Via Giuseppe Grezar, n. 14 00142 Roma
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, x. 00 00000 Xxxx
xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Direzione Approvvigionamenti e Logistica Settore Acquisti
Prot. nr. 2021/ 3918110
CIG ACCORDO QUADRO 88475014CB
CIG CONTRATTO ESECUTIVO Z1F340E030
CONTRATTO ESECUTIVO DELL’ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO PER LE ESIGENZE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE
tra
Agenzia delle entrate-Riscossione con sede legale in Roma, Via Xxxxxxxx Xxxxxx 14, C.F. e P.I. 13756881002, in persona del legale rappresentante Xxxxxxx Xxxxxx, giusta mandato del Presidente dell’Agenzia delle entrate-Riscossione di cui alla Determinazione n. 8 prot.n.2020/2016154 del 12 maggio 2020 domiciliato per la carica ove sopra, (la “Committente”),
e
MABE S.r.l., con sede legale in Luisago (CO), Xxx Xxxxxxxxx x.00, X.X. x X. XXX 00000000000, matricola INPS 2415723889 (sede territoriale Inps Como), codice INAIL 1848745105, C.C.N.L. Terziario Confcommercio, in persona del sig. Xxxxxx Xxxxxxxx nato a Poviglio (RE) il 21-07-1967, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, in qualità di procuratore speciale della società, giusta procura speciale del 16 dicembre 2020, dr. Xxxx Xxxxxxxx, notaio in Como, rep. n. 2844, legale rappresentante pro tempore, ivi domiciliato ai fini del presente atto, (il’“Fornitore”),
PREMESSO
- che, in data 14 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha sottoscritto con il Fornitore un accordo quadro per l’affidamento della fornitura di mascherine chirurgiche monouso per le esigenze dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per la durata di 6 mesi;
- che, l’art. 3 del contratto in parola prevede che le Committenti (Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione) possano esercitare il diritto di opzione al rinnovo dello stesso, alle medesime condizioni contrattuali, per un ulteriore periodo di 6 mesi;
- che, in data 08 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha esercitato, con decorennza dal 14/07/2021, il diritto di opzione al rinnovo del contratto prot. n. 2021/11306 (Rep. N. 197)
Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente della Riscossione per l’intero territorio nazionale
Sede legale Via Xxxxxxxx Xxxxxx, 14 – 00000 Xxxx Iscritta al registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA 13756881002
del 14/01/2021, alle medesime condizioni e per un importo massimo pari ad € 271.665,57 oltre IVA se dovuta;
- che con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro di cui alla superiore premessa, il Fornitore si è obbligato, tra l’altro, a stipulare i contratti esecutivi per l’esecuzione della fornitura di che trattasi, fino a concorrenza dell’importo massimale stabilito nell’Accordo Quadro;
- che nell’Accordo Quadro sono disciplinati tutti gli aspetti del rapporto contrattuale instauratosi tra il Fornitore e la Committente;
- che le previsioni del presente Contratto esecutivo sono integrative e complementari alle disposizioni indicate nell’Accordo Quadro, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, e a tutti gli atti nello stesso richiamati ed approvati, concorrendo a regolare il rapporto tra il Fornitore e la Committente, come previsto dall’Accordo quadro stesso;
- che per tutto quanto non previsto e indicato in maniera specifica nel presente contratto esecutivo si rinvia a quanto prescritto nell’Accordo Quadro e nel Capitolato e a tutte le clausole e gli allegati dagli stessi richiamati, i quali, anche se non materialmente uniti al presente, costituiscono espressione della manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore, relativamente alle attività e alle prestazioni contrattuali.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate e domiciliate, ciascuna nella loro qualità, convengono quanto segue:
Art. 1
Disciplina del contratto esecutivo
1. Le previsioni del presente contratto esecutivo sono integrative e complementari alle disposizioni dettate nell’Accordo Quadro sottoscritto il 14 gennaio 2021 e da tutti gli atti da esso richiamati e successivamente stipulati.
2. Le espressioni e i termini utilizzati nel presente contratto esecutivo hanno il significato previsto dall’art. 1 dell’Accordo Quadro.
Art. 2
Oggetto del contratto esecutivo
1. La Committente affida al Fornitore la fornitura di mascherine chirurgiche monouso per le sue esigenze, secondo le specifiche indicate nell’allegato al presente contratto esecutivo, in cui sono specificati quantitativi, sedi di consegna, eventuali indicazioni e informazioni di dettaglio.
2. Le prestazioni oggetto del presente contratto esecutivo dovranno essere eseguite conformemente alle previsioni dell’Accordo Quadro, del presente atto, del capitolato e dell’offerta presentata dal Fornitore.
Art. 3 Durata
1. Il presente contratto esecutivo ha validità dalla sua sottoscrizione sino al 14/01/2022.
2. Qualora prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 1 dovesse essere esaurito il corrispettivo massimo di cui al successivo art. 4, il presente contratto esecutivo dovrà intendersi concluso al momento del raggiungimento di tale importo.
Art. 4 Corrispettivi
1. Il corrispettivo massimo spettante al Fornitore a fronte della corretta e completa erogazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è stabilito nella misura complessiva di € 13.924,68 (euro tredicimilanovecentoventiquattro/68), oltre IVA.
2. Il corrispettivo effettivo maturato dal Fornitore sarà determinato sulla base del corrispettivo unitario, indicato nell’offerta economica, dei prodotti effettivamente consegnati a seguito di ordinativo/i di fornitura emessi nel corso della vigenza del presente contratto esecutivo, come risultante dalla contabilizzazione delle stesse effettuata dal Direttore dell’esecuzione.
3. Il corrispettivo di cui al presente articolo non vincola, quindi, in alcun modo la Committente a garantire la richiesta di una quantità minima di prodotti e non comporta, quindi, il diritto dell’Appaltatore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito.
5. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
7. Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione della fornitura.
Art. 5
Fatturazione e modalità di pagamento
1. Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive di IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate.
2. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni l’Appaltatore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili alla Committente, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.
4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non
saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.
5. Ai sensi dell’art. 103 comma, 6, d.lgs. 50/2016 l’operatore economico è tenuto a prestare una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa per il pagamento della rata di saldo.
6. L’emissione, trasmissione e il ricevimento delle fatture dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007 solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio secondo le modalità previste dal
D.M. 13 aprile 2013 n 55 e s.m.i., l’Agenzia non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali.
7. Le fatture dovranno essere intestate a Agenzia delle entrate-Riscossione. Il Fornitore dovrà riportare sulla fattura elettronica il codice IPA che sarà indicato nell’ordinativo di fornitura, il numero di CIG nonché dovrà completare i seguenti campi facoltativi con le informazioni che in fase di verifica di conformità/regolare esecuzione saranno comunicate dal Direttore dell’Esecuzione:
a. Dati Ricezione (Blocco di dati 2.1.5) con indicazione:
b. “Riferimento Numero Linea della fattura” (2.1.5.1);
c. “Numero Documento della Ricezione” (2.1.5.2): indicare il numero di Regolare Esecuzione
d. “Data” (2.1.5.3): indicare la data di regolare esecuzione
e. “Numero linea della Ricezione” (2.1.5.4): indicare il numero linea della regolare esecuzione
f. “CIG” (2.1.5.7).
8. Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, ai sensi del dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente, intestato al Xxxxxxxxx, XXXX XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.
9. Il Fornitore assume, con la sottoscrizione del presente ordine, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della medesima.
Art. 6 Recesso
1. La Committente potrà recedere dal presente contratto esecutivo in qualsiasi momento, senza giustificazione alcuna e con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata, rispetto alla data di operatività del recesso stesso.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.
3. In caso di recesso, al Fornitore non spetta alcun onere aggiuntivo oltre al pagamento del corrispettivo per le consegne già effettuate fino alla data di efficacia del recesso, né alcun diritto al risarcimento danni e/o a somme o indennizzi a titolo di mancato guadagno.
4. La Committente si riserva la facoltà di recedere dal Contratto qualora per la tipologia delle forniture in argomento vengano attivate Convenzioni Consip. Le previsioni di cui al presente articolo troveranno applicazione anche nel caso in cui la Committente receda dall’Accordo Quadro.
Articolo 7 Risoluzione
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto esecutivo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dalla Committente - a mezzo posta elettronica certificata - per porre fine all’inadempimento, la Committente medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto esecutivo, con conseguente escussione della cauzione definitiva, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subìto.
2. In ogni caso, si conviene che il presente contratto esecutivo sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata, qualora l’Agenzia risolva nei confronti del fornitore l’Accordo Quadro.
3. In caso di risoluzione, la Committente potrà procedere all’esecuzione del contratto a spese del Fornitore.
Art. 8 Subappalto
Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto esecutivo.
Art. 9
Responsabile del Contratto esecutivo del Fornitore, Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione e Direttore dell’esecuzione
1. Il Fornitore designa quale proprio Responsabile del Contratto esecutivo il sig. Xxxxxx Xxxxxx, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell’applicazione del contratto esecutivo e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l’Agenzia.
2. Il Responsabile dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l’ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata ed e-mail.
Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti: Cellulare +39/0000000000 ;
E-mail xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx ; Indirizzo PEC xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx .
3. Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.
4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Fornitore medesimo.
5. La Committente ha nominato quale Responsabile del procedimento in fase di esecuzione il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e quale Direttore dell’esecuzione il sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx.
Art. 10 Clausola finale
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, trovano espressamente applicazione quanto previsto nell’Accordo Quadro.
Roma, lì 24 novembre 2021
Il Fornitore La Committente
MABE S.r.l. Agenzia delle entrate-Riscossione
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Il Fornitore, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., con la firma qui di seguito apposta dichiara di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati dopo aver attentamente riletto e ponderato quanto ivi stabilito e convenuto:
art. 1. disciplina del Contratto esecutivo; art. 5 fatturazione e modalità di pagamento; art. 6 recesso; art. 8 subappalto; art. 10 clausola finale.
Roma, lì 24 novembre 2021 Il Fornitore
MABE S.r.l.
Xxxxxxxx Xxxxxx
(firmato digitalmente)