COMUNE DI POTENZA
COMUNE DI POTENZA
Capitolato Tecnico POLIZZA INCENDIO ED ALTRI RISCHI
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 Definizioni
Art.2 Attività e caratteristiche del rischio
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3 Decorrenza della garanzia - Durata del contratto Art.4 Pagamento del premio
Art.5 Recesso
Art.6 Modifiche dell’assicurazione
Art.7 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società – Gestione della polizza Art.8 Oneri fiscali
Art.9 Foro competente
Art.10 Interpretazione del contratto Art.11 Ispezione delle cose assicurate
Art.12 Assicurazione in nome proprio e per conto di chi spetta Art.13 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Art.14 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Art.15 Coassicurazione e delega
Art.16 Rinvio alle norme di legge
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art.1 Incendio e rischi accessori
Art.2 Spese di demolizione e sgombero Art.3 Perdita pigioni
Art.4 Spese peritali Art.5 Ricorso terzi
Art.6 Atti vandalici - Eventi socio-politici Art.7 Eventi atmosferici
Art.8 Inondazioni, alluvioni ed allagamenti Art.9 Neve, ghiaccio, gelo
Art.10 Acqua piovana
Art.11 Acqua condotta – spese di ricerca e riparazione dei danni Art.12 Traboccamento, rigurgito; dispersione liquidi
Art.13 Terremoto
Art.14 Rottura di vetri e cristalli Art.15 Ricostruzione archivi Art.16 Fenomeno elettrico Art.17 Maggiori costi
Art.18 Differenziale storico-artistico
Art.19 Cedimento, franamento, smottamento del terreno Art.20 Opere di fondazione
Art.21 Danni consequenziali
SEZIONE 4 ESCLUSIONI
Art.1 Eventi esclusi Art.2 Enti esclusi
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 Obblighi in caso di sinistro Art.2 Esagerazione dolosa del danno
Art.3 Procedura per la valutazione del danno Art.4 Mandato dei periti
Art.5 Operazioni peritali
Art.6 Determinazione del danno (Valore a nuovo)
Art.7 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale Art.8 Copertura automatica - Leeway clause
Art.9 Limite massimo di indennizzo
Art.10 Pagamento dell’indennizzo- Acconti Art.11 Indennizzo separato per ciascuna partita Art.12 Rinuncia al diritto di surroga
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 Partite, somme assicurate e calcolo del premio Art.2 Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti Art.3 Riparto di coassicurazione
Art.4 Disposizione finale
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 – Definizioni
(Le definizioni che seguono sono utilizzate a semplice scopo esemplificativo e non limitativo)
Assicurazione : Il contratto di assicurazione
Polizza : Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente :Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato : La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Società : L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Premio : La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio : la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro : Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia
assicurativa.
Indennizzo : La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia : La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto : La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro : La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo : Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la
data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose assicurate : Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
Danni diretti : I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione
Xxxxx consequenziali : Xxxxx alle cose assicurate non provocati direttamente dall’evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.
Danni indiretti : Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
Fabbricati Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità
dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione
tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, reti telematiche, impianti e reti di telecomunicazione, impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento d'aria, purificazione, deumidificazione, ecc.. S’intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli presenti nell’area cimiteriale,gli impianti sportivi e quelli destinati a finalità ricreative e/o di pubblico utilizzo.
Si precisa che si intendono assicurati anche gli enti e impianti all’aperto per destinazione naturale e(o convenzionale.
S’intendono altresì comprese nella presente definizione tutte le pertinenze, quali ad esempio, i muri di recinzione, le recinzioni, ecc.. Per la sola causale incendio sono compresi in garanzia i parchi, giardini, piante , alberi d’alto fusto, aree verdi di proprietà del Comune.
Contenuto : Macchine, meccanismi, apparecchi impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento).Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, fatto salvo se assicurate con diversa polizza.
Sono pure compresi i mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente. Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, i beni mobili di proprietà o di terzi in utilizzo a qualunque titolo da parte del contraente, dotazioni, attrezzi, mobilio ed arredi, quadri ed oggetti d’arte, raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a
carattere storico, naturalistico ed archeologico, opere di abbellimento ed utilità, macchine d’ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di climatizzazione, condizionamento, riscaldamento, purificazione, deumidificazione; impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati ed impianti semaforici e di segnalazione in genere; merci, derrate alimentari, prodotti farmaceutici, registri, cancelleria, valori e quant’altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza degli uffici dell’Amministrazione, e di appartenenza a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri o non possa rientrare nelle definizione "Fabbricati".
Rete di illuminazione pubblica : Rete di alimentazione interrata e non, pali a sostegno dei corpi illuminanti, corpi illuminanti (proiettori, gruppi ottici, cappe di chiusura, ecc.), centraline, stabilizzatori, centralino di comando e quant’altro a completamento e servizio delle rete stessa.
Valori : Per “valori” si intendono monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta
rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati del Contraente o nelle ubicazioni assicurate. Inondazioni e/o alluvioni : Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Terrorismo e sabotaggio : Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l’uso o
la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Xxxxxxxxx : Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini
dell’applicazione delle franchigie e/o limiti di risarcimento eventualmente previste/i per “Terremoto”, si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo sinistro”.
Allagamenti : Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.
Autocombustione : Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
Incendio : Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Esplosione : Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si
autopropaga con elevata velocità.
Implosione : Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Xxxxxxx : Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Fenomeno Elettrico : Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti,
sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti
macchinari, apparecchiatura, circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazioni distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrici riscaldamento ed illuminazione
Art.2 – Attività e caratteristiche del rischio
(a titolo esemplificativo ma non limitativo)
La presente polizza assicura tutti i beni costituenti l’intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".
Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell’ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.
Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni presso statici, i prefabbricati e simili.
Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.
Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.
Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
In deroga all’art. 1897 C.C. , nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta immediatamente a ridurre il premio o le rate di premio in seguito a ricevimento della comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, né possono comportare riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione, sempre che il Contraente e/o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
Il Contraente e/o l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli enti assicurati con la presente polizza, nonché le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente alla stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere
dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art.3 – Decorrenza della Garanzia - Durata del contratto
La garanzia decorrerà dalle ore 00.01 del 26/07/2014 e cesserà alle ore 24.00 del 25/07/2015. E’facoltà dell’amministrazione procedere, ai sensi dell’articolo 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006, all’affidamento in favore dell’aggiudicatario per un ulteriore anno. La Società Assicuratrice si obbliga pertanto a prorogare la presente garanzia giunta a scadenza, ferme le condizioni in corso e per un periodo massimo di 1 annoi, dietro richiesta scritta del Contraente e contro il relativo premio, senza alcuna maggiorazione e/o sovrappremio.
Art.4 - Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 00.01 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi dalla consegna degli originali di polizza.
I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice o alla agenzia incaricata della gestione del contratto.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e r iprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Art.5 – Recesso
E’ facoltà delle Parti di rescindere la presente polizza al 31 dicembre di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, spedita almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale del 31 Dicembre. Resta sin d’ora concordato tra le Parti che l’eventuale disdetta intimata dalla Società alla presente assicurazione varrà per l’intero Lotto di polizze aggiudicate in sede di gara, salvo che il Contraente non richieda, per iscritto, il mantenimento di uno o più delle suddette assicurazioni, nel qual caso la Società sarà tenuta al rispetto degli accordi contrattuali.
In caso di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.
Art.6 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art.7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società – Gestione della polizza
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, e-mail o modalità che siano idonee a certificare o provare la data e la provenienza) indirizzata alla Società e/o alla agenzia incaricata della gestione al quale il
Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
La gestione della polizza avviene direttamente tramite gli uffici del Comune che potrà avvalersi di supporti professionali e di collaborazioni anche esterne.
Il Comune non si avvale di broker di assicurazione.
La Società contraente o la delegataria in caso di coassicurazione gestirà il presente contratto direttamente tramite la direzione generale o tramite l’agenzia assegnataria del presente contratto già identificata e qualificata in sede di gara e presentazione dell’offerta. La società accetta espressamente come pienamente valide e giuridicamente efficaci nei suoi confronti ogni e qualunque tipo di comunicazione ricevuta o effettuata da parte dei suoi agenti e/o incaricati della esecuzione e gestione del presente contratto di assicurazione.
Art.8 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art.9 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art.10 - Interpretazione del contratto
Il contenuto contrattuale deve essere interpretato secondo il criterio letterale e quello del collegamento logico delle parole e delle espressioni. Nei soli casi di dubbio sui significati delle clausole le medesime vanno interpretate secondo il criterio di buona fede e secondo i criteri integrativi previsti dal codice civile. In caso di ulteriore dubbio o incertezza le clausole devono essere interpretate, in ogni caso, nel senso più favorevole all’Assicurato e/o Contraente ai sensi dell’art. 1370 c.c..
Art.11 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art.12 - Assicurazione in nome proprio e per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente Comune in nome proprio, nel proprio interesse di Assicurato e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art.13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art.14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società si impegna ed obbliga a fornire al Contraente, al 31 dicembre di ogni anno, il dettaglio dei sinistri così impostato:
▪ elencazione dei sinistri Denunciati;
▪ sinistri Riservati, con indicazione dell’importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del sinistro stesso;
▪ sinistri Liquidati, con indicazione dell’importo liquidato;
▪ sinistri Respinti, con precisazione scritta delle motivazioni.
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal Terzo reclamante, indicazione del nominativo del Terzo reclamante, data della chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, secondo formato compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.
L’obbligo informativo deve essere assolto in ogni caso anche in assenza di sinistri.
In caso di mancato adempimento dell’ obbligo informativo il Contraente si riserva di disdettare il presente contratto di assicurazione fatta salva ogni altra azione a tutela dei propri diritti ed interessi.
Art.15 - Coassicurazione e delega (eventualità in caso di coassicurazione)
L’assicurazione è divisa per quote tra le diverse società in appresso indicate:
…………………… ….% (delegataria)
…………………… ….% (coassicuratrice)
…………………… ….% (coassicuratrice)
In caso di coassicurazione e/o di riassicurazione del rischio, la Compagnia Assicuratrice Delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l’intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Comune e/o degli aventi diritto e derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare le Compagnie Assicuratrici presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.
La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant’altro.
Pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.
Art.16 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art.1 – Incendio e rischi accessori
La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei costi necessari a ricostruire, riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati da:
a) Incendio, fulmine, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi. Qualora tuttavia l’ordigno esplosivo fosse un residuato bellico la cui esistenza non fosse conosciuta dall’Assicurato o dal Contraente, si conviene che i danni provocati dalla sua esplosione si intendono ricompresi in garanzia.
b) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate (esclusi ordigni esplosivi), oggetti orbitanti, meteoriti.
c) Acqua condotta e liquidi condotti in genere a seguito di guasto, intasamento, traboccamento, rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici di riscaldamento, climatizzazione, purificazione, condizionamento e simili, al servizio di fabbricati e/o delle attività descritte in polizza.
d) Rigurgito acque di scarico e fognature.
e) Implosione.
f) Bang sonico determinato dal superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono;
g) Urto di veicoli stradali non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio, in transito, sosta o fermata sulla pubblica via od in aree private di proprietà dell'Assicurato o di terzi.
h) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
i) Rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.
La Società indennizza altresì:
j) I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, derivanti da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 m da esse.
k) I guasti arrecati per ordine dell'Autorità o prodotti dal Contraente e/o dall’Assicurato, dai dipendenti degli stessi o da Terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso coperto dalla presente polizza.
Art.2 – Spese di demolizione e sgombero
La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza dell'importo stabilito nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro”, indennizza:
a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell’Autorità o motivi di igiene e sicurezza.
È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.
Art.3 – Perdita pigioni
Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all’Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Perdita pigioni” e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c., anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi
Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall’Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presunta ad essi relativa.
La garanzia sarà prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Perdita pigioni”.
Art.4 – Spese peritali
Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all’Art.3 della Sezione 5, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.
La garanzia sarà prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Spese peritali”.
Art.5 – Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell’apposita scheda della Sezione 6 e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907
.c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino alla concorrenza del 15% del massimale stesso.
L’assicurazione comprende i danni arrecati ai veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stesso.
Art.6 – Atti vandalici e dolosi - Eventi socio-politici
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per ricostruire o riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati da atti vandalici e dolosi nonchè da eventi socio-politici quali scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.
La Società risponde:
a) Dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio, verificatisi in occasione e/o conseguenza di eventi socio-politici e/o causati da persone (compreso i dipendenti e/o non dipendenti dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.
b) Degli altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati e causati da persone (compreso i dipendenti e/o non dipendenti dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio e/o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.
Qualora le persone di cui sopra occupino i fabbricati per oltre 15 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà i danni di cui al presente punto b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo a meno che l'Assicurato non si sia adoperato presso le Autorità Competenti per ottenere lo sgombero dei fabbricati. La Società indennizza altresì i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 m. da esse nonché i danni causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica o da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento o di refrigerazione purché conseguenti ad evento indennizzabile in base al presente Art.7.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Atti vandalici e dolosi”, Eventi socio-politici” e “ Atti di terrorismo e sabotaggio”
Art.7 – Eventi atmosferici
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragani, bufere, azioni del vento, tempeste,grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia.
La Società risponde dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto,alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione. La Società non risponde:
a) Dei danni da inondazioni, alluvioni, allagamenti conseguenti a fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, formazioni di ruscelli, accumuli di acqua ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine o trombe d'aria;
b) Dei danni causati da cedimenti o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;
c) dei danni subiti da:
• insegne od antenne e consimili installazioni esterne
• enti all'aperto non per naturale destinazione, baracche di legno e plastica.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Eventi atmosferici”.
Art.8 – Inondazioni, alluvioni ed allagamenti
La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da mareggiate, maree, maremoti, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione o allagamento
sugli enti assicurati;
c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
d) a enti mobili all’aperto;
e) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 centimetri dal livello dei pavimenti.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Inondazioni, alluvioni, allagamenti”.
Art.9 – Neve, ghiaccio, gelo
La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:
a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;
b) caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
c) infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in polizza, purchè l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 48 ore antecedentemente al sinistro.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Neve, ghiaccio, gelo”.
Art.10 – Acqua piovana
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.
Sono compresi i danni conseguenti ad infiltrazione e/o congelamento nelle coibentazioni interne, con esclusione di:
a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, digheanche se derivanti da acqua piovana;
c) i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie;
d) i danni a cose poste a meno di 12 centimetri dal livello dei pavimenti dei locali.
La presente garanzia è regolata dalle norme della presente polizza se non contrastanti con quanto sopra. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Acqua piovana”.
Art.11 – Acqua condotta – spese di ricerca e riparazione dei danni
La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere come previsto all’Art.1, lettera c) della presente sezione, indennizza:
a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta comprese le spese sostenute per la ricerca della rottura;
b) le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato, ai fini della ricerca e riparazione del guasto.
La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Spese ricerca e riparazione guasti acqua condotta”.
Art.12 – Traboccamento, rigurgito; dispersione liquidi;
La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi e/o fluidi di qualsiasi natura o origine a causa di guasto, occlusione, rigurgito, traboccamento o rottura accidentale di fogne, condutture, tubazioni e/o serbatoi, fissi o mobili, anche se di proprietà di terzi.
S’intende equiparato alla dispersione di liquidi anche l’accidentale colaggio e fuoriuscita dei fluidi. La Società non risponde dei danni:
a) verificatisi in occasione di installazioni o riparazioni, collaudi, prove o modifiche delle condutture e dei serbatoi;
b) a merci poste a meno di 10 cm. sul livello del pavimento o del suolo.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Traboccamento, rigurgito; dispersione liquidi”.
Art.13 – Terremoto
Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte previste dal presente capitolato, si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.
Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, la Società non risponde dei danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causati da eruzione vulcanica e da maremoto;
c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nell’ambito della somma assicurata a questo titolo specificata nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Demolizione e sgombero”.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Terremoto”.
Art.14 – Rottura di vetri e cristalli
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli, ecc. all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art.1 Sezione 4.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Rottura vetri e cristalli”.
Art.15 – Ricostruzione archivi
La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e senza applicazione dei disposto dell'art.1907 C.C. del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di ricerca e di trasferta, sostenuti per la ricostruzione degli archivi, anche se su supporti magnetici, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza.
E' escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico.
Art.16 – Fenomeno elettrico
La Società si obbliga ad indennizzare i danni alle macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compreso l’azione del fulmine e dell’elettricità atmosferica.
Sono esclusi dall'assicurazione:
a) lampade, valvole termoioniche, resistenze elettriche scoperte;
b) i danni dovuti alla mancanza della manutenzione prescritta dal costruttore delle apparecchiature. L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 C.C. fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Fenomeno elettrico”.
Art.17 – Maggiori costi
In caso di danno ai fabbricati e/o al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgano nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
• affitto di locali;
• installazione temporanee di telefono, telex, reti telematiche e di telecomunicazione, ecc.;
• noleggio attrezzature;
• trasporto dipendenti.
L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza dell'importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Maggiori costi”.
Art.18 – Differenziale storico-artistico
Nella somma assicurata alla partita “Fabbricati”, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall’art.6 della Sezione 5 della presente polizza.
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall’Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.
La garanzia sarà prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Differenziale storico/artistico”.
In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell’Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d’ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.
Art.19 – Cedimento, franamento, smottamento del terreno
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno comprese le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione della rete.
Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati. In quest’ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società Assicuratrice nei confronti dell’eventuale responsabile dell’evento.
L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 C.C. fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Cedimento, franamento e smottamento del terreno”.
Art.20 – Opere di fondazione
La Società risponde, in aggiunta all’indennizzo calcolato sulla base del disposto dell’Art.6 Sezione 5 della presente polizza, delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno indennizzabile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:
• mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
• leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati; anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale.
La presente garanzia é prestata senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Opere di fondazione”.
Art.21 – Xxxxx consequenziali
La Società risponde dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in "conseguenza" di questi eventi.
SEZIONE 4 ESCLUSIONI
Art.1 – Eventi esclusi
La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da:
1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.
Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
3. dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica l’indennizzabilità di eventuali sinistri;
4. danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto previsto espressamente incluso in garanzia nella presente polizza
5. messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro".
6. alle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio.
7. furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione.
8. maremoto ed eruzioni vulcaniche.
Art.2 – Enti esclusi
La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:
1. Gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale);
2. Strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati;
3. Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere (salvo quanto diversamente espressamente stabilito)
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Il Contraente deve altresì:
c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.
Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività senza che questo possa comportare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento/indennizzo dei danni.
Inoltre, trascorsi cinque giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le ulteriori misure del caso senza che questo possa comportare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento/indennizzo dei danni.
Art.2 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo qualora sia provato il comportamento fraudolento.
Art.3 – Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta da una delle parti :
b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà, fatto salvo tuttavia quanto previsto all’Art.4 della Sezione 3 della presente polizza.
Art.4 – Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avrebbero aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonchè verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art.1 della presente Sezione.
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della
presente Sezione.
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 - lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonchè violazione dei patti contrattuali; resta impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.
Art.5 - Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.
Art.6 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)
Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di ricostruzione e/o rimpiazzo a nuovo delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:
a) in caso di distruzione:
• per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo, compreso spese tecniche e oneri relativi, escluso solo il valore dell'area;
• per la rete fognaria, l’acquedotto e la rete di illuminazione pubblica oltre che il costo di ricostruzione a nuovo s’intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterri;
• per i beni mobili il costo di rimpiazzo o riacquisto sul mercato delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
• per le opere d'arte l’indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati all’Art.2 della Sezione 6.
b) in caso di danno parziale:
• il costo integrale di ricostruzione, riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
d) i lavori di ricostruzione e/o gli interventi di rimpiazzo (che possono anche essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo l'Assicurato ritenga confacente alle sue esigenze o richiesti da Enti preposti alla salvaguardia di fabbricati di valore storico od artistico, sempreché ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società) devono essere iniziate e condotti a termine con ragionevole sollecitudine.
e) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
f) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di ricostruzione e rimpiazzo o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all’indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi dell'art.1908 C.C..
g) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all’Art.3 Sezione 3 della presente polizza.
h) per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
i) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni
l) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l’indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l’eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell’opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all’Art.2 della Sezione 6.
m) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l’Assicurato dovrà rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l’indennizzo sarà comprensivo di tali costi. L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque m) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.
Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque m), é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.
Art.7 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente,
un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l' importo in eccedenza rispetto al predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
Non si farà luogo in alcun caso all’applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l’indennizzo non superi la somma di € 25.000,00.
La presente clausola trova applicazione per le partita 1 (Fabbricati, compresi immobili storici vincolati) mentre le garanzie tutte per la partita 2 (Contenuto) sono prestate a primo rischio assoluto, ovvero senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 del Codice Civile.
Art.8 – Copertura automatica - Leeway Clause
Con riferimento alle partite di polizza la Società si impegna ad assicurare altri beni e/o enti fino ad un massimo del 20% delle somme assicurate. Parimenti si impegna a diminuire le somme stesse per alienazione di beni.
Si conviene tra le parti che :
a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente e automaticamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in acquisto, acquisizione, possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna da parte dell’ente, se anteriore alla precedente.
b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.
La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato.
L'Assicurato è tenuto a mettere a disposizione della Società Assicuratrice, in qualsiasi momento, tutte le registrazioni di cui sopra che gli potessero essere richieste, nonché a trasmettere alla Società Assicuratrice tali registrazioni allo scadere della rata annuale di polizza, provvedendo alla regolazione del premio dovuto.
L'Assicurato è tenuto a mettere a disposizione della Società Assicuratrice, in qualsiasi momento, tutte le registrazioni che gli potessero essere richieste (dalle quali risultino quantomeno i seguenti elementi: natura dei beni acquistati/ alienazione, loro ubicazione, collocazione ed installazione, valore degli stessi), nonché a trasmettere alla Società Assicuratrice tali registrazioni allo scadere della rata annuale di polizza, provvedendo alla regolazione del premio dovuto.
Il premio dovuto è determinato applicando alle somme eccedenti quelle garantite in polizza (o a quelle in difetto per alienazione) un tasso pari al 50% del tasso netto annuo di ciascuna partita interessata.
Sul premio totale così determinato dovranno essere conteggiati l'accessorio unico nella stessa percentuale conteggiata in polizza e le imposte secondo le leggi vigenti.
Se dalla regolazione del premio dovesse risultare un rimborso all'Assicurato, lo stesso verrà conteggiato senza l’aggiunta dell’accessorio unico e delle imposte;
Con la regolazione verrà determinato inoltre il nuovo premio per l'annualità successiva che verrà calcolato in base al riepilogo dei beni assicurati applicando al loro valore dichiarato i tassi netti di polizza.
Si dà atto, altresì, che nell’ambito dei fabbricati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, alle attrezzature, all’arredamento ed agli impianti per esigenze dell’Assicurato in relazione alla sua attività. Ciò semprechè non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati assicurati e/o aggravata la natura delle destinazioni d’uso quali indicate nella presente polizza o in atti interni del contraente.
Art.9– Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art.10 – Pagamento dell’indennizzo - Acconti
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione.
L’Assicurato ha diritto di ottenere prima della liquidazione del sinistro il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che gli dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00. L’acconto non potrà comunque essere superiore a € 2.500.000,00. L’obbligazione della società dovrà essere soddisfatta entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro purchè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. Nel caso in cui l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
In caso di opposizione promossa dalla Società, l’Assicurato avrà comunque il diritto, entro 30 giorni dalla formale richiesta del contraente, alla liquidazione parziale dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa.
Se è stata aperta un’inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzi il caso di dolo da parte dell’Assicurato o del Contraente.
Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell’importo convenuto se l’Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l’intero importo anticipato.
Art.11 – Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.9 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
Art.12 - Rinuncia all'azione di surroga
A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, utenti, fornitori e collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.
SEZIONE 6
SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio Partita Enti Assicurati Somme Assicurate in Euro Tasso Lordo ‰
Partite | Tasso lordo annuo pro- mille | Premio lordo annuo |
1 Fabbricati € 259.983.628,26 (€ duecentocinquantanovemilioninovecentottantatremilaseicentoventotto//26) | ||
2 Contenuto € 2.400.000,00 (€ duemilioniquattrocentomila//00) | ||
3 Ricorso terzi € 5.200.000,00 (€ cinquemilioniduecentomila//00) per sinistro € 1.600.000,00 (€unmilioneseicentomila//00) | ||
4 Spese di demolizione e sgombero €.500.000,00 (€ cinquecentomila) | ||
5 Maggiori costi € 100.000,00 (€centomila) | ||
6 Differenziale Storico-Artistico 2.500.000,00 (€duemilionicinquecentomila//00) | ||
7 Ricostruzione Archivi €100.000,00 (€centomila//00) |
Premio annuale a base di gara: € ………………….
Scomposizione del premio offerto
Premio annuo imponibile (totale) € =
Imposte € =
TOTALE € =
Art.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l’applicazione dei relativi scoperti e franchigie.
Garanzia - Limiti di indennizzo Scoperto e/o franchigia
Spese di demolizione e sgombero (Art.2 Sez.3) Nessuno (art. 13, sez, 3)
€ 500.000,00
Xxxxxxx Xxxxxxx (Art.3 Sez.3) Nessuno
Massimo 15% del valore a nuovo
delle singole unità immobiliari sinistrate
Spese peritali (Art.4 Sez.3) - €. 100.000,00= per sinistro Nessuno
Ricorso terzi (Art.5 Sez.3) -La somma assicurata alla partita Nessuno 3=per sinistro - € 5.000.000,00 per anno
assicurativo
Atti vandalici e dolosi (Art.6 Sez.3) - 70% somme assicurate fr. € 2.500,00 per cespite
e per sinistro
Eventi socio-politici (Art.6 Sez.3) - 70% somme assicurate scoperto 10% con minimo
€ 2.500,00 e max € 15.000,00
Terrorismo e sabotaggio (Art.6 Sez.3) Scoperto 10% con min. di €.
70% somme assicurate per partita= per sinistro; 5.000,00= per sinistro
Eventi atmosferici (Art.7 Sez.3) Scoperto 10% con min. di €.
70% delle somme assicurate 5.000,00= per sinistro
Inondazioni, alluvioni, allagamenti Scoperto 10% con min. di €.
(Art.8 Sez.3) 5.000,00=per sinistro
70% delle somme assicurate per partita
Neve, ghiaccio, gelo (Art.9 Sez.3) Le somme assicurate Scoperto 10% con min. di €.
2.500,00= per sinistro
Acqua piovana (Art.10 Sez.3) Le somme assicurate con il €.2.500,00= per sinistro massimo di €. 250.000,00.= per sinistro.
Acqua condotta-Spese di ricerca e riparazione (Art.11 Sez.3) €.250,00= per sinistro
€ 25.000,00.= per sinistro
Traboccamento, rigurgito; dispersione liquidi (Art.12 Sez.3) €.250,00.= per sinistro
€.25.000,00.= per sinistro
Xxxxxxxxx (Art.13 Sez.3) Scoperto 10% con min. di €.
€. 20.000.000,00 max per evento 10.000,00= per sinistro
Rottura vetri e cristalli (Art.14 Sez.3) € 100,00= per singola lastra
€ 2.500,00= per singola lastra
€ 25.000,00
Fenomeno elettrico (Art.16 Sez.3) Nessuno
€. 100.000,00= per sinistro ed anno assicurativo con max per ubicazione di €. 10.000,00
Maggiori costi (Art.17 Sez.3) Nessuno
€. 100.000,00= per sinistro
Differenziale storico-artistico (Art.18 Sez.3) Nessuno
€. 2.500.000,00= per sinistro e per anno
Cedimento, franamento e smottamento del terreno (Art.19 Sez.3)
€.250.000,00= per sinistro €.2.500,00.= per sinistro
Opere di fondazione (Art.20 Sez.3) €.50.000,00.= per sinistro €.2.500,00.= per sinistro Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno
essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
Art.3 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società
(indicare Agenzia di riferimento) Percentuale di ritenzione
……………………………….. …………
……………………………….. …………
………………………………. …………
………………………………. …………
Art.4 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.