Contract
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO IN CONCOMITANZA CON IL PERCORSO DI LAUREA AI SENSI DELL’ART. 9, COMMA 6, D. L. 24.01.2012, N. 1, CONV. IN L. 24.03.2012, N. 27
TRA
l'Università degli Studi di Bergamo, nel seguito denominata Università, con sede in Bergamo, Via Salvecchio n. 19, CAP 25121, CF 80004350163 xxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxxxx.xx, in persona del Magnifico Rettore pro tempore, xxxx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, autorizzato alla firma con delibera del S.A. del 29/07/2020
E
il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Bergamo, nel seguito denominato CPO, CF 80020950160, con sede in Bergamo, Via Novelli 3, CAP 24121, pec: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx in persona del Presidente pro tempore, rag. Xxxxxxxx Xxxxxxx, autorizzato alla firma con delibera del Consiglio Provinciale del 29/07/2020 n. 6
VISTI
‐ la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante “Norme per l’ordinamento della professione di Consulente del Lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
‐ il Decreto Ministeriale 20 giugno 2011 (Nuove modalità sulla disciplina del praticantato necessario per l’ammissione all’esame di Stato per l’ammissione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro);
‐ l’articolo 9, comma 6 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012 n. 27, il quale prevede che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e che per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica;
‐ l’articolo 6, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011,
n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, il quale ribadisce che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, e il Ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria e che i consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti;
‐ il regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014;
‐ la precedente Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
‐ la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 marzo 2018;
‐ il Codice Etico dell’Università degli studi di Bergamo, emanato con X.X. xxxx. n. 14405/I/003 del 19/07/2011 e modificato con D.R. Rep. n. 262/2018, prot. n. 60030/I/3 del 12.04.2018;
TENUTO CONTO
che alcuni corsi appartenenti alle classi di laurea di cui all’art.3 della presente Convenzione e attivati presso l’Università degli studi di Bergamo rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 ‐ Finalità dell’accordo
1. La presente convenzione è finalizzata ad agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l’esperienza professionale.
Art. 2 – Impegni delle parti
2. Le parti firmatarie si impegnano a:
a) collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l’esperienza valorizzante dell’alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l’accesso all’esercizio della professione di consulente del lavoro mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante;
b) regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'Università.
Art. 3 ‐ Tipologie dei corsi di studio
1. Per lo svolgimento di sei mesi di tirocinio, valevole per l’ammissione all’esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell’ultimo anno dei corsi di laurea, l'Università si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei percorsi formativi appartenenti alle seguenti classi di laurea, previa acquisizione del parere favorevole dei rispettivi Dipartimenti e previa verifica del soddisfacimento dei contenuti definiti all’art. 4:
a) Xxxxxx xxxxxxxxx o Lauree magistrali a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:
- L‐14 Scienze dei Servizi Giuridici
- L‐16 Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (*)
- L‐18 Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale
- L‐33 Scienze Economiche
- L‐36 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (*)
- LMG/01 Giurisprudenza.
b) Lauree magistrali appartenenti alle classi:
- LM‐56 Scienze dell’Economia
- LM‐62 Scienze della Politica (*)
- LM‐63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (*)
- LM‐77 Scienze Economico‐Aziendali.
(*) Le classi di laurea contrassegnate non vedono corsi di laurea attivi presso l’Università degli studi di Bergamo al momento della stipula della presente Convenzione.
Art. 4 ‐ Contenuto dei corsi di laurea
1. I Dipartimenti dell'Università degli studi di Bergamo aderenti alla presente Convenzione garantiscono l’acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico – disciplinari:
18 CFU nell’Area 12 – Scienze giuridiche
- IUS/01 – Diritto Privato
- IUS/04 – Diritto Commerciale
- IUS/07 – Diritto del Lavoro
- IUS/10 – Diritto Amministrativo;
- IUS/12 – Diritto Tributario;
- IUS/14 – Diritto dell’Unione Europea.
e almeno 12 CFU nell’Area 13 – Scienze economiche e statistiche
- SECS‐P/01 – Economia Politica;
- SECS‐P/07 – Economia Aziendale;
- SECS‐P/08 – Economia e gestione delle imprese;
- SECS‐P/10 – Organizzazione aziendale.
Art. 5 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale, magistrale o a ciclo unico
1. Gli studenti iscritti all’ultimo anno dei corsi di laurea di cui all'art. 3 che abbiano acquisito, rispettivamente, almeno 90 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea triennale, almeno 60 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale, e almeno 150 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Direttore del Dipartimento entro il 30 settembre o il 31 marzo di ogni anno.
2. Per poter essere ammessi al predetto periodo di tirocinio ed essere iscritti al registro dei praticanti, gli studenti, oltre ad avere acquisito i CFU indicati al precedente art, 4, dovranno avere superato con profitto gli esami del settore scientifico disciplinare IUS/07 Diritto del lavoro, ritenuti caratterizzanti nei singoli corsi di laurea e ritenuti dalle Parti fondamentali per il proficuo svolgimento del praticantato.
4. L’avviamento al tirocinio, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla presente Convenzione, avviene sulla base della data di presentazione della relativa domanda di ammissione secondo le modalità che
verranno successivamente definite in accordo tra l’Università e il CPO.
Art. 6 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico
1. Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 2 sono tenuti ad iscriversi al registro dei praticanti presso il Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti di Bergamo.
2. Gli studenti ammessi allo svolgimento del tirocinio contemporaneamente alla partecipazione alle lezioni universitarie, valorizzando il potenziale formativo dell’alternanza, frequentano lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal CPO competente per territorio.
3. La presenza del tirocinante presso lo studio professionale del consulente del lavoro deve essere garantita con modalità e tempi compatibili con la frequenza delle lezioni ed il regolare avanzamento degli studi universitari.
4. La programmazione, valutazione e verifica sull’effettivo svolgimento del periodo di tirocinio secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, resta di competenza del CPO in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà nel rispetto del Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l’accesso alla professione di consulente del lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine in vigore (cfr. artt. 2 e 10).
5. L’Università considera l’attività di tirocinio sostitutiva del tirocinio curriculare. La relazione finale potrà riferirsi all’approfondimento di una delle tematiche affrontate durante il tirocinio.
6. Il periodo trascorso all'estero nell’ambito di un programma di scambio universitario (Erasmus, Xxxxxxxx, ecc.) o comunque autorizzato o riconosciuto dall’Università di Bergamo, determina la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente, per un massimo di 9 mesi.
Art. 7 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili
1. Nel rispetto di quanto richiesto dall’art. 6 della Convenzione, si stabilisce che il numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio con le modalità di cui alla presente Convenzione è pari a 10 per ogni Dipartimento aderente.
2. Per gli anni accademici successivi al primo anno di applicazione, in mancanza di comunicazione specifica al Dipartimento da parte del CPO, il numero di cui al precedente comma 1 si intende tacitamente riconfermato.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno il referente per il CPO si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali, dandone comunicazione al referente del Dipartimento dell'Università.
4. Gli studi professionali individuati per accogliere i tirocinanti sono tenuti a svolgere l’attività professionale in forma autonoma, ad essere regolarmente iscritti all’albo e risultare in regola con la formazione continua obbligatoria.
5. Il CPO, accertato il possesso dei requisiti, provvede a individuare, per ciascuno studente ammesso, lo studio professionale (qualora lo studente non abbia già preso accordi con uno studio professionale) presso il quale verrà svolto il tirocinio e il professionista responsabile per la formazione del tirocinante e ne dà comunicazione al Direttore del Dipartimento dell’Università di Bergamo.
Art. 8 – Referenti organizzativi
1. Al fine dell’attuazione del presente accordo, il Dipartimento e il CPO nominano ciascuno uno o più referenti organizzativi per l’attivazione dei tirocini.
2. I referenti organizzativi restano in carica per la durata della presente Convenzione.
3. I nominativi dei referenti sono resi noti agli studenti ed ai componenti del CPO attraverso i canali di comunicazione istituzionale.
4. Ai referenti sono attribuite le sotto indicate funzioni, nel rispetto delle competenze attribuite al Dipartimento dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Ateneo:
a) verifica periodica della regolare attuazione dell’accordo;
b) verifica ed aggiornamento delle modalità operative di realizzazione dei tirocini e del loro riconoscimento sia ai fini dell’eventuale attribuzione dei crediti formativi sia ai fini dell’eventuale procedura di iscrizione all’albo;
c) progettazione di iniziative formative, didattiche e seminariali finalizzate all’elevazione del livello qualitativo della formazione per l’accesso alla professione;
d) individuazione ed eventuale revisione annuale del numero massimo di studenti ammessi a svolgere il tirocinio;
e) identificazione delle modalità informative dirette agli studenti;
f) verifica del corretto svolgimento del tirocinio e valutazione finale;
g) massima diffusione del presente accordo;
h) assegnazione degli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio, nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 7, comma 1;
5. Prima dell'inserimento negli studi è prevista una procedura di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti le cui modalità di svolgimento verranno delineate nel vademecum dell’Università;
6. Durante lo svolgimento del periodo di tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
Art. 9 – Collaborazione didattica
1. Il CPO si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate nel periodo di svolgimento del tirocinio.
2. Il Dipartimento e il CPO aderenti al presente accordo si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell’ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all’accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
3. I corsi di laurea attivati dal Dipartimento riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
4. Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.
5. Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.
Art. 10 – Obbligo di iscrizione al registro dei praticanti per le finalità di cui all’art. 9 D.L. n. 1/2012 e dell’art. 2, comma 5, del Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
1. Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012,
n. 27 e di cui all’art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, che parteciperanno alle lezioni
universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.
2. Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, che desideri dare corso al periodo di tirocinio con le modalità di cui all’art. 2, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014, e sue successive eventuali modifiche. Il semestre anticipato di tirocinio professionale avrà decorrenza dalla data di iscrizione al registro dei praticanti.
3. Ai fini del riconoscimento del semestre di tirocinio svolto secondo le modalità di cui agli artt. 5 e 6, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 9 comma 6, D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, e dell’art. 2, comma 5, del Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro il tirocinante dovrà iscriversi, entro 6 mesi dal conseguimento della laurea triennale o magistrale, al registro dei praticanti dei Consulenti del Lavoro, pena l’impossibilità di vedersi riconoscere il semestre di tirocinio ai sensi dell’art. 9, comma 6, del D.L.24 gennaio 2012, n. 1 convertito nella Legge 2012, n. 27. Il riconoscimento del periodo di tirocinio pre‐laurea non è condizionato al successivo svolgimento della pratica professionale presso il medesimo professionista.
4. Il tirocinante/studente deve, inoltre, rispettare la disciplina prevista nel sopra citato regolamento sul tirocinio obbligatorio per l’accesso alla professione di consulente del lavoro.
5. I tirocinanti sono soggetti alla disciplina del tirocinio professionale, compreso quanto previsto dal codice deontologico.
Art. 11 – Validità del tirocinio conseguito con le modalità di cui all’art. 2
1. Il periodo di tirocinio conseguito ai sensi della presente Convenzione ha validità per un tempo massimo di nove mesi successivi alla conclusione della durata legale del corso di studi nell’ambito del quale è stato attivato. La decorrenza di tale periodo senza che sia stato conseguito il titolo di studio previsto dal percorso universitario, determina l’inefficacia del tirocinio previamente svolto.
Art. 12 – Durata della Convenzione
1. La presente Convenzione, redatta in conformità con la Convenzione Quadro sottoscritta in data 23 marzo 2018 dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il M.I.U.R. ed il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, sostituisce quello precedentemente stipulato con scadenza al 11.06.2020 e ha durata quinquennale dalla data della sottoscrizione, fatta salva la facoltà di ciascuna Parte di recedere dandone comunicazione scritta all’altra mediante raccomandata almeno un mese prima della scadenza prevista, e potrà essere rinnovata in forma espressa tra le Parti.
Bergamo, lì 17/09/2020
Il Presidente
del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Bergamo
Il Rettore
dell’Università degli Studi di Bergamo
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.LGS 82/2005.