Bando per la selezione di 3.589 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Sicilia
Bando per la selezione di 3.589 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Sicilia
VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: “Istituzione del servizio civile nazionale” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106 recante: “Delega al governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” ed in particolare l’art. 8, lett. b), che ha previsto la partecipazione al servizio civile nazionale di giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti;
VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e s.m.i. recante: “Istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell’art.8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
VISTI in particolare l’art. 16, comma 3, del precitato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 che prevede che gli assegni attribuiti ai volontari, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni degli obblighi di fare, non fare o permettere, siano esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali e l’art. 26, comma 1, dello stesso decreto che disciplina la fase transitoria prevedendo che “fino all’approvazione del Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale”;
VISTO l’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che stabilisce che a far data dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. concernente: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2 recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2018, recante criteri e modalità per l'individuazione del responsabile della protezione dei dati personali, mediante il quale la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di Stato, On.le Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, sono state delegate le funzioni in materia di pari opportunità, politiche giovanili e servizio civile nazionale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 agosto 2018, registrato alla Corte dei conti in data 13 agosto 2018, n. 1676, con il quale è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale alla dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx;
VISTO il DPCM 15 dicembre 2017, recante l’approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2018;
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020” che ha assegnato per l’anno 2018 uno stanziamento di euro 179.809.403,00, al capitolo 228, recante “Fondo Servizio Civile Nazionale”;
CONSIDERATO che tale stanziamento è stato ridotto di euro 16.100.000 per effetto dell’accantonamento disposto sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per il contenimento delle spese da destinare alle politiche di settore, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 95/2012 e dell’art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 5 maggio 2016, con il quale sono state approvate le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi, vigente nel periodo transitorio;
VISTO l’Avviso agli enti, pubblicato sul sito istituzionale in data 3 agosto 2017, concernente la presentazione entro il termine del 30 novembre 2017 di progetti di servizio civile universale per l’anno 2018 (progetti “ordinari”), nonché di progetti volti alla sperimentazione delle misure previste dal decreto legislativo n.40 del 2017 (progetti sperimentali);
VISTO l’accordo di programma, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., sottoscritto in data
8 settembre 2017 tra il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale (di seguito Dipartimento), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’interno, per la realizzazione di progetti di servizio civile, finanziati con risorse europee del Fondo asilo, migrazione ed integrazione (FAMI) 2014-2020 e con risorse nazionali dedicate, volti a favorire la partecipazione di
3.000 giovani immigrati in Italia titolari di protezione internazionale e di protezione umanitaria (di seguito “volontari FAMI”) ed a garantire agli stessi percorsi di inserimento nella vita sociale del Paese;
VISTI gli Avvisi agli enti, pubblicati sul sito istituzionale in data 29 settembre e 17 ottobre 2017 che hanno fornito chiarimenti rispettivamente per la presentazione dei progetti sperimentali in Italia e all’estero e previsto la possibilità di presentare progetti per l’impiego di volontari FAMI
CONSIDERATO che, entro il 30 novembre 2017, sono stati presentati, tramite il sistema informatico UNICO – Helios, complessivamente 6.049 progetti per l’impiego di 59.864 volontari ed in particolare sono stati presentati alla Regione Sicilia da parte degli enti iscritti al relativo albo regionale un numero di progetti pari a 368 per l’impiego di 4.155 volontari di cui 6 progetti FAMI per 13 volontari;
VISTO il decreto dipartimentale n 242/2018 del 27 marzo 2018, registrato dalla Corte dei conti il 10 maggio 2018, con il quale è stato adottato il documento di programmazione finanziaria per l’impiego
delle risorse riguardanti il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all’art. 24 del d.lgs. 6 marzo 2017
n. 40, previa acquisizione del parere favorevole della Consulta nazionale per il servizio civile e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
VISTA la convenzione in data 22 maggio 2018 stipulata tra il Dipartimento ed il Ministero dell’interno, da cui risulta che per l’attuazione della proposta n. 2178 “INTEGR-AZIONE (servizio civile universale rivolto ai titolari di protezione internazionale e umanitaria)”, il predetto Ministero, quale autorità responsabile del FAMI, si impegna a versare al Fondo nazionale per il servizio civile la somma complessiva di euro 1.700.000,00;
VISTO il decreto D.D.G. n. 1497 del 19 luglio 2018 con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti da realizzarsi nella Regione Sicilia - pubblicata sul sito della Regione Sicilia - xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxx/- xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx da cui risultano approvati 339 progetti, che prevedono complessivamente l’impiego di n. 3.589 volontari;
CONSIDERATO che il documento di programmazione finanziaria relativo al 2018 indica risorse di provenienza statale disponibili per l’anno corrente a legislazione vigente pari complessivamente alla somma di euro 292.100.000,00, (comprensiva dell’assegnazione statale annuale nonché dell’ulteriore importo assegnato con la legge di assestamento 2017 e dei risparmi di spesa accertati sulla contabilità speciale e derivanti dalle precedenti programmazioni di spesa);
CONSIDERATO che, sulla base delle risorse disponibili, il citato documento di programmazione finanziaria ha previsto un contingente totale di 50.400 volontari, di cui: 48.200 da impegnare nei progetti “ordinari” da realizzarsi in Italia; 800 nei progetti “ordinari” all’estero; 1.332 nei progetti sperimentali in Italia; 68 nei progetti sperimentali all’estero. A detto contingente sono aggiunte 203 unità riservate al sopracitato programma FAMI, progetto “INTEGR-AZIONE”, co-finanziato con risorse europee;
CONSIDERATO che il precitato documento di programmazione finanziaria 2018, nell’ambito del contingente relativo ai volontari da impegnare nei progetti ordinari da realizzarsi in Italia (pari a 48.200 unità), destina il 54% dello stesso ai progetti in Italia presentati da enti iscritti all’Albo nazionale di servizio civile (26.028) ed il restante 46% (22.172) al finanziamento dei progetti in Italia presentati dagli enti iscritti agli Albi delle Regioni e delle Province autonome, secondo la ripartizione stabilita dai medesimi enti territoriali;
TENUTO CONTO che la ripartizione sopra richiamata prevede per la Regione Sicilia un contingente di
2.098 volontari;
CONSIDERATO altresì che il medesimo documento, al fine di garantire una più efficiente allocazione delle risorse finanziarie, stabilisce:
1. con riferimento alle somme assegnate a ciascuna Regione/Provincia autonoma, che l’eventuale eccedenza di fondi, rispetto ai progetti inseriti nelle relative graduatorie, sia interamente impiegata secondo le seguenti priorità:
- finanziamento dei progetti presentati dagli enti iscritti all’Albo nazionale di servizio civile, non finanziabili con la quota nazionale, da realizzarsi nella Regione che registra una eccedenza di risorse rispetto al numero di giovani richiesti;
- finanziamento, in assenza di ulteriori progetti nazionali idonei nella Regione interessata e in misura proporzionale alle quote regionali, dei progetti presentati dagli enti iscritti agli Albi delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e dichiarati idonei che non sono stati finanziati in quanto le risorse assegnate con la quota del riparto regionale sono risultate insufficienti;
2. con riferimento alle somme assegnate allo Stato prevede un meccanismo di flessibilità in base al quale è possibile compensare un eventuale incremento/decremento dei contingenti per l’estero, con la contestuale diminuzione/aumento dei posti finanziabili per i progetti in Italia (progetti “ordinari” e progetti sperimentali) tenendo conto che il rapporto di costo tra un volontario all’estero e uno in Italia è di 1 a 3,5 unità;
VERIFICATO che alle risorse finanziarie disponibili previste nel documento di programmazione finanziaria 2018 si sommano quelle derivanti dalle economie di alcune Regioni e Province autonome, residuate dal precedente esercizio finanziario (2017) nell’ambito della quota del Fondo nazionale per il servizio civile alle stesse assegnata;
TENUTO CONTO della possibilità di incrementare il contingente dei volontari previsto dal Documento di programmazione finanziaria, in applicazione dei citati principi di efficientamento della spesa indicati dallo stesso, in quanto il numero di progetti sperimentali e dei progetti approvati da alcune Regioni e Province autonome risulta inferiore a quelli finanziabili con le risorse ad essi assegnate per l’anno 2018;
TENUTO CONTO altresì della presentazione, da parte degli enti di servizio civile, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive, di richieste di riduzione del numero di volontari da impiegare e di ritiro di alcuni progetti;
CONSIDERATO che, in relazione alle circostanze sopraesposte, per la Regione Sicilia è possibile avviare al servizio nell’ambito dei 339 progetti approvati ed inseriti nella graduatoria 3.589 volontari di cui 13 volontari FAMI;
RITENUTO pertanto di indire un bando per la selezione di 3.589 volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale, compresi quelli del programma FAMI, da realizzarsi nella Regione Sicilia;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2015, con il quale è stato approvato il documento contenente la disciplina dei rapporti tra enti ed i volontari del Servizio civile nazionale riferita ai progetti ordinari;
DECRETA
Art. 1
Disposizioni generali
Con il presente bando e con gli allegati che di esso fanno parte integrante e sostanziale, è indetta la selezione di 3.589 volontari da impegnare nel 2018-2019 nei 339 progetti di servizio civile universale (in Allegato 1 l’elenco degli enti iscritti all’Albo regionale presso cui si attuano tali progetti) finanziabili con le risorse a disposizione per l'anno 2018 richiamate nelle premesse; dei 3.589 volontari 13 posti sono riservati ai volontari FAMI, ossia ai giovani titolari di protezione internazionale o di protezione umanitaria richiamati nelle premesse;
I progetti hanno una durata di dodici mesi con un orario di servizio non inferiore a trenta ore settimanali o a 1400 ore annue.
Possono partecipare alla selezione i giovani in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, secondo le condizioni ivi specificate. Ciascun giovane può presentare una sola domanda di partecipazione al bando e per un solo progetto.
La data di avvio in servizio dei volontari è differenziata per i diversi progetti e viene stabilita tenendo conto del termine delle procedure di selezione e di compilazione delle graduatorie da parte di ciascun ente, delle esigenze specifiche del progetto nonché dei tempi necessari al Dipartimento per l’esame delle graduatorie di cui all’articolo 5. L’avvio in servizio dovrà in ogni caso avvenire entro e non oltre il 30 aprile 2019. Il Dipartimento pubblica il calendario generale delle date di avvio in servizio e provvede ad informare ciascun ente della data da cui decorre l’impiego dei volontari affinché gli stessi siano tempestivamente e correttamente informati.
Ciascun volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto che fissa in € 433,80 l’assegno mensile per lo svolgimento del servizio. Le somme spettanti ai volontari sono corrisposte direttamente dal Dipartimento.
Qualora il volontario risieda in un comune diverso da quello di realizzazione del progetto ha diritto al rimborso delle spese del viaggio iniziale per il raggiungimento della sede del progetto e del viaggio di rientro nel luogo di residenza al termine del servizio, effettuati con il mezzo di trasporto più economico.
Xxxx assegni attribuiti ai volontari si applicano le disposizioni di cui all’art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 40/2017. Il periodo prestato come volontario di servizio civile è riconosciuto ai fini previdenziali, a domanda, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 4, comma 2, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Per i volontari è prevista una assicurazione relativa ai rischi connessi allo svolgimento del servizio stipulata dal Dipartimento, cui si può aggiungere un’assicurazione integrativa attivata dall’ente laddove siano previste particolari attività.
Al termine del servizio al volontario verrà rilasciato dal Dipartimento un attestato di espletamento del servizio civile redatto sulla base dei dati forniti dall’ente.
Art. 2
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
c) non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.
Qualora si intenda partecipare alla riserva di posti destinata ai giovani FAMI, prevista per alcuni progetti da realizzarsi in Italia, occorre anche essere titolare di protezione internazionale (ossia rivestire lo status di rifugiato o essere titolare di protezione sussidiaria) o di protezione umanitaria; tali condizioni sono attestate dal permesso di soggiorno in formato elettronico rilasciato dalla Questura competente per territorio.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.
Non possono presentare domanda i giovani che:
appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia;
abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;
abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.
Non costituiscono cause ostative alla presentazione della domanda di servizio civile:
aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente originato da segnalazione dei volontari;
aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani” e nell’ambito del progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities for All.
I volontari impegnati, nel periodo di vigenza del presente bando, nei progetti per l’attuazione del Programma europeo Xxxxxxxx Xxxxxxx possono presentare domanda ma, qualora fossero selezionati come idonei, potranno iniziare il servizio civile solo a condizione che si sia intanto naturalmente conclusa - secondo i tempi previsti e non a causa di interruzione da parte del giovane - l’esperienza di Xxxxxxxx Xxxxxxx.
Art.3
Obblighi di pubblicazione a carico degli enti
Per consentire ai giovani di disporre di tutti gli elementi per compiere la migliore scelta del progetto per cui presentare domanda, gli enti titolari dei progetti pubblicano sulla home page dei propri siti internet, oltre all’elenco dei progetti di propria competenza di cui all’Allegato 1, anche le informazioni di seguito riportate relativamente a ciascun progetto, secondo lo schema di cui all’Allegato 2 Italia: i criteri per la selezione dei volontari, le sedi di attuazione, i posti disponibili, le attività nelle quali i volontari saranno impegnati, gli eventuali particolari requisiti richiesti, i servizi offerti dagli enti, le condizioni di espletamento del servizio, gli aspetti organizzativi e gestionali, le caratteristiche delle conoscenze acquisibili e la formazione specifica dei volontari. Sarà facoltà dell’ente pubblicare, in aggiunta alla scheda sopra richiamata, anche l’intero elaborato progettuale, avendo altresì l’onere di rispondere a proprio carico ad eventuali ulteriori richieste di approfondimento da parte dei giovani. E’ obbligo per gli enti pubblicare sulla home page dei propri siti internet gli indirizzi cui è possibile far pervenire le domande, nonché i giorni e gli orari di apertura per la presentazione a mano delle stesse.
Gli enti titolari di progetti che prevedono anche l’impiego di volontari FAMI sono tenuti a riportare sui propri siti web e in ogni documento riguardante il progetto l’indicazione che lo stesso è stato cofinanziato dal Fondo FAMI, anche attraverso l’utilizzo dei loghi dell’UE e del Ministero dell’interno, così come previsto dal Regolamento UE 514/2014.
Art. 4
Presentazione delle domande
Gli aspiranti volontari (d’ora in avanti “candidati”) dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
2) a mezzo “raccomandata A/R”;
3) consegna a mano.
Il termine per l’invio delle domande via PEC o a mezzo raccomandata A/R è fissato al 28 settembre 2018. In caso di consegna della domanda a mano il termine è fissato alle ore 18.00 del 28 settembre 2018; l’ente appone sulla domanda un timbro recante data e orario di acquisizione.
Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini innanzi stabiliti non saranno prese in considerazione.
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 3 al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la sede per la quale si intende concorrere;
- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
- corredata dall’Allegato 4 relativo all’autocertificazione dei titoli posseduti; tale allegato può essere sostituito da un curriculum vitae reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, debitamente firmato;
- corredata dall’Allegato 5 debitamente firmato relativo all’informativa “Privacy”, redatta ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016;
I modelli di cui agli Allegati 3, 4 e 5 possono essere scaricati dal sito internet del Dipartimento xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx - sezione modulistica.
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile, da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando e tra quelli inseriti nel bando nazionale e nei bandi delle Regioni e delle Province autonome contestualmente pubblicati.
La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni.
Nel caso si scelga un progetto ordinario con una riserva di posti per i “volontari FAMI”, nella domanda occorre specificare la categoria, prevista dal progetto prescelto, alla quale si ritiene di appartenere, tenendo conto che in fase di selezione sarà necessario produrre la documentazione atta a comprovare l’appartenenza a tale categoria.
È causa di esclusione dalla selezione la mancata sottoscrizione della domanda e/o la presentazione fuori termine.
Non sono cause di esclusione in quanto è possibile procedere ad integrazione:
la mancata indicazione della sede per la quale si intende concorrere (sarà cura dell’ente provvedere a far integrare la domanda con l’indicazione della sede);
il mancato invio della fotocopia del documento di identità, ovvero la presentazione di una fotocopia di un documento di identità scaduto (sarà cura dell’ente provvedere a far integrare la domanda);
il mancato invio dall’autocertificazione dei titoli posseduti (Allegato 4) o del curriculum vitae (in tal caso l’ente procederà alla selezione senza tener conto dei titoli);
il mancato invio dell’informativa “Privacy” (Allegato 5) (sarà cura dell’ente provvedere ad acquisirla).
Laddove in fase di colloquio non fossero fornite le integrazioni relative al documento di identità e all’informativa “Privacy” il candidato è escluso dalla selezione.
Art. 5
Procedure selettive
La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dall’ente che realizza il progetto prescelto.
Per ciascun candidato l’ente cui è rivolta la domanda ne verifica la correttezza ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 e, quindi, procede al controllo della sussistenza dei requisiti del candidato previsti dall’articolo 2. Delle eventuali cause di esclusione l’ente procede a dare comunicazione all’interessato. L’ente accerta, altresì, che l’Allegato 5 relativo all’informativa “Privacy” ai sensi del regolamento UE 679/2016 sia debitamente firmato.
L’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile” sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 15 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.
I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana.
L’ente deve attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di accreditamento o di valutazione del progetto, ovvero ai criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi sul proprio sito internet.
L’ente valuta i titoli presentati e, nel caso utilizzi i criteri di cui al citato decreto, compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in Allegato 6,
attribuendo il relativo punteggio. Se utilizza invece altro criterio di selezione deve comunque compilare una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti.
I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia prevista dal sistema di selezione adottato (per il sistema di selezione di cui al citato decreto tale soglia è pari a 36/60) sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni; in tal caso l’ente non dovrà indicare il punteggio relativo alla valutazione dei titoli. Analogamente l’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio.
L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati con riferimento ai posti disponibili. Le graduatorie devono tenere conto della sede indicata dal candidato nella domanda; inoltre, devono prevedere specifico riferimento agli eventuali posti destinati ai volontari FAMI.
A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.
Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti. Il mancato inserimento nelle graduatorie, con l’indicazione della motivazione, è tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell’ente, che ne dà contestuale comunicazione al Dipartimento.
Alla graduatoria è assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità, sul proprio sito web, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e/o con ogni altra idonea modalità.
Art. 6
Istruzioni operative per gli enti
L’ente inserisce nel sistema informatico “UNICO - Helios”:
1. l’elenco dei candidati xxxxxx xxxxxxxxxxx, avendo cura di evidenziare nelle apposite colonne il punteggio attribuito, la sede dove il volontario dovrà presentarsi il primo giorno di servizio e quella nella quale avrà attuazione il progetto. I campi vanno compilati entrambi anche nel caso in cui le due sedi coincidano;
2. L’elenco dei candidati idonei non selezionati;
3. L’elenco dei candidati non idonei o esclusi dalla selezione.
L’ente dovrà altresì indicare il numero complessivo delle domande ricevute nell’apposito box presente sul predetto sistema.
Le graduatorie, sottoscritte dal responsabile del servizio civile nazionale o dal responsabile legale dell’ente, unitamente alla dichiarazione di cui all’Allegato 7, devono essere inviate al Dipartimento via PEC, al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx, in aggiunta alla seguente documentazione:
a) domande di partecipazione (Allegato 3) dei soli candidati risultati idonei selezionati;
b) documenti di identità degli interessati;
Per i candidati idonei non selezionati per mancanza di posti, tale documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in caso di subentro.
Gli originali della predetta documentazione sono conservati presso l’ente per ogni necessità del Dipartimento.
La PEC di trasmissione delle graduatorie deve indicare nell’oggetto:codice dell’ente (NZ…..), denominazione dell’ente, titolo/titoli del/dei progetto/progetti.
Il termine per la trasmissione delle graduatorie - che devono contenere i dati relativi a tutti i candidati che hanno partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati e gli esclusi - è stabilito al 31 dicembre 2018, sia con riferimento alla proceduta Helios”, sia all’invio attraverso PEC, a pena di non attivazione del progetto.
L’avvio al servizio dei volontari è subordinato all’invio delle graduatorie in entrambi i formati richiesti. Il mancato invio attraverso il sistema informatico “UNICO - Helios” del format di presentazione delle stesse comporta l’impossibilità di avviare il progetto entro la data richiesta dall’ente, anche se la documentazione risulti inviata via PEC entro il termine innanzi indicato. L’avvio in servizio dovrà in ogni caso avvenire entro e non oltre il 30 aprile 2019.
Costituisce, altresì, causa di non attivazione del progetto il mancato invio della dichiarazione di cui all’Allegato 7.
L’ente accerta che il volontario sottoscriva il contratto di servizio civile firmato dal Capo del Dipartimento, secondo le procedure di cui all’articolo 7, e ne trasmette copia, controfirmata dal responsabile dell’ente stesso, al Dipartimento via PEC, indicando in calce la data di effettiva presentazione in servizio.
Art. 7
Adempimenti del volontario per l’avvio al servizio
Il Dipartimento, sulla base delle graduatorie formulate dagli enti, provvede ad inviare a ciascun candidato idoneo selezionato, tramite gli enti stessi, un codice utenza ed una password con i quali accedere all’area riservata del sito del Dipartimento. Il volontario, attraverso il sito, scarica, per la sottoscrizione, il contratto di servizio civile firmato dal Capo del Dipartimento. Nel contratto sono indicati la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche e assicurative e gli obblighi di servizio di cui all’articolo 8.
Art. 8
Obblighi di servizio dei volontari
I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata, a svolgere tutte le attività previste dal progetto prescelto e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio civile dettate dal vigente quadro normativo e regolamentare. È obbligo dei volontari rispettare quanto indicato nel contratto di servizio civile e le prescrizioni impartite dall’ente d’impiego in ordine all’organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento.
I volontari sono tenuti al rispetto dell’orario di servizio nonché al rispetto delle condizioni riguardanti gli eventuali obblighi di pernottamento, o di altra natura, connessi al progetto medesimo.
L’interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta l’impossibilità di partecipare per il futuro alla realizzazione di nuovi progetti di servizio civile, nonché la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto e il mancato rilascio dell’attestato di svolgimento del servizio.
Art. 9
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 – di seguito Regolamento - i dati personali dei candidati inseriti negli elenchi di cui all’articolo 6 sono trattati, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale con sede in Xxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Capo Dipartimento pro-tempore.
I dati forniti dai partecipanti sono acquisiti dall’ente che cura la procedura selettiva, in qualità di “Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 28 del Regolamento, per le finalità di espletamento delle attività concorsuali e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di servizio civile, sono trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto
Il trattamento dei dati può avvenire anche mediante l’ausilio di strumenti automatizzati nei modi e nei limiti necessari per perseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
I dati personali inseriti nel sistema informatico “UNICO – Helios” saranno trattati dal Dipartimento ai fini dell’approvazione delle graduatorie definitive e per le finalità connesse e/o strumentali alla gestione del servizio civile.
La comunicazione di dati non veritieri determina l’irrogazione di sanzioni amministrative, fatta salva l’eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. La comunicazione dei dati personali è necessaria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione. La mancata comunicazione dei dati personali e/o il mancato assenso al trattamento degli stessi comporta l’esclusione dalla selezione.
In ogni momento, gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 12-23 del Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il Titolare del trattamento può trasferire i dati personali raccolti a soggetti pubblici o privati che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali del Dipartimento stesso e anche a soggetti pubblici o privati al di fuori del territorio nazionale per i giovani avviati al servizio civile soltanto per finalità connesse all’attuazione di progetti da svolgersi presso sedi estere.
Ove ritenuto che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, l’interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.
Art. 10
Disposizioni transitorie e finali
Con successivo provvedimento dell’Autorità competente, da pubblicare sul sito del Dipartimento ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sono adottate disposizioni per disciplinare i rapporti tra gli enti ed i volontari del servizio civile impiegati in progetti sperimentali. In sede di prima applicazione della normativa concernente il servizio civile universale possono essere apportate modifiche al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 aprile 2015.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento derivante dal presente bando, limitatamente alle attività di specifica ed esclusiva competenza del Dipartimento, è il dirigente del Servizio assegnazione e gestione dell’Ufficio per il Servizio Civile Nazionale del Dipartimento.
Roma, 20 agosto 2018
(dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx)