COMUNE DI VILLADOSE
COMUNE DI VILLADOSE
PROVINCIA DI ROVIGO
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
per l’affidamento a terzi del servizio di intermediazione, consulenza ed assistenza assicurativa – servizio di brokeraggio assicurativo – periodo
01/07/2015 – 31/12/2017
1. OGGETTO E PRESTAZIONI
L’affidamento ha per oggetto il servizio di intermediazione assicurativa (brokeraggio assicurativo) di cui agli artt. 106 ss. del D. Lgs. 07/09/2005, n. 209 recante “Codice delle Assicurazioni private” in favore del Comune di Villadose, con riferimento altresì ai provvedimenti adottati dall’Istituto per la vigilanza nell’Assicurazione Privata e di interesse collettivo (ISVAP), quale ente preposto alla vigilanza sul settore assicurativo.
Il Broker affidatario si impegna a fornire al Comune di Villadose un supporto completo in materia assicurativa rispetto al pacchetto di polizze attualmente in corso inerenti i seguenti rischi: incendio, furto, responsabilità civile generale, tutela giudiziaria, infortuni, Kasko, responsabilità patrimoniale, RCA., nonché rispetto agli ulteriori contratti assicurativi che il Comune di Villadose deciderà di stipulare successivamente durante il periodo di vigenza dell’affidamento.
Il Broker, in un quadro di efficacia, economicità ed efficienza di gestione della spesa assicurativa dell’Ente, si obbliga alle prestazioni che, indicativamente ma non esaustivamente, vengono in appresso indicate:
1) analisi delle polizze assicurative esistenti, finalizzata ad accertare la congruità delle stesse ovvero eventuali carenze nelle coperture rispetto alle attività del Comune; in particolare il Broker dovrà costantemente aggiornare il Comune di Villadose sulla congruità delle polizze alla luce dei mutamenti normativi del mercato assicurativo nonché dell’evoluzione giurisprudenziale in materia;
2) continua verifica dei rischi assicurati ed assistenza nella ricerca di quelli eventualmente non coperti in relazione a nuove esigenze dell’Ente o in conseguenza dell’evoluzione del mercato assicurativo;
3) assistenza, consulenza ed eventuale produzione di relazioni scritte riguardo l’aggiornamento, revisione, modifica, chiusura, e simili dei rapporti contrattuali assicurativi;
4) assistenza, consulenza ed eventuale produzione di pareri scritti ai Responsabili di Servizi Comunali che ne manifestino la necessità in materia di prevenzione dei danni e su qualsiasi altra questione in materia assicurativa;
5) assistenza e consulenza in occasione delle procedure di affidamento (sia sopra che sotto soglia) concernenti i rischi da assicurare, con particolare riferimento alla fase di predisposizione dei capitolati speciali e di ogni altra documentazione si rendesse necessaria, nonché all’esame delle offerte pervenute, il tutto senza onere alcuno a carico dell’Ente;
6) produzione di valutazioni e pareri scritti relativi alle offerte pervenute dalle Compagnie nel contesto delle predette procedure di affidamento;
7) gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi dell’Ente e di qualsiasi altro rapporto dell’Ente medesimo con compagnie assicuratrici, ivi compresa la trattazione dei sinistri, sia passivi che attivi, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio o di sinistro, finalizzate a raggiungere nel minor tempo possibile soddisfacenti liquidazioni da parte delle compagnie di assicurazione, con particolare riguardo ai casi di danni occorsi ai cittadini;
8) verifica dei conteggi dei premi e dei conguagli indicati sulle polizze e relative appendici o atti di regolazione premio, con conseguente comunicazione al Comune di Villadose della loro correttezza con congruo anticipo rispetto al termine per il pagamento;
9) produzione al competente Responsabile di Settore di un rapporto annuale sullo stato assicurativo dell’Ente (coperture, sinistri, spesa, risarcimenti, strategie suggerite a breve e medio termine, ecc. ); ciò dovrà avvenire prima della presentazione del bilancio di previsione;
10) elaborazione di opportune strategie per la riduzione della sinistrosità;
11) tempestiva informazione sulle vicende giudiziarie relative ai sinistri e costante comunicazione sugli sviluppi del contenzioso attraverso l’aggiornamento da parte dei legali incaricati;
12) a semplice richiesta del Comune di Villadose, disponibilità a partecipare ad incontri presso la Sede Municipale con Amministratori e Responsabili di Settore per la definizione congiunta di particolari sinistri ovvero per chiarimenti in merito alla stipula di nuove polizze o simili.
2. DURATA DEL CONTRATTO
Il servizio ha la seguente durata: dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2017.
L’affidatario dovrà assicurare, anche in pendenza del relativo contratto, la completa gestione del programma assicurativo adempiendo agli obblighi previsti dal presente foglio patti e condizioni e dall’offerta presentata al fine dell’affidamento.
Nell’eventualità risultasse affidatario del servizio un broker diverso dall’attuale, quest’ultimo dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze, secondo il codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In difetto il Comune provvederà ad incamerare la cauzione definitiva.
In qualsiasi modo o tempo venga a terminare il presente affidamento il Broker si obbliga a proseguire il rapporto col Comune per almeno altri sei mesi, al fine di consentire all’Amministrazione l’ultimazione delle procedure finalizzate ad un nuovo affidamento.
Qualora il Comune non intendesse avvalersi di quanto previsto dal precedente comma tre, ne darà comunicazione scritta al Broker ed il rapporto con lo stesso si intenderà concluso alla sua naturale scadenza.
Tale norma è da ritenersi valida anche in caso di interruzione anticipata del rapporto contrattuale ai sensi del successivo articolo 12.
3. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
L’attività prestata dal Broker non comporta alcun onere a carico del Comune di Villadose, ma sarà remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker stesso.
Non competerà, pertanto, al Broker alcun corrispettivo per l’analisi di nuovi rischi, per l’elaborazione di ulteriori proposte di garanzie assicurative o per l’esecuzione di qualsiasi altra prestazione resa durante il periodo contrattuale anche se diversa ed ulteriore rispetto a quelle elencate nell’art. 1, intendendosi incluso il compenso per dette attività nella provvigione di cui al comma uno.
La provvigione viene calcolata applicando le percentuali di seguito indicate ai premi lordi complessivi richiesti dalle compagnie assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione:
✓polizze rami elementari diverse dalla RCA e ARD (quali a titolo esemplificativo RCT/O, infortuni, tutela giudiziaria, RC patrimoniale, furto, indendio….): fino ad un massimo del 10% (dieci%);
✓polizze R.C.A. e A.R.D. (auto rischi diversi) dei veicoli fino ad un massimo del 5% (cinque%).
Il Broker si impegna a non modificare tale percentuale per il calcolo della provvigione per tutta la durata del presente affidamento.
La percentuale delle provvigioni dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di selezione del contraente finalizzata alla sottoscrizione di polizze assicurative.
Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l’Ente ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle relative gare.
4. VALORE DEL SERVIZIO
Al fine della determinazione della disciplina applicabile al presente affidamento, il valore del servizio in oggetto è fissato in € 12.000,00 (dodicimila/00) con riferimento all’ammontare stimato delle commissioni complessive applicate a tutte le polizze in essere presso il Comune, tenendo conto del complessivo periodo di affidamento nonché di quanto previsto dall’art. 2, comma 3, del presente foglio patti e condizioni.
L’importo complessivo dei premi attualmente corrisposti per le coperture assicurative dell’Ente ammonta ad € 49.574,01 così come risulta dai prospetti che seguono.
COMPAGNIA | SCADENZA | COPERTURA GARANTITA | IMPORTO ANNUO |
GENERALI ITALIA SPA DIV. XXXXX XXXXXXX | 31/12/2015 | RESPONSABILITA' CIVILE RCT/O | € 24.700,00 |
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA | 31/12/2015 | TUTELA LEGALE | € 8.874,00 |
LLOYD'S LONDRA | 31/12/2015 | RC PATRIMONIALE | € 3.056,25 |
UNIPOL XXX.XX LIPPI NONNATO | 31/12/2015 | ARD (KASKO) | € 1.000,00 |
UNIPOL XXX.XX LIPPI NONNATO | 31/12/2015 | INFORTUNI INDIVIDUALE | € 854,00 |
UNIPOL XXX.XX LIPPI NONNATO | 31/12/2015 | ALL RISKS DIVERSI INCENDIO | € 7.982,80 |
TOTALE | € 46.467,05 |
LIBRO MATRICOLA | |||||
N° | TARGA | TIPO VEICOLO | MARCA MODELLO | SCADENZA | |
1 | AC 802LX | Autovettura | Fiat Panda 900 I.E. | 31/12/2015 | € 182,72 |
2 | CB 676PH | Autocarro | Iveco 35C9A | 31/12/2015 | € 576,19 |
3 | AR 022ZX | Autovettura | Fiat Bravo/Brava | 31/12/2015 | € 287,64 |
4 | AA A 384 | Macc. Oper. Semov. | Goldoni GG12 | 31/12/2015 | € 214,47 |
5 | AL 117PX | Autopromiscuo | Fiat Xxxxxxx | 31/12/2015 | € 245,88 |
6 | EA 766 BZ | Autovettura | Fiat Panda | 31/12/2015 | € 329,47 |
7 | CY 754WG | Autocarro | Iveco 35 | 31/12/2015 | € 576,19 |
8 | EK353GK | Autovettura | Fiat Ducato | 31/12/2015 | € 694,40 |
TOTALE | € 3.106,96 |
5. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Il Comune si impegna a consegnare al Broker tutta la documentazione e le comunicazioni riguardanti la materia assicurativa in modi e tempi tali da garantire un rapporto di efficiente collaborazione con lo stesso.
Il Comune si impegna a segnalare al Broker ogni comunicazione e proposta in materia assicurativa ricevuta direttamente dalle compagnie assicurative.
Il Broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta nell’interesse del Comune, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all’Amministrazione Comunale.
Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali né può impegnare il Comune se non preventivamente autorizzato.
L’aggiudicatario non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto del Comune.
Nell’espletamento dell’attività l’aggiudicatario agirà esclusivamente in qualità di Broker assicurativo e non potrà in alcun modo intervenire al di fuori dell’ambito operativo, delle prescrizioni o limitazioni contenute nel presente foglio patti e condizioni e nel contratto che verrà sottoscritto a seguito dell’aggiudicazione.
La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza del Comune.
In conseguenza di quanto sopra, si conviene espressamente:
- che il Broker trasmetta tempestivamente alle compagnie di assicurazione tutte le comunicazioni inviate dal Comune di Villadose e a queste destinate, senza che il Comune possa incorrere in decadenze di sorta per eventuali inottemperanze e/o ritardi del Broker affidatario;
- che il Broker trasmetta alle compagnie di assicurazione ogni comunicazione utile e necessaria per la tutela degli interessi del Comune di Villadose.
6. PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI ALLE COMPAGNIE
Il Broker trasmette i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno quarantacinque giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative. In difetto il mancato rispetto dei termini contrattuali previsti per il pagamento dei premi e dei relativi conguagli rimarrà ad esclusivo carico del Broker.
Il Comune di Villadose provvede al pagamento dei premi per il tramite del Broker il quale, a richiesta, si obbliga ad anticipare gli stessi per conto dello stesso Comune.
Il Broker si impegna a rispettare tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l.n. 136/2010.
Il Broker si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative debitamente quietanzate.
Nel caso in cui per fatti ad esso imputabili il Broker non provveda al pagamento dei premi entro i termini indicati nelle polizze, sarà considerato responsabile delle conseguenze, nessuna eccettuata od esclusa, derivanti dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa, con conseguente obbligo di rifusione di tutti i conseguenti danni a carico del Comune di Villadose.
7. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL BROKER
Il Broker aggiudicatario dovrà eseguire tutte le prestazioni oggetto del servizio con diligenza e secondo la perfetta regola d’arte, in conformità alle previsioni del presente foglio patti e condizioni e con l’osservanza di tutte le norme di legge, decreti, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti in materia.
Dette prestazioni ed attività, nonché i relativi costi ed oneri sono, senza eccezione alcuna, interamente ed esclusivamente a carico dell’affidatario.
A mero titolo esemplificativo e ad integrazione di quanto fin qui previsto dal presente documento, l’aggiudicatario dovrà:
1. garantire il rispetto delle finalità assicurative perseguite dal Comune di Villadose osservando le disposizioni dallo stesso impartite;
2. garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione obbligandosi a consegnare al Comune di Villadose tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; dovrà, inoltre, rendere noto alle compagnie di assicurazione l’esistenza del rapporto di brokeraggio e consulenza con lo stesso;
3. xxxxxxxsi da effettuare operazioni in cui direttamente o indirettamente abbia un interesse in conflitto;
4. astenersi da ogni comportamento che possa avvantaggiare le compagnie a discapito del Comune di Villadose;
5. espletare le attività previste nel presente foglio e patti e condizioni con propria organizzazione imprenditoriale e professionale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente tra i soggetti incaricati ed il Comune di Villadose;
6. dimostrare annualmente di avere stipulato la polizza di assicurazione di cui all’art. 112, comma 3, del D.Lgs. 209/2005.
7. rispettare tutte le norme regolamentari e le disposizioni amministrative vigenti in materia, nonché tutte le prescrizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di contratti di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di obblighi fiscali e di sicurezza del personale, impegnandosi ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto tutte le condizioni retributive e non risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti;
8. osservare quanto prescritto dal X.Xxx. n. 81 del 2008 per le parti di competenza.
Il Broker è responsabile del contenuto e delle conseguenze dei contratti assicurativi che ha contribuito a determinare, modificare, integrare e far stipulare dal Comune di Villadose, ove sia dimostrato che non abbia prestato all’Ente la preventiva e necessaria consulenza in merito.
Il Broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di avere esperito ogni azione necessaria alla modifica delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti.
Il Comune di Villadose ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker. Tenuto conto della natura dell’incarico, quest’ultimo risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente foglio patti e condizioni.
8. POLIZZA ASSICURATIVA
Durante il periodo di durata dell’affidamento il Broker dovrà essere provvisto di polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali di cui all’art. 112, comma 3, del D.Lgs. 209/2005 con un massimale di almeno un milione di euro per ciascun sinistro e di un milione e mezzo all’anno globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il territorio dell’Unione Europea, per danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.
Il Comune di Villadose ha in ogni caso diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti per cause imputabili al Broker, anche laddove superassero il massimale della polizza.
I danni a persone o cose in dipendenza dei servizi resi dal Broker saranno a totale carico dello stesso, senza diritto di rivalsa o di compensi risarcitori nei confronti del Comune di Villadose.
9. CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e con le modalità ivi indicate, la Ditta affidataria del servizio dovrà costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% del valore dell’affidamento di cui all’art. 4, comma 1, del presente foglio patti e condizioni.
La garanzia dovrà prevedere esplicitamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile ed infine l’operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
La garanzia di cui al presente articolo copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto una volta che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali; in ogni caso all’atto dello svincolo dovranno essere definite tutte le eventuali controversie e contestazioni in corso tra le parti.
La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la revoca dell’affidamento da parte della stazione appaltante, la quale provvederà ad affidare il servizio ad altra Ditta con la più ampia riserva di agire per la rifusione del maggior danno patito.
L’affidatario è tenuto a reintegrare la garanzia qualora il Comune abbia dovuto avvalersi della stessa. In difetto l’Ente potrà provvedere d’ufficio, a spese dell’affidatario.
10. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto ed è fatto divieto espresso di subappalto del servizio di cui al presente foglio patti e condizioni.
11. PENALITA’
In caso di inadempimento o non esatto adempimento, o ritardo nell’espletamento delle prestazioni richieste, il Comune di Villadose potrà applicare, previa contestazione scritta, una penale di valore compreso tra € 100,00 ed € 1.000,00, in relazione alla gravità ed al tipo di inadempimento rilevato.
In particolare sarà applicata una penale di € 200,00 per ogni mancato riscontro scritto – entro il termine di venti giorni lavorativi dall’inoltro delle stesse - alle richieste dell’Ente finalizzate ad ottenere informazioni o chiarimenti sulla propria situazione assicurativa e/o sui singoli sinistri aperti presso le varie compagnie. La fattispecie si applica anche nell’ipotesi di mancato riscontro al Broker da parte delle compagnie.
La contestazione dovrà avvenire entro il termine di otto giorni lavorativi dall’accertamento dell’inadempienza. Il Broker potrà, nei successivi otto giorni, presentare all’Ente le proprie osservazioni. La penale sarà definitivamente applicata nei successivi dieci giorni tenuto, altresì, conto delle eventuali intervenute osservazioni; la penale sarà introitata escutendo la cauzione definitiva.
Il Comune di Villadose potrà in ogni caso agire per il risarcimento del maggior danno patito riservandosi, altresì, di informare i competenti organi di vigilanza ed in particolare l’ISVAP.
12. INTERRUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
Nei casi di inadempienza da parte dell’aggiudicatario per inosservanza delle prescrizioni del presente foglio patti e condizioni, l’Amministrazione Comunale provvederà a contestare formalmente allo stesso quanto rilevato potendo chiedere, a sua insindacabile scelta, l’adempimento o la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile, il contratto si dovrà in ogni caso intendere risolto di diritto, con effetto immediato a far data dalla contestazione da parte dell’Amministrazione, nei seguenti casi:
1) cessione del contratto o subappalto;
2) radiazione o cancellazione dal registro unico elettronico di cui all’art. 109 del D.Lgs. 209/2005;
3) fallimento o procedure concorsuali alternative;
4) mancata stipula della polizza per responsabilità civile professionale;
5) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell’appalto;
6) inadempimento grave e reiterato nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, dopo due contestazioni scritte;
7) cessione dell’azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. 163/2006;
8) mancato espletamento dell’attività dovuta ai sensi del presente foglio patti e condizioni nei tempi utili a garantire la continuità nella copertura dei rischi da parte delle compagnie assicuratrici;
9) mancato riscontro scritto a richieste formulate dall’Ente nei tempi indicati dallo stesso, dopo due solleciti rimasti senza risposta; al mancato riscontro si deve intendere assimilato un riscontro assolutamente generico ed interlocutorio che non fornisca all’Ente i chiarimenti e/o le informazioni richieste.
Resta salva la facoltà per il Comune di agire per la rifusione dei danni patiti e delle maggior spese sostenute a causa delle inadempienze dell’aggiudicatario.
Si riconosce esclusivamente in capo all’Amministrazione Comunale la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile per ragioni di interesse pubblico debitamente motivate. L’unico obbligo che l’Ente appaltante è tenuto a rispettare per potersi avvalere di tale facoltà è quello di dare alla controparte un preavviso di sessanta giorni.
Ai sensi del 3° comma dell’art. 1373 del Codice Civile si precisa che per la facoltà di recesso a favore dell’ Amministrazione è escluso il riconoscimento di qualunque corrispettivo ovvero risarcimento nei confronti della Ditta aggiudicataria.
In tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto contrattuale di cui al presente foglio patti e condizioni il Comune di Villadose si riserva la facoltà di procedere ad un nuovo affidamento – anche diretto – a Broker del settore.
13. REFERENTE DEL BROKER
Il Broker affidatario dovrà indicare un referente del servizio avente i requisiti professionali ed esperienza lavorativa adeguati per un efficace espletamento del servizio.
Il referente di cui al comma uno avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.
Dovrà, altresì, essere individuato il sostituto del referente in caso di eventuale assenza di quest’ultimo; il sostituto dovrà, comunque, possedere i medesimi requisiti professionali del sostituito.
Le generalità, l'indirizzo ed il recapito telefonico del referente e del suo sostituto dovranno essere comunicati prima dell’inizio del servizio; il Comune si obbliga al trattamento di tali dati nel rigoroso rispetto di quanto prevede la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
Tutto il personale impiegato dal Xxxxxx dovrà, in ogni caso, essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, dovendosi astenere dal divulgare notizie, pratiche, documenti e corrispondenza di cui sia venuto in possesso durante l’espletamento del servizio affidato dal Comune. A questo proposito si precisa che è facoltà del Comune richiedere la sostituzione del personale non gradito.
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, anche senza preavviso, verifiche in merito alla regolarità delle posizioni del Broker, dei soci, titolari, dipendenti o di quanti si occupano del servizio appaltato, sotto i
profili giuridici, assicurativi, retributivi, fiscali, ecc…; a tal fine potrà pretendere dal Broker la produzione della documentazione ritenuta utile per accertare la conformità della gestione alla normativa vigente.
14. SPESE CONTRATTUALI E ACCESSORIE
Tutte le spese inerenti o conseguenti la stipulazione del contratto sono a carico del Broker affidatario.
15. CONTROVERSIE
Per eventuali controversie, divergenze o vertenze inerenti l’esecuzione o l’interpretazione del presente foglio patti e condizioni e/o del contratto che non sia possibile comporre in accordo tra le parti, si conviene essere competente il Xxxx xx Xxxxxx.
00. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in ordine al procedimento di cui al presente documento si informa che:
D le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente soltanto allo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
D il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per potere procedere all’affidamento e l’eventuale rifiuto in tal senso comporta l’impossibilità di poter procedere all’aggiudicazione;
D i soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:
- il personale interno dell’Amministrazione addetto agli Uffici che partecipano al procedimento;
- i concorrenti che partecipano alla procedura finalizzata all’affidamento del servizio;
- i soggetti contro interessati di cui alla l.n. 241/1990;
➢ il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villadose.
17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RECAPITI
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Responsabile del Settore Amministrativo, che risponde al numero di telefono: 0425/405.206 – interno numero 116.
Si forniscono di seguito i recapiti utili ai fini dell’inoltro di richieste di chiarimento e/o documentazione:
✓ fax: 0425 – 90.322
✓ PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xx
18. CLAUSOLE ONEROSE
Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile il Broker accetta in modo espresso le seguenti clausole onerose: art. 3,art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 11, art. 12, art. 14, art. 15.
Firma del legale rappresentante