COMUNE DI OLBIA
COMUNE DI OLBIA
REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 27.03.2007
Art. 1
Campo di applicazione e finalità
1. Il presente regolamento, ai sensi dell’art. 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplina la stipulazione, da parte del Comune di olbia, di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché di convenzioni con soggetti pubblici o privati.
2. Le iniziative di cui al primo comma devono tendere a favorire l'innovazione dell'organizzazione, a sviluppare e a sostenere i servizi offerti da un punto di vista quali-quantitativo, nonché a realizzare risparmi di spesa e/o maggiori economie di gestione secondo quanto previsto dal presente regolamento.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per "contratto di sponsorizzazione", un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l’amministrazione (sponsorizzato o sponseé) offre ad un terzo (sponsorizzante o sponsor) la veicolazione della propria immagine, ragione sociale, marchio, ecc., in appositi e predefiniti spazi pubblicitari a tal fine destinati e nell'ambito della propria disponibilità, in cambio di un corrispettivo che può consistere in un finanziamento in denaro o nella fornitura di beni o servizi o nella realizzazione di opere, economicamente valutabili, a titolo gratuito o per un prezzo inferiore a quello che sarebbe normalmente praticato in assenza della sponsorizzazione;
b) per "sponsorizzazione", ogni contributo in denaro, beni, servizi, prestazioni o interventi proveniente da terzi, a titolo gratuito, o a un prezzo inferiore a quello che sarebbe normalmente praticato in essenza di questa, allo scopo di promuovere la propria immagine, ragione sociale, marchio, ecc.;
c) per "sponsor", il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
d) per "spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dall’amministrazione per la pubblicità dello sponsor;
e) per “collaborazione”, un contratto a titolo oneroso con il quale un soggetto privato (collaborante) o un associazione, senza fini di lucro e costituita con atto notarile, ottiene, dietro corrispettivo in denaro o in opere, beni o servizi patrimonialmente valutabili, in aggiunta o in alternativa al ritorno pubblicitario, la possibilità di ricavare direttamente una redditività specifica dalla collaborazione con il Comune;
f) per “convenzione”, un contratto a titolo oneroso tramite il quale il Comune fornisce consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari a soggetti pubblici o privati estranei allo stesso;
g) per “consulenze”, qualunque attività, realizzata attraverso le strutture ed il personale comunali, volta all’elaborazione di pareri, valutazioni o espressioni di giudizi;
h) per “servizi aggiuntivi”, qualunque servizio, ad esclusione dei servizi essenziali e che devono essere obbligatoriamente resi in base alle vigenti disposizioni, reso dal comune in aggiunta a quelli istituzionalmente erogati e/o reso in misura, qualitativa o quantitativa, superiore a quella istituzionale e/o possibile in base alle risorse, finanziarie, strumentali, umane, disponibili.
Art. 3
Contenuto dei contratti e individuazione dei contraenti
1. La gestione delle sponsorizzazioni, collaborazioni e delle convenzioni è regolata da apposito contratto che deve stabilire:
- nel caso di sponsorizzazione o collaborazione se queste assumono carattere esclusivo o non esclusivo, le forme specifiche di promozione e comunicazione, il diritto dello sponsor all’utilizzo di spazi pubblicitari precisamente individuati, le eventuali modalità di associazione del nome dello sponsor o del collaborante con il nome e/o stemma o altri segni distintivi del Comune di Olbia, le norme per la tutela del marchio, nome, logo, ecc. dello sponsor, nel rispetto della vigente disciplina;
- nel caso di convenzioni la precisa individuazione delle attività e/o dei servizi che dovranno essere resi dalle strutture comunali, nonché le relative modalità;
- la durata del contratto;
- il corrispettivo per il comune di Olbia;
- le clausole per la tutela del Comune di Olbia contro eventuali inadempienze della controparte;
- ogni altro elemento ritenuto utile.
2. Nelle ipotesi in cui la sponsorizzazione è resa dietro finanziamento in denaro la scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica o trattativa privata nel rispetto della disciplina vigente in materia e del regolamento contratti del comune di Olbia.
3. Nei casi in cui la sponsorizzazione è resa dietro la fornitura di beni o servizi o realizzazione di opere, la previsione di questa è inserita nei bandi e nei capitolati relativi a tale fornitura o opera.
4. La scelta dei contraenti per i contratti di collaborazione è effettuata a iniziativa del Comune secondo quanto stabilito dal comma 2 oppure a seguito di proposta dell’aspirante collaborante, in tale caso si procede alla collaborazione previo avvio di una procedura ai sensi del medesimo comma.
5. Le convenzioni sono concluse a seguito di proposta dei soggetti di cui all’art. 2, comma 1 lett. f) e previa trattativa con essi.
6. Qualora venga proposta, ad iniziativa di un soggetto interessato privo di finalità di lucro, un iniziativa di sponsorizzazione o collaborazione con prevalenza dell’aspetto di utilità sociale o collettiva rispetto al ritorno per l’interessato è possibile procedere a trattativa diretta.
Art. 4
Progetti di sponsorizzazione
1. Nei casi in cui il dirigente interessato intenda attivare una delle iniziative di cui al presente regolamento predispone un progetto e/o proposta che deve necessariamente indicare:
a) Il Servizio o i Servizi interessato/i;
b) Il personale coinvolto;
c) I tempi di realizzazione dell’iniziativa;
d) Il corrispettivo del contratto e, se questo è costituito da beni, servizi o opere, il valore di tali beni, servizi o opere nonché l’indicazione se questi sono acquisiti a titolo gratuito o per un prezzo inferiore a quello normalmente praticato con l’indicazione di tale prezzo;
e) le finalità specifiche, in termini di utilità per l’ente, che la stipula del contratto di sponsorizzazione intende perseguire.
2. Il progetto è inviato, prima della stipulazione del relativo contratto, al Servizio competente per la gestione del personale affinche valuti, ai sensi dell’art. 8, se sussistono le condizioni per l’integrazione dei fondi indicati nel medesimo articolo e l’ammontare di tali integrazioni, le quali sono di esclusiva competenza di tale servizio.
3. Ricevuto il progetto il Servizio di cui al comma 2 può richiedere tutte le integrazioni e chiarimenti necessari, qualora, anche a seguito di tale richiesta, non ritenga sussitano le condizioni prescritte dalla vigente disciplina non procede alle integrazioni.
Art. 5
Vincoli a carattere generale e facoltà di rigetto delle proposte
1. In tutte le ipotesi di cui al presente regolamento l’amministrazione non può accettare qualsiasi proposta di sponsorizzazione, di collaborazione o convenzione qualora:
- ritenga che, dalla stessa, possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- ravvisi un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine, alla propria neutralità, o alle proprie iniziative;
- ritenga che il messaggio pubblicitario risulti, per modalità e/o contenuti diffusivi, lesivo di posizioni di diritto e/o di interesse, o, comunque, inopportuno per motivi di carattere generale;
- non persegua finalità a carattere pubblico.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni, le collaborazioni e le convenzioni riguardanti:
- soggetti che svolgono attività di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa, eccezzion fatta per iniziative che non siano direttamente riconducibili a scopi propri di tali attività (ad es., iniziative strettamente culturali);
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, armi, materiale pornografico o a sfondo sessuale, ancorchè occulta;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
3. Non sono ammissibili convenzioni e collaborazioni che implichino lo svolgimento di attività da parte dei dipendenti comunali che possano incidere negativamente sull’ordinario livello di prestazioni di questi nonché sulle normali attività degli uffici, le quali devono essere prioritariamente garantite.
4. La sussistenza delle ipotesi di cui ai commi 1 e 3 è valutata dall’amministrazione a suo insindacabile giudizio.
5. Qualora il contratti siano preceduti da procedure ad evidenza pubblica le previsioni di cui ai precedenti commi sono inserite nei bandi e nei capitolati.
Art. 6 Esemplificazione di possibili contratti
1. In base al presente regolamento è possibile, esemplificativamente, ricorrere:
a) a sponsorizzazioni:
- in occasione di eventi ed attività culturali di qualunque genere, di attività sportive, di convegni a carattere scientifico, di seminari e incontri di studio;
- in relazione ad attività di promozione turistica;
- in relazione ad iniziative o attività di valorizzazione del patrimonio culturale, di restauro, di recupero conservativo di beni artistici, culturali e ambientali;
- in relazione all’esecuzione di scavi archeologici;
- in relazione ad attività di miglioramento dell’assetto urbano, di installazione e/o manutenzione del verde pubblico e degli arredi urbani;
- in relazione ai lavori pubblici;
b) a collaborazioni:
- per la concessione di edifici di proprietà dell’amministrazione in stato di degrado a soggetti che li restaurino e gli utilizzino, anche per proprie sedi, fatta salva la specifica destinazione d’uso;
- per la concessione di spazi comunali da utilizzare per eventi culturali o scientifici, quali mostre, convegni, ecc., per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell’evento;
- per l’organizzazione dei eventi culturali, sportivi, di convegni, di seminari o incontri di studio;
- per la gestione, il recupero e/o restauro di beni pubblici.
c) a convenzioni:
- per fornire consulenze a carattere tecnico-scientifico nei campi di attività del Comune;
- per fornire servizi che non rientrano nelle funzioni istituzionali dell’ente;
- per fornire servizi rientranti nelle funzioni dell’ente ad un livello quali-quantitativo superiore rispetto a quello massimo ordinariamente reso e normalmente rendibile in base alle risorse al momento disponibili, con esclusione dei servizi essenziali e che devono essere obbligatoriamente resi in base alle vigenti disposizioni.
Art. 7 Individuazione delle iniziative
1. Ciascun dirigente, nell’ambito della propria autonomia gestionale, può individuare iniziative di sponsorizzazione e collaborazione nel rispetto del presente regolamento, in tale ipotesi informa l’assessore di riferimento affinche eventualmente interessi la Giunta comunale la quale può impartire direttive e indicare priorità.
2. La Giunta può, comunque, impartire diretteve anche fuori dall’ipotesi di cui al comma precedente nonché, nell'ambito degli obiettivi definiti nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG), indicare ai dirigenti specifiche iniziative da attivare.
3. In relazione al comma 1 il dirigente, individuate le iniziative di sponsorizzazione che prevedono un corrispettivo in denaro da parte dello sponsor, attiva le procedure di cui all’art. 3, comma 2.
3. Qualora le iniziative di cui al comma 1 riguardino sponsorizzazioni dietro fornitura di beni, servizi o realizzazione di opere, economicamente valutabili, a titolo gratuito o per un prezzo inferiore a quello che sarebbe normalmente praticato in assenza della sponsorizzazione, il dirigente provvede affinche tutte le clausole necessarie siano inserite nei bandi e nei capitolati relativi alle forniture o alla realizzazione delle opere.
4. I dirigenti, nel rispetto delle eventuali indicazioni della Giunta, valutano autonomamente le proposte di collaborazione sulla base del presente regolamento e attivano le procedure ivi prescritte.
5. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'ente nell’ambito dei capitoli di spesa ordinaria.
6. E’ facoltà dell’amministrazione, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare, in convenzione, l'incarico per il
reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario, previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Art. 8
Riparto dei proventi derivanti dai contratti
1. Nel caso in cui la sponsorizzazione sia collegata a fornitura di beni, servizi o realizzazione di opere, economicamente valutabili, a titolo gratuito o per un prezzo inferiore a quello che sarebbe normalmente praticato in assenza della sponsorizzazione costituisce risparmio di spesa il valore della sponsorizzazione dedotte le spese vive sostenute dal comune per la realizzazione della medesima.
2. I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere riutilizzati per le seguenti finalità:
a) nella misura del 60% sono destinate, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. d), del CCCNL 1.4.99, all'implementazione del fondo di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL 22.1.04;
b) nella misura del 10% sono destinate all'implementazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui all'art. 26 del CCNL 23.12.99;
c) la restante quota del 30% costituisce economia di bilancio.
3. Nel caso il cui la sposorizzazione è concessa dietro un corrispettivo in denaro da parte dello sponsor, fermo restando quanto stabilito dal comma 1, il 30% di tale corrispettivo costituisce economia di bilancio.
4. Nel caso di accordi di collaborazione una quota pari al 30% del valore del corrispettivo della collaborazione costituisce economia di bilancio, restante 70% è cosi ripartito:
a) il 60% è destinato all'implementazione del fondo di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL 22.1.04 ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. d), del CCCNL 1.4.99, esclusivamente se il corrispettivo della collaborazione è costituito da opere, beni o servizi patrimonialmente valutabili;
b) il 10% è destinato all'implementazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui all'art. 26 del CCNL
23.12.99 alla medesima condizione di cui alla precedente lettera a);
5. Nel caso di convenzioni il corrispettivo, dedotte le spese per il personale direttamente impiegato per la convenzione e una quota del 2% a titolo di oneri per spese generali, è cosi destinato:
a) il 10% costituisce economia di bilancio;
b) la quota restante è destinata, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. d), del CCNL 1.4.99, per il 90 % all'implementazione del fondo di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL 22.1.04, mentre per il 10% all'implementazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui all'art. 26 del CCNL 23.12.99
6. Per le finalità di cui al comma 5 il costo di personale è calcolato sulla base del costo orario, calcolato in base al CCNL vigente e al netto del salario acessorio, del personale concretamente impiegato moltiplicato per il numero di ore necessarie alla realizzazione della convenzione, se per la convenzione si decide di non utilizzare, del tutto o in parte, personale già in servizio nell’ente è possibile utilizzare l’equivalente del costo del personale per reclutare risorse umane con contratti di lavoro flessibile, nel rispetto delle norme vigenti.
7. Le somme che sono destinate all’implementazione dei fondi di cui ai commi precedenti sono utilizzate secondo le previsoni della disciplina collettiva, nazionale e decentrata, vigente.
8. In nessun caso l’attivazione dei contratti di cui al presente regolamento può comportare per il comune spese che non siano coperte dai proventi di questi.
9. Le somme che residuano a seguito del riparto di cui al presente regolamento sono liberamente destinate secondo le indicazioni del bilancio.
10. E’ comunque vietato attribuire compensi al personale utilizzando direttemente i proventi dei contratti di cui al presente regolamento senza che questi transitino sui fondi previsti dalla contrattazione nazionale.