CAPITOLATO TECNICO
Umbria Salute s.c. a r.l. – CRAS
CAPITOLATO TECNICO
PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICI E PER NUTRIZIONE ENTERALE ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELL’UMBRIA
Sommario
1. OGGETTO DELLA FORNITURA E QUANTITÀ 3
2. DURATA DELLA FORNITURA 3
3. RIPARTIZIONE COMPETENZE TRA STAZIONE APPALTANTE E SINGOLE AZIENDE 3
4. SICUREZZA 4
5. CARATTERISTICHE TECNICO QUALITATIVE E CONFEZIONAMENTO 4
6. ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNE 5
7. GARANZIA A CORREDO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 7
8. PAGAMENTI 7
9. CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO – MODIFICHE DEI CONTRATTI 8
10. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO 9
11. CONTROLLI QUALITATIVI/QUANTITATIVI 9
12. INADEMPIMENTI E PENALI 10
13. CORRISPETTIVI 11
14. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO 12
15. DOMICILIO DEL FORNITORE E COMUNICAZIONI 13
16. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 13
17. FORO COMPETENTE 14
1. OGGETTO DELLA FORNITURA E QUANTITÀ.
Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di prodotti dietetici e per nutrizione enterale come descritti nell’allegato al capitolato d’oneri Tabella Elenco Lotti, occorrenti all'Azienda USL Umbria 1, all'Azienda USL Umbria 2, all'Azienda Ospedaliera di Perugia ed all'Azienda Ospedaliera di Terni, di seguito per brevità indicate come “Aziende”.
Per quanto attiene la descrizione delle caratteristiche dei prodotti e dei quantitativi stimati da fornire si rinvia a quanto indicato nell’Allegato Tabella Elenco Lotti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato ed a quanto indicato al successivo paragrafo 5.
Le quantità e tipologie dei prodotti indicate nell’Allegato N.2 Tabella Elenco Lotti, con specificazione del fabbisogno delle singole Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, si riferisce al fabbisogno presunto per 48 mesi.
I quantitativi per singolo lotto riportati nell’Allegato sono stati indicati in via del tutto presuntiva in quanto l’effettivo consumo dei prodotti è difficilmente quantificabile preventivamente essendo subordinato a fattori variabili, a circostanze legate alla natura particolare del bene, al rispetto dei piani terapeutici personali in essere, alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che alle disposizioni di organi nazionali/regionali competenti.
I quantitativi riportati in allegato non sono vincolanti e non impegnano la stazione appaltante e le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere che avranno la facoltà di ordinare, secondo le necessità, senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta.
2. DURATA DELLA FORNITURA
Con la stipula del contratto relativo alla fornitura dei prodotti in oggetto il Fornitore si impegna a eseguire la prestazione affidata per n.48 mesi decorrenti dalla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.
Si evidenzia che trova applicazione l’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione appaltante.
3. RIPARTIZIONE COMPETENZE TRA STAZIONE APPALTANTE E SINGOLE AZIENDE.
Umbria Salute s.c. a r.l. - Centrale Regionale per gli Acquisti in Sanità (CRAS) espleta la presente gara accentrata regionale ai sensi della L.R. Umbria n.9/2014 in qualità di soggetto aggregatore ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 24 dicembre 2015, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle procedure di acquisizione beni e servizi sanitari e non sanitari approvate con Determinazione dell’Amministratore Unico del 28.9.2017 .
La presente gara, che prevede la suddivisione della fornitura in n.51 lotti, darà origine a distinti rapporti contrattuali tra le ditte aggiudicatarie e le singole Aziende che si costituiranno a seguito dell’adozione di apposito atto di recepimento del provvedimento di aggiudicazione da parte delle Aziende medesime.
È di esclusiva competenza di Umbria Salute s.c. a r.l., quale stazione appaltante, la titolarità della gestione giuridico-amministrativa dell’espletamento dell’intera procedura fino all’efficacia dell’aggiudicazione.
È di esclusiva competenza delle singole Aziende la titolarità della gestione contrattuale per la propria quota di fornitura, secondo le proprie procedure amministrativo-contabili, comprensiva a titolo esemplificativo delle seguenti attività:
- stipula del contratto e gestione autonoma del rapporto contrattuale;
- eventuali autorizzazioni al subappalto e varianti al contratto medesimo.
- eventuali collaudi delle apparecchiature tecnico-scientifiche sanitarie, secondo le rispettive procedure per la verifica della rispondenza degli stessi a quanto descritto nell’ordine e nel contratto;
- gestione del deposito cauzionale definitivo;
- gestione degli ordinativi, ricevimento merce e controlli;
- ricevimento fatture, liquidazione e pagamento delle stesse;
- adeguamento prezzi, applicazione penali, risoluzione, recesso, rinnovo/proroga, sostituzione contraente;
- gestione dell’eventuale contenzioso compresa l’applicazione di penali e l’eventuale autonoma risoluzione del rapporto contrattuale.
Le singole Aziende con l’atto di recepimento dell’aggiudicazione provvederanno ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione del contratto ed eventualmente, uno o più Direttori dell’esecuzione del contratto ed eventuali relativi assistenti, nell’ambito delle previsioni contenute nel codice dei contratti pubblici e nella normativa di attuazione dello stesso.
Qualunque fatto rilevante dovesse verificarsi in ordine alle attività di gestione dei contratti, ritenuto d’interesse comune, sarà oggetto di opportune comunicazioni informative tra le varie Aziende.
4. SICUREZZA
In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto.
5. CARATTERISTICHE TECNICO QUALITATIVE E CONFEZIONAMENTO
I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche essenziali in termini di formulazione e confezionamento, indicate, per ciascuna voce, nell’allegato elenco dei lotti di gara nonché alle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche indicate da tutte le norme vigenti in campo nazionale e comunitario con particolare riferimento al D.Lgs. n.111 del 27.1.1992 (Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare) e successive modifiche ed integrazioni ed a quanto stabilito dal DPR del 20 Marzo del 2002 n° 57 (Regolamento di attuazione della Direttiva 1999/21/CE sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali) ed alle “Linee Guida ministeriali sugli alimenti a fini medici speciali (AFMS)” del Ministero della Salute, ultima revisione (dicembre 2015 e seguenti), con indicazione specifica sulla confezione.
Il volume dei confezionamenti primari (barattolo, busta, flacone) dovrà corrispondere a quello indicato per ciascun lotto nell’elenco allegato, con la precisazione che:
- ove riportato un intervallo di misure (es: 500-1000ml), saranno accettati solo i confezionamenti inclusi nell’intervallo;
- ove indicato uno specifico volume (es: 250ml) saranno ammessi confezionamenti di volume diverso, con tolleranza in più o in meno del 10%.
I prodotti offerti in flaconi devono essere in PET o altro polimero di grado medicale equivalente, compatibile con le miscele nutrizionali enterali contenute; i contenitori devono essere “latex free”.
Le ditte contraenti dovranno fornire i prodotti di cui trattasi nelle condizioni migliori e, comunque, ordinarie di mercificazione, considerate correnti sul mercato del prodotto e segnatamente nelle condizioni migliori di conservazione e di efficienza, con garanzia di ogni danno o avaria evidente o occulta che possa prodursi o essere prodotta per effetto, ad esempio, dello stato di immagazzinaggio precedente o durante la consegna, della presa, delle operazioni di trasporto e di consegna, dell'influenza sul prodotto, delle condizioni ambientali e meteorologiche o dello stato chimico-fisico delle materie o per difetti imputabili al personale cui sono affidate le operazioni predette o per difetto di imballaggio, scarso o non adatto.
I fornitori dovranno garantire altresì che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, siano forniti nel rispetto delle norme vigenti.
I fornitori dovranno garantire la qualità dei prodotti offerti per tutta la durata della fornitura ai sensi dell'art. 1495 del C.C..
6. ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNE
Si evidenzia che in caso di particolare urgenza, la Stazione appaltante può disporre, prima della stipula del contratto, anche nella forma della lettera commerciale, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che l’esecuzione anticipata non potrà eccedere i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.
Il Fornitore è tenuto all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione, il Fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999. Il Fornitore garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:
▪ di igiene sulla produzione e sul commercio;
▪ di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
▪ sulla infortunistica e sulla prevenzione degli incendi.
La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati.
Il Fornitore deve effettuare le consegne, entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine, o termine più breve ove indicato nell’ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco), senza imporre alcun minimo d’ordine.
L’Azienda ha, tuttavia, la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall’invio dell’ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l’invio dell’ordine medesimo. Trascorso tale termine, l’ordine diverrà irrevocabile. La merce dovrà essere consegnata, a spese del fornitore, al magazzino farmaceutico delle diverse Aziende, o comunque, nel luogo fisico indicato nel buono d’ordine, in unica soluzione, salvo diverso calendario opportunamente concordato, accompagnata da documento di trasporto che dovrà obbligatoriamente riportare:
• luogo di consegna della merce;
• data e numero dell’ordine, completo di tutti gli elementi alfa numerici;
• quantitativo consegnato con unità di misura;
• numero del lotto di produzione;
• data di scadenza.
Le consegne si intendono eseguite quando la fornitura dei beni, senza dar luogo a contestazioni, perviene nei luoghi di volta in volta precisati nell'ordine di fornitura dalle diverse Aziende.
Il fornitore si dovrà impegnare a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi: non dovrà fissare nessun importo minimo per l’esecuzione dell’ordine.
In ciascun involucro di confezione deve essere apposta un’etichetta riportante il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto, il quantitativo espresso in misura. Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale. Xxxxxxx e confezioni dovranno essere a perdere.
I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore ai 2/3 (due terzi) rispetto alla complessiva validità del farmaco. Se la validità fosse inferiore, il Fornitore deve contattare l’Azienda Sanitaria per verificare la disponibilità ad accettare forniture con periodi di validità inferiori, fatto salvo l’impegno ad accettare la restituzione dei quantitativi di farmaco scaduti e non utilizzati con il relativo accredito della somma corrispondente.
In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro 7 giorni lavorativi, l’Azienda avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l’applicazione delle penali di cui al paragrafo “Inadempimenti e Penali” e l’eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti.
Il Fornitore dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini sia via fax che per posta elettronica certificata.
Il Fornitore deve attivare, entro la data di stipula della Contratto, un numero di call center a disposizione del personale delle Aziende Sanitarie in grado di fornire informazioni sui prodotti oggetto della fornitura e sui relativi servizi.
Tale numero deve essere attivo per tutto l’anno nelle giornate feriali, nei normali orari d’ufficio (indicativamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00).
Il Fornitore, inoltre, si impegna a rendere disponibile, sempre dalla stessa data, almeno un numero di fax e un indirizzo e-mail per:
• richiedere informazioni sui prodotti offerti;
• richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;
• inoltrare reclami.
7. GARANZIA A CORREDO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai fini della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare una garanzia fideiussoria alle singole Aziende Sanitarie, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L’importo della cauzione è ridotto ove l’aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e la conseguente acquisizione della cauzione provvisoria relativa al/ai lotto/i oggetto di revoca.
La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.
8. PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura.
I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Aziende contraenti.
Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Le fatture dovranno contenere tutti gli elementi previsti dalla leggi in vigore, ivi incluso il CIG (CODICE Identificativo Gara) ed il codice AIC, che dovrà essere indicato con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20.12.2017 (pubbl. in G.U. n.302 del 29.12.2017).
Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento
I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.
Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R., dalla Stazione appaltante.
E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti delle Aziende contraenti a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per le Aziende di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso.
Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle singole Azienda. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo del presente Capitolato “Tracciabilità dei flussi finanziari”.
9. CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO – MODIFICHE DEI CONTRATTI
E’ fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione appaltante. Il concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. Il Fornitore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate.
Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
L’Azienda Sanitaria corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, e salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione, l’Impresa si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
E’ fatto divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto dell’Azienda contraente, pena l’immediata risoluzione del Contratto con
l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.
Le ipotesi di cessione di azienda (o ramo d’azienda), atti di trasformazione, fusione e scissione, trasferimento o affitto di azienda relativi al Fornitore sono disciplinate dall’art. 106 del D. Lgs. n.50/2016.
Al fine di consentire all’Azienda di predisporre l’atto autorizzativo, il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente all’Azienda ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa nella commercializzazione dei prodotti; in particolare l’esecutore dovrà indicare:
- motivazione della cessione/trasformazione/fusione/scissione/affitto corredata dalla relativa
- documentazione probatoria;
- dettagliato elenco dei prodotti interessati (determina di aggiudicazione, numero del contratto stipulato, descrizione dei prodotti, codici identificativi, riferimento della scheda fabbisogno, quantità residue nei lotti ceduti non ancora vendute alla data).
Su tale comunicazione dovrà essere apposta, anche in forma disgiunta, la firma del titolare/legale rappresentante del Fornitore e della ditta subentrante.
Il Fornitore sarà, comunque, responsabile di eventuali disservizi provocati all’Azienda Sanitaria da omesse o inesatte informazioni con conseguente applicazione delle penali previste dall’art.13 in tema di ritardo nell’esecuzione della prestazione e/o inadempimento.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Azienda Sanitaria, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente contratto.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 un nuovo contraente può sostituire il contraente aggiudicatario del contratto nel caso in cui vi sia una cessione dei diritti di commercializzazione o di distribuzione dei prodotti oggetto di fornitura, comunicata ufficialmente all’Azienda unitamente alla copia della documentazione comprovante l’avvenuta cessione dei suddetti diritti e previa autorizzazione dell’Azienda che sarà concessa in esito alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
Qualora il Fornitore, nel periodo di validità contrattuale, immetta in commercio prodotti con device di somministrazione/confezionamenti migliorativi rispetto a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative) dovrà proporre alle Aziende la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura.
Il fornitore dovrà inviare alle Aziende la scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione e, previo parere tecnico favorevole, la sostituzione verrà validata e formalizzata dall’Azienda.
11. CONTROLLI QUALITATIVI/QUANTITATIVI
La presa in consegna dei beni forniti non costituisce l'accettazione definitiva della fornitura.
La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.
Le Aziende si riservano il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa della merce in sede di effettivo utilizzo. Nel caso non fosse possibile periziare la merce all'atto dell'arrivo, la ditta
fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e quantità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna , all'apertura degli imballaggi e delle confezioni.
I prodotti non conformi dovranno essere sostituiti entro 7 giorni solari dal ricevimento della segnalazione scritta da parte della Stazione appaltante.
Le Aziende metteranno a disposizione, per il ritiro, la merce non conforme e/o consegnata in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 giorni solari. Qualora entro tale data il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza e/o non conforme, dopo 7 giorni solari dalla medesima segnalazione le Aziende potranno procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo fax o posta elettronica certificata. Tali prodotti potranno essere restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.
Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e/o non conformi, concordando con la Stazione appaltante le modalità del ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che gli stessi prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre 7 giorni solari di deposito garantiti.
L’aver obbligato il magazzino farmaceutico a respingere, anche parzialmente, una fornitura può costituire inadempienza contrattuale.
Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.
I prodotti oggetto di revoche ministeriali/ritiri devono essere ritirati dal fornitore entro 15 giorni dalla comunicazione dell’Azienda. A decorrere dal 16° giorno verrà applicata la penale prevista all’art.12 del presente capitolato. I costi di un eventuale smaltimento saranno addebitati al fornitore. In ogni caso il fornitore riconoscerà alle Aziende il valore nominale dei prodotti oggetto di ritiro con emissione di nota di credito o sostituzione degli stessi prodotti.
L’Azienda ha facoltà di rispedire al fornitore, con spesa a carico della Ditta stessa, sia i prodotti revocati/ritirati, che i prodotti consegnati erroneamente, dopo 15 giorni dalla data della revoca/ritiro, o dalla comunicazione di difformità.
12. INADEMPIMENTI E PENALI
Il Fornitore è soggetto all’applicazione di penali in caso di:
- Ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto medesimo;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.
Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel Contratto, sarà dovuta, per ogni singolo prodotto non conforme, una penale pari a pari a allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Tali eventuali inadempimenti contrattuali saranno contestati per iscritto al Fornitore dall’Azienda contraente. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio delle aziende, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Qualora l’ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del contratto, l’Azienda sanitaria si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale.
E’ fatta salva la facoltà per le Aziende di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore.
Le Aziende potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva.
La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
13. CORRISPETTIVI
I prezzi offerti con riferimento all’unità di misura indicata per ciascun lotto nell’allegato N.2 rimarranno validi per tutta la durata della fornitura.
Le Aziende potranno richiedere oltre ai confezionamenti indicati in offerta anche gli ulteriori confezionamenti commercializzati dalla Ditta aggiudicataria, al medesimo prezzo unitario.
Il Fornitore, nel caso le Aziende avessero necessità di approvvigionarsi occasionalmente di prodotti analoghi a quelli del lotto o dei lotti aggiudicati, non ricompresi nell’elenco dei lotti in gara allegato, sarà tenuto a praticare, per tali forniture, i prezzi risultanti dall’applicazione, sulle quotazioni del listino presentato unitamente all’offerta economica, dello sconto indicato nell’offerta medesima (almeno pari a quello praticato per il lotto di riferimento), valido ed invariato per tutta la durata del contratto.
Nel caso in cui, in corso di contratto, sostituisca o introduca in commercio prodotti innovativi rispetto a quelli aggiudicati, il fornitore, acquisito il parere favorevole dell’Azienda, sarà tenuto a fornire questi ultimi in luogo di quelli aggiudicati al prezzo offerto in gara, ovvero con riduzione proporzionale di prezzo, nel caso in cui i nuovi prodotti dovessero presentare un prezzo di listino inferiore.
Si applicano alla presente fornitura le disposizioni di cui all’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012 convertito con modificazioni con L 135/2012, nell’ipotesi in cui dovessero emergere in fase di aggiudicazione e/o nel corso del l’esecuzione del contratto, differenze significative dei
prezzi unitari rispetto ai prezzi di riferimento sul sito di ANAC o ad altri prezzi di aggiudicazione ottenuti da altri soggetti aggregatori. In tale caso infatti l’Azienda Sanitaria è tenuta a proporre al fornitore, nei termini indicati nel medesimo comma, una rinegoziazione del contratto che abbia l’effetto di ricondurre i prezzi di fornitura ai prezzi di riferimento così come individuati dall’articolo medesimo.
Le singole Aziende Sanitarie si riservano la facoltà, qualora Xxxxxx spa attivasse una convenzione in merito agli articoli oggetto della presente gara, di effettuare una verifica comparata tra i prezzi della citata convenzione e quelli proposti dalla ditta aggiudicataria; nel caso in cui questi ultimi risultassero essere superiori a quelli della convenzione di Consip spa, le Aziende potranno chiedere alla ditta aggiudicataria della gara di adeguare ad essi i prezzi praticati e, in caso di diniego, potranno approvvigionarsi presso la ditta convenzionata con Xxxxxx spa senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere o di che rivalersi.
14. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO
E’ facoltà delle Aziende recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti, alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che alle disposizioni di organi nazionali/regionali competenti.
Le Aziende Sanitarie si riservano inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, anche con riferimento a singoli lotti di fornitura:
➢ per motivi di pubblico interesse;
➢ a seguito dell’attivazione di convenzioni CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al precedente paragrafo 13;
➢ a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (xxx.xxxx.xx) in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012;
➢ in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto;
➢ in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi delle singole Aziende o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura.
Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte delle Aziende contraenti delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
Le Aziende potranno, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
Le Aziende, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potranno assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.) .
Le Aziende, potranno, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC, risolvere di diritto il contratto, in tutto o in parte nei seguenti casi:
▪ nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
▪ in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
▪ nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto;
▪ qualora l’ammontare delle penali applicate con le modalità previste all’art.12 del presente capitolato superino il 10% dell’importo complessivo della fornitura.
▪ in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati;
▪ nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo “Tracciabilità dei flussi finanziari”.
▪ in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente capitolato.
La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.
L’Azienda contraente, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo e nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.
15. DOMICILIO DEL FORNITORE E COMUNICAZIONI
Il Fornitore, all'atto della stipulazione del Contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti il Contratto medesimo.
Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:
a) fax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel Contratto;
b) posta elettronica certificata;
c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
16. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato ed eventualmente nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, le Aziende, in ottemperanza a quanto
disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell’art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o PEC, il Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.
Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, le Aziende verificheranno il corretto adempimento del suddetto obbligo.
Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alle Aziende e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Azienda.
Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
17. FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie relative a rapporti tra il Fornitore e Stazione appaltante e le Aziende sarà competente esclusivamente il Foro di Perugia.