DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO REGOLAMENTI E RAPPORTI ISTITUZIONALI/EC
OGGETTO: Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ri- cerca, di cui all’art. 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240: modifica – emanazio- ne.
IL RETTORE
VISTE le delibere del CdA n. 47 del 26.02.2015 e del S.A. n. 220 del 24.05.2014; VISTO il D.R. n. 184 del 11.03.2015 di emanazione del Regolamento in oggetto;
TENUTO CONTO della modifica normativa intervenuta, non ancora recepita nel Regolamento Unisalento (Art. 19, comma 1, lett. e de D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con xxxx- ficazione dalla L. 11/09/2020 n. 120);
TENUTO CONTO del parere espresso dalla Commissione mista statuto e regolamenti nella seduta del 06.07.2022 con verbale n. 7 alla modifica dell’art. 2;
TENUTO CONTO altresì del parere espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26.07.2022 con delibera n. 136;
VISTA la delibera del Senato accademico n. 100 del 05.09.2022; VISTI gli artt. 32 e 43 dello Statuto d’Ateneo;
DECRETA
Art.1 Emanare il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ri- cerca, di cui all’art. 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240: modifica (all. 1).
Art. 2 Abrogare il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, di cui all’art. 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con D.R. n. 184 del 11.03.2015.
Art. 3 Il Regolamento di cui all’art. 1 entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul sito web di Ateneo e all’Albo ufficiale.
Il presente decreto sarà inviato in comunicazione nelle prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione.
Il Rettore (Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx)
Ai Dipartimenti Alle Ripartizioni
In comunicazione SA e CdA
Xxxxxxx Xxxxx 13.09.2022
07:08:52
GMT+00:00
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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA, DI CUI ALL’ART. 22, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240. Parere favorevole del Consiglio di Amministrazione del 26.07.2022 con delibera n. 136 Approvazione del Senato accademico del 05.09.2022 con delibera n. 100 INDICE ARTICOLO 1 - OGGETTO, REQUISITI E FINALITÀ ARTICOLO 2 - DURATA E RINNOVO ARTICOLO 3 - IMPORTO ARTICOLO 4 - DIRITTI E DOVERI DEI TITOLARI DEGLI ASSEGNI ARTICOLO 5 - DIVIETO DI CUMULO, INCOMPATIBILITÀ, ASPETTATIVE E INTERRUZIONI ARTICOLO 6 - FINANZIAMENTO DEGLI ASSEGNI ARTICOLO 7 - RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLE SELEZIONI ARTICOLO 8 - REQUISITI ED ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE ARTICOLO 9 - PROCEDURE DI SELEZIONE ART. 10 - PUBBLICAZIONE DI UN UNICO BANDO ARTICOLO 11 – PUBBLICAZIONI DI BANDI RELATIVI A SPECIFICI PROGRAMMI DI RICERCA ART. 12 - PUBBLICITÀ ARTICOLO 13 - DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE ARTICOLO 14 - STIPULA DEL CONTRATTO CON IL VINCITORE DELLA SELEZIONE ARTICOLO 15 - SORVEGLIANZA SANITARIA ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO ARTICOLO 17 - CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ARTICOLO 18 - DECADENZA ARTICOLO 19 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
ARTICOLO 1 - OGGETTO, REQUISITI E FINALITÀ 1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di |
ricerca attribuiti dall'Università del Salento, d'ora in poi denominata "Università" o "Ateneo", ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, a seguito di pubbliche selezioni e nei limiti dello stanziamento iscritto annualmente nel proprio bilancio. Gli Assegni di ricerca sono conferiti con le procedure disciplinate dall’art. 10 del presente regolamento. Nel caso di Assegni relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti essi sono conferiti con le procedure disciplinate dall’art 11 del presente regolamento. 2. Possono essere titolari degli assegni di ricerca dottori di ricerca, laureati o studiosi, anche cittadini di Paesi non appartenenti all’unione Europea, in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie , l’energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA) e l’Agenzia spaziale italiana (ASI) nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 3. Una quota di assegni di ricerca può esser riservata a studiosi italiani o stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca o titolo equivalente all’estro ovvero a studiosi stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in Italia. Deve considerarsi, comunque, quale titolo minimo il diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a 4 anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 3 novembre 1999, n. 509), la laurea specialistica (art. 3, comma 1, lettera b, D.M. 3 novembre 1999, n. 509), la laurea magistrale (art. 3, comma 1, lettera b, D.M. 22 ottobre 2004, n. 270). 4. La Commissione giudicatrice, ai soli fini della selezione per la quale è stata costituita, riconosce l’equipollenza del titolo di studio (laurea e/o dottorato di ricerca) conseguito all’estero che non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea italiana sulla base di accordi internazionali. Al fine di consentire alla Commissione giudicatrice la valutazione del titolo posseduto, la domanda di partecipazione dovrà essere corredata da un certificato attestante il titolo di studio straniero rilasciato dalle competenti autorità dello Stato conforme alle disposizioni vigenti nello stesso e dalla traduzione in italiano o in inglese. La traduzione dovrà essere sottoscritta dal candidato sotto la propria responsabilità. In caso di attribuzione dell’assegno di ricerca i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno presentare, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto la dichiarazione di valore del titolo conseguito all’estero rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero. I cittadini non appartenenti all’Unione Europea presenteranno entro 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto copia di tutti i titoli esteri prodotti e corredati della traduzione in italiano o in inglese legalizzate dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero. 5. In ogni caso alla selezione non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura cui afferisce l’assegno di ricerca ovvero con il Rettore, il Direttore amministrativo/Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo. 6. I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni e gli eventuali titoli e/o requisiti connessi alla produzione scientifica e /o al curriculum scientifico- professionale richiesti per lo svolgimento dello specifico progetto di ricerca sono indicati nei relativi bandi come disciplinati nel vigente Regolamento. |
ARTICOLO 2 - DURATA E RINNOVO 1.Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili, di regola, per non meno di un anno; per lo svolgimento di attività di ricerca che non permetta di conferire assegni di durata annuale, è consentito il rinnovo per una durata compresa tra sei mesi ed un anno. Il bando di selezione indica la durata degli assegni messi a concorso. 0.Xx rinnovo dell'assegno è approvato dal Consiglio di Dipartimento cui l’assegno afferisce. |
0.Xx durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa nel limite massimo della durata legale del relativo corso. 0.Xx durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni e dei contratti relativi ai ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della legge 30/12/2010, n. 240, intercorsi con il medesimo soggetto non può, in ogni caso, superare i dodici anni anche non continuativi anche con atenei diversi statali, non statali o telematici nonché con gli enti di cui all’art.1 comma 2 del presente Regolamento. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute. |
ARTICOLO 3 – IMPORTO 1. L'importo annuo lordo degli assegni di ricerca è determinato sulla base dell’importo minimo di €. 19.367,00 oltre oneri a carico dell’Università, stabilito con D.M. 09/05/2011, ovvero come determinato con eventuali e successivi decreti del Ministro. Detto importo che si intende al netto degli oneri a carico dell’Ateneo, è erogato al beneficiario in rate mensili. |
ARTICOLO 4 - DIRITTI E DOVERI DEI TITOLARI DEGLI ASSEGNI 1. I titolari degli assegni svolgono le attività di ricerca previste nel contratto e preventivamente valutate dal Dipartimento come compatibili con i propri programmi di ricerca. I titolari degli assegni possono diffondere i risultati della ricerca, previa autorizzazione del referente scientifico o del Consiglio di Dipartimento. 2. I titolari degli assegni svolgono esclusivamente attività di ricerca fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 5. In ogni caso non devono essere utilizzati in attività di mero supporto tecnico nell'ambito di specifici programmi di ricerca. 3. Il Dipartimento fornisce al singolo titolare di assegno i supporti necessari alla realizzazione del suo programma di ricerca garantendo l'accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico-amministrativi. 4. L'attività di ricerca del titolare di assegno viene svolta all'interno del Dipartimento e/o in altre strutture scientifiche dell'Università in base al programma di ricerca. L'eventuale attività di ricerca all'esterno dell'Università deve essere proposta dal referente scientifico, di cui al successivo art. 7 ed approvata dal Consiglio di Dipartimento. 5. Qualora il programma di ricerca lo preveda, l’attività di ricerca del titolare di assegno può essere svolta all’estero, per un periodo complessivamente non superiore a mesi sei, nell’arco di un anno, presso uno o più qualificate università o ente di ricerca. Il titolare dell’assegno dovrà ottenere specifica attestazione del periodo trascorso presso tali strutture. Il periodo di permanenza all'estero, nei limiti sopra indicati, può essere ripetuto di anno in anno. Per la durata del periodo trascorso all'estero l'ammontare dell'assegno è aumentato del cinquanta per cento a carico del bilancio dipartimentale, previo accertamento della relativa disponibilità. 6. I titolari degli assegni entro i primi 10 giorni dell’ultimo mese di ciascun anno e/o entro 10 giorni successivi alla scadenza del contratto sono tenuti a presentare al Consiglio di Dipartimento, per le valutazioni di cui al successivo art.18, una particolareggiata relazione sull'attività di ricerca |
svolta, vistata dal referente scientifico. 7. Gli assegni non danno luogo ai diritti in ordine all’accesso ai ruoli dei soggetti, di cui al comma 2 dell’art. 1 del presente Regolamento. |
ARTICOLO 5 - DIVIETO DI CUMULO, INCOMPATIBILITÀ, ASPETTATIVE E INTERRUZIONI 1. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. 2. La titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a master universitari, corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche anche se con rapporti di lavoro a tempo parziale. 3. L’assegno è individuale. I beneficiari non possono cumularlo con i proventi da attività professionali o rapporti di lavoro. Per tutta la durata dell’assegno è inibito l’esercizio di attività libero-professionali. I titolari di assegni di ricerca, previa autorizzazione del referente scientifico, possono assumere incarichi di docenza o svolgere prestazioni di lavoro autonomo di natura occasionale e limitata. E’ escluso l’affidamento di contratti di lavoro autonomo, anche occasionale, da parte dell’ateneo per lo svolgimento di attività di ricerca. La titolarità dell’assegno di ricerca è incompatibile con i rapporti di lavoro dipendente anche part-time con soggetti privati. 4. I titolari degli assegni, previa autorizzazione del referente scientifico possono espletare un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca. 5. Compatibilmente con le attività di ricerca loro assegnate e previo parere favorevole del referente scientifico e autorizzazione del Consiglio di Dipartimento i titolari di assegni possono partecipare alla esecuzione di ricerche e di consulenze per conto terzi commissionate all'Università ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/80 e alla ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari. 6. L'attività di ricerca e l'assegno possono esser sospesi, nei casi previsti dalla legge, per gravidanza e grave malattia, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno. |
ARTICOLO 6 - FINANZIAMENTO DEGLI ASSEGNI 1. In sede di definizione del Bilancio Annuale di Previsione, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, delibera lo stanziamento di bilancio da assegnare ai Dipartimenti per il finanziamento degli assegni di ricerca, nell’ambito del Fondo Unico per la Ricerca (in seguito FUR). 2. Tenuto conto della programmazione delle attività di ricerca, i Dipartimenti, entro il 31 marzo di ciascun anno, deliberano la programmazione finanziaria annuale delle attività di ricerca dipartimentali, ivi compresa la rideterminazione finanziaria dell’importo dei fondi del FUR. 3. Mediante la programmazione finanziaria ciascun Dipartimento individua l’importo del FUR da |
destinare alla copertura degli assegni di ricerca, il numero di assegni da attivare e/o rinnovare, la durata di ciascun assegno e l’importo da cofinanziare. 4. Per gli assegni finanziati con i fondi del FUR il Dipartimento deve garantire un cofinanziamento non inferiore al 20% dell’importo totale dell’assegno di ricerca, anche mediante la rideterminazione degli altri fondi che costituiscono il FUR. 5. I Dipartimenti entro il 30 aprile di ciascun anno adottano le determinazioni riguardanti la programmazione finanziaria degli assegni di ricerca mediante la rimodulazione dei fondi del FUR, che viene resa esecutiva con apposita variazione al Bilancio Annuale di previsione. 6. Gli assegni finanziati con il FUR sono conferiti con le procedure disciplinate dall’art 10 - (Pubblicazione di un unico bando) del presente regolamento. 7. In caso di risoluzione anticipata del contratto i fondi non utilizzati saranno rimborsati alla struttura che ha finanziato l’assegno, per la parte di propria competenza. ARTICOLO 7 - (RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLE SELEZIONI 1. Per l’attivazione delle procedure di selezione pubblica per il conferimento degli assegni il Consiglio di Dipartimento indica le aree scientifiche di interesse cui dovranno riferirsi i titoli (per gli assegni di ricerca di cui all’art. 11) e i progetti di ricerca (per gli assegni di cui all’art. 10) e designa per ogni assegno, il referente scientifico scelto tra il personale docente o ricercatore di ruolo. ARTICOLO 8 - REQUISITI ED ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 1. Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per il conferimento degli assegni coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2, del presente Regolamento. 2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione. 3. Ai candidati esclusi dal concorso sarà data comunicazione individuale dell’avvenuta esclusione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da parte del Direttore del Dipartimento interessato. 4. I candidati ammessi alla selezione si intendono ammessi con riserva. Il Direttore del Dipartimento può disporre in ogni momento, fino all’approvazione della graduatoria, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. 5. Il Direttore del Dipartimento con proprio Decreto dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso nel caso in cui i motivi che determinano l’esclusione ai sensi dell’art. 1, comma 2, del presente Regolamento siano accertati dopo l’approvazione della graduatoria. ARTICOLO 9 - PROCEDURE DI SELEZIONE 1. La procedura di selezione per il conferimento degli assegni deve avvenire mediante la pubblicazione di un unico bando per ogni area scientifica di interesse nel caso degli assegni di ricerca previsti dall’art 22, comma 4, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero |
mediante la pubblicazione di specifici bandi nel caso di assegni di ricerca relativi a programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, di cui all’art. 22, comma 4, lettera b) della precitata legge. ART. 10 - PUBBLICAZIONE DI UN UNICO BANDO 1. Ai sensi dell’art 22, comma 4, lett. a) della legge 30/12/2010, n. 240 la selezione avviene mediante valutazione comparativa dei progetti di ricerca, relativi alla tematica ed al settore scientifico disciplinare dell’assegno presentati dai candidati nonché dei titoli e delle pubblicazioni. 2. La valutazione è effettuata, per ogni procedura di selezione, da una unica Commissione giudicatrice costituita da esperti di elevata qualificazione anche esterni all’Università del Salento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo. 3. Il Direttore del Dipartimento cui l’assegno di ricerca afferisce nomina con proprio decreto la Commissione Giudicatrice, acquisito il parere del Consiglio di Dipartimento. 4. Il Direttore del Dipartimento, accertato il possesso dei requisiti previsti dal bando da parte dei candidati che hanno prodotto domanda di partecipazione, trasmette alla Commissione giudicatrice le domande pervenute, corredate degli allegati. 5. La Commissione nella prima riunione utile stabilisce dandone atto in apposito verbale: la ripartizione del punteggio tra gli elementi valutabili; i criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi ai progetti, ai titoli e alle pubblicazioni nonché il punteggio minimo da conseguire per l’attribuzione dell’assegno. 6. Ai fini della formulazione della graduatoria di merito la Commissione ha a disposizione 60 (sessanta) punti da ripartire ai fini della valutazione dei progetti, dei titoli e delle pubblicazioni. Non meno di 30 (trenta) punti devono essere destinati alla valutazione del progetto di ricerca. 7. Al termine dei propri lavori la Commissione redige apposito verbale contenente i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. 8. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo la votazione complessiva, riportata da ciascun candidato, data dalla somma del voto conseguito nella valutazione di ciascun elemento valutabile. 9. La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente. A parità di merito è preferito il candidato di età anagrafica più giovane. Accertata la regolarità degli atti concorsuali, detta graduatoria è approvata con Decreto del Direttore di Dipartimento, cui l’assegno afferisce, che stipula il contratto con il vincitore. ARTICOLO 11 – PUBBLICAZIONI DI BANDI RELATIVI A SPECIFICI PROGRAMMI DI RICERCA 1. Ai sensi dell’art 22, comma 4, lett. b) della legge 30/12/2010, n. 240 la selezione pubblica avviene mediante valutazione comparativa dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati relativi al programma di ricerca, al settore scientifico disciplinare dell’assegno a cui segue un colloquio. 2. Il Direttore del Dipartimento cui l’assegno di ricerca afferisce nomina con proprio decreto la |
Commissione Giudicatrice, acquisito il parere del Consiglio di Dipartimento. 3. Il Direttore del Dipartimento, accertato il possesso dei requisiti previsti dal bando da parte dei candidati che hanno prodotto domanda di partecipazione, trasmette alla Commissione giudicatrice le domande pervenute, corredate degli allegati. 4. La Commissione nella prima riunione utile stabilisce dandone atto in apposito verbale: la ripartizione del punteggio tra gli elementi valutabili; i criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi ai progetti, ai titoli e alle pubblicazioni nonché il punteggio minimo da conseguire per l’attribuzione dell’assegno. 5. Ai fini della formulazione della graduatoria di merito la Commissione ha a disposizione 60 (sessanta) punti da ripartire ai fini della valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e del colloquio. Non meno di 40 (quaranta) punti devono essere destinati alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. 6. La valutazione dei titoli deve precedere il colloquio ed i relativi risultati devono essere resi noti ai candidati prima dello svolgimento della prova orale mediante affissione all’Albo della Struttura presso cui si svolge il concorso. 7. Al termine dei propri lavori la Commissione redige apposito verbale contenente i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. 8. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo la votazione complessiva, riportata da ciascun candidato, data dalla somma del voto conseguito nella valutazione di ciascun elemento valutabile. ART. 12 - PUBBLICITÀ 1. Il bando di selezione è pubblicato trenta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande all'Albo Ufficiale dell’Università del Salento, in quello del Dipartimento cui l’assegno afferisce e deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante al vincitore. 2. Il bando è pubblicato, altresì, per via telematica sul sito web istituzionale di Ateneo (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxx/xxxxxxxx), sul sito del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e su quello dell’Unione Europea. ARTICOLO 13 - DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE 1. La domanda di partecipazione alla selezione deve esser redatta in carta libera secondo lo schema allegato al bando di selezione ed indirizzata al Direttore del Dipartimento cui l’assegno afferisce. A pena di esclusione la domanda deve esser spedita in un plico chiuso e sigillato a mezzo di raccomandata postale, con avviso di ricevimento, o mediante la propria PEC purché le relative credenziali siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato, oppure mediante PEC firmata digitalmente, o mediante consegna a mano all’ufficio posta dell’Università, entro e non oltre trenta giorni dalla data di affissione del bando di selezione all’Albo Ufficiale dell’Università del Salento. 2. Sull’esterno del plico oltre al mittente dovranno essere riportate le seguenti informazioni che |
identificano l’assegno di ricerca cui si intende partecipare: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE REFERENTE SCIENTIFICO PROGRAMMA 3. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 4. Saranno escluse le domande di partecipazione, che spedite entro il termine di scadenza, pervenissero oltre la data del provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice. 5. Alla singola domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: a) certificato di laurea con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame di laurea; b) certificato comprovante l'eventuale acquisizione del titolo di dottore di ricerca o l'avvenuto superamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca; c) elenco dei titoli, dei diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post laurea, conseguiti in Italia o all'estero; borse di studio o incarichi di ricerca sia in Italia che all'estero; tesi di laurea; altri titoli che il candidato richiede siano valutati ai fini del concorso; d) curriculum della propria attività scientifica e professionale datato e sottoscritto; e) l’elenco delle pubblicazioni che si presentano per la valutazione datato e sottoscritto; f) il progetto di ricerca concernente il programma di ricerca; g) copia di un documento di riconoscimento valido con l’apposizione della firma autografa. 6. I titoli allegati dal candidato alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere in originale, in copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 oppure con dichiarazione sostitutiva di atto notorio sempre ai sensi del citato D.P.R. 445/2000 che attesti il possesso dei titoli. 7. I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, che non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea italiana sulla base di accordi internazionali, al fine di consentire alla Commissione giudicatrice la valutazione del titolo posseduto, opereranno come disposto dall’ art. 1, comma 4, del presente Regolamento. 8. I candidati diversamente abili, ai sensi della legge 05/02/1999, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, opportunamente documentata, in relazione al proprio handicap, ove ritengano necessario avvalersi di apposito ausilio. ARTICOLO 14 - STIPULA DEL CONTRATTO CON IL VINCITORE DELLA SELEZIONE 1. Il vincitore della selezione instaura un rapporto di lavoro autonomo di diritto privato. Tale rapporto non può avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle università e istituti universitari italiani. 2. Il vincitore deve sottoscrivere il contratto entro il termine di 20 (venti) giorni dall’attribuzione dell’assegno effettuata dall’ufficio competente. La mancata sottoscrizione del contratto entro tale termine equivale a rinuncia irrevocabile all’assegno e comporta la decadenza dall’assegnazione. 3. L’assegno decorre improrogabilmente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo |
sul termine prefissato, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio. 4. Nel caso di rinuncia espressa da parte dell’assegnatario ovvero di mancata sottoscrizione del contratto entro il termine prima indicato, l’assegno può essere conferito all’idoneo che segue nella graduatoria. 5. Il Direttore del Dipartimento presso il quale l’interessato deve svolgere la propria attività dovrà comunicare agli uffici competenti l'inizio dell’attività medesima. Il Direttore del Dipartimento è tenuto a comunicare ai medesimi uffici tempestivamente ogni evento che possa determinare l’interruzione del contratto con la conseguente cessazione della corresponsione del compenso. ARTICOLO 15 - SORVEGLIANZA SANITARIA 1. Il Direttore del Dipartimento presso cui si svolge il progetto di ricerca è responsabile, inoltre, ai sensi del Regolamento d’Ateneo per l’attuazione delle norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori (D.R. n. 1029 del 09/05/2007) dell’adempimento degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, dell’attivazione della sorveglianza sanitaria dell’assegnista di ricerca nei modi e con le prescrizioni previste dalla legge. ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO 1. Ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 agli assegni di cui al presente Regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 13/08/1984, n. 476 nonché, in materia previdenziale, le norme di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 08/08/1995, n. 335 e successive modificazioni. 2. Xxxx assegni di ricerca si applicano in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12/07/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23/10/2007 e in materia di congedo per malattia, l’articolo 1, comma 788, della legge 27/12/2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità l’indennità corrisposta dall’INPS, ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto 12/07/2007, è integrata dall’Università, con spesa a carico del Dipartimento, fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca. 3. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni, nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca. L'importo dei relativi premi è detratto dall'assegno spettante a ciascun titolare. ARTICOLO 17 - CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 1. Il Consiglio di Dipartimento entro 10 giorni dalla ricezione della relazione redatta dal titolare dell’assegno ai sensi dell'art. 4, comma 6, esprime, su parere motivato del referente scientifico, un giudizio sull'attività svolta dal titolare dell’assegno. In caso di giudizio negativo il contratto è risolto di diritto dal Direttore del Dipartimento con proprio provvedimento. 2. Il contratto è risolto di diritto dal Direttore del Dipartimento cui l’assegno di ricerca afferisce con proprio provvedimento nel caso di: - ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi; - violazione del regime delle incompatibilità stabilito dal precedente articolo 5. |
ARTICOLO 18 - DECADENZA 1. Decadono dal diritto all'assegno di collaborazione scientifica coloro che pur avendo sottoscritto il contratto non assumano servizio nel termine stabilito. 2. Il vincitore, pena la decadenza dal diritto al conferimento dell’assegno, dovrà: a) produrre documentazione attestante il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto ove in servizio presso pubbliche amministrazioni; b) presentare dichiarazione di opzione per l’assegno se esercita attività libero professionale o abbia in corso rapporti di lavoro incompatibili. 3. Prima della stipula del contratto il vincitore dovrà richiedere autorizzazione alla prosecuzione delle attività ritenute incompatibili di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 5 del presente Regolamento. In caso di parere negativo il vincitore dovrà cessare l’attività, pena la decadenza dal diritto all’assegno. 4. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati. 5. Eventuale differimento della data di inizio dell’attività e di godimento dell’assegno verrà consentito a chi documenti di trovarsi nelle condizioni previste dal D.lgs. 26/03/2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. ARTICOLO 19 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 1. Ai contratti stipulati o rinnovati per il conferimento di assegni di ricerca relativi a procedure bandite prima dell’entrata in vigore della legge n. 240/2010 si applicano le disposizioni del precedente Regolamento di Ateneo e, per quanto ivi specificamente non previsto, le disposizioni di cui all’art. 51, comma 6, Legge n. 449/1997. |