1 devono mantenere, durante e al termine della manifestazione, le aree pulite.
3. I promotori devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Gestore del servizio, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.
Art. 40 Cave e cantieri
1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.
2. I proprietari medesimi sono tenuti a provvedere alla pulizia ed asporto dei rifiuti prodotti dall’attività stessa nelle aree interne, nei tratti stradali e nelle aree confinanti, pubbliche od aperte al pubblico.
3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d’uso pubblico è tenuto, alla cessazione dell’attività, a mantenere e restituire l’area perfettamente pulita e sgombra di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
TITOLO 8: ATTIVITA’ DI GESTIONE A SCOPO NON PROFESSIONALE
Art. 41 Soggetti
1. Nell’attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale.
2. A tal fine le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni devono stipulare un’apposita convenzione con il Gestore del servizio.
3. Il Gestore del servizio è tenuto a comunicare annualmente al Comune l’elenco dei soggetti convenzionati ai sensi del presente titolo.
Art. 42 Contenuti minimi della convenzione
1. La convenzione di cui al precedente articolo deve contenere:
a. il nominativo del responsabile dell’associazione o della persona convenzionata;
b. la durata della convezione;
c. la tipologia dei rifiuti raccolti, modalità di raccolta e mezzi utilizzati;
d. i quantitativi massimi che possono essere raccolti per ogni tipologia.
Art. 43 Requisiti e Principi gestionali
1. Le convenzioni possono essere stipulate esclusivamente da cittadini indigenti residenti nel territorio comunale o legali rappresentanti di associazioni con sede nel territorio comunale.
2. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni per la raccolta dei rifiuti urbani riguardano l’osservanza delle norme di sicurezza e delle norme igienico/sanitarie.
3. In particolare nell’espletare il proprio servizio dovranno:
a. arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
b. evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
c. osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
d. non creare intralcio all’organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.
4. I firmatari della convenzione devono garantire l’effettivo avvio al recupero dei materiali per i quali richiedono l’autorizzazione alla raccolta, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d’intesa con aziende autorizzate al recupero.
5. Le convenzioni di cui al presente articolo possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, ferma restando la possibilità per il Comune di determinare quantitativi massimi:
Descrizione | Codice CER |
Carta e cartone | 150101 – imballaggi in carta e cartone 200101 – carta e cartone |
Metalli ferrosi e non ferrosi | 150104 – imballaggi metallici 200140 – metallo |
Plastica | 150102 – imballaggi in plastica 200139 – plastica |
Vetro | 150107 – imballaggi in vetro 200102 – imballaggi in vetro |
Indumenti e simili | 200110 – abbigliamento 200111 – prodotti tessili |
6. Le iniziative svolte in regime di convenzione non devono, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi del Gestore del servizio.
TITOLO 9: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 44 Organi di vigilanza e controllo
1. Alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e delle ordinanze emanate in materia e all’accertamento delle relative violazioni sono preposti gli appartenenti alla Polizia Locale e alle altre forze dell’ordine, il personale ispettivo e di vigilanza dalle Aziende Socio‐Sanitarie Locali, dell'Agenzia Regionale per Protezione dell'Ambiente Veneto (A.R.P.A.V.). Il Comune di Venezia si dota di adeguate forme di controllo per verificare il rispetto da parte del Gestore di quanto previsto dal Contratto di Servizio.
2. Possono, altresì, accertare, contestare ed irrogare sanzioni amministrative in ipotesi di violazione delle norme previste e sanzionate dal presente regolamento e/o dalle ordinanze in materia, anche i dipendenti del soggetto Gestore del servizio, appositamente nominati Ispettori ambientali con provvedimento del Sindaco secondo quanto previsto con apposito disciplinare di servizio.
3. Gli agenti della Polizia Locale e il personale ispettivo e di vigilanza indicato ai commi 1 e 2 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell’ individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
Art. 45 Sanzioni
1. Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati:
ARTICOLO | VIOLAZIONE | SANZIONE MINIMA | SANZIONE MASSIMA |
Art. 15 comma 13 | Spostamento dei contenitori | € 25.00 | € 500.00 |
Art. 15 comma 14 | Apposizione di materiale pubblicitario o scritte di vario genere sui contenitori | € 25.00 | € 500.00 |
Art. 15 comma 15 | Manomissione o danneggiamento di contenitori | € 50.00 | € 500.00 |
Art. 23 commi 3 e 4 | Abbandono o deposito o immissione di rifiuti urbani sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee | Vedi artt. 255 e 256 D.Lgs. n.152/2006 | |
Art 23 comma 5 | Intralcio, ritardo, impedimento all’opera degli addetti alla raccolta | € 50.00 | € 500.00 |
Art 23 comma 6 | Conferimento di rifiuti differenziati e non al | € 100.00 | € 500.00 |
servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. | |||
Art 24 comma 1 | Mancato rispetto delle frequenze e delle modalità per il conferimento dei rifiuti stabilite previste dal presente Regolamento e dalle ordinanze in esecuzione dello stesso /Conferimento di rifiuti speciali con rifiuti urbani. | € 100.00 | € 500.00 |
Art 24 comma 5 | Introduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici di liquidi, materiali in combustione, taglienti o acuminati | € 50.00 | € 500.00 |
Art. 27 comma 3 | Conferimento da parte di utenti convenzionati per il compostaggio domestico dei rifiuti organici presso i contenitori stradali o isole/piazzole ecologiche | € 100.00 | € 500.00 |
Art. 32 comma 1 | Collocazione di volantini sui mezzi e il loro abbandono in luoghi pubblici o aperti al pubblico Volantinaggio svolto in modo non consentito | € 50.00 | € 500.00 |
Art. 33 | Mancata pulizia dell’area dopo operazioni di carico e scarico o defissione di manifesti | € 100.00 | € 500.00 |
Art. 34 | Mancata pulizia dell’area sporcata dagli escrementi degli animali | € 50.00 | € 500.00 |
Art. 37 comma 2 | Mancata pulizia dell’area di posteggio entro un’ora dalla chiusura delle operazioni commerciali | € 100.00 | € 500.00 |
Art. 39 | Mancata pulizia dell’area in concessione di pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park durante ed al termine dell’utilizzo | € 100.00 | € 500.00 |
Art. 40 | Mancata pulizia dell’area al termine della manifestazione pubbliche | € 100.00 | € 500.00 |
Art. 46 Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica il D.Lgs. n. 152/2006 e le relative norme di attuazione, la normativa di settore nazionale e regionale.
2. S’intendono abrogate le disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente regolamento s’intende automaticamente abrogato e/o modificato dalla successiva entrata in vigore di normative nazionali e regionali con esso contrastanti.
Art. 47 Disposizione finale
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 10° giorno successivo al termine del periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.