DELIBERAZIONE
0000248-29/05/2019
NUMERO-DATA ID: 541923
S.C. AFFARI GENERALI
DELIBERAZIONE
OGGETTO: Accordo contrattuale con A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - per la fornitura di attività assistenziali. Periodo 1.01.2019 - 31.12.2021.
IL DIRETTORE GENERALE
Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Affari Generali;
Premesso che:
- l’art. 8 bis del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 (“Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della legge 23/10/1992, n. 421”), nell’ambito del sistema dell’accreditamento istituzionale, prevede la stipula di accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e di contratti con le strutture private per l’acquisizione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie previste dai Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.);
- tali contratti indicano, in particolare, il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate e le modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni;
Richiamata:
- la normativa in materia di definizione dei livelli essenziali di assistenza;
- la normativa in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private;
- la Legge Regione Liguria 29/7/2016, n.17 di “Istituzione dell’Azienda Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.)” e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria”, che, all’art. 3 comma 2, lettera i), stabilisce, tra le funzioni di competenza di A.Li.Sa. “la definizione e la stipula degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati anche con riferimento al sistema di remunerazione delle prestazioni e in generale, al sistema di rimborso per prestazione e sistemi connessi e correlati”;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale della Liguria n. 42 del 26/01/2018, n. 1136 del 21/12/2017, n.
550 del 11/07/2017, n. 7 del 13/01/2017 e n. 7 dell’11/01/2019;
NUMERO-DATA ID: 541923
- la Legge Regione Liguria 18/11/2016 n. 27 “Modifiche alla legge regionale 7/12/2006 n. 41 e alla legge regionale 29/07/2016 n. 17 e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria”;
Preso atto che:
- con deliberazione n. 357 del 2/08/2018 questa Asl ha:
⮚ preso formalmente atto della Deliberazione di A.Li.Sa. n. 113 del 14/05/2018 ad oggetto: “Accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate per l’erogazione di prestazioni previste dai Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) relative ad attività ospedaliera e di specialistica ambulatoriale. Prima definizione e approvazione schema tipo di accordo – Anno 2018”;
⮚ preso formalmente atto delle indicazioni di A.Li.Sa. di cui alle note prot. Asl 3 n. 87406 del 28/06/2018 e prot. Asl 3 n. 100988 del 26/07/2018 e autorizzato, conseguentemente, la stipula dell’accordo con A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – per la fornitura di attività assistenziali, a decorrere dal 1/01/2018 fino al 31/12/2018, trasmesso dalla stessa con nota prot. Asl 3 n. 100988 del 26/07/2018, comprensivo del “Documento tecnico di Budget ASL 3”, allegato sub1 al citato provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
⮚ dato atto che la remunerazione spettante ad ASL 3, per il periodo 1/01/2018 – 31/12/2018, derivante dal citato accordo in oggetto e meglio specificata nel “Documento tecnico di Budget ASL 3”, allegato parte integrante e sostanziale dell’accordo, è pari a € 131.272.301,00=;
- con nota in data 16/04/2019, prot. Asl 3 n. 54352 del 16/04/2019, A.Li.Sa. ha comunicato che con propria deliberazione n. 108 del 03/04/2019, come rettificata con deliberazione n. 116 del 10/04/2019, è stato approvato lo schema tipo di accordo con le Strutture pubbliche ed equiparate per l’acquisizione di prestazioni previste dai LEA relative ad attività ospedaliera e di specialistica ambulatoriale per il triennio 2019-2021;
- con la citata nota, A.Li.Sa. ha tramesso l’accordo contrattuale, comprensivo della relativa scheda di budget - Documento tecnico di Budget 2019 ASL 3, sottoscritto con modalità digitale dalla stessa A.Li.Sa.;
Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra di:
- prendere formalmente atto della Deliberazione di A.Li.Sa. n. 108 del 03/04/2019, come rettificata con deliberazione n. 116 del 10/04/2019, ad oggetto: “Accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate per l’erogazione di prestazioni previste dai Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) relative ad attività ospedaliera e di specialistica ambulatoriale. Approvazione schema tipo di accordo – triennio 2019-2021”;
- prendere formalmente atto delle indicazioni di A.Li.Sa. di cui alla nota prot. Asl 3 n. 54352 del 16/04/2019 e autorizzare, conseguentemente, la stipula dell’accordo con A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – per la fornitura di attività assistenziali, a decorrere dal 1/01/2019 fino al 31/12/2021, trasmesso dalla stessa con la richiamata nota, comprensivo del “Documento tecnico di Budget 2019 ASL 3”, allegato sub1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
NUMERO-DATA ID: 541923
- dare atto che la remunerazione complessiva spettante ad ASL 3, per il periodo 1/01/2019 – 31/12/2019, derivante dall’accordo contrattuale in oggetto e meglio specificata nel “Documento tecnico di Budget 2019 ASL 3”, allegato parte integrante e sostanziale del stipulando accordo, è pari a
€ 133.656.000,00=;
- prendere atto che, ai sensi dell’art.6 dell’accordo contrattuale di cui trattasi, la remunerazione complessiva di tutti i livelli di assistenza verrà definita con assegnazione del FSR alle aziende, che sarà determinata non appena verrà ripartito il FSN tra le Regioni;
Visto l’art. 4 della Determinazione n. 4 del 7/07/2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) a mente della quale non sono applicabili ai contratti del tipo in oggetto gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il D.Lgs 30/12/1992, n° 502 e successive modificazioni; Vista la L.R. 08/02/1995 n°10 e successive modificazioni; Vista la L.R. 07/12/2006 n° 41 e successive modificazioni;
Visto per conformità alle direttive ed agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento Giuridico;
Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l’ambito di competenza;
DELIBERA
1) di prendere formalmente atto della Deliberazione di A.Li.Sa. n. 108 del 03/04/2019, come rettificata con deliberazione n. 116 del 10/04/2019, ad oggetto: “Accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate per l’erogazione di prestazioni previste dai Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) relative ad attività ospedaliera e di specialistica ambulatoriale. Approvazione schema tipo di accordo – triennio 2019-2021”;
2) di prendere formalmente atto delle indicazioni di A.Li.Sa. di cui alla nota prot. Asl 3 n. 54352 del 16/04/2019 e autorizzare, conseguentemente, la stipula dell’accordo con A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – per la fornitura di attività assistenziali, a decorrere dal 1/01/2019 fino al 31/12/2021, trasmesso dalla stessa con la richiamata nota, comprensivo del “Documento tecnico di Budget 2019 ASL 3”, allegato sub1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che la remunerazione spettante ad ASL 3, per il periodo 1/01/2019 – 31/12/2019, derivante dall’accordo contrattuale in oggetto e meglio specificata nel “Documento tecnico di Budget 2019 ASL 3”, allegato parte integrante e sostanziale del stipulando accordo, è pari a € 133.656.000,00=;
4) di prendere atto che, ai sensi dell’art.6 dell’accordo contrattuale di cui al punto 2, la remunerazione complessiva di tutti i livelli di assistenza verrà definita con assegnazione del FSR alle aziende, che sarà determinata non appena verrà ripartito il FSN tra le Regioni;
NUMERO-DATA ID: 541923
5) di dare mandato alle strutture aziendali competenti per gli adempimenti conseguenti, anche con riferimento alla contabilizzazione e rendicontazione relativa al Budget di cui al punto 3;
6) di trasmettere il presente provvedimento alla Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.), nonché alla Direzione Sanitaria ed alle Strutture Complesse Pianificazione, Programmazione e Controllo, Bilancio e Contabilità e S.I.A. per gli adempimenti di competenza;
7) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito aziendale, ai sensi dell’articolo 41, comma 4°, del Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.;
8) di dare atto che l’originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
9) di dare, infine, atto che la presente deliberazione è composta da numero 4 pagine e dall’allegato sub 1 composto da 12 pagine per un totale di n. 16 pagine.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)
II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Avv. Luigi BERTORELLO)
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)
IL DIRETTORE
S.C. AFFARI GENERALI (Avv. Giovanna DEPETRO)
Visto per la verifica della regolarità contabile IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’ (Dott. Stefano GREGO)
GD/VG/ip
CONVENZIONI\ALISA\Accordo Lea 2019-2021/delibera Responsabile Procedimento: PIETRUCCI ISABELLA
ACCORDO PER LA FORNITURA DI ATTIVITA’ ASSISTENZIALI TRA
L’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 15 (codice fiscale/P.IVA n. 02421770997), di seguito più brevemente denominata “ALISA”, in persona del Commissario Straordinario Dott. G. Walter Locatelli
E
L’Azienda Sociosanitaria Ligure 3 (ASL 3), con sede legale in Genova, Via Bertani, 4 (codice fiscale/P.IVA n. 03399650104), di seguito più brevemente denominata “Azienda/Ente/Istituto”, in persona del Direttore Generale Dott. Luigi Carlo Bottaro
PREMESSO CHE
a) il presente accordo risulta conforme allo schema tipo approvato da ALISA con deliberazione
n. 108 del 03.04.2019, come rettificata con deliberazione n. 116 del 10.04.2019;
b) ai sensi degli artt. 8 bis, 8 quinquies e 8 sexies del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, ALISA intende avvalersi delle attività assistenziali erogate dall’Azienda/Ente/Istituto in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni e normativa nazionale e regionale vigenti, al fine di assicurare una adeguata risposta assistenziale, prevista dai LEA, alla domanda sanitaria/sociosanitaria dei cittadini presenti sul territorio regionale;
c) l’Azienda/Ente/Istituto si impegna a fornire le prestazioni oggetto della presente contrattualizzazione, con le modalità stabilite dal presente accordo e relativo documento tecnico di budget e le eventuali e ulteriori modalità da individuarsi;
d) la suddetta Azienda/Ente/Istituto risulta provvisoriamente autorizzata, in quanto ha presentato al Comune di Genova il progetto di adeguamento in data 13.06.2018 ai sensi della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. ed accreditata con DGR Liguria n.128/2014 e DGR Liguria n. 844/2011 ai sensi dell’art 8 quater del D.lgs 502/92 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente;
e) la Struttura è tenuta a rispettare i parametri strutturali ed organizzativi previsti dalle disposizioni e normativa nazionale, regionale e/o comunale vigenti;
f) il titolo di accreditamento non costituisce vincolo a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate. Detta remunerazione è subordinata alla preventiva stipula di appositi accordi con l’Azienda/Ente/Istituto, anche per un numero di posti letto/attività inferiore a quelli/e accreditati/e sulla base della pianificazione Regionale ed Aziendale;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
(Oggetto dell’accordo contrattuale)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, che definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall’erogazione di attività assistenziali da parte dell’Azienda/Ente/Istituto in relazione all’esercizio delle attività di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo le tariffe stabilite da Regione Liguria, fatta salva la partecipazione ai costi da parte dell’utente ai sensi della vigente normativa.
Le parti con il seguente accordo determinano il volume massimo della produzione, il budget annuale e le tipologie di attività da assicurare, nel rispetto dei requisiti fissati nello stesso con particolare riferimento alla accessibilità, alla appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa e alla continuità assistenziale, alla qualità delle prestazioni.
ARTICOLO 2
(Prestazioni)
L’Azienda/Ente/Istituto, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di conoscere e si impegna ad applicare le disposizioni e/o norme generali statali e/o regionali e quelle specifiche oggetto del presente accordo, concorrendo al rispetto ed all’attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti in esse previsti.
Il presente accordo disciplina l’erogazione e la remunerazione delle prestazioni previste dai LEA relative ad attività ospedaliera e di specialistica ambulatoriale, per le tipologie assistenziali e volume massimo di produzione erogabile, indicati nell’allegato documento tecnico di budget.
Al fine di consentire agli aventi diritto continuità nella fruizione delle prestazioni sanitarie, sia pur nell’ottica del necessario contenimento della spesa pubblica, l’Azienda/Ente/Istituto è tenuta all’erogazione delle prestazioni agli aventi diritto in modo omogeneo per tutto l’anno, tenendo conto delle liste d’attesa e delle priorità assistenziali. Per l’attività a tariffa è individuato un tetto massimo di finanziamento annuale pari al 98% della valorizzazione della produzione a tariffa dell’anno precedente a quello di erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, mantenendo la stessa distribuzione di tipologia (range +/-7%) di prestazioni erogate nell’anno precedente, ferme restando le eventuali indicazioni di indirizzo programmatorio. Viene individuata inoltre una quota di finanziamento pari al 2% della valorizzazione della produzione a tariffa dell’anno precedente a quello di riferimento, per attività individuate dagli indirizzi programmatori di ALISA riportate nell’allegato documento tecnico di budget.
ARTICOLO 3
(Obblighi dell’Azienda/Ente/Istituto)
L’Azienda/Ente/Istituto si impegna a:
1. Erogare il volume di attività che garantisca il raggiungimento del tetto massimo di finanziamento definito dal presente accordo;
2. Gestire la lista di attesa secondo le modalità specificate all’articolo 7;
3. Garantire a tutti gli assistiti le prestazioni sanitarie in osservanza di tutte le indicazioni/adempimenti contenuti nel presente accordo per quanto di specifica attinenza alla/alle relativa/e tipologia/e di attività;
4. Garantire che le prestazioni sanitarie con onere a carico del SSR siano rese nel rispetto degli obiettivi di programmazione e di indirizzo regionale, dei criteri di congruità ed appropriatezza, delle linee guida e PDTA adottati dai DIAR, nonché con finalità di miglioramento della qualità e della sicurezza delle cure erogate, tenendo conto del governo delle liste d’attesa in ambito ospedaliero e specialistico;
5. Rilasciare all’assistito l’attestazione, sulla base dell’effettivo pagamento da parte degli utenti delle spese sostenute per la compartecipazione al costo delle prestazioni effettuate, che gli stessi potranno utilizzare ai fini previsti dalla legislazione vigente;
6. Rispettare e mantenere nel tempo i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie dal D.P.R. 14.1.97 e ss.mm.ii. ed altre disposizioni e normativa nazionale e regionale vigenti; rispettare le indicazioni regionali relative agli standard identificati dal D.M.02.04.2015 n. 70; rispettare le indicazioni di cui alla L.R. n. 9/2017 e relativa D.G.R. n. 1188/2017, garantire l’adeguatezza ed il perfetto stato d’uso delle apparecchiature;
7. Adeguare i propri servizi agli ulteriori requisiti che saranno eventualmente determinati dalla normativa e/o disposizioni nazionali e/o regionali ai fini dell’autorizzazione e dell’accreditamento di cui al D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., nei tempi compatibili all'adeguamento, eventualmente concordati con i competenti servizi di ALISA;
8. Garantire in qualunque momento e senza preavviso l’accesso all’Azienda/Ente/Istituto da parte di personale di ALISA/ASL per le attività istituzionali di vigilanza e controllo secondo le modalità indicate all’articolo 8 del presente accordo;
9. Assolvere il debito informativo, secondo le indicazioni e gli strumenti messi a disposizione da ALISA, necessario ad assicurare il flusso verso la Regione ed il Ministero della Salute nonché il monitoraggio ed il controllo delle attività, secondo le modalità di cui al successivo articolo 10 e, comunque, collaborare per la fornitura, nelle modalità previste, dei dati eventualmente richiesti da ALISA e/o organismi pubblici di governo clinico regionale e/o nazionale, ai fini del monitoraggio della qualità, appropriatezza e correttezza dei servizi offerti dall’Azienda/Ente/Istituto, anche nel contesto di specifici progetti in materia. Eventuali costi di implementazione, utilizzo, gestione e manutenzione di applicativi informatici correlati sono a carico dell’Azienda/Ente/Istituto;
10. Rispettare le indicazioni ministeriali, regionali e/o di ALISA in ordine alle modalità di compilazione e tenuta delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria e amministrativa, nel rispetto della tutela della privacy e delle buone pratiche di risk management;
11. Rispettare la normativa vigente, con particolare riguardo a quella in tema di trattamento dei dati personali, prevenzione della corruzione, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene, igiene dei prodotti alimentari, prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere, gestione dei rifiuti, potabilità delle acque e salubrità ambientale in genere, nonché in materia fiscale, previdenziale e/o assicurativa, anche ai fini DURC, di tutela del lavoro e della contrattazione collettiva e/o di codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore;
12. Comunicare ad ALISA, con preavviso di gg. 5, eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie oggetto del presente accordo, come stabilito al successivo articolo 9;
13. Partecipare ad eventuali iniziative e/o progetti promossi da ALISA e/o rivolti alla formazione continua del personale.
ARTICOLO 4
(Competenze di ALISA)
ALISA è competente a:
- Monitorare l’andamento delle prestazioni del presente contratto;
- Accertare il mantenimento dei requisiti di accreditamento secondo le disposizioni vigenti;
- Negoziare e/o rinegoziare e formalizzare il budget con l’Azienda/Ente/Istituto secondo le modalità indicate all’articolo 5;
- Svolgere le attività di vigilanza e controllo, direttamente o avvalendosi di personale delle AASSLL, come meglio specificato all’articolo 8 del presente accordo contrattuale, secondo procedure operative attuative interne definite da ALISA, come previsto dall’art. 13, comma 5, della L.R. n. 9/2017.
ARTICOLO 5
(Budget della produzione ospedaliera-ambulatoriale tariffata)
Il Budget rappresenta il tetto di finanziamento annuo per le attività riportate nell’Art. 2 che viene determinato sulla base del fabbisogno rilevato, del dimensionamento attuale dell’offerta dei servizi e di eventuali ulteriori criteri finalizzati all’efficientamento del S.S.R.
Il Budget rappresenta il livello massimo di finanziamento a fronte del quale l’Azienda/Ente/Istituto si impegna ad erogare l’attività definita nel documento tecnico di budget allegato.
La remunerazione massima per l’attività ospedaliera ed ambulatoriale, calcolata come specificato all’Art. 6, rappresenta l’obiettivo di produzione per l’anno di riferimento.
Il budget viene negoziato e formalizzato tra ALISA e l’Azienda/Ente/Istituto annualmente, attraverso la sottoscrizione del suddetto documento tecnico di budget.
È, inoltre, prevista una remunerazione aggiuntiva legata all’incremento di prestazioni rispetto all’anno precedente relativamente a specifiche attività individuate dagli indirizzi programmatori di ALISA ovvero ad ulteriori eventuali obiettivi programmatori definiti da ALISA e meglio dettagliati nell’allegato documento tecnico di budget. L’importo massimo della remunerazione aggiuntiva complessiva e delle specifiche attività individuate è definito nel documento tecnico di budget.
La valutazione del raggiungimento degli obiettivi di produzione avverrà entro il primo semestre dell’anno successivo a quello di riferimento.
ALISA potrà rideterminare l’importo previsto nel documento tecnico di budget in accordo con l’Azienda/Ente/Istituto, sulla base delle risorse da Fondo Sanitario realmente disponibili. Al raggiungimento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale. Il budget complessivo rimane invariato anche nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la tariffa delle singole prestazioni dovesse registrare aumenti e/o variazioni. Sarà, in tal caso, cura dell’Azienda/Ente/Istituto graduare la quantità e la tipologia delle prestazioni erogate in modo compatibile con il rispetto del budget fissato contrattualmente, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 8 quinquies, comma 2, lett. e bis) del D.Lgs.vo n. 502/92 e s.m.i., che qui deve intendersi richiamato, fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi nel rispetto dell’equilibrio economico finanziario programmato.
In ogni caso l’eventuale modifica nel numero e nella tipologia delle prestazioni che comporti o meno una variazione della spesa annuale prevista dovrà essere concordata tra le parti sopra citate. Qualora la stipula dell’accordo intervenga ad anno solare già iniziato e nel frattempo l’Azienda/Ente/Istituto abbia erogato prestazioni in via di fatto, il budget di cui al presente accordo riassorbe comunque le prestazioni sanitarie già erogate dall’Azienda/Ente/Istituto.
L’eventuale affidamento di parte della produzione dell’Azienda/Ente/Istituto a soggetti privati sarà oggetto di specifica successiva normazione.
ARTICOLO 6
(Remunerazione della produzione ospedaliera – ambulatoriale tariffata)
La remunerazione avverrà per le attività assistenziali ospedaliere ed ambulatoriali, attraverso il riconoscimento delle tariffe di riferimento vigenti, secondo le modalità fissate nel presente accordo e relativo documento tecnico di budget; non sono in nessun caso ammesse forme di incremento o rivalutazione automatica delle tariffe delle prestazioni a carico del SSR.
Le tariffe devono ritenersi a tutti gli effetti remunerazione omnicomprensiva delle prestazioni.
Al fine di garantire il processo di efficientamento di sistema, viene introdotto, per la remunerazione delle attività ospedaliere ed ambulatoriali tariffate, il meccanismo della marginalità economica, come indicato nel documento tecnico di budget allegato e parte integrante del presente accordo.
La eventuale quota di compartecipazione del cittadino alla spesa sanitaria è regolata dalle disposizioni regionali vigenti.
La remunerazione complessiva di tutti i livelli di assistenza verrà definita con l’assegnazione del fondo sanitario regionale alle aziende che sarà determinata non appena verrà ripartito il fondo sanitario nazionale tra le regioni.
ARTICOLO 7
(Presa in carico)
L’accesso all’Azienda/Ente/Istituto, anche con riferimento alle liste d’attesa, è regolato dalle disposizioni regionali vigenti. In ogni caso è garantita la libertà di scelta dell’assistito, ferme restando le procedure dell’emergenza-urgenza.
ARTICOLO 8
(Requisiti autorizzativi e di accreditamento, vigilanza e controlli)
Ogni Azienda/Ente/Istituto deve rispettare i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie e i requisiti per l’accreditamento istituzionale previsti dalle norme nazionali e/o regionali vigenti.
L’Azienda/Ente/Istituto si impegna altresì ad adeguare i propri servizi agli ulteriori requisiti che saranno eventualmente determinati dalla normativa nazionale e/o regionale ai fini dell'autorizzazione e dell’accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quarter del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii..
L’Azienda/Ente/Istituto si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi di cui al presente accordo secondo i parametri e le indicazioni forniti dalla Regione Liguria e da ALISA.
L’attività di vigilanza viene esercitata su ogni Azienda/Ente/Istituto da ALISA, che può avvalersi del personale delle AASSLL e dell’Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.). Tale procedura ha l’obiettivo di accertare la permanenza dei requisiti di autorizzazione e accreditamento.
L’attività di controllo viene esercitata da personale di ALISA e/o delle AASSLL sulla base di indicatori di qualità ulteriori rispetto ai requisiti di autorizzazione e accreditamento.
Essa è finalizzata a valutare la correttezza della modalità di erogazione delle prestazioni e la qualità delle stesse, nonché le modalità di gestione del rischio correlato, utilizzando check list di controllo validate da ALISA.
L’esito delle attività di vigilanza e di controllo verrà utilizzato ai fini del mantenimento e/o della risoluzione del rapporto contrattuale.
Nell’ambito dell’attività di controllo rientra altresì la verifica della qualità dell’assistenza erogata, laddove non sia possibile verificarla attraverso flussi informativi.
Le attività di vigilanza e controllo potranno essere svolte in ogni momento e obbligatoriamente senza comunicazione preventiva. Al termine delle operazioni ALISA comunicherà gli esiti della vigilanza o del controllo.
L’Azienda/Ente/Istituto dovrà rispondere ai rilievi, entro e non oltre il termine prescritto nella comunicazione stessa in forma scritta, certificando le azioni che verranno intraprese. In caso ciò non avvenga, o a seguito di reiterata inadempienza agli stessi, trovano applicazione le disposizioni vigenti.
ARTICOLO 9
(Sospensione e /o Interruzione delle prestazioni)
Nel caso di cessazione, sospensione delle attività assistenziali costituenti oggetto del presente accordo contrattuale, l’Azienda/Ente/Istituto si impegna a darne comunicazione ad ALISA con un anticipo non inferiore a tre mesi.
L’Azienda/Ente/Istituto si impegna altresì, in situazioni non prevedibili e non programmabili tali da rendere necessaria la sospensione o l’interruzione dell’attività, a darne comunicazione ad ALISA, entro il termine perentorio di gg. 5.
In ogni caso ALISA si riserva la facoltà di procedere alla verifica della situazione nella logica della tutela dell’assistito ed alla revisione, di concerto con l’Azienda/Ente/Istituto, del presente accordo adeguandolo alla nuova situazione di fatto o sospendendolo.
ARTICOLO 10
(Debito informativo, modalità di registrazione e codifica delle prestazioni, responsabilità del trattamento dati ed attività di risk management)
L’Azienda/Ente/Istituto è tenuta ad assolvere il debito informativo necessario ad assicurare il flusso verso il Ministero della Salute e ALISA-Regione Liguria, il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, la verifica dell'appropriatezza e della qualità dell'assistenza prestata, nonché,
ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti, il monitoraggio di eventi avversi, sinistri, eventi sentinella e coperture assicurative relative e correlate attività di risk management. L’Azienda/Ente/Istituto si impegna ad adempiere esaustivamente con correttezza, completezza e rispetto dei tempi al proprio debito informativo secondo le modalità stabilite dalla normativa e disposizioni nazionali e regionali vigenti nonché dal presente accordo.
Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche.
L’Azienda/Ente/Istituto è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e ministeriali in ordine alle modalità di compilazione e tenuta delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria ed alle modalità di gestione dell’attività di risk management.
L’Azienda/Ente/Istituto raccoglie e registra, nel rispetto della tutela della privacy, le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella cartella clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica.
ALISA, anche avvalendosi di personale delle AASSLL, nell’ambito dell’attività di controllo, verifica l’appropriatezza delle prestazioni e l’aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione sanitaria, in conformità alle disposizioni vigenti ed alle previsioni del presente accordo.
ARTICOLO 11
(Erogazione di cassa)
ALISA definisce i criteri per garantire l’erogazione di cassa alla struttura (DGR n.202/18) anche sulla base delle anticipazioni erogate dal Ministero e compatibilmente con l’equilibrio finanziario complessivo del S.S.R.
ARTICOLO 12
(Privacy e prevenzione della corruzione)
L’Azienda/Ente/Istituto è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 24 del Regolamento Europeo 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (in seguito RGDP) e delle relative norme di armonizzazione per gli ambiti di trattamento di competenza. Analogamente A.Li.Sa per gli ambiti di propria competenza.
Le parti si impegnano a garantire, nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati.
L’Azienda/Ente/Istituto, inoltre, si impegna fin d’ora, in linea di principio, per gli ambiti di competenza, a:
• predisporre e mantenere aggiornate le informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGDP, acquisendo i relativi consensi ove dovuti;
• nominare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali di competenza, conformemente alle disposizioni di legge, garantendo che dette persone si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
• garantire agli interessati l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 21 e all’art. 20, per quanto applicabile e per gli ambiti di competenza;
• porre in essere ogni misura adeguata, in ragione del progresso tecnologico, a contrastare i rischi che minacciano o possono minacciare le informazioni oggetto di trattamento, al fine di garantire un livello di sicurezza costantemente adeguato a tali rischi;
• garantire il rispetto degli artt. da 32 a 36, con particolare riferimento all’art. 33 par. 2 (data breach);
• adottare il Registro delle attività di Trattamento ai sensi dell’art. 30 par. 2, ove previsto per i trattamenti di competenza;
• comunicare il nominativo e i dati di contatto del proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) designato ai sensi dell’art. 37.1 del RGDP;
• mettere a disposizione per la consultazione acconcia documentazione scritta ovvero relazione circa il regolare adempimento di quanto sopra, su richiesta di A.Li.Sa., consentendo alla stessa eventuali verifiche sul campo, previ contatti con il RPD dell’Azienda/Ente/Istituto e la produzione di eventuale quesiti oggetto di verifica;
• mettere a disposizione per la consultazione su richiesta di A.Li.Sa. ed aggiornare in caso di modifiche la documentazione afferente le autorizzazioni al trattamento dei dati, previo contatto con il RPD aziendale ed eventuale richiesta motivata;
• formare gli autorizzati ed istruirli (singolarmente ed opportunamente) in materia di privacy, anche impartendo per iscritto specifiche istruzioni per il trattamento dei dati nell’ambito e con i limiti delle attività/mansioni svolte/profilo assegnato.
A.Li.Sa., ferma restando l’attività di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle AA.SS.LL. e degli Enti/Istituti del SSR (articolata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella definizione del budget e nell’effettuazione di vigilanze e controlli) svolta in forza dell’art. 3 della L.R. n. 17/2016, si impegna fin d’ora, in linea di principio, per gli ambiti di competenza, a:
• nominare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali di competenza, conformemente alle disposizioni di legge, garantendo che dette persone si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
• garantire agli interessati l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 21 e all’art. 20, per quanto applicabile e per gli ambiti di competenza;
• porre in essere ogni misura adeguata, in ragione del progresso tecnologico, a contrastare i rischi che minacciano o possono minacciare le informazioni oggetto di trattamento, al fine di garantire un livello di sicurezza costantemente adeguato a tali rischi;
• garantire il rispetto degli artt. da 32 a 36, con particolare riferimento all’art. 33 par. 2 (data breach);
• adottare il Registro delle attività di Trattamento ai sensi dell’art. 30 par. 2, ove previsto per i trattamenti di competenza;
• comunicare il nominativo e i dati di contatto del proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) designato ai sensi dell’art. 37.1 del RGDP;
• mettere a disposizione per la consultazione acconcia documentazione scritta ovvero relazione circa il regolare adempimento di quanto sopra, su richiesta dell’Azienda/Ente/Istituto, consentendo alla/o stessa/o eventuali verifiche sul campo, previ contatti con il RPD di A.Li.Sa. e la produzione di eventuale quesiti oggetto di verifica;
• mettere a disposizione per la consultazione su richiesta dell’Azienda/Ente/Istituto ed aggiornare in caso di modifiche la documentazione afferente le autorizzazioni al trattamento dei dati, previo contatto con il RPD aziendale ed eventuale richiesta motivata;
• formare gli autorizzati ed istruirli (singolarmente ed opportunamente) in materia di privacy, anche impartendo per iscritto specifiche istruzioni per il trattamento dei dati nell’ambito e con i limiti delle attività/mansioni svolte/profilo assegnato.
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato ai punti precedenti ovvero nell’ambito di distinti rapporti di collaborazione, si rinvia a specifici accordi tra le parti contraenti per la puntuale definizione dei correlati ruoli in punto privacy.
Nell'esecuzione del presente accordo contrattuale, le parti contraenti sono inoltre soggette alla normativa italiana in materia di contrasto alla corruzione (Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, e D. Lgs. n. 231 del 08/06/2001 e ss.mm.ii. inerente la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300” per quanto di rispettiva competenza), e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione e/o con i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità di cui all’art. 4, comma 7 della L. 30.12.1991 n. 412 ed agli articoli 35, 35 bis e 53 del D.L.gs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. e/o relative all’esclusione di situazioni di conflitto di interesse.
ARTICOLO 13
(Durata)
Il presente accordo contrattuale ha decorrenza dal 01.01.2019 e scadenza il 31.12.2021.
Le parti si impegnano a rispettarne i contenuti, mantenendone invariate tutte le condizioni per l'intera durata pattuita. Si impegnano, inoltre, entro 60 giorni dalla naturale scadenza, ad incontrarsi al fine di avviare le attività istruttorie per la predisposizione di un nuovo accordo per le annualità successive.
E’ esclusa la possibilità di rinnovi taciti.
Il budget viene negoziato e formalizzato tra ALISA e l’Azienda/Ente/Istituto annualmente, attraverso la sottoscrizione del documento tecnico di budget.
Durante la vigenza del presente accordo, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento, purché ciò consti da appendice all’accordo stesso, adottata formalmente. Le parti si impegnano peraltro sin d'ora ad apportare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimenti regionali ed ad adeguarsi ad eventuali sopravvenute modifiche normative a livello regionale e/o nazionale.
ARTICOLO 14
(Norme residuali, coperture assicurative, registrazione)
Il presente accordo è redatto in tante copie quante sono le parti.
La sottoscrizione avverrà in modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della L. 241/90 e s.m.i. e della normativa vigente.
ALISA e l’Azienda/Ente/Istituto provvederanno alla pubblicità del presente accordo prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si rinvia alle disposizioni ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del codice civile e di procedura civile.
È a carico dell’Azienda/Ente/Istituto ogni responsabilità sia civile sia penale derivante alla stessa ai sensi di legge nell’espletamento del servizio e delle conseguenti attività di cui al presente accordo. Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta dall’Azienda/Ente/Istituto in relazione al presente accordo grava esclusivamente sulla stessa, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. ALISA, pertanto, non potrà in alcun modo essere gravata dagli stessi e dovrà in ogni caso essere garantita e manlevata dall’Azienda/Ente/Istituto per eventuali richieste di terzi.
Conformemente alla determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P. relativa alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, non si applica il C.I.G. non trattandosi di contratto d'appalto, fatte salve eventuali successive modifiche o integrazioni.
Il presente accordo verrà regolarizzato in bollo, con oneri a carico dell’Azienda/Ente/Istituto, nei casi previsti dalla normativa vigente e registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2° del DPR n. 131/86. Le spese di eventuale registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente.
Letto, confermato e sottoscritto Genova, lì
Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria Il Commissario Straordinario
(…………………………………………….)
ASL 3
Il Direttore Generale
( )
Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:
ARTICOLO 2 (Prestazioni)
ARTICOLO 3 (Obblighi dell’Azienda/Ente/Istituto)
ARTICOLO 5 (Budget della produzione ospedaliera – ambulatoriale tariffata) ARTICOLO 6 (Remunerazione della produzione ospedaliera-ambulatoriale tariffata) ARTICOLO 7 (Presa in carico)
ARTICOLO 8 (Requisiti autorizzativi e di accreditamento, vigilanza e controlli) ARTICOLO 9 (Sospensione e/o interruzione delle prestazioni)
ARTICOLO 10 (Debito informativo, modalità di registrazione e codifica delle prestazioni sanitarie, responsabilità del trattamento dati ed attività di risk management)
ARTICOLO 11 (Erogazione di cassa) ARTICOLO 13(Durata)
ARTICOLO 14 (Norme residuali, coperture assicurative, registrazione)
Genova, lì
Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria Il Commissario Straordinario
(…………………………………………….)
ASL 3
Il Direttore Generale ( )
Documento tecnico di budget 2019 Azienda/Ente/Istituto: ASL3
1. Remunerazione standard
La remunerazione standard massima per l’attività ospedaliera ed ambulatoriale rappresenta l’obiettivo di produzione per l’anno 2019.
La remunerazione massima, ad invarianza di tipologia rispetto all’anno precedente (range
±7%), valorizzata secondo il principio della marginalità economica1 e al netto dell’incremento di prestazioni di cui al punto 2 è pari ad € 130.983.000
2. Remunerazione orientata
Sono individuate le seguenti remunerazioni aggiuntive rispetto al punto 1 per incrementi di prestazioni ospedaliere e ambulatoriali rispetto all’anno precedente per attività individuate dagli indirizzi programmatori.
La remunerazione massima, obiettivo di produzione per l’anno 2019, è pari a € 2.673.000,
raggiungibile mediante incrementi delle attività tra quelle sottoriportate:
Area Cardiovascolare
– DRG 108, 110, 111 fino a un massimo di € 65.000
– DRG 518, 555,556,557,558 fino a un massimo di € 295.000
Area Chirurgica e Oncologica
– DRG 75, 76, 77 fino a un massimo di € 160.000
– DRG 146, 147, 149 fino a un massimo di € 55.000
– DRG 303-315; 318, 319 fino a un massimo di € 125.000
– DRG 354-360; 363-365 fino a un massimo di € 125.000
– DRG 544, 545 fino a un massimo di € 425.000
Area Neuroscienze
– DRG 12,13 fino a un massimo di € 525.000
Area Oculistica
– DRG 36, 37, 38, 40, 41, 42 fino a un massimo di € 35.000
Area Otorinolaringoiatrica
– DRG 49-63 fino a un massimo di € 150.000
Attività ambulatoriale con distribuzione per branca finalizzata alla riduzione delle liste d’attesa e al recupero della mobilità passiva fino a un massimo di € 890.000
Totale € 133.656.000
1Marginalità economica
Il 2% della produzione 2018 (valorizzata a tariffa) è destinato al finanziamento degli incrementi di produzione e degli altri obiettivi programmatori individuati da Alisa. Il restante 98% è valorizzato secondo i seguenti criteri:
Fino al 98,00% della produzione, remunerazione pari al 100% del tariffato Dal 98, 01% remunerazione pari al 50%