CAPITOLATO TECNICO
CAPITOLATO TECNICO
“AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO SERVIZIO NOLEGGIO A CALDO DI AUTOCARRI PER IL TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE E MATERIALI PER LE ATTIVITA’ DELLA GESTIONE DIRETTA”
CIG: 75143036FF
Indice
ART. 1 - OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO pagina 3;
ART. 2 CONTABILIZZAZIONE pagina 3;
ART. 3 DURATA ED ANDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO pagina 3;
ART. 4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE pagina 3;
ART. 5 OSSERVANZA DI LEGGI E NORME pagina 4;
ART. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO pagina 4; ART. 7 CESSIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO pagina 5;
ART. 8 MODIFICA ACCORDO QUADRO pagina 5;
ART. 9 SUBAPPALTO ACCORDO QUADRO pagina 5;
ART. 10 SPESE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO pagina 5;
ART. 11 FALLIMENTO E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO pagina 5;
ART. 12– INADEMPIENZE CONTRATTUALI, PENALITÀ NELL’ESECUZIONE pagina 6; DELLA FORNITURA, RISOLUZIONI
ART. 13 - GARANZIA FEDEJUSSORIA pagina 6;
ART. 14 -PAGAMENTO E PRESENTAZIONE FATTURA pagina 6;
ART. 15 CAUZIONE DEFINITIVA – ACCORDO QUADRO pagina 7;
ART. 16 COPERTURE ASSICURATIVE pagina 7;
ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO pagina 7;
ART. 18 DANNI DI FORZA MAGGIORE pagina 8;
ART. 19 DOMICILIO pagina 8;
ART. 20 CLAUSOLA DI ASSUNZIONE OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI pagina 8; ART. 21 PERIODO MINIMO DI VINCOLATIVITÀ DELLE OFFERTE pagina 8;
ART. 22 DISPOSIZIONI DELLE CONTROVERSIE - INFORMAZIONI pagina 8;
ART. 23 TRATTAMENTO DATI pagina 9;
ART. 24 RISERVATEZZA pagina 9;
ART. 25 DISPOSIZIONI FINALI pagina 9;
ART. 1 - OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO
La procedura di gara ha per oggetto l’affidamento in accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 del d.Lgs. 50/2016 del servizio noleggio a caldo di autocarri per il trasporto delle attrezzature e materiali per le attività della gestione diretta, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni indicate nei punti successivi del presente Capitolato Speciale di Appalto.
L'importo stimato annuale ammonta a €. 20.000,00 al netto d'IVA. I costi della sicurezza sono pari a zero.
Gli interventi verranno definiti sulla base delle esigenze, programmate-urgenti e di somma urgenza, secondo l’ordine di priorità stabilito dall’ente committente nei limiti dell’importo dell'Accordo Quadro.
Le prestazioni verranno stimate secondo i ribassi percentuali sul costo orario dei mezzi tipo elencati, offerti in fase di gara.
L'aggiudicatario dovrà presentare tutti i documenti previsti dalla lettera di invito e dalla normativa vigente, entro il termine perentorio stabilito dalla stazione appaltante.
L’importo dell'accordo quadro rappresenta un tetto massimo di spesa entro cui stipulare i contratti attuativi. Il Consorzio non è obbligato a stipulare contratti fino al raggiungimento dell'importo complessivo.
Allo scadere dell'accordo quadro, nel caso che l’importo del servizio affidato risulti inferiore a quello dell'accordo, nulla sarà dovuto all’impresa a titolo di indennizzo o mancato guadagno.
ART. 2 CONTABILIZZAZIONE
I singoli contratti attuativi saranno, di norma, contabilizzati singolarmente, al termine di ogni servizio, oppure a cadenza mensile/trimestrale a seconda del tipo di prestazione, applicando l'elenco prezzi offerti in fase di gara. Tali prezzi comprendono tutti gli oneri ed oneri a carico dell’Impresa per l’esecuzione a perfetta regola d’arte dei lavori ad essa affidati, come specificato nel Capitolato stesso.
E’ fatta salva ogni diversa pattuizione stabilita nel contratto attuativo tra le parti.
ART. 3 DURATA ED ANDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO
La scadenza temporale massima prevista del contratto di accordo quadro è di 12 mesi, decorrente dalla data di stipula dell'accordo quadro stesso. Alla scadenza dei primi 12 mesi ovvero al raggiungimento dell'importo contrattuale stimato per il primo anno, il Consorzio si riserva l'esercizio del diritto potestativo di opzione in ordine alla continuazione del rapporto contrattuale con il medesimo aggiudicatario, agli stessi patti e condizioni, per ulteriori 24 mesi ovvero fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo stimato per il triennio.
Ciò non esonera l’appaltatore dal rispetto dei tempi utili all’esecuzione dei singoli contratti attuativi. L'Accordo quadro potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica.
I contratti attuativi relativi agli interventi programmati saranno per quanto possibile distribuiti con una certa omogeneità nel periodo di durata dell'accordo, fatto salvo specifiche esigenze della S.A..
ART. 4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara in oggetto sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D. Lgs. n.50/2016, in quanto trattasi di servizi caratterizzati da elevata ripetitività, determinato mediante
l’espressione di più ribassi percentuali, anche differenziati, da applicare sul costo orario dei mezzi operativi individuati e, in particolare:
- sul costo per noleggio autocarro 2 assi ribaltabile trilateralmente, avente MTT minimo/massimo 170-190, x.xx
P.U. minimo/massimo 70-80 x.xx, attrezzato con gru avente P.U. 32 x.xx a mt. 4,00, stimato in €/h 92 IVA esclusa;
- sul costo per noleggio autocarro 4 assi mezzo d'opera con scarrabile n.3 pezzi, stimato in €/h 85,00 IVA esclusa (costo orario posto a base d’asta da considerarsi "A CALDO").
Il costo orario a base d’asta è da intendersi omnicomprensivo di qualunque onere e/o rimborso e nessun altro compenso verrà corrisposto.
L’aggiudicazione avverrà nei confronti del concorrente che avrà totalizzato il minor valore risultante dall’applicazione della seguente formula: [50*(1-Rla/100) ]+ [50*(1-Rlb/100)], dove:
- Rla è il ribasso offerto sul costo orario noleggio autocarro 2 assi (€/h 92,00);
- Rlb è il ribasso offerto sul costo orario noleggio autocarro 4 assi (€/h. 85,00); Gli importi sono stati considerati per noleggi "A CALDO".
ART. 5 OSSERVANZA DI LEGGI E NORME
Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l’accordo quadro ed i relativi contratti attuativi sono soggetti all’osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’Appaltatore:
• il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII “Dell’appalto”, artt. 1655-1677;
• le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
• le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
• Il Decreto Legislativo n. 50 del 19.04.2016 e ss.mm.ii.;
• Le Linee Guida ANAC vigenti in materia;
• Il Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 e ss.mm.ii.;
• per quanto in vigore ed applicabile, Il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
• Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie”;
• per quanto in vigore ed applicabile, la L.R. n. 38 del 13/07/2007 e ss.mm.ii e relativo Regolamento attuativo; Costituiscono obbligazione contrattuale tutte le leggi, i decreti, i regolamenti, le disposizioni e tutte le norme inerenti i lavori e i servizi erogati, comunque citate o non citate nel presente capitolato d’appalto o che saranno emanate nel corso della relazione contrattuale.
Quando vi siano antinomie tra i diversi documenti contrattuali – e fermo restando il rispetto di leggi e norme vigenti in materia – l’impresa erogherà la prestazione/lavoro che l’ente committente riterrà più congruente ai propri obiettivi, e ciò indipendentemente dal maggiore o minore valore economico di quest’ultima.
ART. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
Xxxxx parte integrante del contratto di accordo quadro i seguenti documenti:
• L’offerta economica d’aggiudicazione;
• Il presente capitolato speciale di appalto;
ART. 7 CESSIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
Il contratto di accordo quadro non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.
ART. 8 MODIFICA ACCORDO QUADRO
Le modifiche alle condizioni dell'accordo quadro sono ammesse unicamente nei casi previsti ai commi 1 e 2 dell'art.106 del D. Lgs. n. 50/2016. Modifiche diverse da queste comportano la necessità di una nuova procedura d'appalto.
Ai sensi dell’art.106 c.1 D. Lgs. 50/2016, la prezzi non è ammessa, né è applicabile il primo comma dell’art.1664 del Codice Civile.
La Ditta non può pertanto pretendere sovrapprezzi od indennità speciali di nessun genere per aumenti di oneri o di costi per qualsiasi circostanza si verificasse dopo l'aggiudicazione.
ART. 9 SUBAPPALTO ACCORDO QUADRO
Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e sarà autorizzato ai sensi di quanto previsto nella citata disposizione
ART. 10 SPESE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
Tutte le spese del contratto di accordo quadro, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.
ART. 11 FALLIMENTO E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ex art. 1456 CC, nei seguenti casi:
– accertate violazioni o mancati rispetto di obblighi normativi;
– raggiungimento, accertato dal RUP, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali, di varia natura, pari al 10% dell'importo dell'accordo quadro;
– concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'aggiudicatario;
– provvedimento definitivo a carico dell'aggiudicatario di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs 159/2011 ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n.50/2016;
– nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, vengano a mancare le condizioni richieste dal Codice per la partecipazione alle procedure di affidamento de contratti pubblici;
– cessione da parte dell'aggiudicatario dell'accordo quadro o di singoli contratti attuativi;
– manifesta incapacità od inidoneità nell'esecuzione degli interventi di manutenzione;
– inadempienza accertata alle norme di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi art 3 comma 9bis della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
– grave inadempienza alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dai contratti attuativi;
– risoluzione di un singolo contratto attuativo;
– mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche dei contratti attuativi;
– in tutti gli altri casi previsti nel presente capitolato e nella normativa anche se non espressamente richiamati.
Il Consorzio si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, dopo l'applicazione di due penalità e successiva diffida ad adempiere per iscritto, i servizi non fossero eseguiti con la massima cura e puntualità.
La risoluzione dell'Accordo Quadro sarà comunicata all'aggiudicatario a mezzo di PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed avrà effetto senza obbligo preventivo di diffida da parte della SA, a far data dal ricevimento della stessa.
In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro la SA si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara in ordine di graduatoria.
Contestualmente alla risoluzione dell'accordo quadro la SA procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dell'Accordo per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.
ART. 12– INADEMPIENZE CONTRATTUALI, PENALITÀ NELL’ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO, RISOLUZIONE, RECESSO
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali, verrà applicata una penale di importo pari a due millesimi (2/1000) calcolata sull’ammontare della fornitura/servizio effettuata in ritardo.
L’ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell’azienda dipendenti dal contatto cui essi si riferiscono.
L’Amministrazione appaltante avrà diritto di recedere unilateralmente dal contratto di appalto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta (30) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi mediante servizio postale con raccomandata AR, nel caso di giusta causa ovvero reiterati inadempimenti, anche se non gravi, da parte dell’Azienda aggiudicataria.
Qualora l'Azienda aggiudicataria dovesse cessare l’attività o trasferire la stessa ad altro titolare, sarà facoltà del Consorzio recedere dal contratto di appalto in essere, oppure proseguire il rapporto contrattuale con il
nuovo titolare, fatta salva la responsabilità dell’Azienda aggiudicataria e del nuovo titolare per le obbligazioni anteriori al trasferimento.
In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Azienda aggiudicataria, l’Amministrazione appaltante sarà liberata da ogni obbligo sulla fornitura/servizio già erogata.
ART. 13 - GARANZIA FEDEJUSSORIA
A garanzia dell’adempimento di tutto gli obblighi assunti con il contratto, nonché del risarcimento dei danni derivati da inadempienze delle obbligazioni contrattuali medesime nonché delle applicazioni delle penali, l’Appaltatore deve prestare, nei modi e nella misura stabiliti dalla lettera di invito e dall’art.103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia fedejussoria.
ART. 14 -PAGAMENTO E PRESENTAZIONE FATTURA
L’emissione del mandato di pagamento avverrà entro 30 gg. dalla ricezione di regolare fattura dell’azienda fornitrice emessa a seguito di esito favorevole della prestazione, previa liquidazione da parte del Responsabile Unico del procedimento, accreditando l’importo alle coordinate bancarie fornite dall’azienda stessa, ai sensi di quanto contenuto nella L. 13/08/2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni.
Il pagamento della fattura verrà sospeso qualora vengano contestati eventuali addebiti all’azienda appaltatrice (in tal caso la liquidazione della fattura sarà disposta successivamente alla data di notifica della contestazione) oltre nei casi in cui l’azienda appaltatrice non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei
dipendenti (in tal caso il pagamento avverrà effettuato previo liberatoria degli Enti competenti, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere addossata al Xxxxxxxxx 0 Xxxxx Xxxxxxxx per il mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al presente articolo).
In ottemperanza di quanto previsto all’art.3 della L. 13/08/2010 n.136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i., l’azienda aggiudicataria, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, avrà l’obbligo di presentare all’Amministrazione appaltante apposita comunicazione con la quale rende edotta la stessa del numero di conto corrente bancario utilizzato/dedicato, con cui la persona o legale rappresentante a cui è intestato il ccb nonché il nominativo e le generalità delle persone delegate ad operare sullo stesso.
Il C.I.G. riferito alla procedura di gara di appalto in oggetto, dovrà essere riportato su tutti gli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere da questa Amministrazione appaltante e dall’azienda aggiudicataria, in ottemperanza alla L.13/08/2010 n.136 sopra citata.
ART. 15 CAUZIONE DEFINITIVA – ACCORDO QUADRO
Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, al momento della stipulazione dell'accordo quadro, l’appaltatore deve prestare garanzia fideiussoria degli obblighi assunti, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell’importo dell'accordo. Nel caso di ribasso superiore al 10% o al 20% la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata secondo le modalità stabilite al comma 1 del citato art. 103. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione da parte del Consorzio della cauzione presentata in sede di offerta.
La garanzia è progressivamente svincolata nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 103 c.5 del D.Lgs 50/2016, al progredire della stipula dei contratti attuativi e delle relativa esecuzione e collaudo.
Nel caso di inadempienze contrattuali, il Consorzio avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata ed inoltre l’appaltatore dovrà reintegrarla, nel termine che gli sarà prefisso, qualora il Consorzio abbia dovuto valersi di essa in tutto od in parte, durante l’esecuzione del contratto.
ART. 16 COPERTURE ASSICURATIVE
Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, comma 7, l'affidatario è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori del primo contratto attuativo anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare deve essere pari all'importo del contratto di accordo quadro.
La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale pari a 500.000 €.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
ART. 17 DANNI DI FORZA MAGGIORE
Nel corso di esecuzione di ciascun contratto attuativo, saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere, alle persone e alle cose da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l’appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico
dell’appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate od ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, macchine o ponti di servizio e, in generale, di quant’altro occorra all’esecuzione piena e perfetta dei lavori.
Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell’avvenimento, per iscritto. L’appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l’esecuzione della prestazione, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti. Il compenso, per quanto riguarda i danni provocati, è limitato all’importo necessario per l’occorrente riparazione valutato ai prezzi ed alle condizioni di contratto. L’Impresa dovrà provvedere, in ogni caso, alla riparazione di tali danni a sua cura e spese senza indugio per non rallentare o sospendere le prestazioni in corso, fatti salvi i necessari accertamenti.
ART. 18 DOMICILIO
A tutti gli effetti contrattuali e di legge il domicilio dell’Impresa è quello indicato nel contratto di Accordo Quadro, come richiamato in ciascun contratto attuativo. Il domicilio del Consorzio è in Pisa Via San Xxxxxxx
n.60. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di PEC ovvero mediante lettera raccomandata.
ART. 19 CLAUSOLA DI ASSUNZIONE OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Impresa alla stipula del contratto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 20 PERIODO MINIMO DI VINCOLATIVITÀ DELLE OFFERTE
L’offerta è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione salvo differimento.
ART. 21 DISPOSIZIONI DELLE CONTROVERSIE - INFORMAZIONI
Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente il Foro di Pisa. E’ escluso il ricorso all’arbitrato. L'organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana.
L'Amministrazione si riserva di avvalersi, in caso di fallimento del contraente o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dello stesso, della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura.
Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto nel bando e nel disciplinare di gara si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016 e DPR 207/2010 nella parte ancora in vigore.
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Xxxxxxx Xxxxxxx.
ART. 22 TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n.196, si informa che i dati forniti dalle ditte concorrenti verranno trattati dall’Ente appaltatore esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Xxxxxxxxx 0 Xxxxx Xxxxxxxx.
ART. 24 RISERVATEZZA
Le notizie ed i dati di pertinenza dell'Amministrazione appaltante di cui dovesse venire a conoscenza l'aggiudicatario in relazione alla prestazione della fornitura, non devono in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicati o divulgati a terzi.
Al contempo anche l'Amministrazione consorziale assicura la segretezza dei dati, delle informazioni e del know-how commerciale contenuto in tutta la documentazione in generale fornita dalle imprese concorrenti ai fini della partecipazione alla gara.
ART. 25 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non disposto dal presente capitolato, si rinvia a quanto espressamente previsto dalle norme vigenti in materia di appalti.