Accordo istitutivo
Traduzione1
Accordo istitutivo
0.972.1
della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
Concluso a Parigi il 29 maggio 1990
Approvato dall’Assemblea federale il 14 dicembre 19902
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 29 marzo 1991 Entrato in vigore per la Svizzera il 29 marzo 1991
(Stato 2 marzo 2016)
Le Parti contraenti,
impegnate ad osservare i principi fondamentali della democrazia multipartitica, della sovranità della legge, del rispetto dei diritti umani e dell’economia di mercato;
richiamato l’Atto Finale della Conferenza di Helsinki sulla Sicurezza e la Coopera- zione in Europa, ed in particolare la Dichiarazione dei Principi,
preso atto, con favore della volontà espressa dai Paesi dell’Europa Centrale e Orien- tale di promuovere la realizzazione della democrazia multipartitica rafforzando le istituzioni democratiche, la sovranità della legge ed il rispetto dei diritti umani, nonché di attuare le riforme, necessarie per la transizione verso forme di economia di mercato;
considerata l’importanza di una cooperazione strettamente coordinata per promuove- re il progresso economico dei Paesi dell’Europa Centrale e Orientale, per aiutare le loro economie a divenire maggiormente competitive a livello internazionale e per assisterli nell’azione di ricostruzione e sviluppo, così riducendo, ove opportuno, i rischi connessi al finanziamento delle loro economie;
convinte che la creazione di un’istituzione finanziaria multilaterale, europea nel suo carattere fondamentale e largamente internazionale nei suoi membri, sia utile al raggiungimento di tali fini e costituirebbe una nuova ed originale struttura di coope- razione in Europa;
convengono di istituire la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (in seguito denominata «la Banca») che opererà sulla base delle seguenti norme:
Capitolo I Fine, funzioni e membri
Art. 13 Fine
Volendo contribuire al progresso economico e alla ricostruzione dei Paesi dell’Europa Centrale e Orientale impegnati ad applicare i principi della democrazia
RU 1991 1525; FF 1990 III 633
1 Dai testi originali francese e tedesco.
2 RU 1991 1524
3 Nuovo testo giusta l’emendamento del 30 set. 2011, approvato dall’AF il 7 mar. 2012, in vigore per la Svizzera dal 12 set. 2013 (RU 2013 3539 3537; FF 2012 623).
multipartitica, del pluralismo e dell’economia di mercato, fine della Banca è quello di accelerare la transizione verso un’economia aperta e di mercato e di promuovere l’iniziativa privata e imprenditoriale in tali Paesi. Alle medesime condizioni, il fine della Banca può essere applicato anche alla Mongolia e ai Paesi della regione meridionale e orientale del bacino del Mediterraneo, con voto favorevole di almeno due terzi dei Governatori che rappresentano almeno tre quarti del potere di voto totale dei membri. Di conseguenza, qualsiasi riferimento ai «Paesi dell’Europa Centrale e Orientale», a uno o più «Paesi beneficiari» o ai «Paesi membri benefi- ciari» all’interno del presente Statuto e negli Allegati è valido anche per la Mongolia e per i Paesi della regione meridionale e orientale del bacino del Mediterraneo che soddisfano le condizioni di cui sopra.
Art. 2 Funzioni
(1) Per perseguire in maniera duratura il proprio fine statutario di promuovere l’iniziativa privata e imprenditoriale nei Paesi dell’Europa Centrale e Orientale nonché di agevolarne la transizione verso forme di economia di mercato, la Banca assiste i Paesi membri beneficiari nell’attuare riforme economiche settoriali e strut- turali, tra cui i processi di demonopolizzazione, decentralizzazione e privatizzazione, al fine di aiutare l’internazionalizzazione delle loro economie nei seguenti modi:
i) promuovendo, attraverso l’opera di investitori privati e di altri investitori interessati, la creazione, il miglioramento e l’espansione dell’attività del set- tore produttivo, concorrenziale e privato, in particolare delle piccole e medie imprese;
ii) mobilizzando i capitali interni ed esteri e le capacità imprenditoriali per i fini descritti in i);
iii) incoraggiando gli investimenti produttivi, anche nei settori finanziario e dei servizi, e quelli nelle infrastrutture connesse, dove ciò sia necessario per sostenere l’iniziativa privata e imprenditoriale, contribuendo in tal modo a creare un ambiente concorrenziale e ad elevare la produttività, il livello di vita e le condizioni di lavoro;
iv) fornendo assistenza tecnica per la preparazione, il finanziamento e la realiz- zazione di importanti progetti, sia isolati che inseriti nel contesto di specifici programmi di investimento;
v) stimolando e incoraggiando lo sviluppo dei mercati dei capitali;
vi) sostenendo progetti sani ed economicamente fattibili che interessino più di un Paese membro beneficiario;
vii) promuovendo, in tutte le sue attività, uno sviluppo sostenibile e sano dal punto di vista ambientale; e
viii) assumendo ogni altra iniziativa e fornendo ogni altro servizio che possa age- volare tali funzioni.
(2) Nell’adempimento di tali funzioni, la Banca deve operare in stretta cooperazione con tutti i suoi membri e, nei modi che ritenga opportuni nell’ambito delle modalità fissate dal presente Statuto, con il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Inter-
nazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la Società Finanziaria Internazionale, l’Agenzia Multilaterale per la Garanzia agli Investimenti, e l’Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo; deve altresì cooperare con le Nazioni Unite e le sue Agenzie specializzate ed enti collegati, nonché con ogni altra entità, pubbli- ca o privata, impegnata nello sviluppo economico e negli investimenti nei Paesi dell’Europa Centrale ed Orientale.
Art. 3 Membri
(1) Possono diventare membri della Banca:
i) 1. i Paesi europei e
2. i Paesi non europei membri del Fondo Monetario Internazionale; e
ii) la Comunità Economica Europea e la Banca Europea per gli Investimenti.
(2) I Paesi che possono aderire alla Banca a norma del paragrafo 1 del presente articolo, e che non diventino membri conformemente all’articolo 61 del presente Statuto, possono essere ammessi secondo le modalità e le condizioni stabilite dalla Banca con voto favorevole di almeno due terzi dei Governatori che rappresentano almeno tre quarti del potere di voto totale dei membri.
Capitolo II Capitale
Art. 4 Capitale autorizzato
(1) Il capitale autorizzato iniziale è di dieci miliardi (10 000 000 000) di ECU. È diviso in un milione (1 000 000) di azioni, ciascuna del valore nominale di diecimila (10 000) ECU, che possono essere sottoscritte esclusivamente dai membri confor- memente alle disposizioni dell’articolo 5 del presente Statuto.
(2) Il capitale iniziale è costituito da azioni sottoscritte e versate e da azioni sotto- scritte e non versate. Il valore nominale iniziale del totale delle azioni versate è di tre miliardi (3 000 000 000) di ECU.
(3) Il capitale autorizzato può essere aumentato nei tempi e nei modi più appropria- ti, con il voto favorevole di almeno due terzi dei Governatori che rappresentano almeno tre quarti del potere di voto totale dei membri.
Art. 5 Sottoscrizione delle azioni
(1) Ogni membro deve sottoscrivere le azioni del capitale della Banca, fatto salvo il soddisfacimento delle proprie prescrizioni di legge. Ogni sottoscrizione al capitale autorizzato iniziale riguarda le azioni versate e le azioni non versate nella proporzio- ne di tre (3) a sette (7). Il numero iniziale delle azioni disponibili per la sottoscrizio- ne da parte dei Firmatari del presente Statuto che diventano membri conformemente all’articolo 61 del presente Statuto, è quello indicato nell’allegato X. Xxxxxx mem- bro può avere una sottoscrizione iniziale minore di cento (100) azioni.
(2) Il Consiglio dei Governatori stabilisce il numero iniziale delle azioni che deve essere sottoscritto da parte dei Paesi ammessi come membri conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 3 del presente Statuto; non può tuttavia essere autorizzata alcuna sottoscrizione che abbia l’effetto di ridurre al di sotto della maggioranza del capitale sottoscritto la percentuale del capitale posseduto dai Paesi membri della Comunità Economica Europea insieme con la Comunità Economica Europea e la Banca Europea per gli Investimenti.
(3) Ad intervalli di non più di cinque (5) anni, il Consiglio dei Governatori deve riesaminare l’ammontare del capitale della Banca. In caso di aumento del capitale autorizzato, ogni membro avrà una ragionevole opportunità di sottoscrivere, secondo modalità e condizioni uniformi stabilite dal Consiglio dei Governatori, una quota dell’aumento di capitale pari alla quota sottoscritta da tale membro nell’intero capi- tale sottoscritto immediatamente prima di tale aumento. Nessun membro è obbligato a sottoscrivere una qualsiasi parte di un aumento di capitale.
(4) Ferme restando le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, il Consiglio dei Governatori può aumentare la sottoscrizione di un membro, su richiesta dello stesso, o assegnare a tale membro delle azioni del capitale autorizzato che non siano state sottoscritte da altri membri, purché tale aumento non abbia l’effetto di ridurre al di sotto della maggioranza del capitale sottoscritto la percentuale del capitale posseduto dai Paesi membri della Comunità Economica Europea insieme con la Comunità Economica Europea e la Banca Europea per gli Investimenti.
(5) Le azioni inizialmente sottoscritte dai membri sono emesse al valore nominale. Le altre azioni sono parimenti emesse al valore nominale, salvo che il Consiglio dei Governatori, con voto di almeno due terzi dei Governatori che rappresentano almeno due terzi del potere di voto totale dei membri, non decida di emetterle, in speciali circostanze, a condizioni differenti.
(6) Le azioni non possono essere costituite in pegno né assoggettate ad alcun gra- vame e non possono essere cedute, se non alla Banca, conformemente al Capitolo VII del presente Statuto.
(7) La responsabilità dei membri derivante dalle azioni è limitata all’ammontare della loro quota di capitale sottoscritto e non versato. Nessun membro è responsabi- le, in quanto membro, per le obbligazioni della Banca.
Art. 6 Pagamento delle sottoscrizioni
(1) Il pagamento delle azioni versate della parte di capitale inizialmente sottoscritta da ogni Firmatario del presente Statuto, divenuto membro conformemente all’arti- colo 61 del presente Statuto, deve essere effettuato in cinque (5) rate, pari, ognuna, al venti (20) per cento del totale. La prima rata deve essere pagata da ogni membro entro sessanta (60) giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto o dalla data di deposito dell’atto di ratifica, accettazione o approvazione conformemente all’articolo 61, se quest’ultima è successiva alla data dell’entrata in vigore. Le rima- nenti quattro (4) rate divengono esigibili in successione, ciascuna ad un anno dalla data in cui è divenuta esigibile la rata precedente; alla stessa data ogni rata deve essere pagata, subordinatamente alle richieste legislative di ogni membro.
(2) Il cinquanta (50) per cento del pagamento di ogni rata, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, o da parte di un membro ammesso conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 3 del presente Statuto, può essere effettuato con promissory-notes o altre obbligazioni emesse da tale membro e denominale in ECU, in dollari statuni- tensi o in yen giapponesi; queste saranno tirate quando la Banca avrà bisogno di fondi per le erogazioni derivanti dalle sue operazioni. Tali promissory-notes o obbli- gazioni sono non negoziabili, non fruttifere e pagabili a richiesta, alla Banca, al valore nominale. Le richieste su pagamenti a valere su tali promissory-notes o obbli- gazioni devono essere fatte, per periodi di tempo ragionevoli, in modo che il valore in ECU delle somme richieste da ogni membro sia, al momento della domanda, proporzionato al numero delle azioni versate, sottoscritte e possedute da ognuno dei membri che abbia depositato le promissory-notes o le obbligazioni.
(3) Tutti gli obblighi di pagamento di un membro derivanti dalla sottoscrizione delle azioni del capitale iniziale devono essere regolati in ECU, in dollari statunitensi o in yen giapponesi sulla base del tasso di cambio medio della divisa considerata in termini di ECU per il periodo compreso tra il 30 settembre 1989 e il 31 marzo 1990.
(4) Il pagamento dell’importo sottoscritto del capitale non versato della Banca può essere richiamato soltanto se e quando sia necessario alla Banca per far fronte alle proprie passività, tenuto conto degli articoli 17 e 42 del presente Statuto.
(5) Xxxx’eventualità del richiamo di cui al paragrafo 4 del presente articolo, il paga- mento può essere effettuato da parte del membro in ECU, in dollari statunitensi o in yen giapponesi. Tali richiami sono uniformi al valore dell’ECU su ogni azione sottoscritta e non versata calcolato al momento della richiesta.
(6) Non oltre un mese dopo l’incontro inaugurale del Consiglio dei Governatori, la Banca stabilisce il luogo di ogni pagamento da effettuare ai sensi del presente artico- lo; prima di tale decisione, il pagamento della prima rata di cui al paragrafo 1 del presente articolo è effettuato a favore della Banca Europea per gli Investimenti, in qualità di fiduciario della Banca.
(7) Per le sottoscrizioni non regolate nei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, i pagamenti da parte di un membro relativi alla sottoscrizione di azioni versate del capitale autorizzato devono essere effettuati in ECU, in dollari statunitensi o in yen giapponesi in contanti, in promissory-notes o in altre obbligazioni.
(8) Ai fini del presente articolo, per pagamento, o denominazione in ECU si intende anche il pagamento o la denominazione in una qualsiasi divisa pienamente converti- bile purché, alla data di pagamento o incasso, sia pari al valore dell’obbligazione in ECU considerata.
Art. 7 Risorse del capitale ordinario
Nel presente Statuto il termine «risorse del capitale ordinario» comprende quanto segue:
i) il capitale autorizzato della banca, comprensivo delle azioni versate e di quelle non versate, sottoscritto ai sensi dell’articolo 5 del presente Statuto;
ii) la raccolta di fondi effettuata dalla Banca in virtù dei poteri a lei conferiti nel sottoparagrafo i) dell’articolo 20 del presente Statuto, cui è applicabile l’impegno di richiesta previsto nel paragrafo 4 dell’articolo 6 del presente Statuto;
iii) i fondi ricevuti come rimborso di prestiti o garanzie ed i proventi derivanti dalla liquidazione di investimenti azionari effettuati con le risorse individua- te nei sottoparagrafi i) e ii) del presente articolo;
iv) il reddito derivante da prestiti ed investimenti azionari, effettuati con le risorse individuate nei sottoparagrafi i) e ii) del presente articolo ed il reddito derivante da concessioni di garanzie e da operazioni di underwriting non facenti parte delle operazioni speciali della Banca; e
v) ogni altra somma o reddito ricevuto dalla Banca che non faccia parte delle risorse dei Fondi Speciali di cui all’articolo 19 del presente Statuto.
Capitolo III Operazioni
Art. 8 Paesi beneficiari ed uso delle risorse
(1) Le risorse e i servizi della Banca sono impiegati esclusivamente per perseguire il fine ed adempiere alle funzioni stabilite, rispettivamente, negli articoli 1 e 2 del presente Statuto.
(2) La banca può condurre le sue operazioni in quei Paesi dell’Europa Centrale e Orientale che procedono costantemente verso orme di economia di mercato, inco- raggino l’iniziativa privata ed imprenditoriale ed applicano, con provvedimenti concreti o in modo diverso, i principi fissati nell’articolo 1 del presente Statuto.
(3) Nei casi in cui un membro attui politiche incompatibili con l’articolo 1 del presente Statuto, o in circostanze eccezionali, il Consiglio di Amministrazione giudicherà se l’accesso da parte di quel membro alle risorse della Banca debba essere sospeso o altrimenti modificato e può esprimere raccomandazioni in proposito al Consiglio dei Governatori. Qualsiasi decisione su tali questioni è presa dal Consi- glio dei Governatori con la maggioranza di almeno due terzi dei Governatori che rappresentano i tre quarti del potere di voto totale dei membri.
(4) i) Ogni potenziale Paese beneficiario può chiedere che, la Banca limiti l’accesso alle risorse a determinati fini per un periodo di tre (3) anni a partire dall’entrata in vigore del presente Statuto. Tale richiesta farà immediatamen- te parte integrante del presente Statuto.
ii) Durante tale periodo:
a) la Banca fornirà a tale Paese, e alle imprese nel suo territorio, su loro richiesta, assistenza tecnica ed altri tipi di assistenza finalizzati a finan- ziare il settore privato, facilitare il passaggio delle imprese statali alla proprietà e al controllo privato, ed assistere le imprese che operano in modo concorrenziale e si avviano ad operare secondo i principi
dell’economia di mercato, nei limiti delle percentuali stabilite nel para- grafo 3 dell’articolo Il del presente Statuto;
b) l’importo globale di ogni tipo di assistenza fornita non potrà superare l’ammontare totale pagato in contanti e promissory-notes da parte di quel Paese per le sue azioni.
iii) Al termine di questo periodo, la decisione di consentire a tale Paese l’accesso oltre i limiti specificati nei sottoparagrafi a) e b) dovrà essere presa dal consiglio dei Governatori con la maggioranza di almeno tre quarti dei Governatori che rappresentano almeno l’ottantacinque (85) per cento del potere di voto totale dei membri.
Art. 9 Operazioni ordinarie e speciali
Le operazioni della Banca consistono in operazioni ordinarie, finanziate con le risorse del capitale ordinario, di cui all’articolo 7 del presente Statuto, e operazioni speciali finanziate con risorse dei Fondi Speciali, di cui all’articolo 19 del presente Statuto I due tipi di operazioni possono essere combinati.
Art. 10 Separazione delle operazioni
(1) In ogni momento e circostanza le risorse del capitale ordinario e quelle dei Fondi Speciali della Banca devono essere detenute, usate, impegnate, investite o comunque utilizzate in maniera totalmente separata le une dalle altre. Il bilancio della Banca deve mostrare le riserve della banca, con le sue operazioni ordinarie e, separatamente, le sue operazioni speciali.
(2) In nessun caso alle risorse del capitale ordinario della Banca possono essere imputate perdite o accollate obbligazioni derivanti da operazioni speciali o altre attività per le quali erano stati originariamente usati o impegnati i Fondi Speciali.
(3) Le spese derivanti direttamente dalle operazioni ordinarie devono essere imputa- te alle risorse del capitale ordinario della Banca. Le spese derivanti direttamente dalle operazioni speciali devono essere imputate alle risorse dei Fondi Speciali. Le imputazioni di ogni altra spesa devono essere effettuate secondo i criteri fissati dalla Banca, fatto salvo quanto stabilito dal paragrafo 1 dell’articolo 18 del presente Statuto.
Art. 11 Metodi di operazione
(1) Per assicurare il raggiungimento del fine e l’adempimento delle funzioni specifi- cate negli articoli 1 e 2 del presente Statuto la Banca opera nei seguenti modi:
i) effettuando, anche insieme ad istituzioni multilaterali, banche commerciali e altre fonti finanziarie interessate, prestiti ad imprese private, ad imprese sta- tali concorrenziali e avviate ad operare secondo i principi dell’economia di mercato, e ad imprese statali per facilitarne il passaggio alla proprietà e al controllo privato; in particolare per facilitare o aumentare la partecipazione di capitali privati e/o esteri in tali imprese;
ii) a) investendo in capitale azionario di imprese nel settore privato;
b) investendo in capitale azionario di imprese statali concorrenziali ed avviate ad operare secondo i principi dell’economia di mercato, e di imprese statali per facilitarne il passaggio alla proprietà ed al controllo privato; in particolare per facilitare o aumentare la partecipazione di capitali privati e/o esteri in tali imprese; e
c) sottoscrivendo, laddove altri mezzi di finanziamento non siano appro- priati, l’emissione di titoli da parte di imprese del settore privato o di quelle imprese statali di cui alla lettera b) sopracitata per i fini menzio- nati in tale sottoparagrafo;
iii) facilitando l’accesso ai mercati dei capitali, interni ed internazionali, da parte di imprese del settore privato o delle altre imprese di cui al sottoparagrafo i) del presente paragrafo per i fini menzionati in tale sottoparagrafo, attraverso l’emissione di garanzie, laddove altri mezzi di finanziamento non siano appropriati, e attraverso consulenza finanziaria ed altre forme di assistenza;
iv) utilizzando le risorse dei Fondi Speciali conformemente agli accordi che ne determinano le modalità di impiego; e
v) effettuando prestiti o fornendo assistenza tecnica per la ricostruzione e lo sviluppo di infrastrutture, ivi compresi i programmi ambientali, necessarie per lo sviluppo del settore privato e la transizione verso forme di economia di mercato.
Ai fini del presente paragrafo, un’impresa statale non è considerata come operante in maniera concorrenziale se non opera autonomamente in un ambiente di mercato concorrenziale e non è soggetta alla legge fallimentare.
(2) i) Il Consiglio di Amministrazione sottopone a revisione almeno una volta all’anno le operazioni della Banca e la sua strategia di prestiti in ogni Paese beneficiario, in modo da assicurare pienamente il perseguimento del fine e l’adempimento delle funzioni della Banca specificati negli articoli 1 e 2 del presente Statuto. Ogni decisione derivante da tale revisione è presa con una maggioranza di almeno due terzi degli amministratori che rappresentano almeno tre quarti del potere di voto totale dei membri.
ii) Tale revisione ha per oggetto, tra l’altro, i progressi fatti da ogni Paese bene- ficiario in tema di decentralizzazione, demonopolizzazione e privatizzazione nonché le percentuali dei prestiti della Banca a favore delle imprese private, di quelle statali avviate ad operare secondo i principi dell’economia di mer- cato o in via di privatizzazione, per le infrastrutture, per l’assistenza tecnica e per altri fini.
(3) i) Il settore statale non può ricevere più del quaranta (40) per cento del totale degli impegni della Banca per prestiti, garanzie ed investimenti azionari, senza pregiudizio per le altre operazioni previste dal presente articolo. Tale limite percentuale è applicato inizialmente su un periodo complessivo di due
(2) anni, a partire dalla data di inizio delle operazioni della Banca e così di seguito per ogni successivo anno finanziario.
ii) Del totale degli impegni della Banca per prestiti, garanzie ed investimenti azionari a favore di un singolo Paese, il settore statale non può ricevere più
del quaranta (40) per cento su un periodo complessivo di cinque (5) anni, e senza pregiudizio per altre operazioni della Banca previste dal presente arti- colo.
iii) Ai fini di questo paragrafo,
a) il settore statale include l’amministrazione nazionale e quelle locali, le loro agenzie e le imprese da esse possedute o controllate;
b) prestiti, garanzie o investimenti azionari in imprese statali che stiano at- tuando un programma per passare sotto proprietà e controllo privato, non sono considerati come effettuati a favore del settore statale;
c) prestiti a intermediari finanziari per il successivo, finanziamento del settore privato non sono considerati come effettuati a favore del settore statale.
Art. 12 Limiti alle operazioni ordinarie
(1) L’ammontare totale dei prestiti, degli investimenti azionari e delle garanzie effettuate dalla Banca nell’ambito delle sue operazioni ordinarie, ed ancora in essere, non può essere aumentato se viene in tal modo superato il totale del capitale sotto- scritto, delle riserve e delle eccedenze incluse nelle risorse del capitale ordinario.
(2) L’ammontare di ogni investimento azionario non può normalmente superare quella percentuale del capitale azionario dell’impresa interessata, ritenuta appropria- ta, in via generale, dal Consiglio di Amministrazione. La Banca, attraverso tale investimento, non deve cercare di ottenere una posizione di controllo nell’impresa interessata e non può esercitare tale controllo né assumere una responsabilità diretta nella gestione di una qualunque impresa nella quale ha investito tranne che nel caso di effettiva o temuta perdita di uno dei suoi investimenti, effettiva o temuta insol- venza dell’impresa nella quale tale investimento era stato effettuato, o in altra situa- zione che, a giudizio della Banca, possa mettere in pericolo tale investimento; in tale caso la Banca può prendere ogni iniziativa ed esercitare ogni diritto che appaia necessario per proteggere i propri interessi.
(3) L’ammontare degli investimenti azionari erogati dalla Banca non può, in nessun momento, superare il totale del capitale sottoscritto e versato, delle eccedenze e della riserva generale.
(4) La Banca non può emettere garanzie per crediti alle esportazioni né effettuare attività di assicurazione.
Art. 13 Principi operativi
La Banca opera in base ai seguenti principi:
i) la Banca applica sani principi di gestione bancaria a tutte le sue operazioni;
ii) le operazioni della Banca sono destinate al finanziamento di specifici proget- ti, tanto individuali che inseriti nel contesto di specifici programmi di inve- stimento, e all’assistenza tecnica, in modo da perseguire il fine e adempiere alle funzioni specificate negli articoli 1 e 2 del presente Statuto;
iii) la Banca non può finanziare alcuna impresa nel territorio di un Paese che sia contrario a tale finanziamento;
iv) la Banca farà in modo che nessun Paese benefici di un ammontare spropor- zionato di risorse;
v) la Banca cercherà di mantenere una ragionevole diversificazione in tutti i suoi investimenti;
vi) per poter ricevere un prestito, una garanzia o un investimento azionario, il richiedente deve presentare una proposta e il Presidente della Banca deve presentare al Consiglio d’Amministrazione un rapporto scritto relativo alla proposta, insieme alle sue raccomandazioni, sulla base di uno studio effet- tuato dall’amministrazione;
vii) la Banca non può effettuare alcun finanziamento o operazione di altro genere nel caso in cui il richiedente possa ottenere sufficienti finanziamenti o servizi da altre fonti a condizioni considerate ragionevoli dalla Banca;
viii) nell’effettuare o garantire un finanziamento, la Banca considererà attenta- mente la possibilità che il beneficiario e il garante, se esiste, siano in grado di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento;
ix) nel caso di prestito diretto della Banca, il beneficiario può effettuare tiraggi sul prestito solo a fronte di spese effettivamente sostenute;
x) la Banca cercherà di riutilizzare i propri fondi vendendo i propri investimenti ad investitori privati, quando cioè sia possibile a condizioni soddisfacenti;
xi) in caso di investimenti in imprese individuali, la Banca effettua i propri finanziamenti alle condizioni che considera appropriate, tenendo conto delle esigenze dell’impresa, dei rischi assunti dalla Banca e delle condizioni gene- ralmente ottenute dagli investitori privati per finanziamenti simili;
xii) la Banca non può porre alcuna restrizione sulle commesse di beni e servizi derivanti da prestiti, investimenti o altre forme di finanziamento effettuati come operazioni ordinarie o a valere sui Fondi Speciali della Banca e, in casi appropriati, deve condizionare i suoi prestiti ed altre operazioni all’effettua- zione di gare internazionali d’appalto; e
xiii) la Banca adotta le misure necessarie ad assicurare che ogni prestito effettuato o garantito dalla Banca, o in cui vi è una sua partecipazione, e ogni investi- mento azionario sia utilizzato solo per i fini per i quali è stato effettuato e prestando la dovuta attenzione alle considerazioni di economia e di efficien- za.
Art. 14 Modalità e condizioni per i prestiti e le garanzie
(1) In caso di prestiti effettuati o garantiti dalla Banca, o in cui vi è una sua parteci- pazione, il contratto fissa le modalità e le condizioni per il prestito o la garanzia, ivi comprese quelle riguardanti il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi e delle altre competenze, le spese, le scadenze e le date del rimborso del prestito o della garanzia. Nel fissare modalità e condizioni, la Banca deve tenere pienamente conto della necessità di proteggere il proprio reddito.
(2) Nel caso in cui il beneficiario di un prestito o di una garanzia su un prestito non sia un membro della Banca, ma un’impresa statale di uno Stato membro, ove lo ritenga opportuno la Banca può chiedere al membro o ai membri nel cui territorio il progetto considerato deve essere realizzato, ovvero ad un’agenzia pubblica o ad altro ente strumentale di tale membro o membri accettabile alla Banca, di garantire un rimborso del capitale, il pagamento degli interessi e delle altre competenze del prestito conformemente alle condizioni di cui sopra. Nel decidere ciò la Banca deve tener presente le differenti politiche appropriate per le imprese pubbliche e per quelle statali nel processo di transizione verso proprietà e controllo privati. Il Consi- glio di Amministrazione sottopone a revisione annuale l’operato della Banca in tale campo, prestando la dovuta attenzione alla solvibilità finanziaria della Banca.
(3) Il contratto di prestito o di garanzia deve specificare espressamente la divisa o le divise, compreso l’ECU, in cui devono essere effettuati i pagamenti alla Banca.
Art. 15 Commissioni e competenze
(1) Oltre agli interessi la Banca applica una commissione sui prestiti effettuati, o in cui ha una partecipazione, nell’ambito delle operazioni ordinarie. Modalità e condi- zioni di tale commissione sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
(2) Nel garantire un prestito nell’ambito delle operazioni ordinarie o nel sottoscrive- re la vendita di titoli, la banca applica competenze, pagabili a tassi e scadenze stabi- liti dal Consiglio di Amministrazione, ad opportuna copertura dei rischi assunti.
(3) Il Consiglio di Amministrazione può fissare ogni altro onere sulle operazioni ordinarie della Banca ed ogni commissione, competenza o altro onere sulle opera- zioni speciali.
Art. 16 Riserva speciale
(1) Le commissioni e competenze della Banca ai sensi dell’articolo 15 del presente Statuto sono accantonate in una riserva speciale a fronte delle possibili perdite della Banca di cui all’articolo 17 del presente Statuto. La riserva speciale è mantenuta liquida, nelle forme stabilite dalla Banca.
(2) Qualora il Consiglio di Amministrazione stabilisca che l’ammontare della riser- va speciale è adeguato, lo stesso può decidere che la totalità o una parte della com- missione o delle competenze di cui sopra vada da quel momento in poi ad accrescere il reddito della Banca.
Art. 17 Metodi per far fronte alle passività della banca
(1) Per quanto riguarda le operazioni ordinarie della Banca, in caso di mancati o ritardati pagamenti su prestiti effettuati o garantiti dalla Banca, o in cui vi è una sua partecipazione, e in caso di perdite in operazioni di underwriting e in investimenti azionari, la Banca prenderà le decisioni che riterrà opportuno. La Banca manterrà adeguate riserve a fronte di possibili perdite.
(2) Le perdite, derivanti dalle operazioni ordinarie della Banca sono imputate:
i) primo, alle riserve di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
ii) secondo, all’utile netto;
iii) terzo, alla riserva speciale di cui all’articolo 16 del presente Statuto;
iv) quarto, alla riserva generale e alle eccedenze;
v) quinto, al capitale versato; e
vi) infine, ad un ammontare adeguato di capitale sottoscritto non richiamato che deve essere richiamato conformemente ai paragrafi 4 e 5 dell’articolo 6 del presente Statuto.
Art. 184 Fondi speciali
(1) i) La Banca può accettare l’amministrazione di Fondi Speciali utili al raggiun- gimento del fine e che rientrano nelle sue funzioni nei Paesi beneficiari e nei Paesi potenzialmente beneficiari. Il costo totale dell’amministrazione di ognuno di tali Fondi Speciali è imputato a quel Fondo Speciale.
ii) Ai fini del sottoparagrafo i), il Consiglio dei Governatori, su richiesta di un membro non beneficiario, può conferire a detto membro lo status di Paese potenzialmente beneficiario per un periodo limitato e in base a condizioni da definire. Tale decisione verrà presa con voto favorevole di almeno due terzi dei Governatori che rappresentano almeno tre quarti del potere di voto totale dei membri.
iii) La decisione di conferire a un membro lo status di Paese potenzialmente beneficiario può essere presa solo se quest’ultimo è in grado di soddisfare le condizioni necessarie per diventare Paese beneficiario. Tali condizioni sono enunciate nell’articolo 1 del presente Statuto, nella sua versione applicabile a partire dalla data della presente decisione o nella versione applicabile alla data dell’entrata in vigore di un emendamento già approvato dal Consiglio dei Governatori al momento di tale decisione.
iv) Se un Paese potenzialmente beneficiario non ha ottenuto lo status di Paese beneficiario al termine del periodo indicato al sottoparagrafo ii), la Banca cesserà immediatamente ogni operazione speciale in tale Paese, salvo le ope- razioni di liquidazione, di conservazione e protezione degli attivi del Fondo Speciale e le operazioni di adempimento degli obblighi risultanti in tale ambito.
(2) I Fondi Speciali accettati in amministrazione dalla Banca possono essere utiliz- zati nei Paesi beneficiari e nei Paesi potenzialmente beneficiari nei modi e alle condizioni compatibili con il fine e i compiti della Banca, con le altre norme rilevan- ti del presente Statuto e con l’accordo o gli accordi relativi a tali Fondi.
(3) La Banca deve adottare le regole necessarie per la creazione, l’amministrazione e l’utilizzo di ogni Fondo Speciale. Tali regole devono essere compatibili con le norme del presente Statuto, ad eccezione di quelle norme la cui applicazione è espressamente limitata alle sole operazioni ordinarie della Banca.
4 Nuovo testo giusta l’emendamento del 30 set. 2011, approvato dall’AF il 7 mar. 2012, in vigore per la Svizzera dal 22 ago. 2012 (RU 2013 3539 3527; FF 2012 623).
Art. 19 Risorse dei fondi speciali
Il termine «risorse dei Fondi Speciali» si riferisce alle risorse di ogni Fondo Speciale e comprende:
i) i fondi accettati in amministrazione dalla Banca ed inclusi in un Fondo Spe- ciale;
ii) i fondi derivanti dal rimborso di prestiti o garanzie, e le somme derivanti da investimenti azionari effettuati con risorse di un Fondo Speciale le quali, secondo le regole di tale Fondo Speciale, sono in questo versate; e
iii) all’utile derivante dall’investimento delle risorse dei Fondi Speciali.
Capitolo IV Operazioni di provvista e poteri diversi
Art. 20 Poteri generali
(1) Oltre ai poteri altrove specificati nel presente Statuto, la Banca ha il potere di:
i) prendere in prestito fondi nei Paesi membri o altrove, sempre che:
a) prima di effettuare una vendita di proprie obbligazioni nel territorio di un Paese, la banca abbia ottenuto l’approvazione di questo; e
b) nel caso in cui le obbligazioni della Banca siano denominate nella divi- sa di un membro, la Banca abbia ottenuto l’approvazione di questo;
ii) investire o depositare i fondi non necessari per le sue operazioni;
iii) acquistare e vendere, nel mercato secondario, obbligazioni che la banca ha emesso, garantito o nelle quali ha investito;
iv) garantire obbligazioni nelle quali ha investito per facilitarne la vendita,
v) sottoscrivere, o partecipare nella sottoscrizione di obbligazioni emesse da un’impresa per fini compatibili con il fine e le funzioni della banca;
vi) fornire consulenza tecnica ed assistenza utili al raggiungimento del proprio fine e che rientrano nell’adempimento delle proprie funzioni;
vii) esercitare ogni altro potere ed adottare quelle regole che possono essere necessarie o appropriate per il perseguimento del proprio fine e l’adempimento delle proprie funzioni, compatibilmente con le norme del presente Statuto; e
viii) concludere accordi di cooperazione con entità pubbliche o private.
(2) Ogni obbligazione emessa o garantita dalla Banca deve portare una dicitura leggibile che chiarisca che non si tratta di un’obbligazione di un particolare Governo o membro, a meno che non si tratti proprio di un’obbligazione di un particolare Governo o membro, nel qual caso così deve essere dichiarato.
Capitolo V Divise
Art. 21 Determinazione e utilizzo delle divise
(1) Nei casi in cui, ai sensi del presente Statuto, sia necessario determinare se una divisa è pienamente convertibile ai fini del presente Statuto, tale determinazione è fatta dalla Banca, tenendo conto della necessità prioritaria di proteggere i propri interessi finanziari, dopo aver consultato, se necessario, il Fondo Monetario Interna- zionale.
(2) I membri non possono imporre alcuna restrizione alla ricezione, alla detenzione, all’uso o al trasferimento da parte della Banca delle divise:
i) (compreso l’ECU) ricevute dalla Banca in pagamento delle sottoscrizioni al suo capitale, conformemente all’articolo 6 del presente Statuto;
ii) ottenute dalla Banca attraverso l’attività di provvista;
iii) e delle altre risorse amministrate dalla Banca in quanto contributi ai Fondi Speciali; e
iv) ricevute dalla Banca quale rimborsi di capitale, pagamento di interessi, di dividendi o di altre obbligazioni derivanti da prestiti o investimenti, di pro- venti derivanti dalla liquidazione degli investimenti effettuati a valere sui fondi di cui ai sottoparagrafi da i) a iii) del presente paragrafo, o in pagamen- to di commissioni, competenze o altri oneri.
Capitolo VI Organizzazione e direzione
Art. 22 Struttura
La Banca è costituita da un Consiglio dei Governatori, un Consiglio di Amministra- zione, un Presidente, uno o più Vice Presidenti e un numero di funzionari e di impiegati considerato necessario.
Art. 23 Il Consiglio dei governatori: composizione
(1) Ogni membro è rappresentato nel Consiglio dei Governatori e deve nominare un Governatore ed un Vice Governatore. Ogni Governatore ed il suo Vice restano in carica a discrezione del membro che li nomina. Il Vice Governatore può votare solo in assenza del proprio Governatore. Ad ogni riunione annuale, il Consiglio elegge uno dei Governatori come Presidente; questi resta in carica fino all’elezione del Presidente successivo.
(2) I Governatori ed i loro Vice prestano servizio senza essere remunerati dalla Banca.
Art. 24 Il Consiglio dei governatori: poteri
(1) Tutti i poteri della Banca spettano al Consiglio dei Governatori.
(2) Il Consiglio dei Governatori può delegare al Consiglio di Amministrazione i propri poteri, eccetto quello di:
i) ammettere nuovi membri e determinarne le condizioni di ammissione;
ii) aumentare o ridurre il capitale autorizzato della Banca;
iii) sospendere un membro;
iv) decidere gli appelli contro le interpretazioni o le applicazioni del presente Statuto fatte dal Consiglio di Amministrazione;
v) autorizzare la conclusione di accordi generali di cooperazione con altre organizzazioni internazionali;
vi) eleggere gli Amministratori ed il Presidente della Banca;
vii) fissare la remunerazione degli Amministratori e dei loro Vice nonché lo sti- pendio e le altre condizioni contrattuali del Presidente;
viii) approvare, dopo aver esaminato il rapporto dei revisori ufficiali, il bilancio e il conto profitti e perdite della Banca;
ix) determinare le riserve e l’assegnazione e distribuzione dei profitti netti della banca;
x) modificare il presente Statuto;
xi) decidere di porre fine alle operazioni della Banca e di distribuire le sue atti- vità; e
xii) esercitare gli altri poteri che nel presente Statuto sono espressamente feriti al Consiglio dei Governatori.
(3) Il Consiglio dei Governatori ha la prerogativa di esercitare i propri poteri su ogni questione delegata o conferita al Consiglio di Amministrazione ai sensi del paragra- fo 2 del presente articolo, o altrove nel presente Statuto.
Art. 25 Il Consiglio dei Governatori: procedura
(1) Il Consiglio dei Governatori si riunisce annualmente e in ogni altra occasione su decisione del Consiglio stesso o su convocazione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio dei Governatori si riunisce, su convocazione del Consiglio di Ammini- strazione, quando lo richiedano almeno cinque (5) membri della Banca o un numero di membri che rappresenta almeno un quarto del potere di voto totale.
(2) Il quorum richiesto per una riunione del Consiglio dei Governatori è di due terzi dei Governatori, purché tale maggioranza rappresenti almeno due terzi del potere di voto totale.
(3) Il Consiglio dei Governatori può stabilire con regolamento una procedura attra- verso la quale il Consiglio di Amministrazione, quando lo ritiene opportuno, può chiedere il voto dei Governatori su una questione specifica senza convocare una riunione del Consiglio dei governatori.
(4) Il Consiglio dei Governatori, e il Consiglio di Amministrazione nei limiti in cui è autorizzato, possono adottare le regole e creare gli enti sussidiari necessari o op- portuni per lo svolgimento dell’attività della Banca.
Art. 26 Il Consiglio di Amministrazione: composizione
(1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da ventitre (23) membri che non possono essere membri del Consiglio dei Governatori, e di cui:
i) undici (11) sono eletti dai Governatori che rappresentano la Repubblica Fe- derale Tedesca, la Francia, l’Italia, il Regno Unito, la Spagna, il Belgio, l’Olanda, la Danimarca, la Grecia, il Portogallo, l’Irlanda, il Lussemburgo, la Comunità Economica Europea e la Banca Europea degli Investimenti; e
ii) dodici (12) sono eletti dai Governatori che rappresentano gli altri membri, di cui:
a) quattro (4), dai Governatori che rappresentano i Paesi elencati nell’alle- gato A del presente Statuto come Paesi dell’Europa Centrale e Orientale possibili beneficiari della Banca;
b) quattro (4), dai Governatori che rappresentano i Paesi elencati nell’alle- gato A del presente Statuto come altri Paesi europei;
c) quattro (4), dai Governatori che rappresentano i Paesi elencati nell’alle- gato A del presente Statuto come Paesi non europei.
Gli Amministratori, oltre a rappresentare i membri dai cui Governatori sono stati eletti, possono rappresentare anche i membri che assegnano loro i propri voti.
(2) Gli Amministratori devono essere persone altamente competenti in materia economica e finanziaria e vengono eletti secondo le procedure fissate nell’allegato B.
(3) Per tener conto dei cambiamenti del numero dei membri della Banca, il Consi- glio dei Governatori può aumentare, ridurre o modificare la composizione del Con- siglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei Governatori che rappresentano almeno tre quarti del potere di voto totale dei membri. Senza pregiudizio per l’esercizio di questi poteri per le successive elezioni, il numero e la composizione del secondo Consiglio di Amministrazione sono quelli stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo.
(4) Ogni Amministratore nomina un Vice Amministratore con pieni poteri di agire in sua vece in caso di sua assenza. Gli Amministratori ed i loro Vice devono essere cittadini dei Paesi membri. Nessun membro può essere rappresentato da più di un Amministratore. Un Vice Amministratore può prender parte alle riunioni del Consi- glio di Amministrazione ma può votare solo quando agisce in sostituzione del pro- prio Amministratore.
(5) Gli Amministratori restano in carica per un periodo di tre (3) anni e possono essere rieletti; tuttavia il primo Consiglio di Amministrazione è eletto dal Consiglio dei Governatori nel corso della riunione inaugurale e resta in carica fino alla riunio- ne annuale del Consiglio dei Governatori immediatamente successiva o, qualora il Consiglio dei Governatori così decida in quella riunione annuale, fino alla riunione
annuale ancora successiva. Gli Amministratori restano in carica fino a quando i loro successori non siano stati scelti e non abbiano assunto l’incarico. Se la carica di Amministratore resta vacante per più di centottanta (180) giorni prima del termine del suo mandato, i Governatori che hanno eletto il precedente Amministratore devo- no scegliere un successore per il resto del mandato secondo le procedure fissate nell’allegato B. Per tale elezione è richiesta la maggioranza dei voti espressi dai Governatori interessati. Se la carica di Amministratore diviene vacante centottanta
(180) giorni o meno prima del termine del mandato, i Governatori che hanno eletto il precedente Amministratore possono ugualmente scegliere un successore per il resto del mandato; in tale elezione è richiesta la maggioranza dei voti espressi dai Gover- natori interessati. Nel periodo di vacanza il Vice Amministratore o il precedente Amministratore possono esercitare le funzioni di Amministratore, tranne quella di nominare un Vice Amministratore.
Art. 27 Il Consiglio di Amministrazione: poteri
Senza pregiudizio per i poteri del Consiglio dei Governatori di cui all’articolo 24 del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione è responsabile della direzione delle operazioni generali della Banca e, a questo scopo, esercita, oltre ai poteri ad esso espressamente conferiti nel presente Statuto, tutti i poteri ad esso delegati dal Consiglio dei Governatori, ed in particolare:
i) prepara i lavori del Consiglio dei Governatori;
ii) sulla base delle direttive generali del Consiglio dei Governatori stabilisce le politiche e prende le decisioni riguardanti prestiti, garanzie, investimenti azionari, operazioni di provvista della Banca, fornitura di assistenza tecnica ed altre operazioni della Banca;
iii) sottomette all’approvazione del Consiglio dei Governatori in ciascuna riu- nione annuale i conti verificati per ciascun anno finanziario, e
iv) approva il bilancio della Banca.
Art. 28 Il Consiglio di Amministrazione: procedura
(1) Il Consiglio di Amministrazione di norma esercita le sue funzioni nella sede principale della Banca e si riunisce ogniqualvolta gli affari della Banca lo richieda- no.
(2) Il quorum per le riunioni del Consiglio di Amministrazione è costituito dalla maggioranza degli Amministratori che rappresentano almeno i due terzi del potere di voto totale dei membri.
(3) Il Consiglio dei Governatori adotterà quelle norme che permettano ad un mem- bro di inviare un proprio rappresentante, senza diritto di voto, ad una qualsiasi riunione del Consiglio di Amministrazione nella quale venga esaminato un problema che interessa particolarmente quel membro, qualora non vi sia alcun Amministratore della sua nazionalità.
Art. 29 Votazione
(1) Il potere di voto di ciascun membro è uguale al numero delle azioni sottoscritte nel capitale della Banca. Nell’eventualità che un membro non abbia pagato una parte dell’ammontare dovuto per le sue obbligazioni derivanti dalle azioni versate di cui all’articolo 6 del presente Statuto, e fintanto che continui in tale mancanza, tale membro non può esercitare quella percentuale di potere di voto che corrisponde alla percentuale dell’ammontare dovuto, ma non pagato, del totale delle azioni versate sottoscritte da quel membro nel capitale della Banca.
(2) Nelle votazioni del Consiglio dei Governatori, ciascun Governatore ha diritto ad esprimere i voti del membro da esso rappresentato. Salvo esplicita disposizione contraria del presente Statuto, tutte le decisioni sono adottate a maggioranza sempli- ce.
(3) Nelle votazioni del Consiglio di Amministrazione ciascun Amministratore ha diritto ad esprimere il numero di voti cui hanno diritto i Governatori che lo hanno eletto e quelli che gli hanno assegnato i loro voti ai sensi della sezione D dell’al- legato B. Un Amministratore che rappresenta più di un membro può esprimere separatamente i voti dei membri che rappresenta. Salvo che non sia altrimenti espressamente previsto nel presente Statuto e tranne che per le decisioni di politica generale, per le quali è necessaria una maggioranza di almeno due terzi del potere di voto totale dei membri votanti, tutte le decisioni sono adottate a maggioranza sem- plice.
Art. 30 Il Presidente
(1) Il Consiglio dei Governatori elegge il Presidente della Banca a maggioranza assoluta. Il Presidente, quando è in carica, non può essere Governatore, né Xxxxxx- xxxxxxxx, né Vice di uno dei due.
(2) Il presidente resta in carica quattro (4) anni. Può essere rieletto. Cessa comunque dalla sua carica per decisione del Consiglio dei Governatori da almeno due terzi dei Governatori che rappresentano almeno due terzi del potere di voto totale dei mem- bri. Se la carica di Presidente, per qualsiasi motivo, diventa vacante, il Consiglio dei Governatori, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, elegge un successore per quattro (4) anni.
(3) Il Presidente non ha diritto di voto, ma può esprimere un voto decisivo in caso di uguale divisione dei voti. Può partecipare alle riunioni del Consiglio dei Governatori e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione.
(4) Il Presidente è il rappresentante legale della Banca.
(5) Il Presidente è il capo del personale della Banca. È responsabile dell’organizza- zione, della nomina e del licenziamento dei funzionari e degli impiegati conforme- mente alle norme adottate dal Consiglio di Amministrazione. Nel nominare funzio- nari ed impiegati, tenendo conto della assoluta importanza dell’efficienza e della competenza tecnica, presterà la dovuta attenzione affinché il personale venga reclu- tato su un’ampia base geografica tra i membri della Banca.
(6) Il Presidente conduce, sotto la direzione del Consiglio di Amministrazione, gli affari correnti della Banca.
Art. 31 Il Vice Presidente
(1) Uno o più Vice Presidenti vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la durata del loro mandato ed i poteri, nonché le funzioni nell’ambito dell’amministrazione della Banca. In assenza o in caso di incapacità del Presidente, un Vice Presidente esercita i poteri e svolge le funzioni del Presidente.
(2) Un Vice Presidente può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministra- zione, ma non ha diritto di voto; può tuttavia esprimere un voto decisivo quando agisce in sostituzione del Presidente.
Art. 32 Carattere internazionale della Banca
(1) La Banca non può accettare l’amministrazione di Fondi Speciali o altri prestiti o assistenza, che possano pregiudicare, deviare o altrimenti alterare il proprio fine o le proprie funzioni.
(2) La Banca, il suo Presidente, il i) Vice Presidentei), i funzionari e gli impiegati nel prendere una decisione possono considerare solo elementi pertinenti al fine, alle funzioni e alle operazioni della Banca, come esposte nel presente Statuto. Tali ele- menti sono soppesati equamente per perseguire il fine ed adempiere alle funzioni della Banca.
(3) Il Presidente, il i) Vice Presidentei), i funzionari e gli impiegati della Banca, nell’esercizio delle loro funzioni, hanno doveri solo verso la Banca e non verso altre autorità. Ciascun membro della Banca rispetterà il carattere internazionale di tale funzione e si asterrà da tutti i tentativi di influenzare uno qualsiasi di essi nell’adem- pimento delle sue funzioni.
Art. 33 Ubicazione degli uffici
(1) L’ufficio principale della Banca è situato a Londra.
(2) La Banca può istituire agenzie o filiali nel territorio di ciascun membro della Banca.
Art. 34 Depositari e canali di comunicazione
(1) Ciascun membro designa la propria banca centrale, o altro istituto che può essere concordato con la Banca, come depositario della sua divisa e di altre attività della Banca.
(2) Xxxxxxx membro designa un ente ufficiale appropriato con il quale la Banca può comunicare in relazione a qualsiasi questione connessa al presente Statuto.
Art. 35 Pubblicazione dei rapporti e informazione
(1) La Banca pubblica un rapporto annuale contenente un estratto conto verificato e, ad intervalli di non più di tre (3) mesi, viene diffusa tra i membri una relazione riassuntiva della posizione finanziaria ed un conto profitti e perdite che mostri i risultati delle sue operazioni. La contabilità finanziaria è tenuta in ECU.
(2) La Banca riferisce annualmente sull’impatto ambientale delle proprie attività e può pubblicare ogni altro rapporto che ritiene utile per promuovere il proprio fine.
(3) Copie di tutti i rapporti, discorsi e pubblicazioni, fatti ai sensi del presente articolo, sono distribuiti ai membri.
Art. 36 Stanziamento e distribuzione del reddito netto
(1) Almeno una volta l’anno il Consiglio dei Governatori stabilisce quale parte del reddito netto della Banca, al netto degli accantonamenti per le riserve e, se necessa- rio, per possibili perdite ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 17 del presente Statuto, viene stanziata alle eccedenze o per altri scopi e quale parte è eventualmente distri- buita. Qualunque decisione circa lo stanziamento del reddito netto della Banca per altri scopi deve essere adottata con una maggioranza di almeno due terzi dei Gover- natori che rappresentano almeno due terzi del potere di voto totale dei membri. Nessuno stanziamento e nessuna distribuzione possono essere effettuati finché la riserva generale non sia almeno pari al dieci (10) per cento del capitale autorizzato.
(2) Qualsiasi distribuzione di cui al precedente paragrafo è fatta in proporzione al numero delle quote versate detenute da ciascun membro; nel calcolare tale numero sono presi in considerazione solo i pagamenti ricevuti in contanti e le «promis- sory-notes» incassate relativi a tali quote entro la fine dell’anno finanziario.
(3) I pagamenti a ciascun membro sono effettuati nei modi stabiliti dal Consiglio dei Governatori. Non vi possono essere, da parte di nessun membro, restrizioni in merito a tali pagamenti ed al loro uso da parte di un membro.
Capitolo VII
Ritiro e sospensione dei membri: sospensione temporanea e cessazione delle operazioni
Art. 37 Diritto dei membri di ritirarsi
(1) Xxxxxxx membro può ritirarsi dalla Banca in qualsiasi momento inviando alla Banca, presso la sua sede principale, una notifica scritta.
(2) Il ritiro di un membro diviene effettivo, e la sua partecipazione cessa, alla data specificata nella notifica, ma in ogni caso non prima di sei (6) mesi dal momento in cui la notifica è stata ricevuta dalla Banca. Tuttavia, in qualsiasi momento prima che il ritiro diventi effettivo, il membro può notificare per iscritto la cancellazione della propria notifica relativa all’intenzione di ritirarsi.
Art. 38 Sospensione dei membri
(1) Se un membro non adempie ad uno qualsiasi dei doveri verso la Banca, questa può sospendere detto membro con una decisione adottata da almeno due terzi dei Governatori che rappresentano almeno due terzi del potere di voto totale dei mem- bri. Il membro così sospeso cessa automaticamente di essere membro ad un anno dalla data della sua sospensione a meno che non ne venga decisa la reintegrazione con la stessa maggioranza necessaria alla sospensione.
(2) Nel periodo di sospensione, un membro non può esercitare nessuno dei diritti previsti nel presente Statuto, fatto salvo il diritto di ritiro; rimane tuttavia soggetto a tutti i suoi doveri.
Art. 39 Regolamento dei conti con gli ex membri
(1) Dopo la data in cui un membro cessa di essere tale, lo stesso rimane responsabi- le per le sue obbligazioni dirette verso la Banca e per quelle accessorie fino a quando rimane in essere una parte dei prestiti, degli investimenti azionari o delle garanzie contratti prima che cessasse di essere membro; ma non incorre in passività relative a prestiti, investimenti e garanzie che la Banca abbia contratto successivamente, e non partecipa alle entrate né contribuisce alle spese della Banca.
(2) Quando un membro cessa di essere tale, la Banca predispone il riacquisto delle azioni di detto membro come parte dei regolamenti dei conti con tale membro con- formemente alle disposizioni del presente Statuto. Per tale operazione, il prezzo di riacquisto delle azioni è pari al valore indicato dai libri della Banca alla data della cessazione della partecipazione, con il prezzo di acquisto originale di ciascuna azione quale valore massimo.
(3) Il pagamento delle azioni riacquistate dalla Banca ai sensi del presente articolo è regolato dalle seguenti condizioni:
i) qualsiasi somma dovuta all’ex-membro per le sue azioni è trattenuta fino a quando l’ex-membro, la sua banca centrale, una delle sue agenzie o ente strumentale rimangono in debito verso la Banca, in quanto beneficiari o ga- ranti, e tale somma può essere utilizzata, a facoltà della Banca, a fronte di ognuna di tali obbligazioni giunta a scadenza. Nessuna somma può essere trattenuta a fronte delle obbligazioni del membro derivanti dalle azioni sotto- scritte conformemente ai paragrafi 4, 5 e 7 dell’articolo 6 del presente Statu- to. In ogni caso nessuna somma dovuta ad un membro per le sue azioni può essere pagata prima di sei (6) mesi dalla data in cui il membro cessa di essere tale;
ii) i pagamenti per le azioni possono essere fatti di volta in volta, alla consegna di queste da parte dell’ex-membro, nella misura in cui la somma dovuta qua- le prezzo di riacquisto conformemente al paragrafo 2 del presente articolo eccede l’ammontare globale delle obbligazioni derivanti da prestiti, investi- menti azionari e garanzie di cui al sottoparagrafo i) del presente paragrafo, finché l’ex-membro non abbia ricevuto il prezzo totale di riacquisto;
iii) i pagamenti sono effettuati alle condizioni, nelle divise interamente conver- tibili, compreso l’ECU, e alle date stabilite dalla Banca; e
iv) se la Banca subisce perdite in relazione a qualsiasi garanzia, partecipazione in prestiti o prestiti in essere alla data in cui il membro abbia cessato di esse- re tale, o se una perdita netta è subita dalla Banca su un investimento aziona- rio detenuto in tale data e l’ammontare di tali perdite eccede l’ammontare delle riserve accantonate a fronte di perdite alla data in cui il membro cessa di essere tale, l’ex-membro deve rimborsare, su richiesta, una somma pari all’ammontare del quale sarebbe stato ridotto il prezzo di riacquisto delle sue azioni se le perdite fossero state prese in considerazione al tempo della determinazione del prezzo di riacquisto. Inoltre, l’ex-membro rimane sogget- to a qualsiasi richiesta per sottoscrizioni non pagate ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 6 del presente Statuto, nella misura in cui gli sarebbe stato richiesto di rispondere se si fosse verificata una svalutazione del capitale e la richiesta fosse stata fatta al tempo della determinazione del prezzo di riac- quisto delle sue azioni.
(4) Se la Banca cessa le proprie operazioni ai sensi dell’articolo 41 del presente Statuto entro sei (6) mesi dalla data in cui è cessata la partecipazione di un membro, tutti i diritti di tale ex-membro sono stabiliti ai sensi delle disposizioni degli articoli 41 a 43 del presente Statuto.
Art. 40 Sospensione temporanea delle operazioni
In caso di emergenza, il Consiglio di Amministrazione può sospendere temporanea- mente le operazioni relative a nuovi prestiti, garanzie, sottoscrizioni, assistenza tecnica ed investimenti azionari in attesa di un ulteriore esame ed azione da parte del Consiglio dei Governatori.
Art. 41 Cessazione delle operazioni
La Banca può cessare le operazioni con una decisione adottata da almeno due terzi dei Governatori che rappresentano almeno tre quarti del potere di voto totale dei membri. Dopo tale cessazione la Banca pone fine immediatamente a tutte le attività, salvo quelle inerenti all’ordinata liquidazione, conservazione e tutela delle proprie attività e regolamento delle proprie obbligazioni.
Art. 42 Responsabilità dei membri e pagamento dei debiti
(1) Nell’eventualità della cessazione delle operazioni della Banca, la responsabilità di tutti i membri per la parte non richiamata del capitale sottoscritto della Banca continua fino a quando tutte le richieste dei creditori, inclusi gli eventuali debiti, non sono state soddisfatte.
(2) Coloro che vantano crediti diretti derivanti dalle operazioni ordinarie della Banca sono pagati innanzitutto a valere sulle attività della Banca, quindi a valere sui pagamenti da effettuare a favore della Banca in relazione alle azioni versate e non ancora pagate ed infine a valere sui pagamenti da effettuare a favore della Banca in relazione al capitale sottoscritto e non versato. Prima di effettuare qualsiasi paga- mento a favore di coloro che vantano crediti diretti, il Consiglio di Amministrazione
adotterà le misure a suo giudizio necessarie per assicurare una distribuzione pro rata tra coloro che vantano crediti diretti e coloro che vantano crediti contingenti.
Art. 43 Distribuzione delle attività
(1) Ai sensi del presente capitolo nessuna distribuzione delle attività può essere fatta a favore dei membri a fronte delle loro sottoscrizioni al capitale della Banca fino a quando:
i) tutti i debiti verso i creditori non siano stati saldati o presi in conto; e
ii) il Consiglio dei Governatori non decida in tal senso con il voto di almeno due terzi dei Governatori che rappresentano almeno tre quarti del potere di voto totale dei membri.
(2) Qualsiasi distribuzione delle attività della Banca a favore dei membri è fatta in proporzione al capitale detenuto da ciascun membro e nei tempi e alle condizioni che la Banca ritiene giuste ed eque. Le quote delle attività distribuite non devono necessariamente essere uniformi per ogni genere di attività. Nessun membro ha diritto a ricevere la sua quota in tale distribuzione di attività finché non ha saldato tutte le sue obbligazioni verso la Banca.
(3) Qualsiasi membro, nel ricevere le attività distribuite in base al presente articolo, gode su tali attività degli stessi diritti che aveva la Banca prima della loro distribu- zione.
Capitolo VIII Status, immunità, privilegi ed esenzioni
Art. 44 Scopi del capitolo
Affinché la Banca possa perseguire il proprio fine ed adempiere alle funzioni a lei affidate, le vengono attribuite, nel territorio di ciascun Stato membro, lo status, le immunità, i privilegi e le esenzioni stabiliti nel presente capitolo.
Art. 45 Status della banca
La Banca ha piena personalità giuridica e, in particolare, piena capacità legale di:
i) stipulare contratti;
ii) acquistare e disporre di proprietà immobili e mobili; e
iii) instaurare procedimenti legali.
Art. 46 Posizione della banca rispetto ai procedimenti giudiziari
Un’azione legale può essere intentata contro la Banca solo davanti ad un tribunale competente per giurisdizione nel territorio di un Paese ove la Banca possieda un ufficio, abbia nominato un agente incaricato di ricevere citazioni o ordini di compa- rizione o abbia emesso o garantito titoli. In nessun caso l’azione può essere intentata da membri o da persone che agiscono per un membro o vantano rivendicazioni da
esso. Le proprietà e le attività della Banca, ovunque aventi sede e quali ne siano i detentori, sono immuni da ogni forma di sequestro, confisca o esecuzione forzata prima della pronuncia di una sentenza definitiva contro la Banca.
Art. 47 Immunità delle attività da restrizioni
Le proprietà e le attività della Banca, ovunque aventi sede e quali ne siano i detento- ri, sono immuni da perquisizioni, sequestri, confische, espropri o da ogni altra forma di pignoramento o di presa di possesso forzato ordinato dal potere esecutivo o legi- slativo.
Art. 48 Immunità degli archivi
Gli archivi della Banca e, in generale, tutti i documenti ad essa appartenenti, o da essa detenuti, sono inviolabili.
Art. 49 Libertà delle attività da restrizioni
Nella misura necessaria per perseguire il fine ed adempiere alle funzioni della Ban- ca, e fatte salve le disposizioni del presente Statuto, tutte le proprietà e le attività della Banca devono essere libere da restrizioni, regolamenti, controlli e moratorie di qualsiasi natura.
Art. 50 Privilegi per le comunicazioni
Alle comunicazioni ufficiali della Banca deve essere accordato da ciascun membro il medesimo trattamento che esso accorda alle comunicazioni ufficiali di qualsiasi altro membro.
Art. 51 Immunità dei funzionari e degli impiegati
Tutti i Governatori, i Vice Governatori, gli Amministratori, i Vice Amministratori, i funzionari e gli impiegati della Banca e gli esperti che stiano svolgendo missioni per la stessa, sono immuni da azioni legali relative ad atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, ad eccezione dei casi in cui la Banca rinunci a tale immunità, e godono dell’inviolabilità di tutte le loro carte e documenti ufficiali. Tale immunità, tuttavia, non riguarda la responsabilità civile in caso di danno derivante da un inci- dente stradale causato da chiunque di tali Governatori, Vice Governatori, Xxxxxx- xxxxxxxx, Vice Amministratori, funzionari, impiegati o esperti.
Art. 52 Privilegi dei funzionari e degli impiegati
(1) A tutti i Governatori, Vice Governatori, Amministratori, Vice Amministratori, funzionari ed impiegati della Banca e agli esperti che stiano svolgendo missioni per la stessa:
i) ove non siano cittadini locali, devono essere accordate le immunità da restri- zioni per l’immigrazione, da obblighi relativi alla registrazione degli stranie- ri e da obblighi di servizio militare, e le facilitazioni relative alle norme sui
xxxxx, in misura non meno favorevole di quelle accordate dai membri ai rappresentanti, funzionari e impiegati di grado equivalente di qualsiasi altro membro; e
ii) per le facilitazioni di viaggio deve essere garantito lo stesso trattamento accordato dai membri ai rappresentanti, funzionari e impiegati di grado equivalente di qualsiasi altro membro.
(2) Ai coniugi e ai direttori congiunti degli Amministratori, Vice Amministratori, funzionari, impiegati ed esperti della Banca che siano residenti nel Paese in cui si trova la sede principale della Banca deve essere concessa la possibilità di impiego in tale Paese. Ai coniugi e ai direttori congiunti degli Amministratori, Xxxx Xxxxxx- xxxxxxxx, funzionari, impiegati ed esperti della Banca che siano residenti nel Paese in cui si trova una agenzia o un ufficio distaccato della Banca, ove possibile, e compa- tibilmente con la legge nazionale del Paese, deve essere concessa una simile possibi- lità. Specifici accordi devono essere stipulati con il Paese in cui si trova la sede principale della Banca e, se del caso, con gli altri Paesi interessati, per attuare le norme del presente paragrafo.
Art. 53 Esenzione dalle imposte
(1) Nella sfera delle attività ufficiali la Banca, con i suoi beni, il patrimonio e il reddito è esente da qualsiasi imposta diretta.
(2) Quando gli acquisti o i servizi di notevole valore necessari per l’esercizio delle attività ufficiali della Banca vengono effettuati o usati dalla Banca e quando il prez- zo di tali acquisti o servizi comprende imposte o dazi, il membro che ha percepito le imposte o i dazi deve adottare le misure appropriate per garantirne l’esenzione se tali imposte o dazi sono identificabili, o provvedere al loro rimborso.
(3) I beni importati dalla Banca e necessari per l’esercizio delle sue attività ufficiali sono esenti da qualsiasi imposta e dazio d’importazione e da qualsiasi restrizione e divieto d’importazione. Parimenti, i beni esportati dalla Banca e necessari per l’esercizio delle sue attività ufficiali sono esenti da qualsiasi imposta e dazio d’esportazione e da qualsiasi restrizione e divieto d’esportazione.
(4) I beni acquistati o importati ed esentati ai sensi del presente articolo non posso- no essere venduti, noleggiati, prestati o distribuiti dietro pagamento o a titolo gratui- to se non conformemente con le condizioni stabilite dai membri che hanno accordato le esenzioni o i rimborsi.
(5) Le clausole del presente articolo non si applicano alle imposte o ai dazi che abbiano valore di corrispettivo per servizi pubblici.
(6) Gli Amministratori, i Vice Amministratori, i funzionari e gli impiegati della Banca sono assoggettati ad una imposta interna, a beneficio della Banca, sui salari e gli emolumenti pagati dalla Banca stessa, alle condizioni stabilite e secondo le norme adottate dal Consiglio dei Governatori entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto. Dalla data in cui tale imposta viene applicata, i salari e gli emolumenti sono esenti dalla imposta nazionale sul reddito. I membri comunque possono tener conto degli stipendi e degli emolumenti esenti quando valutano l’ammontare delle imposte da applicare al reddito derivante di altre fonti.
(7) Malgrado le disposizioni del paragrafo 6 del presente articolo, un membro può depositare, insieme al suo atto di ratifica, accettazione o approvazione, la dichiara- zione che intende mantenere per sé, per le sue suddivisioni politiche o per le sue autorità locali il diritto di tassare stipendi ed emolumenti pagati dalla Banca ai cittadini o connazionali di tale Paese membro. La Banca è esente da qualsiasi obbli- go circa il pagamento, la ritenuta o l’esazione di tali imposte. La Banca non effettua alcun rimborso per tali imposte.
(8) Il paragrafo 6 del presente articolo non si applica alle pensioni e alle rendite pagate dalla Banca.
(9) Sulle obbligazioni o sui titoli emessi dalla Banca, ivi compresi i dividendi o gli interessi che ne derivano, e quale che ne sia il detentore, non può essere percepita alcuna imposta:
i) che sia discriminatoria nei confronti di tali obbligazioni o titoli solo per il fatto che sono emessi dalla Banca, ovvero
ii) la cui sola base giuridica sia il luogo o la divisa di emissione, di regolamento o di pagamento, oppure l’ubicazione di un ufficio o luogo di lavoro della Banca.
(10) Sulle obbligazioni o titoli garantiti dalla Banca, ivi compresi i dividendi o gli interessi che ne derivano, e quale che ne sia il detentore, non può essere percepita alcuna imposta:
i) che sia discriminatoria, nei confronti di tali obbligazioni o titoli solo per il fatto che la garanzia è concessa dalla Banca, ovvero
ii) la cui sola base giuridica sia l’ubicazione di un ufficio o luogo di lavoro del- la Banca.
Art. 54 Applicazione delle norme del presente capitolo
Xxxxxxx membro adotterà prontamente quei provvedimenti necessari per applicare le disposizioni di questo capitolo ed informerà la Banca in dettaglio delle misure adot- tate.
Art. 55 Rinunzia ad immunità, privilegi ed esenzioni
Le immunità, i privilegi e le esenzioni previsti nel presente capitolo sono accordati nell’interesse della Banca. Il Consiglio di Amministrazione può rinunciare, nella misura e alle condizioni che vorrà stabilire, alle immunità, ai privilegi ed alle esen- zioni previsti nel presente capitolo quando tale azione sarebbe, a suo avviso, con- forme agli interessi della Banca. Il Presidente ha il diritto ed il dovere di rinunciare ad immunità, privilegi o esenzioni relativi a qualsiasi funzionario ed impiegato della Banca o a qualsiasi esperto che svolga una missione per la Banca, con l’esclusione del Presidente e del Vice Presidente, quando, a suo avviso, l’immunità, il privilegio o l’esenzione impediscano il corso della giustizia e quando ad essi si possa rinuncia- re senza pregiudizio per gli interessi della Banca. In simili circostanze ed alle stesse condizioni, il Consiglio di Amministrazione ha il diritto ed il dovere di rinunciare a immunità, privilegi o esenzioni relativi al Presidente o al Vice Presidente.
Capitolo IX Emendamenti, interpretazione e arbitrato
Art. 56 Emendamenti
(1) Ogni proposta di emendare il presente Statuto, da parte di un membro, di un Governatore o del Consiglio di Amministrazione, deve essere comunicata al Presi- dente del Consiglio dei Governatori che sottopone la proposta all’esame del Consi- glio. Se l’emendamento proposto è approvato dal Consiglio, la Banca, utilizzando un mezzo di comunicazione rapido, deve chiedere a tutti i membri se accettano l’emendamento proposto. Quando almeno tre quarti dei membri (compresi almeno due Paesi dell’Europa Centrale e Orientale elencati nell’allegato A) che rappresenta- no almeno quattro quinti del potere di voto totale dei membri hanno accettato l’emendamento proposto, la Banca ne dà attestazione mediante comunicazione formale indirizzata a tutti i membri.
(2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo:
i) è necessario l’accordo di tutti i membri per qualsiasi emendamento che modifichi:
a) il diritto a ritirarsi dalla Banca;
b) i diritti relativi all’acquisto di quote di capitale, ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 5 del presente Statuto;
c) le limitazioni della responsabilità ai sensi del paragrafo 7 dell’articolo 5 del presente Statuto; e
d) il fine e le funzioni della Banca definiti negli articoli 1 e 2 del presente Statuto;
ii) è necessario l’accordo di almeno tre quarti dei membri che rappresentano almeno l’ottantacinque (85) per cento del potere di voto totale dei membri per qualsiasi emendamento che modifichi il paragrafo 4 dell’articolo 8 del presente Statuto.
Quando si sono verificate tutte le condizioni necessarie per accettare l’emendamento proposto, la Banca ne dà attestazione mediante comunicazione formale indirizzata a tutti i membri.
(3) Gli emendamenti entrano in vigore per tutti i membri tre (3) mesi dalla data della comunicazione formale di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, salvo che il Consiglio dei Governatori decida altrimenti.
Art. 57 Interpretazione ed applicazione
(1) Qualsiasi questione di interpretazione o applicazione delle disposizioni del presente Statuto, che sorga tra un membro e la Banca o tra i membri della Banca, è sottoposta alla decisione del Consiglio di Amministrazione. Un membro che sia particolarmente coinvolto in una questione all’esame del Consiglio di Amministra- zione ha il diritto di essere rappresentato direttamente nella riunione in cui la que- stione viene esaminata se in quel Consiglio non c’è nessun Amministratore della sua nazionalità. Il rappresentante di tale membro non ha, comunque, potere di voto. Tale diritto di essere rappresentati è regolamentato dal Consiglio dei Governatori.
(2) In qualsiasi caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia preso una decisio- ne ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, qualsiasi membro può chiedere che la questione venga sottoposta all’esame del Consiglio dei Governatori, la cui deci- sione è inappellabile. In pendenza di tale decisione, la Banca può, se lo ritiene ne- cessario, agire sulla base della decisione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 58 Arbitrato
In caso di controversia insorta tra la Banca ed un membro che abbia cessato di essere tale, o tra la Banca ed un qualsiasi membro dopo che sia stata decisa la cessazione delle operazioni della Banca, tale controversia è sottoposta all’arbitrato di un tribu- nale composto da tre (3) arbitri, di cui uno nominato dalla Banca, uno dal membro o ex-membro interessato e il terzo, a meno che le parti non stabiliscano diversamente, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, o da altra autorità indicata nei regolamenti adottati dal Consiglio dei Governatori. Un voto a maggioranza degli arbitri è sufficiente per una decisione inappellabile e vincolante per le parti. Il terzo arbitro ha pieno potere di decidere su tutte le questioni procedurali in qualunque caso vi sia disaccordo tra le parti a tale proposito.
Art. 59 Presunzione di approvazione
Ogniqualvolta sia richiesta l’approvazione di un qualsiasi membro prima che un atto possa essere eseguito dalla Banca, ad eccezione di quanto stabilito all’articolo 56 del presente Statuto, si presume che l’accettazione sia stata data a meno che il membro presenti un’obiezione entro un periodo di tempo ragionevole fissato dalla Banca nel notificare al membro l’atto proposto.
Capitolo X Disposizioni finali
Art. 60 Firma e deposito
(1) Il presente Statuto è depositato presso il Governo della Repubblica Francese (in seguito denominato «il Depositario») e rimane aperto alla firma dei membri elencati nell’allegato A del presente Statuto fino al 31 dicembre 1990.
(2) Il Depositario trasmette copie autenticate del presente Statuto a tutti i Firmatari.
Art. 61 Ratifica, accettazione o approvazione
(1) Il presente Statuto è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione dei Firmata- ri. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il Depositario entro il 31 marzo 1991, salvo quanto disposto dal paragrafo 2 del presente articolo. Il Depositario notifica agli altri Firmatari ciascun deposito e la sua data.
(2) Ogni Firmatario diviene parte del presente Accordo mediante il deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione fino ad un anno dalla entrata in vigore di questo o, se necessario, fino alla data ulteriore stabilita dalla maggioranza
dei Governatori che rappresentano la maggioranza del potere totale di voto dei membri.
(3) Il Firmatario, che ha depositato lo strumento di cui al paragrafo 1 del presente articolo prima della data in cui il presente Statuto entra in vigore, diventa membro della Banca in quella data. Ogni altro Firmatario che adempie alle disposizioni del precedente paragrafo diventa membro della Banca alla data in cui il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione viene depositato.
Art. 62 Entrata in vigore
(1) Il presente Statuto entra in vigore al momento del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte dei Firmatari le cui sottoscrizioni iniziali di cui all’allegato A rappresentano nel loro insieme almeno due terzi del totale delle sottoscrizioni, ivi compresi almeno due Paesi dell’Europa Centrale e Orientale elencati nell’allegato A.
(2) Se il presente Statuto non è entrato in vigore entro il 31 marzo 1991, il Deposita- rio può convocare una conferenza dei futuri membri interessati per stabilire le azioni future e decidere una nuova data entro la quale gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dovranno essere depositati.
Art. 63 Riunione inaugurale e inizio delle operazioni
(1) Non appena il presente Statuto entra in vigore, ai sensi dell’articolo 62 del presente Statuto, ciascun membro deve nominare un Governatore. Il Depositario deve convocare la prima riunione del Consiglio dei Governatori entro sessanta (60) giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto ai sensi dell’articolo 62 o al più presto dopo tale data.
(2) Nel corso della sua prima riunione, il Consiglio dei Governatori:
i) eleggerà il Presidente;
ii) eleggerà gli Amministratori della Banca secondo quanto enunciato nell’articolo 26 del presente Statuto;
iii) adotterà i provvedimenti necessari per stabilire la data dell’inizio delle ope- razioni della Banca;
iv) adotterà tutte quelle misure che riterrà necessarie per preparare l’inizio delle operazioni della Banca.
(3) La Banca notificherà ai suoi membri la data dell’inizio delle operazioni.
Fatto a Parigi il 29 maggio 1990 in un unico originale, le cui versioni in lingua inglese, francese, tedesca e russa sono egualmente autentiche; tale originale è depo- sitato negli archivi del Depositario che ne trasmette una copia certificata a ciascuno dei futuri membri elencati nell’allegato A.
(Seguono le firme)
Allegato A
Sottoscrizioni iniziali al capitale autorizzato per i futuri membri5 che possono diventare tali in conformità con l’articolo 61
Azioni Capitale sottoscritto
(milioni di ECU)
A – | Comunità europee | ||
a. | Belgio | 22 800 | 228,00 |
Danimarca | 12 000 | 120,00 | |
Francia | 85 175 | 851,75 | |
Repubblica federale tedesca | 85 175 | 851,75 | |
Grecia | 6 500 | 65,00 | |
Irlanda | 3 000 | 30,00 | |
Italia | 85 175 | 851,75 | |
Xxxxxxxxxxx | 0 000 | 00,00 | |
Xxxxxx | 24 800 | 248,00 | |
Xxxxxxxxxx | 0 000 | 00,00 | |
Xxxxxx | 34 000 | 340,00 | |
Regno Unito | 85 175 | 851,75 | |
b. | Comunità economica europea | 30 000 | 300,00 |
Banca europea per gli Investimenti | 30 000 | 300,00 | |
B – | Altri Paesi europei Austria | 22 800 | 228,00 |
Xxxxx | 0 000 | 00,00 | |
Xxxxxxxxx | 12 500 | 125,00 | |
Islanda | 1 000 | 10,00 | |
Israele | 6 500 | 56,00 | |
Liechtenstein | 200 | 2,00 | |
Malta | 100 | 1,00 | |
Norvegia | 12 500 | 125,00 | |
Xxxxxx | 00 000 | 000,00 | |
Xxxxxxxx | 22 800 | 228,00 | |
Turchia | 11 500 | 115,00 | |
C – | Paesi beneficiari Bulgaria | 7 900 | 79,00 |
Cecoslovacchia | 12 800 | 128,00 | |
Repubblica democratica tedesca | 15 500 | 155,00 | |
Ungheria | 7 900 | 79,00 | |
Xxxxxxx | 00 000 | 000,00 | |
Xxxxxxx | 4 800 | 48,00 |
5 I futuri membri sono elencati sotto le suddette categorie esclusivamente ai fini del presente Statuto. I Paesi beneficiari sono rimandati in altre parti del presente Statuto come Paesi dell’Europa Centrale e Orientale.
Azioni | Capitale sottoscritto (milioni di ECU) | ||
Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche Jugoslavia | 60 000 12 800 | 600,00 128,00 | |
D – | Paesi non europei Australia | 10 000 | 100,00 |
Canada | 34 000 | 340,00 | |
Egitto | 1 000 | 10,00 | |
Giappone | 85 875 | 851,75 | |
Messico | 3 000 | 30,00 | |
Marocco | 1 000 | 10,00 | |
Nuova Zelanda | 1 000 | 10,00 | |
Repubblica di Xxxxx | 65 00 | 65,00 | |
Stati Uniti d’America | 100 000 | 1 000,00 | |
E – | Azioni non distribuite | 125 | 1,25 |
Totale | 1 000 000 | 10 000,00 |
Allegato B
Sezione A
Elezione degli Amministratori
da parte dei Governatori che rappresentano Belgio, Danimarca, Francia, Repubblica federale tedesca, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, la Comunità economica europea e la Banca europea per gli Investimenti
(in seguito indicati come Governatori della sezione A)
(1) Le clausole disposte nella presente sezione si applicano esclusivamente alla presente sezione.
(2) I candidati per l’incarico di Amministratore sono proposti dai Governatori della sezione A, potendo ogni Governatore proporre soltanto un candidato. L’elezione degli Amministratori da parte dei Governatori della sezione A avviene tramite scrutinio.
(3) Ogni Governatore avente diritto a votare assegna ad un candidato tutti i voti di cui il membro che lo ha nominato dispone ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 29 del presente Statuto.
(4) Fatto salvo quanto stabilito dal paragrafo 10 della presente sezione, gli undici
(11) candidati che hanno ricevuto il più alto numero di voti sono eletti Amministra- tori; tuttavia nessun candidato è considerato eletto se ha ottenuto meno del quattro e mezzo (4,5) per cento del totale dei voti che possono essere assegnati nella sezione A.
(5) Fatto salvo quanto stabilito dal paragrafo 10 della presente sezione, se non tutti gli undici (11) Amministratori sono eletti al primo scrutinio, si procede ad un secon- do scrutinio in cui, a meno che non ci siano più di undici (11) candidati, il candidato che aveva ottenuto il minor numero di voti nel primo scrutinio è ineleggibile, e in cui possono votare solamente:
a) quei Governatori che hanno votato nel primo scrutinio per un candidato non eletto; e
b) quei Governatori i cui voti per un candidato eletto si ritiene a norma dei paragrafi 6 e 7 della presente sezione abbiano aumentato i voti dati a quel candidato oltre il cinque e mezzo (5,5) per cento dei voti eleggibili.
(6) Nel determinare se i voti dati da un Governatore abbiano aumentato il totale ricevuto da un candidato oltre il cinque e mezzo (5,5) per cento dei voti eleggibili, si ritiene che il cinque e mezzo (5,5) per cento includa innanzitutto i voti del Governa- tore che ha assegnato il maggior numero di voti a quel candidato, quindi i voti del Governatore che abbia assegnato il successivo maggior numero di voti e così via, fino a quando non viene raggiunto il cinque e mezzo (5,5) per cento.
(7) Si ritiene che ogni Governatore, la cui parte dei voti deve essere calcolata allo scopo di aumentare il totale dei voti dati ad un candidato oltre il quattro e mezzo (4,5) per cento, abbia dato tutti i suoi voti a tale candidato, anche se in tal modo i voti complessivi per tale candidato superano il cinque e mezzo per cento. Tale Governatore non può votare in un successivo scrutinio.
(8) Xxxxx salvo quanto stabilito dal paragrafo 10 della presente sezione, se, dopo il secondo scrutinio non tutti gli undici (11) Amministratori sono eletti, si tengono ulteriori scrutini in conformità con i principi e le procedure stabiliti nella presente sezione, fino a quando non sono stati eletti undici (11) Amministratori; tuttavia se ad un certo punto dieci (10) Amministratori risultano eletti, malgrado le disposizioni del paragrafo 4 della presente sezione, l’undicesimo può essere eletto a maggioranza semplice dei voti restanti.
(9) In caso di aumento o diminuzione del numero di Amministratori che devono essere eletti dai Governatori della sezione A, le percentuali minime e massime specificate nei paragrafi 4, 5, 6 e 7 della presente sezione devono essere adeguate dal Consiglio dei Governatori.
(10) Fintanto che un Firmatario o un gruppo di Firmatari, la cui quota del capitale totale sottoscritto stabilita nell’allegato A del presente Statuto sia maggiore del due virgola quattro (2,4) per cento, non abbia depositato il proprio atto di ratifica, appro- vazione o accettazione, non si procede all’elezione di un Amministratore per ognuno di tali Firmatari o gruppo di Firmatari. Il Governatore o i Governatori che rappresen- tano tale Firmatario o gruppo di Firmatari elegge un Amministratore per ogni Firma- tario o gruppo di Firmatari, immediatamente dopo che il Firmatario o il gruppo di Firmatari siano diventati membri. Qualora l’elezione abbia luogo mentre il primo Consiglio di Amministrazione è in carica, si ritiene che tale Amministratore sia stato eletto dal Consiglio dei Governatori nel corso dell’assemblea inaugurale, ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 26 del presente Statuto.
Sezione B
Elezione degli Amministratori
da parte dei Governatori che rappresentano altri Paesi
Sezione B i):
Elezione degli Amministratori
da parte dei Governatori che rappresentano i Paesi elencati nell’allegato A come Paesi dell’Europa Centrale e Orientale (Paesi beneficiari)
(in seguito indicati come Governatori della sezione B i))
(1) Le clausole disposte nella presente sezione si applicano esclusivamente alla presente sezione.
(2) 1 candidati per l’incarico di Amministratore sono proposti dai Governatori della sezione B i), potendo ogni Governatore proporre soltanto un candidato. L’elezione degli Amministratori da parte dei Governatori della sezione B i) avviene tramite scrutinio.
(3) Ogni Governatore avente diritto a votare assegna ad un candidato tutti i voti di cui il membro che lo ha nominato dispone ai sensi si dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 29 del presente Statuto.
(4) Fatto salvo quanto stabilito dal paragrafo 10 della presente sezione, i quattro (4) candidati che hanno ricevuto il più alto numero di voti sono eletti Amministratori;
tuttavia nessun candidato è considerato eletto se ha ottenuto meno di dodici (12) per cento dei totale dei voti che possono essere assegnati nella sezione B i).
(5) Fatto salvo quanto stabilito dal paragrafo 10 della presente sezione, se non tutti i quattro (4) Amministratori sono eletti al primo scrutinio, si procede ad un secondo scrutinio in cui, a meno che non ci siano più di quattro (4) candidati, il candidato che aveva ottenuto il minor numero di voti nel primo scrutinio è ineleggibile, e in cui possono votare solamente:
a) quei Governatori che hanno votato nel primo scrutinio per un candidato non eletto; e
b) quei Governatori i cui voti per un candidato eletto si ritiene a norma dei paragrafi 6 e 7 della presente sezione abbiano aumentato i voti dati a quei candidato oltre il tredici (13) per cento dei voti eleggibili.
(6) Nel determinare se i voti dati da un Governatore abbiano aumentato il totale ricevuto da un candidato oltre il tredici (13) per cento dei voti eleggibili, si ritiene che il tredici (13) per cento includa innanzitutto i voti del Governatore che ha asse- gnato il maggior numero di voti a quel candidato, quindi i voti del Governatore che abbia assegnato il successivo maggior numero di voti e così via, fino a quando non viene raggiunto il tredici (13) per cento.
(7) Si ritiene che ogni Governatore, la cui parte dei voti deve essere calcolata allo scopo di aumentare il totale dei voti dati ad un candidato oltre il dodici (12) per cento, abbia dato tutti i suoi voti a tale candidato, anche se in tal modo i voti com- plessivi per tale candidato superano il tredici (13) per cento. Tale Governatore non può votare in un successivo scrutinio.
(8) Fatto salvo quanto stabilito dal paragrafo 10 della presente sezione, se, dopo il secondo scrutinio non tutti i quattro (4) Amministratori sono eletti, si tengono ulte- riori scrutini in conformità con i principi e le procedure stabiliti nella presente sezio- ne, fino a quando non sono stati eletti quattro (4) Amministratori; tuttavia se ad un certo punto tre (3) Amministratori risultano eletti, malgrado le disposizioni del paragrafo 4 della presente sezione, il quarto può essere eletto a maggioranza sempli- ce dei voti restanti.
(9) In caso di aumento o diminuzione del numero di Amministratori che devono essere eletti dai Governatori della sezione B i), le percentuali minime e massime specificate nei paragrafi 4, 5, 6 e 7 della presente sezione devono essere adeguate dal Consiglio dei Governatori.
(10) Fintanto che un Firmatario o un gruppo di Firmatari, la cui quota del capitale totale sottoscritto stabilita nell’allegato A del presente Statuto sia maggiore del due virgola otto (2,8) per cento, non abbia depositato il proprio atto di ratifica, approva- zione o accettazione, non si procede all’elezione di un Amministratore per ognuno di tali Firmatari o gruppo di Firmatari. Il Governatore o i Governatori che rappresenta- no tale Firmatario o gruppo di Firmatari elegge un Amministratore per ogni Firmata- rio o gruppo di Firmatari, immediatamente dopo che il Firmatario o il gruppo di Firmatari siano diventati membri. Qualora l’elezione abbia luogo mentre il primo Consiglio di Amministrazione è in carica, si ritiene che tale Amministratore sia stato
eletto dal Consiglio dei Governatori nel corso dell’assemblea inaugurale, ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 26 del presente Statuto.
Sezione B ii)
Elezione degli Amministratori
da parte dei Governatori che rappresentano i Paesi elencati nell’allegato A come altri Paesi europei
(in seguito indicati come Governatori della sezione B ii))
(1) Le clausole disposte nella presente sezione si applicano esclusivamente alla presente sezione.
(2) I candidati per l’incarico di Amministratore sono proposti dai Governatori della sezione B ii), potendo ogni Governatore proporre soltanto un candidato. L’elezione degli Amministratori da parte dei Governatori della sezione B ii) avviene tramite scrutinio.
(3) Ogni Governatore avente diritto a votare assegna ad un candidato tutti i voti di cui il membro che lo ha nominato dispone ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 29 del presente Statuto.
(4) Fatto salvo quanto stabilito dal paragrafo 10 della presente sezione, i quattro (4) candidati che hanno ricevuto il più alto numero di voti sono eletti Amministratori; tuttavia nessun candidato è considerato eletto se ha ottenuto meno del venti e mezzo (20,5) per cento del totale dei voti che possono essere assegnati nella sezione B ii).
(5) Fatto salvo quanto stabilito dal paragrafo 10 della presente sezione, se non tutti i quattro (4) Amministratori sono eletti al primo scrutinio, si procede ad un secondo scrutinio in cui, a meno che non ci siano più di quattro (4) candidati, il candidato che aveva ottenuto il minor numero di voti nel primo scrutinio è ineleggibile, e in cui possono votare solamente:
a) quei Governatori che hanno votato nel primo scrutinio per un candidato non eletto; e
b) quei Governatori i cui voti per un candidato eletto si ritiene a norma dei pa- ragrafi 6 e 7 della presente sezione abbiano aumentato i voti dati a quel can- didato oltre il ventuno e mezzo (21,5) per cento dei voti eleggibili.
(6) Nel determinare se i voti dati da un Governatore abbiano aumentato il totale ricevuto da un candidato oltre il ventuno e mezzo (21,5) per cento dei voti eleggibili, si ritiene che il ventuno e mezzo (21,5) per cento includa innanzitutto i voti del Governatore che ha assegnato il maggior numero di voti a quel candidato, quindi i voti del Governatore che abbia assegnato il successivo maggior numero di voti e cosi via, fino a quando non viene raggiunto il ventuno e mezzo (21,5) per cento.
(7) Si ritiene che ogni Governatore, la cui parte dei voti deve essere calcolata allo scopo di aumentare il totale dei voti dati ad un candidato oltre il venti e mezzo (20,5) per cento, abbia dato tutti i suoi voti a tale candidato, anche se in tal modo i voti complessivi per tale candidato superano il ventuno e mezzo (21,5) per cento. Tale Governatore non può votare in un successivo scrutinio.
(8) Fatto salvo quanto stabilito dal paragrafo 10 della presente sezione, se, dopo il secondo scrutinio non tutti i quattro (4) Amministratori sono eletti, si tengono ulte- riori scrutini in conformità con i principi e le procedure stabiliti nella presente sezio- ne, fino a quando non sono stati eletti quattro (4) Amministratori; tuttavia se ad un certo punto, tre (3) Amministratori risultano eletti, malgrado le disposizioni del paragrafo 4 della presente sezione, il quarto può essere eletto a maggioranza sempli- ce dei voti restanti.
(9) In caso di aumento o diminuzione del numero di Amministratori che devono essere eletti dai Governatori della sezione B ii), le percentuali minime e massime specificate nei paragrafi 4, 5, 6 e 7 della presente sezione devono essere adeguate dal Consiglio dei Governatori.
(10) Fintanto che un Firmatario o un gruppo di Firmatari, la cui quota del capitale, totale sottoscritto stabilita nell’allegato A del presente Statuto sia maggiore del due virgola otto (2,8) per cento, non abbia depositato il proprio atto di ratifica, approva- zione o accettazione, non si procede all’elezione di un Amministratore per ognuno di tali Firmatari o gruppo di Firmatari. Il Governatore o i Governatori che rappresenta- no tale Firmatario o gruppo di Firmatari elegge un Amministratore per ogni Firmata- rio o gruppo di Firmatari, immediatamente dopo che il Firmatario o il gruppo di Firmatari siano diventati membri. Qualora l’elezione abbia luogo mentre il primo Consiglio di Amministrazione è in carica, si ritiene che tale Amministratore sia stato eletto dal Consiglio dei Governatori nel corso dell’assemblea inaugurale, ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 26 del presente Statuto.
Sezione B iii)
Elezione degli Amministratori
da parte dei Governatori che rappresentano
i Paesi elencati nell’allegato A come Paesi non europei
(in seguito indicati come Governatori della sezione B iii))
(1) Le clausole disposte nella presente sezione si applicano esclusivamente alla presente sezione.
(2) I candidati per l’incarico di Amministratore sono proposti dai Governatori della sezione B iii), potendo ogni Governatore proporre soltanto un candidato. L’elezione degli Amministratori da parte dei Governatori della sezione B iii) avviene tramite scrutinio.
(3) Ogni Governatore avente diritto a votare assegna ad un candidato tutti i voti di cui il membro che lo ha nominato dispone ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 29 del presente Statuto.
(4) Fatto salvo quanto stabilito dal paragrafo 10 della presente sezione, i quattro (4) candidati che hanno ricevuto il più alto numero di voti sono eletti Amministratori; tuttavia nessun candidato è considerato eletto se ha ottenuto meno dell’otto (8) per cento del totale dei voti che possono essere assegnati nella sezione B iii).
(5) Fatto salvo quanto stabilito dal paragrafo 10 della presente sezione, se non tutti i quattro (4) Amministratori sono eletti al primo scrutinio, si procede ad un secondo
scrutinio in cui, a meno che non ci siano più di quattro (4) candidati, il candidato che aveva ottenuto il minor numero di voti nel primo scrutinio è ineleggibile, e in cui possono votare solamente:
a) quei Governatori che hanno votato nel primo scrutinio per un candidato non eletto; e
b) quei Governatori i cui voti per un candidato eletto si ritiene a norma dei paragrafi 6 e 7 della presente sezione abbiano aumentato i voti dati a quel candidato oltre il nove (9) per cento dei voti eleggibili.
(6) Nel determinare se i voti dati da un Governatore abbiano aumentato il totale ricevuto da un candidato oltre il nove (9) per cento dei voti eleggibili, si ritiene che il nove (9) per cento includa innanzitutto i voti del Governatore che ha assegnato il maggior numero di voti a quel candidato, quindi i voti del Governatore che abbia assegnato il successivo maggior numero di voti e così via, fino a quando non viene raggiunto il nove (9) per cento.
(7) Si ritiene che ogni Governatore, la cui parte dei voti deve essere calcolata allo scopo di aumentare il totale dei voti dati ad un candidato oltre l’otto (8) per cento, abbia dato tutti i suoi voti a tale candidato, anche se in tal modo i voti complessivi per tale candidato superano il nove (9) per cento. Tale Governatore non può votare in un successivo scrutinio.
(8) Fatto salvo quanto stabilito dal paragrafo 10 della presente sezione, se, dopo il secondo scrutinio non tutti i quattro (4) Amministratori sono eletti, si tengono ulte- riori scrutini in conformità con i principi e le procedure stabiliti nella presente sezio- ne, fino a quando non sono stati eletti quattro (4) Amministratori; tuttavia se ad un certo punto tre (3) Amministratori risultano eletti, malgrado le disposizioni del paragrafo 4 della presente sezione, l’undicesimo può essere eletto a maggioranza semplice dei voti restanti.
(9) In caso di aumento o diminuzione del numero di Amministratori che devono essere eletti dai Governatori della sezione B iii), le percentuali minime e massime specificate nei paragrafi 4, 5, 6 e 7 della presente sezione devono essere adeguate dal Consiglio dei Governatori.
(10) Fintanto che un Firmatario o un gruppo di Firmatari, la cui quota del capitale totale sottoscritto stabilita nell’allegato A del presente Statuto sia maggiore del cinque (5) per cento, non abbia depositato il proprio atto di ratifica, approvazione o accettazione, non si procede all’elezione di un Amministratore per ognuno di tali Firmatari o gruppo di Firmatari. Il Governatore o i Governatori che rappresentano tale Firmatario o gruppo di Firmatari elegge un Amministratore per ogni Firmatario o gruppo di Firmatari, immediatamente dopo che il Firmatario o il gruppo di Firma- tari siano diventati membri. Qualora l’elezione abbia luogo mentre il primo Consi- glio di Amministrazione è in carica, si ritiene che tale Amministratore sia stato eletto dal Consiglio dei Governatori nel corso dell’assemblea inaugurale, ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 26 del presente Statuto.
Sezione C
Disposizioni per l’elezione
degli Amministratori che rappresentano i Paesi non elencati nell’Allegato A del presente Statuto
Se il Consiglio dei Governatori decide, ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 26 del presente Statuto, di aumentare o diminuire la dimensione del Consiglio di Ammini- strazione, o rivederne la composizione, per tener conto dei cambiamenti nel numero dei membri della Banca, il Consiglio dei Governatori deve considerare innanzitutto se sono necessari degli emendamenti al presente allegato e, come parte di tale deci- sione, può fare gli emendamenti che ritiene necessari.
Sezione D Assegnazione dei voti
Ogni Governatore che non partecipa alla votazione o il cui voto non contribuisce all’elezione di un Amministratore a norma della sezione A, della sezione B i), della sezione B ii) o della sezione B iii) del presente allegato può assegnare i voti ai quali ha diritto ad un Amministratore già eletto, purché abbia preventivamente ottenuto il consenso di tutti i Governatori che hanno eletto quel Amministratore.
La decisione da parte di un Governatore di non partecipare alla elezione di un Amministratore
non incide nel calcolo dei voti eleggibili che viene effettuato secondo quanto stabili- to nella Sezione A, sezione, B i), sezione B ii) o sezione B iii) del presente allegato.
Testo originale
Au président de la conférence établissant la Banque Européenne
pour la Reconstruction et le Développement
X. le président.
Comme vous le savez, l’initiative du Président français, Monsieur Xxxxxxxxxx – d’établir la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement afin de favoriser la transition des économies des pays d’Europe centrale et orientale vers une économie de marché –, a été accueillie avec compréhension et soutenue par les autorités soviétiques. La délégation soviétique a participé à toutes les sessions de négociations visant à l’élaboration des documents statutaires de la Banque. En conséquence, les pays fondateurs ont réalisé des progrès considérables dans la mise au point de l’Acte portant création de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement.
Dans le même temps, des difficultés sont apparues et découlent, dans une large mesure, des craintes d’un certain nombre de pays de voir l’Union Soviétique – en raison des dimensions de son économie –, devenir le principal bénéficiaire des crédites de la Banque. Si tel était le cas, ces possibilités d’étendre l’aide en faveur des pays d’Europe central et originale s’en trouveraient réduites.
A cet regard, je tiens à vous assurer, M. le président, que l’intention de l’Union Soviétique de devenir membre à part entière découle principalement de sa volonté d’établir une nouvelle institution de coopération multilatérale afin de procéder à des réformes historiques sur le contient européen.
Je tiens à vous informer que mon gouvernement est prêt à limiter son accès aux ressources de la Banque, conformément au par. 4 de l’art. 8 de l’Acte constitutif de la Banque, pour une période de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord portant création de la Banque.
L’Union Soviétique entend que, durant cette période, la Banque fournisse l’assis- tance technique ou tout autre type d’assistance visant à financer son secteur privé, à faciliter le passage d’entreprises du secteur d’Etat à la propriété et au contrôle privés et à aider les entreprises fonctionnant de manière concurrentielle et se préparant à opérer selon les règles de l’économie de marché, et ce dans la proportion visée au par. 3 de l’art. 11 de l’Accord. Le montant total de toute assistance ainsi fournie par la Banque ne peut excéder le montant total des liquidités décaissées et des billets à ordre émis par l’Union Soviétique au titre de ses actions.
Je suis persuadé que la poursuite des réformes économiques engagées en Union Soviétique ne manquera pas de promouvoir l’expansion des activités de la Banque sur le territoire de l’Union Soviétique. Toutefois, l’URSS, désireuse de préserver le caractère multilatéral de la Banque, ne choisira à aucun moment de procéder à des emprunts dont le moment empêcherait xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx Xxxxxx ou qui dépasserait les limites prudentes de son encours.
Je vous prie de croire, M. le président, à l’assurance de ma plus haute considération.
Chef de la délégation soviétique Président du Conseil d’administration de la Banque d’Etat d’URSS
Xxxxxx X. Xxxxxxxxxxxx
Campo d’applicazione il 2 marzo 2016
Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
Australia* | 27 marzo | 1991 | 28 marzo | 0000 |
Xxxxxxx | 23 gennaio | 1991 | 28 marzo | 0000 |
Xxxxxx* | 11 aprile | 1991 | 11 aprile | 0000 |
Xxxxxxxx | 2 novembre | 1990 | 28 marzo | 1991 |
Canada* | 25 febbraio | 1991 | 28 marzo | 1991 |
Cipro | 3 dicembre | 1990 | 28 marzo | 1991 |
Xxxxx (Sud) | 14 gennaio | 1991 | 28 marzo | 1991 |
Danimarca | 21 marzo | 1991 | 28 marzo | 1991 |
Egitto | 12 aprile | 1991 | 12 aprile | 1991 |
European Investment Bank (EIB) | 22 novembre | 1990 | 28 marzo | 1991 |
Finlandia | 28 gennaio | 1991 | 28 marzo | 1991 |
Francia | 26 luglio | 1990 | 28 marzo | 1991 |
Germania | 13 febbraio | 1991 | 28 marzo | 1991 |
Giappone* | 2 aprile | 1991 | 2 aprile | 1991 |
Giordania | 29 dicembre | 2011 | 1° novembre | 2013 |
Grecia* | 29 marzo | 1991 | 29 marzo | 0000 |
Xxxxxxx | 26 marzo | 1991 | 28 marzo | 1991 |
Islanda | 6 febbraio | 1991 | 28 marzo | 1991 |
Israele | 22 marzo | 1991 | 28 marzo | 1991 |
Italia | 19 marzo | 1991 | 28 marzo | 1991 |
Liechtenstein* | 29 gennaio | 1991 | 28 marzo | 0000 |
Xxxxxxxxxxx | 15 marzo | 1991 | 28 marzo | 1991 |
Malta | 6 febbraio | 1991 | 28 marzo | 1991 |
Marocco | 28 marzo | 1991 | 1° novembre | 2013 |
Messico | 21 febbraio | 1991 | 28 marzo | 1991 |
Mongolia | 9 ottobre | 2000 | 14 ottobre | 2006 |
Norvegia | 12 marzo | 1991 | 28 marzo | 1991 |
Paesi Bassi | 25 marzo | 1991 | 28 marzo | 1991 |
Curaçao | 10 ottobre | 2010 | 10 ottobre | 2010 |
Parte caraibica (Bonaire, | ||||
Sant’Eustachio e Saba) | 10 ottobre | 2010 | 10 ottobre | 2010 |
Xxxx Xxxxxxx | 00 ottobre | 2010 | 10 ottobre | 0000 |
Xxxxxxx | 21 marzo | 1991 | 28 marzo | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 6 aprile | 1991 | 6 aprile | 1991 |
Regno Unito* | 10 agosto | 1990 | 28 marzo | 1991 |
Repubblica Ceca* | 14 aprile | 1993 | 1° gennaio | 1994 |
Romania | 7 dicembre | 1990 | 28 marzo | 1991 |
Russia | 29 marzo | 1991 | 29 marzo | 1991 |
Serbia | 29 marzo | 1991 | 29 marzo | 1991 |
Spagna | 26 marzo | 1991 | 28 marzo | 1991 |
6 RU 1991 1525, 2006 3361 e 2016 991.
Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx).
Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
Stati Uniti* | 28 marzo | 1991 | 28 marzo | 1991 |
Svezia* | 17 gennaio | 1991 | 28 marzo | 0000 |
Xxxxxxxx* | 29 marzo | 1991 | 29 marzo | 1991 |
Tunisia | 29 dicembre | 2011 | 1° novembre | 2013 |
Turchia | 29 marzo | 1991 | 29 marzo | 1991 |
Ungheria | 5 dicembre | 1990 | 28 marzo | 1991 |
Unione europea | 25 novembre | 1990 | 28 marzo | 1991 |
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Sviz- zera. I testi francesi, tedeschi e italiani si possono ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 0000 Xxxxx.
Riserve e dichiarazioni
Svizzera
In conformità con l’articolo 53 paragrafo 7 dell’accordo, la Svizzera si riserva il diritto di prelevare imposte sugli stipendi e gli emolumenti pagati dalla Banca ai suoi cittadini che risiedano in modo permanente sul suo territorio.