PROTEZIONE RAGAZZO
PROTEZIONE RAGAZZO
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo sche- ma predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Contrattuali prima della sottoscrizione della polizza.
Ed. 06/2014.
Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascico- lo, non derivanti da innovazioni normative, potranno essere consultati sul sito internet della Società al seguente indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xx.
A - INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. INFORMAZIONI GENERALI
a)Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua
b)Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 – 00000 Xxxxxx – Italia
c) Telefono 02/397161 - fax 02/0000000 - Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx - e-mail: benvenutini- xxxxxxx@xxxxxxxx.xx
d)Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella Legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 all’albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA (dati relativi all’ultimo bilancio approvato)
Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 394 milioni di euro di cui 40 milioni di euro rela- tivi al capitale sociale, e 354 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 217%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margi- ne di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
La informiamo che su xxx.xxxxxxxx.xx è disponibile un’Area Riservata che le permetterà di con- sultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le sempli- ci istruzioni di registrazione presenti sul sito.
Il contratto, a seconda dell’accordo tra le parti (Contraente e Italiana Assicurazioni), può prevedere, oppu- re no, il tacito rinnovo alla sua scadenza; la scelta effettuata si può rilevare nella relativa casella (“tacito rinnovo”) presente sulla scheda di polizza.
AVVERTENZA:
Se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo – che salvo diversa pattuizione è di anno in anno - è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta.
La disdetta può essere effettuata, sia da parte del Contraente sia da parte di Italiana Assicurazione, solo mediante comunicazione con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.
La disdetta ha come effetto la risoluzione del rapporto contrattuale.
Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rimanda all’Art. 1.5 delle Condizioni Contrattuali.
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Il prodotto “Protezione Ragazzo” contiene le garanzie per far fronte agli infortuni che possono accadere a bambini o ragazzi, nello svolgimento di ogni normale attività della vita comune comprese le attività sco- lastiche in genere.
Riportiamo di seguito le garanzie offerte dalla polizza.
Nella scheda di polizza sono indicate le garanzie acquistate e quindi operanti, nonché le relative somme assicurate.
Il Contraente potrà inoltre decidere se acquistare, ovvero attivare o meno, determinate Condizioni Particolari (ad esempio chi acquista la garanzia Invalidità Permanente può scegliere differenti regimi di franchigia, oppure è possibile comprendere anche gli infortuni derivanti dall’uso e la guida di veicoli e natanti a motore).
Eventuali pattuizioni extracontrattuali non rientranti nello standard del prodotto, saranno oggetto di appositi allegati o appendici che entreranno a far parte del contratto medesimo.
Con riferimento a quanto stabilito all’Art. 2.1 delle Condizioni Contrattuali, dove viene disciplinato cosa si intende per infortunio, le coperture previste sono:
– MORTE - regolamentata all’Art. 3.1 delle Condizioni Contrattuali: se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato la Società corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso.
– INVALIDITÀ PERMANENTE - regolamentata all’Art. 3.2 delle Condizioni Contrattuali: se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente la Società liquida, a postumi stabilizzati, una inden- nità calcolata applicando la percentuale di invalidità accertata - diminuita delle franchi- gie previste - alle componenti di capitale nelle quali si intende suddivisa la somma assi- curata per Invalidità Permanente Totale.
AVVERTENZA
Per questa garanzia è prevista l’applicazione di una franchigia espressa in percentuale. Tale franchigia è relativa, ed al superamento del 25% non viene più applicata. La disciplina è ripor- tata al terzo comma della dell’Art. 3.2 delle Condizioni Contrattuali.
– PERDITA ANNO SCOLASTICO - regolamentata all’Art. 3.3 delle Condizioni Contrattuali: in caso di perdita dell’anno scolastico per assenza, conseguente ad infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, da corsi di studio frequentati in scuole elementari, medie inferiori o superiori, di durata non inferiore a 60 giorni consecutivi o 75 giorni in più soluzioni, la Società corrisponde l’indennità stabilita nello stes- so Art. 3.3.
– DIARIA PER APPLICAZIONE DI APPARECCHIO GESSATO - regolamentata al punto A) delle Condizioni Particolari: se l’infortunio comporta l’applicazione di un mezzo di contenzione, inamovibile e permanente, reso necessario da fratture o lesioni legamentose articolari, la Società corrisponde, per ogni giorno di immobilizzazione, la somma assicurata, entro un limite massimo di 90 giorni per sinistro.
– RIMBORSO SPESE DI CURA - regolamentata al punto B) delle Condizioni Particolari: per la cura delle lesioni causate dall’infortunio la Società rimborsa le spese mediche sostenute dall’Assicurato.
AVVERTENZA
La garanzia prevede l’applicazione di un massimale, indicato nella scheda di polizza, nonché di specifici sottolimiti di indennizzo per alcune voci di spesa e di una franchigia per le spese sostenute dopo il ricovero o in assenza di ricovero.
Il massimale è la somma massima liquidabile a titolo di risarcimento del danno. Le limitazioni sono indicate nello stesso punto B) delle Condizioni Particolari.
– RENDITA VITALIZIA - regolamentata al punto F) delle Condizioni Particolari: se l’infortunio determi- na una invalidità permanente pari o maggiore del 66% la Società eroga, a partire dal compimento del 18° anno di età se minorenni al momento dell’infortunio e fintanto che l’Assicurato risulti in vita, la ren- dita prevista.
AVVERTENZA
Sono presenti nelle Condizioni Contrattuali delle limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa, oltre a quelle indicate nelle specifiche garanzie di cui sopra, che danno luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Il dettaglio di tali circostanze è contenuto nei seguenti articoli delle Condizioni Contrattuali:
– 2.1 Definizione d’infortunio. Delimitazione dell’assicurazione;
– 2.2 Assicurazione infortuni dei rischi volo come passeggeri;
– 4.1 Esclusioni;
– 4.2 Persone non assicurabili;
– 4.3 Persone assicurabili con patto speciale;
– 5.2 Criteri di indennizzabilità.
ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISAR- CIMENTO O MASSIMALE
Per calcolare l’indennizzo dovuto dalla Società in caso di sinistro occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall’assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coin- volta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali la Società interviene.
Esempi di applicazione franchigia per la garanzia Invalidità Permanente
A | B | C | |
Somma assicurata per Invalidità Permanente | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Franchigia | 5% | 5% | 5% |
Percentuale di invalidità accertata | 2% | 12% | 30% |
Esempio A: NESSUN INDENNIZZO, l’invalidità accertata è inferiore alla franchigia.
Esempio B: il danno indennizzato sarà di 7.000 (ottenuto con il seguente conteggio 12% - 5% = 7%
da applicarsi sulla somma assicurata 100.000).
Esempio C: il danno indennizzato sarà di 30.000 (ottenuto applicando 30% sulla somma assicurata 100.000; la franchigia del 5% infatti non si applica se l’invalidità permanente accertata è superiore al 25%).
NB: in caso nel medesimo infortunio vengano interessati più organi o arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle relative percentuali ma fino al limite massimo del 100%.
Esempi di applicazione franchigia/scoperto con limite di indennizzo per la garanzia Rimborso Spese di Cura.
A B C
Entità del danno | 500 | 1.500 | 2.000 |
Massimale | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Limite di indennizzo | 250 | / | / |
Franchigia | 0 | 100 | 0 |
Esempio A: il danno indennizzato sarà di 250 (essendo il limite di indennizzo inferiore all’entità del danno ed al massimale della garanzia e non essendo prevista alcuna franchigia).
Esempio B: il danno indennizzato sarà di 1.400 (all’entità del danno viene detratta la sola franchigia, non essendo previsti limiti di indennizzo).
Esempio C: il danno indennizzato sarà di 1.500 (essendo il massimale inferiore all’entità del danno e non essendo previsti limiti di indennizzo o franchigie).
4. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ
Ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, richiamati all’Art. 1.1 delle Condizioni Contrattuali, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione dell’assicurazione.
5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONI NELLA PROFESSIONE
Il Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunica- zione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’in- dennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società, ai sensi dell’Art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
È da intendersi aggravamento di rischio, per esempio, il passaggio da un’attività studentesca ad un’atti- vità lavorativa, specie se non intellettuale.
Si veda in proposito l’Art. 1.2 delle Condizioni Contrattuali.
6. PREMI
Il periodo indica la durata del contratto in rapporto al premio (appunto, periodico), il frazionamento riguarda solo il pagamento del premio che, pur se frazionato, resta unico.
Esiste la possibilità di frazionare il premio annuo imponibile in rate non inferiori a tre mesi.
L’eventuale frazionamento del premio è quello indicato nella scheda di polizza nell’apposito campo “rateazione”.
Si ricordano i mezzi di pagamento ammessi:
– denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
– assegni bancari e circolari;
– bonifici bancari;
– bollettini postali;
– bancomat (solo presso le Agenzie dotate di POS).
AVVERTENZA
La Società o l’intermediario possono, a loro giudizio e secondo le caratteristiche del caso specifico, appli- care sconti di premio.
7. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE
Il prodotto “Protezione Ragazzo” non prevede adeguamento del premio e delle somme assicurate.
8. DIRITTO DI RECESSO AVVERTENZA
Il contratto non prevede possibilità di disdetta tra le parti in caso di sinistro.
9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è veri- ficato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 del Codice Civile).
10. LEGGE APPLICABILE
Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana.
Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme impe- rative nazionali, la Società indica come opzione prescelta l’applicazione della legge italiana.
11. REGIME FISCALE
L’attuale aliquota governativa prevista per il Ramo Infortuni è del 2,5%.
C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO AVVERTENZA
La data di insorgenza del sinistro è la data di accadimento dell’infortunio.
Le Condizioni Contrattuali prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti alla Società, entro tre giorni dall’infortunio o dal momento in cui si abbia avuta la possibilità, pre- cisando le circostanze dell’evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni Contrattuali.
Si evidenzia che l’Assicurato sarà tenuto a consentire eventuali visite mediche o qualsiasi indagine ed accertamento che la Società ritenga necessari per l’iter di valutazione del danno e che le spese relati- ve a tali certificazioni mediche sono a carico dell’Assicurato stesso.
I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti all’Art. 5.1.
13. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Benvenuti in Italiana” Italiana Assicurazioni, Via M. U. Traiano,18 – 20149 Milano, Numero Verde 800–101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 00 00000000, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS – Servizio tutela degli utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della docu- mentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantifi- cazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclu- siva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
In caso di controversia con un’Impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può attivare la rete FIN-Net di risoluzione delle controversie trans- frontaliere accessibile dal sito internet xxx.xxxxx.xx, sezione “Per il consumatore”, oppure inoltrando reclamo all’IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net.
14. ARBITRATO AVVERTENZA
Per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all’arbitrato, in tal caso il Collegio Medico, per lo svolgimento dell’arbitrato stesso, risiede nel comune, sede di istituto di medi- cina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
In alternativa sarà sempre possibile rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. La norma è contenuta nell’Art. 5.3 delle Condizioni Contrattuali.
15. MEDIAZIONE
Qualora una delle parti del presente contratto intenda agire in giudizio per una controversia avente ad oggetto gli obblighi contrattuali dovrà, preliminarmente esperire la procedura di mediazione obbligato- ria prevista dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
GLOSSARIO
Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni Contrattuali è il seguente:
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
BAMBINO – RAGAZZO – STUDENTE
Persona compresa in una fascia d’età tra 0 e 6 anni o, in caso di età superiore, individuo regolarmente iscrit- to che frequenta un corso di studi relativo alle scuole dell’obbligo o scuole di altro ordine, superiori ed uni- versità, che non svolge alcuna attività di carattere professionale.
BENEFICIARI
Le persone designate dall’Assicurato a riscuotere l’indennizzo in caso di proprio decesso. In assenza di desi- gnazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
DANNO ESTETICO
Deturpazione obiettivamente constatabile.
FRANCHIGIE/SCOPERTO
Parte del danno indennizzabile, espressa rispettivamente in cifra fissa, in percentuale o in giorni (franchigia) o in percentuale sull’ammontare del danno (scoperto), che rimane a carico dell’Assicurato.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INTERVENTO CHIRURGICO
Provvedimento terapeutico che è attuato con manovre manuali o strumentali, cruente, eseguito anche senza ricovero presso l’ambulatorio o lo studio del medico chirurgo curante.
ISTITUTO DI CURA
Policlinico universitario, ospedale, istituto di ricerca e cura, istituto scientifico, case di cura, day hospital / day surgery, poliambulatori medici, centri diagnostici, centri di fisiocinesiterapia e riabilitazione regolarmente autorizzati.
Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapi- che e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.
MASSIMALE
La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.
PARTI
Il Contraente e ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A..
POLIZZA
Il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
RICOVERO
Permanenza in istituto di cura con pernottamento.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro.
SCHEDA DI POLIZZA
Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichia- razioni e le scelte del Contraente, il premio e la sottoscrizione delle Parti.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.
Italiana Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle noti- zie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
Xxxxxx Xxxxxxxx