CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI INFORTUNI - RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE – TUTELA GIUDIZIARIA - ASSISTENZA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI INFORTUNI - RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE – TUTELA GIUDIZIARIA - ASSISTENZA
INSEGNANTE – DIRIGENTE SCOLASTICO
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
− la Nota informativa, comprensiva del glossario;
− le Condizioni di assicurazione;
− il Modulo di proposta,
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
Insegnante – Dirigente scolastico
Fascicolo Informativo
Mod. 10130 – Ultimo aggiornamento 27.01.2014
Insegnante – Dirigente scolastico
Pagina lasciata intenzionalmente in bianco.
NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI – RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE – TUTELA GIUDIZIARIA – ASSISTENZA
INSEGNANTE – DIRIGENTE SCOLASTICO
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
GLOSSARIO
ASSICURATO | il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione |
ASSICURAZIONE | il contratto di assicurazione |
ASSISTENZA | l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro |
CONTRAENTE | il soggetto che stipula l’assicurazione |
COSE | sia gli oggetti materiali, sia gli animali |
DANNO | morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose |
FRANCHIGIA | la parte di danno espressa in cifra fissa che rimane a carico dell’Assicurato |
INDENNIZZO | Ia somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
INFORTUNIO | evento dovuto a causa fortutita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche, obiettivamente constatabili, che abbiano per conseguenza la morte o l’invalidità permanente |
INVALIDITÀ PERMANENTE | la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione |
MASSIMALE | la massima esposizione fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa per ciascun sinistro |
POLIZZA | il documento che prova l’assicurazione |
PREMIO | la somma dovuta dal Contraente alla Società |
RESIDENZA | il luogo in cui l’Assicurato ha la dimora abituale |
RISCHIO | la probabilità che si verifichi il sinistro |
SINISTRO | − il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione; − relativamente alla garanzia RC Patrimoniale – Dirigente Scolastico: la richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali per le quali è prestata l’assicurazione − relativamente alla Tutela Giudiziaria: la controversia o il procedimento che origina le spese processuali per le quali è prestata l’assicurazione |
SOCIETÀ | Generali Italia S.p.A. |
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Generali Italia S.p.A. è una Società appartenente al Gruppo Generali.
- Sede legale: Via Marocchesa, 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV) – Italia.
- Recapito telefonico: 06 8483.1; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx.
- L’Impresa di assicurazione è autorizzata con Decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 289 del 2/12/1927 ed è iscritta al n. 1.00021 dell’Albo delle Imprese di assicurazione.
Si rinvia all’home page del sito Internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
All’interno del sito internet della Compagnia è possibile accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte, sarà necessario entrare nell’Area Clienti e seguire le istruzioni per registrarsi.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Patrimonio netto 1.856.772.958,00; Capitale Sociale Euro 618.628.450,00; Totale riserve patrimoniali 1.238.144.508,00.
L’indice di solvibilità gestione danni è pari a 1,43 – l’indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno.
Avvertenze
Se il contratto è poliennale, la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all’assicuratore almeno sessanta giorni prima della scadenza. Se il contratto è annuale, la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all’assicuratore almeno trenta giorni prima della scadenza.
In caso di mancata disdetta il contratto si rinnova di anno in anno.
Si rinvia all’art. 3 delle Norme comuni a tutte le sezioni delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto è destinato alla copertura assicurativa degli Insegnanti di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado e dei Dirigenti Scolastici.
Il Contraente potrà scegliere le garanzie da attivare all’interno di quelle previste dalle seguenti sezioni:
- Sezione Infortuni: copertura del rischio professionale, per le gite scolastiche e per il rischio in itinere.
- Sezione Responsabilità Civile: copertura per i danni cagionati a terzi in conseguenza degli eventi previsti in polizza; nel caso del Dirigente scolastico, la copertura è prestata anche per la RC Patrimoniale.
- Sezione Tutela giudiziaria: copertura per le spese legali sostenute per le vertenze indicate in polizza conseguenti allo svolgimento dell’attività professionale.
- Sezione Assistenza: prestazione dei servizi indicati in polizza.
La garanzia principale può essere integrata con garanzie accessorie.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli delle condizioni di assicurazione di ciascuna sezione:
- Sezione Infortuni – artt. 1, 3, 5 e 6
- Sezione Assistenza – artt. 1 e 8
- Sezione Responsabilità civile – artt. 1 e 5
- Sezione Tutela giudiziaria – art. 1
Avvertenze:
Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli delle condizioni di assicurazione di ciascuna sezione:
- Sezione Infortuni – artt. 2 e 5
- Sezione Assistenza – art. 4 e 8
- Sezione Responsabilità civile – artt. 3 e 9
- Sezione Tutela giudiziaria – art. 3
Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti, massimali. si rinvia agli articoli delle condizioni di assicurazione di ciascuna sezione:
- Sezione Infortuni – art. 9 - Sezione Assistenza – artt. 4 e 8 - Sezione Responsabilità civile – art. 7 - Sezione Tutela giudiziaria – art. 2 | ||
Esempio numerico di scoperto | ||
massimale assicurato Euro | Euro | 1.000.000,00 |
ammontare del danno stimato | Euro | 500.000,00 |
scoperto 10% | Euro | 50.000,00 |
danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale | Euro | 450.000,00 |
Esempio numerico franchigia | ||
ammontare del danno stimato | Euro | 1.000,00 |
franchigia | Euro | 260,00 |
danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale | Euro | 740,00 |
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Avvertenze
le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell’Impresa di assicurazione possono comportare effetti sulla prestazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Per le conseguenze relative alle dichiarazioni inesatte od alle reticenze si rinvia all’art. 1 delle Norme comuni a tutte le sezioni delle condizioni di assicurazione.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’assicurato deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Si rinvia agli artt. 5 e 6 delle Norme comuni a tutte le sezioni delle condizioni di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione.
Esempio di aggravamento del rischio: variazione dell’attività professionale (es. da insegnante d’asilo a insegnante di discipline sportive).
6. Premi
Il premio è annuo.
Il pagamento può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, conto corrente postale, assegno postale, vaglia postale, POS, rimessa interbancaria diretta (RID), trattenuta stipendiale. I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l’ammontare del premio annuo non superi l’importo di Euro 750,00.
È possibile frazionare il premio in rate con applicazione dei seguenti interessi di frazionamento:
• Semestrale 3%;
• Quadrimestrale 4%;
• Trimestrale 4,5%;
• Mensile 5%;
• mensile a mezzo delega nessun interesse.
Avvertenze
La Società o l’intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità:
• concordando con il contraente una durata del contratto pari o superiore a due anni;
• sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.
7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Non sono previsti adeguamenti del premio e delle somme assicurate.
8. Diritto di recesso
Avvertenze
È facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto. Si rinvia all’art. 7 delle Norme comuni a tutte le sezioni delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Se la durata del contratto supera i cinque anni, il contraente trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, senza oneri.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.
10. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
11. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modifiche ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenze
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Si rinvia agli articoli delle condizioni di assicurazione di ciascuna sezione per gli aspetti di dettaglio:
- Sezione Infortuni – art. 24
- Sezione Assistenza – art. 7
- Sezione Responsabilità civile – art. 15
- Sezione Tutela giudiziaria – art. 10
13. Reclami
Eventuali reclami nei confronti dell’Impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Generali Italia S.p.A. - Customer Service - Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx – Tel.: 00 00000000
– Fax: 00 00000000 - E-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx.
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo della lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente, tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx).
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato
In caso di controversia tra le Parti, relativamente alla Sezione Infortuni, è possibile ricorrere ad un collegio medico arbitrale. L’arbitrato avrà luogo nel comune, sede di istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Si rinvia all’art. 26 della Sezione Infortuni delle condizioni di assicurazione, per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenze
In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
* * *
Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
INDICE
DEFINIZIONI 3
DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA 4
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 5
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 5
Art. 2 Pagamento del premio 5
Art. 3 Proroga dell'assicurazione 5
Art. 4 Modifiche dell'assicurazione 5
Art. 5 Aggravamento del rischio 5
Art. 6 Diminuzione del rischio 5
Art. 7 Recesso in caso di sinistro 5
Art. 8 Oneri fiscali 6
Art. 9 Frazionamento 6
Art. 10 Rinvio alle norme di legge 6
SEZIONE INFORTUNI 7
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 7
Art. 1 Rischio Assicurato 7
Art. 2 Rischi esclusi dall’assicurazione 7
Art. 3 Rischio volo 8
Art. 4 Persone non assicurabili 9
Art. 5 Infortuni occorsi durante il servizio militare 9
Art. 6 Infortuni determinati da calamità naturali 9
Art. 7 Validità territoriale 9
GARANZIE 10
Art. 8 Invalidità permanente 10
Art. 9 Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente 12
Art. 10 Supervalutazione invalidità permanente grave 12
Art. 11 Rendita vitalizia 12
Art. 12 Salvaguardia piani di investimento 12
Art. 13 Morte 13
Art. 14 Morte presunta 13
Art. 15 Rimpatrio della salma 13
Art. 16 Indennità giornaliera per ricovero da infortunio 14
Art. 17 Indennità giornaliera per convalescenza post ricovero da infortunio 14
Art. 18 Rientro sanitario 14
ESTENSIONI DI GARANZIA 15
Art. 19 Xxxxx addominali traumatiche 15
Art. 20 Rischio guerra (14 giorni) 15
Art. 21 Danno estetico 15
Art. 22 Lenti e montature occhiali 15
Art. 23 Estensione alle affezioni da HIV a seguito di infortunio verificatosi in servizio e per
causa di servizio 15
CLAUSOLE SPECIALI 16
Cod. 697Estensione al Rischio Extraprofessionale 16
SINISTRI – DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI 17
Art. 24 Denuncia del sinistro e obblighi dell’Assicurato 17
Art. 25 Rinuncia al diritto di surrogazione 17
Art. 26 Modalità di valutazione del danno 17
ALTRI DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI 18
Art. 27 Attività diversa da quella dichiarata 18
Art. 28 Altre assicurazioni 21
SEZIONE ASSISTENZA 22
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione 22
Art. 2 Estensione territoriale 22
Art. 3 Altre assicurazioni 22
Art. 4 Limiti di esposizione 22
Art. 5 Rimborso per le prestazioni indebitamente ottenute 22
Art. 6 Mancato utilizzo delle prestazioni 22
Art. 7 Avviso di sinistro (modalità per la richiesta dell’assistenza) 22
Art. 8 Prestazioni 23
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 27
GARANZIA RC TERZI – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 27
Art. 1 Rischio Assicurato – Insegnante e Dirigente Scolastico 27
Art. 2 Persone non considerate terze 27
Art. 3 Esclusioni 27
Art. 4 Estensione territoriale 28
GARANZIA RC PATRIMONIALE - ATTIVITÀ PROFESSIONALE 29
Art. 5 Rischio assicurato – Dirigente Scolastico 29
Art. 6 Inizio e termine della garanzia 29
Art. 7 Limiti di indennizzo 29
Art. 8 Estensione territoriale 30
Art. 9 Esclusioni 30
GARANZIA RC TERZI ED RC PRESTATORI D’OPERA - VITA PRIVATA 31
Art. 10 Rischio assicurato 31
Art. 11 Franchigia 32
Art. 12 Esclusioni 32
Art. 13 Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro 33
Art. 14 Estensione territoriale 33
SINISTRI – DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI 34
Art. 15 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro 34
Art. 16 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali 34
Art. 17 Assicurazione presso diversi assicuratori 34
SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA 35
GARANZIA SPESE LEGALI E PERITALI - ATTIVITÀ PROFESSIONALE 35
Art. 1 Rischio assicurato 35
Art. 2 Garanzie 35
Art. 3 Esclusioni 35
Art. 4 Limiti territoriali 36
Art. 5 Coesistenza con assicurazione RC 36
Art. 6 Decorrenza della garanzia 36
GARANZIA SPESE LEGALI E PERITALI - VITA PRIVATA 37
Art. 7 Rischio assicurato 37
Art. 8 Garanzie 37
Art. 9 Esclusioni 37
SINISTRI – DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI 39
Art. 10 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro 39
Art. 11 Gestione del sinistro 39
Art. 12 Libera scelta del legale 39
Art. 13 Assicurazione presso diversi assicuratori 39
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:
ASSICURATO | il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione |
ASSICURAZIONE | il contratto di assicurazione |
ASSISTENZA | l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro |
BENEFICIARIO | l'erede dell’Assicurato, o altra persona da questi designata, alla quale la Società deve corrispondere la somma assicurata in caso di morte |
COSE | sia gli oggetti materiali, sia gli animali |
CONTRAENTE | il soggetto che stipula l’assicurazione |
DANNO | morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose |
DAY HOSPITAL | la degenza esclusivamente diurna in Istituto di cura, documentata da cartella clinica |
DAY SURGERY | l’intervento chirurgico effettuato in Istituto di cura, in regime di degenza diurna, documentato da cartella clinica, che non comporti pernottamento |
DOMICILIO | il luogo di abitazione, anche temporanea, dell’Assicurato |
FRANCHIGIA | la parte di danno espressa in cifra fissa che rimane a carico dell’Assicurato |
INABILITÀ TEMPORANEA | la perdita temporanea a seguito di infortunio, in maniera totale o parziale, della capacità dell’Assicurato di attendere alle attività professionali principali o secondarie dichiarate |
INDENNIZZO | Ia somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
INFORTUNIO | evento dovuto a causa fortutita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche, obiettivamente constatabili, che abbiano per conseguenza la morte o l’invalidità permanente |
INVALIDITÀ PERMANENTE | la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione |
ISTITUTO DI CURA | l’ospedale pubblico, clinica o casa di cura privata, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza, riabilitative e di soggiorno e le cliniche della salute e quelle aventi finalità estetiche |
MASSIMALE | la massima esposizione fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa per ciascun sinistro |
POLIZZA | il documento che prova l’assicurazione |
PREMIO | la somma dovuta dal Contraente alla Società |
RESIDENZA | il luogo in cui l’Assicurato ha la dimora abituale |
RICOVERO | la degenza, comportante pernottamento, in Istituto di cura |
RISCHIO | la probabilità che si verifichi il sinistro |
SINISTRO | − il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione; − relativamente alla garanzia RC Patrimoniale – Dirigente Scolastico: la richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali per le quali è prestata l’assicurazione − relativamente alla Tutela Giudiziaria: la controversia o il procedimento che origina le spese processuali per le quali è prestata l’assicurazione |
SOCIETÀ | Generali Italia S.p.A. |
STRUTTURA ORGANIZZATIVA | la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx – costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in nome e per conto di Generali Italia S.p.A., provvede al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni previste in polizza |
DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA
ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE | la tutela prestata all’Assicurato per evitare, mediante una transazione tra le parti, di ricorrere al giudice |
CONTRAVVENZIONE | a violazione di una norma penale (reato) sanzionata con arresto e/o ammenda |
DELITTO | la violazione di una norma penale (reato) sanzionata da reclusione e/o multa |
DELITTO COLPOSO | il fatto illecito che determina un evento non voluto da chi lo ha commesso; l’evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme obbligatorie |
XXXXXXX DOLOSO | il fatto illecito compiuto con la consapevolezza e la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge |
DERUBRICAZIONE DEL REATO | quando l’imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale |
DIMORA ABITUALE | unico luogo di abitazione ove, di fatto, dimorano abitualmente l’Assicurato e la sua famiglia risultante dallo stato di famiglia |
DIMORA STAGIONALE | abitazione ove l’Assicurato e la sua famiglia dimorano stagionalmente, dislocata al di fuori del comune ove è ubicata la dimora abituale |
ESTINZIONE DEL REATO | cause di varia natura che estinguono il reato e le sue conseguenze (quali ad esempio: morte dell’indagato, amnistia, remissione di querela, oblazione nelle contravvenzioni, prescrizione e patteggiamento); |
FATTO ILLECITO | l’inosservanza di un precetto dell’ordinamento giuridico |
ILLECITO EXTRACONTRATTUALE | quando il danno, che ne è conseguente, non ha alcuna connessione con i rapporti contrattuali eventualmente intercorrenti tra danneggiato e danneggiante |
INADEMPIMENTO CONTRATTUALE | il mancato o cattivo adempimento agli obblighi derivanti da un contratto |
SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO | provvedimento definitivo, non più impugnabile |
SPESE DI GIUSTIZIA NEL PROCESSO PENALE | i costi processuali che il condannato deve rifondere allo Stato |
TRANSAZIONE | l’accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, evitano l’insorgenza di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata |
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Art. 2 Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Il premio è annuo. Il pagamento può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, conto corrente postale, assegno postale, vaglia postale, POS, rimessa interbancaria diretta (RID), trattenuta stipendiale.
Art. 3 Proroga dell'assicurazione
Per i contratti poliennali sottoscritti ai sensi della Legge numero 99 del 23 luglio 2009, la cui clausola si intende qui integralmente richiamata, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.
Per tutti i contratti di durata annuale con tacito rinnovo, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.
Art. 4 Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 6 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 Recesso in caso di sinistro
A seguito della denuncia, effettuata a termini di polizza, nell’ambito della intera durata del contratto, di qualunque sinistro successivo al secondo, è facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto.
Tale facoltà può essere esercitata fino al 60° giorno successivo al pagamento dell’indennizzo od alla contestazione formale del sinistro.
Il contratto cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la data di spedizione della raccomandata con cui si comunica il recesso.
In ogni caso, qualora venga esercitata la facoltà di recesso, il Contraente avrà diritto al rimborso del premio netto per la parte relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 8 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 9 Frazionamento
Qualora la Società conceda la facilitazione del pagamento del premio in forma rateale, il Contraente non è esonerato dall’obbligo di completare il premio annuo anche in caso di anticipata risoluzione del contratto.
In caso di sinistro la Società ha la facoltà di richiedere anticipatamente il completamento dell’intera annualità.
Art. 10 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE INFORTUNI
(La garanzia si intende operante se indicato in polizza il relativo premio)
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Art. 1 Rischio Assicurato
L’assicurazione, nei termini qui di seguito indicati e con i limiti previsti dagli articoli successivi, vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante:
• le attività professionali dichiarate in polizza;
• il tragitto da casa a scuola e viceversa, effettuato a piedi o con uso di mezzo di trasporto pubblico o privato nei limiti di tempo di una ora prima e una ora dopo il termine delle lezioni;
• le gite deliberate dal Consiglio di Istituto, le visite di istruzione e le passeggiate scolastiche.
E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte oppure una invalidità permanente.
La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti all'infortunio stesso.
Sono compresi in garanzia anche:
a) l'asfissia non di origine morbosa;
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
c) l'annegamento;
d) l'assideramento o il congelamento;
e) i colpi di sole o di calore;
f) gli infortuni subiti in stato di malore o incoscienza;
g) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza gravi;
h) le lesioni determinate da sforzi con esclusione degli infarti e delle ernie, salvo quanto disposto dall’Art. 19 – Xxxxx addominali traumatiche della presente Sezione;
i) a parziale deroga dell’art. 1900 del Codice Civile, gli infortuni cagionati da colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e del Beneficiario;
j) a parziale deroga dell’art. 1912 del Codice Civile, gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l’Assicurato non abbia partecipato attivamente.
Art. 2 Rischi esclusi dall’assicurazione
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:
a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
b) dall’uso di deltaplani, ultraleggeri, parapendio e gli sport aerei in genere, salvo quanto previsto dall’ m) – Rischio volo della presente Sezione;
c) da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti ed allucinogeni e da ubriachezza se alla guida di mezzi di locomozione;
d) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
e) dalla partecipazione dell’Assicurato a reati dolosi da lui commessi o tentati;
f) da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto dall’Art. 20 – Rischio guerra (14 giorni) della presente Sezione;
g) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
h) da contaminazioni biologiche o chimiche a seguito di atti di terrorismo di qualsiasi genere.
i) Per atto di terrorismo si intende un atto che prevede l’uso della forza o violenza e/o minaccia, che abbia motivi politici, religiosi, ideologici od etnici e che sia perpetrato da una persona o un gruppo di persone che agisca per conto proprio, oppure su incarico o collegamento con una o più organizzazioni, con uno o più governi e con l’intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l’opinione pubblica o parte di essa.
Sono altresì esclusi gli infortuni causati:
j) dall’uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove;
k) dalla pratica di sport costituenti per l’Assicurato attività professionale, principale o secondaria, non dichiarata;
l) dalla pratica dei seguenti sport a qualunque titolo praticati: alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, arrampicata libera (free climbing), arti marziali in genere, atletica pesante, automobilismo, bob, canoa fluviale, football americano, guidoslitta, hockey a rotelle, hockey su ghiaccio, hockey su prato, lotta nelle sue varie forme, motociclismo, motonautica, paracadutismo, pugilato, rugby, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, speleologia, sport aerei in genere, sport estremi (es. bungee jumping, torrentismo, idrospeed), sport subacquei;
m) dalla pratica dei seguenti sport limitatamente alla partecipazione a corse, gare e relativi allenamenti, effettuati sotto l’egida delle relative Federazioni Sportive, da tesserati abilitati alla pratica agonistica secondo le disposizioni vigenti: baseball, calcio, calcio a cinque (e simili), ciclismo, equitazione, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, sci alpino e sci nautico.
Art. 3 Rischio volo
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 2 – Rischi esclusi dall’assicurazione lettera b), della presente Sezione, l’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:
• da società/azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
• da aeroclubs.
La copertura inizia dal momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e cessa al momento in cui ne discende.
Art. 4 Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute le persone che siano o siano state affette da alcoolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoidi, affettivi (quali la sindrome maniaco-depressiva), sindromi e disturbi mentali organici.
Pertanto, in conformità con quanto disposto dall’Art. 1 – Dichiarazione relative alle circostanze del rischio delle Norme comuni a tutte le sezioni, qualora risulti che l’Assicurato al momento della stipulazione della polizza era affetto da alcuna delle patologie su elencate taciute alla Società, il contratto è annullato ed i sinistri nel frattempo verificatisi non sono indennizzabili.
Il manifestarsi nell’Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile; di conseguenza la Società può recedere dal contratto con effetto immediato, limitatamente alla persona assicurata colpita da affezione ed i sinistri, verificatisi successivamente all’insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie, non sono indennizzabili.
Art. 5 Infortuni occorsi durante il servizio militare
L’assicurazione resta valida durante il servizio militare volontario in tempo di pace.
L’assicurazione non comprende gli infortuni subiti durante l’arruolamento per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale, fermo il diritto per l’Assicurato di richiedere la risoluzione dell’assicurazione stessa, né gli infortuni subiti durante la partecipazione a operazioni e interventi militari fuori dai confini della Repubblica Italiana, fermo il diritto per l’Assicurato di richiedere la sospensione dell’assicurazione.
Art. 6 Infortuni determinati da calamità naturali
Con riferimento all’art. 1912 del Codice Civile si pattuisce l’estensione dell’assicurazione agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche ma con il seguente limite:
in caso di evento che colpisca più persone assicurate con la stessa Società l’esborso massimo di quest’ultima non potrà superare il 10% dei premi del Ramo Infortuni raccolti nell’anno precedente l’evento, rilevabile dal relativo bilancio di esercizio.
Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione.
Art. 7 Validità territoriale
L’assicurazione è valida in tutto il mondo.
GARANZIE
(La presente garanzia si intende operante se indicata in polizza la relativa somma assicurata)
A. Se l’infortunio indennizzabile a termini di polizza, ha come conseguenza la invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde un indennizzo calcolato sulla somma assicurata in polizza tenendo conto delle maggiorazioni previste nella stessa.
B. Se l’infortunio indennizzabile a termini di polizza, ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in polizza tenendo conto delle eventuali maggiorazioni e franchigie operanti nella stessa, in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertata facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:
Perdita totale, anatomica o funzionale di: | |
- un arto superiore | 70% |
- una mano o un avambraccio | 60% |
- un pollice | 18% |
- un indice | 14% |
- un medio | 8% |
- un anulare | 8% |
- un mignolo | 12% |
- la falange ungueale del pollice | 9% |
- una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito |
Anchilosi: | |
- dell’articolazione scapolo omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25% |
- del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera | 20% |
- del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera | 10% |
Paralisi completa: | |
- del nervo radiale | 35% |
- del nervo ulnare | 20% |
Perdita totale, anatomica o funzionale di un arto inferiore: | |
- al di sopra della metà della coscia | 70% |
- al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio | 60% |
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50% |
- un piede | 40% |
- ambedue i piedi | 100% |
- un alluce | 5 % |
- un altro dito del piede | 1 % |
- la falange ungueale dell’alluce | 2,5% |
Anchilosi: | |
- dell’anca in posizione favorevole | 35% |
- del ginocchio in estensione | 25% |
- della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astragalica | 15% |
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno | 15% |
Perdita totale, anatomica o funzionale di: | |
- un occhio | 25% |
- ambedue gli occhi | 100% |
Sordità completa di: | |
- un orecchio | 10% |
- ambedue gli orecchi | 40% |
Perdita totale della voce | 30% |
Stenosi assoluta nasale: | |
- monolaterale | 4% |
- bilaterale | 10% |
Esiti di frattura scomposta di una costa | 1% |
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: | |
- una vertebra cervicale | 12% |
- una vertebra dorsale | 5% |
- 12° dorsale | 10% |
- una vertebra lombare | 10% |
Esiti di frattura di: | |
- un metamero sacrale | 3% |
- un metamero coccigeo con callo deforme | 5% |
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo | 2% |
Perdita anatomica: | |
- di un rene | 15% |
- della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 8% |
C. In caso di perdita anatomica e/o funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali sopra riportate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
D. Se l’infortunio indennizzabile a termini di polizza, ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B., si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
E. nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate alla lettera B., le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
• nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso;
• nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera B. e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
F. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera B. e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
X. Xxx la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi.
Art. 9 Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente
(valida esclusivamente per il Rischio Professionale, Itinere e Gite)
Qualora il capitale assicurato per il caso di invalidità permanente sia superiore a Euro 50.000,00, si applicano sull’importo eccedente le seguenti franchigie assolute:
sul capitale eccedente Euro 50.000,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell’Art. 8 – Invalidità permanente della presente Sezione, non supera il 3%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 3%, l' indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità.
Tuttavia qualora l’infortunio indennizzabile a termini di polizza determini un ricovero in Istituto di cura superiore a 3 giorni la Società liquiderà l'indennizzo senza applicazione della franchigia prevista.
Inoltre per tutti i casi in cui l'invalidità permanente risulti pari o superiore al 20% della totale, la Società liquiderà l'indennizzo senza applicazione di alcuna franchigia.
Art. 10 Supervalutazione invalidità permanente grave
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, per il quale derivi all’Assicurato un’invalidità permanente accertata secondo i criteri stabiliti nell’Art. 8 – Invalidità permanente della presente Sezione, la Società liquiderà l’indennizzo come segue:
Invalidità permanente accertata | Invalidità permanente liquidata |
Dal 60% al 99% | 100% |
100% | 200% |
Art. 11 Xxxxxxx xxxxxxxxx
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, per il quale derivi all’Assicurato un’invalidità permanente di grado pari o superiore al 60%, accertata secondo i criteri stabiliti nell’Art. 8 – Invalidità permanente della presente Sezione, la Società, contestualmente alla corresponsione di quanto altro dovuto a termini di polizza e con effetto e decorrenza dalla predetta data, provvederà a costituire a favore dell’Assicurato stesso e senza alcun onere a suo carico, una rendita vitalizia immediata rivalutabile di importo annuo pari a Euro 6.500,00 indicata in polizza, mediante stipulazione di apposita polizza vita con la Società Generali Italia S.p.A..
Art. 12 Salvaguardia piani di investimento
In caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, per il quale derivi all’Assicurato un’invalidità permanente totale, accertata secondo i criteri stabiliti nell’Art. 8 – Invalidità permanente della presente Sezione, la Società, oltre a liquidare quanto dovuto a termini di polizza, corrisponde all’Assicurato, un’indennità al fine di agevolare la prosecuzione delle polizze di assicurazione sulla vita a premio annuo ricorrente o a premio unico ricorrente, stipulate dall’Assicurato anteriormente alla data dell’evento con la Società Generali Italia S.p.A. e che risultano al corrente con il pagamento dei premi. Le polizze a premi unici ricorrenti sono considerate al corrente se dall’ultimo premio pagato alla data dell’infortunio non sono trascorsi più di due anni.
L’indennità verrà utilizzata per stipulare con Generali Italia S.p.A. un contratto di capitalizzazione a favore dell’Assicurato, senza alcun onere a suo carico.
L’ammontare dell’indennità sarà pari all’ammontare dell’ultima rata di premio versata nelle polizze vita in vigore moltiplicato per il numero delle rate di premio residue.
Per le polizze a premi unici ricorrenti le rate residue dovranno essere calcolate con riferimento all’annualità di premio fissata alla data di effetto della polizza.
Pertanto, dopo gli accertamenti del caso, la società eroga l’importo sopra definito finalizzato alla stipulazione del nuovo contratto di assicurazione sulla vita, con il massimo comunque di Euro 60.000,00.
Verificatosi l’evento, la presente assicurazione cessa nei confronti dell’Assicurato.
Art. 13 Morte
(La presente garanzia si intende operante se indicata in polizza la relativa somma assicurata)
Se l’infortunio indennizzabile a termini di polizza, ha come conseguenza la morte dell’Assicurato, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, un indennizzo determinato in base allo stato di famiglia dell’Assicurato al momento del sinistro, facendo riferimento ad una delle situazioni familiari sotto descritte:
Situazione familiare dell’Assicurato | Indennizzo |
Se l’Assicurato risulta non coniugato (o non convivente more uxorio) e senza figli minori o permanentemente inabili al lavoro | la somma assicurata per il caso morte |
Se l’Assicurato risulta coniugato (o convivente more uxorio) e senza figli minori o permanentemente inabili al lavoro | 1,5 volte la somma assicurata per il caso morte |
Se l’Assicurato ha figli minori o permanentemente inabili al lavoro | 2 volte la somma assicurata per il caso morte |
Resta comunque convenuto che le ipotesi di indennizzo sopra descritte non sono in alcun modo cumulabili tra loro.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.
Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanente.
Art. 14 Morte presunta
(La presente garanzia si intende operante se presente in polizza la garanzia Morte)
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati in polizza l’indennizzo previsto per il caso di morte.
La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli articoli 58 e seguenti del Codice Civile.
Nel caso in cui, dopo il pagamento dell’indennizzo, risulti che l’Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.
Art. 15 Rimpatrio della salma
(La presente garanzia si intende operante se presente in polizza la garanzia Morte)
In caso di decesso dell’Assicurato a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, occorso durante la sua permanenza all’estero, la Società, fino alla concorrenza di Euro 2.600,00, rimborserà le spese sostenute per il trasporto della salma dal luogo dell’infortunio al luogo di sepoltura in Italia.
Art. 16 Indennità giornaliera per ricovero da infortunio
(La presente garanzia si intende operante se indicata in polizza la relativa somma assicurata)
In caso di ricovero reso necessario da infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società corrisponde all’Assicurato l’indennità giornaliera indicata in polizza per ciascun giorno di ricovero, con il limite massimo di 360 giorni per annualità assicurativa e per sinistro.
Le giornate di entrata e di uscita dall’Istituto di cura sono considerate una sola giornata qualunque sia l’ora del ricovero e della dimissione.
La garanzia è operante anche nel caso in cui la degenza avvenga in regime di day hospital o di day surgery.
La corresponsione dell’indennizzo avrà luogo a degenza ospedaliera ultimata, previa presentazione alla Società della certificazione definitiva, in originale, indicante il giorno di entrata e di uscita dall’Istituto di cura.
In caso di ricovero all’estero l’indennizzo verrà corrisposto al rientro dell’Assicurato in Italia.
Art. 17 Indennità giornaliera per convalescenza post ricovero da infortunio
(La presente garanzia si intende operante se indicata in polizza la relativa somma assicurata)
In caso di degenza domiciliare per convalescenza immediatamente successiva alla dimissione dell’Assicurato dall’Istituto di cura, la Società corrisponde l’indennità giornaliera indicata in polizza per un numero massimo di giorni pari alla durata del ricovero e comunque non oltre 90 giorni per annualità assicurativa e per sinistro.
La convalescenza deve essere prescritta dai sanitari che hanno curato l’Assicurato e deve essere documentata con certificazione medica originale. La corresponsione dell’indennità cessa comunque a partire dal giorno in cui l’Assicurato abbia ripreso a svolgere, anche solo in parte, le sue abituali occupazioni.
Art. 18 Rientro sanitario
La Società rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato in caso di infortunio occorso all’estero e che renda necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza; la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 3.000,00.
ESTENSIONI DI GARANZIA
Art. 19 Xxxxx addominali traumatiche
L’assicurazione è estesa alle ernie addominali da causa fortuita, violenta ed esterna, ai casi di invalidità permanente qualora l’ernia, anche se bilaterale, risulti obiettivamente non operabile, verrà corrisposto solamente l’eventuale indennizzo per invalidità permanente, fino ad un massimo del 10% di invalidità, ferme restando le franchigie previste in polizza.
Art. 20 Rischio guerra (14 giorni)
L’assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace. Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Art. 21 Danno estetico
La Società rimborsa, fino a concorrenza del massimale annuo di Euro 5.000,00, le spese documentate sostenute dall’Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati da infortunio indennizzabile a termini di polizza, nonché per gli interventi di chirurgia plastica ed estetica ricostruttiva resi necessari da infortunio.
Il massimale indicato in precedenza si intende in aggiunta al massimale annuo prestato per i casi di rimborso spese a seguito di infortunio se indicata in polizza la relativa somma assicurata.
Art. 22 Lenti e montature occhiali
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborserà, fino alla concorrenza di Euro 150,00 annue, le spese documentate sostenute dall’Assicurato per l’acquisto di lenti e/o montature (escluse lenti a contatto), la cui rottura sia stata determinata da infortunio che abbia provocato lesioni obiettivamente constatabili.
Art. 23 Estensione alle affezioni da HIV a seguito di infortunio verificatosi in servizio e per causa di servizio
Fermo quanto previsto dall'articolo “Persone non assicurabili” delle Condizioni di assicurazione, sono comprese, limitatamente alle garanzie Morte e Invalidità permanente , le affezioni da HIV contratte a seguito di infortunio verificatosi in servizio e per causa di servizio, purché denunciato entro 30 giorni dal fatto. Alla denuncia dovranno essere allegate analisi del sangue comprovanti la sieronegatività per la patologia suindicata; dette analisi dovranno essere praticate non oltre 30 giorni dalla denuncia di infortunio. In caso di negatività il test per HIV dovrà essere ripetuto entro 180 giorni. Qualora anche quest'ultimo test risultasse negativo, si procederà all'accertamento definitivo al termine di un anno dall'evento.
CLAUSOLE SPECIALI
Cod. 697 Estensione al Rischio Extraprofessionale
(La seguente xxxxxxxx si intende operante solo se il relativo codice è presente in polizza alla voce Codici clausole speciali)
A. L'assicurazione vale anche per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale, fermo quanto disciplinato nell’Art. 2 – Rischi esclusi. Si precisa che le estensioni di garanzia di cui agli Artt. 22 – Lenti e montature occhiali e 23 – Estensione alle affezioni da HIV della presente Sezione, a seguito di infortunio verificatosi in servizio e per causa di servizio rimangono limitate ai soli infortuni occorsi in ambito professionale compreso itinere e gite.
B. Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente a seguito di infortunio occorso in ambito extra professionale
Con riferimento ai soli infortuni avvenuti in ambito extraprofessionale, gli articoli “Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente” e “ Supervalutazione invalidità permanente grave” delle condizioni di assicurazione, si intendono abrogati e sostituiti dal seguente:
Per ogni grado di invalidità permanente accertato secondo i criteri stabiliti nell'articolo "Invalidità permanente", si applicano le seguenti percentuali di liquidazione:
% A | % L | % A | % L | % A | % L | |||
1 | 0 | 18 | 16 | 35 | 55 | |||
2 | 0 | 19 | 18 | 36 | 58 | |||
3 | 0 | 20 | 20 | 37 | 61 | |||
4 | 0 | 21 | 22 | 38 | 64 | |||
5 | 0 | 22 | 24 | 39 | 67 | |||
6 | 1 | 23 | 26 | 40 | 70 | |||
7 | 2 | 24 | 28 | 41 | 73 | |||
8 | 3 | 25 | 30 | 42 | 76 | |||
9 | 4 | 26 | 32 | 43 | 79 | |||
10 | 5 | 27 | 34 | 44 | 82 | |||
11 | 6 | 28 | 36 | 45 | 85 | |||
12 | 7 | 29 | 38 | 46 | 88 | |||
13 | 8 | 30 | 40 | 47 | 91 | |||
14 | 9 | 31 | 43 | 48 | 94 | |||
15 | 10 | 32 | 46 | 49 | 97 | |||
16 | 12 | 33 | 49 | 50-99 | 100 | |||
17 | 14 | 34 | 52 | 100 | 200 | |||
Legenda: | %A = | percentuale | di | invalidità | permanente |
accertata;
%L = percentuale di invalidità permanente da liquidare.
SINISTRI – DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
Art. 24 Denuncia del sinistro e obblighi dell’Assicurato
In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.
L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 25 Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Art. 26 Modalità di valutazione del danno
Per le divergenze sulla natura, causa ed entità delle lesioni, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.
In caso di mancato accordo sul nominativo del terzo arbitro, quest’ultimo dovrà essere prescelto, fra gli specialisti in Medicina Legale delle Assicurazioni, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.
L’arbitrato avrà luogo nel comune, sede di istituto di Medica Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
ALTRI DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
Art. 27 Attività diversa da quella dichiarata
Fermo quanto disposto dall’ Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, Art. 5 – Aggravamento del rischio, Art. 6 – Diminuzione del rischio, Art. 2 – Rischi esclusi dall’assicurazione delle Norme Comuni a Tutte le Sezioni e dall’Art. 2 – Rischi esclusi della presente Sezione, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell’attività professionale dell’Assicurato dichiarata in polizza, senza che l’Assicurato stesso ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di sinistro:
• l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio;
• l’indennizzo sarà corrisposto in misura ridotta, se la diversa attività aggrava il rischio.
Per determinare il livello di rischio dell’attività dichiarata in polizza si farà riferimento alla classificazione dei rischi contenuti nell’elenco qui di seguito riportato.
Descrizione professione | Categoria |
Accompagnatore turistico | I |
Addetto ai distributori di carburante senza altri servizi | I |
Addetto di bar e/o ristoranti e/o locali notturni | I |
Agente di assicurazione, borsa, cambio e commercio | I |
Albergatore | I |
Amministratore | I |
Antiquario senza restauro | I |
Antropologo | I |
Architetto senza accesso ai cantieri | I |
Archivisti | I |
Assessore in genere | I |
Assistente sociale | I |
Astronomo | I |
Attore | I |
Avvocato | I |
Baby sitter | I |
Banditore d’aste | I |
Barbiere e/o parrucchiere | I |
Benestante senza particolari occupazioni | I |
Bigliettaio | I |
Cameriere | I |
Casalinga | I |
Centralinista | I |
Certificatore di bilancio | I |
Commercialista e/o consulente del lavoro | I |
Concessionario autoveicoli, motoveicoli e natanti | I |
Consulente in genere | I |
Direttore artistico | I |
Direttore d’orchestra | I |
Descrizione professione | Categoria |
Dirigente occupato solo in ufficio | I |
Dirigente Scolastico | I |
Disegnatore | I |
Esercenti in genere | I |
Farmacista | I |
Geologo occupato solo in ufficio | I |
Geometra occupato solo in ufficio | I |
Giornalaio | I |
Impiegato amministrativo | I |
Imprenditore | I |
Ingegnere occupato solo in ufficio | I |
Insegnante di materie non sperimentali, non di pratica professionale, non di discipline sportive | I |
Insegnanti in asili e in giardini d'infanzia,in collegi, in convitti, in orfanotrofi, in colonie | I |
Magistrato | I |
Manicure | I |
Medico | I |
Musicista | I |
Notaio | I |
Ostetrica | I |
Pensionato | I |
Sacerdote e/o religioso | I |
Studente | I |
Vetrinista | I |
Addetto negozio di armeria | II |
Addetto negozio di macelleria | II |
Antiquario con restauro | II |
Architetto con accesso ai cantieri | II |
Autista di autovetture | II |
Bidello | II |
Casaro | II |
Commesso viaggiatore | II |
Corniciaio | II |
Dirigente occupato anche all’esterno con accesso a cantieri, ponti, impalcature | II |
Disegnatore con mansioni xxxxxxx | XX |
Domestico | II |
Elettricista che lavora solo all’interno degli edifici | II |
Enologo e/o enotecnico | II |
Garagista addetto alla sorveglianza in autorimesse e garages | II |
Geologo occupato anche all’esterno | II |
Geometra con accesso ai cantieri | II |
Giornalista | II |
Idraulico | II |
Ingegnere con accesso ai cantieri | II |
Insegnante di materie sperimentali anche in laboratori e di pratica professionale, di discipline sportive | II |
Descrizione professione | Categoria |
Marmista posatore di pavimenti | II |
Mediatore di bestiame | II |
Medico veterinario | II |
Odontotecnico | II |
Operatore ecologico | II |
Paramedico | II |
Piastrellista | II |
Proprietario negozio di armeria | II |
Proprietario negozio di macelleria | II |
Sacrestano e campanaro | II |
Scultore | II |
Stuccatore solo a terra | II |
Tappezziere | II |
Tipografo | II |
Allevatore di animali | III |
Antennista | III |
Autista di autocarri/motocarri con carico e scarico | III |
Boscaiolo | III |
Carpentiere | III |
Carrozziere | III |
Elettricista che lavora anche all’esterno | III |
Fabbro | III |
Xxxxxxxx | XXX |
Falegname | III |
Fonditore | III |
Fornaio | III |
Gruista | III |
Guida alpina | III |
Idraulico anche all’estero di edifici | III |
Imbianchino anche all’esterno di edifici | III |
Xxxxxxxx | XXX |
Marmista anche su impalcature e ponti | III |
Meccanico | III |
Poliziotto, Carabiniere, Finanziere | III |
Stuccatore anche su impalcature e ponti | III |
Vetraio | III |
Vigile del fuoco | III |
Per la classificazione di attività non specificate nel citato elenco saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una attività elencata.
Parimenti per determinare il livello di rischio dell’attività dichiarata rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro e, di conseguenza, la percentuale di riduzione dell’indennizzo, si farà riferimento alla tabella che segue. Quanto disposto dal presente articolo non si applica nei casi di estensione della garanzia previsti dall'Art. 5 – Infortuni occorsi durante il servizio militare della presente Sezione.
Attività in cui si verifica l’infortunio | Attività professionali assicurate | ||
Cat. I | Cat. II | Cat. III | |
Cat. I | 100 | 100 | 100 |
Cat. II | 66 | 100 | 100 |
Cat. III | 50 | 75 | 100 |
Art. 28 Altre assicurazioni
Ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile, I'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio.
Se l'Assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione, la Società non è tenuta a corrispondere l'indennizzo.
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
SEZIONE ASSISTENZA
(La garanzia si intende operante se indicato in polizza il relativo premio)
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione
A fronte del pagamento del premio la Società, al verificarsi di un sinistro, fornisce all’Assicurato le prestazioni di assistenza specificate nei successivi articoli sino alla concorrenza dei limiti previsti.
Art. 2 Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, salvo eventuale diversa indicazione per le singole garanzie.
Le prestazioni valide all’estero si intendono escluse nei seguenti Paesi:
Afghanistan, Antartico, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Xxxxxx, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Xxxxxxxx, Isole Minori, Isole Xxxxxxxx, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant’Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.
Art. 3 Altre assicurazioni
L’Assicurato, in deroga a quanto disposto dall’art. 1910 del Codice Civile, è esonerato dall’obbligo di dare comunicazione dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni a copertura degli stessi rischi.
In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato deve darne, tuttavia, avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, a norma dell’art. 1910 del Codice Civile.
In caso di attivazione di altra Compagnia le prestazioni previste nella polizza Generali Italia saranno operanti, entro i limiti previsti, quale rimborso degli eventuali maggiori importi addebitati dalla Compagnia che ha erogato l’assistenza.
Art. 4 Limiti di esposizione
I massimali indicati per ogni singola prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge. Nei limiti dei massimali previsti, le prestazioni di cui ai successivi articoli, vengono fornite con esclusione delle spese che l’Assicurato avrebbe comunque dovuto sostenere per il suo ritorno e che pertanto restano a suo carico (biglietti, pedaggi, costo carburante, ecc).
Art. 5 Rimborso per le prestazioni indebitamente ottenute
La Società si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazione delle prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
Art. 6 Mancato utilizzo delle prestazioni
In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato, o per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.
Art. 7 Avviso di sinistro (modalità per la richiesta dell’assistenza)
L’Assicurato per avere diritto alle prestazioni garantite, anche ai sensi degli articoli 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa personale deve contattare la Struttura organizzativa.
Le richieste di assistenza, nelle quali devono essere specificati i dati identificativi personali, il numero di polizza, l’indirizzo ed il recapito del luogo in cui si trova l’Assicurato, il tipo di assistenza richiesto e citato il riferimento “PI”, devono essere formulate telefonicamente, in qualsiasi momento 24 ore su 24, ai seguenti recapiti:
• numero verde 800/450130 (per chiamate solo dall’Italia);
• linea urbana 02/58286788 (per chiamate dall’Italia o dall’estero);
o mediante invio di un telegramma a EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx 0, 00000 XXXXXX.
Art. 8 Prestazioni
a) Consult Service Salute
La Società, per il tramite dei medici di guardia della Struttura organizzativa, potrà, su richiesta specifica dell'Assicurato, fornire tutte le informazioni riguardanti:
- centri ospedalieri,
- istituti o centri di cura specializzati,
- medici specialisti e chirurghi,
- istituti fisioterapici
operanti in Italia e all'estero presso i quali la Struttura organizzativa potrà, per conto dell'Assicurato, verificare la disponibilità per la prenotazione di un'eventuale visita medica, specialistica o ricovero, a tariffe convenzionate.
b) Centri diagnostici convenzionati
L'Assicurato potrà, mettendosi in contatto con la Struttura organizzativa, accedere ad una rete nazionale di centri diagnostici convenzionati ed usufruire dei seguenti vantaggi:
- possibilità di ottenere la prestazione al proprio domicilio;
- informazioni riguardo indirizzi, specializzazioni e quant'altro legato alla rete dei centri;
- condizioni tariffarie privilegiate e precedentemente concordate.
La presente prestazione è valida per i centri diagnostici con sede in Italia.
c) Consulti medici telefonici
Qualora, a seguito di infortunio, l'Assicurato non riuscisse a contattare il proprio medico abituale potrà, mettendosi in comunicazione con il servizio medico della Struttura organizzativa, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da seguire.
d) Invio di un medico al domicilio
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di una visita medica domiciliare urgente, valutata necessaria anche dai medici di guardia della Struttura organizzativa, la Società, tramite la Struttura organizzativa, invia presso l’Assicurato un medico generico convenzionato con la Società, tenendo a proprio carico i costi.
La garanzia viene fornita entro i seguenti orari:
- nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 8.00;
- nei giorni di sabato e festivi 24 ore su 24.
Qualora nessuno dei medici convenzionati con la Società sia immediatamente disponibile, la Società organizza, in alternativa ed in accordo con l’Assicurato, il suo trasferimento in una struttura medica mediante autoambulanza.
La presente garanzia è valida esclusivamente in Italia.
e) Invio dell'ambulanza
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di essere trasportato dal luogo dell’infortunio al più vicino e idoneo centro ospedaliero, la Società, tramite la Struttura organizzativa, invia direttamente l’autoambulanza tenendo a proprio carico il costo.
La garanzia è operante sempreché la necessità del trasporto in autoambulanza venga giudicata necessaria dal medico di guardia della Struttura organizzativa nel corso del contatto telefonico con l’Assicurato.
La presente garanzia è valida esclusivamente in Italia.
f) Invio di un ortopedico
Qualora, a seguito di infortunio occorso all’Assicurato, e dal contatto telefonico avuto con lo stesso, il medico di guardia della Struttura organizzativa giudichi necessario l’intervento di un medico ortopedico sul posto, la Società, tramite la Struttura organizzativa, invierà un medico ortopedico convenzionato al domicilio dell’Assicurato tenendo a proprio carico il costo.
Qualora nessuno dei medici convenzionati con la Società sia immediatamente disponibile, la Società organizza, in alternativa ed in accordo con l’Assicurato, il suo trasferimento in una struttura medica mediante autoambulanza.
La presente garanzia è valida esclusivamente in Italia.
g) Infermiere al domicilio
Qualora l’Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero per infortunio, necessiti, sulla base di una prescrizione dei medici che lo hanno avuto in cura, di una terapia a domicilio con l’ausilio di un infermiere, la Società, tramite la Struttura organizzativa, invierà un infermiere convenzionato al domicilio dell’Assicurato, tenendo a proprio carico i costi, per un periodo massimo di 10 ore usufruibili in non più di dieci giorni, a partire dal giorno di dimissione.
La presente garanzia è valida esclusivamente in Italia.
h) Invio di un fisioterapista
Qualora l’Assicurato necessiti, a seguito di infortunio, sulla base di una prescrizione dei medici che lo hanno avuto in cura, di una terapia a domicilio con l’ausilio di un fisioterapista, la Società, tramite la Struttura organizzativa, invierà un fisioterapista convenzionato al domicilio dell’Assicurato, tenendo a proprio carico i costi, per un periodo massimo di 10 ore usufruibili in non più di dieci giorni, a partire dal giorno di dimissione.
La presente garanzia è valida esclusivamente in Italia.
i) Collaboratrice familiare
Qualora l’Assicurato, in caso di infortunio, sia impossibilitato a svolgere le normali occupazioni familiari a seguito di:
- ricovero ospedaliero,
- immobilizzazione con mezzi di contenzione,
la Società invia al suo domicilio, tramite la Struttura organizzativa, una collaboratrice familiare convenzionata, tenendone a proprio carico i costi, per un periodo massimo di 20 ore usufruibili in non più di dieci giorni, a partire dal giorno di dimissione.
La collaboratrice familiare sarà messa a disposizione nei tempi resi possibili dalle oggettive situazioni locali.
La presente garanzia è valida esclusivamente in Italia.
j) Custodia dei minori di anni 15 (Baby-sitter)
Qualora, a seguito di infortunio, l’Assicurato venga ricoverato per un periodo superiore a 4 giorni, la Società provvederà, tramite la Struttura organizzativa, all’invio di una baby-sitter che si occuperà della custodia dei figli dell’Assicurato minori di anni 15, assumendosene il relativo costo fino ad un massimo di 30 ore usufruibili in non più di dieci giorni, a partire dal giorno di dimissione.
Al di fuori di detta prestazione, la Struttura organizzativa potrà reperire ed inviare al domicilio dell'Assicurato una baby-sitter convenzionata, il cui costo rimane a carico dell'Assicurato.
La baby-sitter convenzionata sarà messa a disposizione nei tempi resi possibili dalle oggettive situazioni locali.
La presente garanzia è valida esclusivamente in Italia.
k) Esami radiografici al domicilio
In caso di infortunio che comporti l’immobilizzazione dell’Assicurato, e quest’ultimo necessiti di una radiografia come conseguenza dell’infortunio occorsogli, la Società, tramite la Struttura organizzativa, invierà una struttura mobile per effettuare l’esame radiologico al domicilio dell’Assicurato, tenendo a proprio carico il costo.
La prestazione viene fornita unicamente nei Comuni nei quali è attivato il servizio.
In alternativa la Società, tramite la Struttura organizzativa, provvederà ad accompagnare l’Assicurato, con mezzo idoneo al trasporto, presso la struttura indicata per l’esame tenendo a proprio carico i relativi costi.
La presente garanzia è valida esclusivamente in Italia.
l) Consegna esiti al domicilio
Qualora l’Assicurato, a causa di infortunio che riduca oggettivamente la sua possibilità di svolgere le normali occupazioni familiari, sia impossibilitato a muoversi dal proprio domicilio, potrà mettersi in contatto con la Struttura organizzativa per richiedere il recapito al domicilio dei referti di esami diagnostici effettuati presso i centri convenzionati con la Struttura organizzativa.
Il costo della consegna rimane a carico della Società.
La presente garanzia è valida esclusivamente in Italia.
m) Invio di medicinali a domicilio
Qualora l’Assicurato, a causa di infortunio che riduca oggettivamente la sua possibilità di svolgere le normali occupazioni familiari, sia impossibilitato a muoversi dal proprio domicilio e in assenza di un familiare maggiorenne, necessiti di medicinali, potrà mettersi in contatto con la Struttura organizzativa per richiedere l’acquisto e la consegna di medicinali al proprio domicilio. La Società invierà, tramite la Struttura organizzativa, nel più breve tempo possibile, e rispettando le norme che regolano l’acquisto ed il trasporto dei medicinali, un proprio corrispondente per ritirare al domicilio il denaro e le prescrizioni necessari all’acquisto, provvedendo poi alla consegna dei medicinali richiesti.
Il costo della consegna rimane a carico della Società.
La presente garanzia è valida esclusivamente in Italia.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
(La garanzia si intende operante se indicato in polizza il relativo premio)
GARANZIA RC TERZI – ATTIVITÀ PROFESSIONALE
(La garanzia si intende operante se indicato in polizza il relativo massimale)
Art. 1 Rischio Assicurato – Insegnante e Dirigente Scolastico
La Società si obbliga, entro i limiti del massimale indicato nel frontespizio di polizza alla voce “RC Terzi – attività professionale”, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per:
• morte, lesioni personali,
• danneggiamenti materiali a cose,
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante il periodo di validità della copertura assicurativa, in relazione ai rischi connessi con l’esercizio dell’attività professionale dell’ Assicurato descritta nel frontespizio di polizza.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
Art. 2 Persone non considerate terze
Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:
• il coniuge,
• i genitori,
• i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente. Art. 3 Esclusioni
L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
b) da furto;
c) provocati alle cose degli alunni;
d) di cui l’assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
e) derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura l’amianto, nonché da campi elettromagnetici;
f) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
g) i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
h) i danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo;
i) derivanti dalla detenzione e dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché quelli che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, del pari non vale per i danni derivanti dagli eventi di cui sopra anche quando gli eventi stessi siano determinati da incendio.
Art. 4 Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi del mondo, esclusi USA e CANADA.
Per i sinistri R.C.T., verificatisi nei citati Paesi, qualora la Società non intenda avvalersi della facoltà di gestione di cui al successivo Art. 16 – Gestione delle vertenze di danno, della presente sezione, l'intervento della Società stessa avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'Assicurato, in valuta legale italiana, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per i danni provocati a terzi purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell’Assicurato secondo la legislazione del Paese in cui è occorso il sinistro o di quello in cui si deve eseguire l'obbligazione.
GARANZIA RC PATRIMONIALE - ATTIVITÀ PROFESSIONALE
(La garanzia si intende operante se indicato in polizza il relativo massimale)
Art. 5 Rischio assicurato – Dirigente Scolastico
La Società si obbliga, entro i limiti del massimale indicato nel frontespizio di polizza alla voce “RC Patrimoniale – attività professionale”, a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per perdite patrimoniali conseguenti ad un danno ingiusto involontariamente cagionato a terzi nell'espletamento delle proprie funzioni.
La garanzia opera anche nei casi in cui l’Ente di appartenenza, dopo aver risarcito il danno al terzo, agisca in via di rivalsa nei confronti dell’Assicurato, nonché, a condizione che il danno sia definitivamente accertato dalla Magistratura competente, per le perdite patrimoniali direttamente arrecate all’Ente di appartenenza e alla Pubblica Amministrazione. Resta ferma l’esclusione del caso di dolo.
Art. 6 Inizio e termine della garanzia
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell'assicurazione. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli Assicurati dichiarano, e la Società ne prende atto, di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento indennizzabile ai sensi della presente assicurazione e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano dar luogo a richieste di risarcimento – presentate a loro stessi e/o all’Ente di Appartenenza – indennizzabili ai sensi della presente assicurazione.
Art. 7 Limiti di indennizzo
L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per ogni sinistro fermo restando comunque che in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale:
• per più sinistri traenti origine da una stessa causa, anche se presentati all'Assicurato in tempi diversi; in tale ipotesi la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste;
• per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
La garanzia opera, nell’ambito del massimale garantito di polizza, sino a concorrenza dei limiti di seguito indicati:
1. per le perdite patrimoniali derivanti da assunzione e gestione del personale con il limite di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno;
2. per le perdite patrimoniali derivanti da mancato avvio, interruzione e sospensione, anche parziale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi con il limite di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno;
3. per le perdite patrimoniali derivanti da attività inerenti le procedure e gli adempimenti in materia di appalti pubblici e/o concorsi con il limite di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno;
4. per le perdite patrimoniali derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, semprechè l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla
legislazione stessa. La presente estensione di garanzia è prestata con un sottolimite di Euro 150.000 per sinistro e per anno assicurativo.
Si conviene altresì che:
a) la massima esposizione per danni direttamente arrecati all’Ente di appartenenza e alla Pubblica Amministrazione sarà pari al 10% del massimale, col massimo di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
b) il massimale previsto in polizza resta unico anche nel caso di corresponsabilità fra il soggetto assicurato con la presente polizza ed altri soggetti facenti capo allo stesso Circolo Didattico.
La garanzia opera con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 500,00. Art. 8 Estensione territoriale
Limitatamente alla garanzia “RC Patrimoniale – attività professionale” l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dello Stato Italiano e per danni verificatisi nei Paesi dell’ Unione Europea.
Art. 9 Esclusioni
L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali:
a) conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore;
b) derivanti da scelte di natura discrezionale o da attività valutative, ancorché rientranti nelle competenze previste dall’ordinamento giuridico;
c) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non derivantigli direttamente dalla legge;
d) derivanti da fatto doloso;
e) conseguenti a furto, rapina e incendio;
f) conseguenti ad inquinamento da qualunque causa determinato; a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; conseguenti a danno ambientale;
g) derivanti dall'attività di Consigliere di Amministrazione, di Sindaco o Revisore Contabile di Società o Enti;
h) derivanti e/o connesse alla stipulazione/ mancata stipulazione di assicurazioni tanto obbligatorie quanto facoltative, nonchè da ritardi nel pagamento dei relativi premi;
i) conseguenti alle attività svolte in relazione alla legge n. 109/94, successive modifiche e regolamento di attuazione;
j) derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware.
Restano comunque escluse dalla garanzia le sanzioni fiscali, le multe, le ammende inflitte a qualunque titolo all’Ente di appartenenza e ad altri Enti ed Organismi della Pubblica Amministrazione.
GARANZIA RC TERZI ED RC PRESTATORI D’OPERA - VITA PRIVATA
(Le garanzie “Vita Privata” si intendono operanti se indicati in polizza i relativi massimali)
Art. 10 Rischio assicurato
A - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga, entro i limiti del massimale indicato in polizza alla voce “RC Terzi – vita privata”, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi, sia direttamente che dalle persone delle quali o con le quali debba rispondere (figli minori e domestici), per:
• morte, lesioni personali,
• e danneggiamenti a cose o animali,
in conseguenza di fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata.
La garanzia è estesa agli atti volontari compiuti dai figli dell'Assicurato minori di anni 14. L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante, da fatto loro proprio, al coniuge ed ai figli maggiorenni ed agli altri congiunti dell'Assicurato che siano stabilmente conviventi con lo stesso.
L’assicurazione è altresì operante per i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Per tale copertura il limite di esposizione per sinistro e anno assicurativo è di Euro 250.000,00, con l’applicazione di uno scoperto pari al 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 500,00 ed il massimo di Euro 2.000,00.
B - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga, entro i limiti del massimale indicato in polizza alla voce “RC Prestatori Opera – vita privata”, a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all’Art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.
L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.
Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.
Sono compresi nell’assicurazione, purché relativi ad abitazioni dell’Assicurato, i rischi inerenti a:
a) conduzione – ferma esclusione rc della proprietà e manutenzione ordinaria e straordinaria
– dell’abitazione costituente dimora abituale dell’Assicurato e dei relativi impianti, nonché delle abitazioni saltuarie con la esclusione dei periodi in cui le stesse siano locate a terzi, compresi parchi, giardini, piscine, impianti sportivi; i danni a cose prodotti da spargimento di
acqua e rigurgito di fogne, sono compresi solo se il danno è conseguente ad uso e proprietà di elettrodomestici in genere, rottura accidentale di tubazioni e condutture di pertinenza dell’immobile;
b) incendio ed esplosioni di gas, scoppio degli apparecchi a vapore e degli impianti di termosifone, ferma esclusione Rc della proprietà e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili e relative pertinenze ed impianti di proprietà dell’assicurato. La garanzia comprende altresì i danni diretti e materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell’Assicurato o dallo stesso detenute. Tale garanzia viene prestata fino alla concorrenza del massimale R.C.T., ed opererà in eccesso ad eventuali coperture incendio operanti per lo stesso rischio;
c) uso di apparecchi elettrodomestici in genere;
d) caduta di antenna del proprio televisore;
e) scoppio del tubo a raggi catodici dell’apparecchio televisivo;
f) proprietà ed uso di tende, roulottes, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature situate in aree private, non rientranti nella disciplina RCA obbligatoria, e limitatamente al solo rischio statico.
Sono compresi altresì nell’assicurazione i rischi inerenti a:
g) intossicazione ed avvelenamento causati da cibi e bevande preparate dall’Assicurato;
h) proprietà, possesso ed uso di animali da sella, da cortile, da casa, esclusi comunque i cani;
i) uso di velocipedi anche da parte dei domestici;
j) proprietà, detenzione ed uso di armi da fuoco, da parte del solo Assicurato, escluso comunque il loro impiego per l’esercizio della caccia;
k) proprietà, possesso, uso di natanti senza motore, di lunghezza non superiore a mt 6, compreso il windsurf o tavola a vela, veicoli trainati a braccia e veicoli giocattolo in genere;
l) esercizio di sport in qualità di dilettante, anche se con partecipazione a gare, prove e relativi allenamenti escluso comunque l’esercizio della caccia;
m) lesioni personali subite dai collaboratori familiari in genere, purché il datore di lavoro sia in regola con le disposizioni di legge, nonché dai collaboratori domestici occasionali;
n) danni cagionati a terzi dai collaboratori domestici occasionali per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.
Art. 11 Franchigia
Per ogni sinistro a cose si applica una franchigia fissa di Euro 300,00, fatta eccezione per i danni da interruzione e sospensione di attività che restano regolati nei termini di cui al precedente Art. 10 – Rischio assicurato della presente sezione,.
Art. 12 Esclusioni
Le esclusioni di cui al precedente Art. 3 – Esclusioni, della presente sezione, della garanzia “RC Terzi – Attività Professionale”, valgono anche con riferimento alla garanzia “RC – vita privata”, per la quale si intendono altresì operanti le seguenti ulteriori esclusioni:
a) rc per danni derivanti dallo svolgimento dell’attività professionale (già assicurata nei termini di cui alla garanzia “RC Terzi – Attività Professionale”), salva rc per fatto dei collaboratori domestici;
b) danni alle cose e agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
c) danni derivanti dalla proprietà e/o dalla manutenzione ordinaria e/o straordinaria di immobili.
Art. 13 Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro
Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziale a norma del D.P.R. 30 giugno 1965
n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 14 Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi del mondo, esclusi USA e CANADA.
Per i sinistri R.C.T., verificatisi nei citati Paesi, qualora la Società non intenda avvalersi della facoltà di gestione di cui al successivo Art. 16 – Gestione delle vertenze di danno, della presente sezione, l'intervento della Società stessa avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'Assicurato, in valuta legale italiana, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per i danni provocati a terzi purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell’Assicurato secondo la legislazione del Paese in cui è occorso il sinistro o di quello in cui si deve eseguire l'obbligazione.
SINISTRI – DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
(operanti per tutte le garanzie della Sezione Responsabilità Civile)
Art. 15 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Codice Civile).
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Codice Civile).
Art. 16 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse e comunque sino ad esaurimento del grado di giudizio, nel corso del quale avvenga la transazione, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale quanto giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e le conseguenti spese di giustizia penale e comunque non risponde di multe o ammende.
Art. 17 Assicurazione presso diversi assicuratori
L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).
SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA
(La garanzia si intende operante se indicato in polizza il relativo premio)
GARANZIA SPESE LEGALI E PERITALI - ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Rischio assicurato
La Società assume a proprio carico nei limiti del massimale indicato nel frontespizio di polizza alla voce “Spese Legali e Peritali – attività professionale”, l’onere dell’assistenza giudiziale e stragiudiziale a seguito di un sinistro rientrante in garanzia.
L’assicurazione è prestata per le spese:
a) di intervento di un legale;
b) di intervento di un perito;
c) di giustizia nel processo penale;
d) arbitrali;
e) attinenti i primi due tentativi di esecuzione forzata;
f) legali di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato.
Le eventuali spese, liquidate giudizialmente e transattivamente in favore dell’Assicurato e già anticipate dalla Società stessa, saranno di esclusiva pertinenza della Società anche in via di surroga di cui all’art.1916 del Codice Civile.
Garanzie
La garanzia, che riguarda sinistri concernenti la propria attività professionale, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio, si riferisce ai seguenti casi:
a) controversie relative a danni subiti dall’Assicurato/Contraente, in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti;
b) controversie relative a xxxxx xxxxxxxxx ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell’Assicurato/Contraente.
Esclusioni
Sono escluse dalla garanzia le spese relative a:
a) sinistri per imputazioni penali di carattere doloso qualunque sia l’esito del giudizio;
b) sinistri in materia amministrativa, contabile, fiscale e tributaria;
c) sinistri di natura contrattuale nei confronti della Società;
d) oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, ecc.);
e) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.
f) sinistri relativi alla circolazione dei veicoli, aeromobili o natanti, soggetti alla assicurazione obbligatoria, di proprietà e/o condotti dall’Assicurato/Contraente;
g) sinistri relativi a controversie di lavoro;
h) sinistri relativi a vertenze con Enti Pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria.
Limiti territoriali
L’assicurazione vale per tutti i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:
a) nella Repubblica Italiana, lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino;
b) anche negli altri Paesi aderenti all’Unione Europea per le sole ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale o penale.
Coesistenza con assicurazione RC
Coesistendo l’assicurazione di RC, la garanzia prevista dalla presente sezione opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di RC per spese di resistenza e soccombenza.
Qualora sussista un interesse diretto dell’Assicurato e lo stesso intenderà affiancare un proprio legale di fiducia a quello designato dall’Assicuratore di RC, le relative spese rientreranno nella garanzia prevista dalla presente polizza nei limiti della sua operatività.
Decorrenza della garanzia
La garanzia vale per i sinistri insorti e determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia stessa e precisamente:
a) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’Assicurazione per i sinistri concernenti casi di responsabilità extracontrattuale e/o penale;
b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’Assicurazione per gli altri casi; sempreché i sinistri siano stati denunciati entro 12 mesi dalla cessazione della polizza.
I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o inadempimento; il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
GARANZIA SPESE LEGALI E PERITALI - VITA PRIVATA
(La garanzia si intende operante se indicato in polizza il relativo massimale)
Rischio assicurato
La Società assume a proprio carico nei limiti del massimale indicato nel frontespizio di polizza alla voce “Spese Legali e Peritali – vita privata” l'onere delle spese giudiziali o stragiudiziali relative a sinistri concernenti l'ambito della vita privata extraprofessionale.
Sono garantite:
• le spese per l’intervento di un legale;
• le spese per l’intervento di un perito;
• le spese arbitrali;
• le spese di giustizia nel processo penale;
• le spese attinenti ai primi due tentativi di esecuzione forzata;
• le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.
Garanzie
La garanzia prestata dalla presente Sezione di garanzia, si riferisce ai seguenti casi:
a) controversie relative a danni subiti dall'Assicurato in conseguenza di fatti illeciti posti in essere da altri soggetti;
b) controversie relative a danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato;
c) difesa penale dell'Assicurato;
d) controversie relative alla proprietà o locazione dell'unità immobiliare costituente la dimora abituale o stagionale (come da definizioni specifiche per la presente Sezione);
e) controversie di lavoro con collaboratori domestici.
Altre controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, con esclusione dei casi previsti dalle lettere d) ed e), proprie e di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a Euro 1.000,00.
Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell’Assicurato/Contraente.
L'assicurazione si estende ai componenti il nucleo familiare (risultante dallo stato di famiglia), nonché, in quanto sia responsabile l'Assicurato, ai collaboratori dell'Assicurato addetti ai servizi domestici regolarmente assunti, per fatti accaduti durante l'espletamento delle loro mansioni.
Esclusioni
Ad integrazione dell’Art. 3 – Esclusioni, della garanzia “Spese legali e peritali – attività professionale”,
la garanzia non è operante anche per le controversie:
• relative al diritto di famiglia, successioni e donazioni;
• di natura contrattuale nei confronti della Società;
• in materia finanziaria con Enti e/o Soggetti che svolgono istituzionalmente quell’attività;
• derivanti da fatti dolosi di cui l’Assicurato risulti imputato salvo il caso in cui il procedimento si concluda con sentenza definitiva di assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, restando esclusa ogni altra causa di estinzione del reato;
• immobiliari diverse da quelle indicate all’Art. 8 – Garanzie lettera c) della presente sezione,;
• relative a danni da inquinamento dell'ambiente salvo che esso sia determinato da fatto accidentale.
S’intendono altresì esclusi:
• le spese per controversie attinenti alle azioni di recupero crediti.
SINISTRI – DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
(operanti per tutte le garanzie della Sezione Tutela Giudiziaria)
Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne immediato avviso scritto all’Agenzia cui è stata assegnata la polizza oppure alla Società (art.1913 Codice Civile) e comunque non oltre un anno dal suo insorgere. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all’indennizzo (artt.1915 e 2952 Codice Civile).
Unitamente alla denuncia l’Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti relativi alla controversia, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli perviene in relazione al sinistro.
Gestione del sinistro
La Società, esperisce, su eventuale richiesta dell’Assicurato, ogni utile tentativo di bonario componimento.
L'Assicurato non può dar corso ad iniziative od azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese eventualmente da questa sostenute.
In caso di disaccordo fra l'Assicurato e la Società sulla possibilità d’esito favorevole del giudizio o del ricorso al Giudice Superiore o divergenze nell’interpretazione dell’ Art. 4 – Limiti territoriali e dell’Art. 6
– Decorrenza della garanzia, della presente Sezione, la decisione, in alternativa al ricorso alla giurisdizione ordinaria, può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge.
Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Libera scelta del legale
Per le controversie che interessano la garanzia prestata con la presente polizza, l’Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese relative nei limiti di cui ai precedenti Art. 1 – Rischio assicurato, della garanzia “Spese legali e peritali – attività professionale” e Art. 7 – Xxxxxxx assicurato, della garanzia “Spese legali e peritali – vita privata” e che provvederà a rimborsare alla conclusione di ciascun grado di giudizio. Analogo diritto di libera scelta sussiste in tutti i casi in cui vi sia conflitto di interessi tra la Società e l’Assicurato. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall’Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.
Assicurazione presso diversi assicuratori
L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).
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AGENZIA GENERALE | Zona | Produttore | ||
Proposta n. | Sostituisce/Rinnova/Riprende polizza n. | Rischio comune con polizza | ||
Quota Generali Italia | 100% |
PROPONENTE/CONTRAE | NTE | ||||||
Cognome e nome | Codice Cliente | ||||||
Luogo e data di nascita | Codice fiscale | Sesso | M | F | |||
Indirizzo | Comune | CAP |
Effetto (h 24) | Scadenza (h 24) | Frazionamento | ||
Durata | Prima quietanza |
ASSICURATO | ||||||||
Nome e cognome | ||||||||
Luogo e data di nascita | Codice fiscale | Sesso | M | F | ||||
Professione |
SEZIONE INFORTUNI – GARANZIE E SOMME ASSICURATE | |||||||
Rischio assicurato | Professionale | X | Franchigia LP articolo 9 | Franchigia LP 5% fino a 15 punti | |||
Estensione al rischio extraprofessionale | Franchigia LP 5% fino a 15 punti | ||||||
Combinazione | 1 | 2 | 3 | ||||
Combinazione di somme assicurate | Morte | Invalidità permanente da infortunio | Diaria per ricovero da infortunio | Diaria per convalescenza post ricovero da infortunio | Xxxxxxx xxxxxxxxx | ||
1 | 50.000,00 | 75.000,00 | 30,00 | 15,00 | 6.500,00 | ||
2 | 100.000,00 | 100.000,00 | 50,00 | 25,00 | 6.500,00 | ||
3 | 150.000,00 | 200.000,00 | 50,00 | 25,00 | 6.500,00 |
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE – SOMME ASSICURATE | ||
RC Terzi – attività professionale | ||
per ogni sinistro con il limite di | per ogni persona e | per danni a cose |
RC Patrimoniale – attività professionale | ||
per ogni sinistro e anno | ||
RC Terzi – vita privata | ||
per ogni sinistro con il limite di | per ogni persona e | per danni a cose |
RC Prestatori d’opera – vita privata | ||
per ogni sinistro con il limite di | per ogni prestatore d’opera |
SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA – SOMME ASSICURATE Spese Legali e Peritali – attività Spese Legali e Peritali – vita | |||
professionale | per ogni sinistro e anno | privata | per ogni sinistro e anno |
PROPOSTA DI ASSICURAZIONE - INSEGNANTE – DIRIGENTE SCOLASTICO
BENEFICIARI IN CASO DI MORTE
Indicare solo se diversi dagli eredi legittimi e/o testamentari
POLIZZA VITA ABBINATA
se l’Assicurando è titolate di polizza Vita, la garanzia Morte della presente polizza, non è operante
PREMIO ANNUO | |||
Infortuni | Di cui imposta | ||
Assistenza | Di cui imposta | ||
Responsabilità Civile Generale | Di cui imposta | ||
Tutela Giudiziaria | Di cui imposta | ||
Totale premio annuo | Di cui imposta | ||
Premio 1°rata | Di cui imposta |
DICHIARAZIONI DEL PROPONENTE/ASSICURANDO | ||
Il Proponente/Assicurando dichiara che non: | ||
Soffre o ha mai sofferto di gravi malattie? In caso affermativo indicare con quali esiti e conseguenze. | SI | NO |
E’ affetto da infermità o difetti fisici? In caso affermativo indicare da quando e di che tipo. | SI | NO |
Ha subito negli ultimi 5 anni infortuni che abbiano residuato postumi invalidanti? In caso affermativo indicare quando, per quali motivi, con quali esiti e conseguenze. | SI | NO |
Ha individualmente altre assicurazioni in corso per lo stesso rischio? Ha avuto altre assicurazioni infortuni annullate? In caso affermativo indicare numero di polizza, capitali assicurati e motivo dell’eventuale annullamento, delle polizze in corso con la Società o con altre o con altri enti (escluso INAIL). | SI | NO |
Ai fini dell’efficacia dell’assicurazione infortuni, il Proponente/Assicurando dichiara di non essere affetto o essere stato affetto da alcoolismo, tossicodipendenza, infezioni da HIV o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoidi, affettivi (quali la sindrome maniaco – depressiva), sindromi e disturbi mentali organici. | ||
IL PROPONENTE/ASSICURANDO ………………………………………………………………………… | ||
L’INCARICATO (con riserva di accettazione del rischio da parte della Società) …………………………………………………………………… |
IL PROPONENTE/ASSICURANDO DICHIARA DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO INFORMATIVO MOD. 10130 ED. 7/2013, COMPOSTO DA: NOTA INFORMATIVA, COMPRENSIVA DI GLOSSARIO; CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE; PROPOSTA, E DI AVER LETTO TALI DOCUMENTI PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA. |
IL PROPONENTE/ASSICURANDO ………………………………………………………………………… |
Proposta redatta in ……………………………………………., il ……………………………………………..………… |
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