SOMMARIO
F.R.I.E.
Fondo di Rotazione per Iniziative Economiche (Legge dd. 18 ottobre 1955, n. 908 e succ.)
CRITERI OPERATIVI
SOMMARIO
PREMESSA 3
CAPO I – CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI FRIE 3
ART. 1 – FINANZIABILITA’ DELLE INIZIATIVE ECONOMICHE 3
ART. 2 – CRITERI DI PRIORITA’ 4
ART. 3 - PRECONDIZIONE PER LA FINANZIABILITÀ 4
ART. 4 - CARATTERISTICHE DEI SOGGETTI BENEFICIARI 4
ART. 5 -IMPORTO 5
ART. 5 bis – CONTRIBUZIONE INTEGRATIVA 5
ART. 6 - DURATA 6
ART. 7 – TASSO DI INTERESSE 7
CAPO II – DIMENSIONI AZIENDALI E INTENSITA’ D’AIUTO 7
ART. 8 - PARAMETRI DIMENSIONALI 7
ART. 9 - CALCOLO DELL'EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDA 7
ART. 10 – XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 00
XXXX XXX – REGIME AIUTO 10
ART. 11 – INTERVENTI DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) 651/2014 – art. 17 10
ART. 12 – INTERVENTI DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) 651/2014 - art 14 11
ART. 12 BIS – INTERVENTI DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) 651/2014 - art 14 – GRANDI IMPRESE 13
ART. 13 – INTERVENTI DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) 1407/2013 15
ART. 14 – DIVIETO DI CUMULO 16
CAPO IV – DOMANDA E ISTRUTTORIA 17
ART. 15 - EFFICACIA E VALIDITÀ TEMPORALE DELLE DOMANDE 17
ART. 16 – RISPETTO DEI LIMITI DI AIUTO 17
ART. 17 – ITER PARTICOLARI 18
ART. 18 – PROCEDURE ATTUAZIONE NORMATIVA ANTIMAFIA 18
ART. 19 – AVVIO INVESTIMENTO 19
ART. 20 – SPESE AMMISSBILI AL FINANZIAMENTO 20
ART. 21 – ACQUISTI DA SOGGETTI CORRELATI – LAVORI IN ECONOMIA 24
ART. 22 – GARANZIE 26
ART. 23 – VARIAZIONI “PRE-CONTRATTUALI” 27
ART. 24 – DELIBERA 28
CAPO V – CONTRATTUALIZZAZIONI ED EROGAZIONI 29
ART. 25 – ATTO CONDIZIONATO 29
ART. 26 – MODALITA’ DI EROGAZIONE 30
ART. 27 – DOCUMENTAZIONE DI SPESA E PAGAMENTI 30
ART. 28 – ATTO RICOGNITIVO 32
CAPO VI – MODIFICHE SOPRAVVENUTE 33
ART. 29 – VARIAZIONI “CONTRATTUALI” 33
ART. 30 – MANTENIMENTO INVESTIMENTO 34
ART. 30BIS – MANTENIMENTO INVESTIMENTO CONTRIBUZIONE INTEGRATIVA 35
ART. 31 – OPERAZIONI SOCIETARIE E MODIFICHE DIMENSIONI AZIENDALI 36
ART. 32 – MODIFICHE DI DURATA E RATEIZZAZIONI 37
CAPO VII – VARIE 41
ART. 33 – TRASPARENZA E RELAZIONI ANNUALI 41
ART. 34 – RINVIO 41
ART. 35 – RINVIO DINAMICO 41
ART. 36 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 41
PREMESSA
Il FRIE è uno strumento di finanziamento agevolato agli investimenti che opera sulla base della propria legge istitutiva e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto delle normative europee di riferimento di volta in volta applicabili a seconda del regime d’aiuto interessato, di cui ai regolamenti (UE):
• n. 651/2014, con particolare riferimento:
o agli aiuti a finalità regionali agli investimenti di cui all’art. 14, o
o agli aiuti agli investimenti a favore delle PMI di cui all’art. 17
• n. 1407/2013 per interventi a valere sul “de minimis”.
CAPO I – CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI FRIE
ARTICOLO 1 – FINANZIABILITA’ DELLE INIZIATIVE ECONOMICHE
Sono finanziabili, nel rispetto
- delle disposizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla GUUE L. 214 del 9 agosto 2008;
- ovvero del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”),
come meglio richiamate ai successivi articoli 11, 12, 12 BIS e 13, le iniziative normativamente previste da:
- L. 908/55 e successive modifiche ed integrazioni,
- DPR 714/78,
e più precisamente:
1) le iniziative di carattere industriale, compresi i servizi alle imprese industriali, appartenenti a tutti i settori di attività.
2) le iniziative delle imprese artigiane manifatturiere;
3) le iniziative relative alle attività turistico – alberghiere realizzate nell’ambito dello svolgimento di attività imprenditoriali dirette a ricevere turisti che per motivi economici, ricreativo-artistici, culturali, sanitari e ambientali viaggiano e soggiornano nel territorio regionale
4) le iniziative da svolgersi nel comprensorio del Porto di Trieste;
5) le iniziative delle imprese edili, limitatamente agli investimenti di carattere industriale; ARTICOLO 2 – CRITERI DI PRIORITA’
Le disponibilità del Fondo vanno utilizzate riconoscendo, in caso di impossibilità a soddisfare tutte le domande pervenute corredate dalla istruttoria e dalla proposta di delibera delle Banche Convenzionate, specifica priorità agli investimenti destinati a generare il maggior incremento occupazionale ovvero a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali; a quelli finalizzati alla soluzione di situazioni di crisi produttive e occupazionali, che interessino sistemi territoriali esattamente individuati, anche all’interno delle aree di crisi dichiarate con deliberazione della Giunta regionale; agli investimenti delle imprese che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio regionale o che scelgano di trasferire in Friuli Venezia Giulia la propria sede legale o si impegnino a versare in regione i tributi; agli investimenti volti al recupero dei siti industriali dimessi, a quelli finalizzati all’aumento della produttività; ai progetti in grado di attrarre investimenti da fuori regione e che sviluppino particolari sinergie con le realtà produttive già presenti sul territorio.
Vanno esclusi espressamente i progetti d’investimento volti esclusivamente alla costruzione di impianti di produzione di energia, sia da fonti rinnovabili sia da fonti non rinnovabili, non connessi direttamente ad attività produttive sul territorio. Tali tipologie di investimento sono pertanto da ritenersi ammissibili a finanziamento solo qualora siano direttamente e preponderatamente finalizzate all’abbattimento dei costi degli impianti produttivi industriali di imprese insediate o che intendano insediarsi sul territorio regionale.
ARTICOLO 3 - PRECONDIZIONE PER LA FINANZIABILITÀ
on possono essere prese in considerazione eventuali proposte, formulate dalle Banche convenzionate, di concessione del finanziamento alle mutuatarie che non siano in regola con l'ammortamento di mutui F.R.I.E. in precedenza concessi, anche quando, in riferimento agli stessi, ne abbiano richiesto la dilazione dei pagamenti finché non riprenda il regolare ammortamento con il pagamento della rata “piena” (capitale + interessi).
E' considerato in regola il soggetto nei confronti del quale sia stata approvata una proposta di sanatoria relativa all'arretrato
Non possono essere concessi nuovi finanziamenti a soggetti nei cui confronti – nei tre anni precedenti - siano stati revocati finanziamenti precedenti per inadempimento o violazione di norme imperative.
ARTICOLO 4 - CARATTERISTICHE DEI SOGGETTI BENEFICIARI
Soggetti beneficiari dei finanziamenti sono le imprese con sede operativa sul territorio del Friuli Venezia Giulia micro, piccole e medie (ai sensi dei successivi art. 11, 12 e 13), nonché grandi (ai sensi dei successivi art, 12 BIS e 13).
ARTICOLO 5 -IMPORTO
Nel rispetto dei limiti di finanziabilità in termini di ESL (nonché delle soglie di notifica) ovvero di “de minimis”, meglio indicati agli articoli del successivo “CAPO II”, l’importo mutuabile
• rapportato alla spesa ammissibile, non può eccedere il 75%
• ha un minimo pari ad euro 100.000,00.= (centomila/00) ed un massimo pari ad euro 20.000.000,00.= (ventimilioni/00).
ARTICOLO 5 bis – CONTRIBUZIONE INTEGRATIVA
1. Ai sensi dell’articolo 55, comma 6, lettera c), della legge regionale 3/2021, con la deliberazione del mutuo a valere sul FRIE può essere attribuita una contribuzione integrativa del mutuo medesimo per l’abbattimento dei relativi oneri finanziari con particolare riferimento alle iniziative:
a) che colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici, tra cui il commercio elettronico, la digitalizzazione dell’attività e dei processi gestionali, l’innovazione e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione;
b) che si inseriscono nell’ambito di processi di reshoring o di riconversione dell’attività d’impresa;
c) che si inseriscono nell’ambito di processi di internazionalizzazione dell’attività d’impresa;
d) che sono conformi al modello dell’economia circolare;
e) per le imprese che alla data della presentazione della domanda registrano un aumento complessivo del numero degli occupati pari ad almeno il 10 per cento rispetto al numero degli occupati registrati nel Libro unico 12 mesi prima;
f) che comportano la riattivazione ovvero il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi produttivi degradati;
2. nel caso in cui la contribuzione integrativa sia richiesta per la realizzazione di una delle tipologie di cui al punto 1, lettere a), b), c), d) e f), la concessione della stessa è subordinata alla presentazione di una relazione tecnica con la quale è illustrata la coerenza dell’iniziativa proposta con le caratteristiche della specifica tipologia; tale relazione è redatta e sottoscritta da un professionista iscritto ad un albo professionale pertinente al contenuto dell’iniziativa;
3. nel caso in cui l’istruttoria per la concessione delle contribuzioni integrative di cui al punto 2 comporti particolare complessità tecnica, il Comitato di gestione può acquisire la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all’articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);
4. con la deliberazione del mutuo a valere sul FRIE è attribuita una contribuzione integrativa del mutuo medesimo per l’abbattimento dei relativi oneri finanziari nel caso in cui si tratti di iniziative imprenditoriali di investimento nel settore
turistico dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento della qualità dell’offerta turistica e degli altri servizi connessi, come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 55, comma 7 della legge regionale 3/2021;
5. la misura delle contribuzioni integrative è stabilita con deliberazione della Giunta reginale;
6. le contribuzioni integrative di cui al punto 1 e di cui al punto 4 non sono cumulabili tra di loro né con gli incentivi di cui all’articolo 3 bis della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3;
7. la contribuzione integrativa è erogata unitamente all’erogazione del saldo del finanziamento agevolato;
8. le contribuzioni integrative, nel caso in cui siano richiesta e concesse, sono parte integrante della richiesta e della concessione dei mutui a condizioni agevolate a valere sul FRIE;
9. le contribuzioni integrative richieste sono concesse, unitamente alla deliberazione del mutuo agevolato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tali finalità; nel caso in cui al momento della deliberazione del mutuo agevolato non sussistano sufficienti risorse finanziarie, le contribuzioni integrative sono concesse secondo l’ordine cronologico di ricevimento da parte del Comitato di gestione delle domande trasmesse dalle banche convenzionate in conformità alle pertinenti disposizioni convenzionali. Con riferimento alle domande per le quali non è possibile concedere la contribuzione integrativa per insufficienza di risorse finanziarie, il Comitato di gestione delibera l’ammissibilità all’ottenimento della contribuzione integrativa con riserva di concessione qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie secondo l’ordine cronologico di ricevimento. Le condizioni della contribuzione integrativa sono quelle determinate al momento dell'adozione della deliberazione di ammissione con riserva. A seguito della sopravvenuta disponibilità dei fondi, la contribuzione integrativa è concessa senza maggiorazione degli interessi. L’ammissione con riserva decade se la concessione non avviene entro la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello della ammissione con riserva
ARTICOLO 6 - DURATA
I prestiti concessi hanno durata massima, al netto del preammortamento, di 15 (quindici) anni (ai fini del rispetto del limite di cui sopra si considererà la somma di tutte le semestralità comprendenti rimborso di quote capitali) .
Il periodo di preammortamento è definito in massimo di 2 (due) anni; eventuali proroghe che comportino una durata superiore, se compatibili con il rispetto del limite in termini di ESL, potranno essere eccezionalmente concesse a discrezione del Comitato, su richiesta della Banca Convenzionata che evidenzi le cause sottostanti alla richiesta del beneficiario e la loro non riconducibilità allo stesso, e comunque di norma per un periodo non superiore ad ulteriori 6 mesi.
ARTICOLO 7 – TASSO DI INTERESSE
Ai sensi del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 29 luglio 1999 (G. U. n. 183 del 6 agosto 1999) e successive modifiche, il tasso di interesse è definito come segue:
a) grandi imprese: tasso Euribor a 6 mesi ridotto del 20%
b) medie imprese: tasso Euribor a 6 mesi ridotto del 50%;
c) piccole imprese: tasso Euribor a 6 mesi ridotto del 65%;
CAPO II – DIMENSIONI AZIENDALI E INTENSITA’ D’AIUTO
ARTICOLO 8 - PARAMETRI DIMENSIONALI
I parametri dimensionali delle piccole, medie e micro imprese sono quelli stabiliti, ai sensi della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata su GUUE L 124 del 20 maggio 2003, recepita con decreto del Ministro delle Attività produttive del 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 238 del 12 ottobre 2005, e con D.P.Reg. n. 463/Pres. del 29/12/2005 che approva il regolamento recante “Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell’articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000”, pubblicato sul B.U.R. n. 2 dell’11.01.2006, nonché a quanto previsto all’allegato I Regolamento (UE) n. 651/2014, e dal D.P. Reg. n. 123/Pres del 24/12/2015.
Gli elementi della verifica dovranno esser compendiati nella nota intitolata "valutazione dell'intensità del contributo", facente parte integrante della relazione istruttoria delle Banche presentata al Comitato per la concessione del mutuo FRIE.
ARTICOLO 9 - CALCOLO DELL'EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDA
L’intensità degli aiuti è (salvo quanto previsto al successivo art. 10 per le operazioni in DE MINIMIS) espressa in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL), inteso come valore attualizzato dell’aiuto espresso in percentuale del valore attualizzato dei costi ammissibili, ed è calcolata in percentuale delle spese di investimento, materiali e immateriali, ammissibili.
I costi di investimento ammissibili vengono attualizzati al loro valore al momento della concessione degli aiuti. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione degli aiuti. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.
Il calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lorda di un finanziamento a tasso ridotto con abbuono di interessi, viene effettuato mediante la seguente formula:
EDU X PIF X RTI
in cui:
- EDU è l'elemento dono unitario, vale a dire il vantaggio rappresentato dalla riduzione di un punto del tasso di interesse, quando sono note le caratteristiche del finanziamento (durata e periodo di preammortamento).
- PIF è la percentuale dell'investimento finanziato;
- RTI è l'ampiezza della riduzione del tasso.
Per consentire tale calcolo sono quindi necessari i seguenti elementi per i quali vengono formulate le seguenti precisazioni:
a. Base di riferimento delle voci che compongono l'investimento:
è determinata dalla cosiddetta "spesa ammessa" a mutuo, cioè dagli importi degli investimenti finanziabili.
b. Percentuale dell'investimento finanziato:
è determinata dal rapporto fra importo del mutuo concesso e l'importo della spesa accolta a finanziamento.
c. Durata totale del finanziamento:
è data dalla durata dell'ammortamento del mutuo stabilita nella delibera di concessione più il periodo di preammortamento convenzionale, calcolato dalla data di delibera di concessione da parte del Comitato o da data successiva espressamente prevista come clausola particolare precedente l'erogazione dei fondi.
d. Ampiezza della riduzione del tasso di interesse:
è determinata dalla differenza tra:
- il tasso “di mercato” calcolato in adesione agli indirizzi comunitari (cfr. comunicazione UE 2008/C – 14/02 dd. 19.1.2008 e successivi aggiornamenti), e composto dal tasso di riferimento + un margine (da identificarsi sulla base della costituzione di garanzie che assistono l’operazione e della categoria di rating della finanziata. Quest’ultima da identificarsi secondo la valutazione di agenzia di rating, ovvero rating interno della Banca proponente – se certificato – o utilizzando il pertinente ed aggiornato modello di valutazione relativo al Fondo centrale di garanzia, come da precisazione pervenuta dalla competente Direzione Regionale)
- il tasso agevolato determinato per le operazioni F.R.I.E. dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica con decreto 29.7.1999.
e. Tasso di attualizzazione:
è quello composto dal tasso di riferimento + un margine pari a quello fissato dalle normative di riferimento (attualmente, e da molti anni, pari a 100 b.p..)
f. Durata del preammortamento:
- “convenzionale” (da utilizzarsi al momento della concessione):
Le tabelle finanziarie di attualizzazione sono elaborate su ipotesi di erogazione del finanziamento in un'unica soluzione, prevedendo però dei periodi di franchigia.
Nella metodologia del FRIE esiste invece un periodo di preammortamento che varia in funzione delle tempistiche ritenute necessarie dall'impresa per completare gli investimenti, a fronte dei quali il relativo finanziamento viene erogato sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, tenuti presenti anche i tempi tecnici intercorrenti fra la data di assunzione della delibera di concessione del mutuo e la prima erogazione.
A questo proposito, solamente al fine del computo dell'intensità del contributo, si rende necessario determinare la durata del preammortamento sulla base di parametri convenzionali e pertanto circa la durata del preammortamento il Comitato considera le seguenti decorrenze convenzionali del periodo di preammortamento:
• 0 anni, nel caso in cui fra la data della delibera di concessione del mutuo da parte del Comitato F.R.I.E. o data successiva se espressamente previsto come condizione particolare e la data dell'inizio dell'ammortamento decorra un tempo non superiore ai 540 giorni;
• 1 anno, nel caso decorra un tempo superiore a 540 giorni, ma non a 720;
• 2 anni, nel caso decorra un tempo superiore ai 720 giorni, ma non a 900. Per il calcolo del tempo viene considerato l'anno commerciale di 360 giorni.
- “reale” (eventualmente utilizzabile in sede di variazione del termine di inizio ammortamento, in sostituzione di quello “convenzionale”, qualora si intenda modificare la data di decorrenza del preammortamento - che ovviamente non potrà comunque essere posteriore alla prima erogazione - rispetto a quella di concessione,), con la seguente scalettatura :
• 0 anni, fino a 11 mesi
• 1 anno, da 12 a 22 mesi
• 2 anni, da 23 a 24 mesi
(mutuando le indicazioni di cui al D.P.G.R. 10 maggio 1993 n.0224)
ARTICOLO 10 – CALCOLO DEL DE MINIMIS
Il calcolo del “de minimis” [cfr. Regolamento (UE) 1407/2013, premessa n. 15 e art. 3 punto 6] viene in sostanza effettuato convertendo l’ESL (calcolato secondo quanto previsto dal precedente articolo 9 e rapportato all’importo del programma d’investimento) in un importo “monetario”.
CAPO III – REGIMI D’AIUTO
L’istruttoria della Banca Convenzionata deve esplicitare il regime d’aiuto di riferimento per l’operazione in proposta; la Banca Convenzionata deve acquisire dalla clientela specifica richiesta in caso di intervento per cui viene richiesta l’operatività in “de minimis” di cui al successivo art.13 (si potrà soprassedere nel caso di domande di GRANDI IMPRESE per iniziative da realizzare al di fuori delle cosiddette aree in deroga).
A prescindere dal regime d’aiuto, le operazioni che, sulla base delle norme e delle indicazioni in vigore dovessero avere una valorizzazione d’aiuto maggiore di zero, necessiteranno di un caricamento in RNA (Registro Nazionale degli Aiuti), che avverrà a cura della Segreteria (sulla base degli elementi forniti dalle Banche Convenzionate in sede di istruttoria, anche alla luce delle informazioni fornite dalla cliente e di eventuali risultanze esterne), che si occuperà anche dell’acquisizione delle previste visure (DEGGENDORF, per le operazioni in esenzione-ESL, DE MINIMIS per le operazioni in DE MINIMIS).
Per quanto riguarda il regime di aiuto relativamente ai contributi di cui all’art. 5bis gli stessi seguono il regime d’aiuto del finanziamento a fronte del quale vengono concessi e conseguentemente verranno caricati in RNA.
ARTICOLO 11 – INTERVENTI DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) 651/2014 – art. 17 - aiuti agli investimenti a favore delle PMI
• soggetti di riferimento : PMI, non appartenenti ai settori esclusi
• settori esclusi :
a) pesca e dell'acquacoltura (disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura)
b) produzione primaria di prodotti agricoli;
• altre esclusioni : non possono beneficiare dell’intervento le imprese :
o in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, numero 18 del regolamento succitato (che si intende qui integralmente richiamato)
o destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune (sono inoltre sospese per un
massimo di 12 mesi le imprese per le quali detti ordini di recupero intervengono dopo la concessione delle agevolazioni; decorso il predetto termine senza che la situazione sia stata regolarizzata, il finanziamento è revocato); al fine della verifica del rispetto di tale condizione l’impresa presenta apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo il modello allegato alla domanda di contributo, impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione.
• localizzazione iniziativa : l’intero territorio regionale
• iniziative finanziabili/spese ammissibili : nel rispetto dei limiti di cui all’art. 1, quelle destinate a
a) creazione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
b) acquisizione (da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente) a condizioni di mercato degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito
• massimale d’intensità d’aiuto : 20 per cento delle spese ammissibili per le piccole imprese e il 10 per cento per le medie imprese (con il limite della soglia d’aiuto per impresa e per progetto d’investimento di 7,5 milioni di euro, ai sensi dell’art. 4 del regolamento (UE) n. 651/2014)
• obbligatorietà dell’effetto di incentivazione (art.6 del regolamento (UE) n. 651/2014) : prevista, e considerata assolta se, prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto d’investimento, il beneficiario ha presentato domanda (per la data fa fede il DAQ – Dies a quo rilasciato dalla Segreteria FRIE) (cfr. successivo art. 18)
ARTICOLO 12 – INTERVENTI DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) 651/2014 - art 14 – aiuti a finalità regionali agli investimenti : applicabilità alle PMI
• soggetti di riferimento : PMI, non appartenenti ai settori esclusi
• settori esclusi :
a) pesca e dell'acquacoltura (disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura);
b) produzione primaria di prodotti agricoli;
c) siderurgico, del carbone;
d) costruzione navale;
e) fibre sintetiche;
• altre esclusioni : non possono beneficiare dell’intervento le imprese :
o in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, numero 18 del regolamento succitato (che si intende qui integralmente richiamato)
o destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune (sono inoltre sospese per un massimo di 12 mesi le imprese per le quali detti ordini di recupero intervengono dopo la concessione delle agevolazioni; decorso il predetto termine senza che la situazione sia stata regolarizzata, il finanziamento è revocato); al fine della verifica del rispetto di tale condizione l’impresa presenta apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo il modello allegato alla domanda di contributo, impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione
o che, nei due anni precedenti la domanda abbiano chiuso la stessa o un'analoga attività nello Spazio economico europeo o che, al momento della domanda di aiuti, abbiano concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata.
• localizzazione iniziativa : le sole zone cosiddette in deroga, all’interno del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla Carta Italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della concessione
• iniziative finanziabili/spese ammissibili : nel rispetto dei limiti di cui all’art. 1, quelle destinate a
a) creazione di un nuovo stabilimento,
b) ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente
c) diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti nuovi aggiuntivi, purché l’importo delle spese ammissibili superi almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori
d) cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, purché i costi ammissibili superino l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti
e) acquisizione a condizioni di mercato (e da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente) degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito, limitatamente agli attivi la cui acquisizione non abbia già beneficiato di aiuti prima del rilevamento
• massimale d’intensità d’aiuto : pertinente stabilito per la zona interessata nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della concessione, e attualmente pari al 30% per le micro e piccole Imprese e al 20% per le medie Imprese (con il limite - ai sensi dell’art. 4 del regolamento (UE) n. 651/2014 - della soglia dell’ “importo di aiuto corretto” per un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di euro, calcolato secondo il meccanismo di cui all’art.2 punto 20 del regolamento stesso)
• altri vincoli : ai sensi dell’ Art. 14 numero 14 del reg. (UE) 651/2014 il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico
• obbligatorietà dell’effetto di incentivazione (art.6 del regolamento (UE) n. 651/2014) : prevista, e considerata assolta se, prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto d’investimento, il beneficiario ha presentato domanda (per la data fa fede il DAQ – Dies a quo rilasciato dalla Segreteria FRIE) (cfr. successivo art. 18)
ARTICOLO 12 BIS – INTERVENTI DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) 651/2014 – art. 14 - aiuti a finalità regionali agli investimenti
: applicabilità alle GRANDI IMPRESE
• soggetti di riferimento : GRANDI IMPRESE, non appartenenti a settori esclusi
• settori esclusi :
f) pesca e dell'acquacoltura (disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura)
g) produzione primaria di prodotti agricoli;
h) siderurgico (così come definito al n.43 dell’art.2 del regolamento (UE) 651/2014) e del carbone,
i) costruzione navale,
j) fibre sintetiche (così come definito al n.44 dell’art.2 del regolamento (UE) 651/2014)
• altre esclusioni : non possono beneficiare dell’intervento le imprese :
o in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, numero 18 del regolamento succitato (che si intende qui integralmente richiamato)
o destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune (sono inoltre sospese per un massimo di 12 mesi le imprese per le quali detti ordini di recupero intervengono dopo la concessione delle agevolazioni; decorso il predetto termine senza che la situazione sia stata regolarizzata, il finanziamento è revocato); al fine della verifica del rispetto di tale condizione l’impresa presenta
apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo il modello allegato alla domanda di contributo, impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione
o che, nei due anni precedenti la domanda abbiano chiuso la stessa o un'analoga attività nello Spazio economico europeo o che, al momento della domanda di aiuti, abbiano concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata.
• localizzazione iniziativa : le sole zone cosiddette in deroga, all’interno del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla Carta Italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della concessione
• iniziative finanziabili/spese ammissibili : nel rispetto dei limiti di cui all’art. 1, quelle aventi per oggetto beni nuovi (tranne nel caso di acquisizione di uno stabilimento di cui al seguente punto “c”), destinate a :
a) creazione di un nuovo stabilimento,
b) diversificazione delle attività di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi, purché
• le nuove attività non siano uguali o simili a quelle precedentemente svolte nello stabilimento (così come definite al n.50 dell’art.2 del regolamento (UE) 651/2014)
• l’importo delle spese ammissibili superi almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori
c) acquisizione a condizioni di mercato (e da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente) degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito, limitatamente agli attivi la cui acquisizione non abbia già beneficiato di aiuti prima del rilevamento, e purché le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione (cfr. definizione di cui al punto precedente)
• massimale d’intensità d’aiuto : pertinente stabilito per la zona interessata nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della concessione e attualmente pari al 10%, (con il limite - ai sensi dell’art. 4 del regolamento (UE) n. 651/2014 - della soglia dell’ “importo di aiuto corretto” per un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di euro, calcolato secondo il meccanismo di cui all’art.2 punto 20 del regolamento stesso)
• altri vincoli : ai sensi dell’ Art. 14 numero 14 del reg. (UE) 651/2014 il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico
• obbligatorietà dell’effetto di incentivazione (art.6 del regolamento (UE) n. 651/2014) : prevista, e considerata assolta se :
o prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto d’investimento, il beneficiario ha presentato domanda (per la data fa fede il DAQ – Dies a quo rilasciato dalla Segreteria FRIE) (cfr. successivo art.18) , e
o la documentazione preparata dal beneficiario presentata avanti la delibera attesta che in mancanza dell’aiuto la realizzazione del progetto non sarebbe avvenuta nella zona interessata o non sarebbe stata sufficientemente redditizia per il beneficiario nella stessa zona
ARTICOLO 13 – INTERVENTI DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) 1407/2013 “DE MINIMIS”
• soggetti di riferimento : sia PMI che GRANDI IMPRESE non appartenenti ai settori esclusi
• settori esclusi :
a) produzione primaria di prodotti agricoli, (la trasformazione dei prodotti agricoli è invece inclusa, ma con le limitazioni e precisazioni di cui
a. alla premessa n.7
b. al punto 1 lettera “c” dell’art. 1
c. alle definizioni di cui al punto 1 dell’art. 2 del Regolamento (UE) 1407/2013)
b) pesca e acquacoltura;
• altre esclusioni : non possono beneficiare dell’intervento :
o le imprese oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
o le GRANDI IMPRESE che non si trovino in una situazione comparabile a un rating del credito pari ad almeno “B -“ (con rating basati su una diversa denominazioni delle classi, ci si può ad es. basare su di un analogo posizionamento nello spettro complessivo delle classi di merito). Una tale circostanza va esplicitata in relazione istruttoria.
• Localizzazione iniziativa: l’intero territorio regionale
• iniziative finanziabili/spese ammissibili : nel rispetto dei limiti di cui all’art. 1, senza ulteriori limitazioni, salvo il fatto che il programma d’investimento deve avere una propria identificabilità e organicità.
• massimale d’aiuto : euro 200.000,00.= (100.000,00 per le imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi), considerato come cumulo massimo di tutti gli aiuti in de minimis usufruito
o nell’ambito temporale di un triennio [intesi come 3 esercizi consecutivi finanziari, con individuazione “mobile”, nel senso di cui al punto 10 delle premesse del Regolamento (UE) 1407/2013)], dove – in relazione all’operazione Frie - rileva la data di concessione del finanziamento
o dal medesimo soggetto, inteso non come singola entità giuridica/personale, ma quale “impresa unica” così come definita all’art. 2 punto 2 del Regolamento (UE) 1407/2013 (e, in caso di modifiche del “perimetro” di tale “impresa unica” in seguito ad operazioni societarie o altro, con le avvertenze di cui al punto 8 dell’art. 3 del medesimo Regolamento).
A riscontro “preliminare” di tale limite la Banca Convenzionata acquisisce, nell’ambito dell’istruttoria, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (cfr. art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 25 dicembre 2000 n.445) a firma del legale rappresentante dell’impresa attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dalla stessa (se del caso nell’eccezione di “impresa unica” come sopra richiamata) durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso (si tratta di una incombenza che, salvo modifiche dovessero intervenire nella normativa specifica di riferimento e/o nelle istruzioni ministeriali, dovrebbe venire a cessare con il 31/12/2020, con il decorso di un triennio dall’andata a regime del RNA, che – vista la sua intervenuta obbligatorietà – provvederà direttamente all’attestazione nel merito con la sola sua visura).
• obbligatorietà dell’effetto di incentivazione : non prevista
ARTICOLO 14 – DIVIETO DI XXXXXX
Gli aiuti rivenienti da interventi di cui al regolamento (UE) 651/2014 non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato, né con altre misure di finanziamento comunitario, nazionale, regionale o locale, né con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1417/2014 e successive modifiche concessi in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un’intensità d’aiuto superiore ai massimali stabiliti dal Regolamento (UE) n. 651/2014, tenuto anche conto di quanto previsto dall’articolo 8 dello stesso.
Gli aiuti rivenienti da interventi di cui al regolamento (UE) 1407/2013 devono
• rispettare il plafond massimo di aiuti in “de minimis” previsto dalla relativa normativa,
• e, in caso di cumulo (laddove possibile) con altri aiuti di Stato concessi in ESL per gli stessi costi ammissibili, non comportare nel loro complesso il limite di ESL previsto per i casi di specie. (cfr. art. 5 punto 2 del predetto Regolamento Comunitario)
CAPO IV – DOMANDA E ISTRUTTORIA
ARTICOLO 15 - EFFICACIA E VALIDITÀ TEMPORALE DELLE DOMANDE
Le domande di finanziamento decadono decorsi dodici mesi dalla data di formale ricevimento, contestualmente comunicata al Servizio per l’accesso al credito della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia) e alle Banche, da parte del Comitato (dies a quo). E’ lasciata alla discrezionalità del Comitato concedere una proroga di tale termine a fronte di motivata proposta della Banca Convenzionata su richiesta dei beneficiari, di norma per massimo 6 mesi e solo se in presenza di intervenuto avvio della realizzazione del programma d’investimento e previa raccolta di aggiornamento della dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla identificazione della classe dimensionale, ai cui fini il riferimento ai “bilanci chiusi al momento di presentazione della domanda” si devono intendere aggiornati alla data di decorrenza della proroga (ovvero alla richiesta della stessa, se successiva), se tale aggiornamento comportasse un diverso bilancio di riferimento.
In caso di intervenute modifiche di norme e/o criteri entrati in vigore con riferimento a data successiva a quella della decadenza originaria della domanda ma precedente a quella di eventuale decorrenza della proroga (ovvero alla richiesta della stessa, se successiva), queste saranno applicabili comunque nel successivo iter della pratica, salvo diversa disposizione normativa.
ARTICOLO 16 – RISPETTO DEI LIMITI DI AIUTO
E’ cura della Banca Convenzionata raccogliere, in caso di interventi a valere sul DE MINIMIS, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente la presenza o meno – a livello di “impresa unica” – di incentivi concessi alla beneficiaria nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti (salvo quanto previsto a partire dall’1/1/2021
– cfr. penultimo capoverso art. 13).
Le Banche Convenzionate espongono nella relazione istruttoria
a) gli elementi utilizzati per il calcolo dell’aiuto
b) la quantificazione dell’aiuto
Il Comitato di gestione (ovvero la Segreteria) del FRIE, sulla base dei dati di cui al punto “a” acquisiti come da istruttoria delle Banche, procede a verificare la correttezza del calcolo di quantificazione aiuto (in % di ESL ovvero per importo “de minimis”) di cui al punto “b”, ai fini del controllo del rispetto dei limiti d'intervento previsti dalla normativa comunitaria, di cui ai precedenti articoli 11, 12, 12 BIS e 13.
ARTICOLO 17 – ITER PARTICOLARI
A) BENI USATI: In caso di iniziative comprendenti investimenti su beni usati, le Banche convenzionate, nell’argomentare l'ammissibilità al finanziamento sotto il profilo della valenza economica e della congruità del prezzo d'acquisto, acquisiranno all’uopo una perizia relativa al "bene usato".
B) RICHIESTA DI PARERE ALL'AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE AI SENSI DEL DPR 714/78: Per le domande di finanziamento a favore delle imprese che svolgono o che sono intenzionate a svolgere attività nell'ambito del porto di Trieste, le Banche convenzionate contestualmente alla lettera di trasmissione di tali domande, richiederanno il previsto parere all'Autorità Portuale di Trieste.
C) PROCEDURE AMMINISTRATIVE AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA CONVENZIONE DD. 27.12.2010 CON LA REGIONE F.V.G.: L'articolo 2 dell'attuale Convenzione, dd. 27.12.2010, stipulata con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, stabilisce che le Banche convenzionate devono trasmettere la copia delle domande, indirizzate sui fondi regionali, oltre che al Presidente del Comitato FRIE, anche al Direttore del Servizio per l’accesso al credito delle imprese. Rimane fermo il termine di 20 giorni dalla ricezione, da parte della Regione, della domanda di mutuo per un'eventuale formulazione di parere negativo.
ARTICOLO 18 – PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE NORMATIVA ANTIMAFIA
Le banche convenzionate forniscono, quando necessario sulla base della normativa tempo per tempo vigente, la documentazione necessaria, per effettuare la richiesta di informativa antimafia, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’impresa richiedente dichiara l’insussistenza nei loro confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67, del decreto legislativo n. 159 del 06/09/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
La documentazione dovrà essere presentata in sede di:
• proposta di delibera di concessione di finanziamento
• proposta di delibera di conferma del finanziamento ad un soggetto diverso dall’originario
• comunicazione, per la presa d’atto del Comitato, di avvenuta variazione societaria (forma, denominazione ragione sociale) in capo ad un medesimo soggetto allorché vi sia una modifica degli amministratori;
Consegnata la documentazione necessaria sarà cura della Segreteria richiedere la certificazione antimafia caricando i dati forniti in BDNA ai sensi dell’articolo 91 del decreto legislativo n. 159 del 06/09/2011. La Segreteria, una volta ricevuta la documentazione, la inoltrerà alla banca convenzionata.
La validità dell’informativa è quella definita dalla normativa tempo per tempo vigente.
Nel testo della delibera di concessione andrà inserita la seguente frase “la stipula del finanziamento agevolato è subordinata alla presenza della prevista documentazione antimafia in corso di validità. Nel caso in cui dalle informazioni pervenute dalla Prefettura risultasse - successivamente alla data di emissione del presente provvedimento - che sussistano cause interdittive, sarà cura della banca convenzionata proporre la revoca del presente provvedimento”.
ARTICOLO 19 : AVVIO DELL’INVESTIMENTO
La domanda scritta presentata dall’Impresa alla Banca convenzionata viene da quest’ultima trasmessa alla Segreteria F.R.I.E., che provvede a protocollarla indicando la data di ricevimento, che costituisce il Dies A Quo (DAQ).
Per le operazioni in “ESL” (cfr. art. 11, 12 e 12 BIS) , tale data deve essere antecedente all’avvio dei lavori relativi alla realizzazione del progetto d’investimento per il quale è stato chiesto il finanziamento agevolato, anche ai fini dell’assolvimento del requisito relativo all’ “effetto incentivante” di cui al Regolamento (UE) 651/2014 (cfr. in particolare la premessa n.18), richiamato nei precedenti articoli 11, 12 e 12 BIS. Fermo il rispetto di tale previsione normativa Comunitaria, e mutuando le definizioni che seguono dal “Regolamento” relativo alla legge regionale 2/2012, ai soli fini dell’ammissibilità delle spese (e salvo che le circostanze non configurino un contrasto tra le indicazioni di seguito ricapitolate e la normativa Comunitaria di cui sopra),
c) per avvio dell’iniziativa si deve di massima intendere il verificarsi della prima delle seguenti circostanze :
a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi all’impresa specificata nel documento di trasporto ovvero, ove tale specificazione non risulti dal predetto documento, la data della prima fattura intestata all’impresa
b) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia, la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa dall’impresa all’Amministrazione competente, ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura intestata all’impresa;
c) nel caso di acquisizione di servizi, la data di inizio della fornitura del servizio all’impresa come specificata nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura intestata all’impresa
d) le spese ammissibili sono quelle il cui pagamento è stato effettuato dall’impresa successivamente al DAQ (qualora sia presente una caparra, in senso stretto sia sotto il profilo formale che sostanziale, pagata antecedentemente al DAQ ma imputata a pagamento successivamente, la stessa – in assenza di altri motivi ostativi e in presenza del rispetto del requisito relativo all’ “avvio dell’investimento” successivo alla domanda – si deve intendere ugualmente ammissibile)
Per le operazioni a valere sul DE MINIMIS (Cfr. art. 13), per le quali la competente normativa comunitaria (Regolamento UE 1407/2013) non prevede l’obbligo di effetto incentivante, l’avvio dell’iniziativa deve intendersi come sopra specificato, le domande possono avere ad oggetto iniziative per la realizzazione delle quali sono state sostenute spese a decorrere dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per l'attivazione dell'intervento di agevolazione finanziaria, che, in tal caso, può essere presentata anche dopo l’avvio dell’iniziativa.
ARTICOLO 20 - SPESE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO
Nel rispetto dei limiti previsti per i diversi regimi d’aiuto e ricapitolati al CAPO III, valgono le seguenti indicazioni:
A) BENI IMMATERIALI
Per essere considerati costi ammissibili i beni immateriali (quali a titolo esemplificativo brevetti, licenze, marchi) devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) essere utilizzati esclusivamente nell’impresa beneficiaria degli aiuti;
b) essere considerati ammortizzabili;
c) essere acquistati da terzi (che non hanno relazioni con l’acquirente) a condizioni di mercato, circostanza che deve emergere da apposita perizia asseverata fatta redigere dalla Banca Convenzionata.
d) figurare all’attivo di bilancio dell’impresa per almeno tre anni (cinque anni nel caso di Grande Impresa finanziata ai sensi del precedente art. 12 bis)
Non sono considerate ammissibili voci quali avviamento e disavanzi di fusione o assimilabili a queste
L’importo massimo di spesa ammissibile per tale capitolo è di euro 1 milione, e non potrà superare il 50% del complessivo programma di spesa di cui all’investimento finanziando.
B) Componente impiantistica
Per la determinazione della "spesa ammissibile" il prezzo degli impianti e delle macchine nuove può essere desunto dalle offerte esibite dalla mutuataria.
Non sono ammissibili al finanziamento spese che non siano oggetto di preventiva individuazione specifica (per esempio: "imprevisti in corso d'opera" ovvero "varie ed eventuali").
Sono ammissibili al finanziamento le spese relative a lavori da eseguire da parte della stessa impresa richiedente purché diano luogo ad appostazione nel bilancio e nel libro dei cespiti ammortizzabili.
C) Componente immobiliare
Sono ammissibili per i:
TERRENI
• le spese relative all'acquisto
• le spese relative al piano di caratterizzazione, alla caratterizzazione e alle eventuali bonifiche e all’acquisto e/o realizzazione di fabbricati di nuova costruzione purché risultino funzionali allo svolgimento dell'attività in atto o prevista,
• la spesa per l'acquisto di diritti reali di godimento, purché abbiano una durata di almeno 1 anno superiore al periodo di ammortamento del mutuo richiesto.
FABBRICATI
• le spese relative all'acquisto e costruzione ammissibile anche se gli stessi insistono su terreno sul quale il richiedente abbia un diritto reale di godimento diverso dalla proprietà, purché di durata di almeno 1 anno superiore al periodo di ammortamento del mutuo richiesto;
• la spesa per l'acquisto della proprietà di beni anche se il richiedente ne ha già il godimento a titolo diverso, quale ad es. locazione o comodato;
• le spese per ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione relative ai fabbricati già esistenti di proprietà, purché abbiano carattere significativo, sui quali il richiedente abbia un titolo di godimento anche diverso da un diritto reale (per esempio, come conduttore), purché la durata del titolo di godimento superi di almeno 1 anno la durata del mutuo e previa formale autorizzazione del proprietario del fabbricato. Qualora l’acquisizione sia accompagnata da altri investimenti iniziali, le relative spese sono da aggiungere ai costi di acquisizione.
• la spesa per sistemazioni ed opere esterne compresi i piazzali per carico e scarico merci, i parcheggi a condizione che risultino funzionali allo svolgimento dell'attività in atto o prevista.
I costi per la progettazione e la direzione dei lavori sono ammissibili entro il limite del 10% (dieci) del totale della spesa ammessa cui tali costi si riferiscono.
Sono ammissibili al finanziamento le spese relative a lavori da eseguire da parte della stessa impresa richiedente purché diano luogo ad appostazione nel bilancio e nel libro dei cespiti ammortizzabili.
Nel caso di programmi di investimento prevedenti lavori necessitanti di autorizzazioni (concessioni, ecc.), di massima il loro ottenimento dovrà intervenire avanti la stipula; potranno essere motivatamente proposte diverse regolamentazioni della fattispecie (es. proponendo di subordinare all’ottenimento le erogazioni, ovvero la sola parte di erogazioni relative a spese che abbiano tale vincolo, ma allora solo se le altre costituirebbero in sé – in caso di modifica del programma in seguito al mancato ottenimento dei permessi – un programma sufficientemente definito e con caratteristiche di finanziabilità), che saranno comunque possibili solo in caso di accoglimento da parte del Comitato in sede deliberativa, e con previsione di inserimento a cura della Banca Convenzionata di clausola “di salvaguardia” ad hoc nel contratto prevedente la risoluzione del contratto nel caso
di mancata presentazione della documentazione autorizzativa entro una certa data, salvo proroga di quest’ultima (ovvero approvazione di modifica del programma che escluda gli interventi oggetto della clausola, fermo quanto sopra specificato) che venisse concessa dal Comitato, su proposta della Banca Convenzionata stessa.
D) Consulenza ed altri servizi e attività
Limitatamente alle operazioni alle PMI a valere sul ”de minimis” (cfr. art.13) , sono ammissibili a finanziamento fino al 50% dei costi ammissibili, le spese per servizi forniti da consulenti esterni purché:
- non continuativi o periodici
- non connessi alle normali spese di funzionamento dell’impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità
e le spese aggiuntive sostenute per la locazione, installazione e gestione dello stand nel caso della sola prima partecipazione a fiere ed esposizioni.
E) ACQUISTO DI RAMI D’AZIENDA
L’acquisto di beni considerati ammissibili ai sensi del presente articolo può intervenire anche nell’ambito di un acquisto di ramo d’azienda, purché dal relativo contratto siano rilevabili il dettaglio di detti beni e il valore attribuito ai medesimi quale componente del prezzo d’acquisto del ramo aziendale stesso.
F) ACQUISTO DI BENI IN LEASING
- sono ammissibili i costi relativi all’acquisizione di immobili e/o impianti già detenuti in forza di contratto di leasing, per un importo pari al residuo valore in linea capitale del contratto al momento del riscatto,
* a valere sul regime d’aiuto “de minimis” (cfr. art.13)
* ovvero su interventi in ESL di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 12 bis, ma allora solo se nel rispetto delle relative iniziative finanziabili/spese ammissibili.
Qualora l’impresa richiedente intenda subentrare in un contratto di leasing, procedendo contestualmente al riscatto dei beni, i costi ammissibili sono riferiti al prezzo di riscatto quale residuo valore in linea capitale del contratto al momento del riscatto, sommato al prezzo d’acquisto del contratto stesso purchè quest’ultimo:
* non risulti superiore alle quote capitali del leasing già pagate e
* venga considerato congruo dalla Banca Convenzionata, previa acquisizione di perizia asseverata
La parte venditrice non dovrà essere collegata e/o associata con il beneficiario, ovvero socio e/o amministratore (e parenti ed affini fino al secondo grado, se persone fisiche) del medesimo.
G) OUTSOURCING E UTILIZZO DI BENI “EXTRA STABILIMENTO”
Di norma i beni finanziati devono essere presenti nello stabilimento della finanziata di cui alla localizzazione dell’iniziativa prevista in delibera. Tuttavia se l’aiuto è stato concesso con riferimento ai regimi d’aiuto ex Regolamento (CE) 1407/2013 o ex articolo 17 Regolamento (CE) 651/2014, il Comitato, su motivata proposta della Banca Convenzionata (eventualmente già contenuta anche nella relazione istruttoria relativa alla proposta di concessione) può eccezionalmente
a) Nel caso di beni mobili ma con impiego tendenzialmente continuativo in uno stabilimento, quale in particolare gli stampi, autorizzare il collocamento/trasferimento dei beni su altro stabilimento, aziendale purché sempre entro il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ed eventualmente, anche presso stabilimenti di terzisti in Regione, ma purché
1. non sussista un contratto di affitto/locazione/comodato o similare oneroso per il soggetto terzo, e
2. l’utilizzo dei beni da parte del soggetto terzo avvenga per produzioni esclusivamente effettuate per conto della finanziata
3. tali produzioni siano logicamente ed univocamente correlabili a successive attività di produzione/assemblaggio svolte dalla finanziata nello stabilimento di cui alla dichiarata localizzazione dell’iniziativa
b) nel caso di beni mobili “in assoluto” (es. mezzi d’opera quali autogrù o betoniere; o mezzi di trasporto – ferme le limitazioni di cui al successivo punto “H” – come elicotteri) o con utilizzo previsto in una pluralità di localizzazioni (es. macchinari di cantiere con impiego che non si esaurisce in un solo cantiere), autorizzare l’utilizzo di tali beni anche al di fuori del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ma solo se la finanziata ha sede legale in Regione e opera nel campo delle costruzioni (in senso ampio) o di servizi all’industria centrato sull’utilizzo di beni destinati ad essere movimentati, e – di massima - purché :
1. Il personale addetto a tali mezzi/beni sia afferente, quanto meno per la maggior parte, a sede od unità operativa aziendale in ambito regionale, e qui destinata a rientrare e
2. Il naturale luogo di ricovero di tali mezzi/beni (quando non impiegati in cantiere e/o in missioni “esterne”) sia presso sede od unità operativa aziendale ubicata in ambito regionale
(circostanze che potranno essere disciplinate ad esempio mediante specifica dichiarazione della finanziata)
H) Componenti diverse
Sono ammissibili:
- le spese per l'acquisto di "software" e "hardware";
- la spesa per l'acquisto di dotazioni d'ufficio;
- la spesa per acquisto di attrezzature utilizzate nel processo produttivo;
- la spesa per l'acquisto di stampi purché gli stessi siano destinati al processo produttivo. Non sono ammissibili al finanziamento:
- le spese per l'acquisto di materiale di trasporto (attivi mobili), quale autoveicoli targati, destinati al trasporto merci su strada;
- le spese notarili;
- le spese e gli oneri di natura fiscale;
- le spese per acquisto di quote/azioni di società.
I) ACQUISTO BENI USATI / FABBRICATI ESISTENTI
o OPERAZIONI IN DE MINIMIS : ammissibili senza particolari limitazioni/regolamentazioni, salvo l’acquisizione di dichiarazione del perito di fiducia della banca circa la congruità del prezzo (e, per gli impianti e macchinari, che :
▪ il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e risulti inferiore al costo di materiale simile nuovo;
Le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito risultano adeguate alle esigenze dell'operazione e conformi alle norme e standard pertinenti)
o OPERAZIONI IN ESL: ammissibili per le PMI previa acquisizione delle seguenti dichiarazioni
• Il venditore rilascia una dichiarazione attestante origine dei beni
• Il perito di fiducia certifichi che il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e risulti inferiore al costo di materiale simile nuovo;
• Le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito risultano adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e standard pertinenti.
Nel caso in cui l’agevolazione è concessa ai sensi art. 14 del regolamento (UE) 651/2014 possono beneficiare anche le Grandi imprese purché l’iniziativa sia riconducibile alla sola fattispecie disciplinata al precedente art. 12 bis, alinea “iniziative finanziabili/spese ammissibili”, punto “c” ma non possono essere oggetto di agevolazione gli attivi la cui acquisizione ha già beneficiato di aiuti. Pertanto andrà raccolta una dichiarazione che i beni non hanno usufruito di agevolazioni precedenti.
ARTICOLO 21: ACQUISTI DA SOGGETTI CORRELATI – LAVORI IN ECONOMIA
a) Di norma si deve intendere rilevante ai fini della correlazione una situazione in cui il fornitore risulta:
- Impresa associata o collegata (ai sensi della normativa comunitaria in vigore ai fini della determinazione delle dimensioni aziendali)
- Amministratore o suo parente/affine fino al secondo grado
- Socio persona fisica che, da solo o congiuntamente a parenti/affini sino al secondo grado, detenga una partecipazione pari o superiore al 25%
della società finanziata.
In tale particolare ambito, si ritiene di limitare la finanziabilità
- all'acquisto in proprietà di impianti e singole macchine, purché nuove;
- all’acquisto di beni immobili ma condizione che questi ultimi siano destinati ad un'iniziativa economica nuova
e a condizione che il rapporto di correlazione sia valutabile non rilevante ai fini della concessione dell’incentivo.
Di massima, e salvo che altre circostanze ed informazioni non comportino una diversa valutazione, la condizione di cui sopra si può considerare soddisfatta in presenza di perizia asseverata di tecnico di fiducia della Banca Convenzionata attestante la congruità del prezzo di compravendita (ossia che l’operazione, avviene a condizioni di mercato).
Restano salve le eventuali disposizioni più restrittive previste per certe casistiche per gli interventi di cui al Regolamento (UE) 651/2014 meglio precisate alla voce “iniziative finanziabili/spese ammissibili” dei precedenti articoli 11, 12 e 12 bis.
b) Sono ammissibili al finanziamento le spese relative a lavori da eseguire da parte della stessa impresa richiedente purché diano luogo ad appostazione nel bilancio e nel libro dei cespiti ammortizzabili. A fronte degli stessi, in sede di rendicontazione, andrà acquisita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante del beneficiario, (e, di massima, anche di uno dei membri del Collegio Sindacale, se presente, preferibilmente il Presidente) e con la formula del mendacio, attestante che
- i materiali, mezzi e manodopera, di cui alla rendicontazione sono stati impiegati per la costruzione in
economia di nello stabilimento ubicato in Comune di
via n. e di cui al finanziamento in oggetto;
- gli stessi risultano da una analitica e specifica “contabilità di cantiere
- le relative spese sostenute, le fatture ovvero i buoni di prelievo di materiali sono di data successiva al
- il costo dei materiali utilizzati è quello di acquisto o inventario con esclusione di qualsiasi ricarico;
- il costo del personale è stato determinato sulla base delle ore effettivamente impiegate e del costo medio orario di cui ai contratti di lavoro di pertinenza:
ARTICOLO 22 - GARANZIE
i) Il prestito pubblico deve essere assistito da idonee garanzie, reali o personali che si possa ritenere non contengano elementi di garanzie pubbliche (se incompatibili e/o comportanti sforamenti nei limiti di cui al divieto di cumulo dell’art.14).
ii) Nel caso in cui le garanzie reali non siano ritenute idonee ad assicurare il recupero del credito, e quindi – di massima – qualora il rapporto finanziamento/valore garanzia (al netto degli scarti di cui al successivo punto “v”) non risulti pari o inferiore al 76,50% , tali garanzie dovranno essere integrate da altre garanzie reali o personali quali, ad esempio, pegno su titoli di Stato (da assumere al valore corrente di mercato) o fideiussioni, che sono considerate idonee solo se incondizionate, irrevocabili, “a prima richiesta” e con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché prestate da soggetti (di gradimento della Banca Convenzionata) appartenenti alle seguenti categorie :
- aziende di credito
- imprese di assicurazioni,
- consorzi di garanzia fidi, con sede o almeno una unità operativa in Regione, purché abilitati a rilasciare garanzie con le caratteristiche di cui sopra
restando riservata al prudente apprezzamento del Comitato la possibilità di considerare equipollenti quelle proposte dalla Banca Convenzionata e prestate da altri soggetti.
In tal caso la verifica circa il rispetto del summenzionato rapporto avviene confrontando l’importo del finanziamento decurtato da tali “ulteriori” garanzie con il valore “netto” delle garanzie reali a supporto
iii) Salvo che per controparti di particolare standing e operazione di contenuta durata, di massima andranno evitate operazioni garantite da soli beni di cui al punto “d” e seguenti del successivo capoverso “vi”; eventuali garanzie personali (cfr. punto precedente “ii”) acquisite ad integrazione in tale contesto dovranno di massima prevedere una scalarità almeno “pro quota” per tutta la durata del finanziamento, e non “a primo rischio decrescente”.
iv) Restano ferme eventuali limitazioni poste dalle convenzioni con i datori di fondi.
v) Al fine della verifica, in ordine alla sufficienza delle garanzie reali, si assumono i seguenti valori:
a) per i terreni: valore venale;
b) per i fabbricati industriali e commerciali: fino all'80% del valore venale;
c) per gli immobili civili di abitazione: fino al 100% del valore venale;
d) per impianti e macchine nuove: fino al 60% del valore venale (esclusi automezzi, apparecchi elettronici ed impianti fotovoltaici);
e) per impianti e macchine usati: fino al 50% del valore venale;
f) per automezzi: fino al 40% del valore venale;
g) per apparecchi elettronici: fino al 30% del valore venale.
h) Per impianti fotovoltaici: 0% del valore venale.
i) Marchi e brevetti : 0% del valore venale
Nel caso di garanzie su altri beni (es. ipoteca navale o su aviogetti) sarà cura della Banca Convenzionata – tramite il proprio tecnico - argomentare, anche con riferimento ai termini di assimilabilità con altre categorie di beni, la percentuale di abbattimento proposta, e facoltà del Comitato, se lo ritiene anche alla luce di eventuali precedenti, condividerne o meno le valutazioni.
Per quanto ovvio, si precisa che nella valutazione dei beni reali a garanzia il tecnico dovrà tener conto anche dello stimabile “mantenimento” di valore dei beni nel tempo e dunque dell’idoneità del complesso degli stessi a far presumibilmente rispettare il rapporto cauzionale previsto lungo tutta la durata dell’operazione; sarà compito delle Banche Convenzionate dare disposizioni nel merito ai tecnici di loro fiducia quale criterio “ulteriore” da adottare nella stesura della perizia e nella valutazione dei beni ai fini cauzionali, evidenziando eventuali eccezioni.
vi) Nel caso di beni acquisiti/acquisendi da procedura il valore da considerare è il più basso tra quello indicato in perizia e assoggettato alle decurtazioni di cui al capoverso precedente, e il prezzo di acquisto, senza applicazione allora della decurtazione in termini.
vii) Nella determinazione dei valori netti di garanzia, in presenza di altri precedenti mutui in regolare ammortamento, le Banche potranno non prendere in considerazione le successive due semestralità, riducendo di due rate l'ammontare del residuo debito.
ARTICOLO 23 – VARIAZIONI “PRE-CONTRATTUALI”
Su motivata richiesta della Banca Convenzionata il Comitato può deliberare eventuali variazioni proposte su uno o più dei termini dell’operazione non ancora contrattualizzata.
Di massima l’eventuale proposta di proroga del termine di stipula, salvo non dipendente da motivi “oggettivi” non imputabili alla beneficiaria (circostanza che dovrà essere vagliata dalla Banca ed esplicitata in sede di proposta), non potrà essere superiore a 6 mesi, e dovrà comunque essere accompagnata da una nota della Banca proponente con cui la stessa:
- esprime la condivisibilità circa la richiesta avanzata dalla Azienda;
- presenta una breve nota di aggiornamento sulla situazione aziendale (completa di eventuale sintetica riclassificazione dell’ultimo bilancio approvato, se diverso da quello di cui alla istruttoria di concessione);
- conferma che a suo avviso i dati aggiornati presentati non modificano la valutazione espressa in sede di istruttoria di concessione
Le variazioni sono assoggettate a delle commissioni (da riconoscere integralmente al fondo) di euro 250,00 per le Piccole Imprese, euro 500,00 per le Medie Imprese ed euro 750,00 per le Grandi Imprese, che verranno reclamate a cura della Segreteria F.R.I.E. secondo i disposti della DGR N. 933 del 24.5.2017 (e dunque per le casistiche ivi previste, salva diversa e motivata valutazione del Comitato)
ARTICOLO 24 - DELIBERA
Entro 90 giorni dal ricevimento della domanda corredata dalla istruttoria Bancaria e dalla relativa proposta, salvo non vengano richiesti chiarimenti/integrazioni dalla Segreteria ovvero dal Comitato FRIE relativamente alla istruttoria stessa (sia alle Banche Convenzionate, che eventualmente ai competenti uffici della Regione), il Comitato assume la delibera (ovvero declina la proposta) di concessione (e/o di variazione di operazione già precedentemente deliberata).
Tutte le delibere sono oggetto di pronto invio, via posta e/o con posta elettronica, ai competenti Uffici della Regione Le delibere di concessione:
- sono immediatamente operative (salvo nel singolo caso non sia espressamente previsto il contrario)
- vengono pubblicate in “amministrazione trasparente” (attualmente consultabile sul sito : xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx/XxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxx/xxxxxxx) di massima il giorno stesso della loro assunzione,
- vengono inoltrate alla Banca Convenzionata competente in forma ufficiale e sottoscritte dal Presidente del Comitato
- devono contenere (a partire dalla data di entrata in vigore del RNA), se comportanti concessione di aiuto (cioè aiuto maggiore di zero) , l’indicazione del codice COR
Le delibere di variazione:
- sono immediatamente operative (salvo nel singolo caso non sia espressamente previsto il contrario)
- vengono prontamente inviate alle Banche convenzionate in forma ufficiale e sottoscritte dal Presidente del Comitato
- devono contenere (a partire dalla data di entrata in vigore del RNA), se comportanti concessione di aiuto (cioè aiuto ulteriore rispetto a quello della concessione originaria maggiore di zero) , l’indicazione del codice VARCOR.
CAPO V – CONTRATTUALIZZAZIONE ED EROGAZIONI
ARTICOLO 25 – ATTO CONDIZIONATO
Entro 6 mesi dalla data di operatività della delibera (ovvero il diverso termine eventualmente indicato nella delibera stessa) di concessione o (se nel frattempo intervenuta) di variazione “pre-contrattuale”, salvo proroga concedibile dal Comitato su motivata richiesta della Banca Convenzionata, quest’ultima deve procedere con la stipula del contratto condizionato di finanziamento Frie mediante atto pubblico.
Lo “schema-base” del contratto è
- elaborato dalla Segreteria FRIE (con la collaborazione delle Banche Convenzionate nei termini in cui venisse richiesta),
- approvato dal Comitato;
- fornito dalla Segreteria a tutte le Banche Convenzionate.
Qualora per imprescindibili motivi legati a problematiche procedurali o informatiche interne ai singoli Istituti Convenzionati si rendessero opportune modifiche allo schema succitato, purché non impattanti sulle parti fondamentali del suo contenuto, il Comitato, a fronte di richiesta della Banca Convenzionata, si riserva di autorizzare formulazioni alternative di singoli punti.
Il contratto dovrà prevedere clausole regolanti gli impegni della finanziata a:
- mantenere il rispetto del limite previsto di intensità di aiuto (se a fronte di interventi concessi ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014) ovvero di quello del plafond “de minims” (se a fronte di interventi concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013)
- nel solo caso di operazione a valere sugli “Aiuti a Finalità Regionale” di cui ai precedenti art. 12 e 12 bis, garantire che l’apporto di risorse finanziarie agevolate a copertura degli investimenti oggetto di programma non superi il 75% del programma stesso
Nel caso di contrattualizzazione di finanziamenti la cui realizzazione del programma di spesa (in tutto o in parte) necessiti di particolari autorizzazioni, la Banca Convenzionata dovrà astenersi dalla stipula del condizionato, salvo la casistica non sia stata specificatamente regolamentata in sede deliberativa, nei termini meglio dettagliati alla fine del punto C dell’art. 20, e provvedendo allora ad integrare conseguentemente il testo contrattuale.
La Banca Convenzionata non procede alla stipulazione del contratto condizionato, dandone notizia al Comitato di Gestione, qualora successivamente alla delibera di concessione sopravvengano difetti di garanzia ovvero emergano nei confronti dell’impresa beneficiaria fatti ritenuti dalla Banca stessa pregiudizievoli o modificativi dei presupposti assunti a base della propria proposta e della connessa delibera del Comitato.
ARTICOLO 26 – MODALITA’ DI EROGAZIONE
Le erogazioni avvengono :
- subordinatamente alla disponibilità di fondi
- dopo un impiego iniziale del 50% di spesa non coperta dal mutuo,
- di massima in base a SAL (a fronte di spese documentate e pagate inerenti l’investimento finanziato, salvo
– eccezionalmente e previa autorizzazione del Comitato, quanto previsto dall’art. 10 comma 4 della Convenzione che regola i rapporti con le Banche Convenzionate, restando a carico di queste ultime quando lo richiedono disporre i relativi pagamenti diretti e verificare che il diverso iter non possa compromettere l’efficacia della garanzie) di importo non inferiore al limite indicato in delibera, fino al 90% dell’importo del mutuo
- mentre per il restante 10% ad avvenuto completamento e collaudo dell’opera finanziata e con accertamento che questa sia funzionante e provvista di tutte le autorizzazioni necessarie.
- E comunque, per le operazioni in ESL comportanti aiuto, previa verifica di volta in volta che il nominativo beneficiario non risulti nella cosiddetta LISTA DEGGENDORF (a cura della Segreteria, mediante acquisizione di apposita visura aggiornata in RNA)
In caso che il termine di fine lavori (originario, ovvero come riveniente da proroga deliberata) risulti scaduto, si potrà procedere solo con erogazione “a saldo”.
La richiesta di prima erogazione deve essere preceduta/accompagnata dall’inoltro del contratto condizionato di finanziamento.
Le richieste di erogazione da parte delle Banche Convenzionate costituiscono attestazione delle medesime circa la corretta acquisizione delle garanzie e assolvimento delle clausole particolari nei termini previsti in delibera.
ARTICOLO 27 – DOCUMENTAZIONE DI SPESA E PAGAMENTI
La documentazione di spesa è tipicamente rappresentata da fatture (ma anche eventualmente da altra documentazione valutabile allo scopo come equipollente).
E’ compito della Banca Convenzionata, avanti la richiesta di erogazioni, verificare (se del caso anche tramite sopralluoghi, e avvalendosi dei tecnici) lo stato di avanzamento dell’intervento finanziato, nonché acquisire la documentazione di cui sopra e procedere con la sua obliterazione.
Il pagamento delle spese di cui al programma finanziato vanno accertate dalle Banca Convenzionata avanti la richiesta di erogazione acquisendo dall’azienda documentazione comprovante i pagamenti effettuati e la loro riferibilità agli investimenti finanziati (bonifici causalizzati, quietanza su contratti, dichiarazioni del fornitore; pagamenti ri-ba o similari;
non possono di massima adempiere tale funzione mezzi di pagamento quali i contanti o gli assegni, questi ultimi salvo non siano univocamente riconducibili alla fornitura de qua)
Anche alla luce del diffondersi di documentazione in formato elettronico che attenua – se non esaurisce – la ratio sottostante all’attività di obliterazione, la Banca Convenzionata potrà procedere a verificare la spesa e/o i relativi pagamenti, purché le circostanze a suo giudizio non lo sconsiglino e sempre che tale diversa operatività non risulti in contrasto con normative imperative applicabili per le operazioni di specie, attraverso
1) acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario, (e, di massima, anche di uno dei membri del Collegio Sindacale, se presente, preferibilmente il Presidente),
- con la formula del mendacio
- nonché l’impegno a mantenere presso i propri uffici gli originali della documentazione oggetto di dichiarazione e a fornire la stessa senza ritardi alla Banca Convenzionata ovvero al Comitato Frie a semplice loro richiesta,
- corredata da distinta analitica (sottoscritta in ogni pagina) di tutta la documentazione di spesa presentata in utilizzo al Frie (comprendente quanto meno il seguente dettaglio : fornitore, tipo documento, data emissione, importo con e senza iva, oggetto della fornitura)
- e contenente le attestazioni del seguente tenore relativamente alla summenzionata distinta:
* che le forniture ed i costi elencati si riferiscono effettivamente ed unicamente alla realizzazione degli investimenti oggetto del finanziamento e trovano corrispondenza in fatture ed altri titoli giustificativi effettivamente emessi;
* che le fatture e gli altri titoli giustificativi elencati sono fiscalmente regolari;
* che tutte dette forniture e prestazioni relative a investimenti fissi hanno trovato imputazione nella contabilità aziendale ai singoli cespiti ammortizzabili;
* che tutti i fornitori sono stati interamente pagati e quindi non vantano alcun credito, né diritto di prelazione, patto di riservato dominio o privilegio sui beni oggetto delle loro forniture;
* che gli investimenti stessi non sono stati oggetto di altri finanziamenti, né di alcuna altra agevolazione incompatibili con quelle di cui al finanziamento;
* che i macchinari, gli impianti e le attrezzature, salvo quanto eventualmente diversamente previsto nel programma approvato, sono nuovi di fabbrica;
* e, per l’erogazione finale, che il programma di investimenti oggetto del finanziamento è stato completamente realizzato, conformemente a quanto originariamente previsto (ovvero: con le modifiche di cui …..)
2) ovvero (cfr. L.R. n.31 del 4 agosto 2017, art. 2 punto 19) anche mediante semplice acquisizione di elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa, laddove richiesto dai beneficiari dei finanziamenti.
Nel caso si vada ad operare con una delle ipotesi alternative alla “procedura standard” di cui ai precedenti punti (1) e (2),
ATT DPR 445/2000 ART.75
a) resta facoltà della Banca chiedere comunque ogni ulteriore documentazione ritenuta opportuna ai fini del completo e corretto svolgimento delle attività di verifica dell’investimento e relativi pagamenti, che sono di sua competenza
b) si dovrà procedere con controlli a campione circa la correttezza dei dati eventualmente forniti dalla beneficiaria attraverso l’acquisizione (e la verifica) della relativa documentazione di spesa . A tal fine
o la Banca Convenzionata segnalerà alla Segreteria le circostanze dell’utilizzo della “procedura” alternativa in occasione della richiesta di erogazione a saldo
o la Segreteria, all’inizio dell’anno successivo, selezionerà tra le operazioni di specie relative all’anno precedente, un campione non inferiore al 10% delle stesse segnalando alla Banca interessata che dovrà procedere con la verifica
o sarà cura della Banca Convenzionata provvedere, per le operazioni segnalate, alla verifica nei modi d’uso della documentazione di spesa/pagamento, nonché di segnalare al Comitato se da tale esame dovessero emergere discrasie che avrebbero comportato un diversa quantificazione dell’importo dell’operazione, ai fini di poter poi procedere con le eventuali conseguenti attività.
ARTICOLO 28 – ATTO RICOGNITIVO
L’erogazione del saldo deve essere accompagnata dalla stipula di atto ricognitivo, con allegato l’eventuale nuovo piano di ammortamento laddove lo stesso, per modifiche intervenute (sulle scadenze e/o sugli importi) dovesse risultare diverso da quello di cui all’atto condizionato.
Le rate di ammortamento eventualmente scadute avanti la stipula del ricognitivo saranno reclamate per le quote capitali previste dal piano di ammortamento allegato al condizionato, a prescindere dall’importo effettivamente erogato (ma ovviamente fino alla concorrenza dello stesso e con interessi calcolati sul solo capitale effettivamente ricevuto, al netto di eventuali decurtazioni eventualmente intervenute per effetto dei rimborsi in linea capitale); quelle successive riparametreranno per la durata residua prevista il debito residuo così come riveniente dalla eventuale rideterminazione dell’importo mutuato al netto delle quote capitali che risultassero già scadute/rimborsate
Lo “schema-base” del contratto ricognitivo è
- elaborato dalla Segreteria FRIE (con la collaborazione delle Banche Convenzionate nei termini in cui venisse richiesta),
- approvato dal Comitato;
- fornito dalla Segreteria a tutte le Banche Convenzionate.
Qualora per imprescindibili motivi legati a problematiche procedurali o informatiche interne si rendessero opportune modifiche allo schema succitato, purché non impattanti sulle parti fondamentali del suo contenuto, il Comitato, a fronte di richiesta della Banca Convenzionata, si riserva di autorizzare formulazioni alternative di singoli punti.
CAPO VI – MODIFICHE SOPRAVVENUTE
ARTICOLO 29 – VARIAZIONI “CONTRATTUALI”
Su motivata richiesta della Banca Convenzionata il Comitato può deliberare eventuali variazioni proposte su uno o più dei termini contrattuali (anche se la stipula del condizionato dovesse risultare non ancora perfezionata).
La proposta della Banca Convenzionata relativamente alla proroga dei termini “finanziari” (inizio ammortamento e scadenza prima rata, ma NON fine lavori) dovrà di massima essere contenuta in non oltre 12 mesi dal termine originario. Eccezionalmente potrà essere valutata dal Comitato, sempre su motivata proposta della Banca, la concessione anche di ulteriori proroghe che comportino un superamento del predetto termine, ma purché il finanziamento risulti ancora da erogare per oltre il 50% e comunque nel rispetto della durata massima di preammortamento di cui all’art. 6; nel valutare tali proposte il Comitato terrà particolarmente conto della complessità del programma ammesso a finanziamento e dell’esistenza di motivazioni “oggettive” e non riconducibili alla beneficiaria alla base della richiesta avanzata.
Le variazioni che possano comportare modifiche dell’aiuto, quali tipicamente la proroga del termine di preammortamento (salvo il preammortamento convenzionale/reale in anni non dovesse rimanere il medesimo) o la modifica dell’importo mutuo/spesa (o, per le operazioni in de minimis, dell’importo del finanziamento, che comunque non potrà essere in nessun caso incrementato) avanti il ricognitivo per le operazioni che per effetto del differenziale dei tassi avevano generato aiuto alla concessione, comportano :
- se la modifica fosse in riduzione, e qualora caricate ab origine in RNA, l’aggiornamento dei relativi dati nello stesso a cura della Segreteria, se del caso
- se la modifica fosse invece in aumento, a prescindere dal carico o meno ab origine in RNA, il caricamento a cura della Segreteria di un NUOVO AIUTO (addendum) nel registro (calcolato, con riferimento agli altri parametri in essere al momento della concessione “iniziale”, come l’aiuto incrementale derivante dalla variazione concedenda). Tale casistica si deve intendere limitata all’allungamento dei termini di preammortamento (purchè ovviamente nei limiti consentiti)
Le variazioni sono assoggettate a delle commissioni (da riconoscere integralmente al fondo) di euro 250,00 per le Piccole Imprese, euro 500,00 per le Medie Imprese ed euro 750,00 per le Grandi Imprese, che verranno reclamate a cura della
Segreteria F.R.I.E. secondo i disposti della DGR N. 933 del 24.5.2017 (e dunque per le casistiche ivi previste, salva diversa e motivata valutazione del Comitato)
Nel caso di modifiche nell’articolazione della spesa ammissibile, la Banca Convenzionata potrà procedere anche senza delibera da parte del Comitato laddove la stessa :
1. non comporti una riduzione del valore delle garanzie, e
2. comporti una diversa allocazione tra i diversi capitoli di spesa che complessivamente non superi il 20% della spesa complessiva, a prescindere che vada ad interessare o meno anche capitoli originariamente non previsti purchè ammissibili, e
3. non alteri logica e scopo dell’investimento ARTICOLO 30 - MANTENIMENTO DELL'INVESTIMENTO
Gli aiuti all'investimento devono essere subordinati alla condizione che l'investimento sia mantenuto in essere per un periodo minimo una volta completato l’intero intervento (inteso convenzionalmente come la data dell’ultimo documento di spesa ammesso, che sarà cura della Banca Convenzionata indicare nella richiesta fondi a saldo). Ciò non impedisce la sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico durante il periodo di cui sopra a condizione che l’attività economica (e i beni “in sostituzione”) venga mantenuta in essere per il periodo minimo previsto.
Conseguentemente, salvo quanto previsto al secondo periodo del capoverso precedente, qualora i beni acquistati con l'intervento del finanziamento agevolato vengano alienati, ceduti o distratti
- entro i cinque anni successivi al completamento dell’investimento (se il finanziamento è stato concesso a valere sugli aiuti a finalità regionali dei precedenti articoli 12 e 12 bis, ovvero a prescindere se con riferimento ai beni immobili) ovvero tre anni (negli altri casi), è disposta la revoca dell'intervento stesso (ovvero della quota dello stesso riferibile ai beni interessati), il cui importo va restituito secondo i criteri e con le modalità previste dall’art.49 L.R. 7/2000; un tanto deve trovare espressa evidenza nell'atto condizionato di finanziamento. Il Comitato si riserva di valutare come trattare le casistiche che pur rappresentando formalmente una alienazione del bene finanziato sottendano la prosecuzione, dell’utilizzo dello stesso, in modo esclusivo-integrale-senza soluzione di continuità, in capo alla finanziata.
- oltre i termini di cui all’interlinea precedente, si dovrà invece procedere ad un rimborso anticipato “proporzionale” del mutuo, ma senza l’applicazione dei criteri di calcolo sopra richiamati, e limitatamente ad una frazione del debito residuo in linea capitale d’ importo corrispondente alla incidenza della spesa relativa al cespite alienando/alienato sul totale della spesa rendicontata per l’erogazione del finanziamento
Fanno eccezione a quanto sopra prevalentemente due casistiche :
a) la prima riguarda la facoltà per la Banca Convenzionata di proporre e per il Comitato di deliberare il mantenimento in essere del finanziamento (mediante accollo, liberatorio o meno, a seconda dei casi e delle valutazioni di merito) in capo ad un terzo soggetto che di fatto subentri nell’attività finanziata al beneficiario originario (senza soluzione di continuità sotto il profilo logico), sia che questa sia accompagnata anche dall’acquisto dei cespiti oggetto di finanziamento che in caso contrario (ma in questa seconda ipotesi previa eventuale autorizzazione del proprietario e presenza di un titolo di godimento idoneo per tipologia e durata), ma purché
o resti assicurata una copertura cauzionale coerente con i Criteri
o in capo al nuovo soggetto restino preservati i requisiti di finanziabilità (con particolare riguardo :
▪ al mantenimento dell’investimento nel territorio regionale
▪ alla prosecuzione dell’attività in settori “non esclusi”
▪ per le operazioni in ESL, alle dimensioni di impresa della subentrante, se si è al di fuori delle cosiddette “zone in deroga” (esclusa la Grande Impresa)
▪ per le operazioni in DE MINIMIS, al rispetto del massimale di plafond previsto, considerato che l’eventuale conferma in capo al nuovo soggetto comporterà un ricalcolo del contributo (per importi e tassi aggiornati), una diversa impresa (ovvero “impresa unica”) quale beneficiaria e un diverso orizzonte temporale del triennio da considerare
b) la seconda è quella introdotta con la Delibera della Giunta Regionale n. 603 del 2 aprile 2015, cui si rimanda.
Anche in tali due ipotesi, ovviamente, l’eventuale accollo, nel momento in cui dovesse perfezionarsi, richiederà la verifica dei requisiti di finanziabilità in capo al nuovo soggetto, con particolare riguardo agli aspetti richiamati nel merito al precedente punto “a” del presente articolo.
ARTICOLO 30BIS - MANTENIMENTO DELL'INVESTIMENTO CONTRIBUZIONE INTEGRATIVA
Nel caso il finanziamento sia concesso con contribuzione integrativa nell’eventualità di violazione, entro i primi 3 anni della durata del finanziamento agevolato per le PMI ed entro i primi 5 anni della durata del finanziamento agevolato per le grandi imprese, dell’obbligo di mantenimento della sede operativa situata nel territorio regionale destinataria dell’intervento finanziario agevolato, l’eventuale contribuzione integrativa concessa, è rideterminata in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato e l’importo eccedente è restituito in conformità all’articolo 49 della legge regionale 7/2000.
Nel caso di richiesta subentro di altra impresa nel finanziamento agevolato a suo tempo concesso con contribuzione integrativa quest’ultima, al pari del finanziamento agevolato, può essere confermata in capo al nuovo beneficiaria nei casi previsti.
ARTICOLO 31 – OPERAZIONI SOCIETARIE E MODIFICHE DELLE DIMENSIONI AZIENDALI
Circa la tematica della conservabilità dell’agevolazione/finanziamento in seguito ad operazioni societarie e/o di cessioni/acquisizioni di rami d’azienda, si rimanda all’art.12 quater della L.R.4/2005.
La rilevanza della tematica delle dimensioni aziendali quale requisito di finanziabilità, soprattutto nell’ambito di interventi in “ESL” (ed ancor più se con riferimento agli “aiuti a finalità regionale”), rende opportuna una sintetica disamina delle principali casistiche in cui queste, successivamente alla concessione, vanno a modificarsi:
a) Modifica a seguito di sviluppo aziendale: non comporta conseguenze
b) Modifica a seguito di sopravvenute operazioni societarie di acquisto di rami d’azienda, e/o di partecipazioni (anche non direttamente, ma attraverso terzi, con modifica del perimetro di gruppo), o di incorporazioni di altre società da parte della finanziata, ma fermo rimanendo il soggetto beneficiario (di massima fa fede la persistenza del Codice Fiscale; certo potrebbe – al limite – essere necessaria una delibera “pro forma” in capo alla nuova forma societaria derivante da trasformazione) : non comporta conseguenze
c) Modifica a seguito di operazioni societarie o meno, in cui la beneficiaria è oggetto di incorporazione da parte di terzo soggetto, ovvero un terzo soggetto acquista un suo ramo d’azienda o è beneficiario di un conferimento che interessino il finanziamento, e chiede di subentrare nell’operazione : si rende necessaria una delibera di conferma dell’operazione ad un nuovo soggetto, di cui quindi vanno verificate nell’occasione le caratteristiche ai fini della finanzi abilità, con particolare riguardo :
▪ al mantenimento dell’investimento nel territorio regionale
▪ alla prosecuzione dell’attività in settori “non esclusi”
▪ per le operazioni ESL, alle dimensioni di impresa della subentrante, se si è al di fuori delle cosiddette “zone in deroga” (esclusa la Grande Impresa, salvo nel caso di continuità dimensionale, ovvero se, al momento del subentro, a progetto di investimento concluso, anche la “cedente” risultasse Grande Impresa)
▪ per le operazioni in DE MINIMIS, al rispetto del massimale di plafond previsto (fermo quanto previsto dal punto 8 dell’art. 3 del regolamento UE 1407/2013)
In presenza di aiuto sull’operazione oggetto di subentro/accollo sarà cura della Segreteria – se del caso - aggiornare i dati in RNA con le modalità indicate dai soggetti preposti, in maniera che l’aiuto (ovvero quota parte di pertinenza dello stesso, se possibile) vada “traslato” sul nuovo soggetto.
ARTICOLO 32 – MODIFICHE DI DURATA E RATEIZZAZIONI
Premessa : la difficile fase economica che si protrae ormai da molto tempo ha portato alla necessità di contemperare il rispetto della normativa agevolativa di riferimento (in particolare comunitaria) con la opportunità di introdurre elementi di possibile elasticità nelle operazioni in essere, a contenere il rischio che particolari vincoli, in parte insiti nel mondo del credito agevolato pubblico, possano andare a costituire eccessive rigidità alle azioni imprenditoriali volte a meglio adattarsi alle sfide di un mercato perturbato, con possibili riflessi quindi anche sulle prospettive
- da un lato di continuità aziendale
- e dall’altro di recupero del credito (queste ultime, in particolare una fase di generale svilimento dei valori dei beni a garanzia, traggono infatti beneficio dal miglioramento delle precedenti)
Di seguito si vogliono inquadrare - in modo più organico ed esplicito rispetto al passato – le due principali fattispecie operative (una terza, l’allungamento dell’ammortamento del mutuo, deve intendersi per ora in sospeso in attesa degli esiti degli approfondimenti normativi in corso, nelle more dei quali se ne può ipotizzare la valutazione solo qualora, applicando i tassi contrattualmente previsti, non emergerebbe – utilizzando i parametri di calcolo aggiornati – alcuna componente d’aiuto) che sono strumento di gestione di criticità precisando che
- in nessun caso debbono essere interpretate dalle Banche Convenzionate proponenti come interventi finanziari “alternativi” al fisiologico ricorso al Sistema
- sarà cura d’iniziativa delle Banche Convenzionate predisporre quelle attività che dovessero eventualmente rendersi necessarie per la salvaguardia delle garanzie a seguito della mutata scadenza ultima del finanziamento a seguito degli interventi di cui al presente articolo (es. rinnovazione ipotecaria; conferma/proroga validità fidejussioni, ecc).
- viene lasciato alla Banca Convenzionata valutare le conseguenze in termine di segnalazione (anche agli Organi di Vigilanza) dell’applicazione di una o più delle fattispecie in termini.
a) SLITTAMENTO DELLE RATE, con inserimento di semestralità con pagamento di soli interessi e conseguente allungamento del termine di rimborso finale del mutuo, ma ferma la durata in termini di semestri di effettivo ammortamento (anche ai fini del rispetto della durata massima prevista per le operazioni di specie). Trattandosi di un intervento che di fatto allunga i tempi di rientro dell’operazione, e conseguentemente “rallenta” la rotatività del Fondo con le relative conseguenze in termini di risorse disponibili, sarà cura
o delle Banche Convenzionate limitare tale tipo di intervento ai soli casi di controparti con adeguate prospettive ma temporanea carenza di liquidità, funzionalmente al superamento di tale fase, argomentando la circostanza
o del Comitato vagliare la proposta delle Banche Convenzionate, ed eventualmente deliberare la variazione,
▪ di massima per un solo semestre eventualmente replicabile (ma anche più semestri, in casi particolari, ad es. laddove fosse richiesto nell’ambito di “Accordi di Sistema”, quali in particolare – e a mero titolo di esempio - quelli a valere sugli art. 67 o 182 bis LF, in presenza di “sacrifici” analoghi o più rilevanti da parte del ceto creditorio, e con attenta valutazione da parte della Banca circa il possibile degrado del quadro cauzionale)
▪ e comunque entro un plafond/massimale, individuato sulla base della situazione delle disponibilità, ed attualmente fissato al 5% dell’ammontare complessivo delle rate in scadenza nel semestre di riferimento
Tali rate oggetto di slittamento non dovranno avere contenuto agevolativo, e quindi la proposta della Banca dovrà prevedere espressamente che vengano trattate “ad un tasso idoneo a mantenere invariato l’aiuto in termini di DE MINIMS/ESL dovendosi intendere con ciò convenzionalmente il “tasso di mercato” (cfr. precedente art. 9), calcolato sulla base dei parametri (tasso di riferimento; margine per operazione/controparte) aggiornati al momento della concessione della variazione, e dunque idoneo ad azzerare il differenziale con quello agevolato (la cosiddetta “Ampiezza della riduzione del tasso di interesse” di cui al punto “d” del precedente art. 9) e con questo l’intero ESL (e, correlativamente, a non alterare l’aiuto de minimis, se eventualmente il finanziamento era stato concesso nell’ambito di tale regime).Alla luce di ciò, non pare necessaria alcuna segnalazione in RNA, quanto meno relativamente alla quantificazione dell’aiuto che, per le modalità di calcolo adottate, risulta evidentemente invariato. Ovviamente resta comunque fermo anche sulle rate oggetto di slittamento il “tasso minimo” fissato in contratto.
La contrattualizzazione della conseguente modifica del piano di ammortamento potrà avvenire - giusta delibera del Comitato di Gestione del 27/7/2009 - anche mediante semplice scambio di corrispondenza commerciale tra la banca e la mutuataria, ferma la possibilità per la Banca di provvedervi per atto pubblico laddove le circostanze lo ritenessero consigliabile
b) RATEIZZAZIONE DELL’ARRETRATO: per favorire un equilibrato riassorbimento dello scaduto che minimizzi i rischi di “ingessare” le situazione, compromettendo le prospettive di continuità aziendale e di recupero del credito, è facoltà del Comitato (cfr. tra l’altro il punto 15 dell’art. 2 della L.R.31/2017), su motivata proposta della Banca Convenzionata, concedere la rateizzazione dello scaduto.
In presenza di importi scaduti e non pagati la Banca Convenzionata può quindi proporre un piano di rateizzazione del pagamento degli stessi, laddove ritenga lo stesso credibile, e funzionale a favorire :
- una miglior prospettiva di rientro del credito,
- ovvero, purché non in contrasto con la tutela delle ragioni creditorie pubbliche, una miglior prospettiva di continuità aziendale del soggetto debitore.
In ogni caso la Banca proponente resta impegnata ad assicurare che quanto proposto (e le modalità poi di successivo eventuale perfezionamento) non possa comportare la perdita/svilimento del quadro cauzionale che assiste l’operazione principale/originaria.
Le rateizzazioni:
- non rappresentano un affidamento in senso stretto, ma semplicemente un accordo sulle modalità di restituzione di una somma liquida ed esigibile, ed in quanto tali si ritiene – tra l’altro - non abbiano contenuto agevolativo;
- assumono la forma di una autorizzazione all’astensione - salvo l’emergere di nuovi elementi di valutazione che consigliassero ai fini della tutela del credito la loro revoca - dall’avvio e/o continuazione delle azioni per il recupero di quanto dovuto a fronte del rispetto di un piano di pagamenti rateizzato dello scaduto proposto dalla debitrice e ritenuto dalla Banca coerente con i vincoli e le indicazioni generali in materia previste dai presenti Criteri e/o da altre indicazioni trasmesse dal Comitato di Gestione o dalla Regione
Tali rateizzazioni - di norma - avranno le seguenti caratteristiche:
1) XXXXX: il più alto tra i seguenti, così come rilevato al momento del perfezionamento della rateizzazione:
o TASSO DI AMMORTAMENTO DEL FINANZIAMENTO a cui il credito scaduto rateizzato si riferisce,
o TASSO LEGALE
(Il tasso così individuato resta fisso per l’intera durata della rateizzazione).
2) DURATA:
- nel caso di operazione ancora in essere e debito anche a scadere: fino a due anni (con possibilità per la Banca Convenzionata di proporre congiuntamente – se ritenuto il caso - anche uno slittamento di massimo 2 rate (salvo deroga eccezionalmente concessa dal Comitato) dell’ammortamento ancora in essere, ad evitare che il sommarsi dei due impegni ne pregiudichi le prospettive di assolvimento);
- nei casi in cui l’importo rateizzato si riferisca all’intero credito (per effetto della sopravvenuta scadenza del finanziamento, ovvero di una pregressa revoca/decadenza del beneficio del termine relativo allo stesso, dovendo peraltro ricorrere il requisito di un'oggettiva situazione di inesigibilità ovvero di difficile esigibilità del credito in un'unica soluzione a causa della situazione finanziario-patrimoniale del debitore) : fino a 5 anni.
Con una periodicità di massima semestrale, lasciando peraltro alle Banche Convenzionate la possibilità di proporre (e poi ovviamente di gestire) anche rateizzazioni mensili o trimestrali, laddove ritenuto preferibile.
Il mancato rispetto dei termini di rateizzazione concordati comporterà, trascorsi tre mesi senza regolarizzazione, la revoca della rateizzazione stessa.
Il pagamento di eventuali interessi di mora maturati sullo scaduto oggetto di rateizzazione dovrà avvenire almeno contestualmente al perfezionamento dell’accordo di rateizzazione (ovviamente nel caso di operazione ancora in essere)
La presenza di una rateizzazione concessa e perfezionata comporta implicitamente, in presenza di rispetto delle scadenze della stessa (e dell’eventuale operazione principale, se ancora in essere), la proroga dei cosiddetti “termini per l’avvio delle azioni”.
Non saranno prese in considerazione per la concessione di nuovi finanziamenti domande pervenute da soggetti con rateizzazioni in corso, fino all’avvenuto completamento del rimborso dei relativi importi.
La gestione amministrativa di tale evento e delle relative incombenze (anche inerenti e conseguenti) è a carico dell’Istituto Convenzionato, che potrà adempiervi, fermo il contenuto, con le modalità ritenute più consone e coerenti con le proprie procedure e prassi interne.
I riversamenti delle somme incassate dovranno intervenire con le modalità previste in Convenzione per la generalità degli incassi.
Quanto sopra disciplinato non vale per:
o Le rateizzazioni eccezionalmente operate all’interno di procedure di concordato, che seguiranno le normative di carattere generale eventualmente applicabili,
o Le rateizzazioni che – in via del tutto eccezionale - si ritenesse di concedere (ai fini di un miglior realizzo del credito) su proposta della Banca Convenzionata a margine di procedure concorsuali a nuovi soggetti che si accollassero (in tutto o in parte) importi riconosciuti al creditore pubblico, che verranno trattati caso per caso, con l’avvertenza che :
▪ La durata potrà essere anche superiore ai 5 anni, ma non eccedere comunque quella prevista al momento della concessione per le nuove operazioni Frie;
▪ Il tasso sarà definito nei termini ritenuti più consoni, ma comunque non inferiore a quello previsto per le rateizzazioni sopra disciplinate;
▪ Sarà possibile prevedere anche nuove garanzie/clausole particolari.
CAPO VII – VARIE
ARTICOLO 33 - TRASPARENZA E RELAZIONI ANNUALI
Il Comitato garantisce il rispetto degli obblighi di trasparenza e controllo di cui agli artt. 9, 10 e 11 del Regolamento (UE)
n. 651/2014, in particolare si impegna a trasmettere alla Direzione centrale attività produttive, per il successivo inoltro, per il tramite della Presidenza della Regione – Relazioni internazionali e comunitarie, alla Commissione europea tutti i dati richiestigli necessari ad adempiere agli obblighi richiamati in base alla normativa comunitaria vigente.
ARTICOLO 34 – RINVIO
Gli interventi di cui al presente documento sono attuati in osservanza del regolamento (UE) 651/2014 e del regolamento (UE) 1407/2013, ciascuno per quanto di competenza, ai quali si rinvia per tutto quanto eventualmente non specificato nei presenti criteri operativi.
ARTICOLO 35 - RINVIO DINAMICO
Il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari dei presenti criteri operativi, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
ARTICOLO 36 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Sono fatte salve le situazioni giuridicamente definite precedentemente all’entrata in vigore della presente normativa.
Il Presidente