CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI
CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI
DA AZIENDE DEL TERZIARIO
DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI VERONA
Testo Unico
CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI
DA AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI VERONA
Testo Unico
ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI VERONA
Il 1 febbraio 2018 presso la sede di Confcommercio Verona
TRA
Confcommercio Imprese per l’Italia Verona rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxx, dal Direttore Generale Xxxxxx Dal Dosso con l’assistenza di Xxxxxx Xxxxx
E
Filcams CGIL di Verona rappresentata dal Segretario Provinciale Xxxxxxxx Xxxxxx Fisascat CISL di Verona rappresentata dal Segretario Provinciale Xxxxxx Xxxxxxx Uiltucs UIL di Verona rappresentata dal Segretario Provinciale Xxxxxxx Xxxxxxxx,
VISTI
il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi della provincia di Verona del 5 marzo 2004
e
l’accordo per il rinnovo del predetto Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro siglato in data 1 febbraio 2018
VIENE STIPULATO
il seguente Testo Unico per il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi della provincia di Verona del 5 marzo 2004, che rappresenta il testo ufficiale di raccordo tra le disposizioni del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi della provincia di Verona del 5 marzo 2004 ed il rinnovo dello stesso intervenuto il 1 febbraio 2018.
Art. 1 – Ambito di applicazione
Il presente contratto, che integra il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi della provincia di Verona del 5 marzo 2004, si applica alle aziende con sede legale nella provincia di Verona e alle loro unità operative, anche se poste al di fuori del territorio provinciale, che applicano il C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio Imprese per l’Italia, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL come risulta dal rinnovo del 30 marzo 2015.
Esso costituisce un complesso di norme unitario inscindibile e inderogabile i cui contenuti si devono intendere quale trattamento minimo per i lavoratori delle aziende cui si applica e condizione necessaria per il godimento di benefici per i quali la legge richiede l’applicazione della contrattazione collettiva.
In caso di applicazione di contrattazione aziendale il presente contratto ha carattere cedevole esclusivamente per le materie disciplinate.
Le parti, al fine di evitare fenomeni di concorrenza sleale tra le imprese del settore, si impegnano ad inviare il testo del presente accordo e a sostenerne l’integrale applicazione in tutte le sedi istituzionali nonché presso le categorie professionali che ne devono gestire i contenuti.
Art. 2 – Relazioni sindacali
Le parti concordano nella necessità di costruire un sistema di relazioni sindacali che risulti corrispondente alla centralità rivestita dal settore del Terziario della Distribuzione e dei Servizi nella provincia di Verona dal punto di vista economico e occupazionale.
In tale contesto le parti, nel confermare la loro piena titolarità e rappresentatività nell’esercizio dell’azione sindacale, riconoscono che il presente contratto e la consolidata esperienza effettuata tramite l’attività e lo sviluppo dell’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona costituiscono strumenti determinanti per l’esercizio di relazioni sindacali e contrattuali effettive in grado di dare certezze e garanzie ai lavoratori e alle imprese, anche con riferimento all’affidabilità ed al rispetto delle regole stabilite.
Nel confermare la positività della logica di condivisione sviluppata attraverso la bilateralità, quale particolare esperienza di partecipazione tra le parti, le stesse ribadiscono l’importanza del concetto di partecipazione per lo sviluppo del dialogo nelle relazioni sindacali e lavorative.
Le parti ribadiscono dunque la volontà di consolidare e sviluppare le relazioni sindacali in atto dandosi la reciproca disponibilità ad incontri periodici su temi di interesse comune e ad interventi e iniziative congiunte presso le Istituzioni o nei confronti della collettività.
Art. 3 – Diffusione del contratto
Le parti si impegnano, anche attraverso l’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona, a dare la massima diffusione informativa al presente contratto allo scopo di farlo conoscere nel modo più completo ai rispettivi rappresentati.
Art. 4 – Ente Bilaterale
Le parti, nel riconfermare il ruolo centrale dell’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona nel sistema complessivo delle relazioni sindacali, si impegnano ad incrementarne l’attività con l’individuazione di nuovi servizi, intensificando inoltre il loro impegno all’interno dell’Ente stesso al fine di costruire un efficace ambito di conoscenza, di confronto e di risoluzione delle problematiche per il miglioramento continuo delle condizioni e delle relazioni sindacali del settore.
I servizi e gli strumenti messi in atto dall’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona sono rivolti esclusivamente a favore delle aziende e dei lavoratori in regola con il versamento dei contributi previsti dal presente articolo.
I criteri attestanti la regolarità contributiva predetta verranno stabiliti, a seconda del tipo di servizio, dalle parti stipulanti il presente contratto.
Le specifiche determinazioni ed i criteri di priorità relativi ai servizi dell’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona verranno stabiliti in apposito accordo sindacale e verranno erogati compatibilmente con le risorse economiche dell’Ente.
CONTRIBUZIONE
In considerazione dell’ampliamento dell’attività dell’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona dal 1 gennaio 2004 il contributo da destinare in favore dell’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona è stabilito nella misura dello 0,15% a carico dell’azienda e dello 0,10% a carico del lavoratore calcolati su paga base e contingenza.
Le parti concordano che quanto previsto dal presente articolo costituisce parte integrante delle disposizioni volte a disciplinare il trattamento economico-normativo del presente Contratto.
FUNZIONI
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 20 del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio Imprese per l’Italia, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL come risulta dal rinnovo del 30 marzo 2015 l’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona svolgerà anche le seguenti funzioni:
1) programmare ed organizzare, al livello di competenza, relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'ente bilaterale nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;
2) ricercare ed elaborare, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'ente bilaterale nazionale;
3) svolgere le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, legge n. 196/97 e del Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142;
4) svolgere le funzioni ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo.
Il presente comma sostituisce quanto previsto dall’art. 4 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi della provincia di Verona del 5 marzo 2004.
Art. 5 – Welfare contrattuale
Le parti concordano che l’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona debba essere coinvolto nel sistema di informazione e promozione dei Fondi di welfare contrattuale previsti dal vigente C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi: Fondo EST, Cassa assistenza sanitaria Xx.Xx., Fondo di previdenza complementare per i dipendenti del Terziario e Turismo (FON.TE), Formazione continua For.Te, Quadrifor.
A tal fine l’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona, sulla base delle risorse disponibili, predisporrà le iniziative e le attività informative che si riterranno necessarie al fine di determinare la massima adesione ai Fondi predetti.
Art. 6 – Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione
Presso l’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona viene istituita la Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione, che svolgerà il proprio servizio a favore delle imprese e dei lavoratori entrambi iscritti alle parti firmatarie del presente accordo, ovvero che vi abbiano conferito apposito mandato, secondo le modalità dalle stesse stabilite.
Considerato quanto sopra esposto, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal D.Lgs. 31/3/1998 n. 80 e dal D.Lgs. 29/10/1998 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione costituita presso l'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona.
La Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante di Confcommercio Verona;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto della Filcams CGIL, della Fisascat CISL o della Uiltucs UIL.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione Sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
La richiesta di convocazione deve pervenire alla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
Ricevuta la comunicazione, la Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione, una volta accertata la regolarità dell’iscrizione o del conferimento del mandato delle parti interessate, provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 80/98.
Il termine previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale.
La Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c. p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai D.Lgs. 80/98 e 387/98.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro;
3) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D.Lgs. 80/98, e dal D.Lgs. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione.
Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all'art. 15 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
Le parti concordano di implementare quanto previsto dal presente articolo con le disposizioni indicate nell’art. 37 bis del vigente C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.
Art. 7 – Collegio Arbitrale
Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. o all'art. 6 del presente contratto non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
A tal fine a cura delle Associazioni stipulanti il presente contratto, è istituito presso l’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.
L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso
l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato da Confcommercio Verona, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali.
I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.
Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La Segreteria del Collegio è istituita presso l'Ente Bilaterale.
Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della Legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.
Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412 quater c.p.c..
Art. 8 – Organismo Paritetico Provinciale
Le parti, considerato quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, concordano sull’opportunità di operare in maniera attiva per far crescere nel settore una vera cultura della sicurezza sul lavoro, attivando allo scopo un programma di informazione, formazione ed altre iniziative attraverso l’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona.
Le parti confermano l'Organismo Paritetico Provinciale quale organo competente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riprendendo e ratificando i contenuti e la struttura propri dell'art. 7 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del 5 marzo 2004 (riportato in allegato n. 1) per le parti conformi alla normativa intervenuta successivamente.
L'O.P.P., che opererà all'interno dell’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona, risulta composto da tre rappresentanti nominati da Confcommercio Verona e da tre rappresentanti (uno per ciascuna organizzazione) nominati da Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL, con i relativi supplenti.
COMPITI DELL’ ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE
L'Organismo Paritetico Provinciale (O.P.P.), fatto salvo quanto stabilito dal citato art. 7 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del 5 marzo 2004, svolge i compiti previsti dall'art. 51 del D.Lgs. 81/2008 e, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1) costituisce punto di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
2) supporta il datore di lavoro nella individuazione di soluzioni tecniche organizzative nell'ambito della materia in esame e comunque in ordine ai diritti di consultazione previsti dal D.Lgs. 81/2008;
3) promuove attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche attraverso l'impiego di fondi della bilateralità e di quelli interprofessionali;
4) riceve e valuta le richieste di collaborazione provenienti dai datori di lavoro in ordine alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
5) effettua il monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa con riguardo alla salute e sicurezza in ambito territoriale.
Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite l'Organismo Paritetico Provinciale potrà ricercare collaborazioni con gli organismi e le istituzioni che operano nel territorio in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 9 – Sistema della rappresentanza territoriale dei lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.T.)
Fatto salvo quanto previsto dall'accordo interconfederale del 18.11.1996 nell'ambito dell'esercizio dei diritti dei lavoratori in merito all'individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 81/2008 le parti concordano che, nel caso non si siano verificate le condizioni previste dall'art. 47, commi 3 e 4, del D.Lgs. 81/2008 si applica quanto previsto
dall'art. 48 del D.Lgs. 81/2008 secondo le modalità stabilite dal presente accordo in materia di Rappresentanza Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza.
I Rappresentanti territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza sono designati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie del presente accordo nel numero di uno per ciascuna organizzazione, i nominativi sono formalmente comunicati all'Organismo Paritetico Provinciale (O.P.P.) costituito presso l’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona.
L’O.P.P. ratificherà con propria delibera la designazione dei Rappresentanti territoriali per la Sicurezza e assegnerà loro gli ambiti di competenza.
La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale, pur rientrando nell'ambito del sistema generale di rappresentanza dei lavoratori delle imprese, è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative direttamente o indirettamente connesse al settore interessato ai sensi dell’ art. 48, comma 8, del D.Lgs. 81/2008, nonché con l'appartenenza come componente all’O.P.P. previsto dal presente accordo.
Il R.L.S.T. nello svolgimento della sua attività è tenuto ad operare, considerate anche le dimensioni delle aziende, nello spirito della legge stessa per una gestione non conflittuale della materia e nell'ambito esclusivo delle attribuzioni di cui all'art 48 D.Lgs. 81/2008.
In sede di O.P.P. si predisporranno periodicamente, anche a richiesta del R.L.S.T. e nel rispetto dei ruoli, momenti di confronto su interpretazioni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, nonché sulla formazione in materia dei soggetti interessati, in modo che l’attività degli stessi venga svolta con un comportamento omogeneo e coerente avuto riferimento alle peculiarità del settore e delle aziende ed in conformità con quanto previsto dalle normative vigenti.
Il R.L.S.T. dura in carica tre anni ed è rinominabile. E’ fatta salva la possibilità che le XX.XX. procedano alla revoca dell'incarico che dovrà in ogni caso essere ratificata dall'O.P.P.
Il R.L.S.T. che nell'espletamento di tale attribuzione accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, è tenuto al rispetto delle esigenze organizzative e produttive dell'azienda ed al rispetto del segreto imprenditoriale con le limitazioni previste dalla legge. In ogni caso l'accesso all'azienda è esercitato di volta in volta da un unico R.L.S.T.
Durante le visite che effettuerà nei luoghi di lavoro il R.L.S.T. sarà di norma accompagnato da un soggetto indicato da Confcommercio Verona.
Il R.L.S.T., in conformità agli ambiti di competenza indicati dall’O.P.P., predispone un programma di lavoro redatto con specifica individuazione delle aziende divise per tipologia di attività e di rischio nonché, qualora presenti, delle motivazioni delle richieste di intervento, l'elenco sarà trasmesso all'O.P.P. almeno 30 gg. prima della sua attuazione tramite fax o e-mail. In caso di infortunio grave il
R.L.S.T. ha accesso immediato all'azienda, sempre con l’accompagnamento dell’esponente di Confcommercio Verona.
Rimane fermo per le aziende individuate di avvalersi dell'opzione, previa specifica richiesta, di esclusivo esame congiunto presso la sede dell'O.P.P. con relativo invio allo stesso della documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, secondo schede predisposte nel rispetto dei contenuti di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008.
Qualora le aziende non intendano avvalersi dell'opzione di cui al precedente paragrafo, in caso di accesso in azienda, il R.L.S.T. al fine di rendere effettivo l'accompagnamento da parte dell'esponente di Confcommercio Verona, segnala a mezzo fax o e-mail alla segreteria dell'O.P.P. con almeno 15 giorni di anticipo, la data e l'ora della visita che intende effettuare nei luoghi di lavoro dell'azienda. Ricevuta la richiesta, la segreteria dell'O.P.P. provvede immediatamente a comunicare per iscritto e-mail, fax, raccomandata, data e ora della visita all'azienda all'esponente indicato da Confcommercio Verona.
In ragione delle finalità di miglioramento continuo della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nel territorio della provincia di Verona si prevede inoltre la possibilità di un intervento consultivo da parte del R.L.S.T. su richiesta del datore di lavoro. A tale riguardo il datore di lavoro chiederà all’O.P.P. la convocazione del Rappresentate territoriale e, alla presenza di un esponente di Confcommercio Verona, consulterà il Rappresentante territoriale che formulerà proposte e pareri inerenti la prevenzione degli infortuni e la sicurezza negli ambienti di lavoro nel rispetto dell’applicazione della legge, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine ad operazioni aziendali in corso o in via di definizione. Il verbale dell’avvenuta consultazione, sottoscritto dalle parti, verrà conservato presso la sede dell’O.P.P.
FINANZIAMENTO
Le parti concordano che in attesa che siano attuati gli accordi di cui all'art. 48 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, il finanziamento per le attività e il funzionamento dell'Organismo Paritetico Provinciale sulla sicurezza, quello della Rappresentanza territoriale dei lavoratori per la sicurezza e quello relativo al compito di accompagnamento negli accessi al luogo di lavoro da parte di un esponente di Confcommercio Verona rientrano nel capitolo di spesa, denominato “Organismo Paritetico e/o funzioni in materia di sicurezza sul lavoro”, relativo alle attività per la sicurezza sul lavoro stabilite dall'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona, previa delibera dello stesso e senza ulteriori oneri per le aziende che aderiscono al sistema della bilateralità e sono in regola con la contribuzione prevista.
Qualora le disposizioni contenute nel citato art. 48 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 trovino attuazione, le parti si incontreranno per armonizzare alle stesse quanto disposto dal presente accordo.
ACCORDO INTERCONFEDERALE
Le parti si incontreranno per il necessario adeguamento del presente accordo rispetto ad eventuali nuove previsioni in materia, anche susseguenti al rinnovo dell'accordo interconfederale nazionale tra Confcommercio e Organizzazioni Sindacali.
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Le parti riconoscono la centralità del ruolo attribuito dalla normativa agli O.P.P. in tema di formazione e informazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In tale contesto concordano che l’O.P.P. svolgerà un ruolo di supporto ed impulso a favore dell’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona per l’attuazione di iniziative formative in materia di sicurezza sul lavoro.
Art. 10 – Formazione continua
Le parti ribadiscono la fondamentale importanza della formazione continua per i lavoratori e degli strumenti contrattuali previsti per lo sviluppo della stessa attraverso gli Enti Bilaterali, il Quadrifor e il For.Te., fondo paritetico interprofessionale di riferimento del settore per l’accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua.
In tale contesto le parti, per quanto concerne l’ambito territoriale, convengono sull’importanza delle iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale attuate dall’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona, che occorre necessariamente proseguire, incrementare nonché ulteriormente implementare perfezionando sempre più gli aspetti qualitativi al fine di elaborare un’offerta formativa efficace ed inclusiva che tenga conto delle richieste e delle specificità del settore.
In tale contesto le parti si impegneranno affinché l’offerta formativa dell’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona sia orientata a conseguire un livello qualitativo sempre più elevato e personalizzato, rispondente in maniera efficace alle esigenze ed ai fabbisogni formativi dei lavoratori e delle imprese, per il coinvolgimento ed il rilancio sempre più ampio del diritto alla formazione continua come elemento decisivo per lo sviluppo della persona, del rafforzamento e ampliamento delle competenze, della capacità competitiva delle imprese, della qualificazione del lavoro e della crescita dell’occupabilità.
Art. 11 – Molestie nei luoghi di lavoro
Le parti, per quanto di loro competenza, intendono dare attuazione a quanto previsto dall’art. 36 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi in materia di molestie sessuali.
A tale riguardo si danno atto che con la presente disciplina sono recepiti i principi a cui si ispira l’Accordo tra le parti sociali europee del 26 aprile 2007 dal titolo “Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro” a cui intendono dare attuazione.
Le parti affidano ad una apposita Commissione Paritetica, che avrà sede presso l'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona, il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denunce di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione.
La Commissione avrà anche il compito di diffondere l’Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori.
Le parti concordano che nei programmi generali di formazione del personale dovranno essere incluse nozioni generali circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo, nonché in materia di tutela della libertà e dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali.
Art. 12 – Congedi dei genitori
Il genitore che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, esercita il diritto di astenersi dal lavoro per i periodi di malattia dei figli di età non superiore a tre anni, a partire dal 1 gennaio 2004 avrà il diritto di percepire per tali astensioni la corrispondente retribuzione a carico dell’azienda per un massimo di cinque giorni lavorativi l’anno.
Art. 13 – Orario di lavoro
NASTRO ORARIO LAVORO
Il nastro orario massimo all’interno del quale può essere fissata l’attività lavorativa dei dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi è fissato in undici ore e trenta minuti.
RETRIBUZIONE PRESTAZIONI FESTIVE E NEL GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE
A decorrere dal 5 marzo 2004 nei periodi delle festività natalizie e di quelle pasquali le maggiorazioni previste dagli articoli 143 e 144 del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi per il lavoro prestato nei giorni festivi e nel giorno di riposo settimanale vengono elevate al 45%.
Limitatamente a tali periodi e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, il godimento del riposo compensativo potrà essere individuato anche in momento diverso da quello indicato dall’art. 144 del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti esprimono la comune volontà di confrontarsi in occasione della discussione di normative in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali al fine di concordare, laddove possibile, posizioni uniformi da proporre alle amministrazioni pubbliche interessate.
Art. 14 – Flessibilità dell’orario – Ipotesi aggiuntiva A)
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 126 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all’articolazione prescelta all’interno di quelle previste dal C.C.N.L., con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno da 45 ore sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 16 settimane.
Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto un incremento del monte annuo dei permessi retribuiti di cui all’art. 146 del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario settimanale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell’anno una pari entità di riduzione dell’orario di lavoro.
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.
Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.
L’azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma di flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni.
Al termine del programma di flessibilità le ore prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario di cui all’art. 137 e nei limiti previsti dall’art. 136 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.
L’applicazione di quanto contenuto nel presente articolo è subordinata necessariamente ad una comunicazione preventiva, utilizzando la modulistica allegata al presente accordo, da inviare all’Osservatorio Provinciale istituito presso l’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona.
Art. 15 – Flessibilità dell’orario – Ipotesi aggiuntiva B)
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 127 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all’articolazione prescelta all’interno di quelle previste dal C.C.N.L., con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane, con le seguenti modalità:
1) superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane;
2) superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane;
Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 1. verrà riconosciuto un incremento del monte annuo dei permessi retribuiti di cui all’art. 146 del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario settimanale.
Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 2. verrà riconosciuto un incremento del monte annuo dei permessi retribuiti di cui all’art. 146 del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi pari a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario settimanale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell’anno una pari entità di riduzione dell’orario di lavoro.
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.
Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.
L’azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma di flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni.
Al termine del programma di flessibilità le ore prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario di cui all’art. 137 e nei limiti previsti dall’art. 136 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.
L’applicazione di quanto contenuto nel presente articolo è subordinata necessariamente ad una comunicazione preventiva, utilizzando la modulistica allegata al presente accordo, da inviare all’Osservatorio Provinciale istituito presso l’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona.
Art. 16 – Rapporto a tempo parziale
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 72, terzo comma, del vigente C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi stipulato in data 30 marzo 2015 da Confcommercio Imprese per l'Italia, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL le parti, al fine di favorire la regolare occupabilità e fornire una risposta contrattuale adeguata a specifiche realtà territoriali ed aziendali ed alle particolari condizioni dei lavoratori, potranno realizzare intese diverse in merito a quanto previsto in materia di durata della prestazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale dal predetto art. 72 C.C.N.L.
Tali intese avranno a riferimento, in ordine alle fattispecie da disciplinare, specifiche linee guida preventivamente individuate esclusivamente a livello provinciale dalle parti che sottoscrivono il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro.
Le Parti concordano che la Commissione Paritetica Provinciale dell’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona avrà il compito di verificare, tramite apposito parere di conformità, la rispondenza tra la regolamentazione specifica richiesta e le suddette linee guida.
Il presente articolo potrà essere applicato unicamente dalle aziende che applicano integralmente il
C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi stipulato in data 30 marzo 2015 da Confcommercio Imprese per l'Italia, Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL, gli Accordi Integrativi Provinciali vigenti per la provincia di Verona e che risultino in regola con il versamento dei contributi previsti dal presente accordo a favore dell’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona.
Art. 17 – Lavoro domenicale e conciliazione vita e lavoro
Con riferimento a quanto demandato alla contrattazione territoriale dall’art. 141 del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi in materia di lavoro domenicale le parti concordano le seguenti modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all’art. 9, comma 3, del D.Lgs. 66/2003.
Ferma restando la misura complessiva consentita dall’ art. 141, comma 5, del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, laddove le condizioni organizzative aziendali
lo consentano soprattutto con riferimento alla consistenza dell’organico aziendale, si dovrà tener conto prioritariamente e preventivamente della volontarietà della prestazione da parte dei singoli lavoratori, nonché della rotazione e alternanza della presenza tra i lavoratori a parità di mansione. Qualora la volontaria disponibilità espressa dai lavoratori non fosse sufficiente a garantire il presidio necessario, si ricorrerà anche a personale individuato dall’azienda all’interno del negozio o punto vendita seguendo criteri di rotazione e alternanza della presenza, che garantiscano una equa distribuzione dei carichi di lavoro tra tutto il personale, al fine della gestione delle aperture in deroga.
Per tutto quanto non stabilito dal presente articolo si farà riferimento a quanto previsto dal citato art. 141 del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.
Art. 18 – Contratti a tempo determinato in località turistiche
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 66-bis del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi e per gli effetti di cui all’art. 19 co.2, all’art. 21 co.2, all’art 23 co.1 e co. 2 lett. c) del D.Lgs. 81/2015, si individuano come località a prevalente vocazione turistica, e quindi riconducibili a ragioni di stagionalità, i seguenti Comuni della provincia di Verona: Affi, Bardolino, Bosco Chiesanuova, Brenzone, Bussolengo, Caldiero, Caprino Veronese, Castel d’Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Colognola ai colli, Costermano, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Grezzana, Illasi, Isola della Scala, Lazise, Legnago, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di sotto, Montecchia di Crosara, Xxxxxxxxxx d’Alpone, Negrar, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, Roncà, Roverè Veronese, X. Xxxxxxxxx, S. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, X. Xxxxxxx Buon Albergo, X. Xxxxx di Saline, X. Xxxx di Montagna, S. Xxxxxx in Cariano, Sant’ Xxxx D’Alfaedo, Selva di Progno, Soave, Sona, Sommacampagna, Tregnago, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Verona, Vestenanova, Villafranca di Verona.
Pertanto i contratti a tempo determinato conclusi per gestire picchi di lavoro nei Comuni predetti sono riconducibili a ragioni di stagionalità a tutti gli effetti previsti dalla normativa in materia di rapporto di lavoro a termine.
Il datore di lavoro che intende usufruire dei benefici del presente articolo dovrà riportare nel singolo contratto di assunzione a tempo determinato i riferimenti del presente contratto territoriale ed inviarne copia all’ Osservatorio Provinciale istituito presso l’Ente Bilaterale del commercio e dei servizi della provincia di Verona.
Qualora un’impresa residente in un Comune della provincia di Verona non rientrante nell’elenco precedente ritenesse essere ricorrente il requisito di prevalente vocazione turistica potrà applicare le facoltà di cui al primo e secondo comma del presente articolo previa apposita domanda alla Commissione Paritetica Provinciale dell’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto a quanto previsto dal presente articolo.
Il presente articolo potrà essere applicato unicamente dalle aziende che, non rientrando nel campo di applicazione dell’elenco allegato al D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modificazioni, applicano integralmente il C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi
stipulato in data 30 marzo 2015 da Confcommercio Imprese per l 'Italia, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL, gli Accordi Integrativi Provinciali vigenti per la provincia di Verona e che risultino in regola con il versamento dei contributi previsti dal presente accordo a favore dell’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona.
Il presente articolo esplica i suoi effetti con esclusivo riferimento ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato aventi come luogo di lavoro sedi ovvero unità produttive ubicate entro il territorio della provincia di Verona e nelle aree individuate al primo comma ovvero nelle situazioni previste al quarto comma del presente articolo.
Art. 19 – Anticipazione trattamento di fine rapporto
Fatte salve le disposizioni di cui all’allegato n. 7 al C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi del 18 luglio 2008, le parti convengono di ampliare l’utilizzo dell’istituto dell’anticipazione del trattamento di fine rapporto, così come disciplinato dall’art. 2120 del codice civile, ove demanda alla contrattazione collettiva l’individuazione di ulteriori condizioni di miglior favore per le quali concedere detta anticipazione al lavoratore subordinato.
Il lavoratore dipendente con almeno quattro anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro potrà chiedere l’anticipazione del trattamento di fine rapporto in misura non superiore al 70% del trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 5 per cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta, oltre alle ipotesi di cui all’art. 2120 del codice civile e di cui all’art. 7 della Legge n. 53/2000, potrà anche essere giustificata dalla necessità di:
a) spese sanitarie, anche non straordinarie, riconosciute dalle strutture pubbliche;
b) ristrutturazione della propria abitazione;
c) eventi riferiti alla normativa sui congedi parentali
d) aspettativa non retribuita per malattia o per infortunio
e) eventi luttuosi di famigliari.
L’anticipazione potrà essere ottenuta una sola volta nell’anno e non più di due volte nel corso del rapporto di lavoro.
Condizioni di miglior favore rispetto a quanto sopra possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.
Art. 20 – Erogazioni di secondo livello
In considerazione della persistenza di situazioni di difficoltà economica e considerate le realtà imprenditoriali estremamente varie e composite che caratterizzano l’economia del settore, nonché la differenziazione delle dimensioni aziendali, che determinano difficoltà nella individuazione di erogazioni di secondo livello applicabili collettivamente, le parti hanno individuato nell’accordo quadro
sulla detassazione dei premi di risultato uno strumento utile a promuovere il riconoscimento anche economico del ruolo delle risorse umane, la partecipazione attiva delle stesse nei processi organizzativi aziendali, unitamente all’incremento dell’efficienza organizzativa e della produttività.
Parimenti le parti, nel rispetto delle prerogative della contrattazione collettiva aziendale, delle RSU e delle RSA, laddove esistenti, individuano l’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona quale sede idonea per agevolare le imprese nella definizione di erogazioni aziendali di secondo livello rispondenti ai requisiti di variabilità richiesti dalla contrattazione collettiva nazionale, anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 236 bis del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi in materia di elemento economico di garanzia, ed alla promozione delle iniziative in materia di welfare aziendale.
Le parti inoltre prevedono che tutti gli accordi aziendali di secondo livello stipulati nella provincia di Verona vengano comunicati, a fini di monitoraggio, all’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona.
Art. 21 – Durata
Le parti concordano che il presente contratto decorre dal 1 agosto 2017 ed avrà vigore fino al 31 dicembre 2020.
Il contratto si intenderà rinnovato automaticamente secondo la durata di cui al primo comma, se non disdetto tre mesi prima della scadenza con raccomandata A/R.
In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto provinciale di lavoro.
Copia del presente contratto verrà depositata presso gli appositi Organismi istituzionali.
CONFCOMMERCIO VERONA
FILCAMS CGIL
FISASCAT CISL
UILTUCS UIL
Allegati
Allegato 1
Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi della provincia di Verona del 5 marzo 2004.
Art. 7 Sicurezza sul lavoro – Organismo Paritetico provinciale
Le parti, considerato quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche, concordano sull’opportunità di operare in maniera attiva per far crescere nel settore una vera cultura della sicurezza sul lavoro, attivando allo scopo un programma di informazione, formazione ed altre iniziative attraverso l’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona.
In tale contesto le parti convengono di costituire, all’interno dell’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona, un’apposita sezione denominata Organismo Paritetico Provinciale per la Sicurezza sul Lavoro (O.P.P.).
L’Organismo Paritetico Provinciale sarà composto da tre rappresentanti di Confcommercio Verona – Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della provincia di Verona e da tre rappresentanti di FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL (uno per ciascuna organizzazione), con i relativi supplenti.
L’Organismo Paritetico Provinciale, oltre agli adempimenti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 626 del 1994, avrà i seguenti compiti:
assumere interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere, tali interpretazioni, in quanto unanimemente condivise e formalizzate, costituiranno pareri ufficiali dell'O.P.P. e, in quanto tali, saranno trasmesse all'Organismo Paritetico Nazionale; tali pareri potranno, inoltre, essere trasmessi ad Enti ed Istituzioni, quali le Aziende Sanitarie Locali, il Servizio Ispezioni del Lavoro, la Magistratura, la Regione ecc. ed impegnano le parti a non esprimere opinioni difformi se non, a loro volta, congiuntamente concordate; l' O.P.P. potrà inoltre valutare di volta in volta l'opportunità di divulgare nei modi concordemente ritenuti più opportuni tali pareri;
promuovere l'informazione e la formazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza;
individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio connessi all'applicazione del D. Lgs.
626/94 e proporli all'O. P. N.;
elaborare, tenendo conto delle linee guida dell'O.P.N., progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con l'Ente Regione, adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche, anche a livello comunitario;
ricevere i verbali con l'indicazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e provvedere ad iscriverne i nominativi in un’apposita lista in conformità a quanto previsto dagli articoli 3 e 6a dell’Accordo Interconfederale applicativo del D.Lgs. 626/94 del 18 novembre 1996;
designare esperti richiesti congiuntamente dalle parti.
L'Organismo Paritetico
- assume le proprie decisioni all'unanimità, la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le organizzazioni stipulanti;
- redige motivato verbale dell'esame e delle decisioni prese.
Le parti interessate (aziende, lavoratori o i loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata.
Allegato 2
Modulo flessibilità orario ipotesi aggiuntiva A)
CARTA INTESTATA DELL’AZIENDA
Spett.le
Osservatorio Provinciale
c/o Ente Bilaterale del Commercio
e dei Servizi della provincia di Verona Xxx Xxxxxxxxxxxxx 00/x
00000 Xxxxxx fax 045/ 0000000
e – mail xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
, lì / /
Con la presente la sottoscritta Azienda avente sede in , via/piazza
, n. , esercente l’attività di , comunica all’ Osservatorio Provinciale in indirizzo la volontà di avvalersi di quanto previsto dall’art. 14 del C.C.P.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi della provincia di Verona del 1 febbraio 2018 in materia di flessibilità dell’orario – ipotesi aggiuntiva A).
A tale fine comunica che il programma riguarderà:
N. lavoratori
Per il periodo dal ……….. al ……… .
Numero settimane di superamento orario ordinario (non oltre le 16 settimane): …….. .
Orario massimo settimanale (da 45 sino al limite di 48 ore): ……. .
L’azienda è consapevole che:
ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto un incremento del monte annuo dei permessi retribuiti di cui all’art. 146 del C.C.N.L. pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario settimanale
a fronte della prestazione di ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell’anno una pari entità di riduzione dell’orario di lavoro
il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità
il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi
al termine del programma di flessibilità le ore prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario di cui all’art. 137 e nei limiti previsti dall’art. 136 del vigente C.C.N.L..
L’ azienda occupa attualmente n. dipendenti. Distinti saluti.
……………………………………………………
Allegato 3
Modulo flessibilità orario ipotesi aggiuntiva B) punto 1.
CARTA INTESTATA DELL’AZIENDA
Spett.le
Osservatorio Provinciale
c/o Ente Bilaterale del Commercio
e dei Servizi della provincia di Verona Xxx Xxxxxxxxxxxxx 00/x
00000 Xxxxxx fax 045/ 0000000
e – mail xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
, lì / /
Con la presente la sottoscritta Azienda avente sede in , via/piazza
, n. , esercente l’attività di , comunica all’ Osservatorio Provinciale in indirizzo la volontà di avvalersi di quanto previsto dall’art. 15 del C.C.P.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi della provincia di Verona del 1 febbraio 2018 in materia di flessibilità dell’orario – ipotesi aggiuntiva B) punto 1.
A tale fine comunica che il programma riguarderà:
N. lavoratori
Per il periodo dal ……….. al ……… .
Numero settimane di superamento orario ordinario (non oltre le 24 settimane): …….. .
Orario massimo settimanale (non oltre le 44 ore): ……. .
L’azienda è consapevole che:
ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto un incremento del monte annuo dei permessi retribuiti di cui all’art. 146 del C.C.N.L. pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario settimanale
a fronte della prestazione di ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell’anno una pari entità di riduzione dell’orario di lavoro
il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità
il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi
al termine del programma di flessibilità le ore prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario di cui all’art. 137 e nei limiti previsti dall’art. 136 del vigente C.C.N.L..
L’ azienda occupa attualmente n. dipendenti. Distinti saluti.
……………………………………………………
23
Allegato 4
Modulo flessibilità orario ipotesi aggiuntiva B) punto 2.
CARTA INTESTATA DELL’AZIENDA
Spett.le
Osservatorio Provinciale
c/o Ente Bilaterale del Commercio
e dei Servizi della provincia di Verona Xxx Xxxxxxxxxxxxx 00/x
00000 Xxxxxx fax 045/ 0000000
e – mail xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
, lì / /
Con la presente la sottoscritta Azienda avente sede in , via/piazza
, n. , esercente l’attività di , comunica all’ Osservatorio Provinciale in indirizzo la volontà di avvalersi di quanto previsto dall’art. 15 del C.C.P.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi della provincia di Verona del 1 febbraio 2018 in materia di flessibilità dell’orario – ipotesi aggiuntiva B) punto 2.
A tale fine comunica che il programma riguarderà:
N. lavoratori
Per il periodo dal ……….. al ……… .
Numero settimane di superamento orario ordinario (non oltre le 24 settimane): …….. .
Orario massimo settimanale (non oltre le 48 ore): ……. .
L’azienda è consapevole che:
ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto un incremento del monte annuo dei permessi retribuiti di cui all’art. 146 del C.C.N.L. pari a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario settimanale
a fronte della prestazione di ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell’anno una pari entità di riduzione dell’orario di lavoro
il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità
il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi
al termine del programma di flessibilità le ore prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario di cui all’art. 137 e nei limiti previsti dall’art. 136 del vigente C.C.N.L..
L’ azienda occupa attualmente n. dipendenti. Distinti saluti.
……………………………………………………
Allegato 5
Modulo parere di conformità part time
Spett.le COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE
c/o Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della Provincia di Verona Xxx Xxxxxxxxxxxxx, 00/x - 00000 Xxxxxx tel. 000.0000000
fax 000.0000000 – e-mail xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
Oggetto: “parere di conformità” per durata prestazione lavorativa ridotta per rapporti di lavoro a tempo parziale ex art. 16 del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della Distribuzione e dei servizi della provincia di Verona del 1 febbraio 2018 ed accordo sindacale del 1 febbraio 2018
Il/la sottoscritto/a ....................................................................... nella sua qualità di ...............................................................
Dell’Azienda ................................................................................................. C.F con
sede in Via ...................................................................................................................................................................................
Comune …………………………………………………… CAP …….…………… Prov………..........................
Tel ........................................................ fax .......................................... e-mail ……………….…………………………
esercente attività di ......................................................................................................................................................................
chiede
a codesta spett.le COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE il “parere di conformità”, previsto dall’ art. 16 del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi della provincia di Verona del 1 febbraio 2018 per l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo parziale con:
Il/la sig./sig.ra ………….., nato/a a…………………, il ………., residente in ………………, via
……………….., C.F. …………………., qualifica ……………….., orario settimanale ore .
A tale fine l’azienda dichiara:
di applicare il C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio Imprese per l’Italia e Filcams CGIL Fisascat CISL e UilTuCS UIL rinnovato il 30 marzo 2015;
di applicare il C.C.P.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi della provincia di Verona rinnovato il 1 febbraio 2018;
SI
NO
che l’Azienda è iscritta alla Confcommercio di Verona
che è aderente all’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della Provincia di Verona e risulta in regola con il versamento dei contributi previsti dal predetto C.C.P.L.;
che si trova nella condizione di procedere all’assunzione con rapporto di lavoro a tempo parziale per il seguente caso che rientra tra quelli previsti dalle linee guida individuate nell’accordo sindacale del 1 febbraio 2018 intervenuto tra Confcommercio Verona, Filcams CGIL di Verona, Fisascat CISL di Verona e UilTuCS Uil di Verona:
che il lavoratore da assumere rientra in una delle categorie previste dal predetto accordo sindacale in quanto specificamente si trova nella condizione di:
come risulta dalla documentazione che viene esibita. Data………………………….
…………………………………………………………………………
(timbro e firma)
Ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 si comunica che i dati personali forniti con la presente scheda sono trattati con strumenti elettronici ed archiviati anche in forma cartacea da Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della Provincia di Verona (titolare del trattamento con sede a Verona- Via Sommacampagna 63/h) al fine di esprimere il parere di conformità previsto dall’art.16 del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi della provincia di Verona del 1 febbraio 2018. Il parere suddetto prevede il coinvolgimento dei sindacati dei lavoratori e delle imprese (meglio identificati in calce alla scheda medesima) componenti la “commissione paritetica provinciale” ai quali i dati saranno quindi comunicati proprio al fine di consentire la formulazione del parere di conformità. I dati non saranno in alcun modo diffusi. I dati richiesti sono necessari ad identificare l’azienda nonché la fattispecie e la natura del contratto a tempo parziale, l’incompleta compilazione della scheda non permetterà alla commissione paritetica di esprimere il richiesto parere. L’interessato potrà far valere i diritti di cui agli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003 direttamente al titolare del trattamento. Con la sottoscrizione apposta in calce si esprime il consenso al trattamento dei dati forniti ivi compreso quello relativo all’eventuale iscrizione dell’interessato alla Confcommercio, che costituisce un dato di natura sensibile il cui trattamento è subordinato a specifico consenso.
Firma per consenso
Spazio riservato alla Commissione Paritetica Provinciale
Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della Provincia di Verona
Prot. n. del
La Commissione Paritetica Provinciale, in relazione alle condizioni sopra esposte dall’azienda, in virtù di quanto previsto dall’art. 16 del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi della provincia di Verona del 1 febbraio 2018
RILASCIA “PARERE DI CONFORMITÀ PART TIME”
CONFCOMMERCIO – Imprese per l’Italia ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………... Verona, lì………………………………. | FILCAMS - CGIL ........................................................................ FISASCAT – CISL ........................................................................ UILTUCS - UIL ........................................................................ |
Il Parere di conformità sopra approvato ha validità 90 giorni dalla data di rilascio.
In caso di mancato possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dall’art. 16 del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi della provincia di Verona del 1 febbraio 2018, il presente parere perderà ogni efficacia.
Il Presente modello deve essere conservato a cura dell’azienda.
Allegato 6
Modulo parere di conformità apprendistato
Spett.le COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE
c/o Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della Provincia di Verona
Oggetto: “parere di conformità” per Apprendistato Professionalizzante nel settore Terziario previsto dall’accordo di riordino complessivo della disciplina dell’apprendistato nel settore Terziario, Distribuzione, Servizi stipulato il 24 marzo 2012 da Confcommercio-Imprese per l’Italia, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil e ccnl 30.03.2015
Il/la sottoscritto/a ....................................................................... nella sua qualità di ............................................................
Dell’Azienda ................................................................................................. C.F. ............................................................
con sede in Via ........................................................................................................................................................................
Comune …………………………………………………………. CAP …….…………… Prov………............
Tel ........................................................ fax .......................................... e-mail ……………….…………………….…
esercente attività di ...................................................................................................................................................................
Chiede a codesta spett.le COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE il “parere di conformità”, previsto dall’art. 4 dell’accordo di riordino dell’apprendistato settore Terziario, Distribuzione, Servizi del 24 marzo 2012, per l’instaurazione di contratto di Apprendistato presso la sede o l’unità locale sita:
in .............................................................................................. via ..........................................................................................
con n. APPRENDISTI per il conseguimento della qualifica finale di ................................................................
svolgerà le seguenti mansioni: ………………………………………………………………………………..…
di cui al “livello” ................. del CCNL settore Terziario , per la durata di “mesi” con orario di
lavoro (full-time o part-time) .......................... pari a ore settimanali;
I livelli di inquadramento professionale ed il conseguente trattamento economico per l’apprendista da assumere saranno i seguenti: - per la prima metà del periodo di apprendistato al “livello”;
- per la seconda metà del periodo di apprendistato al “livello”.
con n. APPRENDISTI per il conseguimento della qualifica finale di ......................................................................
svolgerà le seguenti mansioni: ……………………………………………………………………………………
di cui al “livello” ................. del CCNL settore Terziario, per la durata di “mesi” con orario di
lavoro (full-time o part-time) .......................... pari a ore settimanali;
I livelli di inquadramento professionale ed il conseguente trattamento economico per l’apprendista da assumere saranno i seguenti: - per la prima metà del periodo di apprendistato al “livello”;
- per la seconda metà del periodo di apprendistato al “livello”.
A tale scopo l’Azienda dichiara
A) che l’organico del personale dipendente nel luogo di lavoro summenzionato, complessivamente è di n.
................ dipendenti, di cui:
n............. Dirigenti, n…............. Impiegati, n. ............... Operai, n. Apprendisti.
B) che nei precedenti 36 mesi risultano mantenuti in servizio almeno il 20% degli apprendisti , ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiamo svolto l’intero periodo di apprendistato presso l’azienda. Ai fini del calcolo della percentuale non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che al termine del periodo di formazione abbiano esercitato la facoltà di recesso, i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova e le risoluzioni consensuali.
C) che l’Azienda è in regola con quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
SI
NO
D) che l’Azienda è iscritta alla Confcommercio di Verona
SI
NO
E) che l’Azienda è aderente all’Ente Bilaterale del Commercio e Servizi della Provincia di Verona ed è in regola con il versamento dei relativi contributi
F) che l’Azienda si impegna a garantire agli apprendisti assunti lo svolgimento del programma di formazione previsto dall’Accordo di riordino della disciplina sul contratto di apprendistato del 24 marzo 2012 e di applicare i provvedimenti legislativi vigenti a livello regionale in materia di formazione trasversale
G) che l'Azienda si impegna a definire il piano formativo individuale dell’apprendista entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto di apprendistato e ad inviare copia dello stesso all’Ente Bilaterale.
L’Azienda, consapevole del valore delle proprie dichiarazioni, ed in particolare che: “In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro … il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.” (articolo 7, comma 1, decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167), ai fini dell’erogazione agli apprendisti in forza della formazione secondo quanto previsto dall’articolo 20 dell’Accordo di riordino dell’apprendistato nel settore Terziario, Distribuzione, Servizi del 24 marzo 2012, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167
dichiara
o che l’Azienda non ha le risorse umane idonee a trasferire conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti;
oppure
o che l’Azienda possiede tutti i requisiti richiesti dall’ Accordo di riordino dell’apprendistato nel settore Terziario, Distribuzione, Servizi sottoscritto il 24 marzo 2012 ed in particolare:
a) è individuato un referente per la formazione, in possesso di titolo di studio secondario oppure idonea posizione aziendale e almeno due anni di documentata esperienza professionale coerente con le competenze indicate nel piano formativo individuale;
b) i profili professionali attivati rientrano tra quelli individuati nell’Accordo 24 marzo 2012;
c) verrà registrata, per ogni apprendista, la formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, attraverso supporti informatici e fogli firma.
Dichiara inoltre che l’azienda applica integralmente le disposizioni del vigente CCNL Terziario nonché gli accordi Integrativi Territoriali e/o aziendali stipulati tra Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl ed Uiltucs Uil, ed in particolare quelle relative all’accordo di riordino dell’apprendistato, alla assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali e formazione continua, che costituiscono condizione necessaria per l’utilizzo degli strumenti previsti dall’accordo di riordino complessivo della disciplina dell’apprendistato professionalizzante nel settore Terziario, Distribuzione, Servizi.
Al fine dell’aggiornamento dell’Osservatorio Provinciale del mercato del Lavoro, nonché della corretta applicazione degli Accordi Nazionali in materia, l’Azienda s’impegna a far pervenire a codesta Commissione:
1) copia della comunicazione di assunzione (effettuata in via telematica) entro 5 giorni dall’assunzione dell’apprendista;
2) copia dell’ eventuale cessazione del rapporto di lavoro dell’apprendista ovvero della trasformazione del contratto a tempo indeterminato entro 5 giorni dall’invio telematico a CoVeneto.
Ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 si comunica che i dati personali forniti con la presente scheda sono trattati con strumenti elettronici ed archiviati anche in forma cartacea da ENTE BILATERALE del COMMERCIO e SERVIZI della PROVINCIA DI VERONA (titolare del trattamento con sede a Verona- Via Sommacampagna 63/h) al fine di esprimere il parere di conformità previsto dall’art. 4 dell’Accordo di riordino dell’apprendistato. Il parere suddetto prevede il coinvolgimento dei sindacati dei lavoratori e delle imprese (meglio identificati in calce alla scheda medesima) componenti la “commissione paritetica provinciale” ai quali i dati saranno quindi comunicati proprio al fine di consentire la formulazione del parere di conformità. I dati non saranno in alcun modo diffusi. I dati richiesti sono necessari ad identificare l’azienda nonché la fattispecie e la natura del contratto di apprendistato, l’incompleta compilazione della scheda non permetterà alla commissione paritetica di esprimere il richiesto parere. L’interessato potrà far valere i diritti di cui agli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003 direttamente al titolare del trattamento. Con la sottoscrizione apposta in calce si esprime il consenso al trattamento dei dati forniti ivi compreso quello relativo all’eventuale iscrizione dell’interessato alla Confcommercio, che costituisce un dato di natura sensibile il cui trattamento è subordinato a specifico consenso.
Firma per consenso
In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni sopra definiti, il presente parere perderà ogni efficacia.
Data ........................................................
............................................................................................
(timbro e firma)
Spazio riservato alla Commissione Paritetica Provinciale
Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della Provincia di Verona
Prot. n. del
La Commissione Paritetica Provinciale, in relazione alle condizioni sopra esposte dall’azienda, in virtù di quanto previsto dall’accordo di riordino dell’apprendistato Settore Terziario, Distribuzione, Servizi del 24 marzo 2012 e CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi 30.03.2015
RILASCIA “ PARERE DI CONFORMITA’ “
CONFCOMMERCIO – Imprese per l’Italia ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Verona, lì………………………………. | FILCAMS – CGIL ..................................................................... FISASCAT – CISL ........................................................................ UILTUCS – UIL ........................................................................ |
Il Parere di conformità sopra approvato ha validità 90 giorni dalla data di rilascio
Il Presente modello deve essere conservato a cura dell’azienda
Allegato 7 Accordo Ceneri
ACCORDO SINDACALE PER LA GIORNATA DELLE S. CENERI
Oggi 23/02/1990 si sono incontrati presso la sede dell’ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI VERONA – Xxxxx Xxxxx Xxxxx x. 0:
- L’XX.XX di Verona rappresentata dal Direttore xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx;
- La FILCAMS-CGIL di Verona rappresentata dal Segretario Generale sig. Xxx Xxxxxxx;
- La FISASCAT-CISL di Verona rappresentata dal Segretario Generale Sig. Xxxxxx Xxxxxxxx;
- La UILTUCS-UIL di Verona rappresentata dal Segretario Generale Sig. Xxxxxx Xxxxxxx;
per esaminare il problema aperto dalla ricorrenza delle Sacre Ceneri.
Verificata la tendenza della Magistratura (fino al 3° grado) in merito a tale giornata
Si è convenuto quanto segue
1) Viene ripristinato il godimento della festività delle Sacre Ceneri in tutte le aziende commerciali del Comune di Verona;
2) Viene data la facoltà di apertura in tale giornata di tutti i negozi in base alla vigente normativa in materia;
3) Ai lavoratori che dovessero prestare la propria opera lavorativa durante la ricorrenza delle Sacre Ceneri verrà riconosciuto il diritto al godimento di 8 ore di permesso retribuito compensativo, che andranno ad aggiungersi alle ore presenti dall’art. 49 del vigente CCNL commercio, senza alcuna maggiorazione per lavoro festivo prestato in detta giornata.
Letto, confermato e sottoscritto.
Nota a verbale
In riferimento all’accordo in data 23/02/1990 riguardante il godimento della festività delle Sacre Ceneri, le Organizzazioni Sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, precisano quanto segue:
a partire dal 1990, anno di ripristino della giornata di riposo nella ricorrenza delle Ceneri, le Organizzazioni Sindacali firmatarie si impegnano a non promuovere alcuna vertenzialità sulle giornate pregresse.
Resta inteso che per le questioni già aperte, sempre da parte delle Organizzazioni Sindacali, prima di passare alla fase legale si espleterà il tentativo di conciliazione presso la sede dell’XX.XX o con la commissione paritetica.
Allegato 8 Terzo elemento
TERZO ELEMENTO IN VIGORE PER I DIPENDENTI DI AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI VERONA
LIVELLO | TERZO ELEMENTO |
Q | 13,43 |
I | 13,43 |
II | 13,43 |
III | 13,43 |
IV | 9,80 |
V | 7,75 |
VI | 7,75 |
VII | 7,75 |
I servizi per le aziende e i lavoratori
I servizi dell’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servi della provincia di Verona
PER LE AZIENDE
Predisposizione del piano formativo individuale per apprendisti: gratuito
Concorso spese per investimenti a favore dell'innovazione tecnologica: 50% massimo 400,00 €
Concorso spese per redazione Documento di Valutazione dei Rischi: 50% massimo 150,00 €
Contributo per inserimento lavoratore disabile: 1.500,00 € una tantum
Bonus lavoratori studenti: 500,00 €
Contributo costo ore di formazione in orario di lavoro: massimo 2.920,00 €
Per astensione post-facoltativa per maternità: contributo di massimo 600,00 € per 3 mesi
Rimborso indennità erogate per patologie gravi e continuative art. 181bis CCNL Terziario e Distribuzione: 50% fino a massimo 500,00 €
I premi:
Per l’assunzione a tempo indeterminato under 35 e over 50: massimo 300,00 €
Per la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato: massimo 300,00 €
Per le stabilizzazioni di rapporti di tirocinio/stage a tempo indeterminato: massimo 300,00 €
Per l’assunzione lavoratrici disoccupate di lunga durata: massimo 2.500,00 €
Per la stabilizzazione di contratti di apprendistato: massimo 500,00 €
Per l’assunzione a tempo determinato in sostituzione di titolare, socio, collaboratore familiare: fino a 200,00 €/mese
Assunzione a tempo indeterminato per lavoratori dipendenti licenziati: fino a 1.000,00 €
Per il datore di lavoro/soci/collaboratori familiari:
Rimborso spese per interventi odontoiatrici: 300,00 €
Concorso spese per l'assunzione regolare di badante con CCNL Lavoro Domestico: 50% massimo 100,00 €
PER I LAVORATORI
Concorso spese per attività sportive per sé o per i figli: 50% massimo 100,00 €
Concorso spese per l'acquisto di PC, tablet o smartphone: 50% massimo 100,00 € ogni 2 anni
Bonus scolastico per figli - scuola secondaria di 1° e 2° grado: 100,00 €
Contributo per assistenza figli disabili – annuale: 300,00 € lordi
Concorso spese per l'asilo nido mesi luglio e agosto: 50% massimo 300,00 €
Bonus lavoratori studenti: 500,00 €
Rimborso spese per protesi acustiche: 400,00 €
Per l’astensione post-facoltativa per maternità: un contributo di massimo 1.200,00 € lordi per 3 mesi
Contributo per congedi non retribuiti per gravi motivi familiari: 200,00 € lordi/mensili massimo 2.400,00 €
Indennità per malattia oltre i 180 giorni e non indennizzata da INPS: contributo di 10,00 € lordi
/giorno
Contributo per aspettativa per patologie gravi e continuative art. 181 3° comma CCNL Terziario e Distribuzione: 10,00 €/giorno lordi
Concorso spese per l'assunzione di badante con CCNL Lavoro Domestico: 50% massimo 100,00 €
FORMAZIONE
L’Ente Bilaterale del Commercio e dei servizi della provincia di Verona programma corsi di formazione gratuiti:
Formazione in materia di Salute e Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e Igiene Alimentare
Formazione Continua, per ampliare le competenze professionali: si tratta di proposte mirate per settore e ruolo lavorativo, ma anche corsi e laboratori di approfondimento culturale, svago e incontro
Tutti i servizi, i corsi di formazione e i contributi ad integrazione del reddito, sono offerti alle Aziende (titolari, soci e collaboratori familiari) e ai Lavoratori che applicano il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, aderenti all’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona ed in regola con la contribuzione prevista dall’accordo provinciale da almeno sei mesi e comunque secondo il regolamento riportato sulla scheda di ogni singolo servizio.
Maggiori e più dettagliate informazioni visitando il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx - sezione Commercio e Servizi.
INDICE
Art. 1 – Ambito di applicazione 3
Art. 2 – Relazioni sindacali 4
Art. 3 – Diffusione del contratto 4
Art. 4 – Ente Bilaterale 4
Art. 5 – Welfare contrattuale 6
Art. 6 – Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione 6
Art. 7 – Collegio Arbitrale 7
Art. 8 – Organismo Paritetico Provinciale 9
Art. 9 – Sistema della rappresentanza territoriale dei lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.T.) 9
Art. 10 – Formazione continua 12
Art. 11 – Molestie nei luoghi di lavoro 12
Art. 12 – Congedi dei genitori 13
Art. 13 – Orario di lavoro 13
Art. 14 – Flessibilità dell’orario – Ipotesi aggiuntiva A) 13
Art. 15 – Flessibilità dell’orario – Ipotesi aggiuntiva B) 14
Art. 16 – Rapporto a tempo parziale 15
Art. 17 – Lavoro domenicale e conciliazione vita e lavoro 15
Art. 18 – Contratti a tempo determinato in località turistiche 16
Art. 19 – Anticipazione trattamento di fine rapporto 17
Art. 20 – Erogazioni di secondo livello 17
Art. 21 – Durata 18
Allegato 1 C.C.P.L. del 5 marzo 2004 Art. 7 Sicurezza sul lavoro –
Organismo Paritetico provinciale 21
Allegato 2 Modulo flessibilità orario ipotesi aggiuntiva A) 22
Allegato 3 Modulo flessibilità orario ipotesi aggiuntiva B) punto 1. 23
Allegato 4 Modulo flessibilità orario ipotesi aggiuntiva B) punto 2. 24
INDICE
Allegato 5 Modulo parere di conformità part time 25
Allegato 6 Modulo parere di conformità apprendistato 27
Allegato 7 Accordo Ceneri 30
Allegato 8 Terzo elemento 31
Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona –
I servizi 33
Xxx Xxxxxxxxxxxxx 00/X 00000 Xxxxxx
Tel. 000 0000000
xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00/X 00000 Xxxxxx Tel. 000 0000000
xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxx.xx
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 00/X 00000 Xxxxxx Tel. 000 0000000
xxxxxxxx_xxxxxx@xxxx.xx xxx.xxxxxxxxxx.xx
Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 0 00000 Xxxxxx
Tel. 000 0000000
xxxxxx@xxxxxxx.xx xxx.xxx.xx.xx
Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona Xxx Xxxxxxxxxxxxx 00/X 00000 Xxxxxx
Tel. 000 0000000
xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx xxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/