TRA
Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di formazione rivolti al personale che ricopre posizioni manageriali
CIG 69330451BA
SCHEMA DI CONTRATTO
TRA
IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, (di seguito anche “Istituto”), ente di diritto pubblico, con sede in Xxxx, xxx xxx Xxxxxxxxx, x. 00, codice fiscale 97730600588, rappresentato da ,
E
, (di seguito “Impresa”), con sede legale in ( ) Via , codice fiscale/partita iva n. , rappresentata da
, nato/a a il , cod.
fisc. , in qualità di , regolarmente autorizzato/a alla stipula del presente Contratto, in virtù del mandato conferitogli.
PREMESSO CHE
- l’Istituto ha indetto una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di formazione rivolti al personale che ricopre posizioni manageriali;
- l’Impresa ha formulato, sulla base del Capitolato tecnico-amministrativo e dello Schema di Contratto, un’Offerta che, al termine della procedura negoziata, è risultata aggiudicataria dell'appalto come da comunicazione dell’Istituto del ;
- l’Impresa dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l’aggiudicazione della fornitura, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l’esito della relativa procedura di gara nonché ad agevolare la conclusione del presente Contratto;
- l’Impresa dichiara di avere acquisito tutti gli elementi per un’idonea valutazione delle prestazioni oggetto dell’appalto così come descritte nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico amministrativo;
- l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Xxxxxxxxx.
Tutto ciò premesso le Parti come in epigrafe rappresentate
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1
Valore della premessa e degli allegati
1. Le Parti convengono che costituiscono parte integrante del presente Contratto le Premesse di cui sopra nonché l’Offerta Tecnica, l’Offerta Economica, il Capitolato tecnico amministrativo e lo Schema di Contratto sottoscritti dall’Impresa e ogni altro documento presentato dall’Impresa stessa.
2. In caso di discordanza tra il presente Contratto e gli altri atti inerenti la procedura negoziata prevarrà la clausola più favorevole per l’Istituto
Art. 2
Oggetto e durata del Contratto
1. Il presente Contratto ha ad oggetto l’affidamento dei servizi di formazione e di affiancamento rivolti al personale che ricopre posizioni manageriali.
2. Il presente Contratto, la cui efficacia decorre dalla data della stipula, avrà una durata massima di 18 mesi.
3. L’Impresa dovrà dare inizio alle attività contrattuali entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto. Le attività relative ai servizi oggetto del presente Contratto saranno predisposte ed organizzate secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico amministrativo.
4. L’Istituto ha la facoltà, in relazione ad esigenze sopravvenute nel corso di esecuzione del Contratto, di richiedere un’estensione delle prestazioni convenute, con prestazioni aggiuntive ancorché connesse, per un valore d’importo complessivo non superiore ad un quinto del valore globale dello stesso. In tal caso dette prestazioni saranno eseguite e remunerate secondo le condizioni stabilite nel presente Contratto.
Art. 3
Oneri specifici a carico dell'Impresa
1. Per tutta la durata del Contratto, l'Impresa, oltre a quanto previsto nel Capitolato Tecnico amministrativo, è tenuta al rispetto delle seguenti specifiche obbligazioni:
a) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno comunicate dall'Istituto;
b) comunicare senza indugio all’Istituto ogni circostanza idonea ad avere influenza sull’esecuzione del contratto in tutte le sue fasi, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella suddetta esecuzione, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi degli eventuali nuovi responsabili, ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nonché eventuali fusioni, incorporazioni o trasferimenti di azienda che la riguardino.
2. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con i corrispettivi di cui all'art. 8 del presente Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri relativi al personale addetto alla esecuzione della fornitura e gli oneri per la sicurezza, nonché ai connessi oneri assicurativi.
3. Il sig. designato dall’Impresa quale responsabile di progetto, ha la responsabilità per il buon andamento e la corretta esecuzione dei servizi appaltati; lo stesso sarà il referente unico per l’Istituto per ogni questione inerente lo svolgimento e la corretta esecuzione degli stessi.
Art. 4
Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
1. L'Impresa s’impegna ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto:
a) nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente Contratto;
b) secondo le condizioni, i tempi e le modalità previsti nel Capitolato Tecnico amministrativo, nel presente Contratto ovvero nei documenti dagli stessi richiamati;
c) secondo quanto sarà successivamente concordato tra le parti in merito alle condizioni, tempi e modalità delle prestazioni contrattuali.
Art. 5 Obblighi di segretezza
1. L’Impresa si obbliga, anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, in relazione ai dati e informazioni di cui venga a conoscenza in occasione della predisposizione dell’offerta e/o dell’adempimento delle prestazioni contrattuali:
- a garantirne la segretezza impegnandosi ad impedirne qualsiasi divulgazione;
- a non eseguirne copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere e a non permettere che altri ne eseguano;
- a non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dello stesso.
2. L’Impresa si obbliga a prescrivere – a tutti i dipendenti ed a tutti coloro, ivi comprese le imprese, gli esperti ed i professionisti, che collaborino alla compilazione dell’offerta o all’erogazione delle prestazioni contrattuali – la più rigorosa osservanza dell’obbligo di riservatezza di cui sopra.
3. L’Impresa si obbliga a richiamare l’attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dagli artt. 622 e 623 del codice penale che punisce la violazione, l’uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.
Art. 6 Responsabilità
1. L’Impresa assume ogni responsabilità per uso di dispositivi, soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, d’autore e in genere di privativa altrui. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente Contratto è di esclusiva proprietà dell’Istituto che ne potrà disporre liberamente.
2. L’Impresa s’impegna ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri.
3. L’Impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti impegnati nelle prestazioni oggetto del presente Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria stessa.
4. L’Impresa si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Istituto, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) e ai rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in contratti collettivi e che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.).
5. L’Impresa assume a proprio carico ogni responsabilità in caso di infortunio al proprio personale.
6. L’Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, causati nell’esecuzione del contratto, nonché da fatto od omissione dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, all’Istituto e a terzi.
7. L’Impresa si impegna a manlevare e a tenere indenne l’Istituto da tutte le conseguenze derivanti da negligenza, omissioni o inosservanza nell’esecuzione delle norme e prescrizioni anche tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
8. In caso di inadempimento da parte dell’impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Istituto avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Art. 7 Penali
1. L’Impresa riconosce all’Istituto, ferma restando la possibilità di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, il diritto di applicare le penalità di seguito indicate:
a) fino a 500,00 euro (cinquecento euro) per ciascun giorno di ritardo in caso di avvio delle attività contrattuali oltre il termine di cui all’articolo 3, comma 2, del presente Contratto;
b) fino a 500,00 euro (cinquecento euro) per ciascun giorno di ritardo rispetto alla data fissata in sede di start-up del progetto per l’erogazione dei servizi di formazione in aula;
c) fino a 300,00 euro (trecento euro) per ciascun giorno di ritardo rispetto alla data concordata per l’erogazione di ciascuna attività di affiancamento;
d) fino al 5% (cinque per cento) del controvalore del contratto, in caso di mancata erogazione dei servizi aggiuntivi proposti in sede di offerta tecnica;
e) fino a 4.000,00 euro (quattromila euro) in caso di variazione nella composizione del gruppo di progetto rispetto a quello dichiarato in sede di offerta tecnica, che non rispetti la procedura indicata nel Capitolato;
f) fino a euro 4.000,00 (quattromila euro) in caso di violazione degli obblighi di segretezza di cui all’art. 5 del presente Contratto.
2. Le parti si danno reciproco atto della congruità e della non manifesta eccessività dell’importo delle penali, avuto riguardo all’interesse dell’Istituto all’adempimento delle singole prestazioni contrattuali.
3. Per procedere all’applicazione delle penali, l’Istituto notificherà all’Impresa, entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di accertamento dell’inadempienza, una contestazione sui singoli aspetti riscontrati mediante PEC, a fronte della quale l’impresa potrà fornire stesso mezzo le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni solari.
4. L'Istituto potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali previste dal presente articolo con quanto dovuto a qualsiasi titolo all’Impresa ovvero avvalersi della cauzione o di altre eventuali garanzie rilasciate dall’Impresa stessa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera l’Impresa dal corretto adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente.
6. L’Istituto potrà applicare all’Impresa penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale di aggiudicazione dell’appalto; oltre tale limite ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Art. 8
Importo del contratto, modalità di fatturazione e pagamento
1. L’importo complessivo del presente contratto, sulla base dei prezzi offerti dall’Impresa in sede di aggiudicazione, è pari a euro e sarà corrisposto secondo le seguenti modalità:
1.1. euro quale corrispettivo per i servizi di formazione;
1.2. euro quale corrispettivo per i servizi di affiancamento, alla tariffa oraria di euro per un massimo di 96 ore, pari ad una spesa massima di euro ;
2. Il predetto corrispettivo si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità contrattuali.
3. Tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione effettuata dal fornitore.
4. Il suddetto corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile, facendosi carico il fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. L’Impresa assicura che i prezzi offerti nel presente Contratto non sono superiori a quelli che ha praticato, per servizi analoghi per quantità e qualità, al suo migliore cliente, pubblico o privato in ambito nazionale.
6. Il corrispettivo del servizio sarà fatturato:
- per i servizi di formazione al termine dell’erogazione di ciascuno dei due cicli formativi;
- per i servizi di affiancamento al termine dell’erogazione delle ore/giornate eventualmente richieste.
7. Ai fini della fatturazione elettronica di cui al D.M. n. 55/2013, il Codice Univoco Ufficio che dovrà essere riportato sulla fattura emessa dall’Impresa è UF3BVP.
8. Le fatture saranno liquidate entro trenta giorni dalla data di ricevimento previa effettuazione delle seguenti verifiche:
a) verifica di regolare esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del Contratto designato dall’Istituto;
b) verifica di regolarità che l’Istituto effettuerà mediante acquisizione presso i competenti uffici del “Documento unico di regolarità contributiva” (DURC). Ove il DURC dovesse risultare irregolare, l’Istituto procederà ai sensi dell’art. 30, del d. lgs. n. 50/2016;
c) verifica di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, recante norme in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
9. L’Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136.
10. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all’Istituto per legge.
11. Ai sensi dell’art. 14, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i servizi erogati nell’ambito del presente Contratto sono IVA esente.
Art. 9
Modificazioni soggettive, cessione del contratto e dei crediti, risoluzione
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 106 d. lgs. n. 50/2016, è fatto divieto all’Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto; l’Istituto, in ogni caso, non riconoscerà efficacia alla cessione.
2. La cessione a terzi, in qualsiasi forma, dei crediti derivanti all’Impresa dal Contratto, nonché il conferimento di procure all’incasso, sono ammesse secondo le condizioni e le modalità descritte dall'articolo 106 del d. lgs. n. 50/2016 e saranno sottoposte di volta in volta a specifica approvazione da parte dell'Istituto.
3. In caso di inosservanza dei divieti sopraindicati l’Istituto avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto e di incamerare la cauzione, fermi restando i diritti di esecuzione in danno e del risarcimento di ogni maggior danno e spesa.
4. Restano salve le ipotesi di risoluzione e/o di recesso espressamente previste dal presente Xxxxxxxxx.
5. La risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale dell’Istituto da comunicarsi mediante PEC.
Art. 10
Recesso per giusta causa
1. Qualora uno dei componenti l’Organo di amministrazione o l’Amministratore delegato o il Direttore generale o il Responsabile tecnico dell’Impresa, ricadano in una delle situazioni
ostative previste dall’art. 80 del d. lgs n. 50/2016, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Istituto ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese relative alle prestazioni alla data non eseguite.
Art. 11
Foro competente
1. Per ogni controversia, che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla formazione, alla conclusione, all’interpretazione, all’esecuzione, alla validità, all’efficacia ed alla risoluzione del presente Contratto, sarà competente il foro di Roma.
Art. 12 Trattamento dei dati personali
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all’art. 13 del d. lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro ai sensi dell’art. 7 del citato Xxxxxx e ed esprimono il consenso al trattamento dei propri dati.
2. L’Istituto tratta i dati fornitigli in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico, per la gestione del Contratto e degli obblighi a esso connessi e fa presente che, ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, potranno venire a conoscenza di alcune categorie di dipendenti, in qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento, per l’adempimento delle mansioni attribuite.
3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d. lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Firma IVASS | Firma Impresa |
Dichiarazione dell’Impresa annessa al Contratto
Il sottoscritto , in qualità , dichiara per conto dell’Impresa di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni di seguito indicate:
Articolo 1;
Articolo 2;
Articolo 3;
Articolo 4;
Articolo 5;
Articolo 6;
Articolo 7;
Articolo 8;
Articolo 9;
Articolo 10;
Articolo 11.
Firma Impresa