Contratto di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte (tariffa 935B)
REALE TCM DQ
Reale Mutua per le imprese Tutela delle risorse umane
Fascicolo informativo
Contratto di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte (tariffa 935B)
Contratto di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente (tariffa 936B)
Il presente FASCICOLO INFORMATIVO, contenente Nota informativa, Condizioni di assicurazione, Glossario, modulo di Proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Mod. 8055 VIT - 01/2013
REALE TCM DQ
SOMMARIO
NOTA INFORMATIVA
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI E SULLE GARANZIE OFFERTE
C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
2. PAGAMENTO DEI PREMI
3. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
4. COSTI
5. PRESTAZIONI 6.ESCLUSIONI
7. RISCATTO
8. OPZIONI DI CONTRATTO
9. INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI A REALE MUTUA
10. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER I PAGAMENTI
11. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
12. BENEFICIARI
13. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO
14. PERFEZIONAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO
15. DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO
16. IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ
17. ONERI FISCALI
18. FORO COMPETENTE
19. CONDIZIONI SPECIALI REGOLANTI LA GARANZIA DI INVALIDITÀ PERMANENTE GLOSSARIO
PROPOSTA
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1 Informazioni generali
a) Società Reale Mutua di Assicurazioni – forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi.
b) Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxx x’Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx).
c) Recapito telefonico: x00 0000 000 000 – fax: x00 0000 000 000; Sito internet: xxx.xxxxxxxxxx.xx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
d) Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923,
n. 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.
2 Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 1.446 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 1.386 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione Vita è pari al 323,20%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI E SULLE GARANZIE OFFERTE 3 Prestazioni e garanzie offerte
La durata dell’assicurazione è monoannuale, rinnovabile di anno in anno.
Il contratto prevede le seguenti prestazioni:
la copertura del solo rischio di morte o, se scelta la relativa tariffa, del rischio di morte e di invalidità totale e permanente a gruppi di persone con caratteristiche omogenee e prevede la sottoscrizione del contratto da parte di un unico Contraente.
Il prodotto è destinato a Dirigenti e Quadri d’azienda e, quindi, l'accettazione del rischio dipende dall'attività professionale svolta.
Il valore della prestazione per ogni Assicurato si determina, in generale, in base a criteri uniformi caratteristici del gruppo
Un contratto sottoscritto nella tariffa 935B prevede un’assicurazione di gruppo temporanea per il caso di morte a capitale costante.
Un contratto sottoscritto nella tariffa 936B prevede un’assicurazione di gruppo temporanea per il caso di morte e di invalidità permanente a capitale costante.
Nel caso in cui avvenga il decesso dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, Reale Mutua garantisce ai Beneficiari il pagamento di un importo pari al capitale assicurato.
La liquidazione dell’indennizzo dovuto per la garanzia di invalidità permanente comporta la contestuale automatica decadenza dalla garanzia caso morte. La decadenza dalla garanzia caso morte ha luogo anche se l’indennizzo dovuto per la garanzia di invalidità permanente non è ancora stato pagato per intero. In tale ipotesi l’indennità per invalidità permanente non ancora pagata sarà corrisposta agli eredi dell’Assicurato.
Nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto o in caso non sia insorta alcuna invalidità e i premi pagati restano acquisiti da Reale Mutua.
Il premio versato dal Contraente, al netto del caricamento, viene interamente utilizzato dalla Società per far fronte ai rischi demografici (mortalità, invalidità) previsti dal contratto.
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari secondo quanto previsto alla sezione Prestazioni delle Condizioni di assicurazione.
Prestazione in caso di invalidità permanente da infortunio/malattia dell’Assicurato
In caso di infortunio/malattia dell’Assicurato che sia causa di invalidità permanente, come definita all’articolo 19.1 delle Condizioni di assicurazione, è previsto il pagamento all’Assicurato di una prestazione sotto forma di capitale.
La copertura per un Assicurato termina quando viene a cessare il rapporto di lavoro. In queste situazioni il Contraente ha l’obbligo di informare la Società con comunicazione scritta.
Ai fini della validità della garanzia il Contraente riconosce a Reale Mutua il diritto di verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l’ingresso e la permanenza in assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute in Proposta relative alla compilazione dell’autocertificazione sanitaria nei casi in cui sia prevista.
4 Premi
Il contratto prevede il pagamento di un premio unico per ogni anno di assicurazione. Il premio deve essere versato dal Contraente:
• alla sottoscrizione del contratto;
• a ogni eventuale rinnovo di contratto, nei tempi previsti dal successivo articolo 4.1;
• in caso di aumento di capitale;
• in caso di inserimento di nuovi Assicurati antecedente la scadenza del contratto.
Per ogni Assicurando il premio netto si determina in base ai tassi di premio, differenziati per età, e all'importo della prestazione.
Il premio complessivo del contratto è maggiorato del caricamento per spese di emissione pari a 5,00 euro.
Tale importo è dovuto anche in tutti i casi in cui vengano emesse appendici di adeguamento o vengano effettuati rinnovi contrattuali.
Nel caso emerga un maggior rischio, possono essere applicati sovrappremi di tipo sanitario.
E’ prevista anche la possibilità di frazionamento del premio in rate semestrali, trimestrali o mensili; per l’evidenza dei costi si rinvia all’articolo 5.1.1
Il premio, anche se frazionato in più rate subannuali, è comunque dovuto per intero nel caso si verifichi un sinistro.
Nel caso di copertura di durata inferiore all'anno si stabiliranno ratei di premio calcolati in giorni ed ottenuti riducendo il premio dovuto per la copertura di un anno in proporzione alla durata della copertura.
Il versamento dei premi potrà essere effettuato con assegno circolare o bancario intestato a Reale Mutua e con clausola di non trasferibilità, con bollettino di conto corrente postale, con bonifico bancario, con bancomat o carta di credito presso le sole agenzie abilitate. Per importi uguali o superiori a 100.000,00 euro, il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario con valuta fissa sul c/c intestato a Reale Mutua presso Banca Reale S.p.A., codice IBAN XX00X0000000000000000000000, indicando come causale: CODICE AGENZIA – REALE TCM DQ – COGNOME CONTRAENTE.
Il contratto non prevede il diritto di riscatto o di riduzione della prestazione e pertanto il mancato pagamento del premio determina la risoluzione del contratto e i premi versati restano acquisiti da Reale Mutua.
L’età degli Assicurati è sempre calcolata all’ultima ricorrenza anniversaria trascorsa del contratto (arrotondando all’intero per eccesso, se l’intervallo tra la data di ricorrenza e la data di nascita è uguale o superiore a 6 mesi e 1 giorno).
L’uscita dall'assicurazione in corso d’anno, non dovuta a decesso o sinistro invalidante, prevede il rimborso del rateo di premio relativo al periodo di mancata esposizione al rischio.
4.1 Premi per rinnovi contrattuali
La Convenzione scade dopo 1 anno dalla data riportata sul frontespizio e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga disdetta da una delle Parti, con preavviso di almeno 30 giorni, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
La copertura assicurativa resta in vigore se, entro e non oltre il giorno della ricorrenza anniversaria, viene corrisposto almeno il 20,00% del premio previsto dal contratto.
Il saldo (conguaglio e integrazioni per i nuovi inserimenti) dovrà essere effettuato con una dilazione massima di 30 giorni dalla ricorrenza anniversaria.
Il rinnovo annuale delle coperture assicurative per il gruppo di Assicurati è effettuato sulla base della “situazione Assicurati” (nominativi e dati anagrafici, capitali e accertamenti sanitari) comunicata dal Contraente a Reale Mutua entro il mese antecedente la ricorrenza anniversaria del contratto.
Le variazioni intervenute successivamente saranno oggetto di appendici integrative e/o rimborsi successivi al rinnovo.
Reale Mutua si riserva la facoltà di non rinnovare la copertura assicurativa, o di rinnovarla a condizioni diverse, qualora le informazioni relative agli Assicurati siano significativamente diverse da quelle fornite alla sottoscrizione del contratto.
C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE 5 Costi
5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
5.1.1 Costi gravanti sul premio
Caricamento per spese di emissione alla sottoscrizione del contratto | 5,00 euro |
Caricamento per diritti per appendici di adeguamento/rinnovi | 5,00 euro |
Caricamento proporzionale al premio | 14,00% |
Caricamento per spese di frazionamento del premio | frazionamento semestrale 1,50% frazionamento trimestrale 2,00% frazionamento mensile 2,50% |
Il premio netto si ottiene sottraendo il caricamento per spese di emissione pari a 5,00 euro.
Qualora Reale Mutua richieda che l’Assicurando si sottoponga a eventuali accertamenti sanitari, il costo è a carico dell’Assicurando, con un contributo da parte di Reale Mutua pari alle spese effettivamente sostenute, con un massimo variabile in funzione del capitale assicurato, secondo la seguente tabella:
Capitale assicurato | Contributo xxxxxxx Xxxxx Mutua |
0 - 400.000,00 | 50,00 euro |
400.000,01 - 500.000,00 | 100,00 euro |
500.000,01 - 1.000.000,00 | 200,00 euro |
Le eventuali eccedenze a detti importi sono a carico dell’Assicurando.
La quota parte percepita dai distributori, con riferimento all’intero flusso commissionale previsto dal contratto, è pari all’82,32% (con riferimento a un premio di 1.500,00 euro).
6 Sconti
Non sono previsti sconti.
7 Regime fiscale
(in vigore alla redazione del presente Fascicolo informativo)
A) I premi di assicurazione costituiscono un costo deducibile per il datore di lavoro nel caso in cui abbia l’obbligo, derivante da contratto, accordo o regolamento aziendale, di stipulare l’assicurazione oppure di fornire le prestazioni assistenziali per il caso di morte e di invalidità totale e permanente.
B) Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita sono esenti da IRPEF (articolo 34 del D.P.R. 29/9/1973, n. 601) se corrisposte in caso di morte o di invalidità totale e permanente dell'Assicurato.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 8 Modalità di perfezionamento del contratto
Si rinvia all’articolo 14 delle Condizioni di assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.
9 Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi
La Convenzione scade dopo 1 anno dalla data riportata sul frontespizio e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga disdetta da una delle Parti, con preavviso di almeno 30 giorni, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
La copertura assicurativa resta in vigore se, entro e non oltre il giorno della ricorrenza anniversaria, viene corrisposto almeno il 20,00% del premio previsto dal contratto. In caso contrario si determina lo scioglimento del contratto e i premi pagati restano acquisiti da Reale Mutua.
Entro 30 giorni dalla ricorrenza anniversaria il Contraente dovrà provvedere al saldo del premio (conguaglio e integrazioni per i nuovi inserimenti). Qualora il Contraente non provveda al saldo entro tale termine, la garanzia decade da tale data e i sinistri eventualmente verificatisi non verranno indennizzati.
E’ possibile riattivare le coperture assicurative riprendendo il versamento dei premi, con esclusione del premio relativo agli Assicurati eventualmente deceduti nel periodo di scopertura o colpiti da sinistro che ne determini l’invalidità totale e permanente.
10 Riscatto e riduzione
Il contratto non prevede il diritto di riscatto o di riduzione.
11 Revoca della Proposta
Prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta, inviando una raccomandata a Reale Mutua e, in tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di revoca, l’intero ammontare del premio eventualmente versato.
12 Diritto di recesso
Entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può recedere dal contratto, inviando una raccomandata a Reale Mutua. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto del caricamento per spese di emissione del contratto effettivamente sostenute indicate al precedente articolo 5.1.1 e delle spese per eventuali accertamenti sanitari riportate nelle note in Proposta.
13 Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termine di prescrizione
Si rinvia all'articolo 10 delle Condizioni di assicurazione nel quale viene indicata la documentazione che il Contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte della Società.
Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i Beneficiari. Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.
Ogni pagamento viene effettuato tramite la competente agenzia, nel rispetto della normativa vigente.
Si precisa che, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti da un contratto assicurativo si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l’avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui “Rapporti dormienti”, legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo previsto dalla stessa.
14 Legge applicabile al contratto
Al contratto che sarà sottoscritto si applica la Legge italiana.
15 Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto, ogni documento allegato e le comunicazioni in corso di contratto vengono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un’altra lingua.
16 Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Buongiorno Reale”, Società Reale Mutua di Assicurazioni Xxx Xxxxx x'Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Numero Verde 800.320.320 (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20), fax 000.000.00.00, e-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Commissione di Garanzia
Nella continua attenzione verso i propri Assicurati, Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato Reale Mutua" con sede in xxx Xxxxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. La Commissione, composta da 3 personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare i diritti degli Assicurati nei contratti
sottoscritti con Reale Mutua. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per il Contraente. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le Società di persone e di capitali, che abbiano sottoscritto un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i rami Credito e Cauzioni. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx.
17 Comunicazione del Contraente alla Società
18 Conflitto di interessi
Reale Mutua non ha individuato situazioni di conflitto con gli interessi dei Contraenti e assicura che il patrimonio delle gestioni separate, dei fondi interni e gli attivi rappresentativi dei contratti collegati a valori di riferimento non sono gravati da oneri altrimenti evitabili o esclusi dalla percezione di utilità a essi spettanti.
Reale Mutua assicura che i Contraenti beneficiano di eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e si impegna comunque a ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall’esistenza di tali accordi.
La Società Reale Mutua di Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il rappresentante legale
Firmato digitalmente da:
Ing. Xxxxx Xxxx
Data ultimo aggiornamento: 04/02/2013
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
REALE TCM DQ è un prodotto di assicurazione di gruppo temporanea per il caso di morte (tariffa 935B) o per il caso di morte e di invalidità totale e permanente (tariffa 936B) a capitale costante.
Il contratto si colloca nell’ambito della tutela delle risorse umane e può essere sottoscritto con l’obiettivo di copertura dal rischio di morte e invalidità permanente.
L'età dell'Assicurato alla sottoscrizione del contratto deve essere almeno pari a 18 anni, mentre l'età massima a scadenza non superiore a 76 anni per la tariffa 935B e a 71 anni per la tariffa 936B.
L’età degli Assicurati è sempre calcolata all'ultima ricorrenza anniversaria trascorsa del contratto (arrotondando all’intero per eccesso, se l’intervallo tra la data di ricorrenza e la data di nascita è uguale o superiore a 6 mesi e 1 giorno).
La durata dell’assicurazione temporanea di gruppo è monoannuale, rinnovabile di anno in anno.
Il rinnovo annuale delle coperture assicurative per il gruppo di Assicurati è effettuato sulla base della “situazione Assicurati” (nominativi e dati anagrafici, capitali e accertamenti sanitari) comunicata dal Contraente a Reale Mutua entro il mese antecedente la ricorrenza anniversaria del contratto.
Le variazioni intervenute successivamente saranno oggetto di appendici integrative e/o rimborsi successivi al rinnovo.
Reale Mutua si riserva la facoltà di non rinnovare la copertura assicurativa, o di rinnovarla a condizioni diverse, qualora le informazioni relative agli Assicurati siano significativamente diverse da quelle fornite alla sottoscrizione del contratto.
Il prodotto è destinato a Dirigenti e Quadri d’azienda e, quindi, l'accettazione del rischio dipende dall'attività professionale svolta.
2. PAGAMENTO DEI PREMI
Il contratto prevede il pagamento di un premio unico per ogni anno di assicurazione. Il premio deve essere versato dal Contraente:
• alla sottoscrizione del contratto;
• ad ogni eventuale rinnovo di contratto, nei tempi di seguito previsti;
• in caso di aumento di capitale;
• in caso di inserimento di nuovi Assicurati antecedente la scadenza del contratto.
Per ogni Assicurando il premio netto si determina in base ai tassi di premio, differenziati per età, e all'importo della prestazione.
Il premio complessivo del contratto è maggiorato del caricamento per spese di emissione pari a 5,00 euro.
Tale importo è dovuto anche in tutti i casi in cui vengano emesse appendici di adeguamento o vengano effettuati rinnovi contrattuali.
Nel caso emerga un maggior rischio, possono essere applicati sovrappremi di tipo sanitario.
E’ prevista anche la possibilità di frazionamento del premio in rate semestrali, trimestrali o mensili, con l’applicazione delle seguenti maggiorazioni:
frazionamento semestrale: 1,50%
frazionamento trimestrale: 2,00%
frazionamento mensile: 2,50%
Nel caso di copertura di durata inferiore all'anno si stabiliranno ratei di premio calcolati in giorni ed ottenuti riducendo il premio dovuto per la copertura di un anno in proporzione alla durata della copertura.
L’uscita dall'assicurazione in corso d’anno, non dovuta a decesso o sinistro invalidante, prevede il rimborso del rateo di premio relativo al periodo di mancata esposizione al rischio.
La Convenzione scade dopo 1 anno dalla data riportata sul frontespizio e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga disdetta da una delle Parti, con preavviso di almeno 30 giorni, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
La copertura assicurativa resta in vigore se, entro e non oltre il giorno della ricorrenza anniversaria, viene corrisposto almeno il 20,00% del premio previsto dal contratto.
Entro 30 giorni dalla ricorrenza anniversaria del contratto il Contraente dovrà provvedere al saldo del premio (conguaglio ed integrazioni per i nuovi inserimenti).
Il versamento dei premi potrà essere effettuato con assegno circolare o bancario intestato a Reale Mutua e con clausola di non trasferibilità, con bollettino di conto corrente postale, con bonifico bancario, con bancomat o carta di credito presso le sole agenzie abilitate. Per importi uguali o superiori a 100.000,00 euro, il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario con valuta fissa sul c/c intestato a Reale Mutua presso Banca Reale S.p.A., codice IBAN XX00X0000000000000000000000, indicando come causale: CODICE AGENZIA – REALE TCM DQ – COGNOME CONTRAENTE.
3. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Si determina lo scioglimento del contratto e i premi pagati restano acquisiti da Reale Mutua, non viene più prestata, quindi, la copertura assicurativa e i sinistri eventualmente verificatisi non vengono indennizzati, nei seguenti casi:
• qualora entro la ricorrenza anniversaria del contratto non si provveda al pagamento di almeno il 20,00% del premio previsto
• qualora, avendo già versato almeno il 20,00% dei premi nei termini previsti, entro 30 giorni dalla ricorrenza anniversaria del contratto il Contraente non provveda al saldo del premio (conguaglio ed integrazioni per i nuovi inserimenti).
E’ possibile riattivare le coperture assicurative riprendendo il versamento dei premi, con esclusione di quelli relativi agli Assicurati eventualmente deceduti o colpiti da sinistro che ne determini l’invalidità totale e permanente nel periodo in cui non è stata prestata la copertura assicurativa.
4. COSTI
Di seguito vengono elencati i costi prelevati dal premio versato.
Caricamento per spese di emissione alla sottoscrizione del contratto | 5,00 euro |
Caricamento per diritti per appendici di adeguamento/rinnovi | 5,00 euro |
Caricamento proporzionale al premio | 14,00% |
Caricamento per spese di frazionamento del premio | frazionamento semestrale 1,50% frazionamento trimestrale 2,00% frazionamento mensile 2,50% |
Il premio netto si ottiene sottraendo il caricamento per spese di emissione pari a 5,00 euro.
Qualora Reale Mutua richieda che l’Assicurando si sottoponga a eventuali accertamenti sanitari, il costo è a carico dell’Assicurando, con un contributo da parte di Reale Mutua pari alle spese effettivamente sostenute, con un massimo variabile in funzione del capitale assicurato, secondo la seguente tabella:
Capitale assicurato | Contributo xxxxxxx Xxxxx Mutua |
0 - 400.000,00 | 50,00 euro |
400.000,01 - 500.000,00 | 100,00 euro |
500.000,01 - 1.000.000,00 | 200,00 euro |
Le eventuali eccedenze a detti importi sono a carico dell’Assicurando.
5. PRESTAZIONI
In caso di morte o di sopravvenuta invalidità totale e permanente dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, Reale Mutua garantisce, ai Beneficiari, il pagamento del capitale assicurato. La liquidazione dell’indennizzo dovuto per la garanzia di invalidità permanente comporta la contestuale automatica decadenza dalla garanzia caso morte. La decadenza dalla garanzia caso morte ha luogo anche se l’indennizzo dovuto per la garanzia di invalidità permanente non è ancora stato pagato per intero. In tale ipotesi l’indennità per invalidità permanente non ancora pagata sarà corrisposta agli eredi dell’Assicurato.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del contratto, questo si intende estinto ed i premi pagati restano acquisiti da Reale Mutua.
6. ESCLUSIONI
La copertura per un Assicurato termina quando viene a cessare il rapporto di lavoro. In queste situazioni il Contraente ha l’obbligo di informare la Società con comunicazione scritta.
Ai fini della validità della garanzia il Contraente riconosce a Reale Mutua il diritto di verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l’ingresso e la permanenza in assicurazione.
Il rischio di morte o della sopravvenuta invalidità è coperto qualunque possa esserne la causa, compreso il suicidio, senza limiti territoriali.
Sono tuttavia esclusi dalla garanzia i casi di decesso o di invalidità causati da:
- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- infortuni subiti a causa di guerra, se e in quanto l’Assicurato venga sorpreso dallo scoppio degli eventi mentre si trova all’estero in un Paese sino ad allora in pace, fatto salvo il caso in cui l’infortunio determinato da fatti di guerra avvenga entro il 14° giorno dallo scoppio delle ostilità;
- infortuni direttamente causati da partecipazione attiva dell’Assicurando a ribellioni, insurrezioni, tumulti popolari o sommosse;
- infortuni direttamente o indirettamente correlati a:
a) impiego di armi atomiche, biologiche o chimiche nonché di sostanze radioattive, biologiche o chimiche;
b) attacchi o intrusioni dolose in stabilimenti o altre installazioni fisse (ad esempio centrali nucleari, impianti di rigenerazione, depositi finali o intermedi, reattori di ricerca, giacimenti o fabbriche) o loro parti, terreni o installazioni mobili (ad esempio contenitori di trasporto o deposito), che possono provocare il rilascio di radioattività o di sostanze o aggressivi nucleari, biologici o chimici.
- infortuni causati dall'improvvisa emanazione di energia atomica, da radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva (sia controllata che incontrollata), ad eccezione di quelli derivanti da pratica di radiologia e cobaltoterapia, utilizzo di radium o radio-isotopi in ambito medico o universitario, esposizione occasionale a radium o radio-isotopi delle persone operanti, a qualsiasi titolo, in ambito medico o universitario;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio (salvo diversa pattuizione contrattuale);
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurando non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
- infortuni che risultino conseguenza di proprie azioni correlate a stati di ubriachezza (Cfr.
Glossario), all’assunzione di sostanze stupefacenti o all’uso non terapeutico di psicofarmaci;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero altra patologia ad essa collegata, se il decesso avviene entro i primi 5 anni dalla data di decorrenza del primo contratto sottoscritto nel caso in cui l'Assicurato non si sia sottoposto al test HIV.
E' esclusa, inoltre, la copertura dei casi di invalidità:
- preesistenti alla decorrenza della garanzia nei confronti del singolo Assicurato;
- determinati da malattie conseguenti a situazioni patologiche insorte prima dell’effetto dell’Assicurazione;
7. RISCATTO
Le assicurazioni temporanee in caso di morte o in caso di morte e di invalidità permanente non prevedono il diritto di riscatto.
8. OPZIONI DI CONTRATTO
Non sono previste opzioni di contratto.
9. INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI A REALE MUTUA
Le comunicazioni di revoca della Proposta e di recesso dal contratto, devono essere inviate dal Contraente alla Direzione Tutela della Persona e Risparmio di Reale Mutua a mezzo raccomandata.
Per l’inoltro delle richieste di variazione della designazione dei Beneficiari e della comunicazione di decesso dell’Assicurato, gli Assicurati o i Beneficiari possono rivolgersi all’agenzia competente; la data di riferimento è quella di presentazione della richiesta stessa. In alternativa, la comunicazione dovrà avvenire a mezzo raccomandata alla Direzione Tutela della Persona e Risparmio di Reale Mutua e, in questo caso, la data cui far riferimento è quella del ricevimento della comunicazione da parte di Reale Mutua.
10. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER I PAGAMENTI
Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto, prima di procedere al pagamento,
dovranno essere consegnati a Reale Mutua i documenti necessari a:
• verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento;
• individuare con esattezza gli aventi diritto alle prestazioni.
Per caso specifico, vengono di seguito elencati i documenti richiesti.
Decesso
• Certificato anagrafico di morte dell’Assicurato nel quale sia anche indicata la data di nascita.
• scheda ISTAT delle cause di morte ed eventuale referto autoptico;
• relazione del medico curante attestante la causa del decesso presa visione del quale Reale Mutua si riserva di richiedere ulteriore documentazione sanitaria (cartelle cliniche, accertamenti sanitari, verbali di commissioni di invalidità ecc.);
• verbale delle autorità competenti in caso di morte violenta o accidentale dell’Assicurato.
• atto di notorietà redatto in Tribunale o dal Notaio, dal quale risulti:
- se l'Assicurato abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il testamento i cui estremi sono indicati nell'atto - sia l'unico o l'ultimo e non sia stato impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione.
- chi siano gli eredi legittimi dell'Assicurato al momento del decesso, in caso di Beneficiari designati in modo generico;
• nel caso di Beneficiari minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la prestazione.
Sinistro per invalidità:
Si rinvia alle specifiche disposizioni riportate al successivo articolo 19.4.
Ricordiamo che, per ogni liquidazione, è necessario disporre, relativamente ai Beneficiari del pagamento, di:
• documento d’identità valido;
• codice fiscale;
• indirizzo completo.
Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.
Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.
Ogni pagamento viene effettuato tramite la competente agenzia, nel rispetto della normativa vigente.
Si precisa che, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti da un contratto assicurativo si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l’avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui “Rapporti dormienti”, legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo previsto dalla stessa.
11. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
12. BENEFICIARI
In caso di morte dell’Assicurato, Beneficiari dell’assicurazione sono i soggetti individuati dall'Assicurato e, in mancanza della designazione, gli aventi diritto alle prestazioni a norma dell'articolo 2122 del Codice Civile, salvo contraria disposizione testamentaria espressamente riguardante il contratto.
In caso di riconosciuta invalidità permanente, Beneficiario della prestazione prevista dalla relativa copertura è l’Assicurato stesso.
E’ esclusa ogni possibilità di variazione inerente ai Beneficiari da parte del Contraente.
13. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO
Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi del contratto. Questo significa, in particolare, che le prestazioni corrisposte a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario e non sono soggette all'imposta di successione.
14. PERFEZIONAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO
Il Contraente deve:
• compilare e firmare il Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto;
• compilare e firmare la Proposta fornendo i propri dati anagrafici, quelli degli Assicurati (elenco dei nominativi, data di nascita, sesso, capitale da assicurare, qualifica) e dei Beneficiari;
• allegare i relativi referti, in caso di visita medica con esami (l’elenco degli esami richiesti è disponibile presso l’Agenzia);
• allegare la dichiarazione di assenso dell’Assicurando ai sensi dell'articolo 1919 del Codice Civile in tutti i casi previsti;
• allegare, quando richiesta, la dichiarazione del datore di lavoro attestante che gli Assicurandi, negli ultimi 2 anni, non siano stati assenti dal lavoro per malattia o infortunio per più di 20 giorni complessivi anche non consecutivi;
• allegare, quando richiesta, l’autocertificazione sanitaria;
• sottoscrivere il contratto;
• versare il premio.
Il contratto è concluso nel giorno in cui la polizza è sottoscritta dal Contraente e da Reale Mutua. La decorrenza del contratto coincide, in genere, con la data di sottoscrizione, ma può essere successiva a questa su richiesta del Contraente.
Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio (o la prima rata di premio), alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo.
Se il versamento del premio (o della prima rata di premio) è effettuato dopo tali date il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento, ferme restando le date di scadenza delle rate di premio indicate in polizza.
15. DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO
Prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta di assicurazione, inviando una raccomandata a Reale Mutua, ed in tal caso verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla revoca stessa, l’intero ammontare del premio eventualmente versato.
Entro 30 giorni dalla decorrenza del contratto, il Contraente può, inviando una raccomandata a Reale Mutua, recedere dal contratto. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio ed ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto della parte relativa al rischio assicurato per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto, del caricamento per spese di emissione del contratto effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e del caricamento per gli eventuali accertamenti sanitari.
16. IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ
Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, e quindi non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
17. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.
Tutte le liquidazioni degli importi citati si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.
18. FORO COMPETENTE
Il foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza-domicilio del consumatore (Contraente, Beneficiari o loro aventi diritto).
19. CONDIZIONI REGOLANTI LA GARANZIA DI INVALIDITÀ PERMANENTE
19.1 Definizioni di invalidità
È considerato invalido permanente l’Assicurato che, per sopravvenuta malattia organica o lesione fisica indipendente dalla sua volontà (infortunio) ed oggettivamente accertabile, sia riconosciuto definitivamente incapace di effettuare qualsiasi attività lavorativa proficua, indipendentemente dalla professione o, comunque, presenti un’invalidità percentuale sopravvenuta e accertata di grado superiore al 66,00%, intendendo tale valutazione effettuata sulla base della tabella allegata al DPR 1124 del 30/06/65 in vigore al 31 dicembre 1999 (Xxxxxxx XXXXX).
19.2 Prestazioni garantite
Il riconoscimento dello stato di invalidità permanente comporta la liquidazione delle prestazioni previste soltanto se l’invalidità è sopravvenuta all’ingresso in assicurazione e determinata da infortuni occorsi dopo l’ingresso in assicurazione o da malattie conseguenti a situazioni patologiche insorte dopo l’ingresso in assicurazione.
La liquidazione dell’indennizzo dovuto per la garanzia di invalidità permanente comporta la contestuale automatica decadenza dalla garanzia caso morte.
In caso di decesso dell'Assicurato durante la procedura di accertamento dell'invalidità, questa si interrompe e si procede alla liquidazione delle prestazioni contrattuali per il caso di morte come regolate dal contratto.
19.3 Denuncia dell’evento invalidante
Verificatosi lo stato di invalidità, l'Assicurato tramite il Contraente deve farne denuncia a Reale Mutua a mezzo raccomandata e fare pervenire la documentazione e gli accertamenti eventualmente richiesti.
19.4 Accertamento dell’invalidità e documentazione richiesta
Reale Mutua, su richiesta dell’Assicurato, si impegna ad accertare l’invalidità entro 180 giorni dalla data del timbro postale della lettera raccomandata prevista per la denuncia dell’evento invalidante.
Nel caso di avvio della procedura di accertamento dell'invalidità, il Contraente e l'Assicurato sono obbligati:
1) a rilasciare dichiarazioni esatte e complete richieste da Reale Mutua per gli accertamenti dello stato di invalidità dell’Assicurato;
2) a fornire tutte le prove richieste da Reale Mutua per stabilire le cause e gli effetti della malattia e della lesione fisica che hanno prodotto l’invalidità;
3) ad allegare alla richiesta di accertamento la relazione attestante l’invalidità permanente;
4) ad allegare, se richiesti, il CCNL di categoria o il Contratto integrativo aziendale di categoria.
Reale Mutua si riserva il diritto incondizionato di accertare l'invalidità con medici di sua fiducia.
19.5 Mancato riconoscimento dell’invalidità – Collegio arbitrale
Nel caso in cui l'invalidità non venga riconosciuta da Reale Mutua, l’Assicurato ha facoltà, entro 30 giorni dalla comunicazione, di richiedere a mezzo raccomandata alla Direzione Tutela della Persona e Risparmio di Reale Mutua la valutazione di un Collegio arbitrale, composto da tre medici, di cui uno nominato da Reale Mutua, l'altro dall’Assicurato ed il terzo scelto di comune accordo dalle due parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio arbitrale.
Il Collegio arbitrale risiede nel comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
19.6 Effetti sul premio e sulle garanzie
Dalla data del timbro postale della lettera raccomandata il Contraente sospende il pagamento del premio relativo alla posizione assicurativa della persona assicurata per la quale è in corso l'accertamento dell'invalidità, mentre Reale Mutua si impegna a mantenere in vigore le garanzie prestate; se l'invalidità è riconosciuta da Reale Mutua o dal Collegio arbitrale il pagamento del suddetto premio viene interrotto definitivamente e Reale Mutua corrisponde le prestazioni garantite; se l'invalidità non viene invece riconosciuta il Contraente è tenuto a corrispondere i premi di competenza successivi alla data di denuncia dell’invalidità, aumentati degli interessi di ritardato pagamento.
19.7 Liquidazione delle prestazioni
Reale Mutua provvederà al pagamento del capitale assicurato entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.
Data ultimo aggiornamento: 04/02/2013
GLOSSARIO
ADEGUATEZZA
Caratteristica individuata dalla normativa in base alla quale la società, tramite i suoi intermediari, è tenuta ad acquisire dal Contraente, in fase precontrattuale, informazioni utili a valutare quale sia il prodotto adatto alle sue esigenze e propensione al rischio.
ANNO ASSICURATIVO
Periodo che intercorre tra due ricorrenze anniversarie della decorrenza contrattuale.
APPENDICE
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti concordati tra la società e il Contraente oppure intervenuti in seguito a variazioni della normativa di riferimento.
ASSICURANDO
Soggetto che presenta la proposta di assicurazione alla Compagnia di assicurazione.
ASSICURATO
Persona fisica cui si fa riferimento per le prestazioni previste dal contratto, determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
BENEFICIARIO
Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto.
CAPITALE ASSICURATO
Somma dovuta al Beneficiario in caso di decesso dell’Assicurato.
CARENZA
Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci o hanno efficacia limitata. Se l'evento oggetto del contratto avviene in tale periodo, la società non corrisponde la prestazione assicurata o corrisponde una somma inferiore.
CARICAMENTI
Costi prelevati dal premio destinati a coprire le spese commerciali e amministrative della società.
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Evento che sancisce l'avvenuto accordo tra le parti. Generalmente coincide con la sottoscrizione del contratto da entrambe le parti.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Insieme degli articoli che disciplinano il contratto di assicurazione.
CONDIZIONI SPECIALI
Insieme degli articoli con i quali si integrano o rettificano le Condizioni contrattuali.
CONFLITTO DI INTERESSI
Insieme di tutte quelle situazioni nelle quali l'interesse della società può risultare in contrasto con quello del Contraente.
CONTRAENTE
Persona fisica o giuridica, che sottoscrive il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso, l’invalidità o la sopravvivenza a una certa data. Nell’ambito dei contratti di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali caso vita, caso morte, miste, vita intera, capitale differito, rendita immediata o differita.
COPERTURA
Garanzia di ricevere una prestazione al verificarsi di determinati eventi a fronte di un rischio.
DATA DI DECORRENZA
Data a partire dalla quale entrano in vigore le prestazioni previste dal contratto.
ESCLUSIONI
Situazioni per le quali non sono previste le prestazioni contrattuali.
ETÀ ASSICURATIVA
Età dell’Assicurato, espressa in anni interi, a una data di riferimento, arrotondando per eccesso le eventuali frazioni d'anno superiori a 6 mesi.
FASCICOLO INFORMATIVO
Insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Socio-Assicurando, composto da:
- Scheda sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili);
- Nota informativa;
- Condizioni contrattuali, comprensive del regolamento della gestione interna separata (per le polizze con partecipazione agli utili);
- Glossario;
- Proposta.
FORO COMPETENTE
Autorità giudiziaria competente per la risoluzione di eventuali controversie.
GARANZIA COMPLEMENTARE
Garanzia abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale, come ad esempio la garanzia complementare infortuni o la garanzia esonero pagamento premi in caso d’invalidità.
GARANZIA PRINCIPALE
Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società s’impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che, di conseguenza, vengono definite complementari o accessorie.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
INTERMEDIARIO
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti assicurativi svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tali attività.
INVALIDITA' PERMANENTE
Perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità di svolgere una qualsiasi attività lavorativa proficua.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto all’ISVAP -a partire dal 1° gennaio 2013- in tutti i poteri, le funzioni e le competenze, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle società di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
LIQUIDAZIONE
Pagamento ai Beneficiari della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento relativo alla prestazione stessa.
MALATTIA
Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da infortunio.
NOTA INFORMATIVA
Documento redatto secondo le disposizioni IVASS che la società deve consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione del contratto assicurativo, e che contiene informazioni relative alla società e alle caratteristiche assicurative e finanziarie del contratto stesso.
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Momento in cui viene effettuato il pagamento del premio.
POLIZZA
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto assicurativo.
PREMIO (PREMIO COMPLESSIVO O PREMIO LORDO)
Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto assicurativo.
PREMIO ANNUO
Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsti dal contratto la cui prestazione iniziale tiene già conto di tutti i premi del piano.
PREMIO DI RIFERIMENTO
Importo del premio che viene preso a riferimento per calcolare determinate prestazioni o altri valori rilevanti per le Condizioni contrattuali.
PREMIO NETTO
Importo corrisposto dal Contraente al netto del caricamento per spese di emissione.
PREMIO PURO O INVESTITO
Importo che rappresenta il corrispettivo per le prestazioni assicurate al netto di tutti i costi applicati dalla società.
PRESCRIZIONE
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti assicurativi si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
PRESTAZIONE ASSICURATA
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce ai Beneficiari al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.
PROPOSTA
Documento o modulo sottoscritto dal Contraente ed eventualmente dall'Assicurando che attesta la volontà di concludere il contratto con la società in base alle caratteristiche ed alle condizioni espresse nel Fascicolo informativo.
QUESTIONARIO SANITARIO O AUTOCERTIFICAZIONE SANITARIA
Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurando che la società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.
QUIETANZA
Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società tramite RID bancario, ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento tramite conto corrente postale.
RICORRENZA ANNUALE (O ANNIVERSARIA)
Ogni singolo anniversario della data di decorrenza del contratto assicurativo.
RIDUZIONE
Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguentemente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati.
RISCATTO
Diritto del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione della prestazione risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni contrattuali.
RISCHIO DEMOGRAFICO
Xxxxxxx che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita; infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla vita umana dell’Assicurato che si ricollega l’impegno della società ad erogare la prestazione assicurata.
RISERVA MATEMATICA
Importo che deve essere accantonato dalla società per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati. La legge impone alla società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
SCADENZA
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
SINISTRO
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.
SOCIETÀ O IMPRESA O COMPAGNIA (DI ASSICURAZIONE)
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente sottoscrive il contratto assicurativo.
SOVRAPPREMIO
Maggiorazioni di premio richiesta dalla società nel caso in cui l’Assicurando superi determinati livelli di rischio o presenti condizione di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l’Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).
TASSO DI PREMIO
Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione, non considerando le eventuali imposte, il caricamento per spese di emissione o il frazionamento.
TASSO TECNICO
Rendimento finanziario annuo, che la società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni iniziali.
TRASFORMAZIONE
Operazione che richiede l’espressa adesione del Contraente e che comporta la modifica di alcuni elementi del contratto di assicurazione, quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l’importo del premio. Si realizza attraverso il riscatto del precedente contratto e la sottoscrizione di una nuova polizza.
UBRIACHEZZA
Stato di intossicazione acuta da etanolo (alcool) tale da alterare notevolmente le facoltà mentali e fisiche. Per le azioni effettuate alla guida di veicoli si fa riferimento a un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro (articolo 186 comma 2 lett. b) Codice della Strada); per le altre situazioni (pedoni, infortuni domestici) si fa riferimento a eventuali verbali della Polizia Giudiziaria o ad accertamenti ospedalieri.
Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxx x’Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) – tel. x00 0000 000 000 – fax x00 0000 000 000 Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 – Iscritta al numero 1.00001 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi | REALE TCM DQ Assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità permanente | |
REALE MUTUA PER LE IMPRESE | TUTELA DELLE RISORSE UMANE |
PROPOSTA REALE TCM DQ
Contratto di assicurazione temporanea per il solo caso di morte o di morte e invalidità permanente
Proposta N: | | | | | | | | | | Agenzia di | Cod: | | | | | | | Sub. Ag. N: | | | | | | |
Preventivo N: | | | | | | | | | | Broker |
DATI ANAGRAFICI DEL CONTRAENTE
Ragione sociale Partita Iva (o codice fiscale) Cassa di assistenza Residenza o domicilio
Via Località Cap Prov Attività economica
LEGALE RAPPRESENTANTE e/o SOGGETTO DELEGATO AD OPERARE PER CONTO DEL CONTRAENTE
Cognome e Nome Cod. fiscale Data di nascita / / Luogo di nascita Residenza (o domicilio)
Via Località Cap Prov Recapiti telefonici Indirizzi e-mail Tipologia del documento di identificazione
I I / / I I / / /
DATI DEL CONTRATTO
Tariffa 935B (caso morte)
Tariffa 936B (caso morte e invalidità permanente)
Decorrenza / /
Durata del contratto: 1 anno
Scadenza / /
Beneficiari designati in caso di morte:
in Convenzione
come da Elenco Assicurati
Documenti (da allegare quando richiesto):
Elenco Assicurati, Autocertificazione sanitaria, Dichiarazione di assenso dell’Assicurando. Dichiarazione del datore di lavoro
Revoca della Proposta: il Contraente può revocare la presente Proposta prima della conclusione del contratto.
In questo caso, Reale Mutua, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di revoca, rimborserà quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione.
Recesso dal contratto: il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In questo caso Reale Mutua, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, rimborserà quanto previsto nelle Condizioni di assicurazione.
Nota:
Contributo per accertamenti sanitari erogato da Reale Mutua pari alle spese effettivamente sostenute, con un massimo variabile in funzione del capitale assicurato, in base alla seguente tabella.
Capitale assicurato | Contributo xxxxxxx Xxxxx Mutua |
0 - 400.000,00 | 50,00 euro |
400.000,01 - 500.000,00 | 100,00 euro |
500.000,01 - 1.000.000,00 | 200,00 euro |
Le eventuali eccedenze a detti importi sono a carico dell’Assicurando.
Si ricorda che per capitali superiori a 1.000.000,00 euro è necessaria la compilazione del questionario finanziario.
ELENCO ASSICURATI
Nome, cognome e codice fiscale dell’Assicurato | Sesso | Data di nascita | Qualifica (se prevista) | Capitale da assicurare | Beneficiari designati | Firma dell’Assicurato |
C.F. | ||||||
C.F. | ||||||
C.F. | ||||||
C.F. | ||||||
C.F. | ||||||
C.F. | ||||||
C.F. | ||||||
C.F. | ||||||
C.F. | ||||||
C.F. | ||||||
C.F. | ||||||
C.F. | ||||||
C.F. | ||||||
C.F. | ||||||
C.F. | ||||||
C.F. | ||||||
C.F. |
AUTOCERTIFICAZIONE SANITARIA
AVVERTENZE:
L'Assicurando deve personalmente compilare e firmare il presente modulo, rispondendo in modo chiaro a tutte le domande. Le notizie anamnestiche fornite restano coperte dal segreto professionale medico.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione.
Prima della sottoscrizione dell’autocertificazione è necessario verificare l’esattezza delle dichiarazioni ivi riportate.
L’Assicurando, se lo desidera, potrà comunque sottoporsi agli accertamenti sanitari sostenendo a suo carico i costi riportati nelle Note della presente Proposta.
Assicurando Sig. Data di nascita / /
1) Gode attualmente di buona salute ? SI □ NO □
Se NO quali disturbi accusa? ……………………………………………………………………….…………………………………..
2) Ha difetti fisici congeniti? SI □ NO □
Quali?......................................................................................…........................................…………...……………………………..
3) Negli ultimi 3 anni ha consultato medici? SI □ NO □
Quali? (precisare indirizzo) ……………………………………………………………………..…………….........................................
Quando e per quali motivi? Chi è il suo medico abituale? (precisare indirizzo)………………………….........................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4) Quali malattie ha avuto in passato? (indicare l'epoca e la loro durata )................…...………….....………………………………..
…………………………………………………………….……………….………………………………………………………………...
5) Ha mai fatto o fa attualmente uso di sostanze stupefacenti? SI □ NO □
Quali e da quanto tempo? ………………………………………………………………………………………………………………..
6) E' mai stato ricoverato in case di cura, ospedali, sanatori? SI □ NO □
(precisare possibilmente l'indirizzo)......……………………………………………………………………… ………………………….
Quando? (mese ed anno)….....................…..……………..………………………………………………........................................
Per quali malattie od infortuni?..................................................................................…......…………..……………………………...
Ha subito interventi chirurgici?................................................................................…....................................................................
Quali?...............................................................................................................................…....…......…………………………………..
Quando?...........................................................................................................................…........…..…………………………………..
7) Ha praticato esami (elettrocardiografici, radiologici, urine, sangue, test HIV altri)? Quali?..............................................................................................................………………………………Quando?....…..….………
Per quali motivi?.....................................................................…………………………………………………………………………….
Con quale esito? ……………………………………………………………………………………………………………………………..
8) Ha fatto applicazioni di radium, raggi X cobalto SI □ NO □
Quando? ................................ Per quali motivi ? …………………………………………………….…………………………………
9) E' stato sottoposto a emotrasfusioni e/o terapia a base di emoderivati? SI □ NO □
Quando………………..Per quali motivi? ………………………………………………………………………………………………
10) Quali sono la sua statura e il suo peso Altezza cm....................... Peso Kg. ………………………………………………
11) Assume farmaci con continuità o a cicli? SI NO
Se sì, precisare per quale patologia e il nome dei farmaci assunti: …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dichiaro di prosciogliere dal segreto professionale e legale i medici che possono avermi curato e/o visitato, nonché le persone, ospedali, case di cura ed istituti in genere ai quali l'assicuratore credesse in ogni tempo di rivolgersi per le informazioni, acconsentendo, in particolare, che tali informazioni siano dall'assicuratore stesso comunicate ad altre persone od enti, nei limiti delle necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative.
Confermo che le risposte da me fornite alle precedenti domande sono complete ed esatte e riconosco che le stesse hanno importanza fondamentale ai fini della valutazione del rischio da parte della Società Reale Mutua di Assicurazioni.
Luogo e data Firma dell'Assicurando
ASSENSO DELL’ASSICURANDO
Cognome e nome dell'Assicurando
Data di nascita
Codice fiscale
Il sottoscritto dichiara di dare il proprio assenso all'assicurazione sulla sua vita ai sensi dell'articolo 1919 del Codice Civile.
Luogo e data Firma dell'Assicurando
AVVERTENZA:
Si ricorda che, nei casi in cui sia prevista la compilazione dell’autocertificazione sanitaria, le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.
Prima della sottoscrizione dell’autocertificazione è necessario verificare l’esattezza delle dichiarazioni ivi riportate.
L’Assicurato, se lo desidera, potrà comunque sottoporsi agli accertamenti sanitari sostenendo a suo carico i costi riportati nelle Note della presente Proposta.
DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO
L’Azienda dichiara che i dipendenti, in ingresso in assicurazione, negli ultimi due anni, non sono stati assenti dal lavoro per malattia o infortunio per più di 20 giorni complessivi anche non consecutivi per ciascun anno.
Eventuali eccezioni :
(per i quali verrà richiesta l’autocertificazione sanitaria)
Luogo e data Timbro e Firma
Il Contraente dichiara di aver ricevuto il Fascicolo informativo (Mod. 8055 VIT - 02/2013) composto da: Nota informativa, Condizioni di assicurazione, Glossario, modulo della presente Proposta;
di avere sottoscritto le informazioni fornite nel Questionario per la valutazione dell’adeguatezza del contratto;
di avere sottoscritto il rifiuto a fornire le informazioni richieste nel Questionario per la valutazione dell’adeguatezza del contratto.
Il Contraente dichiara, inoltre, di sostenere totalmente l’onere dei premi: SI NO
IL CONTRAENTE
,lì
SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L’Agente Procuratore
Firma dell’Intermediario:
Il pagamento del premio viene effettuato tramite:
[] assegno circolare (1 giorno valuta) o bancario (3 giorni valuta) intestato alla Società e con clausola di non trasferibilità
[] bollettino di conto corrente postale (addebito immediato) [] bonifico bancario (1 giorno valuta)
[] bancomat o carta di credito, presso le sole agenzie abilitate (addebito immediato per il bancomat e dalla fine del mese alla metà del mese successivo a seconda della carta di credito)
ATTENZIONE: non è possibile effettuare pagamenti con mezzi diversi da quelli sopra indicati.
Si dà quietanza, salvo buon fine del mezzo di pagamento utilizzato, dell’importo di euro
L’Agente, il Procuratore o l’Esattore
,lì Nome e Cognome Firma
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 (di seguito denominato Codice), La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con o senza l’ausilio di mezzi elettronici ed avverrà in modo tale da assicurare la Sua riservatezza e garantirLe la possibilità di far valere i Suoi diritti.
La raccolta dei Suoi dati, anche sensibili e/o giudiziari, rappresenta una condizione necessaria per l'assunzione del rischio, pertanto la mancata autorizzazione da parte Sua ci impedirà di compiere tale valutazione e conseguentemente di fornirLe un’adeguata proposta e stipulare un eventuale futuro contratto.
I Suoi dati saranno trattati dalla struttura agenziale di riferimento, nonché, dai dipendenti e collaboratori esterni nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa.
Titolare del trattamento dati è la Società Reale Mutua di Assicurazione con sede in Xxxxxx Xxx Xxxxx x'Xxxxxxx x. 00. I suoi dati non saranno diffusi né saranno soggetti a comunicazione.
Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice (tra cui quelli di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché opporsi, per motivi legittimi, al loro utilizzo) Lei potrà rivolgersi al Servizio Buongiorno Reale(Numero Verde 800.320.320 e-mail xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx) presso la sede indicata al comma che precede. Il medesimo Servizio è altresì competente per chiarimenti sul testo dell'informativa o del Codice medesimo, sulle modalità del trattamento, nonché sull'elenco completo dei responsabili o su qualunque altra informazione ritenuta necessaria.
Preso atto dell’informativa di cui sopra, Le ricordiamo che il conferimento dei dati richiesti è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività sopra descritte. Precisiamo che senza i Suoi dati e il Suo consenso al trattamento - mediante l’apposizione della Sua firma in calce - non potremo dar seguito alle Sue richieste.
Nome e cognome dell’interessato (leggibili) Xxxxx e data
(firma)
Data ultimo aggiornamento: 04/02/2013
Proposta Mod. 8056 VIT – 02/2013