DECISIONE n. 1/2021 DEL COMITATO SPECIALIZZATO ISTITUITO DALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA R), DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO...
aDOTTaTI Da ORGaNISMI CREaTI Da aCCORDI
INTERNaZIONaLI
DECISIONE n. 1/2021 DEL COMITATO SPECIALIZZATO ISTITUITO DALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA R), DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA
del 28 settembre 2021
relativa alla proroga del periodo di cui all'articolo 540, paragrafo 3, durante il quale i profili DNA e i dati dattiloscopici possono essere scambiati con il Regno Unito (2021/1946) (1)
IL COMITaTO SPECIaLIZZaTO PER La COOPERaZIONE DELLE aUTORITÀ DI CONTRaSTO E GIUDIZIaRIE,
visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), in particolare l'articolo 540, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è stato firmato il 30 dicembre 2020, è stato applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2021 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2021.
2) Conformemente all'articolo 540, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, le parti hanno concordato che fino alla data o alle date stabilite dall'Unione in conformità dell'articolo 540, paragrafo 2, ma non oltre nove mesi dopo l'entrata in vigore dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali di cui agli articoli 530, 531, 534 e 536. Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie può prorogare tale periodo una sola volta per un massimo di nove mesi.
3) Le valutazioni di cui all'articolo 540 non saranno completate entro il 30 settembre 2021. Per consentire agli Stati membri di continuare a trasmettere al Regno Unito i dati personali di cui agli articoli 530, 531, 534 e 536 a decorrere dal 1o ottobre 2021, in attesa del completamento delle valutazioni è opportuno che il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie proroghi di nove mesi, fino al 30 giugno 2022, il periodo di cui all'articolo 540, paragrafo 3,
ha aDOTTaTO La PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il periodo durante il quale gli Stati membri possono continuare a trasmettere al Regno Unito i dati personali di cui agli articoli 530, 531 e 534 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e a trasmettere al Regno Unito altri dati personali disponibili e altre informazioni di cui all'articolo 536 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è prorogato fino al 30 giugno 2022.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
(1) a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato 1 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il segretariato protocolla ogni decisione o raccomandazione con un numero d’ordine e un riferimento alla data di adozione.
Fatto a Bruxelles e Londra il 28 settembre 2021
Per il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie
I copresidenti Xxxxx XXXXX Xxxxxxx XXxX
Xxxxx XXXXxXXXXX