strutture a scopo di ricerca.
Accordo per il Trasferimento di Materiale [descrivere il materiale]
di composti e
_strutture a scopo di ricerca.
Questo Contratto di trasferimento di materiale – di seguito denominato il "Contratto" – è stipulato tra:
L'Università/Ente [●], con sede in Via [●],[●], ivi rappresentata dal [●], di seguito denominato “RICEVENTE";
e
L'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento [●], con sede in, [●], ivi rappresentata dal Professore [●], di seguito denominato “TRASFERENTE”;
che sono inoltre denominati singolarmente "PARTE" o collettivamente "PARTI". Premesso che:
- il RICEVENTE intende utilizzare per fini non commerciali il materiale descritto nell’Allegato
1, esclusivamente per le attività del progetto di ricerca descritte nell'Allegato 2;
- il TRASFERENTE si impegna a fornire tale materiale in conformità alle disposizioni del presente contratto.
Si conviene e si stipula quanto segue.
1. Definizioni
1.1 "MATERIALE " si intende il materiale originale sviluppato e fornito dal TRASFERENTE al RICEVENTE, come meglio descritto nell'allegato 1 del presente contratto, ivi compresi PROGENIE e DERIVATI NON MODIFICATI dello stesso, di seguito definiti. Il MATERIALE non include a) Modifiche o b) altre sostanze create dal RICEVENTE mediante l’utilizzo del MATERIALE, con l’eccezione della PROGENIE e dei DERIVATI NON MODIFICATI.
1.2 "PROGENIE" consiste nel MATERIALE discendente non modificato rispetto al MATERIALE, come ad esempio cellule da cellule o organismo da organismo o vettore da vettore.
1.3 "DERIVATI NON MODIFICATI" sono sostanze create dal RICEVENTE che costituiscono una subunità funzionale non modificata o un prodotto derivante dal MATERIALE, ad esempio sottocloni di linee cellulari non modificate, sottoinsiemi purificati o frazionati del MATERIALE, proteine espresse a partire dall’ DNA/RNA fornito dal TRASFERENTE, anticorpi monoclonali secreti da linee cellulari di ibridoma, sottoinsiemi del MATERIALE come vettori o plasmidi.
1.4 "MODIFICHE" sono sostanze create dal RICEVENTE che contengono/incorporano il MATERIALE (Materiale originale, Progenie o Derivati non Modificati) congiuntamente ad altro materiale, ad esempio incroci, nuove varietà, fusioni di cellule, prodotti di subclonazione, ecc.
1.5 "SCOPI COMMERCIALI" si intende la vendita, locazione, licenza, cessione o altro trasferimento del MATERIALE ad un soggetto che svolge attività economica con scopo di lucro. L’utilizzo per scopi commerciali include l’uso del MATERIALE o delle MODIFICHE da parte di qualunque soggetto, compreso il RICEVENTE, per effettuare ricerca su commissione, comprese la selezione di librerie di composti, per produrre o fabbricare i prodotti da vendere, o per svolgere attività di ricerca che si traducono nella vendita, nella locazione, nella licenza, nel trasferimento del MATERIALE o delle MODIFICHE ad una organizzazione a scopo di lucro.
1.6 "INFORMAZIONI CONFIDENZIALI" includono, senza limitazione, qualsiasi informazione scientifica, tecnica o commerciale trasmessa al RICEVENTE da parte del TRASFERENTE nell’ambito del presente contratto direttamente o indirettamente, su qualsiasi supporto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo supporto cartaceo, elettronico), chiaramente segnalata come
“confidenziale”, “riservata”, “proprietaria” o indicata con diciture simili apposte con lo scopo di indicare la natura riservata e/o confidenziale dell’informazione stessa.
2. Uso del Materiale
2.1 In esecuzione del presente contratto, il RICEVENTE si obbliga ad utilizzare il MATERIALE esclusivamente per le attività non commerciali descritte in Allegato 2.
2.2 Il RICEVENTE deve utilizzare il MATERIALE in conformità alle leggi e ai regolamenti, alle
linee guida e raccomandazioni emesse da organismi internazionali e nazionali applicabili a tale MATERIALE. In particolare, il MATERIALE deve essere utilizzato nell’effettivo rispetto delle norme etiche, tenendo conto delle procedure di controllo e delle linee guida etiche adottate dai suddetti organismi internazionali e nazionali. Il MATERIALE, che è di natura sperimentale, non deve essere utilizzato sull'uomo. Inoltre, il MATERIALE non deve essere utilizzato sugli animali a meno che - ove applicabile - tale uso sia esplicitamente approvato dagli organismi preposti.
2.3 Il RICEVENTE dichiara che all'interno dei laboratori (i) l'accesso al MATERIALE deve essere limitato al solo personale qualificato e in grado di gestire in sicurezza tale MATERIALE e (ii) che detto RICEVENTE adotta tutte le misure necessarie, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del MATERIALE, di prendere le opportune precauzioni per ridurre al minimo qualsiasi rischio di danno a persone e cose e per proteggerlo dai furti o uso improprio.
2.5 Il MATERIALE non potrà essere trasferito a terzi senza il preventivo consenso scritto del TRASFERENTE. Il RICEVENTE riferirà ogni richiesta inerente il MATERIALE al TRASFERENTE. Nella misura in cui siano disponibili delle scorte, il TRASFERENTE potrà acconsentire, secondo un accordo a sé stante, in forma di Lettera semplice, a rendere il MATERIALE disponibile per altri scienziati unicamente a scopo di ricerca senza fini di lucro.
2.6 Il RICEVENTE avrà il diritto di richiedere al TRASFERENTE di estendere lo scopo e le attività previste dall’Allegato 2.
3. Riservatezza e Pubblicazioni
3.1 Il RICEVENTE accetta di mantenere riservate tutte le Informazioni ricevute dal TRASFERENTE che sono contrassegnate per iscritto come "Informazioni Confidenziali "ed accetta di fare ogni ragionevole sforzo per impedirne la divulgazione, ad eccezione dei suoi dipendenti che sono vincolati da questo Contratto. In caso di comunicazione orale fatta dal TRASFERENTE al RICEVENTE deve essere riconosciuta come CONFIDENZIALE da una comunicazione scritta inviata al RICEVENTE entro dieci (10) giorni dalla data della comunicazione orale.
3.2 Durante la durata del presente accordo e per tre (3) anni successivi, il RICEVENTE deve mantenere riservate le “Informazioni Confidenziali” e non divulgare tali informazioni a terzi senza il preventivo consenso scritto del TRASFERENTE.
3.3 Il RICEVENTE non ha obbligo di confidenzialità in merito ad informazioni che:
a) sono già disponibili al pubblico oppure che lo diventeranno a prescindere da quanto comunicato da una parte all’altra,
b) sono rivelate al RICEVENTE, legittimamente ed in pieno diritto, da una fonte diversa dalla parte in quanto trattasi di informazioni la cui divulgazione non è perseguibile ai termini di legge ovvero a causa di obbligazioni contrattuali o fiduciarie,
c) erano già in possesso del RICEVENTE stesso, come dimostrato da documenti scritti,
d) a cui il RICEVENTE è addivenuto in modo autonomo, come dimostrato da documenti scritti, senza far riferimento, dover utilizzare o avere accesso alle Informazioni Confidenziali e prima che esse venissero divulgate al RICEVENTE dal TRASFERENTE.
3.4 Il RICEVENTE può pubblicare o rendere altrimenti noti i risultati del PROGETTO DI RICERCA, ma qualora il TRASFERENTE abbia comunicato al RICEVENTE informazioni CONFIDENZIALI tale divulgazione pubblica può avere luogo solo dopo che il TRASFERENTE abbia avuto trenta (30) giorni per rivedere la divulgazione proposta per determinare se essa comprende informazioni RISERVATE che possono anche essere brevettate.
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3.5 Qualora il risultato frutto di esperimenti sia disponibile per la pubblicazione, il manoscritto deve essere preparato congiuntamente da entrambe le parti in base a mutuo accordo.
3.6 In ogni presentazione o pubblicazione scritta riguardante il MATERIALE, il RICEVENTE riconoscerà il contributo del TRASFERENTE a tale MATERIALE salvo diversa richiesta del TRASFERENTE.
4. Proprietà intellettuale
4.1 Tutti i diritti, titoli, e interessi comunque derivanti da eventuali invenzioni, know-how, materiali, sostanze e altri prodotti concepiti o generati mediante il MATERIALE, incluso il MATERIALE contenuto/incorporato nelle MODIFICHE sono di proprietà del TRASFERENTE,
4.2 Il RICEVENTE avrà la proprietà di:
a) MODIFICHE come definite in 1.4 (ad eccezione della proprietà sul MATERIALE ivi contenuto/incorporato);
b) Sostanze create attraverso l’uso del MATERIALE o delle MODIFICHE a patto che non contengano il MATERIALE, PROGENIE o DERIVATI NON MODIFICATI.
Qualora il punto 4.1.a) o 4.1.b) risultino dagli sforzi collaborativi del TRASFERENTE e del RICEVENTE, le PARTI negozieranno in un accordo successivo la gestione della titolarità congiunta specificando i diritti ed i doveri di ciascuna PARTE in relazione all’uso, lo sfruttamento e la protezione dell’invenzione.
5. Garanzia e responsabilità
5.1 Qualsiasi materiale trasferito ai sensi del presente Accordo è inteso essere di natura sperimentale e può avere proprietà pericolose.
5.2 Il TRASFERENTE non rilascia alcuna comunicazione o garanzia, di nessun tipo, esplicita o implicita e non vi sono garanzie espresse o implicite di commerciabilità o idoneità per un particolare scopo, o che l'uso del materiale non violi brevetti, copyright, marchio, o altri diritti di proprietà di un terzo.
5.3 il RICEVENTE si assume ogni responsabilità per richieste di risarcimento danni nei suoi confronti da parte di terzi che potrebbero derivare dall'uso, stoccaggio o smaltimento del Materiale, salvo che, nella misura consentita dalla legge, il TRASFERENTE sia responsabile verso il RICEVENTE quando il danno è causato da negligenza grave o comportamento doloso del TRASFERENTE.
6. Costi
6.1 Il MATERIALE sarà trasferito a titolo gratuito per l’esecuzione delle attività del progetto di ricerca (Allegato 2).
6.2 I costi di spedizione ed eventuali tasse applicabili (ad esempio l'IVA) ai sensi di legge sono a carico del RICEVENTE.
7. Clausole finali
7.1 Questo contratto sarà interpretato secondo la legge italiana e alle fonti giuridiche dell'Unione europea.
7.2 Il RICEVENTE deve tenere i libri, registri e altri documenti in modo da fornire ogni ragionevole dettaglio al TRASFERENTE, in modo di verificare l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto. Il RICEVENTE consentirà inoltre che tali libri, registri documenti siano ispezionati e controllati da uno o più esperti incaricati dal TRASFERENTE.
7.3 Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e / o esecuzione del presente contratto, che non può essere risolta amichevolmente, verrà decisa dal giudice competente del Foro di Firenze.
7.4 Questo contratto entra in vigore alla data della firma apposta e rimane in vigore fino alla conclusione delle attività di cui all'allegato 2 al presente contratto o per il tempo che il destinatario ha il possesso il MATERIALE o le MODIFICHE, qualunque sia il periodo più lungo.
7.5 Il RICEVENTE o il TRASFERENTE potranno risolvere dal presente contratto, mediante comunicazione scritta, qualora l'altra parte non pone rimedio, qualora sia possibile, all’inadempimento entro (30) giorni di calendario dal ricevimento della suddetta comunicazione, contente l’indicazione dell’inadempimento da rimediare.
7.6 Le disposizioni del presente contratto relative alla proprietà intellettuale, alla riservatezza, alla responsabilità si applicano anche dopo la fine del presente contratto per qualsiasi motivo.
DATI e FIRMA AUTORIZZATA DEL TRASFERENTE
Trasferente: Professore
Organizzazione Trasferente Università degli Studi di Indirizzo: Dipartimento di, Viale
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Firma del Trasferente Data
DATI e FIRMA AUTORIZZATA DEL RICEVENTE
Ricevente:
Organizzazione Ricevente: Indirizzo:
Firma del Ricevente Data
Certificazione del Ricevente: Ho letto e compreso le condizioni stabilite nel presente Accordo e acconsento a rispettarle nella ricezione e nell'utilizzo del MATERIALE.
Firma del Ricevente Data
Allegato 1: Descrizione Materiale
Allegato 2: Progetto di ricerca ed attività in capo alle PARTI