CONVENZIONE
CONVENZIONE
per l’istruttoria finanziaria, la gestione finanziaria, amministrativa e contabile del Fondo Rotativo fuori bilancio per la cooperazione allo sviluppo di cui all’articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227 e agli articoli 8 e 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125, del Fondo di Garanzia di cui all’articolo 27, comma 3, lett. c), nonché del Fondo di Garanzia di cui all’art. 8, comma 1-bis della legge 11 agosto 2014, n. 125.
TRA
Il Ministero dell’economia e delle finanze, con sede in Xxxx, Xxx XX Xxxxxxxxx 00,
C.F. n. 80226730580, in persona della dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in qualità di Capo della Direzione Relazioni Finanziarie Internazionali del Dipartimento del Tesoro del medesimo Ministero (nel seguito il “MEF”);
E
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxx 0, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al
n. REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007, in persona della dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx, in qualità di Direttore CDP Cooperazione Internazionale allo Sviluppo (nel seguito “CDP”);
(il MEF e CDP nel seguito, congiuntamente, anche le “Parti”)
PREMESSO CHE:
A. la legge 24 maggio 1977, n. 227 (nel seguito la “Legge 227/1977”), all’articolo 26 ha istituito il fondo rotativo, per la concessione, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, di crediti finanziari agevolati destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria;
B. la legge 11 agosto 2014, n. 125 (nel seguito, la “Legge 125/2014”), all’articolo 22 ha autorizzato CDP ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo;
C. la Legge 125/2014 ha previsto, all’articolo 20, che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (nel seguito “MAECI”), attraverso la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (“DGCS”) svolga, tra gli altri, il compito di elaborare gli indirizzi per la programmazione in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento; di garantire la rappresentanza politica e la coerenza dell’azione dell’Italia nell’ambito delle relazioni bilaterali; di proporre i crediti e i finanziamenti di cui agli articoli 8 e 27 della L. 125/2014 per l’approvazione da parte del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo;
D. per l’attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo, l’articolo 17 della Legge 125/2014 ha istituito l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (nel seguito, l’“Agenzia”), sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
E. la Legge 125/2014 ha previsto, all’articolo 8, che il Ministro dell’economia e delle finanze autorizzi CDP a concedere crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio, costituito presso di essa ai sensi dell’articolo 26 della Legge 227/1977;
F. la Legge 209/2000, all’articolo 2, comma 1, lettera “a”, ha previsto che i suddetti crediti concessionali possano essere oggetto di annullamento, totale o parziale, a seguito di intese raggiunte dai Paesi creditori in sede multilaterale in tema di trattamento del debito estero dei Paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati;
G. la Legge 125/2014 ha previsto, all’articolo 27, che una quota del fondo rotativo di cui all’articolo 8 possa essere destinata a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma ad imprese per la partecipazione al capitale di rischio di imprese miste in Paesi partner e ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinchè finanzino imprese miste in Paesi partner nonché a costituire un fondo di garanzia per i finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di imprese miste in Paesi partner;
H. la Legge 125/2014 ha previsto all’art. 8 comma 1-bis che una quota del fondo rotativo sia destinata a costituire un fondo di garanzia per i finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma da CDP, a valere sulle risorse proprie, ai sensi dell’articolo 22, comma 4 della medesima legge;
I. la Legge 125/2014, all’articolo 27, comma 5, ha previsto che a CDP siano affidate, con convenzione stipulata dal MEF, l’erogazione e la gestione dei crediti di cui all’articolo 27 stesso, ciascuno dei quali è valutato dall’Agenzia congiuntamente a CDP;
J. in data 23 dicembre 2015, le Parti hanno stipulato la “Convenzione per la gestione finanziaria, amministrativa e contabile del Fondo Rotativo fuori bilancio per la cooperazione allo sviluppo di cui all’articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227 e agli articoli 8 e 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125” (nel seguito, la “Convenzione 2016”), con decorrenza della relativa efficacia dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2020;
K. l’articolo 22, comma 2, della Legge n. 125/2014 prevede che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, 21 e 27 della medesima legge, il MAECI e l’Agenzia possono stipulare apposita convenzione con CDP, quale istituzione finanziaria per la cooperazione allo sviluppo, al fine di avvalersi della medesima e delle società da essa partecipate per l’istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, per le finalità di cui all’articolo 8 nonché per la strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell’ambito di accordi con organizzazioni finanziarie europee o internazionali o della partecipazione a programmi dell’Unione Europea;
L. CDP ha istituito una Direzione al suo interno con il compito di assolvere le attività affidatele nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, sia quale gestore del fondo rotativo sia quale istituzione finanziaria per la cooperazione allo sviluppo;
M. in data 14 dicembre 2020, in attuazione dell’articolo 22, comma 2 della Legge n. 125/2014, MAECI, Agenzia e CDP hanno sottoscritto la convenzione ivi prevista;
N. è in corso di elaborazione nelle apposite sedi istituzionali il quadro normativo e attuativo di riferimento con riguardo ai finanziamenti di cui all’articolo 27 della legge 125/2014, / al Fondo di Garanzia ex art. 27 e al Fondo di Garanzia ex art. 8;
O. in data 21 dicembre 2020 le Parti hanno stipulato l’Atto di proroga della Convenzione 2016, con decorrenza 1° gennaio 2021, registrato presso la Corte dei Conti con provvedimento n. 50 del 20 gennaio 2021 ed efficace per un periodo massimo di sei mesi, sino al 30 giugno 2021;
P. le Parti intendono adottare un nuovo testo convenzionale (la “Convenzione”), che sostituisca ad ogni effetto la Convenzione 2016.
TANTO PREMESSO,
le Parti dichiarano, convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1 – Preambolo
1.1 Le Premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa e contribuiscono alla sua interpretazione.
1.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione gli Allegati “A” (Allegato Tecnico) e “B” (Elenco soggetti autorizzati ad operare sui conti di Tesoreria), alla stessa.
1.3 La Convenzione sostituisce, ad ogni effetto, la precedente Convenzione 2016.
Articolo 2 – Definizioni
2.1 In aggiunta alle definizioni contenute nelle Premesse, i termini indicati con iniziale maiuscola nella Convenzione avranno il significato ad essi attribuito qui di seguito:
Allegato Tecnico: il documento, allegato alla Convenzione sub “A”, contenente la descrizione delle prestazioni di cui alla Convenzione, con l’indicazione di tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica dell’oggetto della Convenzione stessa;
CICS: il Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo di cui all’articolo 15 della Legge 125/2014;
Codice Etico: il codice etico di CDP, disponibile sul sito xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/xxxxxxxxx/XXX-Xxxxxx%00Xxxxx.xxx;
Comitato Congiunto: il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, istituito presso il MAECI ai sensi dell’articolo 21 della Legge 125/2014;
Crediti Concessionali: i crediti che, ai sensi e in conformità all’articolo 8 della Legge 125/2014, il MEF, previa delibera del Comitato Congiunto, su proposta del MAECI e in conformità alle procedure stabilite dalla legge 125/2014 ed ai criteri ed alle linee guida stabiliti dalle delibere adottate dal Comitato Congiunto e dal CICS, autorizza CDP a concedere, per conto del MEF, anche in consorzio con enti o banche estere, a valere sul Fondo Rotativo in favore di Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati di cui all’articolo 2, comma 1, della medesima legge, nonchè di organizzazioni finanziarie internazionali;
X.Xxx. n. 196/2003: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive modifiche intervenute;
Data di Decorrenza della Convenzione: 1° luglio 2021;
Finanziamenti: i finanziamenti sotto qualsiasi forma, a valere sul Fondo Rotativo, di cui all’articolo 27, comma 3, lettere a) e b), della Legge 125/2014 la cui erogazione e gestione è affidata a CDP la quale agirà per conto del MEF. In particolare: lett. a) finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche in via anticipata, ad imprese per la partecipazione al capitale di rischio di imprese miste in Paesi Partner, individuati con delibera del CICS, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese; lett. b) finanziamenti sotto qualsiasi forma ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinchè finanzino, secondo modalità identificate dal CICS, imprese miste in Paesi Partner che promuovano lo sviluppo dei Paesi medesimi;
Fondi di Garanzia: (i) il fondo istituito a valere sulle risorse del Fondo Rotativo, giusta Delibera CIPE n. 34 del 20 febbraio 2015, per i finanziamenti di cui all’articolo 27, comma 3, lett. a) della Legge 125/2014 (di seguito anche “Fondo di Garanzia ex art. 27”); e (ii) il fondo da istituirsi a valere sulle risorse del Fondo Rotativo in una quota stabilita dal CICS nel limite di 50 milioni di euro, per i finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, da CDP ai sensi dell’articolo 22, comma 4 della Legge 125/2014 (di seguito anche “Fondo di Garanzia ex art. 8”).
Fondo Rotativo: il fondo istituito con Legge 227/1977, le cui risorse sono impignorabili ai sensi dell’art. 8, co. 2-bis della Legge 125/2014, a valere sul quale sono erogati Crediti Concessionali e Finanziamenti nonché sono costituiti i Fondi di Garanzia, ai sensi degli articoli 8 e 27 della Legge 125/2014 nel quadro della cooperazione italiana bilaterale. Le risorse di tale fondo sono a tutti gli effetti autonome e distinte da quelle del gestore.
GDPR: il Regolamento UE n. 2016/679 (“General Data Protection Regulation”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati prsonali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in vigore in via diretta in tutti i Paesi UE dal 25 maggio 2018;
Legge 136/2010: la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
Modello Organizzativo: il modello di organizzazione e di gestione adottato da CDP ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e disponibile al sito xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/xxxxxxxxx/XXX- Modello%20Dlgs%202312001.pdf;
Paesi Partner: i Paesi destinatari degli interventi di cooperazione allo sviluppo ai sensi dell’articolo 2 della Legge 125/2014;
Policy Anti-Corruzione: la policy adottata da CDP, disponibile sul sito xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xx/xxxxxx_xxxxxx_xxxx_xxxxxxxxxx.xxxx;
Servizio: le attività ed i servizi di cui all’Articolo 4 lettera A) paragrafo (i) (Crediti Concessionali) della presente Convenzione nonché, nei termini meglio di seguito individuati, le attività e i servizi, attivabili su richiesta del MEF, di cui all’articolo
4, lettera A) paragrafo (ii) (Finanziamenti), lettera B) e lettera C) della Convenzione.
Articolo 3 – Criterio di prevalenza
3.1 Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti successivi.
3.2 In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nella Convenzione e quanto disposto nell’Allegato Tecnico a prevalere è la Convenzione.
3.3 Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dal contenuto non suscettibile di inserimento di diritto nella Convenzione e/o parzialmente o totalmente incompatibile con la Convenzione medesima, il MEF e CDP concordano le opportune modifiche alla Convenzione realizzando l’equo contemperamento dei rispettivi interessi.
Articolo 4 – Consenso e Oggetto
4.1 Con la presente Convenzione il MEF affida, ai sensi degli articoli 8 e 27 della Legge 125/2014, a CDP, che accetta, la prestazione dei servizi e delle attività che seguono, che CDP deve eseguire con le modalità dettagliatamente descritte nell’Allegato Tecnico (così come lo stesso risulterà, con riferimento ai servizi di cui alle lettere A) paragrafo ii), B) e C) che seguono, completato secondo i termini degli addenda e degli atti integrativi di cui all’articolo 4.3 che segue) e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 125/2014:
A) istruttoria finanziaria e gestione finanziaria, amministrativa e contabile del Fondo Rotativo relativamente alla erogazione i) dei Crediti Concessionali; e
ii) dei Finanziamenti;
B) gestione finanziaria, amministrativa e contabile del Fondo di Garanzia ex
articolo 27;
C) gestione finanziaria, amministrativa e contabile del Fondo di Garanzia ex
articolo 8.
4.2 CDP si impegna fin d’ora alla prestazione dei servizi e delle attività di cui alla lettera A), paragrafo (i) (Crediti Concessionali).
4.3 La prestazione dei servizi e delle attività di cui al comma 1, lettere A) paragrafo (ii) (Finanziamenti), B) e C) e il relativo compenso, sono subordinati sia al previo completamento dell’iter di definizione del quadro normativo e attuativo di riferimento per quanto necessario ai fini dello svolgimento delle relative attività e servizi, sia alla stipula dei necessari addenda, nonchè appositi atti integrativi dell’Allegato Tecnico.
4.4 CDP si impegna, altresì, nell’ambito di ciascuna macroattività disciplinata nell’Allegato Tecnico, a porre in essere le attività connesse, strumentali e ausiliarie necessarie ai fini del compimento delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione secondo le modalità e condizioni dettagliate nell’Allegato Tecnico.
4.5 I finanziamenti e gli altri prodotti finanziari di cui al paragrafo 4.1 che precede saranno concessi da CDP alle relative controparti per conto del MEF. A tale fine con la presente Convenzione il MEF conferisce a CDP mandato senza rappresentanza ad agire per suo conto per le attività oggetto del Servizio da esercitarsi nei riguardi di terzi, secondo quanto previsto dall’Allegato Tecnico.
Articolo 5 – Esecuzione del Servizio
5.1 Il Servizio dovrà essere eseguito da CDP nel rispetto e in conformità alla Convenzione, all’Allegato Tecnico ed alle istruzioni, anche relative a specifiche questioni, impartite dal MEF ai sensi dei medesimi. CDP si impegna, altresì, a collaborare con i competenti uffici del MEF, del MAECI e dell’Agenzia per il corretto e regolare svolgimento del Servizio.
5.2 Il Servizio dovrà essere svolto avvalendosi della struttura organizzativa e delle risorse umane ad esso dedicate e adeguate allo svolgimento dello stesso.
5.3 Il MEF potrà in ogni momento, anche su indicazioni del MAECI e/o dell’AICS, richiedere a CDP di sospendere l’esecuzione del Servizio in relazione a determinate controparti per sopravvenute esigenze, fermo restando quanto previsto all’articolo
21.5 che segue.
5.4 Con riferimento allo svolgimento del Servizio, CDP rispetterà le delibere del CICS e del Comitato Congiunto che disciplinano l’utilizzo dei Crediti Concessionali e dei Finanziamenti. Resta inteso che nel caso di adozione da parte del CICS e/o del Comitato Congiunto, successivamente alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, di provvedimenti che incidono in modo significativo sullo svolgimento del Servizio, le Parti valuteranno congiuntamente di introdurre le opportune modifiche alla presente Convenzione e/o all’Allegato Tecnico.
Articolo 6 – Obblighi di CDP
6.1 Sono a carico di CDP, intendendosi inclusi nel Compenso ad essa spettante ai sensi dell’articolo 7, tutti gli oneri e le spese relativi alla prestazione del Servizio nonché ad ogni attività necessaria per la prestazione del Servizio stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento degli obblighi assunti con la Convenzione, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, viaggio e missione per il personale addetto all’esecuzione del Servizio.
6.2 Nell’esecuzione del Servizio, salvo quanto previsto dall’Allegato Tecnico, CDP si obbliga a:
- eseguire le prestazioni oggetto della Convenzione con un grado di diligenza professionale non inferiore a quella impiegata nell’espletamento delle attività a valere su risorse proprie, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nell’Allegato Tecnico e nella Convenzione;
- amministrare le risorse del Fondo Rotativo e dei Fondi di Garanzia con imparzialità e trasparenza, adottando tutte le misure e le cautele necessarie ad evitare l’insorgenza di conflitti di interesse con l’attività svolta per proprio conto
mediante l’adozione di apposite procedure interne volte alla separazione organizzativa tra l’unità dedicata al Fondo Rotativo e l’unità dedicata ai finanziamenti a valere su risorse proprie e alla gestione di potenziali situazioni di conflitto di interesse, e che potranno essere messe a disposizione del MEF su sua richiesta;
- comunicare al MEF, non appena ne sia venuta a conoscenza, in forma scritta, le situazioni reali o potenziali di conflitto d’interesse sorte durante lo svolgimento del Servizio e adottare le misure ritenute opportune osservando le eventuali istruzioni impartite dal MEF;
- osservare tutte le istruzioni relative all’esecuzione del Servizio impartite per iscritto dal MEF, secondo quanto previsto dall’art. 5.1;
- consentire l’accesso presso le proprie sedi, dipendenze e uffici effettivamente impegnati nel Servizio ai funzionari dei competenti uffici del MEF, previo preavviso;
- dare immediata comunicazione al MEF di ogni circostanza, avvenimento o fatto di rilievo per la esecuzione della Convenzione;
- manlevare e tenere indenne il MEF da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza da parte di CDP delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti connesse alla prestazione del Servizio;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio in linea con le best- practice di settore, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.
6.3 CDP si impegna, su richiesta del MEF formulata all’esito dei lavori dello Steering Group ad apportare alle modalità di organizzazione, gestione ed esecuzione del Servizio i correttivi necessari al fine di assicurare una esecuzione del Servizio accurata, tempestiva ed efficace. In tali ipotesi, le Parti valuteranno congiuntamente le opportune modifiche da introdursi nell’Allegato Tecnico. Se tali modifiche comportano l’istituzione di nuove macroattività, le Parti concordano una integrazione dell’importo fissato ai sensi dell’articolo 7.
6.4 Il Fondo Rotativo, di cui il MEF è titolare, si configura come un conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato. Il Dipartimento del Tesoro svolge compiti di sorveglianza e controllo sul suo utilizzo. Per garantire l’operatività corrente del Fondo Rotativo (ovvero l’erogazione tempestiva dei fondi ai soggetti beneficiari) e dei Fondi di Garanzia, il MEF autorizza CDP a trasferire risorse liquide dal conto di Tesoreria statale al conto di gestione n. 00000 Xxxx XX00X0000000000000000000000 BIC Swift XXXXXXXXXXX e intestato a CDP presso la Banca d’Italia.
Articolo 7 – Compenso per il Servizio
7.1 Per l’esecuzione di quanto previsto all’articolo 4.1, lett. A) paragrafo (i) (Crediti Concessionali) è riconosciuto a CDP un compenso annuo complessivo pari ad Euro 950.000,00 (nel seguito, il “Compenso”), esente da IVA ai sensi dei commi 1 e 9 dell’articolo 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, da corrispondersi annualmente
a seguito dell’invio da parte di CDP al MEF di una relazione relativa all’attività svolta nell’annualità di riferimento.
7.2 Fermo restando quanto previsto all’articolo 7.8 che segue, il Compenso è omnicomprensivo. Tutti i costi, oneri o spese, anche impreviste, derivanti dalla gestione del Servizio si intendono compresi nel Compenso sopra indicato o comunque dovranno ritenersi a carico di CDP, fermo restando quanto previsto all’articolo 21.5 che segue. Nessun onere è addebitato da CDP alle imprese italiane e/o estere destinatarie dei finanziamenti.
7.3 CDP emette annualmente fattura elettronica per il predetto Compenso a seguito della trasmissione, da parte di CDP medesima, alla Corte dei Conti, al MEF, al MAECI e all’Agenzia dei rendiconti sulla gestione dei sottoconti che costituiscono il Fondo Rotativo, nonché dei Fondi di Garanzia.
7.4 Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, la presente Convenzione dovesse cessare i propri effetti in una data infrannuale, CDP potrà emettere la fattura relativa ai mesi di gestione effettivamente eseguita nell’anno a seguito della trasmissione al MEF di una apposita relazione di consuntivo, in termini operativi e finanziari, relativa ai predetti mesi di gestione, con allegato un rendiconto delle attività svolte nel medesimo periodo.
7.5 Al ricevimento della fattura elettronica il MEF autorizzerà CDP, entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della fattura e con apposito provvedimento, a prelevare il Compenso fatturato, attraverso prelievo diretto dal conto di cui all’articolo 6.4.
7.6 Ai fini dell’autorizzazione al prelievo del Compenso dal sopra richiamato conto, il MEF procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’articolo 48-bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.
7.7 Il MEF prima di autorizzare il prelievo del Compenso dal sopra richiamato conto acquisirà d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) – attestante la regolarità di CDP in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
7.8 Con riferimento alle attività di cui al precedente articolo 4.1, lett. A), paragrafo ii) (Finanziamenti) nonché ai paragrafi B) e C) del suddetto articolo, le Parti si danno reciprocamente atto che il compenso da corrispondersi annualmente a CDP sarà oggetto di determinazione all’esito della definizione dei relativi servizi alla luce dell’emanazione della normativa e regolamentazione attuativa di riferimento così come di tempo in tempo adottata, e sarà indicato negli appositi addenda e/o atti integrativi secondo quanto previsto al precedente articolo 4.1.
7.9 È escluso qualsiasi prelievo dal Fondo Rotativo e dai Fondi di Garanzia a qualsiasi titolo se non previamente autorizzato in via specifica o generale dal MEF.
Articolo 8 – Divieto di cessione
8.1 È fatto divieto a CDP di cedere, ad alcun soggetto, i crediti derivanti da finanziamenti erogati a valere sul Fondo Rotativo e sui Fondi di Garanzia.
8.2 È inoltre fatto divieto a CDP di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione o alcuno dei diritti nascenti dalla stessa, a pena di nullità della cessione medesima.
Articolo 9 Divieto di appalto
9.1 È fatto divieto a CDP di affidare in appalto le prestazioni oggetto della Convenzione.
Articolo 10 – Rendicontazione
10.1 CDP si impegna a trasmettere periodicamente al MEF, nonché, in base a quanto previsto nell’Allegato Tecnico, al MAECI e all’Agenzia la rendicontazione, le relazioni, la reportistica nonché i dati di cui ai paragrafi 3.1.2 e 3.1.3 dell’Allegato Tecnico, secondo la tempistica e le modalità ivi previste.
10.2 CDP si impegna a fornire ogni ulteriore informazione o dato eventualmente richiesti dal MEF, dal MAECI, dall’Agenzia o dai Governi beneficiari, connessi alle attività di gestione svolte da CDP ai sensi della presente Convenzione, secondo tempistiche e modalità congrue rispetto alla richiesta formulata e alle indicazioni dei soggetti richiedenti e comunque non oltre giorni 10 (dieci) dalla richiesta, salvo comprovati motivi di urgenza.
10.3 CDP fornisce supporto al MEF, per quanto di propria competenza ai sensi della presente Convenzione, con riferimento agli adempimenti di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, che saranno assolti dal MEF. A tal fine, CDP, per quanto di propria competenza, trasmetterà al MEF tutte le informazioni in proprio possesso necessarie all’assolvimento da parte di quest’ultimo dei relativi obblighi normativi sopra previsti e, in particolare, al fine di consentire al MEF di adempiere al proprio obbligo di effettuare le relative pubblicazioni (c.d. “Amministrazione trasparente”).
Articolo 11 – Gruppo di Lavoro
11.1 Per lo svolgimento del Servizio, CDP si obbliga ad avvalersi di un gruppo di lavoro qualitativamente e quantitativamente idoneo ad assicurare l’esecuzione del Servizio. I componenti di tale gruppo di lavoro devono possedere una conoscenza delle rilevanti tematiche di cooperazione ed essere in grado di interloquire, secondo necessità, in lingua inglese o francese
11.2 Pertanto, CDP si avvarrà di un gruppo di lavoro dedicato all’espletamento del servizio, in cui occorrerà indicare:
A) il Responsabile del Servizio che è la figura a capo della struttura organizzativa ed il referente responsabile della gestione del Servizio nei confronti del MEF, con capacità di rappresentare e vincolare CDP nei limiti delle funzioni e dell’oggetto della Convenzione. CDP ha individuato il Responsabile del Servizio nella persona del dottor Xxxxx Xxxxx;
B) i Referenti Tecnici i quali, come meglio specificato nell’Allegato Tecnico, dovranno agevolare i rapporti quotidiani tra CDP e le Amministrazioni di
riferimento. I nominativi dei Referenti Tecnici sono proposti al MEF entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia della presente Convenzione. Qualora il MEF non comunichi, entro i successivi 7 (sette) giorni lavorativi, la mancata approvazione dei candidati selezionati, la proposta di CDP si intende accettata;
C) per il solo art. 8 della Legge 125/2014, i Focal Point, come dettagliato nell’Allegato Tecnico
11.3 CDP garantisce, in linea con il proprio Codice Etico, l’idoneità, l’onorabilità e la professionalità dei propri dipendenti adibiti all’esecuzione del Servizio nonché la riservatezza degli stessi in ordine alle informazioni delle quali verranno a conoscenza nell’espletamento del Servizio.
Articolo 12 – Modifiche al Gruppo di Lavoro
12.1 In caso di necessità di modificare il Responsabile del Servizio o i Rerefenti Tecnici, CDP ne dà tempestiva comunicazione al MEF e, in ogni caso, invia al MEF, mediante posta elettronica certificata, il curriculum del candidato selezionato, con un profilo professionale adeguato ai compiti ed alla responsabilità del ruolo in cui subentra e che è chiamato a svolgere/ricoprire. Qualora il MEF non comunichi, entro i successivi 7 (sette) giorni lavorativi, la mancata approvazione del candidato selezionato, la proposta di CDP si intende accettata. In caso di mancata approvazione da parte del MEF, CDP gli sottopone il curriculum di un altro candidato, per la valutazione del quale il MEF adotterà il medesimo procedimento di cui al periodo precedente.
12.2 In ogni caso CDP si obbliga ad assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni, garantendo un adeguato passaggio di consegne mediante un periodo di affiancamento per la risorsa entrante, il cui costo è interamente a carico della stessa CDP.
12.3 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 12.1, CDP potrà integrare e/o modificare il gruppo di lavoro, previa comunicazione al MEF, senza che ciò dia origine ad integrazione del Compenso.
12.4 Il Responsabile del Servizio fa esclusivo riferimento, per ogni aspetto riguardante l’esecuzione delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, al Dirigente dell’Ufficio competente della Direzione IV del Dipartimento del Tesoro.
Articolo 13 - Steering Group
13.1 E’ istituito tra le Parti uno steering group (lo “Steering Group”), che ha come oggetto il monitoraggio dell’attuazione della presente Convenzione.
13.2 Fermo quanto previsto dal paragrafo 13.5 in merito alla composizione per le riunioni ivi previste, lo Steering Group è composto dal dirigente dell’Ufficio competente della Direzione IV del Dipartimento del Tesoro, che lo presiede, dal Responsabile del Servizio e dai Referenti Tecnici di cui all’articolo 11. Su invito del Presidente, oltre ai funzionari del MEF e ai Focal Point di cui all’articolo 11, possono partecipare allo Steering Group rappresentanti del MAECI e dell’Agenzia.
13.3 Lo Steering Group si riunisce su base trimestrale in coincidenza con la
pubblicazione del relativo rapporto sull’andamento della gestione del Fondo Rotativo e, su accordo delle Parti, ogniqualvolta se ne ravvisi l’opportunità. Lo Steering Group ha competenza in materia di: a) andamento generale della gestione del Servizio e risoluzione di eventuali criticità relative allo stato dei progetti e alle relative tempistiche; b) fabbisogni finanziari; c) questioni operative, anche derivanti da eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento quali ad esempio, profili rilevanti collegati alle modalità operative di strutturazione dei finanziamenti in blending, lo stato della pipeline degli interventi, ivi compreso il raccordo delle Parti con MAECI e Agenzia; d) aspetti procedurali; e) scambio di informazioni; f) ogni altro elemento rilevante ai fini del funzionamento del Fondo Rotativo e dei Fondi di Garanzia.
13.4 Delle sedute dello Steering Group viene redatto un documento di sintesi, concordato tra le Parti. All’esito della seduta e nel rispetto delle risultanze dalla stessa emerse, MEF e CDP valutano le modalità operative più consone, anche ai fini dell’adozione di eventuali istruzioni da parte del MEF ai sensi dell’articolo 5.1.
13.5 Le Parti concordano che, almeno una volta l’anno nonché, su accordo delle Parti, ogniqualvolta se ne ravvisi l’opportunità, alle sedute dello Steering Group partecipano anche i Direttori delle rispettive strutture di CDP e del MEF al fine di approfondire e discutere temi e questioni di natura strategica con riferimento al Servizio, anche nel quadro delle politiche di cooperazione internazionale e delle annesse attività e iniziative. Su invito del Presidente, in considerazione delle tematiche di volta in volta approfondite, possono partecipare ulteriori soggetti impegnati nello svolgimento del Servizio nonché nelle attività della cooperazione internazionale allo sviluppo. In ragione di quanto precede le Parti concorderanno per tempo modalità e agenda della riunione di cui al presente paragrafo.
13.6 La partecipazione alle riunioni dello Steering Group non dà diritto ad alcuna forma di compenso e/o indennità.
Articolo 14 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
14.1 CDP dichiara che il proprio personale preposto all’esecuzione della Convenzione dipende solo ed esclusivamente da CDP e che il MEF non esercita nei confronti di tale personale alcun potere direttivo, disciplinare e di controllo.
14.2 CDP si obbliga ad ottemperare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, CDP si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione, le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”.
Articolo 15 – Penali
15.1 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1382 del Codice Civile, in caso di modifica/sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro indicati all’articolo 11.2,
lettere A) e B) non preventivamente sottoposta al giudizio del MEF o comunque da quest’ultimo non approvata, il MEF applica a CDP una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno lavorativo successivo all’illegittima modifica/sostituzione della risorsa fino al rilascio da parte sua dell’approvazione della nuova risorsa, così come disciplinato all’articolo 12, comma 1.
15.2 Per ogni giorno lavorativo di ritardo imputabile a CDP nella trasmissione dei rapporti, delle rendicontazioni, delle relazioni, della reportistica, nonché dei dati di cui ai paragrafi 3.1.2 e 3.1.3 dell’Allegato Tecnico rispetto ai termini ivi previsti, il MEF applica una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00).
15.3 Qualora CDP eroghi finanziamenti a valere sulle disponibilità del Fondo Rotativo o dei Fondi di Garanzia, ovvero espleti il Servizio in difformità da quanto previsto nei provvedimenti di autorizzazione di volta in volta emanati dal MEF, o in difformità dalle convenzioni finanziarie sottoscritte con i governi dei Paesi Partner o dai contratti di finanziamento, il MEF applica una penale pari a Euro 20.000,00 (ventimila/00), salvo che l’inadempimento sia imputabile, a titolo di dolo o colpa, esclusivamente a terzi , e fermo restando quanto previsto all’articolo 18.
Articolo 16 – Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali
16.1 L’inadempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione che danno luogo all’applicazione delle penali di cui all’articolo 15 sono contestati a CDP dal MEF per iscritto tramite posta elettronica certificata. In tal caso, CDP dovrà comunicare al MEF, per iscritto tramite posta elettronica certificata, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della contestazione. Qualora tali deduzioni non pervengano al MEF nel sudddetto termine, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute accoglibili dal MEF in base ai giustificati motivi che lo stesso avrà cura di rappresentare a CDP, saranno applicate a CDP le penali indicate al precedente articolo 15 a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
16.2 Resta inteso che il MEF– sulla base delle deduzioni comunicate da CDP al MEF medesimo e con spirito di leale collaborazione – potrà valutare una equa riduzione del quantum della penale da applicarsi ai sensi dell’articolo 15, qualora l’ammontare della suddetta penale risulti manifestamente eccessivo avuto riguardo all’inadempimento di CDP.
16.3 Il MEF potrà applicare a CDP penali sino a concorrenza della misura massima pari al 20% (venti per cento) del Compenso annuale di cui all’articolo 7, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni giudizialmente accertati.
16.4 L’applicazione delle penali previste dalla Convenzione non preclude il diritto del MEF a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni giudizialmente accertati.
16.5 La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso CDP dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 17 – Recesso
17.1 Il MEF ha diritto di recedere dalla presente Convenzione per giusta causa, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data di efficacia della nuova convenzione, mediante comunicazione scritta da inviarsi mediante posta elettronica certificata. In caso di esercizio del diritto di recesso da parte del MEF, la presente Convenzione è risolta dalla data in cui è efficace il recesso.
17.2 Le Parti convengono che per “giusta causa” si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il caso in cui si verifichino mutamenti normativi e/o regolamentari che dovessero disciplinare in modo sostanzialmente diverso il Servizio, nonché ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione stessa.
17.3 In tutti i casi di recesso da parte del MEF, CDP si atterrà alle istruzioni che verranno impartite dal MEF con la comunicazione del recesso.
17.4 In tutti i casi di recesso, CDP ha diritto al pagamento da parte del MEF di una quota del Compenso annuale di cui all’articolo 7 sino alla entrata in vigore della nuova convenzione, commisurata al Servizio eseguito correttamente e a regola d’arte secondo le condizioni della Convenzione, rinunciando la stessa CDP espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso.
17.5 In tutti i casi di recesso da parte del MEF, CDP si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del Servizio sino alla entrata in vigore della nuova convenzione. Fino alla stipula di una nuova convenzione da parte del MEF, sostitutiva ad ogni effetto della presente Convenzione, si applica l’articolo
26.5. È fatto salvo ogni diritto del MEF eventualmente derivante dall’inadempimento da parte di CDP alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione. Per effetto del recesso, tutte le posizioni in essere a valere sul Fondo Rotativo alla data del recesso saranno trasferite in capo al nuovo gestore a decorrere dalla data di efficacia della nuova convenzione, con liberazione di CDP da qualsivoglia obbligo, onere, adempimento o responsabilità riconducibili ad attività svolte dal nuovo gestore a partire da tale data.
17.6 Resta altresì fermo il diritto delle Parti, nel corso della esecuzione del presente contratto, di avvalersi dei rimedi e/o facoltà applicabili alla stessa ai sensi di legge.
Articolo 18 – Clausola risolutiva espressa
18.1 Ferme restando le ulteriori ipotesi previste nella Convenzione, quest’ultima si intende risolta di diritto, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni:
- qualora CDP eroghi finanziamenti a valere sulle disponibilità del Fondo Rotativo e dei Fondi di Garanzia, ovvero espleti il Servizio in grave difformità rispetto a quanto previsto nei provvedimenti di autorizzazione o nulla osta di volta in volta emanati dal MEF ovvero in assenza di tali provvedimenti, ovvero in assenza o grave difformità rispetto ai termini della convenzione finanziaria o del contratto di finanziamento e senza che a tali difformità CDP abbia tempestivamente posto rimedio entro un termine di 30 giorni dal verificarsi di
quanto precede;
- qualora il MEF accerti, con qualsiasi mezzo, gravi irregolarità o falsità contabili ovvero nella rendicontazione periodica trasmessa da CDP in ogni caso ascrivibili a dolo o colpa grave di CDP;
- qualora a CDP vengano irrogate sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che impediscano alla stessa CDP di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- qualora vengano applicate a CDP penali oltre la misura massima prevista al l’articolo 16.3 della Convenzione.
18.2 Nei casi di cui al comma 1, il MEF invia apposita contestazione a CDP la quale trasmette al MEF le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della contestazione. Qualora tali deduzioni non pervengano al MEF nel suddetto termine, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute accoglibili dal MEF, dietro adeguata motivazione da parte di quest’ultimo, lo stesso MEF invia dichiarazione unilaterale a CDP di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
18.3 In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, CDP si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del Servizio fino all’entrata in vigore di una nuova convenzione con un nuovo soggetto gestore. In tal caso si applica l’articolo 26.5. Per effetto della risoluzione tutte le posizioni in essere a valere sul Fondo Rotativo alla data di efficacia della stessa saranno trasferite in capo al nuovo gestore, con liberazione di CDP da qualsivoglia obbligo, onere, adempimento o responsabilità riconducibili ad attività svolte dal nuovo gestore a partire da tale data.
18.4 In ogni caso resta fermo il diritto per il MEF di agire per il risarcimento dell’ulteriore danno e per entrambe le Parti di avvalersi di ogni altro rimedio di legge applicabile al presente contratto.
Articolo 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari
19.1 CDP dichiara che i conti correnti dedicati alla gestione del Fondo Rotativo sono i seguenti:
- conto di gestione n. 00000, Xxxx XX00X0000000000000000000000, BIC Swift XXXXXXXXXXX, intestato alla CDP presso la Banca d’Italia;
- conto corrente bancario in valuta USD, Iban XX00XXXX00000000000000, BIC Swift XXXXXX0XXXX intestato alla CDP presso JPMorgan.
CDP dichiara, altresì, che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 136/2010 e che i soggetti delegati ad operare sui suddetti conti correnti sono quelli di cui all’Allegato B alla presente Convenzione.
19.2 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 136/2010, CDP si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in
ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, con riferimento alla documentazione contrattuale di competenza di CDP ai sensi dell’Allegato Tecnico.
19.3 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione, il MEF, in ottemperanza all’articolo 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto la Convenzione, ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’articolo 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi a CDP a mezzo posta elettronica certificata, nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite dalla stessa CDP senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 136/2010.
19.4 CDP è tenuta a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti.
Articolo 20 – Riservatezza
20.1 Ciascuna delle Parti ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, xxx comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, in relazione ai servizi e le attività prestati ai sensi della presente Convenzione. CDP ha, altresì, l’obbligo di non divulgare tali dati e informazioni, in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli necessari all’esecuzione del Servizio. I predetti obblighi resteranno in vigore per l’intera durata della presente Convenzione e per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia della stessa. Restano fermi gli obblighi di cui al precedente articolo 10.3.
20.2 Ciascuna delle Parti è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli anzidetti obblighi di riservatezza. Gli obblighi di cui al comma 1 non concernono i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio ovvero che siano stati oggetto di previo accordo tra le Parti, restando peraltro fermo che ciascuna delle Parti è autorizzata trasmettere i relativi dati e/o informazioni su richiesta di una autorità giudiziaria, tributaria, amministrativa, di controllo o di vigilanza ovvero ove sia richiesto da qualsiasi disposizione di legge o regolamentare
20.3 Fermo restando quanto previsto all’articolo 23, le Parti si impegnano, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal GDPR.
20.4 Fermo quanto sopra, e senza ulteriori oneri a carico del Fondo Rotativo, le Parti concordano di avviare un progetto da sottoporsi allo Steering Group per la istituzione di un portale relativo al Fondo Rotativo in apposita sezione sul sito di CDP.
Articolo 21 - Responsabilità
21.1 CDP è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione della Convenzione causati al MEF per effetto della violazione da parte di CDP degli impegni dalla stessa assunti ai sensi della presente Convenzione e delle disposizioni dell’Allegato Tecnico.
21.2 CDP si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il MEF da qualsiasi danno, costo, spesa passività o pretesa di terzi accertato con provvedimento giurisdizionale esecutivo che dovesse al MEF derivare dal mancato o inesatto adempimento ai propri obblighi ai sensi della presente Convenzione o dell’Allegato Tecnico ed alle istruzioni impartite ai sensi degli stessi o comunque dal mancato o inesatto svolgimento delle attività a suo carico.
21.3 CDP si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati alle persone e alle cose del MEF da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l’espletamento delle attività della Convenzione.
21.4 Senza pregiudizio per quanto previsto all’articolo 21.5 che segue, è esclusa ogni manleva da parte del MEF in ordine ai danni e alle spese a carico di CDP in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei confronti della stessa CDP a causa dell’esecuzione del Servizio.
21.5 Fatte salve le ipotesi di inadempimento da parte di CDP nello svolgimento del Servizio, resterà a carico del Fondo, ai sensi dell’articolo 1720, comma 2, del codice civile, il risarcimento dei danni che CDP abbia subito in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi, incluse le relative spese di giudizio, a causa dell’esecuzione del Servizio, previa rendicontazione da fornirsi a cura di CDP e specifica autorizzazione del MEF.
Articolo 22 – Trattamento dei dati personali
22.1 Le Parti, nell’esecuzione della Convenzione, trattano i dati personali in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati personali ciascuna per quanto di propria competenza, ai sensi del GDPR e del D.lgs. n. 196/2003 nonché degli applicabili provvedimenti dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
22.2 Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione della Convenzione, le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli articoli 15 - 22 del citato GDPR.
22.3 Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto dell’articolo 5 del GDPR e del D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
22.4 Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con la Convenzione sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
22.5 CDP può trasmettere i dati relativi al Servizio:
- alla Banca d’Italia, all’ISTAT, alle Amministrazioni pubbliche centrali e locali, al fine di permettere l’espletamento delle attività istituzionali dei medesimi enti;
- ad ogni altra categoria di soggetti la cui attività è strettamente funzionale al perseguimento delle finalità indicate nella Convenzione.
Articolo 23 – Affiancamento
23.1 CDP, senza nessun onere aggiuntivo per il MEF, si impegna a garantire, successivamente al venir meno dell’efficacia della Convenzione, assistenza tecnica al soggetto che dovesse subentrare nella gestione del Servizio, per un periodo non superiore a 2 (due) mesi dalla data del subentro, così da facilitare il passaggio delle consegne. Per consentire l’immediata operatività, il MEF stabilirà i modi e i termini dell’attività di affiancamento di CDP al soggetto subentrante.
23.2 Per attività di affiancamento si intende, in via esemplificativa e non esaustiva, la presenza presso la sede del nuovo soggetto gestore di unità di personale appartenenti a CDP con il compito di svolgere attività di training/formazione per un periodo non superiore ai 2 (due) mesi dalla data del subentro.
23.3 Allo stesso tempo, inoltre, CDP si impegna fin d’ora a consegnare, senza alcun onere aggiuntivo, al nuovo soggetto gestore e al MEF tutta la documentazione ed i dati contabili inerenti alla gestione del Servizio sia in formato cartaceo che su supporto informatico.
Articolo 24 – Codice Etico, Modello Organizzativo e Policy Anti-Corruzione
24.1 Il MEF dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e della Policy Anti-Corruzione disponibili sul sito internet CDP (xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/xxxxxxxxx/XXX-Xxxxxx%00Xxxxx.xxx xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/xxxxxxxxx/XXX-Xxxxxxx%00Xxxx%000000000
.pdf e xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xx/xxxxxx_xxxxxx_xxxx_xxxxxxxxxx.xxxx) e di conoscerne integralmente il contenuto.
24.2 Il MEF si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo a violare i principi specificati nel Codice Etico, nel Modello Organizzativo e nella Policy Anti-Corruzione:
- le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto;
- i collaboratori esterni di CDP.
24.3 CDP dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento adottato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 aprile 2015 in ottemperanza all’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato anche nel sito istituzionale del MEF, e di conoscerne integralmente il contenuto. CDP a tal riguardo si impegna a non porre in essere
alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel predetto Codice di comportamento da parte del personale dipendente e dei collaboratori del MEF individuati come destinatari del Codice di comportamento di cui al citato decreto ministeriale.
Articolo 25 – Elezione di domicilio e comunicazioni
25.1 Ai fini della presente Convenzione le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:
- Ministero dell’Economia e delle Finanze – Xxx XX Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx; Tel.: 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxx.xxx.xx
- CDP – Xxx Xxxxx x. 0, 00000 Xxxx; Tel.: 00 00000; PEC: xxxxxx@xxx.xxx.xx
25.2 Pertanto ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della Convenzione, salvo ove non sia diversamente previsto, è effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, con posta elettronica certificata.
25.3 Ogni variazione nel domicilio eletto è comunicata mediante posta elettronica certificata, entro 5 (cinque) giorni dall’intervenuta modifica.
Articolo 26 – Efficacia e durata
26.1 La Convenzione è vincolante per CDP dalla Data di Decorrenza della stessa, ma impegna il MEF soltanto dopo la registrazione del relativo decreto di approvazione da parte della Corte dei Conti.
26.2 Fatti salvi i casi di recesso o risoluzione, la Convenzione ha una durata di 5 (cinque) anni con decorrenza dal 1° luglio 2021.
26.3 Ferma restando la possibilità per l’Amministrazione di individuare un diverso gestore del Fondo Rotativo e dei Fondi di Garanzia qualora le disposizioni normative lo consentano, le Parti si impegnano reciprocamente ad avviare il procedimento volto al rinnovo della Convenzione, ivi comprese tutte le attività conoscitive preliminari, entro e non oltre il 30 giugno 2025.
26.4 Qualora non sia stato possibile concludere il procedimento di stipula del nuovo atto di regolazione dei rapporti tra le Parti entro il termine previsto al precedente comma 2, il MEF potrà disporre una proroga della durata della presente Convenzione per il periodo strettamente necessario per la stipula del nuovo atto, comunque non superiore ad 1 (uno) anno.
26.5 Sino al rinnovo della presente Convenzione ovvero alla stipula di un nuovo atto di regolazione dei rapporti tra le Parti, CDP è comunque tenuta alla prosecuzione dell’esecuzione dei servizi contemplati nella Convenzione, negli stessi termini e alle medesime condizioni ivi previsti, con esclusione della concessione di nuovi crediti (o) nuovi finanziamenti o nuove garanzie. In tale ipotesi, a CDP sarà in ogni caso dovuto il Compenso ai termini e condizioni di cui alla presente Convenzione.
Articolo 27 – Trattamento fiscale
27.1 La presente Convenzione è soggetta all’imposta di registro solo in caso d’uso e in misura fissa, ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. La registrazione sarà a carico di CDP.
Articolo 28 – Legge regolatrice
28.1 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
28.2 Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione della Convenzione sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.
Articolo 29 – Disposizioni finali
29.1 La presente Convenzione è redatta in un unico originale sottoscritto digitalmente dalle Parti.
Roma, lì 24 giugno 2021
Ministero dell’economia e delle finanze Cassa depositi e prestiti S.p.A
Il Dirigente Generale Direttore CDP
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Cooperazione Internazionale allo Sviluppo Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente da:Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Organizzazione:MEF/80415740580 Unita':DIP.TESORO-UCID
Data:24/06/2021 09:27:05
Firmato digitalmente da: Xxxxxxxxx Xxxxxxx Data: 24/06/2021 15:42:10
Allegati:
Allegato A: Allegato tecnico
Allegato B: Elenco soggetti autorizzati ad operare sui conti di Tesoreria
ALLEGATO A
ALLEGATO TECNICO
alla Convenzione per l’istruttoria finanziaria, la gestione finanziaria, amministrativa e contabile del Fondo Rotativo fuori bilancio per la cooperazione allo sviluppo di cui all’articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227 e agli articoli 8 e 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125, del Fondo di Garanzia di cui all’articolo 27, comma 3, lett. c), nonché del Fondo di Garanzia di cui all’art. 8, comma 1-bis, della legge 11 agosto 2014, n. 125.
Sommario
1 DEFINIZIONI
2 OGGETTO DEL SERVIZIO
3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL SERVIZIO
3.1 SOTTOCONTO EX ART. 8, LEGGE 125/2014 DEL FONDO ROTATIVO (CREDITI D’AIUTO)
3.1.1 Istruttoria finanziaria preliminare e gestione finanziaria, amministrativa e contabile dei crediti concessionali
3.1.2 Rendicontazione, Reportistica, Monitoraggio dei rientri e Trasmissione dati APS
3.1.3 Ristrutturazione, sospensione, conversione, cancellazione dei crediti d’aiuto
3.1.4 Altre attività connesse alla gestione dei crediti concessionali ex art. 8, Legge125/2014.
3.2 Procedura relativa alle iniziative in “blending”.
4. GRUPPO DI LAVORO PER LA GESTIONE DEL FONDO ROTATIVO
ANNESSO 1 Contenuto indicativo delle rendicontazioni del Fondo Rotativo (trimestrale e annuale)
Definizioni
Il presente Allegato Tecnico ha lo scopo di illustrare i contenuti e le caratteristiche delle attività relative al Servizio (come di seguito definito).
Nel presente documento alle seguenti espressioni verranno attribuiti i seguenti significati:
Agenzia (o AICS): l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, istituita ai sensi dell’articolo 17della Legge 125/2014;
Allegato Tecnico: il presente documento, allegato alla Convenzione sub “A”, contenente la descrizione delle prestazioni di CDP ai sensi della Convenzione, con l’indicazione di tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione degli aspetti tecnico-operativi del Servizio;
Codice Etico: il codice etico di CDP, disponibile sul sito xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/xxxxxxxxx/XXX-Xxxxxx%00Xxxxx.xxx;
Comitato Congiunto: (CC) il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, istituito presso il MAECI ai sensi dell’articolo 21 della Legge 125/2014;
Comitato Direzionale: il Comitato Direzionale per la cooperazione allo sviluppo, istituito presso il MAECI ai sensi della soppressa Legge 49/1987, le cui funzioni sono terminate il 31 dicembre 2015;
Convenzione: la convenzione di cui il presente Allegato Tecnico costituisce allegato sub “A”;
Convenzione Art. 22: la convenzione tra CDP, il MAECI e l’Agenzia ai sensi di quanto previsto dell’articolo 22, comma 2, della Legge 125/2014;
Convenzione Finanziaria: la convenzione di cui alla Sezione 3.1.1 (H) del presente Allegato Tecnico.
Decreto Risorse Proprie: il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 28 settembre 2016.
Fondo di Garanzia ex art. 27: il fondo istituito a valere sulle risorse del Fondo Rotativo, giusta Delibera CIPE n. 34 del 20 febbraio 2015 e previsto dalla Legge 125/2014 all’articolo 27, comma 3, lett. c), per i finanziamenti di cui all’articolo 27, comma 3, lett. a) della Legge 125/2014;
Fondo di Garanzia ex art. 8, comma 1-bis: il fondo istituito a valere sulle risorse del Fondo Rotativo in una quota stabilita dal CICS nel limite di 50 milioni di euro, per i finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, da CDP;
Fondo Rotativo: il fondo istituito con Xxxxx 227/1977, a valere sul quale sono erogati crediti concessionali e finanziamenti e sono costituiti il Fondo di Garanzia ex art. 27 ed il Fondo di Garanzia ex art. 8, comma 1-bis, ai sensi degli articoli 8 e 27 della Legge 125/2014 nel quadro della cooperazione italiana bilaterale. Il Fondo Rotativo, di cui il MEF è titolare, si configura come un conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato. Il Dipartimento del Tesoro, attraverso il competente ufficio della Direzione IV, svolge compiti di sorveglianza e controllo sul suo utilizzo;
Legge 125/2014: la legge 11 agosto 2014, n. 125 recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”;
Legge 136/2010: la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
Modello Organizzativo: il modello di organizzazione e di gestione adottato da CDP ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e disponibile al sito xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/xxxxxxxxx/XXX-Xxxxxxx%00Xxxx%000000000.xxx;
Mutuatario: l’Ente/Ministero, designato dal Governo del PVS beneficiario del credito d’aiuto, che stipula la Convenzione Finanziaria;
Notifiche dei crediti di aiuto al Segretariato Tecnico OCSE e al Dipartimento Statistico dell'OCSE DAC:
• ex ante notification: le notifiche effettuate ai sensi dell’Arrangment on Officially Supported Export Credits delle singole schede tecniche concernenti ciascun credito di aiuto sia legato che slegato da inoltrare al Segretariato prima della presentazione dell’iniziativa al Comitato Congiunto;
• ex ante notification dei crediti di aiuto slegati al Dipartimento Statistico dell’OCSE DAC: notifiche delle singole schede tecniche concernenti ciascun credito di aiuto slegato con indicazioni specifiche riguardanti gli Enti Appaltanti e le tempistiche relative alle gare;
• ex post notification unificata (solo per i crediti slegati) al Segretariato Tecnico OCSE e al Dipartimento Statistico dell'OCSE DAC: aggiornamento annuale di una lista che riporta per ciascun credito di aiuto tutti i contratti commerciali aggiudicati (nome dell’impresa aggiudicataria, paese di provenienza, importo contratto, etc.) finanziati dai singoli crediti di aiuto slegati;
Risorse proprie di CDP: le risorse della c.d. gestione separata, che includono i proventi dal risparmio postale, di cui all’art. 5, comma 7 lettera a) del decreto legge 268/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003, utilizzabili da CDP nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo ai sensi del Decreto Risorse Proprie;
Servizio: le attività ed i servizi di cui all’Articolo 4 lettera A) (i) (Crediti Concessionali) della Convenzione nonché le attività e i servizi, attivabili su richiesta del MEF (all’esito delle procedure di definizione degli stessi a seguito della adozione della relativa normativa e regolamentazione attuativa secondo quanto previsto nella Convenzione), di cui all’articolo 4, lettere A) (ii) (Finanziamenti), B) e C) della Convenzione.
Acronimi utilizzati
AICS Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo Arrangement Arrangement on Officially Supported Export Credits APS Aiuto Pubblico allo Sviluppo
CD Comitato Direzionale
CC Comitato Congiunto
CDP o Gestore Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
CICS Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo sviluppo
CIPE Comitato Interministeriale per la Politica Economica
CRS Credit Reporting System del DAC
DAC Development Assistance Committee (Comitato di Aiuto allo Sviluppo dell’OCSE)
DGCS Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del MAECI
DGMO Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali del MAECI
DT Dipartimento del Tesoro del MEF
FR Fondo Rotativo
FG Fondo di Garanzia ex art. 27
HIPC Heavily Indebted Poor Countries (sono i Paesi più poveri e maggiormente indebitati, beneficiari dell’omonima iniziativa lanciata nel 1996 dal G7)
MAECI Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale MEF Ministero dell’Economia e delle Finanze
MoU Memorandum of Understanding (Accordo tra il MAECI-DGCS e il governo beneficiario o l’organizzazione finanziaria internazionale che disciplina i vari aspetti relativi alla concessione di un credito d’aiuto)
OCSE Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo ODA Official Development Assistance (cioè, Aiuto Pubblico allo
Sviluppo)
Partecipanti Paesi aderenti all’Arrangement on Officially Supported Export Credits
Paesi partner Paesi in Via di Sviluppo PVS
Oggetto del servizio
Il Servizio richiesto al Gestore consiste nella gestione finanziaria, amministrativa e contabile, ai sensi della Convenzione e del presente Allegato Tecnico, del:
A) Fondo Rotativo (FR), ovvero dei due sottoconti che lo costituiscono, relativamente a:
i) i crediti concessionali di cui all’articolo 8 della Legge 125/2014, che possono essere concessi per finanziare specifici progetti e programmi di cooperazione bilaterale; e
ii) i finanziamenti sotto qualsiasi forma di cui all’articolo 27, comma 3, lettere a) e b), della Legge 125/2014 in favore di (i) imprese per la partecipazione al capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste in Paesi partner, e/o (ii) investitori pubblici o privati o organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi nei Paesi partner o eroghino altre forme di finanziamento così come identificate dal CICS;
Il Fondo Rotativo (FR), di cui il MEF è titolare, si configura come un conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato.
Il Dipartimento del Tesoro, attraverso l’Ufficio competente della Direzione IV, svolge compiti di sorveglianza e controllo sul suo utilizzo.
I sottoconti ex artt. 8 e 27 della Legge 125/2014 vengono alimentati dai rientri (in conto capitale e in conto interessi) sui prestiti pregressi.
Per garantire l’operatività corrente del FR (ovvero l’erogazione tempestiva dei fondi ai soggetti beneficiari), il MEF autorizza CDP a trasferire risorse liquide dal conto di Tesoreria statale al conto di gestione n. 00000 Xxxx XX00X0000000000000000000000 BIC Swift XXXXXXXXXXX e intestato a CDP presso la Banca d’Italia.
B) Fondo di Garanzia ex art. 27, per i finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di imprese miste, concessi da CDP, da banche dell’Unione Europea, da banche di Paesi non appartenenti all’Unione Europea se soggette alla vigilanza prudenziale dell’autorità competente del Paese in cui si effettua l’intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti. Il sottoconto del suddetto Fondo di Garanzia è alimentato da una quota annuale proveniente dal sottoconto ex articolo 27 della Legge 125/2014 e dalle commissioni pagate dai richiedenti il servizio.
C) Fondo di Garanzia ex art. 8, comma 1-bis, relativamente ai finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma da CDP, ai sensi dell’articolo 22, comma 4 della Legge 125/2014.
Con riferimento alle attività di cui alle lettere A) paragrafo ii), B) e C) che precede, la prestazione dei relativi servizi e attività è subordinata:
a) con riferimento alla lettera A) paragrafo ii), al completamento dell’iter di definizione del quadro normativo e attuativo di riferimento; e
b) con riferimento alle lettere B) e C), alla costituzione ed operatività rispettivamente del Fondo di Garanzia ex art. 27 e del Fondo di Garanzia ex art. 8, comma 1-bis ed al previo completamento dell’iter di definizione del quadro normativo e attuativo di riferimento,
nonché, in ogni caso, alla stipula tra le Parti degli appositi addenda di cui alla Convenzione una volta che si siano realizzate le condizioni sopra menzionate.
3. Descrizione delle attività oggetto del Servizio
La descrizione delle attività relative all’esecuzione del Servizio che si fornisce qui di seguito si basa sull’esperienza fino ad oggi maturata e comunque delinea le caratteristiche del Servizio medesimo che dovrà essere prestato dal Gestore. Ove dovesse rendersi necessario, anche all’esito dell’emanazione della normativa o regolamentazione attuativa, le parti coinvolte si renderanno disponibili al fine di valutare gli eventuali aggiustamenti tecnici funzionali alla più efficiente conduzione delle attività e prestazioni di cui al Servizio, ai sensi e secondo i termini di cui alla Convenzione.
3.1 Sottoconto ex art. 8, Legge 125/2014 del Fondo Rotativo (Crediti d’aiuto)
Il credito d’aiuto (o soft loan) è, secondo la terminologia del DAC, un prestito “concessionale”, caratterizzato, cioè, da condizioni (durata del rimborso e tasso di interesse) molto più favorevoli di quelle di mercato. Assieme al dono, il soft loan è il principale strumento finanziario nell’assistenza bilaterale ai PVS.
Il credito d’aiuto costituisce un prestito offerto a condizioni assimilabili a quelle cui vengono accordati i crediti ai PVS da altri paesi donatori membri dell’OCSE, dai Fondi Multilaterali di Sviluppo, come l’IDA della Banca Mondiale o il Fondo di Sviluppo Africano, sempre nel rispetto delle regole dell’Arrangement.
I requisiti necessari affinché i crediti possano qualificarsi quali “concessionali” e i relativi termini e condizioni sono di volta in volta stabiliti dal Comitato Congiunto a seconda del livello di reddito del Paese beneficiario, del settore d’intervento delle iniziative da finanziare con i crediti di aiuto nonché del grado di priorità che un PVS assume nel contesto della cooperazione bilaterale italiana.
Alla data di sottoscrizione della Convenzione di cui al presente Allegato Tecnico, i requisiti di eleggibilità ai crediti concessionali sono stabiliti della delibera del Comitato Congiunto n. 5 del 2017 unitamente alle linee guida alla medesima allegate.
In ogni caso, al riguardo di quanto precede, nello svolgimento del Servizio, le Parti terranno debitamente conto dei requisiti e dei termini e delle condizioni stabiliti dalle delibere del Comitato Congiunto di carattere regolatorio di tempo in tempo in vigore durante la vigenza della Convenzione nonché di ogni altro provvedimento o decisione di natura regolamentare che dovesse trovare applicazione. Resta inteso che laddove nelle more della sottoscrizione della Convenzione Finanziaria e/o della erogazione del finanziamento il Gestore (CDP) dovesse avere notizia di un mutamento della classificazione del Paese beneficiario e/o delle assunzioni rilevanti ai fini del rispetto dei limiti indicati nell’Arrangement e/o dal DAC e sulla base delle quali il Comitato Congiunto abbia assunto le proprie determinazioni, il Gestore ne darà comunicazione al MEF e ne attenderà istruzioni scritte.
I crediti d’aiuto sono concessi dal governo italiano ai governi dei PVS sulla base di accordi di cooperazione, stipulati dal MAECI e dal Paese partner, per l’attuazione di progetti e programmi di sviluppo.
I prestiti sono deliberati dal Comitato Congiunto, ex articolo 21 della Legge 125/2014, alle cui sedute il MEF partecipa con diritto di voto ogni qualvolta siano trattate questioni di propria competenza. Dunque, per quanto riguarda la concessione, erogazione e gestione dei crediti
d’aiuto, non vi è alcuna discrezionalità da parte del Gestore (CDP), né ad esso compete ovvero è richiesto di esercitare qualsivoglia potere decisionale.
Il servizio del Gestore (CDP) relativo ai suddetti crediti concessionali si articola in quattro macro-attività tra loro interdipendenti:
1. istruttoria finanziaria preliminare e gestione finanziaria, amministrativa e contabile dei crediti concessionali;
2. rendicontazione, reportistica, monitoraggio dei rientri e trasmissione dei dati APS;
3. ristrutturazione, sospensione, conversione e cancellazione del debito derivante dai crediti d’aiuto;
4. altre attività connesse alla gestione dei crediti concessionali ex art. 8 della Legge 125/2014 di seguito indicate in merito alla partecipazione a riunioni e assistenza per profili finanziari.
Tali macro-attività sono a loro volta articolate in varie sub-attività, di primo e secondo livello, strettamente correlate a quella principale o connesse all’attuazione di disposizioni di legge.
Tutte le macro-attività sono caratterizzate da una continua interazione tra il Gestore e gli Uffici competenti del MEF – Dipartimento del Tesoro, del MAECI (DGCS1, DGMO) e dell’Agenzia.
Di seguito si passa a descrivere le macro-attività sopra elencate.
3.1.1 Istruttoria finanziaria preliminare e gestione finanziaria, amministrativa e contabile dei crediti concessionali
La macro-attività “Istruttoria finanziaria preliminare e gestione finanziaria, amministrativa e contabile dei crediti concessionali” si esplica nell’esecuzione da parte del Gestore delle seguenti sub-attività (valide in linea di massima per tutte le tipologie di crediti concessionali, ivi inclusi i crediti concessi ad esito delle procedure di “matching” ai sensi della Delibera del Comitato Congiunto n. 1 del 12 giugno 2020).
A. (i) Aggiornamento annuale - ai sensi della Delibera 5/2017 del Comitato Congiunto del 20/02/2017 (ovvero di altro provvedimento di tempo in tempo applicabile avente scopo e funzione analoghi a quelli di cui alla suddetta Delibera 5/2017) - delle tabelle concernenti le categorie Paese effettuato tenendo conto dei dati pubblicati dalla World Bank (reddito pro-capite), delle liste sui Paesi HIPC del FMI delle liste LDCs delle Nazioni Unite, della Lista 1 OCSE DAC e in accordo alle procedure dell’Arrangement; e
(ii) Messa a disposizione di dati e informazioni rilevanti, su richiesta dell’AICS, per la predisposizione di quanto precede, propedeutica all’inserimento nella programmazione di iniziative da formulare e dell’avvio del dialogo con la controparte locale per la definizione delle politiche di intervento a livello Paese, settore e tematiche strategiche di cui all’art 5.2 della Convenzione Art. 22 o di progetti specifici.
1 In seguito, ogni riferimento al MEF e al MAECI dovrà essere inteso come riferimento alle Direzioni o agli Uffici competenti.
B. Sostenibilità del Debito. Il Gestore (CDP) acquisisce le Debt Sustainability Analysis (DSA) della Banca Mondiale e del FMI, sulla base delle quali produce una scheda di riepilogo, accompagnata da una sintetica analisi macroeconomica, aggiornata alla data della richiesta secondo le informazioni disponibili a tale data. Qualora le DSA non siano aggiornate, il Gestore (CDP) può elaborare valutazioni proprie sul merito di credito.
C. Condizioni finanziarie. Raccolta delle condizioni finanziarie disponibili (reperibili sui siti dell’OCSE) che altri donatori applicano allo stesso Paese beneficiario e per settori di intervento analoghi, propedeutiche alla definizione delle condizioni finanziarie da applicare ai singoli crediti.
Sulla base delle informazioni descritte nei paragrafi precedenti, il Gestore (CDP) assiste MEF, AICS e MAECI nella definizione delle condizioni finanziarie da proporre alle autorità locali. Il Gestore può, altresì, avanzare proposte circa le modalità di erogazione del credito, in funzione della tipologia del progetto.
D. Assistenza al MAECI e all’AICS nella definizione dei profili finanziari della bozza di Memorandum of Understanding tra il governo beneficiario (o l’organizzazione finanziaria internazionale) e l’Italia, a firma del MAECI; verifica della coerenza della proposta di finanziamento redatta dall’AICS con i profili suddetti.
E. Redazione della bozza di Convenzione Finanziaria da parte del Gestore (CDP) tenuto conto dei testi standard, predisposti d’intesa tra le Parti. Nel redigere la bozza di Convenzione Finanziaria sulla base dei suddetti testi il Gestore (CDP), in concerto con il MEF, al fine di rendere il testo coerente con la bozza di Memorandum of Understanding (così come sarà stata previamente trasmessa dal MAECI a CDP) e/o allo scopo di tenere in debita considerazione le specifiche esigenze connesse alla singola operazione di finanziamento, apporterà le modifiche e/o integrazioni al relativo testo standard di Convenzione Finanziaria sulla base delle informazioni disponibili e nella misura in cui le stesse si rendano necessarie e/o opportune a giudizio delle Parti medesime in una tempistica tale da permettere alla DGCS l’inclusione della stessa nel pacchetto all’approvazione del Comitato Congiunto del relativo credito di aiuto.
Le risultanze di questa sub-attività, e della precedente sub lettera (D), vengono comunicate al MEF per permetterne l’esame in vista del successivo Comitato Congiunto.
F. Assistenza al MAECI per i profili finanziari che rilevano ai fini delle Notifiche ex- ante al Segretariato del gruppo dei Participants presso l’OCSE da effettuarsi prima della presentazione dell’iniziativa al Comitato Congiunto.
G. Partecipazione al Comitato Congiunto in occasione dell’approvazione dei crediti concessionali, a seguito della quale il MEF emette apposito provvedimento autorizzativo.
H. Finalizzazione e stipula della convenzione finanziaria con il governo beneficiario (ovvero con il Mutuatario) o l’organizzazione finanziaria internazionale beneficiaria (la “Convenzione Finanziaria”).
A seguito della delibera di approvazione assunta dal Comitato Congiunto per la concessione del credito d’aiuto e sulla base delle indicazioni fornite dal provvedimento autorizzativo del MEF (che contiene esplicito riferimento alla richiesta del MAECI ai sensi dell’articolo 8 della Legge 125/2014 e ai dettagli ivi contenuti), il Gestore (CDP), sulla base della versione in bozza presentata al Comitato Congiunto finalizza il testo della Convenzione Finanziaria che viene trasmesso formalmente al governo beneficiario (ovvero al Mutuatario) o all’organizzazione finanziaria internazionale per la negoziazione finale.
La negoziazione del testo di Convenzione Finanziaria si svolge in parallelo alla negoziazione del Memorandum of Understanding. Laddove necessario, la sede locale dell’AICS e/o l’Ambasciata d’Italia presente nel Paese beneficiario forniranno al Gestore (CDP) i riferimenti delle persone con cui prendere contatto per la negoziazione della Convenzione Finanziaria, assicurando un coordinamento per procedere ad una negoziazione in parallelo di Memorandum of Understanding e Convenzione Finanziaria.
Resta inteso che la Convenzione Finanziaria dovrà in ogni caso contenere previsioni tipiche per operazioni di finanziamento in materia di compliance, sanzioni internazionali, anti-corruzione, anti-riciclaggio e rispetto della normativa applicabile e che la stessa CDP non dovrà in ogni modo ritenersi obbligata ad accogliere (e pertanto potrà legittimamente rifiutare) richieste di modifica e/o eliminazione pervenute dalla controparte alle suddette previsioni qualora le stesse a giudizio del Gestore dovessero risultare pregiudizievoli.
Qualora ad esito delle negoziazioni il testo della Convenzione Finanziaria dovesse presentare scostamenti significativi rispetto al testo sottoposto al Comitato Congiunto, il Gestore (CDP) richiede al MEF ed al MAECI l’autorizzazione a procedere alla firma della Convenzione Finanziaria secondo il testo elaborato a seguito delle negoziazioni.
Nel caso di credito d’aiuto concesso in favore di una organizzazione finanziaria internazionale, la Convenzione Finanziaria sarà redatta sulla base di un testo in linea con quelli adottati in operazioni della specie (anche con riferimento all’assoggettamento ad una legge regolatrice e/o giurisdizione e/o a corti diverse da quelle italiane), incluso a titolo esemplificativo il modello LMA (Loan Market Association) e in ogni caso ritenuto soddisfacente per il Gestore (CDP). Fermo quanto precede, la Convenzione Finanziaria nel declinare le meccaniche di erogazione terrà conto delle previsioni di cui al Memorandum of Understanding.
Nel caso di Convenzioni Finanziarie rette dal diritto estero, la Convenzione Finanziaria dovrà disporre anche con riferimento all’allocazione dei costi connessi alle consulenze di diritto estero relative alla Convenzione Finanziaria medesima e da richiedersi nel contesto dell’operazione di finanziamento. In particolare, la Convenzione Finanziaria dovrà prevedere che i suddetti costi saranno a carico del relativo beneficiario. Ove ciò non fosse possibile in ragione delle specifiche circostanze collegate ai rapporti con il beneficiario del finanziamento e/o ai termini negoziati nel Memorandum of Understanding, tali costi saranno a carico del FR, per gli importi e secondo le modalità di tempo in tempo definiti tra il Gestore (CDP) e la
controparte, salvo diversa intesa tra il MEF ed il Gestore (CDP) alla luce delle specifiche circostanze del caso e della natura del finanziamento concesso
Il Gestore (CDP) sottoscriverà la Convenzione Finanziaria per conto del MEF dopo la firma del Memorandum of Understanding e previa adozione di apposito decreto autorizzativo da parte del MEF.
Copia della Convenzione Finanziaria firmata viene inviata in formato elettronico al MEF, al MAECI e all’Xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data della relativa stipula.
La Convenzione Finanziaria è, di norma, redatta in lingua inglese. In taluni casi, tuttavia, ove necessario e d’intesa con le parti di volta in volta coinvolte, la convenzione finanziaria può essere redatta nelle lingue veicolari francese, spagnolo o italiano. Essa indica, tra le altre cose, le modalità di erogazione del credito concessionale, che possono essere (i) con verifiche “ex ante” (c.d. procedura di erogazione tradizionale); oppure (ii) con verifiche “ex post” (c.d. procedura di erogazione semplificata), fermo restando quanto sopra previsto con riferimento all’ipotesi di Convenzione Finanziaria per la concessione di credito d’aiuto in favore di una organizzazione finanziaria internazionale.
La Convenzione Finanziaria indica, altresì, le modalità di rimborso del credito d’aiuto, le condizioni ed il termine per l’utilizzo del credito stesso, gli obblighi del Mutuatario e i casi di sospensione delle erogazioni relative al credito concesso. La Convenzione Finanziaria entra in vigore di norma solo dopo l’espletamento di specifiche formalità da parte del Mutuatario e l’acquisizione da parte del Gestore (CDP) dei seguenti documenti:
1) una dichiarazione dell’autorità competente del Governo del Paese beneficiario, che attesti i poteri e l'autorità del Mutuatario di sottoscrivere, in nome e per conto del governo del Paese beneficiario, la Convenzione Finanziaria mediante persona autorizzata ai sensi delle leggi e dei regolamenti in vigore a tutti gli effetti nel Paese beneficiario e ad assumersi gli obblighi derivanti dalla Convenzione Finanziaria;
2) la nomina scritta da parte del Mutuatario (verificata dall’Ambasciata Italiana o dalla sede AICS presso il Paese beneficiario) della persona o delle persone debitamente autorizzate a sottoscrivere la Convenzione Finanziaria ed i relativi allegati (i.e., la richiesta di finanziamento del contratto commerciale, la richiesta di erogazione e il riconoscimento di debito finale). La designazione deve specificare il nome e l’ufficio di appartenenza dei firmatari unitamente allo specimen aggiornato delle relative firme;
3) la dichiarazione del Mutuatario di apertura del conto e le relative coordinate bancarie nel caso di erogazione del finanziamento con verifiche ex post; e
4) ove espressamente previsto dal Memorandum of Understanding quale condizione per l’entrata in vigore della Convenzione Finanziaria, la dichiarazione del Mutuatario di selezione della società di auditing e l’approvazione da parte di AICS della selezione effettuata dal Mutuatario nel caso di erogazione del finanziamento con verifiche ex post.
I. Profili finanziari dei bandi/capitolati di gara. Messa a disposizione, su richiesta dell’AICS, di dati e informazioni relativi alla Convenzione Finanziaria (limitatamente alle condizioni finanziarie del credito, alle modalità di erogazione degli importi, e ai modelli standard di garanzie di performance e di anticipo (così come resi disponibili e/o pubblicati dalla Loan Market Association e/o dalla International Chamber of Commerce), in vista dello svolgimento da parte dell’AICS delle seguenti attività (i) predisposizione da parte dell’AICS di pareri/nulla osta in merito alla corretta redazione dei bandi/capitolati di gara; (ii) verifica della conformità dei contratti commerciali sottoscritti con la documentazione di gara approvata in fase di aggiudicazione da parte dell’ufficio legale dell’AICS;
J. Erogazione del finanziamento con verifiche ex-ante (c.d. procedura di erogazione tradizionale)
a) Istruttoria propedeutica all’allocazione e finanziabilità del contratto a credito d’aiuto.
Questa fase si apre con l’imputazione dei singoli contratti commerciali sul credito d’aiuto previo nulla osta da parte dell’AICS a seguito dell’aggiudicazione del relativo bando/capitolato di gara. Una volta ricevuto il nulla osta formale all’imputazione del contratto rilasciato dall’AICS, il Gestore effettua controlli sui contratti commerciali sulla base dell’apparenza formale delle evidenze documentali presentate (i.e. completezza del contratto con riferimento alle modalità di pagamento, presenza di un dettaglio dei costi o bill of quantities, coerenza del contratto con le finalità del credito in relazione alle previsioni della Convenzione Finanziaria) e sul fornitore italiano o estero (quali verifiche antiriciclaggio e antimafia, se applicabili, e dichiarazioni di impegno circa la destinazione dei fondi ricevuti). L’esito positivo dei suddetti controlli viene comunicato al Mutuatario, all’impresa e, per copia conoscenza, all’AICS. Il Mutuatario invia al Gestore la richiesta di finanziamento del contratto (comprensiva delle istruzioni di pagamento), ricevuta la quale il Gestore medesimo comunica al Mutuatario, al fornitore e, per copia conoscenza, all’AICS la finanziabilità del contratto.
b) Istruttoria propedeutica all’erogazione
Il fornitore invia al Gestore la richiesta di erogazione, in corrispondenza di ciascun pagamento da effettuare, corredata dalle evidenze documentali previste dal contratto commerciale e/o dalle istruzioni di pagamento del Mutuatario, in particolare in caso di fattura proforma. In questa fase il Gestore (CDP) effettua le seguenti verifiche formali (sulla base dell’apparenza formale delle evidenze documentali presentate):
- conformità della richiesta di erogazione al relativo allegato previsto in Convenzione Finanziaria;
- i riferimenti bancari del fornitore per l’accredito (i.e. l’intestazione del conto corrente bancario, Iban);
- la sussistenza delle evidenze documentali ai fini dell’erogazione come prevista
(i) dal contratto commerciale o (ii) dalle istruzioni di pagamento del Mutuatario (i.e. fattura commerciale, bill of lading, packing list, stato avanzamento lavori, etc.);
- la conformità nella forma, sulla base dell’apparenza formale, delle suddette evidenze documentali al relativo contratto commerciale e alle istruzioni di pagamento del Mutuatario.
A seguito dell’esito positivo di tali controlli, il Gestore invia le evidenze documentali al Mutuatario che, laddove previsto nell’Accordo Intergovernativo, deve dare l’assenso all’erogazione dei fondi. Nel caso in cui nell’Accordo Intergovernativo non sia prevista la necessità di un assenso del Mutuatario all’erogazione, questa avverrà secondo i termini e le condizioni previste in Convenzione Finanziaria. Le erogazioni potranno avvenire entro il termine di utilizzo del credito, così come definito nella Convenzione Finanziaria. Il termine di utilizzo del credito indicato nella Convenzione Finanziaria viene prorogato solo su richiesta formale del Mutuatario, previa approvazione da parte di MAECI e dell’AICS.
Ove non vi siano risorse disponibili per l’erogazione per motivi non imputabili al Gestore (CDP), quest’ultimo potrà non procedere all’erogazione, con esclusione di ogni e qualsivoglia responsabilità dello stesso Gestore (CDP) nei confronti del MEF.
K. Erogazione del finanziamento con verifiche ex-post (c.d. procedura di erogazione semplificata)
Qualora l’erogazione del credito d’aiuto avvenga in singole tranche anticipate a favore del governo beneficiario o dell’organizzazione finanziaria internazionale, il Gestore procede all’erogazione di ogni singola tranche entro i termini previsti nella Convenzione Finanziaria, previa verifica formale (sulla base dell’apparenza formale delle evidenze documentali presentate) dell’avveramento delle condizioni sospensive all’erogazione come stabilite nella Convenzione Finanziaria, in accordo a quanto previsto nel MoU, sulla base dei documenti disponibili e delle note e comunicazioni predisposte dall’AICS (i.e., 1) l’entrata in vigore del Memorandum of Understanding; 2) l’esistenza – qualora previsto dal Memorandum of Understanding
- di un Piano Operativo Generale (POG) verificato ed approvato da AICS per la tranche da erogare; 3) l’esistenza di un conto corrente dedicato e della sua corretta intestazione; 4) l’esistenza di un piano di spesa (i.e., budget annuale della spesa da finanziarsi) specifico per la tranche da erogare; 5) la costituzione ed operatività delle strutture locali (laddove è previsto) che hanno il compito di implementare l’iniziativa).
In questa fase, laddove ciò non sia previsto quale condizione per l’entrata in vigore del Memorandum of Understanding (cfr. sub H), ult. par., n. 4) il Gestore acquisisce la dichiarazione del Mutuatario di selezione della società di auditing e l’approvazione da parte di AICS della selezione effettuata dal Mutuatario.
Nel caso di tranche successive alla prima, sulla base dei report indipendenti predisposti dalla società di auditing così come trasmessi dall’AICS, il Gestore effettua la verifica (sulla base dell’apparenza formale delle evidenze documentali presentate) dell’avveramento delle condizioni previste nella Convenzione Finanziaria propedeutiche all’erogazione delle successive tranche (in particolare, i report della società di auditing ed il raggiungimento delle percentuali di impegnato e/o speso sui fondi già erogati). Quest’ultima verifica si basa su quanto dichiarato e rendicontato
dalla società di auditing nel report sull’utilizzo dei fondi erogati e sulla base delle note tecniche di approvazione del report redatte da AICS.
Le erogazioni potranno avvenire entro il termine di utilizzo del credito, così come definito nella Convenzione Finanziaria, che potrà essere prorogato solo su richiesta formale del Mutuatario, previa approvazione da parte di MAECI ed AICS. Il Gestore (CDP), una volta ricevuto il rapporto finale di auditing, così come approvato dall’AICS, dovrà verificare, sulla base dei dati nella propria disponibilità, la congruità tra l’importo del credito impegnato e l’importo del credito erogato.
Ove non vi siano risorse disponibili per l’erogazione per motivi non imputabili al Gestore (CDP), quest’ultimo potrà non procedere all’erogazione, con esclusione di ogni e qualsivoglia responsabilità dello stesso Gestore (CDP) nei confronti del MEF.
L. Modifica o revoca dei crediti d’aiuto.
Il Gestore (CDP), su richiesta del MEF e/o del MAECI e/o di propria iniziativa - sulla base dell’analisi periodica degli impieghi effettuati e degli impegni assunti condotta dal medesimo Gestore (CDP) in relazione alle consistenze e/o tempi di attraversamento delle iniziative del portafoglio del FR, anche in considerazione dell’approssimarsi della scadenza del termine di utilizzo - compie, per quanto di propria competenza, la verifica di fattibilità della modifica e/o dello storno e/o della revoca parziale o totale di crediti d’aiuto concessi, al fine della presentazione dell’apposita richiesta al Comitato Congiunto.
In particolare, in caso di revoca totale o parziale del credito di aiuto, con il supporto di AICS, il XXXXX presenta all’approvazione del Comitato Congiunto la revoca del credito di aiuto e richiede al MEF di emanare il decreto autorizzativo di revoca del credito.
Una volta ricevuto il suddetto decreto da parte del MEF, il Gestore (CDP) procede al perfezionamento della revoca del credito di aiuto, aggiornando contabilmente il sottoconto di riferimento.
Sei mesi prima della scadenza del termine di utilizzo del credito, il Gestore (CDP) informa il MAECI dell’esistenza di residui non allocati sullo stesso. Scaduto il termine di utilizzo del credito, nel caso di residui non allocati sullo stesso, previa comunicazione al Mutuatario e acquisizione da quest’ultimo della dichiarazione di debito finale, il Gestore (CDP) procede autonomamente allo storno dell’eventuale importo residuo. Il Gestore (CDP) comunicherà mediante apposita informativa l’ammontare degli importi oggetto di storno al Comitato di coordinamento di cui alla Convenzione Art. 22.
Il Mutuatario rilascia al Gestore (CDP) nella forma di un allegato previsto in Convenzione Finanziaria, la dichiarazione di debito finale, nella quale il Mutuatario riconosce di essere debitore del Gestore (CDP) per l’intero ammontare delle erogazioni effettuate a valere sul credito di aiuto e a tal fine allega un piano di ammortamento complessivo nel quale vengono accorpati tutti i piani concernenti gli esborsi effettuati.
A seguito di ricezione della dichiarazione di debito finale, il Gestore (CDP) procede al disimpegno di tutti i fondi ancora da erogare informandone MEF, MAECI ed AICS.
M. Monitoraggio del portafoglio e cura dei rientri.
Il Gestore (CDP) monitora il rispetto del piano di ammortamento del finanziamento e, quindi, il regolare versamento degli interessi e delle quote di capitale alle scadenze fissate. Il Gestore (CDP) procede, inoltre, ad applicare gli interessi di mora, ove contrattualmente previsti, qualora gli importi dovuti per capitale e/o interessi non pervengano entro il termine di scadenza previsto, secondo quanto definito nella Convenzione Finanziaria, sulla base della policy definita al riguardo dal MEF e dal MAECI. Il Gestore (CDP) provvede, altresì, a inviare gli avvisi di scadenza, gli eventuali solleciti per i mancati pagamenti e gli avvisi di richiesta di pagamento degli interessi di mora.
Si precisa, inoltre, che nella singola Convenzione Finanziaria dovrà essere prevista l’eventualità di incasso parziale e/o non sequenziale rispetto alle scadenze del piano di ammortamento a seguito di rimborso anticipato volontario parziale del finanziamento da parte del Mutuatario.
I rientri in divisa sono contabilizzati in Euro al cambio storico.
Nello svolgimento di tale attività, il Gestore (CDP) tiene conto delle indicazioni circa la sospensione del debito a seguito di accordi multilaterali o accordi di conversione (cfr. più oltre).
A livello di portafoglio del FR, il Gestore (CDP) effettua un’analisi periodica degli impieghi effettuati e degli impegni assunti, segnalando, attraverso apposita reportistica, le condizioni attuali dei crediti definiti come “problematici” e fornendo un documento scoring di sintesi che evidenzi il grado di attenzione dei crediti esaminati conformemente ai criteri ed alle modalità preventivamente concordate tra le parti.
La periodicità di tale analisi viene definita dallo Steering Group di cui all’art. 13 della Convenzione.
N. Contabilità e rendicontazione.
Il Gestore (CDP) è tenuto alla gestione contabile di ciascun credito erogato e, più in generale, dei conti complessivi.
Il Gestore informa, a seconda dei casi e nei termini di seguito specificati, il MEF, il MAECI e l’Agenzia sull’andamento del Fondo Rotativo (in particolare, erogazioni, rientri e mancati rimborsi) nel suo complesso e in dettaglio attraverso l’attività di rendicontazione periodica.
Nelle rendicontazioni dovranno di volta in volta essere specificate le modalità di incasso differenziate tra incassi avvenuti a seguito di pagamenti ricevuti dal Paese e mancati incassi dovuti a ristrutturazione, sospensione, conversione, o cancellazione del debito.
3.1.2 Rendicontazione, Reportistica, Monitoraggio dei rientri e Trasmissione dati APS
Il Gestore è tenuto ad espletare una dettagliata attività di rendicontazione periodica, che si sostanzia in una serie di relazioni di natura contabile e/o finanziaria che vengono inviate al MEF, al MAECI, all’Agenzia e, nei casi specificamente riportati nella tabella di seguito, alla Corte dei Conti.
In relazione alle predette attività di rendicontazione, si precisano nella tabella sottostante i
deliverable richiesti al Gestore (CDP) ed i relativi tempi di consegna:
ATTIVITÁ | DELIVERABLE | TEMPI DI ESECUZIONE DELL’ATTIVITÁ | |
a) | Report sullo status del Fondo Rotativo | Rendiconto quindicinale | Resoconto quindicinale |
b) | Redazione ed invio mensile della situazione relativa ai mancati rimborsi (ex art. 8 della l. 125/2014) | Rendiconto mensile | Entro i primi 5 giorni solari del mese successivo a quello di riferimento. |
c) | Report sulla situazione delle Convenzioni | Rendicontazione dello status dei contratti di finanziamento in negoziazione | Mensile |
d) | Redazione ed invio della rendicontazione dell’attività svolta nei trimestri gennaio-marzo aprile-giugno e luglio- settembre | Rendiconto trimestrale gennaio- marzo Rendiconto trimestrale aprile- giugno Rendiconto trimestrale luglio- settembre | Entro il 30 aprile di ogni anno Entro il 15 agosto di ogni anno Entro il 30 ottobre di ogni anno |
e) | Trasmissione al MEF ai fini della trasparenza G20 delle convenzioni firmate e delle nuove ristrutturazioni nel trimestre precedente; e dell’aggiornamento dell’esposizione per paese | Dati relativi al trimestre precedente, sulla base del template fornito dal MEF | Entro il 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio e 15 ottobre di ogni anno |
f) | Redazione ed invio della rendicontazione dell’attività svolta nell’anno precedente (periodo gennaio- dicembre) | Rendiconto annuale (periodo gennaio- dicembre dell’anno precedente) | Entro il 15 febbraio di ogni anno |
ATTIVITÁ | DELIVERABLE | TEMPI DI ESECUZIONE DELL’ATTIVITÁ | |
g) | Redazione ed invio della “relazione di consuntivo”, in termini operativi e finanziari, sulle attività svolte nell’anno precedente (periodo gennaio-dicembre) | Relazione di consuntivo, periodo gennaio-dicembre (alla quale è allegato il rendiconto annuale di cui al precedente punto f) | Entro il 15 febbraio di ogni anno |
h) | Redazione ed invio alla Corte dei Conti e al MEF del rendiconto finanziario sulla gestione del sottoconto ex art. 8 L. 125/2014 ai sensi dell’art. 23 della L. 559/1993. | Rendiconto finanziario annuale. | Entro il 30 marzo di ogni anno, salvo diversa data richiesta dalla Corte dei Conti |
i) | Trasmissione al MEF dei dati “aggregati” riguardanti il sottoconto ex art. 8 per la predisposizione della Scheda Patrimoniale relativa al Fondo Rotativo. | Scheda annuale: il Gestore (CDP) trasmette i dati aggregati di posta patrimoniale relativi al sottoconto ex art. 8 del FR al 31 dicembre dell’anno precedente | Entro il 15 febbraio di ogni anno |
j) | Trasmissione al MEF delle previsioni triennali delle erogazioni e dei rientri dei crediti d’aiuto (ai fini della “Roadmap” dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo per DAC STAT e del Questionario EU “FFSD - Monterrey”) | Dati previsionali relativi al triennio successivo | Entro il 15 aprile di ogni anno |
I contenuti minimi delle rendicontazioni e relazioni di cui alla tabella che precede sono elencati nell’Annesso 1 di cui al presente Allegato Tecnico.
Su richiesta delle amministrazioni di riferimento e/o dei governi beneficiari, il Gestore provvede all’invio di ulteriori informazioni e/o dati relativi allo svolgimento del Servizio non contemplati nel presente Allegato Tecnico, in ogni caso nei limiti di quanto di propria competenza e nel rispetto del principio di proporzionalità e ragionevolezza. Ai fini del suddetto invio il Gestore terrà conto della tempistica indicata dal richiedente.
Relativamente alla trasmissione dei dati per il calcolo dei flussi relativi agli APS e agli Other Official Flows il Gestore compie le seguenti attività:
A. Trasmissione dei dati relativi ai crediti d’aiuto. Il Gestore (CDP) provvede ad inviare al MEF:
(i) entro il 15 febbraio dell’anno successivo all’anno di rendicontazione, il Credit Reporting System (CRS++) compilato in forma ridotta, così come predisposto dall’OCSE-DAC dei dati relativi al sottoconto ex art. 8, Legge 125/2014 concernenti i crediti d’aiuto concessi, cancellati e/o ristrutturati; e
(ii) entro il 30 giugno dell’anno successivo all’anno di rendicontazione, il Credit Reporting System (CRS++) compilato nella sua interezza, così come predisposto dall’OCSE-DAC.
Una volta che sia garantita la piena operatività del sistema informativo dedicato, in uso presso il MEF, il Gestore potrà utilizzare il relativo interfaccia per il caricamento e la trasmissione e verifica dei dati forniti.
L’attività di compilazione del CRS++ avviene sotto la supervisione del MEF e, successivamente, del MAECI, a cui compete la trasmissione finale del CRS++ al Segretariato OCSE-DAC.
Di seguito, si riepilogano per ogni sub-attività i deliverable richiesti ed i tempi di esecuzione:
SUB-ATTIVITÁ | DELIVERABLE | TEMPI DI ESECUZIONE DELLA SUB- ATTIVITÁ | |
Trasmissione dei dati relativi ai crediti d’aiuto concessi, cancellati o ristrutturati nel sistema CRS++. | Report CRS++ in forma ridotta. Report CRS++ in forma completa. | i) Entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. ii) Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. |
3.1.3 Ristrutturazione, sospensione, conversione, cancellazione dei crediti d’aiuto
La macro-attività “Ristrutturazione, sospensione, conversione, cancellazione dei crediti d’aiuto”, comporta normalmente la partecipazione del Gestore (CDP) a riunioni di coordinamento al MAECI, alle sessioni del Club di Parigi (con cadenza mensile), ad altri Comitati di Creditori, nonché la gestione dei contatti ed eventuali incontri con i Paesi interessati.
Al Gestore (CDP), che partecipa alle eventuali trasferte a sue spese, è chiesto di fornire i dati di cui dispone in relazione alla situazione debitoria di un determinato Paese e di effettuare, in coordinamento con le altre parti interessate, una valutazione delle conseguenze finanziarie di eventuali proposte di decisione, in modo da facilitare la definizione della posizione italiana in occasione delle discussioni generali (es. tour d’horizon) di volta in volta tenute presso le competenti sedi istituzionali e/o dei negoziati.
Di seguito i contenuti principali di ogni sub-attività:
A. Preparazione delle sessioni del Club di Parigi e degli altri Comitati dei Creditori
Il Gestore (CDP) deve:
- Aggiornare e inviare al MEF e al MAECI, un riepilogo della situazione debitoria dei Paesi che sono oggetto di discussione alle riunioni del Club di Parigi e degli altri Comitati dei Creditori;
- compilare le tabelle dei “Data Call” predisposti dal Segretariato del Club di Parigi con la finalità di monitorare la situazione debitoria di un determinato Paese ad una data di riferimento, fornendo i dati di volta in volta richiesti, quali ad esempio quelli relativi alla tipologia del credito, al calcolo degli arretrati, al calcolo degli interessi di ritardo2, alla suddivisione temporale delle scadenze, alla distinzione tra importi dovuti e pagati e ad eventuali proiezioni richieste dal Segretariato in base ad accordi firmati o che si intende firmare con i Paesi debitori;
- fornire il proprio contributo di analisi tecnico-finanziaria, in termini di validità e fattibilità sui claims gestiti, relativo alle politiche e alle metodologie applicate nelle riunioni preparatorie delle discussioni nel contesto del Club di Parigi e degli altri Comitati dei Creditori, segnalando in anticipo eventuali criticità o richieste da fare al Segretariato;
- partecipare alle riunioni del Club Parigi (e a quelle degli altro Comitati dei Creditori, qualora vi sia esposizione) nella delegazione italiana, fornendo eventuali contributi richiesti al MEF/MAECI nel corso delle riunioni stesse;
- indicare importi e condizioni dei finanziamenti oggetto di cancellazione e/o ristrutturazione ai fini della predisposizione dell’accordo bilaterale con il Paese debitore la cui bozza viene predisposta dal MEF, condivisa con il Gestore (CDP) e con SACE s.p.a, e inoltrata al MAECI/DGMO.
2 Come definiti in sede di Club di Parigi (Accordo Multilaterale).
B. Attività bilaterale relativa alla conversione del debito (L. 449/1997 e art. 5 della L. 209/2000)
Il Gestore (CDP) deve:
- svolgere l’attività istruttoria propedeutica alla negoziazione dell’accordo di conversione tra il governo italiano e il governo del Paese beneficiario (esame delle posizioni debitorie, dei programmi di rimborso, dei versamenti e della tempistica e coerenza dei programmi di spesa previsti dagli Accordi di conversione del debito d’intesa con l’Agenzia);
- con riferimento alla bozza del suddetto accordo di conversione (che il Gestore (CDP) riceve da parte del MEF che ne cura la redazione), fornire le informazioni di carattere economico - finanziario relative alle posizioni debitorie oggetto di conversione e la relativa congruità con quanto previsto nell’eventuale accordo multilaterale firmato in sede Club di Parigi;
- monitorare l’andamento sotto il profilo finanziario degli accordi di conversione firmati (i.e. rispetto degli obblighi di pagamento) e svolgere le attività di propria competenza previste dagli stessi, anche tramite contatti ed incontri, a seconda dei casi, con il Paese debitore, il MEF, il MAECI e/o l’Agenzia;
- provvedere alla verifica dei versamenti effettuati negli eventuali fondi di contropartita come riportati nei rapporti di auditing /rapporti di enti esecutori relativi allo stato di avanzamento dei progetti finanziati con i fondi della conversione, a seguito di un esame della parte tecnica da parte di AICS; calcolare il controvalore, nella valuta originaria del credito, degli importi delle rate da cancellare corrispondenti ai sensi di quanto previsto dall’Accordo di conversione (es. sulla base delle spese effettuate in valuta locale sui progetti approvati oppure sulla base dei versamenti in valuta locale nei conti/progetto) dandone opportuna comunicazione al paese beneficiario.
A seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo bilaterale di conversione, il MAECI ne dà comunicazione ufficiale al MEF e al Gestore (CDP) via posta elettronica certificata (PEC). Alla ricezione di tale comunicazione il Gestore (CDP) provvede autonomamente alla sospensione delle rate oggetto del trattamento per tutta la fase che precede la cancellazione delle relative rate, monitorando l’esecuzione degli adempimenti amministrativo-contabili necessari relativi all’attuazione degli accordi bilaterali.
Nel caso di un accordo di conversione che preveda la cancellazione per fasi, una volta verificata l’ottemperanza delle condizioni prescritte da parte del Paese beneficiario, il MAECI con il supporto dell’AICS indicherà al Gestore il controvalore in Euro delle rate/importi da cancellare.
Il MAECI richiederà al MEF l’emanazione del decreto di cancellazione. Di conseguenza, il MEF autorizzerà il Gestore a dare esecuzione agli adempimenti amministrativo-contabili relativi alla cancellazione definitiva degli importi indicati.
C. Attività bilaterale relativa alla cancellazione del debito (L. 209/2000)
Il Gestore (CDP) deve:
- svolgere l’attività istruttoria di riconciliazione delle liste debitorie, propedeutica alla stipula dell’accordo bilaterale di cancellazione, relativa all’individuazione del debito oggetto di cancellazione nelle sue diverse componenti (capitale, interessi, interessi di mora, etc.), anche tramite contatti e incontri, a seconda dei casi, con il Paese debitore, il MEF e/o il MAECI;
- con riferimento alla bozza del suddetto accordo di cancellazione, fornire le informazioni di carattere economico-finanziario relative alle posizioni debitorie oggetto di cancellazione e la relativa congruità con quanto previsto nell’eventuale accordo multilaterale firmato in sede Club di Parigi;
A seguito della richiesta del MAECI con cui chiede al MEF l’emanazione del decreto di cancellazione, il MEF autorizza il Gestore a dare esecuzione agli adempimenti amministrativo-contabili relativi all’attuazione degli accordi bilaterali di cancellazione del debito.
D. Attività bilaterale relativa alla ristrutturazione del debito
Il Gestore (CDP) deve:
- svolgere l’attività istruttoria di riconciliazione delle liste debitorie, propedeutica alla stipula dell’accordo bilaterale di ristrutturazione, concernente l’individuazione del debito oggetto di ristrutturazione nelle sue diverse componenti (capitale, interessi, interessi di ritardo3, interessi di mora, etc.), anche tramite contatti e incontri, a seconda dei casi, con il Paese debitore, il MEF e/o il MAECI;
- con riferimento alla bozza del suddetto accordo di ristrutturazione, fornire le informazioni di carattere economico - finanziario relative alle posizioni debitorie oggetto di conversione e la relativa congruità con quanto previsto nell’accordo multilaterale firmato in sede di Club di Parigi o altro Comitato Creditori;
MAECIA seguito della richiesta del MAECI con cui chiede al MEF l’emanazione del decreto di ristrutturazione, il MEF autorizza il Gestore a dare esecuzione agli adempimenti amministrativo-contabili relativi all’attuazione degli accordi bilaterali di ristrutturazione del debito.
E. Attività relativa alla sospensione temporanea del servizio del debito
Ricevuta dal Segretariato del Club di Parigi o dal MEF comunicazione dell’intervenuta sottoscrizione di un accordo multilaterale (cancellazione, ristrutturazione, iniziative internazionali di moratoria), nelle more del relativo recepimento a livello bilaterale, così come nel caso di accordi di conversione in via di esecuzione nella fase che precede la cancellazione delle relative rate, il Gestore (CDP) provvede autonomamente alla sospensione delle rate oggetto di trattamento, monitorando l’esecuzione degli adempimenti amministrativo-contabili necessari.
3 Come definiti in sede di Club di Parigi (Accordo Multilaterale).
F. Reportistica specifica
• Il Gestore (CDP), ogni anno (previa richiesta ufficiale), invia al MEF e c.c. all’Agenzia, le previsioni delle cancellazioni e conversioni previste per il quadriennio che decorre dall’anno in cui viene effettuata la richiesta, per la successiva trasmissione delle medesime previsioni alla Ragioneria Generale dello Stato.
• Il Gestore (CDP), entro 15 (quindici) giorni dal termine di ciascun trimestre, invia al MEF (Ufficio competente della Direzione IV), e in c.c. al MAECI e all’Agenzia, un prospetto riepilogativo degli importi cancellati e/o convertiti nel trimestre per la successiva trasmissione agli uffici ed enti competenti (Ragioneria Generale dello Stato, Banca d’Italia, ISTAT).
• Il Gestore fornisce, sulla base della richiesta pervenuta dal Segretariato del Club di Parigi, le informazioni relative alle “Data Call” di cui alla lettera A del presente articolo.
Nella tabella di seguito si riepilogano, per ogni sub-attività, i deliverable richiesti ed i tempi di esecuzione:
SUB-ATTIVITÁ | DELIVERABLE | TEMPI DI ESECUZIONE DELLA SUB-ATTIVITÁ | |
1) | Trasmissione delle previsioni triennali delle cancellazioni, conversioni, e ristrutturazioni dei rientri dei crediti d’aiuto. | Comunicazione annuale di dati previsionali relativi al quadriennio che decorre dall’anno in cui viene effettuata la richiesta | Su richiesta del MEF |
2) | Trasmissione della situazione degli importi cancellati o convertiti nel trimestre precedente | Dati relativi al trimestre precedente, sulla base del template fornito dal MEF | Entro il 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio e 15 ottobre di ogni anno |
3) | Trasmissione al MEF e al MAECI/DGMO delle schede per il data call | Schede-Paese sulla base del formato fornito dal Club di Parigi | Sulla base della tempistica indicata dal Segretariato del Club di Parigi |
3.1.4 Altre attività connesse alla gestione dei crediti concessionali ex art. 8, Legge125/2014.
La macro-attività “Altre attività connesse alla gestione dei crediti concessionali ex art. 8, Legge 125/2014” - residuale rispetto alle precedenti - si articola nelle seguenti sub-attività:
1. Partecipazione del Gestore (CDP) - ove richiesto dal MEF, dal MAECI e/o dell’Agenzia - a riunioni presso dette Amministrazioni in qualità di advisor finanziario/tecnico e gestore del sottoconto ex art. 8, Legge 125/2014;
2. Partecipazione del Gestore (CDP), quale componente della delegazione italiana, ove necessario e richiesto dal MAECI e/o dal MEF, ad incontri intergovernativi con i PVS per la parte di competenza;
3. Contributo di analisi tecnica e finanziaria, ove richiesto dal MAECI, circa i profili finanziari delle posizioni debitorie del FR, oggetto di specifica deliberazione da parte del CICS e del Comitato Congiunto;
4. Consulenza tecnica su problematiche di natura finanziaria legate al credito concessionale o su questioni correlate al compimento delle attività e dei servizi di gestione del Fondo Rotativo secondo quanto previsto nel presente Allegato Tecnico.
5. Assistenza al MAECI per i profili finanziari che rilevano ai fini della notifica presso l’OCSE-DAC per i crediti slegati attraverso la messa a disposizione al MAECI e/o all’Agenzia, qualora richiesti, di dati e informazioni di natura finanziaria e relativamente ai contratti imputati nelle linee di credito di aiuto per la predisposizione da parte del MAECI e/o dell’Agenzia delle notifiche al Segretariato Tecnico e al Dipartimento Statistico dell’OCSE.
3.2 Procedura relativa alle iniziative in “blending”
In termini generali, il blending consiste nell’utilizzo combinato, nell’ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo ai sensi della Legge n. 125/2014, di Risorse Proprie di CDP, unitamente a risorse (i) del Fondo Rotativo o di altri fondi pubblici (c.d. “blending nazionale”); ovvero (ii) di istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali di cui all’articolo 5, comma 7, lettera a), terzo periodo, del Decreto Legge n. 269/2003, ovvero ancora di soggetti privati, pubblici o internazionali di cui all’articolo 22, comma 4, della Legge n. 125/2014 (c.d. “blending internazionale”).
Con riferimento alle iniziative da realizzarsi in blending mediante l’utilizzo combinato tra le Risorse Proprie di CDP e le risorse del Fondo Rotativo, troverà applicazione l’iter procedurale seguito dal Gestore (CDP) per le iniziative di cooperazione con crediti concessionali di cui all’articolo 8, Legge 125/2014 combinato con quello di cui all’articolo 22, Legge 125/2014 per la parte dell’iniziativa finanziata attraverso l’utilizzo delle Risorse Proprie di CDP. Con riferimento a tale parte, inoltre, è inteso che CDP opererà, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 125/2014 e fermo restando quanto segue, in maniera autonoma (e non quale gestore di risorse di terzi). Resta inteso tra le parti che, nelle iniziative da realizzarsi in blending, CDP agirà per conto del MEF in relazione alla quota a valere sul FR.
Nel contesto dell’attività di ricognizione semestrale, il Gestore (CDP) informerà il MEF su eventuali iniziative di cooperazione in corso di analisi realizzabili con Risorse Proprie di CDP, fermo restando che il Gestore (CDP) informerà tempestivamente il MEF ogni qualvolta ipotizzi di contribuire alla realizzazione di una delle iniziative di cooperazione in corso di istruttoria con Risorse Proprie di CDP.
La struttura del finanziamento e le relative condizioni finanziarie (quali, a titolo esemplificativo, tasso di interesse finale, durata complessiva del credito e durata delle “quota FRCS” e della “quota CDP”, modalità di rimborso e piano di ammortamento, elemento dono, grado di slegamento) saranno definite di comune accordo dal MEF e da CDP, sentita anche l’AICS, tenuto conto della circostanza che le condizioni finanziarie generali dell’operazione derivano dalla strutturazione di una operazione nella quale le Risorse Proprie di CDP sono coniugate alle risorse a valere sul Fondo Rotativo tenendo conto delle diverse esigenze di remunerazione del capitale impiegato.
L’iniziativa di cooperazione da realizzarsi in blending nazionale, unitamente al finanziamento della suddetta iniziativa e alle relative condizioni, è approvata con apposita delibera del Comitato Congiunto, sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS, nonché di quella sottoposta alla DGCS medesima da parte di CDP, anche ai fini della verifica della sussistenza del soddisfacimento dei requisiti previsti dal Decreto Risorse Proprie, ciascuna con riferimento alla rispettiva componente del credito “misto”.
La Convenzione Finanziaria sarà redatta sulla base di un testo in linea con quelli adottati in operazioni della specie (anche con riferimento all’assoggettamento ad una legge regolatrice e/o giurisdizione e/o a corti diverse da quelle italiane), incluso a titolo esemplificativo il modello LMA (Loan Market Association) e in ogni caso ritenuto soddisfacente per il Gestore (CDP). Fermo quanto precede, la Convenzione Finanziaria nel declinare le meccaniche di erogazione terrà conto delle previsioni di cui alla delibera sopra menzionata.
Nel caso di Convenzioni Finanziarie rette dal diritto estero, la Convenzione Finanziaria dovrà disporre puntualmente anche con riferimento all’allocazione dei costi connessi alle consulenze di diritto estero relative alla Convenzione Finanziaria e da richiedersi nel contesto dell’operazione di finanziamento. In particolare, la Convenzione Finanziaria dovrà prevedere che i suddetti costi saranno a carico del relativo beneficiario. Ove ciò non fosse possibile in ragione delle specifiche circostanze collegate ai rapporti con il beneficiario del finanziamento e/o ai termini negoziati nel Memorandum of Understanding, tali costi saranno a carico del FR e di CDP pro quota rispetto alla rispettiva componente del credito “misto”, per gli importi e secondo le modalità di tempo in tempo definiti tra il Gestore e la controparte, salvo diversa intesa tra il MEF ed il Gestore (CDP) alla luce delle specifiche circostanze del caso e della natura del finanziamento concesso
In sede di gestione dei finanziamenti in blending con risorse a valere sul Fondo Rotativo, il Gestore (CDP), in consultazione con il MEF, esercita ogni rimedio, atto e/o attività necessaria e/o opportuna per tutelare i diritti ed interessi del Fondo Rotativo, in conformità alla Convenzione, nonché per la tutela dei propri diritti ed interessi, ivi inclusi la richiesta del rimborso anticipato totale o parziale del finanziamento e il recupero del credito in sede giudiziale o stragiudiziale.
4. Gruppo di lavoro per la gestione del Fondo Rotativo ex artt. 8 e 27 della legge 125/2014, del Fondo di Garanzia ex art. 27 comma 3 lettera c) della legge 125/2014 e del Fondo di Garanzia ex art. 8 comma 1 bis
La specificità e unicità del servizio in questione richiedono necessariamente, per un’efficiente esecuzione, un gruppo di lavoro, qualitativamente e quantitativamente adatto ad assicurare l’oggetto del Servizio. È quindi necessario che i componenti del gruppo di lavoro abbiano una conoscenza delle tematiche di cooperazione e che siano in grado di interloquire, secondo necessità, in lingua inglese o francese.
Pertanto, CDP si avvarrà di un gruppo di lavoro dedicato all’espletamento del servizio, in cui dovrà essere individuato:
i) il Responsabile del servizio: la figura a capo del gruppo di lavoro e dovrà avere una visione complessiva e dettagliata di tutte le attività oggetto del Servizio, sarà il referente responsabile della gestione del Servizio nei confronti del MEF, del MAECI e dell’Agenzia, che, quindi, avrà la capacità di rappresentare a ogni effetto il Gestore;
ii) i Referenti tecnici. Si tratta di figure con compiti di coordinamento e supervisione del gruppo di lavoro, che fungeranno anche da interfaccia con il MEF, il MAECI e l’Agenzia nell’attività quotidiana di gestione del Servizio nel suo complesso e che, pertanto, dovranno essere in grado di fornire alle amministrazioni di riferimento tutte le informazioni e i chiarimenti di volta in volta necessari con riferimento all’attività di gestione. I Referenti tecnici individuati sono:
- Referente Tecnico per le attività del sottoconto cui all’art. 8, Legge 125/2014;
- Referente Tecnico per le attività del sottoconto cui all’art. 27, Legge 125/2014;
- Referente Tecnico per il Fondo di Garanzia ex art 8, comma 1 bis
- Referente Tecnico per il Fondo di Garanzia ex art 27;
Per il solo sottoconto cui all’art.8, Legge 125/2014:
iii) i Focal Point, nominalmente individuati, per ognuno dei seguenti filoni di attività:
1. istruttoria preliminare, negoziazione e finalizzazione delle convenzioni finanziarie;
2. erogazioni dei fondi e relative attività e procedimenti;
3. monitoraggio e cura dei rientri, rendicontazioni, reportistica e trasmissione dati APS, attività sul trattamento del debito in sede multilaterale che bilaterale.
I Focal Point dovranno essere in grado di interfacciarsi con il MEF, il MAECI e l’Agenzia e fornire alle amministrazioni di riferimento tutte le informazioni e i chiarimenti relativi alle loro specifiche attività di gestione;
iv) altro personale del Gruppo di Lavoro, secondo l’organizzazione interna di CDP.
Il Gestore (CDP) si impegna a comunicare al MEF eventuali modifiche che possono riguardare il Gruppo di Lavoro secondo le modalità indicate nell’art. 12 della Convenzione.
Annesso 1 all’Allegato Tecnico
Contenuto indicativo delle rendicontazioni del Fondo Rotativo (trimestrale e annuale)
• Situazione contabile delle disponibilità e degli impegni del Fondo Rotativo;
• Lista dei crediti approvati dal Comitato Direzionale o dal Comitato Congiunto e non ancora autorizzati;
• Indice delle varie liste.
• Lista dei crediti per Paese:
a) descrittiva: scheda Paese con indicazione, per ogni singolo credito concessionale, degli estremi (data e numero) della delibera adottata del Comitato Direzionale o dal Comitato Congiunto e del relativo importo concesso, della data di firma e della data di entrata in vigore della Convenzione Finanziaria, del numero AID (fornito da AICS) del termine di utilizzo del credito. La tabella descrittiva potrà essere integrata con le ulteriori informazioni concordate tra le parti;
b) analitica: scheda Paese con indicazione di ogni singolo credito concessionale in divisa originaria, del numero AID (fornito da AICS) della data di firma e della data di entrata in vigore della Convenzione Finanziaria, dell’importo concesso, di quello già erogato e quello ancora da erogare, dell’eventuale ammontare complessivo delle insolvenze e dei rientri previsti;
• Lista dei consolidamenti: descrittiva e analitica (cfr. lista dei crediti punti a) e b) che precedono) in divisa originaria con controvalore totale in Euro;
• Lista descrittiva dei crediti chiusi (cfr. lista dei crediti punto a) che precede);
• Lista delle erogazioni effettuate nel periodo di riferimento;
• Lista dei rientri del periodo, per Paese, in divisa originaria, distinti per capitale e interessi;
• Lista delle convenzioni autorizzate nel periodo;
• Lista delle convenzioni sottoscritte nel periodo;
• Lista storica di tutte le tranches di cancellazione e conversione dei crediti d’aiuto concessionali;
• Lista delle tranches di cancellazione, ristrutturazione e conversione effettuate nel periodo di riferimento;
• Lista dei crediti/rate sospesi (con suddivisione delle rate per capitale e interessi e per interessi di mora e/o di ritardo4, ove previsti);
• Lista dei motivi di sospensione.
Contenuto indicativo della Relazione di consuntivo (annuale) per i sottoconti artt. 8 e 27, Legge 125/2014
• Impegni assunti;
• Convenzioni finanziarie stipulate;
• Erogazioni;
• Rientri;
• Mancati rimborsi;
• Impegni da erogare;
• Consistenza gestionale del Fondo;
• Annullamenti;
• Conversioni;
4 Come definiti in sede di Club di Parigi (Accordo Multilaterale).
• Ristrutturazione.
Contenuto indicativo del Rendiconto alla Corte dei Conti sulla gestione del Fondo Rotativo
• Sintetica descrizione della finalità dei due sottoconti;
• Sintetica descrizione dell’attività operativa e finanziaria relativa all’anno di riferimento;
• Rendiconto finanziario.
ALLEGATO B
ELENCO SOGGETTI AUTORIZZATI AD OPERARE SUI CONTI DI TESORERIA
CDP dichiara che i soggetti delegati ad operare sui conti correnti indicati all’Articolo 18 della presente Convenzione sono i seguenti:
- De Prosperis Xxxxxxxxx nato a Roma il 10-02-1962 - codice fiscale XXXXXX00X00X000X;
- Solimeno Carmela nata a Castellammare di Stabia (NA) il 12-12-1983 - codice fiscale XXXXXX00X00X000X;
- Xxxxxxx Xxxxx nata a Belpasso (CT) il 27-11-1965 - codice fiscale DNLFA65S67A766O;
- Xxxxxx Xxxxxxxxx nato a Pesaro (PU) il 17-03-1981 - codice fiscale XXXXXX00X00X000X;
- Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx nato a Alatri (FR) il 18-09-1981 - codice fiscale XXXXXX00X00X000X.