DISCIPLINARE PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE PIA MEDIE IMPRESE FSC – AQP SVILUPPO LOCALE 2007/2013
ALLEGATO 1
DISCIPLINARE PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE PIA MEDIE IMPRESE FSC – AQP SVILUPPO LOCALE 2007/2013
POR PUGLIA - FESR 2014-2020 della Regione Puglia
Tra
la Regione Puglia, Codice Fiscale 80017210727, (nel seguito denominata REGIONE) con sede in Bari, Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx x. 00, in persona del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro,
impresa
e
(nel seguito denominato anche SOGGETTO PROPONENTE ovvero
SOGGETTO BENEFICIARIO) con sede legale in , Via capitale sociale
, Xxxxxx Xxxxxxx ed iscrizione al Registro delle Imprese di al n. , in persona del , che sottoscrive in virtù dei poteri conferiti
con atto del della REGIONE
impresa aderente n. 1
, come da verifica eseguita su visura camerale acquisita agli atti
e
(nel seguito denominato anche SOGGETTO ADERENTE
ovvero SOGGETTO BENEFICIARIO), con sede legale in , Via capitale sociale versato Euro , Codice Fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di al n. , in persona del Sig.
, che sottoscrive in virtù dei poteri conferiti con atto del , come da verifica eseguita su visura camerale acquisita agli atti della REGIONE;
e
impresa aderente n (nel seguito denominato anche SOGGETTO ADERENTE ovvero SOGGETTO BENEFICIARIO), con sede legale in , Via capitale sociale versato Euro , Codice Fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di al n. , in persona del Sig.
, che sottoscrive in virtù dei poteri conferitigli con atto del , come da verifica eseguita su visura camerale acquisita agli atti della REGIONE;
PREMESSO
a) il Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 e s.m. e i. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014;
b) che la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 e s.m.i., recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che la Regione Puglia, con appositi regolamenti, disciplina i regimi regionali di aiuto a sostegno del sistema produttivo compatibili con il mercato comune e non soggetti all'obbligo di notificazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del trattato CE;
c) che il Decreto MAP del 18 aprile 2005 e s.m.i. disciplina la determinazione della dimensione aziendale;
d) la L.R. 20/06/2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
e) che con Deliberazione n. 1735 del 06 ottobre 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 137 del 21 ottobre 2015, la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
f) il Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione) n. 17 del 30 settembre 2014 e s.m.e i., adottato con DGR n. 1896 del 23 settembre 2014, pubblicato sul BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014 (in seguito denominato REGOLAMENTO), in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 e s.m.i.;
g) la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
– n. 172 del 17/12/2014;
h) che il Titolo II Capo 2 di tale Regolamento è denominato: “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” (B.U.R.P. n. 5 suppl. del 17.01.2019 contenente il Regolamento n. 2 del 10 gennaio 2019 di modifica);
i) che con Deliberazione della Giunta Regionale del 1 agosto 2014, n. 1732 è stata adottata la “Strategia regionale per la Specializzazione intelligente - approvazione dei documenti strategici “SmartPuglia 2020” e “Agenda Digitale Puglia 2020” (BURP n. 128 del 16/09/2014) e s.m.i. anche in coerenza con il documento “La Puglia delle Key Enabling Technologies” - 2014 a cura di ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione della Regione Puglia);
j) che con la D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Organismo Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Xxxxxx XX “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 e s.m.e i., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
k) che con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi n. 540 dell’8 agosto 2019 (B.U.R.P. n. 20 del 13 febbraio 2020) è stata adottata la modifica dell’Avviso e relativi allegati già approvati con Determina n. 798 del 07 maggio 2015 e s.m. e i. (B.U.R.P. n. 68 del 14 maggio 2015), l’Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 26 del succitato Regolamento, (in seguito denominato AVVISO);
l) con DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m. e i., la Regione ha approvato l’Atto di Alta Organizzazione adottando il nuovo modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
m) che in data 11 marzo 2016 il Comitato di sorveglianza ha approvato i criteri di selezione del POR Puglia 2014-2020;
n) che con DGR n. del / / (BURP n. del / / ) la Giunta Regionale ha modificato lo schema di Disciplinare da stipulare con le imprese beneficiarie già approvato con DGR n. 658 del 10/05/2016 (BURP n. 63 del 31/05/2016);
o) che il proponente , con istanza di accesso presentata telematicamente in data / / acquisita con Codice Pratica n. del
/ / , ha proposto, conformemente a quanto previsto dall’AVVISO, un progetto integrato per la realizzazione di ;
p) che il progetto integrato prevede programmi di investimento in capo all’impresa proponente …………………….. XXXXX (e in capo alle imprese aderenti… , YYYYY1 e
YYYYN);
q) che, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003, l’impresa proponente XXXXX è di dimensione e che,
secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, l’azienda è in regime di contabilità ordinaria;
r) che, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003, l’impresa aderente n. 1 YYYYY1 è una piccola (o media) impresa e che, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, l’azienda è in regime di contabilità ordinaria;
s) che, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003, l’impresa aderente n. n YYYYYN è una piccola (o media) impresa e che, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, l’azienda è in regime di contabilità ordinaria;
t) che, conformemente a quanto previsto dall’art. 12 dell’AVVISO, Puglia Sviluppo S.p.A. ha svolto la verifica di ammissibilità formale, ammissibilità sostanziale e di valutazione tecnico economica della proposta progettuale del soggetto proponente (e delle imprese aderenti ), ed ha comunicato alla REGIONE, con nota del prot. n. , l’esito positivo di dette verifiche, trasmettendo la Relazione Istruttoria;
u) che, sulla base della Relazione Istruttoria della società Puglia Sviluppo S.p.A., è stato adottato con Atto Dirigenziale della Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi Produttivi, (in seguito A.D.) n. del / / , il provvedimento di ammissione della proposta dell’impresa XXXXX e delle imprese aderenti YYYYY1 e YYYYN, alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo, per investimenti complessivi di
euro con un ammontare finanziario teorico della agevolazione massima concedibile pari a euro di cui:
▪ €
per l’impresa proponente XXXXX con agevolazione
massima concedibile pari ad €
▪ € per l’impresa aderente YYYYY1 con agevolazione massima concedibile pari ad €
▪ € per l’impresa aderente YYYYYN con agevolazione massima concedibile pari ad €
v) che la REGIONE, con nota del / / Prot. n. , ha comunicato, a mezzo PEC del / / , alla impresa proponente XXXXX ed alle imprese aderenti, YYYYY1 e YYYYN, l’ammissibilità alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo, visto l’A.D. n. del / / ;
w) che, conformemente a quanto previsto dall’AVVISO e dalla nota regionale di comunicazione di ammissibilità, l’impresa proponente XXXXX e le imprese aderenti YYYYY1 e YYYYN hanno provveduto all’invio dei progetti definitivi, trasmessi rispettivamente in data / / ed acquisiti agli atti della REGIONE per la realizzazione di piani di investimenti finalizzati a realizzare
:
INVESTIMENTO | SOGGETTI BENEFICIARI | DIMENSIONE AZIENDALE | LOCALIZ- ZAZIONE | IMPORTO PROPOSTO (€) | PERIODO DI REALIZZAZIONE | INCREMENTO OCCUPAZIO- NALE (ULA) |
Attivi Materiali | XXXXX | M.I. | ||||
Ricerca & Sviluppo | XXXXX | M.I. | ||||
Innovazione tecnologica | XXXXX | M.I. | ||||
Servizi di Consulenza per le imprese | XXXXX | M.I. | ||||
Attivi Materiali | YYYYY 1/n | PMI | ||||
Ricerca & Sviluppo | YYYYY 1/n | PMI |
Innovazione tecnologica | YYYYY 1/n | PMI | ||||
Servizi di Consulenza per le imprese | YYYYY 1/n | PMI | ||||
Totale |
x) che, conformemente a quanto previsto dall’art. 14 dell’AVVISO e dagli articoli 22, 23 e 32 del REGOLAMENTO, Puglia Sviluppo S.p.A. ha svolto la verifica di ammissibilità dei progetti definitivi presentati dall’impresa proponente XXXXX e dalle imprese aderenti YYYYY1 e YYYYYN, ed ha comunicato alla REGIONE, con nota del prot. n.
, l’esito positivo della verifica di ammissibilità, trasmettendo altresì la Relazione Istruttoria (costituente il Capitolato Tecnico) per la sua approvazione;
y) che la REGIONE con proprio provvedimento n. del / / , (nel seguito denominato Provvedimento di approvazione del progetto definitivo), sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società Puglia Sviluppo S.p.A., ha approvato la proposta per la realizzazione di progetti d’investimento da realizzarsi negli anni - , in conformità ai progetti definitivi presentati dall’impresa proponente XXXXX e dalle imprese aderenti YYYYY1 e YYYYN, per un importo complessivo ammissibile di Euro, con un onere a carico della finanza pubblica di Euro e con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime un incremento occupazionale non inferiore a n. unità lavorative (ULA), come di seguito specificato:
1. impresa beneficiaria XXXXX: programma di investimento in Attivi Materiali da realizzarsi negli anni - , per un importo complessivo ammissibile di Euro
e di un investimento in Consulenze per le imprese da realizzarsi negli anni - , per un importo complessivo ammissibile di Euro , di un
investimento in Ricerca e Sviluppo da realizzarsi negli anni - , per un importo complessivo ammissibile di Euro e di un investimento in Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione, da realizzarsi negli anni
- , per un importo complessivo ammissibile di Euro , con un onere a carico della finanza pubblica di Euro (di cui euro per l’investimento in Attivi Materiali ed in Consulenze per le imprese, euro , euro
per le spese in Ricerca e Sviluppo, euro per le spese in Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione) e con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime un incremento occupazionale non inferiore a n. unità lavorative (ULA);
2. impresa beneficiaria aderente YYYYYY1: programma di investimento in Attivi Materiali da realizzarsi negli anni - , per un importo complessivo ammissibile di Euro e di un investimento in Consulenze per le imprese da realizzarsi negli anni - , per un importo complessivo ammissibile di Euro , di un investimento in Ricerca e Sviluppo da realizzarsi negli anni - , per un importo complessivo ammissibile di Euro e di un investimento in Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione, da realizzarsi negli anni - , per un importo complessivo ammissibile di Euro , con un onere a carico della finanza pubblica di Euro (di cui euro per l’investimento in Attivi Materiali ed in Consulenze per le imprese, euro , euro per le spese in Ricerca e Sviluppo, euro per le spese in Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione) e con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime un incremento occupazionale non inferiore a n. unità lavorative (ULA);
3. impresa beneficiaria aderente YYYYYN programma di investimento in Attivi Materiali da realizzarsi negli anni - , per un importo complessivo ammissibile di Euro e di un investimento in Consulenze per le imprese da realizzarsi negli anni - , per un importo complessivo ammissibile di Euro , di un investimento in Ricerca e Sviluppo da realizzarsi negli anni - , per un importo complessivo ammissibile di Euro e di un investimento in Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione, da realizzarsi negli anni - , per un importo complessivo ammissibile di Euro , con un onere a carico della finanza pubblica di Euro (di cui euro per l’investimento in Attivi
Materiali ed in Consulenze per le imprese, euro , euro per le spese in Ricerca e Sviluppo, euro per le spese in Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione) e con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime un incremento occupazionale non inferiore a n. unità lavorative (ULA);
z) che con Determina Dirigenziale n. del sono state (anche) concesse in via provvisoria ai Soggetti Beneficiari le agevolazioni di cui al presente Disciplinare ed è stato individuato il termine entro il quale procedere alla stipula del presente Disciplinare, subordinandola alla sottoscrizione dello stesso;
aa) che la normativa e gli atti amministrativi di riferimento, per la realizzazione dei progetti d’investimento previsti dal presente Disciplinare e per l’erogazione delle relative agevolazioni, sono rappresentati da:
- il PO 2014-2020 FESR della Regione Puglia, come approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 modificato e approvato con Decisione di esecuzione C (2017) 6239 del 14.09.2017;
- la DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 (B.U.R.P. n. 137 del 21/10/2015) e la DGR n. 1482 del 28.09.2017 (B.U.R.P. n. n. 118 del 13/10/2017) con le quali la Giunta Regionale ha preso atto di dette decisioni comunitarie);
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05.02.2018, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 (pubblicato nella G.U.R.I. n 71 del 26.03.2018;
- la Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 approvata dalla Commissione Europea il 16 settembre 2014 – Aiuto di Stato SA.38930 (2014/N) - Italia;
- il trattato istitutivo della Comunità europea, ed in particolare gli articoli 107 e 108;
- la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese di cui agli artt. 107 e 108 del trattato CE, ed in particolare il Regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998, il Regolamento (CE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 187 del 26/06/2014) e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive modificazioni e integrazioni;
- il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014) e specificatamente il Titolo II Capo 2 che disciplina gli “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” e successive modifiche e integrazioni come in premessa;
- l’Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 798 del 07 maggio 2015 e pubblicato sul B.U.R.P. della Xxxxxxx Xxxxxx x. 00 del 14 maggio 2015 e successive modifiche e integrazioni come in premessa;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 20 febbraio 2014, n. 57 - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
- la DGR n. del / / BURP n. del / / che ha modificato lo schema di disciplinare da stipulare con le imprese beneficiarie, approvato con DGR n. 658 del 10/05/2016 BURP n. 63 del 31/05/2016;
- tutte le successive modificazioni ed integrazioni delle norme sopradette. bb) che, trattandosi di impresa di media/piccola dimensione (xxx.xx) per il tramite di
partecipazione di controllo, è stata acquisita dichiarazione dell’impresa controllante di impegno al mantenimento della partecipazione di controllo fino alla completa erogazione delle agevolazioni connesse al programma di investimenti;
cc) che, in conformità con quanto previsto dall’AVVISO, è stata acquisita l’attestazione relativa all’impegno ad apportare mezzi propri;
dd) che, in conformità con quanto previsto dall’AVVISO, è stata acquisita la delibera del Soggetto finanziatore relativa alla copertura finanziaria del programma d’investimenti;
ee) che, in conformità con quanto previsto dall’AVVISO, è stata acquisita la documentazione comprovante l’ottenimento dei pareri, autorizzazioni e concessioni necessari alla realizzazione dell’iniziativa;
ff) che è stata acquisita/richiesta la certificazione antimafia del Soggetto Beneficiario (e delle imprese beneficiarie aderenti);
gg) che costituiscono il quadro della normativa comunitaria di riferimento anche i seguenti regolamenti:
• Regolamento (CE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1080/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. L 347 del 20/12/2013;
• Regolamento (CE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla Xxxxxxxx xxxxxxxxx
x. X 000 xxx 00/00/0000, xxxxxxx “disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca” e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
• Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e del regolamento n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al fondo europeo di sviluppo regionale;
• Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
tutto quanto premesso, visto e richiamato, con il presente Disciplinare si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
1.1 Disciplina applicabile
La regolamentazione dei rapporti tra i contraenti del presente Disciplinare, nonché le modalità ed i criteri per il calcolo e la concessione delle agevolazioni, l’ammissibilità delle spese degli investimenti in Attivi Materiali, in Ricerca e Sviluppo, in Innovazione Tecnologica dei processi-organizzazione ed in Acquisizione di servizi per le imprese sono disciplinati dal Regolamento Regionale dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE e s.m.e i. e dall’AVVISO.
1.2 Efficacia e condizioni di validità del Disciplinare
Il Soggetto Beneficiario (e le imprese beneficiarie aderenti) prende/prendono atto, e conferma/no, che l’efficacia e la validità del presente Disciplinare e di tutti gli atti preordinati e conseguenti il provvedimento di approvazione del progetto definitivo sono subordinati al ricevimento, da parte della REGIONE, della certificazione antimafia dei Soggetto/i stesso/i.
1.3 Disposizioni legislative, premesse e allegati
Le premesse ed il Capitolato Tecnico, approvato con Determina Dirigenziale n. del
………. (in attuazione della DGR n. ………. del ……………), devono ritenersi interamente richiamati dal presente Disciplinare che il Soggetto Beneficiario e le imprese aderenti dichiarano di accettare specificatamente e integralmente e di obbligarsi a rispettare.
ARTICOLO 2 – PROGRAMMI DI INVESTIMENTO
2.1 Programmi di investimento
Il Soggetto Beneficiario (e le imprese aderenti) si obbliga/no a realizzare, conformemente a quanto previsto dal progetto definitivo e dal Capitolato Tecnico, approvato con Determina Dirigenziale n. ……. del ………. (in attuazione della DGR n. ………. del ), e
dal presente Disciplinare, il programma di investimento per un importo totale pari ad euro
, al netto dell’IVA, secondo l’articolazione indicata nella seguente Tabella 1.
Tabella 1: Dettaglio dei programmi di investimento (Importi espressi in euro)
SOGGETTI BENEFICIARI | TIPOLOGIA PROGRAMMA (A.M./ Acquisizione di servizi/ R&S / Innovazione) | UBICAZIONE | ATTIVITA’ | CODICE ATECO 2007 | AMMONTARE INVESTIMENTO (€) |
Tabella 2: Dettaglio delle voci di spesa ammesse (Importi espressi in euro)
XXXX: investimenti ammessi in Attivi Materiali
Tipologia spesa | Spesa ammessa € |
Studi preliminari di fattibilità | |
Progettazione e studi e direzione lavori | |
Suolo aziendale | |
Opere murarie e assimilate | |
Opere murarie e assimilate ex art. 11, comma 3, lettera e) dell’Avviso | |
Attrezzature, macchinari, impianti | |
TOTALE |
XXXX: investimenti ammessi in acquisizione di servizi
Tipologia di spesa | Spesa ammessa € |
Certificazione EMAS | |
Certificazione ECOLABEL | |
Certificazione EN UNI ISO 14001 | |
Consulenze per acquisizione di marchi ecologici e per studi di fattibilità volti a valutare i vantaggi economici dell’impresa derivanti dall’adozione di soluzioni tecnologiche ecoefficienti | |
Certificazione ETICA XX 0000 | |
Consulenze per programmi di internazionalizzazione | |
Consulenze per marketing internazionale | |
Consulenze per E - business | |
Partecipazione a fiere | |
TOTALE |
XXXX: investimenti ammessi in Ricerca e Sviluppo
Tipologia spesa | Spesa ammessa € |
Spesa per Ricerca Industriale | |
Personale | |
Strumentazione ed attrezzature | |
Consulenze, costi per ricerca acquisita e brevetti | |
Spese generali | |
Altri costi di esercizio | |
Spesa per Sviluppo Sperimentale | |
Personale | |
Strumentazione ed attrezzature | |
Consulenze, costi per ricerca acquisita e brevetti | |
Spese generali | |
Altri costi di esercizio | |
TOTALE RICERCA E SVILUPPO |
Spese per servizi di consulenza in materia di innovazione | Spesa ammessa (€) |
Consulenza in materia di innovazione delle imprese | |
Consulenza tecnologica per l’introduzione di nuove tecnologie | |
Servizi di trasferimento di tecnologia | |
Consulenza per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali | |
Spese per servizi di consulenza e di supporto all’innovazione | |
Consultazione di banche dati e biblioteche tecniche | |
Ricerche di mercato | |
Utilizzazione di laboratori | |
Etichettatura di qualità, test | |
Spese per servizi per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione | |
Spese per l’acquisizione e l’applicazione di conoscenze e di tecnologie presenti in altri settori produttivi od in altri ambiti | |
Spese per l’acquisizione e l’applicazione al processo produttivo di servizi tecnico-scientifici; | |
Spese per l’acquisizione e l’applicazione al processo produttivo di beni e servizi che consentono un miglioramento del processo produttivo in quanto tale o che sono essenziali per |
XXXX: investimenti ammessi per il progetto in Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione
l’innovazione di prodotto | |
Spese per l’innovazione dell’organizzazione | |
Spese per messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca | |
TOTALE SPESE IN INNOVAZIONE TECNOGICA DEI PROCESSI E DELL’ORGANIZZAZIONE |
YYYY1: investimenti ammessi in Attivi Materiali
Tipologia spesa | Spesa ammessa € |
Studi preliminari di fattibilità | |
Progettazione e studi e direzione lavori | |
Suolo aziendale | |
Opere murarie e assimilate | |
Opere murarie e assimilate ex art. 11, comma 3, lettera e) dell’Avviso | |
Attrezzature, macchinari, impianti | |
TOTALE |
YYYY1: investimenti ammessi in acquisizione di servizi
Tipologia di spesa | Spesa ammessa € |
Certificazione EMAS | |
Certificazione ECOLABEL | |
Certificazione UNI EN ISO 14001 | |
Consulenze per acquisizione di marchi ecologici e per studi di fattibilità volti a valutare i vantaggi economici dell’impresa derivanti dall’adozione di soluzioni tecnologiche ecoefficienti | |
Certificazione ETICA XX 0000 | |
Consulenze per programmi di internazionalizzazione | |
Consulenze per marketing internazionale | |
Consulenze per E - business | |
Partecipazione a fiere | |
TOTALE |
YYYY1: investimenti ammessi in Ricerca e Sviluppo
Tipologia spesa | Spesa ammessa € |
Spesa per Ricerca Industriale | |
Personale | |
Strumentazione ed attrezzature | |
Consulenze e servizi equivalenti | |
Spese generali | |
Altri costi di esercizio |
Spesa per Sviluppo Sperimentale | |
Personale | |
Strumentazione ed attrezzature | |
Consulenze, costi per ricerca acquisita e brevetti | |
Spese generali | |
Altri costi di esercizio | |
TOTALE RICERCA E SVILUPPO |
YYYY1: investimenti ammessi per il progetto in Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione
Spese per servizi di consulenza in materia di innovazione | Spesa ammessa (€) |
Consulenza in materia di innovazione delle imprese | |
Consulenza tecnologica per l’introduzione di nuove tecnologie | |
Servizi di trasferimento di tecnologia | |
Consulenza per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali | |
Spese per servizi di consulenza e di supporto all’innovazione | |
Consultazione di banche dati e biblioteche tecniche | |
Ricerche di mercato | |
Utilizzazione di laboratori | |
Etichettatura di qualità, test | |
Spese per servizi per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione | |
Spese per l’acquisizione e l’applicazione di conoscenze e di tecnologie presenti in altri settori produttivi od in altri ambiti | |
Spese per l’acquisizione e l’applicazione al processo produttivo di servizi tecnico-scientifici; | |
Spese per l’acquisizione e l’applicazione al processo produttivo di beni e servizi che consentono un miglioramento del processo |
produttivo in quanto tale o che sono essenziali per l’innovazione di prodotto | |
Spese per l’innovazione dell’organizzazione | |
Spese per messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca | |
TOTALE SPESE IN INNOVAZIONE TECNOGICA DEI PROCESSI E DELL’ORGANIZZAZIONE |
YYYYN: investimenti ammessi in Attivi Materiali
Tipologia spesa | Spesa ammessa € |
Studi preliminari di fattibilità | |
Progettazione e studi e direzione lavori | |
Suolo aziendale | |
Opere murarie e assimilate | |
Opere murarie e assimilate ex art. 11, comma 3, lettera e) dell’Avviso | |
Attrezzature, macchinari, impianti | |
TOTALE |
YYYYN: investimenti ammessi in acquisizione di servizi
Tipologia di spesa | Spesa ammessa € |
Certificazione EMAS | |
Certificazione ECOLABEL | |
Certificazione UNI EN ISO 14001 | |
Consulenze per acquisizione di marchi ecologici e per studi di fattibilità volti a valutare i vantaggi economici dell’impresa derivanti dall’adozione di soluzioni tecnologiche ecoefficienti | |
Certificazione ETICA XX 0000 | |
Consulenze per programmi di internazionalizzazione | |
Consulenze per marketing internazionale | |
Consulenze per E - business | |
Partecipazione a fiere | |
TOTALE |
YYYYN: investimenti ammessi in Ricerca e Sviluppo
Tipologia spesa | Spesa ammessa € |
Spesa per Ricerca Industriale | |
Personale | |
Strumentazione ed attrezzature |
Consulenze, costi per ricerca acquisita e brevetti | |
Spese generali | |
Altri costi di esercizio | |
Spesa per Sviluppo Sperimentale | |
Personale | |
Strumentazione ed attrezzature | |
Consulenze, costi per ricerca acquisita e brevetti | |
Spese generali | |
Altri costi di esercizio | |
TOTALE RICERCA E SVILUPPO |
YYYYN: investimenti ammessi per il progetto in Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione
Spese per servizi di consulenza in materia di innovazione | Spesa ammessa (€) |
Consulenza in materia di innovazione delle imprese | |
Consulenza tecnologica per l’introduzione di nuove tecnologie | |
Servizi di trasferimento di tecnologia | |
Consulenza per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali | |
Spese per servizi di consulenza e di supporto all’innovazione | |
Consultazione di banche dati e biblioteche tecniche | |
Ricerche di mercato | |
Utilizzazione di laboratori | |
Etichettatura di qualità, test | |
Spese per servizi per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione | |
Spese per l’acquisizione e l’applicazione di conoscenze e di tecnologie presenti in altri settori produttivi od in altri ambiti | |
Spese per l’acquisizione e l’applicazione al processo produttivo di servizi tecnico-scientifici; | |
Spese per l’acquisizione e l’applicazione al processo produttivo di beni e servizi che consentono un miglioramento del processo produttivo in quanto tale o che sono essenziali per l’innovazione di prodotto | |
Spese per l’innovazione dell’organizzazione | |
Spese per messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca |
TOTALE SPESE IN INNOVAZIONE TECNOGICA DEI PROCESSI E DELL’ORGANIZZAZIONE |
2.1.1 Requisiti del programma di investimento
Ciascun Soggetto Beneficiario ha comprovato con idonei titoli, acquisiti agli atti della
REGIONE, ai sensi di quanto previsto dall’AVVISO e dalla relativa normativa di riferimento:
− di essere costituito ed iscritto nel registro delle imprese e di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo sottoposto a procedure concorsuali né di amministrazione controllata;
− di avere la piena disponibilità degli immobili nell’ambito dei quali viene realizzato il programma di investimenti, corrispondenti ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso, per un periodo non inferiore a quello previsto dalla normativa di riferimento;
− di non essere destinatario, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
− di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
− di aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;
− di non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita all’articolo 2 del Regolamento di esenzione n. 651/2014;
− di rispettare le disposizioni relative al cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 13 del Regolamento regionale;
− di non aver effettuato una delocalizzazione1 verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la
1 Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1 della modifica al Regolamento Regionale n. 17 del 2014, per delocalizzazione si intende il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Si chiarisce che si configura il trasferimento se:
- il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti
e
- vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE.
domanda di aiuto e di impegnarsi a non farlo nei cinque anni successivi al completamento dell'investimento per il quale è richiesto l'aiuto.
2.2 ARTICOLAZIONE TEMPORALE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI
2.2.1 Data di avvio del programma di investimento
La data di avvio del programma di investimento in Attivi Materiali per ciascuno dei Soggetti Beneficiari corrisponde alla data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure alla data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.
Per quanto riguarda le attività di Xxxxxxx e Sviluppo, la data di avvio corrisponde a quella relativa al primo titolo di spesa ammissibile in caso di spese per personale (cedolino paga) o di “Altri costi d’esercizio”, alla data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature, a contrattualizzare servizi e consulenze o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento ammesso.
Per quanto riguarda l’investimento in “Innovazione Tecnologica dei processi- organizzazione” ed in “Acquisizione di servizi”, la data di avvio corrisponde alla data del primo impegno giuridicamente vincolante a contrattualizzare i servizi/consulenze o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento ammesso.
In ogni caso, la data di avvio del programma, conformemente a quanto stabilito dall’art. 15 dell’AVVISO, deve essere successiva alla data della comunicazione di ammissibilità alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo di cui alla precedente lettera v) delle premesse.
2.2.2 Data di ultimazione del programma di investimento
Per la data di ultimazione, intesa come data dell’ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile, ciascun Soggetto Beneficiario si obbliga ad ultimare gli investimenti previsti dal progetto definitivo entro e non oltre il / / , termine fissato dai progetti definitivi
ammessi, salvo quanto previsto al successivo punto 6.3 dell’articolo 6. Ciascun Soggetto Beneficiario si obbliga, altresì, a trasmettere alla REGIONE, entro i trenta giorni successivi all’ultimazione del proprio programma di investimento, una specifica dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme previste dall’articolo 47, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la data di ultimazione e la data di entrata a regime del programma di investimenti.
2.2.3. Data di entrata in funzione e a regime del programma di investimento
La data di entrata in funzione coincide, convenzionalmente, con la data di ultimazione di ciascun programma di investimento.
La data di entrata a regime, qualora non intervenuta prima, si intende convenzionalmente raggiunta, ai fini delle verifiche a consuntivo, dodici mesi dopo la data di ultimazione di ciascun programma di investimento. Per “esercizio a regime” si intende il primo esercizio sociale intero immediatamente successivo alla data di entrata a regime.
2.3 Entità dei mezzi finanziari apportati
I Soggetti Beneficiari, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, si obbligano, ai fini della copertura finanziaria del programma di investimento, ad apportare mezzi finanziari esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico, in misura non inferiore al 25% dei costi ammissibili ai sensi dell’art. 6, comma 7 dell’Avviso, rappresentati da finanziamenti a m/l o da risorse proprie entro i termini e per un importo sufficiente a garantire la completa copertura dell’investimento agevolato.
La seguente tabella riepiloga la copertura finanziaria prevista da progetto definitivo.
Tabella 3
Soggetti Beneficiari | Mezzi finanziari (€) |
…………………..(apporto di mezzi propri) | |
……………………(finanziamenti a m/l termine) | |
Totale |
ARTICOLO 3 – INCREMENTO OCCUPAZIONALE GENERATO DAL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO
3.1 Incremento occupazionale
I Soggetti Beneficiari si obbligano a realizzare nell'esercizio a regime, in seguito all’ultimazione del programma di investimento e così come indicato nel provvedimento di approvazione del progetto definitivo, un incremento occupazionale complessivo non inferiore a n. unità lavorative annue (U.L.A.), come riportato nella seguente tabella: Tabella 4: Incremento occupazionale previsto a regime (espresso in U.L.A.)
Soggetto Beneficiario | Occupazione preesistente dichiarata | Occupazione prevista a regime | Incremento occupazionale (U.L.A.) |
Totale |
Il dato di partenza, preso in considerazione, è quello relativo al numero di dipendenti (in termini di ULA, secondo il Decreto MAP del 18/04/2005 e s.m.i.) nei dodici mesi precedenti quello della presentazione della istanza di accesso riferito all’organico aziendale presente nel territorio della Regione Puglia.
Oltre al mantenimento del livello ULA di partenza riferito all’organico aziendale presente nella Regione Puglia, l’incremento, nell’unità oggetto di agevolazione, sarà il risultato della differenza tra il valore medio mensile dei dipendenti del Soggetto Beneficiario, rilevato nell’esercizio a regime, e quello medio mensile rilevato nei 12 mesi precedenti quello di presentazione della domanda di accesso.
Tale incremento non potrà essere costituito da trasferimenti di personale occupato in unità locali ubicate nello SEE anche con riferimento ad altre imprese in rapporto di controllo o collegamento con l’impresa proponente ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. È prevista la revoca totale delle agevolazioni nel caso in cui i Soggetti Beneficiari non rispettino l’obbligo del mantenimento e dell’incremento occupazionale per n. 3 esercizi solari successivi all’esercizio a regime nonché ad applicare ed osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, tutte le vigenti norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro, nazionali, provinciali, aziendali e di categoria.
ARTICOLO 4 – AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI ED IMPUTAZIONE FINANZIARIA
4.1 Ammontare delle agevolazioni complessive calcolato in via provvisoria
Sulla base degli esiti istruttori del progetto definitivo presentato da ciascun Soggetto Beneficiario, e tenuto conto di quanto previsto dal provvedimento di approvazione del progetto definitivo e delle successive determinazioni sono concesse in via provvisoria le seguenti agevolazioni:
Tabella 5: Articolazione dell’ammontare delle agevolazioni concesse in via provvisoria per gli investimenti in attivi materiali e acquisizione di servizi (Importi espressi in euro)
Soggetto Beneficiario | Investimenti in Attivi Materiali/ acquisizione di servizi/ R&S / Innovazione | TOTALE AGEVOLAZIONE |
Totale |
A consuntivo non potranno essere concesse maggiori agevolazioni rispetto a quelle stabilite in sede di concessione provvisoria, come indicate nella precedente Tabella 5.
4.2 Cumulo delle agevolazioni
Gli aiuti con costi ammissibili ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e s.m.i. possono essere cumulati:
a) con altri aiuti di Stato, purché le agevolazioni riguardino costi ammissibili individuabili diversi da quelli inclusi nel programma oggetto di agevolazioni;
b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione.
Gli aiuti senza costi ammissibili di cui al Titolo III del Regolamento Regionale n. 17/2014 e
s.m.i. (Aiuti per l’accesso delle PMI ai finanziamenti) possono essere cumulati con qualsiasi altra agevolazione di aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili, fino alla soglia massima totale fissata per le categorie di riferimento esentate ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e s.m.i.
4.3 Imputazione finanziaria delle agevolazioni
Le risorse finanziarie di cui alla Determina Dirigenziale di concessione provvisoria n. del , come previste al precedente punto 4.1, sono rese disponibili, di norma, secondo lo stato di avanzamento della spesa sostenuta (SAL) e su presentazione di idonea documentazione di cui all’art. 5. Il raggiungimento della spesa minima prevista necessaria per l’erogazione della corrispondente prima quota di contributo a SAL è del 50%.
ARTICOLO 5 – EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
5.1 Modalità di erogazione delle agevolazioni
Le agevolazioni concesse vengono rese disponibili dalla REGIONE, di norma, secondo lo stato di avanzamento di spesa presentato indicato al precedente punto 4.3.
Nel caso di richiesta di erogazione della seconda quota per SAL, il contributo è reso disponibile in due rate, pari al 50% ciascuna. Nel caso di richiesta di erogazione della seconda quota a titolo di anticipazione, il contributo è reso disponibile in tre rate, pari al 50% la prima, al 40% la seconda ed al 10% la terza.
La REGIONE erogherà tali quote in favore dei singoli Soggetti Beneficiari, senza alcuna maggiorazione a carico della finanza pubblica per interessi a qualsiasi titolo e/o natura derivanti, presso il conto corrente bancario indicato da ciascun Soggetto Beneficiario, quando risulterà verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa, e dal
presente Disciplinare, per l’erogazione delle agevolazioni, e previa disponibilità di vigente certificazione antimafia.
E’ consentito che il Soggetto Beneficiario titolare delle agevolazioni possa rilasciare regolare procura speciale all’incasso o effettuare cessioni di credito in relazione alle agevolazioni medesime. A tal fine le cessioni del credito e le procure speciali devono essere notificate alla REGIONE per la conseguente presa d’atto; in attesa della citata presa d’atto e della certificazione antimafia, l’erogazione delle agevolazioni resta sospesa.
5.1.1 Obblighi a carico del Soggetto Proponente
Sono a carico dei singoli Soggetti Beneficiari i seguenti obblighi che dovranno essere dichiarati in occasione di ciascuna richiesta di erogazione:
a. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
b. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di contratti di lavoro e di sicurezza dei luoghi di lavoro, d’impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
c. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dall’AVVISO;
d. non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
e. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti, quali e in quale misura);
f. (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto prefissati;
g. di non aver ottenuto, dopo la presentazione della domanda di accesso o, in caso contrario, di aver restituito e comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni oggetto del programma agevolato, agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma – disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
h. di rispettare l’obbligo del mantenimento e dell’incremento occupazionale per n. 3 esercizi solari successivi all’esercizio a regime, come definito al punto 3.1 dell’art. 3 del presente Disciplinate;
i. di non distogliere dall’uso previsto, prima di cinque anni dalla data di ultimazione del programma, le immobilizzazioni materiali relative a “opere murarie e assimilate” o immateriali agevolate e, prima di tre anni dalla data di ultimazione del programma, le immobilizzazioni relative ai restanti investimenti;
j. di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell’ambiente;
k. di ultimare il programma di investimenti entro i termini previsti dal Disciplinare;
l. di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del programma di investimenti nonché la data di entrata a regime degli impianti;
m. di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario;
n. di rispettare i Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie; in particolare i Soggetti Beneficiari dovranno realizzare targhe, targhette in materiale metallico leggero o plastica di dimensioni adeguate da collocare sui beni oggetto di investimento, contenenti “Logo dell’Unione Europea”, “del Governo Italiano” e della “Regione Puglia” con l’indicazione del Fondo che cofinanzia l’intervento, in particolare sarà necessario inserire la dicitura “Operazione cofinanziata con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Puglia POR Puglia 2014 – 2020 “Il futuro alla portata di tutti” – Asse III – Obiettivo specifico 3a (Attivi Materiali) – Azione 3.1, 3d (Consulenze) - Azione
3.5 e 3e (E-business) – Azione 3.7”, – Asse I – Obiettivo specifico 1a – Azione 1.1 (R&S)
- Azione 1.3 (Innovazione tecnologica) (o in alternativa altro Fondo);
o. di adottare e mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
p. di non modificare, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l’attività economica alla quale sono destinati gli investimenti del programma stesso con conseguente inquadramento in una “divisione” (due cifre) della Classificazione ATECO 2007 diversa da quella indicata nel Disciplinare (successivo punto 6.7);
q. di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
r. di inviare le dichiarazioni previste al successivo punto 7.2;
s. di rispettare la clausola sociale (ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009 “L.R. n. 28/2006 – Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 191 del 30.11.2009), come di seguito specificato:
È condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
a) dal soggetto concedente;
b) dagli uffici regionali;
c) dal giudice con sentenza;
d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che siano impegnate a svolgere tale attività per conto della regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di
lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell’adozione del secondo provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta e completa restituzione nei termini concessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28;
t. a non delocalizzare essa stessa o per il tramite di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, sia secondo quanto descritto alla precedente nota 1 sia a non delocalizzare l’attività oggetto di agevolazione o una sua parte in un territorio diverso dall’Unione Europea e dallo Spazio Economico Europeo nei cinque anni successivi alla data di completamento
dell’investimento, l’attività oggetto di agevolazione. Per data di completamento dell’investimento si intende la data relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile;
u. altri eventuali obblighi e/o prescrizioni.
5.2 Erogazione a titolo di anticipazione delle agevolazioni
5.2.1 Richiesta di erogazione della prima quota delle agevolazioni a titolo di anticipazione
I singoli Soggetti Beneficiari possono richiedere, separatamente ciascuno per la parte di propria competenza, alla REGIONE l'erogazione della prima quota a titolo di anticipazione delle agevolazioni, pari ad un importo non superiore al 50% dell’agevolazione massima concedibile, trasmettendo specifica richiesta, redatta secondo la modulistica fornita dall’Amministrazione Regionale ed accompagnata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa.
La fidejussione bancaria o polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata a favore della REGIONE, per un importo pari alle somme da erogare maggiorate delle clausole di rivalutazione, dovrà riportare gli estremi del presente Disciplinare, dovrà essere redatta utilizzando lo schema fornito dall’Amministrazione Regionale.
Le suddette garanzie possono essere prestate dalle Banche e dagli istituti di credito iscritti all’albo delle banche presso la Banca d’Italia; dalle società di assicurazioni iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS; dalle società finanziarie iscritte all’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d’Italia e s.m. e i.
5.2.2 Erogazione a titolo di anticipazione della prima quota del contributo
Puglia Sviluppo S.p.A., accertata la vigenza dei singoli Soggetti Beneficiari, verifica la conformità delle singole richieste di erogazione della prima quota del contributo alle condizioni previste dalla normativa e dal presente Disciplinare e, previa disponibilità di vigente certificazione antimafia, DURC e di altra documentazione eventualmente prevista, richiede alla Regione di disporre l’erogazione della prima rata del contributo a titolo di anticipazione in favore dei singoli Soggetti Beneficiari.
5.2.3 Richiesta di erogazione della seconda rata delle agevolazioni a titolo di anticipazione
I singoli Soggetti Beneficiari possono richiedere, separatamente ciascuno per la parte di propria competenza, alla REGIONE l'erogazione della seconda rata a titolo di anticipazione delle agevolazioni, pari ad un importo non superiore al 40% dell’agevolazione massima concedibile.
L’erogazione della seconda RATA pari al 40% a titolo di anticipazione dell’agevolazione massima concedibile può essere richiesta al raggiungimento della spesa prevista necessaria per l’erogazione della prima quota di contributo a SAL.
Nel caso in cui la richiesta venga avanzata successivamente all’erogazione della prima quota a titolo di SAL, di cui al successivo paragrafo 5.3, il soggetto beneficiario deve presentare specifica richiesta, redatta secondo la modulistica fornita dall’Amministrazione Regionale ed accompagnata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa.
La fidejussione bancaria o polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata a favore della REGIONE, per un importo pari alle somme da erogare maggiorate delle clausole di rivalutazione, dovrà riportare gli estremi del presente Disciplinare, dovrà essere redatta utilizzando lo schema fornito dall’Amministrazione Regionale.
Le suddette garanzie possono essere prestate dalle Banche e dagli istituti di credito iscritti all’albo delle banche presso la Banca d’Italia; dalle società di assicurazioni iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS; dalle società finanziarie iscritte all’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d’Italia e s.m. e i.
Nel caso in cui la richiesta venga avanzata successivamente all’erogazione della prima quota a titolo di anticipazione, di cui al precedente punto 5.2.2, il soggetto beneficiario dovrà preliminarmente dimostrare il raggiungimento della spesa prevista necessaria per l’erogazione della prima quota di contributo a XXX. Tale dimostrazione avviene con le stesse modalità previste, ai fini dell’erogazione della prima rata del contributo a titolo di SAL, dal successivo paragrafo 5.3.
5.2.4 Erogazione a titolo di anticipazione della seconda rata del contributo
Puglia Sviluppo S.p.A., accertata la vigenza dei singoli Soggetti Beneficiari, verifica la conformità delle singole richieste di erogazione della seconda rata del contributo alle condizioni previste dalla normativa e dal presente Disciplinare e, previa disponibilità di vigente certificazione antimafia e di altra documentazione eventualmente prevista, richiede alla Regione di disporre l’erogazione della seconda rata del contributo a titolo di anticipazione in favore dei singoli Soggetti Beneficiari.
5.2.5 Erogazione del 10% finale del contributo
Nei casi in cui si sia provveduto all’erogazione del 90% del contributo, ai fini dell’erogazione del 10% finale nei confronti dei singoli Soggetti Beneficiari, si procederà con le stesse modalità previste, ai fini dell’erogazione della seconda ed ultima quota del contributo, dal successivo paragrafo 5.4.
5.3 Erogazione delle quote per stato di avanzamento degli investimenti
5.3.1 Richiesta di erogazione della prima quota delle agevolazioni per stato di avanzamento
I singoli Soggetti Beneficiari si obbligano, separatamente ciascuno per la parte di propria competenza, a trasmettere alla REGIONE, al raggiungimento della spesa prevista necessaria per l’erogazione della prima quota di contributo a SAL, la richiesta di erogazione secondo la modulistica fornita dall’Amministrazione Regionale, attestazione di vigenza, nonché tutta la documentazione di spesa e le certificazioni/documentazioni indicate nell’apposita modulistica fornita dall’Amministrazione Regionale, ivi compresa quella utile per l’attestazione del proporzionale versamento dei mezzi finanziari da apportare, conformemente a quanto previsto dal punto 2.3 del precedente art. 2 del presente Disciplinare.
La documentazione di spesa degli attivi materiali deve essere prodotta secondo le indicazioni e la modulistica fornita dall’Amministrazione Regionale e consiste, tra l’altro, nella copia delle fatture o di altri titoli fiscalmente regolari, accompagnati da dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore che comprovino relativamente ai macchinari, agli impianti e alle attrezzature, che gli stessi siano nuovi di fabbrica, nonché della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento a saldo dei titoli di spesa documentati.
La documentazione di spesa degli investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo deve essere prodotta secondo le indicazioni e la modulistica fornita dall’Amministrazione Regionale e consiste, tra l’altro, nella copia dei cedolini paga, dei contratti di prestazione di servizi e di consulenza, delle fatture o di altri titoli fiscalmente regolari accompagnati da dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore, nella documentazione giustificativa delle spese generali/altri costi d’esercizio, nonché nella documentazione comprovante l’avvenuto pagamento a saldo delle spese documentate.
La documentazione di spesa degli investimenti in innovazione e per acquisizione di servizi deve essere prodotta secondo le indicazioni e la modulistica fornita dall’Amministrazione Regionale e consiste, tra l’altro, nella copia dei contratti di prestazione di servizi e di consulenza, delle fatture o di altri titoli fiscalmente regolari accompagnati da dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore, nonché nella documentazione comprovante l’avvenuto pagamento a saldo delle spese documentate.
5.3.2 Valutazione sull’effettivo raggiungimento dello stato di avanzamento
Il Soggetto Beneficiario trasmette la richiesta di erogazione della prima quota di agevolazione a SAL, unitamente alle previste dichiarazioni e documentazioni di spesa sugli stati di avanzamento del programma di investimenti di cui al precedente punto 5.3.1. Puglia Sviluppo S.p.A. provvede a verificarne la completezza e regolarità in relazione all’effettivo raggiungimento dello stato di avanzamento. Tale verifica riguarderà anche la vigenza del Soggetto Beneficiario e l’insussistenza di procedure concorsuali o di amministrazione controllata.
Effettuata la suddetta verifica, acquisita l’ulteriore documentazione ritenuta necessaria, si provvede ad attivare la procedura di verifica in corso d’opera sulla realizzazione del programma di investimenti, di cui al successivo punto 5.3.3.
5.3.3 Verifica in corso d’opera sulla realizzazione dei programmi di investimento (controllo I livello)
Le verifiche sulla realizzazione dei programmi di investimento previsto dal presente Disciplinare saranno effettuate da un apposito Gruppo di Verifica del primo SAL, che procederà ad una verifica presso l’unità operativa oggetto del programma di investimenti da agevolare.
5.3.4 Erogazione delle agevolazioni a SAL
La REGIONE, ricevuto il positivo verbale del Gruppo di Verifica di cui al precedente punto
5.3.3 disporrà, previa disponibilità di visura che attesta la vigenza, vigente certificazione antimafia, DURC e di altra documentazione eventualmente prevista, l’erogazione della rata delle agevolazioni.
5.4 Erogazione della seconda ed ultima quota delle agevolazioni a SAL
5.4.1 Richiesta di erogazione della seconda ed ultima quota delle agevolazioni a SAL
I singoli Soggetti Beneficiari si obbligano, separatamente ciascuno per la parte di propria competenza, a trasmettere alla REGIONE, entro due mesi dalla data di ultimazione del proprio programma d’investimento, apposita richiesta redatta secondo la modulistica fornita dall’Amministrazione Regionale, attestazione di vigenza, nonché la documentazione finale di spesa e le certificazioni/documentazioni predisposte secondo la modulistica fornita dall’Amministrazione Regionale.
5.4.2 Valutazione della documentazione finale di spesa e relazione sullo stato finale dei programmi di investimenti
Il Soggetto Beneficiario trasmette la richiesta di erogazione dell’ultima quota di agevolazione a SAL e la documentazione di cui al precedente punto 5.4.1.
Puglia Sviluppo S.p.A provvede a verificare la completezza e la regolarità rispetto al programma agevolato della documentazione esibita da ogni singolo Soggetto Beneficiario e la corrispondenza tra la percentuale dello stato di avanzamento dichiarata e quella necessaria per l’erogazione.
Effettuata la suddetta verifica, acquisita l’ulteriore documentazione ritenuta necessaria, Puglia Sviluppo S.p.A. provvede ad attivare la procedura di accertamento finale sulla realizzazione di ciascun programma di investimento, di cui al successivo punto 5.4.3.
5.4.3 Accertamento finale sulla realizzazione dei programmi di investimento (controllo I livello)
Le verifiche sulla completa realizzazione dei programmi di investimento previsto dal presente Disciplinare saranno effettuate da un’apposita Commissione di Controllo,
nominata da Puglia Sviluppo S.p.A. in qualità di organismo intermedio di cui al punto j) delle premesse.
La Commissione, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di spesa e della relazione sullo stato d’avanzamento, provvede alla relativa verifica ed alla presentazione a Puglia Sviluppo S.p.A. del verbale; trascorso tale termine, in assenza di giustificato motivo, Puglia Sviluppo S.p.A. procederà alla revoca dell’incarico. La Commissione, acquisita l’ulteriore documentazione ritenuta necessaria, dovrà verificare, con accessi diretti presso l’unità locale del Soggetto Beneficiario, la realizzazione tecnica e contabile degli investimenti agevolati in conformità al progetto definitivo e alle prescrizioni del presente Disciplinare, verificando tra l’altro:
a) l’ammontare, per ciascun anno di investimento, l’ammissibilità, congruità e pertinenza delle spese sostenute e pagate a saldo in relazione agli interventi effettuati distinte per capitoli di spesa, ed il relativo importo.
b) che i beni relativi alla richiesta di erogazione siano fisicamente individuabili e presenti presso l’unità produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta;
c) la funzionalità degli impianti realizzati, la produzione effettiva rispetto alla capacità produttiva e la possibilità del raggiungimento del regime;
d) il proporzionale prescritto versamento dei mezzi finanziari da apportare;
e) le eventuali riduzioni o scostamenti del programma di investimento agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale degli interventi.
Per gli investimenti in Ricerca e Sviluppo la Commissione di Controllo dovrà anche verificare:
- i risultati scientifici del progetto di Xxxxxxx e Sviluppo e la documentazione attestante i risultati della ricerca (documenti cartacei, elaborati grafici, risultati delle prove, lista e documentazione fotografica dei prototipi realizzati nelle varie fasi della ricerca, etc.);
- i prototipi eventualmente realizzati.
Per gli investimenti in Innovazione Tecnologica la Commissione di Controllo dovrà anche verificare la conclusione e i risultati del relativo programma di investimento.
La Commissione è costituita da un rappresentante della società Puglia Sviluppo S.p.A. oltre a due componenti, come di seguito individuati:
a. un componente dall’area tematica ingegneria (Albo degli Ingegneri e degli Architetti);
b. un componente dell’area tematica economica (Albo dei Dottori Commercialisti). Qualora il programma di investimenti preveda le attività di Ricerca e Sviluppo o spese in Innovazione, la Commissione è integrata da un esperto qualificato a livello di docente universitario o ricercatore, che garantisca indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche.
5.4.4 Erogazione della seconda ed ultima quota delle agevolazioni a SAL
Sulla base del positivo verbale della Commissione di cui al precedente punto 5.4.3, Puglia Sviluppo S.p.A. procederà:
- al calcolo definitivo del contributo erogabile sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute per la realizzazione, applicando le percentuali delle intensità di agevolazioni massime previste all’articolo 4.1 del presente Disciplinare;
- al calcolo dell’importo dell’ultima quota di agevolazione da erogare o dell’importo da recuperare per il maggior contributo già erogato unitamente agli interessi legali maturati, anche in caso di revoca parziale delle agevolazioni.
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del Reg. 651/2014 e successive modifiche ed integrazioni: “Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell’aiuto”. Il momento della concessione dell'aiuto corrisponde all’adozione della determinazione di concessione provvisoria dell’aiuto.
La REGIONE procederà alla emissione per ciascun Soggetto Beneficiario, previa disponibilità di visura che attesta la vigenza, vigente certificazione antimafia e di altra documentazione eventualmente prevista, della Determina di concessione definitiva delle agevolazioni che dovrà indicare la tipologia del programma agevolato, l’ubicazione
dell’unità produttiva, gli investimenti definitivamente ammessi alle agevolazioni suddivisi per capitolo di spesa, l’ammontare definitivo delle agevolazioni concesse.
La Determina di concessione definitiva delle agevolazioni stabilirà, inoltre, a carico dei singoli Soggetti Beneficiari, le seguenti prescrizioni che gli stessi si obbligano fin da ora, con la sottoscrizione del presente Disciplinare, ad accettare, separatamente ciascuno per la parte di propria competenza, anche per i suoi eventuali futuri aventi causa a qualsiasi titolo:
a) di non distogliere dall’uso previsto, prima di cinque anni dalla data di ultimazione del programma, le immobilizzazioni materiali relative a “opere murarie e assimilate” o immateriali agevolate e, prima di tre anni dalla data di ultimazione del programma, le immobilizzazioni relative ai restanti investimenti;
b) di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro nonché le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
c) di osservare, ove prevista, la “clausola sociale” ex art. 2 Norme in materia di benefici pubblici comma 1 e comma 2 del Regolamento Regionale del 27 novembre 2009, n. 31 “L.R. n. 28/2006 – Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” pubblicata sul B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009;
d) di osservare le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
e) di rispettare l’obbligo del mantenimento del livello occupazionale come previsto al punto 3.1 del precedente articolo 3;
f) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario;
g) di non delocalizzare essa stessa o per il tramite di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, sia secondo quanto descritto alla precedente nota 1 sia di non delocalizzare l’attività oggetto di agevolazione o una sua parte in un territorio diverso dall’Unione Europea e dallo Spazio Economico Europeo nei cinque anni successivi alla data di completamento dell’investimento, l’attività oggetto di agevolazione. Per data di completamento dell’investimento si intende la data relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile;
h) Ulteriori eventuali prescrizioni specifiche, se previste.
Emessa la Determina di concessione definitiva delle agevolazioni, ricevuta l’attestazione di vigenza del Soggetto Beneficiario comprovante l’insussistenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata, la REGIONE, previa disponibilità di vigente certificazione antimafia e di altra documentazione eventualmente prevista, dispone l’erogazione della seconda quota delle agevolazioni, ovvero il recupero delle somme erogate in eccesso.
ARTICOLO 6 – MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI
6.1 Variazione dell’ammontare degli investimenti
Variazioni in aumento dell’ammontare degli investimenti di ciascun Soggetto Beneficiario rispetto a quanto previsto dal presente Disciplinare, dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi investimenti non imputati al programma originario di cui al progetto definitivo, non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell’onere a carico della finanza pubblica, come indicato al precedente punto 4.1.
6.2 Variazione della localizzazione dell’intervento agevolato
Ogni variazione della localizzazione di ogni singolo investimento in zona diversa da quella originariamente prevista dal presente Disciplinare, purché sempre all’interno della Regione Puglia, ricevuto il motivato parere favorevole di Puglia Sviluppo S.p.A., dovrà essere espressamente autorizzata dalla REGIONE.
Nelle more della sopraccitata autorizzazione della REGIONE non si potrà procedere all’erogazione delle agevolazioni.
6.3 Proroghe della data di ultimazione dei programmi di investimento
La REGIONE, su richiesta dei singoli Soggetti Beneficiari da trasmettersi prima della data fissata per la conclusione di ciascun investimento, di cui al punto 2.2.2 del precedente articolo 2, potrà concedere, ricevuto il motivato parere favorevole di Puglia Sviluppo S.p.A., la proroga del termine di completamento degli investimenti.
6.4 Divieto di cessione del Disciplinare
Salvo i casi di subentro disciplinati dal successivo punto 6.5, il presente Disciplinare, e tutti i diritti ed obblighi ad esso preordinati, connessi e conseguenti non potranno essere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, ceduti a terzi, pena la sua risoluzione.
6.5 Operazioni del Soggetto Proponente sul capitale e sui cespiti agevolati
Operazioni di carattere societario riguardanti i singoli Soggetti Beneficiari comportanti acquisizioni, fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali, trasferimenti di parti di attività produttive o di beni strumentali agevolati, contratti di affitto o gestione di azienda o di rami aziendali, dovranno essere formalmente comunicate alla Regione o a Puglia Sviluppo. Per le attività di ricerca ed innovazione tecnologica, nei succitati casi occorrerà produrre una dichiarazione di conferma degli impegni assunti in merito agli obiettivi di ricerca previsti.
Puglia Sviluppo S.p.A. effettuerà le valutazioni istruttorie in merito alle sopraccitate operazioni con riguardo all’affidabilità e capacità del soggetto subentrante nella conduzione del programma di investimento, alla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, alla dimensione del nuovo soggetto ai fini del calcolo della misura di agevolazioni applicabile ed al mantenimento del livello occupazionale previsto e trasmetterà alla REGIONE un motivato parere circa l’accoglimento o il rigetto dell’istanza. La REGIONE, ricevuto il parere di Puglia Sviluppo S.p.A., autorizzerà l’operazione ai fini del mantenimento della titolarità delle agevolazioni o respingerà l’istanza con gli effetti previsti dal successivo articolo 8.
6.6 Variazioni
Il progetto ammesso alle agevolazioni non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi, previa autorizzazione della REGIONE.
Non sono considerate modifiche e variazioni soggette ad autorizzazione:
• modifiche dell’identità del fornitore rispetto a quella indicata in fase istruttoria;
• sostituzioni o modifiche di macchinari ed attrezzature, che non alterano la funzionalità dei beni di investimento;
• con riferimento alle spese per opere murarie, fermo restando il programma costruttivo presentato in fase istruttoria, variazioni di costi relativi alle voci previste dal computo metrico.
Le variazioni riguardanti il progetto ammesso e non rientranti nelle casistiche suddette vanno comunicate in modo tempestivo alla REGIONE, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.
Per le attività di ricerca ed innovazione, le variazioni di costi non sono soggette ad autorizzazione, fermo restando il rispetto del punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento ai sensi dell’AVVISO, che sarà comunque verificato dall’esperto di R&S e Innovazione tecnologica componente della Commissione di Controllo.
6.7 Modifiche sostanziali
Non sono ammissibili modifiche sostanziali del progetto definitivo ammesso alle agevolazioni. Sono considerate modifiche sostanziali le variazioni intervenute nel corso di realizzazione del programma di investimento di ciascun Soggetto Beneficiario che determinino modifiche dell’indirizzo produttivo dell’impianto con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una divisione (due cifre) della “Classificazione delle attività economiche ATECO 2007” diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario.
ARTICOLO 7 – CONTROLLI, ISPEZIONI E MONITORAGGIO
7.1 Controlli e ispezioni
La REGIONE e Puglia Sviluppo S.p.A., in ogni fase di esecuzione e di attuazione del programma di investimenti agevolato, possono disporre controlli e ispezioni anche in relazione ad adempimenti connessi all’impiego dei fondi comunitari, nei confronti dei singoli Soggetti Beneficiari, al fine di verificare le condizioni per il corretto mantenimento ed erogazione delle agevolazioni, nonché la regolarità dei procedimenti, ivi compresi quelli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.
7.2 Monitoraggio successivo allo stato finale dei programmi di investimento
Ai fini del monitoraggio dei programmi di investimento agevolati, ciascun Soggetto Beneficiario a partire dall’esercizio successivo a quello di ultimazione degli investimenti, provvederà ad inviare alla REGIONE e a Puglia Sviluppo S.p.A., entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale e fino al terzo esercizio solare successivo all’esercizio a
regime, una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante, ai sensi dell’articolo 47, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fornendo in particolare, informazioni circa il valore della produzione, la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati ed il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall’uso delle immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, il raggiungimento del livello occupazionale previsto a regime ed il conseguente mantenimento di tale livello occupazionale e/o eventuali scostamenti, indicando l’eventuale ricorso e i periodi, alla Cassa integrazione guadagni e/o mobilità.
La mancata trasmissione di tale dichiarazione potrà comportare la revoca delle agevolazioni.
Infine, ciascun Soggetto Beneficiario dovrà adempiere alle procedure di monitoraggio previste dalla normativa nazionale e comunitaria.
ARTICOLO 8 – REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI
8.1 Termini di revoca delle agevolazioni
Le agevolazioni sono in ogni momento revocabili, in tutto o in parte al singolo Soggetto Beneficiario, dalla REGIONE anche su segnalazione di Puglia Sviluppo S.p.A. e/o della Commissione, nei casi previsti dall’art. 18 dell’AVVISO.
8.2 Casi di revoca totale delle agevolazioni
Le agevolazioni sono in ogni momento revocabili, in tutto o in parte al Soggetto Beneficiario, dalla Regione nei casi previsti dall’articolo 9 del Regolamento regionale.
Sono revocate totalmente le agevolazioni corrispondenti all’investimento per cui si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
a. per i beni oggetto del programma di investimento agevolato siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma – disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche e tale circostanza venga rilevata dalla Regione, da Puglia Sviluppo S.p.A. e/o dalla Commissione nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione;
b. sia variata, senza l’autorizzazione della Regione, nel corso dell’attuazione del programma di investimenti, la localizzazione dell’intervento rispetto a quella originariamente prevista. Le agevolazioni sono, altresì, interamente revocate anche in caso di delocalizzazione così come definita all’articolo 5, comma 2 e comma 3 del medesimo articolo dell’AVVISO. L’importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell’aiuto;
c. per le attività di Xxxxxxx, Sviluppo e Innovazione, qualora l’esito della valutazione della Relazione Finale da parte dell’esperto evidenzi il mancato rispetto ex-post delle condizioni di ammissibilità al finanziamento;
d. non siano rispettate le condizioni di ammissibilità definite dal Regolamento regionale e dall’AVVISO per la presentazione delle istanze di accesso fino alla data di erogazione finale del contributo;
e. non siano rispettati i Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie;
f. non sia adottato e mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
g. non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell’ambiente;
x. xxx sia stata osservata la “clausola sociale” (di cui all’articolo 17 del presente Avviso) prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, “L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009;
i. siano apportati mezzi finanziari esenti da qualunque aiuto pubblico in misura inferiore a quella necessaria alla copertura degli investimenti previsti, secondo quanto previsto dall’art. 15 comma 10 del Regolamento regionale;
j. non sia rispettato l’obbligo del mantenimento e dell’incremento occupazionale nell’esercizio a regime e per n. 3 esercizi solari successivi;
k. non siano rispettate le normative edilizie e urbanistiche oggetto dell’intervento;
l. sia modificato, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l’indirizzo produttivo dell’impianto, con il conseguimento di produzioni finali
inquadrabili in una divisione della “Classificazione delle attività economiche ATECO 2007” diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma approvato;
m. qualora senza l’autorizzazione della Regione, nel corso dell’attuazione del programma di investimenti, subentri una nuova Società a seguito di acquisizione, fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda, oltre che in caso di cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di cessione della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati;
n. il Soggetto Beneficiario non trasmetta alla Regione, nei termini indicati dalla stessa, la documentazione finale comprovante l’effettuazione delle spese sostenute e pagate nonché la relazione di cui all’art. 16, comma 4 dell’AVVISO;
o. il Soggetto Beneficiario non consenta, nei modi e nei termini previsti dal Disciplinare i controlli e le ispezioni sulla realizzazione del programma di investimento agevolato;
p. il Soggetto Beneficiario abbia gravemente violato specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario;
q. gli investimenti non vengano ultimati entro il termine previsto dal Disciplinare e da eventuali proroghe autorizzate;
r. il Soggetto Beneficiario realizzi interamente l’investimento oggetto di agevolazione con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti “chiavi in mano”.
I Soggetti Beneficiari accettano di essere inclusi nell’elenco dei beneficiari, nel quale sono pubblicati altresì la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato alle stesse. In caso di rifiuto da parte dei Soggetti Beneficiari, gli stessi saranno considerati rinunziatari dell’agevolazione, che pertanto verrà revocata.
L’importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell’aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a., b., g., h., p.
8.3 Provvedimento di revoca delle agevolazioni e risoluzione del Disciplinare
Il Provvedimento di revoca delle agevolazioni sarà emesso dalla REGIONE nei confronti del singolo Soggetto Beneficiario per il cui investimento si siano verificati i casi previsti dal precedente punto 8.2.
8.4 Casi di revoca parziale delle agevolazioni
Le agevolazioni sono revocate parzialmente al Soggetto Beneficiario al verificarsi anche di una sola delle condizioni sottoelencate:
a) qualora gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dalle immobilizzazioni del beneficiario e dall’uso previsto prima di cinque anni in relazione alle opere murarie e assimilate e ai beni immateriali agevolati e di tre anni per i restanti investimenti. Per data di completamento dell’investimento si intende la data relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile;
b) qualora il programma non venga ultimato entro i previsti termini;
c) qualora la violazione della “clausola sociale” comporti la revoca parziale delle agevolazioni (art. 17 comma 3 dell’AVVISO);
d) qualora, a partire dal quarto anno dopo l’esercizio a regime e, comunque, a partire dal quarto anno successivo all’esercizio a regime e fino al quinto anno successivo alla data di completamento dell'investimento, l’impresa beneficiaria, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca il livello occupazionale in misura superiore al 10 per cento, il beneficio è revocato in misura proporzionale a tale riduzione;
e) limitatamente agli importi di cui al precedente art. 11 comma 5 qualora non risultino realizzate le attività o rispettate le condizioni previste per la concessione delle premialità, limitatamente alla quota incrementale come prevista.
Nell’ipotesi a), la revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente, all’immobilizzazione distolta e al periodo di mancato utilizzo dell’immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso; a tal fine, il Soggetto Beneficiario comunica tempestivamente alla Regione l’eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine.
Qualora detta distrazione venga rilevata nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente
comunicazione, la revoca è comunque parziale ma commisurata all’intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, all’immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall’uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine comporti il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all’intero contributo concesso a fronte del programma approvato.
Nell’ipotesi b), la revoca delle agevolazioni è commisurata all’ammontare delle agevolazioni corrispondenti agli investimenti non realizzati entro i termini previsti e sempre che i minori investimenti non determinino il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, tanto che, nel caso, la revoca è pari all’intero contributo concesso a fronte del programma approvato.
In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procederà alla rideterminazione del contributo concedibile e le maggiori agevolazioni eventualmente erogate verranno detratte dalla prima erogazione utile, ovvero recuperate.
L’importo del beneficio da restituire per effetto della revoca parziale è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell’aiuto.
8.5 Recupero delle agevolazioni erogate
Nei casi di revoca totale delle agevolazioni la REGIONE avvierà la procedura di recupero coattivo qualora il Soggetto Beneficiario nei confronti del quale sia stato emesso il provvedimento di revoca non provveda alla esatta e completa restituzione nei termini concessi.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca parziale, le erogazioni relative all’investimento per cui si sia verificata anche una delle condizioni previste dal precedente art. 8.4 siano ancora in corso, l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare; qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare, o nel caso in cui si sia già provveduto all’erogazione a saldo, la REGIONE avvierà la procedura di recupero coattivo nei confronti del singolo Soggetto Beneficiario che non abbia provveduto alla esatta e completa restituzione nei termini concessi.
I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data dell’erogazione incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
8.6 Privilegio della REGIONE sui cespiti agevolati
I crediti della REGIONE nascenti dal recupero delle agevolazioni erogate in forza del presente Disciplinare, e degli atti ad esso preordinati, successivi e connessi, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751 del Codice Civile, ai sensi dell’articolo 24, commi 32 e 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
ARTICOLO 9 – IMPOSTE E TASSE
Tutte le imposte e tasse conseguenti, anche in futuro, il presente Disciplinare, compresa la sua eventuale registrazione, restano ad esclusivo carico dei Soggetti Beneficiari.
ARTICOLO 10 – FORO COMPETENTE
Ogni controversia nascente dall’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Disciplinare è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bari, con esclusione tassativa di qualsiasi altro Foro facoltativo eventualmente concorrente. Tale competenza non potrà essere derogata nemmeno per ragioni di litispendenza e/o connessione di cause.
ARTICOLO 11 – MODIFICHE E NORMA DI RINVIO
Qualsiasi modifica del presente Disciplinare non potrà avvenire ed essere comprovata che mediante atto scritto, sottoscritto dalle attuali parti contraenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Disciplinare e dalle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, richiamate in premessa, si fa rinvio al Codice Civile.
Bari,
REGIONE PUGLIA |
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi |
XXXXX S.p.A. |
Rappresentante del Soggetto Beneficiario Dr. |
YYYYY1 |
Rappresentante del Soggetto Beneficiario Dr. |
YYYYYN |
Rappresentante del Soggetto Beneficiario Dr. |
Ai sensi per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver preso visione e di approvare specificatamente tutte le clausole del Disciplinare:
ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 2 – PROGRAMMI DI INVESTIMENTO
ARTICOLO 3 – INCREMENTO OCCUPAZIONALE GENERATO DAL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO
ARTICOLO 4 – AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI ED IMPUTAZIONE FINANZIARIA ARTICOLO 5 – EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
ARTICOLO 6 – MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI ARTICOLO 7 – CONTROLLI, ISPEZIONI E MONITORAGGIO
ARTICOLO 8 – REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI ARTICOLO 9 – IMPOSTE E TASSE
ARTICOLO 10 – FORO COMPETENTE
ARTICOLO 11 – MODIFICHE E NORMA DI RINVIO
Bari,
XXXXX S.p.A. |
Rappresentante del Soggetto Beneficiario Dr. |
YYYYY1 |
Rappresentante del Soggetto Beneficiario Dr. |
YYYYYN |
Rappresentante del Soggetto Beneficiario Dr. |