ACCORDO QUADRO TRA
ACCORDO QUADRO TRA
L’Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna, di seguito indicata come AGRIS Sardegna, con sede legale in xxxxxxxx Xxxxxxxx XX 000 xx 00,000 Xxxxxxx, P. IVA
n. 02270290907, legalmente rappresentata dal sostituto del Direttore Generale xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Tempio Pausania il 29 novembre 1954 e domiciliato per la carica nella sede dell’Agenzia sopra indicata;
E
Il Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano, di seguito indicato come Consorzio, con sede in Macomer, Corso Xxxxxxx I n. 226, legalmente rappresentato dal Presidente Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Pattada il 2 giugno 1956 e domiciliato per la carica nella sede del Consorzio sopra indicata.
PREMESSO
• Che AGRIS Sardegna ha il compito di promuovere la ricerca scientifica di base e applicata, la sperimentazione, l’innovazione tecnologica e il
suo trasferimento nei settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, dell’allevamento animale,
delle foreste e delle risorse ittiche della Regione Autonoma della Sardegna e che, nell'attuazione dei suoi compiti, favorisce forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie ed il mondo delle imprese; che in particolare, ai sensi dell'articolo 2 del proprio statuto, AGRIS Sardegna per le predette finalità può stipulare accordi e convenzioni;
• Che il Consorzio per la Tutela del formaggio
Xxxxxxxx Xxxxxx DOP ha tra i suoi compiti istituzionali quello di favorire il costante miglioramento qualitativo della Denominazione di Origine, favorendo l’innovazione ed il progresso tecnologico nel rispetto delle prescrizioni previste dal disciplinare di produzione del formaggio tutelato.
• che nel rispetto delle rispettive finalità, le
Parti intendono stabilire una collaborazione al fine di addivenire allo sviluppo di singole iniziative ovvero progetti e programmi congiunti per la realizzazione di attività di ricerca, sviluppo e formazione, basate su un'equa compartecipazione;
• che Agris Sardegna e Consorzio concordano
sull'utilità e sull'importanza di contribuire reciprocamente allo sviluppo della ricerca scientifica, dell'innovazione tecnologica e della formazione favorendo concrete ricadute socio- economiche delle medesime.
Tutto ciò premesso, a formare parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti convengono quanto segue:
Articolo 1
1. Il presente accordo quadro è finalizzato a costruire un sistema di rapporti tra le Parti firmatarie, nell’ambito dei propri compiti e funzioni, che favorisca l’innovazione, la ricerca finalizzata in particolare al settore lattiero caseario ovino ed al Pecorino Romano DOP, la diffusione dei risultati, quali strumenti per sviluppare l’introduzione di processi e prodotti innovativi finalizzati ad un complessivo miglioramento della competitività delle produzioni agricole della Sardegna.
2. Il presente accordo quadro rappresenta il riferimento generale per le successive intese a livello operativo tra le parti firmatarie e pertanto contiene i principi fondamentali ai quali esse dovranno ispirarsi.
3. Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente Accordo.
Articolo 2
Il presente Accordo costituisce l'avvio di una collaborazione che potrà concretizzarsi in tutti i campi e nelle discipline di comune interesse e che si attuerà concretamente tramite specifici Accordi Operativi, nei quali verranno definiti e dettagliati i singoli scopi della collaborazione scientifica (ricerca, sviluppo e formazione), tempi e modalità del suo svolgimento, le rispettive responsabilità, gli eventuali impegni economici ed i risultati attesi. Previa valutazione congiunta fra le Parti, i singoli Accordi Operativi potranno coinvolgere altri Soggetti Terzi quali Aziende, Enti ed Istituzioni locali, nazionali, europee ed internazionali.
Al fine di perseguire il generale sviluppo delle attività di collaborazione e l'efficace coordinamento delle singole iniziative, le Parti convengono di designare i seguenti due nominativi
quali Referenti responsabili dell'attuazione del presente Accordo:
per AGRIS Sardegna: Dr. Xxxxxxx Xxxxxx, telefono 0000000000, e-mail xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx;
per il Consorzio: Xxxxxxxx Xxxxxxx, telefono 000 0000000, e-mail xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx
/ xxxxxxxx0@xxxxx.xxx .
Il presente accordo quadro, di carattere programmatico, non comporta di per sé oneri di natura economica.
I Referenti suindicati, con cadenza periodica almeno semestrale, valuteranno avanzamenti e risultati delle attività in cui le Parti sono nel frattempo impegnate, le eventuali nuove opportunità su cui cooperare e la possibilità di estendere ovvero ridurre gli ambiti della presente collaborazione e della sua durata.
Articolo 3
Le Parti possono concordare la formulazione e realizzazione di progetti di ricerca e iniziative volte alla valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e ogni altra attività di comune interesse attraverso la stipula di Convenzioni operative. Ciascuna Convenzione dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi
ordinamenti interni, nel caso di Xxxxx, dalla struttura coinvolta nella realizzazione delle attività previste.
A queste dovranno essere allegati i rispettivi progetti operativi, dai quali si evincano, tra l'altro, i seguenti elementi:
ambito di collaborazione e azioni in cui si sviluppa il programma;
tempistica;
eventuali altri soggetti coinvolti;
compiti di ciascun soggetto;
articolazione in fasi di lavoro e responsabilità;
risorse strumentali eventuali necessarie;
risorse economiche destinate alle attività;
i referenti per ciascuna delle Parti.
Articolo 4
Ciascuna Parte assume un ruolo specifico di cui al presente protocollo, come di seguito indicato:
1. AGRIS Sardegna – in qualità di agenzia regionale per la ricerca in agricoltura, dà attuazione alla parte relativa all’attività scientifica (ricerca, sviluppo e formazione) e partecipa direttamente nelle fasi di primo trasferimento dei risultati, assicurando il coordinamento generale, l’implementazione del protocollo e i
rapporti con il Consorzio.
2. Il Consorzio, dà attuazione sia alla fase relativa alla ricerca che alla fase divulgativa dei risultati conseguiti, agendo quale Organismo di rappresentanza tra il sistema produttivo e la ricerca, assicurando la massima diffusione attraverso tutti i mezzi di informazione utili al fine di favorire un efficace trasferimento alle imprese delle innovazioni di processo e di prodotto. Qualora ritenuto utile ed opportuno dalle Parti, il Consorzio potrà partecipare direttamente anche all'attività di ricerca, in funzione di una maggiore efficienza, efficacia, integrazione ed economicità dell’azione svolta.
Articolo 5
Le risorse finanziarie per le conseguenti Convenzioni operative del presente accordo quadro potranno derivare da fonti di finanziamento interne o esterne alle Parti, sia pubbliche che private.
Le attività di collaborazione nello svolgimento in partnership possono prevedere l’individuazione di priorità per la formulazione e la messa a punto di progetti di ricerca e sviluppo, anche individuati attraverso un’attenta analisi della domanda espressa dalle diverse componenti della realtà
industriale; la formulazione di specifici progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la partecipazione congiunta a bandi per la presentazione di programmi di ricerca europei, nazionali e regionali.
Articolo 6
Ogni soggetto coinvolto nelle attività previste dal presente Accordo e dai successivi Accordi Operativi deve possedere idonea copertura assicurativa a carico della Parte di appartenenza.
Agris Sardegna e il Consorzio, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all’attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
Articolo 7
Le attività di collaborazione concordate con il presente atto avranno durata pari a cinque anni.
L’Accordo quadro può essere modificato e/o risolto, prima della scadenza, fatte salve le attività già eseguite, di comune accordo tra le parti firmatarie attraverso atto scritto.
La durata potrà essere prorogata previo consenso scritto delle parti.
Articolo 8
1. La titolarità dei risultati derivati dalle attività comuni sarà oggetto di specifico accordo nell’ambito di ogni singola Convenzione operativa.
2. Le pubblicazioni e la diffusione con ogni mezzo dei risultati delle collaborazioni saranno concordate di volta in volta e recheranno l’indicazione delle Parti che hanno promosso le attività e di quelle che hanno partecipato. In particolare, le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna. I loghi delle parti dovranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.
3. È consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant’altro scaturisca dalle attività oggetto dell’accordo.
4. Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza per tutte le informazioni di carattere tecnico o personale, verbali o scritte, di cui vengano a conoscenza in base alla attivazione dei progetti di collaborazione previsti dalla presente
convenzione e ad utilizzarle solo per le finalità oggetto del presente accordo.
Articolo 9
Agris Sardegna e il Consorzio, metteranno a disposizione laboratori, attrezzature, personale e tutti i mezzi occorrenti per lo svolgimento delle attività connesse all’oggetto di ricerca e descritte nel progetto specifico.
Nello svolgimento di tali attività, le Parti si impegnano ad agire in stretto collegamento attraverso la stesura di periodici rapporti informativi e relazioni finali sottoscritte da entrambe le parti.
Articolo 10
1. Ogni attività prevista dal presente accordo si svolgerà, comunque, nel rispetto delle leggi, e dei propri statuti e regolamenti.
2. Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito al presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia, in via esclusiva, il Foro di Sassari.
3. Le parti accettano incondizionatamente il Codice
di Comportamento di cui al link xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/x/x/0000?&xx0&xx0 &c=11703&na=1&fid=H9JWDAsf9onc&uv=1] e si impegnano, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto o la sua decadenza (ACCETTAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO).
4. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della Parte che la richiede.
Articolo 11
1. Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi alla presente Convenzione.
2. Nell’ambito del trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal
citato D.Lgs. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 31 e ss. del D.Lgs. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.
Il presente Accordo consta di undici articoli e undici pagine, è redatto in lingua italiana ed è firmato in due originali di uguale valore.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Luogo e data
per AGRIS Sardegna
Il sostituto del Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
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per il Consorzio
Il Presidente Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
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Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le clausole di cui all’art. 10, punti
2 e 3 relative alle controversie e all’accettazione
del Codice di comportamento in materia di norme anticorruzione.
per AGRIS Sardegna
Il sostituto del Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
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per il Consorzio
Il Presidente Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
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