Contract
DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DELL’ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A MAPUTO IL 19 MARZO 2014.
R E L A Z I O N E
1. FINALITÀ
L’Accordo in questione ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell’intento di consolidare le rispettive capacità difensive e le relazioni di amicizia e solidarietà tra essi esistenti. Peraltro, la sottoscrizione di tale atto, che mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi sul piano delle forniture nei settori dell’equipaggiamento e della logistica, va intesa come azione stabilizzatrice di un’area di particolare valore strategico e di buona valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni internazionali assunti dall’Italia nella regione dell’Africa orientale.
Inoltre, la cooperazione militare con il Mozambico assume rilevanza anche nell’ambito delle attività di accrescimento e consolidamento della pace, della sicurezza e della stabilità internazionale, soprattutto in considerazione dell’impulso che essa può fornire in molteplici ambiti afferenti la difesa, come ad esempio quello delle attività legate al contrasto della pirateria marittima.
2. CONTENUTI
Il quadro normativo in disamina è composto da un breve Preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da 12 articoli.
L’articolo 1 enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell’Accordo, consistente nel rafforzamento della cooperazione tra le Parti nel settore della difesa, sulla base dei principi di uguaglianza e reciprocità, nonché in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici, con gli impegni internazionali assunti e, per quanto concerne la Parte Italiana, anche con gli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.
L’articolo 2 prevede, al paragrafo 1, che la cooperazione si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che indicheranno le linee guida della cooperazione medesima, nonché i dettagli delle singole attività da svolgere; inoltre, nel demandare l’organizzazione di tali attività ai rispettivi Ministeri della difesa, contempla la possibilità di organizzare eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti, da tenersi alternativamente in Italia e in Mozambico, allo scopo di elaborare specifici accordi integrativi del presente. Il paragrafo 2, poi, elenca gli ambiti della cooperazione, individuandoli nei seguenti:
− politica di sicurezza e difesa;
− ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
− operazioni umanitarie e a supporto della pace;
− organizzazione delle Forze Armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari e gestione del personale;
− questioni relative all’ambiente e all’inquinamento provocato da attività militari;
− formazione e addestramento in campo militare;
− attività di contrasto alla pirateria ed altre attività di sicurezza marittima;
− sanità, storia e sport militare;
− altri settori di interesse comune.
Il paragrafo 3, infine, declina le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata, identificandole essenzialmente in:
− scambi di visite di delegazioni civili e militari, nonché di esperienze tra esperti, di relatori e di personale di formazione e di studenti provenienti da istituzioni militari, e scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi;
− incontri tra rappresentanti delle istituzioni della Difesa;
− partecipazione a esercitazioni militari, nonché a corsi di formazione teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa;
− partecipazione ad operazioni a supporto della pace e umanitarie;
− supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali per la difesa;
− altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.
L’articolo 3 regola gli aspetti finanziari della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza per l’esecuzione dell’Accordo. Inoltre, al comma 3, viene stabilito espressamente che tutte le eventuali attività condotte ai sensi del documento in esame saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.
L’articolo 4 tratta le questioni afferenti la giurisdizione, utilizzando la clausola che maggiormente garantisce lo status del personale italiano dislocato su suolo estero. In particolare, si riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Si precisa infine che, qualora il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante preveda l’applicazione della pena capitale e di altre sanzioni in contrasto con i principi dell’ordinamento giuridico della Parte inviante, tali pene non saranno pronunciate, e se sono state pronunciate non saranno applicate.
L’articolo 5 regolamenta il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale della Parte inviante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso. In particolare, la Parte inviante risarcirà i danni provocati all’altra Parte durante o in relazione alla propria missione o esercitazione svolta nell’ambito del presente Accordo, mentre sarà a carico di entrambe le Parti il rimborso dell’eventuale perdita o danno, causato nello svolgimento delle attività disciplinate dal presente Accordo e di cui siano congiuntamente responsabili.
L’articolo 6 disciplina l’eventuale cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, in relazione alle seguenti categorie:
− navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
− aerei ed elicotteri militari, sistemi aerospaziali e relativi equipaggiamenti;
− carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
− armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
− armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
− bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), missili, siluri e relativo equipaggiamento di monitoraggio;
− polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare;
− sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare;
− materiali blindati appositamente costruiti per uso militare;
− materiali specifici per l’addestramento militare;
− macchine ed equipaggiamenti costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni;
− equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare.
Il reciproco equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi; in ogni caso, in accordo ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali d’armamento”, l’eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente.
Vengono poi stabilite le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell’industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari; e si prevede, infine, che le Parti si prestino reciproca assistenza e collaborazione per promuovere l’esecuzione del presente Accordo e dei contratti da esso discendenti da parte dell’industria e delle organizzazioni interessate.
L’articolo 7 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale di quanto sviluppato in conformità con il presente Accordo, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.
L’articolo 8 regola il trattamento delle informazioni, dei documenti, dei materiali e degli atti classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali governativi approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza, e che essi dovranno essere conservati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall’Accordo. Infine, viene stabilito che il trasferimento a terzi di informazioni o materiali classificati acquisiti nell’ambito dell’Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice.
L’articolo 9 prescrive che le controversie, derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’Accordo, siano risolte delle Parti attraverso negoziati e consultazioni tramite i canali diplomatici.
L’articolo 10, oltre a prevedere la possibilità di stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione, indica le modalità che le Parti dovranno seguire per rivedere o emendare il testo dell’Accordo.
Infine, gli articoli 11 e 12 stabiliscono che il documento in esame rimanga in vigore finché una delle Parti decida di denunciarlo e che l’entrata in vigore coincida con la data di ricezione dell’ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno dell’avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali.