Direzione Edilizia, Ambiente e Territorio
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Guida alla negoziazione assistita
Marzo 2022
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Sommario
1. Definizione e riferimenti normativi pag. 3
2. Le diverse ipotesi di negoziazione assistita………………………………….pag. 4 3. La procedura……………………………………………………………………….……….pag. 5 4. Formulario………………………………………………………….…………….………….pag. 6
La negoziazione assistita
La negoziazione assistita è un procedimento stragiudiziale di risoluzione delle controversie, che consente alle parti della lite di raggiungere un accordo fuori dall’aula giudiziaria.
La finalità della procedura è quella di ridurre il contenzioso civile e, al contempo, permettere alle parti di porre fine alla controversia individuando la soluzione più opportuna, attraverso l’assistenza dei rispettivi avvocati.
1. Definizione e riferimenti normativi
La negoziazione assistita è stata introdotta nell’ordinamento ad opera del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
In particolare, l’art. 2 del decreto-legge prevede la possibilità, una volta sorta la controversia, di stipulare una convenzione di negoziazione assistita (🡪 v. Formulario), definita come l’accordo «mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia». Con la conclusione di tale accordo, dunque, si apre una fase di negoziazione vera e propria, realizzata con la necessaria assistenza degli avvocati.
La convenzione di negoziazione deve essere redatta in forma scritta, a pena di nullità, e deve contenere l’indicazione del termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, che deve essere non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo delle parti.
Nella convenzione deve inoltre essere individuato l’oggetto della controversia, che non può riguardare:
• diritti indisponibili (es. diritto al nome, diritto alla vita)
• diritto del lavoro.
In proposito deve però segnalarsi che la legge 26 novembre 2021, n. 206, recante
«Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata» ha previsto per il futuro la
possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita anche per le controversie individuali di lavoro di cui all’art. 409 del codice di procedura civile.
2. Le diverse ipotesi di negoziazione assistita
Possono essere individuate diverse ipotesi di negoziazione assistita:
▪ volontaria: la scelta di ricorrere alla negoziazione assistita per la composizione della lite è libera e rimessa alla valutazione delle parti e dell’avvocato che le assiste; in proposito, si sottolinea che in base all’art. 2 del d.l. 132/2014 è un dovere deontologico dell’avvocato informare il cliente, all’atto del conferimento dell’incarico, della possibilità di ricorrere a tale procedimento stragiudiziale di risoluzione della controversia.
▪ obbligatoria: in relazione a talune controversie, la parte che intende agire in giudizio è tenuta, tramite il suo avvocato, a invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita (art. 3 d.l. 132/2014).
In particolare, la negoziazione assistita è obbligatoria in relazione a1:
- controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
- domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti cinquantamila euro.
In tali casi, l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con la conseguenza che la mancata formulazione della proposta (detta “invito”) di negoziazione assistita impedisce alla parte di agire in giudizio.
Qualora la negoziazione non sia stata tentata, il giudice deve assegnare alle parti un termine di 15 giorni perché sia formulato l’invito a stipulare la convenzione. Decorso inutilmente tale termine, senza che l’invito si sia concretizzato, il giudice dichiara improcedibile la domanda.
1 È bene evidenziare che, ai sensi dell’art. 3 d.l. 132/2014, il ricorso alla procedura obbligatoria è sempre escluso: a) «nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione»; b) «nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile»; c) «nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata»; d) «nei procedimenti in camera di consiglio»; e) «nell’azione civile esercitata nel processo penale» f) in relazione alle «controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori».
Ai fini della procedibilità della domanda, è tuttavia sufficiente che l’invito sia formulato: sarà quindi possibile agire in giudizio anche qualora la controparte non risponda all’invito o lo rifiuti espressamente.
3. La procedura
La procedura di negoziazione assistita non è stata dettagliatamente disciplinata dal legislatore: le attività successive alla stipulazione della convenzione sono dunque rimesse alla libera determinazione delle parti della lite, cui è soltanto fatto obbligo di
«cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia».
Si segnala tuttavia che la già citata legge n. 206/2021 ha delegato il Governo a disciplinare, nell’ambito della procedura di negoziazione assistita, la cd. “attività di istruzione stragiudiziale”; sarà dunque introdotta la possibilità di raccogliere elementi utili ai fini della composizione della lite, anche attraverso l’acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia. A tale previsione si accompagnerà l’introduzione di sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false; inoltre, le prove raccolte potranno essere utilizzate nel successivo giudizio avente ad oggetto l’accertamento degli stessi fatti.
Al fine di incentivare il ricorso agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, la medesima legge delega ha, inoltre, previsto la possibilità di svolgere la procedura di negoziazione assistita con modalità telematiche, realizzando gli incontri attraverso collegamenti da remoto.
Si evidenzia, infine, che al legislatore delegato è stato altresì affidato il compito di semplificare la procedura di negoziazione assistita, anche prevedendo che sia utilizzato un modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense.
All’esito della procedura di negoziazione, che deve concludersi entro il termine indicato nella convenzione, gli avvocati potranno:
- in caso di esito negativo certificare la dichiarazione di mancato accordo (art. 4, co. 3, d.l. 132/2014): è necessario infatti formalizzare il fallimento della procedura al fine di consentire la proposizione della domanda in sede giudiziale.
- in caso di soluzione della controversia sottoscrivere l’accordo e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico; l’esito positivo della procedura permette alle parti di evitare di rivolgersi al giudice, risolvendo autonomamente la controversia. L’art. 5 del d.l. 132/2014 stabilisce che l’accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Se con l’accordo le parti concludono un atto o un contratto soggetto a trascrizione, per procedere alla trascrizione dell’accordo la sottoscrizione dello stesso deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
4. Formulario
Di seguito si riporta un esempio di convenzione di negoziazione assistita, al fine di evidenziare le peculiarità di tale strumento. Si ricorda tuttavia che la più volte menzionata legge delega ha previsto la possibilità di fare riferimento, per il futuro, a un modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense.
Convenzione di negoziazione assistita, D.L. n. 132/2014, conv. L. n. 162/2014
In …, il …, tra le parti
- Sig. …, nato/a …, il …, C.F. …, residente in …, rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. …, con studio in …, C.F. …, P.IVA …, presso il quale elegge domicilio ai fini del presente procedimento di negoziazione assistita;
- Sig. …, nato/a …, il …, C.F. …, residente in …, rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. …, con studio in …, C.F. …, P.IVA …, presso il quale elegge domicilio ai fini del presente procedimento di negoziazione assistita,
PREMESSO
- che tra le parti è insorta la seguente controversia …
- che con invito del…, inviato a mezzo pec, ricevuta in data …, il Sig. … ha invitato il Sig. … ad aderire ad una convenzione di negoziazione assistita, al fine di tentare di risolvere in via stragiudiziale la lite;
- che con comunicazione del… inviata a mezzo pec, ricevuta in data …, il Sig. … ha accettato l’invito rivoltogli, aderendo alla procedura di negoziazione di cui alla presente convenzione;
Ciò premesso, le parti come sopra identificate, rappresentate e difese,
DICHIARANO
- che la predetta controversia rientra/non rientra tra le materie per le quali è prevista la negoziazione assistita obbligatoria;
- che la predetta controversia non attiene a diritti indisponibili;
- che la predetta controversia non rientra nelle materie per le quali è prevista la mediazione ai sensi del D.L. n. 28/2010 s.m.i.;
- che ciascun difensore, al momento del conferimento dell’incarico, ha informato il proprio assistito della possibilità di stipulare la presente convenzione.
Tanto premesso e dichiarato, si conviene quanto segue:
1. le parti ed i rispettivi legali si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia in oggetto con l’assistenza dei rispettivi avvocati;
2. a tal fine le parti svolgeranno almeno due incontri di negoziazione per tentare di definire in xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx;
3. gli incontri di negoziazione si svolgeranno presso gli studi dei rispettivi avvocati ed in ognuno di detti incontri gli avvocati redigeranno un verbale che verrà sottoscritto dalle parti e dai rispettivi legali;
4. la procedura di negoziazione dovrà concludersi entro e non oltre due mesi dalla stipula del presente accordo, salvo proroga di trenta giorni da stipulare per iscritto;
5. le parti contraenti danno atto di essere a conoscenza del fatto che l’eventuale accordo di composizione della controversia costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale;
6. Ciascuna parte provvederà a pagare il compenso del proprio avvocato per l’opera dallo stesso prestata nella procedura di negoziazione assistita.