Fornitura di Energia Elettrica per l’anno 2019 Capitolato Speciale di Gara
SERVIZIO PRODUZIONE
Fornitura di Energia Elettrica per l’anno 2019 Capitolato Speciale di Gara
REVISIONE | DESCRIZIONE MODIFICA | DATA |
Il Responsabile Unico del Procedimento (Xxxx.Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx) | Il Presidente (Xxxxxxxx Xxxxx) |
INDICE
Art. 1 Oggetto dell’appalto 1
Art. 2 Caratteristiche delle utenze 1
Art. 3 Potenze impegnate e previsioni di consumo – Condizioni di fornitura 1
Art. 4 Inserimento e cessazione di punti di prelievo, decorrenze e trattamento economico 3
Art. 5 Caratteristiche del FORNITORE 3
Art. 6.14 Clausola risolutiva espressa 14
Art. 6.15 Variazioni del quadro normativo di riferimento 15
Art. 6.16 Clausole di riservatezza e tutela dei dati personali 15
Art. 6.17 Rinvio normativo 15
Art. 6.18 Modifiche al contratto - Cessione 15
Art. 6.19 Tracciabilità dei flussi finanziari 15
Art. 6.20 Comunicazioni 16
Art. 6.21 Domicilio delle Parti e Foro competente 16
Allegati:
Allegato N. 1: elenco punti di prelievo e indicazione dei prelievi di energia elettrica; Allegato N. 2: prezzi a base di gara su cui formulare il ribasso;
Allegato N. 3: Modello di dichiarazione.
Art. 1 Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica sul libero mercato per le unità di consumo (punti di prelievo) di Acoset S.p.A. per un quantitativo stimato di circa
48.000.000 kWh elettrici/anno somministrati da un produttore, o da un grossista, o da un distributore di energia elettrica (nel seguito “FORNITORE”) all’utilizzatore “Acoset S.p.A. – Catania” a fronte di un contratto bilaterale stipulato sul libero mercato ai sensi del D.L.
n. 79 del 16 marzo 1999.
L’importo complessivo presunto, a base di gara, incluso oneri per il servizio di dispacciamento dell’energia, per il servizio del trasporto (trasmissione, distribuzione e misura), per le maggiorazioni (componenti A e UC) e imposte (erariali e addizionali provinciali), con la sola esclusione dell’IVA, è pari a € 6.500.000,00; detto importo è puramente indicativo in quanto gli importi effettivi per la fornitura saranno contabilizzati a consumo secondo le indicazioni del presente Capitolato e sulla base dell’offerta del fornitore.
La ragione sociale, l’individuazione geografica e le principali caratteristiche di impegno di potenza, prelievo di potenza e consumo di energia elettrica, relative alle unità di consumo (punti di prelievo) sono riportate nell’allegato n. 1.
Art. 2 Caratteristiche delle utenze
L’Acoset S.p.A. è una Società per Azioni che cura il ciclo integrato dell'acqua, ovvero:
- produzione e distribuzione acqua potabile;
- convogliamento e trasporto e successiva depurazione dei liquami.
La tipologia degli impianti gestiti da Acoset S.p.A. ed oggetto della fornitura riguardano:
a. Impianti di depurazione;
b. Impianti di sollevamento idrico dell’acqua;
d. Impianti di sollevamento fognario;
e. Uffici;
f. Nodi di telecontrollo.
Art. 3 Potenze impegnate e previsioni di consumo – Condizioni di fornitura
I punti di prelievo di cui al presente contratto, identificati dalle posizioni da 1 a 52 dell’Allegato n. 1, sono sul libero mercato con contratto in scadenza il 31.12.2018. II FORNITORE si impegna, previo rilascio da parte di Acoset S.p.A. delle necessarie deleghe per la stipula dei contratti di trasporto e dispacciamento, a definire tutti i rapporti contrattuali con TERNA S.p.A., il Distributore locale o con altri soggetti necessari per il buon fine della fornitura. XX FORNITORE si impegna ad assistere Acoset S.p.A. affinché produca tutti gli atti di propria competenza.
L’Allegato n. 1 riporta, altresì, gli impegni di potenza e i prelievi di energia presuntivi per i punti di prelievo oggetto della fornitura. La suddivisione dell’energia in fasce orarie riportata nell’allegato 1 è determinata secondo le fasce F1, F2 e F3 vigenti negli anni
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 definite ai sensi della Tabella 1 allegata alla delibera n.181/06.
Con riferimento ai dati di cui all’Allegato n. 1, la quantità di energia che costituisce il fabbisogno complessivo annuo di Acoset S.p.A. è pari a circa 48.000.000 kWh. Tale quantità sarà soggetta alle normali variazione esogene e suscettibile di variazioni comprese in ±20% dell’energia annua totale (57.600.000 kWh).
In ogni caso, eventuali variazioni superiori a tale soglia (±20%), non potranno costituire, in nessun caso, motivo per la mancata fornitura di energia né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del FORNITORE nei confronti di Acoset S.p.A. nè potrà dare origine a revisione delle condizioni contrattuali.
Il FORNITORE si impegna a soddisfare il fabbisogno di Acoset S.p.A., seguendone i profili dei consumi fino al punto di misura. In qualsiasi momento il FORNITORE potrà proporre una modifica dei profili o di altre condizioni di prelievo (ottimizzazione dei contratti di trasporto, ecc.) volta a razionalizzare gli impegni e a ridurre i costi sostenuti da Acoset S.p.A., che si riserverà di accettare le proposte in tal senso formulate.
In qualsiasi momento Acoset S.p.A. potrà richiedere al FORNITORE la produzione di resoconti sulla fornitura in essere. Il FORNITORE si impegna ad eseguirle senza che ciò possa costituire alcun aggravio dei costi.
A tal fine si precisa che sono a carico del FORNITORE, intendendosi remunerati con il prezzo totale di fornitura appresso definito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell’appalto, le eventuali rendicontazioni di cui ai precedenti capoversi. In merito ai servizi, per ogni punto di prelievo il FORNITORE dovrà consentire ad Acoset S.p.A. durante l’anno 2019 di poter consultare via WEB i dati dei consumi orari e per quarto d’ora (in forma tabellare), dei consumi mensili distribuiti per le fasce orarie F1, F2 e F3, per tutti i mesi di calendario antecedenti alla data di consultazione. È consentito che l’aggiornamento dei dati relativi al mese precedente alla consultazione, avvenga entro il giorno 15 del mese di consultazione.
L’Acoset S.p.A. si impegna a ritirare e a pagare la totalità dell’energia modulata, fornita dal FORNITORE e risultante dai consumi rilevati dai misuratori fiscali, ai prezzi contrattuali appresso definiti.
Il FORNITORE si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Capitolato a:
a. stipulare i contratti di dispacciamento e trasporto (per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura) dell’energia elettrica per ciascun punto di prelievo, secondo quanto disposto dalla vigenti disposizioni dell’AEEG;
b. soddisfare l'intero fabbisogno di Acoset S.p.A., in termini di energia elettrica e di potenza, per tutta la durata della fornitura prevista in contratto per tutti i punti di prelievo (Allegato N. 1). Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto, tali fabbisogni non potessero essere in tutto o in parte soddisfatti, per cause dipendenti dalla volontà del FORNITORE, questi si impegna a corrispondere ad Acoset S.p.A. gli eventuali maggiori oneri sostenuti a seguito del ricorso a forniture alternative di energia elettrica fino alla scadenza naturale del contratto stipulato e fatto salvo il diritto di Acoset S.p.A. al risarcimento di eventuali ulteriori danni.
c. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
Art. 4 Inserimento e cessazione di punti di prelievo, decorrenze e trattamento economico
Sarà facoltà di Acoset S.p.A., in vigenza del contratto, chiedere la fornitura di energia, con decorrenza il primo mese utile, presso ulteriori punti di prelievo. In ogni caso, il consumo complessivo previsto per i suddetti nuovi punti di prelievo non potrà eccedere il 5% del totale consumo contrattuale complessivo (48.000.000 kWh). Sarà facoltà di Acoset S.p.A., in vigenza del contratto, chiedere la disattivazione della fornitura in alcuni punti di prelievo, con decorrenza dal 1° giorno del secondo mese successivo alla richiesta. E’ fatto d’obbligo per il Fornitore accettare tali condizioni, agli stessi prezzi e patti contrattuali, fermo restando i vincoli sui volumi contrattuali globali stabiliti all’art. 3.
Art. 5 Caratteristiche del FORNITORE
Il FORNITORE, alla presentazione dell’offerta dovrà dichiarare:
- di possedere la qualifica di essere abilitata alla vendita di energia elettrica sul libero mercato ai sensi del D.lgs. n. 79 del 16/03/1999 e ss.mm.ii.;
- di possedere l’iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti la presente fornitura;
- di essere operatore di mercato ed utente del dispacciamento in prelievo; in caso di RTI/Consorzio tale requisito deve essere posseduto dal RTI/Consorzio nel suo complesso;
- la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii.;
- la garanzia della somministrazione di energia elettrica presso i siti individuati con le decorrenze proposte nell’offerta stessa;
La capacità tecnica è dimostrata mediante:
- la presentazione dell’elenco delle principali forniture di energia elettrica sul libero mercato a clienti finali, prestati negli ultimi tre anni, con l’indicazione degli importi, delle quantità delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse.
La capacità economica e finanziaria è dimostrata mediante:
- il possesso di idonee referenze bancarie, comprovate con almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 385/93. In caso di RTI/Consorzio le referenze bancarie devono essere possedute da tutte le imprese del RTI costituito/costituendo e del consorzio costituendo;
- di aver costituito negli ultimi tre esercizi un fatturato globale annuo per la vendita di energia elettrica sul libero mercato a clienti finali almeno pari a € 20.000.000,00 per anno. Si applica quanto previsto dall’art. 83, comma 7, del D.Lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii.. In caso di RTI/Consorzio il requisito relativo al fatturato dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla mandataria e la restante quota dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre consorziate;
- aver venduto sul mercato libero ed a clienti finali, in almeno uno dei tre esercizi suddetti, una quantità di energia elettrica almeno pari a 120 GWh, In caso di RTI/Consorzio il requisito dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla mandataria e la restante quota dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre consorziate.
Art. 6 Requisiti minimi della proposta contrattuale
Art. 6.1 Garanzie di continuità e qualità del servizio
La fornitura avrà carattere di continuità e di ininterrompibilità. L’energia elettrica, di produzione nazionale o di importazione, sarà immessa nella rete nazionale dal FORNITORE, con continuità e secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti Autorità.
La fornitura dell’energia elettrica verrà effettuata mediante riconsegna ai singoli punti di prelievo di Acoset S.p.A.
Art. 6.2 Durata e decorrenza contrattuale
Il contratto avrà durata annuale con inizio della fornitura a decorrere dalle ore 0:00 del giorno 01/01/2019 e sino alle ore 24:00 del giorno 31/12/2019 e si intenderà automaticamente disdetto alla data di scadenza.
Art. 6.3 Definizioni
Ai fini del presente Capitolato si applicano le seguenti definizioni:
- Autorità (o AEEG) è l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m. e i.;
- cliente idoneo è la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del decreto legislativo n. 79/99 e Decreto Legge n.73/07 e s.m. e i., di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all’estero;
- concorrente: è il potenziale FORNITORE che presenta un’offerta in conformità con il presente capitolato;
- fasce orarie: sono le fasce F1, F2 e F3 definite nella Tabella 1 allegata alla delibera dell’AEGG n. 181/06;
- TIT (Testo Integrato Trasmissione, Distribuzione e Misura dell’energia elettrica): è l’Allegato A alla deliberazione AEEG n. 199/11 e s.m.i. “Testo Integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione. Periodo di regolazione 2012-2015.”;
- TIS (Testo Integrato Settlement): è l’Allegato A alla deliberazione AEEG n. 107/09 e
s.m.i. “Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (Settlement) (TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con modifiche alla deliberazione n. 111/06”;
- Perdite di rete: (c.d. perdite di rete standard) sono i fattori percentuali di perdita di energia elettrica con l’obbligo di connessione di terzi, così come definite nella colonna (A) della tabella 4 del TIS.
- media tensione (MT): livello di tensione di alimentazione per i punti di prelievo con tensione di consegna da parte dell’ente distributore superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV;
- bassa tensione (BT) livello di tensione di alimentazione per i punti di prelievo con tensione di consegna da parte dell’ente distributore inferiore o uguale a 1 kV.
- costo per il servizio di trasporto è il corrispettivo per i servizi di trasmissione, misura e distribuzione dell’energia elettrica (definiti ai sensi del Testo Integrato pubblicato con delibera dell’AEEG n.348/07 e successive modifiche e integrazioni), ottenuto applicando la migliore opzione tariffaria prevista dal distributore locale per la tipologia di utenza;
- costo per maggiorazioni e componenti A e UC è il corrispettivo ottenuto applicando:
- le componenti destinate alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (parti A) applicate al mercato libero;
- le componenti denominate UC applicate al mercato libero, stabilite e amministrate dall’AEEG, nelle modalità previste dalla medesima Autorità;
- costo per il servizio di dispacciamento del mercato libero e oneri connessi relativo ai punti di dispacciamento in prelievo, è l’insieme dei costi per il servizio di dispacciamento dell’energia destinata ai clienti finali nel mercato libero che prelevano energia, così come definiti dagli articoli 36, 44, 45, 46, 47, 48, 73, ai sensi dell’Allegato A della delibera n.111/06 e successive modifiche ed integrazioni e disciplinato dalla medesima AEEG, in atto specificati agli artt. 24 e 25.bis dell’allegato A alla delibera n. Arg/elt. 107/09, e specificatamente:
- articolo 44 ai sensi dell’Allegato A della delibera n.111/06 e successive modifiche e integrazioni, è il corrispettivo unitario per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento espresso in centesimi di euro/kWh;
- articolo 45 ai sensi dell’Allegato A della delibera n.111/06 e successive modifiche e integrazioni, è il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema espresso in centesimi di euro/kWh;
- articolo 46 ai sensi dell’Allegato A della delibera n.111/06 e successive modifiche e integrazioni, è il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna espresso in centesimi di euro/kWh;
- articolo 47, ai sensi dell’Allegato A della delibera n.111/06 e successive modifiche e integrazioni, è il corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti espresso in centesimi di euro/kWh;
- articolo 48 ai sensi dell’Allegato A della delibera n.111/06 e successive modifiche e integrazioni, è il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva espresso in centesimi di euro/kWh;
- articolo 73 ai sensi dell’Allegato A della delibera n.111/06 e successive modifiche e integrazioni, è il corrispettivo a copertura dei costi per la
remunerazione del servizio di interrompibilità del carico espresso in centesimi di euro/kWh;
- articolo 44.bis ai sensi dell’Allegato A della delibera n.111/06 e successive modifiche e integrazioni, è il corrispettivo unitario a copertura dei costi della modulazione per la produzione eolica espresso in centesimi di euro/kWh;
articolo 25.bis ai sensi dell’Allegato A della delibera n. Arg/elt. 107/09, è il corrispettivo di reintegrazione salvaguardia transitoria.
- costo per imposte è il corrispettivo ottenuto applicando le imposte fiscali (erariali e addizionali) all’energia elettrica rilevata nei misuratori fiscali nell’utenza considerata.
Art. 6.4 Corrispettivo unitario e Prezzo totale di fornitura.
Premessa
Per i punti di prelievo dotati di misuratori1 atti a rilevare l’energia in fasce orarie o di misuratori orari, l’energia verrà rilevata mensilmente nelle fasce orarie F1, F2, F3 definite nella tabella 1 allegata alla delibera dell’AEEG n. 181/062. L’elenco dei punti di prelievo contrattuali, con indicati il valore della tensione di consegna e la tipologia del misuratore è riportato nell’Allegato N. 1.
Il Concorrente dovrà presentare un’offerta sul corrispettivo unitario di fornitura (cf), strutturata secondo la seguente formulazione:
- ribasso unico sul prezzo differenziato per le fasce orarie F1, F2, F3, fisso ed invariante, da applicare all’energia rilevata nella corrispondente fascia oraria dai misuratori fiscali del distributore installati in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore atto a rilevare l’energia in fasce orarie (o di misuratore orario), maggiorata delle perdite convenzionali di rete. Tale ribasso è da intendersi valido anche per il prezzo unico, indifferenziato per fasce orarie, fisso ed invariante, da applicare all’energia rilevata dai misuratori fiscali del distributore installati in ciascun punto di prelievo non dotato di misuratore atto a rilevare l’energia in fasce orarie (o di misuratore orario), maggiorata delle perdite convenzionali di rete.
I prezzi a base di gare su cui formulare il ribasso sono riportati nell’allegato n. 2 Nel corrispettivo unitario di fornitura non sono inclusi:
- i corrispettivi del servizio di dispacciamento definiti ai sensi della delibera
dell’Autorità n.111/06 e s.m.i. per i clienti finali del mercato libero e relativi a punti di dispacciamento in prelievo, in atto specificati agli artt. 24 e 25.bis dell’allegato A alla delibera n. Arg/elt. 107/09, ad esclusione di quelli già inclusi nel corrispettivo unitario di fornitura e specificati successivamente;
- le perdite convenzionali di rete, alle quali saranno applicati i prezzi offerti;
- i corrispettivi del servizio di trasmissione, distribuzione e misure;
- le maggiorazioni e imposte dovute per legge.
1 I misuratori sono quelli del distributore, che hanno valenza fiscale.
2 Per la determinazione dei corrispettivi (mensili) di fornitura di cui al presente articolo, le fasce orarie contrattuali sono le fasce F1, F2, F3 definite dalla delibera dell’AEEG n. 181/06. Dette fasce orarie non sono soggette a revisione o modificazione durante il corso contrattuale.
Nel corrispettivo unitario di fornitura sono inclusi:
- i corrispettivi ed oneri per lo sbilanciamento di cui agli artt. 39, 39 bis, 39 ter e 40 dell’Allegato A della delibera n.111/06 e successive modifiche ed integrazione e all’art. 23 dell’allegato A alla delibera n. Arg/elt. 107/09 e successive modifiche ed integrazione;
- i corrispettivi del servizio di dispacciamento e oneri connessi ai sensi della delibera dell’Autorità n.111/06 e s.m.i., non relativi a punti di dispacciamento in prelievo sul libero mercato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: art. 41, 42, 43, 48bis della medesima delibera, nonché art. 15, 24.bis, 25 dell’allegato A alla delibera n. Arg/elt. 107/09 e successive modifiche ed integrazione);
- gli eventuali oneri e corrispettivi derivanti dall’applicazione della normativa per emission trading (Direttiva 2003/87/CE e s.m.i.);
- eventuali oneri e i costi afferenti al fornitore inerente agli obblighi di acquisizione dei certificati verdi da parte del fornitore stesso, secondo quanto previsto dalla Legge 99/09 e s.m.i., salvo che l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG) non includa i suddetti costi all’interno degli oneri generali di sistema (componenti A e UC).
- eventuali oneri e costi legati alla fornitura del servizio di datamangement tramite sito web.
Il corrispettivo unitario di fornitura offerto deve tener conto delle deleghe che Acoset S.p.A., coerentemente con la normativa vigente, fornirà al FORNITORE per l’acquisizione dei diritti di trasporto e di capacità produttiva di energia nazionale e di importazione di energia estera.
Il corrispettivo unitario di fornitura sarà applicato alla quantità di energia, espressa in kWh, rilevata dai misuratori fiscali del distributore installati in ciascun punto di prelievo, maggiorata delle perdite convenzionali di rete che saranno quantificate in base al fattore fissato nella tabella 4, del TIS.
Il prodotto del corrispettivo unitario di fornitura, espresso in c€/kWh, moltiplicato per la quantità di energia rilevata dai misuratori fiscali del distributore installati in ciascun punto di prelievo, espressa in kWh, maggiorata delle perdite convenzionali, è pari al corrispettivo di fornitura.
Si definiscano con:
a) cf F1, cf F2, cf F3, i corrispettivi unitari di fornitura riferiti alle fasce orarie F1, F2, F3, relativi ai punti di prelievo dotati di misuratori atti a rilevare l’energia nelle fasce orarie F1, F2, F3 o di misuratori orari;
b) cf mono, il corrispettivo unitario di fornitura relativo ai punti di prelievo non dotati di misuratori atti a rilevare l’energia nelle fasce orarie F1, F2, F3 o di misuratori orari.
In relazione ad ogni singolo punto di prelievo e per ciascun mese di fornitura verrà calcolato il corrispettivo mensile di fornitura (Cm), come in appresso specificato:
- Per i punti di prelievo alimentati in media o in bassa tensione e dotati di misuratori atti a rilevare l’energia per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 (o di misuratori orari): somma dei prodotti dell’energia rilevata dai misuratori fiscali nel mese di fornitura in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 (indicata con EF1, EF2, EF3), aumentata delle perdite convenzionali di rete, e il corrispettivo unitario di fornitura di cui al presente articolo 6.4 lett. a), relativo alla medesima fascia oraria3;
- Per i punti di prelievo alimentati in media o in bassa tensione e non dotati di misuratori atti a rilevare l’energia per ciascuna delle fasce orarie, prodotto dell’energia totale rilevata dai misuratori fiscali nel mese di fornitura (indicata con Eo), aumentata delle perdite convenzionali di rete, per il corrispettivo unitario di fornitura di cui al presente articolo 6.4 lett. b)4.
Per singolo punto di prelievo e per mese di calendario, il fornitore fatturerà il Prezzo totale di fornitura mensile, che sarà pari alla somma di:
- Corrispettivo mensile di fornitura (comprensivo delle perdite convenzionali di rete);
- Corrispettivi per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura nonché le componenti A, UC e MCT del mercato libero, così come fatturati, al netto di IVA, dal Distributore locale al FORNITORE e senza aggravi di costi;
- Corrispettivi per il servizio di dispacciamento dell’energia, definiti ai sensi della delibera dell’Autorità n.111/06 e s.m.i. per i clienti finali del mercato libero e relativi ai punti di dispacciamento in prelievo, ad esclusione dei corrispettivi già inclusi nel corrispettivo unitario di fornitura;
- Imposte erariali e addizionali dovute per legge;
- IVA.
Resta pattuito che sono a carico del Fornitore ed inclusi nel Prezzo totale di fornitura mensile, come sopra determinato, anche:
- i corrispettivi ed oneri per lo sbilanciamento di cui agli artt. 39, 39 bis, 39 ter e 40 dell’Allegato A della delibera n.111/06 e successive modifiche ed integrazione e all’art. 23 dell’allegato A alla delibera n. Arg/elt. 107/09 e successive modifiche ed integrazioni;
- i corrispettivi del servizio di dispacciamento e oneri connessi ai sensi della delibera dell’Autorità n.111/06 e s.m.i., non relativi a punti di dispacciamento in prelievo sul libero mercato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: art. 41, 42, 43, 48bis della medesima delibera, nonché art. 15, 24.bis, 25 dell’allegato A alla delibera n. Arg/elt. 107/09 e successive modifiche ed integrazione);
3 Atteso che in atto le perdite convenzionali di rete sono quantificate pari al 4,7% per i punti di prelievo in media tensione e 10,4% per i punti di prelievo in bassa tensione, risulta che:
Cm = (Cf F1 * EF1 + Cf F2 * EF2 + Cf F3 * EF3) * (1 + m) dove in atto m è pari a:
- 0,047 per i punti di prelievo in media tensione;
- 0,104 per i punti di prelievo in bassa tensione.
4 Atteso che in atto le perdite convenzionali di rete sono quantificate pari al 4,7% per i punti di prelievo in media tensione e 10,4% per i punti di prelievo in bassa tensione, risulta che:
Cm = (Cf mono * E0) * (1 + m) dove in atto m è pari a:
- 0,047 per i punti di prelievo in media tensione;
- 0,104 per i punti di prelievo in bassa tensione.
- gli eventuali oneri e corrispettivi derivanti dall’applicazione della normativa per emission trading (Direttiva 2003/87/CE e s.m.i.);
- eventuali oneri e i costi afferenti al fornitore inerente agli obblighi di acquisizione dei certificati verdi da parte del fornitore stesso, secondo quanto previsto dalla Legge 99/09 e s.m.i., salvo che l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG) non includa i suddetti costi all’interno degli oneri generali di sistema (componenti A e UC);
- eventuali oneri legati alla fornitura del servizio di datamangement tramite sito web.
Art. 6.5 Disposizioni particolari
Resta inteso fra le parti che al FORNITORE non saranno riconosciute le componenti relative al solo mercato di maggior tutela o di salvaguardia.
Art. 6.6 Condizioni di offerta e Criterio di aggiudicazione della gara.
Il Concorrente dovrà presentare un’offerta, strutturata secondo la formulazione descritta all’art. 6.4 del presente Capitolato.
Tale offerta dovrà naturalmente essere corredata da:
- ricevuta di pagamento del contributo AVCP;
- garanzia richiamata all’Art. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’offerta deve essere presentata in plico chiuso, sigillato ai lembi, con riportata la dicitura “Fornitura di Energia Elettrica per l’anno 2019 – CIG …….”.
Detto plico conterrà le buste:
“A – domanda di partecipazione ”, chiusa e sigillata ai lembi, contenente:
a1. le dichiarazioni di cui all’allegato n. 3;
a2. la ricevuta di pagamento del contributo AVCP;
a3. la garanzia di cui all’art. 93 del D.lgs. n. 56/2017.
a4. presentazione dell’elenco delle principali forniture di energia elettrica sul libero mercato a clienti finali, prestati negli ultimi tre anni, con l’indicazione degli importi, delle quantità delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse.
a5. il possesso di idonee referenze bancarie, comprovate con almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 385/93. In caso di RTI/Consorzio le referenze bancarie devono essere possedute da tutte le imprese del RTI costituito/costituendo e del consorzio costituendo;
a6. aver venduto sul mercato libero ed a clienti finali, in almeno uno dei tre esercizi suddetti, una quantità di energia elettrica almeno pari a 120 GWh.
“B – offerta tecnica”, chiusa e sigillata ai lembi, contenente l’offerta a ribasso espressa in lettere e cifre con due cifre decimali dopo la virgola.
Entrambe le buste dovranno riportare la dicitura “Fornitura di Energia Elettrica per l’anno 2019”. Non sono ammesse offerte formulate in difformità a quanto previsto nei criteri sopra
richiamati. Il concorrente, nel formulare l’offerta, deve tener conto dei patti e condizioni stabiliti dal presente Capitolato.
La gara si concluderà con l’aggiudicazione in favore del concorrente che avrà presentato il maggior ribasso e, sulla base dell’offerta presentata da ciascun concorrente e dei prelievi di energia annui posti a base di gara come dettagliati nell’Allegato n. 1 al presente Capitolato, verrà calcolato il prezzo complessivo di fornitura annuo, al netto degli oneri di dispacciamento5, delle addizionali e maggiorazioni A e UC, delle imposte erariali, addizionali provinciali e IVA (il suddetto prezzo complessivo annuo si definisce come corrispettivo annuo teorico di fornitura).
Il prezzo come sopra calcolato non avrà ovviamente valenza contrattuale, ma ha valenza unicamente per l’aggiudicazione della gara.
I prezzi unitari contrattuali dell’energia elettrica sono composti e definiti come segue:
a) prezzi unitari base dell’energia elettrica (PUB) pari al costo dell’energia elettrica - al netto delle perdite - con le maggiorazioni relative ai certificati verdi, al CIP6/92, agli oneri di sbilanciamento (è esclusa l’ammissibilità delle richieste di previsioni di prelievo), agli oneri relativi alle quote di CO2, corrispondenti ad ogni fascia oraria (multi-oraria e mono-oraria F1, F2 F3 ed F0), e a tutti gli oneri tecnico-amministrativi relativi allo svolgimento delle attività di connessione. Detti prezzi (PUB) sono l’oggetto della procedura di gara e pertanto soggetti a ribasso d’asta;
b) prezzi unitari integrativi dell’energia elettrica (PUI) relativi al trasporto, alle perdite, ad eventuali costi di rifasamento, al dispacciamento, alle componenti di sistema (esempio A, UC, MCT, etc.) ed alle imposte. Detti costi, nella misura stabilita dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) per il mercato libero, saranno anticipati dal fornitore e riportati, senza maggiorazioni, in fattura al cliente.
I PREZZI UNITARI CONTRATTUALI DI BASE (PUB) DELL’ENERGIA ELETTRICA, DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DEL RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO SULL’ELENCO PREZZI POSTO A BASE DI GARA, SONO DA INTENDERSI FISSI ED INVARIABILI PER L’INTERA DURATA DEL CONTRATTO E NON POTRANNO ESSERE OGGETTO DI NESSUN TIPO DI AGGIORNAMENTO, VARIAZIONE O INDICIZZAZIONE.
Art. 6.7 Prezzo e condizioni proposte per servizio di trasporto e relative maggiorazioni
Il contratto di trasporto (comprendente i servizi di trasmissione, distribuzione e misura) sarà stipulato, secondo quanto previsto dalla normativa, dal FORNITORE con delega di Acoset S.p.A., con l’esercente il servizio di distribuzione.
II FORNITORE si impegna di stipulare il contratto di trasporto scegliendo per ogni punto di prelievo le opzioni tariffarie possibili più convenienti per Acoset S.p.A., in relazione ai consumi di cui all’Allegato N. 1.
Il servizio di trasporto dovrà essere espletato in conformità al Testo Integrato per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia (TIT), approvato con delibera dell’AEEG n. 348/2007 e ss.mm.ii; la qualità del servizio è altresì disciplinata dal Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, di cui all’allegato A della delibera dell’AEEG n. 333/07 e ss.mm.ii..
5 Relativamente alle componenti non incluse nel corrispettivo unitario di fornitura offerta
II FORNITORE dovrà dare evidenza dell’attivazione di tutte le prese (punti di prelievo) sul proprio contratto di trasporto e dispacciamento, trasmettendo ad Acoset S.p.A., entro dieci giorni dalla suddetta attivazione, la documentazione in merito rilasciata dal Distributore Locale.
In assenza della suddetta documentazione, le fatture emesse dal FORNITORE di cui all’Art. 6.12 non verranno nè accettate nè pagate.
Le maggiorazioni applicabili al servizio di trasporto saranno riscosse per l’entità e secondo le modalità previste dall’Autorità o dalla normativa vigente applicabile.
L'onere del trasporto verrà corrisposto all’esercente dal FORNITORE.
Eventuali oneri per energia reattiva assorbita dalle utenze saranno corrisposti ai sensi di quanto previsto dall’esercente il servizio di distribuzione.
Il FORNITORE fatturerà ad Acoset S.p.A., in modo trasparente, il servizio di trasporto, con lo stesso dettaglio fornito dall’esercente, senza oneri aggiuntivi.
Il FORNITORE dovrà, mensilmente, in allegato alle fatture di fornitura, allegare le relative copie delle fatture del servizio di trasporto.
Art. 6.8 Componenti UC
Le componenti UC eventualmente previste e applicabili alle utenze del mercato libero saranno corrisposte per l’entità e secondo le modalità previste dall’Autorità o dalla normativa vigente applicabile.
Art. 6.9 Condizioni e prezzo per il servizio di dispacciamento
Tutti i costi dei servizi di dispacciamento, nonché gli oneri connessi, saranno a totale carico del FORNITORE, il quale assumerà tutti i rischi connessi a tale attività e saranno remunerati dal cliente sulla base di quanto stabilito all’art. 6.4.
Nulla è dovuto al FORNITORE per eventuali scostamenti dai prelievi orari posti a base di gara o comunque prestabiliti da Acoset S.p.A..
Sarà a carico del FORNITORE la stipula del contratto di dispacciamento e del contratto con TERNA.
Acoset S.p.A provvederà a delegare il FORNITORE per la stipula di tali contratti per i propri punti di prelievo.
Nella qualità di titolare del contratto di dispacciamento, il FORNITORE è tenuto all’osservanza di disciplinato dall’AEEG, in particolare con la delibera n. 111/06 e ss.mm.ii. e per modificata dalla delibera n. Arg/elt. 107/09 e successive modifiche ed integrazione.
Art. 6.10 Deleghe per l’acquisizione di diritti di trasporto e capacità produttiva
Acoset S.p.A., coerentemente con la normativa vigente, fornirà al FORNITORE, su sua richiesta, le eventuali opportune deleghe per l’acquisizione dei diritti di trasporto e capacità produttiva di energia nazionale e di importazione di energia estera. La remunerazione di tali deleghe si intende compresa nel prezzo della fornitura. Il FORNITORE si assume tutti gli oneri ed i costi relativi a questa attività e tutti i rischi ad essa connessi (compreso il caso di mancata assegnazione ovvero assegnazione onerosa dei diritti), tutto da intendersi già inclusi nel corrispettivo di fornitura.
Art. 6.11 Imposte e oneri fiscali
Le imposte erariali e le imposte addizionali sui consumi di energia elettrica e l'IVA verranno applicate dal FORNITORE sulle fatture relative ai prelievi mensili di energia, nella misura e con le modalità previste dalle norme di legge vigenti in materia.
II FORNITORE provvederà ai versamenti delle imposte erariali e addizionali presso i competenti Enti nei tempi e con le modalità prevista dalle norme vigenti in materia assumendo il ruolo di sostituto di imposta per quanto riguarda gli adempimenti previsti dalla normativa relativamente alle accise sull’energia elettrica oggetto della fornitura. Resta inteso che Acoset S.p.A. resterà, in qualsiasi caso, esonerata da eventuali oneri derivanti da inadempienze del FORNITORE nei confronti dei suddetti adempimenti.
Art. 6.12 Modalità di fatturazione e di pagamento
In relazione ad ogni mese di calendario e separatamente per ciascuno dei punti di prelievo, Il FORNITORE provvederà, entro il 20° giorno lavorativo del mese successivo a quello delle fornitura, ad emettere fattura di importo pari al Prezzo totale di fornitura mensile di cui all’Art. 6.4 del presente Capitolato, dettagliando consumi e importi per ogni punto di prelievo.
La fattura mensile sarà conforme alle norme di trasparenza raccomandate dalla A.E.E.G., ed in particolare nella delibera 28 dicembre 2009 – ARG/com 202/09 estendendone l’applicazione anche alle utenze in media tensione nel mercato libero.
In ogni caso il FORNITORE dovrà farsi carico di ogni ragionevole richiesta di chiarimenti da parte di Acoset S.p.A.
Ogni fattura emessa dal FORNITORE dovrà essere accompagnata dalla copia della relativa fattura di trasporto emessa dal distributore locale per il mese di competenza.
In assenza della copia della fattura del trasporto, la fattura emessa dal FORNITORE non verrà nè accettata nè pagata, fatto salvo quanto ammesso all’art. 6.13 “Fatturazioni in acconto”
Il FORNITORE non potrà sollevare eccezioni in ordine alle condizioni contrattuali sopra esposte.
Tutte le fatture dovranno essere anticipate al cliente entro tre giorni dall’emissione a mezzo di trasmissione informatica (anche via e-mail o sito WEB messo a disposizione dal FORNITORE ad Acoset S.p.A.). Alle fatture va allegato un report riepilogativo nel quale saranno riportate, per ciascun documento di fatturazione, il numero del documento, il riferimento dei punti di prelievo, l’importo e la specifica se trattasi di fattura in acconto (calcolata come all’art. 12) ovvero di fattura di consumi reali; in quest’ultimo caso verrà indicato l’estremo della fattura del distributore locale, che dovrà essere integralmente allegata.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data della trasmissione informatica delle stesse, a mezzo bonifico bancario, sulla base delle coordinate bancarie rese note dal FORNITORE.
Il FORNITORE, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il FONITORE non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
In caso di ritardo nel pagamento oltre il termine sopra indicato, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi legali e successivamente quelli di mora, nelle modalità e nella misura come previsti per legge.
Nel caso in cui Acoset S.p.A. rilevi errori o imprecisioni sulle fatturazioni, prima del pagamento delle stesse, il termine di pagamento (30 giorni) si intenderà sospeso fino alle dettagliate controdeduzioni motivate che verranno fornite dal FORNITORE6
Se tali errori o imprecisioni fossero rilevate dopo il pagamento delle fatture, Acoset S.p.A. provvederà a contestare tale irregolarità al FORNITORE, che dovrà riscontrare il reclamo entro 20 giorni dalla contestazione, provvedendo, nel caso ravvedesse la fondatezza, ad accreditare la somma non dovuta entro 60 giorni solari dalla data della contestazione.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il FORNITORE potrà sospendere la fornitura, a pena di risoluzione.
Nel caso in cui la contestazione abbia oggetto le misure rilevate dal distributore locale, alla base della fattura di trasporto emessa dal medesimo distributore, il fornitore si farà carico di avanzare e gestire tutte le iniziative necessarie, nei confronti del Distributore locale, affinchè il medesimo riscontri le contestazioni nell’ambito dei tempi previsti nella Deliberazione 18 novembre 2008 – ARG/com 164/08 e s.m.i..
Il FORNITORE resta in ogni caso obbligato a garantire un servizio di vendita in conformità al Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV) vigente all’atto della fornitura.
Non è previsto che Acoset S.p.A. rilasci garanzia bancaria o assicurativa di tutti i pagamenti.
Art. 6.13 Fatturazione in acconto
Limitatamente alla fatturazione dei prelievi di energia nei mesi da gennaio a novembre 2019, nel caso in cui, per un punto di prelievo contrattuale, il FORNITORE, nel mese di calendario successivo a quello di fornitura ed oggetto della fatturazione, non abbia acquisito dal Distributore locale, in tempo utile per la fatturazione, la fattura di trasporto relativa ai prelievi di energia del mese di fornitura, il FORNITORE può emettere una fattura di acconto per consumi7 determinata – ai prezzi e condizioni contrattuali –sulla base dei prelievi presuntivi (di energia e potenza) di cui all’Allegato n. 1 del presente Capitolato relativi allo stesso punto di prelievo ed al mese di calendario corrispondente a quello di fornitura8. Resta tuttavia inteso tra le parti che il pagamento della suddetta fattura è subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni:
6 In caso di contestazioni delle misure del distributore locale, evincibili dalle fatture di trasporto, il fornitore ha l’obbligo di dimostrare all’Acoset S.p.A. il reclamo inoltrato al Distributore e, ad ogni richiesta di Acoset S.p.A., dovrà aggiornare lo stato di iter della pratica. SI richiama, in particolare, l’osservanza di quanto previsto nel Testo Integrato (TIT) in merito ai tempi di risposta ai reclami.
7 Nella fattura deve essere espressamente evidenziato che trattasi di “fattura in acconto su consumi stimati”.
8 Ad esempio, il FORNITORE, nel mese di marzo 2018, può emettere una fattura in acconto per consumi stimati per un punto di prelievo di MT o BT, se per detto punto non ha acquisito dal Distributore Locale la fattura di trasporto relativi ai prelievi del mese di marzo 2019. La suddetta fattura in acconto sarà calcolata – ai prezzi e condizioni contrattuali – sulla base dei prelievi presunti (di energia e potenza) del mese di febbraio di cui all’allegato n. 1 del presente Capitolato (da intendersi come valori massimi fatturabili).
- che il FORNITORE abbia dimostrato, attraverso idonea documentazione rilasciata dal Distributore locale, l’attivazione del punto di prelievo sul contratto di trasporto e dispacciamento del FORNITORE;
- per i punti di prelievo alimentati di media tensione, che per tale punto di prelievo le fatture emesse per tutti i periodi di consumo precedenti a quello oggetto di fatturazione siano relativi a consumi reali, comprovati dalle misure rilevate dal misuratore fiscale riportate nelle corrispondenti fatture di trasporto, che devono essere già state acquistate da Acoset S.p.A:.
In ogni caso, la fattura di acconto di cui sopra deve essere conguagliata dal fornitore non appena lo stesso acquisirà dal Distributore Locale la fattura di trasporto relativa al periodo oggetto della fatturazione in acconto (mese di fornitura), riportante le misure (di energia e potenza) rilevate dal misuratore fiscale. La suddetta fattura di conguaglio per consumi – di importo pari alla differenza fra il Prezzo totale di fornitura mensile di cui all’art. 6.4 del presente Capitolato, calcolato sulla base dei consumi del mese di fornitura rilevate dal misuratore fiscale e l’importo della fattura in acconto per consumi relativi allo stesso mese di fornitura deve essere corredata della relativa fattura di trasporto del Distributore Locale.
Il presente articolo si applica anche per le fatture emesse dal FORNITORE con “consumi reali”, non accompagnate dalla relativa fattura di trasporto (che saranno quindi considerate alla stregua delle “fatture in acconto”).
Resta comunque inteso che, nel caso in cui non siano rispettate le condizioni sopra evidenziate ovvero erroneamente il FORNITORE, per un punto di prelievo emettesse una fattura in acconto (determinata come sopra descritto) relativa a consumi di energia del mese di dicembre 2019, il cliente non provvederà a liquidarla fino a quando il FORNITORE non avrà provveduto ad emettere la relativa fattura di conguaglio per consumi per come sopra descritto, con allegata le fatture di trasporto.
Il FORNITORE non potrà sollevare eccezioni in ordine alle condizioni contrattuali sopra esposte.
Art. 6.14 Clausola risolutiva espressa
Ciascuna delle PARTI avrà inoltre la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata all’altra PARTE, qualora, relativamente a quest’ultima si verificasse una delle seguenti condizioni:
a) inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione;
b) interruzione o sospensione dell’attività produttiva;
c) istanza od inizio di una procedura concorsuale;
d) inadempimento ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, ove possibile, nei successivi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora;
e) inadempimento ai disposti di cui alla Legge 136/2010 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 6.15 Variazioni del quadro normativo di riferimento
Qualora i contenuti imposti dagli eventuali provvedimenti di pubbliche autorità che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero per effetto di provvedimenti di pubbliche Autorità o altri eventi ad essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico- economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull’equilibrio delle rispettive prestazioni, le PARTI provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 giorni dalla richiesta di una PARTE all’altra.
In caso di non raggiungimento di un accordo, entro detto termine, la PARTE che vi abbia interesse potrà recedere senza oneri dal contratto con comunicazione a mezzo Raccomandata A.R. ed un preavviso di almeno 30 giorni, eventualmente prorogati fino alla prima fine mese utile.
Art. 6.16 Clausole di riservatezza e tutela dei dati personali
Durante il periodo di durata del contratto, ciascuna PARTE si impegna a non divulgare informazioni relative al contratto stesso, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del contratto.
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., si autorizza al trattamento dei dati per gli esclusivi fini del contratto di fornitura.
Art. 6.17 Rinvio normativo
Per quanto non espressamente previsto nel contratto, le PARTI faranno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e alle norme del Codice Civile.
Art. 6.18 Modifiche al contratto - Cessione
Eventuali modifiche del Contratto dovranno essere formulate consensualmente fra le PARTI e dovranno risultare per iscritto.
Acoset S.p.A. si riserva la facoltà di poter cedere o trasferire il contratto con il FORNITORE, con tutti i sui diritti ed obblighi, per intero o in parte, a proprie società controllanti, controllate o partecipate, previa informazione e accettazione del Fornitore che non potrà irragionevolmente essere negata.
Art. 6.19 Tracciabilità dei flussi finanziari
Con la sottoscrizione del contratto, il FORNITORE si obbliga al pieno rispetto delle norme contenute nella Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. ed in particolare all’art. 3.
Prima della decorrenza della fornitura è obbligo del FORNITORE comunicare alla stazione appaltante gli estremi del conto corrente bancario acceso in conformità all’art. 3 comma 1 della sopra richiamata Legge.
Il FORNITORE dichiara che si assume l’onere di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto nella Legge sopra richiamata, a pena, come previsto al comma 8 dell’art. 3 della Legge, di risoluzione del contratto.
Art. 6.20 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti il contratto dovranno essere trasmesse per iscritto.
Art. 6.21 Domicilio delle Parti e Foro competente
Il contratto prevederà l’individuazione del domicilio presso le rispettive sedi legali. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le PARTI in merito all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Catania.