DEFINIZIONI - NORME GENERALI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE - CONDIZIONI SPECIALI DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI
Appendice
Impianti di produzioni Arboree
DEFINIZIONI - NORME GENERALI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE - CONDIZIONI SPECIALI DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI
DEFINIZIONI
ove non diversamente specificato, i termini di seguito elencati e utilizzati con lettere maiuscole, al singolare o al plurale, hanno il significato per ciascuno di essi qui sotto indicato:
APPEZZAMENTO | Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto, all’interno dello stesso Comune. |
ASSICURATO | Il soggetto, persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti di assicurabilità previsti dalle presenti condizioni, il cui interesse è protetto dall’Assicurazione e che sottoscrive il certificato di assicurazione. |
ASSICURAZIONE | La copertura assicurativa prestata secondo quanto previsto dal presente documento. |
AZIENDA AGRICOLA | Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, allevamenti in cui si attua l’attività agricola, forestale, zootecnica, agrituristica ed attività connesse ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell’art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni ed integrazioni. |
BOLLETTINO di CAMPAGNA | Il documento che riporta i risultati di perizia. |
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE | L’ adesione alla Polizza Collettiva che contiene: ● la dichiarazione degli Impianti Produttivi che l’Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; ● l’attestazione della qualità di Socio dell’Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente; ● l’indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell’importo del Premio, della Franchigia; ● le partite, catastalmente individuate, relative a quanto assicurato, presenti nel fascicolo aziendale previsto dall’art. 49 – comma I del DPR n. 503/1999; ● tutte le dichiarazioni ed indicazioni previste dalle normative correnti relative al Fondo di Solidarietà Nazionale di cui al D.Lgs. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e relativo PGRA 2019. |
CONTRAENTE | Il soggetto giuridico che stipula la polizza. |
CONVALIDA | Conferma, apposta sul Certificato dal Contraente, della qualità di socio dell’Assicurato e dell’ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva. |
DATA di DECORRENZA | Data di efficacia della garanzia. |
DATA di NOTIFICA | Data di comunicazione al Contraente della sottoscrizione ed emissione del Certificato di Assicurazione. |
IMPIANTO PRODUTTIVO | Impianto di produzioni arboree specializzato (sesti di impianto definiti), relativo ad un appezzamento. Fanno parte dell’impianto eventuali strutture di sostegno. |
INDENNIZZO | La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. |
INTERMEDIARIO | Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all’ art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private. |
LIMITE DI INDENNIZZO | La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l’importo massimo indennizzabile. |
NOTIFICA | La comunicazione alla Società ed al Contraente dell’assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell’Intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa. |
PARTITA | L’impianto produttivo presente in ciascun Appezzamento. |
POLIZZA COLLETTIVA | Il documento, sottoscritto dalla Società e dal Contraente, che stabilisce le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione. |
PREMIO | Il costo della copertura assicurativa dovuto dal Contraente alla Società. |
PREZZO | Il prezzo come stabilito al comma 9 art. 14 del D.M. 162 del 12/1/2015, calcolato ai sensi dell’art. 5-ter del D.Lgs. 102/04, modificato dal D.Lgs. 82/08. |
RISCHIO | La probabilità che si verifichi il sinistro. |
XXXXXXX’ | L’Impresa assicuratrice che presta la copertura assicurativa. |
SINISTRO | Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
SCOPERTO | Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato. |
DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI
Premesso che:
per l’evento eccesso di pioggia l’arco temporale considerato per la verifica dei dati meteo è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell’evento riportata sulla denuncia di danno,
per tutti gli eventi assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni;
gli effetti degli eventi in garanzia:
devono essere riscontrati, escluso l’evento grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe,
devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto, nel testo che segue si intendono per:
EVENTO | DEFINIZIONE |
ECCESSO di NEVE | Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, la cui costipazione possa determinare degli effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. |
ECCESSO di PIOGGIA | Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come “nubifragio” con intensità di almeno 30 mm nell’arco di 1ora. |
FULMINE | Violenta scarica elettrica tra nube e terra o tra nube e nube accompagnata da radiazioni visibili, sonore ed elettromagnetiche. |
GRANDINE | Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo sotto forma di chicchi di dimensioni e forme variabili. |
GELO | Abbassamento termico inferiore a 0 °C dovuto a presenza di masse d’aria fredda. |
VENTO FORTE | Fenomeno ventoso che raggiunga il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m. di altezza previsti dalla scala di Beaufort. |
TROMBA D’ARIA URAGANO | Si intendono i fenomeni ventosi violenti e vorticosi che raggiungano oltre il 7° grado della scala Beaufort, pari a 50- 61 km/h (13,9-17,1 m/s). |
Dati agrometeorologici - In caso di sinistro, per la verifica dell’effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati metereologici utilizzati nelle definizioni convenzionali degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all’area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione. In assenza di dati puntuali forniti dagli Enti Pubblici si farà riferimento a quelli forniti da Radar Meteo.
Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza del + (più)
– (meno) 10% per l’avversità eccesso di pioggia rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.
Per l’avversità atmosferica eccesso di pioggia, i giorni dell’arco temporale in cui considerare i dati meteo di riferimento si intendono quelli precedenti alla data dell’evento, denunciato a termini dell’art. 9 “Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro”.
Per l’avversità eccesso di pioggia ed in presenza di più denunce, l’arco temporale da considerare per la verifica dei dati meteo è riferito al periodo intercorrente tra la data dell’evento riportata sull’ultima denuncia di danno e quella riportata sulla denuncia precedente.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
A) Assicurazione per Conto Altrui o per Conto di chi Spetta
I diritti derivanti dal contratto spettano all’Assicurato e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’Assicurato medesimo (art. 1891 C.C.).
B) Dichiarazioni Relative alle Circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del C.C.
C) Altre Assicurazioni
Il Contraente e\o l’Assicurato sono esonerati dall’obbligo di denunciare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, tuttavia, il Contraente e\o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’articolo 1910 del C.C.
D) Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
E) Aggravamento del Rischio
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza che possa comportare un aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dalla Società possono comportare le conseguenze previste dall’articolo 1898 del C.C.
F) Forma delle Comunicazioni
Ogni comunicazione deve essere inoltrata per iscritto e trasmessa all’altra Parte a mezzo lettera raccomandata, fax, telegramma o posta elettronica.
G) Rinvio alle Norme di Xxxxx
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le <norme di Legge del diritto Italiano.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia
La Società presta la garanzia e determina il Premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato che, con la firma del Certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli xxx.xx 1892 e 1893 C. C. Eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 2 – Pagamento del Premio, Decorrenza e Scadenza della Garanzia
Il premio, calcolato in base ai valori assicurati ed ai tassi, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Polizza Collettiva.
La Società presta la copertura assicurativa mediante il certificato di assicurazione.
La garanzia a carico della Società per ogni singolo certificato decorre dalle ore 12,00 del terzo giorno successivo a quello della notifica. La garanzia cessa alle ore 12,00 del 30 Giugno 2020.
Art. 3 – Oggetto della Garanzia
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti agli Impianti Produttivi causati da: TROMBA D’ARIA – ECCESSO DI NEVE – ECCESSO DI PIOGGIA - VENTO FORTE – URAGANO – FULMINE –
GRANDINE - GELO. Detti eventi devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e colture limitrofi o posti nelle vicinanze.
Art. 4 - Ispezione dei prodotti assicurati
La Società ha sempre il diritto di ispezionare gli impianti produttivi assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali relative alle partite assicurate.
Art 5 – Valori dei beni assicurati e obblighi dell’Assicurato
Il valore assicurato è stabilito convenzionalmente in riferimento al prezzo massimo ad ettaro previsto dal
D.M. n. 2775 del 12 marzo 2019 (Decreto Prezzi).
L’Assicurato si impegna a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia.
Art. 6 – Esclusioni
Oltre a quanto previsto dalla Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per:
a) danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, di esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive;
b) danni verificatisi a seguito di terremoti, maremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, rigurgiti di fogna, cedimenti o smottamenti del terreno, valanghe e slavine, salvo che il Contraente o l’Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
c) danni causati da formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
d) danni causati da innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia e da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
e) danni causati da inondazione;
f) danni causati da incendio;
g) xxxxx conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l’argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall’acqua solo in tempo di piena;
h) xxxxx conseguenti ad errate pratiche agronomiche, colturali o di messa a dimora;
i) danni conseguenti a fitopatie;
j) danni verificatisi in occasione dell’inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
k) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
l) danni causati da o dovuti a dolo o colpa grave dell’Assicurato;
Art. 7 – Scoperti e limiti d’indennizzo
Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di
€ 1.000,00. In ogni caso la Società non indennizzerà una somma superiore all’80% della somma assicurata.
Art. 8 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia
Non possono formare oggetto di assicurazione gli impianti produttivi che siano già stati colpiti da avversità atmosferiche assicurate.
Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell’assicurazione da parte dell'Agenzia alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l’assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell’art. 9 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.
Art. 9 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro l’assicurato deve:
a) Darne avviso alla Società entro tre giorni da quello in cui si è verificato l’evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita;
b) Fare quanto gli è possibile per diminuire il danno;
c) Mettere a disposizione dei periti tutta la documentazione necessaria atta all’individuazione delle partite assicurate ed alla valutazione del danno.
L’inadempimento anche parziale degli obblighi di cui ai punti a) b) e c) di questo articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento.
Art. 10 - Esagerazione dolosa del danno - Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all’indennizzo.
Art. 11 - Modalità per la rilevazione del danno - L’ammontare del danno è stabilito direttamente dalla Società - o da un perito da essa incaricato - con l'Assicurato o con persona da lui designata. I periti designati dovranno essere in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di perito agrario o di geometra ed essere autorizzati all’esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.
Art. 12 - Mandato del perito - Il perito di cui all'art.11 - Modalità per la rilevazione del danno, deve:
a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
b) controllare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai dati catastali, alla superficie degli enti in garanzia e del valore ad essi attribuito;
c) verificare le condizioni dell’impianto al momento del sinistro ed il rispetto della corretta pratica della messa a dimora dell’impianto produttivo e dell’eventuale struttura di ancoraggio;
d) accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l’effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni similari;
f) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall’indennizzo;
g) effettuare delle foto dell’impianto danneggiato da allegare alla relazione descrivente le motivazioni del danno ed alla sua quantificazione;
i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo art. 13 -Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.
Art. 13 - Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno
La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:
• al fine di verificare lo stato degli impianti produttivi;
• per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla polizza;
Si procederà alla stima e quantificazione del danno per singola partita in base al valore assicurato come segue:
a) le centesime parti di piante in garanzia distrutte e\o danneggiate devono essere applicate al valore assicurato;
b) dal risultato del punto a) devono essere detratte le centesime parti relative ai danni ante-rischio e\o non in garanzia;
Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative allo Scoperto e sottoposto, ove previsto, all’applicazione del limite di indennizzo così come stabilito all’art. 7 – Scoperti e Limite di Indennizzo -.
I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell’Assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l’attenzione dell’assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell’indennizzo.
Eventuali deduzioni devono essere espresse nell’apposito spazio con relativa causale e l’indicazione del valore residuo.
La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.
In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato il predetto bollettino di campagna sarà consegnato o comunicato al Contraente entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.
Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, art. 14 - Perizia d’appello viene spedito al domicilio dell’Assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l’assicurato non si avvalesse del disposto dell’art. 14 – Perizia d’appello la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.
Art. 14 – Perizia di Appello
L’Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d’appello, facendone richiesta alla Direzione della Società – SI Insurance (Europe), SA c/o Agenzia A&A srl – Via da Porto,1 – 37122 VERONA - mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito, avente i requisiti previsti all’art. 6 - Modalità per la rilevazione del danno.
Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall’Assicurato e da due periti scelti dall’Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.
Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.
Se sul nominativo di quest’ultimo i due periti non dovessero raggiungere l’accordo, esso dovrà essere sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.
Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
Art. 15 – Oggetto della Garanzia – Impianti Produttivi in Piena Area
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati dagli eventi di cui all’articolo 1 all’impianto produttivo, sradicamento e\o lesioni irreversibili subite dalle piante, tali da richiedere, secondo le tecniche di buona pratica agricola, l’estirpazione e la sostituzione delle piante danneggiate. Si intendono qui impianti produttivi gli Agrumeti.
La presente polizza copre, altresì, i danni arrecati alle strutture di sostegno, se presenti, dell’impianto produttivo, oggetto dell’assicurazione, intendendosi per tale il sistema di palificazione in cemento e\o ferro (sono escluse dall’assicurazione palificazioni in legno), cavi e tiranti utilizzati e la relativa manodopera impiegata, nonché quant’altro formante detta struttura, nulla escluso né eccettuato.
L’assicurazione riguarda la totalità delle strutture presenti in ciascuna azienda assicurata. A tal fine l’Assicurato si impegna a tenere a disposizione della Società e del corpo peritale una mappa aziendale particolareggiata.
SOMMA ASSICURATA MASSIMA
La copertura assicurativa è prestata per una somma assicurata massima ad ettaro di:
Tipo Impianto | Somma €/ha |
Impianti Produttivi: Agrumeti | 15.000,00 |
TARIFFE
La copertura assicurativa viene prestata con l’applicazione delle seguenti tariffe:
Tipo Impianto | Tx |
Impianti Produttivi in Piena Area (senza protezione di impianti di difesa attiva) | 1,40% |
IMPOSTA DI ASSICURAZIONE
L’imposta di assicurazione è calcolata nella misura del 13,50%.