Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi del Commercio
Generali Italia S.p.A.
VALORE COMMERCIO PLUS
Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi del Commercio
Il presente Fascicolo informativo, contenente
- Nota informativa, comprensiva del glossario
- Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
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Nota Informativa
Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi del Commercio Mod. VK99/06
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
GLOSSARIO
Assicurato La persona in favore della quale è prestata l’assicurazione.
Assicurazione Il contratto di assicurazione.
Contraente La persona che stipula il contratto di assicurazione.
Franchigia Importo prestabilito che l’Assicurato tiene a suo carico.
Indennizzo/ Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Partita Insieme di beni assicurati con un unico capitale.
Polizza Il documento che prova l’assicurazione.
Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
Scoperto Importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in misura percentuale sull’ammontare dell’indennizzo/risarcimento.
Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società L’impresa assicuratrice, e cioè Generali Italia S.p.A.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Generali Italia S.p.A. - Gruppo Generali;
b) sede legale: Mogliano Veneto (TV) - Xxx Xxxxxxxxxx, 00 - Xxxxxx;
c) recapito telefonico: x00 000 0000 000, sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx, e-mail xxxx.xx@xxxxxxxx.xxx;
d) è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle Imprese di assicurazione ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.
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e) Collegandosi al sito internet della Compagnia, accedendo alla sezione dedicata e seguendo le istruzioni riportate, il Contraente potrà registrarsi ed accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte.
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2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società
Il patrimonio netto ammonta a 00.000.000.000 euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 1.618.628.000 euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 9.198.582.000 euro.
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 4,35 (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).
Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo.
Avvertenza: in mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria (esclusa la frazione di anno) con il massimo di un anno.
Si rinvia all'art. 2.8 delle condizioni generali di assicurazione della Parte Comune a tutte le Sezioni per gli aspetti di dettaglio pari ad un anno e così successivamente.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto è destinato all’assicurazione dei rischi delle attività commerciali al dettaglio e all’ingrosso.
Il Contraente potrà scegliere le garanzie da attivare all’interno di quelle previste dalle seguenti sezioni:
- sezione Incendio: assicurazione dei beni per danni materiali e diretti derivanti da una serie di eventi indicati in polizza;
- sezione Furto: assicurazione dei beni in caso di asportazione o danneggiamento degli stessi avvenuto in occasione di furto o di rapina realizzati o tentati;
- sezione Responsabilità Civile: tiene indenne l’Assicurato per i danni cagionati a terzi ed ai prestatori di lavoro in conseguenza degli eventi previsti in polizza legati all’attività commerciale ed eventualmente alla proprietà dei locali;
- sezione Spese Legali e Peritali: rimborsa all'Assicurato talune spese legali sostenute per le vertenze indicate in polizza;
Inoltre potranno essere attivati i servizi di Assistenza “Qui Generali”.
Per i dettagli delle garanzie che possono essere inserite nell’assicurazione e che sono operanti unicamente se richiamate in polizza, si rinvia agli appositi articoli delle condizioni di assicurazione:
- Incendio ed altri danni ai beni – artt. da 2.1 a 2.5; artt. del capitolo 5. e del capitolo 6. della sezione Incendio;
- Furto – art. 2.1 – da artt. 5.1 a 5.5 – artt. del capitolo 6. della sezione Furto;
- Responsabilità civile – art. 1.1 ; artt. da 3.1 a 3.13 della sezione Responsabilità Civile;
- Spese legali – artt. da 1.1 a 1.2 della sezione Spese Legali e Peritali;
- Assistenza – artt. da 1.1 a 1.13 della sezione Assistenza.
Avvertenza: nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero cause di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Dette limitazioni, esclusioni e cause di sospensione sono contraddistinte nelle condizioni generali di assicurazione dal carattere corsivo.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti articoli:
- Tutte le sezioni – art. 2.2 della Parte Comune a tutte le Sezioni;
- Incendio ed altri danni ai beni – art. 3.1 della sezione Incendio;
- Furto – art. 3.1 della sezione Furto;
- Responsabilità civile – art. 2.1 della sezione Responsabilità Civile;
- Spese legali e peritali – art. 2.1 della sezione Protezione Legale;
- Assistenza – art. 2.5 della sezione Assistenza.
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Avvertenza: il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti, massimali.
Si rinvia pertanto alle relative condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. In particolare, si rinvia ai seguenti articoli:
- Incendio ed altri danni ai beni – art. 1.1; punto 3. del capitolo 5; artt. del capitolo 6 della sezione Incendio;
- Furto – art. 1. Cose assicurate, artt. da 4.1 a 4.4; artt. del capitolo 6 della sezione Furto;
- Responsabilità civile – artt. da 3.1 a 3.13 della sezione Responsabilità Civile.
Esempio numerico di scoperto:
ammontare del danno stimato = | euro | 10.000,00 |
scoperto 10% con un minimo di euro 500,00 | euro | 1.000,00 |
danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale | euro | 9.000,00 |
Esempio numerico di franchigia:
se la franchigia pattuita è di euro 500,00:
- i sinistri fino a euro 500,00 non verranno indennizzati/risarciti
- i sinistri superiori a euro 500,00 verranno risarciti con la detrazione di euro 500,00 (nei limiti dei massimali previsti)
Relativamente ad alcune partite della sezione Incendio il contratto può prevedere l’applicazione della regola proporzionale qualora la somma dichiarata risulti inferiore a quella effettiva al momento del sinistro; la Società risponde del danno in proporzione di detto rapporto. Si rinvia all'art. 7.7 della sezione Incendio.
Relativamente alla sezione Furto, nel caso in cui questa sia prestata nella forma a Primo Rischio Relativo, il contratto può prevedere l’applicazione della regola proporzionale qualora la somma dichiarata risulti inferiore a quella effettiva al momento del sinistro; la Società risponde del danno in proporzione di detto rapporto. Si rinvia all'art. 7.7 della sezione Furto.
Relativamente alla sezione Responsabilità Civile il contratto può prevedere l’applicazione della regola proporzionale qualora il numero dichiarato di addetti risulti inferiore a quello effettivo al momento del sinistro; la Società risponde del danno in proporzione di detto rapporto. Si rinvia all'art. 5.2 della sezione Responsabilità Civile.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave). Si rinvia all’art. 2.1 della Parte Comune a tutte le Sezioni delle condizioni generali di assicurazione.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione, nonché ai sensi degli artt. 1897 e 1898 del codice civile.
Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il fatto che l’attività commerciale modifichi la natura delle merci vendute.
6. Premi
Il contratto prevede, per ciascun anno o frazione d’anno di durata, la corresponsione da parte del Contraente di un premio; in certi casi è possibile applicare una durata poliennale con pagamento unico anticipato.
Alla stipulazione del contratto è possibile optare per il frazionamento del premio annuo in rate semestrali; in tal caso il premio viene aumentato del 3%.
Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:
• in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
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• tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
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• per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all’intermediario su ccp dedicato(*);
• con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all’intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(*);
• con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
• per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) dell’intermediario;
• per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
• altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.
Note:
(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell’art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell’articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l’intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.
(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell’intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.
Avvertenza : la Società o l’intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità:
• concordando con il Contraente limitazioni di garanzia;
• concordando con il Contraente una durata del contratto pari o superiore a due anni;
• sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale
7. Rivalse
Avvertenza: si ricorda che, ai sensi dell’art. 1916 del codice civile, la Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
Avvertenza: nella Sezione Incendio è previsto che, su richiesta dell’Assicurato, la Società rinunci – salvo il caso di dolo - al diritto di surroga verso i responsabili del sinistro.
Si rinvia all’art. 4.6 della sezione Incendio.
Avvertenza: nella Sezione Spese Legali e Peritali è previsto che spetta a DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. (impresa incaricata della gestione del sinistro per conto della Società, come precisato nel successivo punto 12.) quanto liquidato a favore dell’Assicurato per spese, competenze ed onorari di legali e periti, fino a concorrenza dell’indennizzo assicurativo pagato.
Si rinvia all’art. 3.3 della sezione Spese Legali e Peritali.
8. Diritto di recesso
Avvertenza: il contratto prevede per la Società la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata.
Si rinvia all’art. 2.6 della Parte comune a tutte le sezioni.
Se la durata del contratto supera i cinque anni il Contraente, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni, senza oneri.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.
Avvertenza: resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civile per cui se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'Assicurato
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omette colposamente di adempiere tale obbligo la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
11. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza: per la sezione Furto la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza; per tutte le altre sezioni la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall’art. 1913 del codice civile (tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza) e con i contenuti indicati nelle condizioni generali di assicurazione (narrazione del fatto, indicazione delle conseguenze, nome, cognome, domicilio di danneggiati e testimoni, data, luogo e cause del sinistro). Si rinvia a:
- Incendio ed altri danni ai beni – artt. da 7.1 a 7.10 della sezione Incendio
- Furto – artt. da 7.1 a 7.10 della sezione Furto
- Responsabilità civile – artt. da 4.1 a 4.2 della sezione Responsabilità Civile
- Spese legali – artt. da 3.1 a 3.4 della sezione Spese Legali e Peritali
- Assistenza – artt. da 2.1 a 2.4 della sezione Assistenza.
Avvertenza: per la Sezione Spese Legali e Peritali, si precisa che la gestione dei sinistri è affidata a DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., nel presente documento anche denominata per brevità DAS. Si rinvia alla Sezione Spese Legali e Peritali per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: per la sezione Assistenza, si precisa che la gestione dei sinistri è affidata a Europ Assistance Italia S.p.A. Si rinvia all’art 3.2 della sezione Assistenza per gli aspetti di dettaglio.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 00 00000000 - e mail: xxxxxxx.xx@xxxxxxxx.xxx.
La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
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e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
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Il modulo per la presentazione del reclamo ad Ivass può essere scaricato dal sito xxx.xxxxx.xx.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx).
Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle garanzie di cui alle Sezioni Incendio e Furto, se valorizzate in polizza le relative somme assicurate e dunque operanti e garanzie stesse.
In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata a:
Generali Italia S.p.A.
Xxx Xxxxxxxxxx 00 - 00000 - Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx
Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a:
Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) Xxx Xxxxxx x'Xxxxx, 00 - 00000 Xxxx
Fax 00.00.000.000
e-mail: xxxxxxxx_xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx
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14. Arbitrato - Mediazione
Per la sezione Spese Legali e Peritali in caso di disaccordo tra l’Assicurato e DAS relativament all’opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario nonché alla successiva gestione della vertenza, l decisione potrà essere demandata ad un arbitro. Si rinvia all’art.3.2 (Gestione del sinistro) della relativ Sezione.
In tal caso l’istanza di attivazione dell’arbitrato nei confronti di DAS dovrà essere effettuata con letter raccomandata indirizzata a:
DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X –00000 Xxxxxx- Fax (000) 0000000 – posta elettronica certificata: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx
Per la altre sezioni non è previsto l’arbitrato in caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società.
Avvertenza: in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità giudiziaria. A tal proposit la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà d ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti della Societ devono essere inoltrate per iscritto a:
Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) Via Xxxxxx x’Xxxxx, 40 – 00000 Xxxx
Fax 00.00.000.000
e-mail: xxxxxxxx_xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx
* * *
Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
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