LETTERA DI INTENTI
LETTERA DI INTENTI
La società , con sede presso: , registrata presso il registro delle imprese di , partita IVA, codice fiscale e numero registro imprese: , in persona del legale rappresentante Signor
nato a il , codice fiscale .
E
Il Signor , nato a , il , codice fiscale , e residente presso: .
Premesso che:
Tra le Parti sono intercorse trattative che hanno portato alla stipula della presente lettera di intenti; - la presente lettera non è vincolante tra le Parti; - con la presente lettera di intenti le Parti intendono determinare e puntualizzare il contenuto del futuro accordo oltre che puntualizzare lo stato attuale della trattativa; - le Parti firmano quindi la presente con che darà quindi luogo al successivo perfezionamento dell’iscrizione consortile alle condizioni che verranno in seguito definite :
Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono Parte integrante e sostanziale della presente lettera di intenti. Art. 2 - Oggetto
Le Parti si danno reciprocamente atto, che, allo stato attuale, l'oggetto della trattativa ha riguardato unicamente il seguente punto: L'impresa firmataria si impegna ad iscriversi quale consoziata nel costituendo consorzio stabile "GRADE" al fine della partecipazione a gare pubbliche ed a tutte le attività previste dallo statuto consortile
La Società accorda che tramite impegno NON VINCOLANTE provvederà all’iscrizione dell'impresa al costituendo CONSORZIO STABILE GRADE
Art. 3 - Durata
La presente lettera d'intenti avrà durata fino alla data del 31/03/2021 .
Ciascuna Parte potrà, previa comunicazione scritta all'altra tramite lettera raccomandata A/R o email, terminare la conclusione della presente in qualsiasi momento, senza dover addurre giustificazione. Ciascuna Parte non sarà responsabile nei confronti dell'altra per aver terminato la trattativa, salvo si sia resa inadempiente agli obblighi della presente lettera di intenti.
Art. 4 - Obblighi delle Parti
Le Parti si impegnano a rispettare i principi di buona fede contrattuale in base all'art.1337 del c.c. 2.
Nel caso in cui una Parte non abbia intenzione di proseguire la trattativa, deve darne notizia tempestiva all'altra.
Art. 5 – Riservatezza
Ciascuna Parte è tenuta al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle in modo sicuro. In particolar modo, le Parti manterranno al riserbo la totalità delle informazioni relativi agli obiettivi e a tutte le informazioni ricevute. In alcun modo, le Parti potranno dare diffusione e/o divulgazione a terzi delle informazioni riservate e confidenziali ricevuti dall'esito delle trattative e si vincolano alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento dei dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia informazione riservata inerente il futuro contratto definitivo. Le Parti si obbligano inoltre a non utilizzare le informazioni confidenziali per scopi diversi da quelli che formeranno oggetto del futuro accordo.
Art. 6 - Foro competente
Per quanto non previsto dal presente contratto, le Parti fanno esplicito riferimento alle normi di legge della Repubblica Italiana ed in mancanza agli usi e consuetudini. Le Parti si obbligano a rimettere la decisione delle controversie fra di essere insorte in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto ad un arbitro nominato dalle Parti, o, in caso di disaccordo, nominato in conformità al regolamento della camera di commercio competente.
Ogni controversia che non debba essere decisa dalle disposizioni che precedono, è di competenza del Foro competente in base alla territorialità.
Biella, lí 01/02/2021