GLOBAL ATTIVA
GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.p.A. - Gruppo Assicurativo Ri.Fin
GLOBAL ATTIVA
Ed. 4/GAF
SET INFORMATIVO
Il presente set informativo contiene:
1. DIP DANNI - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
2. DIP AGGIUNTIVO DANNI - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, comprensive di glossario.
AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere il set informativo
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni)
Compagnia: Global Assistance S.p.A.
Prodotto: Global Attiva – ed. 4GAF
Sede legale in Italia, numero iscrizione all’Albo delle Imprese Assicurative e Riassicurative 1.00111
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa non è assicurato?
L’assicurazione non copre le seguenti garanzie:
× Morte dovuta a malattia
× Invalidità Permanente da malattia
× Diaria da malattia
× Diaria da convalescenza
Che cosa è assicurato?
L’assicurazione copre le seguenti garanzie:
✓ MORTE E MORTE PRESUNTA DA INFORTUNIO
✓ INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO
Sono coperti gli infortuni derivanti anche dai seguenti casi: malore, colpi di sole e punture di insetti,
negligenza grave, tumulti popolari,
forze della natura e contatti con agenti corrosivi, rapina,
rischio guerra (max. 14 gg. da inizio ostilità), guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, sforzi muscolari ed xxxxx di carattere traumatico stato di ubriachezza,
rischio volo, calamità naturali, alpinismo,
servizio di leva volontaria
È prevista anche la seguente garanzia opzionale:
INDENNITA’ GIORNALIERA DA RICOVERO
(dovuto a infortunio)
In riferimento alle somme assicurate, è possibile scegliere una
delle seguenti 3 combinazioni (“Piani offerti”):
Morte: € 50.000 e Invalidità Permanente: € 75.000 Morte: € 100.000 e Invalidità Permanente: € 150.000 Morte: € 200.000 e Invalidità Permanente: € 250.000
Il Massimale della Diaria da ricovero è sempre pari a € 50,00.
Ci sono limiti di copertura?
Non sono indennizzabili sinistri avvenuti in caso di:
! guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore, nonché dall’uso e guida di mezzi subacquei ed aerei;
! dall’esercizio delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce ed accesso a ghiacciai), pugilato, lotta nelle sue varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci ed idroscì, sci acrobatico, xxx (guidoslitta), rugby, football americano, immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere;
! dalla partecipazione a corse e gare e relative prove ed allenamenti;
! stato di ubriachezza durante la guida di mezzi di locomozione, nonché quelli conseguenti all’uso (non terapeutico) di stupefacenti, allucinogeni e simili;
! quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose dolose o di atti temerari;
! stato di guerra e insurrezioni e da atti di terrorismo causati da sostanze nucleari, biologiche, chimiche non utilizzate per scopi pacifici
! trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
! operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non rese necessarie da infortunio;
! tentato suicidio e/o autolesionismo;
! infarti ed xxxxx (salvo quelle traumatiche).
Polizza individuale che assicura le conseguenze negative derivanti da infortunio sia Professionale che Extra – professionale
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione vale per i sinistri avvenuti in tutto il mondo.
Che obblighi ho?
- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare relativamente al tuo stato di salute, alla tua attività professionale (ovvero quella ritenuta a maggior rischio, nei casi in cui tu svolga più di un’attività) e /o qualsiasi altra informazione che influenzi la valutazione del rischio assicurato.
- in corso di contratto hai l’obbligo di dare immediata comunicazione scritta in caso di ogni possibile aggravamento del rischio relativamente al tuo stato di salute, alla tua attività professionale (ovvero quella ritenuta a maggior rischio, nei casi in cui tu svolga più di un’attività) e /o qualsiasi altra informazione che determini l’eventuale aggravamento del rischio assicurato.
Quando e come devo pagare?
Il premio annuale di polizza deve essere pagato alla Compagnia alla stipula del contratto con accredito del relativo importo sul conto corrente dell’Intermediario che ha in gestione il contratto. Non sono previsti frazionamenti del premio.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio alla firma, ovvero il premio annuo di polizza, risulti pagato entro il primo giorno lavorativo successivo; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se ad ogni rinnovo il contraente non paga il premio delle annualità successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 de l 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento.
L’assicurazione si conclude dopo un anno dalla data di decorrenza indicata in polizza indipendentemente dalla data di pagamento del premio e si rinnova tacitamente di anno in anno. Il contratto non viene più rinnovato quando l’Assicurato ha compiuto i 75 anni di età.
Come posso disdire la polizza?
Puoi disdettare la polizza mediante raccomandata A./R. all’indirizzo di Global Assistance S.p.A. Xxxxxx Xxxx 0 Xxxxxx inviata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: Global Assistance S.p.A.
Prodotto: Global Attiva – ed 4/GAF
Data di ultimo aggiornamento del DIP aggiuntivo Danni: 26/10/2020
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A Indirizzo: Piazza Xxxx, 6; 00000 Xxxxxx (XX); tel. 00.0000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx |
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., Società a Socio Unico appartenente al gruppo Assicurativo Ri.Fin (iscritto all’Albo dei gruppi Assicurativi presso l’Ivass al n. 014). È soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri.Fin s.r.l.. Provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa: Decreto Ministeriale del 02/08/1993 n° 19619 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 07/08/1993 Numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione: n. 1.00111. |
Il patrimonio netto dell’Impresa ammonta al 31/12/2019 a 15,65 milioni di euro; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale ammonta a 5 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 10,65 milioni di euro. Per la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa si rimanda al seguente link: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxx/XXXX-Xxxxxx-Xxxxx.xxx. L’indice di solvibilità dell’Impresa è pari a 285,28% al 31/12/2019 e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili (15,01 milioni di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (5,26 milioni di euro). L’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità minimo è pari a 3,7 milioni di euro.. |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? | |
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, in merito alle garanzie principali derivanti da infortunio si precisa che: ✓ MORTE E MORTE PRESUNTA Qualora l’infortunio, avvenuto durante il periodo di copertura, abbia per conseguenza la morte dell’Assicurato, e questa si verifichi entro 2 anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, l’Impresa liquiderà ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso di morte. In difetto di designazione, verranno liquidati, in parti uguali, gli eredi. ✓ INVALIDITA’ PERMANENTE Qualora l’infortunio, avvenuto durante il periodo di copertura, abbia per conseguenza diretta un’invalidità permanente totale o parziale (superiore alla franchigia), e questa si verifichi, anche successivamente alla scadenza di polizza, entro 2 (due) anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, l’Impresa corrisponderà all’assicurato un indennizzo calcolato in funzione della somma assicurata. Le garanzie sono prestate entro i massimali e, se previste, secondo le somme assicurate concordate con il contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
E’ possibile aggiungere alle garanzie principali sopra descritte, la seguente ulteriore garanzia, pagandone il relativo premio: Indennità giornaliera da ricovero : Nel caso in cui a seguito di un infortunio, indennizzabile a termini di polizza, l’assicurato venga ricoverato in un istituto di cura legalmente riconosciuto è prevista un’indennità giornaliera, pattuita per ogni giorno di ricovero, per un periodo massimo di 365 giorni. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si intendono esclusi quindi non assicurabili i seguenti rischi: Rischi inerenti le seguenti categorie professionali (o riconducibile alle seguenti categorie): Piloti e Assistenti di volo in servizio attivo / Sportivi (inclusi gli insegnanti di alpinismo, judo, karate e simili) / Forze dell’ordine / Militari e Vigili del Fuoco / Stunt-men / Acrobati / Artificieri / Addetti alla fabbricazione di esplosivi / Minatori / Cavatori con uso di esplosivi e lavoro manuale / Guardie giurate / Investigatori privati / Palombari. Xxxxxx, presenti alla sottoscrizione di polizza, relativi lo stato di salute dell’assicurato: - portatori di malformazioni gravi e permanenti (come, ad esempio, le malformazioni congenite: Nanismo/Gigantismo, Mancanza di arti, Cecità, Sordità, Sindrome di Down,etc.); - portatori di infermità dovute a malattie del sistema nervoso o della psiche (schizofrenia, psicosi, depressione, nevrosi, insufficienza mentale, demenza, Alzheimer, Parkinson, SLA, Sclerosi Multipla, cerebropatie, paresi, paralisi, epilessia); - affetti da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); - affetti da alcolismo e/o tossicodipendenza; - portatori di invalidità permanenti da infortunio con postumi valutati in misura superiore al 50%. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Esclusioni | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Franchigia | In riferimento alla garanzia Invalidità Permanente da Infortunio (in breve “I.P.”) sono liquidabili i postumi invalidanti, accertati in base alla tabella INAIL (D.P.R. n.1124 del 30/06/1965), superiori alla franchigia relativa del 5%, pertanto: - non viene corrisposta alcuna indennità per I.P. di grado inferiore o pari al 5% della totale; - nel caso di I.P. superiore al 5% e fino al 35% viene corrisposta la sola parte eccedente il 5%; - nel caso di I.P. superiore al 35% e fino al 65% non si applica alcuna franchigia indennizzando i punti effettivi accertati; - nel caso di I.P. superiore al 65% viene liquidata l’intera somma assicurata. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: da effettuarsi per iscritto entro 3 giorni dalla data di accadimento o dal momento in cui il contraente, l’assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, dandone indicazione delle cause che lo hanno determinato e corredata di certificato medico. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’assicurato, o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso scritto all’Impresa congiuntamente ai seguenti documenti: documentazione medica e cartella clinica qualora ci sia stato un ricovero; certificato di morte; atto notorio da cui risulti l'identificazione degli eredi; nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra i beneficiari o gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri l’Impresa dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace; eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto. |
Assistenza diretta/in convenzione: nel presente contratto non sono previste prestazioni fornite direttamente all’assicurato da enti/strutture convenzionate con la compagnia. | |
Gestione da parte di altre imprese: la compagnia, per la trattazione dei sinistri, non si avvale di altre compagnie di assicurazione. | |
Prescrizione: il diritto dell’assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro viene denunciato all’Impresa decorsi due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente/assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la stessa cessazione dell’assicurazione. |
Obblighi dell’impresa | In caso di Invalidità Permanente da infortunio l’Impresa si impegna a comunicare all’assicurato, effettuati gli opportuni accertamenti e verifiche, l’esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevimento del certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti. Laddove sopraggiunga il decesso dell’assicurato per cause indipendenti dall’infortunio che ha originato il sinistro e prima che l’indennizzo si stato pagato, l’Impresa s'impegna a comunicare agli eredi o aventi diritto l'esito della valutazione del sinistro, entro 90 giorni dal ricevimento di tutta l’ulteriore documentazione agli stessi richiesta. In caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza che causi la Morte, l’impegno dell’Impresa in relazione alla liquidazione del sinistro è successiva al ricevimento di tutta la documentazione dovuta; in presenza di morte presunta la liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione della |
relartiva istanza. In caso di Ricovero per infortunio, l’Impresa, ricevuta la documentazione a supporto, valuta il sinistro a degenza ultimata. In tutti i casi la Compagnia se sussiste il diritto all’indennizzo provvede al pagamento entro 15 giorni dalla restituzione della quietanza di indennizzo firmata per accettazione dall’assicurato (o dall’avente diritto). |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa quanto segue: - Regime fiscale: ▪ Imposte sui premi: I premi includono le imposte assicurative che in questo contratto sono pari al 2,5%. ▪ Detraibilità fiscale dei premi: I premi versati per le garanzie aventi per oggetto il rischio Morte e Invalidità permanente superiore al 5%, danno diritto ad una detrazione d’imposta IRPEF nella misura prevista dalle norme di legge vigenti in materia. Per usufruire della detrazione, il contraente deve aver stipulato il contratto nell’interesse proprio o di persona fiscalmente a carico. |
Rimborso | Il contraente ha diritto al rimborso del premio assicurativo, o quota parte del premio, relativo al periodo di polizza non goduto, al netto delle imposte versate, nei seguenti casi: ▪ trasferimento di residenza all’estero dell’Assicurato; ▪ nel solo caso in cui la polizza sia stata sottoscritta in abbinamento ad un finanziamento: - cessazione dell’assicurazione per estinzione anticipata totale, surroga o accollo del contratto di finanziamento, se non diversamente espresso dal contraente; - recesso dal contratto assicurativo esercitato dal contraente entro 60 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione; - recesso dal contratto di finanziamento (entro 14 giorni dalla sua conclusione). |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella rubrica “Quando comincia la copertura e quando finisce?” |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella rubrica “Quando comincia la copertura e quando finisce?” |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Esclusivamente nel caso in cui la polizza sia stata sottoscritta in occasione della stipula di un finanziamento, a cui risulti abbinata,in caso di ripensamento successivo alla stipula del contratto, il contraente può esercitare il recesso dal contratto inviando, entro 60 giorni dalla data di decorrenza della copertura, una comunicazione scritta all’indirizzo dell’Impresa mediante lettera raccomandata A.R., anche per il tramite dell’xxxxxxxxxxxxx.Xx tal caso il contraente ha diritto al rimborso della quota parte del premio imponibile corrisposto e non usufruito. |
Risoluzione | Non sono previste ipotesi di risoluzione a favore del Contraente. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
E’ rivolto alle persone fisiche (o giuridiche) titolari di conto corrente bancario presso una banca del Credito Valtellinese, residenti (o con sede) in Italia, di età minima di 18 anni compiuti, che possono stipulare per sé e per conto di terzi. In riferimento all’età dell’assicurato: il contratto può essere sottoscritto entro il giorno del suo 74° compleanno e rinnovato entro la vigilia del suo 75° compleanno. L’accesso all’assicurazione avviene previa verifica, da parte della Compagnia, dello stato di salute dell’assicurato, attraverso la valutazione del suo questionario sanitario. |
Quali costi devo sostenere? |
Sono a carico del contraente i costi di intermediazione, che gravano sul premio di polizza e che nel presente contratto sono pari in media al 30% del premio imponibile (quota parte percepita in media dall’intermediario sulla produzione 2019, espressa in valore assoluto: € 74,35). |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto all’indirizzo dell’Impresa Global Assistance S.p.A., Xxxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx, all’attenzione dell’ufficio Gestione Reclami (Numero di fax 00.00.00.00.00 – indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet dell’Impresa xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Contatti”. Ai reclami verrà dato riscontro dall’Impresa nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell’Impresa. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (superiore al periodo suindicato), è possibile rivolgersi all’IVASS (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni - Servizio Tutela del Consumatore), Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l’apposito Modello presente sul sito dell’Ivass (Info su: xxx.xxxxx.xx). |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Arbitrato: in caso di controversie tra le parti di natura medica sul grado di invalidità permanente da infortunio, nonchè sui criteri di indennizzabilità e modalità di accertamento, le parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Il luogo di svolgimento dell’arbitrato è la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicina al luogo di residenza dell’assicurato. - Liti Transfrontaliere: |
AVVERTENZE:
QUALORA LA POLIZZA SIA STATA ABBINATA AD UN FINANZIAMENTO, IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA TOTALE O DI TRASFERIMENTO DEL FINANZIAMENTO, LA COPERTURA CESSA CONTESTUALMENTE E L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO IMPONIBILE PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA CONTRATTUALE.
IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA IL PROSEGUIMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE PREVISTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), CHE DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO POTRAI CONSULTARE, CHIEDENDO LE CREDENZIALI DI ACCESSO ALL’IMPRESA, ED UTILIZZARE PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.p.A. – Gruppo Assicurativo Ri.Fin
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
“GLOBAL ATTIVA” Ed. 4/GAF
Condizioni di Assicurazione – Global Attiva – Ed.4/GAF
Data ultimo aggiornamento: 26/10/2020
Polizza redatta secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico ANIA – Associazioni Consumatori – Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari
SOMMARIO
PARTE I: MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE E ALTRE NORME GENERALI 4
Art. 1 – Modalità di sottoscrizione 4
Art. 2 – Decorrenza e durata dell’assicurazione 4
Art. 3 – Determinazione e Pagamento del Premio 4
Art. 4 – Cessazione dell’Assicurazione 4
Art. 6 – Termini di Disdetta 5
Art. 7 – Estinzione del Finanziamento, Accollo o Surroga 5
Art. 8 – Altre Assicurazioni 5
Art. 9 – Dichiarazioni relative alla circostanza del rischio 5
Art. 10 - Aggravamento del rischio 6
Art. 11 - Diminuzione del rischio 6
PARTE II: COSA E’ COPERTO E COSA E’ ESCLUSO DALL’ASSICURAZIONE 7
Art. 13 – Persone assicurabili 7
Art. 14 – Persone non assicurabili 7
Art. 15 – Oggetto dell’Assicurazione 7
Art. 15.1 – Garanzia “MORTE E MORTE PRESUNTA PER INFORTUNIO” 8
Art. 15.2 – Garanzia “INVALIDITA’ PERMANENTE DA INFORTUNIO” 9
Art. 15.3 – Garanzia “INDENNITA’ GIORNALIERA DA RICOVERO PER INFORTUNIO” 9
Art. 16 – Esclusioni (applicabili a tutte le Garanzie) 9
PARTE III: DENUNCIA E VALUTAZIONE DEL SINISTRO - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO 11
Art. 17 – Obblighi in caso di sinistro 11
Art. 18 - Criteri di indennizzabilità 11
Art. 19 – Controversie - Arbitrato irrituale 11
Art. 20 - Cumulo di indennità 12
Art. 21 – Pagamento dell’indennizzo 12
ALLEGATO 1: ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO 13
ALLEGATO 2: TABELLA DELLE ATTIVITA’ 15
Ai termini di seguito indicati vengono attribuiti i seguenti significati:
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione: la Copertura assicurativa relativa all’Assicurato, in base alla quale la Compagnia si impegna a pagare la
Prestazione assicurata al Beneficiario.
Attività professionale: l’occupazione lavorativa principale o più rischiosa svolta dall’Assicurato in base alla quale viene determinato il Premio di Polizza.
Beneficiario: l’Assicurato e, per il solo caso di suo decesso, i suoi eredi legittimi e/o testamentari, se non diversamente designato e risultante da appendice di Xxxxxxx.
Compagnia: Global Assistance Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. con sede in Pizza Xxxx, 6 – 00000 Xxxxxx. Contraente: il soggetto che stipula il contratto e si impegna al pagamento del Premio ed è titolare di conto corrente presso il Credito Valtellinese S.p.A.
Copertura Assicurativa: la/le garanzia/e assicurativa/a, inclusa/e in Polizza, prestata/e dalla Compagnia.
Finanziamento: la concessione di un credito da parte di un istituto di credito o di una finanziaria ad un cliente, dietro il corrispettivo di un tasso di interesse, con impegno da parte del cliente stesso alla restituzione del danaro anticipato in un certo periodo di tempo. Franchigia: la parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce la Morte e/o lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Intermediario: con tale termine si intende “Global Assicurazioni S.p.A.”, società iscritta alla Sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi e il “Credito Valtellinese S.p.A.”, società iscritta la Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi alla Sezione D.
Global Assicurazioni S.p.A. si occupa delle attività di intermediazione, incluso l’incasso dei premi e la gestione delle polizze, fatta eccezione per la proposizione del contratto alla clientela e la raccolta delle firme che avviene ad opera del Credito Valtellinese S.p.A.
Invalidità Permanente: la perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità lavorativa, indipendentemente dall’attività professionale svolta dell’Assicurato.
Istituto di Cura: qualunque struttura sanitaria regolarmente autorizzata all’erogazione dell’assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Liquidazione: pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta, al verificarsi del Sinistro.
Modulo di Polizza: il documento contrattuale sottoscritto dal Contraente, dall’Assicurato (se soggetto diverso dal Contraente) e dalla Compagnia, che riepiloga le garanzie e i massimali operanti nonché i dati relativi alla decorrenza, scadenza, Premio dell’Assicurazione.
Morte e Morte Presunta: si intende la cessazione irreversibile delle funzioni vitali dell’Assicurato.
Polizza: il contratto assicurativo (che disciplina i rapporti tra Compagnia, Contraente ed Assicurato, incluse le presenti Condizioni di Assicurazione).
Premio: importo inclusivo di tasse e imposte da corrispondere alla Compagnia, a fronte dell’Assicurazione prestata.
Prestazione assicurata o Indennizzo: la somma che la Compagnia garantisce al Beneficiario al verificarsi del Sinistro. Questionario Sanitario: modulo compilato e sottoscritto dal Contraente-Assicurato costituito da domande sul proprio stato di salute che la Compagnia utilizza al fine di valutare i rischi che assume con la Polizza.
Ricovero: la degenza dell’Assicurato in Istituti di Cura pubblici o privati, ininterrotta e con pernottamento, resa necessaria a seguito di Infortunio per l’esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in strutture ambulatoriali.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
PARTE I: MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE E ALTRE NORME GENERALI
Art. 1 – Modalità di sottoscrizione
La polizza Global Attiva è riservata ai clienti della Banca, soggetti fisici o giuridici, che devono avere residenza (o sede amministrativa)
in Italia e assicurare soggetti che soddisfino tutti i requisiti di cui all’Art. 13 – “Persone assicurabili”.
Il Contraente può non coincidere con il soggetto Assicurato e in tal caso il Modulo la polizza deve essere sottoscritto anche da quest’ultimo.
Art. 2 – Decorrenza e durata dell’Assicurazione
L’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Modulo la polizza, purché il premio annuo sia stato pagato entro il primo giorno lavorativo successivo; in caso contrario, ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
La durata dell’Assicurazione è pari ad un periodo di un anno e, in assenza di disdetta, si rinnova tacitamente di anno in anno (vedasi Art. 6 – “Termini di Disdetta”).
Art. 3 – Determinazione e Pagamento del Premio
Il Premio annuale è determinato in base alla formula di garanzie scelte alla sottoscrizione (ovvero al “Piano” scelto e indicato nel Modulo di Polizza) e all’inclusione o meno in Polizza della garanzia facoltativa INDENNITA’ GIORNALIERA DA RICOVERO PER INFORTUNIO ed è commisurato alla classe di rischio dell’Attività professionale svolta dall’Assicurato al momento della sottoscrizione, ovvero all’attività lavorativa ritenuta a maggior rischio, nei casi in cui l’Assicurato svolga più di un lavoro.
Il Premio di polizza deve essere pagato alla Compagnia con accredito del relativo importo sul conto corrente dell’Intermediario che ha in gestione il contratto.
Se ad ogni rinnovo il Contraente non paga il Premio delle annualità successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. Al fine dell’attestazione dell’avvenuto pagamento del Premio fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di credito.
Sono a carico del Contraente le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri fiscali stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al
Premio.
Art. 4 – Cessazione dell’Assicurazione
Costituiscono motivo di cessazione anticipata del contratto di assicurazione:
▪ il trasferimento all’estero della residenza dell’Assicurato (in quanto la Polizza è valida, ai sensi del successivo Art. 13 – “Persone assicurabili”, per i soggetti residenti in Italia). In tal caso il Contraente è tenuto a darne tempestiva informativa alla Compagnia la quale, ricevuta la comunicazione, provvede ad annullare il contratto ed a rimborsare la quota parte di Premio imponibile relativo al periodo di Polizza non goduto, calcolato in pro rata temporis dalla data del ricevimento della suddetta comunicazione. Qualora il trasferimento all’estero fosse riferito al solo Contraente e non vi è coincidenza fra il Contraente e l’Assicurato, la Compagnia provvede ad annullare il contratto con effetto dalla prima scadenza contrattuale;
▪ la modifica dell’attività lavorativa dell’Assicurato, con diritto al rimborso del premio non goduto (calcolato come da Art. 10 – Aggravamento del rischio), qualora tale attività rientri tra quelle espressamente non assicurabili ai sensi della Polizza (come indicato al successivo Art. 14 – “Persone non assicurabili”);
▪ i seguenti casi, qualora la Polizza sia stata sottoscritta in occasione della stipula di un Finanziamento il cui riferimento deve risultare indicato nel Modulo di Polizza:
- recesso dal contratto di Finanziamento da parte del Contraente (come da Art. 5 – “Diritto di Recesso”, punto A);
- recesso dal contratto di assicurazione esercitato dal Contraente ai sensi del successivo Art. 5 – “Diritto di Recesso” (punto B);
- estinzione anticipata totale, accollo o surroga del Finanziamento, se non diversamente espresso dal Contraente (come da Art. 7- “Estinzione del Finanziamento, Accollo o Surroga”).
Nel caso in cui la Polizza sia stata sottoscritta in occasione della stipula di un contratto di Finanziamento a cui risulti abbinata, come da riferimenti indicati nel Modulo di Polizza, la Compagnia, ancorché fra la Polizza ed il suddetto Finanziamento non sussista alcun collegamento funzionale, consente al Contraente di poter recedere dal contratto assicurativo, nei seguenti due casi:
A) Recesso dal contratto di Finanziamento
qualora venga esercitato dal Contraente il recesso dal contratto di Finanziamento entro 14 giorni dalla conclusione di quest’ultimo, ai sensi della normativa allo stesso applicabile, l’Assicurazione si estingue dalle ore 24.00 del giorno di perfezionamento del recesso dal contratto di Finanziamento stesso. In questo caso la Compagnia rimborserà al Contraente, entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione pervenuta alla Compagnia tramite l’Intermediario stesso, il Premio assicurativo corrisposto, al netto delle imposte già versate.
B) Recesso del contratto di assicurazione (ripensamento)
qualora venga esercitato dal Contraente il recesso dal contratto di assicurazione entro 60 giorni dalla sua data di decorrenza.
Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di invio della comunicazione di recesso. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia provvederà alla
restituzione della quota parte di Premio corrisposto e non goduto, al netto delle imposte assicurative versate, calcolata dal giorno in cui è stato richiesto il recesso.
Il Contraente potrà recedere dall’Assicurazione inviando alla Compagnia apposita comunicazione scritta da trasmettere tramite lettera Raccomandata A/R o tramite ogni mezzo che provi l’avvenuta consegna quale, ad esempio, E-mail, Posta Elettronica Certificata (cd PEC) o Fax.
La comunicazione potrà essere trasmessa alla Compagnia eventualmente anche tramite l’Intermediario, compilando e consegnando a quest’ultimo l’apposito modulo di recesso.
In mancanza di disdetta, che può essere effettuata sia dal Contraente che dalla Compagnia, mediante lettera raccomandata A/R spedita almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale, l’Assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente fino alla data di “Ultimo Rinnovo” indicata sul Modulo di Polizza, calcolata in base all’età massima assicurabile raggiunta a scadenza dell’Assicurato (come da Art. 13 - “Persone assicurabili”, 2° punto).
Art. 7 – Estinzione del Finanziamento, Accollo o Surroga
Nel caso in cui la Polizza sia stata sottoscritta in occasione della stipula di un contratto di Finanziamento a cui risulti abbinata, come da riferimenti indicati nel Modulo di Polizza, la Compagnia, ancorché fra la Polizza ed il suddetto Finanziamento non sussista alcun collegamento funzionale, consente al Contraente di esercitare le seguenti opzioni, conseguenti ad operazioni inerenti il suddetto Finanziamento:
▪ in caso di estinzione anticipata totale del Finanziamento, il Contraente ha la facoltà di optare per il mantenimento in vigore delle coperture previste dal contratto di assicurazione. La richiesta dovrà essere effettuata alla Compagnia contestualmente all’operazione sul Finanziamento, compilando l’apposito modulo presso la banca ove è stato sottoscritto il Finanziamento. Se non viene esercitata tale opzione da parte del Contraente, il contratto di assicurazione si intende annullato a decorrere dalla data di estinzione anticipata totale del Finanziamento e la Compagnia, prontamente informata dall’Intermediario dell’avvenuta estinzione, provvederà a restituire al Contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la quota parte di Premio annuo corrisposto e non goduto, al netto delle imposte già versate, calcolata in pro rata temporis dal giorno di estinzione del Finanziamento.
L’estinzione anticipata parziale del Finanziamento non annulla la Polizza che rimane pertanto in vigore commisurata al
Massimale assicurato previsto dalle singole garanzie;
▪ in caso di accollo (ovvero di subentro nel contratto di Finanziamento da parte di un terzo) o di surroga (ovvero di trasferimento del contratto di Finanziamento ad un’altra banca) la Polizza, se non diversamente richiesto dal Contraente, si annullerà dalla data di accollo o surroga del contratto di Finanziamento e la Compagnia, prontamente informata dall’Intermediario dell’avvenuta operazione, provvederà a restituire al Contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, la quota parte di Premio annuo corrisposto e non goduto, al netto delle imposte già versate, calcolata in pro rata temporis. Ove il Contraente intenda mantenere attiva la Polizza, dovrà far pervenire alla Compagnia la richiesta contestualmente all’operazione sul Finanziamento, compilando l’apposito modulo presso la banca ove è stato sottoscritto il Finanziamento, specificando altresì (nel solo caso di surroga) l’eventuale nuovo beneficiario designato.
in caso di Sinistro, il Contraente deve darne
Il Contraente è esonerato dalla preventiva comunicazione alla Compagnia dell’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi e Assicurati ai quali si riferisce la Polizza. Tuttavia,
avviso per iscritto a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall’art.1910 del Codice Civile. L’omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo.
la liquidazione individuale non potrà superare l’importo cumulativo massimo di € 600.000
Si conviene che laddove coesistano, in capo allo stesso Assicurato, più polizze infortuni per il medesimo rischio stipulate con la
Compagnia, (per il caso Morte e Invalidità
permanente Totale), salvo quanto specificato all’Art. 15 – “Oggetto dell’Assicurazione” al punto 10 “Rischio volo”.
Sarà cura della Compagnia provvedere al rimborso al Contraente del pro rata dei premi di tali polizze in proporzione alla singola somma assicurata ed all’importo eventualmente non liquidato.
Art. 9 – Dichiarazioni relative alla circostanza del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
Esempio: rappresenta una circostanza che influisce sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia, l’erronea indicazione dell’attività svolta dall’Assicurato alla sottoscrizione (ovvero l’attività lavorativa ritenuta a maggior rischio, nei casi in cui l’Assicurato svolga più di un’attività) e/o erronee indicazioni rilasciate circa il proprio stato di salute nel Questionario Sanitario.
Art. 10 – Aggravamento del rischio
Il Contraente, in riferimento all’Assicurato, è tenuto a dare comunicazione scritta alla Compagnia, con mezzi idonei che ne dimostrino l’avvenuta consegna, di ogni aggravamento del rischio. La Compagnia, ricevuta l’informativa, provvede a verificare se permangono i requisiti di assicurabilità, ai sensi dell’Art. 13 – “Persone assicurabili”, e:
Modifica dell’attività lavorativa
▪ se la nuova attività dichiarata rientra tra le attività assicurabili ai sensi di Polizza, il contratto prosegue e la Compagnia provvede a modificare il Premio, con effetto dal successivo rinnovo di Polizza, esclusivamente nel caso in cui dovesse modificarsi la classe di rischio dell’attività (come si evince dalla “Tabella delle attività” allegata alle presenti Condizioni di Polizza). Il nuovo Premio, che il Contraente sarà tenuto a pagare, sarà indicato nell’apposita appendice. La Compagnia in tal caso non applicherà, per i sinistri intercorrenti nel periodo tra la data di comunicazione e la scadenza di Polizza, le riduzioni di Indennizzo come indicato all’Art. 18 – “Criteri di indennizzabilità”;
▪ se la nuova attività dichiarata risulta rientrare tra quelle espressamente non assicurabili ai sensi della Polizza (come indicato al successivo Art. 14 – “Persone non assicurabili”), il contratto di assicurazione cessa anticipatamente e la Compagnia provvede a restituire al Contraente la parte di Premio imponibile versata per il periodo di copertura non goduto, a partire dalla data di invio della comunicazione;
Modifica dello stato di salute
▪ in base alla modifica di salute intercorsa la Compagnia si riserva di valutare il mantenimento del contratto di assicurazione o la sua cessazione dalla data di scadenza della Polizza. In quest’ultimo caso la Compagnia non applicherà, per i sinistri intercorrenti nel periodo tra la data di comunicazione e la scadenza di Polizza, le riduzioni di Indennizzo come indicato all’Art. 18 – “Criteri di indennizzabilità”;
Trasferimento della residenza dell’Assicurato all’estero
▪ se l’Assicurato si trasferisce all’estero, la copertura cessa anticipatamente, ai sensi del precedente Art. 4 – Cessazione dell’Assicurazione.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la cessazione dell’Assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.
Art. 11 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio (art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
La riduzione del Premio verrà formalizzata dalla Compagnia con apposita appendice e si applicherà dal rinnovo annuale successivo alla comunicazione del Contraente. Nessun rimborso di rateo-Premio verrà effettuato in corso di annualità.
Per ogni controversia in qualunque modo connessa alla presente Assicurazione sarà competente, in via esclusiva, il Foro dove ha sede, residenza o domicilio il Contraente/l’Assicurato.
PARTE II: COSA E’ COPERTO E COSA E’ ESCLUSO DALL’ASSICURAZIONE
Art. 13 – Persone assicurabili
Sono assicurabili le persone fisiche che possiedano, alla data di decorrenza del contratto, i seguenti requisiti:
▪ siano residenti in Italia (e mantengano questo requisito per tutta la durata del contratto);
▪ non abbiano superato il giorno del compimento del 74° anno di età. La polizza non si rinnova più il giorno del compimento del
75° anno di età dell’Assicurato, pertanto l’Assicurazione cessa al termine dell’annualità di effetto dell’“Ultimo Rinnovo”;
▪ risultino idonei in seguito alla valutazione dello stato di salute sulla base delle dichiarazioni dagli stessi rilasciate alla sottoscrizione del Questionario Sanitario;
▪ svolgano un’attività rientrante nelle categorie indicate alla “Tabella della Attività” riportata in allegato alle seguenti Condizioni di Assicurazione.
Art. 14 – Persone non assicurabili
Non sono assicurabili le persone affette da:
▪ Malformazioni gravi e permanenti (come, ad esempio, le malformazioni congenite quali: nanismo/gigantismo, mancanza di arti, cecità, sordità, sindrome di Down, etc.);
▪ Infermità dovute a malattie del sistema nervoso o della psiche (schizofrenia, psicosi, depressione, nevrosi, insufficienza mentale, demenza, Alzheimer, Parkinson, SLA, sclerosi multipla, cerebropatie, paresi, paralisi, epilessia);
▪ Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);
▪ Alcoolismo e/o tossicodipendenza;
▪ Invalidità permanenti da Infortunio con postumi valutati in misura superiore al 50%.
Il manifestarsi nell’Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato stesso, costituisce per la Compagnia aggravamento di rischio per il quale il Contraente è tenuto a darne informativa alla Compagnia come previsto dall’ Art. 10 “Aggravamento del rischio”.
Non sono in ogni caso assicurabili le persone che appartengono alle seguenti categorie professionali:
▪ Piloti e Assistenti di volo in servizio attivo;
▪ Sportivi, inclusi gli insegnanti di alpinismo, judo, karate e simili;
▪ Forze dell’ordine, Militari e Vigili del fuoco;
▪ Stunt-men / Acrobati;
▪ Artificieri / Addetti alla fabbricazione di esplosivi;
▪ Minatori/ Cavatori con uso di esplosivi e lavoro manuale;
▪ Guardie giurate;
▪ Investigatori privati;
▪ Palombari.
Art. 15 – Oggetto dell’Assicurazione
L’Assicurazione vale per gli infortuni professionali (ovvero gli infortuni che possono accadere all’Assicurato durante lo svolgimento dell’attività professione dichiarata in Polizza e di ogni altra attività svolta a titolo professionale, diversa da quanto dichiarato) e per gli infortuni extra professionali (ovvero gli infortuni che possono accadere all’Assicurato durante lo svolgimento di ogni normale attività che egli compia senza carattere di professionalità attinenti al governo della propria casa, inclusi i lavori domestici di ordinaria manutenzione, nonché durante il tempo libero e/o la pratica di sport ricreativi) accaduti ovunque nel mondo ed è prestata, salvo i casi di esclusione specificati all’Art. 16 – “Esclusioni (applicabili a tutte le garanzie)”, entro i limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, per le seguenti garanzie:
▪ MORTE E MORTE PRESUNTA per Infortunio (garanzia principale, sempre operante)
▪ INVALIDITÀ PERMANENTE da Infortunio (garanzia principale, sempre operante
▪ INDENNITA’ GIORNALIERA DA RICOVERO per Infortunio (garanzia facoltativa, operante solo se è acquistata e viene
indicata la somma assicurata nel Modulo di Polizza)
Per le garanzie sopra elencate valgono le seguenti estensioni:
1. Malore - La garanzia è estesa agli Infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza non dovuto a condizione patologica.
2. Colpi di sole e punture dl insetti - La garanzia è estesa alle conseguenze di colpi di sole e di calore nonché di punture di insetti (esclusa la malaria), morsi di animali e rettili.
3. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli Infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato, ingestione accidentale e/o assorbimento di sostanze nocive nonché annegamento accidentale.
4. Tumulti popolari - La garanzia è estesa agli Infortuni derivanti da tumulti popolari, aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico, sindacale o sociale, purché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva e volontaria.
5. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli Infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di vento, scariche elettriche o da improvviso contatto con corrosivi, nonché l’asfissia involontaria per subitanea e violenta fuga di gas e vapori.
6. Rapina - La garanzia è estesa agli Infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona.
7. Rischio guerra - La garanzia è estesa agli Infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace.
Sono comunque esclusi dalla garanzia gli Infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscono l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
8. Guida di qualsiasi veicolo o natante a motore - L’Assicurazione vale anche per gli Infortuni derivanti dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, a condizione che l’Assicurato sia in possesso di regolare patente di abilitazione alla guida, ove prescritta.
9. Sforzi muscolari, xxxxx - Xx garanzia vale per le conseguenze di sforzi muscolari e per le ernie aventi esclusivamente carattere traumatico. Per queste ultime:
- se l’Infortunio determina ernia operabile, non verrà corrisposta alcuna indennità;
- nel caso in cui l’ernia anche se bilaterale non risulti operabile secondo parere del medico, verrà corrisposta un’indennità a titolo di
Invalidità Permanente non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale;
- qualora insorga contestazione circa la natura e la operabilità dell’ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico;
10. Rischio volo - L’Assicurazione è estesa agli Infortuni subiti dall’Assicurato durante i viaggi aerei effettuati, come passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da compagnia di traffico regolare, salvo quelli effettuati su mongolfiere e dirigibili, e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile, nonché i voli di trasferimento su velivoli di ditte o privati condotti da piloti professionisti escluse, per questi ultimi, le trasvolate oceaniche.
Ai fini della Liquidazione, la somma delle garanzie di cui alla presente Polizza ed eventuali altre assicurazioni stipulate con la Compagnia direttamente dall'Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze Infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi massimi:
per persona: € 1.050.000,00 per i casi di Morte e di Invalidità Permanente Totale
per aeromobile complessivamente: € 2.600.000,00 per i casi di Morte e di Invalidità Permanente Totale
Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.
11. Ubriachezza - la garanzia vale anche per gli Infortuni subiti dall’Assicurato in stato di ubriachezza, escluso il caso illustrato all’Art. 16 punto d).
in caso di evento che colpisca una pluralità di persone
12. Calamità naturali - A parziale deroga dell’art. 1912 del Codice Civile, l’Assicurazione è estesa agli Infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche. Resta convenuto però che,
assicurate con la medesima tipologia di contratto ovvero contratti di Assicurazione Infortuni con la Compagnia, l’esborso massimo di quest’ultima non potrà superare la somma di € 2.600.000,00. Qualora gli Indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopraindicato, gli Indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione alle singole somme assicurate e la Compagnia restituirà ad ognuno il Premio in proporzione alla somma non liquidata.
13. Alpinismo - Si intendono compresi gli Infortuni subiti dall’Assicurato durante la pratica dell’alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai:
- fino al 3° grado, anche senza accompagnamento;
- oltre il 3° grado purché con accompagnamento di guida professionista, istruttore nazionale di Club Alpini, istruttore di scuole di alpinismo o di sci alpino riconosciute da Club Alpini Nazionali.
14. Rinuncia alla rivalsa - La Compagnia rinuncia a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto ad ogni azione di regresso verso i terzi responsabili dell’Infortunio per le prestazioni da essa effettuate in forza del presente contratto.
15. Servizio di leva volontaria - L’Assicurazione resta valida durante il servizio di leva volontaria purché in tempo di pace. L’Assicurazione non comprende gli Infortuni subiti durante l’arruolamento per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale, fermo il diritto per l’Assicurato di richiedere la risoluzione dell’Assicurazione stessa, né gli Infortuni subiti durante la partecipazione a interventi militari fuori dai confini della Repubblica Italiana, fermo il diritto per l’Assicurato di richiedere la sospensione dell’Assicurazione. Nel caso di risoluzione, spetta all’Assicurato il rimborso della parte di premio relativa al periodo di Assicurazione non goduto, mentre nel caso di sospensione l’Assicurato ha diritto di ottenere la proroga dell’Assicurazione per un periodo uguale a quello della sospensione.
16. Diabete - La garanzia si intende prestata anche nei confronti di persone affette da diabete, fermo restando che sono esclusi gli
Infortuni che siano diretta conseguenza della malattia.
Art. 15.1 – Garanzia “MORTE E MORTE PRESUNTA PER INFORTUNIO”
In caso di Infortunio, indennizzabile ai sensi della presente Polizza, avvenuto nel periodo dell’Assicurazione che ha avuto come conseguenza diretta la Morte dell’Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno in cui l’Infortunio è avvenuto, la Compagnia, corrisponde ai Beneficiari designati un Indennizzo pari all’intera somma assicurata indicata in corrispondenza della garanzia nel Modulo di Polizza; in difetto di designazione dei Beneficiari, la Compagnia liquida la somma assicurata, in parti uguali, agli eredi legittimi.
Per i casi che seguono, sono previste le seguenti estensioni automatiche di massimale, purché tali somme non superino il cumulo previsto all’Art. 8 – “Altre assicurazioni”:
▪ in caso di Morte per incidente stradale dell’Assicurato: la somma assicurata si intende incrementata del 50%;
▪ in caso di Morte contemporanea per incidente stradale dell’Assicurato con il proprio coniuge (o convivente “more uxorio”) in presenza di figli minori e/o portatori di handicap (con invalidità superiore al 50%) della coppia: la somma assicurata si intende incrementata del 100%.
Qualora, a seguito di Infortunio indennizzabile a termini della presente Polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Compagnia liquiderà ai Beneficiari, o in difetto di loro designazione agli eredi legittimi in parti uguali, la
somma assicurata prevista per il caso di Morte. La Liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di Morte Presunta a termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.
Resta inteso che se dopo il pagamento dell’Indennizzo dovesse emergere che l’Assicurato è vivo, la Compagnia avrà diritto all’integrale restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, I’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’Invalidità Permanente eventualmente subita.
Art. 15.2 – Garanzia “INVALIDITA’ PERMANENTE DA INFORTUNIO”
In caso di Infortunio, indennizzabile ai sensi della presente Polizza, avvenuto nel periodo dell’Assicurazione che ha avuto come conseguenza diretta un’Invalidità Permanente la Compagnia corrisponde all’Assicurato un Indennizzo con i seguenti criteri e modalità: Applicazione della Franchigia relativa
▪ non viene corrisposta alcuna indennità per Invalidità Permanente quando questa è di grado inferiore o pari al 5% della totale; nel caso di invalidità superiore al 5% e fino al 35% viene corrisposta la sola parte eccedente il 5%
▪ per Invalidità Permanente superiore al 35% e fino al 65% non si applica alcuna Franchigia indennizzando l’Assicurato dei punti effettivi accertati;
▪ se in seguito ad Infortunio vengono accertati postumi invalidanti superiori al 65% della invalidità totale, la Compagnia parifica al 100% l’indennità risarcibile e liquida l’intera somma assicurata.
Modalità di accertamento e criteri di valutazione
Il grado di Invalidità Permanente da Infortunio viene valutato facendo riferimento ai valori elencati nella “Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente” (D.P.R. 30-06-1965 N. 1124) e successive modifiche intervenute sino alla data di stipula del presente contratto ed è stabilito, previa presentazione del certificato di guarigione, nel momento in cui i postumi invalidanti si sono stabilizzati.
L'Indennizzo per Invalidità Permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato.
L’Indennizzo è dovuto se l'invalidità stessa si stabilizza anche successivamente alla scadenza di Polizza - entro due anni dal giorno dell'Infortunio avvenuto durante il periodo di validità della Polizza.
La Compagnia si impegna a comunicare all’Assicurato, effettuati gli opportuni accertamenti e verifiche, l’esito della valutazione del Sinistro entro 90 giorni dal ricevimento del certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione dei presidi correttivi.
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
Nel caso in cui l’Infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica dell'arto stesso.
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificata nella Tabella INAIL, la valutazione del grado di invalidità verrà stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
Diritto all’Indennizzo in caso di decesso dell’Assicurato per cause indipendenti dal Sinistro
Il diritto all’indennità per Invalidità Permanente da Infortunio è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l'Assicurato muore per cause indipendenti dall'Infortunio denunciato e prima che l'Indennizzo sia stato pagato, la Compagnia, ricevuto il certificato di Morte dell'Assicurato e la documentazione indicata all’Art. 17 – “Obblighi in caso di Sinistro” della sezione che segue, liquida agli eredi o aventi causa:
▪ l'importo in precedenza concordato con l’Assicurato oppure, in mancanza
▪ l'importo offerto oppure, se non vi è stata ancora l'offerta
▪ l'importo oggettivamente determinabile dalla Compagnia in base alla valutazione della documentazione già ricevuta (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL) corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica (vedasi dettaglio alla successiva sezione). La Compagnia, in tal caso, s'impegna a comunicare agli eredi o aventi diritto l'esito della valutazione del Sinistro entro i 90 giorni successivi al ricevimento della suddetta documentazione.
Art. 15.3 – Garanzia “INDENNITA’ GIORNALIERA DA RICOVERO PER INFORTUNIO”
La presente garanzia è operante se espressamente scelta dal Contraente alla sottoscrizione della Polizza.
Se, in conseguenza di un Infortunio indennizzabile ai sensi della presente Polizza, l'Assicurato viene ricoverato in Istituto di Cura legalmente riconosciuto, la Compagnia corrisponde l'indennità giornaliera assicurata, pattuita per ogni giorno di Ricovero, per un periodo massimo di 365 giorni.
L'indennità viene liquidata a degenza ultimata dietro presentazione dei documenti giustificativi che riportino l'esatto periodo di degenza.
Art. 16 – Esclusioni (applicabili a tutte le Garanzie)
Sono esclusi dall’Assicurazione gli Infortuni derivanti:
a) dalla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore, nonché dall’uso e guida di mezzi subacquei ed aerei (salvo quanto previsto dall’estensione di cui al precedente Art. 15 punto 10 – Rischio volo);
b) dall’esercizio delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce ed accesso a ghiacciai (salvo quanto previsto dall’estensione di cui al precedente Art. 15 punto 13 - Alpinismo), pugilato, lotta nelle sue varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci ed idroscì, sci acrobatico, xxx (guidoslitta), rugby, football americano, immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere;
c) dalla partecipazione a corse e gare e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di:
- raduni automobilistici o gare di regolarità pura;
- altre manifestazioni di carattere ricreativo che non comportino l’impiego di veicoli o natanti a motore;
- regate veliche o raduni cicloturistici;
d) dalla guida, in stato di ubriachezza, di qualsiasi mezzo di locomozione (a titolo esemplificativo, non esaustivo: auto, moto, biciclette, ecc.) nonché quelli conseguenti all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
e) quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose dolose o di atti temerari, restando comunque coperti da garanzia gli
Infortuni conseguenti ad atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà;
f) da stato di guerra e insurrezioni (salvo quanto previsto dall’estensione di cui al precedente Art. 15 punto 7 – Xxxxxxx Xxxxxx) e da atti di terrorismo causati da sostanze nucleari, biologiche, chimiche non utilizzate per scopi pacifici;
g) da trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
h) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non rese necessarie da Infortunio;
i) da tentato suicidio e/o autolesionismo;
Sono inoltre esclusi gli infarti e le ernie (salvo quelle traumatiche di cui al precedente Art. 15 punto 9 – Sforzi Muscolari, Xxxxx).
PARTE III: DENUNCIA E VALUTAZIONE DEL SINISTRO - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Art. 17 – Obblighi in caso di Sinistro
La denuncia dell’Infortunio deve essere effettuata per iscritto alla Compagnia, anche per il tramite dell’Intermediario, entro 3 (tre) giorni dalla data di avvenimento del Sinistro o dal momento in cui il Contraente/l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, con l’indicazione delle cause che lo hanno determinato, corredata di certificato medico.
Successivamente il Contraente/l’Assicurato o i suoi aventi diritto deve/devono:
a) documentare il decorso delle lesioni con ulteriori certificati medici sino a guarigione avvenuta;
b) fornire, in ogni caso, alla Compagnia il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL).
Quando l’Infortunio abbia cagionato la Morte dell’Assicurato, o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso scritto alla Compagnia.
In questo caso i Beneficiari designati ovvero, in mancanza, gli eredi legittimi e/o testamentari, devono presentare:
▪ documentazione medica e cartella clinica qualora ci sia stato un Ricovero;
▪ certificato di Morte;
▪ atto notorio da cui risulti l'identificazione degli eredi;
▪ nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra i Beneficiari o gli eredi legittimi e/o testamentari, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
▪ eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del Sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.
L’Assicurato o, in caso di Morte, i Beneficiari o i suoi aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Compagnia ed a qualsiasi indagine, perizia o accertamento che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso.
Si precisa che le spese relative ai certificati medici e ogni altra documentazione medica richiesta, salvo sia stato contrariamente convenuto, sono a carico dell'Assicurato.
Art. 18 – Criteri di indennizzabilità
indennizzabili.
La Compagnia corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute, pertanto I’influenza che l’Infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare rispetto all’esito delle lesioni prodotte dall’Infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, I’indennità per Invalidità Permanente è liquidata per le sole
conseguenze dirette cagionate dall’Infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.
Fermo il disposto degli Artt. 9,10,11,14 e 16, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell’Attività professionale dichiarata senza che l'Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Compagnia, in caso di Infortunio che avvenga nello svolgimento delle diverse attività l’Indennizzo sarà corrisposto:
▪ integralmente, se la diversa attività non aggrava il rischio;
▪ nella ridotta misura indicata nella tabella delle percentuali di indennizzo che segue, se la diversa attività aggrava il rischio:
TABELLA DELLE PERCENTUALI DI INDENNIZZO
CLASSE: | Attività dichiarata | ||||
A | B | C | D | ||
Attività svolta al momento del sinistro | A | 100 | 100 | 100 | 100 |
B | 85 | 100 | 100 | 100 | |
C | 70 | 85 | 100 | 100 | |
D | 55 | 75 | 85 | 100 |
A tal fine, per determinare il livello di rischio dell'attività dichiarata nel Modulo di Polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del Sinistro, si farà riferimento alla «Tabella delle attività», in calce alle presenti Condizioni di Assicurazione, ove sono indicate anche le corrispondenti classi di rischio.
Per la classificazione di attività eventualmente non specificate in tabella saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una attività elencata.
Art. 19 – Controversie - Arbitrato irrituale
In caso di controversie di natura medica sul grado di Invalidità Permanente da Infortunio, nonché sui criteri di indennizzabilità e modalità di accertamento di cui agli articoli precedenti, le parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel quale caso il Collegio può intanto concedere un acconto sull’Indennizzo.
L'Indennizzo dovuto per la garanzia “Indennità giornaliera da ricovero per infortunio” è cumulabile con quelli dovuti per Morte e/o
Invalidità Permanente da Infortunio.
Non sono invece cumulabili fra loro:
la differenza tra l’indennità pagata per Invalidità Permanente e quella
▪ le indennità per Morte da Infortunio e Invalidità Permanente da Infortunio; pertanto se, dopo il pagamento di un’indennità per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell’Infortunio ed in conseguenza di questo, I’Assicurato muore, la Compagnia corrisponde ai Beneficiari designati o in difetto agli eredi,
assicurata per il caso di Xxxxx, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario;
▪ le indennità dovute per Morte dell’Assicurato causata da incidente stradale e per Morte contemporanea dei coniugi a seguito di incidente stradale.
Art. 21 – Pagamento dell’Indennizzo
La Compagnia, ricevuta la denuncia del Sinistro e tutta la documentazione a supporto, valutata la sussistenza del diritto all’Indennizzo provvede al pagamento entro 15 (quindici) giorni dalla restituzione da parte dell’Assicurato (o dell’avente diritto) della quietanza di Indennizzo trasmessagli, firmata per accettazione. Il pagamento dell’Indennizzo è eseguito, nella valuta corrente.
ALLEGATO 1: ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO
Di seguito gli articoli del Codice Civile richiamati nel testo contrattuale:
Art. 60 - Altri casi di dichiarazione di morte presunta
Oltre che nel caso indicato nell'articolo 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:
1) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità;
2) quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità;
3) quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortu nio è avvenuto.
Art. 62 - Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta
La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'articolo 60 può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte.
Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50.
Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso.
Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con xxxx e colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’Assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di voler esercitare l’impugnazione.
L’Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno.
Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’Assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’Assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’Assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 Codice Civile
Art. 1898 - Aggravamento del Rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’Assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’Assicuratore non avrebbe consentito l’Assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’Assicuratore può recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’Assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’Assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’Assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini del recesso, l’Assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1901 - Mancato pagamento del premio
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi recedenti
il contratto è risoluto di diritto se l’Assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di Assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1910 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell’art. 1913 Codice Civile, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun Assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’Assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un Assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri Assicuratori.
Art. 1913 - Avviso all’Assicuratore in caso di Sinistro
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’Assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui si è verificato il sinistro o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’Assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di contestazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
ALLEGATO 2: TABELLA DELLE ATTIVITA’
IMPRENDITORE IN GENERE SENZA LAVORO MANUALE | I160 |
INDOSSATRICI/INDOSSATORE | I200 |
INGEGNERE SENZA ACCESSO AI CANTIERI | I220 |
INSEGNANTE DI MATERIE SPERIM. E NON DI PRAT. PROF. | I270 |
INTERPRETE | I290 |
MAGISTRATO | M110 |
MANICURE: ADDETTO | M150 |
MASSAGGIATORE | M190 |
MEDICO | M240 |
MUSICISTA | M340 |
NEGOZIO DI ABITI E CONFENZIONI IN GENERE: ADDETTO | N100 |
NEGOZIO DI ARTICOLI IN PELLE E CALZATURE: ADDETTO | N110 |
NEGOZIO DI ARTICOLI SANITARI, FARMACIA: ADDETTO | N150 |
NEGOZIO DI CARTOLIBRERIA: ADDETTO | N130 |
NEGOZIO DI CINE-FOTO-OTTICA, STRUMENTI MUSICALI: ADDETTO | N140 |
NEGOZIO DI GIOCATTOLI E ARTICOLI SPORTIVI: ADDETTO | N120 |
NEGOZIO DI OREFICIERIA, OROLOGERIA: ADDETTO | N160 |
NEGOZIO DI PANETTERIA, GELATERIA SENZA PRODUZIONE: ADDETTO | N170 |
NEGOZIO DI TABACCHERIA, PROFUMERIA, VINI: ADDETTO | N190 |
NOTAIO | N280 |
ODONTOTECNICO | O100 |
OSTETRICO/A | O160 |
PARRUCCHIERE/A | P120 |
PEDICURE | P150 |
PENSIONATO/A SENZA ATTIVITA' LAVORATIVA | P180 |
PERITO LIBERO PROFESSIONISTA OCCUPATO ANCHE ALL'ESTERO | P190 |
PITTORE: ARTISTA | P210 |
PUERICULTRICE | P290 |
RADIOLOGO | R130 |
REVISORE DI CONTI | R150 |
RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI: ADDETTO DI LABORATORIO | R180 |
SAGRESTANO | S100 |
SARTO | S140 |
SCENOGRAFO | S170 |
SCRITTORE | S180 |
STUDENTI | S330 |
UFFICIALE GIUDIZIARIO | U100 |
VETRINISTA | V140 |
CLASSE A
DESCRIZIONE | CODICE |
AGENTE D'AFFARI: XXXXX, CAMBIO, IMMOBILIARE | A150 |
AGENTE DI ASSICURAZIONI | A160 |
AGENTE DI COMMERCIO / MARITTIMO /DOGANALE | A170 |
ALBERGATORE SENZA PRESTAZIONI MANUALI | A210 |
AMBASCIATORE | A290 |
AMMINISTRATORE | A300 |
ANTIQUARIO SENZA RESTAURO | A330 |
ARCHITETTO SENZA ACCESSO AI CANTIERI | A340 |
ASSICURAZIONI: ISPETTORE E LIQUIDATORE | A410 |
ATTORE | A430 |
AUTOSCUOLA: ISTRUTTORE DI TEORIA | A460 |
AUTOTRASPORTI: TITOLARE/DIPENDENTE SENZA LAVORO MANUALE | A480 |
AVVOCATO / PROCURATORE LEGALE | A510 |
BABY-SITTER | B120 |
BALLO: INSEGNANTE | B110 |
BANDITORE D'ASTE | B130 |
XXXXXXXX | P120 |
BENESTANTE SENZA ALCUNA ATTIVITA' PROFESSIONALE | B160 |
BIBLIOTECARIO | B170 |
BIOLOGO | B210 |
CALLISTA | C120 |
CANTO: MAESTRO | C170 |
CASALINGA | C250 |
CENTRI ELETTRONICI: ADDETTO | C320 |
CINEMATOGRAFI: ADDETTO | C390 |
CLERO: APPARTENENTE | C400 |
COLLABORATORE FAMILIARE | B120 |
COMMERCIALISTA | C440 |
CONCESSIONARI AUTOMOTOVEICOLI: ADDETTO VENDITA | C490 |
DIRIGENTI ESCLUSO ACCESSO CANTIERI OFFICINE PONTEGGI IMPALCATURE | I160 |
DISEGNATORE | D100 |
FARMACISTA | F150 |
FOTOGRAFO | F210 |
GEOMETRA SENZA ACCESSO AI CANTIERI | G130 |
GIORNALAIO | G200 |
GRAFICO | G240 |
IMPIEGATI E QUADRI SENZA ACCESSO A CANTIERI PONTEGGI OFFICINE IMPALCATURE | I140 |
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO IN GENERE | I140 |
CLASSE B
DESCRIZIONE | CODICE |
ADDETTO ALLE ANALISI DI LABORATORIO | A310 |
AGRICOLTORE SENZA LAVORO MANUALE | A180 |
AGRONOMO | A200 |
ALBERGATORE CON PRESTAZIONI MANUALI | A220 |
ALLEVATORE SENZA LAVORO MANUALE | A260 |
ARCHITETTO CON ACCESSO AI CANTIERI | A350 |
ASSISTENTE SOCIALE | A420 |
AUTISTA DI AUTOVETTURE PRIVATE, TAXI, AUTOAMBULANZE, AUTOFUNEBRI | A440 |
AUTOSCUOLA: ISTRUTTORE DI GUIDA | A470 |
BAGNINO | B100 |
BARISTA | B140 |
BECCHINO | B150 |
BIDELLO | B190 |
BISCOTTI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE | B230 |
CAFFE' E SURROGATI: ADDETTO ALLA TORREFAZIONE | C100 |
CAMERIERE | C140 |
CANESTRI, CESTE E SIMILI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE | C150 |
CARAMELLE: ADDETTO ALLA PRODUZIONE | C190 |
CARTA E CARTONI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE | C240 |
CARTOLINE: ADDETTO ALLA PRODUZIONE | C230 |
CAVATORI: PROPRIETARI E ADDETTI SENZA LAVORO MANUALE | C290 |
CERAMISTA: PRODUZIONE E DECORAZIONE | C340 |
CERE: ADDETTO ALLA PRODUZIONE | C330 |
CESALLATORE | C350 |
COMBUSTIBILI: ADDETTO NEI DEPOSITI | C430 |
COMMERCIANTE AMBULANTE | C460 |
COMMESSO VIAGGIATORE | C470 |
CONIATORE DI MONETE, MEDAGLIE E SIMILI | C500 |
CORDE E SPAGHI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE | C510 |
CORNICIAIO | C520 |
COSMETICI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE | C530 |
CUOCO | C550 |
DIRIGENTE CON ACCESSO A CANTIERI OFFICINE PONTEGGI IMPALCATURE | I170 |
DISTILLERIE: ADDETTO | D120 |
DOLCIUMI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE | X000 |
XXXXXXXXX | X000 |
ENOLOGO E ENOTECNICO | E140 |
ESTETISTA | E150 |
FACCHINO DI PICCOLI COLLI | F110 |
FATTORINO | F160 |
FLORICOLTORE | F180 |
FOTOREPORTERS | F220 |
GEOLOGO | G120 |
GEOMETRA CON ACCESSO AI CANTIERI | G140 |
GESTORI DI AUTORIMESSE (SENZA RIPARAZIONE) | S290 |
GIARDINIERE E VIVAISTA | G150 |
GIOCOLIERE | G180 |
GIOIELLI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE | G190 |
GIORNALISTA: CRONISTA, CORRISPONDENTE | G210 |
GOMMA: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI OGGETTI | G230 |
GUANTI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE | G250 |
GUARDIA CAMPESTRE | G280 |
GUARDIAPESCA | G270 |
GUIDA TURISTICA | G300 |
IMPAGLIATORE | I130 |
IMPIEGATI E QUADRI CON ACCESSO A CANTIERI OFFICINE PONTEGGI IMPALCATURE | I150 |
IMPIEGATO TECNICO IN GENERE | I150 |
IMPRENDITORE EDILE CHE OCCAS. LAVORA MANUALMENTE | I180 |
IMPRENDITORE IN GENERE CHE OCCASIONALMENTE LAVORA MANUALMENTE | I170 |
INCISORE | I190 |
INFERMIERE/A | I210 |
INGEGNERE CON ACCESSO AI CANTIERI | I230 |
INSEGNANTE DI ED. FISICA, SCI, BASKET, TENNIS, NUOTO | I260 |
INSEGNANTE DI MATERIE SPERIM. ANCHE IN LABORATORIO | I280 |
LAVANDERIE STIRERIE: ADDETTO | L140 |
LAVORATORI DIPENDENTI DIVERSI DA IMPIEGATI QUADRI E DIRIGENTI SENZA USO DI MACCHINE E ACCESSO A OFFICINE CANTIERI PONTEGGI E IMPALCATURE | O120 |
LEGATORE DI LIBRI | L150 |
LINO: ADDETTO ALLA LAVORAZIONE | L160 |
LITOGRAFO | L180 |
LUCIDATORE DI MOBILI | L200 |
MANEGGIO: PROPRIETARIO | X000 |
XXXXXX XXXXXXXXXX: UFFICIALE | M160 |
MATERASSAIO | M200 |
MEDIATORE DI BESTIAME | M230 |
MUGNAIO | M320 |
NEGOZIO DI CAFFETTERIA, BAR, BOTTIGLIERIA: ADDETTO | N250 |
NEGOZIO DI CASALINGHI, ARMI: ADDETTO | N210 |
NEGOZIO DI ELETTRODOMESTICI, RADIO SENZA INSTALLAZIONE: ADDETTO | N230 |
NEGOZIO DI FERRAMENTA, COLORI E VERNICI: ADDETTO | N220 |
NEGOZIO DI FRUTTA E VERDURA: ADDETTO | N200 |
NEGOZIO DI PANETTERIA, GELATERIA C/PROD.: ADDETTO | N180 |
NEGOZIO DI PIZZERIA, RISTORANTE: ADDETTO | N260 |
NEGOZIO DI SALUMERIA, ROSTICCERIA: ADDETTO | N240 |
OMBRELLI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE | O110 |
OPERAIO SPECIALIZZATO (TECNICO) | O120 |
ORAFO: FABBRICAZIONE DI OGGETTI | O140 |
ORTOPEDICI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI ARTICOLI | O150 |
OTTICA: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI ARTICOLI | O170 |
PAGLIA: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI ARTICOLI | P100 |
PARAMEDICI | I210 |
PASTICCERE | P130 |
PELLICCIAIO | P170 |
POMPE FUNEBRI: TITOLARE E ADDETTI | P260 |
PORTIERE DI STABILI | P280 |
RADIO E TELEVISIONE: ADDETTO ALLA RIPARAZIONE | R110 |
REGISTA | R140 |
RESTAURATORE IN GENERE SENZA USO DI IMPALCATURE | R160 |
SANITARI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI ARTICOLI | S120 |
SAPONI E DETERSIVI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE | X000 |
XXXXX: GESTORE O ADDETTO | S150 |
SIGARI E SIGARETTE: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE | S230 |
SPAZZOLE: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE | S250 |
SPORTS: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI ARTICOLI | S270 |
STAZIONI DI SERVIZIO: ADDETTO SENZA MANUTENZIONE E LAVAGGIO | S290 |
STRUMENTI MUSICALI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE | S310 |
SUGHERO: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI OGGETTI | S340 |
TAPPEZZIERE | T110 |
TIMBRI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE | T140 |
TINTORIE: ADDETTO | T150 |
TOPOGRAFO | T170 |
VETERINARIO | V120 |
ZUCCHERO: ADDETTO ALLA PRODUZIONE E RAFFINAZIONE | Z110 |
CLASSE C
DESCRIZIONE | CODICE |
ADDETTO ALLA DISTILLAZIONE DI ALCOOLICI | A230 |
ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI ARMI | A370 |
ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI OGGETTI D'ARGENTERIA | A360 |
ADDETTO ALLE AFFISSIONI | A140 |
ADDETTO FABBR / INSTALLAZ / MANUTENZ / ASCENSORI | A390 |
ADDETTO IMBOTTIGL. ACQUE MINERALI | A110 |
ADDETTO INDUSTRIA ALIMENTARE E CONSERVIERA | A240 |
ADDOBBATORE | A130 |
ALLENATORE SPORTIVO | A250 |
ALLEVATORE DI EQUINI CON LAVORO MANUALE | A270 |
ALLEVATORE DI QUALSIASI SPECIE DI ANIMALI | A280 |
ANTENNISTA | A320 |
ARROTINO | A380 |
BICICLETTE: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE | B180 |
BILANCE: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE | B200 |
BIRRA: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE E IMBOTTIGLIAM. | B220 |
BOTTONI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE | B250 |
BRONZO: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI OGGETTI | B260 |
CALZOLAIO | C130 |
CANTONIERE | C180 |
CARROZZIERE DI AUTOVEICOLI | C220 |
CASALINGHI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE | C260 |
CASEIFICI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE | C270 |
CASSEFORTI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE | C280 |
CHIMICO | C360 |
CICLOMOTORI: ADDETTI ALLA PRODUZIONE | C380 |
COLORI E VERNICI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE | C410 |
COLTELLI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE | C420 |
CONCERIE: ADDETTO ALLA CONCIA | C480 |
CROMATORE DI METALLI | C540 |
CUOIO: ADDETTO ALLA LAVORAZIONE | C560 |
DISINFESTATORE | D110 |
ELETTRAUTO | E110 |
ELETTRICISTA | E120 |
ELETTRODOMESTICI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE | E130 |
FILATURA: ADDETTO ALLA LAVORAZIONE | F190 |
GALVANISTA | G100 |
GAS: ADDETTO ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI | G110 |
GIARDINI ZOOLOGICI: ADDETTO | G160 |
GIOCATTOLI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE | G170 |
GIOSTRAIO | G220 |
IDRAULICO | I100 |
IMBIANCHINO SOLO ALL'INTERNO DI EDIFICI | I110 |
LAMIERE: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE | L100 |
LAMPADARI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE | L110 |
LAMPADINE: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE | L120 |
LAVORATORI DIPENDENTI DIVERSI DA IMPIEGATI QUADRI E DIRIGENTI CON USO DI MACCHINE E ACCESSO AD OFFICINE CANTIERI PONTEGGI E IMPALCATURE | O130 |
LIQUORI, VINI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE E IMBOTTIGLIAMENTO | L170 |
CLASSE D
DESCRIZIONE | CODICE |
ADDETTO ABBATTIMENTO PIANTE | A100 |
ADDETTO IMPRESA DI ASFALTATURA | A400 |
AGRICOLTORE CON LAVORO MANUALE | A190 |
AUTISTA DI AUTOBUS, MOTOCARRI, MACCHINE OPERATRICI | A450 |
AUTOTRASPORTI: TIT/DIP. GUIDA AUTOCARRI / CARICO/SCARICO | A490 |
BOMBOLE: ADDETTO AL RIEMPIMENTO | B240 |
CANTIERI NAVALI: OPERAIO | C160 |
CARPENTIERE IN LEGNO O FERRO | C210 |
CAVATORI: SENZA USO DI ESPLOSIVI CON LAV. MANUALE | C300 |
CUSTODE DI CARCERI E CASE DI PENA | C200 |
DRAGATORE DI FIUMI E CANALI | X000 |
XXXXXXXX | E100 |
FABBRO | F100 |
FACCHINO ADDETTO AL CARICO E SCARICO DI MERCI | F120 |
FALEGNAME | F130 |
FERRO: ADDETTO ALLA LAVORAZIONE | F170 |
FONDERIA: ADDETTO ALLA LAVORAZIONE | F200 |
IMBIANCHINO ANCHE ALL'ESTERNO DI EDIFICI | I120 |
LATTONIERE ANCHE CON USO DI IMPALCATURE O PONTI | L130 |
MACELLAIO CON PARTECIPAZIONE ALLA MACELLAZIONE | M100 |
MANEGGIO: ADDETTO | X000 |
XXXXXXXXXXX: ADDETTO ALLA LAVORAZIONE | M250 |
MOBILIERE: FABBRICAZIONE INSTALLAZIONE | M300 |
MURATORE | M330 |
PESCATORE: PESCA COSTIERA | P200 |
SEGHERIE DI LEGNAMI: ADDETTO | S200 |
SEGHERIE DI MARMI: ADDETTO | S210 |
SERRAMENTI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE / INSTALLAZIONE | S220 |
SPAZZACAMINO | S240 |
VETRAIO: PRODUZIONE E INSTALLAZIONE | V130 |
ZOO: ADDETTO | Z100 |
LUBRIFICANTI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE | L190 |
MAIOLICHE E PIASTRELLE: ADDETTO ALLA FABBRICAZ. | M120 |
MARINA MERCANTILE: ADDETTO DI MACCHINA O COPERTA | M170 |
MARMISTA | M180 |
MATERIALI DA COSTRUZIONE: ADDETTO ALLA FABBRICAZ. | M210 |
MECCANICO | M220 |
MINIERE: DIRETTORE TECNICO O INGEGNERE | M280 |
MOTOCICLI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE O RIPARAZIO | M310 |
NETTURBINO OPERATORE ECOLOGICO | N270 |
OPERAIO GENERICO | O130 |
PAVIMENTATORE PIASTRELLISTA | P140 |
PELLI: ADDETTO ALLA LAVORAZIONE | P160 |
PLASTICA: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI | P220 |
PNEUMATICI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE | P230 |
PNEUMATICI: ADDETTO ALLA RIPARAZIONE | P240 |
PORCELLANA: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI OGGETTI | P270 |
PULIZIA: TITOLARE O ADDETTO DI IMPRESA | P300 |
RADIO E TELEVISIONE: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE | R100 |
RADIOTECNICO: RIPARAZIONE E INSTALLATORE DI ANTENNE | R120 |
RESTAURATORE DI MOBILI O CON USO DI IMPALCATURE | R170 |
RISCALDAMENTO: INSTALLATORE E MANUT. DI IMPIANTI | R190 |
ROULOTTES: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE | R200 |
SALDATORE | S110 |
SCARPE: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE | S160 |
SCULTORE | S190 |
SPECCHI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE | S260 |
STAGNINO | S280 |
STAZIONI DI SERVIZIO: ADDETTO CON MANUTENZIONE E LAVAGGIO | S300 |
STUCCATORE | S320 |
TAPPARELLISTA | T100 |
TELEFONI: ADDETTO ALLA INSTALLAZIONE | T120 |
TESSITORE E OPERAIO TESSILE | T130 |
TIPOGRAFO | T160 |
TORNITORE | T180 |
TRAFILERIE: ADDETTO | T190 |
TRASLOCHI: ADDETTO | T200 |
UTENSILI: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE | U110 |
VALIGE: ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE | V100 |
VERNICI: ADDETTO ALLA PRODUZIONE | V110 |
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