BANDO - PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALLA L. 431/1998, ART. 11 - ANNUALITÀ 2021
COMUNE DI CAPOTERRA
Città Metropolitana di Cagliari
6° Settore SERVIZI SOCIALI
BANDO - PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALLA L. 431/1998, ART. 11 - ANNUALITÀ 2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTE:
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11;
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999; Deliberazione della Giunta regionale n. 37/40 del 09/09/2021;
PREMESSO
Che con Determinazione del Responsabile del Settore n.975 del 26.11.2021 è stato approvato il presente bando per l’annualità 2021;
RENDE NOTO
Che a far data dalla pubblicazione del presente bando gli aspiranti beneficiari in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2021 a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della L. 431/98, e fino ad esaurimento delle risorse assegnate, utilizzando esclusivamente la modulistica on line predisposta dal Comune, entro e non oltre il termine del 15.01.2022
ART. 1 - DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
Possono presentare domanda di accesso ai contributi gli aspiranti beneficiari che, alla data di pubblicazione del presente Bando, risultino in possesso dei seguenti requisiti:
1.Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato aderente all’Unione Europea.
2. I cittadini di altri Stati (extracomunitari) sono ammessi a condizione che siano in possesso di un regolare titolo di soggiorno;
3. Residenza anagrafica nel Comune di Capoterra. Il requisito della residenza deve sussistere al momento della presentazione della domanda.
4. Titolarità di un regolare contratto di locazione, esclusivamente ad uso abitativo, di unità immobiliare di proprietà privata, (escluse le categorie catastali A1, A8, A9) corrispondente alla propria residenza anagrafica, ubicata nel comune di Capoterra e adibita ad abitazione principale o esclusiva, stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula, regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate(ex art. 2, comma 1 della Legge 431/1998) o depositato per la registrazione ed in regola con le registrazioni annuali o assoggettato al regime di canoni di edilizia agevolata.
La locazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda.
La locazione deve permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. Titolarità contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27/12/2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.
Sia il richiedente che i componenti il nucleo familiare non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
Il contratto non deve essere stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.
5. Sono esclusi dai benefici di cui al presente bando:
a) coloro che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
b) coloro che risultino titolari, essi stessi o uno dei componenti del proprio nucleo familiare di: diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.
c) coloro che risultino titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile); A8 (ville); A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili);
ART. 2 – NUCLEO FAMILIARE
Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223. Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti facenti parte della famiglia anagrafica.
Si precisa inoltre quanto segue:
• Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive;
• I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
• Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.
• In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.
ART. 3 - REQUISITI ECONOMICI PER OTTENERE I BENEFICI
La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021:
Fascia A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (13.338,26), rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l’ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 4% l’incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
− Fascia B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata (14.162,00), rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00;
− Fascia Covid: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00 rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.
Per l’ammissibilità alla Fascia Xxxxx, ai sensi dell’art 1 , comma 4 del DM n 290 del 19/07/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.
ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO
L’ entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320,00 per la fascia B e la fascia Covid non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all’ISEE del beneficiario.
Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l’anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.
Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell’ISEE mentre per la fascia B e la fascia Covid è pari al 24% dell’ISEE Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999). Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile (C=CA-CS). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato. In considerazione del fatto che l’importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l’intero fabbisogno, per ragioni di equità e parità di trattamento, si effettuerà la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A, B e C di cui al presente articolo.
ART. 5 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il Comune provvederà all’erogazione del Contributo, previo accreditamento, dei fondi, da parte della Regione Autonoma della Sardegna. Qualora l’importo del finanziamento sia inferiore al fabbisogno stimato, i contributi saranno concessi in misura proporzionale, in maniera da soddisfare, anche parzialmente, tutte le richieste ammesse. I beneficiari, al fine dell’ottenimento del contributo, saranno invitati a presentare le ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione per l’anno 2021, le quali dovranno contenere:
1. nominativo e firma del locatore;
2. nominativo del conduttore;
3. importo del canone;
4. causale;
5. periodo a cui il canone si riferisce.
ART. 6 - CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE
Si premette che la non cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina la riduzione dell’erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l’altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell’altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel caso, di seguito descritto, del Reddito di Cittadinanza.
Viceversa, la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell’erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione. Reddito/Pensione di cittadinanza Come disposto dall’articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/7/2021, “i contributi concessi …. non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decretolegge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall’articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020.
Pertanto il comune, successivamente all’erogazione dei contributi, comunicherà all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto.” Posto quanto sopra il Comune erogherà l’intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cd. Reddito/pensione di cittadinanza in quanto la compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la quota destinata all’affitto sarà effettuata dall’INPS, successivamente alla comunicazione allo stesso ente di previdenza, da parte dei comuni, della lista dei beneficiari
ART. 7 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI CONTRIBUTO
Le istanze di contributo dovranno essere presentate online attraverso il sito del Comune di Capoterra entro i seguenti termini:
l’apposita procedura sarà accessibile dalla sezione “Istanze Online” del sito comunale.
Per chiarimenti e informazioni sarà possibile contattare
dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e il martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:00: L’Istruttore Xxx Xxxxxxxx al numero 0707239264
ART. 8 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La domanda deve essere obbligatoriamente corredata dalla seguente documentazione:
1) Copia contratto di locazione, regolarmente registrato ad uso residenziale di unità immobile di proprietà privata sita nel Comune di Capoterra e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva;
2) Copia dell’adesione al D.l. n.23 del 2021 art.3 “cedolare secca” o tassa di registrazione relativa all’ultimo anno;
3) Per gli immigrati extracomunitari regolare titolo di soggiorno.
Ai fini della concreta assegnazione delle somme spettanti, i fruitori del beneficio saranno invitati a presentare le ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione per l’anno 2021, le quali dovranno contenere:
1. nominativo e firma del locatore;
2. nominativo del conduttore;
3. importo del canone;
4. causale;
5. periodo a cui il canone si riferisce, entro il 25.02.2022 .
ART. 9 - CONTROLLI E SANZIONI
Ai sensi del DPR 445/2000, l’Amministrazione comunale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. In caso di dichiarazioni mendaci o inesatte, ferme restando le sanzioni penali previste dal DPR 445/2000, qualora al controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici ottenuti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera. In particolare, l’amministrazione ha facoltà di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali o quant’altro dichiarato, con le dichiarazioni presenti presso gli uffici competenti. L’Amministrazione si riserva di recuperare eventuali somme concesse a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali dei beneficiari e relativi al procedimento di cui all’art.53 del Decreto legge n.73 del 25.05.2021 e dell’art 1 del Decreto legge del 24/06/2021 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n.196/2003, unicamente per le facoltà connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi di armonizzazione dei dati personali.
ART. 11 -DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore.
Capoterra, lì
Il Responsabile del Settore Dott.ssa A Marongiu