PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI CONCESSIONE DI SPAZI AD USO SERVIZIO DISTRIBUZIONE AUTOMATICA BEVANDE E ALIMENTI PRECONFEZIONATI PRESSO LE SEDI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI CONCESSIONE DI SPAZI AD USO SERVIZIO DISTRIBUZIONE AUTOMATICA BEVANDE E ALIMENTI PRECONFEZIONATI PRESSO LE SEDI DELLA REGIONE XXXXXX-ROMAGNA
ALLEGATO 8 SCHEMA DI CONTRATTO
CONTRATTO
REPERTORIO _ _
CONCESSIONE DI SPAZI AD USO SERVIZIO DISTRIBUZIONE AUTOMATICA BEVANDE E ALIMENTI PRECONFEZIONATI XXXXXX XX XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX-XXXXXXX
CIG
L’anno 2019 il giorno del mese di
TRA
La Regione Xxxxxx-Romagna, con sede in Bologna, viale Xxxx Xxxx 52 (Codice fiscale 80062590379), rappresentata – ai sensi della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 e ss. mm. e
ii. e della delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e xx.xx. – da
, nato a residente a
– C.F. che dichiara
d’intervenire al presente Contratto in nome, per conto e nell’interesse della Regione Xxxxxx-Romagna regionale e in esecuzione della .
e
La società , sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente Contratto in , via , in persona del legale rappresentante.
, giusta poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominata, per brevità, anche “CONCESSIONARIO”).
PREMESSO
a) che la Regione Xxxxxx-Romagna ha necessità di assicurare presso le proprie sedi, un servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici;
b) che l’Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto, in esito alla procedura aperta di rilevanza comunitaria con atto in data ad individuare la società aggiudicataria della concessione di cui si tratta;
c) che il Concessionario, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un’idonea garanzia fideiussoria definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni come
prevista all’ Art. 15 che segue, per un importo pari ad € attraverso
Polizza n.
emessa il
da:
valida sino al
ed ha costituito la seguente polizza assicurativa per la responsabilità civile: Polizza n. , emessa da
, valevole dal
al ;
d) che il Concessionario risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
e) che il Concessionario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e la Agenzia Intercent-ER ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo.
Ciò premesso, la Regione Xxxxxx-Romagna da una parte e il Concessionario dall'altra, di seguito anche definiti congiuntamente le "Parti", come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico, l’Offerta tecnica, l'Offerta economica, il Piano Economico Finanziario del Concessionario, e la Matrice dei rischi, ancorché non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e devono pertanto intendersi integralmente richiamati.
ART. 2 OGGETTO
Il presente Contratto ha per oggetto la concessione di spazi da parte del Regione Xxxxxx- Romagna della gestione funzionale ed economica di spazi ad uso servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici (di seguito concessione), all’interno delle sedi di Bologna elencate all’art. 2 dell’Allegato A - Quadro economico contenuto nel presente Contratto come parte integrante del medesimo.
ART. 3 DIRITTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione della concessione, tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente Contratto nonché nel relativo Capitolato Tecnico che viene allegato al presente Contratto formandone parte integrante e sostanziale.
Il Concessionario si obbliga altresì a finanziare economicamente la concessione e a gestire il servizio secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dal Piano Economico-Finanziario (PEF) di copertura dell’investimento e della connessa gestione presentato in sede di offerta e contenuto nel presente Contratto come parte integrante del medesimo.
Il Concessionario ha il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente gli spazi ad uso servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso i distributori automatici.
ART. 4 DURATA, CONDIZIONI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA CONCESSIONE
Il Contratto avrà la durata di 4 (quattro) anni, decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del servizio secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.
La concessione oggetto del presente Contratto trova la sua causa nella gestione economica di spazi ad uso servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici; pertanto, la sua durata è subordinata ed inscindibilmente connessa alla durata ed alle vicende della Concessione.
Le Parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente Contratto, indipendentemente dall’eventuale trattamento tributario ai fini delle imposte indirette, non intendono costituire un rapporto di locazione regolato dalle norme contenute nella Legge n. 392/1978 e s.m.i..
Al termine della concessione nulla sarà dovuto al Concessionario a qualsivoglia titolo e forma da parte della Regione Xxxxxx-Romagna che rientrerà nel pieno ed incondizionato possesso degli spazi dati in concessione.
ART. 5 EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E RIEQUILIBRIO
Il Concessionario adegua la propria gestione al rispetto dell’equilibrio del Piano Economico Finanziario di copertura dell’investimento e la connessa gestione presentato in sede di offerta e costituente parte integrante del Contratto. Tali documenti contengono tutti i parametri di cui tener
conto per il mantenimento dell’equilibrio economico - finanziario e per l’eventuale riequilibrio del medesimo nei casi in cui lo stesso dovesse venire meno per fatti non riconducibili al Concessionario ai sensi dell’art. 165 del Codice dei contratti pubblici.
ART. 6 CANONE ANNUALE DA RICONOSCERE ALLA REGIONE XXXXXX-ROMAGNA (RIMBORSO SPESE)
Il Concessionario corrisponde all’Amministrazione un canone di concessione annuale forfetario onnicomprensivo, costituito da una quota fissa, pari a € + IVA per ogni distributore automatico corrispondente all’importo offerto in sede di Gara;
Il Concessionario provvede al pagamento del canone in rate annuali anticipate, come segue:
- il primo versamento annuale deve essere effettuato prima dell’inizio del Contratto e documentato al momento della stipula o alla data del verbale di consegna della concessione.
- i successivi versamenti annuali devono essere effettuati entro 30 giorni solari dall’inizio dell’anno di riferimento; la relativa disposizione di bonifico deve essere trasmessa in copia o resa accessibile al DEC entro 7 (sette) giorni solari successivi al versamento.
Il canone annuale dovrà essere corrisposto alla Regione Xxxxxx-Romagna tramite versamento sul Bilancio della Regione Xxxxxx-Romagna – Conto Entrate:
C/C TESORIERE UNICREDIT BANCA BOLOGNA -VARIATO 1.06.2017 UNICREDIT SPA – XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXX 0
XX 15 H 02008 02435 000003010203
bic XXXXXXX0XX0
In caso di ritardato pagamento, anche solo parziale, la Regione Xxxxxx-Romagna, oltre all'applicazione delle penali di cui all’Allegato C del presente Capitolato Tecnico, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto con conseguente diritto al risarcimento del danno e corresponsione, su tutte le somme dovute, senza necessità di costituzione in mora, degli interessi calcolati a norma di legge.
ART. 7 PENALI
Per eventuali ritardi, irregolarità o inadempienze da parte del Concessionario, il RUP applica, su segnalazione del DEC, le penali esplicitamente indicate nel testo del Capitolato Tecnico e, relativamente agli interventi e alle attività operative, in Allegato C.
Nel caso il DEC riscontri irregolarità tali da causare inefficacia e/o disfunzioni del servizio, può richiedere al CS, con diffida ad adempiere inviata tramite PEC, l’adozione degli opportuni correttivi entro un termine congruo (salvo casi di urgenza, non inferiore a 10 giorni).
Constatato l’inadempimento, la Regione Xxxxxx-Romagna comunicherà, tramite PEC al Concessionario, la contestazione e l’applicazione delle rispettive penali; quest’ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a insindacabile giudizio della Regione Xxxxxx-Romagna a giustificare l’inadempimento, ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Concessionario le penali come sopra indicate.
Le somme per le eventuali penalità sono versate dal Concessionario entro 30 (trenta) giorni solari successivi alla contestazione.
Il CS provvede a trasmettere al DEC, tramite mail, copia delle disposizioni di bonifico per penali, entro 7 (sette) giorni solari dall’avvenuto versamento.
A fronte del mancato pagamento delle penali nel termine suddetto la Regione Xxxxxx-Romagna può rivalersi sulla cauzione definitiva, limitandosi a comunicarlo al CS, senza necessità di preventiva diffida.
In tal caso la cauzione deve essere reintegrata dal Concessionario entro e non oltre il termine di 15 giorni solari dalla data di comunicazione dell'avvenuta riduzione.
L'applicazione delle penali non assolve il Concessionario dal completo adempimento degli obblighi a cui sono riferite, né esclude il diritto della Regione Xxxxxx-Romagna ad agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti in conseguenza delle disfunzioni e/o inadempienze sanzionate.
Le penali sono applicate, per ogni annualità contrattuale (due semestri), entro il limite massimo del 10% del valore annuale della Concessione.
Qualora sia superato nel corso dell’annualità il suddetto limite massimo, la Regione Xxxxxx-Romagna, su segnalazione del DEC, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.
ART. 8 COORDINATORE DEL SERVIZIO PER IL CONCESSIONARIO – DIRETTORE
DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E REFERENTI DELLA REGIONE XXXXXX- ROMAGNA
Il Concessionario designa sin d’ora quale proprio coordinatore del servizio della concessione CS il Sig. , il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell’applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con la Regione Xxxxxx-Romagna.
Il Coordinatore del Servizio dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l’ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica e fax.
Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti: Cellulare:
Email:
Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.
Tutte le comunicazioni fatte al CS devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Concessionario medesimo.
Il CS opererà in collegamento con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, che è individuato:
Cellulare:
Email:
ART. 9 COSTI DELLA SICUREZZA
Il Concessionario, in accordo al dettato di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dichiara di avere ricevuto i D.U.V.R.I. e l’informativa sulla sicurezza, in allegato al presente Contratto, per le sedi oggetto della concessione.
Nell’esecuzione della concessione oggetto del presente Contratto, il Concessionario dovrà, inoltre, impegnarsi a cooperare con la Regione Xxxxxx-Romagna nelle attività di coordinamento e di reciproca informazione al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze con soggetti operanti nei medesimi luoghi, accettando eventuali misure di sicurezza integrative che saranno prescritte dalla Regione Xxxxxx-Romagna.
Il Concessionario dovrà rispettare tutte le leggi e l e norme vigenti e cogenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro per i propri dipendenti e le attrezzature utilizzate; s’impegnerà altresì a segnalare alla Regione Xxxxxx-Romagna eventuali condizioni pregiudizievoli per la sicurezza che si dovessero determinare nel corso dello svolgimento della concessione in oggetto.
I costi per la sicurezza e per la riduzione del rischio da interferenze sono stati stimati complessivamente in € 0,00 per i complessivi cinque anni di durata del Contratto.
Resta immutato l'obbligo per il Concessionario di elaborare il proprio documento di valutazione rischi di cui all'art. 28, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, come richiamato all'Art. 37 del Capitolato Tecnico.
ART. 10 RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA
Il Concessionario, ai fini della stipula del Contratto, è obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RC), ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice, per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto.
La polizza in oggetto dovrà essere trasmessa in copia, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.
Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall’italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.
Le quietanze riguardanti il pagamento del premio per la prima annualità e per quelle successive dovranno essere trasmesse alla Regione Xxxxxx-Romagna entro le relative scadenze.
La mancata costituzione della garanzia assicurativa e/o la sua difformità rispetto a quanto richiesto determinerà la decadenza dall'aggiudicazione e una nuova aggiudicazione della concessione, da parte della Regione Xxxxxx-Romagna, al concorrente che segue nella graduatoria, previa acquisizione e verifica della documentazione a comprova delle dichiarazioni rese e dei requisiti attestati in sede di gara e costituzione della cauzione definitiva.
La polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a terzi, (persone, cose o animali) in conseguenza di fatti, atti ed omissioni, eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del Concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta verificatisi in relazione alle attività oggetto della concessione, nessuna esclusa né eccettuata nell’esecuzione del servizio. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e per persona e non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte.
A titolo non limitativo la polizza dovrà prevedere le seguenti coperture assicurative:
- rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subìti dai consumatori, compreso eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati, anche per fatto dei beneficiari del servizio;
- danni subìti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che
partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi (inclusi la Regione Xxxxxx-Romagna e i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario – che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.
In ogni caso si precisa e si conviene che sono a esclusivo carico del Concessionario eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che la Regione Xxxxxx-Romagna è esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall’uso delle macchine e/o degli impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi alle macchine e agli impianti, per incendi.
La Regione Xxxxxx-Romagna è sollevata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici o scasso arrecati ai distributori. La custodia, la cura e la conservazione delle macchine e delle attrezzature rimangono infatti a totale carico, rischio e pericolo del Concessionario.
ART. 11 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Xxxxxx-Romagna”, approvato con delibera della Giunta Regionale 905/2018. A tal fine si dà atto che la Regione Xxxxxx-Romagna ha informato il Concessionario che sul sito della Regione Xxxxxx- Romagna è pubblicato il codice di comportamento al link che segue:
xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/x/xxxx-xxxx-x-xxxxx/xxxxxxx-x-xxxxxx/xxxxxx/xxxxxx
Il Concessionario si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Regione Xxxxxx-Romagna, costituisce motivo di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
Le parti approvano espressamente le clausole indicate nel patto di Integrità allegato al presente Contratto, che qui si intende richiamato integralmente.
ART. 12 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Concessionario dichiara di assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella Legge n. 136/2010.
ART. 13 SUBAPPALTO
E’ ammesso la subconcessione nei limiti e con le modalità previste dall’art.105/174 del D.Lgs.50/2016.
Il contratto tra concessionario e subconcessionario ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:
1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n.(…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..
2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…)”.
ART. 14 MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 175 del D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii..
ART. 15 CESSAZIONE, REVOCA D’UFFICIO E SUBENTRO
Il concessionario non può, in tutto o in parte, cedere il Contratto, cedere o affittare l’azienda o sub concedere l’installazione e la gestione dei distributori, a pena di risoluzione in danno del Contratto medesimo, con conseguente incameramento della cauzione definitiva e risarcimento di ogni danno ulteriore conseguente, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 176 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..
Fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela della Regione Xxxxxx-Romagna, la concessione può cessare, in particolare, quando:
- il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
- la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..
- nelle ipotesi di cui al comma 1 dell’articolo 176, non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile.
Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, la stazione appaltante comunica per iscritto al concessionario l'intenzione di risolvere il rapporto.
ART. 16 RECESSO DAL CONTRATTO
Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, la Regione Xxxxxx-Romagna, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l’assegnazione ad altra ditta.
La Regione Xxxxxx-Romagna potrà recedere dal contratto ai sensi dell’art.109 del D.lgs 50/2016.
ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Si applicano, per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici.
Nel caso in cui l’appaltatore non rispetti in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, sarà facoltà della Regione Xxxxxx-Romagna risolvere il Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 C.C., fatta salva l’azione di risarcimento dei danni e l’eventuale incameramento della cauzione.
La Regione Xxxxxx-Romagna si riserva altresì di risolvere il Contratto, ex art. 1456 C.C., nei seguenti casi:
a) venir meno delle cause e delle ragioni che hanno dato corso alla procedura in oggetto;
b) frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
c) sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
d) mancato rinnovo delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 del presente Contratto;
e) vendita di generi alimentari adulterati, avariati e contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica;
f) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica dei contratti di lavoro nazionale e locali;
g) mancato pagamento del canone di concessione nei termini prescritti dal presente contrato in numero superiore a due volte nel corso dell’appalto;
h) inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate o sanate, in numero superiore a tre nell’anno solare;
i) comprovata grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali e manifesta incapacità nell’esecuzione della prestazione contrattuale, comprovata dall’inoltro di n. 3 contestazioni scritte;
j) comminazione di 3 penalità, elencate all’allegato C “Termini di esecuzione, penali e sanzioni” nell’ambito del medesimo anno solare;
k) inadempimenti contrattuali che diano origine all’applicazione delle penali come prescritto, qualora il ritardo nell’inadempimento determini un importo massimo della penale superiore all’importo della cauzione definitiva;
l) cessazione dell'attività, concordato preventivo o fallimento dell’impresa;
m) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
n) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.
Il Contratto è risolto di diritto nei seguenti casi:
1) mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3 Legge n. 136/2010)
2) venire meno, in corso di esecuzione del Contratto, dei requisiti di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
3) l’aggiudicatario faccia ricorso al subappalto senza preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante;
4) qualora i collaboratori a qualsiasi titolo del Concessionario si rendano responsabili di violazioni degli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 “Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del D. Lgs. n. 165/2001” nel caso in cui l’estensione di tali obblighi risulti compatibile.
ART. 18 GARANZIA DEFINITIVA
Il Concessionario deve costituire una garanzia a favore della Regione Xxxxxx-Romagna, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10% del valore complessivo della Concessione.
La cauzione o fideiussione garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e l’eventuale risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione nei confronti del Concessionario per danni superiori al valore garantito.
La garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e deve prevedere espressamente:
- la decorrenza dalla data di inizio della Concessione;
- la validità fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, anche se le obbligazioni si estendono oltre la durata dello stesso;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- la sua operatività entro 10 (dieci) giorni, a semplice richiesta scritta della Regione Xxxxxx- Romagna.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di Gara.
La Regione Xxxxxx-Romagna ha diritto di rivalersi sulla garanzia per ogni sua ragione di credito nei confronti del Concessionario in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.
Il Concessionario è avvertito con semplice raccomandata AR o con PEC (Posta Elettronica Certificata).
Su richiesta della Regione Xxxxxx-Romagna, il Concessionario è tenuto a reintegrare la garanzia, nel caso in cui la Regione Xxxxxx-Romagna stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto.
Nel caso di mancato reintegro la Regione Xxxxxx-Romagna si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, con contestuale incameramento della cauzione residua ed eventuale azione per il risarcimento del danno.
La cauzione è svincolata, al termine del Contratto, dopo che il Concessionario ha provveduto al completo sgombero e al ripristino degli spazi concessi per i distributori.
La Regione Xxxxxx-Romagna autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di garanzia all’avente diritto solo quando tra la Regione Xxxxxx-Romagna stessa e il Concessionario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili al Concessionario, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi per i quali il Concessionario stesso debba rispondere.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all’art. 103 del Codice.
ART. 19 DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016
In esecuzione del presente Contratto, il Concessionario effettua trattamento di dati personali di titolarità della Regione Xxxxxx-Romagna.
In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l’accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”) e da ogni altra normativa applicabile.
Il Concessionario è, pertanto, designato dalla Giunta della Regione Xxxxxx-Romagna quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento, si obbliga a dare esecuzione al Contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall’Accordo allegato al presente Contratto.
Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all’accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
ART. 20 CONCILIAZIONE PRESSO LA CCIAA
Per tutte le controversie concernenti il presente Contratto, che dovessero insorgere, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
ART. 21 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.
ART. 22 SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc.
A carico del Concessionario restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente, gravino sulle prestazioni oggetto del Contratto.
ART. 23 NORME SULL'ANTICORRUZIONE
Il Concessionario a decorrere dall’entrata in vigore del comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, non dovrà aver affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto della Regione Xxxxxx-Romagna.
ART. 24 CLAUSOLA FINALE
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto e relativi allegati si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al Codice Civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.
Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto.
L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Con il presente Xxxxxxxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Contratto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
, lì
Regione Xxxxxx-Romagna
IL CONCESSIONARIO
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Il sottoscritto , quale procuratore e legale rappresentante del Concessionario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse e della documentazione di gara), Articolo 5 (Equilibrio economico finanziario e riequilibrio), Articolo 7 (Penali), Articolo 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 13 (Subappalto), Articolo 15 (cessazione, revoca d’ufficio e subentro), Articolo 16 (Recesso dal contratto), Articolo 17 (Risoluzione del Contratto), Articolo 18 (Garanzia definitiva), Articolo 19 (Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 ), Articolo 24 (Clausola finale).
, lì
Il Concessionario