ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 18 del 22/01/2021
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione per l`erogazione di prestazioni a pagamento tra l`IZSVe e la societa` PANDA Enterprise SP ZO.O., con sede legale in Varsavia (PL), per l`esecuzione di esami di laboratorio.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione per l`erogazione di prestazioni a pagamento tra l`IZSVe e la societa` PANDA Enterprise SP ZO.O., con sede legale in Varsavia (PL), per l`esecuzione di esami di laboratorio.
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza.
Si premette che:
- l’IZSVe si occupa di diagnosi e di ricerca sulle malattie infettive del bestiame e delle zoonosi, di controllo di qualità degli alimenti di origine animale destinati al consumo umano, di controllo di alimenti per animali, di sorveglianza epidemiologica e monitoraggio, di pianificazione di programmi per la salute degli animali, di formazione del personale in ambito veterinario e di produzione di biofarmaci;
- l’articolo 1, comma 6, del Decreto Legislativo n. 270/1993, confermato dall’art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo n. 106/2012, consente agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di “[…] stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali”;
- l’articolo 5, comma 1 – rubricato “Attività verso terzi” – dell’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015, prevede del pari che “Fermo restando l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali. […]”;
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- con riferimento a tali prescrizioni, l’art. 5, comma 1, dello Statuto dell’Istituto – adottato con DCA n. 16 del 3/8/2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9/10/2015 – prevede che l’Istituto “[…]può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a soggetti privati, ad imprese, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private sulla base di disposizioni degli enti cogerenti […]”; il comma 2 del citato art. 5 stabilisce che “Nelle more delle disposizioni di cui al punto precedente, l’Istituto continua ad applicare le modalità in atto”;
- l’art. 6, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 270/1993, ripreso dall’art. 3, comma 2, lett. e) della Legge della Regione Veneto n. 5 del 18.3.2015, prevede che il finanziamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sia, inoltre, assicurato “dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento”;
- i vigenti documenti di programmazione dell’IZSVe prevedono – tra gli indirizzi approvati – la promozione e l’incentivazione di attività progettuali finanziate da soggetti terzi ad integrazione del finanziamento istituzionale;
- l’art. 5, comma 2, del predetto Accordo statuisce che “La Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogerenti, approva le tariffe delle prestazioni erogate dall’istituto per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero della Salute d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del d. lgs. n. 106/2012”;
- la Giunta Regionale del Veneto – su proposta del Consiglio di Amministrazione di cui alla deliberazione n. 2 del 21.1.2015 – con proprio provvedimento n. 1066 dell’11.8.2015 ha approvato il Tariffario delle prestazioni a pagamento erogate dall’Istituto, comprensivo delle variazioni ed aggiornamenti apportati e delle “Procedure applicative al Tariffario dell’IZSVe”;
- con successive deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, esecutive, sono state approvate le variazioni al Tariffario, allegato ai suddetti provvedimenti, e le relative Procedure applicative. Il Tariffario e le variazioni sono approvati dagli Enti cogerenti ai sensi degli artt. 11, comma 2, lett. m) dell’Accordo e 9, comma 2, lett. m) dello Statuto.
Nel Tariffario approvato con DCA n. 16/2019 è prevista la possibilità di stipulare convenzioni o contratti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, dell’Accordo interregionale e dello Statuto dell’Istituto, con applicazione dello sconto del 25%, “con enti pubblici, organizzazioni, associazioni ed altri soggetti che operano nell’interesse della collettività e che abbiano come finalità il miglioramento della qualità igienico sanitaria degli allevamenti, della salubrità e qualità delle produzioni animali e degli alimenti e con veterinari liberi professionisti, che possano fornire informazioni epidemiologiche utili per l’ente pubblico per la conoscenza del territorio e per una rapida predisposizione di piani di emergenza o di monitoraggio”.
La società Panda Enterprise SP ZO.O., con sede in Varsavia (PL) - di seguito denominata Panda SP - è un’azienda specializzata nello sviluppo di insetticidi e repellenti di nuova generazione. Con nota del 10.08.2020, trasmessa a mezzo pec e acquisita al ns. prot. n. 7465/2020, avente ad oggetto “Richiesta stipula convenzione con sconto a tariffario”, la società Panda SP ha richiesto l’instaurazione di un rapporto convenzionale di durata biennale avente ad oggetto prestazioni dell’IZSVe a Tariffario con applicazione dello sconto del 25%, consistenti in PCR real-time per il rilevamento DNA di Borrelia burgdorferi su zecca.
Al fine di dare seguito alla suddetta richiesta, il dott. Montarsi Xxxxxxxx, Dirigente Biologo in servizio presso la “SCS3 – Lab. di Parassitologia”, ha inserito, in qualità di referente scientifico, la richiesta intranet ticket n. 149338/2020, allegando la propria dichiarazione nella
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quale esprime parere favorevole alla stipula di un contratto per prestazioni a tariffario con applicazione dello sconto del 25% per le motivazioni di seguito riportate: “Panda Enterprise Sp Zo.o. opera nell’interesse della collettività con lo scopo di sviluppare insetticidi e repellenti secondo le recenti normative della Comunità europea in materia di biocidi, riconosciute in tutto il mondo come le più severe e protettive sia nei confronti dell’uomo sia dell’ambiente; L’attività richiesta sarà svolta in subordine ai compiti istituzionali. Sulla base delle caratteristiche qualitative e quantitative delle prestazioni di laboratorio richieste, la stipula di un contratto di durata biennale permette di accedere ad un maggior numero di dati epidemiologici, utili all’Istituto per la conoscenza del territorio, per aumentare l’efficacia e l’efficienza nell’azione di tutela della salute e per la possibilità di fidelizzare il cliente”.
L’IZSVe si rende disponibile ad eseguire le prestazioni richieste in quanto le considera uno strumento utile a soddisfare il fabbisogno informativo per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, allo scopo di assicurare e garantire la salute pubblica e promuovere la ricerca scientifica a beneficio della collettività. L’attività in parola permette, altresì, all’Istituto di utilizzare tutte le informazioni di carattere tecnico scientifico in forma anonima e i dati che derivano dall’esecuzione del contratto, per scopi di ricerca, pubblicazioni scientifiche, analisi dei dati, valutazione del rischio e, comunque, per l’assolvimento delle proprie finalità istituzionali.
Acquisita, inoltre, dal dott. Montarsi la dichiarazione di assenza conflitti di interessi in relazione alla gestione dell’accordo di cui trattasi e l’autorizzazione del 4.08.2020 con la quale il Direttore generale ritiene di accogliere la richiesta di stipula di una convenzione di durata biennale, con applicazione dello sconto a tariffario del 25%, conservate agli atti, questa Struttura ha provveduto a condividere con la stessa lo schema di convenzione per prestazioni a tariffario con applicazione dello sconto del 25%, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato n. 1) - la cui durata è fissata in 24 mesi con decorrenza dall’1.03.2021 e fino al 28.02.2023, eventualmente prorogabile per ulteriori 12 mesi, previo accordo scritto tra le Parti.
Con la stipula della convenzione in parola l’Istituto si impegna ad eseguire le prestazioni a tariffario il cui pagamento sarà effettuato da Panda SP in rate posticipate trimestrali su presentazione di fattura elettronica da parte dell’IZSVe per le prestazioni effettivamente eseguite e sulla base dei corrispettivi previsti dal Tariffario in vigore al momento dell’emissione della fattura stessa, ai quali sarà applicato uno sconto del 25% oltre IVA come per legge.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di approvare lo schema di “Convenzione per prestazioni a Tariffario (sconto 25%)” tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, nella persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx e la società Panda Enterprise SP ZO.O., con sede in Varsavia (PL), nella persona del legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), la cui durata è fissata in 24 mesi con decorrenza dall’1.03.2021 fino al 28.02.2023, eventualmente prorogabile per ulteriori 12 mesi, previo accordo scritto tra le Parti;
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione del contratto di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 del vigente Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
3. di dare atto che in base all’art. 6 dell’allegata convenzione, l’Istituto, per le prestazioni eseguite, applicherà i prezzi unitari previsti in tariffario vigente al momento dell’emissione della fattura, ai quali sarà applicato uno sconto del 25%, oltre IVA come per legge;
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4. di autorizzare sin d’ora l’eventuale proroga della convenzione, da effettuarsi secondo le modalità di cui all’art. 7 della stessa;
5. di imputare gli introiti di cui al precedente punto n. 3, al sottoconto 620011003 “Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati – convenzioni per attività analitica” del Bilancio Economico Preventivo 2021 e futuri (centro di costo da individuare).
IL DIRETTORE GENERALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza, che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTA l’attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente provvedimento.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
VISTA la DDG n. 372 del 14.10.2020 con la quale la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
1. di approvare lo schema di “Convenzione per prestazioni a Tariffario (sconto 25%)” tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, nella persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx e la società Panda Enterprise SP ZO.O., con sede in Varsavia (PL), nella persona del legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), la cui durata è fissata in 24 mesi con decorrenza dall’1.03.2021 fino al 28.02.2023, eventualmente prorogabile per ulteriori 12 mesi, previo accordo scritto tra le Parti;
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione del contratto di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 del vigente Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
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3. di dare atto che in base all’art. 6 dell’allegata convenzione, l’Istituto, per le prestazioni eseguite, applicherà i prezzi unitari previsti in tariffario vigente al momento dell’emissione della fattura, ai quali sarà applicato uno sconto del 25%, oltre IVA come per legge;
4. di autorizzare sin d’ora l’eventuale proroga della convenzione, da effettuarsi secondo le modalità di cui all’art. 7 della stessa;
5. di imputare gli introiti di cui al precedente punto n. 3, al sottoconto 620011003 “Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati – convenzioni per attività analitica” del Bilancio Economico Preventivo 2021 e futuri (centro di costo da individuare).
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa ⌧
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 18 del 22/01/2021
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione per l`erogazione di prestazioni a pagamento tra l`IZSVe e la societa` PANDA Enterprise SP ZO.O., con sede legale in Varsavia (PL), per l`esecuzione di esami di laboratorio.
Pubblicata dal 25/01/2021 al 09/02/2021 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxx Xxxxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxx Xxxxxxx - - Gestione Atti
CONVENZIONE PER PRESTAZIONI A TARIFFARIO (Sconto 25%)
TRA
L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE con sede in Legnaro (PD),
Viale dell'Università n. 10, Codice fiscale e Partita IVA 00206200289, PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx: XXXXXX00X00X000X, in seguito denominato “Istituto” o “IZSVe”
E
PANDA ENTERPRISE SP ZO. O., con sede legale in Xxxxxxxx (XX), xx Xxxxx, x. 00, Postal Code: 01-497, Numero Identificativo del Contribuente (NIP) PL5291803426, nella persona del Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, in qualità di Presidente, in seguito per brevità denominata “Cliente” o “Panda SP”,
di seguito denominate separatamente anche la “Parte” e congiuntamente le “Parti”;
PREMESSO CHE
- l’IZSVe si occupa di diagnosi e di ricerca sulle malattie infettive del bestiame e delle zoonosi, di controllo di qualità degli alimenti di origine animale destinati al consumo umano, di controllo di alimenti per animali, di sorveglianza epidemiologica e monitoraggio, di pianificazione di programmi per la salute degli animali, di formazione del personale in ambito veterinario e di produzione di biofarmaci;
- l’art. 1, comma 6, del D. Lgs. 30 giugno 1993 n. 270 e s.m.i. consente agli Istituti Zooprofialttici di stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base delle disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali;
- l’art. 5, comma 1, dell’Accordo Interregionale di disciplina dell’Istituto approvato con leggi della Xxxxxxx xxx Xxxxxx x. 0/0000, xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx n. 9/2015, della Provincia Autonoma di Trento n. 5/2015 e della Provincia Autonoma di Bolzano n. 5/2015 stabilisce che “Fermo restando l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, l’istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti (….) per l'erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private (…)”;
- l’art. 5, comma 2, del predetto Accordo statuisce, inoltre, che “La Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogerenti, approva le tariffe delle prestazioni erogate dall’istituto per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero della Salute d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del d. lgs. n. 106/2012”;
- l’art. 6, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 270/1993 – ripreso dall’art. 3, comma 2, lett. e) delle citate leggi della Regione Veneto n. 5/2015 e della Provincia Autonoma di Bolzano n. 5/2015 e richiamato dall’art. 2, comma 1, delle citate leggi della Provincia Autonoma di Trento n. 5/2015 e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 9/2015 – prevede, infine, che il finanziamento dell’Istituto è inoltre assicurato “… dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento”;
- L’IZSVe considera, pertanto, l’erogazione di prestazioni uno strumento utile a soddisfare il fabbisogno informativo per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, allo scopo ultimo di assicurare e garantire la salute pubblica e la sicurezza alimentare e promuovere la ricerca scientifica a beneficio della collettività;
- La Panda SP, con nota del 10.08.2020 - acquisita con prot. IZSVe n. 7465/2020, di pari data - ha richiesto l’instaurazione di un rapporto convenzionale di durata pari a 24 mesi - a decorrere dal 01.03.2021 - per poter usufruire delle prestazioni previste dal Tariffario ed erogate dall’IZSVe in subordine ai propri compiti istituzionali e consistenti in PCR real-time per rilevamento DNA di Borrelia burgdorferi su zecca (di seguito semplicemente Servizi), secondo i termini e le condizioni del presente contratto.
- la fornitura delle prestazioni richieste dal Cliente, consente all’IZSVe di acquisire informazioni epidemiologiche per la conoscenza del territorio e per una rapida predisposizione di piani di emergenza o di monitoraggio;
- in considerazione delle suesposte premesse le Parti, individualmente e/o tramite i loro rispettivi agenti e rappresentanti,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1. PREMESSE
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2. OGGETTO
1. IZSVe si impegna ad erogare al Cliente le prestazioni previste a Tariffario, nel periodo di durata del presente contratto, dietro pagamento dei corrispettivi ivi previsti, di cui al successivo art. 6.
2. Le prestazioni erogate dall’IZSVe nonché le risultanze degli esami effettuati in esecuzione del presente contratto sono totalmente indipendenti dalle attività ispettive e di controllo che l’IZSVe effettua per conto delle Autorità Sanitarie e non potranno essere addotti dalla Società in opposizione a contestazioni ufficiali dell’Autorità competente.
3. E’ esclusa l’erogazione di prestazioni di laboratorio ovvero l’esecuzione di prestazioni da parte dell’IZSVe a favore del Cliente avente ad oggetto materiale per il quale l’IZSVe ha effettuato controlli ufficiali su richiesta e per conto delle Autorità Sanitarie competenti.
4. IZSVe rende disponibile la consultazione delle prestazioni offerte, relative metodiche di analisi e tariffe tramite pubblicazione della Carta dei servizi sul sito web dell’Istituto (xxx.xxxxxxxxxx.xx).
ART. 3. CONFERIMENTO DEI CAMPIONI PER LE PROVE DI LABORATORIO
1. Ogni attività di campionamento si intende prestata od espletata a carico e sotto la responsabilità del Cliente o di suo incaricato (consumatore finale), compresi l’imballaggio, il trasposto e la consegna del campione.
Le modalità di conservazione e conferimento dei campioni ad IZSVe sono indicate nella “Carta dei Servizi” e nel documento “Condizioni generali di contratto per la fornitura di prestazioni e servizi offerti dall’IZSVe”, pubblicati nella sezione “Carta dei servizi e tariffario” del sito web istituzionale.
2. Ove non diversamente convenuto in maniera espressa, il materiale da sottoporre ad analisi viene conferito ad IZSVe a cura del consumatore finale del kit prodotto e commercializzato dal Cliente inviato tramite posta ordinaria (ove possibile) o tramite corriere. Ciascun conferimento dovrà essere corredato da idoneo documento di accompagnamento all’interno del quale dovranno essere specificate di volta in volta le prove richieste.
3. Se il campione non risulta idoneo al proseguimento dell’iter analitico, IZSVe ne fa tempestiva comunicazione scritta al Cliente. I campioni non idonei vengono eliminati dopo 10 giorni dal conferimento.
4. Terminate le analisi e convalidate dal dirigente, salvo termini di legge (es. revisioni di analisi) o requisiti normativi e accordi con il richiedente in sede di riesame del contratto, i campioni oggetto di analisi sono
eliminati. In alcuni casi di particolare interesse ai fini di ricerca, il responsabile del laboratorio può decidere di conservare il campione in condizioni idonee, garantendo nell’espressione dei risultati, l’anonimato del Cliente.
5. IZSVe acquisisce la proprietà del campione consegnato. Il Cliente non può pretendere la restituzione dello stesso o di quanto ne residua dopo l’analisi, ad eccezione dei casi esplicitati nelle citate “Condizioni generali di contratto per la fornitura di prestazioni e servizi offerti dall’IZSVe”.
ART. 4. GARANZIE E RESPONSABILITA’
1. Il Cliente ha l’obbligo di informare IZSVe sui rischi inerenti il materiale da sottoporre ad analisi identificando i pericoli ad esso connessi. Il Cliente sarà responsabile ad ogni effetto di legge per danni a persone e cose derivanti dall’inadempimento degli obblighi di informazione sopra citati avuto riguardo per la salute e la sicurezza dei soggetti che operano all’interno dei locali di IZSVe e per clienti eventualmente presenti al momento della consegna dei campioni.
2. La segnalazione degli esiti non conformi ai sensi della vigente normativa in materia di salute pubblica e sanità animale alle autorità competenti è a carico del Cliente. L’IZSVe si riserva comunque la facoltà di comunicare direttamente alle autorità competenti gli esiti non conformi quando questo è previsto dalle disposizioni normative vigenti e nei casi in cui si renda necessaria la tempestiva comunicazione alle autorità stesse ai fini della salvaguardia della salute umana e della sanità degli animali.
ART. 5. RITIRO DEL RAPPORTO DI PROVA
1. I rapporti di prova (RdP) vengono consegnati al Cliente tramite il servizio on-line IZIWEB, oppure tramite modalità alternative concordate con il Cliente (es: fax, posta ordinaria, brevi manu).
2. Le modalità di accesso al portale sono rinvenibili nel sito web dell’IZSVe nella sezione “Servizi/servizi diagnostici/referti/Iziweb”. Le credenziali di accesso sono rilasciate dalle Accettazioni delle strutture dell’IZSVe. In caso di invio tramite fax, posta ordinaria o posta elettronica, IZSVe non si assume responsabilità per la perdita, alterazione o diffusione non controllata dei dati a causa di eventi esterni non governabili da IZSVe.
3. E’ vietata qualsiasi alterazione del rapporto di prova. E’ vietata la riproduzione parziale dello stesso senza la preventiva autorizzazione scritta dell’IZSVe. I Rapporti di Prova non possono essere utilizzati, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario o promozionale senza esplicita autorizzazione da parte dell’Istituto.
ART. 6. CORRISPETTIVO
1. Il Cliente dichiara di aver preso completa visione del Tariffario e di accettare i corrispettivi in esso previsti per ciascuna singola prestazione. Il Tariffario è pubblicato e costantemente aggiornato ad ogni sua variazione sul sito web istituzionale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx-xxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxx/.
2. Per le prestazioni eseguite, l’Istituto applicherà i prezzi unitari previsti nel Tariffario, oltre I.V.A. nella misura vigente, ai quali sarà applicato uno sconto del 25%, previa comunicazione all’IZSVe del “Codice Destinatario” o della “PEC Destinatario”. Sono escluse dallo sconto tutte le analisi che devono essere eseguite per legge, nonchè quelle opportunamente segnalate con la lettera N nell’apposita colonna del Tariffario.
3. Il pagamento delle prestazioni di cui al precedente articolo sarà effettuato da Panda SP in rate posticipate trimestrali, su presentazione di fattura elettronica da parte dell’IZSVe relativa agli esami effettivamente eseguiti e sulla base dei corrispettivi (oltre I.V.A. come per legge) previsti in Tariffario in vigore al momento della emissione della fattura.
4. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica mediante bonifico bancario presso il Tesoriere dell’IZSVe, utilizzando i seguenti riferimenti:
Titolare del conto: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000
Istituto di Credito: Gruppo Intesa Xxx Xxxxx, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx.
6. In caso di ritardato pagamento da parte del Cliente, maturano gli interessi moratori sull’importo dovuto dal termine originale di pagamento fino al saldo.
7. In caso di ritardo nel pagamento superiore a centoventi (120) giorni, l’IZSVe potrà risolvere il presente contratto ai sensi del successivo art. 9, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.
8. Nel periodo di durata del presente contratto, l’IZSVe potrà modificare sia i corrispettivi previsti nel Tariffario sia le condizioni per l’applicazione di sconti, in quest’ultimo caso ne darà comunicazione a mezzo PEC almeno 60 (sessanta) giorni prima dell’entrata in vigore di dette modifiche. In tal caso, il Cliente avrà facoltà di proseguire nel rapporto contrattuale, accettando le modifiche ed aderendo alle nuove condizioni, oppure potrà recedere dal contratto dandone comunicazione a mezzo PEC entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall’IZSVe.
ART. 7. DURATA
1. Il presente contratto avrà durata di 24 mesi, con decorrenza dal 01.03.2021 e potrà essere rinnovato per un ulteriore anno, con il consenso scritto delle Parti.
2. In ogni caso è escluso ogni tacito rinnovo.
3. Il presente contratto decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive. In tal caso, l’IZSVe comunicherà al Cliente tempi e modalità di cessazione degli effetti di cui al presente accordo, nonché le diverse condizioni per l’eventuale stipula di un nuovo contratto.
ART. 8. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE
1. IZSVe si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni, per ragioni di pubblico interesse e/o esigenze di carattere istituzionale, per interventi di pubbliche autorità o istituzionali, ovvero in caso di mancato o ritardato pagamento nei termini di cui all’art. 6, comma 7, senza che ciò comporti per il Cliente alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti.
ART. 9. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Le Parti convengono espressamente che il presente contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art 1456 c.c nel caso di mancato pagamento del corrispettivo decorsi 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione della fattura o nell’ipotesi di comportamenti che integrino violazione dei divieti di cui al comma 2, art. 2, e al comma 3, art. 5. In tal caso la risoluzione si verifica di diritto quando l’IZSVe, con comunicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dichiara al Cliente che intende avvalersi della presente clausola.
2. In ogni caso, IZSVe si riserva il diritto di agire per richiedere il risarcimento dei danni subiti per inadempimento contrattuale.
3. Fatte salve le disposizioni di cui al presente contratto, ciascuna Parte può risolvere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. il presente accordo per giusta causa tramite invio di nota scritta con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni, per una delle seguenti fattispecie:
a) qualsiasi violazione sostanziale dei termini del presente contratto. La violazione degli obblighi contrattuali può essere considerata violazione sostanziale, se tale violazione si ripete, nonostante la richiesta della controparte di adempiere agli obblighi contrattuali;
b) se una delle Parti del presente contratto cessa la propria attività, ovvero in caso di sentenza di fallimento o di qualsiasi altro provvedimento dell’autorità competente che non comporti prosecuzione dell’attività di azienda. La parte che intende risolvere il contratto ai sensi della presente xxxxxxxx comunica la sua intenzione all’altra Parte, a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La risoluzione sarà effettiva a 30 (trenta) giorni dal momento del ricevimento della comunicazione.
4. L’adempimento della Parte inadempiente dei propri obblighi fino al ricevimento della comunicazione di risoluzione non pregiudica il diritto dell’altra Parte al risarcimento dei danni.
5. In caso di risoluzione del presente contratto, l’effetto della risoluzione non pregiudica le prestazioni eseguite dalle Parti e non compromette i diritti acquisiti da ciascuna Parte fino alla data di risoluzione. I campioni ricevuti da IZSVe prima della ricezione della comunicazione di risoluzione, che non sono stati utilizzati, devono essere restituiti al Cliente a costi e spese della Parte che esercita il diritto di risoluzione. In questo caso, l’IZSVe comunicherà al Cliente i risultati generati fino alla data di risoluzione.
ART. 10. RECESSO UNILATERALE
1. L’IZSVe si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo, prima della naturale scadenza, nel caso entrino in vigore nuove disposizioni a livello nazionale o regionale, che intervengano a modificare l’attuale disciplina in materia di prestazioni a pagamento. In tal caso l’IZSVe darà comunicazione al Cliente delle data e delle modalità di cessazione dell’esecuzione della prestazione, nonché delle diverse condizioni per l’eventuale stipula di un nuovo accordo.
2. Le Parti si riservano il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, in qualsiasi momento, con comunicazione a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Nell’ipotesi in cui si verificassero le condizioni di recesso di cui al comma 1, il termine per l’esercizio dello stesso sarà preventivamente concordato tra le Parti in relazione alle esigenze legate al confezionamento del kit da destinare al consumatore finale.
4. Il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
ART. 11. FORZA MAGGIORE
1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “Evento di Forza Maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche del presente contratto, qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere il presente contratto dandone comunicazione scritta all’altra Parte.
ART. 12. UTILIZZO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
1. L’IZSVe ha il diritto di utilizzare tutte le informazioni ed i dati che deriveranno dall’esecuzione del presente contratto in forma anonima e garantendo l’anonimato del cliente per scopi di ricerca, pubblicazioni scientifiche, analisi dei dati, valutazione del rischio e comunque per l’assolvimento delle proprie finalità istituzionali.
ART. 13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. In ottemperanza alle condizioni previste dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR), le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nel presente contratto, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con la stessa assunti o per gli adempimenti alla stessa connessi.
Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati, direttamente o, eventualmente, indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione della presente convenzione.
ART. 14. CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ fatto divieto al Cliente di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto.
ART. 15. RISERVATEZZA
1. Le Parti si obbligano a non divulgare a terzi la documentazione oggetto della prestazione e ogni altra informazione di cui venissero a conoscenza in occasione della presente convenzione; e ciò anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo della stessa. Fatto salvo l’obbligo di segnalazione all’Autorità sanitaria competente nei casi previsti dalla legge o nei casi in cui l’esito possa rappresentare un rischio sanitario. Per quanto non espressamente indicato, si applica quanto disposto nelle citate “Condizioni generali di contratto per la fornitura di prestazioni e servizi offerti dall’IZSVe”.
ART. 16. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DELL’IZSVE
1. L’IZSVe opera come terza parte indipendente da qualsiasi interesse e garantisce che il proprio personale operi senza alcuna pressione o sollecitazione esterna che possa influenzare i risultati o i giudizi tecnici delle proprie attività.
2. Il Cliente si impegna, per quanto ad esso applicabile, a rispettare:
- Il codice etico e di comportamento dell’IZSVe pubblicato sul sito web istituzionale: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/XX00/xxxxxxxxxx.xxx.
- Il vigente PTPCT adottato dall’IZSVe e pubblicato sul sito web istituzionale: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/XX00/xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
3. La violazione da parte del Cliente dei principi di cui ai succitati documenti è causa di risoluzione del presente contratto.
ART. 17. ONERI PER LA STIPULA
1. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e le spese saranno a carico della Parte richiedente.
2. Il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo solo in caso d'uso, come stabilito dall'art. 30 della Tariffa Parte seconda, annessa al DPR n. 642/72 e le spese saranno a carico della Parte richiedente.
3. Tutti gli ulteriori oneri fiscali di qualsiasi genere relativi al presente contratto saranno a carico delle Parti per metà.
ART. 18. MODIFICHE E COMUNICAZIONI
1. Il presente contratto potrà essere modificato e derogato solamente per accordo tra le Parti mediante comunicazione scritta da effettuarsi secondo le modalità di cui al successivo comma 2.
2. Tutte le modifiche, deroghe, integrazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative al presente contratto dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ai recapiti sopra indicati (o a diverso recapito successivamente comunicato per iscritto) ovvero esclusivamente mediante posta elettronica certificata, laddove l’utilizzo di tale strumento sia obbligatorio per legge.
ART. 19. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto saranno di competenza esclusiva del Foro di Padova, Italia.
ART. 20. NORME DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le Parti faranno esclusivo riferimento alla normativa vigente nell’ordinamento giuridico italiano, in particolare alle disposizioni del Codice Civile e alle “Condizioni generali di contratto” disponibili sul sito web dell’Istituto (xxx.xxxxxxxxxx.xx) e successive modificazioni e/o integrazioni.
***
Il presente atto, redatto in duplice copia, ad uso dell’IZSVe e del Cliente, viene letto confermato e sottoscritto.
Legnaro, lì ……………………………….. Varsavia, lì ………………………………..
Per l’IZSVe
Il Direttore Generale
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
…………………………………………..
Per PANDA ENTERPRISE SP. ZO.O.
Il Presidente
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
…………………………………………..
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Cliente dichiara espressamente di accettare complessivamente e singolarmente le pattuizioni contenute nel presente contratto, approvando specificatamente quanto disposto dai seguenti articoli: art. 2 “Oggetto”, art. 3 “Conferimento dei campioni per le prove di laboratorio”, art. 4 “Garanzie e responsabilità”, art. 5 “Ritiro del rapporto di prova”, art. 6 “Corrispettivo”, art. 7 “Durata”, art. 8 “Sospensione dell’ esecuzione”, art. 9 “Clausola risolutiva espressa”, art. 10 “Recesso unilaterale”, art. 11 “Forza Maggiore”, art. 12 “Utilizzo dei dati e delle informazioni”, art. 14 “Cessione del contratto”, art. 17 “Oneri per la stipula”, art. 19 “Legge applicabile e Foro competente”, art. 20 “Norme di rinvio”.
Varsavia, lì ………………………………..
Per PANDA ENTERPRISE SP. ZO.O.
Il Presidente
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
…………………………………………..