CONTRATTO DI COMODATO REP. N.
Tra i signori
CONTRATTO DI COMODATO REP. N.
- XXXXXXX XXXXXXXXX, nata a Belgioioso il 24.10.1955, Funzionario Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Corteolona, la quale interviene al presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune predetto- con sede in Corteolona – Via Garibaldi 8,
- Codice fiscale 00344630181 (di seguito comodante),
e
- Sig. XXXXXX XXXXXXXXX, nata a Pavia il 15.09.1983, residente a Belgioioso Via Cairoli F.lli n.78 Presidente del Piano di Zona del Distretto Sociosanitario di Corteolona
C.F. 021352680181, con sede in Belgioioso Via Garibaldi n. 64 (di seguito comodatario),
si conviene e stipula quanto segue:
1. Il comodante concede in comodato d’uso gratuito al comodatario, che accetta, porzione dell’immobile sito in Corteolona, in Xxx Xxxxxxxxx x.0 , xxxxx xxxxx composto di n. 6 vani più un servizio, superficie mq. 153 e destinato a sede PIANI DI ZONA nonche’ alcuni arredi (specificati nell’elenco allegato) ;
2. La durata del presente contratto è stabilita in anni tre ( - 3 -), con decorrenza dal 01/01/2015 e scadenza il 31.12.2017 .Il Comodatario , alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione dell’immobile in oggetto al Comodante al quale , in ogni caso, nell’ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità, è concesso di richiederne l’immediato rilascio .
3. Tutte le spese del presente atto, oneri di registrazione compresi, sono a carico del Xxxxx xx Xxxx xx Xxxxxxxxxx.
0. Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il comodatario dichiara di avere visitato i locali, del quale riconosce la conformità alle caratteristiche ed alle condizioni cui è destinato, nonché l’idoneità degli stessi all’uso determinato dalle parti. Il comodatario si impegna altresì a riconsegnare i locali nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d’uso. Eventuali contestazioni circa lo stato manutentivo dovranno essere improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del presente contratto.
5. Le spese ordinarie sostenute per il godimento dei locali e precisamente luce, acqua e riscaldamento, sono a carico dell’Amministrazione comunale mentre le spese di manutenzione ordinaria sono a carico del comodatario. Eventuali spese straordinarie, necessarie od urgenti, saranno a carico del comodante.
6. Salvo il consenso scritto da parte del comodante, è fatto espresso divieto al comodatario di cedere il presente contratto, o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento del bene. E’ inoltre vietato al comodatario di servirsi dei locali per un uso diverso da quello determinato dalle parti. La violazione dei divieti di cui sopra, comporterà la risoluzione ipso jure del presente contratto ed il diritto del comodante di richiedere l’immediato rilascio dell’immobile, oltre al risarcimento del danno.
7. Alla scadenza del contratto, le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario resteranno acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante, fatto salvo il diritto del comodante di pretendere la rimessione in pristino dell’immobile. L’esecuzione di lavori in contrasto con le vigenti norme urbanistico- edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l’acquiescenza del comodante rispetto ad un mutamento d’uso, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengono, non ne importano implicita accettazione, ma avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.
8. E’ diritto del comodante ispezionare o far ispezionare l’immobile, salvo congruo preavviso scritto.
9. Il comodatario garantisce il comodante, limitatamente ai giorni ed agli orari di utilizzo, contro i danni che a questo possono derivare da fatto, omissione o colpa, propri o di terzi in genere e lo solleva da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dall’immobile in oggetto.
10. Il comodatario, è costituito custode dei locali de quo ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il comodante ed i terzi per danni derivanti da spandimento di acque, fughe di gas, ecc., nonché di ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso dell’immobile.
11. Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.
12. A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.
13. Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Pavia dove il comodante ha il proprio domicilio.
Corteolona, lì
IL COMODANTE IL COMODATARIO