ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Ente
di Mutua Assistenza per i Professionisti
Italiani
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
CONVENZIONE 2014/2016 EMAPI / GENERALI ITALIA
Partner Assicurativo
Numeri utili
Servizi di informazione Emapi:
848 88 11 66
Chiamata gratuita
Per il distretto di Roma e per i cellulari: 06 44250196
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 16,30
Servizi di prenotazione in strutture convenzionate:
800 545 800
Chiamata gratuita
Per le chiamate dall’estero: 02 40959672
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 18,00
Servizi di assistenza per trasporto sanitario ed invio urgente di medicinali:
000 000 000
Chiamata gratuita
Per le chiamate dall’estero: 02 58245305
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 18,00
Servizi di front office di Generali Italia S.p.A. per liquidazioni:
000 000 000
Chiamata gratuita
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 18,00
Guida rapida Informazioni generali: | ||
Il servizio e gli assistiti EMAPI | Pag. | 6 |
Nucleo familiare e limite di età | Pag. | 7 |
Accesso alla rete degli istituti di cura convenzionati | Pag. | 8 |
Prevenzione - check up | Pag. | 14 |
Numeri utili | Pag. | 16 |
Servizi di front office per liquidazioni | Pag. | 16 |
Condizioni Generali di Convenzione - definizioni | Pag. | 17 |
Condizioni Generali di Assicurazione | Pag. | 23 |
Richiesta anticipo | Pag. | 24 |
Garanzia A | Pag. | 30 |
Grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi | Pag. | 30 |
Gravi eventi morbosi che necessitino di ricovero senza intervento chirurgico Pag. 31 | ||
Gravi eventi morbosi che necessitino di trattamento medico domiciliare | Pag. | 32 |
Indennità sostitutiva | Pag. | 32 |
Day Hospital | Pag. | 32 |
Interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero | Pag. | 32 |
Indennità per grave invalidità permanente da infortunio | Pag. | 34 |
Elenco grandi interventi chirurgici | Pag. | 35 |
Elenco gravi eventi morbosi | Pag. | 38 |
Garanzia B | Pag. | 40 |
Periodo di carenza | Pag. | 40 |
Franchigie e scoperti | Pag. | 40 |
Day hospital | Pag. | 42 |
Parto e aborto | Pag. | 42 |
Indennità sostitutiva | Pag. | 43 |
Alta diagnostica radiologica | Pag. | 44 |
Check up (operante per il capo nucleo) | Pag. | 44 |
Visite specialistiche e accertamenti diagnostici | Pag. | 44 |
Cure dentarie da infortunio | Pag. | 45 |
Protesi dentarie da infortunio | Pag. | 45 |
Cure per il neonato nel primo mese di vita | Pag. | 45 |
Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani
Partner Assicurativo
Come Fare
Grave
EMAPI è un Fondo sanitario riconosciuto dal Ministero della Salute, senza scopo di lucro, costituito da otto enti di previdenza privati* con la finalità di costruire ed erogare prestazioni assistenziali a favore degli iscritti degli enti associati.
Negli anni la nostra attività si è sviluppata sino a rappresentare una delle più significative realtà nazionali, sia per numero di aderenti sia, soprattutto, per il costante sforzo di introdurre elementi innovativi volti a migliorare la qualità dei servizi.
Attenzione quindi, non solo agli equilibri di bilancio ma focalizzazione sulla qualità delle prestazioni in un settore, quale quello sanitario, particolarmente complesso nel quale l’attenzione al paziente assume un ruolo fondamentale.
Quest’ottica ci ha permesso di introdurre con la nuova copertura che si avvia nel 2014, una serie di importanti migliorie derivate, per un lato dall’evoluzione della medicina, ma per l’altro dalle indicazioni che ci sono pervenute attraverso le risposte ai questionari che i colleghi, fruitori di ricoveri, ci hanno inviato. Ci riferiamo, a titolo di esempio, all’inserimento in copertura di nuove patologie, all’introduzione delle cure palliative, ad una più ampia tutela della malattie congenite per i figli minori, sino a prevedere la possibilità, anche per i titolari della sola Garanzia di base A, di fruire di reti per prestazioni odontoiatriche, fisioterapiche e ambulatoriali a tariffe convenzionate sulle quali verranno esercitati anche controlli dei livelli qualitativi.
In questi anni siamo intervenuti a sostegno di molte migliaia di colleghi permettendo loro di affrontare spese, anche ingentissime, che hanno consentito di alleviare il disagio e recuperare la salute. Ciò per noi è motivo di orgoglio e dà senso al nostro lavoro quotidiano.
Il nostro obiettivo è quindi arrivare a costruire un sistema sempre più rispondente alle esigenze del singolo che abbia comunque alla sua base una logica solidaristica che tuteli prioritariamente chi si trova in condizioni di maggior difficoltà.
Occuparsi della Salute non significa però intervenire solo quando questa viene a mancare ma, piuttosto, intervenire sugli elementi che permettono di preservarla considerando la persona nel suo insieme di fattori biologici, psicologici e sociali. In questo opuscolo abbiamo perciò pensato di inserire una parte dedicata alla Promozione della Salute, redatta in forma di guida operativa, che fornisce semplici suggerimenti e spunti di riflessione.
Ci auguriamo che sia apprezzata dai colleghi e che possa fornire un contributo nel preservare questo nostro bene prezioso.
Xxxxxxxx Xxxxxx
Presidente EMAPI
*Cassa Notariato, CIPAG, ENPAB, ENPACL, ENPAP, ENPAPI, EPAP, EPPI
Il Servizio
1.1 - Il nostro obiettivo
EMAPI è un’ associazione riconosciuta dal Ministero della Salute, senza finalità di lucro, fra Enti di previdenza privati, che eroga agli iscritti degli Enti aderenti prestazioni di Assistenza Sanitaria Integrativa.
Sempre più professionisti preferiscono oggi ricorrere ad un’assistenza sanitaria mutualistica integrativa per avere la possibilità di ricevere un’offerta qualificata, personalizzata ed estendibile a tutto il nucleo familiare.
EMAPI nasce, infatti, con l’obiettivo di informare, assistere, accompagnare in modo agile il professionista in tutte le fasi che vanno dalla prevenzione alla cura della malattia attraverso un’offerta vantaggiosa e ricca di proposte assicurative.
Scegliere EMAPI significa avere a cuore la propria salute, perché: “La salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente” *.
1.2 - Gli assistiti EMAPI
1) Professionisti e Pensionati in attività iscritti alle Casse e agli Enti di Previdenza aderenti ad EMAPI che erogano ai loro iscritti la copertura con onere a carico del proprio bilancio.
Questi professionisti hanno automaticamente accesso alle Garanzie “A” (Grandi interventi chirurgici e Gravi eventi morbosi) e la possibilità di aggiungere volontariamente un programma assicurativo integrativo e di completamento, le cosiddette Garanzie “B”.
Entrambe le prestazioni possono essere estese anche al proprio nucleo familiare.
Coloro che andranno in quiescenza potranno continuare con adesione volontaria ed individuale ad usufruire delle prestazioni offerte dalla Convenzione. Va precisato che il contributo di base, sino a quel momento versato dall’Ente, sarà a carico dell’iscritto.
2) Professionisti e Pensionati in attività iscritti a Casse ed Enti di Previdenza aderenti ad EMAPI non in condizione di erogare ai loro iscritti la copertura con onere a carico del proprio bilancio.
Questi iscritti potranno aderire alla Convenzione volontariamente e con possibilità anche in questo caso di estensione al nucleo familiare (sia le Garanzie A che le Garanzie B)
* X. Xxxxxxxxxxxx
3) Pensionati delle Casse ed Enti che siano andati in pensione da non più di due anni dalla data di prima sottoscrizione del contratto di assicurazione da parte della rispettiva Cassa o Ente.
4) Dipendenti di Casse, di Enti e di professionisti aderenti ad EMAPI.
5) Nuclei Familiari di Professionisti, pensionati, dipendenti iscritti ad EMAPI
Il coniuge e i figli superstiti di iscritti deceduti possono continuare con adesione volontaria ad usufruire delle prestazioni offerte dalla Convenzione.
1.3 - Il nucleo familiare ed i limiti di età.
Il Professionista iscritto ad EMAPI, può, ove lo desideri, estendere la garanzia al proprio nucleo familiare.
Se si decide di estendere la Garanzia (solo A oppure A e B) al proprio nucleo familiare si dovranno necessariamente inserire tutti i componenti del nucleo ovvero coniuge o convivente more uxorio e figli conviventi.
Per il professionista e il dipendente e per il coniuge o convivente more uxorio non sono previsti limiti di età, per il figlio convivente è previsto un limite di età di 35.
Se i figli sono inabili non sussiste il limite di età.
Sono comunque compresi i figli non conviventi purché studenti ed i figli non conviventi per i quali il caponucleo sia obbligato al mantenimento economico a seguito di sentenza di divorzio, separazione legale o altro provvedimento del giudice.
Ai fini della copertura assicurativa, i figli del coniuge o convivente more uxorio sono equiparati ai figli del professionista.
1.4 - Descrizione del servizio
EMAPI e Generali Italia S.p.A., in collaborazione con GBS - AL (Generali Business Solutions
- Area Liquidativa) hanno studiato e realizzato un servizio di accesso ad una Rete di strutture sanitarie convenzionate in grado di fornire agli Assicurati prestazioni sanitarie di elevata qualità ed a costi vantaggiosi.
Il servizio comprende:
- Accesso alla rete degli Istituti di cura Convenzionati.
Per rete di Istituti di Cura Convenzionati si intende l’insieme delle strutture sanitarie (Ospedali, Case di Cura, Centri diagnostici) convenzionate con GBS - AL (Generali Business Solutions - Area Liquidativa) alla quale l’Assicurato potrà essere indirizzato dalla Centrale Operativa, per usufruire delle prestazioni sanitarie garantite in polizza.
L’Assicurato potrà comunque procedere a prenotare direttamente la prestazione comunicando alla Centrale Operativa la data e l’Istituto di Cura prescelto.
- Prenotazione del Centro Clinico Convenzionato, nel caso di ricoveri con o senza intervento chirurgico.
Ferma la possibilità di provvedere direttamente alla prenotazione comunicandolo alla Centrale Operativa, l’assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa stessa di procedere alla prenotazione del ricovero con o senza intervento.
Qualora l’assicurato non abbia provveduto alla prenotazione diretta e non indichi una struttura di sua scelta potrà richiedere l’indicazione di una struttura specializzata.
La Centrale Operativa, con il supporto dell’area medica, valutate le specifiche esigenze cliniche
dell’Assicurato e in virtù dei canali preferenziali d’accesso, prenoterà il ricovero in nome e per suo conto presso il Centro Clinico convenzionato ed, eventualmente, con l’équipe medica convenzionata, dandone conferma telefonica.
L’effettuazione della prenotazione da parte della Centrale Operativa non comporta la presa in carico del sinistro né la conferma della copertura, che avviene solo dopo la presentazione della documentazione medica.
- Pagamento diretto delle spese garantite nel caso di ricoveri con o senza intervento chirurgico eseguiti in un Centro Clinico Convenzionato e con una Équipe Medica Convenzionata.
Per attivare una prestazione sanitaria presso una struttura convenzionata, è necessario avvisare la Centrale Operativa in tempo utile (possibilmente entro 5 giorni lavorativi prima della data della prestazione), al fine di verificare la disponibilità della struttura prescelta e dell’équipe medica e di valutare la congruità assicurativa della prestazione.
La Centrale Operativa è raggiungibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle ore 18.00, contattando dall’Italia il numero 800 545 800 o dall’estero il numero 02 40959672.
In caso di ricoveri urgenti in orario diverso da quello indicato, si richiede all’iscritto di contattare la Centrale Operativa il primo giorno lavorativo disponibile.
La preventiva richiesta dell’assicurato, l’invio della documentazione medica e la successiva conferma da parte della Centrale Operativa sono condizioni indispensabili per l’operatività del pagamento diretto.
All’atto del ricevimento della certificazione medica, la Centrale Operativa, valutata la congruità medico-assicurativa della prestazione, provvede a dare conferma all’interessato, al massimo entro 24 h dal ricovero a mezzo sms.
Sarà cura, inoltre, della Centrale Operativa autorizzare il pagamento diretto nel rispetto delle condizioni generali di assicurazione (con evidenza di eventuali spese non previste dalla copertura), alla struttura convenzionata tramite l’invio di un fax al massimo entro le 24 h precedenti il ricovero.
Il tempo limite massimo in cui l’assicurato potrà attivare la prenotazione telefonando alla Centrale Operativa è di 2 giorni lavorativi entro cui la Centrale stessa si impegnerà a valutarla.
Saranno fatti salvi i casi di urgenza che verranno gestiti con la massima sollecitudine.
In questi casi, peraltro, la Centrale Operativa non potrà garantire la conferma della presa in carico nei termini sopra previsti.
All’atto della prenotazione della prestazione presso una struttura convenzionata, l’iscritto EMAPI dovrà sottoscrivere l’apposita “lettera d’impegno”, documento che ribadisce gli obblighi reciproci tra struttura convenzionata e Assicurato, integrata con gli adempimenti relativi a quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali.
La struttura sanitaria convenzionata trasmetterà a GBS direttamente gli originali delle fatture e copia dei referti per il pagamento delle prestazioni, nel rispetto delle convenzioni in essere con l’assicurazione.
Premesso che il pagamento diretto è una modalità prevista dalla polizza, l’eventuale non autorizzazione della prestazione da parte della Centrale Operativa, non pregiudica l’indennizzabilità del sinistro da parte della Compagnia Assicuratrice.
Infatti, in tal caso, l’iscritto EMAPI avrà diritto al pagamento diretto delle spese fatturate dai professionisti e dalle strutture convenzionate purché ricomprese nelle condizioni generali di assicurazione.
Qualora la Centrale Operativa abbia autorizzato il pagamento diretto, a ricovero avvenuto o a prestazione sanitaria erogata, la Compagnia Assicuratrice pagherà direttamente e interamente le spese dovute per le prestazioni mediche ed ospedaliere purché indennizzabili a termini di polizza. L’iscritto dovrà invece provvedere al pagamento delle spese o delle eccedenze di spese a proprio carico per prestazioni non indennizzabili a termini di polizza.
Relativamente alle prestazioni pre e post-ricovero, l’iscritto EMAPI, anche usufruendo dei Centri Clinici Convenzionati, provvederà direttamente al pagamento delle spese mediche sostenute, che gli saranno in seguito rimborsate.
- Pagamento diretto delle spese garantite nel caso di ricoveri con o senza intervento chirurgico eseguiti in un Centro Clinico Convenzionato e con Équipe Medica non Convenzionata.
L’iscritto dovrà provvedere al pagamento delle spese asuo carico per prestazioni non indennizzabili, degli onorari dell’Équipe Medica non Convenzionata, per i quali potrà inviare richiesta di rimborso. Anche in questo caso all’atto del ricovero presso il Centro Clinico Convenzionato, l’Assicurato dovrà sottoscrivere l’apposita “lettera d’impegno”.
- Pagamento diretto delle spese garantite nel caso di prestazioni extraricovero e domiciliare effettuate presso un Centro Clinico Convenzionato.
Se l’iscritto EMAPI deve effettuare un accertamento diagnostico presso una struttura sanitaria convenzionata, è necessario attivare la Centrale Operativa almeno 2 giorni lavorativi prima della data della prestazione al fine di verificare se la struttura prescelta e il medico, in caso di visite specialistiche, siano effettivamente convenzionati.
La Centrale Operativa è raggiungibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle ore 18.00, contattando dall’Italia il numero 800 545 800 o dall’estero il numero 02 40959672.
La richiesta per attivare il pagamento diretto deve essere effettuata telefonicamente chiamando il numero dedicato leggendo le richieste del medico con indicata la diagnosi accertata o presunta; copia di tale documentazione dovrà essere consegnata alla struttura per il successivo invio. Alla positiva verifica della convenzione della struttura sanitaria, la Centrale Operativa, valutata la congruità medico-assicurativa della prestazione, comunica all’interessato la presa in carico della prestazione ed autorizza il pagamento diretto alla struttura convenzionata (tramite l’invio di un fax) nel rispetto delle condizioni generali di assicurazione (con evidenza di eventuali spese non previste dalla copertura) senza contattare l’interessato. Lo stesso sarà avvisato solo in caso di mancato invio della presa in carico. A prestazione sanitaria erogata, la Compagnia Assicuratrice pagherà direttamente le spese dovute per le prestazioni alla struttura sanitaria. L’iscritto dovrà solo versare un importo di € 20 alla struttura medesima per ogni prestazione effettuata.
Nel caso invece in cui l’autorizzazione dovesse essere negata, la centrale operativa invierà un fax di negazione alla struttura sanitaria e contatterà l’interessato.
L’iscritto EMAPI al momento dell’accettazione presso gli ambulatori, dovrà sottoscrivere la “lettera d’impegno” (documento che riporta gli obblighi reciproci tra assicurato e struttura sanitaria convenzionata) in relazione alla prestazione e con riferimento alle condizioni di assicurazione, e consegnerà la prescrizione medica comunicata telefonicamente alla Centrale Operativa.
Premesso che il pagamento diretto è una modalità prevista dalla polizza, l’eventuale non autorizzazione della prestazione da parte della Centrale Operativa non pregiudica l’indennizzabilità del sinistro da parte della Compagnia Assicuratrice.
- Centri Clinici Convenzionati.
L’elenco dei Centri Clinici Convenzionati rappresenta una guida di facile e rapida consultazione per l’accesso alla rete delle strutture sanitarie convenzionate con la Centrale Operativa.
Tale rete convenzionata è suscettibile di modifiche nel corso dell’anno, potendo GBS stipulare nuovi accordi o recedere da convenzioni in essere nel periodo di validità del servizio reso in favore degli assicurati di EMAPI. Pertanto l’elenco ha valore orientativo per l’Assicurato.
L’elenco può essere consultato sul sito di EMAPI – xxx.xxxxx.xx – dove viene periodicamente aggiornato oppure può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxx.xx alla voce dove “trovarci” “strutture sanitarie”.
Tali premesse qualificano l’esigenza che la Centrale Operativa venga attivata in via preliminare da parte dell’Assicurato quanto prima, in modo che la Centrale stessa possa garantire la presa in carico due giorni prima della data del ricovero. Si può chiamare dall’Italia il numero verde 800 545 800 o dall’estero il numero 02 40959672 comunicando:
nome e cognome e recapito telefonico, per poter garantire la copertura diretta delle spese ed espletare le relative pratiche in favore dell’Assicurato. Alla positiva verifica della convenzione da parte della Centrale Operativa l’Assicurato dovrà anticipare via fax al numero 000 0000000 o via e- mail a xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx la prescrizione medica con l’indicazione della prestazione da effettuare con la relativa diagnosi.
All’atto dell’effettuazione della prestazione l’iscritto EMAPI dovrà presentare alla struttura convenzionata un documento comprovante la propria identità e la prescrizione del medico curante contenente la natura della malattia accertata o presunta e le prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche richieste.
- Rimborso di servizi non pagati direttamente dalla Compagnia di assicurazione.
Il servizio di pagamento diretto non sarà possibile nei seguenti casi:
a) quando non sia stato confermato il pagamento diretto dalla Centrale Operativa;
b) quando le spese siano relative a ricoveri o interventi chirurgici diversi da quelli per cui sia stato confermato il pagamento diretto da parte della Centrale Operativa;
c) quando i ricoveri o gli interventi chirurgici non siano effettuati in strutture convenzionate.
Inquesti casi l’iscritto EMAPIpotràrivolgersiaistituti di curaprovvedendo personalmente al pagamento delle spese.
Il servizio di prenotazione e pagamento diretto da parte della Centrale Operativa non esclude la facoltà dell’Assicurato di ricorrere a strutture mediche e/o a medici non convenzionati. In questo caso però l’iscritto EMAPI dovrà provvedere al pagamento delle spese richiedendone successivamente il rimborso nei termini e con le modalità previsti dal contratto (pagamento a rimborso).
- I rimborsi.
Le richieste di rimborso vanno inviate a Emapi/Cassa di appartenenza - Ufficio Postale Roma V.r. - Casella postale n. 483 - Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx. Le richieste vanno formulate sull’apposito modulo reperibile sul sito web xxx.xxxxx.xx e ad esso vanno allegati la copia della cartella clinica e una copia di ogni documento utile ai fini del rimborso.
1.5 - Prevenzione
Garanzia attiva per il solo caponucleo che aderisca al programma di assistenza sanitaria integrativa
- Sezione Garanzie “B”.
1) Prevenzione dentaria. Procedura operativa.
Gli iscritti EMAPI potranno usufruire di nuovi servizi per la cura dentale erogati da PRONTO CARE, società specializzata nella gestione di programmi dentali integrati attraverso i dentisti convenzionati presenti su tutto il territorio nazionale.
Il servizio prevede
• Pagamento diretto da parte di Generali Italia delle cure erogate in rete.
• Coordinamento e assistenza nella gestione degli appuntamenti.
• Informazioni sui dentisti e sulle tariffe.
• In caso di emergenza odontoiatrica, supporto nella ricerca del dentista disponibile.
• Richiesta di invio sms sul cellulare per ricordare l’appuntamento.
Accesso al servizio
Per usufruire del servizio l’Assicurato dovrà contattare PRONTO CARE al Numero Verde 800 197 397 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 festivi esclusi o tramite e-mail all’indirizzo xxxx@xxxxxx-xxxx.xxx.
L’iscritto EMAPI è tenuto a contattare sempre il Servizio Clienti prima di effettuare una visita o una prestazione odontoiatrica al fine di ottenere l’autorizzazione.
Cure odontoiatriche “in rete”
Gli studi dentistici convenzionati sono gli studi presso i quali l’iscritto EMAPI può rivolgersi, previa autorizzazione telefonica del Servizio Clienti, per usufruire delle prestazioni garantite dalla polizza che verranno pagate direttamente dalla Società con le modalità e nei tempi previsti dalla stessa. Ulteriori informazioni su PRONTO CARE e l’elenco dei dentisti convenzionati sono disponibili sul sito xxx.xxxxxx-xxxx.xxx.
2) Check up (operante per il solo iscritto capo nucleo)
La Compagnia di Assicurazione provvede al pagamento delle seguenti prestazioni di prevenzione effettuate una volta l’anno ed in un’unica soluzione, in strutture sanitarie convenzionate previa prenotazione:
- prelievo venoso, ALT, AST, gamma GT, glicemia, colesterolo totale, colesterolo HDL, trigliceridi, urea, creatinina, emocromo, tempo di tromboplastina parziale (PTT), tempo di protrombina (PT), VES, dosaggi ormoni tiroidei (TSH, FT3, FT4);
- esame urine.
Inoltre:
- per gli uomini: elettrocardiogramma (con eventuale elettrocardiogramma da sforzo nel caso in cui il medico ne ravvisi la necessità);
- per le donne: ecodoppler arti inferiori, e PAP test.
In aggiunta oltre i 50 anni di età:
- per gli uomini (una volta l’anno): PSA (specifico antigene prostatico);
- per le donne (una volta ogni due anni): mammografia ed ecografia mammaria.
In alternativa, è previsto il rimborso delle spese che ciascun iscritto sostenga per effettuare le prestazioni, fino ad un massimo di € 250 (disponibilità massima per annualità assicurativa e per iscritto assicurato).
1.6 - Tariffeconvenzionate
Per tutti gli iscritti alla Garanzia A è a disposizione il servizio di accesso alle tariffe convenzionate utilizzando le strutture convenzionate con la Generali Italia.
Gli iscritti potranno prenotare le prestazioni desiderate presso le strutture convenzionate ed usufruire di tariffe più vantaggiose rispetto a quelle standard applicate al pubblico da parte delle strutture sanitarie e dei professionisti; fermo in ogni caso restando che il costo delle prestazioni mediche e sanitarie rimarrà a carico dell’iscritto che dovrà provvedere al saldo alla struttura utilizzata. Il servizio riguarda le prestazioni sanitarie non previste dalla Garanzia A, quali quelle relative ai ricoveri ospedalieri (non riguardanti i Grandi Interventi e/o i Gravi Eventi Morbosi), alle prestazioni diagnostiche extraospedaliere, alle cure dentarie e quelle fisioterapiche e riabilitative.
Le modalità di registrazione ed utilizzo del servizio sono disponibili sul sito xxx.xxxxx.xx .
Contatti
2.1 Informazioni
Per informazioni su adesioni, tipologie di copertura o versamenti contributi è possibile telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 16.30 al numero
848 88 11 66
Chiamata gratuita
al costo di una chiamata urbana con esclusione del distretto di Roma e dei telefoni cellulari.
Per il distretto di Roma e per i cellulari 06 44250196 oppure consultare il sito web xxx.xxxxx.xx
2.2 - Prenotazioni in strutture convenzionate
Per informazioni sulle strutture convenzionate e per prenotazioni telefonare alla Centrale Operativa
800 545 800
Chiamata gratuita
Per le chiamate nazionali, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
Per le chiamate dall’estero 02 40959672
2.3 - Servizi di assistenza in Italia e all’estero
Per attivare le prestazioni di assistenza telefonare alla Centrale Operativa
800 066234
Chiamata gratuita
Per le chiamate dall’estero 02 58245305.
2.4 - Servizi di front office per liquidazioni
Per informazioni sulle richieste di indennizzo e rimborsi ricevuti dall’iscritto è possibile chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 al numero 800 545 800.
Per richiedere informazioni riguardo le richieste di indennizzo già presentate da almeno 30 giorni, ovvero avere chiarimenti circa rimborsi ricevuti è anche possibile scrivere una mail all’indirizzo xxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx, indicando: cognome e nome dell’Assicurato; data in cui è stata spedita la richiesta di rimborso; n° sinistro, se conosciuto; motivo della richiesta. Il servizio non fornisce risposte inerenti richieste di chiarimenti in merito alla portata della garanzia e a quesiti di parere preventivo.
Definizioni
Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Abitazione. La dimora abituale dell’assicurato.
Assicurazione. Il contratto di Assicurazione.
Assicuratore o Società. La Compagnia assicuratrice aggiudicataria.
Assicurato. La persona fisica beneficiaria delle prestazioni contemplate dalla copertura.
Assistenza diretta. Le prestazioni assicurative della polizza in caso di ricovero effettuato in strutture sanitarie private utilizzando personale medico ambedue convenzionati; in questo caso le spese relative ai servizi erogati vengono liquidate direttamente da parte della Società alle strutture sanitarie ed ai medici convenzionati.
Assistenza Infermieristica. L’assistenza infermieristica prestata da personale fornito di specifico titolo di studio.
Associata. La singola Cassa o Ente aderente ad EMAPI che stipula attraverso il Certificato di assicurazione l’assicurazione disciplinata dalla presente Convenzione.
Certificato. Il documento che stabilisce i termini di operatività della copertura assicurativa di ogni Cassa o Ente aderente ad EMAPI.
Contraente. Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani, di seguito solamente EMAPI che stipula solo la presente Convenzione.
Convalescenza. Il periodo dopo la dimissione dall’istituto di cura che comporti una inabilità temporanea totale.
Convenzione. La disciplina che regola i rapporti tra EMAPI, le Associate e la Società, costituita dalle presenti definizioni, dalle condizioni generali di Convenzione, dalle Condizioni generali di assicurazione e dalle norme contenute nelle Sezioni delle garanzie.
Day Hospital. La degenza in istituto di cura in esclusivo regime diurno.
Data evento. Per i ricoveri si intende quella in cui avviene il ricovero; a questa fanno riferimento tutte le spese connesse all’evento (precedenti, concomitanti e successive) rimborsabili a termini della copertura; per le altre prestazioni previste dalla copertura si intende la data in cui la prestazione è stata effettivamente effettuata.
Difetto Fisico. La deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose o traumatiche acquisite.
Difetto Fisico preesistente. L’alterazione organica, congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico, la cui evidenza antecedentemente alla stipulazione della polizza possa essere diagnosticata clinicamente (con visita medica) o strumentalmente (con accertamenti diagnostici di tipo strumentale).
Franchigia. Per le garanzie che rimborsano le spese a carico dell’Assicurato è la somma determinata in misura fissa, dedotta dalle spese effettivamente sostenute ed indennizzabili a termini di contratto, che resta a carico dell’Assicurato.
Per le garanzie che prevedono la corresponsione di una indennità per ciascun giorno di ricovero è il numero di giorni per i quali non viene corrisposta l’indennità all’Assicurato.
Grandi Interventi. Gli interventi elencati nell’apposita sezione di polizza.
Gravi Eventi Morbosi. Gli eventi elencati nell’apposita sezione di polizza.
Indennità sostitutiva. L’importo giornaliero erogato dalla Società per far fronte alle necessità legate al recupero a seguito della malattia e/o dell’infortunio del parto e dell’aborto terapeutico; l’indennità viene riconosciuta in assenza di richiesta di rimborso delle spese per le prestazioni effettuate durante il ricovero o ad esso comunque connesse (ad eccezione delle prestazioni pre e post ricovero che verranno comunque rimborsate secondo le modalità ed i limiti specificamente indicati).
Indennizzo. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio. Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Intervento chirurgico. Qualsiasi atto cruento, manuale o strumentale, eseguito a fini terapeutici che richieda l’uso della sala operatoria.
Intervento chirurgico ambulatoriale. La prestazione chirurgica effettuata senza ricovero che, anche se effettuata in sala operatoria, comporta suture, diatermocoagulazione, crioterapia, biopsia, endoscopia con biopsia. Sono considerati interventi chirurgici anche l’applicazione/ rimozione di gessature e/o immobilizzazioni purché effettuate da medico specialista ortopedico e le terapie sclerosanti, ove effettuati ambulatorialmente.
Iscritto. Il Professionista iscritto alle Casse o Ente di Previdenza aderente ad EMAPI.
Istituto di cura. L’ospedale pubblico, la clinica o casa di cura privata con sede anche all’estero. Esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno, istituti per la cura della persona ai fini puramente estetici o dietetici, case di riposo.
Istituti di cura convenzionati. Le strutture di cura convenzionate con la Società alle quali l’Assicurato può rivolgersi per usufruire delle prestazioni sanitarie garantite in polizza nonché previste dalle convenzioni stesse.
Malattia. Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia oncologica. Ogni malattia determinata dalla presenza di neoplasia benigna o maligna; sono incluse le leucemie, i linfomi, il morbo di Hodgkin, il cancro in situ; sono inoltre compresi i tumori con invasione diretta di organi vicini, in fase metastatica e le recidive.
Malformazione. La deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose congenite.
Massimale. La somma massima indennizzabile per ciascuna persona ovvero per ciascun nucleo familiare, compreso l’assicurato, secondo l’opzione prescelta, per uno o più sinistri nel corso dello stesso anno assicurativo.
Personale medico e sanitario convenzionato. I professionisti convenzionati con la Società ai quali l’Assicurato può rivolgersi per usufruire delle prestazioni sanitarie garantite in polizza.
Polizza. Il documento che prova l’assicurazione.
Premio. La somma dovuta dalla Associata per il tramite della Contraente alla Società a corrispettivo dell’assicurazione.
Psicoterapia. La terapia delle situazioni di sofferenza affettivo relazionali e dei disturbi del comportamento attuata mediante l’utilizzo di strumenti psicologici, prescritta ed esercitata da iscritti agli Albi degli Ordini degli Psicologi o dei Medici, che abbiano acquisito dopo la laurea una apposita specializzazione e ottenuto l’annotazione sul rispettivo Albo.
Ricovero. La degenza, documentata da cartella clinica, comportante almeno un pernottamento in Istituto di cura.
Rischio. La probabilità che si verifichi un sinistro.
Scoperto. La somma espressa in valore percentuale, dedotta dall’indennizzo, che resta a carico dell’Assicurato.
Sinistro. Il verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società delegataria. La Compagnia prescelta dalle Società co-assicuratrici a stipulare il contratto.
Visita specialistica. La visita effettuata da medico chirurgo in possesso di titolo di specializzazione, per diagnosi e per prescrizione di terapie cui tale specializzazione è destinata.
Visita specialistica omeopatica. La visita effettuata da medico chirurgo iscritto agli speciali registri tenuti presso gli Ordini dei Medici.
3.2 – Condizioni Generali di Convenzione
Art. 1 - Oggetto della Convenzione.
Oggetto della presente Convenzione è l’assicurazione del rimborso delle spese sanitarie sostenute dagli assicurati in conseguenza d’infortunio, malattia e parto nei termini, nella misura e con le modalità, anche di erogazione diretta delle prestazioni, indicate nella Convenzione stessa.
Art. 2 - Assicurati.
2.1 a) Le garanzie di cui alla presente convenzione, della “Sezione A”, sono prestate in forma collettiva con decorrenza dall’ottenimento da parte della Cassa o Ente di riferimento del Certificato di assicurazione, a favore dei Professionisti e Pensionati in attività iscritti alle Casse ed Enti aderenti ad EMAPI che consentano alla forma collettiva.
b) Le garanzie di cui alla presente convenzione, della “Sezione A”, possono, altresì, essere prestate in forma collettiva con decorrenza dall’ottenimento da parte della Cassa o Ente di riferimento del Certificato di assicurazione, a favore dei Pensionati e superstiti aderenti alle Casse ed Enti aderenti ad EMAPI, a condizione che le predette Casse/Enti consentano alla forma collettiva per i propri Professionisti e Pensionati in attività di cui al comma precedente. Affinché ciascuna Cassa/Ente possa attivare la forma collettiva anche a favore dei propri Pensionati e superstiti (di cui alla lettera b), è necessario che il numero di tali aderenti non sia superiore al 25% del numero complessivo dei soggetti aderenti alla medesima Cassa di cui alle lettere a) e b)
che precedono.
2.2 Le garanzie della “Sezione A” sono estese, a titolo individuale, a:
a) Professionisti e Pensionati in attività iscritti alle Casse ed Enti aderenti ad EMAPI, che non siano nelle condizioni di erogare ai loro iscritti la copertura a carico del proprio bilancio.
b) Pensionati delle Casse ed Enti tali da non più di due anni dalla attribuzione del certificato di assicurazione alla rispettiva Cassa o Ente a condizione che le predette Casse/Enti consentano alla forma collettiva per i propri Professionisti e Pensionati in attività di cui all’Art. 2.1 lettera a).
c) Dipendenti di Casse ed Enti aderenti ad EMAPI, nonché ai dipendenti dei professionisti iscritti a Casse o Enti aderenti ad EMAPI
d) Nuclei Familiari interi degli assicurati. E’ possibile non estendere la copertura assicurativa a quei componenti del nucleo familiare che già siano titolari di una analoga copertura assicurativa per il rimborso delle spese mediche.
A tal fine, il professionista dovrà fornire idonea documentazione che confermi la diversa copertura assicurativa del familiare, vale a dire copia della polizza in caso di contratto individuale o dichiarazione del datore di lavoro o della Cassa d’appartenenza nel caso di polizza collettiva.
2.3 Gli iscritti che abbiano già attivato le garanzie della “Sezione A” potranno ampliare a titolo individuale la copertura aderendo alla “Sezione B”.
L’ampliamento della copertura alla “Sezione B” potrà avvenire anche in forma collettiva qualora le garanzie della citata sezione siano prestate dalla Cassa o Ente di riferimento per i propri iscritti di cui al punto 2.1, oppure siano prestate per tutti i Dipendenti di una Cassa o Ente aderente ad EMAPI.
2.4 Viene prevista la possibilità per il coniuge, il convivente more uxorio, tale indipendentemente dal genere, e i figli superstiti di iscritti deceduti, di mantenere attiva la garanzia prestata dalla presente Convenzione dietro pagamento del relativo premio annuo.
2.5 L’iscritto che diventa pensionato successivamente alla scadenza del Certificato ed il relativo nucleo familiare rimarranno in copertura fino a scadenza annua. Alla scadenza annua potranno continuare ad usufruire della copertura assicurativa mediante pagamento del relativo premio e la compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo di rinnovo dell’adesione.
2.6 L’iscritto pensionato, i superstiti ed i relativi nuclei familiari, che non rinnovino la propria adesione ad ogni scadenza dell’annualità assicurativa non potranno più essere reinseriti.
Art.3 - Limiti di età.
Per i figli è previsto il limite di 35 anni. Tale limite non opera per i figli conviventi ed inabili ad un qualsiasi lavoro proficuo. Per gli altri soggetti di cui all’art. 2.2 lett. a), b) e c) delle Condizioni Generali di Convenzione non è previsto alcun limite di età.
Art. 4 - Nucleo Familiare.
Il nucleo familiare è composto dal capo nucleo, dal coniuge non legalmente separato o, in alternativa, dal convivente more uxorio, tale indipendentemente dal genere, e dai figli conviventi. Sono comunque compresi i figli non conviventi purché studenti ed i figli non conviventi per i quali il capo nucleo sia obbligato al mantenimento economico a seguito di sentenza di divorzio o separazione ovvero altro provvedimento dell’autorità giudiziaria. Sono, altresì, equiparabili ai figli, ai fini della copertura assicurativa, i figli del coniuge o del convivente.
A comprova del proprio nucleo familiare l’iscritto dovrà produrre certificato di stato di famiglia o di residenza, ovvero autocertificazione della condizione di famiglia di fatto, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000.
Art. 5 - Termini di decadenza per le adesioni.
Per le adesioni in forma collettiva le Associate avranno 90 giorni di tempo, dall’esplicita adesione alla Convenzione e/o scadenza intermedia, per la trasmissione delle anagrafiche alla Contraente che avrà, a sua volta, 30 giorni per trasferirle alla Società.
Per le adesioni in forma individuale da parte dei soggetti di cui all’art. 2.2 delle Condizioni Generali di Convenzione nonché per le adesioni individuali della garanzia di cui al punto 3 dello stesso art. 2, è previsto un termine di 90 giorni dalla adesione e/o scadenza intermedia alla Convenzione della Associata di riferimento, per la raccolta delle adesioni e la successiva trasmissione alla Contraente che avrà, a sua volta, 30 giorni per trasferirle alla Società.
Art. 6 - Adesioni ed Inclusioni.
• Inclusione di nuovi iscritti in corso d’anno.
Possono essere, altresì, assicurati i professionisti che si iscriveranno alle rispettive Casse nel corso del periodo di durata del contratto con decorrenza dalla data della domanda di iscrizione alla Cassa e Ente, regolarmente presentata, attestata dal protocollo delle Casse medesime.
Per tutte le entrate avvenute nel primo semestre di decorrenza del contratto, il premio verrà calcolato con la corresponsione dell’intero premio annuo. Per tutte le entrate avvenute nel secondo semestre, il premio verrà calcolato con la corresponsione del 60% dell’intero premio annuo. I professionisti neo iscritti, entro 60 giorni dall’adesione, potranno estendere la copertura della Garanzia A al proprio nucleo familiare, ovvero ampliare la copertura
prevista dalla Garanzia B; in questi casi saranno applicate le stesse misure di premio di cui al capoverso che precede.
Nel caso di adesione alla forma collettiva di una Cassa o Ente avvenuta in corso d’anno, così come disciplinata al primo punto del presente Articolo, per le conseguenti adesioni individuali (Garanzia A) ed ampliamenti di copertura (Garanzia B) avvenute contestualmente all’adesione collettiva, il premio verrà conteggiato in dodicesimi, con il minimo di due dodicesimi.
• Inclusione di nuclei familiari in corso d’anno.
L’inclusione di familiari in un momento successivo all’adesione del professionista caponucleo è consentita solamente nel caso di variazione nel carico fiscale o dello stato di famiglia per matrimonio o nuove nascite o adozioni, ovvero per scadenza della copertura assicurativa per quei familiari per i quali non sia stata effettuata l’estensione delle garanzie ai sensi dell’Art.2.2, lettera d) delle Condizioni Generali di Convenzione.
In questo caso il coniuge oppure il figlio potranno essere inseriti in copertura entro 60 giorni dalla data in cui è avvenuta la modifica dello stato di famiglia ovvero della scadenza della copertura. Il premio verrà calcolato con la corresponsione dell’intero premio annuo qualora l’inclusione avvenga nel primo semestre di decorrenza del contratto, per tutte le entrate avvenute nel secondo semestre, il premio verrà calcolato con la corresponsione del 60% dell’intero premio annuo.
• Esclusione di iscritti in corso d’anno.
Il venir meno dei requisiti di cui all’art. 2, non produce effetto ai fini della presente Convenzione fino alla scadenza dell’anno assicurativo. Tutte le uscite avvenute nel periodo assicurativo annuo verranno posticipate alla prima scadenza annuale utile.
3.3 – Condizioni Generalidi Assicurazione
Art. 1 – Assicurazione per conto Altrui.
La presente assicurazione è stipulata per conto altrui per la copertura dei rischi indicati; gli obblighi derivanti dal Contratto devono essere adempiuti dalla Associata e, laddove specificato, dalla Contraente, salvo quelli che, per loro natura, non possano essere adempiuti che dall’Assicurato così come disposto dall’art.1891 del C.C.
Art. 2 – Estensione territoriale.
La copertura assicurativa è indipendente dal luogo (nazionale o estero) dove si verifica il sinistro.
Art. 3 – Rischi esclusi dall’assicurazione.
L’assicurazione non è operante per:
a) eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti e malformazioni, ad eccezione degli interventi per i bambini che non abbiano superato il 5° anno di età; l’esclusione, inoltre, non opera in caso di difetti fisici preesistenti e malformazioni non obiettivamente visibili o clinicamente diagnosticati al momento dell’adesione alla copertura assicurativa e sconosciuti all’assicurato in tale momento;
b) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi comprese le patologie nevrotiche; tuttavia l’esclusione non opera per i casi di intervento chirurgico e di grave evento morboso così come definito dalle condizioni di assicurazione;
c) gli infortuni derivanti da atti dolosi dell’Assicurato;
d) gli infortuni e le intossicazioni conseguenti ad ubriachezza, anche nel suo stato iniziale di ebbrezza, ad abuso di psicofarmaci, all’uso di stupefacenti o allucinogeni, nonché le malattie correlate al consumo di stupefacenti e all’uso di alcool e sostanze psicotrope;
e) gli infortuni causati dalla pratica di sport aerei e gare motoristiche in genere o di sport costituenti per l’Assicurato attività professionale;
f) l’aborto non terapeutico e le eventuali conseguenze;
g) le prestazioni aventi finalità prettamente estetiche, salvi gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva dovuti a conseguenze dirette di infortunio o di intervento demolitivo indennizzabile a terminidipolizza;
h) i ricoveri per malattie croniche in istituzioni sanitarie di lunga permanenza (cronicari, case di riposo ecc.) ancorché qualificate come cliniche o istituti dicura;
i) le protesi dentarie e le cure odontoiatriche e delle paradontopatie non rese necessarie da infortunio indennizzabile a termini di polizza;
j) gli interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero ad eccezione di quelli indennizzabili a termini di polizza;
k) l’acquisto, la manutenzione e la riparazione di mezzi ausiliari a sostegno di handicap;
l) le conseguenze dirette ed indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocate, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), a meno che non si tratti di conseguenze di terapie mediche indennizzabili a termini di polizza; m) le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, di atti violenti od aggressioni cui l’Assicurato abbia partecipato attivamente, i quali abbiano finalità politiche o sociali;
n) le conseguenze di movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche;
o) le cure e gli interventi finalizzati al trattamento dell’infertilità e comunque quelli relativi all’inseminazione artificiale.
Art. 4 - Oneri fiscali.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Associata.
Art. 5 - Altre assicurazioni.
L’Associata è tenuta a denunciare alla Compagnia l’eventuale o successiva esistenza di altre assicurazioni da essa stipulate per il medesimo rischio. La Società entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione può recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
L’Assicurato è esonerato dal dichiarare alla Società l’eventuale esistenza di altre polizze da lui stipulate per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.
Art. 6 - Clausola broker.
EMAPI sarà assistita da Ital Brokers S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 - Xxxxxx (Sede Legale) e Xxx Xxxxxxxxx 000 - Xxxx , per la gestione tecnica e amministrativa del contratto di assicurazione.
Il broker in questione verrà remunerato secondo consuetudine di mercato ovvero dalle Compagnie di Assicurazione.
Art. 7 - Forma delle comunicazioni.
Tutte le comunicazioni devono essere fatte con lettera raccomandata, oppure con telegramma, o con telefax e posta elettronica certificata.
Art. 8 - Rinuncia al recesso dal contratto.
La Società in deroga all’art. 1898 del C.C., rinuncia alla facoltà di recesso dal contratto prima della sua scadenza.
Art. 9 - Eventi per i quali è prestata l’assicurazione e network convenzionati. La presente assicurazione è prestata per gli eventi indicati alle “Sezioni” delle garanzie e negli elenchi I e II.
La Società mette a disposizione degli assicurati EMAPI network di medici e strutture sanitarie convenzionati che garantiscano tariffe agevolate e presso i quali sia possibile ottenere, se indennizzabili ai sensi di polizza, le prestazioni in assistenza diretta, così come disciplinata dall’Art. 12 lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione.
La Società si impegna a garantire che facciano parte del network convenzionato:
1) almeno 200 case di cura e/o ospedali, abilitati al ricovero notturno e diurno;
2) almeno 400 centridiagnostici;
3) almeno 900 studi dentistici;
La Società si impegna a garantire, inoltre, che ogni network convenzionato rispetti elevati standard qualitativi e di servizio. A tal fine, la Società fornirà ad EMAPI relazioni semestrali sul servizio offerto che potranno essere oggetto di analisi congiunte tra la Società ed EMAPI al fine di valutare eventuali implementazioni e/o correttivi utili al miglioramento complessivo del servizio stesso.
Art. 10 – Anticipi.
Nel caso di ricovero per i quali l’istituto di cura richieda il versamento di un anticipo all’atto dell’ammissione, potrà essere richiesta alla Società dall’Assicurato o, nel caso di sua anche temporanea incapacità, da un suo familiare, una somma massima pari al 80% delle somme preventivate dall’Istituto di cura, salvo conguaglio al termine del ricovero.
Detta richiesta dovrà essere corredata da una relazione medica sull’intervento che consenta di valutare l’operatività della garanzia, il preventivo dell’intervento stesso, la richiesta della casa di cura del versamento di un anticipo. In presenza di documentazione completa l’anticipo sarà reso disponibile all’assicurato entro dieci giorni dal ricevimento della documentazione stessa.
Art. 11 – Denuncia del sinistro.
L’Assicurato deve presentare denuncia del sinistro alla Società con la massima sollecitudine possibile a partire dal momento in cui ne viene a conoscenza.
Art. 12 – Oneri dell’Assicurato e Modalità di erogazione delle prestazioni.
La denuncia deve essere corredata da copia della documentazione medica, indicante la diagnosi o il quesito diagnostico, relativa alla prestazione di cui si richiede il rimborso, ovvero da copia del referto medico attestante la natura della malattia o dell’infortunio. L’Assicurato è obbligato a presentare copia della cartella clinica (anche su supporto elettronico) relativa all’eventuale ricovero. L’Assicurato deve fornire ogni informazione e consentire la visita dei medici della Società per qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo solo a tal fine dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. La documentazione, come sopra specificato, deve essere presentata in copia, fermo restando che la Società potrà richiedere, in ogni momento (sia prima del pagamento che a pagamento avvenuto), la produzione degli originali o di copie conformi agli originali, qualora i documenti trasmessi risultassero in tutto o in parte illeggibili, incompleti o presentassero grafie diverse, oppure per effettuare controlli statistici.
Qualora l’Assicurato sia anche assistito da altro Ente di assistenza analogo ad EMAPI, ovvero benefici di altra copertura assicurativa, e debba presentare l’originale delle notule e parcelle a detto Ente o Compagnia Assicuratrice per ottenere lo stesso rimborso, la Società effettua il rimborso di quanto effettivamente rimasto a carico dell’Assicurato su presentazione di copie delle notule e parcelle delle spese sostenute dall’Assicurato e di copia del documento comprovante il rimborso effettuato. Il rimborso effettuato dai predetti, Ente Assistenziale o Assicuratore, verrà portato in deduzione dell’importo di scoperto posto a carico dell’assicurato ed indicato per le specifiche garanzie previste in ciascuna “Sezione”.
Nel caso in cui il rimborso, ottenuto in primo luogo da altro Ente assistenziale o Compagnia Assicuratrice, è pari o superiore alla franchigia prevista dalle presenti garanzie, viene rimborsata integralmente la differenza tra il totale delle spese sostenute e l’importo rimborsato dall’Ente e Compagnia fino a concorrenza del massimale previsto.
a) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con la Società.
In questo caso le spese (inerenti ricoveri, con o senza intervento chirurgico compreso il parto e l’aborto terapeutico, day-hospital con o senza intervento, intervento chirurgico ambulatoriale, accertamenti diagnostici, terapie e visite specialistiche) relative ai servizi erogati vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture sanitarie convenzionate ed ai medici convenzionati. Per aver diritto a tale assistenza diretta l’Assicurato deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte della Società prendendo contatto con gli Uffici dedicati della stessa, i quali si impegnano a fornire all’assicurato, entro tre giorni dall’attivazione, indicazioni circa la presa in carico della richiesta.
Rimane fermo che la Società si impegna a valutare tutte le richieste pervenute con un preavviso di almeno due giorni rispetto alla data prevista per l’effettuazione della prestazione, fatti salvi i casi di urgenza che la Società si impegna a licenziare con la necessaria sollecitudine.
L’Assicurato dovrà presentare alla struttura convenzionata, all’atto dell’effettuazione della prestazione, un documento comprovante la propria identità e la prescrizione del medico curante contenente la natura della malattia accertata o presunta e le prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche richieste.
La Società provvederà a liquidare direttamente alla struttura convenzionata le competenze per le prestazioni sanitarie autorizzate, senza applicazione di alcuno scoperto e/o franchigia tranne quelli specificamente previsti anche in caso di utilizzo di strutture sanitarie e personale medico convenzionati. La struttura sanitaria non potrà comunque richiedere all’Assicurato né promuovere nei Suoi confronti azioni di rivalsa, salvo il caso di crediti relativi a spese per prestazioni non contenute
nelle garanzie di polizza, eventuali scoperti e franchigie previste alle singole garanzie e per spese eccedenti il massimale assicurato o non autorizzate.
Qualora venga effettuato in una struttura convenzionata un intervento chirurgico o un ricovero medico da parte di personale medico non convenzionato, le spese fatturate dalla struttura convenzionata saranno liquidate secondo le modalità descritte nella presente lettera a) del presente articolo, quelle relative al personale medico non convenzionato verranno liquidate con le modalità previste alla lett. b) del presente articolo, fermo in ogni caso restando che il limite delle somme assicurate previste deve considerarsi come unica disponibilità, sia per quanto riguarda gli importi che saranno oggetto del pagamento diretto da parte della Società alle strutture convenzionate, sia del rimborso delle spese inerenti il personale medico non convenzionato.
b) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con la Società. In questo caso le spese relative alle prestazioni effettuate vengono rimborsate all’assicurato nei limiti delle somme assicurate e con l’applicazione delle franchigie e scoperti indicati per le singole garanzie previste nelle “Sezioni”.
Per ottenere il rimborso delle spese sostenute, l’Assicurato deve inviare alla sede di liquidazione della Società, il modulo di denuncia del sinistro corredato da copia della cartella (anche su supporto elettronico) in caso di ricovero e dai certificati medici di prescrizione in caso di prestazioni extraricovero. Il pagamento di quanto spettante all’Assicurato viene effettuato a cura ultimata, previa consegna alla Società delle copie della documentazione di spesa (distinte e ricevute), debitamente quietanzate. Rimane fermo che la Società potrà richiedere, in ogni momento (sia prima del pagamento che a pagamento avvenuto), la produzione degli originali della documentazione di spesa, qualora i documenti trasmessi risultassero in tutto o in parte illeggibili, incompleti o presentassero grafie diverse, oppure per effettuare controlli statistici.
Per i sinistri avvenuti all’estero, i rimborsi verranno effettuati in Italia, in euro al cambio medio della settimana in cui è stata sostenuta la spesa, ricavato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano Cambi. La Società procederà alla liquidazione entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento della documentazione attinente il sinistro.
Qualora nel caso di utilizzo di strutture sanitarie private non accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale siano state attivate le procedure per ottenere il contributo previsto per l’assistenza in forma indiretta, e il riconoscimento del diritto al contributo venga certificato e attestato
nel suo ammontare dal Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborserà integralmente l’importo residuo a carico dell’Assicurato relativamente a quanto oggetto di valutazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale (competenze della Casa di Cura/retta di degenza), applicando il disposto del presente comma per quanto non sia oggetto di valutazione del Servizio Sanitario Nazionale.
c) Prestazioni presso il Servizio Sanitario Nazionale.
Nel caso di ricovero in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o in strutture con questo convenzionate, qualora l’Assicurato sostenga delle spese per trattamento alberghiero e per ticket sanitari, la Società rimborserà integralmente quanto anticipato dall’Assicurato nel limite del massimale assicurato, senza applicazione di franchigie e scoperti.
In alternativa al rimborso delle spese di cui al comma che precede, potrà essere attivata la garanzia prevista agli articoli relativi alla garanzia “Indennità Sostitutiva” prevista nelle “Sezioni”.
Nel caso in cui il ricovero avvenga in regime di libera professione intramuraria con costo a carico dell’Assicurato, le spese sostenute verranno rimborsate secondo quanto indicato alla lett. a) o alla lett. b) del presente articolo in dipendenza dell’esistenza di un regime di convenzionamento.
Per i ricoveri e le prestazioni extraricovero effettuati in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate, le spese sostenute rimaste a carico dell’Assicurato vengono rimborsate secondo le modalità indicate al precedente b).
Nel caso di richiesta di corresponsione dell’indennità sostitutiva, l’Assicurato dovrà presentare il modulo di denuncia del sinistro corredato da copia della cartella clinica (anche su supporto elettronico), fermo restando che la Società potrà richiedere, in ogni momento (sia prima del pagamento che a pagamento avvenuto), la produzione dell’originale della cartella clinica ovvero di copia conferme all’originale, qualora il documento trasmesso risultasse in tutto o in parte illeggibile, incompleto o presentasse grafie diverse, oppure per effettuare controlli statistici.
Art. 13 – Commissione paritetica.
La risoluzione amministrativa delle problematiche relative alle controversie sulla interpretazione di clausole contrattuali, improntata al criterio di maggior favore nei confronti del Contraente/Assicurato, è demandata ad una apposita Commissione Paritetica Permanente composta da quattro membri designati due da EMAPI e due dalla Società.
Alla stessa Commissione è affidato il compito di verificare il comportamento delle parti nell’esecuzione del contratto, con riferimento all’adempimento degli obblighi assunti, di monitorare l’andamento dei sinistri, di risolvere eventuali contrasti interpretativi. Potrà inoltre formulare suggerimenti riguardanti modifiche contrattuali atte a migliorarne la gestione.
Art. 14 – Collegio arbitrale.
Per tutte le controversie, relative all’esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente contratto e non definite ai sensi dell’art. 13, sarà competente un collegio arbitrale composto da tre membri, due scelti da ciascuna delle parti ed il terzo nominato di accordo tra gli arbitri; in assenza di accordo dal Presidente del Tribunale di Roma. L’arbitrato avrà sede in Roma. Gli arbitri giudicheranno nel rispetto delle norme del codice di procedura civile.
Art. 15 – Foro competente.
Per la risoluzione di eventuali controversie il foro competente è quello di residenza o domicilio dell’Assicurato.
Art. 16 – Garanzie accessorie (valide per tutti gli assicurati).
Art. 16.1 - Servizi di informazione.
La Società mette a disposizione i propri Uffici dedicati tramite i quali è possibile effettuare la prenotazione presso la rete convenzionata, richiedere informazioni relative agli istituti e ai medici convenzionati ed ottenere chiarimenti sulla portata delle garanzie di polizza.
Per la prestazione dei servizi di cui sopra, la Società metterà a disposizione un numero verde dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00.
Art. 16.2 – Prestazioni di assistenza.
I seguenti servizi di assistenza vengono forniti dalla Società attraverso la Centrale Operativa per tuttol’arcodelle 24 ore telefonando al numeroverde. Detti servizivengono forniticonla massima celerità e comunque entro le 24 ore dal ricevimento della richiesta.
a) Rientro dal ricovero di primo soccorso.
Nel caso in cui in conseguenza di infortunio o di malattia l’Assicurato necessiti di trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa invierà direttamente un’autoambulanza tenendo a proprio carico la spesa relativa nel limite di un importo pari a quello necessario per compiere un percorso complessivo di 300 km per evento.
b) Informazioni telefoniche (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00).
La Centrale Operativa attua un servizio di informazione in merito a:
− strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione especializzazioni;
− indicazioni sugliaspetti amministrativi dell’attivitàsanitaria (informazioni burocratiche,esenzione ticket,ecc.);
− farmaci: composizione, indicazioni e controindicazioni.
All’estero
c) Viaggio di un familiare all’estero.
Nel caso in cui, in conseguenza di malattia o di infortunio, l’Assicurato necessiti di un ricovero in Istituto di cura per un periodo superiore a 10 giorni, la Centrale Operativa, tenendo a proprio carico le spese, metterà a disposizione di un componente della sua famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno.
d) Xxxxxx xxxxxx.
Qualora in conseguenza di infortunio o di malattia l’Assicurato, successivamente ad una consulenza medica, necessiti di una visita specialistica, la Centrale Operativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo dove si trovi l’assicurato, al quale l’Assicurato potrà eventualmente rivolgersi, provvedendo direttamente al pagamento della prestazione (il cui costo rimarrà a carico dell’Assicurato).
e) Informazioni sulla degenza.
Qualora l’Assicurato, in conseguenza di infortunio o di malattia, fosse ricoverato presso un Ospedale, i medici della Centrale Operativa provvederanno a tenere costantemente aggiornati i familiari relativamente alle condizioni di salute dell’assicurato, fornendo le notizie cliniche di cui sono a conoscenza.
f) Trasmissione messaggio urgenti.
Qualora l’Assicurato in stato di necessità sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone, la Centrale Operativa si adopererà per l’inoltro di tali messaggi.
g) Rimpatrio sanitario.
Nel caso in cui l’Assicurato si trovi all’estero e, in conseguenza di infortunio o di malattia improvvisa, le sue condizioni di salute, accertate mediante contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Centrale Operativa e il medico curante sul posto, rendano necessario il trasporto dell’Assicurato in ospedale attrezzato in Italia o alla Sua residenza, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il trasporto, tenendo a proprio carico le spese relative, con i mezzi che i medici della Centrale Operativa ritengano più idonei in base alle condizioni dell’Assicurato tra quelli sotto elencati:
- aereo sanitario;
- aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella;
- treno, prima classe e, se necessario, in vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di percorso.
Il trasferimento dai paesi extraeuropei si effettua esclusivamente su aerei di linea, classe economica. La prestazione non viene fornita per le lesioni o per le infermità che, secondo la valutazione dei medici, possano essere curate sul posto o che comunque non impediscano all’Assicurato di proseguire il viaggio.
La Centrale Operativa, qualora abbia provveduto a proprie spese al rientro dell’Assicurato, ha la facoltà di richiedere a quest’ultimo, nel caso in cui ne sia in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.
Art. 17 – Procedura attuativa.
Sulla base delle prescrizioni previste nella presente convenzione, la Società concorderà la procedura operativa idonea a garantire il rispetto degli impegni contrattuali assunti.
Art. 18 – Rinvio alle norme di legge.
Per tutto quanto qui non sia diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Garanzia “A”
Grandi interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi
Art. 1 - Massimale assicurato.
Euro 400.000 per nucleo e per anno.
Art. 2 - Franchigia e Scoperto.
La prestazione, ove prestata da strutture sanitarie private o personale medico non convenzionati, opera con una franchigia fissa di € 300 per sinistro e uno scoperto pari al 15% con un massimo a carico dell’assicurato di € 2.000.
Nel caso in cui la prestazione sia resa in assistenza diretta - come disciplinata dall’Art. 12 lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, vale a dire in strutture sanitarie private e personale medico ambedue convenzionati, le spese relative ai servizi erogati vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture sanitarie ed ai medici convenzionati senza applicazione di franchigie e scoperti. In caso di prestazione effettuata in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture con questo convenzionate, le spese per trattamento alberghiero e/o per ticket sanitari verranno rimborsati senza applicazione di franchigie e scoperti.
Art. 3 - Prestazioni Assicurate.
Art. 3.1 - Ricoveri per Grandi interventi chirurgici.
Sono garantite, nell’ambito degli interventi di cui all’elenco I, le spese:
a) per onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento;
b) per diritti di sala operatoria;
c) per il materiale di intervento, ivi compresi i trattamenti terapeutici erogati e gli apparecchi protesici applicati durante l’intervento;
d) per assistenza medica ed infermieristica, cure, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami, purché relativi al periodo di ricovero ed alla patologia che comporta il ricovero;
e) per rette di degenza;
f) per le visite specialistiche ed accertamenti diagnostici comprese le prestazioni bioptiche e terapie radianti e chemioterapiche, nonché tutte le prestazioni sanitarie effettuate nei 125 giorni precedenti il ricovero e ad esso correlati nonché quelle sostenute nei 155 giorni successivi alla cessazione del ricovero per trattamenti fisioterapici e/o rieducativi, esami, medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche ambulatoriali, terapie radianti e chemioterapiche e tutte le prestazioni sanitarie purché correlate al ricovero.
In tale ambito - fermi i limiti temporali di cui sopra - si intendono compresi i ricoveri ed i day- hospital per cure ed accertamenti pre e post ricovero; gli interventi preparatori all’intervento principale assicurato o da questo resi necessari e comunque ad esso connessi, così come i ricoveri ed i day-hospital successivi dovuti a complicanze del ricovero/interevento principale o comunque e questo funzionalmente connessi e collegati.
In caso di trapianto sono coperte le spese sanitarie relative al donatore sostenute durante il ricovero per accertamenti diagnostici, intervento di espianto, assistenza medica ed infermieristica, cure e medicinali nonché le spese di trasporto dell’organo.
Vengono compresi, inoltre, in aggiunta al ricovero principale anche i ricoveri (tipizzazione) e le prestazioni sanitarie extra-ricovero necessarie a predisporre l’organismo ricevente all’intervento di trapianto. Vengono, infine, garantite tutte le prestazioni sanitarie successive al trapianto, nel limite di 180 giorni purché inerenti all’intervento effettuato;
g) per rette di vitto e pernottamento dell’accompagnatore in Istituto di cura o, in caso di indisponibilità ospedaliera, in struttura alberghiera, fino al limite di € 110 al giorno per un periodo massimo di 30 giorni;
h) per spese di assistenza infermieristica individuale, fino ad un importo di € 3.900 massimo per anno;
i) per trasporto dell’Assicurato e dell’accompagnatore allo e dall’Istituto di cura e quelle da un Istituto di Cura all’altro fino ad un importo massimo di € 3.000 per ricoveri in Stati della UE ed
€ 6.000 per ricoveri nel resto del mondo;
j) per acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici, terapeutici e sanitari comprese carrozzelle ortopediche fino a concorrenza di un importo massimo di €
5.500 per nucleo familiare, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza verificatosi durante la validità della polizza stessa;
k) per le cure palliative e la terapia del dolore fino a concorrenza di un importo massimo di € 15.000
per evento;
l) per costi funerari e di rimpatrio della salma fino a concorrenza di un importo massimo di € 5.000
in caso di decesso all’estero conseguente a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Art. 3.2 - Gravi eventi morbosi che necessitino di ricovero senza intervento chirurgico.
Le spese riconosciute in caso di ricovero sono:
a) rette di degenza;
b) assistenza medica ed infermieristica, cure, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, prestazioni sanitarie in genere, medicinali ed esami effettuati durante il periodo di ricovero;
c) accertamenti diagnostici comprese le prestazioni bioptiche, gli onorari dei medici e tutte le prestazioni sanitarie effettuate anche al di fuori dell’Istituto di Cura nei 100 giorni precedenti il ricovero purché attinenti all’Evento Morboso che determina il ricovero stesso;
d) visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici comprese le prestazioni bioptiche e terapie mediche, chirurgiche, riabilitative e farmacologiche, prestazioni infermieristiche professionali ambulatoriali e domiciliari su prescrizione specialistica escluse quelle meramente assistenziali e, in genere, tutte le prestazioni sanitarie effettuate nei 120 giorni successivi alla data di dimissione dall’Istituto di Cura a seguito di ricovero riconosciuto a termini di polizza ed avvenuto nell’arco della validità della polizza.
Si applicano anche le garanzie dell’art. 3.1 ai punti h), i), j), k), l).
Nel caso in cui, in relazione a un ricovero per grave evento morboso, si presenti la necessità di eseguire un intervento chirurgico funzionale al grave evento morboso stesso, si applicano anche le garanzie di cui all’art. 3.1.
Art. 3.3 - Gravi eventi morbosi che necessitino di trattamento medico domiciliare.
Le spese riconosciute in caso di trattamento domiciliare sono:
a) visite specialistiche;
b) esami ed accertamenti diagnostici;
c) terapie mediche, comprese quelle radianti (ancorché effettuate anche a livello ambulatoriale) e chemioterapiche, le chirurgiche, riabilitative e farmacologiche;
d) spesa per prestazioni sanitarie e infermieristiche professionali ambulatoriali o domiciliari, su prescrizione specialistica, escluse quelle meramente assistenziali, sostenute nei 180 giorni successivi alla prima diagnosi dell’Evento Morboso avvenuta dopo la decorrenza contrattuale.
Si applicano anche le garanzie dell’art. 3.1 ai punti i), j), k), l).
Art. 3.4 - Indennità sostitutiva.
Nel caso in cui l’Assicurato, a seguito di ricovero per grande intervento chirurgico o di grave evento morboso, non presenti richiesta di rimborso a carico della presente polizza, la Società corrisponderà un’indennità per far fronte alle necessità legate al recupero a seguito della malattia e/o dell’infortunio.
L’indennità sarà pari ad € 155 e verrà erogata, previa applicazione di una franchigia di due giorni, per ogni giorno di ricovero, fermo restando il limite massimo di 180 giorni per ciascun anno assicurativo e per assicurato.
In caso di erogazione della indennità di cui sopra è altresì previsto il rimborso delle spese (visite, accertamenti, terapie e tutte le prestazioni sanitarie) pre e post ricovero - fermi restando gli specifici limiti temporali indicati negli articoli che precedono - che verrà effettuato applicando gli scoperti
e la franchigia di cui all’art. 2, salvo che per i ticket che verranno comunque rimborsati al 100%. La garanzia prevista dal presente Articolo è anche riconosciuta, fermo comunque il limite complessivo previsto al secondo comma, per i ricoveri e/o day-hospital pre e post intervento, di
cui alla lettera f dell’Art. 3.1, in questo caso l’importo della diaria sarà pari ad € 50 per ogni giorno di ricovero/day-hospital.
Art. 3.5 - Day Hospital.
Day-hospital senza intervento chirurgico: la degenza in Istituto di Cura in regime di day-hospital superiore a giorni tre (per i quali sia stata aperta una medesima cartella clinica oppure relativi alla stessa patologia/infortunio) è equiparata, a tutti gli effetti, a ricovero in Istituto di Cura.
Il day-hospital con intervento chirurgico è equiparato al ricovero con intervento chirurgico.
Art. 3.6 - Interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero.
Le spese sostenute per gli interventi chirurgici conseguenti alle seguenti patologie compresi gli interventi di implantologia dentale:
− osteiti mascellari che coinvolgano almeno un terzo dell’osso
− cisti follicolari
− cisti radicolari
− adamantinoma
− odontoma
− ascesso dentario da strumento endoodontico endocanalare.
Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa. La documentazione medica necessaria per ottenere il rimborso delle spese sostenute consiste in:
• radiografie e referti radiologici per osteiti mascellari, cisti follicolari, cisti radicolari, adamantinoma, odontoma, ascesso dentario da strumento endoodontico endocanalare;
• radiografie, referti radiologici e referti istologici per cisti follicolari e cisti radicolari.
Le garanzie sono prestate fino a un massimo di € 10.000 per nucleo familiare e per anno assicurativo. A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 2, la prestazione, ove prestata da strutture sanitarie private o personale medico non convenzionati, opera con uno scoperto pari al 15%, senza applicazione di alcuna franchigia fissa, fermo il resto.
Art. 3.7- Accesso a tariffe convenzionate per le prestazioni dentarie (non rientranti tra le prestazioni previste dalla Garanzia A).
Tutti gli assicurati alla Garanzia A potranno ottenere a proprio carico le prestazioni dentarie a tariffe agevolate utilizzando gli studi odontoiatrici del network convenzionato.
La Società metterà a disposizione i propri Uffici dedicati, raggiungibili attraverso un numero verde attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00, tramite i quali sarà possibile effettuare la prenotazione presso la rete convenzionata ed ottenere la richiesta di applicazione delle tariffe agevolate. In alternativa, la Società potrà mettere a disposizione il proprio portale internet, o quello del gestore del network convenzionato, attraverso il quale gli assicurati, previa registrazione al portale stesso, dovranno prenotare le prestazioni.
Le modalità di registrazione ed utilizzo del servizio saranno messe a disposizione degli assicurati tramite il sito internet di EMAPI.
Rimane in ogni caso fermo il diritto di EMAPI di sospendere e/o porre termine all’utilizzo del servizio anche in corso di vigenza del contratto, senza che la Società possa sollevare eccezioni al riguardo.
Art. 3.8- Accesso a tariffe convenzionate per le prestazioni ospedaliere ed extraospedaliere (non rientranti tra le prestazioni previste dalla Garanzia A). Tutti gli assicurati alla Garanzia A potranno ottenere a proprio carico le prestazioni ospedaliere e gli accertamenti diagnostici utilizzando le Case di Cura, i medici ed i Centri Diagnostici del network convenzionato.
La Società metterà a disposizione i propri Uffici dedicati, raggiungibili attraverso un numero verde attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00, tramite i quali sarà possibile effettuare la prenotazione presso la rete convenzionata ed ottenere la richiesta di applicazione delle tariffe agevolate. In alternativa, la Società potrà mettere a disposizione il proprio portale internet, o quello del gestore del network convenzionato, attraverso il quale gli assicurati, previa registrazione al portale stesso, dovranno prenotare le prestazioni.
Le modalità di registrazione ed utilizzo del servizio saranno messe a disposizione degli assicurati tramite il sito internet di EMAPI.
Rimane in ogni caso fermo il diritto di EMAPI di sospendere e/o porre termine all’utilizzo del servizio anche in corso di vigenza del contratto, senza che la Società possa sollevare eccezioni al riguardo.
Art. 3.9 – Accesso a tariffe convenzionate per le prestazioni fisioterapiche e riabilitative (non rientranti tra le prestazioni previste dalla Garanzia A).
Tutti gli assicurati alla Garanzia A potranno ottenere le prestazioni fisioterapiche e riabilitative a tariffe agevolate utilizzando gli studi del network convenzionato (fermo restando in ogni caso che il costo delle prestazioni effettuate rimarrà a carico dell’Assicurato).
La Società metterà a disposizione i propri Uffici dedicati, raggiungibili attraverso un numero verde attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00, tramite i quali sarà possibile effettuare la prenotazione presso la rete convenzionata ed ottenere la richiesta di applicazione delle tariffe agevolate. In alternativa, la Società potrà mettere a disposizione il proprio portale internet, o quello del gestore del network convenzionato, attraverso il quale gli assicurati, previa registrazione al portale stesso, dovranno prenotare le prestazioni.
Le modalità di registrazione ed utilizzo del servizio saranno messe a disposizione degli assicurati tramite il sito internet di EMAPI.
La Società si impegna a garantire:
1) che facciano parte del network almeno 800 centri fisioterapici e riabilitativi/fisioterapisti convenzionati;
2) che il network convenzionato rispetti elevati standard qualitativi e di servizio.
A tal fine, la Società fornirà ad EMAPI relazioni semestrali sul servizio offerto che potranno essere oggetto di analisi congiunte tra la Società ed EMAPI al fine di valutare eventuali implementazioni e/o correttivi utili al miglioramento complessivo del servizio stesso.
Rimane in ogni caso fermo il diritto di EMAPI di sospendere e/o porre termine all’utilizzo del servizio anche in corso di vigenza del contratto, senza che la Società possa sollevare eccezioni al riguardo.
Art. 4 - Indennitàper grave invaliditàpermanente dainfortunio(per i soli iscritti informacollettiva). In caso di infortunio che comporti all’assicurato, iscritto ad una Cassa o Ente di Previdenza che abbia consentito l’adesione collettiva, un’invalidità permanente di grado superiore al 66% la Società liquiderà un indennizzo pari al capitale assicurato ad € 60.000.
La Società corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
Per la determinazione del grado d’invalidità la Società farà riferimento alla tabella annessa al T.U. sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. del 30.06.1965 n.1124.
La denuncia d’infortunio deve essere inviata ad EMAPI entro quindici giorni dall’infortunio stesso. La denuncia deve indicare il luogo, giorno, ora dell’evento e cause che lo hanno determinato e deve essere corredata da un certificato medico. Per quanto non regolato dal presente articolo valgono le condizioni generali di polizza.
La presente garanzia integrativa alla Sezione Garanzie “A” si intende valida solo per Enti o Casse, aderenti ad EMAPI che ne faranno esplicita richiesta ed in ogni caso avrà validità esclusivamente per i soli iscritti in forma collettiva di cui all’Art. 2.1 lettera a) delle Condizioni generali di
Assicurazione; la Cassa/Ente che abbia già attivato la presente garanzia per i propri professionisti potrà, su richiesta, estenderla anche ai propri dipendenti qualora anche per questi sia stata attivata la copertura prevista alla Garanzia “A”.
ELENCO I - Grandi Interventi Chirurgici:
Si stabilisce che ogni anno verrà convocata una apposita Commissione Tecnica, composta da due membri nominati dalla Società e da due membri nominati dalla Contraente, per analizzare ed eventualmente valutare la modifica ed aggiornamento dell’elenco dei Grandi Interventi Chirurgici indennizzabili ai sensi della presente polizza, alla luce delle evoluzioni che possano essersi determinate nell’ambito sanitario.
A) Tutti gli interventi resi necessari per asportazione, totale o parziale, di tumori maligni, compresa la radiochirurgia con gamma Knife ed eventuali reinterventi complementari o per recidive.
Per quanto riguarda i tumori benigni, vengono compresi in garanzia quelli dell’encefalo, del midollo spinale, delle ghiandole salivari e del cuore.
Sono inoltre compresi interventi di chirurgia plastica necessari in conseguenza dell’asportazione di cui sopra ivi incluso il costo delle protesi applicate e delle loro eventuali successive sostituzioni.
B) Interventi per trapianti di organo: tutti.
C) Interventi ortopedici per:
1) impianto o sostituzione di artroprotesi di anca, femore, ginocchio, gomito, spalla, polso, ivi incluso il costo della protesi;
2) amputazione degli arti superiori e/o inferiori, ivi compresa la revisione di amputazione traumatica recente;
3) disarticolazione del ginocchio e amputazione al di sopra del ginocchio;
4) disarticolazione dell’anca;
5) amputazione addomino-pelvica;
6) reimpianto di arti staccati.
D) Interventi di neurochirurgia per:
1) craniotomia per lesioni traumatiche, evacuazione di ematoma intracerebrale, epidurale o subdurale, evacuazione di ascesso intracerebrale;
2) intervento per epilessia focale e callosotomia;
3) intervento per encefalomeningocele;
4) derivazioni liquorali intracraniche o extracraniche;
5) intervento sull’ipofisi per via transfenoidale;
6) trattamento chirurgico diretto ed indiretto di malformazioni vascolari intracraniche aneurismi sacculari, aneurismi arterovenosi, fistole artero-venose);
7) endoarterectomia della a. carotide e/o della a. vertebrale e decompressione della vertebrale nel forame trasversario;
8) talamotomia, pallidotomia ed interventi similari;
9) cardiotomia, radicotomia ed altri per affezioni meningomidollari;
10) neurotomia retrogasseriana;
11) interventi per traumi vertebromidollari con stabilizzazione chirurgica;
12) interventi endorachidei per terapia del dolore o spasticità o per altre affezioni meningomidollari (mielocele, meielemeningocele, ecc.);
13) vagotomia per via toracica;
14) simpaticectomia cervico-toracica, lombare;
15) plastica per paralisi del nervo facciale;
16) intervento per neurinoma dell’ottavo nervo cranico;
17) asportazione di tumori glomici timpano-giugulari;
18) asportazione di neurinoma acustico mediante craniotomia;
19) trapianto di nervo;
20) artrodesi vertebrale.
E) Interventi di cardiochirurgia per:
1) tutti gli interventi a cuore aperto per correzioni di difetti singoli o complessi (comprensivi delle protesi valvolari e loro sostituzioni);
2) tutti gli interventi a cuore chiuso;
3) impianto di pace-maker e successivi riposizionamenti.
F) Interventi di chirurgia vascolare per:
1) aneurismi arteriosi o arterovenosi;
2) stenosi ad ostruzione arteriosa;
3) disostruzione by-pass aorta addominale;
4) trattamento chirurgico della elefantiasi degli arti;
5) simpaticectomia cervico-toracica, lombare;
6) by pass aortocoronarico.
G) Interventi di chirurgia maxillo-facciale per:
1) gravi e vaste mutilazioni del viso;
2) plastica per paralisi del nervo facciale;
3) riduzione fratture mandibolari con osteosintesi;
4) anchilosi temporo-mandibolare.
H) Interventi di chirurgia generale per:
1) diverticolosi esofagea;
2) occlusioni intestinali con o senza resezione;
3) gastrectomia totale o parziale per via laparotomica;
4) echinococcosi epatica e/o polmonare;
5) cisti pancreatiche, pseudocisti pancreatiche, fistole pancreatiche;
6) pancreatite acuta;
7) broncoscopia operativa;
8) resezione epatica;
9) epatico e coledocotomia;
10) interventi per la ricostruzione delle vie biliari;
11) interventi di drenaggio interno delle vie biliari (colecistogastroctomia, colecistoenterostomia);
12) laparotomia per contusioni e ferite penetranti dell’addome con lesione di organi interni parenchimali;
13) interventi di resezione (totale o parziale) dell’esofago;
14) intervento per mega-esofago;
15) resezione gastrica totale;
16) resezione gastro-digiunale;
17) intervento per fistola gastro-digiunocolica;
18) interventi di amputazione del retto-ano;
19) interventi per megacolon per via anteriore o addomino-perineale;
20) drenaggio di ascesso epatico;
21) interventi chirurgici per ipertensione portale;
22) interventi per pancreatite acuta o cronica per via laparatomica;
23) papillotomia per xxx xxxxxxxxxxxxxx;
00) intervento di asportazione della milza;
25) resezione intestinale e successivo intervento di ricanalizzazione.
I) Interventi di chirurgia urogenitale per:
1) fistola vescico-rettale, vescicointestinale, vescico-vaginale, retto vaginale, ureterale;
2) intervento per estrofia della vescica;
3) metroplastica;
4) nefroureterectomia radicale;
5) surrenalectomia;
6) interventi di cistectomia totale;
7) interventi ricostruttivi vescicali con o senza ureterosigmoidostomia;
8) cistoprostatovescicolectomia;
9) leocisto plastica;
10) colecisto plastica;
11) intervento vaginale e addominale per incontinenza urinaria.
J) Interventi di chirurgia oculistica e otorinolaringoiatrica per:
1) dontocheratoprotesi;
2) timpanoplastica;
3) chirurgia endoauricolare della vertigine;
4) chirurgia translabirintica della vertigine;
5) trattamenti del glaucoma (trabeculectomia; iridocicloretrazione, ecc);
6) chirurgica della sordità otosclerotica;
7) ricostruzione del padiglione auricolare dell’orecchio (con esclusione di interventi eventi finalità estetica);
8) reimpianto orecchio amputato;
9) ricostruzione dell’orecchio medio;
10) incisioni, asportazione, demolizione dell’orecchio interno.
K) Interventi di chirurgia toracica per:
1) pneumectomia totale o parziale;
2) lobectomia polmonare;
3) intervento per gozzo retrosternale con mediastinotomia;
4) interventi per fistole bronchiali;
5) interventi per echinococcosi polmonare;
6) resezione segmentale del polmone;
7) dissezione radicale delle strutture toraciche;
8) trapianto di midollo osseo.
L) Interventi di chirurgia pediatrica per:
1) idrocefalo ipersecretivo;
2) polmone cistico e policistico;
3) atresia dell’esofago;
4) fistola dell’esofago;
5) atresia dell’ano semplice: abbassamento addomino-perineale;
6) atresia dell’ano con fistola rettouretrale o retto-vulvare: abbassamento addomino- perineale;
7) megauretere: resezione con reimpianto; resezione con sostituzione di ansa intestinale;
8) megacolon: operazione addomino-perineale di Buhamel x Xxxxxxx;
9) fistole e cisti del canale onfalomesenterico con resezione intestinale.
ELENCO II - GRAVI EVENTI MORBOSI
A) Infarto miocardico acuto.
B) Insufficienza cardiorespiratoria scompensata che presenti contemporaneamente almeno tre delle seguenti manifestazioni:
I. dispnea;
II. edemi declivi;
III. aritmia;
IV. angina instabile;
V. edema o stasi polmonare;
VI. ipossiemia.
C) Neoplasia maligna.
D) Diabete complicato caratterizzato da almeno due tra le seguenti manifestazioni:
I. ulcere torbide;
II. decubiti;
III. neuropatie;
IV. vasculopatie periferiche;
V. infezioni urogenitali osovrinfezioni.
E) Politraumatismi gravi che non necessitano di intervento chirurgico caratterizzati da più fratture e/o immobilizzazioni in segmenti o arti diversi, oppure che comportino immobilizzazione superiore a 40 giorni.
F) Stato di coma.
G) Ustioni di terzo grado con estensione pari almeno al 20% del corpo.
H) Vasculopatia acuta a carattere ischemico o emorragico cerebrale.
Inoltre, limitatamente al solo caponucleo, sono altresì previsti i seguenti Gravi Evento Morbosi (lettere: I, J, K, L, M) qualora comportino una invalidità permanente superiore al 66%:
I) Tetraplegia.
J) Sclerosi multipla.
K) Sclerosi laterale amiotrofica.
L) Alzheimer.
M) Morbo di Parkinson caratterizzato da:
I. riduzione attività motoria;
II. mantenimento stazione eretta con difficoltà della stazione eretta.
Garanzie “B”
RICOVERO, EXTRAOSPEDALIERE, DOMICILIARI
Piano copertura assicurativa integrativa alle Garanzie sezione“A”
Premessa.
La Presente sezione ha lo scopo di dare la possibilità di attivare una copertura assicurativa ad integrazione e complemento della Garanzia “A”. La stessa ha come presupposto per la sua operatività l’attivazione della Garanzia “A”.
Art. 1 – Massimale assicurato.
Il massimale assicurato per il complesso delle Garanzie “B” è pari a € 260.000 per nucleo familiare e per anno assicurativo.
Art. 2 – Esclusioni e periodo di carenza.
La presente Garanzia “B” non opera per le spese sostenute per le conseguenze di stati patologici diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla data di prima adesione, nonché per le conseguenze di infortuni sofferti prima della decorrenza della polizza.
Le garanzie previste nel presente contratto sono attivate 200 giorni dopo l’adesione, tale carenza non si applica in caso di infortunio avvenuto dopo la data di adesione. Inoltre, il periodo di carenza di cui sopra non è previsto per:
- il parto, l’aborto terapeutico e le malattie dipendenti dalla gravidanza e dal puerperio se risulta provato che la gravidanza è insorta successivamente alla data di adesione;
- Check up, di cui al successivo Art. 6;
- Prevenzione dentaria, di cui al successivo Art. 9.
I termini di carenza previsti al presente articolo non trovano applicazione qualora l’assicurato sia stato assicurato nell’annualità precedente con polizza rimborso spese mediche di pari portata stipulata attraverso le Casse ed Enti di Previdenza di appartenenza ed aderenti ad EMAPI.
I termini di carenza previsti al presente articolo non trovano, inoltre, applicazione nel caso di figli neonati di assicurati, a condizione che il neonato venga inserito nella copertura entro il 60° giorno dalla nascita con pagamento del relativo premio.
A conferma della posizione assicurativa di provenienza l’assicurato dovrà inviare unitamente alla eventuale richiesta di rimborso, copia della documentazione attestante l’assicurazione del periodo precedente.
Nel caso in cui la presente Garanzia B sia prestata in forma collettiva, così come previsto all’art. 2 delle Condizioni Generali di Convenzione, i termini di carenza di cui sopra non trovano applicazione e non trova applicazione l’esclusione, di cui al primo capoverso del presente Articolo, inerente gli infortuni sofferti prima dell’adesione e le spese sostenute per le conseguenze di stati patologici diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla data di prima adesione.
Art. 3 - Franchigia e Scoperto.
La prestazione, ove prestata da strutture sanitarie private o personale medico non convenzionati, opera con una franchigia fissa di € 300 per sinistro e uno scoperto pari al 15% con un massimo a carico dell’assicurato di €1.750.
Nel caso in cui la prestazione sia resa in assistenza diretta - così come disciplinata dall’Art. 12 lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, vale a dire in strutture sanitarie private e
personale medico ambedue convenzionati, le spese relative ai servizi erogati vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture sanitarie ed ai medici convenzionati senza applicazione di franchigie e scoperti.
In caso di prestazione effettuata in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture con questo convenzionate, le spese per trattamento alberghiero e/o per ticket sanitari verranno rimborsati senza applicazione di franchigie e scoperti.
Art. 4 – Ricovero
Art. 4.1 – Ricovero in Istituto di Cura.
La Società provvede al pagamento delle spese per le seguenti prestazioni:
a) Pre-ricovero: esami, accertamenti diagnostici comprese le prestazioni bioptiche e visite specialistiche nonché tutte le prestazioni sanitarie effettuate nei 90 giorni precedenti l’inizio del ricovero, purché resi necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato il ricovero.
b) Intervento chirurgico: onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento; diritti di sala operatoria e materiale di intervento ivi comprese le endoprotesi.
c) Assistenza medica, medicinali, cure, prestazioni mediche e infermieristiche, consulenze medico- specialistiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami e accertamenti diagnostici durante il periodo di ricovero, inoltre tutte le prestazioni sanitarie.
I trattamenti fisioterapici e rieducativi sono compresi nella garanzia nel caso di ricovero con intervento chirurgico e nel caso di ricovero senza intervento chirurgico a seguito di infortunio certificato da referto di Pronto Soccorso.
d) Rette di degenza: per i soli ricoveri fuori rete convenzionata la garanzia è prestata con il limite di € 200 al giorno più il 50% della eccedenza.
Tale limite non opera per le degenze in reparti di terapia intensiva.
e) Accompagnatore: retta di vitto e pernottamento dell’accompagnatore nell’Istituto di cura o, in caso di indisponibilità in quest’ultimo, in struttura alberghiera.
La garanzia è prestata nel limite di € 110 al giorno per un massimo di 30 giorni per ricovero.
f) Assistenza infermieristica privata individuale: assistenza infermieristica privata individuale nel limite di € 110 al giorno per un massimo di 30 giorni per ricovero.
g) Post-ricovero: esami e accertamenti diagnostici, medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche, infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi e cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) e, in genere, tutte le prestazioni sanitarie effettuate nei 120 giorni successivi alla cessazione del ricovero, purché resi necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato il ricovero; i trattamenti fisioterapici o rieducativi e le cure termali sono compresi nella garanzia nel caso di ricovero con intervento chirurgico e nel caso di ricovero senza intervento chirurgico a seguito di infortunio certificato da referto di Pronto Soccorso.
Sono compresi in garanzia i medicinali non mutuabili prescritti dal medico curante all’atto delle dimissioni dall’istituto di cura.
h) Per il solo caso di ricovero con intervento chirurgico: trasporto dell’Assicurato e dell’accompagnatore allo e dall’Istituto di cura e quelle da un Istituto di Cura all’altro fino ad un importo massimo di € 3.000 per ricoveri in Stati della UE ed € 6.000 per ricoveri nel resto del mondo.
Art. 4.2 – Day hospital.
Nel caso di day-hospital senza intervento chirurgico superiore a tre giorni (per i quali sia stata aperta una medesima cartella clinica oppure relativi alla stessa patologia/infortunio), la Società provvede al pagamento delle spese per le prestazioni previste al punto 4.1. della presente sezione. In caso di ricovero in regime di day-hospital senza intervento chirurgico uguale o inferiore a tre giorni, le prestazioni sostenute verranno rimborsate in base a quanto previsto dal successivo art.
5. Il day-hospital con intervento chirurgico è equiparato al ricovero con intervento chirurgico.
Art. 4.3 – Intervento chirurgico ambulatoriale.
Nel caso di intervento chirurgico ambulatoriale, la Società provvede al pagamento delle spese per le prestazioni previste al punto 4.1 “Ricovero in Istituto di cura”, lettere a) “Pre-ricovero”,
b) “Intervento chirurgico”, c) “Assistenza medica, medicinali e cure”, g) “Post-ricovero”.
Art. 4.4 – Parto e aborto.
a. Parto cesareo.
In caso di parto cesareo avvenuto in Istituto di cura, la Società rimborsa le spese per tutte le prestazioni di cui al punto 4.1 della presente Sezione lett. b) intervento chirurgico, c) assistenza medica, medicinali, cure, d) rette di degenza, g) post-ricovero, h) trasporto. Il rimborso avverrà, previa applicazione degli scoperti e franchigie previsti all’Art. 3, nel limite massimo di € 8.000 per evento.
Nel caso in cui la prestazione sia resa in assistenza diretta - così come disciplinata dall’Art. 12 lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, vale a dire in strutture sanitarie private e personale medico ambedue convenzionati, le spese relative ai servizi erogati vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture sanitarie ed ai medici convenzionati senza applicazione di franchigie e scoperti e senza applicazione del limite di € 8.000 di cui sopra.
In caso di prestazione effettuata in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture con questo convenzionate, le spese per trattamento alberghiero e/o per ticket sanitari verranno rimborsati senza applicazione di franchigie e scoperti e senza applicazione del limite di € 8.000 di cui sopra.
b. Parto naturale e aborto terapeutico.
In caso di parto naturale o aborto terapeutico avvenuto in Istituto di cura, la Società rimborsa le spese per tutte le prestazioni di cui al punto 4.1 della presente Sezione lett. b) intervento chirurgico, c) assistenza medica, medicinali, cure, d) rette di degenza, g) post-ricovero, h) trasporto; relativamente alle prestazioni “post-ricovero”, vengono garantite due visite di controllo effettuate nei 120 giorni successivi al parto. Il rimborso avverrà senza applicazione di franchigie e scoperti
nel limite massimo di € 3.000 per evento.
Il limite di € 3.000 di cui sopra non si applica nel caso in cui la prestazione sia resa in assistenza diretta - così come disciplinata dall’Art. 12 lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, vale a dire in strutture sanitarie private e personale medico ambedue convenzionati e con liquidazione diretta delle spese relative ai servizi erogati da parte della Società alle strutture sanitarie ed ai medici convenzionati.
In caso di prestazione effettuata in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture con questo convenzionate, le spese per trattamento alberghiero e/o per ticket sanitari verranno rimborsati senza applicazione del limite di € 3.000 di cui sopra.
c. Parto domiciliare.
In caso di parto domiciliare, la Società rimborsa le spese per l’assistenza medica e sanitaria, medicinali e cure sostenute nel giorno del parto e nei primi 5 giorni successivi anche per il neonato; vengono altresì garantite due visite di controllo effettuate nei 120 giorni successivi al parto. Il rimborso avverrà senza applicazione di franchigie e scoperti nel limite massimo di € 3.000 per evento.
Art. 4.5 - Indennità sostitutiva.
Qualora l’Assicurato non richieda alcun rimborso alla Società, né per il ricovero né per altra prestazione sanitaria ad esso connessa (ad eccezione degli accertamenti pre e post ricovero di cui sotto), la Società corrisponderà un’indennità per far fronte alle necessità legate al recupero a seguito della malattia, dell’infortunio, del parto dell’aborto terapeutico.
L’indennità sarà pari ad € 105 e verrà erogata per ogni giorno di ricovero per un massimo di 100 giorni per ricovero. Nel caso di day-hospital l’indennità corrisposta sarà pari a € 105.
Tale indennità non verrà corrisposta qualora il sinistro sia già stato liquidato nella Sezione A della presente Convenzione.
In caso di erogazione della indennità di cui sopra è altresì previsto il rimborso delle spese (visite, accertamenti, terapie e tutte le prestazioni sanitarie) pre e post ricovero - fermi restando gli specifici limiti indicati negli articoli che precedono - che verrà effettuato applicando gli scoperti e la franchigia di cui all’Art. 3, salvo che per i ticket che verranno comunque rimborsati al 100%.
Art. 5 – Extraospedaliere e domiciliari.
Le garanzie sono prestate fino a un massimo di € 5.000 per nucleo familiare e per anno assicurativo. Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa. Relativamente alle visite specialistiche, i documenti di spesa (fatture e ricevute) debbono riportare l’indicazione della specialità del medico la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla patologia denunciata.
Le spese sostenute vengono rimborsate nella misura del 80% con il minimo non indennizzabile di
€ 50 per ogni accertamento diagnostico, ciclo di terapia e visita specialistica.
Relativamente alle prestazioni di cui alla lettera a), b) e c), in caso di utilizzo di strutture convenzionate con la Società, questa provvederà al pagamento diretto delle spese relative alla prestazione effettuata, salvo la franchigia di € 20 che dovrà essere pagata direttamente dall’assicurato alla struttura sanitaria.
Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell’Assicurato.
Ai fini del rimborso vengono considerate indennizzabili, e come tali computate nell’ambito della spesa complessiva, anche eventuali spese per l’anestesia o la sedazione che vengano prescritte per effettuare le prestazioni indicate alle lettere a) e b) che seguono.
a) Alta diagnostica radiologica (esami stratigrafici e contrastografici)
− Amniocentesi
− Angiografia
− Arteriografia
− Artrografia
− Broncografia
− Broncoscopia
− Cateterismo cardiaco
− Cisternografia
− Cistografia
− Clisma opaco
− Colangiografia
− Colangiografia percutanea
− Colecistografia
− Coronarografia
− Crioterapia
− Dacriocistografia
− Discografia
− Doppler
− Ecocardiografia
− Ecocolordoppler
− Ecodoppler
− Ecotomografia
− Elettrocardiografia
− Elettroencefalografia
− Elettroscopia
− Endoscopia
− Fistolografia
− Flebografia
− Fluorangiografia
− Galattografia
− Holter
− Isterosalpingografia
− Linfografia
− Mammografia
− Mielografia
− Moc
− Oronografia
− Pneumoencefalografia
− Retinografia
− Rx esofago, Rx tubo digerente
− Scialografia
− Splenoportografia
− Tomografia torace, Tomografia in genere
− Tomografia logge xxxxxx, Tomoxerografia
− Urografia
− Vesciculodeferentografia
− Elettromiografia
− Risonanza Magnetica Nucleare
− Scintigrafia
− Tomografia Assiale Computerizzata (TAC)
− Tomografia a Emissione di Positroni (PET)
− Villocentesi
b) Trattamenti radiochemioterapici, dialitici e laserterapici:
− Chemioterapia
− Radioterapia
− Dialisi
− Laserterapia a scopo fisioterapico
c) Visite specialistiche e accertamenti diagnostici.
La Società provvede al pagamento delle spese per visite specialistiche e per accertamenti diagnostici, con l’esclusione delle visite pediatriche e delle visite e accertamenti odontoiatrici e ortodontici e degli esami di laboratorio.
E’ altresì previsto il rimborso delle infiltrazioni (compreso il costo del farmaco/dispositivo medico), delle visite omeopatiche e dell’agopuntura a condizione che vengano effettuate da medico chirurgo specialista. Il complesso delle prestazioni alla presente lettera c) viene rimborsato con un limite di € 1.800 per anno e per nucleo familiare.
Art. 6 – Check up (operante per il solo iscritto capo nucleo).
La Società provvede al pagamento delle seguenti prestazioni di prevenzione effettuate una volta l’anno ed in un’unica soluzione, in strutture sanitarie convenzionate previa prenotazione:
- prelievo venoso, ALT, AST, gamma GT, glicemia, colesterolo totale, colesterolo HDL, trigliceridi, urea, creatinina, emocromo, tempo di tromboplastina parziale (PTT), tempo di protrombina (PT), VES, dosaggi ormoni tiroidei (TSH, FT3, FT4);
- esame urine.
Inoltre:
- per gli uomini: elettrocardiogramma (con eventuale elettrocardiogramma da sforzo nel caso in cui il medico ne ravvisi la necessità);
- per le donne: ecodoppler arti inferiori, PAP test.
In aggiunta oltre i 50 anni di età:
- per gli uomini (una volta l’anno): PSA (specifico antigene prostatico);
- per le donne (una volta ogni due anni): mammografia ed ecografia mammaria.
In alternativa, la Società rimborsa le spese che ciascun assicurato sostenga per effettuare le prestazioni di cui al presente articolo, fino a concorrenza dell’importo di € 250, da intendersi come disponibilità massima per annualità assicurativa e per iscritto assicurato.
Art. 7 – Cure dentarie da infortunio.
La Società rimborsa all’assicurato, fino a concorrenza di € 3.000 per nucleo familiare e per anno assicurativo, le spese sostenute e documentate per le cure dentarie rese necessarie da infortunio, certificato da referto di pronto soccorso.
Art. 8– Protesi dentarie da infortunio.
La Società rimborsa all’Assicurato, fino a concorrenza di € 4.500 per nucleo familiare e per anno assicurativo le spese sostenute e documentate per la fornitura di protesi dentarie rese necessarie da infortunio, certificato da referto del pronto soccorso, con il limite di € 600 per ogni elemento di protesi dentaria.
Art. 9 - Prevenzione dentaria (operante per il solo iscritto caponucleo).
La Società provvede al pagamento delle seguenti prestazioni di prevenzione effettuate una volta l’anno ed in un’unica soluzione, in strutture sanitarie convenzionate previa prenotazione: visita di controllo, ablazione tartaro.
Art. 10 - Cure per il neonato nel primo mese di vita.
La Società rimborsa, nell’ambito del massimale della garanzia ricovero di cui all’art.1 della presente Sezione, le spese sanitarie sostenute nel primo mese di vita del neonato. Rientrano nelle garanzie prestate dalla polizza le spese, sostenute durante il periodo di ricovero post-parto, per degenza, cure, accertamenti diagnostici anche a scopo preventivo per il neonato, e tutte le spese connesse. La garanzia è operante a condizione che il neonato venga in ogni caso inserito nella copertura entro il 60° giorno dalla nascita con pagamento del relativo premio.
In questo caso la copertura decorrerà dal giorno della nascita in forma rimborsuale; le prestazioni in forma diretta verranno erogate dal giorno di inserimento del neonato nella copertura.
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2. Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa” (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
3. Soggetti coinvolti nello specifico rapporto assicurativo (contraenti, assicurati, aderenti, pignoratari, vincolatari), assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.
In Breve
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• Mettersi in contatto con la Centrale Operativa Emapi/Generali al n. 800 545 800 per accertarsi che la prestazione rientri nell’ambito delle coperture e chiedere di attivare la prenotazione presso una struttura convenzionata prescelta. In questo caso la Compagnia di assicurazione provvederà al pagamento diretto delle spese.
• Se non si vuole utilizzare la rete di strutture convenzionate, si dovrà pagare alla struttura sanitaria e/o ai medici le relative parcelle, chiedendone successivamente il rimborso che la Compagnia effettuerà trattenendo le relative franchigie e scoperti.
• Unavoltaterminati gli interventi sanitari, qualora siano statepagate somme amedicie/ostrutture sanitarie, andrà compilato il modulo di rimborso (presente sul sito xxx.xxxxx.xx), cui dovranno essere allegate copia fatture, cartelle cliniche e certificati medici, e il tutto andrà inviato a: Emapi/Cassa di appartenenza- Xxxxxxx xxxxxxx Xxxx X.x. - Xxxxxxx xxxxxxx x. 000 –
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• Nel termine massimo di 45 giorni la Compagnia di assicurazione provvederà al pagamento di quanto dovuto. Per avere chiarimenti in merito alle liquidazioni è possibile mettersi in contatto con l’Ufficio liquidazioni della Generali Italia S.p.A. perlomeno 30 giorni dopo l’invio della richiesta di xxxxxxxx, al n. 800 545 800 o tramite e-mail all’indirizzo xxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx
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