COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) XXXXXXXX Presidente
(NA) XXXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SAMPAGNARO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) QUARTA Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXXXXX XXXXXXXX
Nella seduta del 31/05/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
In data 23 luglio 2014 la ricorrente concludeva con l’intermediario resistente un accordo “di definizione” inerente ad un rapporto di fido su carta di credito rateale ed in base al quale le parti «non avrebbero potuto pretendere null’altro reciprocamente». Effettuati i dovuti pagamenti previsti dall’accordo e ricevuto atto di quietanza liberatoria dall’intermediario, la ricorrente si rivolgeva ad un altro istituto di credito, al fine di ottenere un finanziamento, ottenendo tuttavia esito negativo, «n quanto erano emerse delle segnalazioni in Centrale Rischi». In data 7.8.2015, inoltra un reclamo in cui chiede la cancellazione delle segnalazioni ad ella riferite in Centrale Rischi (ed in ogni altra banca dati) ritenendole illegittime. Non avendo ricevuto un riscontro positivo dall’intermediario, presentava ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario al quale reiterava la sua richiesta di cancellazione della segnalazione lamentando, oltre la mancata preventiva comunicazione da parte dell’intermediario, l’assenza di condizioni tali da giustificare un simile provvedimento essendo la segnalazione avvenuta solo successivamente alla cessazione della sofferenza (in violazione, quindi, di precise disposizioni della circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia). Avendo le (due) illegittime segnalazioni arrecato un danno morale, chiedeva, inoltre, il risarcimento da danni non patrimoniali delegando l’Arbitro per una loro valutazione equitativa.
Regolarmente costituitosi, l’intermediario ricostruisce la relazione intrattenuta con la ricorrente che, avuta inizio nel marzo 2005, evidenziava sin dal 2008 numerosi pagamenti non andati a buon fine e successivamente segnalati alla cliente a mezzo di lettere di sollecito. La permanenza dei ritardi di pagamento, induceva l’intermediario a comunicare la decadenza dal beneficio del termine con lettera del 10 gennaio 2012, richiamando espressamente in essa il preavviso ex art. 4 comma 7 del codice di deontologia. Con successiva missiva del 29 novembre 2012, il resistente provvedeva quindi a richiedere l’immediato rientro del debito. A seguito di ciò, la ricorrente avanzava proposta di saldo e stralcio, approvata dall’istituto che inviava apposita comunicazione di accettazione in data 25 gennaio 2013. Il resistente obietta però il mancato rispetto dell’accordo dettagliando e rappresentando i motivi nella documentazione in atti. In considerazione dell’occorso, la posizione veniva classificata a sofferenza nel marzo 2014 e definita mediante un nuovo accordo a saldo e stralcio, per una somma complessiva di € 500,00, che veniva versata a luglio e ad agosto 2014. Circa l’invio delle comunicazioni di legge, osservato che le disposizioni del codice di deontologia non si applicano alle banche dati gestite da soggetti pubblici (quale è la Centrale Rischi istituita presso la Banca d'Italia), evidenzia di aver prodotto adeguata documentazione attestante l’invio di tutte le comunicazioni previste dalle normative in vigore, mediante raccomandata a.r., agli indirizzi comunicati nel tempo dalla cliente. In merito ai termini dell’accordo transattivo, sottolinea che la lettera di liberatoria, con la quale ha attestato di non avere più nulla a che pretendere, non può che riferirsi alla definitiva chiusura contabile della posizione e non già all’impegno all’omissione dell’invio delle dovute segnalazioni alla Banca d'Italia, cui peraltro la banca è obbligata. Conclude chiedendo il rigetto della domanda principale oltre a quella di risarcimento dei danni non essendo essi comprovati ed essendo essi null’altro che riconducibili allla condotta della ricorrente.
DIRITTO
La controversia concerne la richiesta di cancellazione di segnalazioni nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia del nominativo della ricorrente, in quanto avvenute in assenza in legittimo preavviso da parte dell’intermediario, e la conseguente domanda di risarcimento dei danni morali da stabilirsi in via equitativa. Il ricorso non è fondato. Con riguardo al mancato rispetto dell’ obbligo di preavviso ex art. 4 comma 7 del codice di deontologia emanato dal Garante per la Protezione dei dati Personali, il Collegio rileva dalla documentazione versata in atti una comunicazione di preavviso avviso ex art. 4 antecedente alla segnalazione e su cui si evidenza l’invio da parte dell’intermediario per tramite del canale di posta raccomandata. L’assenza, tuttavia, di una chiara attestazione di ricezione della comunicazione da parte ricorrente rende necessaria la formulazione di ulteriori considerazioni a ragione del mancato accoglimento del ricorso e relative sia alla condizione di validità che il preavviso assume nel caso di specie, sia all’esistenza di presupposti sostanziali per la segnalazione in Centrale Rischi. Quanto al primo aspetto, va osservato che, a seguito dell’aggiornamento delle Istruzioni di Vigilanza del 29 aprile 2011 ( 14° aggiornamento), è stato inserito nella Circolare della Banca d’Italia n. 139 un richiamo all’art. 125, comma 3 Tub (cfr. cap. 2, sez. 3, par. 9) per cui: «Le informazioni relative alla ristrutturazione del credito e agli inadempimenti persistenti, crediti scaduti e/o sconfinanti da più di 90/180 giorni, insieme alla classificazione a sofferenza del cliente, rilevano ai fini degli obblighi di informativa al cliente consumatore previsti dall’art. 125, comma 3 del T.U.B.)». Sul punto, con decisione n. 3203/2013, si è già pronunciato questo stesso Collegio evidenziando che «la disciplina delle segnalazioni nella Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d’Italia è differente rispetto alla disciplina delle segnalazioni nei banche
dati dei sistemi di informazioni creditizie. In effetti, all’epoca dei fatti non era prescritto il dovere di informare previamente il debitore circa la imminente segnalazione nella Centrale dei Rischi, che costituisce in ogni caso, per gli intermediari, un obbligo di legge la cui validità non è subordinata alla previa informativa del cliente né tantomeno all’acquisizione del suo consenso». Può pertanto introdursi una differenza tra la segnalazione effettuata nella Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d’Italia, ove il preventivo avviso non costituisce condizione di validità della segnalazione stessa (cfr. decisione ABF, Collegio di Roma, n. 2484/2011), dalla segnalazione effettuata negli archivi privati gestiti dai sistemi di informazioni creditizie, ove invece la preventiva informazione al cliente assurge – giusta previsione di cui all’art. 4, 7° co., del relativo codice di deontologia e di buona condotta – a requisito di validità della segnalazione (cfr. Decisione 107/2015 del Collegio di Napoli). Quanto al presupposto sostanziale della segnalazione, risulta incontestato tra le parti il raggiungimento, in data 23.07.2013, di un accordo transattivo, che è evidentemente consequenziale ad un debito insoluto di parte ricorrente. La genesi di tale accordo risulta tuttavia dirimente ai fini della valutazione raggiunta dal Collegio circa l’esistenza di ragioni sostanziali a sostegno della segnalazione. L'accordo del luglio 2013 è innanzitutto successivo sia alla prima segnalazione in CR, avvenuta nel marzo del 2013, sia ad un primo accordo transattivo del Gennaio 2013 (quest’ultimo antecedente alla stessa segnalazione in Centrale Rischi) di cui l’intermediario versa in atti documentazione attestante la sua accettazione ad una iniziale proposta avanzata da parte attrice. La ricostruzione testé tracciata, in aggiunta alle considerazioni rilevate dall’intermediario inerenti la sussistenza di comportamenti irregolari in epoche antecedenti al 2013, conduce a considerare prive di pregio le doglianze di parte ricorrente in ordine alla mancata ottemperanza alle disposizione delle Istruzioni di Vigilanza (circolare n.139 dell’11.02.1991 della Banca d’Italia) essendo la prima segnalazione (marzo 2013) precedente all’accordo transattivo del luglio 2013. D’altra parte, il richiamo ad un primo accordo transattivo, ed antecedente alla segnalazione in Centrale Rischi, evidenzia la consapevolezza di parte ricorrente circa la propria condizione di morosità e le potenziali conseguenze pregiudizievoli del protrarsi di tale condizione. Per quanto esposto, la domanda principale della ricorrente non può essere accolta; di conseguenza, ne discende il rigetto della domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente che, in ogni caso, non sarebbe potuta essere accolta in considerazione della mancanza in atti della prova del concreto pregiudizio economico subito dalla parte attrice.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1