ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. per il personale del comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto il 22.01.2004
SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA L’UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER E IL COMUNE DI GHILARZA PER L’UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE
ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. per il personale del comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto il 22.01.2004
L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno ( ) del mese di , nella sede dell’Unione dei Comuni del Guilcier, viene sottoscritta la presente Convenzione ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali,
TRA
L’Unione dei Comuni del Guilcier, con sede in XX 000 Xx 000, Xxxxxxxx Xxxx - 00000 Xxxxxxxxx (XX) - sede operativa: Boroneddu - c/o Biblioteca comunale via del Ponte 1, C.F. C.F. 90038340957 - P.I. 90038340957, rappresentato da - -, il quale agisce non in proprio ma nell’esclusivo interesse dell’Unione medesima che in questo atto legittimamente rappresenta, domiciliato per la carica presso la sede, in esecuzione della deliberazione della Giunta dell’Unione n. del ;
E
Il Comune di Ghilarza con sede in xxx Xxxxxxxxx x. 00, rappresentato
- il quale agisce non in proprio ma nell’esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, domiciliato per la carica presso la propria sede comunale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. ……… del………………
Di seguito entrambi individuati per brevità anche come “Amministrazioni” o “parti”;
PREMESSO
che l’ordinamento degli Enti Locali /(Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) contiene disposizioni che consentono alle Pubbliche amministrazioni di organizzarsi e di gestire in forma associata servizi e funzioni, mediante diverse forme di associazionismo (es. le convenzioni);
che, inoltre, la flessibilità organizzativa introdotta dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le norme di finanza pubblica hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura pattizia tra le amministrazioni, per meglio rispondere all’interesse pubblico, prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di personale di altri Enti, sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l’utilizzo e gli oneri finanziari;
che, in aggiunta alle sopra indicate ipotesi, l’art. 14 del C.C.N.L. per il comparto Regioni e Autonomie Locali, sottoscritto il 22 gennaio 2004, al di là delle citate forme associative di gestione, prevede, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità, per gli Enti Locali, di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti, cui si applica il medesimo C.C.N.L., per i periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzioni (altre e diverse dalle tipologie sopra citate) e previo assenso dell’Ente di appartenenza;
che il Comune di Ghilarza ha trasmesso la nota prot. 6024 del 02/05/2018 a firma del Sindaco con la quale si chiede, a causa delle dimissioni volontarie per pensionamento del dipendente titolare, la disponibilità ad autorizzare un dipendente dell’Unione dei Comuni del Guilcier, e precisamente la dott.ssa Xxxxxx Xxxx, in possesso del diploma di laurea in economia, ad effettuare parte della
prestazione lavorativa, per 18 ore alla settimana, presso il Settore Finanziario del Comune, fino al 31/12/2018, secondo le modalità e i criteri che saranno stabiliti in apposita convenzione da stipularsi tra gli enti interessati, avvalendosi del disposto di cui all’art. 14 del CCNL del comparto “ Regioni- Autonomie Locali” stipulato in data 22.01.2004;
che con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 14 del 04/05/2018 l’Unione dei Comuni ha assentito all’utilizzo, a tempo determinato e per n. 18 ore settimanali, della dipendente con decorrenza dal 08/05/2018 e fino al 31/12/2018, approvando lo schema della presente convenzione;
che con deliberazione della G.C. n. del il Comune di Ghilarza ha disposto di avvalersi, per le ragioni indicate nella premessa del medesimo atto, all’utilizzo temporaneo e a tempo parziale, per 18 ore settimanali del dipendente dell’Unione dei Comuni, in applicazione della disciplina dettata dell’art. 14 del C.C.N.L. “Regioni-Autonomie Locali” 22/01/2004 e ha approvato nel contempo lo schema di convenzione; che l’art. 14 del CCNL del 22.1.2004 prevede che “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un’economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell’Ente di appartenenza”;
che il medesimo articolo definisce i principali contenuti delle convenzioni;
che il dipendente dott.ssa Xxxx ha manifestato il proprio consenso all’assegnazione temporanea e per 18 ore alla settimana al Comune di Ghilarza;
Tutto ciò premesso, le parti in accordo tra loro:
CONVENGONO e DICHIARANO
quanto segue:
Art. 1 OGGETTO, FINALITÀ E PROFILI GENERALI DI RIFERIMENTO
La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l’utilizzo parziale di personale dell’Unione dei Comuni del Guilcier da parte del Comune di Ghilarza, per un periodo di tempo limitato e predeterminato, per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, durante l’orario di lavoro dell’Ente di appartenenza compatibilmente con le esigenze dell’Ente di appartenenza, comunque prioritarie.
Il presente documento è finalizzato a soddisfare le esigenze temporanee di personale del Comune di Ghilarza, sprovvisto della figura di istruttore direttivo contabile, a causa delle dimissioni volontarie per pensionamento del dipendente titolare del Settore Finanziario durante il corso dell’anno 2018, nelle more di provvedere alla relativa assunzione.
In virtù della presente Convenzione, non identificabile con la tipologia di cui all’art. 30 del D. Lgs. N. 267/2000, l’Unione dei Comuni del Guilcier acconsente all’utilizzazione parziale, non configurabile quale rapporto di lavoro a tempo parziale né come comando, da parte del Comune di Ghilarza, per l’espletamento di attività connesse alla tipologia ed alla categoria professionale del dipendente interessato.
Art. 2 Individuazione del personale utilizzato
Il Comune di Ghilarza ha individuato la dott.ssa Xxxxxx Xxxx in quanto il lavoratore interessato occupa il ruolo di istruttore direttivo contabile cat. D.1 presso l’Unione dei Comuni del Guilcier e tenuto conto della relativa specializzazione e del profilo professionale di appartenenza.
L’utilizzo di detto dipendente in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato, il quale ha in tal senso già manifestato per iscritto il proprio assenso.
Art. 3 DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione ha durata dal 08/05/2018 e fino al 31/12/2018.
Ciascun Ente, potrà, in qualsiasi momento, recedere dal rapporto convenzionale; in tale evenienza il recesso sarà concordato tra le parti e, comunque, avrà efficacia decorso un termine non inferiore a 15 giorni decorrenti dalla comunicazione di recesso.
E’ sempre ammessa rinuncia da parte del dipendente interessato.
Art. 4 TEMPI DI UTILIZZO DEL PERSONALE
La prestazione di lavoro del dipendente interessato presso il Comune di Ghilarza, e quindi il tempo di utilizzo da parte di quel comune, è pari a n. 18 (diciotto) ore settimanali, da effettuarsi come da calendario stabilito tra le parti, nell’ambito dell’orario d’obbligo settimanale contrattuale, fatte salve in ogni caso le prioritarie esigenze dell’Ente di appartenenza.
Eventuale Calendario:
martedì – giovedì – venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00.
Il Comune di Ghilarza potrà organizzare la prestazioni del personale utilizzato, nell’ambito del tempo di lavoro d’obbligo complessivamente determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali ed organizzative.
Al fine di rendere il servizio in modo ottimale in rapporto alle diverse esigenze che dovessero prospettarsi e, come già più volte sottolineato, nel rispetto delle priorità dell’Ente di appartenenza, il personale utilizzato, ferma restando la ripartizione delle presenze settimanali, potrà organizzare la propria attività in modo diverso da sopra quanto stabilito, in accordo tra gli Enti.
Art. 5 RAPPORTO DI LAVORO - TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTI FINANZIARI TRA ENTI
La titolarità del rapporto organico è conservata presso l’Unione dei Comuni a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.
L’Unione dei Comuni corrisponderà al dipendente il trattamento economico fisso e continuativo, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di utilizzo. Il trattamento economico fisso e continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico dell’amministrazione di appartenenza saranno rimborsati dal Comune di Ghilarza all’Unione al termine del periodo di utilizzo del dipendente.
Il rimborso avverrà, entro 30 giorni dalla richiesta dell’Unione secondo le modalità e gli importi quantificati dal Settore Amministrazione generale in proporzione all’orario di lavoro svolto.
Eventuali forme di incentivazione economica erogate dal Comune di Ghilarza, nonché le eventuali retribuzioni derivanti da incarichi di responsabilità di posizione organizzativa da parte dell’Ente utilizzatore, dovranno essere comunicati e trasferiti all’Ente di provenienza quale titolare del rapporto di lavoro, che provvederà a corrisponderli al dipendente.
Per le prestazioni svolte al di fuori dell’orario ordinario, il relativo compenso, qualora ne ricorrano le condizioni contrattuali, verrà determinato sulla base delle tariffe previste dal contratto di lavoro, resterà a carico dell’ente che ha autorizzato la prestazione e dovrà essere comunicato e trasferito all’Ente di provenienza quale titolare del rapporto di lavoro, che provvederà a corrisponderlo al dipendente.
Ogni onere finanziario connesso al trattamento economico fondamentale del dipendente, compresi gli oneri riflessi, sarà posto per il 50 % a carico di ciascuno degli Enti, fatte salve le retribuzioni connesse ad incarichi o prestazioni aggiuntive che resteranno a carico dell’ ente conferente.
Qualora la prestazione lavorativa presso il Comune di Ghilarza si dovesse protrarre nelle ore pomeridiane e sussistano gli ulteriori presupposti (orario minimo, pausa pranzo ecc.), al dipendente spettano i buoni pasto, secondo le modalità vigenti presso tale Comune.
Viene fatto salvo, se è in quanto dovuto, l’onere di corrispondere al dipendente utilizzato eventuali rimborsi per spese sostenute in ragione del servizio svolto presso il Comune di Ghilarza.
ART. 6 FERIE E MALATTIA
Le ferie e gli altri congedi sono concessi dall’Amministrazione di appartenenza del dipendente, previo raccordo e coordinamento con l’Ente utilizzatore.
Qualora le assenze (ferie, permessi e quant’altro) ricadano esclusivamente nei giorni di utilizzo della dipendente presso il Comune di Ghilarza, la stessa dovrà inoltrare specifica richiesta al Comune con le modalità prevista in tale Ente.
In caso di malattia la dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa all’Unione dei Comuni che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell’orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Ghilarza.
Art. 7 VERIFICHE INERENTI LA CONVENZIONE
Le Amministrazioni definiscono sistemi, strumenti e modalità per la verifica dell’efficacia della presente Convenzione in relazione alle finalità della stessa.
Le verifiche ineriscono in particolare le modalità di gestione del personale utilizzato.
Art. 8 REVISIONI E POSSIBILI ESTENSIONI TEMPORALI DELLA CONVENZIONE
Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti, e dei profili esecutivi della presente Convenzione in prossimità della sua scadenza, al fine di valutare:
a) il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze dell’Ente di appartenenza del personale, previo parere favorevole del relativo Responsabile, ai medesimi patti e per la stessa durata;
b) una complessiva riformulazione, con definizione di conforme processo approvativi da parte degli organi competenti delle Amministrazioni stesse.
La presente Convenzione può essere prorogata, sempre compatibilmente con quanto sopra, al fine di consentire alle Amministrazioni l’adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.
Art. 9 EVENTUALI MODIFICHE DELLA CONVENZIONE
Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente Convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro ed alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi o comunque modificativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti Organi dei due Comuni.
Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni.
Art. 10 INADEMPIMENTI
Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all’altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne cause ed effetti per quanto possibile:
a) gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale utilizzato;
b) gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente Convenzione.
Art. 11 RISOLUZIONE
La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:
• per scadenza della presente convenzione;
• per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
• recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;
La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all’osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.
Art. 12 MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all’esecuzione della presente Convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione. Qualora non si raggiunga un accordo, si procederà a risoluzione della Convenzione.
Art. 13 Disposizioni generali e finali
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali
La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d’uso a termini di legge.
Le spese inerenti la stipulazione della presente Convenzione qualora si richieda la registrazione in caso d’uso, saranno poste a carico dei Comuni sopra costituiti in parti eguali.
Letto, confermato e sottoscritto. Data