Presidenza del Consiglio dei Ministri
Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL’EMERGENZAEPIDEMIOLOGICA
COVID-19 E PER L’ESECUZIONE DELLA CAMPAGNA VACCINALE NAZIONALE
Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenzadella Struttura di supporto alle attività del Commissario straordinario per
l’emergenza Covid-19 e per
l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale
Triennio 2021-2023
COVID- DELLA CAMPAGNA VACCINALE NAZIONALE
Visto la legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione
e ss. mm. e ii;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubbliche amministrazioni e ss. mm e ii.;
Visto Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici ;
Visto il D.M. 23 marzo 2018, Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cd. Nuovo Codice dei contratti pubblici) e successive disposizioni integrative e correttive;
Vista la legge 30 novembre 2017, n. 179 Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato whistleblower);
Visto il D.P.C.M. D.P.C.M. 20 dicembre
Modalità applicative degli obblighi di 49 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33
ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza della Struttura commissariale da loro presieduta.
Visto la delibera n. 1064 del 13 novembre
2019 che approva in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
-
Visto
delle m -19;
nell'ambito del Ministero della difesa per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo
Visto il protocollo di azione di vigilanza collaborativa tra il Commissario straordinario per l'emergenza covid-
2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 marzo 2021, con il quale il
Vista
2021, foglio n. 508;
-19, registrato alla Corte dei Conti in data 3 marzo
COVID-19 con la quale è stata istituita la Struttura di supporto alle attività del Commissario
-
nazionale;
Vista la necessità di provvedere, in attuazione della disciplina normativa in costante evoluzione e
Visto
una continua attività di impulso, coordinamento e monitoraggio della prevenzione di fenomeni corruttivi;
e di
un sistema organico di prevenzione amministrativa
ridurre sempre più gli spazi in cui il fenomeno può verificarsi e che pertanto il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, costituisce lo strumento attraverso il quale sistematizzare e descrivere la strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo;
APPROVA
-
il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Struttura di supporto alle attività nazionale relativo al periodo 2021 - 2023.
Roma,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Firmato Digitalmente da/Signed by:
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
In Data/On Date:
lunedì 14 giugno 2021 19:19:28
Sommario
INTRODUZIONE
1. Sistema di prevenzione della corruzione del Commissario Straordinario
1.1. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
1.2. Analisi del contesto esterno
1.3. Analisi del contesto interno e organizzazione dell’ufficio
1.4. Gestione del rischio
1.4.1 Processo di gestione del rischio
1.4.2 Mappatura dei processi e aree di rischio
1.4.3 Identificazione del rischio
1.4.4 Analisi del rischio
1.4.5 Ponderazione del rischio
1.4.6 Trattamento del rischio
1.4.7 Gestione del rischio per l’anno 2021
1.5 Misure Generali e specifiche di Prevenzione della Corruzione
1.5.1 Codice di comportamento (D.P.R. 62/2013)
1.5.2 Allontanamento precauzionale dall’incarico
1.5.3 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (DPR 62/2013 - art. 7)
1.5.4 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (L. 179/2017)
1.5.5 Incontri periodici
1.5.5.1 Formazione presso la Scuola Nazionale di Amministrazione (SNA)
1.5.5.2 Formazione del personale
1.5.5.3 Attività informativa divulgativa
1.5.5.4 Informazione
1.5.6 Patti di integrità e protocolli di legalità (L. 190/2012 - art. 1, co. 17)
1.5.6.1 Protocollo di collaborazione con ANAC
2. Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale – 2021-2023
INTRODUZIONE
2.1 Scelte organizzative in ambito trasparenza
2.2 Azioni organizzative volte ad assicurare l’attuazione degli obblighi di trasparenza
2.3 Le principali azioni da adottare.
2.4 Accesso civico
2.5 Accesso civico generalizzato cd. FOIA. Registro degli accessi civici generalizzati
2.6 Sotto-sezione “Altri contenuti”
2.7 Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali. Rapporti fra il RPCT e il RPD
Allegati:
1. Organigramma Struttura di Supporto al Commissario Straordinario
2. Decreto di nomina del Referente al PTPCT;
3. Elenco nominativo dei responsabili della Struttura a cui demandare specifici compiti in ordine alla pubblicazione dei dati;
4. Processi;
5. Format tipo modello segnalazione whistleblower:
6. Format tipo di Patto di Integrità;
7. Protocollo di azione di vigilanza collaborativa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione
8. Registro delle richieste di accesso civico.
INTRODUZIONE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA COVID 19 – P.T.P.C.T.
Il presente Piano della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2021-2023 è volto alla prevenzione amministrativa del rischio corruttivo e, più in generale, dei fenomeni cosiddetti di “maladministration”. Accezione in cui è possibile ricomprendere le situazioni ove, pur non rinvenendosi fatti penalmente rilevanti, viene comunque a configurarsi una distorsione dell’azione amministrativa dovuta all’esercizio delle funzioni pubbliche per fini privati. Tali attività non tipizzate violano i principi del buon andamento e dell’imparzialità, costituzionalmente garantiti dall’articolo 97 della Costituzione, cui deve essere sempre improntata l’azione della pubblica amministrazione.
Il Piano si presenta, strutturalmente, come un documento programmatico – ancorché la Struttura Commissariale avrà presumibilmente una durata temporale limitata nel tempo e legata alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica in atto nel Paese - in cui sono evidenziate le finalità e le linee di indirizzo da perseguire sia nell’attività anticorruzione che in tema di trasparenza.
Atteso il contesto emergenziale in cui la Struttura Commissariale si è costituita, a seguito del DPCM di nomina del nuovo Commissario Straordinario in data 1° marzo 2021, il documento adottato si colloca nell’ambito di un processo in cui le analisi effettuate, le strategie e le misure di prevenzione individuate verranno, di volta in volta, opportunamente calibrate oppure modificate e, se del caso, anche cambiate in virtù delle risultanze dei conseguenti feedback e del monitoraggio periodicamente attuato.
L’attenzione è così focalizzata all’adozione di strategie anticorruzione che si presentino idonee a:
1. ridurre il più possibile le opportunità che possano dar luogo a casi di corruzione;
2. aumentare la capacità di scoprire eventuali casi di corruzione;
3. creare un contesto che sia comunque sfavorevole al verificarsi del fenomeno.
Innanzitutto, è opportuno chiarire le motivazioni dalla cui base, nasce l’esigenza di nominare il Commissario Straordinario.
Il presente Xxxxx e le sue strategie sono, infatti, calate nello specifico ambito in cui il Generale di Corpo d’Armata Xxxxxxxxx Xxxxx XXXXXXXXX attua e coordina le misure di contenimento e contrasto dell’epidemia da Covid-19 nonché quelle per l’esecuzione della campagna vaccinale (ex art. 122 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18).
Nello specifico il Commissario, avvalendosi della Struttura di Supporto commissariale (organigramma in Allegato 1):
- gestisce, ogni intervento utile a fronteggiare l’emergenza sanitaria, programmando e organizzando le attività, individuando i fabbisogni, indirizzando le risorse umane e strumentali e
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procedendo all’acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale, in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- provvede al potenziamento delle strutture ospedaliere, anche mediante l’allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e subintensiva, alla requisizione di beni mobili e immobili e attua interventi utili per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell’emergenza;
- valuta la costruzione di nuovi stabilimenti e la riconversione di quelli esistenti per la produzione di beni, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e definendo le modalità di acquisizione e di utilizzazione dei fondi privati destinati all’emergenza;
- è competente all’organizzazione e lo svolgimento delle attività propedeutiche alla concessione degli aiuti per far fronte all’emergenza sanitaria, da parte delle autorità competenti nazionali ed europee e tutte le operazioni di controllo e di monitoraggio dell’attuazione delle misure;
- provvede alla gestione coordinata del Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE) e delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione destinato all’emergenza;
- collabora con le regioni e le supporta nell’esercizio delle relative competenze in materia di salute. Su richiesta delle regioni stesse, può adottare in via d’urgenza i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni tipo di emergenza.
È dunque in tale contesto che va inserito il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione.
Sebbene il Commissario Straordinario sia chiamato ad operare con celerità, efficacia ed efficienza, non è ovviamente prevista alcuna deroga agli strumenti di prevenzione alla corruzione e tutela della trasparenza.
Il presente Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza è rivolto a tutto il personale che presta attività sotto la direzione del Commissario Straordinario. Esso, inoltre, riguarderà tutti gli eventuali consulenti e collaboratori del Commissario con qualsivoglia tipologia di contratto ovvero di incarico e a qualsiasi titolo conferito.
1. Sistema di Prevenzione della Corruzione del Commissario Straordinario
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1.1 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Il primo tassello fondamentale nella strategia di prevenzione della corruzione e nel processo di elaborazione del PTPCT riguarda la nomina del RPCT. A tal proposito si segnala la nota dell’UCI
- Ufficio Controllo Interno, Trasparenza e Integrità – avente protocollo 0001147 P-2.3 in data 17/04/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 28 marzo 2018 - Modifiche all'art. 10 (Disposizioni finali) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2013, recante "Modalità applicative degli obblighi di trasparenza in PCM ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 33 del 2013", in cui si decreta: “1. I Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed i Responsabili delle Rappresentanze del Governo nelle Regioni Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano svolgono direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 2. I Commissari straordinari del Governo delegati per esigenze straordinarie ai sensi di leggi speciali svolgono direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, salvo quanto disposto dalle Amministrazioni competenti alla proposta di adozione del relativo provvedimento di nomina".
In relazione a quanto sopra esposto è il Commissario Straordinario stesso il titolare delle funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).
Con Atto Dispositivo del Commissario Straordinario n. 13/2021 è stata formalizzata la designazione del Col. Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxxx, quale Referente del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, come modificata dal decreto legislativo n. 97 del 2016 (Allegato 2).
Contestualmente si indica l’elenco nominativo dei responsabili della Struttura Commissariale per l’emergenza Covid-19 a cui demandare specifici compiti in ordine alla pubblicazione dei dati (Allegato 3).
Le specifiche e precipue competenze del RPCT discendono normativamente dalla legge 6 novembre 2012, n.190 e dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 e successive modificazioni e integrazioni. Tra le funzioni di maggiore rilevanza sono da ricomprendersi:
- l’elaborazione delle proposte di Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza per la successiva adozione da parte dell’organo di indirizzo politico (art.1, comma 8, legge n.190/2012);
- la verifica dell’efficace attuazione del Piano medesimo e delle sue idoneità (art.1, comma 10, lett. a) legge n.190/2012);
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- la redazione di una relazione annuale entro il 15 dicembre di ogni anno da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’amministrazione e da trasmettersi all’ANAC;
- la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità;
- la cura della diffusione della conoscenza del codice di comportamento dei dipendenti della Struttura a supporto del Commissario e relativo monitoraggio;
- il controllo sul corretto adempimento da parte della citata Struttura degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa;
- la vigilanza sulla regolare attuazione dell’istituto dell’accesso civico e dell’accesso generalizzato ivi inclusa in quest’ultimo caso, la potestà di pronunciarsi, con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni sulle richieste di riesame che il richiedente può presentare in caso di rifiuto, anche parziale, di una propria istanza ovvero di mancata risposta dell’Ufficio.
Il sistema di prevenzione amministrativa della corruzione posto in essere dal Commissario Straordinario ha necessariamente dovuto tener conto della rilevanza e delicatezza delle attività svolte in un contesto di epocale emergenza epidemiologica.
Pertanto, si provvederà progressivamente, in attuazione della disciplina normativa in costante evoluzione e secondo le linee guida adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione allo svolgimento di una continua attività di impulso, coordinamento e monitoraggio ed il presente Piano costituisce lo strumento attraverso il quale sistematizzare e descrivere la strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo frutto di un processo di analisi dell’organizzazione, del fenomeno medesimo, e di una successiva identificazione, attuazione e monitoraggio di specifiche misure e interventi organizzativi volti a prevenirlo.
1.2 Analisi del contesto esterno
L’analisi del contesto esterno è indispensabile per evidenziare come l’ambiente esterno con il quale il Commissario Straordinario viene a contatto e nel quale opera con le proprie specifiche caratteristiche possa, eventualmente, favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi.
Il Commissario nell’espletamento delle funzioni istituzionali cui è preposto, viene costantemente ad interagire con molteplici soggetti istituzionali, ovvero Ministeri e Regioni, nonché con diversi soggetti pubblici e privati. L’analisi del contesto esterno serve dunque a descrivere le possibili interazioni astrattamente fonte di meccanismi di corruttela. Ciò in relazione sia al territorio di
riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l’attività.
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I soggetti che interagiscono con il Commissario Straordinario possono essere di massima, così individuati:
- Commissione Europea;
- Senato della Repubblica;
- Camera dei Deputati;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Ministero della Salute;
- Ministero Economia e Finanze;
- Ministero della Difesa;
- Ministero dell’Istruzione;
- Ministero per gli Affari Regionali e per le Autonomie;
- Dipartimento della Protezione Civile;
- Regioni;
- Province autonome;
- Corte dei Conti;
- Operatori economici esecutori di lavori e forniture di beni e servizi.
La Struttura Commissariale entra in contatto con i suddetti soggetti per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all’art. 122 del decreto legge 17 marzo 2020.
1.3 Analisi del contesto interno e organizzazione dell’ufficio
L’analisi del contesto interno concerne l’organizzazione nonché le attività e funzioni operative della Struttura del Commissario Straordinario.
Sotto tale aspetto il Commissario è titolare di funzioni istituzionali particolarmente complesse e delicate.
Occorre sin da subito specificare che per l’attività della propria Struttura di supporto il Commissario Straordinario, previa intesa con lo Stato Maggiore della Difesa, si avvale di specifiche professionalità militari, degli assetti sanitari e logistici delle Forze Armate unitamente alle relative capacità di programmazione e pianificazione operative, nonché di qualificati esperti in materie sanitarie e giuridiche. Di conseguenza il personale alle sue dipendenze è quasi esclusivamente militare appartenente alle varie F.A./Comando Generale Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza.
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Di seguito si riporta l’articolazione della Struttura Commissariale con l’indicazione dei principali incarichi attribuiti:
a. COMMISSARIO STRAORDINARIO
Svolge funzioni e compiti di cui all’art. 122 del decreto legge 17 marzo 2020. In particolare, attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale.
b. CONSULENTE GIUSCONTABILE
(1) Supporta il Commissario Straordinario con consulenze in materia di controllo amministrativo contabile preventivo sugli atti emessi dalla Struttura commissariale;
(2) cura i rapporti istituzionali con la Corte dei conti.
c. CAPO UFFICIO DI GABINETTO
(1) È responsabile del funzionamento dell’Unità organizzativa di cui è titolare;
(2) dirige e coordina le attività dell’Ufficio, il personale e gli Elementi di Organizzazione dipendenti al fine di fornire supporto diretto:
(a) al Commissario straordinario per i seguenti aspetti:
- attività di segreteria particolare;
- coordinamento delle attività inerenti alle relazioni esterne;
- flussi documentali;
- pubblica informazione;
(b) alle unità organizzative della struttura per quanto attiene ai flussi documentali e alla supervisione delle pratiche in trattazione;
(c) dell’intera Struttura commissariale per curare la gestione amministrativa del personale impiegato, coordinando anche le attività della Segreteria della Direzione Operativa;
(3) inoltre, ha alle proprie dipendenze:
(a) la SEZIONE APP IMMUNI che tratta gli aspetti connessi alla gestione e sviluppo di tale applicativo;
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(b) un ingegnere con capacità progettuale nel campo lavori, secondo le norme in vigore, per aspetti connessi alle esigenze della Struttura.
d. CAPO UFFICIO RELAZIONI ISTITUZIONALI
(1) È responsabile del funzionamento dell’Unità organizzativa di cui è titolare;
(2) dirige e coordina le attività dell’Ufficio e dei consiglieri/responsabili di settore dipendenti, al fine di sviluppare sinergie e accordi, attraverso relazioni con ogni istituzione/organismo pubblico e privato, tesi ad implementare l’azione del Commissario nello svolgimento dei propri compiti.
e. RESPONSABILE INFRASTRUTTURE
(1) È responsabile del funzionamento dell’Unità organizzativa di cui è titolare;
(2) è responsabile, secondo la normativa vigente, della gestione delle infrastrutture sede della organizzazione in parola;
(3) supporta il Commissario Straordinario nell'ambito del settore della prevenzione e protezione dei lavoratori.
f. CAPO SERVIZIO GIURIDICO LEGALE E CONTENZIOSO
(1) È responsabile del funzionamento dell’Unità organizzativa di cui è titolare;
(2) dirige e coordina le attività dell’Ufficio, e dei responsabili di settore dipendenti, per fornire consulenza legale al Commissario Straordinario e gestire il settore giuridico-legale, inclusa la privacy;
(3) si avvale della Sezione Gestione Contrattualizzazione personale civile per quanto attiene a tutti gli aspetti connessi a tale tipologia di contratti.
g. DIRETTORE OPERATIVO
(1) È responsabile del funzionamento dell’Unità organizzativa di cui è titolare;
(2) mantiene i collegamenti con la Protezione Civile e gli uffici di diretta collaborazione del Ministero della Difesa;
(3) dirige e coordina tutti gli aspetti di programmazione finanziaria, pianificazione logistico- operativa, e relativa condotta, della campagna vaccinale e delle attività a essa correlate, avvalendosi dei seguenti elementi di organizzazione:
(a) UNITÀ ANALISI E PROGRAMMAZIONE, per:
- raccogliere e analizzare le esigenze al fine di renderle compatibili e valorizzarle nell’ambito della programmazione finanziaria;
- assicurare la definizione di strategie per l’impiego operativo dei fondi nella disponibilità del Commissario;
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- curare il coordinamento, per gli aspetti tecnico-finanziari, con le competenti strutture economico-finanziarie nazionali e dell’UE;
(b) UNITÀ DI PIANIFICAZIONE, per effettuare attività di:
- pianificazione con particolare riferimento al piano vaccinale e alle attività a esso connesso;
- supporto al Commissario e alle restanti unità organizzative della struttura per gli aspetti di pianificazione della campagna vaccinale;
(c) UNITÀ DI POTENZIAMENTO RETE OSPEDALIERA per:
- curare tutti gli aspetti relativi ai programmi di potenziamento della rete ospedaliera nazionale;
- il coordinamento e la supervisione delle attività dei R.U.P. dei contratti lavori;
(d) AREA INFOLOGISTICA per:
- gestire i sistemi di Information Technology in esercizio, verificare e custodire i dati e provvedere al mantenimento dei sistemi operativi a supporto della struttura commissariale;
- analizzare, pianificare e progettare le soluzioni informatiche a favore della struttura commissariale. In particolare, dovrà provvede a disegnare le reti telematiche, le architetture ed i servizi;
(e) AREA AMMINISTRATIVA per,
- la gestione amministrativa dell'organismo;
- il coordinamento e la supervisione delle attività dei R.U.P. dei contratti di fornitura di beni e servizi;
(f) AREA LOGISTICO-OPERATIVA per,
- gestire lo stoccaggio dei vaccini presso i magazzini;
- gestire il flusso dei rifornimenti, dall’ingresso in Italia fino alla consegna ai punti di distribuzione regionali, di vaccini e relativi kit per la somministrazione;
- definire le esigenze di nuovi Centri Vaccinali e gestire:
• il flusso dei rifornimenti dei DPI (mascherine, gel, etc.) e dei banchi;
• i magazzini dei DPI della PROCIV e di SDA;
- effettuare l’analisi dei fabbisogni per il rifornimento dei materiali funzionali alla gestione dell’emergenza.
1.4 Gestione del rischio
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1.4.1 Processo di gestione del rischio
Lo strumento per la “gestione del rischio” utilizzato sino all’attuale PTPCT è stato progettato sulla base dei “Principi e linee guida UNI ISO 31000 2010” raccomandati nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013, e richiamati nei successivi aggiornamenti.
1.4.2 Mappatura dei processi e aree di rischio
Dalla mappatura così compiuta sono emerse attività che rientrano principalmente nelle seguenti aree di rischio: acquisizioni, requisizioni, accesso agli atti, affari legali e contenzioso, gestione di magazzino, pagamenti.
1.4.3 Identificazione del rischio
L’individuazione di potenziali eventi rischiosi, è stata condotta in collaborazione con i dirigenti delle singole U.O. sotto coordinamento del personale addetto all’attività di prevenzione della corruzione, affinché per ciascun processo (o fase di processo), tenuto conto del contesto esterno e dello specifico assetto organizzativo, emergessero i possibili rischi di corruzione e le connesse carenze organizzative abilitanti.
1.4.4 Analisi del rischio
Il livello di rischio è stato valutato tenendo conto dell’eventualità che l’evento rischioso possa realizzarsi (probabilità) e delle conseguenze che lo stesso produce sull’organizzazione (impatto).
1.4.5 Ponderazione del rischio
L’indice della probabilità e l’indice dell’impatto che hanno definito il rischio associato ai vari processi esaminati si sono attestati per la maggior parte su valori piuttosto contenuti. Nel rispetto delle recenti Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi (All. 1 del PNA 2019), in modo graduale potrà essere applicato il nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo). I processi sono riportati in Allegato 4.
1.4.6 Trattamento del rischio
L’individuazione delle misure ha tenuto conto delle pregresse esperienze, del grado di incidenza in termini di efficacia sui fattori abilitanti, dei costi di implementazione, delle competenze
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA COVID 19 – P.T.P.C.T.
necessarie e dei tempi di realizzazione. Per ciascuna misura sono state individuate le modalità di implementazione, mediante progettazione che ne ha definito le fasi, i soggetti responsabili ed i termini di attuazione.
1.4.7 Gestione del rischio per l’anno 2021
Il PNA 2019 si è posto come unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo, specificando, con riferimento alla progettazione e attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo, i seguenti principi guida di carattere metodologico che devono orientare l’attività di risk management:
- prevalenza della sostanza sulla forma, mediante la progettazione e realizzazione di un processo di gestione del rischio calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell’amministrazione;
- gradualità nello sviluppo delle diverse fasi di gestione del rischio, seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l’entità e/o la profondità dell’analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e il trattamento dei rischi;
- miglioramento della sostenibilità organizzativa, dell’efficienza e dell’efficacia del processo di gestione del rischio attraverso l’individuazione di priorità di intervento sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi;
Sulla base delle indicazioni procedurali da seguire nella predisposizione PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo, ogni Area dovrà continuare l’attività di risk management secondo la seguente road map, da intendersi quale processo ciclico:
1) analisi del contesto;
2) elaborazione della mappatura dei processi;
3) collegamento dei processi mappati ad aree di rischio;
4) identificazione degli eventi rischiosi;
5) analisi dei fattori abilitanti degli eventi rischiosi;
6) stima del livello di esposizione al rischio;
7) definizione delle priorità di trattamento;
8) individuazione delle misure, relativi tempi di attuazione con l’individuazione dei dirigenti responsabili.
Le attività di riesame periodico della gestione del rischio dovranno concludersi entro le scadenze e dovranno analizzare l’arco temporale previsto, facendo riferimento alla precedente mappatura, recepita nel presente Piano.
1.5 Misure generali e specifiche di prevenzione della corruzione
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Dal momento che il personale che compone la presente Struttura Commissariale appartiene quasi esclusivamente al Ministero della Difesa, per ciò che concerne le misure di prevenzione della corruzione, si fa rimando alle prescrizioni già previste dalla predetta Amministrazione. Tuttavia, anche ai fini di una corretta indicazione, univocamente riferita al personale della Struttura Commissariale si segnalano, in particolare, le misure che seguono:
1.5.1 Codice di comportamento
Considerato che all’interno della Struttura Commissariale opera quasi esclusivamente personale delle Forze Armate, occorre far riferimento al Codice di Comportamento del Ministero della Difesa di cui al D.M. 23 marzo 2018.
Gli obblighi di condotta sono estesi anche a tutti i collaboratori e consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico che eventualmente dovessero operare all’interno della Struttura di supporto al Commissario Straordinario. Tuttavia, per il personale militare, rimane ferma la disciplina specificamente prevista dal Codice dell’Ordinamento militare (D.lgs. n. 66 del 2010) e dal relativo Testo unico (DPR n. 90 del 2010).
Il Codice di comportamento per i dipendenti del Ministero della Difesa impiegati nella Struttura Commissariale integra e specifica le disposizioni di cui al DPR n. 62 del 2013. La violazione dei doveri compresi nel codice di comportamento, ivi inclusi quelli relativi all’attuazione del PTPCT, ovvero quelli inerenti al rispetto delle misure di prevenzione in esso contenute, ha diretta rilevanza disciplinare.
In particolare, in merito ai regali d’uso e alle altre utilità, il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità. È consentito, invece, accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità “d’uso di modico valore effettuati occasionalmente (nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini internazionali)”; non può in alcun caso accettare neppure regali o altre utilità di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere/aver compiuto un atto del proprio ufficio, da soggetti nei confronti dei quali deve esercitare attività o poteri propri dell’ufficio, o comunque da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio medesimo. In tale contesto, si fissa, sia pure in via orientativa, in 150 euro l’importo dei regali o delle altre utilità considerate di modico valore. I regali non consentiti devono essere, a cura dello stesso dipendente, immediatamente messi a disposizione dell’amministrazione per la restituzione/devoluzione a fini istituzionali, quando la restituzione non sia possibile o non appaia
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opportuna. Si pone a carico del dipendente l’obbligo di comunicare tempestivamente al responsabile dell’Ufficio di appartenenza, in forma scritta, la partecipazione ad associazioni ed organizzazioni, i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’Ufficio.
Si stabilisce un generale obbligo di comunicazione, a carico del pubblico dipendente, relativamente a tutti i rapporti di collaborazione, in qualunque modo retribuiti, e ai conflitti di interesse, diretti e indiretti, che egli, i suoi parenti, gli affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente, abbiano avuto negli ultimi tre anni con soggetti privati. Inoltre, in presenza di un conflitto di interesse di qualsiasi natura, anche non patrimoniale o solo potenziale, in cui siano coinvolti interessi personali, il dipendente ha il dovere di astenersi dal compiere qualsiasi atto del proprio ufficio.
In relazione ai doveri di comportamento dei pubblici dipendenti nei rapporti privati ovvero nelle relazioni extralavorative, incluse quelle con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni. Si prevede che, in tale contesto, il dipendente:
- non debba sfruttare o menzionare la posizione che ricopre nell’amministrazione, al fine di ottenere indebite utilità;
- non può assumere alcun comportamento che possa nuocere all’immagine dell’amministrazione.
Per quanto attiene invece al comportamento che il dipendente deve assumere nell’ambito della propria attività lavorativa, in particolare, egli:
- deve utilizzare il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell’ufficio, nel rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione;
- se ha a sua disposizione un mezzo di trasporto, può utilizzarlo soltanto per lo svolgimento dei compiti di servizio;
Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell’amministrazione, il dipendente non può avvalersi di mediatori. Egli, inoltre, non può concludere contratti con le imprese con le quali, nei due anni precedenti, abbia concluso contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile, aventi ad oggetto, ai sensi dell’art. 1325 del codice civile, interessi coincidenti o in conflitto con l’Ufficio o dalle quali abbia ricevuto altre utilità. Se è l’amministrazione che conclude il contratto con tali imprese, il dipendente ha l’obbligo di astenersi dal partecipare alle decisioni e alle attività di esecuzione del contratto. Il dipendente che conclude accordi o contratti a titolo privato con persone fisiche o giuridiche, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile, con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto per conto dell’amministrazione deve informarne per iscritto il dirigente dell’ufficio.
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Il Commissario fa suoi i contenuti, i valori e le indicazioni contenuti all’interno del citato codice, in particolare laddove recita che “si informa ai principi costituzionali di legalità, buon andamento e imparzialità, al servizio esclusivo dell’interesse pubblico, al fine di assicurare la qualità dei servizi e la prevenzione dei fenomeni di corruzione, rappresentando uno degli strumenti del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)”. In tal senso, dunque, l’appartenenza di quasi tutta la struttura del Commissario al Ministero della Difesa, in quanto gli stessi soggiacciono già a quanto previsto nell’ambito del citato codice di comportamento, integrandosi con gli ulteriori e più specifici doveri previsti dal combinato disposto del C.O.M. e del T.U.O.M..
Il citato Codice di Comportamento costituisce elemento complementare del PTPCT e rappresenta una delle azioni e delle misure principali di attuazione della strategia di prevenzione della corruzione in ambito Struttura Commissariale.
1.5.2 Allontanamento precauzionale dall’incarico
In caso di fatti che possano determinare eventuali dubbi di integrità, ovvero nel caso di situazioni anche solo di rischio potenziale di conflitto di interesse che possano in qualche modo inficiare il corretto e lineare svolgimento dell’azione amministrativa di alcuno dei compiti svolti all’interno della Struttura Commissariale, il responsabile o i corresponsabili, o presunti tali, potranno essere allontanati dallo svolgimento dei loro compiti e delle loro mansioni, in via precauzionale e non a titolo punitivo, allo scopo di tutelare l’integrità, anche dal punto di vista dell’immagine, della Struttura.
1.5.3 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (D.P.R. 62/2013 - art. 7)
L’individuazione e gestione del conflitto di interessi contribuisce a realizzare una tutela anticipatoria avverso i fenomeni corruttivi. Si configura conflitto di interessi allorché alla cura dell’interesse pubblico cui è preposto il funzionario si contrappone il soddisfacimento di interessi di cui sia direttamente o indirettamente titolare il funzionario medesimo. Il conflitto di interessi deve essere inteso in accezione ampia, tale da ricomprendere non solo le situazioni esplicitate dagli artt. 7 e 14 del DPR n. 62 del 2013, bensì anche quelle di potenziale conflitto che, sebbene non tipizzate, potrebbero interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici e inquinare la terzietà e l’immagine imparziale dell’Amministrazione.
Disposizioni mirate a disciplinare nel dettaglio il possibile conflitto di interessi ed il dovere di astensione dei dipendenti della Struttura sono contenute negli articoli 5 e 6 del Codice di comportamento del Ministero della Difesa.
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Con la Delibera n. 25 del 15 gennaio 2020, l’ANAC è tornata, con decisione, sul tema della gestione del conflitto di interessi nelle Pubbliche Amministrazioni e negli altri Enti di diritto privato a rilevanza pubblica, con particolare riferimento al mondo dei concorsi pubblici ed alla nomina dei commissari di gara.
In tale contesto, l’ANAC evidenzia che si configura un conflitto di interessi quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico alla cui cura è preposto. Inoltre, vanno considerate tutte quelle ipotesi residuali in cui ricorrano gravi ragioni di convenienza per cui è opportuno che il funzionario pubblico si astenga dall’esercizio della funzione amministrativa, al fine di evitare potenziali conseguenze quali il danno all’immagine di imparzialità dell’Amministrazione.
Nel merito, per quanto attiene il conflitto di interessi dei componenti delle commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici, l’ANAC ricorda che nel settore degli appalti pubblici e sul tema delle commissioni aggiudicatrici, l’articolo 77 del Codice dei contratti pubblici prevede diverse ipotesi di incompatibilità, tra cui quella del comma 4: “i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”. Inoltre, sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.
Adempimenti dei dipendenti:
Comunicare tempestivamente in forma scritta al proprio superiore gerarchico il conflitto di interesse anche potenziale, evidenziando i motivi per i quali deve astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività, secondo la procedura di cui all’art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa.
Adempimenti dirigenziali:
- decidere con atto motivato i xxxx ed i tempi dell’astensione;
- valutare eventuali casi di conflitto di interesse generalizzato e/o permanente (cd. strutturale) ai fini dell’opportunità del conferimento al soggetto dell’incarico, in quanto la successiva xxxxxxxxxx potrebbe rivelarsi non idonea a garantire lo svolgimento delle funzioni;
- intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell’obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse;
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- acquisire e conservare le dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse potenziale da parte dei dipendenti al momento dell’assegnazione all’ufficio o della nomina a Responsabile Unico del Procedimento, e da parte di consulenti all’atto del conferimento dell’incarico;
- qualora l’UO sia Stazione Appaltante richiedere ai dipendenti che intervengono nelle procedure di aggiudicazione o di esecuzione contrattuale il rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse.
Adempimenti del Referente:
- vigilare sulla tempestiva ed idonea attuazione/applicazione/rispetto della misura;
- riferire con immediatezza al Responsabile le situazioni di conflitto riguardanti i Dirigenti;
- verificare l’effettivo svolgimento di attività divulgativa/informativa all’interno dell’UO sulle modalità/procedure che il dipendente in situazione di conflitto di interesse deve osservare e relazionare al RPCT nell’ambito della relazione di fine anno;
- relazionare al RPCT nell’ambito della Relazione annuale sulle segnalazioni di conflitto di interesse ricevute dall’UO e sui conseguenti provvedimenti adottati.
1.5.4 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (L. 179/2017)
La tutela dei segnalanti (cd. whistleblower) prevista dall’art. 54-bis del D.lgs. n. 165 del 2001 (norma introdotta dall’art. 1, comma 51, della L. n. 190 del 2012 e successivamente sostituita dalla
L. 30 novembre 2017, n. 179) deve essere supportata da un’efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite. A tal fine ciascuna UO, con la modalità che ritiene più opportuna, dovrà informare i propri dipendenti sull’importanza dello strumento e sul loro diritto ad essere tutelati nel caso di segnalazione di azioni illecite, nonché sugli eventuali risultati dell’azione cui la procedura di tutela del whistleblower ha condotto. Al riguardo, le condotte illecite segnalate devono fare riferimento a situazioni o notizie di cui il denunciante sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, o perché apprese in virtù dell’ufficio rivestito o perché comunque acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell’interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l’Amministrazione o l’Ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose. La segnalazione pertanto, per trovare tutela, deve essere conforme a buona fede, intesa quale lealtà e correttezza, e non deve essere il mezzo per il perseguimento di meri scopi individuali.
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In buona sostanza, l’istituto in questione si caratterizza per la previsione di misure che, con diversa graduazione, mirano a proteggere la divulgazione dell’identità del segnalante, allo scopo di prevenire la messa in opera di azioni discriminatorie nei confronti dello stesso: pertanto, in linea di principio, l’identità del segnalante non può essere rivelata. Tuttavia, occorre evidenziare che la gestione della segnalazione garantisce la riservatezza circa l’identità del whistleblower, ma che non è – per sua stessa natura – “anonima”, poiché è sempre lasciata impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria.
Ad ogni modo, l’ANAC ha specificato, in risposta ad un quesito posto dal RPCT, che l’eventuale archiviazione del procedimento penale instaurato a seguito della segnalazione non è di per sé elemento idoneo a determinare il venir meno delle tutele riconosciute, non contenendo l’accertamento della responsabilità penale e/o civile del whistleblower nelle forme richiamate dalla norma in questione. Pertanto, la segnalazione in sé resta sottratta al diritto di accesso, fermo restando, comunque, la possibilità per i soggetti che lamentino una lesione della propria reputazione od onore di denunciare il whistleblower, sulla base degli esiti del procedimento penale. Per quanto sopra, tali garanzie di anonimato possono esser superate al verificarsi di determinate condizioni, originate dal sopraggiungere di un interesse oggetto di maggior tutela. In particolare, nell’ambito del procedimento penale che può conseguire alla segnalazione, l’identità del segnalante “è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale”.
Pertanto, la segnalazione attraverso il canale di whistleblowing vede la garanzia l'anonimato del segnalante sul piano disciplinare, ferma restando la necessità di rivelare le sue generalità laddove la segnalazione assurga a vera e propria dichiarazione accusatoria in ambito penale e l'individuazione del whistleblower sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. Tale interpretazione emerge dalla Sentenza della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione del 27 febbraio 2018, n. 9041, con la quale la Corte ha confermato la piena utilizzabilità della segnalazione del whistleblower, posto che l'istituto si pone fuori dall'ambito di applicazione dell'articolo 203 del codice di procedura penale, che dispone la inutilizzabilità delle informazioni fornite da informatori anonimi che non siano stati esaminati in qualità di testimoni. Infatti, la Corte evidenzia che l’istituto realizza un sistema che garantisce la riservatezza del segnalante nel senso che il dipendente è individuabile, seppure protetto. Sempre secondo i giudici, infatti, l'anonimato del segnalatore è una tutela esclusivamente disciplinare e subordinata alla sussistenza di accertamenti distinti rispetto alla segnalazione, con la conseguenza che, laddove una contestazione sia basata sulla segnalazione, l'identità del whistleblower può essere rivelata nel procedimento penale se la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
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Infine, L’ANAC è tornata con decisione sull’argomento con la Delibera n. 690 del 1° luglio 2020, recante il “Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001”, approvato dal Consiglio dell’Autorità e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 18 agosto 2020.
Le modalità attraverso le quali garantire l’anonimato al whistleblower sono state oggetto di aggiornamento da parte dell’ANAC con Comunicato del Presidente del 15 gennaio 2019 e sono state concluse le attività informatiche per l’installazione della piattaforma messa a disposizione dall’ANAC secondo le modalità oggetto del menzionato Comunicato. Nello specifico, la piattaforma è raggiungibile alla pagina dedicata al RPCT all’interno della Sezione web dell’apposito sito istituzionale che consentirà la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per l’ufficio del Responsabile di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l’identità. La piattaforma sarà oggetto di ampia diffusione a cura del RPCT.
Ad ogni modo, a titolo residuale permane attiva l’attuale casella di posta elettronica dedicata xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx00.xxxxxx.xx alla quale ha accesso il solo il Responsabile, cui potranno essere indirizzate le segnalazioni utilizzando il modello in Allegato 5.
Tuttavia, l’utilizzo del canale in argomento è consigliabile solo in via subordinata a quello prioritario della piattaforma, ovvero nei casi in cui quest’ultimo presenti momentanee disfunzioni In alternativa le segnalazioni potranno essere veicolate direttamente all’Autorità, accedendo all’applicazione tramite il portale dei servizi ANAC al seguente link xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/#/. Nel merito delle modalità di trasmissione delle segnalazioni, l’Autorità ha chiarito che l’aver trasmesso la segnalazione anche ad autorità ulteriori, oltre che all’ANAC e all’Autorità Giudiziaria ordinaria o contabile, non fa venire meno le tutele concesse dalla norma. Pertanto, nel limite del procedimento instaurato presso le previste Autorità, saranno garantite tutte le tutele riconosciute al whistleblower.
Adempimenti del Responsabile:
Per quanto attiene alla gestione delle segnalazioni, il Responsabile della prevenzione, una volta acquisita la denuncia:
- effettua una preliminare valutazione;
- affida l’istruttoria ad un apposito gruppo di lavoro dedicato;
- acquisisce gli elementi eventualmente necessari a chiarificare l’evento, interessando, senza violare la tutela dell’anonimato, i Referenti designati nel presente PTPCT;
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- ove necessario, potrà richiedere ulteriori elementi anche al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti;
- in caso di evidente e manifesta infondatezza provvede all’archiviazione della segnalazione, dandone comunicazione al segnalante;
- ove ritenga il contenuto della segnalazione attendibile, ne dispone la trasmissione alle Autorità competenti (ANAC, Dipartimento per la Funzione Pubblica, Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti, Autorità cui compete la potestà disciplinare), garantendo le tutele previste dalle vigenti norme, ivi incluse quelle relative alla tutela del segreto istruttorio previste al Codice di procedura penale.
Adempimenti dirigenziali:
Ciascuna UO, con la modalità che ritiene più opportuna, dovrà informare i propri dipendenti sull’importanza dello strumento e sul loro diritto ad essere tutelati nel caso di segnalazione di azioni illecite, nonché sulle modalità/procedure da osservare per l’inoltro delle segnalazioni, a garanzia delle tutele stesse.
Adempimenti del Referente:
- vigilare sulla tempestiva ed idonea attuazione/applicazione/rispetto della misura;
- informare il RPCT nell’ambito della Relazione annuale in merito alle iniziative di informazione intraprese.
1.5.5 Formazione
La formazione rappresenta una delle misure più efficaci e determinanti per contrastare la corruzione, in quanto fonte di conoscenza e consapevolezza del sistema di prevenzione in atto. Al fine di perseguire tale scopo, il Responsabile ha l’onere di disciplinare e programmare la formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo, determinando percorsi di formazione rivolti al personale destinato ad operare in settori maggiormente esposti alla corruzione, diversificati in base ai livelli di responsabilità dell’utenza a cui è rivolto. Per ciò che concerne la selezione e formazione dei dipendenti destinati ad operare nei settori maggiormente esposti alla corruzione, la pianificazione di iniziative di formazione per i diversi livelli di responsabilità, nonché l’individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità, si prevede che le attività formative si sviluppino su tre livelli, tenuto conto della necessità di differenziare i percorsi e le iniziative formative, per contenuti e livello di approfondimento, in relazione ai diversi ruoli che i dipendenti svolgono.
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L’obiettivo da raggiungere è la valorizzazione della formazione come misura di prevenzione sia attraverso elevati standard di partecipazione alla SNA sia come potenziamento della formazione in house. Nel ribadire la valenza di pilastro di prevenzione della formazione, è altrettanto fondamentale la necessità di riversare le nozioni apprese durante i corsi anticorruzione al proprio personale dipendente, così da creare un flusso di formazione ed informazione che coinvolga non solo il personale dirigente e direttivo, ma tutta l’area considerata a rischio corruttivo, creando un flusso di informazione (e cioè di prevenzione) nella totalità del sistema.
1.5.5.1 Formazione presso la Scuola Nazionale di Amministrazione (SNA)
Adempimenti dirigenziali:
I Dirigenti responsabili delle aree esposte a rischio di corruzione, in relazione al protrarsi delle attività della Struttura Commissariale, potranno individuare/selezionare d’intesa con la F.A. di provenienza, il personale da inviare alla formazione specialistica così come di seguito descritto:
- Referente e collaboratori del Referente che potranno frequentare il corso per “Responsabili e Referenti della prevenzione della corruzione”;
- Dirigenti/direttivi preposti alle aree/processi individuati a rischio più elevato, per i quali sarà chiesta alla SNA l’ammissione alla frequenza degli appositi seminari che saranno programmati.
Adempimenti del Referente:
- fornire al Responsabile entro il 1 dicembre di ogni anno, l’elenco dei Dirigenti/direttivi della propria UO, da avviare alla SNA indicandone l’incarico ricoperto, il grado/qualifica, l’ente di appartenenza e comunicarne tempestivamente qualsiasi variazione e/o integrazione nel corso dell’anno.
- monitorare quadrimestralmente (al 30 aprile, 31 agosto e 31 dicembre) l’andamento dell’affluenza del personale segnalato ai corsi anticorruzione e darne riscontro al Responsabile.
1.5.5.2 Formazione del personale
La formazione cosiddetta in house potrà essere effettuata a beneficio delle personale effettivo alla Struttura Commissariale a cura del Responsabile, con la finalità di diffondere e mantenere aggiornata la cultura dell’etica e legalità.
Adempimenti dirigenziali:
Appositi moduli di approfondimento (ore di lezione, seminari, ecc.) in materia di anticorruzione dovranno essere inseriti nei programmi formativi della Struttura Commissariale. Al riguardo, al fine di sviluppare e migliorare l’addestramento professionale e la conoscenza culturale del
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personale si dovranno inserire dei periodi formativi dedicati alle corrette procedure di prevenzione della corruzione e di trasparenza propedeutici all’assolvimento degli obblighi giuridici, dandone riscontro al RPCT.
Dovranno essere programmati, su richiesta delle UO, corsi sulla integrità etica e trasparenza per il personale.
1.5.5.3 Attività informativa divulgativa
Adempimenti dirigenziali:
L’attività informativa divulgativa sui temi dell’etica e della legalità e sui contenuti del presente piano dovrà essere svolta, a cura dei Referenti/Dirigenti, con lo scopo sia di illustrare le misure di prevenzione che rivestono carattere di obbligatorietà, sia di sensibilizzare affinché l’azione del dipendente sia conformata ai criteri di legalità, imparzialità e buon andamento dettati dal Piano e dal Codice di comportamento.
1.5.5.4. Informazione
Adempimenti del Referente:
Il Referente dovrà verificare che vengano svolte periodicamente (almeno una volta l’anno) attività, finalizzate alla capillare informazione e sensibilizzazione del personale tutto, circa i doveri giuridici ed i principi etici cui si deve costantemente ispirare il loro operato, funzione espressamente richiamata dall’art. 15 del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa. In modo particolare, si dovrà porre adeguata attenzione circa la necessità che tutto il personale sia informato circa la disciplina da applicare al dipendente pubblico che segnala illeciti, ex art. 54-bis del D.lgs. n. 164/2001. Nel merito, dovranno essere chiaramente illustrate le tutele garantite al cd. whistleblower, nonché la modalità per segnalare illeciti, evidenziando le funzionalità della nuova piattaforma informatica per la raccolta delle segnalazioni di illeciti, a disposizione dei dipendenti del Dicastero.
Infine, giova sottolineare la massima importanza del ruolo dell’attività informativa nel campo della prevenzione dei fenomeni di natura corruttiva e per la promozione di una cultura dell’integrità. Tale misura costituisce un obbligo fondamentale che dovrà coinvolgere tutto il personale dipendente, nell’ottica di pianificare momenti formativi a carattere generale ed iniziative personalizzate, in funzione dei diversi ruoli ed aree di rischio.
1.5.6 Patti di integrità e protocolli di legalità (L. 190/2012 - art. 1, co. 17)
I RUP nell’ambito delle procedure indette per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, dovranno:
- predisporre ed utilizzare specifici patti di integrità;
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- inserire negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito specifica clausola di salvaguardia che prescriva l’esclusione della ditta dalla gara ovvero la risoluzione del contratto nel caso di mancato rispetto del patto di integrità.
In Allegato 6 è individuato un format di Patto di integrità che i RUP potranno prendere a riferimento. Tale documento potrà essere integrato da prescrizioni ulteriori che tengano conto delle specificità della gara cui il patto afferisce.
Per quanto attiene all’applicazione della misura, per i contratti oggetto di indagini dell’Autorità giudiziaria da cui siano scaturite misure cautelari nei confronti degli imprenditori che hanno sottoscritto il relativo Patto di integrità, è necessario che la Stazione appaltante comunichi espressamente, laddove ritenuto utile e possibile, la decisione di attivare la clausola risolutiva al Responsabile, affinché, a norma dell’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114), si possa subordinare l’esercizio dello strumento risolutorio, alla previa intesa con l’ANAC, ai fini della valutazione della sussistenza di presupposti alternativi che giustifichino la prosecuzione del rapporto contrattuale, non avvalendosi della facoltà prevista dalla clausola risolutoria espressa, di cui all’art.1456 c.c.. Nel merito con apposita Delibera, l’ANAC ha evidenziato:
- la compatibilità del principio di tassatività delle clausole di esclusione con l’esclusione dalla gara per violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di integrità;
- la validità dell’esclusione, limitatamente alla gara in corso di svolgimento, conseguente al mancato rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità;
- l’operatività delle misure previste dall’art. 32 del D.L. n. 90/2014 nella fase successiva all’aggiudicazione della gara.
Inoltre, i RUP dovranno:
- segnalare al Responsabile, l’eventuale adozione delle cd. misure di self cleaning da parte degli operatori economici incorsi nelle violazioni di cui trattasi;
- alimentare il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, gestito dall’ANAC, annotando tutti i comportamenti impropri delle imprese previsti dall’art. 80 del Codice dei contratti.
In ultimo, giova evidenziare che il Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, recentemente modificato, disciplina:
- la trasmissione delle notizie e delle informazioni che le Stazioni Appaltanti, le Società Organismi di Attestazione (SOA) e gli operatori economici sono tenuti a comunicare all’ANAC;
- il procedimento di annotazione delle notizie e delle informazioni nel casellario informatico;
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- l’aggiornamento delle annotazioni nel casellario informatico, anche in relazione agli esiti del contenzioso.
Adempimenti del Referente:
- vigilare sulla tempestiva ed idonea attuazione/applicazione/rispetto della misura;
- informare con immediatezza il RPCT nei casi di violazione dei Patti di integrità.
1.5.6.1 Protocollo di azione di vigilanza collaborativa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Il protocollo (Allegato 7) è finalizzato a verificare in regime di vigilanza collaborativa preventiva la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale.
Adempimenti del Responsabile
Per i casi di particolare interesse, il Responsabile potrà individuare fino a un numero massimo di tre procedure di gara da sottoporre all’attività di vigilanza collaborativa preventiva da parte dell’ANAC, che si impegna a rendere pareri su specifiche problematiche giuridiche emergenti durante il procedimento di affidamento o anche durante la fase di esecuzione contrattuale, in riferimento ad affidamenti ulteriori, rispetto a quelli sottoposti a vigilanza collaborativa.
Adempimenti dei RUP
Nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascuno affidamento, i RUP dovranno inserire una clausola risolutiva espressa, nei termini di cui all’art. 6 del Protocollo, della quale avvalersi allorquando il contrante dovesse essere sottoposto a misura cautelare o rinviato a giudizio per taluni delitti espressamente previsti (delitti contro la P.A.).
2. Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Commissario Straordinario.
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INTRODUZIONE
La presente sezione dedicata alla trasparenza è inserita all’interno del PTPCT ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013, a conferma dell’impegno Commissario Straordinario nell’attuazione degli adempimenti previsti in materia dal vigente quadro giuridico, quale misura di prevenzione della corruzione e «precondizione per rafforzare e ricostruire il rapporto di fiducia fra cittadini e poteri pubblici» (Consiglio di Stato, parere n. 515 del 24 febbraio 2016 sullo schema di decreto legislativo recante modifiche alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza).
Al riguardo, si rammenta che la trasparenza, al pari della prevenzione della corruzione, rientra tra le priorità del Commissario Straordinario e non è più limitata alla sola individuazione degli obblighi di pubblicità ma è altresì volta ad assicurare in linea generale, attraverso l’istituto dell’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA, ex art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013), la libertà di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Commissario Straordinario da parte di chiunque, senza essere condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti e senza essere soggetto a limiti, ad eccezione di quelli indicati dall’art. 5-bis, commi 1 e 2, e dalle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5-bis comma 3).
Ciò al fine di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
2.1 Scelte organizzative in ambito trasparenza
Ai fini della realizzazione del presente programma il Responsabile della trasparenza coincide con la figura del Responsabile della prevenzione e della corruzione.
Per l’espletamento delle proprie funzioni si avvale del personale all’uopo destinato nell’ambito della Struttura di supporto.
2.2 Azioni organizzative volte ad assicurare l’attuazione degli obblighi di trasparenza
Nel caso si debba procedere ad una modifica delle pagine della sezione “Amministrazione trasparente” di propria competenza, il Responsabile della pubblicazione, dopo preventivo vaglio del Responsabile d’area, comunica a mezzo mail la anzidetta modifica alla redazione web della
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Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva implementazione a seguito di coordinazione con il referente del PTPCT.
Secondo quanto previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 33/2013, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati in formato di tipo aperto (ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’amministrazione digitale), e sono riutilizzabili senza ulteriori restrizioni, ma con obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità (riferimenti normativi: art. 7 d.lgs. 33/2013 - art. 68, d.lgs. n. 82/2005 - delibera ANAC n. 1310/2016, § 3. - Allegato 5 alla delibera ANAC n. 213/2020).
2.3 Le principali azioni da adottare.
In ordine all’attività di adeguamento della sezione web “Amministrazione trasparente”, si procederà all’implementazione delle varie sottosezioni man mano che i dati saranno disponibili durante l’attività della Struttura Commissariale.
In riferimento agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 14, commi 1, 1-bis, e 1-ter del decreto legislativo n. 33 del 2013 per i titolari di incarichi dirigenziali, la Struttura Commissariale non procede alla pubblicazione dei dati previsti in quanto l’obbligo rimane in capo alle Amministrazioni della Difesa e/o di appartenenza del personale in concorso alla citata U.O..
2.4 Accesso civico
L’accesso civico semplice assicura il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013) nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione sul sito istituzionale sezione “Amministrazione trasparente”.
La richiesta di accesso civico, che non è sottoposta ad alcuna limitazione circa la legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al RPCT secondo il modulo di richiesta pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto-sezione “altri contenuti – accesso civico e civico generalizzato”
Il RPCT provvede a veicolare le domande di accesso civico alla U.O. competente per la diretta e pronta evasione con obbligo di contestuale informazione all’istante, evidenziando i termini prescritti per legge per l’adempimento di pubblicazione e/o di informazione.
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I dirigenti responsabili delle singole strutture devono fornire al Responsabile medesimo tempestiva comunicazione della avvenuta pubblicazione se prevista sul sito Internet del documento e/o comunicazione al soggetto istante, dell’informazione o del dato richiesto, nel rispetto delle disposizioni in vigore.
2.5 Accesso civico generalizzato cd. FOIA. Registro degli accessi civici generalizzati
L’accesso civico generalizzato assicura il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dal decreto legislativo n. 97 del 2016) con i limiti derivanti dalla tutela di interessi giuridicamente rilevanti indicati dalla stessa normativa (art. 5-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013).
La richiesta di accesso civico generalizzato non deve essere motivata, è gratuita e va presentata alla Struttura Commissariale, secondo il modulo di richiesta pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto-sezione “altri contenuti – accesso civico e civico generalizzato”.
Il RPCT provvede, in ambito interno, ad approfondire i vari aspetti attinenti all’applicazione della disciplina, diramando, all’occorrenza, specifiche direttive e/o circolari esplicative nonché ad indire riunioni di coordinamento con i Responsabili delle U.O.
Si richiama altresì l’attenzione sulla necessità del rispetto del termine dei 30 giorni. Laddove utile, si potrà avviare una fase interlocutoria con il soggetto interessato per concordare, previa idonea motivazione, modalità di rilascio “parziali” o “differite” che soddisfino la richiesta e, nel contempo, consentano all’Ufficio di svolgere correttamente i propri compiti.
Il Responsabile, cui spetta la competenza a rispondere in sede di riesame - attivabile nel termine di 30 giorni dalla decisione di prima istanza, ai sensi della circolare 1/2019, para. 7, del Ministro per la Pubblica Amministrazione - avverso le decisioni di diniego, parziale o totale, delle istanze di accesso civico generalizzato, decide con provvedimento motivato nel termine di 20 giorni. Avverso tale decisione (così come avverso quella dell’amministrazione competente) il richiedente può proporre ricorso al TAR ex art. 116 del decreto legislativo n. 104 del 2010.
L’esercizio dell’istituto dell’accesso civico generalizzato deve avvenire con formalità rispettose della cornice attributiva del diritto medesimo, ossia non può essere utilizzato in maniera disfunzionale alle finalità della norma ed essere trasformato in causa di intralcio al buon
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funzionamento dell’amministrazione (sentenza 1951/2017, Tar Lombardia sez. III). Pertanto richieste qualificate come “massive”, intendendosi per tali quelle aventi ad oggetto una sovrabbondanza di documenti ed informazioni, potranno essere rigettate come da linee guida ANAC 1309 del 2016 e circolare n.2/2017 del Dipartimento della funzione pubblica, laddove l’istante non intenda riformulare la richiesta entro limiti compatibili con i principi di buon andamento e di proporzionalità.
Allo stesso modo è da considerare “massiva” e pertanto suscettibile di diniego, la molteplicità di richieste presentate da un medesimo soggetto (o una pluralità di soggetti riconducibili ad un medesimo ente/centro di interessi) entro un periodo di tempo limitato.
Fermo restando l’obbligo dell’adeguatezza della motivazione del provvedimento di rifiuto, l’impatto cumulativo delle predette domande, ossia quello tale da pregiudicare in modo serio ed immediato il buon funzionamento dell’amministrazione, è valutato dal Commissario Straordinario in circa 15 ore di lavoro, nell’arco di un semestre. Nei casi di rilevata “massività” delle richieste di accesso nei termini sopra descritti, il RPCT può sospendere la trattazione di nuove istanze proposte dal medesimo richiedente per un periodo di tempo fino a sei mesi, dandone comunicazione all’interessato.
Sempre in ambito di accesso civico generalizzato, in aderenza alle linee guida dell’ANAC adottate con delibera n. 1309 del 28.12.2016, è stato istituito e pubblicato un registro delle richieste di accesso (Allegato 8).
Il registro è pubblicato nella sezione dedicata “dati ulteriori”, aggiornato con cadenza trimestrale come da Circolare 2/2017 para. 9, e popolato con i dati di interesse.
Il Registro degli accessi civici generalizzati consente di:
- garantire il controllo diffuso da parte degli utenti sull’operato della Struttura Commissariale;
- agevolare gli utenti nella consultazione delle richieste già presentate;
- monitorare l’andamento delle richieste di accesso e la trattazione delle medesime;
2.6 Sotto-sezione “Altri contenuti”
Ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 modificato dal decreto legislativo n. 97 del 2016, nonché in aderenza alla delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, e coerentemente con le disposizioni in materia di tutela dei dati personali, sono pubblicati sul sito Internet istituzionale nella richiamata area web, sotto la voce “Altri contenuti”, i dati relativi alle seguenti materie:
- anticorruzione;
- accesso civico e civico generalizzato;
- registro degli accessi
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- accessibilità e dati aperti;
- buone prassi.
2.7 Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali. Rapporti fra il RPCT e il RPD
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Tale regolamento (di seguito RGPD) abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)». Il 19 settembre 2018, il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.
Al riguardo la figura del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) che svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l’amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD). Giova richiamare l’orientamento espresso dal Garante per la protezione dei dati personali FAQ n. 7) secondo cui la figura del RPD non coincide con il RPCT, atteso che la sovrapposizione dei due ruoli limiterebbe l’effettività dello svolgimento delle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT.
Per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce pertanto una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell’esercizio delle funzioni. Il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, di un supporto del RDP nell’ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali.