CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO PER L’UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO DI ENTE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL’AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA)
IPOTESI DI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO PER L’UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO DI ENTE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL’AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA)
ANNO 2017
PREMESSA
Il presente Contratto integrativo del personale non dirigenziale di AGEA per l’anno 2017 è rappresentativo del particolare contesto organizzativo dell’Agenzia, in un quadro di generale complessità operativa.
La transizione in corso verso il nuovo assetto del sistema contrattuale pubblico, la rilevante e rapida riduzione del personale dell’Agenzia per cessazione dal servizio, l’elevata età media dei dipendenti sono tutti elementi che inducono a introdurre sensibili innovazioni nell’impianto del presente contratto collettivo integrativo, orientandolo ad una maggiore valorizzazione del merito e della professionalità anche attraverso l’attuazione di procedure per le progressioni economiche del personale.
La situazione di sofferenza in cui versa, infatti, l’Agenzia - alla quale la normativa comunitaria, riferita alle funzioni istituzionali, impone il rispetto di termini cogenti - richiede al personale un maggiore impegno ed una particolare specializzazione, acquisita con l’esperienza maturata negli anni e affinata grazie ad una policy di aggiornamento e formazione fortemente voluta dall’AGEA, ed il presente accordo mira a riconoscere tale professionalità.
Per tale ragione, oltre all’istituto della flessibilità organizzativa, già introdotto da anni in relazione all’adozione di gravose articolazioni dell’orario di lavoro (articolo 32, comma 2, quinto trattino del CCNL Enti pubblici non economici del 16.2.1999), per l’anno 2017 le parti firmatarie del presente accordo convengono di introdurre un nuovo istituto contrattuale di carattere premiale, volto a remunerare le specifiche competenze e conoscenze del personale che costituiscono parte integrante dell’apporto individuale alla realizzazione degli obiettivi strategici e istituzionali.
In tal modo, il contratto integrativo - che costituisce lo strumento operativo che accompagna il percorso evolutivo dell’Agenzia e dei suoi dipendenti – ottimizza il proprio allineamento alle disposizioni vigenti, fortemente orientate a valorizzare il lavoratore e la sua capacità di contribuire all’efficientamento ed al miglioramento dei servizi di una pubblica amministrazione in via di rinnovamento.
Articolo 1
Campo di applicazione e durata
Il contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) si applica a tutto il personale di qualifica non dirigenziale, dipendente dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale in posizione di comando presso l’Agea, esclusi i dirigenti, e concerne il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
Articolo 2
Fondo unico di ente 2017
Risorse finanziarie del Fondo di cui all’articolo 31 del CCNL 1998/2001
Per l’anno 2017 il Fondo Unico di Ente ammonta ad € 3.843.954,30, in applicazione dell’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.
Le parti concordano che l’importo del Fondo Unico di Ente per l’anno 2017 sia destinato a finanziare:
1. € 410.500,00 per la copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione dell’indennità di ente, di cui al CCNL biennio economico 2008/2009, riferita all’anno 2017;
2. € 490.240,12 per la copertura degli oneri derivanti dagli sviluppi economici all’interno delle aree (anni 2001 – 2005 – 2006 - 2008 e 2010);
3. € 1.407,29 per la copertura degli oneri per i passaggi dall’area A all’area B;
4. € 312.445,02 quale massimo importo per la copertura degli oneri derivanti dagli sviluppi economici all’interno delle aree per l’anno 2017, di cui all’unita tabella che costituisce parte integrante del presente accordo. Tali risorse sono riassorbibili nel Trattamento Economico di Professionalità di cui al successivo punto 10, lettera a). Nell’allegato 1 sono definiti i criteri generali delle procedure selettive per l’attuazione degli sviluppi economici di che trattasi, con decorrenza 1/1/2017. Le procedure selettive si concluderanno entro il 31/12/2017.
5. € 10.000,00 per la copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione dell’indennità per specifiche attività (maneggio valori e rischio) e per reperibilità;
6. € 650.000,00 per la copertura degli oneri per prestazioni di lavoro straordinario;
7. € 853.800,00 per la copertura degli oneri destinati alla corresponsione dell’indennità di flessibilità organizzativa. Tale indennità è finalizzata all’attuazione di un modello logistico aziendale coerente con le esigenze operative ed organizzative dell’Ente, consistenti in maggiore flessibilità e più ampia copertura dell’orario di servizio. Il personale dovrà
comunicare la propria adesione all’inizio di ogni anno solare. L’indennità di flessibilità organizzativa, da erogarsi con cadenza mensile, è suddivisa in due fasce che tengono conto dei seguenti parametri: appartenenza di area e disponibilità temporale prescelta.
Prima fascia
L’indennità base nella misura fissa mensile lorda, rapportata all’area di appartenenza, è di:
€ 300 | per l’Area C; |
€ 250 | per l’Area B; |
€ 200 | per l’Area A |
ed è attribuita per le seguenti prestazioni;
- protrazione oltre l’orario di lavoro ordinario per otto ore mensili;
- disponibilità ad orari disagiati;
- copertura dell’orario di servizio in coerenza con gli obiettivi istituzionali, assicurando un numero di quattro prestazioni aggiuntive (due ore cadauna) previste nel mese.
Seconda fascia
destinata al personale dell’Ufficio del Direttore, e delle Segreterie del Titolare dell’Ufficio Monocratico, del Direttore dell’Area Coordinamento, del Direttore dell’Area Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti e al personale delle aree sotto ordinate nel numero massimo di 40 unità, prevedendo anche la possibilità di rotazione.
L’indennità massima nella misura fissa mensile lorda, rapportata all’area di appartenenza, è di:
€ 500 | per l’Area C; |
€ 400 | per l’Area B; |
€ 300 | per l’Area A |
ed è attribuita per le seguenti prestazioni:
- protrazione oltre l’orario di lavoro ordinario per 16 ore mensili;
- disponibilità ad orari disagiati;
- copertura dell’orario di servizio in coerenza con gli obiettivi istituzionali assicurando un numero di otto prestazioni aggiuntive (due ore cadauna) previste nel mese.
E’ consentito il recupero fino ad un massimo di otto prestazioni aggiuntive non eseguite/anno. L’assenza dal servizio per ferie o per qualsiasi altra causa in uno dei giorni programmati per la prestazione aggiuntiva non fa venir meno la possibilità del recupero della prestazione aggiuntiva non eseguita, fermo restando l’obbligo di effettuare tale prestazione entro il mese successivo.
L’assenza dal servizio per ferie e malattia, per periodi minimi di una settimana, nonché le festività che coincidono con il giorno indicato per la prestazione aggiuntiva e l’adesione allo sciopero generale da parte di una o più Organizzazioni sindacali non concorrono alla decurtazione delle otto possibilità di recupero (bonus) a disposizione nell’anno. Resta confermato l’obbligo di effettuare la prestazione entro il mese successivo.
Nel caso di malattia, il recupero delle prestazioni non rese va effettuato entro il mese successivo alla ripresa del servizio; nel caso di malattia superiore ai 30 giorni sarà possibile il recupero delle prestazioni riferite ad un massimo di tre mesi entro i due mesi successivi alla ripresa del servizio.
E’ consentito l’utilizzo di banca ore e permessi a vario titolo nelle ore antimeridiane (ore 12.30) della giornata in cui si effettua la prestazione aggiuntiva. Qualsiasi permesso, utilizzato nelle ore postmeridiane e non recuperato nella medesima giornata, inficia la validità della stessa protrazione.
Il personale in missione o servizio fuori sede nella giornata indicata di prestazione aggiuntiva dovrà dimostrare con documentazione giustificativa, validata dal Dirigente, di aver svolto l’orario utile alla corresponsione dell’indennità.
Il personale in aspettativa non retribuita, a qualsiasi titolo, non può recuperare le giornate di prestazione aggiuntiva perse.
L’indennità di flessibilità organizzativa, che ha natura fissa e continuativa, è corrisposta per 12 mesi, salvo i casi di riduzione conseguenti alla mancata prestazione.
L’indennità base può essere percepita anche dal personale in part-time verticale, in proporzione alla retribuzione in godimento e ferme restando le prestazioni previste; l’indennità massima può essere percepita dal personale in part-time verticale con attività lavorativa resa su mesi interi, limitatamente al periodo di svolgimento della stessa.
Per il personale in part-time verticale, sempre in applicazione dell’articolo 32, comma 2, quinto trattino del CCNL Enti pubblici non economici del 16.2.1999, è consentita, in alternativa, l’adozione di un’articolazione della prestazione lavorativa con svolgimento della flessibilità su due giorni/settimana con orario 9.00 – 17.12 e pausa pranzo dalle ore 13.00 alle ore 14.00, con un’indennità relativa a tali giornate pari a € 25,00/dì.
8. € 129.100,00 per la copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi per le posizioni organizzative da erogarsi su base mensile per tredici mensilità come previsto dal vigente CCNL, cui si rinvia per la disciplina dell’istituto. Le parti, altresì, convengono sulla seguente qualificazione e quantificazione delle posizioni organizzative:
- posizione organizzativa corrispondente a funzioni di direzione di unità organizzativa, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, con indennità pari a € 2.582,28 annui lordi per tredici mensilità;
- posizione organizzativa connessa ad attività – ivi comprese quelle informatiche – con contenuti di alta professionalità o richiedenti specializzazioni correlate al possesso dei titoli universitari e/o di adeguati titoli connessi all’esercizio delle relative funzioni, con indennità pari a € 2.000,00 annui lordi per tredici mensilità;
- posizione organizzativa connessa ad attività di staff, ispettiva o di vigilanza e controllo caratterizzata da elevata autonomia ed esperienza, con indennità pari a € 1.500,91 annui lordi per tredici mensilità.
9. € 5.481,84 per l’accantonamento TFR su indennità di ente;
10. Risorse destinate a produttività e legate a valutazione:
a) € 1.147.872,00 per la copertura degli oneri connessi al Trattamento Economico di Professionalità (TEP). Tale istituto, inteso a valorizzare adeguatamente la professionalità acquisita dal personale mediante il conseguimento di competenze e conoscenze specifiche, spetta ai dipendenti in servizio presso l’Agenzia che, alla data del 1° gennaio 2017, abbiano maturato cinque anni di servizio effettivo in AGEA.
Il TEP, legato alla valutazione dell’apporto individuale, in coerenza con il Sistema di misurazione e valutazione della performance, è fissato negli importi di cui alla tabella che segue:
Posizione economica | Importo mensile |
C5 | € 446,00 |
C4 | € 426,00 |
C3 – C2 – C1 | € 420,00 |
B3 – B2 – B1 – A3 | € 410,00 |
In occasione di progressioni all’interno delle aree, il trattamento economico di professionalità è soggetto al riassorbimento della quota di incremento fissata per le stesse dal presente contratto integrativo.
Per i dipendenti in part-time gli importi mensili della tabella sono rapportati alle percentuali di prestazione lavorativa.
L’erogazione del TEP avviene nella misura pari al cinquanta per cento dell’importo annuo nell’anno di riferimento in dodici rate mensili; il saldo verrà conguagliato sulla base delle stesse valutazioni utilizzate per la corresponsione della produttività
individuale, come da tabella che segue, e con applicazione, in analogia, dei criteri di riduzione previsti per l’indennità di ente.
Punteggio valutazione | Percentuale di erogazione TEP |
Da 16 a 20 | 100% |
Da 12 a 15 | 75% |
Da 9 a 11 | 50% |
Da 0 a 8 | 0% |
b) € 65.498,87 per la corresponsione dei compensi correlati alla produttività collettiva;
c) € 80.054,18 per la corresponsione dei compensi correlati alla produttività individuale secondo i criteri di valutazione del perseguimento degli obiettivi dell’Ente e individuali, nel rispetto della vigente normativa in materia e del Sistema di misurazione e valutazione delle performance. Nell’attribuzione della valutazione relativa alla produttività individuale, l’attribuzione della valutazione di “eccellente” non può superare la percentuale del trenta per cento del personale in servizio presso ogni ufficio dirigenziale di seconda fascia, presidio non dirigenziale o struttura di supporto. Gli eventuali arrotondamenti o le eccellenze non attribuite per ufficio, ferma restando la percentuale del 30%, verranno calcolati a livello di Area.
Le eventuali somme non erogate, a valere sulle singole voci di utilizzo, sono riassegnate alla produttività individuale ed alla produttività collettiva dell’anno di riferimento nella rispettiva misura del sessanta e quaranta per cento.
Articolo 3 Clausola di salvaguardia
Le parti si danno reciprocamente atto che qualora, nel corso della validità del presente contratto, intervenissero integrazioni e/o modificazioni di carattere legislativo o contrattuale, le stesse saranno oggetto di analisi congiunta e recepimento nel contratto integrativo.
In allegato:
- Tabella sviluppi economici anno 2017
- Allegato 1 (criteri generali per la definizione delle procedure di selezione per gli sviluppi economici all’interno delle aree)
LA DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA LA DELEGAZIONE SINDACALE
UTILIZZO FUE anno 2017
Importi | |||
Quota iscritta sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2017 | Indennità di ente | € | 410.500,00 |
Progressioni economiche 2001 | € | 107.869,11 | |
Progressioni economiche 2005-2006 | € | 155.014,54 | |
Progressioni economiche 2008 e 2010 | € | 227.356,47 | |
Passaggi dall’area A all’area B | € | 1.407,29 | |
Progressioni economiche 2017 Importo riassorbibile nella TEP | (fino ad un massimo di € 312.445,02) | ||
Previsione risorse da destinare a specifiche attività e ai turni di reperibilità | € | 10.000,00 | |
Previsione risorse da destinare al lavoro straordinario | € | 650.000,00 | |
Previsione risorse da destinare all’indennità di flessibilità organizzativa | € | 853.800,00 | |
Previsione risorse da destinare alle posizioni organizzative | € | 129.100,00 | |
Accantonamento TFR (indennità di ente) | € | 5.481,84 | |
Risorse destinate a produttività e legate a valutazione: 1) Trattamento economico di professionalità (TEP) al lordo delle progressioni economiche 2017, quantificate in un importo massimo di € 312.445,02; 2) Previsione risorse da destinare alla produttività collettiva (45%); 3) Previsione risorse da destinare alla produttività individuale (55%) | € 1.147.872,00 € 65.498,87 € 80.054,18 | ||
FUE 2017 | € 3.843.954,30 |
TABELLA SVILUPPI ECONOMICI ALL’INTERNO DELLE AREE ANNO 2017
AREA | POSIZIONI ECONOMICHE | PASSAGGI | NUMERO MASSIMO DEI PASSAGGI | PERCENTUALE DEI PASSAGGI RISPETTO ALLA POPOLAZIONE DI AREA |
C | C5 | |||
C4 | Da C4 a C5 | 4 | ||
C3 | Da C3 a C4 | 108 | ||
C2 | Da C2 a C3 | 2 | ||
C1 | Da C1 a C2 | 24 | ||
Totale di Area | 138 | 85% | ||
B | B3 | |||
B2 | Da B2 a B3 | 11 | ||
B1 | Da B1 a B2 | 3 | ||
Totale di Area | 14 | 22% | ||
A | A3 | |||
A2 | ||||
A1 | ||||
Totale di Area | 0 | |||
TOTALE GENERALE | 152 |
ALLEGATO 1
DETERMINAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER GLI SVILUPPI ECONOMICI ALL’INTERNO DELLE AREE
In applicazione dell’articolo 22 del CCNL di comparto sottoscritto l’1.10.2007, le parti determinano di seguito i criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni per gli sviluppi economici all’interno delle aree. Tali criteri sono adottati in via transitoria in attesa dei previsti rinnovi contrattuali che consentiranno alle parti di adottare un regolamento in materia.
REQUISITI DI ACCESSO
Le selezioni per gli sviluppi economici per l’anno 2017 interessano le Aree B e C. Per accedere alle selezioni occorre:
a) essere in servizio di ruolo presso l’Agenzia al 31 dicembre 2016 e alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione;
b) essere in possesso del requisito di anzianità di cinque anni presso l’Agenzia maturata al 31 dicembre 2016;
c) essere in possesso di un’anzianità di almeno due anni nel livello economico rivestito alla data del 31 dicembre 2016.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 5 del CCNL 1.10.2007 non possono partecipare alle selezioni finalizzate agli sviluppi economici all’interno delle aree i dipendenti che negli ultimi due anni precedenti al 1° gennaio 2017 siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall’articolo 16, comma 4 del CCNL 9.10.2003, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, per la durata della sospensione, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado.
Ai sensi dell’articolo 23, comma 2 del d. lgs. n.150/2009 non possono partecipare alle selezioni finalizzate agli sviluppi economici all’interno delle aree i dipendenti per i quali nell’ultimo triennio non sia stato possibile effettuare una valutazione o questa sia stata insufficiente, nei termini previsti dal vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance.
CRITERI
Le selezioni sono effettuate sulla base dei seguenti criteri:
1) livello di esperienza maturato e delle competenze professionali acquisite presso l’Agenzia fino ad un massimo di 30 punti:
- punti 1,00 per ogni anno di servizio nell’area di appartenenza;
- punti 0,65 per ogni anno di servizio nell’area precedente.
2) Titoli culturali e professionali posseduti fino ad un massimo di 30 punti:
- diploma di scuola media di primo grado: punti 15;
- diploma di scuola professionale triennale: punti 16;
- diploma di scuola media di secondo grado quadriennale: punti 17;
- diploma di scuola media di secondo grado quinquennale: punti 18;
- diploma di laurea breve: punti 20;
- diploma di laurea specialistica o vecchio ordinamento: punti 22;
- corsi di specializzazione post lauream e/o dottorati di ricerca e/o abilitazioni all’esercizio di professioni: punti 1 per titolo con un massimo di punti 4;
- pubblicazioni inerenti l’attività dell’AGEA: punti 1 per pubblicazione con un massimo di punti 4.
I punteggi per titoli culturali e professionali non sono fra loro cumulabili ad eccezione di quanto previsto agli ultimi due trattini
3) Specifico percorso formativo con valutazione finale dell’arricchimento conseguito, fino ad un massimo di 40 punti, di cui massimo 20 per la frequenza del percorso formativo (con un minimo di 12 corrispondente alla frequenza di almeno il 75% delle ore di formazione) e un massimo di 20 per la prova finale con un minimo di 12.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI
Le selezioni avverranno con le seguenti modalità:
Percorso formativo su materie attinenti alle attività istituzionali dell’Agenzia, da attuarsi in modalità e-learning, di durata non inferiore a 10 ore per i passaggi all’interno dell’Area B e non inferiore a 25 ore per i passaggi all’interno dell’Area C;
Prova finale con test a risposta multipla. Per i passaggi all’interno dell’Area B il test prevede lo svolgimento di 60 quiz in un’ora e per i passaggi all’interno dell’Area C il test prevede lo svolgimento di 80 quiz in un’ora.
L’Amministrazione metterà a disposizione il materiale didattico utile per la prova finale.