AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA DEGLI ANIMALI PRESENTI NEL CANILE COMUNALE DI SPILAMBERTO
COMUNE DI SPILAMBERTO
(Provincia di MODENA)
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA DEGLI ANIMALI PRESENTI NEL CANILE
COMUNALE DI SPILAMBERTO
CIG: Z0C214363B
CAPITOLATO D’ONERI
INDICE
PARTE I - ASPETTI AMMINISTRATIVI-ECONOMICI 2
ART. 1 - OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO 2
ART. 2 - CONSEGNA, INIZIO E TERMINE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 2
ART. 3 - PAGAMENTI 2
ART. 4 - PENALI 3
ART. 5 – GARANZIE 4
ART. 6 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE 4
ART. 7 - SUBAPPALTO 4
ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 5
ART. 9 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 5
ART. 10 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 5
ART. 11 - CONTRATTO, SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 5
ART. 12 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 6
ART. 13 - NORME GENERALI DELL’APPALTO 7
PARTE II - ASPETTI TECNICI 7
ART. 14 – ELENCO ATTIVITA’ PRINCIPALI DA SVOLGERE NEL CORSO DEL’APPALTO 7
PARTE I - ASPETTI AMMINISTRATIVI-ECONOMICI
ART. 1 - OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO
L’appalto riguarda il servizio di gestione delle attività di ricovero, custodia, cura e sostentamento degli animali ospitati presso il canile comunale situato in Spilamberto, via Ponte Marianna.
L’ospitalità deve essere assicurata a tutti i cani già presenti presso la struttura nonché a tutti quelli che saranno acquisiti a seguito di rinuncia da parte dei residenti del Comune di Spilamberto o di attività di accalappiamento nel territorio del suddetto Comune.
E’ altresì compresa la custodia, la cura e il sostentamento dei cani provenienti da altri Comuni con i quali l’Amministrazione ha stipulato specifiche convenzioni.
In ogni caso il numero di cani ospitabili non potrà superare la capienza dell’immobile pari a un affollamento di 35 animali.
L’importo dell’appalto posto a base di gara è di € 32.850,00, interamente ribassabile.
Detto importo è comprensivo del costo del personale che a norma dell’art. 23, co. 16 del D.lgs. 50/2016, deve essere indicato nel bando di gara.
Facendo riferimento al CCNL “Personale dipendente dai settori socioassistenziale, sociosanitario ed educativo UNEBA”, che prevede un minimo orario retributivo di € 8,74/ora, si ottiene, per una presenza giornaliera di 1 lavoratore per 4 ore, articolata su 6 giorni a settimana, un costo della manodopera di € 10.068,48.
Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 3, co.1, lettera eeeee) D.lgs. 50/2016.
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.lgs 50/2016 e le condizioni previste dal presente capitolato.
Il suddetto importo è stato determinato tenendo conto di una presenza continuativa di 30 animali al giorno per tutto l’anno e di un prezzo procapite per animale di € 3,00 (euro tre virgola zero): € 32.850 = € 3,00 x 30 x 365).
Il prezzo di € 3,00 per animale deriva da un’analisi storica dei costi di gestione sostenuti negli ultimi 3 anni dal Comune.
All’anzidetto prezzo unitario si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara. Esso è vincolante anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili e autorizzate.
Nel prezzo dell’appalto si intendono comprese le spese di custodia, vitto e sorveglianza, farmaci per tutti i cani ospitati, compresi quelli affetti da particolari patologie e i cosiddetti cani “morsicatori”.
E’ altresì compreso lo smaltimento delle eventuali carcasse di animali deceduti.
Potranno essere riconosciute all’Appaltatore eventuali spese mediche o per farmaci da sostenere per animali affetti da particolari patologie purchè dettagliatamente documentate e concordate preventivamente con l’Amministrazione.
Ai sensi di quanto previsto dal REGOLAMENTO (CE) N. 213/2008 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2007, il servizio in argomento è classificato con codice CPV 9838000 – 0 Servizi di Canili.
ART. 2 - CONSEGNA, INIZIO E TERMINE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’appalto ha una durata di 365 giorni decorrenti dal 1.1.2018 e scadenza a tutto il 31.12.2018.
E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna del servizio, in pendenza della stipulazione del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 32, co. 8 D.Lgs 50/2016.
Le disposizioni sulla consegna, compresa quella in via d’urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati.
ART. 3 - PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con cadenza bimestrale.
L’appaltatore dovrà predisporre entro i termini sottoriportati i rendiconti della gestione allegando la relativa documentazione:
• Periodo gennaio – febbraio: rendicontazione entro 10 marzo 2018;
• Periodo marzo – aprile: rendicontazione entro 10 maggio2018;
• Periodo maggio – giugno: rendicontazione entro 10 luglio 2018;
• Periodo luglio – agosto: rendicontazione entro 10 settembre 2018;
• Periodo settembre – ottobre: rendicontazione entro 10 novembre 2018;
• Periodo novembre – dicembre: rendicontazione entro 5 gennaio 2019.
L’importo di ciascuna fattura sarà determinato moltiplicando l’importo unitario procapite per cane (al netto del ribasso offerto) per il numero degli animali ospitati nel periodo di riferimento e per i giorni di effettivo ricovero.
Il pagamento di ogni acconto avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, in tal caso farà fede la data di arrivo al Protocollo del Comune di Spilamberto.
Ad ogni fattura dovrà essere allegata una scheda riepilogativa, sottoscritta dall’Appaltatore, riportante l’elenco dei cani ospitati nel periodo di riferimento e i giorni di presenza in canile.
Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.
In caso di contestazioni il termine di pagamento si intenderà interrotto e ricomincerà a decorrere a definizione intervenuta.
Tracciabilità dei pagamenti Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 l’appaltatore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge. Le transazioni relative al presente appalto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche ovvero della società Poste italiane Spa. Il contratto di appalto stipulato a seguito di affidamento del presente appalto potrà essere risolto in attuazione dell’art. 1456 x.x., xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx risolutiva espressa, allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l’utilizzo di banche o della società Poste italiane Spa. In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 inoltre l’appaltatore dichiarerà, in sede contrattuale, che in ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il rapporto negoziale in oggetto conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010
Il pagamento di ogni acconto è subordinato alla preventiva acquisizione del DURC attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti nonché degli eventuali subappaltatori.
Sull’importo netto progressivo degli acconti è operata una ritenuta dello 0,50%, a garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Ferma restando la facoltà di fare carico a detta ritenuta per eventuali inadempienze, al relativo svincolo si provvede in sede di liquidazione del conto finale, previa comunicazione di eventuali inadempienze, che gli enti competenti devono effettuare entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento ai sensi della normativa vigente in materia di appalti e di DURC.
Il conto finale sarà redatto entro 30 giorni dall’ultimazione del servizio accertata con apposito verbale.
Esso deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
La rata di saldo unitamente alle ritenute trattenute su ogni acconto sarà liquidata, nulla ostando, entro 30 giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.
L’anticipazione, prevista dall’art. 35, co. 18 D.lgs. 50/2016, sarà concessa previa richiesta scritta dell’Appaltatore.
L’appaltatore deve utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
ART. 4 - PENALI
In caso di mancato rispetto del termine stabilito per la durata dell’appalto, per ogni giorno consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo uno per mille dell’importo contrattuale.
L’importo complessivo delle penali determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione la risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
ART. 5 – GARANZIE
In deroga a quanto stabilito agli artt. 93 e 103 del D.lgs. 50/2016 non è prevista alcuna garanzia (provvisoria e definitiva). In caso di mancato o inesatto adempimento del contratto sarà trattenuta una quota o l’intero ammontare della rata di acconto maturata, in ragione dell’inadempimento contrattuale e del risarcimento di eventuali danni conseguenti.
ART. 6 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE
Ai sensi dell’articolo 103, co. 7 del D.lgs 50/2016, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e comunque prima dell’inizio del servizio, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, azione di terzi, anche dolose, o cause di forza maggiore, e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del contratto.
La polizza assicurativa è prestata da una primaria impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione del servizio; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R) per un importo almeno pari all’importo contrattuale. La polizza deve altresì prevedere una garanzia assicurativa di:
• responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) stipulata per una somma assicurata massimale/sinistro non inferiore a € 500.000 (cinquecentomila).
Le polizze di cui sopra devono portare la dichiarazione di vincolo a favore dell’Appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino all’intervenuta approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere trasmesse all’Appaltante almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’appalto.
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia si precisa che:
• in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
• in relazione all’assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
Le garanzie, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dagli eventuali subappaltatori. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
ART. 7 - SUBAPPALTO
Non è previsto il subappalto se non per lo smaltimento degli animali deceduti, da conferire tramite Operatori economici certificati.
L’eventuale affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, tenendo presente che la quota subappaltabile - fermo restando quanto previsto al comma 5 del predetto art. 105 - non può essere superiore al 30% dell’importo contrattuale.
L’affidamento in subappalto presuppone che l’Appaltatore all’atto dell’offerta o all’atto dell’affidamento in caso di varianti in corso d’opera abbia indicato le prestazioni o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo; A questo riguardo si precisa che qualora tra le prestazioni oggetto di subappalto vi fossero prestazioni riconducibili ad attività maggiormente esposte a rischi di infiltrazioni mafiose, come individuato al comma 53 dell’art. 1
L. 190/2012, è fatto obbligo d’indicare, ai sensi dell’art. 105 comma 6 D.Lgs. n. 50/2016, la terna di sub appaltatori; l’Appaltatore, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento dovrà trasmetter copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; qualora l’affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore; l’Appaltatore dovrà allegare alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine sopra specificato, anche la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando questa da qualsiasi eventuale pretesa delle
imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.
L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto ed il Coordinatore per l’esecuzione, di cui all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008, provvederanno a verificare, per quanto di rispettiva competenza, il puntuale rispetto di tutte le condizioni specificate nel presente articolo.
La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’eventuale ritardo nell’esecuzione delle attività per un tempo superiore a 15 (QUINDICI) giorni consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del D.lgs. 50/2016.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere le prestazioni e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dell’appalto affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione delle prestazioni eseguite.
Costituiscono causa di risoluzione del contratto oltre a quelle indicate all’art. 108 del D.lgs 50/2016 i seguenti casi:
a. inadempimento alle disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
c. sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
d. subappalto abusivo o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
e. mancato rispetto della normativa di cui al Decreto 81/2008 e delle ingiunzioni fatte dal direttore dell’esecuzione del contratto o dal R.U.P.;
f. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di avanzamento dell’appalto.
ART. 9 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 110 del D.lgs. 50/2016.
ART. 10 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 D.lgs. 50/2016 e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Modena. E’ tassativamente esclusa la competenza arbitrale.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante
ART. 11 - CONTRATTO, SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
• le spese contrattuali;
• le spese, le imposte, i diritti di segreteria, le spese di registrazione del contratto, nessuna esclusa.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sull’appalto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato d’oneri si intendono I.V.A. esclusa.
L’Affidatario, entro i termini indicati dall’Amministrazione, dovrà inoltre produrre una dichiarazione ai sensi dell’art. 53 co. 16 ter del D.Lgs 165/2001 in tema di “incompatibilità ex dipendenti comunali” nonché di accettazione delle norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
• la planimetria dei luoghi;
• il presente capitolato d’oneri;
• il D.U.V.R.I.
Non fa parte del contratto ed è estraneo ai rapporti negoziali il quadro economico dell’appalto, nonché il calcolo per la determinazione del prezzo unitario assunto per cane.
OSSERVANZA CODICE DI COMPORTAMENTO
L’appaltatore si obbliga, in esecuzione dell’appalto, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento approvato dal Comune di Spilamberto con deliberazione G.C. n. 3 del 27/01/2014 quale integrazione del “regolamento recante codice di comportamento dei pubblici dipendenti” di cui al DPR 62/2013, codici che pur non materialmente allegati al presente contratto sono consegnati in copia all’atto della sottoscrizione.
La violazione degli obblighi di comportamento di cui ai citati codici può essere causa di risoluzione del contratto. L’Amministrazione contesterà l’eventuale violazione e, a seguito di rituale contraddittorio, ove le osservazioni non fossero presentate o fossero ritenute non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
ART. 12 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE:
Oltre a quanto previsto negli articoli che precedono sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
• Sistemare i cani in box/recinti;
• Garantire la custodia ed il mantenimento degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere
• possibile per gli animali ospitati, secondo regole di buona condotta e diligente cura;
• Alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dal Comune di Spilamberto con mangimi bilanciati, somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;
• Tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico sanitarie ottimali rimuovendo giornalmente le defezioni solide e i residui di quelle liquide;
• Garantire la tutela di terzi da aggressioni e danni;
• Prendere ogni possibile precauzione per impedire la fuga e il vagabondaggio; l’Appaltatore dovrà altresì, promuovere opere di sensibilizzazione finalizzate all’adozione degli animali nonché alla prevenzione del randagismo;
• Garantire un orario di apertura al pubblico per sei giorni settimanali (di cui uno coincidente con il sabato), per un minimo di tre ore al giorno, da individuarsi tra le ore 10.00 e 19.00 assicurando almeno un’apertura pomeridiana (alla settimana); nei suddetti giorni deve essere garantita la presenza di personale per lo svolgimento delle pratiche di adozione; l’orario di apertura deve essere comunicato al Comune ed all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio ove è ubicato il canile e deve essere esposto in modo ben visibile tramite apposita cartellonistica all’ingresso del canile;
• Consentire, al fine di incentivare le adozioni, l’accesso di volontari, appartenenti ad associazioni riconosciute, in modo che essi possano attivare le procedure per rintracciare l’eventuale proprietario o trovare un’adozione;
• Allo smaltimento a proprie spese delle carcasse degli animali deceduti.
• A documentare l’attività di cattura, sterilizzazione e re-immissione nel territorio dei cani catturati.
L’Appaltatore è inoltre tenuto:
• a disporre di un numero di operatori sufficiente in relazione al numero degli animali ospitati;
• a garantire, assumendosene la responsabilità, che il responsabile alla sue dipendenze addetto alla custodia degli animali riceva idonea formazione finalizzata alla corretta gestione degli animali;
• a comunicare al Comune di Spilamberto il nominativo di un referente della struttura che sarà a diposizione in caso di emergenza e che si rapporterà col responsabile del Servizio comunale;
• a possedere un mezzo per il trasporto dei cani e del cibo a loro destinato, a uso esclusivo del canile; nel caso in cui l’automezzo sia temporaneamente indisponibile, il servizio dovrà essere assicurato con altro mezzo idoneo;
• a possedere tutti gli strumenti ritenuti indispensabili per l’accalappiamento cani (frustoni, guinzagli, reti, ecc.).
Per i cani provenienti da altri Comuni, la cui ospitalità è disciplinata da specifiche convenzioni, l’Appaltatore dovrà predisporre una rendicontazione a parte secondo le indicazioni che saranno fornite dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
ART. 13 - NORME GENERALI DELL’APPALTO
Se l’appaltatore non conduce direttamente il servizio deve depositare presso la Stazione appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante.
Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.
PARTE II - ASPETTI TECNICI
ART. 14 – ELENCO ATTIVITA’ PRINCIPALI DA SVOLGERE NEL CORSO DEL’APPALTO
Il servizio oggetto di appalto prevede lo svolgimento delle seguenti principali attività:
Attività di accalappiamento:
• provvedere, tramite proprio personale, all’accalappiamento dei cani vaganti sul territorio comunale, garantendo il servizio tutti i giorni 24 ore su 24 ed intervenire entro le due ore successive alla segnalazione; la cattura di questi cani, considerati i problemi e i pericoli che possono procurare, deve essere preminente rispetto all’accoglimento nel canile di quelli oggetto di rinuncia di proprietà, da valutare con il Servizio Veterinario dell’ Azienda USL competente;
• provvedere al recupero di cani randagi feriti, se deceduti limitatamente alle aree pubbliche; nel primo caso il servizio dovrà essere attivato entro un’ora dalla segnalazione nel secondo entro tre ore; per il recupero dei cani il gestore potrà avvalersi di altro operatore a propria cura e spese;
• tenere sempre disponibili, per i casi contemplati dai Regolamenti di Polizia Veterinaria, almeno un box interno al canile comunale;
• fornire un recapito telefonico, cui rivolgersi per i casi urgenti, al di fuori dell’orario di apertura al pubblico del canile;
Attività di custodia dei cani presso il canile comunale:
• tenere un registro di carico e scarico degli animali custoditi nel canile;
• comunicare tempestivamente al Responsabile veterinario del Canile ogni nuovo ingresso;
• tenere in isolamento il cane per il tempo necessario allo svolgimento dei trattamenti sanitari;
• compilare con cadenza bimestrale una scheda informativa dalla quale risulti il numero dei cani ospitati, i cani entrati, deceduti, adottati e restituiti al proprietario nel corso del periodo considerato, da consegnare contestualmente alle richieste di pagamento al Comune e al Servizio Veterinario dell’USL competente per territorio;
• rendere individuabili tramite fotografie o strumenti idonei alla identificazione i cani custoditi, onde facilitarne il riconoscimento e la compilazione di singole schede;
• custodire gli animali con personale dotato di esperienza: non sono tollerate inadempienze circa il benessere dei cani (pulizia, rasatura, assenza di stress da competizione, ecc…);
• garantire la pulizia quotidiana e la disinfezione due volte la settimana dei box, salvo diverse necessità in momenti e situazioni particolari (epidemie, ecc…);
• limitare la presenza all’interno e all’esterno del canile di escrementi di cani e residui di cibo che comunque devono essere eliminati con sollecitudine;
• garantire l’approvvigionamento di cibo per cani di buona qualità e in quantitativi e caratteristiche definite su indicazione del Responsabile veterinario del Canile; non devono essere utilizzati rifiuti alimentari, cibo in cattivo stato di conservazione, alterato, invaso da parassiti, pericoloso per la salute dei cani o possibile fonte di zoonosi;
• assicurare il trasporto dei cani morti nel canile nel luogo indicato dal Comune e nei modi concordati con il Servizio Igiene Urbana e il Servizio Veterinario;
• annotare e aggiornare un registro delle segnalazioni relative a smarrimenti e ritrovamenti;
• effettuare le operazioni di riconsegna degli animali al legittimo proprietario dietro corresponsione del rimborso spese previsto nel vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle rinunce di proprietà dei cani non randagi e per le riconsegne dei cani catturati ai proprietari;
• provvedere alle operazioni di affido a nuovi proprietari, che ne facciano richiesta, dei cani presenti nel canile, esclusi quelli a sequestro giudiziario o a trattamento sanitario o non ancora sterilizzati, qualora si tratti di femmine adulte; nel caso di cuccioli di femmina la sterilizzazione sarà effettuata tramite accordo con il Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente;
• concedere l’affido gratuitamente; non è ammessa alcuna forma di commercio; ogni adozione deve essere accompagnata da un certificato in duplice copia: una va al proprietario, l’altra rimane agli atti;
• previo accordo con l’Amministrazione comunale potranno essere ospitati a pensione cani adottati dal canile di Spilamberto nei limiti della capienza massima della struttura, come previsto dal vigente Regolamento;
• su richiesta del Comune ospitare cani provenienti da altri canili del territorio concordando con lo stesso le modalità di ingresso degli animali;
• provvedere al rifornimento continuo di disinfettanti, detergenti, materiale a uso corrente (sacchi per l’immondizia, guanti, ecc…) in qualità adeguata alle esigenze dell’attività del canile e del personale che opera in esso; negli acquisti deve essere data preferenza a materiali di consumo prodotti certificati (Ecolabel) e prodotti realizzati da Aziende certificate ISO 14000 o EMAS (certificazioni Ambientali) nonché ad utilizzare anche prodotti riciclati (carta, ecc.);
• presentare a fine servizio o su richiesta del Comune una relazione sulla attività svolta;
• collaborare con il Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente nel pieno rispetto delle reciproche competenze;
• collaborare alle iniziative per la promozione delle adozioni organizzate dall'Amministrazione Comunale;
• provvedere all’aggiornamento del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx; gli aggiornamenti relativi a nuovi cani ospitati ovvero a cani non più disponibili per le adozioni dovranno essere realizzati entro 10 giorni;
• promuovere lo sviluppo della proprietà responsabile degli animali, agendo sull’educazione sanitaria e l’adozione di cani;
• fornire assistenza al Responsabile veterinario incaricato dall’Amministrazione Comunale e al personale del Servizio Sanitario dell’Azienda USL durante la cura e il trattamento di cani custoditi presso il canile di Spilamberto;
• non apportare modifiche alla struttura del canile senza avere preventivamente richiesto sia il parere del Servizio Sanitario che quello dell’Amministrazione comunale, restando ferma la necessità dell’eventuale rilascio dei necessari titoli abilitativi a norma di legge;
• effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nel canile;
• assicurare i cani custoditi presso il canile di Spilamberto per danni a terzi (morsicature ai visitatori, incidenti dovuti a fughe accidentali di cani, ecc…);
• provvedere alla copertura assicurativa contro il rischio di infortunio/malattia professionale subita dagli operatori volontari e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli operatori stessi nell’ espletamento delle attività svolte;