CIRCOLARE INTERNA N. 59
Viterbo, 29/01/2021
CIRCOLARE INTERNA N. 59
A tutto il Personale Alla RSU di Istituto A Studenti/Famiglie
Sito
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero
Normativa
L. 146/1990 modificata e integrata dalla L.83 dell’ 11 aprile 2020 (in particolare art.1, comma 2, lettera d)
• Accordo sottoscritto il 29 maggio 1999 di attuazione della L.146/1990
• Accordo firmato tra Aran e XX.XX (FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF) il 2 dicembre 2020, recepito dalla commissione di Garanzia con delibera del 17 dicembre 2020 e pubblicato in G.U. Nr. 8 il 12 gennaio 2020 (questo accordo sostituisce l’accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999)
Campo di applicazione: personale a tempo determinato ed indeterminato di tutto il comparto: Istruzione, Università e AOU, Enti di ricerca e AFAM Sono previste azioni rivendicative a livello di: - Comparto (novità)
- Nazionale (tutte le amministrazioni ricomprese nelle varie sezioni del Comparto) - Territoriale (Provincia o Regione) con riferimento alla Amministrazione - Decentrata (Scuola)
Per le Istituzioni scolastiche: articoli 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13.
Servizi pubblici essenziali (art. 2)
Servizi pubblici da considerare essenziali nelle scuole a sensi della L.146/1990, art.1, comma 2, lettera d): Istruzione pubblica, con particolare riguardo all’esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. -Igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica delle persone -Attività relative alla produzione e distribuzione energia e beni prima necessità, gestione e manutenzione impianti; salvaguardia degli edifici, strutture e impianti -Erogazione assegni e indennità con funzione di sostentamento
Prestazioni indispensabili
Non variate rispetto all’accordo del 1999 Raggruppate per categorie omogenee in 4 gruppi Istruzione Igiene, sanità e attività assistenziali
Produzione e distribuzione di energia, sicurezza edifici ed impianti Erogazione di assegni ed indennità
Prestazioni indispensabili e contingenti minimi (artt.2 e 3)
A) istruzione scolastica
a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità.
Personale coinvolto:
➢ Docenti, tenuto conto di quanto previsto dall’art.10, comma 6
➢ Assistente Amministrativo
➢ Assistente Tecnico (con riferimento alle specifiche aree di competenza)
➢ Collaboratore Scolastico per le attività connesse all’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale
Servizi pubblici essenziali e prestazioni indispensabili e contingenti minimi (art. 2 e 3)
B) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica delle persone b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi. Personale coinvolto:
➢ Assistente del reparto o del laboratorio
➢ Collaboratore scolastico (eventualmente, per garantire l’accesso ai locali)
C) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico
c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse.
Personale coinvolto:
➢ Assistente tecnico (con riferimento alle specifiche aree di competenza)
➢ Collaboratore Scolastico (per le eventuali attività connesse)
D) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento
d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. Personale coinvolto:
➢ Dsga e/o ➢ Assistente Amministrativo
Protocollo e Regolamento
Il D.S. di ogni istituzione e le XX.XX rappresentative (Cisl Scuola, Flc Cgil, Uil Scuola, Snals, Gilda, Anief) entro l’11 febbraio 2021 (30 gg dall’entrata in vigore dell’accordo) predispongono un protocollo di intesa, per l’individuazione del numero dei lavoratori interessati e dei criteri per l’individuazione degli stessi. Una volta definito il protocollo, il D.S. emanerà un regolamento.
Criteri di individuazione del personale
volontarietà dei lavoratori
• rotazione
In ogni caso, il protocollo dovrà tendere ad utilizzare il contingente minimo di lavoratori per assicurare le prestazioni indispensabili.
Procedure da seguire in occasione dello sciopero
In occasione di ogni sciopero
• Il DS invita il personale, in forma scritta e anche per e-mail, a manifestare la propria intenzione (entro il quarto giorno dalla proclamazione dello sciopero)
• la dichiarazione di adesione è irrevocabile, salvo il caso in cui il lavoratore sia individuato nel contingente di personale destinato a garantire le prestazioni indispensabili;
• non è più disciplinato il caso in cui il lavoratore, una volta comunicata l’adesione, manifesti l’intenzione di aver mutato intenzione (offerta tardiva di lavoro).
Comunicazioni del D.S. alle famiglie
Almeno 5 giorni prima dell’inizio dello sciopero Nelle forme ritenute più idonee (sito internet, e-mail, appositi avvisi sul registro elettronico, ecc.) fornisce le seguenti informazioni:
➢ indicazione delle Organizzazioni Sindacali che hanno proclamato lo sciopero;
➢ le motivazioni inerenti alla vertenza;
➢ i dati relativi
✓ alla rappresentatività a livello nazionale delle XX.XX. che hanno proclamato lo sciopero;
✓ alle % di voti ottenuti dalle stesse organizzazioni nelle ultime elezioni RSU avvenute a livello di singola istituzione scolastica;
✓ alle % di adesione registrate, sempre a livello di istituzione scolastica, agli scioperi proclamati nell’anno scolastico e in quello precedente, con l’indicazione delle sigle sindacali che vi hanno aderito;
➢ l’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
➢ l’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione sulla base delle comunicazioni rese dal personale.
Individuazione del personale
• Individuazione dei nominativi del personale atto a garantire le prestazioni indispensabili
• Comunicazione agli interessati cinque giorni prima dello sciopero
• Entro il giorno successivo il lavoratore può ribadire la volontà di aderire
• Sostituzione se possibile; comunicata all’interessato entro le 24 ore successive
• Dopo l’effettuazione dello sciopero comunicazione dei dati relativi alla adesione allo sciopero, e alla chiusura totale o parziale della scuola, espressa in numero di plessi e classi
Norme da rispettare in caso di sciopero (art. 10)
La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero deve avvenire con un preavviso non inferiore a 10 giorni (prima erano 15) e deve contenere l’indicazione:
• della durata dello sciopero (intera giornata ovvero breve)
• le motivazioni dell’astensione collettiva dal lavoro
Tempi e durata delle azioni di sciopero
• non possono essere proclamati scioperi a tempo indeterminato;
• il primo sciopero non può superare la durata di una giornata. Per la medesima vertenza, gli scioperi successivi al primo non possono superare i due giorni consecutivi. Nel caso in cui gli scioperi successivi
al primo fossero previsti per giorni a ridosso di un giorno festivo non potranno avere durata superiore alla giornata.
• gli scioperi brevi - alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di lezione o delle attività educative, o di servizio per il personale ATA.
Modalità di sciopero
• Nel caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi brevi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno
• se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi brevi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano
• La proclamazione di uno sciopero breve deve essere puntuale: in particolare, deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l’ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Lo sciopero breve è computabile ai fini del raggiungimento dei tetti dei limiti individuali (5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero)
• Per i docenti la durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all’insegnamento deve essere stabilita con riferimento all’orario predeterminato in sede di programmazione
In particolare…
• l’intervallo minimo tra l‘effettuazione di uno sciopero e la successiva nel caso in cui interessino lo stesso servizio e la stessa utenza è di 12 giorni (prima erano 7). Saranno le amministrazioni competenti a ricevere le comunicazioni relative alla proclamazione degli scioperi ad informare le Organizzazioni sindacali dell’esistenza di scioperi già dichiarati
• in caso di calamità naturali o di avvenimenti di eccezionale gravità gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi
Limiti…
• non sono consentiti scioperi che impegnino singole unità operative funzionalmente non autonome (nella scuola, isingoli punti di erogazione – plessi)
• rimane il limite individuale di sciopero fissato a 40 ore/8 giorni e 60 ore/12 giorni.
• Deve comunque essere garantita l’erogazione, nell’anno scolastico, di un monte ore non inferiore al 90% dell’orario complessivo della classe;
• gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantire comunque lo svolgimento delle operazioni e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo il termine di scadenza previsto dalle disposizioni ministeriali;
Limiti….scrutini
• gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
• gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, il differimento delle operazioni di scrutinio non deve essere superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;
Franchigia
• Inizio anno scolastico: dall’1 al 5 settembre
• nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia x xxxxxxxx
Comunicazione ai cittadini
In occasione dello sciopero le autorità competenti dovranno comunicare:
- Tempi e modalità dell’azione di sciopero
- % di adesione registrate a livello nazionale o locale (a seconda del tipo di sciopero) agli scioperi indetti nell’anno in corso ed in quello precedente, dalle sigle interessate
Sciopero virtuale
Il CCNL di comparto definirà eventuali altre forme di astensione collettiva che prevedano comunque la prestazione lavorativa (cosiddetti “scioperi virtuali”) definendone tipologia, modalità attuative ed importi delle trattenute da destinare a finalità sociali (le richieste di parte sindacale erano più forti)