SCHEMA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SCHEMA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA
Udine, 13.09.2022 dott. Xxxxxxx Xx Xxxxx
Art. 1 OGGETTO E PRESTAZIONI DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto le prestazioni inerenti alla “Consulenza e supporto in materia assicurativa” così come definite dall’art. 106 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nonché dal regolamento ISVAP
n. 5/2006 a favore del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana
Le prestazioni di cui al presente documento dovranno essere eseguite con la massima diligenza, correttezza, trasparenza, professionalità ed indipendenza nel pieno rispetto di quanto prescritto dal codice deontologico professionale.
Nel seguito si elencano le attività, meglio descritte nei sotto-paragrafi che seguono, che l’aggiudicatario dell’appalto (nel prosieguo Appaltatore o Broker) si impegna a svolgere; l’elenco delle prestazioni è da considerarsi non esaustivo in virtù della natura della prestazione che si inquadra nell’ambito di un’attività collaborativa nella quale l’Appaltatore, a fronte del corrispettivo percepito, si impegna a fornire al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana un servizio di consulenza e supporto comprensivo di tutte le attività necessarie ad eseguire i servizi “a perfetta regola d’arte”.
L’Appaltatore, quindi, si impegna ad erogare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti prestazioni:
1) attività di supporto e assistenza generale e specifica in materia assicurativa;
2) supporto nelle procedure ad evidenza pubblica volte all’individuazione delle compagnie assicuratrici;
3) supporto e assistenza continua nella gestione amministrativa dei contratti assicurativi;
4) supporto e assistenza continua nella gestione dei sinistri attivi e passivi;
5) servizi aggiuntivi e altre forme di collaborazione.
1.1 Attività di supporto e assistenza generale e specifica in materia assicurativa
L’attività di supporto ed assistenza generale e specifica in materia assicurativa si compone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti prestazioni:
a) ricognizione, identificazione, analisi e valutazione dei rischi attinenti al complesso delle attività facenti capo al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana al fine di ottimizzare le coperture assicurative e di limitare i costi a carico dello stesso. L’Appaltatore deve redigere e consegnare al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana una relazione che, oltre a quanto innanzi esposto, contenga anche una proposta dei possibili e/o convenienti metodi di prevenzione degli eventi dannosi. La relazione dovrà essere consegnata al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana entro 45 giorni lavorativi dall’inizio del servizio;
b) supporto e assistenza nell’analisi del contenzioso derivante dall’esecuzione dei contratti assicurativi stipulati dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;
c) redazione a richiesta, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla stessa, di pareri scritti, assistenza e consulenza, anche telefonica o attraverso e-mail, ad ogni ufficio del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana su questioni in materia assicurativa, o attinente ad essa;
d) segnalazioni su aggiornamenti legislativi rilevanti in materia di assicurazioni.
1.2 Supporto nelle procedure ad evidenza pubblica volte all’individuazione delle compagnie assicuratrici
L’attività di supporto nelle procedure ad evidenza pubblica si compone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti prestazioni:
a) collaborazione nella redazione di eventuali indagini di mercato, ove ritenute necessarie;
b) consulenza ed assistenza nella predisposizione, da parte del personale del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, di condizioni generali di assicurazione da inserire all’interno del Capitolato tecnico e/o di ogni altra documentazione richiesta per l’affidamento dei servizi assicurativi; l’Appaltatore, entro 180 giorni antecedenti la naturale scadenza delle polizze del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, dovrà predisporre una relazione pre-gara contenente, almeno, i seguenti elementi: l’analisi delle criticità presenti in quest’ultime ed il relativo commento, eventuale proposta di modifica (se ritenuta necessaria) che adegui il testo di polizza vigente all’evolversi del mercato assicurativo ed alle condizioni maggiormente accettabili dagli assicuratori.
1.3 Supporto e assistenza continua nella gestione amministrativa dei contratti assicurativi
L’attività di supporto ed assistenza continua nella gestione amministrativa dei contratti assicurativi si compone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti prestazioni:
a) analisi delle polizze assicurative esistenti alla data di stipulazione del contratto con l’Appaltatore ed individuazione delle eventuali carenze esistenti. L’Appaltatore deve produrre la relativa relazione entro 45 giorni lavorativi dall’inizio del servizio;
b) gestione delle polizze nonché controllo e assistenza dei relativi adempimenti contrattuali quali ad esempio:
- controllo di tutti i documenti contrattuali emessi dalle Compagnie;
- aggiornamento della normativa e dei valori indicati nelle polizze;
- segnalazione, con un anticipo di almeno 45 giorni, delle scadenze e dei premi dovuti;
- segnalazione, nei termini previsti dalle polizze, delle regolazioni con evidenziazione dei dati necessari alla loro effettuazione;
- variazioni contrattuali e dei rischi, certificazioni necessarie, ecc.;
c) controllo della regolarità amministrativo-contabile dei pagamenti delle polizze;
d) assistenza e collaborazione all’esecuzione dei contratti stipulati dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, anche con l’eventuale intervento – a richiesta scritta – del personale delegato dal
Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, compresa la segnalazione delle prescrizioni e conseguente interruzione entro i termini di legge;
e) resa di pareri scritti entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla richiesta effettuata dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;
f) trattazione complessiva, anche nelle fasi di contenzioso, delle pratiche relative ai sinistri attivi e passivi che dovessero verificarsi, anche quando detti sinistri, pur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del presente servizio, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicuratrici delle somme spettanti; a tal riguardo l’Appaltatore si impegna ad effettuare una verifica sulla corretta gestione dei sinistri da parte della Compagnia al fine di evitare al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana il pagamento di maggiori premi derivanti da bonus malus in crescita dovuti a risarcimenti per i quali si sarebbero potute attivare forme di tutela legale o addirittura per i quali non si doveva procedere alla liquidazione; l’Appaltatore si impegna a segnalare al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, con un anticipo di almeno 60 giorni, la maturazione dei termini di decadenza/prescrizione rispetto a pretese risarcitorie nei confronti delle Compagnie assicuratrici;
g) analisi dei sinistri non risarciti dalle Compagnie di assicurazione negli ultimi due anni, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
h) assistenza nella corretta stesura delle denunce di sinistri, nella interruzione di termini di prescrizione e nella quantificazione dei danni nonché nella gestione di richieste di risarcimento/rimborsi da parte di terzi;
i) assistenza tecnica sulle vigenti condizioni di polizza per la risposta a specifici quesiti formulati dagli assicurati o nell’ambito di richieste di risarcimento che hanno avuto esito negativo da parte dell’Assicuratore;
j) incontri quadrimestrali di monitoraggio sul programma assicurativo e sui sinistri presso la sede del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.
1.4 Servizi aggiuntivi e altre forme di collaborazione
L’Appaltatore si impegna ad erogare i servizi aggiuntivi, e a garantire tutte le altre forme di collaborazione, secondo quanto offerto in sede di offerta.
Art. 2 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
È esplicitamente convenuto che restano in capo al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana l’assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta della Compagnia assicuratrice, la sottoscrizione dei contratti d’assicurazione e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, nonché la formulazione di disdette ed il compimento di altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.
Entro i limiti di cui al comma precedente, Consorzio di Bonifica Pianura Friulana autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.
Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, né è in grado di impegnare il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana se non previa esplicita e formale autorizzazione.
Per l’espletamento del servizio, l’Appaltatore dovrà avvalersi, come meglio specificato nel prosieguo del presente paragrafo, di una organizzazione tale da assicurare un costante e rapido intervento, nonché un elevato livello di prestazione professionale al fine di fronteggiare qualunque esigenza che possa emergere durante il periodo di esecuzione del servizio.
A tal fine, l’Appaltatore dovrà designare, prima dell’inizio del servizio, un proprio referente (Responsabile dell’esecuzione del servizio), e un suo sostituto nel caso di assenza di questo, per i rapporti con il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, il quale sarà responsabile, oltre che delle figure componenti il Gruppo di lavoro messe a disposizione del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, anche del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività contrattualmente previste. Il soggetto sopra indicato dovrà essere a disposizione del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana sia telefonicamente che di persona presso gli uffici della società, ogniqualvolta il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana lo richieda espressamente.
2.1 Organizzazione del servizio e dei profili professionali
Al fine di assicurare l’organizzazione richiesta per l’erogazione del servizio, l’Appaltatore deve mettere a disposizione del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana un Gruppo di lavoro dedicato, anche in via non esclusiva, per la gestione dell’appalto.
Il Gruppo di lavoro dovrà essere composto, almeno, dalle figure nel seguito indicate:
- N. 1 risorsa “Responsabile dell’esecuzione del servizio” (ed un suo sostituto): al menzionato Responsabile competono, tra l’altro, le seguenti attività:
✓ rapportarsi con il Responsabile del contratto del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;
✓ programmazione e coordinamento di tutte le attività previste nel Contratto;
✓ gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;
Il sostituto del Responsabile dell’esecuzione del servizio sarà interpellato esclusivamente in caso di assenza o indisponibilità di quest’ultimo.
- N. 1 risorsa dedicata alla “gestione delle polizze” : al gestore delle polizze compete la gestione delle polizze nonché il controllo e l’assistenza dei relativi adempimenti contrattuali.
- N. 1 risorsa dedicata alla “gestione dei sinistri”: al gestore dei sinistri compete la trattazione complessiva, anche nelle fasi di contenzioso, delle pratiche relative ai sinistri attivi e passivi che
dovessero verificarsi, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicuratrici delle somme spettanti.
Art. 3 DURATA E DECORRENZA DELL’INCARICO
La durata dell’appalto è pari a 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio, fermo restando la facoltà riservata all’appaltante di rinnovo per ulteriori 36 mesi, fermi restando i limiti di cui all’art. 35 c.2 lett. c D.Lgs. 50/2016.
In caso di scadenza naturale o anticipata dell’incarico, il Broker si impegna a garantire la prosecuzione delle attività per il tempo necessario all’espletamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo incarico e, comunque, fino al completo subentro dell’eventuale nuovo broker, collaborando con lo stesso ai fini del corretto passaggio delle competenze.
In ogni caso l’incarico affidato cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, nell’ipotesi di cancellazione del Broker dalla sezione “B” del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (cosiddetto RUI) di cui all’art. 109 del D.Lgs.209/2005, a seguito del manifestarsi di una delle ipotesi espressamente previste all’art. 113 del medesimo Decreto.
Art. 4 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Il presente servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana alcun onere economico diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata di mercato e da accordo esplicito tra le parti, sarà remunerato esclusivamente e direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno, eventualmente, stipulati i vari contratti assicurativi, senza che questo determini un aumento dei premi assicurativi a carico del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. Il Broker riceverà dalla Compagnia, per ogni polizza emessa, una commissione sui premi, al netto delle imposte, non superiore alla percentuale indicata nell’offerta alla presente gara indipendentemente dalla procedura utilizzata per l’affidamento del servizio assicurativo.
Tale percentuale dovrà sempre essere espressamente indicata in ogni procedimento per l’assunzione di polizze assicurative e fideiussorie nella “clausola broker” e dovrà essere riportata espressamente in ogni polizza.
Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana non ritenga di procedere, per qualsivoglia motivo, alla stipula di un contratto di assicurazione.
In qualunque ipotesi di scioglimento del rapporto di brokeraggio, il Broker non potrà far valere alcuna pretesa sui contratti sottoscritti successivamente a tale accadimento né sui premi delle polizze relativi alle annualità successive allo stesso.
Art. 5 PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
Il Broker trasmette i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc…) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle singole polizze.
Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker.
La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 del codice civile.
Il Broker si impegna ad inserire in ogni polizza idonea “clausola broker” che preveda che tutte le comunicazioni e i pagamenti dei premi fatti dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana al broker impegnano la Compagnia assicuratrice.
Il Broker si impegna a rilasciare, contestualmente al versamento dei premi da parte del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, le polizze, le appendici e le ricevute emesse in originale dalle Compagnie assicuratrici e debitamente quietanzate.
Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze e i danni derivanti dal ritardato pagamento e dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
Il Broker dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario nel quale il Consorzio di Bonifica Pianura Xxxxxxxx accrediterà, mediante bonifico, tutti i pagamenti relativi ai premi richiesti e le relative generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
Il pagamento dei premi è subordinato all’acquisizione da parte del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini del pagamento successivo. Inoltre prima di effettuare pagamenti di importo superiore a cinquemila euro il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana procederà alla verifica di cui all’art. 2 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, inoltrando apposita richiesta a Agenzia delle Entrate - Riscossione, al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico del Broker in materia tributaria e finanziaria.
In caso di inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo del premio da corrispondere, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana non procederà al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Art. 6 RESPONSABILITA’, OBBLIGHI ED ONERI DELLE PARTI CONTRAENTI
Ove non diversamente indicato, tutti gli obblighi e oneri collegati all’espletamento del servizio in oggetto devono intendersi a completo carico del Broker.
In particolare sono a carico del Broker:
a) tutte le spese e gli oneri accessori per il corretto espletamento dell’incarico;
b) i rischi e le responsabilità connessi all’esecuzione dell’incarico;
c) l’esecuzione del servizio secondo i contenuti del presente documento e dell’offerta tecnico – economica presentata in sede di gara, da svolgersi con diligenza e nell’esclusivo interesse del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;
d) l’obbligo di garantire in ogni momento la trasparenza e correttezza nei rapporti con le singole Compagnie assicuratrici;
e) l’obbligo di mettere a disposizione del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
f) l’impegno e l’obbligo di versare alle singole Compagnie assicuratrici, in nome e per conto del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, i premi nei termini fissati dalle singole polizze;
g) l’obbligo di non eseguire, senza preventiva e formale autorizzazione da parte del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, nelle forme di legge, alcuna operazione comportante modifiche di contratto assicurativo, anche se di carattere amministrativo, nonché di obblighi precedentemente assunti dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;
h) oltre ai tempestivi avvisi di scadenza delle polizze, l’impegno e l’obbligo di avvisare il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, con sollecitudine, circa le eventuali prescrizioni per tutti i sinistri che si verificheranno, in modo da consentirle di promuovere gli atti necessari ai fini della loro interruzione;
i) l’obbligo di comunicare tempestivamente e per iscritto al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della stessa, nonché ogni mutamento inerente all’amministrazione e/o alla rappresentanza e ad eventuali rapporti di collaborazione con Compagnie di assicurazione;
j) in considerazione del fatto che fino alla data di aggiudicazione del presente servizio il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana è stata assistita da un broker assicurativo, il coordinamento con tale soggetto al fine di acquisire tutte le informazioni e i documenti utili e necessari ad un corretto svolgimento dell’incarico, nonché per tutto quanto indispensabile, a garantire una corretta ed armonica prosecuzione del servizio, senza arrecare pregiudizio alcuno al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;
k) alla scadenza del contratto, l’impegno a fornire tutta la documentazione e la collaborazione necessaria al corretto e tempestivo subentro del nuovo broker.
Per l’esecuzione di tutto quanto previsto nel presente Capitolato, il Broker opera attraverso un soggetto responsabile, in possesso dei necessari ed adeguati requisiti professionali e di comprovata esperienza lavorativa nell’organizzazione e gestione del servizio. Il responsabile del servizio, ovvero il suo sostituto (in possesso anch’egli di adeguata esperienza e professionalità) in caso di sua assenza
e/o impedimento, avrà il compito di intervenire prontamente, di decidere, di rispondere personalmente in relazione ad eventuali problematiche che dovessero insorgere, garantendo il corretto andamento dell’appalto ed assicurando la propria reperibilità da parte del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana in caso di urgenza.
Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. Il Broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali o non dimostri tempestivamente di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità a qualsiasi titolo per il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.
Il Broker dovrà osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio assicurando la coerenza e la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari per il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, la quale avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti nei termini previsti dalle disposizioni legislative ed imputabili a negligenze, errori e/o omissioni del Broker.
Il Broker risponde, altresì, dei danni intervenuti dopo la scadenza dell’incarico di cui al presente capitolato, purché derivanti da comportamento o da negligenza realizzati durante la vigenza dello stesso.
Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana a si impegna e obbliga a:
a) non stipulare né modificare i contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza previa consultazione con il Broker;
b) indicare, in ogni procedura di gara concernente contratti assicurativi, che l’incarico di gestione degli stessi è stato affidato al Broker, unico soggetto incaricato di tenere i relativi rapporti inerenti ai medesimi in nome e per conto del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;
c) indicare, in ogni procedura di selezione del contraente per l’assunzione delle polizze assicurative, l’importo della percentuale di provvigione che la Compagnia assicuratrice corrisponderà al Broker, ovvero le relative modalità di calcolo;
d) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo adempimento di formalità e obblighi riguardanti l’incarico che il Broker le richiederà caso per caso.
Restano, peraltro, di esclusiva competenza del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana:
a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker, ivi inclusa la facoltà di accettare “in toto” o parzialmente ovvero di rifiutare le proposte presentate;
b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
c) l’adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali d’appalto da utilizzare per l’appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;
d) la sottoscrizione delle singole polizze, di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.
Art. 7 GARANZIE
Il Broker è tenuto ad aderire al Fondo di Garanzia di cui all’art. 115 del D.lgs. 209/2005 e ad esibire, prima della stipula del presente contratto, copia della polizza di assicurazione RC Professionale, così come prevista dall’art. 110, comma 3 del medesimo Decreto, obbligandosi a comunicare eventuali variazioni nonché a consegnare copia degli atti di quietanza comprovanti il regolare pagamento dei premi.
La polizza dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale e dovrà avere un massimale pari ad almeno Euro 10.000.000,00 per sinistro e per anno.
Art. 8 GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali danni o del rimborso di spese che il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana dovesse sostenere per inadempienze o per cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, il Broker presta a favore del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana apposita garanzia definitiva ex art. 103 del D.lgs. 50/2016, con conseguente automatico svincolo della garanzia provvisoria presentata in sede di partecipazione alla procedura di gara.
Art. 9 VERIFICA DEL SERVIZIO
Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si riserva la facoltà di procedere con personale proprio, o appositamente incaricato a verificare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Modalità di verifica
Le verifiche del servizio potranno essere eseguite da parte del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana in qualsiasi momento e senza preavviso.
L’Appaltatore si obbliga a consentire il corretto svolgimento delle stesse e a prestare la propria collaborazione nell’ambito di tali attività.
Delle verifiche innanzi citate sarà redatto apposito verbale che potrà essere sottoscritto anche dall’Appaltatore.
Rilievi
I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Consorzio di Bonifica Pianura Xxxxxxxx conseguenti al non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale (Contratto, Capitolato Tecnico, Offerta dell’Appaltatore, etc.).
I rilievi possono essere emessi per qualunque non conformità ai dettami contenuti nella documentazione contrattuale e tutti i suoi allegati.
Essi consistono in comunicazioni formali all’Appaltatore che non prevedono, di per sé, l’applicazione di penali, ma costituiscono un avvertimento sugli aspetti critici rilevati nell’esecuzione del servizio, se reiterate per due volte sulla medesima tipologia di contestazione possono dar adito a penali, nella misura del valore contrattualmente previsto.
I rilievi possono essere emessi dal Responsabile del Contratto e sono formalizzati attraverso una nota di rilievo inviata all’Appaltatore a mezzo Posta Elettronica Certificata.
Qualora l’Appaltatore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall’emissione della nota di rilievo. Trascorso tale termine il rilievo non è più annullabile.
Art. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana potrà procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 c.c. (cd. clausola risolutiva espressa), fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, previa apposita comunicazione scritta da trasmettersi al Broker, allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi:
a) c) impedimento in qualsiasi modo del potere di controllo da parte del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;
b) negligenze o deficienze del servizio regolarmente accertate e contestate che, a giudizio del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, comportino gravi danni a quest’ultima e/o ai suoi danti e aventi causa;
c) h) inosservanza della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti di cui all’art. 3 della L. 136/2010 così come modificata dal DL 187/2010;
d) cancellazione del broker dal RUI (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi) per i motivi di cui all’art.109 del D.Lgs.209/2005.
Art. 11 INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI CONTRATTUALI E CONTROVERSIE.
In caso di discordanza o incertezza nell’interpretazione della volontà contrattuale, andrà preferita l’interpretazione che consenta la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, ai sensi del presente contratto, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza, dell’economicità, della trasparenza e del coordinamento dei vari servizi in appalto.
Ove non si raggiunga un accordo interpretativo in conformità ai criteri sopra descritti, il Consorzio di Bonifica Pianura Xxxxxxxx stabilisce l’interpretazione più conforme e dà ogni conseguente ordine e/o
direttiva, ai quali il Broker deve dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni diversa interpretazione e pretesa del broker, che questi può fare valere nell’opportuna sede giudiziale.
Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio non darà mai diritto al Broker di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione del servizio né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.
La risoluzione di tutte le controversie relative al presente appalto è riservata in xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxx xx Xxxxx.